Concordato preventivo-Voto contrario dell’Agenzia delle entrate

Tribunale di Pisa, 19 settembre 2016. Rel. Zucconi.
Concordato preventivo – Voto contrario dell’agenzia delle
entrate – Conseguenze
Il voto contrario dell’agenzia delle entrate che non abbia,
pertanto, aderito alla transazione fiscale non assume rilievo e
valore diverso dal voto di qualsiasi altro creditore e non
impedisce il buon esito della procedura concordataria.
Concordato preventivo – Norme di condotta degli istituti
previdenziali – Incidenza sulla fattibilità – Esclusione
I decreti ministeriali emanati allo scopo di disciplinare la
condotta degli istituti previdenziali a fronte di proposte di
concordato preventivo che prevedano il pagamento parziale dei
contributi non incidono sulla fattibilità della procedura di
concordato e non ne impediscono l’omologazione.
(Massime a cura di Franco Benassi – Riproduzione riservata)
omissis
Letta la proposta di concordato preventivo presentata il 7.12.2015, come
integrata in data 30.12.2015, da
P. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore L.B.,
elettivamente domiciliata in *** via **** presso lo studio dell’avv. S.G.,
dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
nei confronti della
Massa dei creditori di P. s.r.l. e del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Pisa
rilevato che la società istante, operante nel settore della trasmissione di
programmi radiofonici, ha rappresentato di versare in uno stato di crisi
ed ha conseguentemente elaborato un piano, che prevede, in un arco
temporale di 48 mesi, la cessione di tutti propri beni, con la soddisfazione
dei creditori suddivisi nelle seguenti classi:
Classe 1: creditori in prededuzione.
Sono appostati in questa categoria i crediti per spese di giustizia
(Commissario Giudiziale e Liquidatore), stimate in complessivi €
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190.000,00. In questa categoria dovranno poi essere pacificamente
ricomprese le competenze dei professionisti finalizzate alla redazione ed
alla presentazione della presente domanda di concordato. Si tratta
chiaramente dei compensi vantati da:
Avv. S.G., advisor legale, compenso pari ad € 15.600,00 compreso il
contributo alla cassa previdenziale. Dott. L.S., Dott. F.S., Dottor S.M.,
advisors commerciali, finanziari ed amministrativi, compenso pari ad €
15.600,00, compreso il contributo alla cassa previdenziale, ciascuno.
Dott. M.G., professionista attestatore, compenso pari ad € 20.800,00,
compreso il contributo alla cassa previdenziale. Tra i crediti in
prededuzione andranno inserite le spese sostenute da M. S.r.l. per conto
della procedura dopo la presentazione della domanda, per complessivi €
10.528,54.
Classe 2: creditori privilegiati.
Si tratta di tutti i creditori muniti di privilegio (salvo quelli previsti nelle
successive classi 3 e 4) e quindi: a) Debiti verso dipendenti, per
retribuzioni, TFR e fondi di previdenza; b) Fornitori privilegiati e relativa
IVA, c) Debiti diversi in privilegio; d) IVA c/vendite. I debiti erariali,
oggetto di transazione fiscale, vengono inseriti nella successiva classe.
Tra i creditori privilegiati sono stati inseriti anche gli accantonati fondi
rischi complessivi € 1.696.347,71. Detti debiti ammontano
complessivamente ad € 2.220.000,31.
Classe 3: Erario e proposta di transazione fiscale ex art. 182 ter L. Fall.
Le pretese creditorie di erario, enti previdenziali ed amministrazione
tributaria sono oggetto della proposta di transazione fiscale ex art. 182 ter
L. Fall.. Nell’elenco analitico delle passività contenute nella transazione,
alla quale per praticità si rinvia, una parte consistente è composta dal
debito maturato a titolo di IVA e di Ritenuta d’Acconto. Nella specie, la
transazione fiscale modificata ed oggi proposta da P. prevede il
pagamento integrale della sorte capitale dell’IVA, delle Ritenute
d’Acconto oltre alle relative sanzioni ed interessi (con esclusione degli
interessi di mora non direttamente riferibili) e parziale degli altri tributi e
contributi nei quarantotto mesi successivi all’omologazione, con le
risorse che deriveranno dalla liquidazione dei beni e nel rispetto delle
cause legittime di prelazione.
Nel dettaglio, l’importo totale della posizione debitoria fiscale e
previdenziale oggetto di transazione è pari ad € 9.692.648,98.
Classe 4: crediti per rivalsa IVA dei fornitori chirografari su beni non
rinvenuti.
Crediti per rivalsa su beni non rinvenuti di importo complessivamente
pari ad € 374.217,32. La ricorrente ne prevede una soddisfazione nella
misura del 20,00% del credito in linea capitale.
Classe 5: crediti chirografari
Si tratta in particolare di: a) Debiti verso gli istituti bancari; b) Debiti per
ritenute sindacali c/contributi; c) Debiti Vs. clienti in chirografo; d)
Debiti Vs. fornitori in chirografo; e)Fideiussione Vs. B. S.r.l. ; f)
Accantonamento per contenziosi civili L’importo complessivo di questi
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debiti è pari ad € 6.662.780,73. In base alla liquidazione, ai valori sopra
riportati, dei beni e crediti dell’impresa, detti creditori potrebbero essere
soddisfatti nella misura del 20,00% del credito in linea capitale.
che con decreto del 11.01.2016 il Tribunale ha dichiarato aperta la
procedura,
che all’esito dell’adunanza del 12.05.2016 e del decorso dei successivi
venti giorni la maggioranza richiesta è stata raggiunta, in quanto i voti
favorevoli espressi e non espressi ammontano ad euro 7.472.583,15 ed i
voti contrari euro 4.551.379,82;
che il contraddittorio è stato instaurato correttamente in quanto il
decreto che ha fissato l’udienza di omologazione è stato notificato al C.G.
e ai creditori dissenzienti;
visto il parere tendenzialmente favorevole all’omologazione espresso dal
Commissario Giudiziale, il quale, nella relazione ex art.172 l.f. , ha
confermato, all’esito delle verifiche compiute sulle poste dell’attivo e del
passivo, la misura del 20,00 % quale percentuale fondatamente
attribuibile ai creditori chirografi, valutazione sostanzialmente ribadita
nel parere motivato ex art. 180 l.f., laddove il Commissario, prospettando
scenari alternativi, ha indicato nella percentuale del 15,55% l’ammontare
della soddisfazione dei creditori chirografari, in presenza dell’integrale
avverarsi delle condizioni negative prospettate nel parere medesimo, e
nella misura del 24,66 %, nell’ipotesi plausibile del verificarsi parziale di
tali condizioni;
ritenuto che, come correttamente evidenziato dal Commissario
Giudiziale, il voto contrario espresso dall’Agenzia delle Entrate, se
indubbiamente non consente l’esplicarsi degli effetti tipici e propri della
transazione fiscale, non comporta alcun problema in punto di fattibilità
giuridica, posto che, a fronte della previsione nella proposta dell’integrale
pagamento di quelle poste erariali da ritenersi intangibili, giusto il
disposto dell’art. 182 ter l.f. ( Iva e ritenute), non si può certo sostenere,
sulla scorta della pacifica natura facoltatività della transazione fiscale,
che il voto contrario dell’Agenzia delle Entrare possa assumere un rilievo
diverso dal voto di qualsiasi altro creditore e porsi di per sé, quindi, quale
elemento ostativo al buon esito della procedura concordataria;
ritenuto che, per quanto attiene alle osservazioni formulate all’udienza di
omologa dall’Inail, la quale ha espresso voto contrario ma non ha
proposto formale opposizione, occorre evidenziare come le indicazioni
contenute nei decreti ministeriali richiamati siano da considerarsi volte a
disciplinare la condotta che gli istituti previdenziali debbono assumere a
fronte di proposte di concordato che prevedano il pagamento parziale dei
contributi, ma non rappresentino condizioni giuridicamente cogenti che
impediscono l’omologa di proposte di tal fatta;
osservato, dunque, che non vi è ragione di mettere in discussione, anche
in considerazione del vaglio già effettuato in sede di ammissione e da
nessuno contestato, che sussistano i presupposti di cui agli artt. 160 e 162
l. fall. (qualità di imprenditore commerciale assoggettabile a procedure
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concorsuali e rispondenza della proposta concordataria al modello
legale);
che ai fini dell’omologa è escluso ogni vaglio comparativo di convenienza
in relazione ad altre procedure, dato che non si verte nell’ipotesi dell’art.
177 comma 2 l. fall.; che il C.G. nella sua relazione ha ampiamente e
correttamente informato il ceto creditorio sulla coerenza e fattibilità del
piano concordatario;
che la procedura appare quindi complessivamente regolare; che pertanto,
raggiunta la maggioranza, e in assenza di opposizioni, il concordato deve
essere omologato;
che, trattandosi di concordato che prevede la cessione dei beni, il Collegio
procede alla nomina del liquidatore in conformità alle indicazioni della
società proponente e del Comitato dei Creditori, e disciplina le modalità
di liquidazione;
Omologa
il concordato preventivo proposto dalla ricorrente in epigrafe,
Nomina
Liquidatore il dott. A.M., con studio in** , via******* n.
forma il Comitato dei Creditori chiamandone a farne parte:
*
Dispone
che la liquidazione si svolga secondo le seguenti modalità:
– il Commissario Giudiziale sorveglierà l’adempimento del concordato
secondo lemodalità appresso stabilite
– al momento dell’accettazione dell’incarico il Liquidatore prenderà in
consegna i beni ceduti e redigerà un inventario alla presenza del
Commissario Giudiziale e del legale rappresentante della debitrice, con
verbale da depositare in Cancelleria
– il Liquidatore registrerà ogni operazione contabile in un libro giornale
previamente vidimato dal Giudice delegato che dovrà essere consegnato,
aggiornato, ogni sei mesi al Commissario Giudiziale che procederà alle
opportune verifiche e lo restituirà non oltre sette giorni dalla consegna
– il Liquidatore, in conformità al disposto dell’art. 182 ultimo comma l.f.,
provvederà, ex art. 33 5° comma l.f., a redigere semestralmente il
rapporto riepilogativo, che, con posta elettronica certificata, verrà
comunicato al Commissario Giudiziale, il quale, con eventuali note,lo
comunicherà ai creditori ai sensi dell’art. 171 2° comma l.f.;
– entro il mese successivo al deposito della relazione del Liquidatore il
Commissario Giudiziale dovrà presentare al Giudice delegato una propria
relazione dalla quale risulti l’attività svolta dal Liquidatore con il conto
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della gestione del semestre, raffrontando realizzi e pagamenti per entità e
tempi con le eventuali corrispondenti previsioni di cui alla proposta
concordataria e alla relazione ex art. 172 l. fall.;
– in caso di difformità di valutazioni fra Commissario Giudiziale e
Liquidatore, il Giudice delegato ne solleciterà il contraddittorio diretto e
provvederà, se necessario, alla loro convocazione;
– il Commissario Giudiziale dovrà curare che il Liquidatore svolga con
sollecitudine il proprio compito e che nei termini prescritti presenti il
prospetto delle somme disponibili di cui oltre;
– il Liquidatore procederà alle operazioni di liquidazione con ricorso a
forme competitive; ogni atto di liquidazione o comunque funzionale alla
liquidazione saranno subordinati al parere favorevole del Commissario
Giudiziale e del Comitato dei Creditori e il liquidatore dovrà darne notizia
al Giudice delegato; laddove uno dei suddetti pareri sia contrario, ovvero
anche in caso di inerzia di uno dei predetti organi, potrà dar corso
all’operazione solamente su autorizzazione del Giudice delegato;
– il Liquidatore provvederà, nel termine di gg.60 dalla comunicazione del
presente provvedimento, a predisporre un programma di liquidazione, da
redigersi in conformità alle indicazioni di cui al punto che precede per
quanto attiene al rispetto delle forme di vendita competitive ed alle
indicazioni contenute nel piano oggetto di omologa, detto programma
sarà sottoposto al parere del Commissario Giudiziale e del Comitato dei
Creditori e quindi trasmesso al Giudice Delegato per la sua presa d’atto;
– le transazioni, le rinunce a crediti e ogni atto di straordinaria
amministrazione non funzionale alla liquidazione dovranno essere
autorizzati dal Comitato dei Creditori, previo parere del Commissario
Giudiziale, e comunicati preventivamente al Giudice delegato; in caso di
inerzia o di diniego di autorizzazione da parte del Comitato dei Creditori,
dovranno essere autorizzati dal Giudice delegato, sempre previo parere
del Commissario giudiziale;
– il Liquidatore dovrà ottenere l’autorizzazione del Giudice delegato,
previo parere del Commissario giudiziale, per agire o resistere in giudizio,
mentre la nomina dei difensori è rimessa al medesimo Liquidatore;
– il Liquidatore, ogni sei mesi, convocherà riunioni collegiali del Comitato
dei Creditori, per informarlo dell’andamento generale della liquidazione –
il Liquidatore dovrà versare tutte le somme riscosse su un conto corrente
intestato alla procedura concorsuale che aprirà immediatamente presso
la Banca ****, previa chiusura del conto corrente precedente
– ogni anno, salva facoltà del Giudice delegato di stabilire un termine più
breve, il Liquidatore dovrà presentare un prospetto delle somme
disponibili e un progetto di ripartizione parziale secondo le scadenze
contenute nella proposta, riservate quelle presumibilmente occorrenti
per la procedura. Il Liquidatore Giudiziale provvederà al riparto con le
modalità di cui all’art.110 l.f.;
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– il Liquidatore procederà ai pagamenti previsti dai piani di ripartizione
mediante assegni circolari non trasferibili intestati ai singoli creditori da
spedirsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con
bonifici bancari; le somme spettanti ai creditori irreperibili, contestati,
condizionali saranno versate nelle forme del deposito giudiziario
intestato al singolo creditore; lo svincolo – qualora la procedura sia
ancora aperta – sarà subordinato all’autorizzazione del giudice delegato,
previo parere del Commissario giudiziale e del Liquidatore, su istanza
degli interessati e, per il caso di crediti contestati o condizionali, su prova,
rispettivamente, della risoluzione della controversia o dell’avveramento
della condizione;
– compiuta la liquidazione e prima del riparto finale il Liquidatore
renderà il conto della gestione al Giudice delegato, nelle forme di cui
all’art. 116 commi 2 e 3 l. fall.;
– approvato il conto, e liquidati dal Collegio i compensi del Liquidatore e
del Commissario Giudiziale, il Liquidatore rimetterà gli importi dovuti o
quelli residui ai singoli creditori secondo le modalità sopra esposte per i
riparti parziali
– per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, e nel
rispetto dei principi da esso posti, le modalità della liquidazione saranno
determinate dal Giudice delegato con decreto su istanza del Commissario
Giudiziale o del Liquidatore, previo parere del Liquidatore o del
Commissario Giudiziale rispettivamente e del Comitato dei Creditori.
Manda alla Cancelleria per la pubblicazione a norma dell’art. 17 l. fall.
Pisa, 19.09.2016
Il giudice estensore
dott. Giovanni Zucconi

Tenore di vita

Gianfranco Dosi Lessico di diritto di famiglia LESSICO DI DIRITTO DI FAMIGLIA [giugno 2016] UNIONI CIVILI Legge 20 maggio 2016, n. 76 Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze

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