Scelta della scuola pubblica e privata: come opera il giudizio.

Tribunale di Verona, 16 febbraio 2021
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA sezione I civile
Nella causa civile iscritta al N. 4846/2019 R.G.,il giudice dott. Marco Nappi Quintiliano, a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 28/01/2021,ha pronunciato la seguente ORDINANZA
Letti gli atti;rilevato che parte resistente, con istanza in corso di causa, ha chiesto l’autorizzazione a poter iscrivere il figlio minore, per il prossimo anno didattico, presso l’istituto scolastico “Seghetti” di Verona, motivando la scelta sulla base dell’esigenza di dover bilanciare i suoi orari di lavoro con le esigenze di cura del figlio e dell’impossibilità, allo stato, di poter contare sull’aiuto dell’altro genitore, residente a circa 200 km di distanza dal luogo del suo domicilio;rilevato che il resistente si è opposto all’accoglimento della suddetta istanza, dichiarando di preferire un istituto scolastico pubblico, anche in considerazione dei maggiori costi che comporta l’iscrizione in un istituto privato;rilevato che, allo stato, il figlio minore delle parti è affidato in via esclusiva alla madre, in virtù dei provvedimenti adottati all’esito dell’udienza presidenziale, confermativi di quanto già previsto nel precedente giudizio di separazione; tale regime è stato chiesto da entrambi i genitori, nell’ambito del suddetto giudizio, principalmente per far fronte alla distanza tra le loro residenze (cfr. quanto dichiarato nel relativo verbale d’udienza);rilevato altresì che, allo stato, la gestione del suddetto minore grava pressoché integralmente sulla resistente; in merito, va richiamato quanto riferito, nella relazione in atti, dai responsabili dei Servizi sociali incaricati da questo Tribunale, con riguardo sia al comportamento della madre, incline a non facilitare la relazione tra il figlio e il padre, sia all’atteggiamento assunto da quest’ultimo, descritto come poco propenso ad attivarsi per mantenere una regolarità nell’esercizio del diritto-dovere di visita in questione (cfr. relazione del 13.10.2020);rilevato quindi che la ricorrente ha esaustivamente spiegato le ragioni della sua preferenza per l’istituto scolastico di cui sopra,evidenziando la possibilità, offerta da detto istituto, di poter far svolgere al figlio attività ricreative nell’ambito del medesimo contesto scolastico, con conseguente più agevole gestione da parte della ricorrente medesima di eventuali impegni di lavoro concomitanti;rilevato ancora che, a fronte di dette e motivate esigenze (la resistente ha documentato l’attuale possesso di un lavoro con un orario settimanale di 40 ore), controparte ha frapposto un diniego che, pur essendo basato su ragioni oggettive astrattamente condivisibili (la predilezione dell’offerta formativa pubblica), è stato di fatto espresso senza intercettare in alcun modo le esigenze manifestate dalla madre e sopra evidenziate; al riguardo, il Cornelio non ha formulato alcun giudizio negativo e in relazione allo specifico progetto formativo della scuola scelta dalla resistente e in merito all’insieme dei valori ordinamentali fatti propri da un istituto privato qual è quello qui in discussione; lo stesso, ancora, non ha neppure allegato, in chiave comparativa, una specifica “superiorità didattica” o valoriale dell’istituto pubblico pur menzionato nel carteggio intercorso con la controparte (cfr. messaggi di testo di cui ai docc. 13 e ss. di parte resistente); rilevato che anche il motivo economico posto dal ricorrente a sostegno del suo diniego non può rappresentare un elemento dirimente, considerando anche la volontà espressa dalla Gaia di farsi carico dei 2/3 dei relativi importi annui (cfr. conclusioni depositate in data 27.1.2021);ritenuto pertanto, in considerazione delle superiori valutazioni, di dover autorizzare l’iscrizione del minore Tulliolo, per il prossimo anno scolastico, alla scuola primaria “Istituto Seghetti” di Verona, così come chiesto dalla madre;ritenuto inoltre che ogni ulteriore provvedimento ex art. 709 ter c.p.c. richiesto dalla resistente debba essere vagliato all’esito degli interventi demandati ai Servizi sociali, al fine di appurare le modalità di esercizio della responsabilità genitoriale oggetto del monitoraggio affidato a questi ultimi;
P.Q.M.
Autorizza la resistente Gaia a effettuare l’iscrizione del figlio minore Tulliolo, per il prossimo anno scolastico, alla scuola primaria “Istituto Seghetti” di Verona;rinvia, per la disamina delle istanze istruttorie e il prosieguo del procedimento, all’udienza del 21.7.2021