Programma le nozze, ma il datore di lavoro la licenzia…..

Cass. Civ., Sez. VI – Lav., Ord., 09 febbraio 2021, n. 3181
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE SESTA CIVILESOTTOSEZIONE I
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:Dott. LEONE Margherita Maria -Presidente -Dott. ESPOSITO Lucia -rel. Consigliere -Dott. PONTERIO Carla -Consigliere -Dott. MARCHESE Gabriella -Consigliere -Dott. DE FELICE Alfonsina -Consigliere -ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26742-2019 proposto da:F.., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL CONSOLATO 6, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO SERRA, rappresentata e difesa dall’avvocato LUCA LANDUZZI;-ricorrente –
contro
C.M., elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI 44, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO ZAMPONE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUIGI ANDREA COSATTINI;-controricorrente –
avverso il provvedimento n. 640/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 09/07/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO LUCIA. Svolgimento del processo CHE:con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Bologna confermava la decisione del giudice di primo grado che aveva accolto la domanda proposta da C.M., dipendente della F.., volta a ottenere la declaratoria di illegittimità del recesso intimatole, in ragione della sua natura discriminatoria;rilevava la Corte territoriale che doveva ritenersi presunta la conoscenza da parte del datore di lavoro delle nozze programmate dalla dipendente, risultando edotti della circostanza i colleghi di lavoro, nell’ambito di una ristretta dimensione occupazionale e alla presenza costante del socio accomandatario nella farmacia;
per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso F.. s.a.s. sulla base di tre motivi;la lavoratrice ha resistito con controricorso;la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.,è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.
Motivi della decisione CHE:con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 108 del 1990, art. 3,dell’art. 2119 c.c., della L. n. 300 del 1970, art. 18, in relazione all’art. 360 c.p.c.,comma 1, n. 3, per avere la Corte d’appello valutato il carattere discriminatorio del licenziamento e applicato la tutela reale in luogo di quella obbligatoria, osservando che non avendo la C. riferito all’accomandatario la sua intenzione di sposarsi non era ravvisabile la rilevata discriminazione;con il secondo motivo si deduce l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c.,n. 5: si osserva che sarebbe ravvisabile la mancanza assoluta dei motivi sotto l’aspetto materiale e grafico in ragione di un salto nel ragionamento a pg. 7, rigo 10, non essendovi alcuna connessione con il periodo precedente interrotto;con il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c.in relazione all’art. 360 c.p.c.,comma 1, n. 3, per avere la Corte d’appello presunto la conoscenza da parte del Dott. D. delle nozze della dipendente, con conseguente inammissibilità della praesumptio de presumpto su cui era basata la discriminatorietà del recesso, osservando che la conoscenza era stata presunta a contrario con ragionamento assiomatico di doppia negazione, oltrepassando i limiti di cui all’art. 2729 c.c.,;il primo motivo è inammissibile, perchè investe la valutazione istruttoria in forza della quale la Corte di merito ha desunto la conoscenza in capo al datore di lavoro delle nozze programmate dalla dipendente, con ciò prospettando, sub specie di violazionedi legge, una rivalutazione dei fatti (Cass. n. 8758 del 04/04/2017, Cass. SU 34476 del 27/12/2019);il secondo motivo è allo stesso modo inammissibile per quanto attiene alla censura dedotta ai sensi dell’art. 360 c.p.c.,n. 5, versandosi in un’ipotesi di doppia conforme in fatto (cfr. Cass. n. 26774 del 22/12/2016), mentre, per ciò che riguarda la violazione di legge, pure dedotta, non si ravvisano gli estremi diuna motivazione mancante o meramente apparente, poichè l’iter motivazionale esiste ed è ben comprensibile, non evidenziandosi profili di manifesta illogicità e contraddittorietà (Cass. n. 23940 del 12/10/2017);in ordine al terzo motivo, va rilevato che non è ravvisabile una presumptio de presunto (che pretende di valorizzare come fatto noto una presunzione, per derivarne altra presunzione), poichè il ragionamento poggia su una sola presunzione, fondata su molteplici elementi di fatto (la circostanza delleprogrammate nozze era definita dai testi come notoria nell’ambito di un ristretto ambiente lavorativo e il Dott. D. era costantemente presente in farmacia), mentre, per altro verso, va richiamata la costante giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale la prova per presunzione semplice può anche costituire l’unica fonte del convincimento del giudice, poichè integra apprezzamento in fatto, insindacabile purchè sostenuto, come nel caso in esame, da congrua motivazione (Cass. 5484 del 26/2/2019);in base alle svolte argomentazioni il ricorso va rigettato, con liquidazione delle spese secondo soccombenza.
P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15 % e accessori di legge. Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2020. Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2021