Art. 614 bis c.p.c.. Il diritto-dovere di visita del genitore non collocatario non è suscettibile di coercizione

Corte d’Appello Milano, Sez. minori, Sent., 21 aprile 2021
CORTE D’APPELLO DI MILANO Sezione delle Persone, dei Minori, della Famiglia
composta dai magistrati:AlbertoMassimo Vigorelli -PresidentePaola Tanara -Consigliere rel.Valentina Paletto -Consigliereha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento d’appello in oggetto, proposto con appello depositato in data 16.11.2019
daT.M., nata a M. il (…) (C.F. (…)), rappresentata e difesa -giusta procura in calce all’atto d’ appello -dall’Avv. ….e dall’Avv….., entrambi del Foro di Catania APPELLANTEcontroB.A., nato a T. (S.) il (…) (C.F. (…), rappresentato e difeso -giusta procura allegata all’atto di costituzione e risposta -dall’Avv. Boletta Emanuele del Foro di Sondrio, presso il cui studio, sito in Tirano (SO), Via Lungo Adda V Alpini, n.6, è elettivamente domiciliato APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 893/2019 del Tribunale di Monza, emessa il 04.04.2019 e pubblicata il 16.04.2019 nel procedimento di separazione giudiziale tra coniugi n. 10535/2015 R.G. Con l’intervento del Procuratore Generale dott. C.T.
Svolgimento del processo -Motivi della decisione1. Il sig. B.A. e la sig.ra T.M. hanno contratto matrimonio concordatario in data 20.05.2006; in costanza di matrimonio, sono nati N.(n. il (…)) e S. (n. (…)).Il rapporto coniugale si è concluso nel mese di luglio 2015, quando il sig. B. ha abbandonato la comune residenza.2. In data 23.09.2015, la sig.ra T. ha depositato ricorso presso il Tribunale di Monza per ottenere la dichiarazione di separazione giudiziale con addebito a carico del sig. B..Chiedeva, inoltre, l’affido esclusivo dei figli a sé e il collocamento dei medesimi presso di lei, dichiarandosi in ogni caso disponibile all’affido condiviso. In relazione al rapporto padre-figli chiedeva che il B. tenesse presso di sé i figli a fine-settimana alterni (dal sabato alle ore 10.00 alla domenica alle ore 17.00) nonché un pomeriggio infrasettimanale (indicativamente il martedì dalle ore 16.00 alle ore 20.45); 15 giorni consecutivi col nel mese di agosto di ogni anno, nonché applicazione del principio di alternanza nei giorni festivi durante l’anno. In punto di contributo economico, la sig.ra T. formulava istanza di riconoscimento di un assegno perequativo a suo favore di Euro. 600,00 mensili; per i figli, chiedeva la condanna di controparte al
versamento di Euro. 1.625,00 mensili a titolo di concorso al loro mantenimento con decorrenza dal luglio 2015 (da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT), oltre al 50% delle spese straordinarie.3. In sede di Cost. in data 11 gennaio 2016, il sig. B. chiedeva il rigetto delle istanze avversarie in punto di addebito della separazione in capo allo stesso e in punto di attribuzione di assegno perequativo. In relazione ai figli, chiedeva l’affidamento condiviso, senza nulla eccepire circa il collocamento prevalente degli stessi presso la madre, il riconoscimento del suo diritto di visita a fine-settimana alterni dal venerdì sera alla domenica sera e per un giorno infrasettimanale, aderendo alla prospettazione di controparte in relazione ai periodi festivi. Si dichiarava disponibile a versare un contributo per mantenimento dei figli di Euro. 500,00 mensili (per entrambi i figli), oltre al 50% delle spese straordinarie superiori a Euro. 100,00, ove debitamente documentate e concordate fra i genitori.4. All’esito dell’udienza ex art. 708 c.p.c., il Presidente, con ordinanza del 21.1.2016 affidava i minori in via condivisa tra i coniugi, regolamentava il diritto di visita del padre poneva a carico di quest’ultimo un contributo per il mantenimento dei figli di Euro. 650,00 mensili oltre il 50% delle spese extra-assegno.5. Con sentenza del 04.04.2019, pubblicata il 16.04.2019, in questa sede impugnata, il Tribunale di Monza ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, rigettando l’istanza di addebito della separazione e pronunciandosi sui rapporti patrimoniali tra i genitori e i figli nonché sui rapporti personali padre-figli. In particolare:a) ha disposto l’affidamento condiviso dei minori ai genitori, con collocazione prevalente presso la madre regolamentando i rapporti padre-figli;b) ha dichiarato inammissibile l’istanza presentata dalla sig.ra T. ai sensi dell’art. 614 bis c.p.c. che si doleva del mancato rispetto da parte del B. del calendario di visite padre-figli, così motivando: “la sanzione di cuiall’art. 614 bis c.p.c. può accedere, per espressa previsione normativa, unicamente a sentenze di condanna, ad un obbligo (determinato) di fare o di non fare. I provvedimenti relativamente ai figli, adottati dal Tribunale ai sensi dell’art. 377 bis c.c. relativi al regime di affidamento, alla regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale e alla determinazione dei tempi e delle modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore, non comportano alcuna statuizione di ‘condanna’ a carico dell’uno e dell’altro genitore”;c) ha invitato le parti ad avviare un percorso di sostegno alla genitorialità con l’assistenza dei Servizi Sociali territorialmente competenti;d) ha assegnato la casa coniugale sita in C. M. (M.) alla sig.ra T.;e) in punto di contributo al mantenimento dei figli, ha confermato i provvedimenti presidenziali (Euro. 650,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie);
f) ha rigettato la domanda di riconoscimento di assegno perequativo a favore dalla sig..ra T.;g) ha compensato tra le parti le spese di lite nella misura di due terzi, condannando la sig.ra T. a rifondere a controparte il restante terzo.6. Ha ritualmente interposto il presente gravame la sig. T., lamentando:i) l’erronea esclusione dell’applicabilità dell’art. 614 bis c.p.c. alla fattispecie de qua, sostenendo l’esperibilità dell’azione volta a dissuadere il padre dalla violazione dei propri doveri genitoriali, rimarcando che, al mancato rispetto del calendario di visite padre-figli conseguono maggiori esborsi per la madre che deve demandare ad una baby-sitting la cura dei minori;ii) la mancata completa valutazione delle condizioni reddituali e patrimoniali dell’appellato, che ha portato il Tribunale a determinare un contributo paterno per il mantenimento dei figli del tutto insufficiente, a maggior ragione in quanto nel corso del procedimento di primo grado la condizione economica del B. era significativamente migliorata atteso che: l’immobile sito in R., di sua proprietà non era più oggetto di sequestro, bensì regolarmente locato; i proventi di tale locazione coprono integralmente i costi del mutuo che grava sull’abitazione di quest’ultimo;iii) nelle more del procedimento, il B. aveva estinto due finanziamenti.iv) Il predetto non doveva più far fronte alle rate di mutuo gravante sulla ex casa familiare in quanto assuntointegralmente dalla sig.ra T..Ha pertanto concluso chiedendo l’aumento del contributo posto a carico del padre per il mantenimento dei figli ad Euro. 1.100,00 mensili (oltre al 50% delle spese extra assegno) con vittoria delle spese di lite in entrambi i gradi del procedimento.7. Si è costituito ritualmente il sig. B., chiedendo il rigetto dell’appello conrifusione delle spese di lite.Pur assumendo di incontrare regolarmente ifigli, e quindi negando gli assunti di controparte in merito alla violazione del diritto di visita padre-figli, ha richiamato il recente orientamento della Corte di legittimità, secondo il quale il diritto-dovere del genitore non collocatario a far visitaal figlio minore non è suscettibile di coercizione, essendo oggetto di una “autonoma e spontanea osservanza dell’interessato” (Cass. Civ., Sez. I, ordinanza del 06.03.2020, n. 6471).Ha poi contestato la pretesa dell’appellante in punto di contribuzione per i figli deducendo:-che sul suo stipendio mensile di circa Euro. 2.500,00 mensili grava il pignoramento richiesto dalla sig.ra T. (di circa Euro. 450,00/470,00) per ratei di mutuo relativo alla casa familiare non corrisposti;-di versare a favore dei figli Euro. 150,00/200,00 per i pasti fuori casa in occasione della visita settimanale, oltre a Euro. 100,00 mensili a titolo di spese straordinarie ed Euro. 68,30 per la copertura assicurativa e le spese mediche;-di dover far fronte ad un esborso mensile di circa Euro. 250,00/300,00 per la benzina;
-che i suoi debiti pregressi non sono estinti, in quanto corrisponde Euro. 50,00 mensili a titolo di rateizzazione dei debiti erariali; inoltre, è imminente l’avvio di un’azione legale da parte di B.I. nei suoi confronti, non avendo questi onorato i propri debiti; -che ha sempre partecipato alle spese quotidiane di vita e relative all’abitazione di proprietà della compagna con cui vive.8. All’udienza del 27.01.2021, avanti a questa Corte, tenutasi alla presenza di parte appellata e dei procuratori delle parti, venivano sentiti i presenti sulle circostanze ritenute rilevanti ai fini del decidere; all’esito dei richiesti chiarimenti, la Corte invitava le parti a transigere la vertenza, indicando quale propostal’aumento dell’assegno di mantenimento dei figli ad Euro. 750,00 mensili rinviando il procedimento all’odierna udienza.9. In questa sede, la Corte, preso atto del fallimento delle trattative intercorse, sentiti i difensori che si sono riportati alle conclusioni dei rispettivi atti, nonché il Procuratore Generale che ha chiesto il rigetto dell’appello, ha trattenuto la causa in decisione.Reputa la Corte che l’appello proposto debba essere parzialmente accolto neitermini di seguito illustrati.Riguardo al primo motivo di appello, questa Corte ritiene corretta la valutazione del Tribunale di Monza circa l’inapplicabilità dell’art. 614 bis c.p.c. in caso di violazione del diritto di visita padre-figli-In proposito si reputa pienamente condivisibile il recente orientamento giurisprudenziale secondo il quale: “in tema di rapporti con la prole, il diritto dovere di visita del figlio minore spettante al genitore non collocatario, non è suscettibile di coercizione neppure nelle forme indirette previste dall’art. 614 bis c.p.c., trattandosi di un ‘potere-funzione’ che, non essendo sussumibile negli obblighi la cui violazione integra una grave inadempienza ex art. 709 ter c.p.c., è destinato a rimanere libero nel suo esercizio, quale esito di autonome scelte che rispondono anche all’interesse superiore del minore ad una crescita sana ed equilibrata” (Cass. Civ., Sez. I, ordinanza del 06.03.2020, n. 6471; in senso conforme Cass. Civ., Sez. I, 13.08.2019, n. 21341). Come opportunamente osservato dalla Corte di legittimità, l’esposta interpretazione è conforme alla giurisprudenza della Corte europea per la tutela dei Diritti dell’Uomo secondo cui: “l’impegno delle autorità nazionali a facilitare tale collaborazione non è destinato a tradursi nell’obbligo di ricorrere alla coercizione che, in materia, non può che essere limitato, nella ribadita necessità della valutazione dei diritti e delle liebrtà delle persone coinvolte per un apprezzamento dell’interesse superiore del minore e dei diritti al medesimo conferiti dall’articolo 8 della Convenzione (Volesky c. Repubblica ceca, n. 63267/00, 118, 29 giugno 2004), nel rispetto di un margine di ragionevolezza che dee comunque guidare ogni intento volto ad agevolare l’esercizio del diritto di visita (Nuutinen c. Finlandia, n. 32843/96, 128, 27 giugno 2000)” (Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 6471 cit.).Con riferimento al secondo motivo di appello, si osserva che, dagli atti (dichiarazione dei redditi del 2020) risulta che il sig. B. percepisce un reddito di Euro. 2.570,00 mensili (Euro. 42.100,00 lordi annui).Ciò posto, corretta -per lo meno nell’an se non nel quantum -risulta la osservazione articolata dall’appellante secondo la quale dal 2016 (epoca dei provvedimenti presidenziali) ad oggi gli esborsi periodici fissi del sig. B. sono diminuiti. Risulta, infatti che lo stesso nel 2017 ha estinto un
finanziamento con rate mensili di Euro. 319,95, e nel corso del 2019 un altro finanziamento con rate mensili pari ad Euro. 200,25; convive attualmente a Milano con la nuova compagna pressola di lei abitazione, e pertanto non è più gravato da oneri locatizi; di recente ha posto in locazione un immobile di sua proprietà sito in R., dal quale pertanto percepisce un reddito.Si aggiunga che attualmente, il B. risulta gravato esclusivamente dalpignoramento del quinto dello stipendio richiesto dalla sig.ra T. (per Euro. 450,00 mensili) ed è debitore della somma di Euro. 13.299,11 nei confronti di I.S. S.p.a,, debito rispetto al quale non è stata ancora iniziata alcuna azione esecutiva (cfr. raccomandata I.S.P. del 16.9.2020).Per quanto attiene alla capacità economica della sig.ra T., contrariamente a quanto esposto nella sentenza impugnata, dalla documentazione prodotta, la medesima risulta amministratrice insieme al fratello della società di famiglia S. S.r.l. avente come oggetto sociale “logistica industriale” (verbale di assemblea societaria dell’1.9.2016), con un emolumento mensile di Euro. 1.800,00, emolumento sospeso dal luglio 2020 verosimilmente in ragione dell’intervenuta emergenza sanitaria.Ha poi percepito i proventi della vendita dell’immobile sito in R. del quale era divenuta proprietaria a seguito di assunzione del mutuo (in precedenza gravante anche sul B.) .Ed ancora, il finanziamento chiesto per l’avvio della libreria acquistata a Cesano Maderno risulta estinto (trattandosi di finanziamento rateizzato in 60 mesi contratto nel febbraio 2015).Deve pertanto concludersi che l’unico esborso che al momento l’appellante deve sostenere è il canone di locazione pari ad Euro. 1.290,00.Alla luce del costante orientamento giurisprudenziale secondo cui “a seguito di separazione dei coniugi o dei conviventi more uxorio, nel quantificare l’ammontare del contributo dovutodal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre all’apprezzamento delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vi vita da lui goduto” (così ex plurimis Cass. civ. sez I 18.7.2019 cn. 19455) e tenuto conto dell’età dei minori (13 e 10 anni), considerata la provata diminuzione degli esborsi fissi a carico del sig. B., pare equo determinare in questa sede, in riforma della sentenza appellata, il contributo per il mantenimento dei figli a carico dell’appellato in Euro. 750,00 mensili rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT con decorrenza da dicembre 2019, mese successivo al deposito dell’atto d’impugnazione (sulla decorrenza tra le tante cfr. Cass. civ. sez. I ord. 4.5.2018 n. 10788)Il rigetto del primo motivo d’appello e la riforma parziale della sentenza impugnata (con un aumento del contributo per il mantenimento dei figli a carico del padre di soli Euro. 100,00 mensili), rende equa la compensazione tra le parti delle spese della presente fase, ferma restando la statuizione sulle spese del primo grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull’appello proposto dalla sig.ra T.M. contro B. avverso la sentenza n. 893/2019 emessa dal Tribunale di Monza in data 04.04.2019 nel procedimento R.G. n. 10535/2015 e pubblicata il 16.04.2019, così provvede:in riforma parziale della sentenza impugnata determina il contributo per il mantenimento dei figli dovuto da B.A., con decorrenza da dicembre 2019, in Euro. 750,00 mensili rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT. Conferma nel resto. Compensa tra le parti le spese di giudizio.