La prova della mera provenienza di somme da parte del padre dell’opponente non è sufficiente a superare la presunzione di cointestazione di cui all’art. 1854 c.c.

Cass. civ. Sez. II, 28 agosto 2017, n. 20452
ORDINANZA
sul ricorso 4057-2014 proposto da:
U.G.M. ((OMISSIS)), domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato EMANUELE CONTINO;
– ricorrente –
contro
S.M. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA, V. FEDERICO CESI 72, presso lo studio dell’avvocato EGIDIO MARULLO, rappresentato e difeso dall’avvocato EZIO MARCON;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1403/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 26/06/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/06/2017 dal Consigliere Dott. ORILIA LORENZO.
Svolgimento del processo
1 La Corte d’Appello di Torino, con sentenza 26.6.2013, ha confermato la decisione del primo giudice (n. 4223/2011 del locale Tribunale) che aveva respinto l’opposizione proposta da U.G.M. contro un decreto ingiuntivo per Euro 5.490,00 ottenuto dalla moglie S.M. a titolo di restituzione del 50% delle somme da lui prelevate da un conto corrente cointestato ai coniugi (in regime di comunione legale).
Per giungere a tale soluzione la Corte territoriale ha osservato che l’appellante non aveva superato la presunzione di comproprietà del danaro prelevato, ritenendo a tal fine ininfluenti i due capitoli di prova testimoniale articolati dall’opponente in primo grado.
2 U. ricorre per cassazione sulla base di un unico motivo a cui resiste con controricorso la S..
Motivi della decisione
Con l’unica censura si denunzia violazione degli artt. 115 e 167 cpc, nonchéart. 111 Cost., e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione riproponendosi la questione della non contestazione in ordine alla esclusione delle somme dalla comunione, a dire del ricorrente, erroneamente disattesa dai giudici di merito.
Il ricorso è inammissibile nella parte in cui denunzia il vizio di motivazione, che non può essere più dedotto come motivo di ricorso alla luce della nuova formulazionedell’art. 360 c.p.c., n. 5, (applicabile alla fattispecie in esame): oggi è possibile denunziare l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, ipotesi non ricorrente nel caso in esame e neppure dedotta.
In secondo luogo, sotto il profilo della violazione di legge, il ricorso è infondato perché, come la Corte d’Appello ha ben evidenziato, la S. aveva sempre rivendicato l’appartenenza del 50% delle somme e, d’altra parte, proprio su questo presupposto aveva agito in via monitoria.
Contrariamente a quanto si afferma in ricorso, la comparsa di costituzione della S. (peraltro ivi riportata integralmente) evidenzia proprio la volontà di contestare l’esclusiva appartenenza al marito delle somme da lui prelevate.
Ciò chiarito, come ripetutamente affermato da questa Corte, la cointestazione di un conto corrente tra coniugi attribuisce agli stessi, exart. 1854 c.c., la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto, sia nei confronti dei terzi che nei rapporti interni, e fa presumere la contitolarità dell’oggetto del contratto; tale presunzione dà luogo ad una inversione dell’onere probatorio che può essere superata attraverso presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti – dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa (tra le varie, Sez. L, Sentenza n. 18777 del 23/09/2015 Rv. 637049; Sez. 3, Sentenza n. 4496 del 24/02/2010;Rv. 611861; Sez. 1, Sentenza n. 28839 del 05/12/2008 Rv. 605716).
Nel caso in esame, la Corte d’Appello ha ritenuto non assolto l’onere probatorio da parte dell’ U., ed ha considerato irrilevante il fatto che l’investimento fosse stato alimentato anche da un accredito proveniente dal padre dell’appellante, essendo ben possibile una elargizione fatta anche a favore della S., all’epoca ancora in buoni rapporti col coniuge (v. pag. 7): tale osservazione appare non solo logicamente coerente, ma anche giuridicamente corretta.
Per il resto, dietro lo schermo della violazione di legge (censura dedotta in assenza di una specifica illustrazione), il ricorso si risolve in realtà in una censura di tipo fattuale contro il ragionamento seguito dai giudici di merito per ritenere non assolto l’onere probatorio gravante sull’opponente – appellante (che aveva dedotto una situazione giuridica diversa da quella derivante dalla cointestazione).
In conclusione, il ricorso va respinto con addebito di spese al ricorrente, soccombente.
Trattandosi di ricorso successivo al 30 gennaio 2013 e deciso sfavorevolmente, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dellaL. 24 dicembre 2012, n. 228,art.1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto l’art. 13, comma 1 -quater, del testo unico di cui alD.P.R. 30 maggio 2002, n. 115- della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi. Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002,art.13, comma 1- quater, inserito dallaL. n. 228 del 2012,art.1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.