Separazione:l’attitudine al lavoro è elemento valutabile ai fini dell’assegno di mantenimento

Cass. Civ.,Sez. VI -1, Ord., 10 maggio 2021, n. 12329-Pres. Scotti, Cons. Rel. Valitutti
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE SESTA CIVILESOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:Dott. SCOTTI Umberto LuigiCesare Giuseppe -Presidente -Dott. VALITUTTI Antonio -rel. Consigliere -Dott. MELONI Marina -Consigliere -Dott. TERRUSI Francesco -Consigliere -Dott. NAZZICONE Loredana -Consigliere -ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14848-2019 proposto da:F.T., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’Avvocato ROMINA TARGA;-ricorrente-contro M.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AURELIA, 385, presso lo studio dell’avvocato ANDREA SITZIA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LORELLA SITZIA;-controricorrente-avverso la sentenza n. 53/2019 della CORTE D’APPELLO di TRENTO, depositata il 19/02/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di Consiglio non partecipata del 28/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. VALITUTTI ANTONIO.
Svolgimento del processo1. Con sentenza n. 312/2017, il Tribunale di Rovereto pronunciava la separazione personale dei coniugi F.T. e M.P., respingendo la domanda di addebito proposta dal marito, nonchè la domanda di corresponsione di un assegno di mantenimento a favore della moglie, e ponendo a carico del F. esclusivamente un assegno di mantenimento di Euro 250,00 ciascuno, a favore dei figli della coppia, maggiorenni non economicamente sufficienti.2. Su appello della M., la Corte d’appello di Trento, con sentenza n. 53/2019, depositata il 19 febbraio 2019 e notificata il 25 febbraio 2019, in parziale riforma della sentenza impugnata, poneva a carico del F. un assegno di mantenimento in misura di Euro 200,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo indici Istat, confermando nel resto la sentenza di primo grado. Il giudice del gravame riteneva che, nella comparazione tra i redditi delle due parti, non potesse imputarsi all’appellante di non avere dimostrato l’impossibilità di trasformare il rapporto di lavoro part-time -in corso -in un rapporto full-time, o di avere trascurato altre occasioni di lavoro, trattandosi di circostanze
impeditive o limitative dell’assegno di mantenimento che avrebbero dovuto essere provate dal marito.3. Per la cassazione di tale provvedimento ha, quindi, proposto ricorso F.T. nei confronti di M.P., affidato ad un solo motivo. La resistente ha replicato con controricorso. Motivi della decisione1. Con l’unico motivo di ricorso, F.T. denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 156 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.1.1. Si duole il ricorrente che il giudice di appello abbia operato una illegittima inversione dell’onere della prova, ponendo a suo carico la dimostrazione dell’impossibilità, per la consorte, di trasformare il rapporto in corso da rapporto a tempo determinato a rapporto a tempo indeterminato, e di avere trascurato più favorevoli occasioni di lavoro, laddove la prova della ricorrenza dei presupposti dell’assegno di separazione incomberebbe sul coniuge che ne richiede in giudizio il riconoscimento.1.2. Il motivo è inammissibile.1.2.1. Va, per vero, osservato che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicchè i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell’art. 156 c.c., l’assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell’addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell’assegno di divorzio (Cass., 16/05/2017, n. 12196; Cass., 24/06/2019, n. 16809).1.2.2. Orbene, è ben vero che la prova dei presupposti per il riconoscimento dell’assegno incombe su colui che chieda il mantenimento (Cass., 20/03/2018, n. 6886), e tuttavia è altresì evidente che, a fronte dell’accertamento positivo dei presupposti, compresa la mancanza di colpa del coniuge istante nel non riuscire a reperire un’occupazione confacente, operata dal giudice di merito sulla base delle allegazioni e dei riscontri probatori offerti dal coniuge richiedente, ricade sui colui che intenda contestare siffatta ricostruzione indicare, nel ricorso per cassazione -in adempimento del principio di autosufficienza -gli elementi di segno contrario allegati in sede di merito, e non valutati dal giudice di seconda istanza.
In tema di separazione personale dei coniugi, l’attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce, invero, elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell’assegno di mantenimento da parte del giudice, qualora venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un’attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche, laddove venga, ad esempio, comprovata dall’altro coniuge, o sia pacifica in atti, l’esistenza di proposte di lavoro immotivatamente non accettate (Cass., 09/03/2018, n. 5817; conf. Cass., 04/04/2016, n. 6427; Cass., 13/02/2013, n. 3502).1.2.3. Nel caso di specie, la Corte d’appello ha accertato in fatto che la M. ha reperito nel 2012 un’attività part-time presso un ente privato, e che, “a causa dell’età (56 anni), della prolungata estromissione dall’attività produttiva e della ormai obsoleta formazione”, la medesima non era riuscita a reperire altre e più convenienti attività lucrative. La Corte territoriale ha, altresì, accertato una sensibile differenza tra i redditi delle due parti, essendosi rivelati nettamente più alti -ancorchè i redditi immobiliari del marito non risultassero neppure dichiarati in maniera completa -quelli percepiti dal F., dipendente della Guardia di Finanza. A fronte di tali motivate conclusioni, il motivo di ricorso è del tutto generico, non evidenziando alcun elemento di prova di segno contrario -offerto al giudice di appello -circa una ipotetica colpa della M. nel non essere riuscita ad ottenere una modifica del rapporto di lavoro, o nell’avere rifiutato proposte di lavoro più favorevoli.2. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente, in favore della controricorrente, alle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 4.100,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis. Dispone, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, che in caso di diffusione della presente ordinanza si omettano le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.