Prevale l’usucapione sull’accessione per il coniuge che ha costruito la casa già coniugale

Tribunale di Oristano, sentenza 19 gennaio 2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ORISTANO SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Roberta Contu
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 578 2013 promossa da: Caia, nata a ____ il ___/1946, Sempronio, nato a _____ il ___/1953, Mevio, nato a _____ il _____/1942 e Filano, nato a _____ il ____/1945, con il patrocinio dell’avv. LOI GESUINO, elettivamente domiciliati in TERRALBA, VIA ROMA, 38 -, presso il difensore avv. LOI GESUINO; ATTORI
contro
Tizio, nato a ____ il ____/1939, con il patrocinio dell’avv. GIANNOLA ANNA MARIA, elettivamente domiciliato in VIA CARDUCCI N 6, ORISTANO, presso il difensore avv. GIANNOLA ANNA MARIA; CONVENUTO CONCLUSIONI nell’interesse della parte attrice: “voglia il Giudice Ill.mo adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione deduzione: 1) Condannare il convenuto Tizio al rilascio in favore degli attori dei vani per cui è causa e precisamente: di un vano cucina, della dispensa, di un vano ripostiglio e servizio igienico, posti nel piano rialzato del fabbricato e di un ripostiglio e di un garage posti nel seminterrato, facenti parte dell’immobile posto in Arborea, strada 128, n° 3, distinto in catasto al F. 23 al mappale 1619; 2) Condannare Tizio al risarcimento dei danni conseguenti alla sua occupazione abusiva dei vani per cui è causa a far tempo della prima diffida, fatta nel mese di Ottobre 2007, con liquidazione in sede separata; 3) Condannare il convenuto al pagamento delle spese e competenze della causa”.
nell’interesse della parte convenuta: “conclude perché l’Ill.mo Tribunale voglia: In via principale: 1) rigettare tutte le domande spiegate dagli attori, siccome infondate, in fatto ed in diritto; In via riconvenzionale e principale: 2) accertare il possesso continuato, pacifico ed ininterrotto, per oltre venti anni da parte del Tizio , unitamente alla Caia, dell’immobile sito in Arborea, Strada 18 Ovest n. 3, distinto in catasto al Foglio 23, mapp. 1619, ZC, U, Cat A/5, vani 11, rendita € 1.249,83 e di tutte le relative pertinenze e del capannone adibito a fienile-ricovero animali, distinto in catasto al Foglio 23 mapp. 18 sub p e q e, per l’effetto: 3) dichiarare intervenuta, in capo al Tizio, unitamente alla moglie Caia, l’usucapione dell’immobile sito inArborea, Strada 18 Ovest n. 3, distinto in catasto al Foglio 23, mapp. 1619, ZC, U, Cat A/5, vani 11, rendita € 1.249,83, comprensivo delle pertinenze e del capannone adibito a fienile-ricovero animali, distinto in catasto al Foglio 23 mapp. 18 sub p e q, disponendo la trascrizione al Conservatore dei registri immobiliari. Nella denegata ipotesi di reiezione delle domande sub 2) e 3, in via subordinata: a)istruttoria conclude e per l’ammissione della CTU; b) nel merito, ed all’esito dell’espletamento della CTU, perchè l’Ill.mo Tribunale voglia: 4) accertare e dichiarare che il Tizio vanta, nei confronti degli attori un diritto di credito in conseguenza della realizzazione del fabbricato sito in Arborea, Strada 18 Ovest n. 3, oggi distinto in catasto al Foglio 23, mapp. 1619, ZC, U e del capannone adibito a fienile-ricovero animali, distinto in catasto al Foglio 23 mapp. 18 sub p e q pari al valore dei materiali ed al prezzo della mano d’opera impiegata per la realizzazione dell’immobile di cui sopra e delle relative pertinenze nella misura di € 500.000,00 o in quella diversa che verrà accertata in causa, oltre agli interessi ed alla rivalutazione, dal dì del dovuto al saldo e, per l’effetto, 5) condannare, in solido tra loro, i convenuti al pagamento, in favore del Tizio dell’importo di € 500.000,00, oltre agli interessi ed alla rivalutazione, dal dì del dovuto al saldo; In via ulteriormente subordinata: 6) dichiarare tenuti e condannare, in solido tra loro, gli attori a pagare in favore di Tizio, ai sensi dell’art. 2041 c.c., un’indennità per la diminuzione patrimoniale dallo stesso subita in dipendenza delle spese tutte sostenute per la costruzione dell’immobile sito in Arborea, Strada 18 Ovest n. 3, distinto in catasto al Foglio 23, mapp. 1619, ZC, U, Cat A/5, vani 11, rendita € 1.249,83, comprensivo delle pertinenze, e del capannone adibito a fienile-ricovero animali, distin-to in catasto al Foglio 23 mapp. 18 sub p e q nella misura di € 500.000,00 o in quella diversa che verrà accertata in corso di causa, oltre alla rivalutazione dal dì del dovuto al saldo. In ogni caso: con condanna alle spese e competenze del giudizio, oltre ad IVA e CAP come per legge”. MOTIVI DELLA DECISIONE 1 – Con atto di citazione del 27 marzo 2013 Caia, Sempronio, Mevio e Filano hanno citato in giudizio davanti a questo Tribunale Tizio deducendo che: a) erano proprietari del terreno sito in Arborea, strada 18 ovest n. 3, nel quale era stata edificata la casa adibita a civile abitazione dei coniugi Caia e Tizio; b) il terreno era pervenuto agli esponenti tramite successione ereditaria dei loro genitori _________; c) il fabbricato era stato adibito a casa coniugale fino a quando tra i coniugi Caia e Tizio era intervenuta la separazione nel 2004; d) dal 2004, in considerazione della mancanza di mezzi di sussistenza era stato concesso al convenuto l’utilizzo di una parte del fabbricato composta da cucina, dispensa, vano ripostiglio e servizio igienico posto nel piano rialzato e di un ripostiglio e di un garage posti nel seminterrato; e) il convenuto non aveva però rilasciato il bene nonostante i vari inviti rivoltigli causandodei danni agli esponenti per l’impossibilità di utilizzarlo a fini locativi. Hanno chiesto, pertanto, il rilascio della porzione del bene occupato illegittimamente, il risarcimento deidanni causati da tale condotta, oltre la rifusione delle spese giudiziali. 2 – Si è costituito in giudizio il convenuto, con comparsa del 24 giugno 2013, il quale ha eccepito che: 2
a) dal 1978 egli aveva occupato il terreno sul quale era stata realizzata la casa coniugale in quanto concessogli da Sempronio a lui e alla moglie; b) aveva acquistato il materiale per la realizzazione della casa e aveva partecipato personalmente ai lavori di costruzione insieme alle ditte di lavori da lui incaricate; c) la casa era stata adibita a domicilio coniugale; d) aveva realizzato anche un capannone di 200 mq che aveva sempre utilizzato come ricovero di animali; e) aveva acquistato il 50% della casa e del capannone per usucapione avendogli egli il possesso pacifico ed ininterrotto da oltre vent’anni degli immobili in questione. Ha concluso chiedendo, in via riconvenzionale, l’accertamento dell’acquisto per usucapione degli immobili nella misura del 50%, e in via subordinata, l’accertamento del diritto di credito maturato per larealizzazione dello stesso, pari ad euro 500.00,00, e in via ulteriormente subordinata, una indennità ai sensi dell’art. 2041 c.c. per la diminuzione patrimoniale dello stesso subita in dipendenza delle spese sostenute, oltre le spese processuali. 3 – La causa è stata istruita con produzioni documentali, interrogatorio formale e prova per testimoni, e all’udienza del 1 giugno 2020 è stata trattenuta a decisione, previa assegnazione dei termini di legge. *** 4 – Al fine di esaminare la domanda proposta dagli attori e quella riconvenzionale proposta dal convenuto è necessario procedere ad una riqualificazione della domanda principale proposta dai primi, analizzare l’istituto dell’accessione per quanto concerne la costruzione del fabbricato ad opera del convenuto su fondo altrui con materiali propri, verificare la prevalenza sull’accessione dell’usucapione degli immobili da parte del convenuto. Per quanto concerne la qualificazione dell’azione di rilascio proposta dagli attori, seppur relativa ad una parte soltanto del fabbricato (composta da cucina, dispensa, vano ripostiglio e servizio igienico posto nelpiano rialzato e di un ripostiglio e di un garage posti nel seminterrato), non può essere qualificata come una mera azione personale di restituzione, poiché la stessa è destinata a ottenere l’adempimento dell’obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa in forza diun contratto di locazione, di comodato, di deposito, che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario, ma come azione di rivendicazione. In tal senso si esprime la giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo la quale non è azione di restituzione ma di rivendicazione quella nella quale “l’attore chieda di dichiarare abusiva ed illegittima l’occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni da essa derivanti, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico, che avesse giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo convenuto” (cfr. Cass. civ., Sez. Un. Civ., n. 7305 del 28 marzo 2014; nonché Cass. civ. 14 gennaio 2013 n. 705). Pertanto, la predetta azione, non risiedendo la disponibilità del bene in un un rapporto di tipo obbligatorio, deve essere qualificata come azione di rivendicazione, con conseguente dovere di assolvimento dell’onere probatorio mediante la rigida probatio diabolica, e quindi, tramite la prova dell’esistenza dell’asserito dominio sulla cosa rivendicata, risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino ad un acquisto a titolo originario. Ed è propri qui che si inserisce l’istituto dell’accessione disciplinato dall’art. 934 c.c. essendo stata la parte di fabbricato di cui si chiede il rilascio costruita, insieme al fabbricato, sopra il terreno, o meglio il podere, asseritamente di proprietà del de cuius degli attori Caia-Sempronio-Mevio. Come è noto l’art. 934 c.c., che apre le disposizioni codicistiche dedicate all’istituto dell’accessione, dettala regola generale di tale modo di acquisto della proprietà stabilendo che il proprietario del terreno acquista automaticamente la proprietà di qualsiasi costruzione o opera realizzata sopra o sotto il suolo, “salvo quanto è disposto dagli articoli 935, 936, 937 e 938 e salvo che risulti diversamente dal titolo o dalla legge”. Occorre quindi soffermarsi sulla vicenda oggetto di causa riguardante astrattamente come detto l’azione di rivendicazione con conseguente rilascio di una parte di fabbricato costruito da un terzo su un terreno di proprietà del de cuius degli attori con materiali propri, il quale tuttavia asserisce di averne usucapito il50% in quanto posseduto fin dal momento della costruzione in modo pacifico ed ininterrotto insieme alla moglie. 3
Ma andiamo per gradi. Avendo qualificato l’azione principale come rivendicazione di proprietà occorre verificare se nella specie gli odierni attori hanno assolto l’onere probatorio su di essi incombente, tramite anche l’istituto dell’accessione. Dalla documentazione prodotta in giudizio appare evidente che il terreno sito nel Comune di Arborea al Fg. 23 mappale 18 sub. Q, identificato oggi con il mappale 1619, è stato acquistato da _____, padre degli attori, tramite contratto di assegnazione e vendita del podere n. 250 stipulato in data 6 febbraio 1963 con l’ETFAS, seguito dall’atto di quietanza e pagamento del 13 luglio 1977 ed annessa rinuncia del riservato dominio (cfr. doc. 4 e 5 di parte attrice), e poi trasmesso per successione ereditaria di _______ (capostipite) ai figli e alla moglie, poi anch’essa deceduta (cfr. doc. 2 e 3 di parte attrice). Ancora emerge dalla documentazione agli atti che in data 9 febbraio 1978 l’ETFAS aveva rilasciato al medesimo ______ il nulla osta a costruire nel podere una casa affinchè la figlia Caia avesse a disposizione 2000 mq per la realizzazione di una casa di abitazione per avere dimora nella stessa (cfr. doc. 7, 8, 9 di parte convenuta). Nella stessa dichiarazione di atto di notorietà dell’11 ottobre 1977 emerge infatti che il padre degli attoriconcedeva il benestare a che la figlia, maritata “Tizio”, costruisse la sua casa di abitazione nel podere n. 250 affinché lo coadiuvasse nell’attività dell’azienda agricola. Ebbene, appare evidente quindi che il terreno nel quale è stato realizzato il terreno fosse stato concesso alla figlia Caia al fine di realizzare la casa coniugale per la stessa e il marito, odierno convenuto, tenuto conto che erano sposati e in regime di comunione legale. Dall’istruttoria orale svolta (cfr. testimonianza di Nero, Rosso, Blu, Giallo e le ricevute prodotte dal convenuto), ma la circostanza non è stata nemmeno contestata dagli attori, onde per cui si deve dare per provata ai sensi dell’art, 115 c.p.c, emerge che il fabbricato nel quale la Caia e il Tizio hanno stabilito il domicilio, insieme alle pertinenze e al capannone, è stato realizzato con il lavoro del convenuto sin dal 1978 e con i materiali da lui acquistati (cfr. innumerevoli ricevute agli atti). Pertanto, in virtù del principio dell’accessione stabilito dall’art. 934 c.c. e prima menzionato essendo il fabbricato di cui si chiede il rilascio costruito, ad opera di un terzo con materiali dello stesso, sopra il podere di proprietà di __ (capostipite), era divenuto di proprietà prima di quest’ultimo e poi per successione degli attori. Ed invero, in base all’art. 934 c.c., come detto, il proprietario del terreno acquista automaticamente la proprietà di qualsiasi costruzione o opera realizzata sopra o sotto il suolo, “salvo quanto è disposto dagli articoli 935, 936, 937 e 938 e salvo che risulti diversamente dal titolo o dalla legge”. L’acquisto della proprietà per accessione in favore del proprietario del terreno è quindi un effetto automatico ed avviene (nello stesso momento dell’edificazione del manufatto da parte di un terzo) per il solo fatto che la costruzione insiste su quel determinato terreno (nel caso di specie, sulla particella (…) del foglio (…), senza necessità di alcun contratto o di altro atto pubblico, e può essere evitata se tra i proprietari dei distinti immobili (terreno e fabbricato) intervenga apposita stipulazione contrattuale (accordo che deve essere sottoscritto davanti ad un notaio e sottoposto a registrazione), quindi, l’acquistoper accessione è legato al solo fatto materiale ed obiettivo dell’incorporazione (c.d. “attrazione reale”) daintendersi come “unione stabile” di una cosa con un’altra, non rilevando se essa sia avvenuta per evento naturale o per opera dell’uomo; in tale ultimo caso la volontà dell’uomo (ove pure vi sia) non assume rilievo giuridico né influisce positivamente sull’acquisto della proprietà in suo favore (cfr. Cass. civ., sez. II, 06.06.2006, n. 13215; Cass., sez. II, 15.05.2013, n. 11742; Cass. sez. I, 12.06.1987, n. 5135). Alla luce di queste considerazioni si può dire assolta la probatio diabolica dell’azione di rivendicazione esperita dagli attori. Tuttavia, la domanda principale esperita dagli attori non può essere accolta essendo viceversa fondata la domanda riconvenzionale di usucapione di parte convenuta. L’usucapione, regolata dall’art. 1158 c.c., è una fattispecie complessa avente per effetto l’acquisto della proprietà o di altro diritto reale su un bene, che presuppone la sussistenza di un comportamento possessorio “qualificato”, continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sul bene, per almeno venti anni, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un diritto reale attraverso il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene, tali da rivelare, 4
anche esternamente, un’indiscussa e piena signoria in contrapposizione all’inerzia del titolare (Cass. Civ. 18392/06). Per usucapire un bene immobile, come è noto, è necessaria la sussistenza di presupposti essenziali e necessari aventi i seguenti requisiti: – l’esercizio del possesso per un periodo temporale di 20 anni a decorrere dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso utile ai fini dell’usucapione; – possesso continuato, senza interruzioni, per il tempo necessario previsto dalla legge, caratterizzato dalla costante esplicazione del possessore del potere di fatto sul bene corrispondente al diritto reale posseduto e con manifestazione del puntuale compimento di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa tali da rivelare, anche esternamente, un’indiscussa e piena signoria di fatto sul bene medesimo che, in modo inconciliabile, escluda la possibilità di godimento altrui, anche parziale, in contrapposizione all’inerzia del titolare. Deve quindi risultare evidente – escludendo situazioni che possano condurre ad una possibile tolleranza altrui – un’inequivoca volontà di possedere ilbene in via esclusiva che connoti “impedimento” ad altri di ogni atto di godimento e/o di gestione del medesimo bene (Cass. Civ. n. 9903/2006; Cass. n. 16841/2005). – possesso pacifico e pubblico e, quindi, non acquistato in modo violento o clandestino (Cass. Civ. 17.07.1998 n. 6997) (In tali casi, detto possesso potrà giovare ai fini dell’usucapione solo quando la violenza o la clandestinità saranno cessate – art. 1163 c.c.); –possesso inequivoco, pertanto né dubbio né incerto nell’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o altro diritto reale; deve quindi trattarsi di un possesso certo e parallelamente inidoneoa generare nei soggetti terzi il dubbio sulla effettiva intenzione del soggetto possessore di porre in essere un’attività corrispondente al predetto esercizio della proprietà. L’inequivocità, inoltre, esclude la sussistenza di “atti di mera tolleranza da parte di terzi” nel rapporto di fatto con la res,tenuto conto che tali atti comportano solo un residuale godimento della cosa da parte del (mero) fruitore, in tal modo incidendo molto debolmente sull’esercizio del diritto da parte del titolare del bene, a tal punto da determinare “uno stato di fatto incompatibile e contrastante” con il pienogodimento del diritto o con il precedente esercizio del possesso.–Ne discende che l’uso del bene conseguente a “mera tolleranza” da parte di qualsiasi soggetto (anche un familiare) titolare del diritto di proprietà (e/o comproprietà) sul bene oggetto della domanda di usucapione, determina “equivocità del possesso” e, come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, gli atti di tolleranza traggono origine da rapporti di familiarità (o amicizia) che, da un lato, giustificano la permissio ma, dall’altro, conducono ad escludere l’acquisto del possesso da parte dell’agente, implicando un elemento di transitorietà e saltuarietà caratteristici di “un godimento di modesta portata” (Cass. Civ. n. 8194/2001). Sulle suesposte premesse, ove si verta giudizialmente in una domanda di usucapione, è onere dell’istantefornire adeguata prova del possesso utile ad usucapionem ex art. 1158 c.c., quindi, di aver acquistato il possesso di cosa altrui in modo pacifico, pubblico, inequivoco e di averlo esercitato in continuità per almeno venti anni senza interruzione, con attività corrispondenti al diritto di proprietà o di altro diritto reale, in sostanza, dimostrando di essersi comportato come proprietario. Nella fattispecie per cui è causa il convenuto ha invocato l’usucapione del 50% dell’immobile sito in Arborea, Strada 18 Ovest n. 3, distinto in catasto al Foglio 23, mapp. 1619, ZC, U, Cat A/5, vani 11, rendita € 1.249,83 e di tutte le relative pertinenze e del capannone adibito a fienile-ricovero animali, distinto in catasto al Foglio 23 mapp. 18 sub p e q e, assumendo a sostegno della domanda ave egli stesso costruito il fabbricato destinato alla casa coniugale sua e della moglie, nonché delle pertinenze e del capannone, esercitando per oltre venti anni un possesso pubblico, pacifico, continuo come se ne fosse stato il comproprietario. Occorre dunque accertare se, quanto al fabbricato, possa eventualmente ritenersi sussistente un’ipotesi diincompatibilità tra l’istituto dell’accessione e quello dell’usucapione. La problematica dell’usucapione e dell’accessione è stata oggetto di significative pronunce dei giudici di legittimità. La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 3191/1980 ha affermato il seguente principio: “Nel caso in cui l’attore di una costruzione eseguita (con materiali propri) sul fondo altrui l’abbia posseduta “uti dominus” per il tempo necessario ad usucapire, l’acquisto della proprietà dell’opera, per 5
accessione, a favore del proprietario del fondo viene meno per successivo acquisto della proprietà del manufatto e del suolo, verificatosi in virtù di usucapione a favore del costruttore”. Il principio suddetto è stato, a più riprese, ribadito anche successivamente sul presupposto che in tema diusucapione di immobili la realizzazione da parte del possessore di una costruzione su un fondo di proprietà altrui è indicativa dell’ “animus sibi habendi” da parte di chi l’aveva realizzata, “animus all’evidenza incompatibile, attesa la consistenza e la stabilità della trasformazione del fondo…, con l’intenzione di esercitare un potere di fatto sul bene corrispondente al contenuto di un diritto diverso da quello di proprietà” (Cass. civ., sez. II, 11.02.2000, n. 1530). Altresì, sempre in materia di usucapione e sulla possibilità di usucapire un immobile costruito con materiali propri ma su fondo altrui e posseduto per oltre un ventennio, si è affermato che nel caso in cui l’attore di una costruzione eseguita con materiali propri sul fondo altrui, l’abbia posseduta “uti dominus” per il tempo necessario ad usucapire, ossia venti anni, il principio dell’accessione dell’opera in favore delproprietario del fondo “viene meno” per successivo acquisto della proprietà del manufatto e del suolo, verificatosi in virtù di usucapione a favore del costruttore (cfr. Cass. sez. II, 23.07.2008, n. 20288) e che in tema di usucapione di immobili la realizzazione da parte del possessore di una costruzione sul suolo altrui è indicativa dell'”animus habendi”, incompatibile con l’intenzione di esercitare un potere di fatto sul bene corrispondente al contenuto di un diritto “diverso da quello di proprietà”. Anche recentemente i giudici di legittimità nell’affrontare nuovamente la problematica dell’usucapione edell’accessione, ribaditi i principi già in precedenza espressi hanno affermato l’ammissibilità del loro cumulo, precisando che l’usucapione e l’accessione operano con modalità diverse e con espresso richiamo anche al precedente principio espresso da Cassazione n. 3191/1980 hanno ritenuto che ciò “porta a concludere che l’usucapione della costruzione eseguita su suolo altrui non esclude l’accessione, ma semplicemente ne fa venir meno gli effetti a causa del successivo acquisto della proprietà del manufatto e del suolo per usucapione da parte del costruttore, come del resto è fin troppo ovvio ed evidente sol che si consideri che l’accessione è un modo di acquisto che si perfeziona ipso iure nel momento stesso in cui la costruzione viene ad esistenza, mentre l’usucapione congiunta del suolo e del manufatto costituisce un effetto che non può che verificarsi in venti anni (o dieci, nel caso dell’art. 1159 c.c.) dopo che l’accessione si è già verificata” (cfr. Cass. civ, sez. II, 10.03.2011, n. 5739). Così risolta la questione sulla compatibilità tra l’accessione e l’usucapione – sulla scorta degli enunciati principi pienamente condivisibili e condivisi da questo giudicante – si osserva che chi agisce in giudizio,anche se in riconvenzionale, per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, ha l’onere di dimostrare i requisiti del possesso necessari per l’usucapione e deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del “corpus” ma anche dell’ “animus”; quest’ultimo elemento, tuttavia, può eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo, qualora vi sia stato svolgimento di attività corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà, sicché è allora il convenuto a dover dimostrare il contrario, provando che la disponibilità del bene è stata conseguita dall’attore mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale ovvero a dimostrare i vizi dell’altrui possesso, indicati dall’art. 1163 c.c., impeditivi dell’acquisto domandato (cfr. Cass. civ., sez. II, 16.03.2000, n. 3063). In materia di acquisto per usucapione di diritti reali immobiliari, poiché l’uso prolungato nel tempo di unbene non è normalmente compatibile con la mera tolleranza, essendo quest’ultima configurabile, di regola, nei casi di transitorietà ed occasionalità, in presenza di un esercizio sistematico e reiterato di un potere di fatto sulla cosa, spetta a chi l’abbia subito l’onere di dimostrare che lo stesso sia dipeso da meratolleranza. Nel caso di specie appare incontestata agli atti la realizzazione (iniziata nel 1978) ad opera del S.__, tramite anche la collaborazione delle imprese incaricate, sia del fabbricato destinato ad abitazione coniugale che del capannone, tramite l’acquisto del materiale, nonché l’utilizzo ventennale del fabbricato come abitazione (nonostante nel 2004 le parti si siano separate e il convenuto è andato ad abitare in altra parte dell’immobile), e del capannone per il ricovero di animali. Appare evidenze dalla lettura degli atti di causa infatti che gli attori si siano limitati a contestare nel corso del giudizio solo ed esclusivamente il fatto che dopo la causa di separazione il convenuto non abitava più nella casa coniugale, senza però prendere alcuna posizione sulla realizzazione della 6
costruzione della casa e del capannone ad opera del convenuto, sul pagamento del materiale da parte sua, sul fatto che aveva utilizzato il capannone come ricovero di animali, su un utilizzo condiviso dell’immobile ante separazione. Non solo ma tutti i testimoni sentiti durante l’istruttoria orale hanno confermato le circostanze dedotte dal convenuto, mentre nessuna prova contraria è stata richiesta da parte attrice. Per quanto concerne l’abitazione principale, il teste Nero, il quale aveva partecipato come operaio alla costruzione dell’immobile, sentito all’udienza dell’8 aprile 2019, ha affermato “lo so perché ci ho lavorato, ero operaio dell’impresa Rosso che ha fatto lavori edili. …quando arrivavano i blocchi di trachite bianca di S.Caterina, sporchi di melma, il Marrone scaricava col ribaltabile, puliva e ce li metteva vicino perché li utilizzassimo per la costruzione della casa(..)Io so che il Tizio andava a comprare i materiali che gli indicava il mio principale Rosso oppure il geometra. Non so in che negozioandasse il Tizio. Comunque i materiali indicati nel doc. 16 che mi viene mostrato sono stati utilizzati nella costruzione della casa”. Confermava, altresì, lo stesso Rosso l’acquisto da parte del Tizio di calcestruzzo e cemento dalla Betonsarda da maggio 1978 a luglio 1984, così come l’acquisto di materiali che venivano scaricati e/o consegnati nell’immobile sito in Arborea, Strada 18 Ovest n. 3 che andava costruendo il convenuto ed il pagamento sistematico da parte di quest’ultimo; riferiva, infatti, il teste: <<....E’ vero, lo so perché mio fratello Rosso era socio di Marrone, e io so che non pagavano loro i materiali. Ho visto che quando venivano a consegnare materiale davano al Tizio le bolle per andare a pagare, e sentivo il convenuto dire es. “oggi vado a pagare questo materiale” e ci chiedeva seci serviva qualcosa.....E’ vero che nel 1978 venne ultimato il grezzo con tetto e tegole, non so quanto venne a costare. Il Tizio ci disse, a me, a mio fratello e a Marrone ed altri operai come Arabcione e un altro Viola (manovale), che aveva usato i risparmi del lavoro in Svizzera>>; Il medesimo testimone ha confermato anche la realizzazione da parte del convenuto del capannone e l’acquisto, agli inizi degli anni ’80, di specifici materiali ovvero blocchetti dalla ditta Tuveri Tigellio, diversi da quelli utilizzati per la casa: <<....per la casa vennero utilizzati blocchi in trachite.......E’ vero, io ho lavorato anche a questo capannone e sono sta-ti utilizzati anche i blocchetti di cui al doc. 14. Ha pagato il Tizio ma non so se abbia usato il TFR o l’incentivo”. Ancora, il teste Blu, titolare dell’omonima impresa edile, (cfr.. verb. udienza del 4.7.2019) ha confermato di aver ricevuto incarico dal Tizio di eseguire lavori per la sua abitazione, di aver realizzato finestre, intonaci, imbiancatura, posa in opera dei marmi, pavimenti, rivestimenti, solaio della terrazza, di esser stato pagato personalmente dal convenuto e di aver eseguito le opere in tempi diversi; ha anche aggiunto che molte opere erano state realizzate personalmente dallo stesso Tizio il quale aveva chiesto a lui suggerimenti e consigli. Sul punto il teste Rosa ha affermato che il Tizio si era personalmente occupato delle tracce dell’impiantoelettrico, coadiuvato da Grigio (cfr. verbale udienza del 2.5.2019) e del riscaldamento, della posa in opera del battiscopa, della realizzazione del camino nello scantinato, degli scarichi esterni, della costruzione del ricovero attrezzi e di altri lavori (cfr. - verbale ud.2.5.2019). Anche Verde, ___, ____, ____, _____, ____, ____ hanno confermato ciascuno per quanto di propria competenza, i vari documenti fiscali loro mostrati (contratti, fatture, bolle di accompagnamento, ecc.), così come impiego di materiale e manodopera in quegli immobili in un arco di tempo che spaziava dallafine degli anni 70 sino agli inizi del 2000 ed che il pagamento solo da parte del Tizio. I testi hanno confermato come i lavori fossero proseguiti dal 1978 senza soluzione di continuità e, non appena realizzati i vani necessari ad abitarvi (zona giorno, dotata di un bagno e sono notte, composta da tre camere da letto ed un bagno), installati gli infissi e le porte, i coniugi si erano trasferiti e vi avevano fissato la residenza familiare (cfr. doc. 3 di parte convenuta). Non solo ma il Tizio, insieme alla moglie, sempre esercitando poteri uti dominus aveva presentato anchele domande agli Enti ed Uffici pubblici (cfr. – doc. 10 e 11 - istanza del 16.4.1999 inviata al Ministero dell’Interno - Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco-Comando di Oristano per il progetto per l’installazione di un serbatoio GPL. A fronte di tutte le predette risultanze probatorie e tenuto conto, in particolare, che nessuno dei testi escussi ha riferito circostanze idonee a ritenere non esercitato – dal convenuto - il potere di fatto sul fabbricato, per la quota del 50% insieme ad Caia, ne discende che tali elementi consentono di ritenere 7 raggiunta la prova della sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 1158 c.c. a conforto ed a conferma dell'invocata domanda di usucapione svolta da parte convenuta relativamente alla quota del 50% dell’immobile sito in Arborea, Strada 18 Ovest n. 3, distinto in catasto al Foglio 23, mapp. 1619, ZC, U, Cat A/5, vani 11, rendita € 1.249,83, comprensivo delle pertinenze e del capannone, tutti posseduti ed utilizzati per almeno 20 anni dal convenuto, unitamente ad Caia, con costante ed ininterrotto utilizzo peril tempo utile all'usucapione, facendosi carico degli oneri inerenti e conseguenti. Alla stregua di tutte le univoche risultanze, non contraddette da alcuna emergenza contraria, devono ritenersi accertati e provati tutti i requisiti ex lege sottesi alla domanda svolta dal Tizio, tenuto conto del decorso del termine ventennale richiesto dall'art. 1158 c.c. e soddisfatti tutti i requisiti previsti ex lege quali la continuità e non interruzione del possesso, l'esclusività del possesso, il potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto, che hanno trovato positivo riscontro dalle deposizioni rese dai testi escussi e dalla documentazione prodotta in atti. Va pertanto dichiarato l'acquisto per usucapione della proprietà in favore del convenuto dei beni immobili relativamente alla quota del 50% dell’immobile sito in Arborea, Strada 18 Ovest n. 3, distinto in catasto al Foglio 23, mapp. 1619, ZC, U, Cat A/5, vani 11, rendita € 1.249,83, comprensivo delle pertinenze e del capannone adibito a fienile-ricovero animali, distinto in catasto al Foglio 23 mapp. 18 sub p e q e. All'accoglimento della domanda riconvenzionale, consegue l'ordine alla competente Agenzia del Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare, di provvedere alla trascrizione della presente sentenza. 7 - Le spese del giudizio seguono il criterio della soccombenza e sono poste a carico della parte attrice e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1 – rigetta la domanda di rilascio e risarcimento del danno proposta dagli attori; 2 – accoglie la domanda riconvenzionale e dichiara l'acquisto della proprietà in virtù di usucapione ordinaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c., in favore di Tizio, del 50% dell’immobile sito in Arborea, Strada 18 Ovest n. 3, distinto in catasto al Foglio 23, mapp. 1619, ZC, U, Cat A/5, vani 11, rendita € 1.249,83, comprensivo delle pertinenze e del capannone adibito a fienile-ricovero animali, distinto in catasto al Foglio 23 mapp. 18 sub p e q e; 3 - Ordina alla competente Agenzia del Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare di Oristano di provvedere alla trascrizione della presente sentenza e ad ogni conseguente necessario incombente; 4 - condanna gli attori, in solido tra loro, al a rimborsare al Tizio, le spese di lite, che si liquidano in € 10.343,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali al 15%