Il pagamento del compenso del difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato può essere chiesto con autonomo giudizio contro il Ministero della Giustizia?

Nella causa n. 720/2020 R.G. promossa da
TRIBUNALE BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Z. avv. V. (avv. V. Z.) contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (convenuto contumace)

ORDINANZA
(art. 702 – ter, comma 2, c.p.c.)

Il giudice, esaminati gli atti e i documenti di causa;
analizzate le questioni controverse;
osserva quanto segue.

L’avv. V. Z. ha promosso, nelle forme del procedimento sommario di cognizione (artt.
702 – bis e ss., c.p.c.), una causa contro il Ministero della Giustizia per ottenere il pagamento <> della somma di euro 2.767,00 <<(importo già ridotto del 50% per gratuito patrocinio ex art. 130 D.P.R. n. 115/2002)>>, oltre al
rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% e agli accessori di legge, <
> da lui svolta davanti al Tribunale di Ferrara nel
procedimento di separazione consensuale n. 3968/15 R.G., nell’interesse e su mandato della signora
M. A., parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Come chiaramente illustrato nel ricorso introduttivo, il presente procedimento è stato instaurato alcuni anni dopo che l’istanza di liquidazione del compenso presentata dall’avv. Z. era
stata dichiarata tardiva dal giudice dell’omologa della separazione consensuale, ossia il Tribunale di
Ferrara in composizione collegiale.
2. La domanda, così è esplicitato nel ricorso, è stata proposta davanti al Tribunale di Bologna in
applicazione dell’art. 25 c.p.c., sul rilievo che il creditore è domiciliato a Ferrara, mentre a Bologna
ha sede l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe
competente secondo le norme ordinarie. Come si legge nel ricorso, nelle cause in cui è parte una amministrazione dello Stato l’art. 25
c.p.c. opera come eccezione alle regole generali: dunque, se l’amministrazione è convenuta il
distretto competente <>. Per
individuare il forum destinatae solutionis, si legge sempre nel ricorso, <>.
3. Ricorso e decreto sono stati notificati all’Avvocatura dello Stato di Bologna a mezzo PEC il 6 giugno 2020.
4. Nonostante la regolare notifica, il Ministero convenuto non si è costituito ed è stato
dichiarato contumace.
5. Il ricorrente ha illustrato le sue ragioni sia con una nota scritta autorizzata dal giudice, come
richiesto nel decreto di fissazione dell’udienza, sia con gli argomenti esposti nell’udienza in presenza.
6. Sulla scorta delle allegazioni e produzioni del ricorrente, i fatti rilevanti per la decisione possono
essere così riassunti: – l’avv. Z., quale difensore di fiducia, ha assistito la signora M. A. nel procedimento per
separazione consensuale n. 3968/15 R.G. Vol. instaurato dalla sua cliente, unitamente al marito
(anch’esso difeso dall’avv. Z.), davanti al Tribunale di Ferrara; – già prima del deposito del ricorso congiunto datato 5 novembre 2015, la signora M. A. era
stata ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con delibera n. 192 del Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Ferrara assunta nell’adunanza consiliare del 29 settembre 2015, richiamata nell’intestazione del ricorso ex art. 711 c.p.c. e prodotta in copia come allegato 4; – il 12 gennaio 2016 si è tenuta l’udienza di comparizione personale dei coniugi davanti al presidente designato; – il procedimento per separazione consensuale si è concluso con decreto di omologa emesso il 12 gennaio 2016 dal Tribunale di Ferrara in composizione collegiale, depositato in via telematica il 30 gennaio 2016; – il 22 agosto 2017 l’avv. Z. ha depositato istanza per la liquidazione del compenso a lui spettante
quale difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e ha chiesto la liquidazione
della somma (già dimezzata ex art. 130, d.p.r. n. 115/2002) di euro 2.767.00, oltre rimborso spese
forfettario e accessori di legge; – con decreto deliberato il 20 settembre 2017 e comunicato via PEC il 23 settembre 2017, il
Tribunale di Ferrara in composizione collegiale ha dichiarato inammissibile l’istanza di liquidazione
in quanto <>.
7. Il decreto deliberato il 20 settembre 2017 dal Tribunale di Ferrara in composizione collegiale,
affetto da un evidente, ma non rilevante, errore materiale nell’indicazione della parte assistita e
ammessa al patrocinio a spese dello Stato (in esso infatti è menzionato il marito della signora A.), è
così formulato: <>.
8.
3 Firmato Da: COSTANZO ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 54e96e82eb281fbc1ec47773cc8ef09e
Come pacifico (v. i chiarimenti resi dal ricorrente sulle questioni sollevate dal giudice), il
predetto decreto del Tribunale di Ferrara non è stato impugnato.
9. Nell’atto introduttivo del presente procedimento, lo stesso avv. Z., riportando altresì il principio
di diritto enunciato da Cass., sez. II, 9 settembre 2019, n. 22448 (che però aveva dichiarato
inammissibile il ricorso dell’avvocato allora ricorrente e ciò per la ragione enunciata al par. 2 della
motivazione), ha illustrato ampiamente le ragioni per cui, contrariamente all’interpretazione
dell’art. 83, comma 3-bis, d.p.r. n. 115/2002 accolta dal Tribunale di Ferrara, non vi è alcuna
decadenza a carico del difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato che abbia
depositato l’istanza di liquidazione del compenso dopo la pronuncia del provvedimento che chiude
la fase cui l’istanza si riferisce. Pur ritenendo <>, il ricorrente, richiamati alcuni
precedenti di merito, ha dichiarato di voler esercitare <>. Come si legge nel ricorso, l’avv. Z. ha altresì invocato una decisione del Tribunale di Ferrara (si tratta di un’ordinanza deliberata il 20 giugno 2017, il cui testo è prodotto come doc. 8) <> e, sulla scorta di tale precedente, ha precisato
<>.
10. Il ricorrente ha dunque chiesto, in sostanza, la condanna del Ministero della Giustizia al
pagamento della somma di euro 2.767,00 (oltre rimborso forfettario, CPA e IVA) <>, nonché <>.
11. Si tratta ora di verificare l’ammissibilità del ricorso così come proposto, atteso che a norma
dell’art. 83, commi 1 e 2, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, la liquidazione del compenso spettante al
difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato <<è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto>> e che, nel caso ora in esame, l’autorità giudiziaria che
ha proceduto va identificata nel Tribunale di Ferrara (in composizione collegiale).
12. Tra gli antecedenti di fatto allegati a fondamento della domanda di condanna proposta nelle
forme del procedimento sommario di cognizione introdotto contro il Ministero della Giustizia, il
ricorrente pone, tra l’altro, il decreto collegiale deliberato il 20 settembre 2017 con cui il Tribunale di Ferrara ha dichiarato inammissibile la sua istanza di liquidazione del compenso depositata il 22
agosto 2017. Come già osservato, tale decreto collegiale non è stato impugnato dall’odierno ricorrente. Verosimilmente, e in tal senso si è espresso il ricorrente, il Tribunale di Ferrara ha dichiarato inammissibile l’istanza di liquidazione sulla base del comma 3 bis dell’art. 83, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 (introdotto con l’art. 1, comma 783, l. 28 dicembre 2015, n. 208, in SO n. 70, relativo
alla G.U. 30 dicembre 2015, n. 302), in vigore dal 1 gennaio 2016, a norma del quale <>: e cioè sul presupposto, ricavato in via interpretativa,
che l’istanza di liquidazione depositata dal difensore dopo la pronuncia del decreto che ha definito
il procedimento per separazione consensuale fosse tardiva e che dunque il difensore fosse incorso
in una decadenza (contra, Cass., sez. II, 9 settembre 2019, n. 22448 e Cass., sez. VI-2, ord. 22
settembre 2020, n. 19733, secondo cui l’art. 83, comma 3-bis, d.p.r. n. 115/2002 è una disposizione
volta ad accelerare e semplificare il procedimento di liquidazione senza stabilire termini di decadenza per
la presentazione dell’istanza né la perdita della potestas iudicandi del giudice – davanti al quale si è svolto
il giudizio di merito presupposto – una volta che sia stato pronunciato il provvedimento che definisce la
fase giudiziale di riferimento; nella giurisprudenza di merito, v., fra gli altri precedenti, Trib. Mantova, 29
settembre 2016, Trib. Reggio Emilia, 6 dicembre 2017, in Resp. civ. prev., 2018, 4, 1221).
Ad ogni modo, è evidente che il presente giudizio non ha ad oggetto il controllo della correttezza
dell’interpretazione accolta dal Tribunale di Ferrara con il decreto collegiale deliberato il 20
settembre 2017.
13. Rispondendo a specifica questione sollevata dal giudice, il ricorrente ha precisato che: <>. Il ricorrente ha altresì precisato di non aver in precedenza instaurato un giudizio ex art. 702-
bis c.p.c. davanti al Tribunale di Ferrara, essendogli noto l’orientamento di quell’ufficio che, in un
caso analogo, con ordinanza 20 giugno 2017 (menzionata nel ricorso, prodotta come doc. 8, e qui
già citata nel paragrafo 9) aveva già dichiarato la propria incompetenza territoriale <>. A tal
proposito, il ricorrente ha depositato, quale precedente favorevole alla sua prospettazione,
l’ordinanza, di accoglimento della domanda di liquidazione del compenso, pronunciata dal Tribunale
di Bologna nel giudizio riassunto dopo la predetta declaratoria di incompetenza deliberata il 20
giugno 2017 dal Tribunale di Ferrara. Invero, Trib. Bologna, ord. 12-13 novembre
2017, questo il precedente ora invocato dall’avv. Z., <> si è
limitata ad <> dei provvedimenti emessi dal Tribunale di Ferrara (il primo,
un decreto collegiale che – come nel caso ora in esame – aveva dichiarato tardiva l’istanza di
liquidazione del compenso presentata dal difensore dopo il deposito del decreto di omologa della
separazione giudiziale; il secondo, l’ordinanza monocratica 20 giugno 2017 che, nel giudizio ex art.
702 bis c.p.c. contro il Ministero della Giustizia, aveva ravvisato la competenza esclusiva del
Tribunale di Bologna in base al foro erariale ex art. 25 c.p.c.) e, pur non condividendo l’orientamento
espresso nelle due decisioni del Tribunale di Ferrara, ha ravvisato <>, e ciò sul rilievo che <>. Detta ordinanza
dunque, in accoglimento del ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ha liquidato il compenso in favore del
difensore e condannato il Ministero della Giustizia al pagamento della somma liquidata,
compensando però le spese processuali (<>). Peraltro, sul punto non vi è un orientamento univoco del Tribunale di Bologna. Anzi, vi è un precedente di segno opposto, la cui <> è stata ravvisata, sia pur in
via incidentale, dalla stessa Cassazione. Si tratta di un’ordinanza, emessa a definizione di un
procedimento ex art. 702 – bis c.p.c. analogo a quello ora introdotto dall’avv. Z. e sempre relativo ad
una istanza di liquidazione di compenso per attività svolta davanti al Tribunale di Ferrara, che ha
dichiarato il difetto di legittimazione del Ministero della Giustizia. La sostanziale <> di tale declaratoria è stata individuata dalla Cassazione <>: queste le parole di Cass., sez. II, 9
settembre 2019, n. 22448, la cui articolata motivazione, che affronta questioni diverse, è stata
invero invocata dall’odierno ricorrente a supporto della propria domanda. Ed infatti Trib. Bologna, ord. 18 settembre 2017, ossia la decisione emessa ai sensi dell’art. 702-ter c.p.c. ed esaminata da Cass., sez. II, 9 settembre 2019, n. 22448 (in quel caso, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per saltum proposto dal difensore in violazione dell’art. 702-quater c.p.c.), ha accolto una soluzione diversa da quella del precedente invocato dal ricorrente.
Il caso concreto era esattamente sovrapponibile a quello qui in esame: vi era stata una declaratoria
di inammissibilità dal parte del giudice del Tribunale di Ferrara che aveva definito il giudizio di merito
e (a differenza di quando avvenuto nella vicenda analizzata da Trib. Bologna, ord. 12-13 novembre
2017) non risulta che il ricorso ex art. 702-bis c.p.c. fosse stato preventivamente proposto davanti
al Tribunale di Ferrara. Nella contumacia del Ministero della Giustizia, Trib. Bologna, ord. 18
settembre 2017 ha respinto la domanda, osservando che:
a) <>;
b) <>.
14. Per risolvere la questione relativa all’ammissibilità del ricorso, occorre interrogarsi sulla via
prescelta dall’odierno ricorrente in rapporto alle disposizioni in materia di spese di giustizia
(sull’ambito di applicazione del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, v. l’art. 2). La domanda giudiziale può essere proposta con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. al tribunale
competente <>.
6
Il ricorso ex art. 702-bis c.p.c. ora in esame dà per presupposto un diritto di credito dell’avv. Z. nei confronti del Ministero della Giustizia e più precisamente una pretesa suscettibile di essere
fatta valere in via autonoma nell’ambito di un giudizio ordinario di cognizione volto alla tutela di
condanna. E ciò fa sulla scorta di alcuni precedenti di merito, a loro volta fondati sull’assunto che, a
norma dell’art. 83, comma 3 bis, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, l’istanza di liquidazione del compenso
deve ritenersi tardiva, e per ciò inammissibile, se presentata dal difensore dopo l’emissione del
provvedimento che chiude la fase cui la richiesta si riferisce. Sull’interpretazione accolta dai precedenti invocati dal ricorrente si è pronunciata la corte di
legittimità (Cass., sez. II, 9 settembre 2019, n. 22448 e Cass., sez. VI-2, ord. 22 settembre 2020, n.
19733; v. inoltre Cass., sez. I, ord. 16 giugno 2020, n. 11677) Peraltro, ai fini della presente decisione è sufficiente rilevare che l’accesso al rito sommario di
cognizione di cui agli artt. 702-bis e ss. c.p.c. è previsto quale alternativa al processo ordinario. In altri termini, se non è data azione di condanna esperibile nelle forme del giudizio ordinario davanti al tribunale in composizione monocratica, il ricorso al procedimento sommario è
inammissibile. Ciò premesso, se, da un lato, è pacifica l’inapplicabilità al caso di specie dell’art. 14, d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, poiché, in sostanza, il Ministero della Giustizia non è cliente del difensore
della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato (lo riconosce lo stesso ricorrente, sulle orme
di Cass., sez. II, 9 settembre 2019, n. 22448), dall’altro, il legislatore non prevede che quel
difensore possa promuovere un autonomo giudizio ordinario di condanna (una causa <>) contro il Ministero della Giustizia, proprio
perché il Ministero non è cliente del difensore e perché il diritto al compenso, sia pur fondato su
presupposti di legge, sorge solo col <> emesso ai sensi degli artt. 82-83,
d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 <> e << secondo le norme del ... testo unico>> in materia di spese di giustizia (cfr., sulla nozione di <>,
contenuta nell’art. 168, d.p.r. cit., relativo al decreto di pagamento delle spettanze agli ausiliari del
magistrato e dell’indennità di custodia, Cass., sez. I, 24 gennaio 2019, n. 2074, con riguardo alla
diversa ipotesi di liquidazione del compenso per il noleggio ad una Procura della Repubblica di
apparecchiature destinate ad intercettazioni telefoniche ed ambientali). Decreto di pagamento che
viene pronunciato <> (così l’art. 83, comma 2,
cit., che aggiunge <<[...] per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato. In ogni caso, il giudice competente può provvedere anche alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori del processo, se il provvedimento di ammissione al patrocinio è intervenuto dopo la loro definizione>>; cfr. Cass., sez. VI-1, ord. 15 ottobre 2020, n. 22281; Cass., sez. I, ord. 16 giugno
2020, n. 11677; Cass., sez. VI-2, ord. 25 giugno 2019, n. 16940) ed è comunicato al beneficiario e
alle parti, compreso il pubblico ministero (art. 83, comma 3, cit.). Ai sensi del t.u. spese di giustizia, la competenza a liquidare il compenso in favore del
difensore della parte ammessa al beneficio de quo appartiene dunque solo al giudice (non
necessariamente civile né tanto meno necessariamente al tribunale in composizione monocratica)
che ha definito il procedimento cui l’istanza si riferisce e che proprio in ragione di tale posizione,
ossia del punto di osservazione in cui si trova, può, con piena cognizione di causa, valutare la qualità
e l’efficacia dell’attività difensiva e dunque attribuire all’avvocato un equo compenso <> (art. 82, d.p.r. cit.). Il legislatore non prevede altra via. Oltretutto, ai sensi dell’art. 136, d.p.r. cit., spetta solo all’autorità giudiziaria che ha proceduto

(o, per il giudizio di cassazione, al giudice di rinvio ovvero a quello che ha pronunciato la sentenza
passata in giudicato: Cass., sez. VI-2, ord. 25 giugno 2019, n. 16940; Cass., sez. II, ord. 2 ottobre
2018, n. 23972), nell’esercizio di un potere del tutto estraneo alla controversia tra le parti del giudizio di merito, la competenza a disporre la revoca dell’ammissione al patrocinio, cui consegue
il radicale diniego del compenso al difensore (Cass., sez. VI-2, ord. 11 settembre 2018, n. 21997), se
l’interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave (cfr. Cass., sez. VI-2, ord.
27 novembre 2020, n. 27203; Cass., sez. I, ord. 28 luglio 2020, n. 16117; Cass., sez. II, ord. 17
ottobre 2018, n. 26060; Cass., sez. VI-2, ord. 6 dicembre 2017, n. 29144; sulla valutazione spettante
al <> in tema di protezione internazionale, v. Cass., VI-2, ord. 10 aprile 2020,
n. 7788; quanto allo stretto nesso tra liquidazione del compenso ed esito dell’attività difensiva, v.
ora l’art. 130-bis, d.p.r. cit., che al comma 1 esclude la liquidazione del compenso al difensore
<) oppure se risulta
l’insussistenza dei presupposti per l’ammissione o una variazione delle condizioni reddituali (cfr.
Cass., sez. VI-2, ord. 21 luglio 2020, n. 15458). In tali ipotesi, legittimato a proporre opposizione ai
sensi dell’art. 170, d.p.r. cit., è solo la parte, mentre unico legittimato passivo è il Ministero della
Giustizia, poiché esclusivo titolare del rapporto debitorio oggetto del procedimento stesso (v.
Cass., sez. VI-2, ord. 15 marzo 2019, n. 7486; Cass., sez. VI-2, ord. 29 gennaio 2019, n. 2517;
Cass., sez. VI-2, ord. 11 settembre 2018, n. 21997; Cass., sez. III, ord. 8 febbraio 2018, n. 3028;
cfr. inoltre Cass., sez. I, ord. 28 luglio 2020, n. 16117; Cass., sez. un., 20 febbraio 2020, n. 4315;
Cass., sez. I, ord. 3 giugno 2020, n. 10487; Cass., sez. VI-2, ord. 22 gennaio 2019, n. 1684,
secondo cui <>; v. anche Corte cost., 24 aprile 2020, n. 80). Il potere di revoca
dell’ammissione al beneficio, che ove esercitato preclude in radice la liquidazione del compenso in
favore del difensore e dunque è strettamente legato al potere (spettante alla <>, ossia al <>, secondo la formula
impiegata da Cass., VI-2, ord. 10 aprile 2020, n. 7788) di emettere il decreto di pagamento, non
appartiene invece al giudice che sia adito con una domanda di condanna proposta, come nella
specie, in via autonoma contro il Ministero della Giustizia. Ciò porta ad escludere che la liquidazione
del compenso possa essere disposta da un giudice privo del potere di controllo, e revoca, riservato
dall’art. 136, d.p.r. n. 115/2002 all’autorità giudiziaria che ha proceduto. Per altro verso, contro il decreto di pagamento del compenso, o il decreto che quel compenso
nega, è ammessa ex art. 84, d.p.r. n. 115/2002 (solo) l’opposizione del difensore ai sensi dell’art. 170, d.p.r. cit., da proporsi, secondo la previsione di cui all’art. 15, d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150,
nelle forme del rito sommario di cognizione: legittimato attivo è il solo difensore, legittimato passivo
è il Ministero della Giustizia (Cass., sez. VI-2, ord. 17 ottobre 2017, n. 24423; Cass., sez. un., 29
maggio 2012, n. 8516: si veda anche l’iter processuale che ha condotta alla pronuncia della più volte
citata Cass., sez. VI-2, ord. 22 settembre 2020, n. 19733). Sul punto si rimanda, da ultimo, a
Cass., sez. VI-2, ord. 23 giugno 2020, n. 12320 e ai precedenti ivi richiamati. Secondo la Cassazione,
nel regime introdotto dall’art. 170, d.p.r. n. 115/2002, come già nella vigenza della I. n. 319/1980,
il ricorso avverso il decreto di liquidazione del compenso all’ausiliario del magistrato non è atto di
impugnazione, ma atto introduttivo di un procedimento contenzioso, nel quale il
giudice adito ha il potere-dovere di verificare la correttezza della liquidazione in base ai criteri legali,
a prescindere dalle prospettazioni dell’istante, con il solo obbligo di non superare la somma richiesta
(da ultimo, Cass., sez. II, 30 gennaio 2020, n. 2206, nel senso che i poteri istruttori officiosi
che connotano il procedimento di liquidazione dei compensi degli ausiliari del giudice e dei
difensori delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato, accedono non solo alla
determinazione del quantum ma anche alla verifica dell’an: pertanto, la domanda non può essere
rigettata per il solo fatto della mancanza, nel fascicolo dell’opposizione, della nota spese
presentata dall’avvocato o del provvedimento di ammissione al beneficio predetto della parte da
questo assistita). Infine, come affermato dalla Cassazione, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro una amministrazione statale, l’onorario
e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, ovvero, con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l’art. 133, d.p.r. cit., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non
ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato (Cass., sez. VI-2, ord. 29 novembre 2018,
n. 30876; Cass., sez. II, 29 ottobre 2012, n. 18583). Il che conferma come la liquidazione del
compenso del difensore della parte ammessa al beneficio de quo abbia una sua autonomia
formale rispetto al giudizio di merito ma vada pur sempre richiesta all’autorità che ha proceduto. Le disposizioni di cui agli artt. 82-83 e 170, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 consentono al difensore
di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato un accesso pratico ed efficace ad un giudice al
fine di ottenere la liquidazione del compenso (cfr., in un ben diverso contesto, Corte EDU, prima
sezione, 11 giugno 2020, caso Kandarakis c. Grecia, ric. 48345/12 +2). In conclusione, poiché la domanda di liquidazione del compenso del difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato va proposta nel rispetto della disciplina, in punto di
competenza e di rito (oltre che di criteri di liquidazione), prevista dal d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, e
non instaurando un autonomo giudizio di cognizione ordinaria contro il Ministero della Giustizia
davanti al tribunale in composizione monocratica, allora il ricorso in esame, presentato ai sensi
dell’art. 702-bis c.p.c., è inammissibile ex art. 720-ter, comma 2, c.p.c..
15. Nulla sulle spese, stante la contumacia del convenuto.
P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso.
Si comunichi. Bologna, 17 febbraio 2021 Il giudice Antonio Costanzo