L’Assicurazione RCA opera nel caso di sosta e posizione di arresto del veicolo?

Tribunale Reggio Emilia, 15 Giugno 2021. Est. Morlini.
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluigi Morlini ha pronunciato ex art. 190 c.p.c. la seguente
omissis
FATTO
La controversia trae origine da un drammatico fatto di cronaca, del quale si sono a lungo occupati anche i media locali, accaduto il 9/3/2013 verso le ore 13:00 in piazza della Repubblica a Guastalla.
In particolare, allorquando l’autocarro adibito ad uso speciale di ‘furgone rosticceria’ di proprietà di M. Francesco era parcheggiato nella piazza ed all’interno del veicolo erano presenti il M. ed altre persone intente a vendere al pubblico polli allo spiedo, il mezzo meccanico ha preso fuoco, cagionando un terribile incendio, domato solo dopo diverse ore, che ha provocato la morte di tre persone, il ferimento di molte altre e pesanti danni materiali alle auto ed ai beni circostanti.
In seguito a tali fatti, M. è stato condannato penalmente per omicidio colposo, lesioni, incendio e danneggiamento, con sentenza passata in giudicato in ordine all’accertamento dei fatti pur se non ancora definitiva con riferimento all’entità della pena di otto anni di reclusione (cfr. all. 16 fascicolo di parte attrice); e la sentenza di condanna, sul punto passata in giudicato, ha statuito che l’incendio è stato cagionato, ex aliis, dalla manomissione e dalla modifica dell’impianto GPL di alimentazione del forno, avendo M. sostituito “autonomamente e impropriamente alcuni componenti dell’impianto… e del forno… in tal modo manipolando e agendo non solo sulle parti soggette a periodica sostituzione e usura dell’impianto, ma anche su parti fisse del medesimo, modificando l’impianto originariamente installato… collegando in maniera anomala e impropria all’impianto gas del furgone… una bombola di gas GPL che al momento del fatto si trovava in esercizio in posizione inclinata/orizzontale o capovolta… utilizzando per la cottura quattro bombole di GPL anziché tre come previsto dall’allestimento originario del mezzo” (cfr. all. 1 fascicolo di parte attrice).
A seguito di tale evento, M. ha azionato una polizza per responsabilità civile verso terzi stipulata con la Generali Italia s.p.a., la quale ha erogato l’intero importo del massimale.
Tuttavia, non essendo il massimale idoneo a coprire tutti i danni provocati, M. ha altresì chiesto a Generali di indennizzare i residui danni subiti dai terzi in forza della diversa ed ulteriore polizza stipulata per responsabilità civile automobilistica; ma l’assicurazione ha frapposto un diniego, ritenendo la polizza RCA non operativa in relazione ai fatti di causa.
Pertanto, promuovendo la presente controversia M. ha convenuto in giudizio Generali, chiedendo di accertare l’operatività della polizza RCA nella fattispecie per cui è processo.
Costituendosi in giudizio, ha resistito l’assicurazione, sul presupposto della inoperatività della polizza.
Non avendo le parti rassegnato istanze istruttorie ed essendo la causa prettamente documentale, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni con la concessione dei termini per difese conclusive ex articolo 190 c.p.c.
DIRITTO
a) Come esposto in parte narrativa, è pacifico tra le parti che, allorquando il ‘furgone rosticceria’ era parcheggiato a motore spento in una piazza cittadina ed era utilizzato per la vendita al pubblico di polli allo spiedo, esso ha preso fuoco, anche a seguito della manomissione dell’impianto GPL da parte dell’assicurato.
Oggetto di causa è quindi quello di comprendere se tale evento sia o meno ricompreso nella polizza RCA.
Al quesito, in assenza di precedenti giurisprudenziali esattamente specifici noti a questo giudice, si ritiene di fornire risposta negativa.
Infatti, va certamente dato atto alla difesa di parte attrice che il concetto di circolazione stradale oggetto del rischio assicurativo può includere anche la posizione di arresto del veicolo (cfr. Cass. n. 3257/2016 e Cass. Sez. Un. n. 8620/2015).
Tuttavia, la stessa giurisprudenza di legittimità ha precisato che, nel caso di posizione di arresto del veicolo, l’assicurazione RCA opera solo se il sinistro può essere eziologicamente ricollegabile alla circolazione, mentre non opera laddove il sinistro sia intervenuto per causa autonoma, ivi compreso il caso fortuito, di per sé sufficiente a determinarlo e pertanto idonea ad interrompere il nesso della sua derivazione causale dalla circolazione (cfr. Cass. n. 2092/2012 e Cass. n. 3108/2010).
Pertanto, se per un verso è stato ritenuto coperto dall’assicurazione il danno cagionato da un incendio propagatosi da un autocarro parcheggiato in sosta immediatamente dopo il verificarsi di anomalie al motore; per altro verso è stata esclusa l’operatività della RCA in un caso, assimilabile a quello qui in esame, nel quale l’incendio di un’auto in sosta è stato cagionato dalla fuoriuscita di gas mentre il proprietario dell’auto in sosta maldestramente tentava di rifornire l’auto durante la sosta presso l’abitazione di un privato (Cass. n. 5398/2013).
Ciò premesso in diritto, si osserva in fatto che nella fattispecie per cui è processo, per un verso il sinistro si è verificato non già in una fase di stasi propedeutica alla ripresa della circolazione, e cioè in quella situazione di circolazione statica che secondo la giurisprudenza legittima l’operatività della RCA; ma piuttosto in una fase di sosta, in area preclusa al traffico, non funzionale ad una ripartenza e connaturata invece allo svolgimento di attività commerciale di vendita che nulla ha a che vedere con la circolazione oggetto del rischio assicurativo. E d’altronde, il fatto che M. abbia ritenuto opportuno stipulare, oltre alla polizza RCA, all’evidenza necessaria per la circolazione del veicolo, anche una polizza RCT per la copertura assicurativa nel caso di eventi occorsi durante lo svolgimento dell’attività commerciale, lumeggia che lo stesso attore ha ritenuto detta attività non coperta dalla polizza RCA ed ha ritenuto quindi che le due polizze coprissero rischi diversi.
In ogni caso e comunque, e l’argomento è davvero dirimente, come più sopra illustrato il sinistro è stato cagionato, secondo la sentenza penale sul punto passata in giudicato ed il cui accertamento fa qui stato ex art. 654 c.p.p., dalla radicale manomissione dell’impianto di GPL ad opera dell’assicurato, ciò che in tutta evidenza integra un’ipotesi di caso fortuito, addebitabile peraltro all’assicurato, che interrompe il nesso causale con la circolazione stradale e che dunque esclude l’operatività della polizza RCA alla stregua dell’insegnamento giurisprudenziale di legittimità sopra richiamato.
b) La soluzione qui preferita in ordine all’inoperatività della polizza RCA in relazione alla fattispecie per cui è processo, risulta poi coerente anche con la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE.
La Corte ha infatti a più riprese ribadito che, al fine di garantire l’uniforme applicazione in tutto il territorio dell’Unione delle norme poste dalla direttiva UE 2009/103 a tutela delle persone coinvolte nei sinistri stradali e della libera concorrenza all’interno del mercato dei servizi assicurativi, la nozione di ‘circolazione dei veicoli’, contenuta nell’art. 3 di tale direttiva, non può essere rimessa alla discrezionalità di ciascuno Stato membro, bensì costituisce una nozione autonoma del diritto dell’Unione, che deve essere interpretata, conformemente alla giurisprudenza costante della Corte, tenendo conto in particolare del contesto di detta disposizione e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenza del 4 settembre 2014, Vnuk, C-162/13, punti 41 e 42; sentenza del 28 novembre 2017, C-514/16, Rodrigues De Andrade, punti 28 e 29; sentenza del 20 dicembre 2017, Núñez Torreiro, C-334/16, punto 24; sentenza del 20 giugno 2019, Línea Directa Aseguradora SA, C-100/18, punto 32).
Ciò premesso, la decisione C-514/16 (in particolare punti 34, 38 e 40) pare decisiva ai fini dell’esclusione dell’operatività dell’assicurazione RCA nel caso per cui è processo, in quanto, facendo riferimento ad un mezzo (trattore) destinato, oltre che all’uso come mezzo di trasporto, ad essere utilizzato ad altri fini (nel caso, come macchina da lavoro), chiarisce che “rientra nella nozione di ‘circolazione dei veicoli’, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva, qualunque uso di un veicolo in quanto mezzo di trasporto”, ma che “è importante determinare se, nel momento in cui si è verificato l’incidente in cui tale veicolo è stato coinvolto, detto veicolo fosse usato principalmente come mezzo di trasporto, nel qual caso tale uso può rientrare nella nozione di ‘circolazione dei veicoli’, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della prima direttiva, o in quanto macchina da lavoro, nel qual caso l’uso in questione non può rientrare nella suddetta nozione”.
Atteso che il sinistro per cui qui si discute si è verificato allorquando il mezzo era utilizzato come ‘macchina da lavoro’ e non già come ‘mezzo di trasporto’, viene quindi confermata l’inoperatività della polizza RCA.
c) In ragione di quanto sopra, la domanda attorea va rigettata, rimanendo assorbite le ulteriori difese della convenuta in ordine all’aggravamento del rischio ex articolo 1898 c.c. ed alla omologazione del veicolo.
Nonostante la soccombenza attorea, la novità della questione trattata, in relazione alla quale si è detto non sono stati rinvenuti precedenti esattamente specifici, giustifica la totale compensazione delle spese ex articolo 92 comma 2 c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza disattesa
– rigetta la domanda;
– compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Il padre non può impedire alla ex compagna infedele di esercitare le sue facoltà nei riguardi dei figli

Cass. Pen., Sez. VI, Sent., 04 giugno 2021, n. 22086
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:Dott. MOGINI Stefano -Presidente -Dott. DI STEFANO Pierluigi -Consigliere -Dott. RICCIARELLI Massimo -Consigliere -Dott. GIORGI Maria Silvia -Consigliere -Dott. SILVESTRI Pietro -rel. Consigliere -ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli;avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli il 07/11/2019 nel procedimento nei riguardi di I.L., nato a (OMISSIS);udita la relazione svolta dal Consigliere, Silvestri Pietro;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Svolgimento del processo1. La Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza di condanna, ha assolto I.L. dal reato di cui all’art. 574 c.p. All’imputato è contestato di avere sottratto alla madre, che ne condivideva la potestà genitoriale, le figlie minori, rendendosi irrintracciabile e comunque impedendo alla donna di vedere le bambine.2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli, deducendo tre motivi.
2.1. Con il primo si lamenta vizio di motivazione nella parte in cui la Corte ha ritenuto non provata la sussistenza della condotta contestata -e cioè che l’imputato avesse impedito alla donna l’esercizio delle sue facoltà -in ragione del fatto che le figlie nel corso degli anni avevano manifestato uno scarso interesse nei confronti della madre; si tratterebbe di un travisamento delle testimonianze rese dalla stessa madre e dell’assistente sociale M. e, soprattutto, quanto all’atteggiamento delle minori, non sarebbe stato considerato che il disinteresse di queste sarebbe stato conseguente proprio all’atteggiamento ostruzionistico dell’imputato, che non avrebbe mai rispettato gli ordini imposti dall’Autorità giudiziaria, nè favorito gli incontri madre-figlia.L’imputato avrebbe tenuto un comportamento dolosamente finalizzato ad impedire l’incontro della madre con le bambine.2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 192 c.p.p.; la Corte avrebbe errato nel ritenere non attendibili -e comunque non riscontrate-le dichiarazioni della persona offesa nella parte in cui questa, cittadina extracomunitaria e mal inserita in un paese straniero, aveva fatto riferimento ad una condizione di superiorità fisica e morale dell’imputato nei suoi riguardi. Non sarebbe stato spiegato perchè la ricostruzione dell’imputato sarebbe maggiormente attendibile di quella della persona offesa.2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge quanto all’art. 574 c.p.; il reato sarebbe stato escluso perchè si è ritenuto di ricondurre i fatti ad una mera conflittualità tra coniugi.3. E’ stata depositata una memoria nell’interesse dell’imputato con la quale si insiste nel chiedere il rigetto del ricorso. Motivi della decisione1. Il ricorso è fondato.2. Nell’ambito di un’articolata e puntuale motivazione il Tribunale aveva spiegato come:-l’imputato e la sua famiglia, dopo aver scoperto una relazione della odierna parte offesa con il fratello del ricorrente, reagirono impedendo alla donna di avere qualunque contatto con le figlie, negandole qualsiasi sostentamento, al punto da costringerla ad allontanarsi per cercare un alloggio ed a fermarsi per alcuni mesi in diversi luoghi;-nel corso di tutto questo periodo la donna non riuscì ad avere contatti con le minori, anche quando cercò di incontrarle a scuola;-la persona offesa era stata prima destinataria di un provvedimento di sospensione della potestà genitoriale e, successivamente, di un ulteriore provvedimento con cui furono prescritti incontri protetti con le figlie che tuttavia l’imputato sostanzialmente boicottò;-a distanza di quattro anni, anche a seguito di un contenzioso giudiziario, la donna non avesse ancora avuto la possibilità di vedere le figlie e che quando ciò accadde la figlia maggiore “non voleva rivederla”.Le dichiarazioni della donna, aveva argomentato il Tribunale, trovavano conferma in quelle dell’assistente sociale M. in ordine ai mancati incontri, tenuto conto che il Tribunale di Nola il 25.2.2016 aveva invitato le parti, e in particolar modo l’imputato, ad avere un atteggiamento collaborativo e che ancora il 12.7.2017 non era stato ancora consentito alla donna di incontrare le figlie.In tale contesto il Tribunale aveva formulato un giudizio di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, confermate “aliunde”.3. Le Sezioni unite della Corte hanno evidenziato come l’obbligo della motivazione rinforzata si impone per il giudice di appello tutte le volte in cui ritenga di ribaltare la decisione del giudice di primo grado, sia assolutoria che di condanna. Tale principio è ormai consolidato ed è parte integrante dell’ordinamento giuridico vivente; tale obbligo non opera invece nel caso di conferma della sentenza di primo grado,perchè, in questa ipotesi, la motivazione della decisione di appello si salda con quella precedente fino a formare un unico complesso argomentativo.
Quanto all’obbligo di motivazione rafforzata -dunque, a prescindere dalla previsionedell’art. 603 c.p.p.,comma 3 bis, quando il giudice deve dare una spiegazione razionalmente diversa rispetto alla ratio decidendi di una sentenza di primo grado ed arrivare a spiegare altrettanto razionalmente perchè ritiene di ribaltarla, deve indicare le ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado.L’obbligo di motivazione rafforzata è inoltre compatibile con la regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio, atteso chel’art. 533 c.p.p.è ormai diventato la regola fondamentale di giudizio. (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272480).Il tema su cui riflettere è allora cosa debba intendersi per motivazione rinforzata. Si nota correttamente in dottrina che una motivazione rafforzata è quella che abbia una “forza persuasiva superiore”, in grado cioè di conferire alla “nuova” decisene la maggior solidità possibile. La motivazione rinforzata presuppone ed impone, innanzitutto, una cautela decisionale, cioè un’attenzione valutativa e una prudenza deliberativa per così dire maggiorate nella disamina di quel dato istituto di diritto sostanziale o processuale, ovvero per quel determinato aspetto fattuale della vicenda giuridica. Fare riferimento ad una “motivazione rafforzata” significa attendersi un apparato giustificativo nel quale siano esposte quelle tappe non eludibili del percorso che il giudice è tenuto a compiere nell’attività di giudizio: tappe che -di nuovo -possono essere tanto di diritto sostanziale quanto di diritto processuale, segnate direttamente dalla legge oppure ricavabili da indicazioni giurisprudenziali espresse e consolidate. Insomma, si osserva acutamente in dottrina, una motivazione sempre più vincolata nelle sue cadenze.4. La Corte di appello di Napoli non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati. A fronte della ricostruzione fattuale e della compiuta valutazione delle prove da parte del Tribunale, la Corte ha ritenuto di dover pervenire ad un giudizio assolutorio attraverso una valorizzazione del profilo della conflittualità tra i coniugi, originato anche dalla relazione sentimentale intrattenuta tra la donna ed il fratello dell’imputato. Muovendo da tale dato di presupposizione la Corte ha ritenuto non provata la condotta del reato e, in particolare, il fatto che l’imputato avesse impedito alla donna di esercitare le sue facoltà nei riguardi dei figli; secondo la Corte i continui cambiamenti di domicilio della donna avevano reso “difficili” i contatti che l’imputato avrebbe dovuto garantire ed il comportamento ostruzionistico del ricorrente sarebbe riconducibile proprio al clima di forte conflittualità. Dunque, si argomenta, non vi sarebbe la prova che l’imputato abbia voluto sottrarre le minori alla potestà genitoriale della donna.5. Si tratta di una motivazione instabile e viziata. Non è affatto chiaro nel ragionamento della Corte, che avrebbe adottare una motivazione rafforzata: a) perchè l’infedeltà della donna avrebbe dovuto legittimare l’imputato ad eliminare ogni rapporto di questa con i figli, anche per il periodo in cui non viera nessun provvedimento che a fare ciò lo legittimasse; b) quale sarebbe stato il “reciproco” clima conflittuale e perchè la conflittualità avrebbe dovuto impedire alla donna di avere contatti con i propri figli; c) perchè sarebbero inattendibili le dichiarazioni della donna; d) perchè non avrebbero capacità dimostrativa degli assunti accusatori le dichiarazioni degli altri testimoni ed i documenti che avevano messo in evidenza il comportamento ostruzionistico dell’imputato. Una motivazione tutt’altro che rafforzata, in realtà sbrigativa, con cui si è demolita la motivazione della sentenza di primo grado, con un ragionamento probatorio sincopato, avulso dalle risultanze processuali. Ne consegue che la sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2021.

Figli minori: caduta avvenuta in uno scivolo d’acqua e disattenzione del padre

Cass. Civ., Sez. VI – 3, Ord., 18 maggio 2021, n. 13503

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:Dott. AMENDOLA Adelaide -Presidente -Dott. CIRILLO Francesco Maria -rel. Consigliere -Dott. POSITANO Gabriele -Consigliere -Dott. TATANGELO Augusto -Consigliere -Dott. CRICENTI Giuseppe -Consigliere -ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14886-2019 proposto da:F.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAVOUR 305, presso lo studio legale dell’avvocato VIETTI, rappresentata e difesa dall’avvocato LUIGI A. FLORIO;-ricorrente -controP.L.;-intimato -avverso la sentenza n. 1914/2018 della CORTE D’APPELLO DI TORINO, depositata il 07/11/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di Consiglio non partecipata del 02/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CIRILLO FRANCESCO MARIA.
Svolgimento del processo1. F.A., in qualità di esercente la potestà sulla figlia minore F.E., convenne in giudizio P.L., davanti al Tribunale di Asti, chiedendo che fosse condannato al risarcimento dei danni patiti dalla figlia minore a seguito di una caduta avvenuta in uno scivolo d’acqua all’interno del complesso sportivo gestito dal convenuto, cui aveva fatto seguito la rottura degli incisivi superiori. A sostegno della domanda espose, tra l’altro, che il convenuto era stato condannato per il delitto di cui all’art. 590 c.p.,in relazione all’episodio per cui è causa, con sentenza definitiva cui si era accompagnata la condanna al pagamento di una provvisionale di Euro 8.000.Si costituì in giudizio il convenuto, chiedendo il rigetto della domanda;a suo dire, infatti, il sinistro era da ricondurre alla condotta impropria della bambina, la quale era caduta mentre stava risalendo in senso contrario lo scivolo sito nella piscina, ed alla disattenzione del padre.
Il Tribunale accolse in parte la domanda e, riconosciuta la responsabilità del convenuto e del padre della bambina in pari misura, condannò il convenuto al pagamento della somma di Euro 8.000, peraltro già riconosciuta in sede di giudizio penale a titolo di provvisionale, con compensazione delle spese di lite.2. La pronuncia è stata appellata in via principale da F.E., nel frattempo divenuta maggiorenne, e in via incidentale da P.L. e la Corte d’appello di Torino, con sentenza del 7 novembre 2018, in parziale accoglimento di entrambi gli appelli, ha accertato che il danno patito dalla F. era da liquidare nella misura di Euro 4.269,30, somma superata da quella già corrisposta dal P. a titolo di provvisionale, ha rigettato ogni ulteriore domanda risarcitoria ed ha compensato integralmente tra le parti le spese del giudizio di appello.Ribadita la pari responsabilità delle parti nell’incidente in questione, la Corte territoriale ha rilevato che la F. non aveva fornito alcuna prova dell’effettiva esistenza di un danno patrimoniale, posto che le speseindicate dalla c.t. di parte non erano supportate da alcuna documentazione, per cui quel danno non doveva essere risarcito. Era invece da accogliere la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, posto che la vittima aveva dimostrato che in conseguenza del sinistro aveva patito l’avulsione di uno degli incisivi superiori e la parziale frattura coronale dell’altro incisivo; danno questo, tale da comportare un’invalidità permanente nella misura del 3 per cento.3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Torino ricorre F.E. con atto affidato a due motivi.P.L. non ha svolto attività difensiva in questa sede.Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di Consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., e non sono state depositate memorie. Motivi della decisione1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in riferimento agliartt. 115 e 132 c.p.c.,edall’art. 118 disp. att. c.p.c.Sostiene la ricorrente che la sentenza sarebbe errata sia nella parte in cui ha ridotto la percentuale di invalidità permanente dal 4 per cento riconosciuta dal c.t. di parte al 3 per cento, sia in quella in cui ha del tutto rigettato la domanda di risarcimento del danno patrimoniale. A tal proposito, la censura rileva che il danno ai denti richiederà la sostituzione periodica delle protesi, le cui ricevute non potevano essere prodotte in anticipo, e che i documenti contabili attestanti le spese erano nelladisponibilità della madre della ricorrente, deceduta, per cui la parte era stata nell’impossibilità di produrli.1.1. Il motivo, quando non inammissibile, non è comunque fondato. Osserva il Collegio che la censura relativa alla riduzione della percentualedi invalidità permanente ai fini del danno non patrimoniale si risolve in una sollecitazione indebita al riesame del merito. Il ricorso sostiene, infatti, che la Corte d’appello avrebbe dovuto seguire le indicazioni del c.t. di parte, senza considerare che la sentenza impugnata ha affrontato la questione e, dopo aver evidenziato la lacunosità della documentazione prodotta, ha ritenuto superflua la richiesta di una c.t.u. ed ha ridotto la percentuale di invalidità dal 4 al 3 per cento in considerazione del fatto che tale invalidità tende, col trascorrere del tempo, ad assestarsi in riduzione. Ragionamento che è convincente tanto più in quanto si fa riferimento ad un danno limitato a due denti, dei quali uno danneggiato in parte.Quanto, poi, al rigetto delladomanda volta al risarcimento del danno patrimoniale, nessuna violazione delle norme invocate è ravvisabile nella sentenza, la quale si è limitata a constatare, con un accertamento di merito non sindacabile in questa sede, che la F. aveva prodotto una documentazione frammentaria, lacunosa e tale da non fornire alcun riscontro degli esborsi sopportati; particolare che, sia pure indirettamente, lo stesso ricorso conferma là dove osserva che i documenti contabili relativi ai trattamenti odontoiatrici subiti erano in possesso della madre della ricorrente, separata dal marito e poi deceduta.2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in riferimentoall’art. 1341 c.c.edall’art. 115 c.p.c.
Sostiene la ricorrente che suo padre era entrato nel centro sportivo accompagnando contemporaneamente tre figli, per cui era nell’impossibilità di seguire i movimenti di tutti. Sarebbe errata, perciò, la decisione anche nella parte in cui ha riconosciuto a suo carico l’esistenza di una concorrente responsabilità; ogni eventuale clausola limitativa di tale responsabilità, ove anche prevista, avrebbe dovuto essere approvata per iscritto ai sensi dell’art. 1341 c.c.citato.2.1. Il motivo non è fondato.Osserva la Corte che la sentenza impugnata ha accertato che il padre della F. non era presente al momento del fatto, che la piscina dov’è avvenuta la caduta non era del tutto priva di custodia ed ha osservato che, ove tale custodia fosse mancata del tutto, la responsabilità del genitore avrebbe dovuto essere valutata con maggior rigore. Tali argomenti sono condivisibili, perchè il fatto di accompagnare contemporaneamente tre figli minori, tutti bisognosi di controllo, in una struttura solo parzialmente custodita e potenzialmente fonte di pericolo non può essere un elemento che sgrava il genitore di ogni responsabilità; anzi, al contrario, conferma la sussistenza di una sua colpevolezza.Evidentemente infondata, se non addirittura inammissibile per probabile novità, è la censura avente ad oggetto l’art. 1341 c.c.; nel caso di specie, infatti, non si tratta di una clausola di esonero della responsabilità che il gestore della struttura acquatica avrebbe predisposto a suo favore, ma, al contrario, di un accertamento ben motivato in ordine alla sussistenza di un concorso di colpa, in pari misura, del gestore e del padre dell’odierna ricorrente.3. Il ricorso, pertanto, è rigettato.Non occorre provvedere sulle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato. Sussistono, tuttavia, le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13,comma 1-quater, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13,comma 1-quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Diffamazione mediante la diffusione di notizie lesive dell’altrui reputazione attraverso la bacheca di Facebook

Cass. Pen., Sez. V, Sent., 17 maggio 2021, n. 19359
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:Dott. CATENA Rossella -Presidente -Dott. SETTEMBRE Antonio -rel. Consigliere -Dott. DE MARZO Giuseppe -Consigliere -Dott. ROMANO Michele -Consigliere -Dott. TUDINO Alessandrina -Consigliere -ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:B.E., nato il (OMISSIS);avverso la sentenza del 09/01/2020 della CORTE APPELLO di MILANO;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. LOCATELLI Giuseppe, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo1. La Corte d’appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato B.E. per diffamazione in danno di R.M.. L’imputato, transessuale esercente la prostituzione, aveva, comunicando con più persone attraverso Facebook, sostenuto la presunta omosessualità del R., nonchè di aver intrattenuto con un lui un rapporto sessuale; inoltre, lo aveva apostrofato come “frocio” e “schifoso”.2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato con tre motivi.2.1. Col primo lamenta la violazione degliartt. 8 c.p.p.e segg. per il fatto che il giudizio si è celebrato a Milano, ritenuto luogo di domicilio dell’imputato, sebbene quest’ultimo non abbia mai dichiarato di essere domiciliato nel capoluogo lombardo. Secondo il ricorrente, siccome il reato è stato commesso
con l’ausilio di Internet, riconducibile ad un provider italiano, la competenza sarebbe stata dell’Autorità giudiziaria di Roma.2.2. Col secondo contesta il carattere diffamatorio delle espressioni indirizzate a R., che avrebbero perso, per “l’evoluzione” della coscienza sociale, il carattere dispregiativo ad esse attribuito dal giudicante. Con lo stesso motivo contesta che la comunicazione a mezzo Internet integri l’aggravante di cuiall’art. 595 c.p., comma 3, atteso che la messaggistica di Facebook sarebbe riconducibile alla sfera privata.2.3. Col terzo motivo si duole della mancata assunzione di una prova decisiva, rappresentata dall’audizione del conduttore della trasmissione “(OMISSIS)”, sebbene fosse stata acquisita a dibattimento la registrazione radiofonica del 30 giugno 2016 effettuata dall’emittente suddetta.2.4. Col quarto motivo si duole del fatto che la Corte di merito abbia considerato diffamatoria l’ulteriore espressione a lui attribuita: “se un uomo sta con un altro uomo a letto cosa è? In gergo è un frocio. Mi Sbaglio?”. Motivi della decisioneIl ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.1. In base alla consolidata giurisprudenza di questa Corte -ostentatamente ignorata dal ricorrente -la competenza per territorio per il reato di diffamazione, commesso mediante la diffusione di notizie lesive dell’altrui reputazione allocate in un sito della rete “Internet”, va determinata in forza del criterio del luogo di domicilio dell’imputato, in applicazione della regola suppletiva stabilitadall’art. 9 c.p.p.,comma 2, (cass., n. 16307 del 15/3/2011). Immune da censure, pertanto, è la decisione del giudicante, che ha tenuto conto, per valutare la competenza, del domicilio dell’imputato, che vive stabilmente a Milano e ivi esercita la propria attività.2. Destituita di ogni fondamento è l’affermazione, contenuta in ricorso, che le espressioni imputate a B.E. abbiano perso il carattere dispregiativo ad esse attribuito dal giudicante, per una presunta “evoluzione” della coscienza sociale (motivi 2 e 4). Le suddette espressioni costituiscono invece, oltre che chiara lesione dell’identità personale, veicolo di avvilimento dell’altrui personalità e tali sono percepite dalla stragrande maggioranza della popolazione italiana, come dimostrato dalle liti furibonde innescate -in ogni dove -dall’attribuzione delle qualità sottese alle espressioni di cui si discute e dal fatto che, nella prassi, molti ricorrono -per recare offesa alla persona -proprio ai termini utilizzati dall’imputato.3. La diffusione di un messaggiodiffamatorio attraverso l’uso di una bacheca “facebook” integra un’ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595 c.p., comma 3, sotto il profilo dell’offesa arrecata “con qualsiasi altro mezzo di pubblicità” diverso dalla stampa, poichè la condotta in tal modo realizzata è potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato, o comunque quantitativamente apprezzabile, di persone, anche se non puòdirsi posta in essere “col mezzo della stampa”, non essendo i social network destinati ad un’attività di informazione professionale diretta al pubblico (cass., n. 4873 del 14/11/2016). Correttamente, pertanto, è stata ritenuta integrata, nella specie, l’ipotesi aggravata di cui all’art. 595 c.p., comma 3, trattandosi di comunicazione avvenuta con un social di ampia diffusione.4. L’acquisizione della registrazione della trasmissione radiofonica di “(OMISSIS)” non aveva bisogno del consenso della difesa dell’imputato. Si tratta di prova ai sensidell’art. 234 c.p.p.che può essere acquisita senza consenso e può essere liberamente apprezzata dal giudicante, come è in effetti avvenuto. Peraltro, il ricorrente non deduce nemmeno di essersi opposto, a suo tempo, all’acquisizione della prova suddetta e non deduce nemmeno la difformità della registrazione acquisita rispetto alla trasmissione originaria, sicchè non è dato apprezzare la rilevanza della questione. Quanto alla rinnovazione dell’istruttoria, finalizzata a esaminare il conduttore della trasmissione televisiva, trattasi, anche in questo caso, di deduzione manifestamente infondata, dal momento che l’imputato non ha mai contestato il proferimento delle frasi a lui attribuite, essendosi sempre limitato, nel merito, a dedurre la liceità del suo operato. Logicamente e correttamente, pertanto, i giudici hanno ritenuto irrilevante l’allargamento della piattaforma probatoria.
5. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro tremila, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stresso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

Coniuge divorziato, coniuge superstite e accertamento della ripartizione della pensione di reversibilità

Cass. Civ., Sez. I, Ord., 7 giugno 2021, n. 15817
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GENOVESE Francesco A. -Presidente Dott. TRICOMI Laura -Consigliere Dott. LAMORGESE Antonio P. -Consigliere Dott. PAZZI Alberto -Consigliere Dott. CARADONNA Lunella -rel. Consigliere ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 16913/2017 proposto da: (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli Avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS), ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in (OMISSIS), come da procura speciale in calce al ricorso per cassazione; -ricorrente -contro(OMISSIS), rappresentata e difesa dagli Avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS), ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in (OMISSIS), in virtu’ di procura speciale in calce al controricorso; -controricorrente -e nei confronti di: Fondo Nazionale Previdenza Lavoratori dei Giornali e Quotidiani “Fiorenzo Casella”, nella persona del legale rappresentante pro tempore; -intimato -avverso la sentenza della Corte di appello di ROMA, n. 2716/2017, pubblicata il 26 aprile 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 aprile 2021 dal consigliere Lunella Caradonna.
RILEVATO IN FATTO CHE: 1. Con sentenza del 26 aprile 2017, la Corte di appello di Roma ha rigettato l’appello proposto da (OMISSIS), coniuge divorziato del defunto (OMISSIS), avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 9666 del 5 maggio 2015, per ottenere il riconoscimento, ai sensi della L. n. 898 del 1970, articolo 9, di una quota della pensione integrativa di reversibilità erogata dal Fondo Nazionale di Previdenza Lavoratori dei Giornali e Quotidiani “Fiorenzo Casella” a favore di (OMISSIS), vedova del deceduto. 2. La Corte di appello di Roma, a sostegno della decisione impugnata, ha ritenuto, concordemente al giudice di primo grado, preclusiva all’accoglimento della domanda proposta, la pronuncia dello stesso Tribunale(la n. 1711 del 2008), che aveva riconosciuto in favore della ricorrente il 70% della pensione di reversibilità erogata dall’INPS a seguito del decesso dell’ex coniuge,riservando il residuo 30% alla (OMISSIS), coniuge superstite del de cuius, dato chein quella sede era emerso che la vedova già percepiva la pensione integrativa in esame e che in quel giudizio dovesse essere trattata anche la questione relativa al trattamento previdenziale erogato dal fondo. 3. (OMISSIS) ricorre per la cassazione della sentenza impugnata con atto affidato ad un unico motivo. 4. (OMISSIS) ha depositato controricorso. 5. Il Fondo Nazionale Previdenza Lavoratori dei Giornali e Quotidiani “Fiorenzo Casella”, non ha svolto attività difensiva.
6. La resistente ha depositato memoria. 7. La Procura Generale ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTOCHE: 1. Con il primo ed unico motivo la ricorrente deduce, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2909 c.c., e del principio del “dedotto e deducibile”, in relazione al giudicato sulla pretesa di ottenere una quota della pensione di reversibilità erogata dal “Fondo Casella”, asserendo che la domanda in contestazione non era stata mai proposta nel precedente giudizio e che l’unico elemento costitutivo comune alle due azioni proposte era la causa petendi, consistente nella condizione di coniuge divorziato rivestita dalla (OMISSIS), mentre erano diversi sia i soggetti coinvolti (INPS e il Fondo Casella) e il petitum sostanziale riguardante il diritto a partecipare ad una quota di due diversi trattamenti pensionistici di reversibilità; rilevava, inoltre, l’autonomia della posizione giuridica vantata ed il collegamento diretto con il soggetto che in concreto era tenuto alla erogazione e la circostanza che l’incidenza del cumulo delle due diverse pensioni di reversibilità’ era una questione che non era intaccata dalla precedente sentenza e che avrebbe dovuto essere liberamente valutata dalla Corte di merito; inoltre, l’avere azionato la sola pretesa nei confronti dell’INPS, nonostante si fosse richiesto il diverso trattamento erogato dal Fondo, non implicava, alcuna rinuncia a fare valere il proprio diritto. 1.1 Il motivo è fondato. 1.2 Al riguardo, occorre muovere dalla premessa che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, “l’autorità del giudicato copre non solo il dedotto ma anche il deducibile in relazione al medesimo oggetto, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte valere in giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre -proponibili sia in via di azione che di eccezione -le quali, sebbene non dedotte specificamente, si caratterizzano per la loro comune inerenza ai fatti costitutivi delle pretese anteriormente svolte (giudicato implicito)” (Cass., Sez. Lav., 13 maggio 2000, n. 6160; Cass. Sez. Lav., sent. 30 giugno 2009, n. 15343). Ne consegue che, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituenti indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il petitum del primo (Cass., 26 febbraio 2019, n. 5486). Deve, infatti, ribadirsi, che l’autorità del giudicato sostanziale opera soltanto entro i rigorosi limiti rappresentati dagli elementi costitutivi dell’azione, e presuppone quindi che la causa precedente e quella in atto abbiano in comune, oltre ai soggetti, anche il petitum e la causa petendi, restando irrilevante, a tal fine, l’eventuale identità delle questioni giuridiche o di fatto da esaminare per pervenire alla decisione (Cass., 24 marzo 2014, n. 6830). 1.3 Orbene, la Corte territoriale non ha fatto una corretta applicazione dei principi sopra richiamati in tema di giudicato. Va, infatti condiviso, l’assunto della ricorrente che la domanda in contestazione non era stata mai
proposta nel precedente giudizio e che l’unico elemento costitutivo comune alle due azioni proposte era la causa petendi, consistente nella condizione di coniuge divorziato rivestita dalla (OMISSIS), mentre erano diversi sia i soggetti coinvolti (INPS e il Fondo Casella), sia il petitum sostanziale riguardante il diritto a partecipare ad una quota dei due diversi trattamenti pensionistici di reversibilità. 1.3.1 Con riguardo ai soggetti coinvolti rileva la constatazione che nel precedente giudizio l’Ente erogatore fosse l’INPS, mentre nel caso in esame sia il Fondo Casella, in ragione del principio correttamente affermato che il giudicato richiede l’identità dei soggetti coinvolti e che lo stesso spiega efficacia nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo soltanto quando sussiste un nesso di pregiudizialità e di dipendenza fra le situazioni giuridiche dedotte (Cass., 23 aprile 2020, n. 8101; Cass., 4 luglio 2019, n. 17931), che nel caso in esame non sussiste, stante l’autonomia dei due trattamenti pensionistici in esame. Va nella stessa direzione l’orientamento di questa Corte secondo cui “la controversia tra l’ex coniuge e il coniuge superstite per l’accertamento della ripartizione -ai sensi della L. n. 898 del 1970, articolo 9, comma 3, come sostituito dalla L. n. 74 del 1987, articolo 13, -del trattamento di reversibilità deve necessariamente svolgersi in contraddittorio con l’ente erogatore atteso che, essendo il coniuge divorziato, al pari di quello superstite, titolare di un autonomo diritto di natura previdenziale, l’accertamento concerne i presupposti affinchè l’ente assuma un’obbligazione autonoma, anche se nell’ambito di una erogazione già dovuta, nei confronti di un ulteriore soggetto” (Cass., 22 maggio 2020, n. 9493). Nello specifico, l’esigenza è quella che essendo il coniuge divorziato titolare, al pari di quello superstite, di un proprio autonomo diritto di natura previdenziale, anche la controversia instaurata al limitato fine di ottenere l’accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di tale diritto deve svolgersi in contraddittorio con l’ente erogatore, giacche’ pure se si controverte solo in ordine alla spettanza pro quota di un trattamento di reversibilità(già riconosciuto e del quale non viene in discussione l’ammontare complessivo), la lite non può mai configurarsi solo come una questione tra ex coniuge e coniuge superstite, non essendo indifferente per l’ente erogatore che si accerti la sussistenza dei presupposti di un diritto previdenziale azionatale nei suoi confronti, e, quindi, la sussistenza dei presupposti perché esso ente assuma, nei confronti di un ulteriore soggetto, un’obbligazione previdenziale autonoma, ancorchè nell’ambito di una erogazione già dovuta (ma ad un unico soggetto), non fosse altro perché le vicende e caratteristiche soggettive dei diversi titolari di autonomi diritti previdenziali, sia pure riferiti ad un unico trattamento di reversibilità, potrebbero diversamente incidere sull’estinzione delle relative obbligazioni (Cass., 18 luglio 2005, n. 15111). 1.3.2 Con riguardo al petitum,va osservato che la domanda di determinazione della quota della pensione di reversibilità proposta nei confronti della (OMISSIS), quale ex coniuge divorziato dal defunto (OMISSIS), ha ad oggetto due diverse prestazioni pensionistiche, l’una di vecchiaia, l’altra integrativa, fondate, all’evidenza, su posizioni contributive distinte. La prima, pensione di vecchiaia, da ricollegare ai trattamenti aventi natura obbligatoria; la seconda, pensione integrativa, riferibile ai contributi versati dal lavoratore defunto al Fondo nazionale di previdenza per i lavoratori dei giornali quotidiani Fiorenzo Casella, caratterizzati dalla mancanza di un nesso di corrispettività diretta tra contribuzione e prestazione lavorativa. Più specificamente, la pensione integrativa è una forma di pensione, che pure avente natura di retribuzione differita, èc ontraddistinta dalla mancanza di un nesso di corrispettività diretta tra la contribuzione e la prestazione lavorativa, ciò che riscontra la sostanziale autonomia tra il rapporto di lavoro e questa tipologia di previdenza complementare (Cass., 9 marzo 2015, n. 4684; Cass., 29 maggio 2013, n. 13399; Cass., Sez. U., 1 febbraio 1997, n. 974).
1.4 La Corte di appello ha, quindi, errato nell’affermare che la (OMISSIS) avrebbe dovuto dedurre la propria pretesa sul trattamento pensionistico riguardante il “Fondo Casella” nello stesso giudizio in cui aveva proposto la controversia relativa alla posizione pensionistica dell’ex coniuge e che, nel primo giudizio, avrebbe dovuto citare il Fondo Casella, perché oggetto della richiesta era l’intera posizione pensionistica a lei pienamente nota. 1.5 Nessun rilievo assume, peraltro, che (OMISSIS) avesse indicato, nel giudizio definito con la sentenza irrevocabile n. 1711 del 2008, il trattamento erogato dal Fondo Casella in via esclusiva alla (OMISSIS) tra le disponibilità economiche sui cui la predetta poteva contare (come emergeva da pag. 9 dell’atto di citazione del 12 gennaio 2005), trattandosi di argomentazione difensiva diretta a portare a conoscenza del Tribunale le complessive condizioni economiche della controparte, affinchè ne potesse tenere conto ai fini della determinazione delle rispettive quote. In ogni caso, proprio lo status di coniuge divorziato non rende sicura la conoscenza in capo allo stesso è dell’esistenza dei diversi trattamenti pensionistici facenti capo al coniuge defunto e ciò in ragione della centralità che assume l’ultimo domicilio, ossia del luogo incui il “de cuius” ha, al momento della morte, la generalità dei suoi interessi sia materiali, che economici, oltre che morali, sociali e familiari (Cass., 2 agosto 2013, n. 18560). 1.6 Rileva, piuttosto, come già detto, la diversità delle prestazioni previdenziali in questione -che derivano da posizioni contributive distinte ed ognuna con uno specifico provvedimento amministrativo di ammissione alla fruizione della prestazione previdenziale, che non implica necessariamente un unico accertamento della quota spettante all’avente diritto, che, piuttosto, deve essere determinata avuto riguardo a tutti i trattamenti pensionistici erogati al coniuge defunto. Non può, dunque, ritenersi preclusa, per effetto del giudicato, la domanda di riconoscimento formulata da (OMISSIS) di una quota della pensione di reversibilità erogata dal Fondo Nazionale Previdenza Lavoratori dei Giornali e Quotidiani, a titolo di trattamento pensionistico integrativo in favore del defunto (OMISSIS); né riverbera effetti nel presente giudizio la determinazione del trattamento pensionistico a Lei spettante, disposta con la sentenza n. 1711/2008, passata in autorità di cosa giudicata. 2. Per le ragioni di cui sopra, il ricorso deve essere accolto; la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità.

Comunione dei beni: un regime ancora attuale? La diversa consistenza economica impiegata da parte di ciascun coniuge per la famiglia.

di Michela Labriola
Il regime legale della comunione dei beni subisce, non da ora, una scarsa attuazione nei matrimoni italiani. Lo spirito iniziale con cui era stato concepito,con la riforma del1975,che mirava alla equiparazione tra i coniugi in ragione dei diversi contributi economici e di attività domestica forniti, negli anni si è andato perdendo atteso un maggiore ingresso delle donne nel mondo del lavoro. Senza dubbio, le consistenze patrimoniali c.d. personalissime utilizzate per la famiglia,da parte di ciascun coniuge in regime di comunione dei beni,e la rilevanza dei diversi contributi apportati,assumono un particolare rilievo nel momento della crisi matrimoniale e,quindi,dello scioglimento della comunione stessa.Tra le cause di scioglimento della comunione legale, a norma dell’art. 191 cod.civ.,c’è la cessazione degli effetti civili del matrimonio, che comporta, com’è noto,un affievolimento del principio solidaristico tra i coniugi evento che induce il coniuge più ricco a rivendicare il recupero, venuto meno l’affetto, della maggiore consistenza patrimoniale personale impiegata. Di conseguenza, l’esigenza del coniuge che ha maggiormente contribuito alla formazione del patrimonio familiare è quella di vedersi riconosciuta una quota più consistente in sede divisionale,dall’altro lato, il coniuge che ha diritto all’assegno di mantenimento o divorzile potrà contare sui parametri di cui all’art. 5,co. 6,L.898/1970ai fini di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali, in considerazione del contributo fornito alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli exconiugi1, traendo,dalla maggiore consistenza messa a disposizione del coniuge onerato,elementi probatori a proprio vantaggio. È dibattuto il tema se lo scioglimento della comunione legale comporti il passaggio automatico al regime della comunione ordinaria,atteso che la comunione dei beni si atteggia come una comunione senza quote predefinite. La questione non è di poco momento poiché lo scioglimento della comunione di beni, confluiti in regime patrimoniale legale,non equivale ad 1Ex multis Cass. civ.,sez. I, 24febbraio 2021, n.5055, in Mass. Gius. Civ., 2021; Cass. civ., sez. I, 29 gennaio 2019, n. 2480,in Dir. & Gius., 2019, 30; Cass. civ., sez. I, 16maggio 2017, n.12196,in Foro it.,2017, 6, 1859; Trib. Siena, 6novembre 2018, n.1271, inwww.laleggepertutti.it(cons. 27 aprile 2021) eTrib. Bologna sez. I, 17 luglio 2018, in Il familiarista.it,25 settembre 2018.
automatica divisione degli stessi,la divisione è un atto eventuale e successivo;pertanto, si ritiene che, ad eccezione dei nuovi acquisti che saranno esclusi dal regime patrimoniale dopo lo scioglimento, il compendio vada ancora gestito ed amministrato con i criteri della comunione legale sino al momento della effettiva divisione2. La disciplina della divisione dei beni della comunione è prevista dall’art. 194 cod.civ. L’articolo specifica,al 1° comma, che la divisione dei beni della comunione legale si effettua ripartendo in parti uguali l’attivo e il passivo;non è una presunzione semplice e non sembra ammessa la prova contraria. Viene,dunque,affermato un principio di egualitaria ripartizione assolutamente in linea con la ratio cui si ispira l’intera disciplina della comunione legale, la quale assicura ai coniugi la possibilità di partecipare nella stessa misura alle vicende patrimoniali del nucleo familiare. È necessario, però, evidenziare come questo orientamento non sia sempre stato pacifico: la dottrina3, infatti, aveva già esaminato la possibilità,per il coniuge che avesse contribuito in maniera notevolmente superiore alla creazione del patrimonio familiare,di richiedere una ripartizione non egualitaria, però ciò è risultato in contrasto sia con il principio generale di cui si è detto, sia con il dovere dei coniugi di contribuire ognuno in relazione alla propria capacità lavorativa, inoltre, tale soluzione minoritaria avrebbe per di più implicato una serie di difficoltà tecniche. Benché lo stesso spirito della comunione dei beni, quale regime legale, sia nel senso di assicurare la tutela per il coniuge che apporti all’interno della famiglia una prestazione di fatto più che di danaro4, come già detto, al momento della dissoluzione del matrimonio tale diversità di contributi personali può rappresentare un eccessivo sacrificio patrimoniale da parte di uno dei due. Per esempio, nel caso di un matrimonio di breve durata5,in regime di comunione dei beni, durante il quale sia stata co-acquistata la casa familiare (assegnata poi al genitore collocatario dei figli minori)con l’utilizzo di somme personali versate da uno solo dei due coniugi,il mancato godimento dell’abitazione da parte di quest’ultimo non solo può costituire un sacrifico patrimoniale ma, in ragione della comproprietà della casa familiare, il diverso impiego di somme personali per l’acquisto non sarà tenuto in considerazione nel momento della quantificazione dell’assegno di mantenimento. È indubbio come lo scioglimento della comunione dei beni sia evento che non incida solamente in ragione della possibile divisione della residualità delle consistenze rimaste dopo la separazione –c.d. comunione de residuo o comunione differita-ma anche sugli eventuali diritti al rimborso o di credito reciprocamente vantati6. 2DE PAOLAe MACRÌ,Il nuovo regime patrimoniale della famiglia, Milano, 1978.3E.RUSSO, Il denaro e l’ambito della surrogazione dei beni personali, in L’oggetto della comunione legale e i beni personali, Artt. 177-199. Il Codice Civile Commentario(a cura di P.SCHLESINGER), Milano, 1999, pag. 225, il quale sostiene che si debba ritenere possibile provare l’acquisto di un bene come personale a seconda della prevalenza del denaro impiegato.4M.COSTANZA, Rapporti patrimoniali e autonomia privata in Il nuovo diritto di famiglia, a cura di G.FERRANDO, Bologna 2011, pag.264, secondo la quale la contitolarità degli acquisti è giustificata, nel regime di comunione, da una compartecipazione reale da parte di entrambi i coniugi. 5Si pensi ad un apporto del coniuge c.d. debole non di tale entità da giustificare la con titolarità di un immobile.6Parte prevalente della dottrina ha sostenuto non trattarsi di ultrattività della comunione legale che, così opinando, cesserebbe i propri effetti al momento della divisione, v. sul punto Note introduttive agli artt. 186 ss., in Commentario al diritto italiano della famiglia,a cura di G.CIAN,G.OPPO,A.TRABUCCHI, III, Padova, 1992, pag. 230 ss. Inoltre, parte della dottrina ha ritenuto applicabile la disciplina della divisione ereditaria sul punto v. ALAGNA, Lo scioglimento della comunione legale: osservazioni e proposte, in Studi sulla riforma del diritto di
Sotto quest’ultimo aspetto, la Corte di Cassazione7ha escluso la possibilità che uno dei coniugi possa chiedere al giudice il riconoscimento, in sede di divisione, di una quota diversa rispetto al 50% contemplato dalla norma. La Suprema Corte osserva che la divisione dei beni oggetto della comunione legale fra coniugi, conseguente allo scioglimento di essa, con effetto ex nunc, per annullamento del matrimonio o per una delle altre cause indicate nell’art. 191 c.c., si effettua in parti eguali, secondo il disposto del successivo art. 194, senza possibilità di prova di un diverso apporto economico dei coniugi all’acquisto del bene in comunione, non essendo applicabile la disciplina della comunione ordinaria, nella quale l’eguaglianza delle quote dei partecipanti è oggetto di una presunzione semplice [ art. 1101 c.c. ], superabile mediante prova del contrario. Di conseguenza, nessuna automatica trasformazione sembra esserci dallo scioglimento della comunione dei beni alla comunione ordinaria, la cui eventuale divisibilità ha differenti modalità operative. Al di là delle ipotesi della comunione convenzionale, di seguito si esaminano alcune eccezioni alla regola generale. a)L’esclusione dal co-acquisto L’art. 179 cod.civ.,che enumera i«beni personali»,elenca le ipotesi di esclusione dei beni dalla comunione e sancisce che “non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali: (…) f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato nell’atto di acquisto”.Ciò si verifica, tra l’altro,quando, il prezzo di acquisto sia, nel suo ammontare complessivo, proveniente dalla vendita di un bene personale ovvero quando vi sia uno «scambio»(permuta), cosa che comporterà la titolarità di un solo coniuge che acquista per surrogazione. Nel momento in cui si procede alla divisione dei beni della comunione,a seguito di scioglimento,è possibile far accertare l’esclusione della comproprietà di un immobile acquistato con somme provenienti dalla vendita di un bene personale solo nei casi previsti dalla legge. Per quanto concerne la mancata dichiarazione da parte del coniuge non acquirente non è contemplata l’ipotesi per cui l’esclusione possa desumersi da fatti concludenti, ritenendosi condizione necessaria la partecipazione del coniuge all’atto e la sua la dichiarazione. Una deroga a tale ipotesi, come si vedrà, è frutto di costruzione giurisprudenziale. Sulla natura confessoria della dichiarazione, di recente la S.C.8ha ribadito il principio per cui l’esclusione dal co-acquisto, da parte del coniuge non acquirente intervenuto nell’atto, può subire un’azione di accertamento per la verifica circa l’effettiva natura di bene personalissimo impiegato nella trasformazione o circa la genuinità della dichiarazione stessa. famiglia, Milano, 1973, 505.Cfr.Cass.civ.,sez. I, 5aprile 2017, n. 8803, in. Mass.Giur., 2017. Contra Cass. civ., 24 luglio 2003, n.11467, cit. 7Cass. civ., 24 luglio 2003, n.11467, in Foro it., 2003, I,2966,connota di G.DE MARZO.8Cass. civ.,sez. II, 14 novembre 2018, n.29342 inRiv. Not., 2019, 1, II, 185 per cui “La dichiarazione resa nell’atto dal coniuge non acquirente, ai sensi dell’art. 179, comma 2,c.c., in ordine alla natura personale del bene, si pone, peraltro, come condizione necessaria ma non sufficiente per l’esclusione del bene dalla comunione, occorrendo a tal fine non solo il concorde riconoscimento da parte dei coniugi della natura personale del bene, richiesto esclusivamente in funzione della necessaria documentazione di tale natura, ma anche l’effettiva sussistenza di una delle cause di esclusione dalla comunione tassativamente indicate dall’art. 179, comma 1, lett. c), d) ed f), c.c.”.
Tale verifica è stata ammessa dalle Sez. Un.9ad esclusiva tutela del coniuge estromesso dall’acquisto –per riportare l’immobile in comunione -. La stessa norma, sempre a tutela del coniuge non acquirente,è soggetta ad interpretazione restrittiva, nonostante due datate sentenze della Corte di Cassazione10abbiano sostenuto che la dichiarazione che deve essere effettuata nell’atto pubblico, di cui parla la norma, debba ritenersi essenziale esclusivamente nei casi in cui sia incerto se l’acquisto sia stato effettuato o meno con l’investimento di denaro proprio (avuto in donazione, eredità, o che sia frutto dello scambio o investimento di beni egualmente personali);tuttavia,la giurisprudenza prevalente ritiene di dover seguire una interpretazione letterale dell’art. 179, co.1, lett. f) cod.civ., sottolineando come la locuzione “purché” non consenta di ipotizzare casi in cui la dichiarazione risulti superflua: questa, d’altro canto, rappresenta una tutela proprio per il coniuge acquirente e deve essere espressa. Quindi, ove il consenso del coniuge pretermesso non sia supportato dalla prova effettiva della natura del bene quale personalissimo-ovvero tra quelli elencati nell’art. 179 cod. civ.–ciò non sarà sufficiente ad escludere il bene dalla comunione. Ciò non toglie, però, ai coniugi la possibilità di accordarsiper una divisione non egualitaria, esclusivamente dopo lo scioglimento della comunione legale, in virtù dei principi di libertà negoziale e di disponibilità della quota caratterizzante la comunione ordinaria. b)Prevalenza della provvista impiegata per il co-acquisto Altra è l’ipotesi in cui la casa familiare, co-acquistata con atto pubblico,sia stata pagata utilizzando prevalentemente somme personali da parte di uno dei coniugi con il ricavato della vendita di un immobile di sua proprietà e il residuo prezzo con la spendita di danaro della comunione. Ci si è chiesti se sia possibile far rientrare tale questione tra quelle di esclusione del co-acquisto. La risposta è negativa, infatti, non è possibile, per escludere il detto bene dalla comunione,fornire la prova della prevalenza della provvista impiegata. In questo caso non è ipotizzabile estromettere il bene entrato in comunione per atto pubblico, attesa la tassatività dell’art. 2647 cod.civ.,che prevede l’obbligo di trascrizione degli atti di acquisto di beni personali a norma delle lettere c), d), e), ed f) dell’art. 179 a carico del coniuge titolare del bene escluso e che cessa di far parte della comunione. Di conseguenza, un atto trascritto, relativo ad un bene caduto in comunione avrà valore inter partes ed erga omnes, mentre, dimostrando l’elusione delle norme sulla comunione, un bene,erroneamente inserito in atto come «bene personale»,potrà rientrare in comunione. 9Cass.civ.,Sez. Un., 28 ottobre 2009,n. 22755,in Resp. civ. e prev.,2010, 2, 458.Il coniuge non acquirente può successivamente proporre domanda di accertamento della comunione legale anche rispetto a beni che siano stati acquistati come personali dall’altro coniuge, non risultando precluso tale accertamento dal fatto che il coniuge non acquirente fosse intervenuto nel contratto per aderirvi. Tuttavia, se l’intervento adesivo ex art. 179, comma 2, c.c., assunse il significato di riconoscimento dei già esistenti presupposti di fatto dell’esclusione del bene dalla comunione, l’azione di accertamento presupporrà la revoca di quella confessione stragiudiziale, nei limiti in cui è ammessa dall’art. 2732 c.c. Se invece, come nel caso in esame, l’intervento adesivo exart. 179, comma 2, c.c., assunse il significato di mera manifestazione dei comuni intenti dei coniugi circa la destinazione del bene, occorrerà accertare quale destinazione il bene ebbe effettivamente, indipendentemente da ogni indagine sulla sincerità degli intenti così manifestati.10Cass. civ.,18 agosto 1994, n.7437 e Cass. civ., 8 febbraio 1993, n.1556.
Il dubbio è se sia ammissibile, quindi, per il coniuge che ha impiegato provviste personali considerevoli per l’acquisto di beni ricaduti in comunione, e che al momento della divisione voglia differenziarne le quote in base agli apporti personali,farsi riconoscere un diritto di credito nei confronti dell’ex coniuge.La dottrina meno recente11ha previstola possibilità di utilizzare i mezzi di prova per poter accertare che una particolare proprietà, in base al momento dell’acquisto, sia stata pagata con danaro in parte personalissimo e in parte della comunione (attuale o de residuo)pertanto, se è impiegato in prevalenza danaro personalissimo il bene acquisito sarà personale, salvo l’obbligo di rimborso ai sensi dell’art. 192 c.c. Ma sull’ammissibilità del rimborso e delle restituzioni va segnalato, tra gli altri, un recente provvedimento12che ha osservato come, ai sensi dell’art. 192, co.3,cod. civ., nel concetto di rimborsi e restituzioni non sia da ricomprendere l’impiego delle somme versate per l’acquisto di un immobile caduto in comunione, trovando, in tale ipotesi, applicazione l’art. 194, co. 1, cod.civ., ma vanno restituiti solo gli importi impiegati in spese ed investimenti per il patrimonio comune. Quindi, la procedura di divisione della comunione, ai sensi dell’art. 194 cod.civ.,non presenta dubbi interpretativi sulla natura dei Rimborsi e restituzioni dovuti all’art. 192,co. 3,cod.civ.,che sono dovuti al coniuge che ha utilizzato, in favore della comunione, somme personali dirette al miglioramento o all’accrescimento del bene in comunione. Tuttavia, di recente, nel tentativo di allentare le strette maglie d iprincipî propri di una legislazione che, in passato, si era mostrata desiderosa di alleggerire il coniuge «debole» dalla dipendenza economica ed era apparsa incurante dei rischi della limitazione della libera circolazione dei beni, alcuni autori si sono espressi in senso contrario. Si è sottolineato quanto la sorte dell’acquisto effettuato solo in parte mediante impiego di risorse personali e per la rimanenza con la spendita di danaro della comunione, possa trovare una soluzione de iure condendo, in quanto, nel silenzio della legge, pare sostenibile un regime di comproprietà indivisa tra titolarità personale e titolarità in comunione legale, in quote proporzionali all’incidenza dei rispettivi apporti13. La portata delle tutele previste con la riforma,che ha inserito la comunione dei beni quale regime legale patrimoniale, nell’attuale contesto socio economico deve essere rivista. Vanno contemperate le posizioni di ex coniugi, in quanto tali meno legati da motivazioni affettive e di solidarietà,che soffrono,al momento dell’attività divisionale, a causa di una condivisione patrimoniale di parità di quote, a beneficio, spesso, di una sola parte, valutandosi che, in alcune particolari ipotesi,ci si potrebbe trovare in presenza di una sorta indebito arricchimento,per esempio con l’impoverimento del coniuge che ha maggiormente impiegato quote personali nella comunione e, viceversa, miglioramento economico del coniuge debole. La soluzione potrebbe essere quella di attribuire alla disciolta comunione dei beni natura di comunione ordinaria, la cui disciplina divisionale consente di fornire, ove possibile,la prova contraria alla presunzione semplice sulla uguaglianza delle quote. 11E. RUSSO, op. cit.12Cass. civ., sez. I, 9 novembre 2012, n.19454, in Mass. Giust. Civ. 2012, 11, 1283;in senso sostanzialmente conforme cfr. Cass.civ.,24 maggio 2005,n. 10896.13G.OBERTO, I beni personali. Il nuovo diritto di famiglia. Trattato diretto da G.FERRANDO, Bologna, 2011, pag. 425.

Separazione:l’attitudine al lavoro è elemento valutabile ai fini dell’assegno di mantenimento

Cass. Civ.,Sez. VI -1, Ord., 10 maggio 2021, n. 12329-Pres. Scotti, Cons. Rel. Valitutti
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE SESTA CIVILESOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:Dott. SCOTTI Umberto LuigiCesare Giuseppe -Presidente -Dott. VALITUTTI Antonio -rel. Consigliere -Dott. MELONI Marina -Consigliere -Dott. TERRUSI Francesco -Consigliere -Dott. NAZZICONE Loredana -Consigliere -ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14848-2019 proposto da:F.T., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’Avvocato ROMINA TARGA;-ricorrente-contro M.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AURELIA, 385, presso lo studio dell’avvocato ANDREA SITZIA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LORELLA SITZIA;-controricorrente-avverso la sentenza n. 53/2019 della CORTE D’APPELLO di TRENTO, depositata il 19/02/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di Consiglio non partecipata del 28/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. VALITUTTI ANTONIO.
Svolgimento del processo1. Con sentenza n. 312/2017, il Tribunale di Rovereto pronunciava la separazione personale dei coniugi F.T. e M.P., respingendo la domanda di addebito proposta dal marito, nonchè la domanda di corresponsione di un assegno di mantenimento a favore della moglie, e ponendo a carico del F. esclusivamente un assegno di mantenimento di Euro 250,00 ciascuno, a favore dei figli della coppia, maggiorenni non economicamente sufficienti.2. Su appello della M., la Corte d’appello di Trento, con sentenza n. 53/2019, depositata il 19 febbraio 2019 e notificata il 25 febbraio 2019, in parziale riforma della sentenza impugnata, poneva a carico del F. un assegno di mantenimento in misura di Euro 200,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo indici Istat, confermando nel resto la sentenza di primo grado. Il giudice del gravame riteneva che, nella comparazione tra i redditi delle due parti, non potesse imputarsi all’appellante di non avere dimostrato l’impossibilità di trasformare il rapporto di lavoro part-time -in corso -in un rapporto full-time, o di avere trascurato altre occasioni di lavoro, trattandosi di circostanze
impeditive o limitative dell’assegno di mantenimento che avrebbero dovuto essere provate dal marito.3. Per la cassazione di tale provvedimento ha, quindi, proposto ricorso F.T. nei confronti di M.P., affidato ad un solo motivo. La resistente ha replicato con controricorso. Motivi della decisione1. Con l’unico motivo di ricorso, F.T. denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 156 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.1.1. Si duole il ricorrente che il giudice di appello abbia operato una illegittima inversione dell’onere della prova, ponendo a suo carico la dimostrazione dell’impossibilità, per la consorte, di trasformare il rapporto in corso da rapporto a tempo determinato a rapporto a tempo indeterminato, e di avere trascurato più favorevoli occasioni di lavoro, laddove la prova della ricorrenza dei presupposti dell’assegno di separazione incomberebbe sul coniuge che ne richiede in giudizio il riconoscimento.1.2. Il motivo è inammissibile.1.2.1. Va, per vero, osservato che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicchè i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell’art. 156 c.c., l’assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell’addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell’assegno di divorzio (Cass., 16/05/2017, n. 12196; Cass., 24/06/2019, n. 16809).1.2.2. Orbene, è ben vero che la prova dei presupposti per il riconoscimento dell’assegno incombe su colui che chieda il mantenimento (Cass., 20/03/2018, n. 6886), e tuttavia è altresì evidente che, a fronte dell’accertamento positivo dei presupposti, compresa la mancanza di colpa del coniuge istante nel non riuscire a reperire un’occupazione confacente, operata dal giudice di merito sulla base delle allegazioni e dei riscontri probatori offerti dal coniuge richiedente, ricade sui colui che intenda contestare siffatta ricostruzione indicare, nel ricorso per cassazione -in adempimento del principio di autosufficienza -gli elementi di segno contrario allegati in sede di merito, e non valutati dal giudice di seconda istanza.
In tema di separazione personale dei coniugi, l’attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce, invero, elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell’assegno di mantenimento da parte del giudice, qualora venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un’attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche, laddove venga, ad esempio, comprovata dall’altro coniuge, o sia pacifica in atti, l’esistenza di proposte di lavoro immotivatamente non accettate (Cass., 09/03/2018, n. 5817; conf. Cass., 04/04/2016, n. 6427; Cass., 13/02/2013, n. 3502).1.2.3. Nel caso di specie, la Corte d’appello ha accertato in fatto che la M. ha reperito nel 2012 un’attività part-time presso un ente privato, e che, “a causa dell’età (56 anni), della prolungata estromissione dall’attività produttiva e della ormai obsoleta formazione”, la medesima non era riuscita a reperire altre e più convenienti attività lucrative. La Corte territoriale ha, altresì, accertato una sensibile differenza tra i redditi delle due parti, essendosi rivelati nettamente più alti -ancorchè i redditi immobiliari del marito non risultassero neppure dichiarati in maniera completa -quelli percepiti dal F., dipendente della Guardia di Finanza. A fronte di tali motivate conclusioni, il motivo di ricorso è del tutto generico, non evidenziando alcun elemento di prova di segno contrario -offerto al giudice di appello -circa una ipotetica colpa della M. nel non essere riuscita ad ottenere una modifica del rapporto di lavoro, o nell’avere rifiutato proposte di lavoro più favorevoli.2. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente, in favore della controricorrente, alle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 4.100,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis. Dispone, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, che in caso di diffusione della presente ordinanza si omettano le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

Reato di detenzione di materiale pedopornografico aggravato dall’ingente quantità

Cass. Pen., Sez. III, Sent., 11 maggio 2021, n. 18153; Pres. Di Nicola, Rel. Cons. Di Stasi
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:Dott. DI NICOLA Vito -Presidente -Dott. DI STASI Antonella -rel. Consigliere -Dott. SCARCELLA Alessio -Consigliere -Dott. REYNAUD Gianni Filippo -Consigliere -Dott. ZUNICA Fabio -Consigliere -ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:A.P.C., nato a (OMISSIS);avverso la sentenza del 24/01/2020 della Corte di appello di Firenze;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Antonella Di Stasi;lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Tocci Stefano, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;lette per l’imputato le conclusioni scritte dell’avv. Massimiliano Palena, che ha concluso riportandosi al ricorso ed insistendo nelle conclusioni ivi rassegnate.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 24/01/2020, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza emessa in data 09/05/2019 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze -con la quale, all’esito di giudizio abbreviato, A.P.C. era stato dichiarato responsabile del reato di detenzione di materiale pedopornografico aggravato dall’ingente quantità e condannato alla pena ritenuta di giustizia -rideterminava la pena in anni due di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa.2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione A.P.C., a mezzo del difensore di fiducia, articolando quattro motivi di seguito enunciati.Con il primo motivo deduce violazione dell’art. 600quater c.p., commi 1 e 2, art. 602ter c.p., comma bis, e correlato vizio di motivazione.Argomenta che non tutte le foto di minori in sequestro integrerebbero il disvalore individuato e sanzionatodall’art. 600-quater c.p.,e che, pertanto, ai fini dell’affermazione di penale responsabilità la Corte di appello avrebbe dovuto effettuare un’analisi dettagliata delle immagini ed una selezione delle foto che escludesse quelle non dotate di sufficiente offensività, alla luce del bene giuridico tutelato e, cioè, l’immagine, la dignità ed il corretto sviluppo sessuale del minore; neppure era stata disposta un’indagine scientifica sulle caratteristiche somatiche dei soggetti ritratti.Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della circostanza aggravante della ingente quantità, argomentando che la mancata visione integrale delle immagini non consentirebbe di quantificarle con esattezza e, quindi, di applicare l’art. 660 quater c.p., comma 2.Con il terzo motivo deduce violazione dell’art. 602 ter c.p., comma 9, e correlato vizio di motivazione, argomentando che erroneamente la Corte territoriale aveva affermato che la circostanza aggravante in questione si applicava a tutti i reati cui al comma 8 e non, invece, alle sole ipotesi aggravate ivi menzionate.Con il quarto motivo deduce violazionedell’art. 175 c.p.,e correlato vizio di motivazione, lamentando che la Corte territoriale, pur concedendo la sospensione condizionale della pena, non aveva motivato in ordine all’applicabilità dell’ulteriore beneficio della non menzione della condanna.Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza.Si è proceduto in camera di consiglio senza l’intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto delD.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8conv. inL. n. 176 del 2020.Motivi della decisione1. Il primo motivo di ricorso è infondato.La Corte territoriale ha confermato l’affermazione di responsabilità, ritenendo integrato il reato di cui all’art. 600-quater c.p.,richiamando le inequivoche emergenze istruttorie, già ampiamente valutate dal giudice di primo grado: le immagini stampate dalla Polizia giudiziaria al momento dell’arresto dell’imputato ed il DVD allegato al verbale di arresto; i dati numerici e di contenuto riportati nella consulenza tecnica della Polizia postale, finalizzata ad estrapolare dai reperti in sequestro, le immagini rilevanti ai fini della contestazione; gli accertamenti tecnici svolti sul materiale in sequestro che comprovavano che l’imputato aveva “scaricato” e catalogato numerose immagini (fotografiche e filmate) aventi contenuto pornografico, centinaia delle quali riproducenti soggetti minorenni, sia nudi che in atteggiamenti sessuali espliciti; la confessione resa in occasione dell’interrogatorio in sede di convalida dell’arresto: l’imputato aveva ammesso i fatti, riferendo che aveva “scaricato” le immagini dal web, mediante accesso (con il sistema TOR) a sito dal quale, mediante link dedicati, poteva arrivare ai siti di suo interesse dai quali estrapolare le immagini pedopornografiche.Va ricordato che la scelta dell’imputato di procedere con il rito abbreviato rende utilizzabili tutti gli atti, legalmente compiuti o formati, che siano stati acquisiti al fascicolo del pubblico ministero (Sez. 5, n. 46473 del 22/04/2014, Rv.261006 -01; Sez. 2, n. 39342 del 15/09/2016, Rv. 268378 -01; Sez. 2, n. 3827 del 22/10/2019, dep. 29/01/2020, Rv. 277965 -01).La valutazione della Corte territoriale in ordine al carattere pedopornografico del materiale sequestrato è conforme al dato normativo ed ai principi espressi in subiecta materia dalla Suprema Corte.
In tema di pornografia minorile, in virtù della modifica introdotta dallaL. n. 172 del 2012, art. 4, comma 1 lett. l),(Ratifica della Convenzione di Lanzarote per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale) -che hasostituito il comma 1dell’art. 600-ter c.p.,-costituisce materiale pedopornografico la rappresentazione, con qualsiasi mezzo atto alla conservazione, di atti sessuali espliciti coinvolgenti soggetti minori di età, oppure degli organi sessuali di minoricon modalità tali da rendere manifesto il fine di causare concupiscenza od ogni altra pulsione di natura sessuale (Sez.5, n. 33862 del 08/06/2018, Rv.273897-01); il riferimento alla “rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto” di cui all’art. 600-ter c.p.,u.c. ricomprende non solo gli organi genitali, ma anche altre zone erogene, come il seno e i glutei (Sez. 3, n. 9354 del 08/01/2020, Rv. 278639 -02).Nè coglie nel segno la censura difensiva che lamenta la mancata visione integrale da parte dei Giudici di merito del materiale sequestrato.Costituisce, infatti, affermazione pacifica che la valutazione del carattere pedopornografico del materiale compete al giudice il quale può servirsi degli ordinari mezzi di prova previsti dall’ordinamento (art. 187 c.p.p.), senza dover necessariamente procedere ad un esame diretto del materiale medesimo (Sez. 3, n. 3110 del 20/11/2013, dep. 23/01/2014, Rv. 259318 -01, che ha affermato il principio in fattispecie, nella quale la valutazione delgiudice territoriale si era fondata sulla testimonianza di un ufficiale di P.G. che, avendo visionato un file recuperato dal p.c. dell’imputato, ne aveva riferito il contenuto consistente nella ripresa di una bambina intenta a masturbarsi).2. Il secondo motivo di ricorso è infondato.La Corte territoriale ha correttamente ritenuta sussistente la circostanza aggravante di cui all’art. 600 quater c.p., comma 2, rimarcando l’elevato numero delle immagini pedopornografiche rinvenute nei due hard disks dell’imputato, apprezzabile in termini di migliaia (6.393 file video e 1.385 foto), numero idoneo a valutare come di ingente quantità il materiale pedopornografico detenuto dall’imputato.Questa Suprema Corte ha, infatti, affermato il principio, che va ribadito, secondo cui la configurabilità della circostanza aggravante della “ingente quantità” nel delitto di detenzione di materiale pedopornografico (previsto dall’art. 600-quater c.p.,comma 2) impone al giudice di tener conto non solo del numero dei supporti informatici detenuti, dato di per sè indiziante, ma anche del numero di immagini, da considerare come obiettiva unità di misura, che ciascuno di essi contiene (Sez.3, n. 35876 del 21/06/2016, Rv.268008 -01, nonchè Sez.3 n. 39543 del 27/06/2017, Rv. 271461 -01, che ha precisato che l’aggravante in esame risulta configurabile in ipotesi di detenzione di almeno un centinaio di immagini pedopornografiche, limite che rende in maggior misura percepibile il pericolo di implementazione del mercato illecito, che costituisce la ratio dell’inasprimento sanzionatorio fondante l’aggravante de qua).3. Il terzo motivo di ricorso è infondato.I Giudici di merito hanno accertato che l’imputato aveva “scaricato” le immagini pedopornografiche dal web, mediante accesso ad apposito link con il sistema TOR, che consente di navigare sui siti pedopornografici senza far comparire il proprio indirizzo IP. Tale circostanza è stata correttamente ritenuta idonea ad integrare la ulteriore circostanza aggravante contestata e, cioè, quella di cui dell’art. 602-ter c.p.,comma 9.In tema di detenzione di materiale pedopornografico, infatti, è configurabile l’aggravante dell’uso di mezzi atti ad impedire l’identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche, di cui dell’art. 602-ter c.p.,comma 9, nel caso in cui l’agente ponga in essere una qualunque azione volta ad impedire la sua identificazione, eludendo le normali modalità di riconoscimento, a partire da quelle relative all’accesso fisico al computer fino a quelle di inserimento nella rete stessa (Sez. 3, n. 32166 del 08/10/2020, Rv. 280042 -01).Nè coglie nel segno la deduzione difensiva, secondo cui la circostanza aggravante in questione sarebbe applicabile alle sole ipotesi di reati circostanziati di cui all’art. 602 ter c.p., comma 8.
Il disposto normativo è del tutto chiaro: il comma 9 predetto articolo dispone che le “pene previste per i reati di cui al comma precedente sono aumentate in misura non eccedente i due terzi nei casi in cui gli stessi siano compiuti con l’utilizzo di mezziatti ad impedire l’identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche”; trattasi di circostanza aggravante ad effetto speciale che determina un aumento di pena superiore ad un terzo con espresso riferimento ai reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600 quater, 600 quater 1, 600 quinquies c.p..La diversa lettura della disposizione invocata dal ricorrente, non solo si scontra con la chiarezza della norma (in daris non fit interpretatio), ma anche con la stessa natura delle circostanze, quali elementi accidentali, accessori del reato rispetto alla fattispecie del reato semplice, che incidono sulla sua gravità, comportando una modificazione della relativa pena.4. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile.Questa Corte ha affermato che il mancato esercizio del potere di cui all’art. 597 c.p.p., comma 5, non è censurabile in cassazione, ne è configurabile in proposito un obbligo di motivazione, in assenza di una specifica richiesta, almeno in sede di conclusioni nel giudizio di appello, ovvero, nei casi in cui intervenga condanna la prima volta inappello, neppure con le conclusioni subordinate proposte dall’imputato nel giudizio di primo grado (Sez. U-, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 22/05/2019, Rv. 275376; Sez. 5, n. 37569 del 08/07/2015, Rv. 264552; Sez. 6, n. 13911 del 6 febbraio 2004, P.G. in proc. Addala, Rv. 229214).Nella specie, la richiesta di applicazione del beneficio di cuiall’art. 175 c.p.non era oggetto di motivo di appello nè era stata avanzata in sede di conclusioni nel giudizio di appello (cfr verbale di udienza del 24.1.2020).Datanto discende, alla luce del principio di diritto summenzionato, l’infondatezza del motivo in esame, dovendosi escludersi ogni ipotesi di violazione di legge (o di difetto di motivazione), sia per il mancato esercizio del potere di cuiall’art. 597 c.p.p., comma 5, sia per la omessa giustificazione al riguardo, in difetto di specifica richiesta da parte dell’imputato.5. Consegue il rigetto del ricorso e, in base al dispostodell’art. 616 c.p.p.,la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M.Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52in quanto imposto dalla legge.

Assicurazione sulla vita: se il beneficiario premuore si applica l’art. 1412 c.c.

Cassazione civile, sez. III, 15 Aprile 2021, n. 9948. Pres. Frasca. Est. Fiecconi.
Fatti
1. Con ricorso notificato il 15 gennaio 2018 * e *, illustrato da memoria, impugnano la sentenza della Corte d’appello di Milano, n. 4597/2017, pubblicata il 7 novembre 2017, notificata a mezzo PEC in data 14 novembre 2017, relativamente a un giudizio instaurato nei confronti di CNP Unicredit Vita S.p.A., in cui è intervenuta * quale terza chiamata, deceduta il * e rappresentata nel giudizio di merito dall’avv. Raffaele de Simone che mai ne ha dichiarato l’evento interruttivo.
2. Il ricorso, notificato alla Va. presso l’indicato suo difensore con espressa indicazione dell’essere essa deceduta, è affidato a due motivi.
3. Ha resistito con controricorso CNP Unicredit.
4. Il ricorso, discusso il 26 febbraio 2020 in sede di adunanza camerale ex art. 380-bis.1 c.p.c., è stato rinviato a nuovo ruolo per consentirne la trattazione in pubblica udienza, vertendo su questioni di rilievo nomofilattico per le quali non constano precedenti specifici.
5. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte per l’accoglimento del ricorso. La resistente ha depositato memoria.
6. Con la pronuncia impugnata, la Corte di merito ha respinto la pretesa dei ricorrenti, quali eredi di M.P.S., di incassare dalla compagnia assicuratrice quanto maturato da quest’ultima quale beneficiaria della polizza assicurativa nonostante essa fosse premorta rispetto allo stipulante, e ciò in ragione di una di un’assicurazione sulla vita “mista” stipulata il * dal sacerdote * in favore della perpetua, cui i ricorrenti sono succeduti per disposizione testamentaria del 15 giugno 2011. La beneficiaria era improvvisamente deceduta il *, prima della morte dello stipulante, intervenuta il *, e all’epoca la compagnia aveva ricevuto una missiva con cui il sacerdote comunicava la rinuncia alla facoltà di revoca del beneficio, accettata dalla terza beneficiaria.
7. Il motivo di opposizione al pagamento da parte della compagnia assicuratrice convenuta è riferito al fatto che, nel corso del rapporto, alla compagnia assicuratrice era pervenuto un successivo disconoscimento della sottoscrizione apposta sulla rinuncia della facoltà di revoca da parte dello stipulante, nonchè dopo la morte della beneficiaria – la revoca della disposizione in favore di altra beneficiaria, sorella del sacerdote e sua unica erede ( *). L’assunto della compagnia assicuratrice, che ha pagato l’indennizzo alla seconda beneficiaria nominata dal de cuius e non agli eredi della prima beneficiaria, qui ricorrenti, è che la nomina della prima beneficiaria sia venuta meno a causa: a) della premorienza della beneficiaria; b) della invalidità della rinuncia alla facoltà di revoca per sottoscrizione non riconducibile ai disponente che le ha comunicato il disconoscimento; c) della successiva nomina di altra beneficiaria in sostituzione della prima premorta, cui in ogni caso non potevano succedere i ricorrenti, trattandosi di una nomina intuitu personae con funzione previdenziale, e ciò anche qualora la rinuncia alla facoltà di revoca fosse ritenuta valida. La compagnia assicuratrice, in via subordinata, ha invocato il pagamento al creditore apparente, chiedendo la chiamata in causa in sua manleva di *. Quest’ultima si era costituita nel primo grado di giudizio per chiedere l’annullamento della polizza ex art. 428 c.c., posto che la rinuncia alla facoltà di revoca era stata spedita allorchè il sacerdote era stato ricoverato per un attacco ischemico che aveva minato le sue facoltà mentali e comunque era stata successivamente disconosciuta dal de cuius; deduceva inoltre che, in ogni caso, la polizza era da intendersi nulla per il fatto che, diversamente, avrebbe configurato una donazione priva del requisito di forma, ovvero un patto successorio vietato dalla legge.
8. I ricorrenti, nel corso del giudizio di primo grado, hanno dichiarato di volersi avvalere della scrittura di rinuncia del 9 giugno 2011 disconosciuta dal sacerdote e hanno contestato l’autenticità della sottoscrizione dello stipulante sulla lettera contenente la revoca della designazione della prima beneficiaria e la nomina della nuova beneficiaria, chiedendone la verificazione; la assicuratrice, per parte sua, ha chiesto la verificazione della scrittura del 16 dicembre 2011. I giudici di merito hanno rigettato la domanda decidendo allo stato degli atti sulla questione, ritenuta prettamente giuridica, circa la trasmissibilità mortis causa del diritto al beneficio in una fase precedente al verificarsi dell’evento assicurato (morte dell’assicurato), ritenendo irrilevanti le scritture disconosciute di cui si è chiesta la verificazione. Per maggiore completezza, rileva osservare che il giudizio di primo grado si è concluso con la dichiarazione di carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti in virtù della natura previdenziale o intuitu personae della disposizione a favore di terzo, venuta meno a causa della premorienza della beneficiaria.
9. La Corte di appello, motivando diversamente in iure, dopo avere affermato la sussistenza della legittimazione attiva degli eredi della prima beneficiaria a svolgere l’azione de qua, giacchè la loro pretesa si correla a quella della loro avente causa, ha ritenuto che in caso di premorienza della beneficiaria il diritto di credito concernente l’ammontare dell’indennizzo, che viene a maturare con la morte del disponente, non sia trasmissibile agli eredi della beneficiaria premorta perchè non ancora venuto in essere, essendo tale diritto collegato all’evento della morte, con la conseguenza che il credito pertanto sarebbe rimasto nel patrimonio del contraente che avrebbe potuto liberamente disporne; che, pertanto, detto credito, si sarebbe trasmesso comunque alla sua unica erede, anche in caso di inefficacia dell’atto di successiva sua nomina quale beneficiaria. Irrilevante, pertanto, sarebbe stato stabilire la ammissibilità o meno della revoca del beneficio assegnato alla prima beneficiaria, non individuabile più come tale dopo la sua morte o la riconducibilità all’assicurato della successiva revoca della prima beneficiaria e designazione di altra beneficiaria.

Motivi
1. Va premesso che l’istituto controricorrente ha sollevato questioni preliminari infondate in merito alla validità della notifica dell’impugnazione al procuratore alle liti della terza chiamata, deceduta in corso di causa. Nel controricorso di Unicredit si rende noto che la terza chiamata Va. (sorella del disponente assicurato) è deceduta nel giudizio di primo grado, il * e che la medesima, in tutto il corso del giudizio di merito, è stata rappresentata dal suo difensore in appello che si è assunto la responsabilità di continuare il ministero per accordi presi con i suoi eredi. Osserva il Collegio che, ove la notificazione non fosse stata valida (come invece è stata), si sarebbe dovuto ordinare il rinnovo della stessa nei suoi confronti, in quanto, per effetto della chiamata fatta nei suoi confronti da Unicredit al fine di essere manlevata dalle conseguenze della soccombenza nei confronti dei qui ricorrenti, si era determinato un litisconsorzio necessario processuale tra essa ed i litiganti originari relativamente alla decisione sulla domanda originaria (Cass., Sez. Un., n. 24707 del 2015); altro litisconsorzio necessario processuale si è inoltre determinato per la proposizione della domanda di nullità del contratto assicurativo, svolta dalla Va.. Tuttavia, posto che la notifica è stata fatta al procuratore costituitosi nel giudizio che aveva la procura per ogni grado di giudizio, e mai ha dichiarato il decesso dell’assistita, soccorre quanto ritenuto dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 15295 del 04/07/2014 (Rv. 631467-01), là dove ha stabilito il principio in base al quale la morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola dell’ultrattività del mandato alla lite, che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285 c.p.c., è idonea a far decorrere il termine per l’impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace; b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione – ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale – in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell’ambito del processo, tuttora in vita e capace; c) è ammissibile la notificazione dell’impugnazione presso di lui, ai sensi dell’art. 330 c.p.c., comma 1, senza che rilevi la conoscenza “aliunde” di uno degli eventi previsti dall’art. 299 c.p.c., da parte del notificante.
1.1. Sempre preliminarmente, si dimostra infondata l’eccezione di improcedibilità per mancato deposito del fascicoletto della terza chiamata ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, sull’assunto che nel ricorso si fa riferimento ad atti giudiziari della terza chiamata, perchè i fatti essenziali, oltre a non essere dalle parti contestati nel loro materiale accadimento, sono tra l’altro riportati dai ricorrenti nelle note a piè di pagina con riferimento alle proprie allegazioni e produzioni, specificamente indicate, e in ogni caso sono oggetto di analisi solo per come sono stati giuridicamente inquadrati e valutati. Pertanto, il mancato deposito degli atti della terza chiamata non assume rilievo. Ugualmente infondata è la questione di inammissibilità del ricorso per avere i ricorrenti fatto riferimento ad atti della terza chiamata. Nel ricorso si fa sufficiente richiamo agli a giudiziari degli attori e dei convenuti e ai documenti prodotti dai ricorrenti, tra l’altro trascritti quanto al loro contenuto nelle note. Inoltre, nella parte dedicata alla sommaria esposizione dei fatti di causa, la vicenda viene sufficientemente descritta.
2. Passando al merito del ricorso, con il primo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, i ricorrenti deducono violazione o falsa applicazione dell’art. 1412 c.c., comma 2 e o dell’art. 1920 c.c., comma 3, là dove nella sentenza non si è considerato che il diritto della beneficiaria della polizza assicurativa sulla vita, cui sono succeduti per testamento gli attuali ricorrenti, si sarebbe trasmesso alla beneficiaria al momento della stipula della polizza, nonostante essa sia deceduta prima del disponente, e ciò in virtù dell’inefficacia della revoca della sua designazione intervenuta dopo il suo decesso, per effetto della dichiarazione che disponeva l’irrevocabilità della indicazione della beneficiaria, intervenuta prima della morte della perpetua.
2.1. Il motivo è fondato. La Corte di appello, dopo aver affermato la legittimazione dei ricorrenti, eredi della prima beneficiaria del contratto di assicurazione sulla vita, a far valere la pretesa della loro dante causa, derivante dall’assicurazione sulla vita, ne ha rilevato l’infondatezza sull’assunto che al momento della morte del disponente, e quindi quando il credito è venuto ad esistenza, la prima beneficiaria non era più in vita, essendo premorta, e pertanto la indicazione della beneficiaria doveva ritenersi inefficace in quanto il credito, sorto al tempo della morte del disponente, non poteva essere vantato da un soggetto già venuto meno, bensì dal medesimo assicurato, e dunque dai suoi eredi in caso di mancata o invalida nomina di altri beneficiari, o comunque dalla persona validamente indicata quale nuovo beneficiario. Ragionando di tal guisa, la Corte ha ritenuto superfluo affrontare le successive questioni di merito relative al valido esercizio di una rinuncia al potere di revoca della beneficiaria da parte del disponente (disconosciuta dalla controricorrente convenuta), accettata dalla beneficiaria, o della validità della successiva dichiarazione scritta di revoca della beneficiaria premorta e contestuale nomina di nuovo beneficiario, nella persona della sua stessa unica erede, inviata all’assicuratore (a sua volta disconosciuta dai ricorrenti) (v. pp. 7 e 8 della motivazione). In particolare la Corte di merito ha ritenuto che nel contratto di assicurazione sulla vita il “diritto di credito rimane destinato a sorgere nel patrimonio del contraente concretizzandosi in capo agli eredi al momento della sua morte”(p. 9 della sentenza) e che la premorienza della beneficiaria “non può avere determinato il trasferimento di alcun diritto di credito concernente tale indennizzo in capo a chi alla signora M.P.S. è succeduto” (p. 7 della sentenza) “stante l’inesistenza di un diritto di credito della signora M.P.S. relativo all’indennizzo e la impossibilità di individuare nella designazione da parte del sig. * del beneficiario dell’indennizzo nella signora M.P.S. la volontà di rendere beneficiario chi a lei fosse succeduto”, e ciò a prescindere dalla validità o meno dell’atto di rinuncia alla facoltà di revoca o del successivo atto di nomina della sorella quale ultima beneficiaria, essendo il diritto di credito rimasto nel patrimonio del disponente e nei fatti andato comunque a favore della sua unica erede (p. 8 della sentenza).
2.2. L’impostazione seguita dalla Corte di merito nell’interpretare il contratto de quo e nel determinare gli effetti a favore del terzo nominato come beneficiario al momento della morte del disponente non è conforme ai principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte in materia di assicurazione sulla vita a favore di un terzo e, più in generale, di contratto a favore del terzo cui detto negozio si riferisce, per espressi richiami normativi contenuti nelle norme che lo tipizzano, regolandone diversamente alcuni aspetti negli artt. 1919 c.c. e segg.. Nel contratto di assicurazione per il caso di morte, il beneficiario designato acquista, ai sensi dell’art. 1920 c.c., comma 3, un “diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione” che trova la sua fonte nel contratto e, pertanto, è opinione dominante che sin dalla designazione del terzo esso fuoriesca dal patrimonio del soggetto stipulante ed entri a far parte del patrimonio del beneficiario. In altri termini, nel momento in cui l’assicurato individua il beneficiario, è la stessa norma che indica che questi acquista un diritto iure proprio.
2.3. L’art. 1920 c.c., inoltre, fa discendere l’acquisto del diritto da parte del terzo non tanto dalla stipula del contratto, bensì dalla designazione del beneficiario e dall’accettazione da parte di quest’ultimo, a differenza di quanto previsto con riferimento al contratto a favore del terzo. Tali dichiarazioni, inoltre, debbono essere comunicate all’assicuratore che deve adempiere l’obbligazione, e ciò ai fini dell’opponibilità della designazione effettuata dal disponente. E infatti, proprio perchè si tratta di un “diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione”, per esigenze di tutela dell’affidamento e di certezza del diritto, la nomina del beneficiario o la revoca della nomina a favore di un altro beneficiario, e la stessa rinuncia alla facoltà di revoca, non possono essere desunte da una volontà implicita o effettuata per atti equipollenti, ma deve risultare in termini espliciti e nelle forme scritte e comunicate all’assicuratore previste per la designazione del terzo ex artt. 1920 e 1921 c.c., anche per via testamentaria, con specifica attribuzione della somma assicurata, a favore di una determinata persona.
3. In più, si osserva che già solo analizzando le norme che disciplinano il contratto di assicurazione sulla vita si desume che la liquidazione dell’indennizzo dovuta dall’assicuratore al terzo beneficiario alla morte del disponente – fatto che realizza l’evento assicurato – fa già parte del patrimonio del terzo che l’abbia accettata. Difatti l’art. 1921 c.c., prevede che la revoca del beneficio non può farsi dagli eredi dopo la morte del contraente una volta che il beneficiario abbia dichiarato di volerne profittare. E’, poi, opinione largamente condivisa dalla dottrina che gli effetti del contratto assicurativo sulla vita non dipendono dall’accertamento della finalità dell’attribuzione patrimoniale (previdenziale, gratuita o onerosa), proprio perchè la ragione sottesa al contratto ha una causa propria ritenuta ex lege meritevole di tutela, a prescindere dal motivo sottostante che spinge un soggetto a stipularlo.
3.1. La giurisprudenza, sul punto, è intervenuta per escludere la funzione indennitaria dell’assicurazione sulla vita, evidenziandone la normale finalità di risparmio o di capitalizzazione (v. da ultimo, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12261 del 14/06/2016, in riferimento alla opponibilità al fallimento dei pagamento del riscatto al fallito; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12353 del 24/05/2006). In altre ipotesi, si è anche sottolineato che è un contratto che può assolvere a molteplici finalità concrete: dalla garanzia, alla previdenza, alla liberalità. Peraltro, lo scopo pratico più frequente è quello di previdenza, quando siano indicati come beneficiari persone che vivono del lavoro del contraente (ad es., assicurazione sulla vita stipulata dal coniuge lavoratore, a favore dell’altro coniuge non lavoratore ed a carico del primo). Quando invece i beneficiari sono persone che non ricevono sostentamento dal contraente, lo scopo pratico più frequentemente avuto di mira dal contraente, e che deve presumersi ex art. 2727 c.c., è la liberalità. In tale ultima ipotesi l’assicurazione sulla vita costituisce una donazione indiretta di cui all’art. 809 c.c., rispetto alla quale il donatum è rappresentato dai premi pagati, non dall’indennizzo. Ma anche in considerazione di una sottostante finalità gratuita, l’indennizzo non è tuttavia dovuto dall’assicuratore al beneficiario a titolo gratuito, ma a titolo oneroso a fronte del premio pagato. E’, infatti, il pagamento del premio, effettuato per beneficiare un terzo, che costituisce pertanto il c.d. “negozio-mezzo” (l’assicurazione) utilizzato per conseguire gli effetti del “negozio-fine” (la donazione) (così Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7683 del 2015, citata dai ricorrenti).
3.2. Del resto, la conferma della sostanziale autonomia del contratto di assicurazione a favore del terzo dai rapporti sottostanti al contratto si riscontra nell’art. 1413 c.c., relativo al contratto a favore del terzo, certamente espressione di un principio generale là dove indica che il promittente può opporre al terzo le eccezioni fondate sul contratto dal quale il terzo deriva il suo diritto, ma non anche quelle fondate su altri rapporti tra promittente e stipulante, proprio per sottolinearne l’autonomia causale.
4. Da tutto quanto sopra consegue che il beneficiario, per effetto della designazione, acquista un diritto soggettivo perfetto al pagamento della “indennità” correlato al pagamento dei premi assicurativi da parte dell’assicurato finchè in vita. Le pronunce giurisprudenziali hanno anche messo in rilievo che si tratta di un diritto di credito, proprio del beneficiario, di cui egli può liberamente disporre per atto inter vivos o mortis causa e che, alla sua morte, si trasmette agli eredi, a meno che la designazione non venga revocata, con ciò facendo intendere che il beneficio che va a maturare post mortem appartiene al beneficiario già prima dell’eventus mortis, e non all’assicurato, a meno che il beneficio non venga revocato.
4.1. In particolare, si è escluso che il diritto di credito acquisito dal terzo possa essere oggetto di (eventuali) disposizioni testamentarie da parte dello stipulante, nè di devoluzione agli eredi secondo le regole della successione legittima, a meno che non sia stata disposta a favore di questi ultimi la revoca della precedente designazione del beneficiario (cfr. per tutte Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 25635 del 15/10/2018; Cass. Sez. 2 -, Sentenza n. 26606 del 21/12/2016). Sicchè si è ritenuto che qualora, in ipotesi, il contratto preveda che l’indennizzo debba essere corrisposto agli “eredi legittimi o testamentari”, tale designazione concretizza una mera indicazione del criterio per la individuazione dei beneficiari, i quali sono coloro che rivestono, al momento della morte del contraente, la qualità di chiamati all’eredità, senza che rilevi la (successiva) rinunzia o accettazione dell’eredità da parte dei medesimi (cfr. per tutte, Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 25635 del 15/10/2018; Sez. 2, Sentenza n. 26606 del 21/12/2016; Sez. 3, Sentenza n. 19210 del 29/09/2015; Ord. S.U. 8095/07; Cass. 4484/96; 6531/06). Conseguentemente, il beneficiario istituito nel rispetto delle formalità previste dalla legge nell’art. 1920 c.c., pur potendo nominalmente coincidere con il soggetto che succederà iure hereditatis nel patrimonio dell’assicurato, non acquisisce un diritto facente parte dell’asse ereditario del disponente, ma un diritto cali ricevere la prestazione dovuta direttamente dall’assicuratore per effetto della designazione a questi comunicata per iscritto, una volta verificatasi la condizione di esigibilità della prestazione ovvero la morte del disponente – che certamente non si qualifica come condizione di esistenza del diritto a riscuotere l’indennizzo.
4.2. Ne consegue che, una volta stipulato il contratto di assicurazione sulla vita, in capo al contraente-disponente è data solo la facoltà, prevista nell’art. 1921 c.c., comma 1, di revocare, anche per via testamentaria, la designazione del terzo beneficiario, nonostante il terzo abbia dichiarato di volerne beneficiare. Purtuttavia, anche rispetto all’esercizio di tale residuale facoltà di revoca del beneficio da parte dell’assicurato, la legge indica un ampio margine di autonomia per il disponente a favore del beneficiario designato, posto che è prevista la rinuncia preventiva a detta facoltà ex art. 1921 c.c., comma 2, accompagnata dalla dichiarazione del beneficiario di volerne profittare, con comunicazione per iscritto da inviarsi all’assicuratore. E difatti, la revoca e la designazione di un diverso beneficiario in sostituzione, ove il contraente non abbia rinunciato a detta facoltà, ex art. 1921 c.c., si realizza nelle stesse forme previste nell’art. 1920 c.c. e dunque anche con disposizione testamentaria.
5. La rinuncia alla facoltà di revoca del beneficiario, pertanto, ha l’effetto di cristallizzare nel tempo il diritto del beneficiario e, certamente, neutralizza ogni diversa disposizione da parte del contraente, stabilizzando l’attribuzione del beneficio in capo alla persona designata che ne ha voluto profittare sino all’eventus mortis del disponente.
6. Quanto alla natura del negozio di rinuncia al potere di revoca del beneficio da parte del disponente, la dottrina maggioritaria lo definisce quale atto unilaterale inter vivos, recettizio nei confronti del solo promittente; altra parte, minoritaria, lo considera come un negozio bilaterale tira stipulante e terzo, esterno al contratto a favore di terzo anche nei confronti del solo promittente, che si pone in deroga ai patti successori, e dunque costituisce norma eccezionale insuscettibile di interpretazione analogica. In questo dibattito traspare che ciò che non è pacifico in dottrina è il momento in cui, con tale atto di rinuncia, si perfeziona il definitivo acquisto del beneficio da parte del terzo, con accettazione del beneficiario, data la natura irrevocabile della disposizione.
6.1. Tale questione è rilevante per dirimere il caso di specie, proprio in relazione all’intervenuta premorienza della beneficiaria che, fino a prova contraria, è stata designata con atto divenuto irrevocabile per espressa rinuncia della facoltà di revoca, posto che i ricorrenti assumono di essere succeduti al beneficio, divenuto irrevocabile per volontà del contraente, per successiva disposizione testamentaria della beneficiaria. Sul punto, la Corte di merito si è chiaramente espressa nel senso di ritenere che la premorienza del beneficiario non sia in grado di determinare un fenomeno successorio del diritto in ogni caso, e ciò a prescindere dalli esercizio o meno della facoltà di revoca. Tuttavia, l’asserto omette di confrontarsi non solo con le norme in esame ma, soprattutto, con il dibattito teorico che ne è seguito.
6.2. Difatti, l’ipotesi di premorienza del beneficiario è espressamente disciplinata nell’art. 1412 c.c., comma 2, che nel contratto a favore di terzo dispone il trasferimento agli eredi del beneficiario in caso di sua premorienza, fatto salvo l’esercizio della facoltà di revoca (in grado pertanto di impedire tale trasmissione) o altra diversa disposizione. Occorre dunque chiedersi se la regola riferita al contratto a favore di terzo, ma non parimenti richiamata nella disciplina del contratto di assicurazione della vita, possa valere per il contratto de quo.
6.3. Nel caso in esame, pertanto, occorre valutare se la possibilità di trasmettere, inter vivos o mortis causa, detto beneficio agli eredi del beneficiario premorto sia ammessa anche nel caso di assicurazione sulla vita. Soprattutto, data la peculiarità dell’assicurazione sulla vita, normalmente finalizzata a realizzare un atto di previdenza o di liberalità intuitu personae, occorre chiedersi se la trasmissibilità agli eredi per premorienza del beneficiario prevista per il contratto a favore di terzo sia un effetto naturale anche del contratto assicurativo, pur non essendo, per quanto sopra detto, il contratto subordinato alla sussistenza di un interesse dello stipulante. Di altrettanta rilevanza dirimente è, poi, la questione se, nel caso in cui l’attribuzione del beneficio sia stato accompagnato da una successiva rinuncia della facoltà di revocarlo, tale disposizione sia in grado di rafforzare l’elemento dell’intuitu personae rispetto a un atto dispositivo che è per regola trasmissibile agli eredi del beneficiario, salvo appunto la espressa revoca del beneficio od ogni altra diversa disposizione.
7. A monte, dunque, occorre tornare a valutare la compatibilità del principio che ammette l’immediata efficacia dell’atto di designazione del beneficio, accompagnato dalla rinuncia al potere di revoca, con il divieto di stipula di patti successori di cui all’art. 458 c.c.. La soluzione, invero, non può che evincersi ragionando in generale sulla funzione di tale contratto e sugli effetti che naturalmente determina nel mondo giuridico, per come sopra già delineati nei suoi tratti essenziali dalla dottrina e dalla giurisprudenza.
7.1. Sul punto, la opinione più accreditata in dottrina è che la rinuncia al potere di revoca sia un negozio inter vivos post mortem del tutto distinto dai patti successori, attraverso il quale il rapporto giuridico si innesta tra disponente e beneficiario con effetti immediati sotto il profilo della costituzione del diritto in capo al beneficiario, mantenendo quindi fermo il principio, sopra detto, certamente valido nel caso in cui sia rimasta la facoltà di revoca. Mentre, l’opinione minoritaria vede nell’esercizio di tale rinuncia al potere di revoca una deroga legale al divieto di patti successori, e dunque un’assimilabilità a tali patti quanto all’effetto che esso provoca sulla capacità di disporre finchè si è in vita.
7.2. All’uopo, occorre confrontare la tesi prevalente, secondo cui la morte dello stipulante, anche in questa ipotesi, costituirebbe il termine per l’adempimento dell’obbligazione a favore del beneficiario, relativamente a un credito definitivamente entrato a far parte del suo patrimonio, con l’altra, minoritaria, in base alla quale l’acquisto in favore del terzo si perfeziona solo al momento della morte dello stipulante, operando tale evento quale condizione di efficacia dell’attribuzione, proprio perchè la rinuncia alla facoltà di revoca opera come un vero e proprio patto successorio. E in effetti, tale seconda tesi risulta incorporata nella motivazione qui impugnata, là dove ha assunto che il diritto della beneficiaria, premorta allo stipulante, sia venuto meno perchè non in grado di venire in esistenza al tempo della morte dello stipulante, peraltro senza offrire alcun confronto con la disposizione generale di cui all’art. 1412 c.c., comma 2, riferita al contratto a favore del terzo che prevede, invece, la trasmissibilità di detto diritto agli eredi del beneficiario premorto. Nella motivazione, inoltre, non si dà rilevanza all’esercizio della facoltà di revoca, in tesi validamente espresso dallo stipulante (salvo prova contraria).
7.3. Orbene, nel confronto delle due tesi, l’impostazione che vede la morte dello stipulante in ogni caso come un termine piuttosto che una condizione di esistenza – per il diritto alla prestazione assicurata deve essere preferita anche in riferimento a questa particolare ipotesi di premorienza del beneficiario, divenuto titolare di un diritto assicurativo divenuto (in ipotesi) irrevocabile, e ciò alla luce della disciplina generale riferita al contratto a favore del terzo (art. 1412 c.c.), entro il quale si inscrive il contratto di assicurazione sulla vita, pur con le differenze formali sopra viste, volte tuttavia a tutelare l’affidamento dell’assicuratore tenuto al pagamento del credito. In proposito, questa Corte ha già offerto qualche spunto per orientarsi, rimarcando la netta – distinzione tra contratto a favore di terzo con esecuzione della prestazione nell’eventualità della morte dello stipulante, regolata nell’art. 1412 c.c. e i patti successori, i quali sono da considerarsi invalidi proprio perchè vengono in esistenza al tempo della morte del disponente e sottraggono poste attive all’asse ereditario che, altrimenti, andrebbero a beneficio degli eredi.
7.4. In particolare, occorre riferirsi a distinguo giurisprudenziali già presenti a livello di sistema. Con riferimento a un contratto di deposito irregolare di somme di danaro in cui si stabiliva che un terzo potesse prelevare la somma solo dopo la morte dello stipulante, la giurisprudenza vi ha ravvisato una nullità derivante dalla violazione del divieto di patti successori sancito dall’art. 458 c.c., proprio in ragione del fatto che il terzo avrebbe acquisito il diritto di restituzione del tantundem solo al tempo della morte dello stipulante, e non prima (Cass. sez. 2, n. 8335/1990; Cass. 2404/1971). Mentre si è considerato che, nella prestazione a beneficio del terzo la cui esecuzione acquisti efficacia nell’eventualità della morte dello stipulante, si tratta dell’esecuzione di una prestazione che è già entrata nel patrimonio disponibile del beneficiario, ed è dunque trasmissibile ai suol eredi ex art. 1412 c.c., comma 2: pertanto in tale ipotesi non può ravvisarsi una deroga legale al divieto di patto successorio, proprio in virtù dell’acquisto immediato del diritto da parte del beneficiario, da escutere al tempo della morte dell’assicurato.
7.5. Nella motivazione della pronuncia di questa Corte n. 8335/1990 (sopra citata), tale distinguo risulta ancora meglio scolpito, là dove testualmente si indica che la qualifica di contratto a favore del terzo, in caso di costituzione di deposito irregolare di somme da restituire dopo la morte del disponente “risulta, poi, fondatamente esclusa anche perchè nel caso previsto dalla norma di cui all’art. 1412 c.c. la stipulazione, inter vivos, è immediatamente operante a favore del terzo, come si desume dal comma 2 dello stesso articolo, per il quale la prestazione deve essere eseguita a favore degli eredi del terzo se questo premuore allo stipulante, purchè il beneficio non sia stato revocato o lo stipulante non abbia disposto diversamente. Nel caso di specie, invece, il diritto alla restituzione della somma data in deposito è stato attribuito alla * con effetto dalla morte del disponente, intendendo questi, come si è detto, assicurarle “una vita dignitosa e conforme al grado sociale”: tipica disposizione, dunque, a causa di morte, concretatasi, però, in un contratto che, per i vincoli che importava, correttamente è stato considerato contra legem” (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 8335 del 1990, in motivazione).
7.6. Pertanto, nel panorama giurisprudenziale si colgono già molti argomenti per ritenere che, a livello di sistema, la disposizione de qua, rientri nello schema del contratto a favore del terzo “dopo la morte dello stipulante” regolata nell’art. 1412 c.c., ove l’esecuzione della prestazione è prevista, appunto, post mortem dello stipulante, e istituisce un diritto del beneficiario designato trasmissibile ai suoi eredi, posto che anche in questo caso non tanto la sua esistenza, ma la sua esigibilità si determina con la morte del disponente, e ciò a prescindere dal motivo intuitu personae o previdenziale sottostante alla designazione del beneficiario, usualmente rinvenibile nel contratto di assicurazione sulla vita. Vale all’uopo la considerazione che, non essendo detto istituto inquadrabile nell’ambito di un patto successorio, non vi sono ostacoli per ricorrere ai principi generali rinvenibili nel contratto a favore del terzo cui le disposizioni in esame fanno, per molti e diversi aspetti, espresso riferimento (v. art. 1920 c.c., che fa riferimento agli artt. 1411 e segg.).
7.7. Sicchè, anche la rinuncia alla facoltà di revoca, in tale contesto, è solo tesa a rafforzare ancora di più il legame con il beneficiario (intuitus personae), mettendo al riparo l’affidamento di quest’ultimo da un ripensamento da parte dello stipulante, tant’è che nel caso dell’assicurazione sulla vita la legge condiziona l’efficacia della rinuncia alla facoltà di revoca all’accettazione per iscritto del beneficio da parte del beneficiario e alla comunicazione scritta di entrambe le dichiarazioni alla promittente assicuratrice ex art. 1921 c.c., comma 2 (quest’ultima ai fini della opponibilità alla compagnia assicuratrice), come sopra visto. Il che significa che con tale disposizione, certamente in grado di determinare un indissolubile legame tra il beneficiario dell’assicurazione e il contraente, si debba ritenere inclusa la regola della trasmissibilità del beneficio agli eredi del beneficiario premorto, prevista in via generale nell’art. 1412 c.c., comma 2, proprio perchè il beneficio assegnato intuitu personae al terzo nell’eventualità di morte dell’assicurato, nel sistema, non è equiparabile a un patto successorio, in ragione di quanto sopra detto, ed entra nella immediata disponibilità patrimoniale del beneficiato, sulla base del principio generale indicato nell’art. 1420 c.c., comma 3, sopra considerato.
7.8. Al lume di quanto sopra considerato va pertanto affermato il seguente principio di diritto: “La disposizione di cui all’art. 1412 c.c., comma 2, in base alla quale, con riferimento al contratto a favore del terzo, la prestazione al terzo, dopo la morte dello stipulante, deve essere eseguita a favore degli eredi del terzo se questi premuore allo stipulante, purchè il beneficio non sia revocato o lo stipulante non abbia disposto diversamente, si applica anche al contratto di assicurazione sulla vita. Ne consegue che, qualora in detto contratto il terzo beneficiario premuoia al disponente (e non ricorrano le dette due evenienze), non si può ritenere che il diritto a suo favore non sia sorto in quanto condizionato alla morte del disponente. Nel detto contratto la morte del disponente non è, infatti, evento condizionante la nascita del diritto alla prestazione, ma evento che determina solo la sua esigibilità, e ciò a prescindere dal motivo intuitu personae o previdenziale sottostante alla designazione del beneficiario”.
7.9. La corte territoriale, reputando che il diritto alla prestazione potesse insorgere solo con la morte del disponente ha, dunque, erroneamente considerato la premorienza della beneficiaria come un fatto che automaticamente escludeva la possibilità che detto diritto potesse nascere a favore dei suoi eredi. Invece, ai fini dell’esclusione dell’operatività della disposizione a favore degli eredi del beneficiario premorto occorreva accertare l’efficacia della rinuncia alla facoltà di revoca della disposizione e del disconoscimento della relativa sottoscrizione da parte del disponente, nonchè della revoca della disposizione e della nomina di altro beneficiario, e in funzione di detti accertamenti esaminare le istanze di verificazione. Questioni che dovrà esaminare il giudice del rinvio, dando corso – ferma la valutazione sui presupposti per procedervi, in particolare quanto alle istanze di verificazione agli accertamenti già richiesti dalle parti e cui non aveva proceduto nemmeno il giudice di primo grado.
7.10. Il giudice del rinvio dovrà pertanto esaminare il merito della controversia al lume dei principi sopra esposti.
8. Il secondo motivo è assorbito per effetto dell’accoglimento del ricorso, là dove si denuncia ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione delle norme in tema di regolamentazione delle spese processuali ex artt. 91 e 92 c.p.c. e ciò in ragione della mancata compensazione delle spese processuali nonostante la novità delle questioni affrontata dai giudici di merito.
9. Conclusivamente, la Corte accoglie il ricorso relativamente al primo motivo, con assorbimento del secondo; per l’effetto cassa la sentenza e rinvia alla Corte d’appello di Milano perchè decida, in diversa composizione, anche per le spese.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso relativamente al primo motivo, con assorbimento del secondo; per l’effetto, cassa la sentenza e rinvia alla Corte d’appello di Milano perchè decida, in diversa composizione, anche per le spese.

Art. 614 bis c.p.c.. Il diritto-dovere di visita del genitore non collocatario non è suscettibile di coercizione

Corte d’Appello Milano, Sez. minori, Sent., 21 aprile 2021
CORTE D’APPELLO DI MILANO Sezione delle Persone, dei Minori, della Famiglia
composta dai magistrati:AlbertoMassimo Vigorelli -PresidentePaola Tanara -Consigliere rel.Valentina Paletto -Consigliereha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento d’appello in oggetto, proposto con appello depositato in data 16.11.2019
daT.M., nata a M. il (…) (C.F. (…)), rappresentata e difesa -giusta procura in calce all’atto d’ appello -dall’Avv. ….e dall’Avv….., entrambi del Foro di Catania APPELLANTEcontroB.A., nato a T. (S.) il (…) (C.F. (…), rappresentato e difeso -giusta procura allegata all’atto di costituzione e risposta -dall’Avv. Boletta Emanuele del Foro di Sondrio, presso il cui studio, sito in Tirano (SO), Via Lungo Adda V Alpini, n.6, è elettivamente domiciliato APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 893/2019 del Tribunale di Monza, emessa il 04.04.2019 e pubblicata il 16.04.2019 nel procedimento di separazione giudiziale tra coniugi n. 10535/2015 R.G. Con l’intervento del Procuratore Generale dott. C.T.
Svolgimento del processo -Motivi della decisione1. Il sig. B.A. e la sig.ra T.M. hanno contratto matrimonio concordatario in data 20.05.2006; in costanza di matrimonio, sono nati N.(n. il (…)) e S. (n. (…)).Il rapporto coniugale si è concluso nel mese di luglio 2015, quando il sig. B. ha abbandonato la comune residenza.2. In data 23.09.2015, la sig.ra T. ha depositato ricorso presso il Tribunale di Monza per ottenere la dichiarazione di separazione giudiziale con addebito a carico del sig. B..Chiedeva, inoltre, l’affido esclusivo dei figli a sé e il collocamento dei medesimi presso di lei, dichiarandosi in ogni caso disponibile all’affido condiviso. In relazione al rapporto padre-figli chiedeva che il B. tenesse presso di sé i figli a fine-settimana alterni (dal sabato alle ore 10.00 alla domenica alle ore 17.00) nonché un pomeriggio infrasettimanale (indicativamente il martedì dalle ore 16.00 alle ore 20.45); 15 giorni consecutivi col nel mese di agosto di ogni anno, nonché applicazione del principio di alternanza nei giorni festivi durante l’anno. In punto di contributo economico, la sig.ra T. formulava istanza di riconoscimento di un assegno perequativo a suo favore di Euro. 600,00 mensili; per i figli, chiedeva la condanna di controparte al
versamento di Euro. 1.625,00 mensili a titolo di concorso al loro mantenimento con decorrenza dal luglio 2015 (da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT), oltre al 50% delle spese straordinarie.3. In sede di Cost. in data 11 gennaio 2016, il sig. B. chiedeva il rigetto delle istanze avversarie in punto di addebito della separazione in capo allo stesso e in punto di attribuzione di assegno perequativo. In relazione ai figli, chiedeva l’affidamento condiviso, senza nulla eccepire circa il collocamento prevalente degli stessi presso la madre, il riconoscimento del suo diritto di visita a fine-settimana alterni dal venerdì sera alla domenica sera e per un giorno infrasettimanale, aderendo alla prospettazione di controparte in relazione ai periodi festivi. Si dichiarava disponibile a versare un contributo per mantenimento dei figli di Euro. 500,00 mensili (per entrambi i figli), oltre al 50% delle spese straordinarie superiori a Euro. 100,00, ove debitamente documentate e concordate fra i genitori.4. All’esito dell’udienza ex art. 708 c.p.c., il Presidente, con ordinanza del 21.1.2016 affidava i minori in via condivisa tra i coniugi, regolamentava il diritto di visita del padre poneva a carico di quest’ultimo un contributo per il mantenimento dei figli di Euro. 650,00 mensili oltre il 50% delle spese extra-assegno.5. Con sentenza del 04.04.2019, pubblicata il 16.04.2019, in questa sede impugnata, il Tribunale di Monza ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, rigettando l’istanza di addebito della separazione e pronunciandosi sui rapporti patrimoniali tra i genitori e i figli nonché sui rapporti personali padre-figli. In particolare:a) ha disposto l’affidamento condiviso dei minori ai genitori, con collocazione prevalente presso la madre regolamentando i rapporti padre-figli;b) ha dichiarato inammissibile l’istanza presentata dalla sig.ra T. ai sensi dell’art. 614 bis c.p.c. che si doleva del mancato rispetto da parte del B. del calendario di visite padre-figli, così motivando: “la sanzione di cuiall’art. 614 bis c.p.c. può accedere, per espressa previsione normativa, unicamente a sentenze di condanna, ad un obbligo (determinato) di fare o di non fare. I provvedimenti relativamente ai figli, adottati dal Tribunale ai sensi dell’art. 377 bis c.c. relativi al regime di affidamento, alla regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale e alla determinazione dei tempi e delle modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore, non comportano alcuna statuizione di ‘condanna’ a carico dell’uno e dell’altro genitore”;c) ha invitato le parti ad avviare un percorso di sostegno alla genitorialità con l’assistenza dei Servizi Sociali territorialmente competenti;d) ha assegnato la casa coniugale sita in C. M. (M.) alla sig.ra T.;e) in punto di contributo al mantenimento dei figli, ha confermato i provvedimenti presidenziali (Euro. 650,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie);
f) ha rigettato la domanda di riconoscimento di assegno perequativo a favore dalla sig..ra T.;g) ha compensato tra le parti le spese di lite nella misura di due terzi, condannando la sig.ra T. a rifondere a controparte il restante terzo.6. Ha ritualmente interposto il presente gravame la sig. T., lamentando:i) l’erronea esclusione dell’applicabilità dell’art. 614 bis c.p.c. alla fattispecie de qua, sostenendo l’esperibilità dell’azione volta a dissuadere il padre dalla violazione dei propri doveri genitoriali, rimarcando che, al mancato rispetto del calendario di visite padre-figli conseguono maggiori esborsi per la madre che deve demandare ad una baby-sitting la cura dei minori;ii) la mancata completa valutazione delle condizioni reddituali e patrimoniali dell’appellato, che ha portato il Tribunale a determinare un contributo paterno per il mantenimento dei figli del tutto insufficiente, a maggior ragione in quanto nel corso del procedimento di primo grado la condizione economica del B. era significativamente migliorata atteso che: l’immobile sito in R., di sua proprietà non era più oggetto di sequestro, bensì regolarmente locato; i proventi di tale locazione coprono integralmente i costi del mutuo che grava sull’abitazione di quest’ultimo;iii) nelle more del procedimento, il B. aveva estinto due finanziamenti.iv) Il predetto non doveva più far fronte alle rate di mutuo gravante sulla ex casa familiare in quanto assuntointegralmente dalla sig.ra T..Ha pertanto concluso chiedendo l’aumento del contributo posto a carico del padre per il mantenimento dei figli ad Euro. 1.100,00 mensili (oltre al 50% delle spese extra assegno) con vittoria delle spese di lite in entrambi i gradi del procedimento.7. Si è costituito ritualmente il sig. B., chiedendo il rigetto dell’appello conrifusione delle spese di lite.Pur assumendo di incontrare regolarmente ifigli, e quindi negando gli assunti di controparte in merito alla violazione del diritto di visita padre-figli, ha richiamato il recente orientamento della Corte di legittimità, secondo il quale il diritto-dovere del genitore non collocatario a far visitaal figlio minore non è suscettibile di coercizione, essendo oggetto di una “autonoma e spontanea osservanza dell’interessato” (Cass. Civ., Sez. I, ordinanza del 06.03.2020, n. 6471).Ha poi contestato la pretesa dell’appellante in punto di contribuzione per i figli deducendo:-che sul suo stipendio mensile di circa Euro. 2.500,00 mensili grava il pignoramento richiesto dalla sig.ra T. (di circa Euro. 450,00/470,00) per ratei di mutuo relativo alla casa familiare non corrisposti;-di versare a favore dei figli Euro. 150,00/200,00 per i pasti fuori casa in occasione della visita settimanale, oltre a Euro. 100,00 mensili a titolo di spese straordinarie ed Euro. 68,30 per la copertura assicurativa e le spese mediche;-di dover far fronte ad un esborso mensile di circa Euro. 250,00/300,00 per la benzina;
-che i suoi debiti pregressi non sono estinti, in quanto corrisponde Euro. 50,00 mensili a titolo di rateizzazione dei debiti erariali; inoltre, è imminente l’avvio di un’azione legale da parte di B.I. nei suoi confronti, non avendo questi onorato i propri debiti; -che ha sempre partecipato alle spese quotidiane di vita e relative all’abitazione di proprietà della compagna con cui vive.8. All’udienza del 27.01.2021, avanti a questa Corte, tenutasi alla presenza di parte appellata e dei procuratori delle parti, venivano sentiti i presenti sulle circostanze ritenute rilevanti ai fini del decidere; all’esito dei richiesti chiarimenti, la Corte invitava le parti a transigere la vertenza, indicando quale propostal’aumento dell’assegno di mantenimento dei figli ad Euro. 750,00 mensili rinviando il procedimento all’odierna udienza.9. In questa sede, la Corte, preso atto del fallimento delle trattative intercorse, sentiti i difensori che si sono riportati alle conclusioni dei rispettivi atti, nonché il Procuratore Generale che ha chiesto il rigetto dell’appello, ha trattenuto la causa in decisione.Reputa la Corte che l’appello proposto debba essere parzialmente accolto neitermini di seguito illustrati.Riguardo al primo motivo di appello, questa Corte ritiene corretta la valutazione del Tribunale di Monza circa l’inapplicabilità dell’art. 614 bis c.p.c. in caso di violazione del diritto di visita padre-figli-In proposito si reputa pienamente condivisibile il recente orientamento giurisprudenziale secondo il quale: “in tema di rapporti con la prole, il diritto dovere di visita del figlio minore spettante al genitore non collocatario, non è suscettibile di coercizione neppure nelle forme indirette previste dall’art. 614 bis c.p.c., trattandosi di un ‘potere-funzione’ che, non essendo sussumibile negli obblighi la cui violazione integra una grave inadempienza ex art. 709 ter c.p.c., è destinato a rimanere libero nel suo esercizio, quale esito di autonome scelte che rispondono anche all’interesse superiore del minore ad una crescita sana ed equilibrata” (Cass. Civ., Sez. I, ordinanza del 06.03.2020, n. 6471; in senso conforme Cass. Civ., Sez. I, 13.08.2019, n. 21341). Come opportunamente osservato dalla Corte di legittimità, l’esposta interpretazione è conforme alla giurisprudenza della Corte europea per la tutela dei Diritti dell’Uomo secondo cui: “l’impegno delle autorità nazionali a facilitare tale collaborazione non è destinato a tradursi nell’obbligo di ricorrere alla coercizione che, in materia, non può che essere limitato, nella ribadita necessità della valutazione dei diritti e delle liebrtà delle persone coinvolte per un apprezzamento dell’interesse superiore del minore e dei diritti al medesimo conferiti dall’articolo 8 della Convenzione (Volesky c. Repubblica ceca, n. 63267/00, 118, 29 giugno 2004), nel rispetto di un margine di ragionevolezza che dee comunque guidare ogni intento volto ad agevolare l’esercizio del diritto di visita (Nuutinen c. Finlandia, n. 32843/96, 128, 27 giugno 2000)” (Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 6471 cit.).Con riferimento al secondo motivo di appello, si osserva che, dagli atti (dichiarazione dei redditi del 2020) risulta che il sig. B. percepisce un reddito di Euro. 2.570,00 mensili (Euro. 42.100,00 lordi annui).Ciò posto, corretta -per lo meno nell’an se non nel quantum -risulta la osservazione articolata dall’appellante secondo la quale dal 2016 (epoca dei provvedimenti presidenziali) ad oggi gli esborsi periodici fissi del sig. B. sono diminuiti. Risulta, infatti che lo stesso nel 2017 ha estinto un
finanziamento con rate mensili di Euro. 319,95, e nel corso del 2019 un altro finanziamento con rate mensili pari ad Euro. 200,25; convive attualmente a Milano con la nuova compagna pressola di lei abitazione, e pertanto non è più gravato da oneri locatizi; di recente ha posto in locazione un immobile di sua proprietà sito in R., dal quale pertanto percepisce un reddito.Si aggiunga che attualmente, il B. risulta gravato esclusivamente dalpignoramento del quinto dello stipendio richiesto dalla sig.ra T. (per Euro. 450,00 mensili) ed è debitore della somma di Euro. 13.299,11 nei confronti di I.S. S.p.a,, debito rispetto al quale non è stata ancora iniziata alcuna azione esecutiva (cfr. raccomandata I.S.P. del 16.9.2020).Per quanto attiene alla capacità economica della sig.ra T., contrariamente a quanto esposto nella sentenza impugnata, dalla documentazione prodotta, la medesima risulta amministratrice insieme al fratello della società di famiglia S. S.r.l. avente come oggetto sociale “logistica industriale” (verbale di assemblea societaria dell’1.9.2016), con un emolumento mensile di Euro. 1.800,00, emolumento sospeso dal luglio 2020 verosimilmente in ragione dell’intervenuta emergenza sanitaria.Ha poi percepito i proventi della vendita dell’immobile sito in R. del quale era divenuta proprietaria a seguito di assunzione del mutuo (in precedenza gravante anche sul B.) .Ed ancora, il finanziamento chiesto per l’avvio della libreria acquistata a Cesano Maderno risulta estinto (trattandosi di finanziamento rateizzato in 60 mesi contratto nel febbraio 2015).Deve pertanto concludersi che l’unico esborso che al momento l’appellante deve sostenere è il canone di locazione pari ad Euro. 1.290,00.Alla luce del costante orientamento giurisprudenziale secondo cui “a seguito di separazione dei coniugi o dei conviventi more uxorio, nel quantificare l’ammontare del contributo dovutodal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre all’apprezzamento delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vi vita da lui goduto” (così ex plurimis Cass. civ. sez I 18.7.2019 cn. 19455) e tenuto conto dell’età dei minori (13 e 10 anni), considerata la provata diminuzione degli esborsi fissi a carico del sig. B., pare equo determinare in questa sede, in riforma della sentenza appellata, il contributo per il mantenimento dei figli a carico dell’appellato in Euro. 750,00 mensili rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT con decorrenza da dicembre 2019, mese successivo al deposito dell’atto d’impugnazione (sulla decorrenza tra le tante cfr. Cass. civ. sez. I ord. 4.5.2018 n. 10788)Il rigetto del primo motivo d’appello e la riforma parziale della sentenza impugnata (con un aumento del contributo per il mantenimento dei figli a carico del padre di soli Euro. 100,00 mensili), rende equa la compensazione tra le parti delle spese della presente fase, ferma restando la statuizione sulle spese del primo grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull’appello proposto dalla sig.ra T.M. contro B. avverso la sentenza n. 893/2019 emessa dal Tribunale di Monza in data 04.04.2019 nel procedimento R.G. n. 10535/2015 e pubblicata il 16.04.2019, così provvede:in riforma parziale della sentenza impugnata determina il contributo per il mantenimento dei figli dovuto da B.A., con decorrenza da dicembre 2019, in Euro. 750,00 mensili rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT. Conferma nel resto. Compensa tra le parti le spese di giudizio.