BENI PERSONALI di Gianfranco Dosi

I. I beni personali esclusi dalla comunione legale
II. I beni propri di ciascun coniuge da prima dell’instaurazione del regime di comunione
III. Le donazioni dirette e indirette
a) L’estensione alle donazioni indirette della natura personale del bene
b) La prova della donazione indiretta
IV. I beni strettamente personali e che servono all’esercizio della professione
V. I risarcimenti
VI. I beni acquistati per surrogazione
VII. Possono i coniugi convenire che un acquisto immobiliare sia escluso dalla comunione?
I I beni personali esclusi dalla comunione legale
Il regime della comunione legale non è un regime totalizzante. Non riguarda tutti i beni dei coniugi, ma soltanto quelli indicati espressamente nell’art. 177 del codice civile1 e cioè sostanzialmente le acquisizioni di ricchezza effettuate, insieme o separatamente anche per l’azienda cogestita, nel corso della vita matrimoniale (acquisti che entrano in comunione immediata) e i risparmi esistenti al momento della cessazione del regime, cioè i proventi dell’attività lavorativa di ciascuno dei co¬niugi che non siano stati consumati (risparmi che entrano in comunione de residuo).
Nella disposizione sopra richiamata si esclude espressamente che facciano parte della comunione i beni cosiddetti personali che sono poi analiticamente indicati nell’art. 179 del codice civile.
Art. 179 (Beni personali)
Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge:
a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento;
b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o succes¬sione, quando nell’atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione;
c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori;
d) i beni che servono all’esercizio della professione del coniuge, tranne quelli desti¬nati alla conduzione di una azienda facente parte della comunione;
e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno (5) nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;
f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all’atto dell’acquisto.
L’acquisto di beni immobili, o di beni mobili elencati nell’articolo 2683, effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione, ai sensi delle lettere c), d) ed f) del

1 Art. 177 (Oggetto della comunione)
Costituiscono oggetto della comunione:
a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali
b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione
c) i proventi dell’attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati
d) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio
Qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi.

precedente comma, quando tale esclusione risulti dall’atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l’altro coniuge.
Si tratta di cinque categorie di beni.
Il legislatore li ha esclusi dalla comunione legale per lasciare a ciascuno dei coniugi in comunione uno spazio di autonomia senza il quale il regime legale sarebbe stato eccessivamente penalizzante.
L’elencazione è da considerare tassativa pur con le valutazioni interpretative che, come si dirà, la giurisprudenza ha indicato nel tempo.
II I beni propri di ciascun coniuge da prima dell’instaurazione del regime di comunione
La prima categoria (art. 179 lett. a) è quella de “i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento” e non richiede partico¬lari spiegazioni. Non è altro che la conseguenza della norma principale della comunione (art. 177 codice civile) che prevede che solo gli acquisti effettuati durante la vita matrimoniale entrano in comunione.
E’ necessaria però osservare che l’espressione riportata dal codice contiene in sé una imprecisione in quanto, ove i coniugi abbiano optato in sede di matrimonio per il regime di separazione e magari decidano in seguito di passare al regime di comunione, è evidente che anche gli acquisti effettuati prima di cambiare regime restano beni personali. Pertanto è più corretto riferire alla categoria dei beni personali cui fa riferimento la lettera a dell’art. 179 non i beni propri “da prima del matrimo¬nio” ma dei beni propri “da prima dell’instaurazione del regime di comunione”.
Naturalmente se l’atto di acquisto si forma nel tempo (cosiddetti acquisti a formazione progres¬siva), come nel caso di un contratto preliminare prima del matrimonio (o dell’instaurazione del regime) e di atto definitivo stipulato successivamente, si deve aver riguardo al momento in cui il bene entra nella proprietà del coniuge (Cass. civ. Sez. II, 24 gennaio 2008, n. 1548).
Ugualmente se un coniuge diviene titolare di un bene personale in seguito ad una divisione, è evidente che, avendo la divisone natura dichiarativa, quell’acquisto non entrerà in comunione.
Un problema che si è posto spesso nella prassi è quello dell’acquisto di edifici costruiti in regime di edilizia residenziale pubblica (per esempio cooperative edilizie a contributo statale, in cui l’asse¬gnazione provvisoria dell’appartamento viene effettuato a favore di una persona prima del matri¬monio e con la stipulazione del contratto di vendita dopo il pagamento delle rate del prezzo o del frazionamento del mutuo, che avviene dopo il matrimonio). In questi casi la giurisprudenza ritiene che l’assegnazione attribuisca al beneficiario un semplice diritto di godimento di natura personale; soltanto al momento della conclusione del contratto traslativo – e cioè nelle cooperative a sovven¬zione pubblica, al momento del frazionamento del mutuo (legge 14 febbraio 1963, n. 60 e legge 24 dicembre 1993, n. 560) – si verifica l’acquisto suscettibile di far entrare in comunione il bene. Il principio è stato ribadito ultimamente da Cass. civ. Sez. II, 26 luglio 2011, n. 16305 dove si chiarisce che il momento determinativo dell’acquisto della titolarità dell’immobile da parte del sin¬golo socio, al fine di stabilire se il bene ricada, o meno, nella comunione legale tra coniugi, è quello della stipula del contratto di trasferimento del diritto dominicale contestuale alla convenzione di mutuo individuale, poiché solo con la conclusione di tale negozio il socio acquista, irrevocabilmen¬te, la proprietà dell’alloggio (assumendo, nel contempo, la veste di mutuatario dell’ente erogato¬re), mentre la semplice qualità di socio, e la correlata “prenotazione”, in tale veste, dell’alloggio, si pongono come vicende riconducibili soltanto a diritti di credito nei confronti della cooperativa, inidonei, come tali, a formare oggetto della comunione dei beni.
Si deve ricordare che l’art. 210 del codice civile2 consente ai coniugi di derogare alla disposizione in questione, ammettendo che sia i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario, sia quelli acquisiti successivamente per effetto di donazione o successione, possano essere esclusi dalla comunione con atto pubblico (cosiddetta comunione convenzionale).
III Le donazioni dirette e indirette
Nella seconda categoria l’art. 179 lett. b include i beni acquistati successivamente al matrimonio (all’instaurazione del regime di comunione) per effetto di donazione o successione, quando nell’at¬to di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione.
Anche questa categoria di beni personali è del tutto ragionevolmente esclusa dalla comunione sempre che l’autore della donazione o della disposizione testamentaria – come precisa la disposi¬

2 Art. 210 (Modifiche convenzionali alla comunione legale dei beni)
I coniugi possono, mediante convenzione stipulata a norma dell’articolo 162, modificare il regime della comunio¬ne legale dei beni purché i patti non siano in contrasto con le disposizioni dell’articolo 161.
I beni indicati alle lettere c), d) ed e) dell’articolo 179 non possono essere compresi nella comunione conven¬zionale.
Non sono derogabili le norme della comunione legale relative all’amministrazione dei beni della comunione e all’uguaglianza delle quote limitatamente ai beni che formerebbero oggetto della comunione legale.

zione – non intenda arricchire entrambi i coniugi. Il che deve essere indicato chiaramente nell’atto di donazione.
Anche le azioni, naturalmente, possono essere oggetto di donazione o disposizione testamentaria (Cass. civ. Sez. I, 9 ottobre 2007, n. 21098).
a) L’estensione alle donazioni indirette della natura personale del bene
La giurisprudenza si è interrogata sul tenore letterale dell’art. 179 lett. b, osservando che la di¬sposizione parla di “atto di liberalità” e non di “donazione” e che quindi non consente di limitarne la portata alle sole liberalità previste dall’articolo 769 del codice civile, con la conseguenza che la struttura della donazione indiretta3 non è incompatibile con l’applicazione dell’art. 179 lett. b.
La ratio del disposto normativo dell’art. 179, lett. b, ben si attaglia alla natura delle donazioni in¬dirette che, al pari delle altre liberalità, non presuppongono alcun apporto nell’acquisto né diretto (mediante il pagamento anche parziale del corrispettivo) né indiretto (mediante l’apporto coniu¬gale alla vita familiare) da parte del coniuge che non è destinatario della donazione e per questo evidentemente il legislatore le ha considerate escluse dalla comunione.
La donazione indiretta consiste in una liberalità che viene attuata, anziché con il negozio tipico di donazione, mediante un negozio oneroso che produce, in concomitanza con l’effetto diretto che gli è proprio ed in collegamento con altro negozio, l’arricchimento “animo donandi” del destinatario della liberalità medesima. Ne deriva che non sussiste un’ontologica incompatibilità della donazione indiretta con la norma dell’art. 179 lett. b del codice civile, sicché il bene oggetto di essa non rien¬tra nella comunione legale (Cass. civ. Sez. I, 8 maggio 1998, n. 4680). In altre parole la giu¬risprudenza sostiene che l’arricchimento che deriva per il beneficiario da una donazione è identico sia che tale arricchimento derivi da una donazione diretta sia che dipenda da una liberalità attuata indirettamente, per esempio rimettendo un debito ad un debitore o intestando un bene ad un terzo ma corrispondendone il prezzo: in entrambi i casi non avrebbe senso escludere dalla comunione queste che sono vere e proprie liberalità come la donazione classica attuata con l’atto pubblico cui fa riferimento l’art. 769 del codice civile.
Pertanto il bene acquistato da uno solo dei coniugi in regime di comunione dei beni, con denaro di un terzo, e pertanto oggetto di donazione indiretta, non entra nella comunione legale, ancorché il terzo non abbia dichiarato esplicitamente di voler destinare il denaro stesso in favore del solo coniuge acquirente (Cass. civ. Sez. I, 15 novembre 1997, n. 11327).
La giurisprudenza oggi ormai pacificamente ritiene che la donazione indiretta sia esclusa dalla comunione legale in base all’art. 179, primo comma, lett. b), cod. civ. (da ultimo Cass. civ. Sez. I, 5 giugno 2013, n. 14197, Trib. Salerno Sez. I, 29 giugno 2013).
L’ipotesi più diffusa di donazione indiretta trattata dalla giurisprudenza è quella dell’immobile, intestato successivamente al matrimonio (all’instaurazione del regime di comunione) ad uno dei coniugi in regime di comunione legale, ma il cui prezzo è corrisposto dal genitore.
Si deve naturalmente distinguere il caso della donazione diretta del danaro, in cui oggetto della liberalità rimane quest’ultimo (Trib. Genova, 20 febbraio 2015), da quello in cui il danaro sia fornito quale mezzo per l’acquisto dell’immobile, che costituisce il fine della donazione. In tale se¬condo caso, il collegamento tra l’elargizione del danaro del genitore e l’acquisto del bene immobile da parte del figlio – che deve essere oggetto di prova se si vuole escludere il bene dalla comunione – porta a concludere che si è in presenza di una donazione indiretta dell’immobile stesso e non già del danaro impiegato per il suo acquisto.
E’ irrilevante che il prezzo sia pagato anteriormente alla compravendita ma serve comunque la prova che la dazione di denaro sia stata effettuata al fine di acquistare l’immobile. Così ha chiarito Cass. civ. Sez. I, 10 ottobre 2014, n. 21494 con la quale – accogliendo il ricorso del marito il quale sosteneva che un acquisto immobiliare era entrato in comunione e non configurava invece una donazione indiretta a vantaggio della moglie – si è affermato che l’elargizione di una somma di denaro “finalizzata all’acquisto di un immobile da parte del beneficiario” si configura come do¬nazione indiretta “se l’elargizione è mezzo per l’unico e specifico fine dell’acquisto di un immobile da parte del destinatario”, che il disponente intenda in tal modo beneficiare. Tuttavia la prova della liberalità non può essere desunta dalla mera dichiarazione, resa dalle parti nel rogito notarile, dell’avvenuto pagamento del corrispettivo dell’immobile con denaro fornito dal padre della con¬venuta: poiché, come ha precisato la stessa Corte di merito, dal medesimo atto risultava che il predetto pagamento non era stato effettuato contestualmente alla stipulazione dell’atto pubblico di compravendita, ma in data precedente, la relativa attestazione del notaio non poteva considerarsi sufficiente, trattandosi di una mera presa d’atto della dichiarazione resa al riguardo dalle parti, in ordine alla quale non risulta che egli avesse effettuato alcun riscontro; ai sensi dell’art. 2700 c.c., infatti, l’atto pubblico forma piena prova soltanto della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha redatto, nonché delle dichiarazioni rese dalle parti dinanzi a lui o degli altri fatti che egli attesti avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, e non anche della veridicità intrinseca delle predette dichiarazioni o della loro rispondenza alle effettive intenzioni delle parti.
3 Nella voce DONAZIONE INDIRETTA è contenuto un approfondimento delle molte questioni che questo istituto pone.

b) La prova della donazione indiretta
Si è visto sopra che Cass. civ. Sez. I, 10 ottobre 2014, n. 21494 ha ritenuto che la prova della liberalità non può essere desunta dalla mera dichiarazione, resa dalle parti nel rogito notarile, dell’avvenuto pagamento del corrispettivo dell’immobile con denaro fornito dal padre della conve¬nuta, in quanto, l’atto pubblico forma piena prova soltanto della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha redatto, nonché delle dichiarazioni rese dalle parti dinanzi a lui o degli altri fatti che egli attesti avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, e non anche della veridicità intrinseca delle predette dichiarazioni o della loro rispondenza alle effettive intenzioni delle parti.
Il problema della prova non va sottovalutato in quanto l’immobile – nell’esempio sopra fatto – ri¬sulterà formalmente intestato al figlio (sebbene il pagamento del prezzo sia avvenuto ad opera del genitore) e l’altro coniuge al momento per esempio della crisi coniugale potrebbe volerlo includere nella comunione.
Per questo la giurisprudenza ha affermato che ai fini processuali è sufficiente che vi sia l’atto di com¬pravendita con la prova che il denaro è stato corrisposto dal genitore. Si è detto infatti che, essendo la donazione indiretta caratterizzata dal fine perseguito, che è quello di realizzare una liberalità, e non già dal mezzo, che può essere il più vario, nei limiti consentiti dall’ordinamento, per la sua validi¬tà non è richiesta la forma dell’atto pubblico (come nella donazione), essendo sufficiente l’osservan¬za delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità (e quindi il solo atto scritto come per la compravendita) (Cass. civ. sez. II, 16 marzo 2004, n. 5333). Non è quindi necessario che il comportamento del donante si articoli in attività tipiche, essendo, invece, sufficiente la dimostrazione del collegamento tra il negozio – mezzo con l’arricchimento di uno dei coniugi per lo spirito di liberalità (Cass. civ. Sez. I, 14 dicembre 2000, n. 15778).
Pertanto – per tornare all’esempio che si è fatto sopra – ove un genitore abbia corrisposto il prezzo dell’immobile intestando il bene al figlio, sarà sufficiente esibire l’atto pubblico di compravendita nel quale è indicato obbligatoriamente (che il prezzo è stato pagato dal genitore.
Questa prova, per le donazioni indirette effettuate dopo il 2006 è facilitata dal fatto che il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il con¬tenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale) convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248 prevede all’art. 35 (Misure di contrasto dell’evasione e dell’elusione fiscale), comma 22, che “All’atto della cessione dell’immobile, anche se assoggettata ad IVA, le parti hanno l’obbligo di rendere apposita dichia¬razione sostitutiva di atto di notorietà recante l’indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo”. Pertanto nell’atto pubblico relativo al trasferimento del bene al figlio con denaro corrisposto dal genitore saranno indicate le modalità di pagamento da cui sarà facile desumere la natura indiretta della donazione. Per le donazioni indirette effettuate prima del 2006 la tracciabilità dei mezzi di pagamento non è garantita e la prova sarà molto più ardua.
IV I beni strettamente personali e che servono all’esercizio della professione
In questi casi a escludere il bene dalla comunione legale è la sua destinazione funzionale al sod¬disfacimento di esigenze strettamente personali (art. 177 lett. c) o professionali (art. 177 lett. d) di uno dei coniugi. Destinazione che spesso può essere verificata soltanto a posteriori in relazione all’uso che di quel bene acquistato è stato fatto.
Per dare una risposta, per esempio, al problema diffuso se l’auto intestata ad un coniuge rientra in comunione o costituisce invece un suo bene personale, bisogna domandarsi cosa siano i “beni di uso strettamente personale ed i loro accessori”.
La questione, come si comprende, costituisce un accertamento di merito.
È stato detto in giurisprudenza, infatti, che laddove il giudice abbia ricondotto la fattispecie dell’acquisto alla disciplina dell’art. 179, lett. c, codice civile, in funzione della personalità del bene destinato ad abitazione del coniuge nell’ottica della separazione personale, a nulla varrebbe conte¬stare la dichiarazione resa nell’atto d’acquisto (Cass. civ. Sez. III, 15 gennaio 2003, n. 487). Di contro è insindacabile in sede di legittimità, in quanto congruamente motivata, la valutazione delle circostanze di fatto compiuta dal giudice di merito che ritenga, in presenza di coniugi soggetti al regime della comunione legale dei beni e di veicolo intestato al solo marito, che il veicolo stesso sia soggetto al regime della comunione, escludendo addirittura – come nel caso deciso – che abbia rilevanza decisiva, in senso contrario, la circostanza che la moglie non sia abilitata alla guida “ben potendo il marito, che dispone della patente, provvedere al trasporto nel comune interesse fami¬liare, qualora non risulti che il denaro per l’acquisto apparteneva al peculio personale del marito stesso e il mezzo destinato alle sue necessità” (Cass. civ. Sez. VI, 12 gennaio 2012, n. 322).
Una sentenza di merito non vicina nel tempo (Trib. Monza, 10 maggio 1995) ha ben chiarito che “benché l’art. 179 non precisi cosa debba intendersi per bene di uso strettamente personale, l’interpretazione più corretta è quella di collegare la personalità dell’uso con la destinazione della cosa, pertanto, l’uso è personale se pertiene ad esigenze esclusive di uno solo dei coniugi, e non se uno solo di essi sia in grado di mettere in uso il bene”.
Che la questione pertanto non possa essere risolta dalle norme ma solo dall’accertamento di fatto, è precisato in altre sentenze.
Così si è detto che anche un veicolo in occasione dell’acquisto da parte di un coniuge, entra auto¬maticamente nel patrimonio di entrambi salvo che il giudice del merito, con valutazione insindacabile in sede di legittimità, ne accerti la natura personale (Cass. civ. Sez. III, 9 novembre 2000, n. 14575; Cass. civ. Sez. III, 6 febbraio 1998, n. 1292).
La stessa decisione chiarisce che per uso personale del bene, a norma dell’art. 179, 1° co., lett. c, codice civile, deve intendersi la disponibilità esclusiva della sua utilizzazione da parte del coniuge, anche se tramite altro soggetto. Detta disponibilità esclusiva non viene meno se il coniuge, che ne è titolare, permette che l’altro coniuge possa utilizzare il bene in specifiche circostanze e condizio¬ni, come un terzo. In questo caso, infatti l’altro coniuge, come un qualsiasi terzo, utilizza il bene non per diritto suo proprio, quale comproprietario, ma per effetto del consenso dell’unico titolare del diritto di disporne.
L’altra categoria di acquisti esclusa dalla comunione è costituita dai beni che servono all’esercizio della professione, cioè gli acquisti effettuati per una attività lavorativa autonoma o anche subor¬dinata con esclusione delle attività imprenditoriali. Professione e impresa sono due cose diverse.
Rientrano, invece, in comunione (immediata) gli acquisti destinati ad una azienda “facente parte della comunione” e cioè di una azienda gestita da entrambi i coniugi e costituita dopo il matrimo¬nio (art. 177 lett. d) mentre entrano in comunione de residuo (restando fino alla cessazione del regime di proprietà esclusiva del coniuge imprenditore) i beni, inclusi quelli immobili, che vengano acquistati da uno dei coniugi e destinati all’esercizio, da parte sua, dell’impresa costituita dopo il matrimonio (art. 178 c.c.) (Cass. civ. Sez. VI, 28 settembre 2015, n. 19204; Cass. civ. Sez. I, 19 settembre 2005, n. 18456).
V I risarcimenti
Non sono emerse nella pratica questioni interpretative nell’applicazione dell’art. 179 lett. e che considera personali i beni ottenuti “a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione atti¬nente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa” potendo ragionevolmente riferirsi la disposizione al risarcimento relativo a qualsiasi danno anche conseguente ad invalidità lavorativa (l’unica decisione edita della giurisprudenza esclude che possa qualificarsi personale l’indennità di accompagnamento: Cass. civ. Sez. I, 27 aprile 2005, n. 8578).
VI I beni acquistati per surrogazione
Sono molti i problemi soprattutto pratici sorti nell’applicazione dell’art. 179 lett. f che considera personali i beni “acquistati con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopra elencati o col loro scambio purché ciò sia espressamente dichiarato nell’atto di acquisto”. Intanto va chiarito che gli acquisti (cosiddetti “per surrogazione” ma anche per permuta) esclusi dalla comunione, pos¬sono essere solo quelli effettuati con denaro proveniente dalla vendita di beni personali (elencati nell’art. 179) e non quelli effettuati con denaro personale (cioè con i proventi dell’attività separata dei coniugi che producono l’effetto comunione: art. 177 codice civile) (Cass. civ. Sez. I, 27 feb¬braio 2003, n. 2954; Cass. civ. Sez. I, 23 settembre 1997, n. 9355) ed in secondo luogo che ricadono nella norma anche gli acquisti effettuati con denaro proveniente dalla vendita di beni personali che si prova essere stato accantonato in un conto corrente bancario personale (Cass. sez. I, 20 gennaio 2006, n. 1197; Cass. civ. Sez. I, 18 agosto 1994, n. 7437).
Per la dichiarazione del coniuge acquirente – contestuale all’acquisto – che afferma il carattere personale dell’acquisto non è prevista alcuna forma e pertanto è sufficiente una qualsiasi dichia¬razione a forma libera.
Il punto più delicato è però se la dichiarazione in parola sia considerata sempre necessaria o se vi siano situazioni in cui non è necessaria.
La giurisprudenza ormai consolidata afferma del tutto ragionevolmente che quando è certa la provenienza dai beni personali di uno dei coniugi in regime di comunione legale della provvista usata per l’acquisto di un bene, tale acquisto deve intendersi come effettuato in surrogazione di beni personali – ai sensi dell’art. 179, comma 1, lett. f, codice civile – con la conseguenza che il bene acquistato non ricade nella comunione legale, anche se manca l’espressa dichiarazione del coniuge acquirente all’atto dell’acquisto (Cass. civ. Sez. I, 9 novembre 2012, n. 19454). La dichiarazione in questione sarebbe, quindi, necessaria solo quando possano sorgere dubbi circa la natura personale del bene impiegato per l’acquisto (ivi compreso il denaro) (Cass. sez. II, 5 maggio 2010, n. 10885; Cass. civ. Sez. I, 25 settembre 2008, n. 24061; Cass. civ. Sez. II, 8 febbraio 1993, n. 1556).
VII Possono i coniugi convenire che un acquisto immobiliare sia escluso dalla comunione?
Vi sono situazioni in cui i coniugi possono escludere l’acquisto di un bene dalla comunione attraver¬so una procedura specifica prevista nell’ultimo comma dell’art. 179 codice civile4.
La disposizione prevede che “L’acquisto di beni immobili o di beni mobili elencati nell’articolo 2683, effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione, ai sensi delle lettere c), d) ed f) del precedente comma, quando tale esclusione risulti dall’atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l’altro coniuge”.
Il che significa che nei casi di acquisto – sopra esaminati – di un bene di uso strettamente perso¬nale (lett. c), o di un bene che serve all’esercizio della professione (lett. d) o di un qualunque bene acquistato per surrogazione o permuta (lett. f) è possibile l’esclusione del bene dalla comunione e l’acquisizione al patrimonio dei beni personali del coniuge acquirente.
Naturalmente i creditori personali di uno dei coniugi, non possono essere pregiudicati nei loro di¬ritti quando il pignoramento del bene che ne forma oggetto risulta trascritto in epoca precedente la trascrizione della domanda di accertamento della comunione legale o in epoca precedente l’in¬staurazione del giudizio da parte del coniuge non acquirente (Cass. civ. Sez. III, 18 novembre 2013, n. 25865).
L’interpretazione della giurisprudenza sul significato da dare all’ultimo comma dell’art. 179 c.c. non era stata in passato univoca, almeno fino ad una pronuncia delle Sezioni Unite nel 2009 (Cass. civ. Sez. Unite, 28 ottobre 2009, n. 22755) che hanno dato al problema una soluzione di com¬promesso.
Il contrasto era il seguente.
Una lontana decisione del 1989 (Cass. civ. Sez. I, 2 giugno 1989, n. 2688) aveva espresso il convincimento che “il consenso del coniuge, risultante dall’atto di acquisto, qualora questo abbia ad oggetto beni immobili o mobili registrati, vale ad impedire che il bene cada in comunione anche al di fuori delle ipotesi di beni personali”; in altre parole la sentenza del 1989 affermava che la par¬tecipazione del coniuge non acquirente all’atto avesse natura negoziale e come tale costituiva una manifestazione di volontà sempre valida anche se con essa si escludeva un bene dalla comunione al di fuori dei casi specifici in cui il secondo comma dell’articolo 179 del codice civile lo prevede. I coniugi avrebbero, secondo questa impostazione, sempre il diritto di escludere un bene dalla co¬munione (anche al di fuori dei casi previsti) purché vi sia il consenso di entrambi.
Il principio che passava era, in sostanza, quello della derogabilità della comunione, cioè che in re¬gime di comunione legale ciascuno dei coniugi può acquistare beni personali, anche al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 179 codice civile purché il coniuge non acquirente, presente al momento della stipula, dia il proprio consenso, che deve risultare dallo stesso atto di acquisto.
La maggioranza delle successive decisioni fu, invece, di parere contrario (Cass. civ. Sez. I, 18 agosto 1994, n. 7437; Cass. civ. Sez. I, 19 febbraio 2000, n. 1917; Cass. sez. I, 27 feb¬braio 2003, n. 2954; Cass. sez. I, 24 settembre 2004, n. 19250; Cass. civ. Sez. II, 25 ottobre 1996, n. 9307; Cass. civ. Sez. II, 6 marzo 2008, n. 6120) facendosi prevalere il principio che “in regime di comunione legale dei beni, il coniuge non può validamente rinunciare alla comproprietà di singoli beni acquistati durante il matrimonio, in quanto in tal modo il regime di comunione legale sarebbe modificabile ad nutum, secondo l’opzione estemporanea di ciascuno dei coniugi in relazione all’acquisto di singoli beni e ciò contrasterebbe con la funzione pubblicistica dell’istituto”. L’impostazione della sentenza dell’89 avrebbe finito per svuotare del tutto il senso della comunione legale privandola di garanzie. Si consolidò così il diverso orientamento che faceva leva sulla natura ricognitiva (confessoria) della dichiarazione del coniuge non acquirente il quale, con la partecipazione all’atto e con il suo assenso, finiva per riconoscere quanto dichiarato nell’atto dall’altro coniuge, realizzandosi così una presunzione di rispondenza al vero della dichiarazione di esclusione del bene dalla comunione e di acquisto come bene personale. Presunzione che il coniuge non acquirente avrebbe potuto vincere, al momento in cui avesse voluto chiedere l’accer¬tamento che quel bene era invece entrato in comunione, dando la prova di un errore di fatto o di una violenza (esattamente negli stessi termini con cui può essere revocata la confessione: articolo 2732 codice civile).
Poiché il dibattito, anche in dottrina, si fece intenso, la prima sezione della Cassazione decise di rimettere alle Sezioni Unite la questione se sia consentito ai coniugi in regime di comunione legale dei beni, nell’esercizio della loro autonomia privata, disporre degli effetti della comunione stessa, impedendo la caduta nel patrimonio comune di un acquisto, in assenza dei presupposti sostanziali di cui all’articolo 179 secondo comma codice civile (Cass. civ. Sez. I, 30 dicembre 2008, n. 30416).
Le Sezioni Unite sulla controversa natura – secondo alcuni negoziale (e quindi dispositiva) e se¬condo altri semplicemente confessoria (e quindi ricognitiva) – della dichiarazione del coniuge non acquirente, hanno aderito alla tesi della natura confessoria. E con una posizione interpretativa di compromesso hanno fatta salva la possibilità per il coniuge non acquirente di poter richiedere l’accertamento della comproprietà di un bene immobile o mobile registrato escluso provando l’er¬rore di fatto o la violenza allorché la dichiarazione ricognitiva, abbia realmente natura confessoria e cioè solo quando risulti descrittiva di una situazione di fatto realizzatasi. Diversamente – come nel caso di dichiarazione concernente l’uso futuro dell’immobile acquistato (e quindi in caso di dichiarazione di intenti) il coniuge non acquirente potrà sempre proporre azione di accertamento della comunione legale provando la destinazione diversa da quella dichiarata nell’atto. Per quanto riguarda l’efficacia dell’esclusione verso terzi, il sopravvenuto accertamento della comunione lega¬le non sarà opponibile al terzo acquirente in buona fede, salvi gli effetti della trascrizione (Cass. civ. Sez. Unite, 28 ottobre 2009, n. 22755).
Anche nella giurisprudenza di merito il principio è stato affermato con chiarezza. Per esempio re¬centemente Trib. Lecce, 7 marzo 2017 ha precisato che in regime di comunione legale, nel caso di acquisto di un bene da parte di un solo coniuge, la dichiarazione di esclusione dalla comunione legale del bene acquistato, effettuata, ex art. 179, comma 2 c.c., dal coniuge non acquirente che abbia partecipato all’atto di compravendita, non impedisce di esperire l’azione di accertamento negativo dell’esclusiva titolarità del medesimo bene acquistato da parte di uno solo dei coniugi.
Il coniuge non acquirente pertanto potrà sempre pretendere che il bene escluso dal coacquisto sia considerato in comunione (la sentenza avrà quindi natura dichiarativa) ma dovrà dare una prova diversa a seconda della situazione che si è verificata. In particolare dovrà provare di essere caduto in errore di fatto o di aver subìto violenza per esprimere il consenso, nelle ipotesi in cui l’assenso da lui manifestato alla stipula concerna la ricognizione di una situazione di fatto già realizzatasi (ipotesi in cui l’acquisto è stato effettuato con denaro proveniente dalla vendita di un bene perso¬nale del coniuge acquirente: articolo 179 lettera f) mentre potrà limitarsi a provare che la destina¬zione indicata nell’atto è diversa da quella dichiarata nelle ipotesi in cui il suo assenso ha riguar¬dato una destinazione futura (per esempio la prova che l’immobile dichiaratamente acquistato per uso professionale del coniuge acquirente è stato invece destinato a casa familiare o a casa delle vacanze: articolo 179 lettera d; ovvero che l’automobile acquistata non è stata destinata, diversa¬mente da quanto dichiarato nell’atto, all’uso personale del coniuge acquirente: articolo 179 lett.c).
La giurisprudenza successiva si è attestata sulle medesime posizioni delle Sezioni Unite (Cass. civ. Sez. VI, 18 novembre 2016, n. 23565; Cass. civ. Sez. II, 10 febbraio 2016, n. 2642; Cass. civ. Sez. I, 17 luglio 2012, n. 12197; Cass. civ. Sez. I, 2 febbraio 2012, n. 1523; Cass. civ. Sez. I, 4 agosto 2010, n. 18114; Cass. civ. Sez. I, 14 giugno 2010, n. 14226; Trib. Trento, 30 maggio 2016; Trib. Ivrea, 2 dicembre 2014; Trib. Roma Sez. X, 26 otto¬bre 2012) da ultimo precisando che l’efficacia della dichiarazione del coniuge non acquirente in favore del coniuge formalmente acquirente vale nel giudizio tra i coniugi e non nel diverso giudizio fra i coeredi di colui che l’aveva resa, che sono terzi rispetto al suddetto atto (Cass. civ. Sez. II, 9 novembre 2012, n. 19513) e che l’ipotesi della donazione indiretta dell’immobile (articolo 179 lettera b) non rientra tra le ipotesi tassative in cui è necessaria la partecipazione all’atto del coniuge non donatario (Cass. civ. Sez. I, 5 giugno 2013, n. 14197).
L’unica possibilità, quindi che i coniugi avrebbero, se volessero escludere un immobile dalla co¬munione al di fuori delle ipotesi tassative indicate, sarebbe quella di procedere preventivamente ad una convenzione matrimoniale derogatoria del loro regime ordinario (Cass. civ. Sez. II, 24 febbraio 2004, n. 3647).

Giurisprudenza
Cass. civ. Sez. VI, 7 marzo 2017, n. 5652 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’art. 177, comma 1, lett. c), c.c. esclude dalla comunione legale i proventi dell’attività separata svolta da cia¬scuno dei coniugi e consumati, anche per fini personali, in epoca precedente allo scioglimento della comunione.
Cass. civ. Sez. VI, 28 settembre 2015, n. 19204 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di comunione legale, l’art. 168 c.c. disciplina la particolare condizione dei beni acquistati dal coniuge per essere destinati all’impresa da lui gestita e costituita dopo il matrimonio, i quali sono soggetti al regime della comunione legale “ de residuo”, ossia ristretta ai soli beni sussistenti al momento dello sciogli-mento della comunione, sicché non opera per tali acquisti il meccanismo previsto dall’art. 179, comma 2, c.c., rimanendo essi esclusi automaticamente, seppur temporaneamente, dal patrimonio coniugale, senza necessità di specifica indi¬cazione o di partecipazione di entrambi i coniugi all’atto di acquisto, atteso che, mentre la prima norma prende in considerazione beni qualificati da un’oggettiva destinazione all’attività imprenditoriale del singolo coniuge, la seconda si occupa di beni soggettivamente qualificati dall’essere strumento di formazione ed espressione della personalità dell’individuo.
Cass. civ. Sez. I, 3 luglio 2015, n. 13760 (Giur. It., 2016, 5, 1102 nota di PIEMONTESE)
In caso di scioglimento della comunione legale tra i coniugi, con riguardo ai beni che formano oggetto della co¬munione de residuo, tra i coniugi stessi si instaura una comunione ordinaria, sicché il coniuge non titolare vanta un diritto reale di comproprietà (e non un mero diritto di credito di entità corrispondente al metà del valore dei beni caduti in comunione).
In tema di scioglimento della comunione legale tra coniugi, il credito verso il coniuge socio di una società di per¬sone, a favore dell’altro coniuge in comunione de residuo, è esigibile al momento della separazione personale, che è causa dello scioglimento della comunione, ed è quantificabile nella metà del plusvalore realizzato a tale momento, consentendosi altrimenti al coniuge-socio di procrastinare sine die la liquidazione della società o di annullarne il valore patrimoniale.
Cass. civ. Sez. I, 20 marzo 2013, n. 6876 (Famiglia e Diritto, 2013, 7, 659 nota di FALCONI)
In tema di scioglimento della comunione legale tra coniugi, il credito verso il coniuge socio di una società di per¬sone, a favore dell’altro coniuge in comunione “ de residuo”, è esigibile al momento della separazione personale, che è causa dello scioglimento della comunione, ed è quantificabile nella metà del plusvalore realizzato a tale momento, consentendosi altrimenti al coniuge-socio di procrastinare “sine die” la liquidazione della società o di annullarne il valore patrimoniale.
Non cadono in comunione immediata – restando assoggettati alla disciplina di cui all’art. 178 c.c. e cioè alla co¬munione de residuo – gli acquisti di quote di società di persone. Pertanto, poiché l’attivo della massa comune si arricchisce allo scioglimento della comunione legale, a questo momento, e non ad epoca successiva, va ancorata la stima del valore della partecipazione societaria.
È caratteristica tipica della comunione “de residuo” che l’attivo della massa comune si arricchisca proprio nel momento in cui il vincolo di solidarietà tra i coniugi si allenta con la separazione personale dei coniugi che è causa dello scioglimento della comunione legale (art. 191 c.c.), momento quest’ultimo cui necessariamente va ancorata la stima del valore di quella massa. La compartecipazione al valore degli incrementi patrimoniali conseguiti post-nuptias dall’altro coniuge è differita al momento della separazione, non ad epoca successiva.
Cass. civ. Sez. I, 15 giugno 2012, n. 9845 (Famiglia e Diritto, 2013, 1, 5 nota di OBERTO)
Anche i diritti di credito acquistati da ciascuno dei coniugi in costanza di regime legale ricadono nella comu-nione, allorquando si tratti di crediti aventi una componente patrimoniale suscettibile di acquisire un valore di scambio. Tra questi rientrano le quote di fondi comuni di investimento, ancorché acquisite con i proventi dell’at¬tività di un solo coniuge.
Cass. civ. Sez. I, 2 febbraio 2012, n. 1523 (Fam. Pers. Succ., 2012, 7, 493 nota di SERRENTINO)
Il consenso espresso dal coniuge non acquirente del bene ha funzione di ricognizione della natura personale del prezzo o dei beni personali ceduti nel caso dell’art. 179, lett. f), c.c. laddove invece il bene sia destinato all’eser¬cizio dell’impresa o professione la dichiarazione esprime la mera condivisione dell’altrui intento.
Cass. civ. Sez. II, 26 luglio 2011, n. 16305 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di assegnazione di alloggi di cooperative edilizie, il momento determinativo dell’acquisto della titola-rità dell’immobile da parte del singolo socio, onde stabilire se il bene ricada, o meno, nella comunione lega-le tra coniugi, è quello della stipula del contratto di trasferimento del diritto dominicale (contestuale alla convenzione di mutuo individuale), poiché solo con la conclusione di tale negozio il socio acquista, irrevoca-bilmente, la pro¬prietà dell’alloggio (assumendo, nel contempo, la veste di mutuatario dell’ente erogatore), mentre la semplice qualità di socio, e la correlata “prenotazione”, in tale veste, dell’alloggio, si pongono come vicende riconducibili soltanto a diritti di credito nei confronti della cooperativa, inidonei, come tali, a formare oggetto della “communio incidens” familiare.
Cass. civ. Sez. I, 21 ottobre 2010, n. 21648 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
La c.d. comunione “de residuo”, prevista per i proventi dell’attività separata di uno dei coniugi (art. 177 c.c., comma 1, lett. c) si realizza al momento dello scioglimento della comunione, limitatamente a quanto effetti¬vamente sussiste nel patrimonio del singolo coniuge e non a quanto avrebbe potuto ivi rinvenirsi ritenendo ad essa destinati “ex lege” i proventi personali che non siano stati provatamente impiegati per il soddisfacimento dei bisogni familiari, o che siano stati comunque investiti in acquisti già caduti in comunione. Pertanto, deve ritenersi che l’art. 177 c.c., lett. c) esclude dalla comunione legale i proventi dell’attività separata svolta da cia¬scuno dei coniugi e consumati, anche per fini personali, in epoca precedente allo scioglimento della comunione. La comunione “de residuo”, quindi, non fa nascere un vero e proprio diritto di credito in favore della comunione ed a carico del singolo coniuge, ma dà luogo ad una semplice aspettativa di fatto.
Cass. civ. Sez. Unite, 28 ottobre 2009, n. 22755 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Nel caso di acquisto di un immobile effettuato dopo il matrimonio da uno dei coniugi in regime di comunione legale, la dichiarazione resa nell’atto dall’altro coniuge non acquirente, ai sensi dell’art. 179, secondo comma, cod. civ., in ordine alla natura personale del bene, si atteggia diversamente a seconda che tale natura dipenda dall’acquisto dello stesso con il prezzo del trasferimento di beni personali del coniuge acquirente o dalla desti¬nazione del bene all’uso personale o all’esercizio della professione di quest’ultimo, assumendo nel primo caso natura ricognitiva e portata confessoria di presupposti di fatto già esistenti, ed esprimendo nel secondo la mera condivisione dell’intento del coniuge acquirente. Ne consegue che l’azione di accertamento negativo della natura personale del bene acquistato postula nel primo caso la revoca della confessione stragiudiziale, nei limiti in cui la stessa è ammessa dall’art. 2732 cod. civ., e nel secondo la verifica dell’effettiva destinazione del bene, indi¬pendentemente da ogni indagine sulla sincerità dell’intento manifestato.
Cass. civ. sez. II, 2 febbraio 2009, n. 2569 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Le quote di partecipazione del coniuge ad una società di persone ed i loro successivi aumenti costituiscono og¬getto della comunione legale tra i coniugi e rientrano conseguentemente tra gli acquisti di cui all’art. 177, lett. a), c.c., non tra i beni personali. Lo status di socio non attribuisce al partecipante ad una società di persone una posizione giuridica soggettiva qualificabile in termini di diritto di credito avente ad oggetto la restituzione del conferimento o di una quota proporzionale del patrimonio sociale, dato che, anteriormente al verificarsi di una causa di scioglimento della società o del vincolo sociale, è ipotizzabile in favore del socio soltanto una aspetta¬tiva economica, legata all’eventualità che, al momento dello scioglimento, il patrimonio della società abbia una consistenza attiva tale da giustificare l’attribuzione pro quota ai partecipanti alla società di valori proporzionali alla loro partecipazione.
Cass. civ. Sez. I, 15 gennaio 2009, n. 799 (Famiglia e Diritto, 2009, 6, 571 nota di RIMINI)
Il credito per l’indennizzo, dovuto ai sensi dell’art. 936 cod. civ., dal proprietario del suolo per opere fatte dal terzo con materiali propri, non costituisce un acquisto che cade in comunione legale ai sensi dell’art. 177, lett. a), cod. civ., dovendo escludersi che la comunione degli acquisti provenienti da attività separata possa comprendere tutti indistintamente i diritti di credito, in quanto, posto che l’atto deve avere ad oggetto l’ac-quisizione di un “bene” ai sensi degli articoli 810, 812 e 813 cod. civ., restano esclusi i meri diritti di credito che non abbiano una componente patrimoniale suscettibile di acquisire un valore di scambio. (Rigetta, App. Torino, 16 febbraio 2004)
Cass. civ. Sez. V, 16 luglio 2008, n. 19567 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di imposta sulle successioni, il saldo attivo di un conto corrente bancario, intestato – in regime di co¬munione legale dei beni – soltanto ad uno dei coniugi e nel quale siano affluiti proventi dell’attività separa-ta svolta dallo stesso, se ancora sussistente entra a far parte della comunione legale dei beni, ai sensi dell’art. 177, primo comma, lett. c), cod. civ., al momento dello scioglimento della stessa, determinato dalla morte, con la conseguente insorgenza, solo da tale epoca, di una titolarità comune dei coniugi sul predetto saldo; lo sciogli¬mento attribuisce invero al coniuge superstite una contitolarità propria sulla comunione e, attesa la presunzione di parità delle quote, un diritto proprio, e non ereditario, sulla metà dei frutti e dei proventi residui, già esclusivi del coniuge defunto. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle entrate avverso la sentenza del giudice tributario che aveva ritenuto che l’imposta di successione fos-se stata illegittimamente liquidata e corrisposta sull’intero asse ereditario mentre le attività relative ai conti correnti e titoli dovevano essere tassati al cinquanta per cento, con conseguente rimborso della maggiore imposta versata).
Cass. civ. Sez. I, 9 ottobre 2007, n. 21098 (Giur. It., 2008, 7, 1704 nota di LUONI E CAVANNAONTI)
I titoli obbligazionari, acquistati da un coniuge in regime di comunione legale con i proventi della propria attività lavorativa, comportando la trasformazione del “provento” in bene giuridico diverso costituente una forma di inve¬stimento, rientrano nella nozione di acquisti di cui all’art. 177, lett. a, c.c. e quindi cadono in comunione immediata.
L’acquisto di obbligazioni societarie, comportando l’impiego del denaro, provento dell’attività personale e sepa¬rata di uno dei coniugi, in un bene giuridico diverso, costituente una forma di investimento, trasforma il provento dell’attività separata in un “quid alii” che, secondo la regola generale posta dall’art. 177, comma 1, lett. a), c.c. per tutti gli acquisti compiuti da ciascun coniuge in regime di comunione legale con i proventi della propria at¬tività, entra a far parte della comunione legale immediata e non della comunione “de residuo”, ai sensi dell’art. 177, comma 1, lett. c), c.c..
La comunione legale fra i coniugi può riguardare non soltanto i diritti reali, ma anche i diritti di credito, dovendosi ritenere fondata l’interpretazione dell’art. 177, 1° comma, lett. a), c.c. secondo cui fra gli «acquisti» ivi indicati, che entrano a far parte della comunione legale ove non espressamente esclusi, rientrano tutti gli «investimen¬ti» compiuti da ciascun coniuge, «qualunque sia la natura del diritto che ne formi oggetto». Ne consegue che i titoli obbligazionari acquistati con i proventi della propria attività personale nel corso del matrimonio da uno dei coniugi in regime di comunione dei beni, in quanto forma di investimento che rappresenta un quid alii rispetto al «provento» impiegato, entrano a far parte della comunione legale immediata, ove non ricorra una delle eccezioni alla regola generale dell’art. 177 c.c., poste dall’art. 179 c.c.)
L’art. 177, lett. a), c.c. ricomprende nella comunione legale l’acquisto di ogni genere di bene, tra cui i diritti di credito.
Cass. civ. Sez. Unite, 24 agosto 2007, n. 17952 (Famiglia e Diritto, 2008, 7, 681 nota di PALADINI)
Nell’azione ex art. 2932 c.c. per l’adempimento in forma specifica o per i danni da inadempimento contrattuale promossa dal promissario acquirente nei confronti del promittente venditore che, coniugato in regime di comu¬nione dei beni, abbia stipulato un preliminare di vendita di un immobile oggetto di comunione legale senza il consenso dell’altro coniuge, quest’ultimo è litisconsorte necessario. Pertanto allorché il coniuge rimasto estraneo alla stipulazione del preliminare non sia stato convenuto in giudizio unitamente al coniuge stipulante e nei suoi confronti non sia stato integrato il contraddittorio, il giudizio svoltosi è nullo e va nuovamente celebrato a con¬traddittorio integro.
Trib. Catania 17 luglio 2007 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Gli acquisti di partecipazioni in società in nome collettivo sono soggetti alla comunione “de residuo” ex art. 178 c.c., mentre gli acquisti di quote di società a responsabilità limitata cadono in comunione imme-diata ex art. 177, comma 1, lett. a), c.c..
Cass. civ. Sez. I, 8 febbraio 2006, n. 2597 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
La c.d. comunione “de residuo “, prevista per i proventi dell’attività separata di uno dei coniugi (art. 177 c.c., comma 1, lett. c) si realizza al momento dello scioglimento della comunione, limitatamente a quanto effettiva¬mente sussiste nel patrimonio del singolo coniuge e non a quanto avrebbe potuto ivi rinvenirsi ritenendo ad essa destinati “ex lege” i proventi personali che non siano stati provatamente impiegati per il soddisfacimento dei bisogni familiari, o che siano stati comunque investiti in acquisti già caduti in comunione. Pertanto, deve ritenersi che l’art. 177 c.c., lett. c) esclude dalla comunione legale i proventi dell’attività separata svolta da ciascuno dei coniugi e consumati, anche per fini personali, in epoca prece-dente allo scioglimento della comunione. La comu-nione “ de residuo”, quindi, non fa nascere un vero e proprio diritto di credito in favore della comunione ed a carico del singolo coniuge, ma dà luogo ad una semplice aspettativa di fatto.
L’art. 177 lett. c) del codice civile esclude dalla comunione legale i proventi dell’attività separata svolta da cia¬scuno dei coniugi e consumati, anche per fini personali, in epoca precedente allo scioglimento della co-munione.
Cass. civ. Sez. I, 19 settembre 2005, n. 18456 (Nuova Giur. Civ., 2006, 9, 933 nota di PALADINI)
Nel regime della comunione legale, i beni, inclusi quelli immobili, che vengano acquistati da uno dei coniugi e destinati all’esercizio, da parte sua, dell’impresa costituita dopo il matrimonio, fanno parte della comunione “ de residuo”, e quindi se e nei limiti in cui sussistano al momento dello scioglimento di questa. A tali acquisti, che rinvengono la loro compiuta disciplina nell’art. 178 cod. civ., non si applica la previsione contenuta nel secondo comma dell’art. 179 cod. civ. – la quale consente l’esclusione di immobili e mobili registrati dalla comunione, purchè all’atto di acquisto abbia “partecipato” anche il coniuge non acquirente e questi abbia rilasciato una di¬chiarazione di assenso ai fini dell’esclusione -, giacchè detta previsione si riferi-sce soltanto alle diverse ipotesi contemplate dal primo comma del medesimo art. 179, fra cui è compresa (ai sensi della lettera d) quella dei beni destinati all’esercizio della professione, non equiparabili ai beni de-stinati all’esercizio dell’attività imprenditoriale.
Cass. civ. Sez. I, 16 luglio 2004, n. 13164 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Elemento costitutivo del diritto – al momento dello scioglimento della comunione – alla ripartizione degli utili e degli incrementi dell’ azienda appartenente a uno dei coniugi anteriormente al matrimonio da parte dell’altro è la gestione comune dell’ azienda stessa in costanza di matrimonio, gestione comune la cui sussistenza non può essere ritenuta in mancanza di prova da parte di colui che propone la domanda di divisione.
Cass. civ. Sez. I, 14 aprile 2004, n. 7060 (Fallimento, 2005, 2, 146 nota di FIGONE)
Il fallimento di uno dei coniugi in regime di comunione legale dei beni determina la comunione de residuo sui beni destinati post nuptias all’esercizio di impresa, soltanto rispetto a quelli eventualmente residui dopo la chiu¬sura della procedura.
Trib. Cagliari, 8 gennaio 2004 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Ai fini della esclusione dalla comunione legale di alcuni immobili acquistati separatamente dal singolo coniuge, la partecipazione del coniuge dell’acquirente, ai sensi dell’art. 179 c.p.v. c.c., che si concreti nella dichiarazione di esclusione dalla comunione, ha natura meramente ricognitiva circa la sussistenza di uno dei presupposti di cui all’art. 179 lett. c), d) ed f) c. c. L’intervento del coniuge dell’acquirente non ha rilievo negoziale né dispositivo, non essendo ammissibile che un coniuge in regime di comunione legale rinunci efficacemente alla contitolarità di un singolo bene, e, comunque, che i coniugi apportino modifiche al regime le-gale in relazione ad un singolo bene. Per l’effetto, la dichiarazione di esclusione dalla comunione espressa dal coniuge, mediante l’attestazione che il bene acquistato è destinato all’esercizio della professione del coniuge acquirente (ex art. 179 lettera d) c. c.), non vale ad escluderlo dalla comunione de residuo (ai sensi dell’art. 178 c. c) qualora venga poi provato in giudizio che detto bene era in realtà destinato all’esercizio dell’impresa del coniuge acquirente.
Cass. civ. Sez. I, 12 settembre 2003, n. 13441 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’art. 177, lett. c), c.c. esclude dalla comunione legale tra coniugi i proventi dell’attività separata svolta da cia¬scuno di essi e consumati in epoca precedente allo scioglimento della comunione.
I redditi individuali dei coniugi, tanto che si tratti di redditi di capitali, quanto se si tratti di proventi della loro attività separata non cadono automaticamente in comunione, ma rimangono di pertinenza del rispettivo titolare, salvo a divenire comuni, nella misura in cui non siano stati già consumati, al verificarsi di una causa di sciogli¬mento della comunione.
In tema di comunione legale dei beni tra coniugi gli articoli 195 e 219, comma 2, del c.c. non richiedono alcuna prova qualificata, al fine di superare la presunzione ivi stabilita, essendo sufficiente una prova libera e, quindi, anche una prova per presunzioni. (Nella specie in applicazione del riferito principio la Suprema corte ha confer¬mato la pronuncia dei giudici di merito che con riguardo a somme di cui aveva disposto, in via esclusiva, uno dei coniugi anteriormente allo scioglimento della comunione, aveva escluso che le stesse potessero presumersi comuni, ai sensi delle richiamate disposizioni, atteso che trattavasi di somme depostole in conti correnti intestati al solo coniuge che ne aveva disposto).
Cass. civ. Sez. III, 20 dicembre 2001, n. 16073 (Corriere Giur., 2003, 2, 180 nota di ROSSETTI)
La morte del coniuge determina lo scioglimento della comunione legale, ex artt. 149 e 191 c.c.. Ne consegue che il coniuge separato della vittima di un atto illecito non ha diritto al risarcimento del danno patrimoniale con¬sistente nella asserita perdita dei risparmi che il partner avrebbe accumulato se avesse continuato a lavorare, e che sarebbero entrati a far parte della comunione de residuo al momento del passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
Cass. civ. Sez. I, 17 novembre 2000, n. 14897 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Costituiscono oggetto della comunione cosiddetta “de residuo “, ai sensi dell’articolo 177 lett. c) c.c., non solo quei redditi per i quali si riesca a dimostrare che sussistano ancora al momento dello scioglimento della comunio¬ne ma anche quelli, percetti e percipiendi, rispetto ai quali il coniuge titolare non riesca a di-mostrare che siano stati consumati o per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia o per investimenti già caduti in comunione. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione di merito secondo cui ricadevano in comunione de residuo le somme depositate su un conto corrente cointestato, ritirate prima della separazione e asseritamente utilizzate per l’attività d’impresa del coniuge prelevante).
Cass. civ. Sez. I, 9 marzo 2000, n. 2680 (Fallimento, 2001, 1, 39 nota di CARAVAGLIOS)
In regime di comunione legale tra coniugi, il fallimento di uno di essi determina la comunione “de resi-duo” sui beni destinati “post nuptias” all’esercizio dell’impresa solo rispetto ai beni residui a seguito della chiusura della procedura.
Tribunale Roma 16 settembre 1999 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
La semplice circostanza che i coniugi siano comproprietari di azienda, non è sufficiente di per sé a ritenere che quest’ultima sia necessariamente cogestita da entrambi e che, pertanto, tra essi sussista una società di fatto (artt. 177, 178, c.c.). Nel caso in cui ambedue i coniugi siano proprietari dell’azienda familiare, ai fini dell’indivi¬duazione delle norme applicabili occorre distinguere i rapporti concernenti la proprietà, art. 177 c.c., dai rapporti concernenti la gestione, art. 2247 c.c.
Cass. civ. Sez. I, 27 maggio 1999, n. 5172 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
I titoli di partecipazione azionaria acquistati, in costanza di matrimonio, da uno solo dei coniugi ed allo stesso intestati, sono suscettibili di essere compresi nel regime della comunione legale contemplata dall’art. 177, com¬ma 1, lett. a), c.c.
Cass. civ. Sez. I, 23 settembre 1997, n. 9355 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Nel regime di comunione legale fra i coniugi, i beni acquistati con i proventi dell’attività separata di uno dei coniugi entrano immediatamente e di pieno diritto a far parte della comunione, senza che vi sia possibilità di esclusione mediante la dichiarazione prevista dall’art. 179, lett. f) c.c., applicabile soltanto all’acquisto effettuato con il prezzo del trasferimento dei beni “personali”, tassativamente elencati nel predetto art. 179. A tal riguar¬do, anche le azioni di società, sottoscritte da un coniuge in sede di aumento di capitale ed in virtù di diritto di opzione, costituiscono incrementi patrimoniali rientranti fra gli acquisti di cui all’art. 177, lett. a), c.c., e quindi nell’oggetto della comunione legale tra coniugi, in quanto, anche se esse non sono meri titoli di credito, ma titoli di partecipazione societaria, l’aspetto patrimoniale di esse è assolutamente prevalente rispetto ai diritti ed agli obblighi connessi con lo status di socio in essi incorporato, ed in quanto il carattere personale del diritto di opzio
Cass. civ. Sez. I, 21 maggio 1997, n. 4533 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Nel regime della comunione legale tra i coniugi, perchè i benefici acquistati da uno dei coniugi cadano in co¬munione cosiddetta de residuo, ovvero solo al momento dello scioglimento della stessa e non al momento del loro acquisto, e nei limiti in cui sussistano a tale momento, è sufficiente che siano destinati all’esercizio dell’impresa, ancorchè di tale destinazione non si faccia menzione nell’atto di acquisto, con la conseguenza che tali beni, destinati all’uso predetto, sono liberamente aggredibili, prima di tale evento, da parte dei creditori del coniuge acquirente.
Trib. Trani, 12 maggio 1997 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In regime di comunione legale ex art. 177 ss. c.c., data la mancanza di norme che attribuiscano al coniuge non titolare di frutti e proventi di attività separata svolta dall’altro coniuge un potere di controllo sulla sorte degli stessi, ovvero che loro imprimano un vincolo di destinazione, non possono ritenersi fondate la do-manda diretta ad accertare, prima del sorgere della comunione “de residuo”, la violazione, da parte del coniuge titolare dei frutti e dei proventi di cui sopra, degli obblighi nascenti dalla comunione legale, e la cor-relata domanda di ri¬sarcimento dei danni.
Cass. civ. Sez. I, 10 ottobre 1996, n. 8865 (Famiglia e Diritto, 1996, 515 nota di SCHLESINGER)
L’art. 177 lett. b) e c) c.c., nella parte in cui prevede che divengano oggetto di comunione, al momento del-lo scioglimento di questa “i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati” nonché “i proventi della attività separata di ciascuno dei coniugi, se allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati”, deve essere interpretato nel senso che costituiscono oggetto della cd. comunione “de residuo”, tutti i redditi percetti e percipiendi rispetto ai quali il titolare dei redditi stessi non riesca a da-re la prova che o sono stati consumati per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia o per investimenti già caduti in comu-nione. (Nella specie, nell’ambito di un giudizio di separazione personale dei coniugi, pretendendo la moglie la condanna del marito, esercente una florida impresa di allevamento di suini, al versamento della “metà dei suoi redditi non utilizzati fino allo scioglimento della comunione” i giudici del merito avevano rigettato la domanda, sul rilievo che pure essendo emersa l’esistenza, in favore del marito, di elevati redditi, derivanti dall’esercizio della detta impresa, non risultavano apprezzabili disponibilità liquide, al momento della cessazione della comunanza dei rispettivi proventi. In termini opposti la S.C. ha cassato tale capo della pronuncia impugnata, enunciando il principio di diritto riassunto sopra).
Cass. civ. Sez. II, 8 maggio 1996, n. 4273 (Nuova Giur. Civ., 1997, I, 394 nota di DE MARTINIS)
Per individuare il regime giuridico applicabile ad un bene immobile assegnato a seguito di liquidazione di so-cietà in nome collettivo a uno dei coniugi, in regime di comunione legale dei beni ed in costanza di matri-monio, deve tenersi conto del particolare profilo relativo alla formazione del patrimonio sociale – cioè all’ac-quisto dei beni che hanno costituito quel patrimonio – alla natura del diritto del socio sul patrimonio di una società di persone e alla qualifica dei beni assegnati a seguito di liquidazione di detto patrimonio. Non è per-tanto sufficiente l’intervenuta assegnazione in costanza di matrimonio per affermare che detti beni rientrino nella comunione legale ai sensi dell’art. 177 lett. a) c.c. I predetti beni non rientrano comunque nella c.d. comunione “de residuo” prevista dagli art. 177 lett. b) e c), in quanto questi ultimi non possono che consistere in beni mobili – denaro in particolare – ovvero in diritti di credito verso terzi.
In regime di comunione legale fra coniugi, i beni che possono formare oggetto della comunione de re-siduo, che si forma ai sensi dell’art. 177 comma 1, lett. b e c, all’atto dello scioglimento della comunione stessa sui frutti non consumati dei beni propri e sui proventi della attività separata, possono consistere esclusivamente in beni mobili o in diritti di credito verso terzi, con esclusione, pertanto, degli immobili.
Cass. civ. Sez. I, 1 febbraio 1996, n. 875 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Non costituisce oggetto della comunione legale l’alloggio di cooperativa edilizia assegnato in godimento, ma non ancora trasferito, o il credito vantato verso la cooperativa da parte del socio che validamente rinuncia all’as¬segnazione, in mancanza del trasferimento del diritto dominicale in base al contratto privatistico che richiede l’integrale pagamento del prezzo. Ne consegue che non facendo parte della comunione legale l’assegnazione provvisoria prima del trasferimento, non sussiste altresì alcun diritto della ricorrente ad ottenere la metà del credito spettante al coniuge nei confronti della cooperativa a seguito dell’effettuata rinuncia.

L’obbligo di mantenimento può essere adempiuto con il trasferimento di un immobile

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE II CIVILE
Sentenza 7 maggio – 23 settembre 2013, n. 21736
(Presidente Triola – Relatore Falschi)
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato l’8 aprile 2000 C.M.A., S.P. e F.C. evocavano, dinanzi al Tribunale di Genova, G.S., rispettivamente, coniuge e genitore degli attori, esponendo che all’epoca della separazione personale dei coniugi, intervenuta in via consensuale (con verbale di omologazione del 15.4.1997), era stata predisposta, con scrittura privata del 23.11.1996, una collaterale complessa convenzione, avente valenza transattiva, con la quale, ad integrazione delle intese formalizzate avanti al Tribunale, erano stati disciplinati i rapporti patrimoniali fra le parti conseguenti allo scioglimento della comunione legale, prevedendo l’obbligo a carico del convenuto del trasferimento di determinati beni mobili ed immobili in favore della moglie e dei figli, il quale non solo si rendeva inadempiente, ma poneva, altresì, in essere comportamenti intimidatori nei confronti degli attori per indurli a recedere dal dare esecuzione agli accordi, per i quali riportava una condanna penale; tanto premesso, formulavano domanda ex art. 2932 c.c. per conseguire il trasferimento dei beni di cui alla citata scrittura privata.

Instaurato il contraddicono, nella resistenza del convenuto, il quale assumeva di non avere sottoscritto alcun accordo, per cui disconosceva formalmente la sottoscrizione ivi apposta ex art. 214 c.p.c., difese che modificava nel senso di riconoscimento della firma in calce al documento, ma negando di riconoscere le date manoscritte in ogni foglio e l’intero contenuto dattiloscritto del documento, per cui spiegava riconvenzionale per la declaratoria di falsità della convenzione, e all’udienza del 20.3.2003 presentava personalmente querela di falso, per cui a fronte della dichiarazione degli attori di volersi avvalere del documento contestato, con l’intervento del p.m., intervenuta nel giudizio B..B. che aderiva alle domande attoree, il Tribunale adito, rimessa la causa in decisione, rigettava la domanda di querela di falso proposta dal convenuto e in accoglimento di quella attorea, in attuazione della scrittura privata del 23.11.1996, disponeva il trasferimento in favore degli attori, P. e F.C.S., pro indiviso fra loro, del diritto di nuda proprietà sull’appartamento sito in …, acquistato in regime di comunione legale dai coniugi e cointestato ad essi, assegnando alla C. il diritto di usufrutto vitalizio esclusivo su detto cespite; il diritto di nuda proprietà sull’appartamento sito in …, acquistato in regime di comunione legale dai coniugi e cointestato ad essi, assegnando a S.G. il diritto di usufrutto vitalizio esclusivo su detto cespite (diritto di usufrutto attualmente spettante a B.B.); il diritto di nuda proprietà sul locale interrato ad uso box sito in (omissis) , acquistato in regime di comunione legale dai coniugi ma intestato esclusivamente alla C., assegnando a G..S. il diritto di usufrutto vitalizio esclusivo su detto cespite; dichiarava il S. tenuto a mettere a disposizione e comunque a consegnare alla C. la somma di L. 20.000.000, con i frutti maturati dal 23.11.1996 al 30.6.1999, oltre agli interessi dalla domanda al saldo; dichiarava il S. tenuto a mettere a disposizione e comunque a consegnare ai figli, in solido fra loro, la somma di L. 55.000.000, con i frutti maturati dal 23.11.1996 al 22.4.1999, oltre alla rivalutazione monetaria da quest’ultima data e agli interessi legali dall’aprile 2000 (data della domanda) al saldo.

In virtù di appello interposto da G.S., con il quale censurava sotto plurimi profili la decisione circa il mancato accoglimento della proposta querela di falso del documento del 23.11.1996, la Corte di appello di Genova, nella resistenza degli appellati, i quali proponevano appello incidentale condizionato, nonché della interveniente B. , la quale chiedeva solo darsi atto della insussistenza di domande dell’appellante nei suoi confronti, in parziale accoglimento dell’appello e per l’effetto in parziale riforma della decisione impugnata, riduceva la condanna dell’appellante alla sanzione pecuniaria di cui all’art. 226 c.p.c., alla misura di Euro 20,00, confermate in ogni altra sua parte le restanti statuizioni.

A sostegno della decisione adottata la corte distrettuale evidenziava che quanto alla denuncia di irregolarità del procedimento incidentale conseguito all’impugnazione del documento ex art. 223 c.p.c., non ponendo la censura alcun profilo di non veridicità della verbalizzazione, non poteva dare luogo ad alcuna nullità; nel merito, che proprio l’aver dato atto nel ricorso congiunto per la separazione dell’esistenza di un separato accordo, palesava la correttezza della ratio decidendi del giudice di prime cure che si basava sulla esistenza di un accordo parallelo e distinto rispetto alle condizioni di cui al ricorso per separazione consensuale e sulla esistenza di un documento rispondente a detta volontà negoziale.

Aggiungeva che l’eccezione di nullità della scrittura per carenza di forma in quanto prevedendo il trasferimento, a titolo gratuito, ai figli di un cospicuo patrimonio, avrebbe dovuto essere formalizzato a norma dell’art. 782 c.c., non poteva trovare accoglimento, giacché dal comune intento delle parti contraenti emergeva l’interesse giuridicamente qualificabile come preordinato al conseguimento di un risultato solutorio in relazione agli obblighi di mantenimento gravanti sul genitore nei confronti dei figli stessi, causa negoziale solutoria incompatibile con il prospettato animus donandi. Né rilevava la mancanza di sottoscrizione dell’atto da parte della B., relativamente al diritto di usufrutto sull’immobile sito in …, per avere egli ceduto esclusivamente il suo diritto di nuda proprietà del cespite, mentre la rinuncia della stessa all’usufrutto costituiva solo causa di caducazione del diritto reale limitato.

Avverso la indicata sentenza della Corte di appello di Genova ha proposto ricorso per cassazione G.S., basato su sei motivi, al quale hanno replicato la C. ed i figli S.P. e F.C. con controricorso, illustrato anche da memoria ex art. 378 c.p.c.; non costituita la B., pure intimata.
Motivi della decisione
Con il primo motivo il ricorrente denuncia contraddittoria ed illogica motivazione con riferimento alla errata attribuzione di natura solutoria, connessa all’obbligo alimentare, in ordine al trasferimento dei diritti reali immobiliari disposti a titolo gratuito e per mera liberalità in favore dei figli, con interpretazione abnorme, non potendo tale tipo di dazione assolvere all’obbligazione alimentare. Prosegue il ricorrente affermando che la corte di merito contraddittoriamente non avrebbe chiarito la ragione per la quale il testo allegato al verbale di separazione non sarebbe quello prodotto nel giudizio de quo e ciò nonostante ha ricollegato teleologicamente i due accordi. Il secondo motivo, con il quale è lamentata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. per avere il giudice proceduto all’interpretazione della convenzione nel modo sopra esposto, culmina nel seguente quesito di diritto: “L’indagine del giudice di merito che ha condotto nel caso di specie ad individuare il comune intento dei contraenti ove basata su motivazione illogica, insufficiente e contraddittoria (per i motivi ut sopra evidenziati) integra violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. ed è censurabile nella sede di legittimità perché non sorretta da motivazione esauriente ed immune da vizi logici?”.

I motivi, che in ragione della loro connessione argomentativa vengono trattati congiuntamente, sono infondati.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte le pattuizioni intervenute tra coniugi, che abbiano in corso una separazione consensuale, con cui si obblighino a trasferire determinati beni facenti parte della comunione legale, successivamente od in vista dell’omologazione della loro separazione personale consensuale ed al dichiarato fine della integrativa regolamentazione del relativo regime patrimoniale, non configura una convenzione matrimoniale ex art. 162 c.c., postulante il normale svolgimento della convivenza coniugale ed avente riferimento ad una generalità di beni anche di futura acquisizione, né un contratto di donazione, avente come causa tipici ed esclusivi scopi di liberalità (e non l’esigenza di assetto dei rapporti personali e patrimoniali dei coniugi separati), bensì un diverso contratto atipico, con propri presupposti e finalità (Cass. 11 maggio 1984 n. 2887; Cass. 23 dicembre 1988 n. 2887; Cass. 12 settembre 1997 n. 9034).

Invero in base all’impianto complessivo dell’art. 711 c.p.c. (in combinato disposto con l’art. 158 c.c., comma 1), il procedimento in detta norma descritto dà vita ad una fattispecie complessa nella quale il contenuto del regolamento concordato tra i coniugi, se trova la sua fonte nel relativo accordo, acquista però efficacia giuridica soltanto in seguito al provvedimento di omologazione, cui compete l’essenziale funzione di controllare che i patti intervenuti tra i coniugi siano conformi agli interessi superiori della famiglia (Cass. 5 gennaio 1984 n. 14). Nel caso in cui, nell’ambito di un accordo destinato a disciplinare una separazione consensuale, sia inserita anche una convenzione avente una sua autonomia, in quanto non immediatamente riferibile né collegata al contenuto necessario del regime di separazione, si tratta di compiere una indagine ermeneutica, nel quadro dei principi di cui agli artt. 1362 c.c., e segg., diretta a stabilire se a quella convenzione possa essere riconosciuta autonoma validità ed efficacia, infatti, alle pattuizioni convenute dai coniugi prima del decreto di omologazione e non trasfuse nell’accordo omologato, può riconoscersi validità solo quando assicurino una maggiore vantaggiosità all’interesse protetto dalla norma (ad esempio concordando un assegno di mantenimento in misura superiore a quella sottoposta ad omologazione), o quando concernano un aspetto non preso in considerazione dall’accordo omologato e sicuramente compatibile con questo in quanto non modificativo della sua sostanza e dei suoi equilibri, o quando costituiscano clausole meramente specificative dell’accordo stesso, non essendo altrimenti consentito ai coniugi incidere sull’accordo omologato con soluzioni alternative di cui non sia certa a priori la uguale o migliore rispondenza all’interesse tutelato attraverso il controllo giudiziario di cui all’art. 158 c.c. (Cass. 24 febbraio 1993 n. 2270; Cass. 20 ottobre 2005 n. 20290).

Nel caso di specie la Corte di appello si è conformata a questi principi, perché ha esaminato la convenzione intervenuta tra i coniugi con la scrittura privata del 23 novembre 1996 (omologato il verbale di separazione il 15.4.1997) ed ha affermato che tale convenzione non poteva ritenersi nulla per carenza di forma prevedendo il trasferimento, a titolo gratuito, di un cospicuo patrimonio ai figli proprio perché garantiva, nel comune intento delle parti, l’interesse preordinato al conseguimento di un risultato solutorio degli obblighi di mantenimento dei figli gravante sui genitori, né appariva in contrasto con norme imperative di legge o con diritti indisponibili dei due coniugi.

D’altra parte questa Corte ha reiteratamente affermato che l’obbligo di mantenimento dei figli minori, o maggiorenni non autosufficienti, può essere adempiuto dai genitori in sede di separazione personale o divorzio (id est: di cessazione degli effetti civili del matrimonio) mediante un accordo – formalmente rientrante nelle previsioni, rispettivamente, degli art. 155 c.c., comma 7, art. 158 c.c., comma 2, e dell’art. 711 c.c., comma 3, e della L. n. 898 del 1970, artt. 4, comma 8, e art. 6, comma 9 – il quale, anziché attraverso una prestazione patrimoniale periodica, od in concorso con essa, attribuisca o li impegni ad attribuire ai figli la proprietà di beni mobili od immobili, e che tale accordo non realizza una donazione, in quanto assolve ad una funzione solutoria – compensativa dell’obbligatone di mantenimento, in quanto costituisce applicazione del principio, stabilito dall’art. 1322 c.c., della libertà dei soggetti di perseguire con lo strumento contrattuale interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico (cfr., Cass. 2 febbraio 2005 n. 2088; Cass. 17 giugno 2004 n. 11342; Cass. 21 dicembre 1987 n. 9500).

In tale caso l’accordo comporta l’immediata e definitiva acquisizione al patrimonio dei figli della proprietà dei beni che i genitori, od il genitore, abbiano loro attribuito o si siano impegnati ad attribuire e, in questo secondo caso, il correlativo obbligo, sanzionato in forma specifica dall’art. 2392 c.c., trova il suo titolo nell’accordo che estingue la prestazione di mantenimento, nei limiti costituiti dal valore dei beni attribuiti o da attribuire, convenzionalmente liquidata e sostituita dall’impegno negoziale de quo (cfr., Cass. 5 settembre 2003 n. 12939).

La corte territoriale ha, dunque, correttamente interpretato l’accordo de quo, alla luce dei principi sopra esposti, e non è condivisibile la censura formulata di carente o contraddittoria motivazione.

Con il terzo motivo è dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 782 c.c., nonché dell’art. 1421 c.c. per essere la corte territoriale incorsa nell’ulteriore violazione omettendo di rilevare la nullità dell’atto de quo che redatto in forma privata, è totalmente mancante della forma solenne necessaria per la donazione. A corollario del mezzo viene posto il seguente quesito di diritto: “Nel caso di specie, sulla preliminare premessa (ut sopra) che il negozio di cui è causa contiene, almeno in parte, disposizioni a titolo di mera liberalità, e quindi integra una donazione, consegue violazione e/o falsa applicazione degli artt. 782 e 1421 c.c. per non essere stata dichiarata d’ufficio la sua nullità totale o parziale per mancanza della forma solenne?”.

La condivisione della ratio da parte del giudice di merito che ha disconosciuto all’attribuzione degli immobili, di cui alla convenzione del 23.11.1996, natura di donazione, oggetto di eccezione del convenuto, esclude che sia ravvisabile il lamentato vizio di violazione delle disposizioni in tema di forma solenne.

Con il quarto mezzo è lamentata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2932 c.c. giacché la convenzione sottoscritta è assoggetta alla condizione vincolante ed assoluta che la titolare del diritto di usufrutto (relativamente all’appartamento sito in XXXX) rinunci a detto diritto reale in favore del ricorrente, condizione non avverata al momento della introduzione del giudizio, per cui andava ritenuta la improponibilità della domanda. A conclusione del mezzo è posto il seguente quesito di diritto: “Era nel caso di specie improponibile la domanda ex art. 2932 c.c. finalizzata ad ottenere l’attuazione del contratto preliminare essendo il medesimo assoggettato a condizione non ancora avveratasi al momento della proposizione della domanda giudiziale e neppure in corso del giudizio?”.

Anche detto mezzo è palesemente infondato.

Si osserva che, diversamente dall’assunto del ricorrente, la corte territoriale ha accertato la successiva rinuncia della B. all’usufrutto sull’immobile sito in XXXX, come emergeva dal tenore della comparsa di costituzione dell’interveniente, “avendo a cuore l’interesse dei coniugi e dei loro figli”.

Orbene, tale essendo la ratio della decisione della corte di appello, risulta evidente come la doglianza non colga nel segno, non censurando il profilo posto a fondamento della statuizione, con conseguente irretrattabilità e definitività dell’affermazione circa la caducazione del diritto reale limitato e conseguente fenomeno della consolidazione in capo al ricorrente della piena proprietà del bene da trasferire, per non avere formato oggetto di impugnazione.

Con il quinto ed il sesto motivo, collegati dallo stesso ricorrente, è lamentata la omessa motivazione sull’eccezione di mancanza dell’avveramento della condizione, con conseguente e correlata violazione e falsa applicazione dell’art. 782 c.c., per essere stata la rinuncia della B. meramente preannunciata nella comparsa di costituzione e risposta. Il motivo, relativamente alla denunciata violazione di legge, pone a conclusione il seguente quesito: “La rinuncia dell’usufrutto al diritto reale, che determina quindi ipso iure il consolidamento della piena proprietà in capo al nudo proprietario, ove realizzatasi senza corrispettivo e per puro spirito di liberalità integra i presupposti dell’atto di donazione e deve quindi essere formalizzata nella forma solenne prevista dall’art. 782 c.c., con la conseguenza che, nel caso di specie, mancando tale forma, essa è nulla?”.

Le censure – che pongono la medesima questione (mancato avveramento della condizione) – sono inammissibili, introducendo una circostanza che non risulta essere stata prospettata nei precedenti gradi di merito, in difetto di ogni specifica indicazione al riguardo da parte del ricorrente e non avendola la corte di appello riportata nella decisione impugnata, e che quindi non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità, richiedendo indagini di fatto in ordine all’esatto contenuto nel contratto per cui è causa ed alla reale volontà delle parti (sull’inammissibilità di questioni nuove in sede di ricorso per cassazione, cfr. ex pluribus, Cass. n. 25546 del 2006).

All’infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di Cassazione, per il principio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Solo i provvedimenti a carattere decisorio in materia di amministrazione di sostegno possono essere impugnati ex art. 720 bis c.p.c.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 14 luglio – 28 settembre 2017, n. 22693
Presidente Di Palma – Relatore Di Marzio
Fatti di causa
con il provvedimento di reclamo impugnato, la Corte d’Appello di Bologna ha rigettato il reclamo proposto dalle odierne ricorrenti avverso la
nomina dell’Avv.to C.M. , estranea alla famiglia, quale amministratore di sostegno di t.a. , di cui T.A. è figlia, mentre M.A. , madre della
prima, ne è stata la convivente. La necessità della nomina, per vero, era stata condivisa anche dai fratelli dell’amministrato, gli odierni
controricorrenti. La ex convivente M.A. aveva domandato di essere nominata Amministratore di sostegno. Il Giudice Tutelare, però,
riscontrato che tra la figlia ventiduenne A. , e sua madre M.A. , da una parte, ed i fratelli del t.a. , dall’altra, si riscontrava una vivace
contrapposizione, aveva proceduto sì all’apertura dell’amministrazione di sostegno, stimandone sussistere la necessità, ma aveva preferito
nominare amministratore un soggetto estraneo alla famiglia. Contro questo provvedimento le odierne ricorrenti hanno proposto reclamo ex
art. 720 bis innanzi alla Corte d’Appello di Bologna, non contestando l’apertura dell’amministrazione di sostegno, bensì la sola scelta di
nominare quale amministratore una persona che le reclamanti affermavano non essere la più idonea allo svolgimento della funzione. La Corte
d’Appello, informate le parti che avrebbe valutato la questione dell’ammissibilità del reclamo perché potessero pronunciarsi in merito, a
seguito della discussione dichiarava effettivamente l’inammissibilità del reclamo, perché l’art. 720 bis cod. civ. consente la proposizione di
reclamo innanzi alla Corte d’Appello, ma solo in relazione ai provvedimenti di carattere decisorio, quali sono quelli che dispongono l’apertura
o la chiusura dell’amministrazione, e sono perciò assimilabili alle sentenze. Il reclamo in Corte d’Appello non è però un mezzo di
impugnazione utilizzabile in relazione ai provvedimenti che abbiano carattere gestorio, quale deve considerarsi anche la scelta della persona
dell’amministratore di sostegno che occorre nominare.
Avverso la decisione della Corte d’Appello di Bologna propongono reclamo T.A. e M.A. , affidandosi a due motivi. Resistono con controricorso
T.G. , Ti.An. e Ti.Gi. . Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Ragioni della decisione
1.1. – Con il primo motivo di impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., le ricorrenti contestano la
violazione e falsa applicazione degli artt. 720 bis, co. III, e 739 cod. proc. civ., nonché degli artt. 405 cod. civ., e 45 disp. att. cod. civ., per
avere la Corte territoriale infondatamente sostenuto che possa distinguersi la natura della concreta disposizione impugnata ai fini della sua
contestazione, mentre l’art. 720 bis, comma II, cod. proc. civ., prevede che avverso il provvedimento di nomina dell’amministratore di
sostegno è ammesso reclamo alla Corte d’Appello, senza indicare alcuna distinzione. Nel caso di specie le ricorrenti hanno contestato proprio
il provvedimento di apertura dell’amministrazione di sostegno.
1.2. – Con il secondo motivo di impugnazione, proposto ancora ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., le ricorrenti
contestano la violazione e falsa applicazione degli artt. 404, 405, 407, 408 e 410 cod. civ., nonché l’art. 44 disp. att. cod. civ., per avere la
Corte d’Appello trascurato che deve essere nominato amministratore di sostegno del bisognoso, la persona più idonea, quella che più lo
conosce e maggiormente è in grado di interpretarne i desideri. Risulta pertanto inidoneo a svolgere la funzione di amministratore di sostegno
di t.a. un soggetto estraneo alla sua famiglia ed ai suoi affetti, e sono invece idonee le odierne ricorrenti, che non mancano di ricordare la
facoltà di cui dispone la Suprema Corte di decidere la causa nel merito, quando non risultino necessari ulteriori accertamenti di fatto.
2.1. – 2.2. – I motivi di impugnazione possono essere esaminati congiuntamente, perché entrambi risultano compromessi da un vizio
pregiudiziale. Con il primo motivo le ricorrenti si lamentano che la Corte d’Appello non abbia ritenuto di dover pronunciare su un reclamo
proposto per contestare la nomina di persona non gradita quale amministratore di sostegno. Con il secondo si propongono argomenti per
sostenere che esistono, nel caso di specie, persone più idonee ad essere nominate amministratori di sostegno, in particolare le stesse
ricorrenti, e si domanda alla Suprema Corte l’espressione di una tipica valutazione di merito.
La impugnata decisione assunta dalla Corte d’Appello di Bologna, però, applica correttamente il diritto vigente ed appare anche esaustiva,
oltreché conforme al consolidato orientamento motivatamente e ripetutamente espresso in materia dalla Suprema Corte, e pertanto non
merita censura.
La Cassazione ha affermato con chiarezza, ad esempio, che “è inammissibile il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti emessi in sede
di reclamo in tema di designazione o nomina di un amministratore di sostegno, che sono emanati in applicazione dell’art. 384 c.c.
(richiamato dal successivo art. 411, comma 1, c.c.) e restano logicamente e tecnicamente distinti da quelli che dispongono
l’amministrazione, dovendosi limitare la facoltà di ricorso ex art. 720 bis, ultimo comma, c.p.c., ai soli decreti di carattere decisorio, quali
quelli che dispongono l’apertura o la chiusura dell’amministrazione, assimilabili, per loro natura, alle sentenze di interdizione ed
inabilitazione, senza estendersi ai provvedimenti a carattere gestorio”, Cass. sez. I, sent. 16.2.2016, n. 2985. Altrettanto esplicita, peraltro,
la Suprema Corte si era già manifestata anni prima, spiegando che “è inammissibile il ricorso per cassazione, a norma dell’art. 720-bis,
ultimo comma, cod. proc. civ., avverso i provvedimenti emessi in sede di reclamo in tema di rimozione e sostituzione ad opera del giudice
tutelare di un amministratore di sostegno, avendo tali provvedimenti carattere meramente ordinatorio ed amministrativo e dovendo riferirsi
tale norma soltanto ai decreti, quali quelli che dispongono l’apertura o la chiusura dell’amministrazione, di contenuto corrispondente alle
sentenze pronunciate in materia di interdizione ed inabilitazione, a norma dei precedenti arti. 712 e seguenti, espressamente richiamati dal
primo comma dell’art. 720-bis”, Cass. sez. VII, ord. 10.5.2011, n. 10187.
Nessuna incidenza assume, in ordine alla individuazione dell’Autorità giudiziaria competente a conoscere del reclamo avverso il
provvedimento di prime cure, il dato di fatto che i provvedimenti di natura gestoria in esame siano contenuti nell’ambito del decreto che ha
pure disposto l’apertura dell’amministrazione di sostegno. Non è dato rinvenire nell’ordinamento vigente, invero, un principio assoluto che
imponga di assoggettare al medesimo regime di impugnazione le diverse statuizioni che possono essere contenute in un medesimo
provvedimento giurisdizionale, le quali seguiranno ognuna il regime impugnatorio proprio della categoria di appartenenza.
I provvedimenti di natura gestoria adottati dal Giudice Tutelare, del resto, sono comunque suscettibili di impugnazione, ma mediante
reclamo da proporsi, ai sensi dell’art. 739 cod. proc. civ., innanzi al Tribunale in composizione collegiale, da ultima, cfr. Cass. sez. I, cent.
13.1.2017, n. 784, ma anche di questa facoltà gli odierni ricorrenti si sono peraltro già avvalsi, come emerge dalla incontestata
documentazione che è stata allegata dai controricorrenti alla loro memoria.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto da T.A. ed M.A. , che condanna al pagamento solidale delle spese di lite che liquida, in
favore di ciascuna delle costituite resistenti, in complessivi Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per
cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Dispone, ai sensi dell’art. 52, comma 5, del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, che, in caso di riproduzione per la diffusione della presente decisione,
le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi.

Anche per i bambini non in stato di abbandono può sussistere un interesse concreto all’adozione

Il Tribunale per i Minorenni di Bologna, in composizione collegiale e così composto
Dr. Giuseppe Spadaro Presidente
Dr.ssa Elisabetta Tarozzi Giudice
Dr. Daniele Stumpo Giudice Onorario
Dr.ssa Antonella Allegrini Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 290\1 6 ADN-CP
avente ad OGGETTO: ricorso ex art. 44, lett. d), legge 184/1983
IN FATTO
A. , nato a, in data xxxxxxxx, residente in xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, ha richiesto, ai sensi dell’art. 44 lett. d, I. adoz., di poter adottare il minore C. nato a xxxxxxxx in data xxxxxxxxx a seguito di procreazione medicalmente assistita. L’istante premette di avere costituito a xxx, in Germania, una unione civile tra persone dello stesso sesso, con B. nato a xxxxxx in data xxxxxxxxxx all’esito di una relazione affettiva avviata nel 1991. La coppia è tuttora convivente, con comune residenza in xxxx, alla via xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx presso l’immobile acquistato in regime di comproprietà.

Nel 2014, l’istante riferisce di avere deciso, con il proprio compagno, di avere un figlio, ricorrendo alla procedura di procreazione medicalmente assistita in xxxxxx. Il minore C. è stato riconosciuto figlio suo e di B. , con provvedimento della Corte Superiore dello Stato della California (Contea di Placer). Da un punto di vista biologico, C. è figlio di B. (il quale ha dato il proprio seme nel procedimento di FMA): per questo motivo, il provvedimento americano è stato trascritto nei registri dello Stato Civile italiani del Comune di xxxx con indicazione di questi, come solo genitore, ma conservando il cognome di nascita “A. B.”. L’atto di nascita di C. è stato pure trascritto in Berlino, avendo il minore acquistato iure sanguinis la cittadinanza tedesca (v. passaporto, rilasciato il 21 febbraio 2016).
Le indagini svolte hanno dato tutte esito positivo. A conferma rilevano i colloqui con i genitori e l’osservazione diretta relazionata dagli Assistenti Sociali, dalle quali emerge che “C.. si presenta come un bambino sorridente, sereno, curioso e attivo. Si relaziona facilmente con gli adulti, anche se appena conosciuti, ma si riferisce costantemente ai genitori con i quali mostra di aver instaurato una buona relazione di attaccamento.” Ancora, si legge in relazione, “il Sig. A. il Sig. B. raccontano al bambino la sua storia, «C. ha due papà, come altri bambini hanno due mamme e altri un papà e una mamma»; vi è quindi un atteggiamento di trasparenza rispetto al racconto della storia del bambino e in questo i genitori sono supportati dal confronto con altre famiglie che vivono la loro stessa esperienza [ … ] Dall’osservazione tra il Sig. A. e il piccolo C. emerge la capacità di accogliere i bisogni de/piccolo, di stimolarlo e coinvolgerlo in attività di vario tipo. L’interazione è caratterizzata da gesti affettuosi e dal gioco e attraverso queste modalità gli trasmette ritmi e regole quotidiane” (cfr. relazione psicosociale relativa all’istanza di adozione).
Sulla base degli atti e dei documenti, alla luce delle prove acquisite e dell’istruttoria condotta, è pacifico e certo che il minore C. riconosce in A. e in B. i suoi genitori; la relazione della coppia si distingue per solidità affettiva, costanza nel tempo e comunanza di obbiettivi, al punto da dovere essere considerata, a tutti gli effetti, una famiglia. Il tessuto familiare di questa unione include il piccolo C.: C. è un membro della famiglia A.B. . In particolare, è provato che: a) il bambino è stato sempre trattato da A. come suo figlio, avendo questi provveduto in qualità di padre al suo mantenimento, alla sua educazione, alle sue esigenze di vita quotidiana; b) C. è a tutti gli effetti considerato padre, nelle relazioni sociali, affettive e di vita quotidiana (scuola, istituzioni, contesti di riferimento, etc.); c) C. è considerato figlio di A. anche nell’ambito delle famiglie di origine di entrambi i padri.
Sulla scorta dei dati sin qui brevemente illustrati, può procedersi all’esame del merito della domanda.
IN DIRITTO
Nell’Ordinamento italiano, in linea con gli altri sistemi giuridici europei, il legame genitoriale può originare da un procedimento adottivo: il genitore diventa tale in assenza di legame biologico con il minore e a seguito di procedura giurisdizionale che sostituisce al vincolo biologico una attribuzione giuridica della responsabilità genitoriale. L’origine del progetto genitoriale non incide sullo stato giuridico dei figli che è sempre e comunque Io stesso (art. 315. c.c. come modificato dalla legge 10 dicembre 2012 n. 219). 11 referente normativo principale, in materia di adozione, è la legge 4 maggio 1983 n. 184 (“diritto del minore ad una famiglia”). La normativa in esame enuclea, in modo tipico e tassativo, i casi ex lege che consentono l’instaurazione giuridica (piuttosto che biologica) del legame genitoriale. In linea di principio, l’adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto. I coniugi devono essere affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendano adottare (art. 6, legge 184 del 1983). Condizione necessaria perché l’adozione possa essere pronunciata, è che l’età degli adottanti superi di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l’età dell’adottando. In ogni caso, l’adozione è consentita a favore dei minori dichiarati in stato di adottabilità (art. 7 comma I): sono dichiarati in stato di adottabilità dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano, i minori di cui sia accertata la situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio.
La norma testé citata (art. 7) ha riguardo ai casi “ordinari” di adozione ed esclude, di norma, l’adozione da parte di coppie formate dallo stesso sesso, atteso che il procedimento adottivo è riservato ai coniugi e non è esteso agli uniti (come noto, l’unione civile è la formazione familiare composta da due persone dello stesso sesso: v. art. I, legge 20 maggio 2016 n. 76). L’adozione non è consentita nemmeno alle persone che siano solo conviventi di fatto (al riguardo, v. art. 1, comma 36, legge 76/2016 cit.).
A fronte di casi ordinari, la normativa disciplina anche «casi particolari» di adozione, nell’ambito dell’art. 44 1. 184 del 1983. L’adozione nei casi ordinari è detta “piena o legittimante” poiché esplica effetti totalmente parificanti rispetto alla genitorialità biologica. Gli effetti dell’adozione “non piena” sono invece regolati dagli artt. 45 e ss. 1. 184 del 1983.
L’adozione in casi particolari prevede che i minori possano essere adottati (“anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell’articolo 7): a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, anche maturato nell’ambito di un prolungato periodo di affidamento, quando il minore sia orfano di padre e di madre; b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell’altro coniuge; c) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia orfano di padre e di madre; d) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.
Adozione piena e adozione in casi particolari rappresentano due diversi istituti giuridici, anche se, in concreto, gli Autori dibattono circa la persistente diversità effettiva, alla luce delle modifiche apportate al “sistema” dal dlgs. n. 154 del 2013. L’adozione cd. legittimante, come visto, abilita l’adozione (nazionale o internazionale) di bambini in stato di abbandono, prevedendo una corsia preferenziale in favore delle persone con cui il minore1 abbia instaurato legami affettivi significativi e un rapporto stabile e duraturo (si tratta, in genere, della cd. famiglia affidataria: v. art. 5-bis, legge 173 del 2015). Per effetto dell’adozione ordinaria, la relazione tra minore e adottante è del tutto equiparata a quella sussistente tra genitore biologico e la propria prole.
La “adozione in casi particolari” è ammessa, invece, in diversi casi specifici che concernono, per lo più, ipotesi in cui vi è già una relazione genitoriale di fatto tra un bimbo ed un adulto. La stessa è consentita anche ai singoli ed alle coppie non sposate. Si tratta dell’ipotesi di bambini già curati da parenti o conoscenti (lettera A) e dell’ipotesi di bambini che hanno instaurato una relazione filiale col nuovo coniuge del proprio genitore (lettera B). In questi casi non si tratta di trovare un genitore per un bambino abbandonato ma di tutelare e coprire giuridicamente situazioni in cui un bambino ha già chi si occupa di lui, dove vi è già un “genitore di fatto” che è tuttavia privo di riconoscimento legale formale (sul “valore” dei legami genitoriali di fatto, cfr. legge 173 del 2015 e Corte Cost. n. 225 del 2016). L’adozione in casi particolari è anche prevista per bambini orfani portatori di handicap (lettera C), per i quali, essendo l’adozione ammessa anche per i singoli e le coppie non sposate, viene così ampliata la platea degli aspiranti adottanti.
L’adozione in casi particolari è prevista anche quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo (art. 44, lett. d, legge 184 del 1983): si tratta della norma di riferimento per l’odierna decisione. In passato, infatti, la disposizione è stata interpretata dalla giurisprudenza in modo restrittivo, come applicabile comunque alla ipotesi del bambino “in stato di abbandono”. Si sosteneva, dunque, che la norma ampliasse il ventaglio degli adottanti a fronte di minori in stato di abbandono, difficilmente adottabili e di fatto rimasti senza proposte adottive: come per il caso di bambini affetti da patologie psichiatriche o fisiche invalidanti. La giurisprudenza più recente ha mutato indirizzo e interpretato la norma in modo diverso: secondo il nuovo trend pretorile, la disposizione prevedendo che “vi sia la constata impossibilità di affidamento preadottivo”, fa riferimento (non solo a situazioni di impossibilità materiale di adottare bambini in stato di abbandono, ma anche) ad ogni altra ipotesi di impossibilità giuridica di adottare con adozione legittimante. Si tratta, cioè, di casi in cui non vi, .è uno stato di abbandono e dove, tuttavia, l’adozione appare comunque consigliabile per una migliore tutela dei diritti del minore. Su questa linea si sono ritenuti adottabili bambini non abbandonati che risultano affidati da anni ad una coppia o ad un singolo.
Si arriva così al tema oggetto della presente indagine: proprio attraverso il menzionato art. 44 lett. d), infatti, si è arrivati ad affermare che, nell’ipotesi di minore concepito e cresciuto nell’ambito di una coppia dello stesso sesso, «sussiste il diritto ad essere adottato dalla madre non biologica, secondo le disposizioni sulla adozione in casi particolari ex art. 44 lett. D della Legge 4 maggio 1983, n. 184 ed a prendere il doppio cognome, sussistendo, in ragione del rapporto genitoriale di fatto instauratosi fra il genitore sociale ed il minore, l’interesse concreto del minore al suo riconoscimento». In questi termini sì è pronunciato originariamente il Tribunale per i Minorenni di Roma, con sentenza 30 luglio 2014 (est. Cavallo), inaugurando una presa di posizione ermeneutica confermata negli arresti successivi (Trib. Minorenni Roma, 22 ottobre 2015, est. Cavallo; Trib. Minorenni Roma, 23 dicembre 2015, est. Cavallo), anche nel secondo grado. In particolare, secondo il giudice d’appello romano, «nell’ipotesi di minore concepito e cresciuto nell’ambito di una coppia dello stesso sesso, sussiste il diritto ad essere adottato dalla madre non biologica, secondo le disposizioni sulla adozione in casi particolari ex art. 44 lett. D della Legge 4 maggio 1983, n. 184, sussistendo, in ragione del rapporto genitoriale di fatto instauratosi fra il genitore sociale ed il minore, l’interesse concreto del minore al suo riconoscimento; la sussistenza ditale rapporto genitoriale di fatto e del conseguente superiore interesse al riconoscimento della bigenitorialità devono essere operate in concreto sulla base delle risultanze delle indagini psico-sociali» (Corte App. Roma, 23 dicembre 2015, Pres. Montaldi, est. Pagliari); della stessa idea la Corte di Appello di Torino che, riformando il primo grado, afferma «l’ipotesi di adozione in casi particolari ex art. 44 lett. D della Legge 4 maggio 1983, n. 184 può trovare applicazione anche in caso di impossibilità giuridica di affidamento preadottivo per non essere il minore dichiarato in stato di abbandono sussistendo un genitore biologico che ne ha cura; la norma può pertanto trovare applicazione anche nel caso in cui sussista l’interesse concreto del minore al riconoscimento del rapporto genitoriale di fatto instauratosi con l’altra figura genitoriale sociale, seppure dello stesso sesso» (Corte App. Torino, Pres. Mecca, est. Lanza).
La questione della adozione coparentale è stata infine affrontata dalla Suprema Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi con riguardo alla impugnazione della pronuncia della Corte di Appello romana del 23 dicembre 2015. Definendo il procedimento in senso conforme alla decisione impugnata, la Suprema Corte di Cassazione ha, in primis, affermato che in ipotesi di domanda di adozione in casi particolari da parte della compagna della madre biologica non sussiste alcun conflitto di interessi fra quest’ultima e la figlia e non pertanto alcuna necessità di nominare un curatore speciale. Ha quindi osservato che l’ipotesi di adozione in casi particolari ex art. 44 lett. D della Legge 4 maggio 1983, n. 184 può trovare applicazione anche in caso di impossibilità giuridica di affidamento preadottivo per non essere il minore dichiarato in stato di abbandono sussistendo un genitore biologico che ne ha cura; la norma può pertanto trovare applicazione anche nel caso in cui sussista l’interesse concreto del minore al riconoscimento del rapporto genitoriale di fatto instauratosi con l’altra figura genitoriale sociale, seppure dello stesso sesso (Cass. Civ., sez. I, sentenza 26 maggio 2016 n. 12962, Pres. Della Palma, est. Acierno). In tempi recenti, l’indirizzo del tutto maggioritario in giurisprudenza è stato, infine, avallato dalla Corte di Appello di Milano, con la pronuncia 9 febbraio 2017.
Reputa questo Tribunale che l’indirizzo sin qui illustrato sia stato anche confermato dalla legge n. 76 del 2016. In primo luogo, la nuova normativa ha eletto le coppie formate da persone dello stesso sesso, ove sussistenti vincoli affettivi, al rango di “famiglia” (è inequivoco il riferimento, nella normativa, alla “vita familiare”, a tacer d’altro), così offrendo all’adozione in casi particolari, un substrato relazionale solido, sicuro, giuridicamente tutelato. Soprattutto, come ben ha messo in evidenza la Corte di Appello di Milano, nella decisione citata, la legge di nuovo conio ha confermato l’orientamento di Cassazione, con l’articolo I comma 20: “al solo fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge », «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonché alle disposizioni dì cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184. Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti”.
Ebbene, come hanno sottolineato i commentatori, questa norma nasce da un compromesso legislativo, reso necessario a seguito dello stralcio dell’articolo che prevedeva una modifica dell’art. 44 lettera b). Per effetto di detto stralcio, il Legislatore ha sentito ìl bisogno di aggiungere una locuzione che non può essere interpretata in nessun altro modo se non, come clausola di salvaguardia, altrimenti non se ne comprenderebbe il senso, avendo già detto, che l’equiparazione del termine coniuge all’unito civilmente vale per le leggi in vigore tranne che per la 184/83, ovvero l’espressione: “resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalla norme vigenti”. Che resti fermo quanto previsto può apparire pleonastico ma è fatto salvo anche quanto consentito, evidentemente dalla interpretazione giurisprudenziale così come si è sviluppata nel tempo e come indicata da ultimo dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 12962/16. E’ insomma evidente che dalla legge n. 76 del 2016 non emerge affatto una volontà del Legislatore di delimitare più rigidamente i confini interpretativi dell’adozione in casi particolari ma, semmai, emerge la volontà contraria, tanto è vero che, successivamente alla emanazione della legge, vi sono state altre pronunzie che, in casi analoghi a quello in esame, hanno accolto la domanda di adozione ex art. 44 d).
Questa lettura è stata anche seguita in Dottrina ed è ritenuta corretta da questo Tribunale. La «clausola di salvaguardia» che chiude il comma 20 rende immune dall’eccezione alla clausola generale di equivalenza prevista per la legge sulle adozioni «quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti». In questo modo, tale disposizione apre alla possibilità di un’applicazione alle unioni civili delle disposizioni in materia di adozioni, ma solo, per l’appunto, nei limiti del diritto vigente. Come ha efficacemente rilevato la Corte di Appello di Milano, la clausola nasce dalla consapevolezza degli effetti che lo stralcio di cui si è detto avrebbe comportato al consolidato orientamento giurisprudenziale che riconosce alle coppie di persone dello stesso sesso la possibilità di ricorrere alla c.d. «adozione coparentale» (stepchild o secondparent adoption). Pertanto, allo stralcio dell’articolo 5 è seguita l’aggiunta della clausola in parola, proprio allo scopo di congiurare che fosse «impedito agli omosessuali di continuare a fruire di un istituto già esistente». La sua funzione, dunque, è quella di chiarire all’interprete che la mancata previsione legislativa dell’accesso all’adozione coparentale non deve essere letta come un segnale di arresto o di contrarietà rispetto all’orientamento consolidatosi negli ultimi anni in giurisprudenza in favore dell’adozione coparentale ai sensi della lettera d).
In conclusione, è opportuno rammentare che l’interpretazione qui in esame risulta avallata non solo dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 12962 del 2016, ma anche da Corte cost., 7 ottobre 1999, n. 383, secondo cui la ratio dell’effettiva realizzazione degli interessi del minore consente l’adozione per “constatata impossibilità di affidamento preadottivo” anche quando i minori “non sono stati o non possono essere formalmente dichiarati adottabili”.
Alla luce di quanto sin qui osservato, ove le indagini ex lege diano esito positivo, l’adozione risponda all’interesse del minore e vi sia il consenso di tutti i soggetti interessati «non si comprende come possano essere posti ostacoli alla richiesta di adozione se non per il prevalere di pregiudizi legati ad una concezione dei vincoli familiari non più rispondente alla ricchezza e complessità delle relazioni umane nell’epoca attuale. Del resto proprio la interpretazione evolutiva della Corte EDU della nozione di vita familiare di cui all’art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, è giunta ad affermare che nell’ambito della vita familiare deve annoverarsi il rapporto fra persone dello stesso sesso, rapporto che non può quindi essere escluso dal diritto di famiglia con la conseguenza che non già le aspirazioni o i desideri degli adulti debbano avere necessariamente pari riconoscimento da parte dell’ordinamento, bensì i diritti dei bambini» (Corte App. Milano, cit.).
Va rimarcato che la relazione affettiva tra due persone dello stesso sesso, che si riconoscano come parti di un medesimo progetto di vita, con le aspirazioni, i desideri e i sogni comuni per il futuro, la condivisione insieme dei frammenti di vita quotidiana, costituisce a tutti gli effetti una “famiglia”, luogo in cui è possibile la crescita di un minore, senza che il mero fattore “omoaffettività” possa costituire ostacolo formale.
La disamina sin qui condotta induce a dover accogliere la domanda dell’istante sulla scorta del seguente principio di diritto: in virtù della clausola di salvaguardia di cui all’art. I comma 20 legge n. 76 del 2016, l’ipotesi di adozione in casi particolari ex art. 44 lett. D della Legge 4 maggio 1983, n. 184 può trovare applicazione anche in caso di impossibilità giuridica di affidamento preadottivo per non essere il minore dichiarato in stato di abbandono sussistendo un genitore biologico che ne ha cura; la norma può pertanto trovare applicazione anche nel caso in cui sussista l’interesse concreto del minore al riconoscimento del rapporto genitoriale di fatto instauratosi con l’altra figura genitoriale sociale, seppure dello stesso sesso.
In conclusione, il ricorso merita accoglimento. Nulla per le spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
DICHIARA l’adozione di C. nato a xxxx in data xxxx, da parte di A. nato a xxxx, in data xxxx
ORDINA la comunicazione della presente sentenza per esteso alla Procura, alle parti e all’Ufficiale dello stato Civile del Comune di Bologna per le trascrizioni e i provvedimenti di competenza.

Camera dei deputati – proposta di legge

Modifiche all’articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell’unione civile
Presentata il 27 luglio 2017

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Alcuni precedenti giurisprudenziali in materia di assegno divorzile hanno avuto vasta risonanza presso la pubblica opinione per l’eccessiva entità dell’assegno disposto a favore del coniuge
« debole ». Per altro verso la cronaca segnala spesso casi di difficili condizioni di vita in cui vengono a trovarsi gli ex-coniugi (generalmente i mariti) in quanto costretti a corrispondere un assegno che assorbe
parte cospicua del loro guadagno. Si tratta di casi in cui si è applicata, non sempre appropriatamente, la norma sull’assegno post-matrimoniale come interpretata da una consolidata giurisprudenza,
che ravvisa, come primo presupposto e criterio di determinazione dell’assegno, l’assenza di un reddito sufficiente a mantenere il tenore di vita di cui si godeva in costanza di matrimonio.
In sede di giurisprudenza di legittimità si è però avuto, di recente, un segno del tutto contrario (sentenza della Cassazione civile n. 11504 del 10 maggio 2017). Si è infatti affermato che l’assegno divorzile può
essere concesso solamente all’ex coniuge che non abbia l’autosufficienza economica,
che, cioè, non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. Adeguandosi a questa nuova interpretazione una recente ordinanza del tribunale di Milano, emessa il 22 maggio 2017, ha affermato che l’assegno può essere chiesto dall’ex coniuge avente diritto al gratuito patrocinio, ossia dall’ex
coniuge che versa in condizione di povertà. In base alla nuova interpretazione, l’ex coniuge che non percepisca quanto è strettamente necessario per vivere può pretendere solamente gli alimenti, senza che si
possa fare alcun riferimento al rapporto matrimoniale ormai estinto. Nessuna rilevanza, conseguentemente, avrebbero, tra l’altro, la durata del matrimonio e l’impegno dedicato dal coniuge alla famiglia. Altre sentenze hanno invece escluso che lo stato di povertà sia il necessario presupposto dell’assegno divorzile, per la determinazione del quale va tenuto in conto, anche, ma non esclusivamente, il tenore di vita matrimoniale insieme ad altri criteri, come l’apporto personale ed economico
dato da ciascuno alla conduzione familiare (tribunale di Udine, sentenza n. 513 del 1°
giugno 2017). Il contrastante quadro giurisprudenziale che si è venuto a creare richiede un urgente intervento legislativo, volto a fissare precise linee normative rispondenti all’esigenza di evitare, da un lato,
che lo scioglimento del matrimonio sia causa di indebito arricchimento e, dall’altro, che sia causa di degrado esistenziale del coniuge economicamente debole che abbia confidato nel programma di vita del matrimonio, dedicandosi alla cura della famiglia rinunciando in tal modo a sviluppare una buona formazione professionale e a svolgere una proficua attività di lavoro o di impresa.
In tale direzione sono orientati gli ordinamenti europei dove è tenuta presente l’esigenza che al coniuge divorziato debole venga dato un aiuto economico destinato, per quanto possibile, a compensare la disparità o lo squilibrio economico creato dallo scioglimento del matrimonio (articolo
276, I comma, del codice civile francese; articolo 97, I comma, del codice civile spagnolo). Ai fini della determinazione di tale aiuto in qualche codice o legge è fatto espresso riferimento al livello di vita matrimoniale (paragrafo 1573 del codice civile tedesco; sezione 25, comma 2, lettera d),della legge matrimoniale inglese – Matrimonial causes Act 1973) e ad altri elementi,quale la cura di un figlio comune alla quale sia chiamato il coniuge divorziato. Al tempo stesso è avvertita l’esigenza che la corresponsione dell’aiuto economico non dia luogo a risultati iniqui o favorisca il coniuge per colpa esclusiva del quale è stato pronunziato il divorzio (articolo 370 del codice civile francese). Avvertita è anche l’esigenza di contenere nel tempo la durata dell’aiuto economico, prevedendone la corresponsione in una somma capitale (articolo 270 del codice civile francese) o una limitazione temporale quando una corresponsione a tempo indeterminato risulti ingiustificata anche in considerazione della breve durata del matrimonio (paragrafo 1573 del codice civile tedesco).
Le disposizioni di cui alla presente proposta sono volte a prevedere, anche nel nostro ordinamento, una soluzione di equità familiare tanto attesa dalla società civile.

Atti Parlamentari — 2 — Camera dei Deputati
XVII LEGISLATURA A.C. 4605
PROPOSTA DI LEGGE
__
ART. 1.
1. Il sesto comma dell’articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è sostituito dal seguente:
« Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili
del matrimonio, il tribunale dispone l’attribuzione di un assegno a favore di un
coniuge, destinato a compensare, per quanto possibile, la disparità che lo scioglimento o
la cessazione degli effetti del matrimonio crea nelle condizioni di vita dei coniugi ».
2. Dopo il sesto comma dell’articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono
inseriti i seguenti: « Nella determinazione dell’assegno il tribunale valuta le condizioni economiche in
cui i coniugi vengono a trovarsi a seguito della fine del matrimonio; le ragioni dello
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; la durata del matrimonio;
il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e
alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune; il reddito di entrambi,
l’impegno di cura personale di figli comuni minori o disabili, assunto dall’uno o dal-
l’altro coniuge; la ridotta capacità reddituale dovuta a ragioni oggettive; la mancanza di un’adeguata formazione professionale quale conseguenza dell’adempimento di doveri coniugali.
Tenuto conto di tutte le circostanze il tribunale può predeterminare la durata
dell’assegno nei casi in cui la ridotta capacità reddituale del richiedente sia dovuta a
ragioni contingenti o comunque superabili.
L’assegno non è dovuto nel caso in cui il matrimonio sia cessato o sciolto per violazione, da parte del richiedente l’assegno, degli obblighi coniugali ».
3. Ai sensi dell’articolo 1, comma 25,
della legge 20 maggio 2016, n. 76, le disposizioni introdotte dal comma 1 del presente
Atti Parlamentari — 3 — Camera dei Deputati
XVII LEGISLATURA A.C. 4605
articolo si applicano anche nei casi di scioglimento delle unioni civili.
4. Al comma 25 dell’articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, le parole: « dal
quinto all’undicesimo comma » sono sostituite dalle seguenti: « dal quinto al quindicesimo comma ».

RIMBORSI E RESTITUZIONI IN COMUNIONE DEI BENI

di Gianfranco Dosi
I
L’identificazione della massa da dividere dopo la cessazione del regime di comunione

I. L’identificazione della massa da dividere dopo la cessazione del regime di comunione
II. I rimborsi
a) il rimborso delle “somme prelevate dal patrimonio comune per fini diversi dall’adempimento delle obbligazioni previste dall’articolo 186”
b) Il rimborso del “valore dei beni di cui all’art. 189”
III. Le restituzioni
IV. Il momento in cui avvengono i rimborsi e le restituzioni
V. I rimborsi nel corso della comunione per atti compiuti da un coniuge senza il consenso dell’altro
VI. La natura del credito di restituzione
La cessazione del regime legale della comunione dei beni per una delle cause previste nell’art. 191 c.c. 1 – la più diffusa delle quali è certamente la separazione – o in seguito alla morte di un coniuge, determina il passaggio dei coniugi (o del coniuge superstite con gli altri eredi se ve ne sono) in una condizione di comunione ordinaria nella quale ciascuno ha il diritto potestativo di chiedere la divisione (concordata o giudiziale) dei beni comuni (in comunione immediata e in comunione de residuo)2.
Le norme del regime legale prevedono che la divisione dei beni debba essere fatta per quote uguali – ripartendo, cioè, rigorosamente “in parti uguali l’attivo e il passivo” (art. 194 c.c.3) – senza possibilità, quindi, di pretendere conguagli in relazione all’eventuale diverso impegno di spesa tra i coniugi negli acquisti, ma, naturalmente, nel rispetto anche della diversa volontà dei condividenti i quali potrebbero anche accordarsi per soluzioni diverse.
Prima di effettuare però la divisione è necessario identificare correttamente la consistenza della massa da dividere attraverso quelle operazioni preliminari (eventuali) a cui fa riferimento nel codice l’art. 192 (Rimborsi e restituzioni); norma che attiene ai rapporti interni della vita di coppia.
Si potrà procedere alla divisione solo una volta individuata esattamente la massa comune da dividere. E per determinare esattamente la massa in comunione da dividere potrebbe essere necessario reintegrare la comunione (rimborsi) ove vi fossero stati nel corso del matrimonio prelievi per finalità personali da parte di uno o entrambi i coniugi o eliminare dalla massa (restituzioni) somme personali impiegate da uno o entrambi i coniugi per spese e investimenti del patrimonio comune.
Naturalmente la divisione concerne i beni comuni e non quelli esclusi dalla comunione, come i beni che appartenevano a ciascun coniuge da prima del matrimonio o che gli sono pervenuti per

1 Art. 191 (Scioglimento della comunione).
La comunione si scioglie per la dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei coniugi, per l’annullamento, per lo scioglimento o per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, per la separazione personale, per la separazione giudiziale dei beni, per mutamento convenzionale del regime patrimoniale, per il fallimento di uno dei coniugi.
Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato. L’ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all’ufficiale dello stato civile ai fini dell’annotazione dello scioglimento della comunione. (1)
Nel caso di azienda di cui alla lettera d) dell’articolo 177, lo scioglimento della comunione può essere deciso, per accordo dei coniugi, osservata la forma prevista dall’articolo 162.
2 cfr la voce DIVISIONE DEI BENI DELLA COMUNIONE
3 Art. 194 (Divisione dei beni della comunione)
La divisione dei beni della comunione legale si effettua ripartendo in parti uguali l’attivo e il passivo.
Il giudice, in relazione alle necessità della prole e all’affidamento di essa, può costituire a favore di uno dei coniugi l’usufrutto su una parte dei beni spettanti all’altro coniuge.

donazione o successione. Correttamente quindi questi beni possono essere prelevati da chi ne ha la proprietà e il prelevamento avviene al momento in cui si effettua la divisione. A queste operazioni fanno riferimento gli articoli 195 (Prelevamento dei beni mobili), 196 (Ripetizione del valore in caso di mancanza delle cose da prelevare) e 197 (Limiti al prelevamento nei riguardi dei terzi) che riguardano, appunto, il prelevamento, da parte dei coniugi o degli eredi, dei beni mobili che appartenevano ai coniugi stessi prima della comunione o che sono ad essi pervenuti durante la medesima per successione o donazione, ovvero del loro valore.
In questa sede ci si sofferma sull’art. 192 (Rimborsi e restituzioni):
Ciascuno dei coniugi è tenuto a rimborsare alla comunione le somme prelevate dal patrimonio comune per fini diversi dall’adempimento delle obbligazioni previste dall’articolo 186.
È tenuto altresì a rimborsare il valore dei beni di cui all’articolo 189, a meno che, trattandosi di atto di straordinaria amministrazione da lui compiuto, dimostri che l’atto stesso sia stato vantaggioso per la comunione o abbia soddisfatto una necessità della famiglia.
Ciascuno dei coniugi può richiedere la restituzione delle somme prelevate dal patrimonio personale ed impiegate in spese ed investimenti del patrimonio comune.
I rimborsi e le restituzioni si effettuano al momento dello scioglimento della comunione; tuttavia il giudice può autorizzarli in un momento anteriore se l’interesse della famiglia lo esige o lo consente.
Il coniuge che risulta creditore può chiedere di prelevare beni comuni sino a concorrenza del proprio credito. In caso di dissenso si applica il quarto comma. I prelievi si effettuano sul denaro, quindi sui mobili e infine sugli immobili.
Può essere utile ricordare che la disposizione sui rimborsi e sulle restituzioni, in quanto norma sulla comunione dei beni, trova anche applicazione, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, per le unioni civili (art. 1, comma 13, legge 20 maggio 2016, n. 76) e per i conviventi di fatto che, nell’eventuale contratto di convivenza, abbiamo scelto il regime della comunione dei beni (art. 1, comma 53 della legge indicata).
II I rimborsi
a) il rimborso delle “somme prelevate dal patrimonio comune per fini diversi dall’adempimento delle obbligazioni previste dall’articolo 186”
L’art. 192 prevede che al momento della cessazione del regime “Ciascuno dei coniugi è tenuto a rimborsare alla comunione” le somme o il valore dei beni prelevati dalla comunione sostanzialmente per finalità personali.
La prima precisazione da fare è che in caso di prelevamenti di denaro ci si riferisce a prelievi effettuati naturalmente con il consenso dell’altro coniuge, altrimenti troverà applicazione l’art. 184 che, in materia di prelievi di denaro, consente l’immediata rimborso di prelievi effettuati senza il consenso dell’altro.
Poiché le somme a cui fa riferimento questa norma che ne autorizza il rimborso, sono quelle prelevate dal patrimonio comune “per fini diversi dall’adempimento delle obbligazioni previste dall’articolo 186” è intanto necessario chiarire a cosa si faccia riferimento.
L’articolo 186 del codice 4 definisce gli obblighi gravanti sui beni della comunione, indicando quali sono le obbligazioni che, essendo state contratte nell’interesse della comunione (pesi, oneri, spese di amministrazione) e della famiglia (mantenimento, istruzione ed educazione dei figli, obbligazioni contratte dai coniugi, anche separatamente, nell’interesse della famiglia; obbligazioni contratte congiuntamente dai coniugi) sono garantite nei confronti dei creditori dai beni della comunione stessa. E’ evidente quindi che si tratta di obbligazioni le cui conseguenze, essendo state tali obbligazioni contratte nell’interesse della comunione e della famiglia, devono essere sopportate da entrambi i coniugi, anche attraverso l’aggressione da parte dei creditori del patrimonio personale (tanto è vero che, come si dirà tra breve, possono essere richieste in restituzione da chi le ha anticipate). Quindi i prelevamenti effettuati per finalità nell’interesse della famiglia non dovranno essere rimborsati.
Potrebbe, però, essere avvenuto nella vita di coppia che uno dei coniugi abbia attinto unilateralmente (sia pure con il consenso dell’altro) al patrimonio comune per finalità del tutto lecite e ammissibili ma che oggettivamente non erano nell’interesse della famiglia ma nell’interesse per¬

4 Art. 186 (Obblighi gravanti sui beni della comunione).
I beni della comunione rispondono:
a) di tutti i pesi ed oneri gravanti su di essi al momento dell’acquisto;
b) di tutti i carichi dell’amministrazione;
c) delle spese per il mantenimento della famiglia e per l’istruzione e l’educazione dei figli e di ogni obbligazione contratta dai coniugi, anche separatamente, nell’interesse della famiglia;
d) di ogni obbligazione contratta congiuntamente dai coniugi.

sonale. E’ giusto quindi che rimborsi alla comunione, al momento della divisione, quanto ha avuto bisogno o desiderio di prelevare per finalità estranee ai bisogni della comunione e della famiglia.
Se, insomma, un coniuge per un proprio viaggio di piacere ha utilizzato una determinata somma del patrimonio comune, la deve rimborsare alla comunione al momento della cessazione del regime legale. Non altrettanto dovrà fare, e non potrà l’altro chiedere il rimborso, se quelle somme sono servite per esempio per l’educazione dei figli o per curare una malattia, cioè per una finalità concernente la vita familiare (Trib. Salerno, Sez. I, 21 novembre 2009 dove si fa notare che in caso di obbligazioni contributive – come quelle per il mantenimento – sarebbe comunque inammissibile la pretesa dell’altro coniuge al rimborso).
Un esempio illuminante è contenuto in Cass. civ. Sez. I, 14 marzo 1992, n. 3141 in cui un coniuge in comunione aveva realizzato in costanza di matrimonio su suolo di proprietà personale una costruzione (che appartiene esclusivamente al proprietario del suolo a titolo originario, in virtù delle disposizioni generali in materia di accessione e, pertanto, non costituisce oggetto della comunione medesima). Avendo il coniuge per la costruzione in questione impiegato danaro comune, la Corte di cassazione precisava che il coniuge che si è giovato dell’accessione è tenuto a rimborsare alla comunione le somme prelevate dal patrimonio comune ed utilizzate per l’edificazione a norma dell’art. 192, 1° comma, c. c., mentre, nel caso in cui nella costruzione sia stato impiegato danaro appartenente in via esclusiva all’altro coniuge, quest’ultimo ha diritto di ripetere le relative somme ai sensi dell’art. 2033 c. c. trattandosi in caso contrario di arricchimento ingiustificato del coniuge proprietario.
b) Il rimborso del “valore dei beni di cui all’art. 189”
Come si è detto l’art. 192 al secondo comma prevede che ciascun coniuge rimborsi “il valore dei beni di cui all’articolo 189, a meno che, trattandosi di atto di straordinaria amministrazione da lui compiuto, dimostri che l’atto stesso sia stato vantaggioso per la comunione o abbia soddisfatto una necessità della famiglia”.
Come si capisce bene, qui il riferimento all’art. 189 lascia intendere che – a differenza dei prelevamenti di denaro a cui accenna il primo comma – si tratta di atti compiuti sostanzialmente senza il consenso dell’altro coniuge che hanno determinato un’obbligazione inadempiuta e la conseguente aggressione dei beni della comunione da parte dei creditori.
Infatti l’art. 189 del codice 5 definisce la sorte delle obbligazioni contratte da un coniuge “dopo il matrimonio… per il compimento di atti eccedenti l’ordinaria amministrazione senza il necessario consenso dell’altro” e di quelle contratte da un coniuge “anteriormente al matrimonio” prescrivendo che i beni della comunione rispondono per tali obbligazioni. Si pensi all’acquisto di un’auto di lusso acquistata a rate prima del matrimonio o dopo il matrimonio. Ebbene se quel coniuge non riesce a saldare il prezzo dell’auto acquistata, ne rispondono secondo l’art. 189 i beni della comunione (sia pure fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato). Il che significa che la comunione si è comunque depauperata (a causa dell’espropriazione da parte del creditore) per colpa del coniuge che, avendo contratto quell’obbligazione, non è stato in grado di adempierla. Pertanto il coniuge responsabile di tale depauperamento deve rimborsare alla comunione il valore del depauperamento stesso.
Se, tuttavia, quel coniuge – ecco il senso del secondo comma dell’art. 192 – dimostra, ma limitatamente alle sole obbligazioni contratte dopo il matrimonio, che l’atto da lui compiuto “sia stato vantaggioso per la comunione o abbia soddisfatto una necessità della famiglia” (quindi non un semplice atto di interesse della famiglia) allora il rimborso non è dovuto. Così se, per esempio, invece di un’auto di lusso, quel coniuge abbia acquistato un’utilitaria semplicemente per muoversi meglio in città e poter raggiungere più facilmente il posto di lavoro, avendo soddisfatto una necessità della famiglia non dovrà rimborsare quella spesa.
III Le restituzioni
Il terzo comma dell’art. 192 prevede che “Ciascuno dei coniugi può richiedere la restituzione delle somme prelevate dal patrimonio personale ed impiegate in spese ed investimenti del patrimonio comune”.
Si tratta di una diposizione che ha dato del filo da torcere agli interpreti.
A cosa si riferisce la norma quando parla di “somme prelevate dal patrimonio personale”? Si tratta di dare a questa espressione una interpretazione che non rischi di vanificare il senso generale della comunione.
Si potrebbero, infatti, sostenere due interpretazioni. La prima è che le “somme” in questione sarebbero tutti i proventi di un coniuge impiegati in “spese ed investimenti del patrimonio comune”.

5 Art. 189 (Obbligazioni contratte separatamente dai coniugi).
I beni della comunione, fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato, rispondono, quando i creditori non possono soddisfarsi sui beni personali, delle obbligazioni contratte, dopo il matrimonio, da uno dei coniugi per il compimento di atti eccedenti l’ordinaria amministrazione senza il necessario consenso dell’altro.
I creditori particolari di uno dei coniugi, anche se il credito è sorto anteriormente al matrimonio, possono soddisfarsi in via sussidiaria sui beni della comunione, fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato. Ad essi, se chirografari, sono preferiti i creditori della comunione.

Se così fosse, però, la previsione della possibile restituzione di quanto un coniuge abbia speso (da solo o in più rispetto all’altro) per l’acquisto di un bene comune, vanificherebbe il principio della parità tra coniugi nel momento della divisione, in quanto, come si sa, l’art 194 (Divisione dei beni della comunione) prevede al primo comma che “la divisione dei beni della comunione legale si effettua ripartendo in parti uguali l’attivo e il passivo”.
Deve essere, perciò, adottata un’altra interpretazione secondo la quale il “patrimonio personale” coincide con “i beni personali” di cui all’art. 179. Le “somme prelevate dal patrimonio personale” sono di conseguenza solo quelle derivanti per esempio da una donazione o da successione o derivanti da un risarcimento dei danni, ma non in ogni caso i proventi personali.
Qualcuno parla a tale proposito di denaro personale (i proventi di attività separata) e di denaro personalissimo (il denaro, cioè, rientrante nell’ambito dei beni personali di cui all’art. 179 c.c.).
Si propone quindi una equiparazione tra “patrimonio personale” e “beni personali” – come indicati nell’art. 179 6 – per affermare che qualunque costo un coniuge abbia sostenuto per far fronte a “spese ed investimenti del patrimonio comune” utilizzando denaro proveniente dai propri “beni personali” costituisce un importo a suo credito e di cui il coniuge può richiedere la restituzione al momento della cessazione del regime legale. Le somme di cui si può chiedere la restituzione devono essere, quindi, riconducibili alla fattispecie dell’art. 179 e non a quella dell’art. 177, lett. c.
Non è condivisibile l’opinione che ritiene che le somme derivanti dalla vendita di un bene personale diventerebbero proventi personali che, se impiegati per spese e investimenti del patrimonio comune non darebbero luogo ad un diritto alla restituzione. L’art. 179 lett. f prevede infatti che gli “acquisti” effettuati con denaro proveniente dalla vendita di un bene personale non entrano in comunione. L’acquisto per surrogazione (dichiarato nell’atto di acquisto) lascia, quindi, il bene acquistato personale del coniuge acquirente (Cass. civ. Sez. I, 20 gennaio 2006, n. 1197). Pertanto il denaro ricavato dalla vendita di beni personali è da considerare patrimonio personale ai fini della richiesta di restituzione.
La norma dell’art. 192, comma 3 c.c. attribuisce a ciascuno dei coniugi il diritto alla restituzione delle somme prelevate dal patrimonio personale ed impiegate in spese ed investimenti del patrimonio comune, e non già alla ripetizione, totale o parziale, del denaro personale e dei proventi dell’attività separata (che cadono nella comunione “de residuo”, solamente per la parte non cosumata al momento dello scioglimento) impiegati per l’acquisto di beni costituenti oggetto della comunione (Cass. civ. Sez. I, 9 novembre 2012, n. 19454; Cass. civ. Sez. I, 24 maggio 2005, n. 10896; Trib. Lecce, Sez. II, 29 luglio 2016; App. Taranto 16 gennaio 2014; Trib. Rovigo, 14 febbraio 2011; Trib. Taranto 9 maggio 2000; Trib. Milano 25 maggio 1998; Trib. Catania 21 aprile 1987).
E’ evidente anche che il diritto del coniuge in sede di divisione alla restituzione delle somme prele¬vate dal patrimonio personale ed impiegate in spese ed investimenti del patrimonio comune, non riguarda il conferimento alla comunione di beni personali (Cass. civ. Sez. I, 4 febbraio 2005, n. 2354; Cass. civ. Sez. I, 24 maggio 2005, n. 10896; App. Catania, 7 gennaio 2008) che con il conferimento si trasformano in beni comuni soggetti alla disciplina della comunione legale e quindi al principio della divisione in parti uguali in sede di divisione.
Quindi Cass. civ. Sez. I, 4 febbraio 2005, n. 2354 e Cass. civ. Sez. I, 24 maggio 2005, n. 10896 delimitano il diritto ai rimborsi e alle restituzioni solo alle spese compiute in miglioramenti su beni già facenti parte della comunione, escludendo che il coniuge, che abbia usato proventi per¬sonali per acquisti caduti in comunione, possa pretenderne la restituzione. In queste sentenze si afferma infatti che per effetto della trasformazione dei proventi personali in beni che diventano della comunione, detti beni restano immediatamente soggetti alla disciplina della comunione legale, e quindi al principio inderogabile di cui all’art. 194 c.c., comma 1, il quale impone che, in sede di divi¬sione, l’attivo e il passivo siano ripartiti in parti eguali, indipendentemente dalla misura della parte¬cipazione di ciascuno dei coniugi agli esborsi necessari per l’acquisto dei beni caduti in comunione”.
Ovviamente è sempre fatta salva la prova che i miglioramenti o gli investimenti integrino donazioni indirette (App. Milano, 19 novembre 1993; Trib. Bergamo, 18 marzo 1983) di cui sarebbe certamente escluso il diritto alla restituzione.
L’espressione “spese ed investimenti del patrimonio comune” si riferisce a qualunque acquisto effettuato dai coniugi (e non è chiaro, a tale proposito, perché il codice non abbia utilizzato questa

6 Art. 179 (Beni personali)
Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge:
a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento;
b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell’atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione;
c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori;
d) i beni che servono all’esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di una azienda facente parte della comunione;
e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;
f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all’atto dell’acquisto.
L’acquisto di beni immobili, o di beni mobili elencati nell’articolo 2683, effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione, ai sensi delle lettere c), d) ed f) del precedente comma, quando tale esclusione risulti dall’atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l’altro coniuge.

espressione che sarebbe stata più chiara) o a qualunque miglioria apportata ad un bene della co¬munione, per esempio le spese di ristrutturazione.
Su chi chiede la restituzione incombe naturalmente l’onere probatorio circa il fatto che le spese e gli investimenti nel patrimonio comune sono state effettuate con denaro proveniente dal patrimo¬nio personale come sopra individuato.
IV Il momento e il modo con cui avvengono i rimborsi e le restituzioni
Si è fin qui detto che i rimborsi e le restituzioni avvengono al momento in cui si effettua la divisione essendo tali operazioni preordinate alla identificazione della massa da dividere.
Effettivamente la prima parte del quarto comma dell’art. 192 precisa che “I rimborsi e le restitu¬zioni si effettuano al momento dello scioglimento della comunione”.
Per questo motivo si ritiene pacificamente che nell’ambito di un giudizio di separazione tra coniu¬gi sono inammissibili le domande di divisione di beni mobili ed immobili, nonché di divisione del risparmio, rimborso e restituzione delle somme spettanti in dipendenza dell’amministrazione dei beni comuni prima della cessazione del regime della comunione legale tra i coniugi, in quanto esse si possono proporre solo al momento della divisione dei beni comuni (Trib. Torre Annunziata Sez. I, 8 maggio 2014).
Tuttavia la seconda parte del medesimo quarto comma avverte che – in difetto naturalmente di un accordo tra i coniugi – “il giudice può autorizzarli in un momento anteriore se l’interesse della fami¬glia lo esige o lo consente”. Il che significa che i rimborsi e le restituzioni possono anche avvenire in epoca precedente alla divisione se necessario per ripristinare anticipatamente una condizione di equità.
Secondo l’opinione comune espressa sul quarto comma dell’art. 192 in base al contenuto testua¬le del primo comma (“Ciascuno dei coniugi è tenuto a rimborsare alla comunione…”) i rimborsi concordati o autorizzati dal giudice prima della cessazione del regime devono avvenire non a favore dell’altro coniuge ma a favore della comunione (Cass. civ. Sez. I, 15 settembre 2004, n. 18564; Trib. Monza, 11 marzo 2009). Viceversa in caso di richieste di restituzione sarà il coniuge creditore che potrà pretendere personalmente il recupero di ciò che anticipato a vantaggio della comunione (Trib. Salerno, 14 maggio 2011 che fa, appunto, notare che se è vero che i coniugi non possono richiedere alcuna forma di restituzione fino a quando è vigente il regime della comunione, ciò può essere fatto con l’autorizzazione del giudice ove lo esiga l’interesse superiore della famiglia e dei figli in particolare).
Naturalmente l’autorizzazione del giudice ad effettuare rimborsi e restituzioni prima della cessa¬zione del regime legale della comunione riguarda, appunto, solo i rimborsi e le restituzioni. Per il resto vale sempre il principio generale che sino alla cessazione del regime legale (che in caso di separazione oggi coincide con l’autorizzazione a vivere separati contenuta nell’ordinanza resa in sede presidenziale) nessuno dei coniugi può rivendicare la disponibilità personale di rendite nei limiti della propria quota di comproprietà indivisa (cfr per esempio sul punto Cass. civ. Sez. I, 15 settembre 2004, n. 18564)
Le restituzioni e i rimborsi avvengono attraverso trasferimenti di denaro eventualmente con un conguaglio tra le rispettive pretese. Possono però anche avvenire (obbligazione facoltativa) at¬traverso prelevamenti dai beni della comunione. Lo si deduce dall’ultimo comma secondo cui “Il coniuge che risulta creditore può chiedere di prelevare beni comuni sino a concorrenza del proprio credito” mentre solo “in caso di dissenso si applica il quarto comma”. Il che significa che se non c’è accordo sul metodo del prelevamento dai beni della comunione il credito deve essere direttamente saldato dal coniuge debitore. L’ultima parte del comma precisa poi che “I prelievi si effettuano sul denaro [comune], quindi sui mobili [comuni] e infine sugli immobili [comuni]”.
Nessuna norma attribuisce alla parte titolare del diritto di prelievo un diritto di prelazione nei con¬fronti dei terzi creditori.
V I rimborsi nel corso della comunione per atti compiuti da un coniuge senza il consenso dell’altro
Non bisogna confondere i rimborsi dovuti da un coniuge alla comunione ai quali fa riferimento l’art. 192 – dovuti al momento della cessazione del regime in relazione all’uso personale di risorse della comunione (e quindi non finalizzato agli interessi della famiglia) che è stato fatto in corso di matrimonio da un coniuge – dai rimborsi ai quali allude l’art. 184 (Atti compiuti senza il necessario consenso) in cui si prevede che se un coniuge, senza il consenso dell’altro, compie atti (di aliena¬zione per esempio) di beni della comunione, l’altro può immediatamente chiederne l’annullamento (se si tratta di beni immobili o mobili registrati) oppure chiedere immediatamente la ricostituzione della comunione o il rimborso del loro valore (se si tratta di beni mobili).
L’art. 184 (Atti compiuti senza il necessario consenso) prevede che:
“(1) Gli atti compiuti da un coniuge senza il necessario consenso dell’altro coniuge e da questo non convalidati sono annullabili se riguardano beni immobili o beni mobili elencati nell’articolo 2683.
(2) L’azione può essere proposta dal coniuge il cui consenso era necessario entro un anno dalla data in cui ha avuto conoscenza dell’atto e in ogni caso entro un anno dalla data di trascrizione. Se l’atto non sia stato trascritto e quando il coniuge non ne abbia avuto conoscenza prima dello scio¬glimento della comunione l’azione non può essere proposta oltre l’anno dallo scioglimento stesso.
(3) Se gli atti riguardano beni mobili diversi da quelli indicati nel primo comma, il coniuge che li ha compiuti senza il consenso dell’altro è obbligato su istanza di quest’ultimo a ricostituire la comu¬nione nello stato in cui era prima del compimento dell’atto o, qualora ciò non sia possibile, al pa¬gamento dell’equivalente secondo i valori correnti all’epoca della ricostituzione della comunione”.
Nel caso di cui all’art. 192 l’atto che determina la richiesta di rimborso è un prelevamento utilizzato da un coniuge per fini personali e non della famiglia o della comunione (prelevamento effettuato s’intende con il consenso dell’altro coniuge); nel caso, invece, di cui all’art. 184 l’atto incriminato è un atto di straordinaria amministrazione (In genere di alienazione per i beni mobili) compiuto sen¬za il necessario consenso dell’altro. In questo secondo caso il coniuge che non è stato interpellato potrebbe naturalmente accettare le conseguenze dell’atto ma ha il diritto di chiederne l’annulla¬mento o, se si tratta di beni mobili, di ricostituire la comunione nelle sua integrità.
Mentre i rimborsi di somme prelevate dal patrimonio comune per fini personali (art. 192) possono essere richiesti solo al momento della cessazione del regime (salvo, come si è visto che il giudice ne autorizzi il rimborso prima) la pretesa del coniuge non interpellato e dissenziente (art. 184) può essere realizzata subito come precisa la stessa norma e non è quindi fondata la tesi di App. Palermo Sez. II, 18 settembre 2013 che ritiene che anche in questo caso occorrerebbe atten¬dere la cessazione del regime.
Le due norme hanno due diversi campi d’azione in relazione agli atti dispositivi di somme di de¬naro: l’elemento differenziante è dato dal fatto che l’art. 184, ultimo comma, prende pur sempre le mosse dal presupposto che il coniuge agente abbia posto in essere un atto senza il consenso dell’altro (imposto dall’art. 180). Con la conseguenza che la sfera d’azione dell’art. 192, comma 1, si riduce ai prelievi consentiti dall’altro coniuge. Come esattamente rimarcato dagli autori che si sono occupati di questo argomento, l’obbligo del rimborso non può giustificare l’idea che ognuno dei coniugi abbia un’indiscriminata disponibilità del denaro comune, salva reintegrazione al mo¬mento dello scioglimento della comunione. Questa considerazione conduce a restringere l’ambito applicativo dell’art. 192 ai prelievi che siano stati effettuati con il consenso, anche tacito, dell’altro coniuge; mentre a fronte di un prelevamento del tutto abusivo, potrà pretendersene l’immediata restituzione senza che sorga la necessità di attendere la cessazione della comunione, ovvero l’au¬torizzazione giudiziale alla anticipazione del rimborso.
Nel caso in cui vi sia un contenzioso tra coniugi relativo alla restituzione di un bene che si assu¬me essere stato, per esempio, alienato indebitamente e uno dei due coniugi dovesse chiedere lo scioglimento della comunione, essendo nel frattempo intervenuta la cessazione del regime legale, tra i due procedimenti non vi è pregiudizialità – e quindi non può esservi sospensione ex art. 295 c.p.c. – in quanto l’accertamento sull’atto in contestazione “non condiziona in alcun modo la legit¬timazione dei coniugi a promuovere la divisione dei beni comuni, a seguito del verificarsi di una delle cause di scioglimento della comunione. Esso, infatti, non incide né sulla titolarità né sulla disponibilità dei beni da dividere, in quanto la disciplina dei debiti gravanti sui beni in comunione non comporta l’assoggettamento degli stessi ad alcun vincolo di destinazione, ma si risolve in un regolamento dei rapporti reciproci tra i coniugi, inteso alla tutela di ciascuno di essi, che dà luogo, nel caso di prelievo di beni comuni per il soddisfacimento di obbligazioni contratte nell’interesse esclusivo, ad un credito per rimborsi e restituzioni, da far valere in sede di divisione, ai sensi dell’art. 192 cod. civ.” (in motivazione Cass. civ. Sez. VI, 4 dicembre 2012, n. 21751).

VI La natura del credito di restituzione
Il credito relativo alla restituzione delle somme di denaro prelevate dal patrimonio personale ed impiegate in spese ed investimenti del patrimonio comune (art. 192, terzo comma) è di natura nominalistica (art. 1277, primo comma, c.c.7) e produce interessi ex art. 1282, primo comma c.c. 8 oltre la rivalutazione monetaria in caso di prova di maggior danno sofferto (art. 1224 c.c. 9) (Cass. civ. Sez. I, 24 maggio 2005, n. 10896).
Ugualmente secondo Cass. civ. Sez. I, 11 settembre 2008, n. 23391 anche il credito pecunia¬rio a titolo di rimborso ex art. 192 c.c., comma 1, rappresenta un credito di valuta (la sentenza conferma il riconoscimento alla moglie del diritto alla metà del prezzo di un autoveicolo già in comunione legale, successivamente venduto a terzi dal marito che si era intascato il prezzo). In realtà l’inquadramento più corretto di questa fattispecie sarebbe stato l’art. 184, posto che il ma¬rito aveva intascato il prezzo della vendita dell’autoveicolo comune senza il consenso della moglie

7 Art. 1277 (Debito di somma di denaro)
I debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale.
8 Art. 1282 (Interessi nelle obbligazioni pecuniarie)
I crediti liquidi es esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente.
9 Art. 1224 (Danni nelle obbligazioni pecuniarie)
Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di denaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente ed anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno. Se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella tessa misura.
Al creditore che dimostra di aver subito un danno maggiore spetta l’ulteriore risarcimento. Questo non è dovuto se è stata convenuta la misura degli interessi moratori.

Se è vero che i rimborsi per somme prelevate dal patrimonio comune e le richieste di restituzioni (per somme prelevate dal patrimonio personale determinano crediti di valuta, altrettanto non si può dire nel caso invece di obbligazioni contratte relativamente a beni comuni senza il consenso dell’altro coniuge. In questi casi l’art. 192, secondo comma, afferma che il coniuge “È tenuto…a rimborsare il valore dei beni di cui all’art. 189…” in questione. Perciò in questi casi (in cui di fatto un bene della comunione viene espropriato dai creditori a causa di una obbligazione non adempiu¬ta contratta separatamente da un coniuge) si tratta di debiti di valore e quindi il coniuge tenuto al rimborso subirà anche l’onere della rivalutazione.
Secondo quanto è abbastanza pacifico sia in dottrina che in giurisprudenza oggetto dei debiti di valuta è ab origine una somma di denaro determinata o anche solo determinabile, la quale è soggetta ex art. 1227 c.c. e in cui quindi le eventuali variazioni del valore reale della moneta non hanno alcuna incidenza sull’importo oggetto della prestazione. Viceversa le obbligazioni di valore si qualificano tali allorché l’oggetto diretto e originario della prestazione consista in una cosa diversa dal denaro, rappresentando la moneta solo un bene sostitutivo di una prestazione con diverso oggetto; qui l’obbligazione pecuniaria non è originaria, ma rappresenta solo l’equivalente di una diversa obbligazione primaria, per cui l’oggetto della prestazione è ab origine diverso dalla dazione di una somma di denaro, che ne costituisce soltanto la traduzione in termini monetari; le obbliga¬zioni aventi ad oggetto debiti di valore, di conseguenza, sono sottratte al principio nominalistico, in quanto l’importo dovuto deve necessariamente esprimere il valore effettivo dell’obbligazione primaria sostituita e, pertanto, deve essere soggetta a rivalutazione.

Giurisprudenza
Trib. Lecce, Sez. II, 29 luglio 2016 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di scioglimento della comunione legale tra coniugi, la norma dell’art. 192, comma 3 c.c. attribuisce a ciascuno di essi il diritto alla restituzione delle somme prelevate dal patrimonio personale ed impiegate in spese ed investimenti del patrimonio comune, e non già alla ripetizione, totale o parziale, del denaro personale e dei proventi dell’attività separata (che cadono nella comunione “de residuo”, solamente per la parte non consumata al momento dello scioglimento) impiegati per l’acquisto di beni costituenti oggetto della comunione legale ex art. 177, comma 1, lett. a) c.c., rispetto ai quali trova applicazione il principio inderogabile, posto dall’art. 194, comma 1 c.c., secondo cui, in sede di divisione, l’attivo e il passivo sono ripartiti in parti eguali, indipenden¬temente dalla misura della partecipazione di ciascuno dei coniugi agli esborsi necessari per l’acquisto dei beni caduti in comunione.
Trib. Torre Annunziata Sez. I, 8 maggio 2014 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Nell’ambito di un giudizio di separazione tra coniugi sono inammissibili le domande di divisione di beni mobili ed immobili, nonché di divisione del risparmio, rimborso e restituzione delle somme spettanti in dipendenza dell’amministrazione dei beni comuni prima della cessazione del regime della comunione legale tra i coniugi, in quanto esse si possono proporre solo al momento della divisione dei beni comuni che coincide con il passaggio in giudicato della relativa pronuncia.
App. Taranto 16 gennaio 2014 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di scioglimento della comunione legale tra i coniugi, la norma di cui all’art. 192, comma 3° c.c., attribu¬isce a ciascuno di essi il diritto alla restituzione delle somme prelevate dal patrimonio personale ed impiegare in spese ed investimenti del patrimonio comune e non già alla ripetizione, totale o parziale, del denaro personale e dei proventi dell’attività separata impiegati per l’acquisto di beni costituenti oggetto della comunione legale, rispetto ai quali si applica il principio inderogabile secondo cui, in sede di divisione, l’attivo ed il passivo sono ripartiti in parti uguali indipendentemente dalla misura di partecipazione di ciascuno dei coniugi agli esborsi ne¬cessari per l’acquisto dei beni caduti in comunione.
App. Palermo Sez. II, 18 settembre 2013 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di scioglimento della comunione legale tra i coniugi, in seguito alla pronuncia della separazione persona¬le, la domanda giudiziaria di divisione dei beni non può essere introdotta prima del passaggio in giudicato della pronuncia di separazione. I rimborsi e le restituzioni delle somme spettanti in dipendenza dell’amministrazione dei beni comuni si effettuano solo al momento dello scioglimento della comunione in funzione della divisione dei beni comuni, momento che, in caso di separazione tra coniugi, coincide con il passaggio in giudicato della rela¬tiva pronuncia. I presupposti della comunione non cessano di configurarsi solo perché uno dei due coniugi abbia eventualmente distolto a fini del tutto personali i beni oggetto della stessa, convertendosi, in tal caso, il conte¬nuto delle pretese dell’altro coniuge, in quello relativo ai rimborsi ed alle restituzioni, a norma dell’art. 192 c.c.
Cass. civ. Sez. VI, 4 dicembre 2012, n. 21751(Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’accertamento dell’eventuale destinazione dei beni già in comunione legale al soddisfacimento delle obbligazioni contratte nell’interesse della famiglia non condiziona in alcun modo la legittimazione dei coniugi a promuovere la divisione dei beni comuni, a seguito del verificarsi di una delle cause di scioglimento della comunione. Esso, infat¬ti, non incide né sulla titolarità né sulla disponibilità dei beni da dividere, in quanto, ferma restando la distinzione operata dagli artt. 186 e ss. cod. civ. tra le obbligazioni contratte per un interesse comune e quelle facenti capo ad interessi particolari dei coniugi, con la connessa sussidiarietà della responsabilità rispettivamente dei beni personali e comuni per ciascuna categoria di obbligazioni, la disciplina dei debiti gravanti sui beni in comunione non comporta l’assoggettamento degli stessi ad alcun vincolo di destinazione, ma si risolve in un regolamento dei rapporti reciproci tra i coniugi, inteso alla tutela di ciascuno di essi, che dà luogo, nel caso di prelievo di beni comuni per il soddisfacimento di obbligazioni contratte nell’interesse esclusivo, ad un credito per rimborsi e restituzioni, da far valere in sede di divisione, ai sensi dell’art. 192 cod. civ.
Cass. civ. Sez. I, 9 novembre 2012, n. 19454 (Nuova Giur. Civ., 2013, 4, 340 nota di PALADINI)
Allo scioglimento della comunione legale tra i coniugi, ai sensi dell’art. 192, terzo comma, cod. civ., devono es¬sere restituiti solo gli importi impiegati in spese ed investimenti per il patrimonio comune già costituito, ma non il denaro personale impiegato per l’acquisto di immobile che concorre a formare la comunione, trovando, in tale ipotesi, applicazione l’art. 194, comma primo, cod. civ., secondo il quale all’atto dello scioglimento l’attivo ed il passivo devono essere ripartiti in quote uguali indipendentemente dalla misura della partecipazione di ciascuno dei coniugi. (Rigetta, App. Roma, 18/09/2007)
Il denaro personale o i proventi dell’attività separata non possono essere restituiti se impiegati nell’acquisto di un bene caduto in comunione legale ai sensi dell’art. 177, comma 1, lett. a), cod. civ.. Il diritto alla restituzione sorge invece, se i beni già facenti parte della comunione legale e, conseguentemente, del “patrimonio comune” (come indicato nell’art. 192, comma 3, cod. civ.) siano oggetto di spese o investimenti anche finalizzati all’in¬cremento del loro valore in epoca successiva all’acquisto, mediante lavori di ristrutturazione o miglioramenti.
Trib. Salerno, 14 maggio 2011 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Per il combinato disposto degli artt. 186, 191 e 192 c.c. i coniugi, che abbiano optato per il regime patrimoniale della comunione dei beni, non possono richiedere alcuna forma di restituzione o di rimborso, fino a quando è vigente il regime della comunione, salvo espressa autorizzazione del giudice in deroga, ma solo ove lo esiga l’interesse superiore della famiglia e dei figli in particolare.
Trib. Rovigo, 14 febbraio 2011(Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il disposto normativo di cui all’art. 192, comma terzo, c.c., nella parte in cui attribuisce a ciascuno dei coniu¬gi il diritto alla restituzione delle somme prelevate dal proprio patrimonio personale e impiegate per spese e investimenti a favore del patrimonio comune, escluse quelle adoperate per l’acquisto di singoli beni caduti in comunione, opera nei soli limiti dei beni personali ex art. 179 c.c., con esclusione dei beni destinati a cadere nella comunione de residuo. La disposizione di cui al citato comma terzo, inoltre, ha carattere residuale e si riferisce sostanzialmente al denaro personale pervenuto al coniuge per cause diverse anche dalla vendita di un bene personale. In tal senso non possono rilevare versamenti e/o pagamenti di provvista di cui non si offre prova della provenienza.
Trib. Salerno, Sez. I, 21 novembre 2009 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’art. 192 c.c. prevede che, una volta intervenuto lo scioglimento della comunione, i coniugi hanno diritto alla restituzione di quanto da essi versato per spese non riguardanti gli obblighi reciproci di contribuzione previsti dall’art. 143 c.c., ovvero gli obblighi gravanti sui beni della comunione, come quelli relativi il mantenimento della famiglia, l’istruzione e la educazione dei figli.
Trib. Monza, 11 marzo 2009 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di comunione legale fra coniugi, i rimborsi e le restituzioni delle somme spettanti in dipendenza dell’am¬ministrazione dei beni comuni, nei limiti delle somme prelevate da ciascuno dei coniugi dal patrimonio comune per fini diversi dall’adempimento delle obbligazioni cui sono destinati per legge i beni in regime di comunione legale, si effettuano solo al momento della divisione dei beni comuni che, in caso di separazione tra i coniugi, coincide con il passaggio in giudicato della relativa pronuncia. Sino a tale momento il coniuge amministratore dei beni comuni amministra i beni destinati al mantenimento della famiglia, la quale permane come vincolo anche tra coniugi separati, senza che alcuno di questi possa rivendicare la disponibilità personale delle loro rendite, nei limiti della propria quota di comproprietà, prima del definitivo scioglimento del rapporto di convivenza. Ciò che trova conferma nell’art. 192, comma quarto, c.c., il quale prevede che i rimborsi e le restituzioni, possano avvenire, dietro autorizzazione del giudice, anche in un momento anteriore a quello suindicato, ma solo a favore della comunione.
Cass. civ. Sez. I, 11 settembre 2008, n. 23391 (Famiglia e Diritto, 2009, 2, 133 nota di OBERTO)
Il credito a titolo di rimborso ex art. 192 c.c., comma 1, rappresenta un credito di valuta e non di valore (Nella specie, la Cassazione ha confermato la decisione d’appello che aveva escluso la rivalutazione del credito vantato da un coniuge alla metà del corrispettivo incassato per intero dall’altro, a seguito dell’alienazione, da parte di quest’ultimo, di un autoveicolo già formante parte della comunione legale, scioltasi a seguito di separazione personale).
App. Catania, 7 gennaio 2008 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di scioglimento della comunione legale tra coniugi, la norma dell’art. 192, comma 3, c.c., attribuisce a ciascuno dei coniugi il diritto alla restituzione delle somme prelevate dal patrimonio personale ed impiegate in spese ed investimenti del patrimonio comune, non già quello alla ripetizione del valore degli immobili provenienti dal patrimonio personale di uno dei coniugi e conferiti alla comunione, atteso che, per effetto della trasformazio¬ne dei beni personali in beni comuni, detti beni restano immediatamente soggetti alla disciplina della comunione legale, e quindi al principio inderogabile di cui all’art. 194, comma 1, c.c., il quale impone che, in sede di divi¬sione, l’attivo e il passivo siano ripartiti in parti eguali, indipendentemente dalla misura della partecipazione di ciascuno dei coniugi agli esborsi necessari per l’acquisto dei beni caduti in comunione.
Cass. civ. Sez. I, 20 gennaio 2006, n. 1197 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il denaro ottenuto a titolo di prezzo per l’alienazione di un bene personale rimane nella esclusiva disponibilità del coniuge alienante anche quando esso venga dal medesimo coniuge depositato sul proprio conto corrente. Questa titolarità non muta in conseguenza della mera circostanza che il denaro sia stato accantonato sotto forma di deposito bancario, giacché il diritto di credito relativo al capitale non può considerarsi modificazione del capitale stesso, né è d’altro canto configurabile come un acquisto nel senso indicato dall’art. 177, comma 1, lett. a) c.c., cioè come un’operazione finalizzata a determinare un mutamento effettivo nell’assetto patrimoniale del depositante.
Cass. civ. Sez. I, 24 maggio 2005, n. 10896 (Giur. It., 2006, 5, 936 nota di GALATI)
In tema di scioglimento della comunione legale, l’art. 192 c.c., nel prevedere il diritto del coniuge alla restitu¬zione delle somme prelevate dal patrimonio personale impiegate per spese ed investimenti a favore dei beni del patrimonio comune, non attribuisce anche un diritto alla ripetizione del valore degli immobili provenienti dal patrimonio personale del coniuge e conferiti alla comunione, né prevede il diritto al rimborso del denaro proprio, speso per l’acquisto di beni poi caduti in comunione. Conseguentemente, ai fini della norma, occorre distinguere tra spese effettuate con denaro proprio per migliorie ed addizioni delle cose comuni, da quelle effettuate con denaro della comunione.
Le spese e gli investimenti del patrimonio comune, rimborsabili a ciascun coniuge se effettuate con somme prelevate dal patrimonio personale, riguardano solamente gli esborsi effettuati per la gestione, la manutenzione e il miglioramento dei beni comuni, e non quelli per l’acquisto dei medesimi beni (categoria nella quale vanno ricomprese anche le spese notarili e fiscali resesi necessarie per l’acquisto)
Le somme percepite a titolo di proventi dell’attività separata (destinate alla comunione “de residuo” se non consumate al momento dello scioglimento della comunione) non costituiscono somme prelevate dal patrimonio personale.
Il credito alla restituzione delle somme prelevate dal patrimonio personale ed impiegate in spese ed investimenti del patrimonio comune, spettante al coniuge ai sensi dell’art. 192, comma 3, c.c. all’esito dello scioglimento della comunione legale, è di natura nominalistica (art. 1277 c.c.) e, determinato nel suo ammontare all’atto della divisione, previa ripartizione in parti uguali tra i condividenti delle passività di cui all’art. 186 c.c., da tale momento liquido ed esigibile. Come tale, esso produce interessi ex art. 1282 c.c., salvo il diritto alla rivalutazione monetaria in caso di prova di sofferto danno maggiore di quello dai medesimi coperto (art. 1224 c.c.).
Cass. civ. Sez. I, 4 febbraio 2005, n. 2354 (Famiglia e Diritto, 2005, 3, 237 nota di CARBONE)
Il principio generale dell’accessione posto dall’art. 934 c.c., in base al quale il proprietario del suolo acquista “ipso iure” al momento dell’incorporazione la proprietà della costruzione su di esso edificata e la cui operatività può essere derogata soltanto da una specifica pattuizione tra le parti o da una altrettanto specifica disposizione di legge, non trova deroga nella disciplina della comunione legale tra coniugi, in quanto l’acquisto della proprietà per accessione avviene a titolo originario senza la necessità di un’apposita manifestazione di volontà, mentre gli acquisti ai quali è applicabile l’art. 177 c.c., primo comma, hanno carattere derivativo, essendone espressamente prevista una genesi di natura negoziale, con la conseguenza che la costruzione realizzata in costanza di matri¬monio ed in regime di comunione legale da entrambi i coniugi sul terreno di proprietà personale esclusiva di uno di essi è a sua volta proprietà personale ed esclusiva di quest’ultimo in virtù dei principi generali in materia di accessione, mentre al coniuge non proprietario che abbia contribuito all’onere della costruzione spetta, ai sensi dell’art. 2033 c.c., il diritto di ripetere nei confronti dell’altro coniuge le somme spese.
Cass. civ. Sez. I, 15 settembre 2004, n. 18564 (Giur. It., 2006, 2, 275 nota di SORRENTINO)
In tema di comunione legale fra coniugi, i rimborsi e le restituzioni delle somme spettanti in dipendenza dell’am¬ministrazione dei beni comuni, nei limiti delle somme prelevate da ciascuno dei coniugi dal patrimonio comune per fini diversi dall’adempimento delle obbligazioni cui sono destinati per legge i beni in regime di comunione legale, si effettuano solo al momento della divisione dei beni comuni che, in caso di separazione tra i coniugi, coincide con il passaggio in giudicato della relativa pronuncia. Sino a tale momento il coniuge amministratore dei beni comuni amministra i beni destinati al mantenimento della famiglia, la quale permane come vincolo anche tra i coniugi separati, senza che alcuno di questi possa rivendicare la disponibilità personale delle loro rendite, nei limiti della propria quota di comproprietà, prima del definitivo scioglimento del rapporto di convivenza. Ciò che trova conferma nell’art. 192, comma quarto, c.c., il quale prevede che i rimborsi e le restituzioni, possano avvenire, dietro autorizzazione del giudice, anche in un momento anteriore a quello suindicato, ma solo a favore della comunione e, quindi, con il vincolo di destinazione delle somme relative al mantenimento della famiglia e all’istruzione e all’educazione dei figli.
Trib. Taranto 9 maggio 2000 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Le somme di cui si può chiedere la restituzione ai sensi dell’art. 192 c.c. devono essere riconducibili alla fattispe¬cie dell’art. 179 e non a quella dell’art. 177, lett. c.
Trib. Milano 25 maggio 1998 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’obbligo di rimborso delle anticipazioni effettuate in favore della comunione presuppone la prova della consa¬pevolezza dell’altro coniuge del fatto che si trattasse di mere anticipazioni e non di donazioni indirette in favore dell’altro coniuge.
Cass. civ. Sez. I, 14 marzo 1992, n. 3141 (Giust. Civ., 1992, I, 1731 nota di FINOCCHIARO)
Nel regime di comunione legale, la costruzione realizzata in costanza di matrimonio su suolo di proprietà perso¬nale di uno dei coniugi, appartiene esclusivamente a questo, a titolo originario, in virtù delle disposizioni generali in materia di accessione e, pertanto, non costituisce oggetto della comunione medesima, ai sensi dell’art. 177, 1° comma, lett. a) c. c., che prevede il diverso caso di un acquisto a titolo derivativo da parte di un coniuge; peraltro, quando per la detta costruzione sia stato impiegato danaro comune, il coniuge che si è giovato dell’ac¬cessione è tenuto a rimborsare alla comunione le somme prelevate dal patrimonio comune ed utilizzate per l’edificazione a norma dell’art. 192, 1° comma, c. c., mentre, nel caso in cui nella costruzione sia stato impiegato danaro appartenente in via esclusiva all’altro coniuge, quest’ultimo ha diritto di ripetere le relative somme ai sensi dell’art. 2033 c. c.

Consolidato il nuovo indirizzo di Cassazione: assegno divorzile solo in caso di mancanza di indipendenza economica. No all’assegno alla moglie che lavora e ha una casa di proprietà

Cass. Civ., sez. 1-VI, ordinanza 29 agosto 2017, n. 20525 (Pres.
Scaldaferri, rel. Bisogni)
Rilevato che
1. Il Tribunale di Fermo ha statuito sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da …. e …. imponendo la corresponsione di un assegno divorzile in favore della …. in ragione della forte sproporzione
delle situazioni reddituali e patrimoniali delle parti e al fine di una conservazione, almeno tendenziale, in favore del coniuge economicamente più debole del tenore di vita goduto in costanza di
matrimonio.
2. Tale decisione è stata confermata dalla Corte di appello di Ancona con sentenza n. …/2015.
3. Ricorre per cassazione … deducendo, con il primo motivo di impugnazione, la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 comma 4 della legge n. 898/1970 e dei parametri legali ivi indicati nonché la
contraddittorietà intrinseca della pronuncia. Lamenta il ricorrente che non sia stata adeguatamente valutata la circostanza dell’attribuzione alla …. della somma di lire 157.000.000 prima della pronuncia relativa al divorzio e che non si sia tenuto conto delle condizioni economiche della…. (stipendio mensile di professoressa di matematica, casa di abitazione di sua proprietà, recenti investimenti immobiliari) che escludono la sussistenza dei presupposti per la attribuzione di un assegno divorzile in
suo favore.
4. Si difende con controricorso la ….
Ritenuto che
5. Il ricorso deve essere accolto dando così continuità alla recente giurisprudenza di questa Corte (Cass. civ. sez. I n. 11504 del 10 maggio 2017) secondo cui il diritto all’assegno di divorzio, di cui all’art. 5, comma
6, della L. n. 898 del 1970, come sostituito dall’art. 10 della L. n. 74 del 1987, è condizionato dal suo previo riconoscimento in base ad una verifica giudiziale che si articola necessariamente in due fasi, tra loro
nettamente distinte e poste in ordine progressivo dalla norma (nel senso che alla seconda può accedersi solo all’esito della prima, ove conclusasi con il riconoscimento del diritto): una prima fase, concernente l’an
debeatur, informata al principio dell’autoresponsabilità economica di ciascuno dei coniugi quali persone singole ed il cui oggetto è costituito esclusivamente dall’accertamento volto al riconoscimento, o meno, del
diritto all’assegno divorzile fatto valere dall’ex coniuge richiedente; una seconda fase, riguardante il quantum debeatur, improntata al principio della solidarietà economica dell’ex coniuge obbligato alla prestazione dell’assegno nei confronti dell’altro quale persona economicamente più
debole (artt. 2 e 23 Cost.), che investe soltanto la determinazione dell’importo dell’assegno stesso.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Ancona che in diversa composizione deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell’art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003.

Il danno da occupazione illegittima della casa coniugale da parte di un coniuge in danno dell’altro è in “re ipsa”

Cass. civ. sez. VI – 3, 6 settembre 2017, n. 20856
ORDINANZA
sul ricorso 16061/2016 proposto da:
V.L., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato LUCA MARCHESE;
– ricorrente –
contro
F.B.M.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 3, presso lo studio dell’avvocato BRUNO NICOLA SASSANI, rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI IACOMINI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2208/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 30/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 18/05/2017 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI. Dato atto che il Collegio ha disposto la motivazione semplificata.
Svolgimento del processo
che:
la sentenza impugnata ha confermato quella di primo grado nella parte in cui aveva condannato il M. a pagare alla V. la somma di 60.000 franchi svizzeri oltre interessi (a fronte dell’importo erogato dalla seconda al primo per la costruzione – su un terreno di proprietà del M. e del fratello – del fabbricato successivamente adibito a casa coniugale), mentre l’ha riformata nella parte in cui aveva rigettato la domanda di indennizzo avanzata dal M. per l’occupazione della ex casa coniugale da parte della medesima V.: su questo secondo punto, la Corte ha ritenuto che il danno fosse in re ipsa (con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione, che aveva definitivamente escluso il diritto della moglie all’assegnazione della casa coniugale), fatta salva la necessità di liquidare il risarcimento dovuto in separato giudizio;
ha proposto ricorso per cassazione la V., affidandosi a due motivi che denunciano – rispettivamente – la violazione e/o falsa applicazione egliartt. 1277 e 1813 c.c.e la violazione e/o falsa applicazione degliartt. 1591, 1223 e 2056 c.c.;
ha resistito, con controricorso, F.B.M.C., in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sulla minore M.M.A., entrambe eredi di M.G..
Motivi della decisione
che:
il primo motivo è inammissibile, in quanto non individua specifiche violazioni in iure relative alle norme richiamate, ma contesta la ricostruzione della vicenda della dazione della somma (di 60.000 franchi svizzeri) in termini di mutuo, sulla base di considerazioni che – senza denunciare violazioni di canoni ermeneutici o l’omesso esame di fatti decisivi – mirano a sostituire all’apprezzamento compiuto dalla Corte quello diverso proposto dalla ricorrente, così sollecitando la Corte ad una non consentita rivalutazione del fatto;
il secondo motivo – che censura la sentenza nella parte in cui ha affermato che il danno da occupazione illegittima di un immobile è in re ipsa e che richiama la giurisprudenza di legittimità di segno contrario – è infondato se si considera che l’affermazione della Corte si sostanzia nel richiamo a Cass. n. 20823/2015 e che tale pronuncia precisa come l’esistenza del danno sia comunque oggetto di una presunzione iuris tantum, superabile con prova contraria; ciò è conforme al più recente e condivisibile orientamento di legittimità secondo cui “nella ipotesi di occupazione “sine titulo” di un cespite immobiliare altrui, il danno subito dal proprietario per l’indisponibilità del medesimo può definirsi “in re ipsa”, purché inteso in senso descrittivo, cioè di normale inerenza del pregiudizio all’impossibilità stessa di disporre del bene, senza comunque far venir meno l’onere per l’attore quanto meno di allegare, e anche di provare, con l’ausilio delle presunzioni, il fatto da cui discende il lamentato pregiudizio, ossia che se egli avesse immediatamente recuperato la disponibilità dell’immobile, l’avrebbe subito impiegato per finalità produttive, quali il suo godimento diretto o la sua locazione” (Cass. n. 25898/2016);
il ricorso va pertanto rigettato;
le spese di lite seguono la soccombenza;
atteso che la ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, non sussistono le condizioni per l’applicazione delD.P.R. n. 115 del 2002,art.13, comma 1quater (cfr. Cass. n. 18523/2014).
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese di lite, liquidate in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

La prova della mera provenienza di somme da parte del padre dell’opponente non è sufficiente a superare la presunzione di cointestazione di cui all’art. 1854 c.c.

Cass. civ. Sez. II, 28 agosto 2017, n. 20452
ORDINANZA
sul ricorso 4057-2014 proposto da:
U.G.M. ((OMISSIS)), domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato EMANUELE CONTINO;
– ricorrente –
contro
S.M. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA, V. FEDERICO CESI 72, presso lo studio dell’avvocato EGIDIO MARULLO, rappresentato e difeso dall’avvocato EZIO MARCON;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1403/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 26/06/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/06/2017 dal Consigliere Dott. ORILIA LORENZO.
Svolgimento del processo
1 La Corte d’Appello di Torino, con sentenza 26.6.2013, ha confermato la decisione del primo giudice (n. 4223/2011 del locale Tribunale) che aveva respinto l’opposizione proposta da U.G.M. contro un decreto ingiuntivo per Euro 5.490,00 ottenuto dalla moglie S.M. a titolo di restituzione del 50% delle somme da lui prelevate da un conto corrente cointestato ai coniugi (in regime di comunione legale).
Per giungere a tale soluzione la Corte territoriale ha osservato che l’appellante non aveva superato la presunzione di comproprietà del danaro prelevato, ritenendo a tal fine ininfluenti i due capitoli di prova testimoniale articolati dall’opponente in primo grado.
2 U. ricorre per cassazione sulla base di un unico motivo a cui resiste con controricorso la S..
Motivi della decisione
Con l’unica censura si denunzia violazione degli artt. 115 e 167 cpc, nonchéart. 111 Cost., e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione riproponendosi la questione della non contestazione in ordine alla esclusione delle somme dalla comunione, a dire del ricorrente, erroneamente disattesa dai giudici di merito.
Il ricorso è inammissibile nella parte in cui denunzia il vizio di motivazione, che non può essere più dedotto come motivo di ricorso alla luce della nuova formulazionedell’art. 360 c.p.c., n. 5, (applicabile alla fattispecie in esame): oggi è possibile denunziare l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, ipotesi non ricorrente nel caso in esame e neppure dedotta.
In secondo luogo, sotto il profilo della violazione di legge, il ricorso è infondato perché, come la Corte d’Appello ha ben evidenziato, la S. aveva sempre rivendicato l’appartenenza del 50% delle somme e, d’altra parte, proprio su questo presupposto aveva agito in via monitoria.
Contrariamente a quanto si afferma in ricorso, la comparsa di costituzione della S. (peraltro ivi riportata integralmente) evidenzia proprio la volontà di contestare l’esclusiva appartenenza al marito delle somme da lui prelevate.
Ciò chiarito, come ripetutamente affermato da questa Corte, la cointestazione di un conto corrente tra coniugi attribuisce agli stessi, exart. 1854 c.c., la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto, sia nei confronti dei terzi che nei rapporti interni, e fa presumere la contitolarità dell’oggetto del contratto; tale presunzione dà luogo ad una inversione dell’onere probatorio che può essere superata attraverso presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti – dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa (tra le varie, Sez. L, Sentenza n. 18777 del 23/09/2015 Rv. 637049; Sez. 3, Sentenza n. 4496 del 24/02/2010;Rv. 611861; Sez. 1, Sentenza n. 28839 del 05/12/2008 Rv. 605716).
Nel caso in esame, la Corte d’Appello ha ritenuto non assolto l’onere probatorio da parte dell’ U., ed ha considerato irrilevante il fatto che l’investimento fosse stato alimentato anche da un accredito proveniente dal padre dell’appellante, essendo ben possibile una elargizione fatta anche a favore della S., all’epoca ancora in buoni rapporti col coniuge (v. pag. 7): tale osservazione appare non solo logicamente coerente, ma anche giuridicamente corretta.
Per il resto, dietro lo schermo della violazione di legge (censura dedotta in assenza di una specifica illustrazione), il ricorso si risolve in realtà in una censura di tipo fattuale contro il ragionamento seguito dai giudici di merito per ritenere non assolto l’onere probatorio gravante sull’opponente – appellante (che aveva dedotto una situazione giuridica diversa da quella derivante dalla cointestazione).
In conclusione, il ricorso va respinto con addebito di spese al ricorrente, soccombente.
Trattandosi di ricorso successivo al 30 gennaio 2013 e deciso sfavorevolmente, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dellaL. 24 dicembre 2012, n. 228,art.1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto l’art. 13, comma 1 -quater, del testo unico di cui alD.P.R. 30 maggio 2002, n. 115- della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi. Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002,art.13, comma 1- quater, inserito dallaL. n. 228 del 2012,art.1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Il punto di vista di Gianfranco Dosi

Come reagire al fatto che…
… la prima sezione della Corte di Cassazione fa quadrato intorno all’interpretazione dei presupposti per l’assegno di divorzio: una questione di particolare importanza su cui non intende richiedere l’intervento delle Sezioni Unite
Contro l’ostinazione della prima sezione può essere utile ricordare il secondo e il terzo comma dell’art. 376 c.p.c. secondo cui
“La parte, che ritiene di competenza delle sezioni unite un ricorso assegnato a una sezione semplice, può proporre al primo presidente istanza di rimessione alle sezioni unite, fino a dieci giorni prima dell’udienza di discussione del ricorso.
All’udienza della sezione semplice, la rimessione può essere disposta soltanto su richiesta del pubblico ministero o d’ufficio, con ordinanza inserita nel processo verbale”.
* * *
La prima sezione della Cassazione ha deciso improvvisamente negli ultimi mesi di abbandonare per il divorzio il riferimento al pregresso tenore di vita quale parametro finalizzato all’attribuzione dell’assegno, agganciando il diritto del coniuge richiedente al parametro dell’indipendenza economica, suggestivamente definito “criterio dell’autoresponsabilità” (Cass. civ. Sez. I, 10 maggio 2017, n. 11504). Le posizioni espresse da questa sentenza erano ben note per essere comparse, a firma dello stesso relatore della sentenza, nella rivista Questione giustizia dell’11 marzo 2016, con il titolo “L’assegno divorzile e il dogma della conservazione del tenore di vita matrimoniale”.
Nonostante la discutibilità della decisione e della motivazione – che ha suscitato solo perplessità e dissensi nel foro e in dottrina – la prima sezione della Cassazione ha insistito su questa linea interpretativa (Cass. civ. Sez. VI – 1, 29 agosto 2017, n. 20525 che ha ribadito gli stessi principi e Cass. civ. Sez. VI – 1, 9 agosto 2017, n. 19920 che ha rimesso alla prima sezione in seduta pubblica un ricorso che ripropone lo stesso tema).
L’interpretazione finora vivente dell’art. 5, comma 6, della legge sul divorzio secondo cui l’attribuzione del diritto all’assegno divorzile è subordinata al fatto di non avere redditi “adeguati a mantenere tendenzialmente il tenore di vita goduto nel corso della convivenza matrimoniale”, si deve a Cass. civ. Sez. Unite, 29 novembre 1990, n. 11490. Si tratta dell’unica interpretazione ragionevole perché – a differenza di quella oggi proposta dalla prima Sezione (che propone uno sbarramento radicale nella fase preliminare dell’accertamento del diritto) – contiene in sé la possibilità di garantire che in fase di quantificazione dell’assegno siano eliminate le possibili storture e le possibili rendite parassitarie.
Nonostante, però, la richiesta da più parti avanzata (anche dal Procuratore generale all’udienza pubblica) di rimettere la questione alle Sezioni Unite per una doverosa verifica (confermativa o modificativa) dei principi affermati su una così indubbia “questione di particolare importanza” (art. 374, secondo comma) – anche per i suoi incommensurabili riflessi sociali – la prima sezione dichiara (espressamente nella sentenza 11504/2017) che non intende confrontarsi con le Sezioni Unite, ostinandosi a condurre da sola una rivoluzione che i giudici di merito non possono esimersi dall’attuare in quanto alla Cassazione l’art. 65 dell’Ordinamento giudiziario attribuisce la funzione di assicurare l’uniforme interpretazione della legge.
L’ostinazione della prima Sezione è contra legem in quanto il secondo comma dell’art. 374 c.p.c. dopo aver affermato che “il primo presidente può disporre che la Corte pronunci a sezioni unite sui ricorsi che presentano una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle sezioni semplici, e su quelli che presentano una questione di massima di particolare importanza” prescrive testualmente che “Se la sezione semplice ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione del ricorso”.
Poiché la Prima Sezione della Cassazione non ha alcuna intenzione di adeguarsi al dettato normativo e non intende rimettere la questione alle Sezioni Unite, non resta che auspicare che siano gli avvocati a richiederlo.
La norma di riferimento è il secondo comma dell’art. 376 c.p.c. secondo cui “La parte, che ritiene di competenza delle sezioni unite un ricorso assegnato a una sezione semplice, può proporre al primo presidente istanza di rimessione alle sezioni unite, fino a dieci giorni prima dell’udienza di discussione del ricorso”
Utilizziamo questa norma per vincere le resistenze della prima sezione della Cassazione.