Solo i provvedimenti a carattere decisorio in materia di amministrazione di sostegno possono essere impugnati ex art. 720 bis c.p.c.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 14 luglio – 28 settembre 2017, n. 22693
Presidente Di Palma – Relatore Di Marzio
Fatti di causa
con il provvedimento di reclamo impugnato, la Corte d’Appello di Bologna ha rigettato il reclamo proposto dalle odierne ricorrenti avverso la
nomina dell’Avv.to C.M. , estranea alla famiglia, quale amministratore di sostegno di t.a. , di cui T.A. è figlia, mentre M.A. , madre della
prima, ne è stata la convivente. La necessità della nomina, per vero, era stata condivisa anche dai fratelli dell’amministrato, gli odierni
controricorrenti. La ex convivente M.A. aveva domandato di essere nominata Amministratore di sostegno. Il Giudice Tutelare, però,
riscontrato che tra la figlia ventiduenne A. , e sua madre M.A. , da una parte, ed i fratelli del t.a. , dall’altra, si riscontrava una vivace
contrapposizione, aveva proceduto sì all’apertura dell’amministrazione di sostegno, stimandone sussistere la necessità, ma aveva preferito
nominare amministratore un soggetto estraneo alla famiglia. Contro questo provvedimento le odierne ricorrenti hanno proposto reclamo ex
art. 720 bis innanzi alla Corte d’Appello di Bologna, non contestando l’apertura dell’amministrazione di sostegno, bensì la sola scelta di
nominare quale amministratore una persona che le reclamanti affermavano non essere la più idonea allo svolgimento della funzione. La Corte
d’Appello, informate le parti che avrebbe valutato la questione dell’ammissibilità del reclamo perché potessero pronunciarsi in merito, a
seguito della discussione dichiarava effettivamente l’inammissibilità del reclamo, perché l’art. 720 bis cod. civ. consente la proposizione di
reclamo innanzi alla Corte d’Appello, ma solo in relazione ai provvedimenti di carattere decisorio, quali sono quelli che dispongono l’apertura
o la chiusura dell’amministrazione, e sono perciò assimilabili alle sentenze. Il reclamo in Corte d’Appello non è però un mezzo di
impugnazione utilizzabile in relazione ai provvedimenti che abbiano carattere gestorio, quale deve considerarsi anche la scelta della persona
dell’amministratore di sostegno che occorre nominare.
Avverso la decisione della Corte d’Appello di Bologna propongono reclamo T.A. e M.A. , affidandosi a due motivi. Resistono con controricorso
T.G. , Ti.An. e Ti.Gi. . Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Ragioni della decisione
1.1. – Con il primo motivo di impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., le ricorrenti contestano la
violazione e falsa applicazione degli artt. 720 bis, co. III, e 739 cod. proc. civ., nonché degli artt. 405 cod. civ., e 45 disp. att. cod. civ., per
avere la Corte territoriale infondatamente sostenuto che possa distinguersi la natura della concreta disposizione impugnata ai fini della sua
contestazione, mentre l’art. 720 bis, comma II, cod. proc. civ., prevede che avverso il provvedimento di nomina dell’amministratore di
sostegno è ammesso reclamo alla Corte d’Appello, senza indicare alcuna distinzione. Nel caso di specie le ricorrenti hanno contestato proprio
il provvedimento di apertura dell’amministrazione di sostegno.
1.2. – Con il secondo motivo di impugnazione, proposto ancora ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., le ricorrenti
contestano la violazione e falsa applicazione degli artt. 404, 405, 407, 408 e 410 cod. civ., nonché l’art. 44 disp. att. cod. civ., per avere la
Corte d’Appello trascurato che deve essere nominato amministratore di sostegno del bisognoso, la persona più idonea, quella che più lo
conosce e maggiormente è in grado di interpretarne i desideri. Risulta pertanto inidoneo a svolgere la funzione di amministratore di sostegno
di t.a. un soggetto estraneo alla sua famiglia ed ai suoi affetti, e sono invece idonee le odierne ricorrenti, che non mancano di ricordare la
facoltà di cui dispone la Suprema Corte di decidere la causa nel merito, quando non risultino necessari ulteriori accertamenti di fatto.
2.1. – 2.2. – I motivi di impugnazione possono essere esaminati congiuntamente, perché entrambi risultano compromessi da un vizio
pregiudiziale. Con il primo motivo le ricorrenti si lamentano che la Corte d’Appello non abbia ritenuto di dover pronunciare su un reclamo
proposto per contestare la nomina di persona non gradita quale amministratore di sostegno. Con il secondo si propongono argomenti per
sostenere che esistono, nel caso di specie, persone più idonee ad essere nominate amministratori di sostegno, in particolare le stesse
ricorrenti, e si domanda alla Suprema Corte l’espressione di una tipica valutazione di merito.
La impugnata decisione assunta dalla Corte d’Appello di Bologna, però, applica correttamente il diritto vigente ed appare anche esaustiva,
oltreché conforme al consolidato orientamento motivatamente e ripetutamente espresso in materia dalla Suprema Corte, e pertanto non
merita censura.
La Cassazione ha affermato con chiarezza, ad esempio, che “è inammissibile il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti emessi in sede
di reclamo in tema di designazione o nomina di un amministratore di sostegno, che sono emanati in applicazione dell’art. 384 c.c.
(richiamato dal successivo art. 411, comma 1, c.c.) e restano logicamente e tecnicamente distinti da quelli che dispongono
l’amministrazione, dovendosi limitare la facoltà di ricorso ex art. 720 bis, ultimo comma, c.p.c., ai soli decreti di carattere decisorio, quali
quelli che dispongono l’apertura o la chiusura dell’amministrazione, assimilabili, per loro natura, alle sentenze di interdizione ed
inabilitazione, senza estendersi ai provvedimenti a carattere gestorio”, Cass. sez. I, sent. 16.2.2016, n. 2985. Altrettanto esplicita, peraltro,
la Suprema Corte si era già manifestata anni prima, spiegando che “è inammissibile il ricorso per cassazione, a norma dell’art. 720-bis,
ultimo comma, cod. proc. civ., avverso i provvedimenti emessi in sede di reclamo in tema di rimozione e sostituzione ad opera del giudice
tutelare di un amministratore di sostegno, avendo tali provvedimenti carattere meramente ordinatorio ed amministrativo e dovendo riferirsi
tale norma soltanto ai decreti, quali quelli che dispongono l’apertura o la chiusura dell’amministrazione, di contenuto corrispondente alle
sentenze pronunciate in materia di interdizione ed inabilitazione, a norma dei precedenti arti. 712 e seguenti, espressamente richiamati dal
primo comma dell’art. 720-bis”, Cass. sez. VII, ord. 10.5.2011, n. 10187.
Nessuna incidenza assume, in ordine alla individuazione dell’Autorità giudiziaria competente a conoscere del reclamo avverso il
provvedimento di prime cure, il dato di fatto che i provvedimenti di natura gestoria in esame siano contenuti nell’ambito del decreto che ha
pure disposto l’apertura dell’amministrazione di sostegno. Non è dato rinvenire nell’ordinamento vigente, invero, un principio assoluto che
imponga di assoggettare al medesimo regime di impugnazione le diverse statuizioni che possono essere contenute in un medesimo
provvedimento giurisdizionale, le quali seguiranno ognuna il regime impugnatorio proprio della categoria di appartenenza.
I provvedimenti di natura gestoria adottati dal Giudice Tutelare, del resto, sono comunque suscettibili di impugnazione, ma mediante
reclamo da proporsi, ai sensi dell’art. 739 cod. proc. civ., innanzi al Tribunale in composizione collegiale, da ultima, cfr. Cass. sez. I, cent.
13.1.2017, n. 784, ma anche di questa facoltà gli odierni ricorrenti si sono peraltro già avvalsi, come emerge dalla incontestata
documentazione che è stata allegata dai controricorrenti alla loro memoria.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto da T.A. ed M.A. , che condanna al pagamento solidale delle spese di lite che liquida, in
favore di ciascuna delle costituite resistenti, in complessivi Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per
cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Dispone, ai sensi dell’art. 52, comma 5, del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, che, in caso di riproduzione per la diffusione della presente decisione,
le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi.