Procedimento applicabile alla domanda di pagamento delle competenze dell’avvocato.
Tribunale Rovigo, 19 gennaio 2021
REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di ROVIGO
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Paola Di Francesco- presidente rel.- dott. Federica Abiuso – consigliere – dott. Nicola Del Vecchio- consigliere – ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa n. 1243/2018 R.G. promossa da LUIGINO (C.F. rappresentato e difeso dall’avv. Tonino Giordan ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso, sito in Monselice (PD), Via Cesare Battisti, n. 5, giusta procura in calce alla comparsa di risposta del primo grado del giudizio;-appellante
contro
GIULIO (C.F. rappresentato e difeso dall’avv. giusta procura in calce alla comparsa di risposta del grado d’appello;-appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 203/18 emessa dal Giudice di Pace di Rovigo.
CONCLUSIONI Parte appellante“ Voglia il Tribunale adito, in riforma della sentenza di primo grado appellata, in via preliminare dichiarare la nullità della sentenza di primo grado ex artt. 50 bis, 50 quater, 161, c.p.c., e 14, D.L.vo 150/2011;nel merito-accertare e dichiarare che l’avv. Giulio non vanta alcun credito nei confronti dell’esponente a titolo di competenze professionali;
2 -condannare parte convenuta alla rifusione delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre a Iva e cpa come per legge con la distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c.”Parte appellata“Rigettare in toto l’appello proposto dal Signor Luigino avverso la sentenza n.203/2018 del G.d.P. di Rovigo, datata 15.03.2018 e depositata il 20.03.2018; con conseguente conferma dell’esecutività della sentenza appellata;Condannare il Signor Luigino al pagamento in favore dell’Avv. Giulio della somma di €.2.047,00, già comprensiva di oneri fiscali, oltre alla rifusione delle spese e competenze di giudizio, oltre al rimborso forfettario del 15%, iva e c.n.p.a. come per legge, con distrazione in favore dello scrivente difensore antistatario ai sensi dell’art.93 c.p.c.
”Ragioni della decisione In fatto
–Con atto di citazione notificato in data 9 aprile 2016 Giulio convenne Luigino innanzi al Giudice di pace di Rovigo, al fine di sentirlo condannare al pagamento della somma di euro 2.506,00, poi ridotta ad euro 2.047,00, quale corrispettivo del contratto d’opera professionale sottoscritto tra le parti. A fondamento delle proprie pretese l’avv. asserì che lo si fosse a lui rivolto manifestando l’intenzione di volere agire giudizialmente nei confronti di tale Eugenio, per ottenerne la condanna al risarcimento del danno patito dallo a seguito di un’accusa calunniosa, definitivamente accertata tale dalla Corte d’Appello di Venezia. Precisava l’avv. che, al fine di vagliare la migliore strategia processuale, aveva incontrato più volte lo il quale solo dopo la redazione della bozza dell’atto di citazione gli aveva comunicato la propria intenzione di non promuovere la causa risarcitoria. Pertanto, conformemente alle tariffe concordate, pari ad euro 1.500,00 per la fase di studio ed euro 1.800,00 per quella introduttiva, oltre ad IVA, CPA e al rimborso forfettario del 12% delle spese vive, detratto l’importo di euro 1.500,00 già corrisposto a titolo di acconto dallo l’avv. quantificò le proprie pretese nella somma di euro 930,92, oltre oneri, avendo svolto soltanto parzialmente le prestazioni relative alla fase introduttiva, chiedendo la corresponsione dell’importo complessivo di euro 2.506,00, poi ridotto alla minor somma di euro 2.047,00, per un errore di calcolo. Con comparsa di risposta del 20 giugno 2016 si costituì in giudizio lo chiedendo il rigetto delle avversarie pretese, in quanto sfornite del benché minimo fondamento probatorio, avendo omesso l’avv. financo di produrre l’atto di citazione da lui asseritamente redatto,
3 nonché la procura alle liti sottoscritta dallo indispensabile per ritenere che si fosse svolta anche la fase introduttiva del promuovendo giudizio. All’udienza del 13 novembre 2017 il Giudice di pace trattenne la causa in decisione, assegnando alle parti termine per il deposito delle note conclusive, e con sentenza depositata in data 20 marzo 2018 rigettò, in quanto tardiva,l’eccezione sollevata dallo nella memoria istruttoria, avente ad oggetto l’errata instaurazione del giudizio innanzi all’Ufficio del giudice di pace, anziché innanzi al tribunale in composizione collegiale, e accolse la domanda attorea, condannando lo al pagamento della somma di euro 2.047,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo, condannando il convenuto alla rifusione delle spese di lite e al risarcimento del danno ex art. 96, comma 3, c.p.c., quantificato nella somma di euro 2.300,00, oltre IVA, CPA e rimborso del forfettario. Con atto di citazione notificato in data 11 maggio 2018 lo ha proposto tempestivo appello avverso la predetta sentenza, chiedendone altresì la sospensione dell’efficacia esecutiva, concessa con ordinanza del 1° giugno 2018. Con comparsa dell’11 settembre 2018 si è costituito in giudizio l’avv. instando per l’integrale rigetto del gravame. Con ordinanza del 3 maggio 2019 la causa è stata rimessa in istruttoria, poiché ritenuta di competenza del collegio, in conformità alle previsioni di cui al disposto dell’art. 14, D.Lgs. 150/11. All’udienza del 9 ottobre 2020 la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. In diritto–Il primo motivo di gravame si incentra sulla nullità della sentenza impugnata, in quanto pronunciata dal giudice monocratico, in violazione del disposto di cui all’art. 14, D.Lgs. 150/11, che devolve al tribunale in composizione collegiale la competenza a decidere sulle controversie aventi ad oggetto la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del cliente. Il secondo motivo di doglianza ha ad oggetto l’illegittimità della sentenza impugnata, in quanto la motivazione ricalcherebbe pedissequamente le note conclusive depositate dall’avv. Con il terzo motivo d’appello lo censura la decisione impugnata, laddove il primo giudice ha ritenuto che l’avv. avesse offerto piena prova della propria pretesa creditoria. Il primo motivo di gravame merita accoglimento. Occorre premettere che, come correttamente rilevato dall’odierno appellante, in ragione del disposto di cui all’art. 14, D.Lgs. 150/11, allorquando la controversia abbia ad oggetto la liquidazione delle spettanze dell’attività professionale svolta in un giudizio civile, o per
4 l’espletamento di prestazioni professionali che si pongano in stretto rapporto di dipendenza con il mandato relativo alla rappresentanza giudiziale, questa deve necessariamente essere introdotta con un ricorso ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c., che dà luogo ad un procedimento sommario “speciale” disciplinato dagli artt. 3, 4 e 14 del menzionato D.Lgs., oppure ai sensi degli artt. 633 segg. c.p.c., rimanendo invece esclusa la possibilità di introdurre l’azione sia con il rito ordinario di cognizione, sia con quello del procedimento sommario ordinario codicistico disciplinato esclusivamente dagli art. 702-bis ss. c.p.c. (v. Cass. civ., S.U., 23-02-2018, n. 4485). Si consideri, inoltre, che la controversia avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell’avvocato, resta soggetta al rito di cui all’art. 14, D.Lgs. 150/11, anche quando il cliente sollevi contestazioni relative all’esistenza del rapporto o, in genere, all'”an debeatur”(v., ex plurimis, Cass. civ., sez. II, 30-11-2020, n. 27308). Sulla scorta di tali principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, non può revocarsi in dubbio che la presente controversia avrebbe dovuto essere introdotta dall’avv. facendo ricorso al rito sommario “speciale”, o al procedimento per decreto ingiuntivo, innanzi al tribunale in composizione collegiale, così come previsto dal disposto di cui all’art. 14, comma 2, D.Lgs. 150/11. Poste tali premesse, nel caso che ci occupa il giudice di prime cure è incorso in una violazione del combinato disposto di cui agli artt. 50 bis e quater c.p.c., il che determina la nullità della decisione impugnata, con conseguente conversione di tale nullità in motivo di impugnazione(v., ex plurimis, Cass. civ., sez. VI, 3-10-2019, n. 24754). Non può infatti trovare accoglimento la tesi dell’appellato, il quale sostiene che alla presente controversia non si applicherebbe il disposto di cui all’art. 14, D.Lgs. 150/11, perché il compenso richiesto avrebbe ad oggetto l’assistenza legale stragiudiziale offerta allo se si considera che sin dal primo grado del giudizio l’avv. ha basato la propria pretesa creditoria sul mancato pagamento del corrispettivo dovuto per la redazione dell’atto di citazione, attività che indubbiamente rientra tra quelle prodromiche all’instaurazione di un giudizio. D’altronde, ilcontratto d’opera professionale versato in atti ha ad oggetto il conferimento di “un incarico di assistenza, rappresentanza e difesa nel procedimento giudiziale”, così come la nota spese inviata a suo tempo allo fa espresso riferimento“al valore delle controversia” e nel computo del compenso èriportata la dicitura “fase studio controversia” e “fase introduttiva del giudizio” (v. docc. nn. 2 e 4, fascicolo di primo grado di parte attrice).
5 Ne deriva che, rientrando la presente controversia nell’alveo applicativo del disposto di cui all’art. 14, D.Lgs. 150/11, va dichiarata la nullità della sentenza di primo grado, in quanto emessa dal giudice monocratico, anziché dal tribunale in composizione collegiale. Peraltro, a differenza di quanto ritenuto dal giudice di prime cure e ribadito dall’appellato nella comparsa di risposta, l’eccezione sollevata dallo nella memoria istruttoria non poteva in alcun modo ritenersi tardiva, posto che l’art. 14, D.lgs. n. 150/11 “configura una vera e propria “competenza funzionale” dell’ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l’avvocato ha prestato la propria opera”, la cui violazione è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado (v. Cass. civ., sez. VI, 11-01-2017, n. 548) La nullità della pronuncia impugnata non determina la rimessione degli atti al primo giudice ai sensi dell’art 354, comma 1, c.p.c., giacché l’inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale costituisce, per effetto del rinvio operato dall’art. 50 quater, c.p.c., all’art. 161, comma 1, c.p.c., un’autonoma causa di nullità della decisione, con conseguente convertibilità della medesima in motivo di impugnazione. Ne deriva che, ferma la validità degli atti e dell’attività processuale che hanno preceduto la pronuncia della sentenza nulla, la declaratoria di nullità non comporta la rimessione degli atti al primo giudice, ove quello dell’impugnazione sia anche giudice del merito, così che la controversia deve essere decisa da questo collegio (v. Cass. civ., sez. VI, 20-6-2018, n. 16186).Venendo alla disamina del merito della pretesa creditoria dedotta in giudizio dall’avv. si ritiene che non vi sia sufficiente riscontro probatorio della stessa, sulla scorta del corredo probatorio documentale prodotto in giudizio. Ricordato che“in tema di contratto d’opera intellettuale, il professionista che agisce per ottenere il soddisfacimento di crediti inerenti all’attività asseritamente prestata a favore del cliente ha l’onere di provare sia l’an del credito vantato, sia l’entità delle prestazioni eseguite al fine di consentire la determinazione quantitativa del suo compenso, cosicché la parcella predisposta dal medesimo è priva di rilevanza probatoria nell’ordinario giudizio di cognizione” (Cass. civ., sez. II, 21/02/2019, n. 5138), l’avv. avrebbe dovuto offrire la prova dell’attività prestata in favore dello non essendo sufficiente a tal riguardo il deposito del contratto d’opera professionale, né della parcella inviata al cliente, che, all’evidenza, nulla dimostrano in merito al fatto che l’avv. abbia effettivamente svolto, seppur soltanto parzialmente – come egli stesso ammette – anche la fase introduttiva del giudizio. Invero, dalla documentazione versata in atti emerge unicamente la prova che egli ha portato a compimento la fase di studio della controversia, posto che lo stesso riconosce che fu
6 l’appellato a metterlo in contatto con il medico legale dott. Norbiato, per una visita preliminare alla quantificazione dei danni patiti a fronte della denuncia calunniosa dell’A. (v. docc. nn. 3 e 5 fascicolo di parte attrice del primo grado del giudizio). Tale circostanza è avvalorata tanto dalla missiva inviata dalloall’avv. datata 14 ottobre 2015, nella quale il cliente fa riferimento a documentazione inoltrata al difensore e inerente alla propria posizione, quanto dal fatto che lo corrispose all’avv. la somma di euro 1.500,00, corrispondente proprio al compenso pattuito nel contratto d’opera con riferimento alla fase di studio. A tal riguardo, le doglianze dello relative ad un preteso riempimento postumo da parte dell’avv. del contratto d’opera professionale non possono trovare accoglimento, considerato che la denunzia dell’abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco avrebbe richiesto la proposizione di querela di falso, poiché nella stessa prospettazione dell’appellante la compilazione sarebbe avvenuta absque pactis, ossia in assenza di uno specifico accordo sul contenuto del documento(v. , ex multis, Cass. civ., sez. III, 23-4-2020, n. 8105).Tanto premesso, non v’è alcuna prova della circostanza che l’avv. abbia svolto, anche solo parzialmente, la successiva attività introduttiva della causa, se solo si considera che non è stato prodotto né l’ atto di citazione che l’appellato sostiene di aver redatto nell’interesse del cliente, né la procura alle liti sottoscritta dallo così che la domanda di condanna può trovare accoglimento nella esigua misura di cui si dirà. Il contratto d’opera sottoscritto dalle parti prevedeva che alle somme da corrispondere per le diverse fasi del giudizio dovesse aggiungersi un importo pari al 12% a titolo di rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA. Per quanto attiene agli oneri fiscali e previdenziali, questi non sono dovuti, non avendo l’appellato provato di aver emesso regolare fattura, nonostante il pacifico versamento dell’importo di euro 1.500,00, mentre lo è tuttora debitore della somma di 180,00 euro, pari al 12% della somma versata, a titolo di rimborso forfettario delle spese generali, il cui pagamento fu espressamente previsto dalle parti. In ordine al regolamento delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, alla luce del principio per cui “è senz’altro corretta l’individuazione di una situazione di parziale reciproca soccombenza delle parti nell’ipotesi in cui l’unica domanda di parte attrice risulti accolta solo parzialmente nel quantum” (Cass. civ. [ord.], sez. III, 20-04-2020, n. 7961), si ritiene di disporne la integrale compensazione ex art. 92, comma 2, c.p.c.
7 P.Q.M.
definitivamente decidendo nel procedimento di appello n. n. 1242/2018 R.G., promosso da Luigino nei confronti di Giulio avverso la sentenza n. 203/2018 del Giudice di pace del Tribunale di Rovigo,- dichiara la nullità della sentenza impugnata; – condanna Luigino al pagamento, in favore di Giulio della somma di euro 180,00, oltre agli interessi al saggio legale dalla domanda giudiziale al saldo;- dichiara integralmente compensate le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
Rovigo, 19 gennaio 2021.
Il Presidente estensore Paola Di Francesco
