Il congedo parentale spetta anche al genitore che era disoccupato al momento della nascita del figlio

CGUE, sez. VIII, 25 febbraio 2021
1La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione delle clausole 1.1, 1.2 e 2.1, nonché della clausola 2.3, lettera b), dell’accordo quadro sul congedo parentale, concluso il 14 dicembre 1995, che figura in allegato alla direttiva 96/34/CE del Consiglio, del 3 giugno 1996, concernente l’accordo quadro sul congedo parentale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES (GU 1996, L145, pag.4), come modificata dalla direttiva 97/75/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997 (GU 1998, L10, pag.24) (in prosieguo: la «direttiva 96/34»).2Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra XI e la Caisse pour l’avenir des enfants (Cassa per il futuro dei minori, Lussemburgo) in merito al rifiuto di quest’ultima di riconoscere a XI il diritto al congedo parentale per prendersi cura dei suoi gemelli a motivo del fatto che la stessa non occupava un impiego retribuito alla data della loro nascita. Contesto normativo Diritto dell’Unione La direttiva 96/343La direttiva 96/34 era intesa ad attuare l’accordo quadro sul congedo parentale concluso dall’Unione delle confederazioni europee dell’industria e dei datori di lavoro (UNICE), dal Centro europeo delle imprese a partecipazione pubblica (CEEP) e dalla Confederazione europea dei sindacati (CES).4La clausola 1 di tale accordo quadro, intitolata «Oggetto e campo d’applicazione», prevedeva quanto segue:«1.Il presente accordo stabilisce prescrizioni minime volte ad agevolare la conciliazione delle responsabilità professionali e familiari dei genitori che lavorano.2.Il presente accordo si applica a tutti i lavoratori, di ambo i sessi, aventi un contratto o un rapporto di lavoro definito dalla legge, da contratti collettivi o dalle prassi vigenti in ciascuno Stato membro».5La clausola 2 di detto accordo quadro, intitolata «Congedo parentale», era così formulato:«1. Fatta salva la clausola 2.2, il presente accordo attribuisce ai lavoratori, di ambo i sessi, il diritto individuale al congedo parentale per la nascita o l’adozione di un bambino, affinché possano averne cura per un periodo minimo di tre mesi fino a un’età non superiore a 8 anni determinato dagli Stati membri e/o dalle parti sociali.(…)3. Le condizioni di accesso e le modalità di applicazione del congedo parentale sono definite dalla legge e/o dai contratti collettivi negli Stati membri, nel rispetto delle prescrizioni minime del presente accordo. Gli Stati membri e/o le parti sociali possono in particolare:(…)b)subordinare il diritto al congedo parentale ad una determinata anzianità lavorativa e/o aziendale che non può superare un anno;(…)».
Direttiva 2010/18/UE6Il considerando 1 della direttiva 2010/18/UE del Consiglio, dell’8 marzo 2010, che attua l’accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale concluso da BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP e CES e abroga la direttiva 96/34 (GU 2010, L68, pag.13), prevede quanto segue:«L’articolo 153 del trattato[FUE] consente all’Unione [europea] di sostenere e completare l’azione degli Stati membri, tra l’altro nel settore della parità tra uomini e donne per quanto riguarda le opportunità sul mercato del lavoro ed il trattamento sul lavoro».7L’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva prevede quanto segue: «Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro l’8 marzo 2012 o si accertano che entro tale data le parti sociali attuino le disposizioni necessarie mediante accordo. (…)».8L’articolo 4 di detta direttiva così dispone:«La direttiva 96/34/CE è abrogata a decorrere dall’8 marzo 2012. (…)».9L’accordo quadro sul congedo parentale (riveduto) del 18 giugno 2009 che figura in allegato alla direttiva 2010/18 (in prosieguo: l’«accordo quadro riveduto») al punto I.8 prevede quanto segue:«considerando che le politiche familiari dovrebbero contribuire al conseguimento della parità di genere e che andrebbero considerate alla luce dell’evoluzione demografica, delle conseguenze dell’invecchiamento della popolazione, del superamento del divario generazionale, della promozione della partecipazione delle donne al mondo del lavoro e della ripartizione delle responsabilità familiari tra donne e uomini».10La clausola 1 dell’accordo quadro riveduto, intitolata «Oggetto e ambito d’applicazione», prevede quanto segue:«1.Il presente accordo stabilisce prescrizioni minime volte ad agevolare la conciliazione delle responsabilità familiari e professionali dei genitori che lavorano, tenendo conto della crescente diversità delle strutture familiari nel rispetto delle leggi, dei contratti collettivi e/o delle prassi nazionali.2.Il presente accordo si applica a tutti i lavoratori, di ambo i sessi, aventi un contratto o un rapporto di lavoro definito dalle leggi, dai contratti collettivi e/o dalle prassi vigenti in ciascuno Stato membro».11La clausola 2 dell’accordo quadro riveduto, intitolata «Congedo parentale», così dispone: «1.Il presente accordo attribuisce ai lavoratori di ambo i sessi il diritto individuale al congedo parentale per la nascita o l’adozione di un figlio, affinché possano averne cura fino a una determinata età, non superiore a otto anni, che deve essere definita dagli Stati membri e/o dalle parti sociali.2.Il congedo è accordato per un periodo minimo di quattro mesi e, per promuovere la parità di opportunità e di trattamento tra gli uomini e le donne, andrebbe previsto, in linea di principio,
in forma non trasferibile. Per incoraggiare una più equa ripartizione del congedo parentale tra i due genitori, almeno uno dei quattro mesi è attribuito in forma non trasferibile. (…)».12La clausola 3 di detto accordo quadro riveduto, intitolata «Modalità di applicazione», è così formulata:«1.Le condizioni di accesso e le modalità di applicazione del congedo parentale sono definite per legge e/o mediante contratti collettivi negli Stati membri, nel rispetto delle prescrizioni minime del presente accordo. Gli Stati membri e/o le parti sociali possono in particolare:(…)b)subordinare il diritto al congedo parentale a una determinata anzianità lavorativa e/o aziendale che non può superare un anno; quando ricorrono a tale disposizione gli Stati membri e/o le parti sociali assicurano che in caso di più contratti a tempo determinato, quale definito nella direttiva 1999/70/CE del Consiglio[, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP] sul tempo determinato, presso lo stesso datore di lavoro occorre tener conto della durata complessiva di tali contratti per il calcolo dell’anzianità [GU 1999, L175, pag.43];(…)».13La clausola 8.4 del medesimo accordo quadro riveduto prevede quanto segue: «Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla decisione del Consiglio [che rende vincolanti le prescrizioni dell’accordo quadro riveduto] entro due anni dall’adozione della decisione ovvero si accertano che le parti sociali adottino le disposizioni necessarie mediante accordi prima della fine di tale periodo. (…)».Diritto lussemburghese14Il recepimento della direttiva 96/34 nel diritto lussemburghese è avvenuto con la Loi du 12 février 1999 concernant la mise en œuvre du plan d’action national en faveur de l’emploi (legge del 12 febbraio 1999 sull’attuazione del piano d’azione nazionale per l’occupazione) (MémorialA1999, pag.190). In particolare, detta legge ha inserito nella Loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État (legge del 16 aprile 1979 recante lo statuto generale dei funzionari dello Stato, come modificata) (MémorialA1979, pag.622; in prosieguo: la «legge del 16 aprile 1979, come modificata»), l’articolo 29bis relativo al congedo parentale. Detto articolo, nella versione applicabile alla controversia oggetto del procedimento principale, prevede quanto segue:«È istituito un congedo speciale, denominato “congedo parentale”, concesso per la nascita o l’adozione di uno o più figli per i quali siano versati assegni familiari e per i quali sussistano, in relazione al soggetto richiedente il congedo parentale, i requisiti di cui all’articolo 2, secondo e terzo comma, della Loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales (legge del 19 giugno 1985 in materia di assegni familiari e che istituisce la Cassa nazionale delle prestazioni familiari, come modificata) [(MémorialA1985, pag.680)], fino al compimento del quinto anno di età da parte di tali figli.
Il congedo parentale spetta a qualsiasi soggetto, di seguito denominato “il genitore”, a condizione che(…)–al momento della nascita o dell’accoglienza del figlio o dei figli adottandi, occupi legalmente un posto di lavoro nel territorio del Granducato di Lussemburgo, occupazione esercitata senza soluzione di continuità per almeno dodici mesi consecutivi direttamente precedenti l’inizio del congedo parentale, presso la stessa amministrazione pubblica o lo stesso ente pubblico per una durata mensile dell’orario di lavoro pari almeno alla metà della durata normale dell’orario di lavoro applicabile per legge, e che sia titolare di tale titolo durante tutto il periodo del congedo parentale;–sia iscritto obbligatoriamente e continuativamente al sistema previdenziale in virtù di uno dei suddetti titoli, in applicazione dell’articolo 1, punti 1, 2 e 10, del Code de la sécurité sociale (Codice di previdenza sociale);(…)».15L’articolo 29ter della legge del 16 aprile 1979, come modificata, prevede quanto segue:«Ogni genitore che soddisfi le condizioni di cui all’articolo 29bis ha diritto, su sua richiesta, a un congedo parentale di sei mesi per ciascun figlio. (…)».Procedimento principale e questione pregiudiziale16Il 15 settembre 2011, XI ha stipulato un contratto di prestazione di servizi a tempo determinato con il Granducato di Lussemburgo per l’esecuzione dell’incarico di docente della scuola secondaria con scadenza il 26 gennaio 2012.17Il 26 gennaio 2012, a seguito della scadenza di detto contratto di lavoro a tempo determinato, è stata cancellata l’iscrizione di XI presso gli enti previdenziali e la stessa è stata iscritta dal suo compagno, in qualità di funzionario statale, al regime di coassicurazione.18Il 4 marzo 2012, in un periodo in cui era disoccupata, XI ha dato alla luce due gemelli.19Il 14 giugno 2012, XI ha ottenuto l’ammissione al beneficio dell’indennità di disoccupazione ed è stata quindi nuovamente iscritta presso gli enti previdenziali.20Dopo aver stipulato con il Granducato di Lussemburgo, in data 15 settembre 2012 e 1°agosto 2013, due contratti di prestazione di servizi a tempo determinato per l’esecuzione dell’incarico di docente della scuola secondaria, il 15 settembre 2014 XI ha sottoscritto un contratto a tempo indeterminato con detto Stato membro avente ad oggetto le medesime attività.21L’11 marzo 2015, XI ha presentato domanda di congedo parentale con indicazione della data di inizio fissata al 15 settembre 2015.22Con decisione del 20 marzo 2015, detta domanda è stata respinta dal presidente della Caisse nationale des prestations familiales (Cassa nazionale delle prestazioni familiari), ora denominata Caisse pour l’avenir des enfants (Cassa per il futuro dei minori), in applicazione dell’articolo 29bis della legge del 16 aprile 1979, come modificata, il quale subordina la
concessione del congedo parentale alla condizione che il lavoratore occupi legalmente un posto di lavoro e sia iscritto a tale titolo al regime previdenziale pertinente al momento della nascita delfiglio, condizione questa che XI non soddisfaceva.23XI ha contestato tale decisione dinanzi al comitato direttivo della Caisse nationale des prestations familiales (Cassa nazionale delle prestazioni familiari) adducendo che l’articolo 29bis della legge del 16 aprile 1979, come modificata, non era conforme all’accordo quadro sul congedo parentale che figura in allegato alla direttiva 96/34.24Con decisione del 19 maggio 2015, il comitato direttivo della Caisse nationale des prestations familiales (Cassa nazionale delle prestazioni familiari) ha confermato la decisione del 20 marzo 2015, considerando, in sostanza, che, poiché XI non occupava legalmente un posto di lavoro e non era iscritta a tale titolo al regime previdenziale pertinente al momento della nascita dei suoi figli, la stessa non aveva diritto al congedo parentale.25XI ha proposto ricorso avverso la decisione del 19 maggio 2015 dinanzi al Conseil arbitral de la sécurité sociale (Consiglio arbitrale per la previdenza sociale, Lussemburgo), il quale, con decisione del 27 ottobre 2017, ha accolto tale ricorso. In particolare, esso ha rilevato che l’accordo quadro che figura in allegato alla direttiva 96/34 subordinava il diritto al congedo parentale allo status di lavoratore e allanascita di un figlio, senza tuttavia prevedere la condizione di occupazione e di iscrizione obbligatoria a tale titolo al regime previdenziale pertinente al momento della nascita di tale figlio e, in particolare, che il requisito supplementare di iscrizione a tale regime previdenziale al momento della nascita del figlio era incompatibile con il requisito previsto da tale accordo quadro in base al quale l’anzianità lavorativa e/o aziendale non può essere superiore a un anno e con lo scopo di agevolare la conciliazione della vita professionale e familiare. La Caisse pour l’avenir des enfants (Cassa per il futuro dei minori) ha proposto appello avverso la decisione del 27 ottobre 2017 dinanzi al conseil supérieur de la sécurité sociale (Consiglio superiore perla previdenza sociale, Lussemburgo).26Con sentenza del 17 dicembre 2018, il conseil supérieur de la sécurité sociale (Consiglio superiore per la previdenza sociale) ha riformato la decisione del 27 ottobre 2017 rilevando, in particolare, che, poiché la clausola 2.1 dell’accordo quadro che figura in allegato alla direttiva 96/34 introduce un diritto individuale al congedo parentale per la nascita o l’adozione di un figlio, la fruizione di tale congedo era riservata ai lavoratori che potevano dimostrare lo status di lavoratore al momento della nascita o dell’adozione del figlio per il quale era stata richiesta la fruizione di tale congedo.27XI ha impugnato la sentenza del 17 dicembre 2018 dinanzi al giudice del rinvio, il quale ha ritenuto che, alla luce dei motivi dedotti dalle parti nel procedimento principale, la soluzione della controversia dinanzi ad esso pendente dipendesse dalla questione se le clausole dell’accordo quadro che figura in allegato alla direttiva 96/34 ostassero all’applicazione dell’articolo 29bis della legge del 16 aprile 1979, come modificata.28Alla luce di tali circostanze, la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg (Corte di cassazione del Granducato di Lussemburgo, Lussemburgo) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:«Se le clausole 1.1, 1.2, e 2.1, [nonché la clausola] 2.3[, lettera] b), dell’accordo quadro sul congedo parentale concluso il 14 dicembre 1995 dalle organizzazioni interprofessionali a carattere generale UNICE, CEEP e CES, attuato dalla direttiva [96/34] debbano essere interpretate nel senso che esse ostano all’applicazione di una disposizione di diritto nazionale,
quale l’articolo 29bis della legge del 16 aprile 1979 recante lo statuto generale dei funzionari dello Stato, come modificata, nella versione risultante dalla legge del 22 dicembre 2006 (MémorialA2006, pag.4838), che subordina la concessione del congedo parentale alla duplice condizione che il lavoratore occupi legalmente un posto di lavoro e sia iscritto a tale titolo alla previdenza sociale, da un lato, senza interruzione per almeno dodici mesi consecutivi immediatamente precedenti l’inizio del congedo parentale e, dall’altro, al momento della nascita o dell’accoglienza del figlio o dei figli adottivi, essendo richiesto il rispetto di tale seconda condizione anche qualora la nascita o l’adozione sia avvenuta più di dodici mesi prima dell’inizio del congedo parentale».Sulla questione pregiudiziale29Con la sua questione pregiudiziale il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se le clausole 1.1, 1.2 e 2.1, nonché la clausola 2.3, lettera b), dell’accordo quadro sul congedo parentale che figura in allegato alla direttiva 96/34 debbano essere interpretate nel senso che esse ostano a che la concessione di un congedo parentale sia subordinata alla duplice condizione che il lavoratore occupi legalmente un posto di lavoro e sia iscritto a tale titolo al regime previdenziale pertinente, in primo luogo, senza interruzione per un periodo di almeno dodici mesi immediatamente prima dell’inizio di tale congedo parentale e, in secondo luogo, al momento della nascita o dell’accoglienza del figlio o dei figli adottivi.30Secondo costante giurisprudenza, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita all’articolo 267TFUE, quest’ultima è tenuta a fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito (sentenza del 21 ottobre 2020, Eco TLC, C-556/19, EU:C:2020:844, punto 20 e giurisprudenza ivi citata). Nel caso di specie, spetta alla Corte stabilire in via preliminare se la controversia oggetto del procedimento principale sia disciplinata dalla direttiva 96/34 o dalla direttiva 2010/18, che abroga e sostituisce quest’ultima, nonché, se del caso, riformulare la questione sollevata.31A tale riguardo occorre ricordare che una nuova norma giuridica si applica a partire dall’entrata in vigore dell’atto recante la medesima e che, sebbene non si applichi alle situazioni giuridiche sorte e definitivamente acquisite in vigenza della vecchia legge, si applica agli effetti futuri delle medesime, nonché alle situazioni giuridiche nuove, a meno che, fatto salvo il principio di irretroattività degli atti giuridici, la nuova norma sia accompagnata da disposizioni particolari che determinano specificamente le sue condizioni di applicazione nel tempo. In particolare, le norme procedurali si considerano generalmente applicabili al momento in cui esse entrano in vigore, a differenza delle norme sostanziali, che, secondo la comune interpretazione, concernono rapporti giuridici definiti anteriormente alla loro entrata in vigore solo se dal loro testo, dalla loro ratio o dal loro impianto sistematico risulti chiaramente che va loro attribuita tale efficacia (sentenza del 26 marzo 2015, Commissione/Moravia Gas Storage, C-596/13P, EU:C:2015:203, punti 32 e 33 e giurisprudenza ivi citata).32Nel caso di specie, è pacifico che le condizioni per la concessione del diritto al congedo parentale costituiscono norme sostanziali che si applicano a partire dall’entrata in vigore dell’atto che le introduce. In forza dell’articolo 4 della direttiva 2010/18, la direttiva 96/34 è stata abrogata a decorrere dall’8 marzo 2012. Peraltro, tale data costituiva, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2010/18 e della clausola 8.4 dell’accordo quadro riveduto, la data entro la quale gli Statimembri avrebbero dovuto conformarsi alle disposizioni della direttiva 2010/18 e di detto accordo quadro o, se del caso, avrebbero dovuto accertarsi che le parti sociali
avessero attuato le disposizioni necessarie a tal fine. Di conseguenza, e poiché la domanda di congedo parentale di XI è stata presentata l’11 marzo 2015, con indicazione della data di inizio fissata al 15 settembre 2015, tale domanda è disciplinata dalle disposizioni della direttiva 2010/18. A tale riguardo è irrilevante la circostanza chei gemelli di XI fossero nati il 4 marzo 2012. Infatti, a tale data, XI non aveva presentato una domanda di congedo parentale conformemente alla clausola 2.3, lettera b), dell’accordo quadro che figura in allegato alla direttiva 96/34, quale recepita nel diritto lussemburghese con la legge del 16 aprile 1979, come modificata.33Poiché la direttiva 2010/18 è applicabile alla controversia oggetto del procedimento principale e poiché le clausole 1.1, 1.2 e 2.1, nonché la clausola 2.3, lettera b), dell’accordo quadro che figura in allegato alla direttiva 96/34 corrispondono in sostanza alle clausole 1.1, 1.2 e 2.1, nonché alla clausola 3.1, lettera b), dell’accordo quadro riveduto, occorre riformulare la questione sollevata come diretta, segnatamente, a ottenere l’interpretazione di tali clausole dell’accordo quadro riveduto.34A tale proposito, si deve ricordare che, secondo costante giurisprudenza della Corte, ai fini dell’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione si deve tener conto non soltanto del suo tenore letterale, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa in cui essa si colloca (sentenze del 16 luglio 2015, Maïstrellis, C-222/14, EU:C:2015:473, punto 30, e del 3 ottobre 2019, Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland ea., C-197/18, EU:C:2019:824, punto 48 e giurisprudenza ivi citata).35Per quanto riguarda, in primo luogo, la questione se dette clausole dell’accordo quadro riveduto ostino a una normativa nazionale che subordina il riconoscimento del diritto a un congedo parentale all’occupazione ininterrotta da parte del genitore di un impiego per un periodo di almeno dodici mesi immediatamente precedente l’inizio di tale congedo parentale, si deve osservare che dai termini della clausola 3.1,lettera b), dell’accordo quadro riveduto risulta che gli Stati membri possono subordinare la concessione del congedo parentale a una previa anzianità lavorativa che non può superare un anno. Tenuto conto dell’utilizzo dell’espressione «anzianità lavorativa» nella prima frase di tale disposizione e del fatto che la seconda frase di quest’ultima prevede che il calcolo di tale anzianità avvenga tenendo conto della durata complessiva di più contratti a tempo determinato presso lo stesso datore di lavoro, gli Stati membri possono esigere che tale anzianità sia continuativa. Inoltre, dal momento che con una domanda di congedo parentale il richiedente intende ottenere una sospensione del suo rapporto di lavoro (v., in tal senso, sentenza del 19 settembre 2013, Hliddal e Bornand, C-216/12 e C-217/12, EU:C:2013:568, punto 53), gli Stati membri possono esigere che la previa anzianità lavorativa sia riferibile a un periodo immediatamente precedente l’inizio del congedo parentale. Pertanto, le clausole 1.1, 1.2 e 2.1, nonché la clausola 3.1, lettera b), dell’accordo quadro riveduto non ostano a una normativa nazionale che subordina il riconoscimento del diritto al congedo parentale alla condizione che il genitore interessato abbia occupato un impiego senza interruzione per un periodo di almeno dodici mesi immediatamente precedente l’inizio di tale congedo parentale.36Per quanto riguarda, in secondo luogo, la questione se dette clausole dell’accordo quadro riveduto ostino a una normativa nazionale che subordina il riconoscimento del diritto al congedo parentale alla condizione che il genitore occupi un impiego al momento della nascita del figlio o dei figli oppure dell’accoglienza del figlio o dei figli adottandi, occorre osservare che, ai sensi della clausola 2.1 didetto accordo quadro, il diritto al congedo parentale è un diritto individuale riconosciuto ai lavoratori di ambo i sessi per la nascita o l’adozione di un figlio,
affinché il genitore possa averne cura fino a una determinata età, che deve essere definitadagli Stati membri, ma che non può essere superiore a otto anni.37Inoltre, ai sensi delle clausole 1.1 e 1.2 dell’accordo quadro riveduto, quest’ultimo stabilisce prescrizioni minime volte ad agevolare la conciliazione delle responsabilità professionali e familiari dei genitori che lavorano e si applica a tutti i lavoratori, di ambo i sessi, aventi un contratto o un rapporto di lavoro definito dalle leggi, dai contratti collettivi e/o dalle prassi vigenti in ciascuno Stato membro.38Inoltre, come illustrato al punto 35 della presente sentenza, la clausola 3.1, lettera b), dell’accordo quadro riveduto consente agli Stati membri di subordinare il diritto al congedo parentale a una determinata anzianità lavorativa e/o aziendale che non può superare un anno.39Ne consegue che la nascita o l’adozione di un bambino e lo status di lavoratore dei suoi genitori sono condizioni costitutive del diritto al congedo parentale in forza dell’accordo quadro riveduto.40Tuttavia, contrariamente a quanto osserva la Caisse pour l’avenir des enfants (Cassa per il futuro dei minori), da dette condizioni costitutive del riconoscimento del diritto al congedo parentale non si può dedurre che i genitori del bambino per il quale tale congedo è richiesto debbanoessere lavoratori al momento della nascita o dell’adozione di quest’ultimo.41Il contesto e gli obiettivi dell’accordo quadro riveduto ostano infatti a una siffatta interpretazione.42Come enunciato al considerando 1 della direttiva 2010/18, quest’ultima si inserisce nel contesto dell’articolo 153TFUE, che consente all’Unione di sostenere e completare l’azione degli Stati membri, tra l’altro, nel settore del miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro e in quello dell’istituzione di un’adeguata protezione sociale dei lavoratori.43Peraltro, come risulta dal considerando 8 della direttiva 2010/18, dal primo comma del preambolo dell’accordo quadro riveduto e dal punto 3 delle osservazioni generali di tale accordo quadro, che rinvia agli articoli 23 e 33 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, detto accordo quadro persegue l’obiettivo sia di promuovere la parità tra uomini e donne per quanto riguarda le opportunità sul mercato del lavoro e il trattamento sul lavoro intutta l’Unione, sia di migliorare la conciliazione tra vita professionale, vita privata e vita familiare dei genitori che lavorano. Detti obiettivi sono ribaditi nelle clausole 1.1 e 2.2 dell’accordo quadro riveduto.44In considerazione di tale contesto e di detti obiettivi, il diritto individuale di ciascun genitore lavoratore al congedo parentale per la nascita o l’adozione di un figlio, sancito dalla clausola 2.1 dell’accordo quadro riveduto, deve essere inteso nel senso che esso riflette un diritto sociale dell’Unione particolarmente importante, il quale è stato peraltro sancito dall’articolo 33, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali. Ne consegue che tale diritto non può essere interpretato in modo restrittivo (v., in tal senso, sentenza del 27 febbraio 2014, Lyreco Belgium, C-588/12, EU:C:2014:99, punto 36 e giurisprudenza ivi citata).45In tal senso, è stato dichiarato che, nonostante il fatto che la nascita sia una condizione costitutiva del diritto al congedo parentale, tale diritto non si ricollega alla data della nascita del bambino, cosicché non è richiesto che tale nascita sia avvenuta dopo la data di entrata in vigore della direttiva 96/34 in uno Stato membro affinché i genitori di tale bambino possano
beneficiare del diritto al congedo parentale in applicazione di tale direttiva (v., in tal senso, sentenze del 14 aprile 2005, Commissione/Lussemburgo, C-519/03, EU:C:2005:234, punto 47, e del 16 settembre 2010, Chatzi, C-149/10, EU:C:2010:534, punto 50).46Escludere i genitori che non lavoravano al momento della nascita o dell’adozione del proprio figlio equivarrebbe a limitare il diritto di detti genitori alla possibilità di fruire di un congedo parentale in un momento successivo della loro vita in cui svolgono nuovamente un’attività lavorativa e del quale avrebbero bisogno per conciliare le loro responsabilità familiari e professionali. Una siffatta esclusione sarebbe pertanto contraria al diritto individuale di ciascun lavoratore di disporre di un congedo parentale.47Peraltro, occorre constatare che la duplice condizione imposta dalla normativa lussemburghese, la quale impone che il lavoratore occupi un impiego e, a tale titolo, sia iscritto al regime previdenziale non soltanto per almeno dodici mesi consecutiviimmediatamente precedenti l’inizio del congedo parentale, ma anche al momento della nascita o dell’adozione del figlio o dei figli, porta, in realtà, allorquando la nascita o l’adozione risalga a più di dodici mesi prima dell’inizio del congedo parentale,a prolungare la condizione relativa all’anzianità lavorativa e/o aziendale che non può, tuttavia, superare un anno, in forza della clausola 3.1., lettera b), dell’accordo quadro sul congedo parentale.48Pertanto, alla luce del contesto e degli obiettivi dell’accordo quadro riveduto, richiamati al punto 43 della presente sentenza, le clausole 1.1, 1.2 e 2.1, nonché la clausola 3.1, lettera b), di tale accordo quadro non possono essere interpretate nel senso che uno Stato membro può subordinare il diritto di un genitore al congedo parentale alla condizione che il genitore lavori al momento della nascita o dell’adozione del figlio.49Una siffatta interpretazione, contrariamente a quanto osserva la Caisse pour l’avenir des enfants (Cassa per il futuro dei minori), non costituisce una discriminazione tra genitori disoccupati e genitori che lavorano al momento della nascita del proprio figlio, in quanto i primi potrebbero organizzarsi per prendersi cura del proprio figlio, mentre i secondi non potrebbero prendersene cura al momento della nascita senza beneficiare del congedo parentale.50Infatti, oltre al fatto che una siffatta argomentazione non prende in considerazione la circostanza che le madri beneficiano di un congedo di maternità al momentodella nascita del proprio figlio, lo scopo della concessione del congedo parentale non è quello di consentire a un genitore di prendersi cura del proprio figlio solo al momento della nascita di quest’ultimo e poco tempo dopo la nascita, ma anche, più tardi, durante la sua infanzia, che, in forza della clausola 2.1 dell’accordo quadro riveduto, non può eccedere l’età di otto anni. Ne consegue che la possibilità, di cui dispone un genitore al momento della nascita del bambino, di organizzarsi per prendersi cura del proprio figlio non è rilevante ai fini della valutazione dell’esistenza di un diritto al congedo parentale e che su tale base non può essere legittimamente invocata alcuna discriminazione.51Alla luce dell’insieme delle considerazioni sin quisvolte, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che le clausole 1.1, 1.2 e 2.1, nonché la clausola 3.1, lettera b), dell’accordo quadro riveduto devono essere interpretate nel senso che esse non ostano a una normativa nazionale che subordina il riconoscimento del diritto al congedo parentale alla condizione che il genitore interessato abbia occupato un impiego senza interruzione per un periodo di almeno dodici mesi immediatamente precedente l’inizio del congedo parentale. Per contro, dette clausole ostano a una normativa nazionale che subordina il riconoscimento del
diritto al congedo parentale allo status di lavoratore del genitore al momento della nascita o dell’adozione del figlio.Sulle spese52Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:Le clausole 1.1, 1.2 e 2.1, nonché la clausola 3.1, lettera b), dell’accordo quadro sul congedo parentale (riveduto), del 18 giugno 2009, che figura in allegato alla direttiva 2010/18/UE del Consiglio, dell’8 marzo 2010, che attua l’accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale concluso da BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP e CES e abroga la direttiva 96/34/CE, devono essere interpretate nel senso che esse non ostano a una normativa nazionale che subordina il riconoscimento del diritto al congedo parentale alla condizione che il genitore interessato abbia occupato un impiego senza interruzione per un periodo di almeno dodici mesi immediatamente precedente l’inizio del congedo parentale. Per contro, detteclausole ostano a una normativa nazionale che subordina il riconoscimento del diritto al congedo parentale allo status di lavoratore del genitore al momento della nascita o dell’adozione del figlio.

Deve essere sospeso l’obbligo di indossare la mascherina per l’intera durata della giornata scolastica se minore ha dimostrato difficoltà respiratorie connesse al suo uso

Consiglio di Stato, Sez. III, decr. 1 marzo 2021, n. 1006
Il Presidente ha pronunciato il presente DECRETO sul ricorso numero di registro generale 1791 del 2021, proposto dalla sig.ra-OMISSIS-e -OMISSIS-in proprio e nella qualità di esercente la patria potestà sul minore -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’avvocato Francesco Scifo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministero dell’Interno, Ministero dell’Istruzione, Provincia Autonoma di Bolzano, Dirigente Scolastico -OMISSIS-, non costituiti in giudizio; per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente l’obbligo di mascherina a scuola continuativo per minori infradodicenni;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;Considerato che l’ordinanza appellata, dopo una articolata disamina delle disposizioni contestate, ha rilevato che l’obbligo indiscriminato per tutti gli scolari di età compresa tra 6 e 12 anni non trova, nella documentazione scientifica e nei verbali C.T.S. indicati quale fondamento della misura, una risposta certa e univoca;Rilevato, in particolare, che la stessa ordinanza richiama le prescrizioni, che certamente i pareri scientifici a supporto degli atti impugnati non avrebbero potuto ignorare, con cui l’Organizzazione Mondiale per la Sanità ha posto condizioni e fornito approfondite indicazioni tali da non poter rendere “misura normale e incondizionata” l’uso del DPI per i minori di anni 12 durante l’intera durata della permanenza in classe;Considerato, oltre a quanto chiarito dalla ordinanza appellata, che le prescrizioni O.M.S. male o solo parzialmente valutate nella loro puntuale specificità, mirano alla tutela di valori costituzionalmente tutelati degli scolari più giovani, ed in particolare la salute e la capacità di pieno apprendimento oltreché di sviluppo psicosociale, assumendo così il ruolo di criteri di valutazione che ben eccedono l’ambito della azione amministrativao della valutazione tecnico-scientifica generica, quale emerge, sul tema in esame, dai successivi verbali CTS che la stessa ordinanza considera espressione di motivazione perplessa e non esaustiva;Ritenuto che, in merito alla censura proposta dagli appellanti, secondo cui la ordinanza si sarebbe limitata ad un “remand” all’Amministrazione invece che sospendere per intero l’obbligo di DPI, occorre stabilire che l’obbligo derivante dagli atti impugnati sia sospeso nei confronti della minore -OMISSIS-, come già stabilito con decreto presidenziale n. -OMISSIS-, trattandosi di tutelare il bene primario della vita della ricorrente e dei suoi genitori quali tutori della potestà genitoriale;Rilevato, invece, che per la ulteriore e generale popolazione studentescadi minori di anni 12 –a differenza della odierna appellante, che ha dimostrato positivamente le difficoltà respiratorie connesse all’uso del DPI –la sospensione “erga omnes” dell’obbligo è stata rimessa, correttamente, alle competenti autorità emananti;ciò, ad integrazione di quanto affermato dal TAR, non può in alcun modo consentire agli organi responsabili la dilazione o il mero richiamo a precedenti –e dal T.A.R. ritenuti insufficienti –documenti scientifici anche del CTS, occorrendo invece una nuova, urgente, motivata rilevazione specifica dell’impatto dell’uso prolungato del DPI anche alla luce dei criteri dettati dall’O.M.S. restando evidente che l’imposizione non giustificata di un dispositivo come il DPI su scolari giovanissimi presuppone l’onere per l’autorità emanante di provare scientificamente che l’utilizzo non abbia impatto nocivo sulla salute psico-fisica dei destinatari, salvo –una volta che il Giudice abbia ordinato tale nuovo accertamento, con la pronuncia del T.A.R. e il decreto odierno –il prodursi della responsabilità per il ritardo, l’omissione o comunque le conseguenze dannose prodottesi nell’eventualità, che si scongiura fortemente, di una persistente carenza di istruttoria scientifica, cui peraltro il Giudice non può sostituirsi in nessun caso;P.Q.M.
In parziale accoglimento dell’istanza cautelare, sospende l’esecutorietà degli atti impugnati, e in particolare l’obbligo di indossare il DPI per l’intera durata della giornata scolastica, nei confronti della appellante minore -OMISSIS-, come rappresentata dai genitori appellanti anch’essi in atti. Conferma per il resto l’ordinanza appellata, con particolare riguardo al “remand” ivi disposto e alle conseguenze che ne derivano. Fissa per la discussione collegiale la Camera di Consiglio del 25 marzo 2021. Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti appellanti. Così deciso in Roma il giorno 1 marzo 2021.

Affidamento esclusivo rafforzato a fronte di genitore che interrompe il percorso di cura.

Tribunale sez. III – Brescia, 29/10/2020, n. 2182
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA- Sezione Terza Civile –Riunito in Camera di Consiglio
ha pronunziato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. 2108/2018 R.G. promossa da VGC ATTOREBP CONVENUTA con l’intervento del Pubblico Ministero INTERVENUTO***Oggetto del processo: «cessazione degli effetti civili del matrimonio»***CONCLUSIONI Come da fogli depositati telematicamente. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ 1. – Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in (omissis), in data (omissis) 2007,trascritto al n. (omissis) parte (omissis) serie A dell’anno 2007 del registro dello stato civile del predetto comune; sono genitori di (omissis) ((omissis) 2009); e si sono separate consensualmente nel 2017 concordando l’affidamento condiviso della figlia, la sua collocazione presso la madre, un ampio diritto di visita del padre e l’obbligazione di quest’ultimo di contribuire al mantenimento della minore con la somma mensile di euro250,00 e con la partecipazione al 50% delle spese straordinarie. L’attore ha chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conferma dell’affidamento condiviso e dell’importo del mantenimento ordinario. La convenuta ha dedotto la grave incapacità genitoriale del padre, sicché ha domandato l’affidamento c.d. super-esclusivo della figlia. Inoltre, stante l’aumento delle esigenze della stessa e la sostanziale assenza di contribuzione diretta del padre, ha insistito per un incremento dell’assegno di mantenimento da euro 250,00 mensili ad euro 500,00 mensili.2
In sede di udienza presidenziale, svoltasi il 22 ottobre 2018 (omissis) è stata affidata alla madre, le frequentazioni col padre sono state disciplinate in forma protetta e l’assegno di mantenimento è stato innalzato ad euro 350,00 mensili. Nel corso della fase istruttoria, è stata pronunciata sentenza non definitiva di cessazione degli effetti del matrimonio (sentenza n 795/2019) e sono stati acquisiti numerosi aggiornamenti da parte dei Servizi sociali e del CPS.In data 5 giugno 2000 infine, precisate le conclusioni, la causa è stata dichiarata con sentenza non definitiva n. 795/2019, alla quale si rinvia. Il ricorrente è in carico presso il CPS di Leno dal mese di marzo 2018, su indicazione del Tribunale per i minorenni, con una diagnosi di «disturbo di tipo paraonoide».Se, inizialmente, l’atteggiamento del sig. (omissis) è stato collaborativo (egli ha accettato di usufruire di aiuto psicologico e farmacologico e ha espresso dolore nel ripensare agli episodi in cui la bambina ha assistito alle sue reazioni rabbiose e aggressive nei confronti della ex moglie), lo stesso è mutato nel corso del procedimento, tanto che, a partire dal mese di marzo 2020, il ricorrente ha interrotto ogni rapporto col CPS, mostrando una scarsa, se non assente, critica di malattia (cfr. relazione depositata in data 14 maggio 2020).La medesima parabola discendente ha caratterizzato l’adesione al percorso presso i Servizisociali.Gli incontri protetti, in principio, sono stati caratterizzati da un clima positivo, in cui (omissis)rideva e si divertiva con il papà. Purtroppo, in seguito, da fine gennaio 2020, il sig. (omissis)ha mostrato insofferenza e nervosismo, ha iniziato ad evitare di abbracciare e coccolare(omissis) sia al suo arrivo sia al momento del saluto, fino ad assumere un atteggiamento dichiaratamente evitante nei confronti della figlia, anche laddove la stessa richiedesse esplicitamente un abbraccio o un contatto, rispondendo “non gli andava”. Con l’emergenza COVID gli incontri sono stati temporaneamente sospesi e il padre non ha avanzato richiesta di vedere o sentire la figlia in modalità differenti da quelle in presenza. Questa degenerazione dei rapporti – di per sé preoccupante desta ancor più perplessità laddove gli operatori, su richiesta del padre, avevano aumentato la durata degli incontri e ne avevano altresì operata una ricalendarizzazione, proprio per consentire al padre di consolidare la relazione con la figlia nell’ottica di un’auspicata liberalizzazione. La combinazione delle risultanze psico-sociali, ricavabile dalle relazioni del CPS e da quelle degli assistenti sociali, induce a formulare un giudizio negativo circa la capacità genitoriale del padre e la sua attitudine ad assumere civilmente e consapevolmente decisioni per il bene della figlia di concerto con la madre. Basti pensare che, quando erano in vigore le telefonate protette con la mediazione della sig.ra (omissis), è accaduto più volte che il padre fosse indisposto alla presenza telefonica della moglie e questo sfociasse in litigi pregiudizievoli perla minore, a tal punto da costringere il servizio a sospendere le telefonate.3
(omissis) sarà quindi affidata in via esclusiva alla madre, la quale adotterà in forma autonomaanche le decisioni di maggior importanza per la figlia.Quanto alle frequentazioni, non vi sono, allo stato, le condizioni per una prosecuzione dellestesse, nemmeno in forma protetta, non avendo neppure il padre manifestato un serio econcreto interesse in tal senso.È condivisibile, in proposito, la valutazione dei Servizi sociali, i quali hanno giudicato gliincontri protetti «attualmente pregiudizievoli» per la minore (v. relazione depositata in data 20maggio 2020). Nel senso che «Il giudice della separazione e del divorzio, nel disciplinare ildiritto – dovere del genitore non affidatario di mantenere, istruire ed educare la prole, haquale misura e limite l’attuazione del preminente interesse del figlio e può legittimamenteimporre quelle cautele e restrizioni che siano necessarie ad evitare un pregiudizio alla salutepsicofisica dello stesso, arrivando anche a sospendere gli incontri allorquando lacontinuazione dei rapporti genitore – figlio esporrebbe il minore a rischi gravi e comprovati perla sua crescita serena ed equilibrata», v. Cass. Civ., Sez. I, 22.6.1999 n. 6312.§ 5. – Il padre non ha documentato costi abitativi, è dotato di occupazione lavorativa dallaquale ritrae un reddito medio mensile netto di euro 1.479,86 (730/2015, ultimo prodotto) e, adifferenza di quanto previsto all’epoca della separazione, quando l’importo dell’assegno fuquantificato in misura ridotta tenendo conto della «permanenza di (omissis) in modosignificato presso ciascun genitore» , egli ora non contribuisce minimamente al mantenimentodiretto della figlia, interamente gravante sulla madre, la quale deve altresì sostenere ilrimborso della rata del mutuo gravante sull’abitazione in cui vive con la figlia.Pertanto, appare congruo disporre che il padre versi alla madre un assegno periodico per lafiglia di euro 450,00 mensili.Nell’assegno di mantenimento non sono comprese le spese straordinarie, che vengonoindividuate secondo la tipologia di cui al protocollo di questo Tribunale e che possono esseresostenuta dal genitore affidatario, indipendentemente dal consenso dell’altro genitore, fermarestando, in caso di dissenso del genitore non affidatario, la valutazione giudiziale del rifiutoe, quindi della rispondenza della spesa all’interesse del minore mediante valutazione dellacommisurazione dell’entità della spesa rispetto all’utilità derivante al figlio ed alla sostenibilitàdella spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori (Cass. Civ., Sez. VI,3.2.2016, n. 2127; Cass. Civ., Sez. VI, 30.07.2015, n. 16175.Tali spese sono in ogni caso, da:a) documentare;b) suddividere tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;c) corrispondere al genitore affidatario che le anticipa entro 15 gg. dalla richiestadocumentata a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice ibanverrà indicato nella richiesta.4
§ 6. – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, secondo iparametri del d.m. n. 55/2014P.Q.M.Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nelcontraddittorio delle parti e con l’intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda,istanza ed eccezione disattesa o assorbita:1. affida (omissis) in via esclusiva alla madre, abilitata ad adottare anche le decisioni dimaggior importanza per la minore, ivi comprese quelle relative al rilascio e al rinnovo deidocumenti validi per l’espatrio;2. dispone che la minore mantenga la residenza abituale presso la madre;3. dispone la sospensione delle frequentazioni padre-figlia, che potranno riprendere, in formaprotetta e previo positivo parere dei Servizi sociali, solo se il padre riprenderà seriamente econ costanza un percorso presso il CPS;4. incarica i Servizi sociali di proseguire nel monitoraggio in forma amministrativa del nucleofamiliare, per il periodo di un anno decorrente dalla pronuncia della presente sentenza, conincarico di informare la Procura presso il Tribunale per i minorenni in presenza di eventualisituazioni di grave pregiudizio a carico della bambina;5. dispone che, con decorrenza dalla data della domanda (ottobre 2018) e detratte le sommegià versate per il medesimo titolo, il padre contribuisca al mantenimento della figlia versandoalla madre entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di euro 450,00 mensili, rivalutabileannualmente secondo indici ISTAT. Nell’assegno di mantenimento non sono comprese lespese straordinarie, che vengono individuate secondo la tipologia di cui al protocollo diquesto Tribunale e disciplinate secondo quanto indicato in motivazione;6. Condanna il ricorrente a rifondere alla resistente le spese di lite, che liquida in euro3.972,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa.

Toccamenti fugaci sul seno: osteopata cieco condannato per violenza sessuale

Cass. Pen., Sez. III, Sent., 09 febbraio 2021, n. 5043
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:Dott. LIBERATI Giovanni -Presidente -Dott. CORBETTA Stefano -Consigliere -Dott. REYNAUD Gianni F. -rel. Consigliere -Dott. MENGONI Enrico -Consigliere -Dott. MACRI’ Ubalda -Consigliere -ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da: B.R., nato a (OMISSIS);avverso la sentenza del 13/12/2019 della Corte di appello di Torino;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Gianni Filippo Reynaud;lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Mastroberardino Paola, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137,dell’art. 23, comma 8. conv., con modifica., dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176,che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;lette le conclusioni rassegnate, nell’interesse dell’imputato, dall’avv. Michela Malerba, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo –Motivi della decisione1. Con sentenza del 13 dicembre 2019, la Corte d’appello di Torino, decidendo il gravame proposto dall’odierno ricorrente, ha confermato la condanna del medesimo alle pene di legge in ordine al reato di cui all’art. 609 bis c.p..2. Avverso la sentenza di appello, a mezzo del difensore fiduciario, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’erronea applicazione dell’art. 609 bis c.p. ed il vizio di mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla prova dell’elemento soggettivo del reato. Si lamenta, in particolare, che non era stata data risposta alle doglianze al proposito proposte con il gravame, nel quale si era chiesto alla corte d’appello di valutare l’involontarietà del gesto compiuto dall’imputato -osteopata non vedente -nel massaggiare la paziente che gli si era rivolta. La sentenza -ci si duole -si limita ad escludere apoditticamente l’involontarietà dell’atto senza considerare il più rilevante degli elementi addotti dall’appellante, vale a dire la cecità, con ciò omettendo di rendere sul punto, come invece sarebbe stato necessario, argomentazioni chiare e precise.3. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza.3.1. Va in primo luogo rilevato che in esso vengono riproposte le stesse doglianze sull’involontarietà della condotta, concretizzatasi nel compimento di atti oggettivamente sessuali, tenuta dall’imputato nei confronti della paziente. Tali doglianze -reputa il Collegio -sono tuttavia state disattese dalla Corte territoriale con motivazione stringata, ma efficace e non illogica, senza che il ricorrente si confronti seriamente con la chiara ratio decidendi.In questo quadro, il ricorso è pertanto affetto da genericità, causa di inammissibilità che ricorre non solo quando i motivi risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568). In particolare, i motivi del ricorso per cassazione -che non possono risolversi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito -si devono considerare non specifici, ma soltanto apparenti, quando omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e aa., Rv. 243838), sicchè è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto d’impugnazione, atteso che quest’ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).3.2. In secondo luogo, il ricorrente si limita a contestare la ricostruzione del fatto non illogicamente operata dalla sentenza impugnata, peraltro in termini identici a quelli effettuati nella sentenza di primo grado, senza considerare che, ai sensi dell’art. 606 c.p.p.,comma 1, lett. e), il controllo di legittimità consentito sulla motivazione non concerne nè la ricostruzione dei fatti, nè l’apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell’atto impugnato contenga l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo sorreggono, che il discorso giustificativo sia effettivo e non meramente apparente (cioè idoneo a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata), che nella motivazione non siano riscontrabili contraddizioni, nè illogicità evidenti (cfr. Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516).Quanto alla illogicità della motivazione come vizio denunciabile, la menzionata disposizione vuole peraltro che essa sia manifesta, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, restando ininfluenti le minime incongruenze e dovendosi considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, appaiano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, Cento e a., Rv. 259643). L’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione, inoltre, ha un orizzonte circoscritto (cfr. Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099), essendo precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).3.3. In particolare, la sentenza impugnata -ricostruendo il fatto in modo conforme a quanto avvenuto in primo grado, senza che sul punto il ricorrente muova contestazioni -attesta che, secondo le attendibili dichiarazioni della persona offesa, la quale si era rivolta all’imputato per un ciclo di trattamenti contro la cefalea, alla seconda seduta, mentre ella si trovava sul lettino in reggiseno e mutandine, l’uomo la “afferrò stretta stretta e ad un certo punto le toccò il gluteo all’interno delle mutandine e verso la fine del massaggio le toccò le grandi labbra. Nel frattempo con un braccio le aveva serrato il seno e ad un certo punto l’uomo si era toccato i genitali”.Dopo aver dato atto -anche qui senza che il ricorrente muova contestazioni -che lo stesso consulente tecnico della difesa aveva escluso che il trattamento delle cefalee richieda contatti con le zone genitali o il seno, la sentenza conclude nel senso che “i toccamenti pur fugaci sul seno e dentro le mutandine” erano “certo intenzionali, non potendo essere in alcun modo connessi alle pratiche osteopatiche, come affermato anche dal consulente tecnico della difesa”.Tale valutazione di merito -che non si presta a censure sul piano della logicità e non può dunque essere sindacata in questa sede -all’evidenza esclude, implicitamente ma inequivocabilmente, che la cecità dell’imputato possa aver avuto un qualsivoglia rilievo nella condotta contestata, stante, appunto, la chiara intenzionalità della stessa, sicchè nessun vizio di carenza di motivazione è al proposito ravvisabile. Se la condotta è intenzionale -e la conclusione sul punto è del tutto logicamente argomentata -è ovvio che sussiste l’elemento soggettivo e che nessun rilievo può riconoscersi alla cecità dell’imputato.4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p.,oltre all’onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00. P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Dispone, a norma delD.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52che -a tutela dei diritti o della dignità degli interessati -sia apposta a cura della cancelleria, sull’originale della sentenza, un’annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati sulla sentenza. Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2021

Scelta della scuola pubblica e privata: come opera il giudizio.

Tribunale di Verona, 16 febbraio 2021
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA sezione I civile
Nella causa civile iscritta al N. 4846/2019 R.G.,il giudice dott. Marco Nappi Quintiliano, a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 28/01/2021,ha pronunciato la seguente ORDINANZA
Letti gli atti;rilevato che parte resistente, con istanza in corso di causa, ha chiesto l’autorizzazione a poter iscrivere il figlio minore, per il prossimo anno didattico, presso l’istituto scolastico “Seghetti” di Verona, motivando la scelta sulla base dell’esigenza di dover bilanciare i suoi orari di lavoro con le esigenze di cura del figlio e dell’impossibilità, allo stato, di poter contare sull’aiuto dell’altro genitore, residente a circa 200 km di distanza dal luogo del suo domicilio;rilevato che il resistente si è opposto all’accoglimento della suddetta istanza, dichiarando di preferire un istituto scolastico pubblico, anche in considerazione dei maggiori costi che comporta l’iscrizione in un istituto privato;rilevato che, allo stato, il figlio minore delle parti è affidato in via esclusiva alla madre, in virtù dei provvedimenti adottati all’esito dell’udienza presidenziale, confermativi di quanto già previsto nel precedente giudizio di separazione; tale regime è stato chiesto da entrambi i genitori, nell’ambito del suddetto giudizio, principalmente per far fronte alla distanza tra le loro residenze (cfr. quanto dichiarato nel relativo verbale d’udienza);rilevato altresì che, allo stato, la gestione del suddetto minore grava pressoché integralmente sulla resistente; in merito, va richiamato quanto riferito, nella relazione in atti, dai responsabili dei Servizi sociali incaricati da questo Tribunale, con riguardo sia al comportamento della madre, incline a non facilitare la relazione tra il figlio e il padre, sia all’atteggiamento assunto da quest’ultimo, descritto come poco propenso ad attivarsi per mantenere una regolarità nell’esercizio del diritto-dovere di visita in questione (cfr. relazione del 13.10.2020);rilevato quindi che la ricorrente ha esaustivamente spiegato le ragioni della sua preferenza per l’istituto scolastico di cui sopra,evidenziando la possibilità, offerta da detto istituto, di poter far svolgere al figlio attività ricreative nell’ambito del medesimo contesto scolastico, con conseguente più agevole gestione da parte della ricorrente medesima di eventuali impegni di lavoro concomitanti;rilevato ancora che, a fronte di dette e motivate esigenze (la resistente ha documentato l’attuale possesso di un lavoro con un orario settimanale di 40 ore), controparte ha frapposto un diniego che, pur essendo basato su ragioni oggettive astrattamente condivisibili (la predilezione dell’offerta formativa pubblica), è stato di fatto espresso senza intercettare in alcun modo le esigenze manifestate dalla madre e sopra evidenziate; al riguardo, il Cornelio non ha formulato alcun giudizio negativo e in relazione allo specifico progetto formativo della scuola scelta dalla resistente e in merito all’insieme dei valori ordinamentali fatti propri da un istituto privato qual è quello qui in discussione; lo stesso, ancora, non ha neppure allegato, in chiave comparativa, una specifica “superiorità didattica” o valoriale dell’istituto pubblico pur menzionato nel carteggio intercorso con la controparte (cfr. messaggi di testo di cui ai docc. 13 e ss. di parte resistente); rilevato che anche il motivo economico posto dal ricorrente a sostegno del suo diniego non può rappresentare un elemento dirimente, considerando anche la volontà espressa dalla Gaia di farsi carico dei 2/3 dei relativi importi annui (cfr. conclusioni depositate in data 27.1.2021);ritenuto pertanto, in considerazione delle superiori valutazioni, di dover autorizzare l’iscrizione del minore Tulliolo, per il prossimo anno scolastico, alla scuola primaria “Istituto Seghetti” di Verona, così come chiesto dalla madre;ritenuto inoltre che ogni ulteriore provvedimento ex art. 709 ter c.p.c. richiesto dalla resistente debba essere vagliato all’esito degli interventi demandati ai Servizi sociali, al fine di appurare le modalità di esercizio della responsabilità genitoriale oggetto del monitoraggio affidato a questi ultimi;
P.Q.M.
Autorizza la resistente Gaia a effettuare l’iscrizione del figlio minore Tulliolo, per il prossimo anno scolastico, alla scuola primaria “Istituto Seghetti” di Verona;rinvia, per la disamina delle istanze istruttorie e il prosieguo del procedimento, all’udienza del 21.7.2021

Provvedimenti limitativi o ablativi spettano al giudice del conflitto familiare.

Cassazione 11 febbraio 2021 n. 3490
Regolamento (facoltativo) di competenza.
La questione riguarda l’operatività del criterio di prevenzione, ovvero la vis attrattiva di cui alla novellata ripartizione di competenze TO-TM in caso di procedimento per provvedimenti ablativi della responsabilità genitoriale,instaurato successivamente a procedimento di separazione. Il TM aveva ritenuto sussistente la propria competenza poiché il giudizio era stato instaurato su domanda ex art. 330 c.c. formulata dal PMM. Per i procedimenti ex artt. 330 e 333 c.c., la competenza è attribuita in via generale al tribunale dei minorenni, salvo quando sia pendente un giudizio di separazione, di divorzio o ex art. 316 c.c., anche in grado di appello, in questo caso spettano sempre al giudice del conflitto familiare. Rif. Leg.: Art. 43 cpc – art. 38 disp. att. c.c. – L.219/2012 – artt. 330-333 ccCorte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 15 dicembre 2020 – 11 febbraio2021, n. 3490 Presidente Scaldaferri – Relatore Iofrida
Fatti di causa Con ricorso del 12/3/2019, il Pubblico Ministero presso il Tribunale per i minorennidi Trento, ha chiesto disporsi la sospensione della responsabilità genitoriale di D.A. sui figli minori E. e M. , nati dall’unione coniugale con P.E. , per condotte 1
vessatorie poste in essere dal marito, dando atto che era in corso tra i coniugi un procedimento per separazione. Il Tribunale per i minorenni, con decreto inaudita altera parte del 26/3/2019-2/4/2019, nell’ambito del procedimento apertosi di volontaria giurisdizione n. r.g. 66/2019, ha disposto la chiesta sospensione, affidando i minori al Servizio sociale Territoriale.Nel frattempo, nell’ambito del procedimento n. r.g. 3079/2017, pendente davanti al Tribunale ordinario di Trento (avente ad oggetto la separazione giudiziale tra i coniugi, con i provvedimenti conseguenziali, instaurato su ricorso per separazionecon addebito presentato il 21/8/2017 dal D. ), il Presidente delegato, con decreto ex art. 708 c.p.c., comma 3, in data 6/5/2019, all’esito di indagine peritale, autorizzati i coniugi a vivere separati, disponeva, atteso l’accesa conflittualità in essere tra i genitori, l’affidamento dei minori ai Servizi Sociali, disciplinando le modalità di frequentazione da parte del padre e della madre.Successivamente, in sede di volontaria giurisdizione dinanzi all’Ufficio minorile, con decreto definitivo del 14/5/2019, il Tribunale per i minorenni ha pronunciato la decadenza del D. della responsabilità genitoriale e revocata ogni precedente statuizione incompatibile con il decreto del T.O. di Trento.La Corte d’appello di Trento Sezione Minorenni, adita con reclamo del D. , con decreto n. 30/2020 depositato il 30/4/2020, ha confermato la decisione di primo grado del Tribunale per i minorenni, ribadendo, per quanto qui interessa, in puntodi rito, che sussiste la competenza del giudice minorile specializzato, pur nella previa instaurazione di un giudizio di separazione tra i coniugi dinanzi al Tribunaleordinario, trattandosi di procedimento per l’adozione di provvedimenti ablativi, esclusi dalla vis actractiva prevista dall’art. 38 disp. att. c.c., come novellato dallaL. n. 219 del 2012.Avverso la suddetta pronuncia, comunicata dalla cancelleria il 30/4/2020, D.A. propone regolamento facoltativo di competenza, notificato tra il 9 ed il 18/6/2020, nei confronti di P.E. , D.E. e D.M. , in persona della Curatrice speciale,Avv. B.E. , Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Trento (che non svolgono difese). Il P.G. ha depositato parere.Il 15/12/2020, giorno fissato per l’adunanza camerale, è pervenuta in Cancelleria una memoria del ricorrente.Ragioni della decisione1. Il ricorrente, premessa l’ammissibilità del regolamento facoltativo di competenza ex art. 43 c.p.c., trattandosi di provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale e quindi avente attitudine di giudicato rebus sic stantibus, lamenta che sia stato violato, in punto di competenza, l’unico criterio diriparto tra giudice ordinario e giudice minorile, individuato dall’art. 38 disp. att. c.c., quello della prevenzione e quindi, nella specie, chiede dichiararsi la competenza del Tribunale ordinario di Trento, previo annullamento del decreto impugnato.2. Il P.G. presso questa Corte ha chiesto il rigetto del regolamento di competenza,2
ritenendo che, nella specie, a prescindere dalla ratio seguita dalla Corte d’appello,il giudice preventivamente adito debba essere individuato nel Tribunale per i minorenni e non nel Tribunale ordinario, come emergerebbe dal riferimento, nel ricorso del Pubblico ministero presso il Tribunale per i minorenni del 12/3/2019, ad “atti TM r.g. 103/2017” e da un inciso a pag. 2 del decreto del Tribunale per i minorenni del 14/5/2019.3. Preliminarmente, va rilevato che il proposto regolamento facoltativo di competenza (notificato, a mezzo servizio postale, tra il 9 ed il 18/6/2020) è ammissibile, in quanto, a fronte del decreto della Corte d’appello di Trento Sezione minorile civile, del 30/04/2020, comunicato in pari data, che ha respinto il reclamo avverso decreto del Tribunale per i minorenni, che aveva deciso sia sulla competenza sia sul merito (con pronuncia di decadenza del D. dalla responsabilità genitoriale sui figli minori), il ricorrente ha scelto di promuovere un regolamento di competenza ex art. 43 c.p.c., dolendosi della sola pronuncia sulla competenza, nel termine di legge di trenta giorni, tenuto conto della sospensione dei termini processuali, disposta dal D.L. n. 18 del 2020, art. 83, comma 2, e dal D.L. n. 23 del 2020, art. 36, dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020, legislazione urgente, imposta dall’emergenza epidemiologica da “covid-19”.4. Tanto premesso, il parere del Procuratore Generale non può essere condiviso.Invero, come si evince dagli atti, il ricorso del PM minorile, che ha dato luogo all’apertura del procedimento di volontaria giurisdizione n. 66/2019, reca l’indicazione del fascicolo “n. 103/2017 Aff.Civ. PM”. Trattasi quindi di richiamo non ad un procedimento già aperto, nel contraddittorio delle parti, ma agli atti delfascicolo del PM.Quanto al decreto del Tribunale per i minorenni, a pag. 2, non vi è affermazione della previa instaurazione del procedimento minorile, ma, anzi, del principio contrario dell’unicità della giurisdizione in favore del Tribunale ordinario, quanto però ai soli provvedimenti concernenti i figli, attratti dalla regolazione degli aspettirelativi alla separazione coniugale, “anche se precedentemente adito” il Tribunale per i minorenni. Detto Tribunale ha poi affermato che, tuttavia, vertendosi, nella specie, su domanda formulata ex art. 330 c.c., dal PMM (nel 2019), permaneva lacompetenza del Tribunale per i minorenni.In sostanza, la pendenza di un giudizio di separazione giudiziale tra i coniugi, previamente instaurato dinanzi al Tribunale ordinario, non è mai stata posta in discussione nè dal Tribunale per i minorenni nè dalla Corte d’appello Sezione minorile di Trento.5. Tanto premesso il regolamento proposto è fondato.5.1. L’art. 38 disp. att. c.c., comma 1, come novellato dalla L. n. 219 del 2012, art. 3, così recita: “Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli artt. 84, 90, 330, 332, 333, 334, 335 c.c. e art. 371 c.c., u.c.. Per i procedimenti di cui all’art. 333, resta esclusa la competenza del tribunale per i minorenni nell’ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell’art. 316 c.c.; in tale 3
ipotesi, per tutta la durata del processo la competenza, anche per i provvedimenticontemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo, spetta al giudice ordinario”.Va rammentato che l’art. 330 c.c., disciplina le ipotesi in cui può essere pronunciata la decadenza dalla responsabilità genitoriale, quando il genitore viola o trascura i propri doveri o abusa dei relativi poteri, con grave pregiudizio del figlio, mentre l’art. 333 c.c., concerne i provvedimenti limitativi adottabili in presenza di una condotta del genitore pregiudizievole per il figlio ma non tale da dar luogo al provvedimento ablativo di cui all’artt. 330 c.c.. I provvedimenti giudiziali idonei ad incidere sulla responsabilità genitoriale sono quindi essenzialmente di due tipi, limitativi, che incidono solo sull’esercizio della situazione giuridica soggettiva, ed ablativi, che ineriscono alla stessa titolarità della posizione soggettiva.5.2. Orbene, questo giudice di legittimità, con ordinanza n. 1349/2015, ha già chiarito che ” l’art. 38 disp. att. c.c., comma 1, (come modificato dalla L. 10 dicembre 2012, n. 219, art. 3, comma 1, applicabile ai giudizi instaurati a decorrere dall’1 gennaio 2013), si interpreta nel senso che, per i procedimenti di cui agli artt. 330 e 333 c.c., la competenza è attribuita in via generale al tribunaledei minorenni, ma, quando sia pendente un giudizio di separazione, di divorzio o ex art. 316 c.c., e fino alla sua definitiva conclusione, in deroga a questa attribuzione, le azioni dirette ad ottenere provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale, proposte successivamente e richieste con unico atto introduttivo dalle parti (così determinandosi un’ipotesi di connessione oggettiva e soggettiva), spettano al giudice del conflitto familiare, individuabile nel tribunale ordinario, se sia ancora in corso il giudizio di primo grado, ovvero nella corte d’appello in composizione ordinaria, se penda il termine per l’impugnazione o sia stato interposto appello” (conf. Cass. 432/2016; Cass.17931/2016, in fattispecie in cui il Tribunale per i minorenni era stato successivamente adito, rispetto al Tribunale ordinario, per la pronuncia della decadenza dalla responsabilità genitoriale; Cass. 10365/2016, ove si è evidenziata l’irrilevanza del diverso ruolo svolto dal P.M. nei due procedimenti, ricorrente in quello minorile ed interventore obbligatorio nell’altro, atteso che “una diversa opzione ermeneutica, facente leva sul solo tenore letterale della citata disposizione, ne tradirebbe la “ratio” di attuare, nei limiti previsti, la concentrazione delle tutele onde evitare, a garanzia del preminente interesse del minore, il rischio di decisioni contrastanti ed incompatibili, tutte temporalmente efficaci ed eseguibili, resi da due organi giudiziali diversi”; Cass. 17190/2017).Nell’ordinanza n. 1349/15 con particolare riferimento alla competenza del tribunale ordinario del conflitto famigliare, ove preventivamente adito, anche per le azioni relative alla decadenza della responsabilità genitoriale, si è evidenziato come non possa escludersi in detto giudizio la partecipazione del pubblico ministero come organo d’impulso del procedimento anche quando tale te impulso provenga dall’ufficio del p.m. presso il Tribunale per i minorenni, potendo “gli 4
uffici del p.m. porre in atto meccanismi di raccordo e trasmissione degli atti del tutto legittimi”.Nella pronuncia si è poi evidenziato come, anche prima della Novella del 2012, successivamente alla L. n. 54 del 2006, introduttiva della regola sull’affidamento condiviso, si era giustificata (Cass. 20354/2011) l’adozione da parte del giudice del conflitto famigliare anche di provvedimenti incidenti sulla potestà genitoriale, in un’ottica di concentrazione delle tutele dinanzi allo stesso giudice per questioni attinenti ai rapporti tra i genitori ed i minori, principio questo ispiratore della L. n. 219 del 2012, e che quindi dell’art. 38 citato, debba essere data una lettura interpretativa nel suo complesso, senza procedere ad una suddivisione atomistica di ciascuna parte o locuzione.Quindi, a seguito della novella di cui alla L. n. 219 del 2012, art. 3, con la modifica dell’art. 38 disp. att. c.c., la competenza del Tribunale per i minorenni, sebbene continui anche a comprendere la materia dei c.d. provvedimenti de potestate, viene ridimensionata, laddove risulti già pendente un giudizio di separazione o di divorzio o ai sensi dell’art. 316 c.c. (responsabilità genitoriale), essendo prevista una proroga della competenza del giudice ordinario sia per i provvedimenti di cui all’art. 333 c.c., sia anche per altri provvedimenti di competenza dell’ufficio minorile, tra cui quelli di cui all’art. 330 c.c..5.3. Con riferimento al diverso caso in cui il procedimento minorile per i provvedimenti limitativi od ablativi della responsabilità genitoriale sia stato proposto prima di quello di separazione, divorzio o ex art. 316 c.c., questa Corte ha poi affermato il principio, complementare a quello sopra enunciato, secondo cui “ai sensi dell’art. 38 disp. att. c.c., come novellato dalla L. 10 dicembre 2012, n. 219, art. 3, il tribunale per i minorenni resta competente a conoscere della domanda diretta ad ottenere la declaratoria di decadenza o la limitazione della potestà dei genitori ancorché, nel corso del giudizio, sia stata proposta, innanzi al tribunale ordinario, domanda di separazione personale dei coniugi o di divorzio, trattandosi di interpretazione aderente al dato letterale della norma, rispettosa del principio della “perpetuatio jurisdictionis” di cui all’art. 5 c.p.c., nonché coerente con ragioni di economia processuale e di tutela dell’interesse superiore del minore, che trovano fondamento nell’art. 111 Cost., nell’art. 8 CEDU e nell’art. 24 Carta di Nizza” (Cass. 2833/2015; conf. Cass. 20202/2018; conf. anche, in motivazione, Cass. 5117/2020, in cui si è affermata la competenza del Tribunale per i minorenni, preventivamente adito per l’adozione anche del provvedimento di decadenza, essendo contemplata la speciale vis actractiva solo per il caso in cui il primo giudizio sia stato introdotto presso il giudice ordinario; Cass. 5306/2020, in fattispecie nella quale il Tribunale per i minorenni era stato previamente adito dal PM ex art. 330 c.c.).Nell’ordinanza di questa Corte n. 8166/2020, richiamata nella decisione della Corte d’appello qui impugnata, si è, in adesione a tale orientamento, affermata la competenza del Tribunale ordinario, preventivamente adito su questioni correlate all’affidamento di figlio minore nato dall’unione more uxorio dei genitori, rispetto 5
al Tribunale per i minorenni, adito successivamente per l’adozione di provvedimenti ablativi, risolvendosi la fattispecie in base al descritto criterio della prevenzione.5.4. Un unico precedente effettivamente contrario di questa Corte è, invece, quello espresso, in motivazione, nell’ordinanza n. 15971/2015, nel quale si è affermato che “instaurato da parte del P.M. un giudizio ex art. 333 c.c., davanti altribunale per i minorenni, nel corso del quale sia stata accertata l’insussistenza di comportamenti pregiudizievoli da parte dei genitori nei confronti del proprio figlio minore, il successivo procedimento ex art. 317 bis c.c. (oggi art. 337 ter), introdotto da uno dei genitori e relativo all’affidamento del figlio medesimo, è devoluto alla competenza generale del tribunale ordinario del luogo di residenza abituale del minore, non potendo subire la “vis actractiva” del tribunale per i minorenni, che ha competenze tassativamente individuate dalla legge”.In motivazione, si è precisato, sulla base della distinzione operata dall’art. 38 citato, con riguardo al procedimento ex art. 330 c.c., (nel quale si parla, al fine di radicare la competenza in capo al giudice ordinario, ove preventivamente adito, per detto procedimento ex art. 330 c.c., indicato nel primo periodo, di “provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo”, in quanto occorre distinguere tra la pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale e i conseguenti provvedimenti di affidamento, collocamento del minore, eventuale visite del genitore, contributo al mantenimento, ecc., distinzione che non sussiste invece nell’ambito del procedimento ex art. 333 c.c.),che “se la diversa collocazione introdotta dall’articolo in esame riveste un qualche significato, ciò comporta necessariamente che la pronuncia sulla decadenza rimanga di spettanza del Tribunale minorile e l’attrazione” attenga invece ai provvedimenti conseguenti”.Tale inciso è stato effettivamente poi richiamato da questa Corte nell’ordinanza n.1866/2019, che tuttavia ha risolto, come sopra esposto, in base al criterio generale della prevenzione, sopra richiamato, un conflitto tra Tribunale ordinario previamente adito e Tribunale per i minorenni, promosso dal PM per l’adozione dei provvedimenti ex art. 333-336 c.c..5.5. Ritiene questa Corte di dovere dare continuità al principio di diritto già espresso con l’ordinanza n. 1349/2015 (condiviso da questo giudice di legittimità nei numerosi precedenti sopra indicati), secondo cui, se è in corso, come nella specie, un giudizio di separazione (o divorzio o ex art. 316 c.c.), al momento dellaproposizione della domanda diretta all’adozione di un provvedimento de potestate(ai sensi degli artt. 330 e 333 c.c.), si verifica l’effetto attrattivo della competenzain favore del giudice davanti al quale è in corso siffatto giudizio, il tutto nell’ottica,voluta dal legislatore del 2012, di concentrazione delle tutele in capo ad uno stesso giudice per le questioni attinenti al rapporto genitori-figli minori, così garantendosi l’armonia tra le decisioni e scongiurando il rischio di una loro frammentazione fonte di possibili contrasti.Invero, una diversa lettura (quale quella secondo cui la pronuncia sulla decadenza6
rimanga di spettanza del Tribunale minorile, successivamente adito, e l’attrazioneavvenga solo per i provvedimenti conseguenti, di affidamento collocamento del minore, visite del genitore, contributo al mantenimento) comporta quei rischi di frammentazione/duplicazione delle tutele che il legislatore del 2012 ha inteso scongiurare con la nuova formulazione dell’art. 38 disp. att. c.c..Va quindi dichiarata la competenza del Tribunale Ordinario di Trento.6. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso ex art. 43 c.p.c., vadichiarata la competenza del Tribunale ordinario di Trento anche in ordine agli eventuali provvedimenti ablativi sulla responsabilità genitoriale, dinanzi al quale vanno rimesse le parti. Le spese processali del presente giudizio saranno liquidatein detta sede.P.Q.M.La Corte accoglie il ricorso e dichiara la competenza anche in ordine agli eventualiprovvedimenti ablativi sulla responsabilità genitoriale del Tribunale ordinario di Trento, dinanzi al quale rimette le parti, anche in ordine alle spese processuali delpresente giudizio.Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.Dà atto che non sussistono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, perché il processo risulta esente.

Programma le nozze, ma il datore di lavoro la licenzia…..

Cass. Civ., Sez. VI – Lav., Ord., 09 febbraio 2021, n. 3181
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE SESTA CIVILESOTTOSEZIONE I
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:Dott. LEONE Margherita Maria -Presidente -Dott. ESPOSITO Lucia -rel. Consigliere -Dott. PONTERIO Carla -Consigliere -Dott. MARCHESE Gabriella -Consigliere -Dott. DE FELICE Alfonsina -Consigliere -ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26742-2019 proposto da:F.., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL CONSOLATO 6, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO SERRA, rappresentata e difesa dall’avvocato LUCA LANDUZZI;-ricorrente –
contro
C.M., elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI 44, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO ZAMPONE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUIGI ANDREA COSATTINI;-controricorrente –
avverso il provvedimento n. 640/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 09/07/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO LUCIA. Svolgimento del processo CHE:con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Bologna confermava la decisione del giudice di primo grado che aveva accolto la domanda proposta da C.M., dipendente della F.., volta a ottenere la declaratoria di illegittimità del recesso intimatole, in ragione della sua natura discriminatoria;rilevava la Corte territoriale che doveva ritenersi presunta la conoscenza da parte del datore di lavoro delle nozze programmate dalla dipendente, risultando edotti della circostanza i colleghi di lavoro, nell’ambito di una ristretta dimensione occupazionale e alla presenza costante del socio accomandatario nella farmacia;
per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso F.. s.a.s. sulla base di tre motivi;la lavoratrice ha resistito con controricorso;la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.,è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.
Motivi della decisione CHE:con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 108 del 1990, art. 3,dell’art. 2119 c.c., della L. n. 300 del 1970, art. 18, in relazione all’art. 360 c.p.c.,comma 1, n. 3, per avere la Corte d’appello valutato il carattere discriminatorio del licenziamento e applicato la tutela reale in luogo di quella obbligatoria, osservando che non avendo la C. riferito all’accomandatario la sua intenzione di sposarsi non era ravvisabile la rilevata discriminazione;con il secondo motivo si deduce l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c.,n. 5: si osserva che sarebbe ravvisabile la mancanza assoluta dei motivi sotto l’aspetto materiale e grafico in ragione di un salto nel ragionamento a pg. 7, rigo 10, non essendovi alcuna connessione con il periodo precedente interrotto;con il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c.in relazione all’art. 360 c.p.c.,comma 1, n. 3, per avere la Corte d’appello presunto la conoscenza da parte del Dott. D. delle nozze della dipendente, con conseguente inammissibilità della praesumptio de presumpto su cui era basata la discriminatorietà del recesso, osservando che la conoscenza era stata presunta a contrario con ragionamento assiomatico di doppia negazione, oltrepassando i limiti di cui all’art. 2729 c.c.,;il primo motivo è inammissibile, perchè investe la valutazione istruttoria in forza della quale la Corte di merito ha desunto la conoscenza in capo al datore di lavoro delle nozze programmate dalla dipendente, con ciò prospettando, sub specie di violazionedi legge, una rivalutazione dei fatti (Cass. n. 8758 del 04/04/2017, Cass. SU 34476 del 27/12/2019);il secondo motivo è allo stesso modo inammissibile per quanto attiene alla censura dedotta ai sensi dell’art. 360 c.p.c.,n. 5, versandosi in un’ipotesi di doppia conforme in fatto (cfr. Cass. n. 26774 del 22/12/2016), mentre, per ciò che riguarda la violazione di legge, pure dedotta, non si ravvisano gli estremi diuna motivazione mancante o meramente apparente, poichè l’iter motivazionale esiste ed è ben comprensibile, non evidenziandosi profili di manifesta illogicità e contraddittorietà (Cass. n. 23940 del 12/10/2017);in ordine al terzo motivo, va rilevato che non è ravvisabile una presumptio de presunto (che pretende di valorizzare come fatto noto una presunzione, per derivarne altra presunzione), poichè il ragionamento poggia su una sola presunzione, fondata su molteplici elementi di fatto (la circostanza delleprogrammate nozze era definita dai testi come notoria nell’ambito di un ristretto ambiente lavorativo e il Dott. D. era costantemente presente in farmacia), mentre, per altro verso, va richiamata la costante giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale la prova per presunzione semplice può anche costituire l’unica fonte del convincimento del giudice, poichè integra apprezzamento in fatto, insindacabile purchè sostenuto, come nel caso in esame, da congrua motivazione (Cass. 5484 del 26/2/2019);in base alle svolte argomentazioni il ricorso va rigettato, con liquidazione delle spese secondo soccombenza.
P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15 % e accessori di legge. Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2020. Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2021

Procedimento applicabile alla domanda di pagamento delle competenze dell’avvocato.

Tribunale Rovigo, 19 gennaio 2021
REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di ROVIGO
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Paola Di Francesco- presidente rel.- dott. Federica Abiuso – consigliere – dott. Nicola Del Vecchio- consigliere – ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa n. 1243/2018 R.G. promossa da LUIGINO (C.F. rappresentato e difeso dall’avv. Tonino Giordan ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso, sito in Monselice (PD), Via Cesare Battisti, n. 5, giusta procura in calce alla comparsa di risposta del primo grado del giudizio;-appellante
contro
GIULIO (C.F. rappresentato e difeso dall’avv. giusta procura in calce alla comparsa di risposta del grado d’appello;-appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 203/18 emessa dal Giudice di Pace di Rovigo.
CONCLUSIONI Parte appellante“ Voglia il Tribunale adito, in riforma della sentenza di primo grado appellata, in via preliminare dichiarare la nullità della sentenza di primo grado ex artt. 50 bis, 50 quater, 161, c.p.c., e 14, D.L.vo 150/2011;nel merito-accertare e dichiarare che l’avv. Giulio non vanta alcun credito nei confronti dell’esponente a titolo di competenze professionali;
2 -condannare parte convenuta alla rifusione delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre a Iva e cpa come per legge con la distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c.”Parte appellata“Rigettare in toto l’appello proposto dal Signor Luigino avverso la sentenza n.203/2018 del G.d.P. di Rovigo, datata 15.03.2018 e depositata il 20.03.2018; con conseguente conferma dell’esecutività della sentenza appellata;Condannare il Signor Luigino al pagamento in favore dell’Avv. Giulio della somma di €.2.047,00, già comprensiva di oneri fiscali, oltre alla rifusione delle spese e competenze di giudizio, oltre al rimborso forfettario del 15%, iva e c.n.p.a. come per legge, con distrazione in favore dello scrivente difensore antistatario ai sensi dell’art.93 c.p.c.
”Ragioni della decisione In fatto
–Con atto di citazione notificato in data 9 aprile 2016 Giulio convenne Luigino innanzi al Giudice di pace di Rovigo, al fine di sentirlo condannare al pagamento della somma di euro 2.506,00, poi ridotta ad euro 2.047,00, quale corrispettivo del contratto d’opera professionale sottoscritto tra le parti. A fondamento delle proprie pretese l’avv. asserì che lo si fosse a lui rivolto manifestando l’intenzione di volere agire giudizialmente nei confronti di tale Eugenio, per ottenerne la condanna al risarcimento del danno patito dallo a seguito di un’accusa calunniosa, definitivamente accertata tale dalla Corte d’Appello di Venezia. Precisava l’avv. che, al fine di vagliare la migliore strategia processuale, aveva incontrato più volte lo il quale solo dopo la redazione della bozza dell’atto di citazione gli aveva comunicato la propria intenzione di non promuovere la causa risarcitoria. Pertanto, conformemente alle tariffe concordate, pari ad euro 1.500,00 per la fase di studio ed euro 1.800,00 per quella introduttiva, oltre ad IVA, CPA e al rimborso forfettario del 12% delle spese vive, detratto l’importo di euro 1.500,00 già corrisposto a titolo di acconto dallo l’avv. quantificò le proprie pretese nella somma di euro 930,92, oltre oneri, avendo svolto soltanto parzialmente le prestazioni relative alla fase introduttiva, chiedendo la corresponsione dell’importo complessivo di euro 2.506,00, poi ridotto alla minor somma di euro 2.047,00, per un errore di calcolo. Con comparsa di risposta del 20 giugno 2016 si costituì in giudizio lo chiedendo il rigetto delle avversarie pretese, in quanto sfornite del benché minimo fondamento probatorio, avendo omesso l’avv. financo di produrre l’atto di citazione da lui asseritamente redatto,
3 nonché la procura alle liti sottoscritta dallo indispensabile per ritenere che si fosse svolta anche la fase introduttiva del promuovendo giudizio. All’udienza del 13 novembre 2017 il Giudice di pace trattenne la causa in decisione, assegnando alle parti termine per il deposito delle note conclusive, e con sentenza depositata in data 20 marzo 2018 rigettò, in quanto tardiva,l’eccezione sollevata dallo nella memoria istruttoria, avente ad oggetto l’errata instaurazione del giudizio innanzi all’Ufficio del giudice di pace, anziché innanzi al tribunale in composizione collegiale, e accolse la domanda attorea, condannando lo al pagamento della somma di euro 2.047,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo, condannando il convenuto alla rifusione delle spese di lite e al risarcimento del danno ex art. 96, comma 3, c.p.c., quantificato nella somma di euro 2.300,00, oltre IVA, CPA e rimborso del forfettario. Con atto di citazione notificato in data 11 maggio 2018 lo ha proposto tempestivo appello avverso la predetta sentenza, chiedendone altresì la sospensione dell’efficacia esecutiva, concessa con ordinanza del 1° giugno 2018. Con comparsa dell’11 settembre 2018 si è costituito in giudizio l’avv. instando per l’integrale rigetto del gravame. Con ordinanza del 3 maggio 2019 la causa è stata rimessa in istruttoria, poiché ritenuta di competenza del collegio, in conformità alle previsioni di cui al disposto dell’art. 14, D.Lgs. 150/11. All’udienza del 9 ottobre 2020 la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. In diritto–Il primo motivo di gravame si incentra sulla nullità della sentenza impugnata, in quanto pronunciata dal giudice monocratico, in violazione del disposto di cui all’art. 14, D.Lgs. 150/11, che devolve al tribunale in composizione collegiale la competenza a decidere sulle controversie aventi ad oggetto la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del cliente. Il secondo motivo di doglianza ha ad oggetto l’illegittimità della sentenza impugnata, in quanto la motivazione ricalcherebbe pedissequamente le note conclusive depositate dall’avv. Con il terzo motivo d’appello lo censura la decisione impugnata, laddove il primo giudice ha ritenuto che l’avv. avesse offerto piena prova della propria pretesa creditoria. Il primo motivo di gravame merita accoglimento. Occorre premettere che, come correttamente rilevato dall’odierno appellante, in ragione del disposto di cui all’art. 14, D.Lgs. 150/11, allorquando la controversia abbia ad oggetto la liquidazione delle spettanze dell’attività professionale svolta in un giudizio civile, o per
4 l’espletamento di prestazioni professionali che si pongano in stretto rapporto di dipendenza con il mandato relativo alla rappresentanza giudiziale, questa deve necessariamente essere introdotta con un ricorso ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c., che dà luogo ad un procedimento sommario “speciale” disciplinato dagli artt. 3, 4 e 14 del menzionato D.Lgs., oppure ai sensi degli artt. 633 segg. c.p.c., rimanendo invece esclusa la possibilità di introdurre l’azione sia con il rito ordinario di cognizione, sia con quello del procedimento sommario ordinario codicistico disciplinato esclusivamente dagli art. 702-bis ss. c.p.c. (v. Cass. civ., S.U., 23-02-2018, n. 4485). Si consideri, inoltre, che la controversia avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell’avvocato, resta soggetta al rito di cui all’art. 14, D.Lgs. 150/11, anche quando il cliente sollevi contestazioni relative all’esistenza del rapporto o, in genere, all'”an debeatur”(v., ex plurimis, Cass. civ., sez. II, 30-11-2020, n. 27308). Sulla scorta di tali principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, non può revocarsi in dubbio che la presente controversia avrebbe dovuto essere introdotta dall’avv. facendo ricorso al rito sommario “speciale”, o al procedimento per decreto ingiuntivo, innanzi al tribunale in composizione collegiale, così come previsto dal disposto di cui all’art. 14, comma 2, D.Lgs. 150/11. Poste tali premesse, nel caso che ci occupa il giudice di prime cure è incorso in una violazione del combinato disposto di cui agli artt. 50 bis e quater c.p.c., il che determina la nullità della decisione impugnata, con conseguente conversione di tale nullità in motivo di impugnazione(v., ex plurimis, Cass. civ., sez. VI, 3-10-2019, n. 24754). Non può infatti trovare accoglimento la tesi dell’appellato, il quale sostiene che alla presente controversia non si applicherebbe il disposto di cui all’art. 14, D.Lgs. 150/11, perché il compenso richiesto avrebbe ad oggetto l’assistenza legale stragiudiziale offerta allo se si considera che sin dal primo grado del giudizio l’avv. ha basato la propria pretesa creditoria sul mancato pagamento del corrispettivo dovuto per la redazione dell’atto di citazione, attività che indubbiamente rientra tra quelle prodromiche all’instaurazione di un giudizio. D’altronde, ilcontratto d’opera professionale versato in atti ha ad oggetto il conferimento di “un incarico di assistenza, rappresentanza e difesa nel procedimento giudiziale”, così come la nota spese inviata a suo tempo allo fa espresso riferimento“al valore delle controversia” e nel computo del compenso èriportata la dicitura “fase studio controversia” e “fase introduttiva del giudizio” (v. docc. nn. 2 e 4, fascicolo di primo grado di parte attrice).
5 Ne deriva che, rientrando la presente controversia nell’alveo applicativo del disposto di cui all’art. 14, D.Lgs. 150/11, va dichiarata la nullità della sentenza di primo grado, in quanto emessa dal giudice monocratico, anziché dal tribunale in composizione collegiale. Peraltro, a differenza di quanto ritenuto dal giudice di prime cure e ribadito dall’appellato nella comparsa di risposta, l’eccezione sollevata dallo nella memoria istruttoria non poteva in alcun modo ritenersi tardiva, posto che l’art. 14, D.lgs. n. 150/11 “configura una vera e propria “competenza funzionale” dell’ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l’avvocato ha prestato la propria opera”, la cui violazione è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado (v. Cass. civ., sez. VI, 11-01-2017, n. 548) La nullità della pronuncia impugnata non determina la rimessione degli atti al primo giudice ai sensi dell’art 354, comma 1, c.p.c., giacché l’inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale costituisce, per effetto del rinvio operato dall’art. 50 quater, c.p.c., all’art. 161, comma 1, c.p.c., un’autonoma causa di nullità della decisione, con conseguente convertibilità della medesima in motivo di impugnazione. Ne deriva che, ferma la validità degli atti e dell’attività processuale che hanno preceduto la pronuncia della sentenza nulla, la declaratoria di nullità non comporta la rimessione degli atti al primo giudice, ove quello dell’impugnazione sia anche giudice del merito, così che la controversia deve essere decisa da questo collegio (v. Cass. civ., sez. VI, 20-6-2018, n. 16186).Venendo alla disamina del merito della pretesa creditoria dedotta in giudizio dall’avv. si ritiene che non vi sia sufficiente riscontro probatorio della stessa, sulla scorta del corredo probatorio documentale prodotto in giudizio. Ricordato che“in tema di contratto d’opera intellettuale, il professionista che agisce per ottenere il soddisfacimento di crediti inerenti all’attività asseritamente prestata a favore del cliente ha l’onere di provare sia l’an del credito vantato, sia l’entità delle prestazioni eseguite al fine di consentire la determinazione quantitativa del suo compenso, cosicché la parcella predisposta dal medesimo è priva di rilevanza probatoria nell’ordinario giudizio di cognizione” (Cass. civ., sez. II, 21/02/2019, n. 5138), l’avv. avrebbe dovuto offrire la prova dell’attività prestata in favore dello non essendo sufficiente a tal riguardo il deposito del contratto d’opera professionale, né della parcella inviata al cliente, che, all’evidenza, nulla dimostrano in merito al fatto che l’avv. abbia effettivamente svolto, seppur soltanto parzialmente – come egli stesso ammette – anche la fase introduttiva del giudizio. Invero, dalla documentazione versata in atti emerge unicamente la prova che egli ha portato a compimento la fase di studio della controversia, posto che lo stesso riconosce che fu
6 l’appellato a metterlo in contatto con il medico legale dott. Norbiato, per una visita preliminare alla quantificazione dei danni patiti a fronte della denuncia calunniosa dell’A. (v. docc. nn. 3 e 5 fascicolo di parte attrice del primo grado del giudizio). Tale circostanza è avvalorata tanto dalla missiva inviata dalloall’avv. datata 14 ottobre 2015, nella quale il cliente fa riferimento a documentazione inoltrata al difensore e inerente alla propria posizione, quanto dal fatto che lo corrispose all’avv. la somma di euro 1.500,00, corrispondente proprio al compenso pattuito nel contratto d’opera con riferimento alla fase di studio. A tal riguardo, le doglianze dello relative ad un preteso riempimento postumo da parte dell’avv. del contratto d’opera professionale non possono trovare accoglimento, considerato che la denunzia dell’abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco avrebbe richiesto la proposizione di querela di falso, poiché nella stessa prospettazione dell’appellante la compilazione sarebbe avvenuta absque pactis, ossia in assenza di uno specifico accordo sul contenuto del documento(v. , ex multis, Cass. civ., sez. III, 23-4-2020, n. 8105).Tanto premesso, non v’è alcuna prova della circostanza che l’avv. abbia svolto, anche solo parzialmente, la successiva attività introduttiva della causa, se solo si considera che non è stato prodotto né l’ atto di citazione che l’appellato sostiene di aver redatto nell’interesse del cliente, né la procura alle liti sottoscritta dallo così che la domanda di condanna può trovare accoglimento nella esigua misura di cui si dirà. Il contratto d’opera sottoscritto dalle parti prevedeva che alle somme da corrispondere per le diverse fasi del giudizio dovesse aggiungersi un importo pari al 12% a titolo di rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA. Per quanto attiene agli oneri fiscali e previdenziali, questi non sono dovuti, non avendo l’appellato provato di aver emesso regolare fattura, nonostante il pacifico versamento dell’importo di euro 1.500,00, mentre lo è tuttora debitore della somma di 180,00 euro, pari al 12% della somma versata, a titolo di rimborso forfettario delle spese generali, il cui pagamento fu espressamente previsto dalle parti. In ordine al regolamento delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, alla luce del principio per cui “è senz’altro corretta l’individuazione di una situazione di parziale reciproca soccombenza delle parti nell’ipotesi in cui l’unica domanda di parte attrice risulti accolta solo parzialmente nel quantum” (Cass. civ. [ord.], sez. III, 20-04-2020, n. 7961), si ritiene di disporne la integrale compensazione ex art. 92, comma 2, c.p.c.
7 P.Q.M.
definitivamente decidendo nel procedimento di appello n. n. 1242/2018 R.G., promosso da Luigino nei confronti di Giulio avverso la sentenza n. 203/2018 del Giudice di pace del Tribunale di Rovigo,- dichiara la nullità della sentenza impugnata; – condanna Luigino al pagamento, in favore di Giulio della somma di euro 180,00, oltre agli interessi al saggio legale dalla domanda giudiziale al saldo;- dichiara integralmente compensate le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
Rovigo, 19 gennaio 2021.
Il Presidente estensore Paola Di Francesco

Legittimazione ‘iure proprio’ del genitore per il mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente

Cassazione civile, sez. I, 31 Dicembre 2020, n. 29977. Pres. De Chiara. Est. Clotilde Parise.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 1634/2016 proposto da:
B.G., elettivamente domiciliato in Roma, *, presso lo studio dell’avvocato Z. G., rappresentato e difeso dall’avvocato Z. I., giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
V.M., elettivamente domiciliata in Roma, *, presso lo studio dell’avvocato R. M. R., rappresentata e difesa dall’avvocato R. M. G., giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositato il 19/11/2015;
nonchè sul ricorso 20675/2016 proposto da:
B.G., elettivamente domiciliato in Roma, *, presso lo studio dell’avvocato Z. G., rappresentato e difeso dall’avvocato Z. I., giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
V.M., elettivamente domiciliata in Roma, *, presso lo studio dell’avvocato R. M. R., rappresentata e difesa dall’avvocato R. M. G., giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 675/2016 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 27/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/09/2020 dal Cons. Dott. PARISE CLOTILDE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CERONI Francesca che ha concluso per il rigetto dei ricorsi, riportandosi alle conclusioni scritte nella requisitoria già depositata in atti;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato Z. I. che si riporta e chiede l’accoglimento dei ricorsi;
udito, per la controricorrente, l’Avvocato R. M. G. che si riporta e chiede il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
1. Con ricorso ex art. 337 quinquies c.c., V.M. chiedeva al Tribunale di Lecce l’aumento, da Euro 200 a Euro 450, dell’assegno di mantenimento a carico del padre B.G. per il figlio maggiorenne L., studente iscritto all’Università di (*). Il Tribunale, con Decreto 28 gennaio 2015, rigettava la domanda rilevando che la coabitazione del figlio maggiorenne con la madre già affidataria era cessata e che il figlio, in ragione della frequenza dei corsi universitari a (*), faceva rientro presso l’abitazione materna solo in occasione delle festività natalizie e pasquali e durante le vacanze estive.
2. Il reclamo proposto dalla V. avverso il citato decreto è stato accolto dalla Corte d’appello di Lecce con Decreto n. 139 del 2015, pubblicato il 19-11-2015 e notificato 27-11-15. La Corte territoriale ha ritenuto sussistente la legittimazione iure proprio e concorrente della madre a chiedere l’aumento del contributo di mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, il quale “fa sempre capo al genitore con cui coabita per reperire le risorse necessarie per soddisfare le sue esigenze, a cui non può provvedere autonomamente”. La Corte d’appello ha, pertanto, disatteso l’orientamento richiamato dal Tribunale, non attribuendo rilevanza, nel caso di specie, al criterio del tempo, prevalente o sporadico, trascorso dal figlio maggiorenne presso l’abitazione del genitore già collocatario, essendo giustificato da ragioni di studio l’allontanamento, per parte prevalente dell’anno, del figlio stesso dalla suddetta abitazione. La Corte territoriale ha, inoltre, accolto la richiesta di aumento del contributo di mantenimento a carico del padre, quantificato in Euro 450,00 mensili, importo ritenuto congruo in considerazione delle spese che notoriamente deve affrontare uno studente universitario fuori sede.
3. Avverso questo provvedimento B.G. propone ricorso per cassazione (R.G.N. 1634/2016), affidato a due motivi, di cui il primo articolato in cinque punti, nei confronti di V.M., che resiste con controricorso.
4. Avverso lo stesso Decreto n. 139 del 2015, B.G. ha proposto, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, ricorso per revocazione, che è stato dichiarato inammissibile dalla Corte d’appello di Lecce con sentenza n. 675/2016 pubblicata il 27-6-2016. La Corte territoriale ha ritenuto insussistente il denunciato errore di fatto, rilevando che con il decreto impugnato era stato valutato l’aspetto della maggiore o minore permanenza del figlio presso la casa materna, presso quella paterna e presso la sede universitaria e se ne era esclusa la rilevanza, attribuita, invece, alla circostanza che il figlio, nonostante la coabitazione sporadica con la madre, faceva capo alla stessa “per reperire le risorse necessarie per soddisfare le sue esigenze, a cui non può provvedere autonomamente”.
5. Avverso la citata sentenza n. 675/2016 della Corte d’appello di Lecce B.G. propone ricorso per cassazione (R.G.N. 20675/2016), affidato a sette motivi, nei confronti di V.M., che resiste con controricorso.
6. La prima causa, inizialmente assegnata alla Sesta Sezione di questa Corte, è stata rimessa alla pubblica udienza, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., u.c., per l’eventuale riunione dell’altra causa ai sensi dell’art. 335 c.p.c..
La Procura Generale ha depositato requisitoria e le parti hanno depositato memorie illustrative.

Motivi della decisione
1. Con il primo motivo del ricorso di cui al n. 1634/2016 R.G. il ricorrente lamenta: (i) l’erronea valutazione da parte della Corte d’appello del fatto che il figlio ormai maggiorenne non coabita più con la madre e del fatto che a questa si sarebbe dovuto rivolgere per le proprie esigenze economiche, rimarcando che nei gradi di merito la stessa madre aveva riferito che il figlio abitava a (*) e nei periodi in cui rientrava a (*) si tratteneva anche presso la casa paterna, nonchè assumendo come pacifica la contribuzione del padre alle spese universitarie, specie quelle concordate con il figlio (pag. 4 ricorso), il quale, dunque, non faceva solo riferimento alla madre per tali spese; (ii) la violazione del disposto dell’art. 337 septies c.c., che prevede il versamento dell’assegno periodico di mantenimento per il figlio, maggiorenne ma non indipendente economicamente, direttamente a questi, e non la regola opposta indicata nel decreto impugnato, ossia la responsabilità economica esclusiva di un solo genitore, benchè collocatario, verso il figlio maggiorenne; (iii) la mancanza di motivazione specifica in ordine alle circostanze di fatto giustificative della decisione di disporre il versamento dell’assegno di mantenimento non al figlio ma alla madre, la cui legittimazione concorrente sussiste solo se permane la convivenza; (iv) la mancata considerazione da parte del giudice di merito della cessata coabitazione tra il figlio maggiorenne, che si gestisce del tutto autonomamente, e la madre, in violazione e falsa applicazione degli artt. 337 ter e 337 septies c.c.; (v) l’erronea valutazione delle circostanze di fatto (maggiore età del figlio, suo trasferimento a (*), rientro in (*) in alcuni periodi di vacanza con alloggio alternato presso entrambi i genitori, versamento dell’assegno di mantenimento sul conto corrente intestato al figlio), nonchè la violazione del principio dettato dall’art. 337 septies c.c., secondo il quale, ad avviso del ricorrente, il figlio maggiorenne che non coabita con i genitori “è legittimato in via esclusiva alla fissazione dell’ammontare degli assegni di mantenimento”, considerato che, nella specie, gli assegni di mantenimento pagati dal padre venivano versati dalla madre sul conto corrente bancario intestato al figlio, il quale si gestiva in autonomia, come risultava dal contenuto della nota di whatsapp prodotta e inviata nel (*).
1.2. Con il secondo motivo del medesimo ricorso (n. 1634/2016 R.G.) il ricorrente si duole dell’omessa valutazione delle sue deduzioni nel merito della suddivisione dell’onere di mantenimento del figlio tra gli ex coniugi, stante la dedotta sua limitata disponibilità economica, quale libero professionista, come assume documentato in causa in relazione ai redditi dello stesso degli anni 2013 e 2014, rispetto a quella della madre, dirigente ASL con cospicuo stipendio e proprietaria di immobili. Denuncia altresì il vizio di omessa motivazione, avendo la Corte territoriale valutato soltanto le necessità dello studente universitario e non le possibilità di ciascun genitore al fine della distribuzione dell’onere contributivo.
2. Con il secondo ricorso (n. 20675/2016 R.G.) il ricorrente lamenta: (i) con il primo motivo il vizio di illogicità logica e contraddittorietà della motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la corte territoriale escluso la rilevanza della coabitazione, salvo, di seguito, affermarla, seppure con la connotazione di sporadicità, al fine di giustificare la legittimazione della madre alla domanda di cui trattasi, rimarcando la contraddittorietà nell’utilizzo del termine coabitazione, che non può essere sporadica, oppure, diversamente opinando, dovendosi attribuire rilevanza anche alla coabitazione con il padre, parimenti sporadica; (ii) con i motivi secondo, terzo e quinto la violazione dell’art. 337 ter e septies c.c., per avere la Corte d’appello attribuito rilevanza alla coabitazione, e non alla convivenza, in contrasto con i principi affermati da questa Corte nelle pronunce che richiama (Cass. n. 18869/2014 e n. 4555/2012) e per avere il giudice d’appello ritenuto sussistente la legittimazione concorrente del genitore collocatario, nonostante la pacifica cessazione della convivenza con quest’ultimo, in contrasto con il principio dettato dall’art. 337 septies c.c., secondo il quale, ad avviso del ricorrente, il figlio maggiorenne che non coabita con i genitori è legittimato in via esclusiva a trattare la quantificazione dell’assegno di mantenimento con ciascuno dei genitori e a riceverne direttamente il versamento, non essendo concepibile una sorta di prorogatio, in capo al genitore originariamente collocatario, della responsabilità di sostentamento del figlio maggiorenne allontanatosi per motivi di studio; (iii) con il quarto motivo l’omessa motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riguardo le specifiche circostanze di fatto giustificative del riconoscimento alla madre, e non già direttamente al figlio maggiorenne e non economicamente autonomo, della legittimazione a richiedere l’assegno di mantenimento; (iv) con il sesto motivo la mancata valutazione delle circostanze del caso maggiore età del figlio, suo trasferimento a (*), rientro in (*) in alcuni periodi di vacanza con alloggio alternato presso entrambi i genitori, versamento dell’assegno di mantenimento sul conto corrente intestato al figlio- in base alle quali emergeva l’autonomia del figlio nella gestione delle risorse economiche e della sua esistenza; (v) con il settimo motivo la violazione dell’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, per mancata revocazione del provvedimento 10-19/11/2015 della Corte d’appello di Lecce, ricorrendo l’errore di fatto consistito nell’affermazione di una circostanza – convivenza o coabitazione con la madre – pacificamente esclusa dalle parti, la violazione dell’art. 324 c.p.c., in relazione al giudicato formatosi sul difetto di coabitazione, con provvedimento del 28/01/2015 del Tribunale di Lecce, nonchè, infine, l’improprio rilievo attribuito alla coabitazione sporadica e il mancato riconoscimento di una eguale posizione giuridica a entrambi i genitori verso il figlio maggiorenne, una volta cessata la coabitazione con la madre, già genitore collocatario.
3. In via preliminare deve disporsi la riunione dei due ricorsi in applicazione analogica dell’art. 335 c.p.c.. Si deve, infatti, ritenere che la riunione di detti ricorsi, anche se non espressamente prevista dalla citata norma del codice di rito, discenda dalla connessione esistente tra le due pronunce, atteso che sul ricorso per cassazione proposto contro la sentenza revocanda può risultare determinante la pronuncia di cassazione riguardante la sentenza resa in sede di revocazione (Cass. n. 10534/2015).
4. In ragione della peculiare connessione di cui si è appena detto, prioritariamente deve esaminarsi il ricorso avverso la sentenza che rigetta l’istanza di revocazione (n. 20675/2016 R.G.).
4.1. L’oggetto del giudizio di revocazione, promosso dall’attuale ricorrente ai sensi dell’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, è l’errore sul fatto della coabitazione del figlio maggiorenne con la madre, fatto che è stato posto, ad avviso del ricorrente, a fondamento della decisione assunta con il decreto della Corte d’appello impugnato e la cui sussistenza il ricorrente assume incontestabilmente esclusa tra le parti.
Premesso, dunque, che il giudizio revocatorio verte, in base alla stessa prospettazione del ricorrente, sull’errore di fatto denunciato nei termini precisati, deve ritenersi pertinente all’oggetto di quel giudizio solo il settimo motivo di ricorso, mentre tutti gli altri motivi, che sono sostanziale riproposizione di quelli di cui al primo ricorso (n. 1634/2016 R.G.), attengono a questioni giuridiche o di merito, estranee al tema decidendi di cui si è detto.
4.2. Ciò posto, le doglianze espresse con il settimo motivo non colgono la ratio decidendi. La Corte territoriale ha, infatti, ritenuto insussistente il denunciato errore di fatto, rilevando che con il decreto impugnato era stato valutato l’aspetto della maggiore o minore permanenza del figlio presso la casa materna, presso quella paterna e presso la sede universitaria e se ne era esclusa la rilevanza, attribuita, invece, alla circostanza che il figlio, nonostante la coabitazione sporadica con la madre, faceva capo alla stessa “per reperire le risorse necessarie per soddisfare le sue esigenze, a cui non può provvedere autonomamente”.
In altri termini, la Corte d’appello non solo ha affermato che non vi fosse stata la falsa percezione di quanto emergeva dagli atti, ma anche e soprattutto ha escluso la decisività di quel fatto ai fini della decisione assunta, per avere avuto rilievo non la circostanza della coabitazione del figlio con la madre, peraltro sporadica, ma il fatto che quest’ultima fosse il soggetto di riferimento del figlio per soddisfare le sue esigenze. A ciò si aggiunga che il giudizio sulla decisività dell’errore costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità se sorretto da idonea motivazione, come nella specie (Cass. n. 25376/2006).
Le censure espresse dal ricorrente non si confrontano con il suddetto, chiaro, percorso argomentativo, risolvendosi in ripetitiva enunciazione della erronea rilevanza decisiva attribuita alla circostanza della coabitazione del figlio con la madre, decisività che è stata, invece, espressamente esclusa dalla Corte territoriale, ed essendo, per le stesse ragioni, inconferente il richiamo al giudicato, asseritamente formatosi in punto di difetto di coabitazione, di cui al decreto del Tribunale del 28/01/2015, riformato con il decreto della Corte d’appello di cui è chiesta la revocazione.
4.3. In conclusione, il ricorso di cui al n. 20675/2016 R.G. deve dichiararsi inammissibile.
5. Passando all’esame dell’altro ricorso, occorre premettere che, anche qualora fosse ora mutata la situazione per effetto dei provvedimenti provvisori emessi in sede di divorzio (cfr. memoria illustrativa del ricorrente di data 28-3-2017 e documenti allegati), permarrebbe l’interesse del ricorrente alla pronuncia in relazione al periodo anteriore, atteso che solo a partire dalla data in cui nel giudizio divorzile sono emessi i provvedimenti provvisori questi ultimi si sostituiscono a quelli emessi nel giudizio di separazione (Cass. n. 7547/2020).
5.1. Il primo motivo è articolato in cinque punti, con censure espresse sub specie del vizio di violazione di legge (artt. 337 ter e septies c.c.) e motivazionale, tutte concernenti, sotto distinti ma collegati profili, la rilevanza della convivenza e/o coabitazione del figlio maggiorenne con la madre al fine di escludere la legittimazione iure proprio di quest’ultima a pretendere l’aumento del contributo di mantenimento di Euro 200 che era stato posto a carico del padre, con obbligo di versamento alla madre collocataria, in base a quanto concordato dai coniugi in sede di separazione e recepito con la sentenza del Tribunale di Lecce n. 2583/2011.
Il ricorrente assume, in buona sostanza, che non sussista la legittimazione iure proprio e concorrente della madre ad agire per ottenere l’aumento del contributo di mantenimento per il figlio maggiorenne in ragione del fatto che quest’ultimo, per motivi di studio, trascorre lunghi periodi non più presso l’abitazione della madre, ma nella città ove ha intrapreso gli studi universitari.
5.2. La giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente chiarito, con orientamento costante, che l’obbligo di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae, qualora questi, senza sua colpa, divenuto maggiorenne, sia tuttavia ancora dipendente dai genitori. In tale ipotesi, il coniuge separato o divorziato, già affidatario, è legittimato, iure proprio, ed in via concorrente con la diversa legittimazione del figlio, che trova fondamento nella titolarità, in capo a quest’ultimo, del diritto al mantenimento, ad ottenere dall’altro coniuge un contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne. La perdurante legittimazione del coniuge già affidatario, in difetto di richiesta di corresponsione diretta dell’assegno da parte del figlio divenuto nelle more maggiorenne, si configura come autonoma, nel senso che il genitore già collocatario resta titolare, nei confronti dell’altro genitore obbligato, di un’autonoma pretesa basata sul comune dovere nei confronti del figlio ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c. (tra le tante Cass. n. 25300/2013 e Cass. n. 35629/2018).
L’art. 337 septies c.c., prevede, infatti, come ipotesi alternativa a quella, ordinaria, del versamento diretto dell’assegno di mantenimento al figlio maggiorenne, quella conseguente a “diversa determinazione del giudice”. Nella casistica giurisprudenziale di merito, formatasi in osservanza dei principi affermati da questa Corte (tra le tante Cass. n. 4555/2012 e da ultimo Cass. n. 17380/2020), la “diversa determinazione” che il giudice può assumere, valutate le circostanze del caso concreto, è anzitutto, appunto, il versamento del contributo all’altro genitore che si occupi materialmente del mantenimento del figlio, a ciò conseguendo la legittimazione attiva del suddetto genitore. Poichè, di norma, è il genitore con il quale il figlio abita a provvedere materialmente ai bisogni ed alle necessità del figlio stesso, la coabitazione si configura, nelle ipotesi che più frequentemente ricorrono, come un parametro fattuale di rilevanza indiziaria, idoneo a giustificare la deroga alla regola generale della corresponsione diretta della somma a titolo di contributo al mantenimento al figlio maggiorenne. Il versamento dell’assegno periodico al genitore con cui permane la coabitazione con il figlio maggiorenne rappresenta, perciò, un contributo concreto alla copertura delle spese correnti che egli si trova a dover sostenere mensilmente, spese correnti cui sono e restano comunque entrambi i genitori obbligati ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c..
In definitiva, la coabitazione può assurgere ad univoco indice del fatto che permanga un più intenso legame di comunanza familiare tra il figlio maggiorenne e il genitore con cui abita e che sia quest’ultimo la figura di riferimento per il corrente sostentamento del primo e colui che provvede materialmente alle sue esigenze. Ciò che decisivamente rileva, perciò, ai fini della legittimazione, è che il genitore di cui trattasi sia appunto la figura di riferimento del figlio per il suo corrente sostentamento e colui che provvede materialmente alle sue esigenze: elemento, questo, rispetto al quale la convivenza ha valore puramente inferenziale.
5.2.1. Così chiarita la finalità, sostanzialmente probatoria a livello indiziario, da attribuirsi al fatto della coabitazione, ritiene il Collegio che debba darsi continuità, con le precisazioni di cui si dirà, all’orientamento di questa Corte (Cass. n. 11320/2005; Cass. n. 14241/2017 e n. 12391/2017 non massimate) secondo il quale non può darsi dirimente rilevanza al solo dato temporale della permanenza del figlio presso l’abitazione del genitore già collocatario. Mentre il rapporto coniugale è connotato di regola da una quotidiana coabitazione e dalla unicità di interessi familiari, quello di filiazione può essere più spesso caratterizzato, in presenza di peculiari e personali interessi del figlio, specie se maggiorenne, da una sua presenza solo saltuaria per la necessità di assentarsi con frequenza per motivi di studio o di lavoro anche per non brevi periodi (così Cass. n. 11320/2005).
La sporadicità dei rientri presso l’abitazione del genitore, stante le ragioni dell’allontamento, non comporta affatto, per ciò solo, che siano mutati i precedenti assetti di contribuzione familiare. Una frequentazione solo saltuaria della casa da parte del figlio non è, infatti, incompatibile con la persistenza di un più intenso legame di comunanza di vita con uno solo dei genitori, tale che sia quest’ultimo a restare la figura di riferimento per il corrente sostentamento del figlio e a provvedere materialmente alle sue esigenze.
In altri termini, come rimarcato anche dalla Procura Generale, pur in difetto della prevalenza temporale della presenza del figlio nella casa del genitore già collocatario, quest’ultimo e la sua casa potranno essere rimasti per il primo un punto di riferimento stabile del nucleo familiare, sebbene “ristretto” all’esito della separazione coniugale, stante la sistematicità del ritorno del figlio studente in quel luogo, compatibilmente con i suoi impegni universitari o, in generale, di studio. Soprattutto, poi, potrà verificarsi in concreto che sia quel genitore, pur in assenza di coabitazione abituale o prevalente, a provvedere materialmente alle esigenze del figlio stesso, anticipando ogni esborso necessario per il suo sostentamento presso la sede di studio.
Nel concorso di dette circostanze, il cui accertamento non può che essere rimesso ai giudici di merito, trova giustificazione la legittimazione iure proprio di cui si sta trattando, sempre che sia mancata la richiesta in via giudiziale, da parte del figlio maggiorenne, di corresponsione diretta dell’assegno di mantenimento (Cass. n. 12392/2017, non massimata, per l’affermazione del principio secondo cui la legittimazione attiva resta al genitore in mancanza di richiesta giudiziale di versamento diretto del figlio).
5.2.2. Ritiene, pertanto, il Collegio di dover dissentire dall’indirizzo espresso in alcune pronunce di questa Corte (cfr. Cass. n. 4555/2012 e Cass. n. 18075/2013) secondo cui, anche nelle ipotesi di allontamento del figlio per motivi di studio, la persistenza della legittimazione iure proprio del genitore già collocatario deve valutarsi in base al criterio discretivo della prevalenza temporale della coabitazione, potendo mutuarsi i principi affermati sull’assegnazione della casa familiare.
In relazione a quest’ultima tematica, il parametro della prevalenza temporale è certamente dirimente, atteso che è solo l’effettiva e fisica presenza del figlio nella casa familiare a giustificarne l’assegnazione al coniuge già collocatario, sicchè detta assegnazione va negata se difetta la prevalenza temporale effettiva della presenza del figlio nell’abitazione. Invece, con riguardo alla legittimazione iure proprio del genitore a richiedere all’ex coniuge il contributo per il mantenimento del figlio, nella particolare ipotesi di suo allontanamento per motivi di studio, la casa ove vive il coniuge già collocatario assume rilevanza solo come luogo di “ritorno” e ritrovo del nucleo familiare nei termini di cui si è detto, sicchè non è pertinente, ai fini che qui interessano e per quanto precisato, l’accertamento dell’assidua o prevalente frequentazione della casa da parte del figlio.
5.3. Facendo applicazione dei principi suesposti al caso di specie, le doglianze sono infondate, laddove il ricorrente assume la carenza di legittimazione attiva della V. perchè difetta la coabitazione prevalente del figlio presso la sua casa.
Occorre premettere che non è in discussione che sia dovuto il mantenimento al figlio maggiorenne, studente universitario “modello”, e non autosufficiente, nè risulta, in base a quanto esposto nel decreto impugnato e a quanto dedotto dalle parti, che egli abbia richiesto al padre la corresponsione diretta dell’assegno, a modifica di quanto previsto nella sentenza di separazione coniugale, intervenendo in giudizio oppure esperendo autonoma azione.
Ciò posto, la Corte territoriale, dopo aver precisato di non condividere l’orientamento giurisprudenziale secondo cui il genitore è legittimato a chiedere l’aumento dell’assegno di mantenimento per il figlio solo se quest’ultimo abiti in prevalenza presso la sua casa, ha ravvisato sussistente la legittimazione concorrente della reclamante in quanto genitore a cui il figlio faceva capo per reperire le risorse necessarie per soddisfare le sue esigenze, a cui non poteva provvedere autonomamente. L’accertamento di fatto compiuto dalla Corte d’appello è, dunque, consistito nell’individuare la madre come soggetto di riferimento per il corrente e materiale sostentamento economico del figlio trasferitosi in altra città per motivi di studio, ossia per necessità di istruzione e per scelta dello stesso figlio, condivisa dalla madre ed avversata dal padre, anche giudizialmente senza esito positivo.
Le censure si incentrano, per un verso e principalmente, sulla questione della sporadicità della coabitazione del figlio con la madre, che non ha, invece, rilevanza dirimente in base alle considerazioni in diritto sopra espresse (p. 5.2), sicchè ne discende l’infondatezza per quanto si è precisato.
Per altro verso, il ricorrente, senza censurare specificamente il fatto posto a base della decisione impugnata (materiale e corrente sostentamento della madre necessario per mantenere il figlio a (*), con la relativa anticipazione di ogni spesa), deduce che il figlio si gestisce autonomamente, dato che gli assegni di mantenimento corrisposti dal padre venivano versati dalla madre su un conto corrente intestato al giovane, nonchè si limita genericamente a sostenere di contribuire “alle spese straordinarie, specie quelle universitarie e concordate col figlio”, richiamando una “nota di WhatsApp”, prodotta in primo grado come doc. n. 5, indicata come risalente al (*), da cui risulterebbero le nuove condizioni economiche concordate con il figlio, peraltro, per quanto è dato comprendere, con un aumento del contributo (raddoppiato rispetto a quello iniziale di Euro 200) solo a carico della madre.
In disparte ogni considerazione sulla valenza di quel documento, del quale non vi è cenno nel decreto impugnato, ai fini della prova dell’accordo asseritamente intervenuto tra padre e figlio, che non risulta aver mai avanzato richiesta di corresponsione diretta del contributo di mantenimento dovuto dal padre, le doglianze sono inammissibili perchè genericamente formulate e neppure specificamente riferibili alla ratio decidendi del decreto impugnato di cui si è detto.
6. Anche il secondo motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.
6.1. Il ricorrente si duole della suddivisione in parti paritarie tra gli ex coniugi del disposto aumento del contributo di mantenimento (Euro 450 a carico di ciascuno) per mancata considerazione delle sue condizioni reddituali, lamentando anche omessa motivazione.
La Corte d’appello ha, invece, motivato in modo idoneo, non inferiore al minimo costituzionale (Cass. S.U. n. 8053/2014), la statuizione sul punto e le ulteriori doglianze, relative alla valutazione della capacità reddituale del padre, libero professionista, sollecitano, in realtà, inammissibilmente una rivalutazione del merito.
7. In conclusione il ricorso di cui al n. 1634/2016 R.G. va rigettato.
8. Considerata la parziale difformità di orientamento di questa Corte sulle questioni dirimenti rispetto a precedenti pronunce, le spese del presente giudizio sono compensate per metà e le residue spese, liquidate nell’intero come in dispositivo, sono poste a carico del ricorrente.
9. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto (Cass. S.U. n. 5314/2020).
10. Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.

P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso di cui al n. 20675/2016 R.G. e rigetta il ricorso di cui al n. 1634/2016, compensa per metà le spese del presente giudizio e condanna il ricorrente alla rifusione della residua metà di dette spese, liquidate, nell’intero, in complessivi Euro 6.400, di cui Euro 400 per esborsi, oltre spese generali, nella misura del 15 per cento, ed accessori come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.
Così deciso in Roma, il 16 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 31 dicembre 2020

Esercizio della professione forense: l’apertura di uno studio come comunemente inteso rientra nella libera scelta del professionista

Cons. Stato, Sez. V, Sent., 21 gennaio 2021, n. 653
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4301 del 2014, proposto dall’Ordine degli Avvocati di Parma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Manzi e Maurizio Palladini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Manzi in Roma, via Federico Confalonieri, 5;contro il Comune di Parma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Adriano Rossi, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Roma, viale delle Milizie, 1;la Provincia di Parma, non costituita in giudizio;e con l’intervento diad adiuvandum:Unione delle Camere penali italiane, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Stefano Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio del difensore in Roma, via Gabriele Camozzi, 9;per la riforma della sentenza del TAR Emilia Romagna, sezione staccata di Parma, sez. I, 6 novembre 2013 n. 303, che ha respinto il ricorso n. 154/2007 R.G., proposto per l’annullamento dei seguenti atti del Comune di Parma:a) deliberazione 22 gennaio 2007 n. 6/2, pubblicata all’albo pretorio dal 25 gennaio 2007 e sul Bollettino ufficiale regionale del 14 febbraio 2007, con la quale il Consiglio comunale ha approvato la variante all’art. 66 bis del Regolamento edilizio, parte del RUE -Regolamento urbanistico edilizio, recante “Disciplina per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche”, nella parte in cui ricomprende, fra gli edifici aperti al pubblico, anche gli studi professionali di avvocati iscritti nell’elenco dei difensori d’ufficio e abilitati al gratuito patrocinio;b) deliberazione 12 giugno 2006 n. 102/20, pubblicata all’albo pretorio dal 14 giugno 2006, con la quale il Consiglio comunale ha adottato la variante di cui sopra;Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Parma;
Visti tutti gli atti della causa;Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 22 dicembre 2020 il Cons. Francesco Gambato Spisani e dato atto che nessuno è comparso per le parti, nonché del deposito delle note di udienza ai sensi e agli effetti dell’art.4, comma 1, del D.L. 20 aprile 2020, n. 28,convertito, con modificazioni, dalla L. 25 giugno 2020, n. 70, come richiamato dall’art.25, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137,convertito, con modificazioni, dallaL. 18 dicembre 2020, n. 176,da parte degli avvocati Manzi e Rossi;Svolgimento del processo –Motivi della decisione1. Con le delibere consiliari meglio indicate in epigrafe (doc. ti 1 e 2 in primo gradodel ricorrente appellante), il Comune appellato ha, rispettivamente, adottato ed approvato un nuovo testo dell’art. 66 bis del proprio regolamento edilizio, parte del più ampio regolamento urbanistico edilizio -RUE, che per quanto interessa dispone, al comma 2: “Superamento delle barriere architettoniche. 2.1 … devono essere realizzati gli interventi volti a garantire l’accesso e la visitabilità agli edifici privati, pubblici ed aperti al pubblico. 2.2 Oltre agli edifici pubblici, sono da considerarsi aperti al pubblico… f) studi professionali, quando il professionista sia legato da convenzione pubblica e/o ad una funzione istituzionale in forza della quale riceva un pubblico indistinto (come a titolo esemplificativo notai, commercialisti abilitati a trasmettere denunce dei redditi, centri assistenza fiscale, avvocati iscritti nell’elenco difensori d’ufficio e al gratuito patrocinio, medici e pediatri convenzionati); …”.2. L’effetto giuridico della norma così come modificata, come osservato anche dalla sentenza di primo grado, è quello di rendere applicabile la disciplina dell’art. 82 del T.U. 6 giugno 2001 n. 380, per cui “Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare l’accessibilità e la visitabilità di cui alla sezione prima del presente capo, sono eseguite in conformità alle disposizioni di cui allaL. 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, alla sezione prima del presente capo, al regolamento approvato con D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503,recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche, e al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236”.3. Il primo di questi due regolamenti definisce le caratteristiche tecniche delle opere in questione, il secondo, ovvero il D.M. 14 giugno 1989, n. 236, definisce anzitutto i concetti di “accessibilità” e di “visitabilità”: per accessibilità si intende, ai sensi dell’art. 2, lettera g), “la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l’edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia”; per visitabilità si intende, ai sensi dell’art. 2, lettera h), “la possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Sono spazi di relazione gli spazi di soggiorno o pranzo dell’alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, servizio ed incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta”. Sempre secondo il decreto, negli edifici aperti al pubblico l’accessibilità va garantita per gli spazi esterni e le parti comuni (art. 3, comma 2), mentre la visitabilità sussiste art. 3, comma 4, lettera e) se sono accessibili gli spazi correlati alla funzione svolta.4. L’effetto concreto di queste norme è poi quello di obbligare i titolari degli studi professionali interessati a sostenere l’onere delle opere richieste di cui si è detto; si tratta, per quanto interessa, degli avvocati iscritti agli elenchi dei difensori di ufficio e dei difensori abilitati al gratuito patrocinio. Avendone per questo motivo interesse, l’Ordine degli avvocati locale ha proposto quindi impugnazione contro le delibere suddette.5. Con la sentenza a sua volta meglio indicata in epigrafe, il TAR ha respinto questo ricorso, con la motivazione ora riassunta.5.1 In primo luogo, il TAR ritiene che il concetto di luogo aperto al pubblico, ai fini della disciplina sulle barriere architettoniche, vada inteso in senso elastico, comprensivo anche dei luoghi privati chiusi alla generalità delle persone, ma accessibili a una data categoria di aventi diritto, se pure entro determinati orari ovvero con date modalità; ritiene poi che lo studio dell’avvocato rientri nel concetto.
5.2 Ciò posto, il TAR osserva che la norma riguarda solo due particolari categorie di avvocati, i difensori di ufficio e gli abilitati al gratuito patrocinio, i quali a suo avviso fanno parte della più generale categoria considerata dal citato art. 66 bis, ovvero quella dei professionisti legati a una funzione o convenzione in base alla quale ricevono un pubblico indistinto. Il TAR evidenzia infatti che il patrocinio a spese dello Stato è garantito dall’art. 74 del T.U. 30 maggio 2002 n. 115 e che il difensore d’ufficio è obbligato a prestare la propria opera ai sensidell’art. 97, comma 5, c.p.p.5.3 Il TAR evidenzia ancora che i difensori di queste due categorie vi appartengono per loro scelta, avendo richiesto l’iscrizione nel relativo elenco, e ritiene che la norma la quale impone loro le opere per il superamento delle barriere appaia non illogica né irragionevole, in quanto realizzerebbe una sorta di equilibrio fra il vantaggio della corresponsione del compenso da parte dello Stato e l’onere relativo.5.4 Il TAR aggiunge poi che la norma sarebbe anche conforme alla logica della legge sul superamento delle barriere, che coinciderebbe con la volontà di consentire al disabile di usufruire, senza impedimenti dati dalle barriere, della prestazione del professionista recandosi nello studio di questi.5.5 Infine, il TAR respinge il motivo centrato sulla violazione delle garanzie partecipative, evidenziando che l’Ordine ricorrente non ha ritenuto di presentare osservazioni, a differenza di quanto fatto da altri ordini professionali.6. L’Ordine ha proposto impugnazione contro questa sentenza, con appello che contiene cinque motivi, come segue:-con il primo di essi, critica la sentenza impugnata per avere qualificato in generale come luogo aperto al pubblico lo studio dell’avvocato. Sottolinea che certamente la funzione dell’avvocato difensore è di tipo pubblicistico, ma rimangono privatistiche le norme secondo le quali essa viene svolta, dato che l’avvocato non è obbligato ad avere uno studio, ma soltanto un domicilio professionale, che può coincidere con l’abitazione e non è aperto indiscriminatamente a terze persone;-con il secondo motivo, critica la sentenza impugnata per avere ritenuto ragionevole la norma impugnata in ragione di un presunto vantaggio economico che i difensori delle categorie indicate ricaverebbero dall’appartenenza ad esse; fa notare che la retribuzione del patrocinio a spese dello Stato è modesta e corrisposta con ritardo, e che la difesa d’ufficio deve essere pagata dal cliente, e viene pagata dallo Stato solo ove vi siano i presupposti del patrocinio a spese di questo;-con il terzo motivo, critica la sentenza impugnata per avere ritenuto la norma di regolamento contestata conforme alla logica delle norme di legge sulle barriere architettoniche, osservando, da un lato, che l’accesso alla difesa si può ottenere anche nel momento in cui, come è consentito, l’avvocato si rechi personalmente dal cliente e, dall’altro, che esso non è garantito comunque, perché il difensore, anche d’ufficio, può sempre rinunciare al mandato;-con il quarto motivo, critica la sentenza impugnata per avere ritenuto non rilevante il mancato apporto partecipativo dell’ente, dato che esso avrebbe fatto emergere quanto si è detto;-con il quinto motivo, contesta la liquidazione delle spese a favore del Comune come sproporzionata rispetto all’attività difensiva da questo effettivamente svolta.7. Il Comune ha resistito, con atto 7 febbraio 2015 e memoria 19 novembre 2020,ed ha chiesto che l’appello sia respinto, difendendo la motivazione della sentenza impugnata.8. L’Unione delle Camere penali italiane, associazione volontaria fra gli avvocati penalisti italiani, con atto 19 novembre 2020, ha proposto intervento ad adiuvandum, e chiesto che l’appello sia accolto.9. Con repliche 30 novembre 2020 per l’Ordine e 1 dicembre 2020 per il Comune e per l’Unione interveniente, le parti hanno infine ribadito le rispettive asserite ragioni; inoltre, il Comune ha eccepito l’inammissibilità, per difetto di interesse, dell’intervento dell’Unione stessa.10. All’udienza del 22 dicembre 2020, la Sezione ha trattenuto il ricorso in decisione.11. In via preliminare, va respinta l’eccezione di inammissibilità dell’intervento, perché un’associazione di categoria di professionisti intellettuali, quale è l’Unione delle Camere penali, è da considerare in generale legittimata ad intervenire in un giudizio nel quale si controverta di questioni di principio di interesse economico per la categoria:specifica sul punto C.d.S., sez. V, 7 aprile 1978 n. 403. Nel caso di specie, l’interesse economico è rappresentato dall’interesse ad evitare le spese che
l’associato, il quale intendesse iscriversi negli elenchi di cui si è detto, dovrebbe affrontare perattrezzare lo studio in conformità a quanto richiede il regolamento impugnato.12. Ciò posto, nel merito, l’appello è fondato e va accolto, per le ragioni di seguito esposte, che si fondano, come doveroso, esclusivamente su considerazioni giuridiche, omesso ogni apprezzamento in termini di valore ovvero opportunità sociale, che come tale non compete al Giudice.13. Il primo motivo, centrato sull’esclusione della qualità di luogo pubblico o aperto al pubblico dello studio legale, è fondato.In termini generali, è corretto quanto afferma la difesa dell’appellante, ovvero che né la legge professionale 31 dicembre 2012 n. 247, in particolare l’art. 7 di essa, relativo al “domicilio”, né il codice deontologico forense obbligano l’avvocato, per esercitare la sua professione, ad avere la disponibilità di un ufficio a ciò dedicato. In particolare, l’art. 7 della L. n. 247 del 2017 prevede solo che egli abbia un “domicilio”, ovvero in termini semplici un recapito ove essere reperibile e ricevere gli atti, ma non vieta che esso, al limite, coincida con la propria abitazione. Pertanto, l’apertura di uno studio come comunemente inteso rientra nella libera scelta del professionista. Inoltre, lo studio legale, anche quando esiste, non è di per sé luogo pubblico o aperto alpubblico, come si desume, per implicito, dalla costante giurisprudenza penale, secondo la quale commette il reato di violazione di domicilio previstodall’art. 614 c.p., chi acceda allo studio di un avvocato, o vi si trattenga, contro la volontà del titolare: per tutte, da ultimo, Cass. pen., sez. V, 18 aprile -26 luglio 2018 n. 35767. Non va quindi condivisa l’affermazione del Giudice di primo grado, per cui nellaspecifica disciplina delle barriere architettoniche il concetto di luogo aperto al pubblico andrebbe inteso in modo particolare, comprensivo, come si è detto, dei luoghi privati chiusi alla generalità delle persone, ma accessibili a una data categoria di aventi diritto. Da un lato, infatti, la ritenuta interpretazione estensiva non trova sostegno nel testo di legge, dall’altro comunque i luoghi così qualificati non si differenziano in modo apprezzabile dal concetto generale di luogo aperto al pubblico, peril quale vale quanto si è detto.14. È fondato anche il secondo motivo di appello, nel senso che l’affermazione del Giudice di primo grado si basa su presupposti di fatto solo in parte corretti, e comunque non trova riscontro nella legge.14.1 In primo luogo, come previsto in modo espresso dall’art. 31 d. att. c.p.p., l’attività del difensore d’ufficio è retribuita dall’assistito, e non dallo Stato, e quindi non si può in assoluto ritenere che dai relativi incarichi provenga all’avvocato un vantaggio economico a carico delle casse pubbliche, che debba essere compensato con una qualche forma di contropartita.14.2 Un vantaggio economico per l’iscritto deriva invece effettivamente dall’iscrizione nell’elenco degli abilitati al patrocinio a spese dello Stato, che corrisponde appunto il relativo onorario. E’ però vero quanto afferma la parte appellante, ovvero che questa retribuzione non risulta particolarmente favorevole. In linea di diritto, per l’art. 82 del T.U n. 115/2002, essa non può comunque superare i valori medi dei parametri relativi. In linea di fatto, poi, essa viene per fatto notorio liquidata con notevole ritardo, tanto che, come si ricorda per completezza, l’art.1, comma 778,dellaL. 28 dicembre2015 n. 208, ha introdotto la facoltà di utilizzare il relativo credito a compensazione dei debiti fiscali e previdenziali dell’avvocato, peraltro non in generale, ma entro un limite complessivo di risorse assegnate.14.3 Il presunto vantaggio per il professionista iscritto, che secondo il Giudice di primo grado giustificherebbe una contropartita in termini di oneri per le opere per il superamento delle barriere architettoniche, notoriamente di impegno economico non sempre lieve, potrebbe quindi al limite sussistere quanto agli iscritti all’elenco degli abilitati al patrocinio a spese dello Stato, e non per gli iscritti all’elenco dei difensori d’ufficio.14.4 Più in generale, bisogna però osservare che il vantaggio economico di cui si è detto, oltre che in valore assoluto non particolarmente rilevante, è del tutto eventuale, perché dipende dalla clientela che il professionista in concreto riesca ad acquisire a quel titolo. Non appare quindi giustificato, in termini di proporzionalità, che a fronte di un vantaggio solo potenziale sia imposto un esborso certo ed immediato.15. Il terzo motivo di appello è a sua volta fondato.
Premesso quanto si è detto sopra trattando del primo motivo, ovvero che l’avvocato non è obbligato a disporre di uno studio, si deve condividere quanto afferma la difesa della parte appellante, ovvero che il relativo incarico professionale si può sempre svolgere con modalità che prescindono dalle barriere architettoniche in questione. La L. n. 247 del 2012 citata e il codice deontologico non vietano infatti in generale che il difensore, per svolgere il proprio mandato, possa recarsi presso la parte, in un luogo che essa ritiene adeguato alle proprie esigenze, anche di salute, e in particolare non vietano certo che egli si rechi al domicilio di un disabile il quale se ne possa allontanare solo con difficoltà.16. Il quarto motivo di appello è invece infondato.Come afferma il Giudice di primo grado e come non è contestato, hanno presentato le proprie osservazioni altri ordini professionali; non però l’Ordine ricorrente appellante, che pertanto, secondo logica, pur avendone la possibilità, non ha ritenuto di farlo, e quindi non può in questa sede censurare sotto quest’aspetto l’esito della sua scelta.17. Per quanto concerne il quinto ed ultimo motivo di appello, riferito alla liquidazione delle spese, si rinvia a quanto si dirà in chiusura.18. In conclusione, l’appello va accolto e, in riforma della sentenza impugnata, va accolto il ricorso di primo grado, come indicato in motivazione; di conseguenza, sono annullate le delibere del Consiglio comunale impugnate, 22 gennaio 2007 n. 6/2 e 12 giugno 2006 n. 102/20, rispettivamente, di adozione e di approvazione della variante all’art. 66 bis del Regolamento edilizio, parte del RUE -Regolamento urbanistico edilizio, recante “Disciplina per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche”, nella sola parte in cui il testo adottato e poi approvato ricomprende fra gli edifici aperti al pubblico, con le conseguenze di cui si è detto, anche gli studi professionali di avvocati iscritti nell’elenco dei difensori d’ufficio e abilitati al gratuito patrocinio.19. La particolarità della controversia, sulla quale non constano precedenti editi negli esatti termini, è giusto motivo per compensare per intero fra le parti le spese del doppio grado del giudizio, e con ciò si pronuncia anche sul quinto ed ultimo motivo di appello.P.Q.M.Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto (ricorso n. 4301/2014), lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado (n. 154/2007 R.G. TAR Emilia Romagna Parma) e annulla, ai sensi e nei limiti di cui in motivazione, le deliberazioni del Consiglio comunale di Parma 22 gennaio 2007 n. 6/2 e 12 giugno 2006 n. 102/20. Compensa fra le parti le spese del doppio grado del giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2020 con l’intervento dei magistrati:Carmine Volpe, Presidente Oreste Mario Caputo, Consigliere Francesco Gambato Spisani, Consigliere, Estensore Raffaello Sestini, Consigliere Antonella Manzione, Consigliere