Nel divorzio e nella separazione, il tribunale quando la causa è matura per la decisione è tenuto a pronunciare (anche in mancanza di istanza di parte) sentenza non definitiva sullo status

Cass. civ. Sez. VI – 1, 31 agosto 2017, n. 20666
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
R.C.A.M., elettivamente domiciliata in Roma, via Cola di Rienzo 44, presso l’avv. Carla Maria Gentili, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al ricorso, e dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al processo al fax n. 06/3236612 e alla p.e.c. carlamariagentili(at)ordineavvocatiroma.org;
– ricorrente –
nei confronti di:
D.d.R.A.P.M., elettivamente domiciliato in Roma, via F. Paulucci dè Calboli 1, presso l’avv. Stefania Ciaschi (fax 06/3741211, p.e.c. stefaniaciaschi(at)ordineavvocatiroma.org) che lo rappresenta e difende unitamente all’avv. Giovanna Conciò (p.e.c. giovannacondo(at)milano.pecavvocati.it, fax 02/54090127);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 430/2016 della Corte di appello di Roma, emessa il 10 dicembre 2015 e depositata il 24 gennaio 2016, n. R.G. 7640/2014.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Rilevato che:
1. Con ricorso del 23 marzo 2012 il D.d.R.A.P.M. ha adito il Tribunale di Roma per ottenere la separazione giudiziale, con addebito alla moglie R.C.A.M. che si è costituita chiedendo a sua volta la dichiarazione di addebito a carico del marito. Entrambe le parti hanno formulato domande relative al regime di affidamento dei figli e al loro mantenimento. La R.C. ha chiesto altresì la imposizione al mensile di D.d.R. di un assegno mensile di mantenimento in suo favore.
2. Il Tribunale con sentenza non definitiva del 23/24 ottobre 2012 ha pronunciato la separazione giudiziale.
3. Ha proposto appello la R.C. per l’errata valutazione circa la sua adesione alla domanda di separazione e la sua rinuncia ai termini di cuiall’art. 109 c.p.c.; per il mancato accertamento circa l’effettiva irreversibilità della crisi coniugale e della intollerabilità della convivenza; per la asserita incostituzionalità della disciplina che consente la pronuncia della separazione con sentenza non definitiva in quanto in contrasto con gliartt. 3, 29 e 111 Cost..
4. D.d.R.A.P.M. si è costituito e ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità per difetto di interesse all’impugnazione e la condanna della R.C. exart. 96 c.p.c..
5. La Corte di appello ha respinto l’appello rilevando che con la novella introdotta conlegge n. 263/2005dell’art. 709 bis c.p.c., sussiste ormai l’obbligo e non più la sola facoltà per il giudice di pronunciare anche con sentenza non definitiva sullo status e ciò a prescindere dall’impulso di parte (Cass. civ. n. 10484/2012). Ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale e ha ritenuto accertata in base alle prospettazioni delle parti e all’esito del tentativo di conciliazione l’intollerabilità della convivenza. Ha infine condannato la R.C. exart. 96 c.p.c., comma 3.
6. Ricorre per cassazione la R.C. affidandosi a sei motivi con i quali ribadisce di non aver mai proposto o aderito alla domanda di separazione, rileva la mancata prospettazione delle pretese ragioni di intollerabilità della convivenza, contesta l’omessa valutazione in ordine alla prospettata necessità di prosecuzione del processo prima della sentenza dichiarativa della separazione, contesta infine la sussistenza dei presupposti per la sua condanna exart. 96 c.p.c., e al pagamento delle spese processuali.
7. Si difende con controricorso il D.d.R..
Ritenuto che:
8. La disposizione di cui all’art. 709 bis c.p.c., come definitivamente modificata dalla L. 25 dicembre 2005, n. 263, art. 1, comma 4, sancisce in maniera esplicita, in materia di pronuncia immediata sullo “status”, la già ritenuta equiparazione fra il procedimento di separazione tra i coniugi e quello di divorzio, volendo evitare condotte processuali dilatorie, tali da incidere negativamente sul diritto di una delle parti ad ottenere una pronuncia sollecita in ordine al proprio “status” (Cass. civ., sez. 6^-1, n. 10484 del 22 giugno 2012).
9. Come affermato sin dal 1992 (Cass. civ., sez. 1^ n. 7148 del 10 giugno 1992) e ribadito anche di recente (Cass. civ., sez. 1^, n. 8713 del 29 aprile 2015) la situazione di intollerabilità della convivenza può dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale anche di uno solo dei coniugi.
10. Per ciò che concerne la sollevata questione di costituzionalità questa Corte ha già affermato (Cass. civ. sez. 1^, n. 9614 del 22 aprile 2010) che la sentenza non definitiva di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, che il Tribunale è tenuto a pronunciare d’ufficio quando la causa sia, sul punto, matura per la decisione, ed alla quale faccia seguito la prosecuzione del giudizio per le altre statuizioni, costituisce uno strumento di accelerazione dello svolgimento del processo che non determina un’arbitraria discriminazione nei confronti del coniuge economicamente più debole, sia perché è sempre possibile richiedere provvedimenti temporanei ed urgenti, ai sensi dellaL. n. 898 del 1970,art.4, peraltro modificabili e revocabili dal giudice istruttore al mutare delle circostanze, sia per l’effetto retroattivo, fino al momento della domanda, che può essere attribuito in sentenza al riconoscimento dell’assegno di divorzio. Pertanto, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dellaL. n. 898 del 1970,art.4, comma 9, (nel testo sostituito dellaL. n. 74 del 1987,art.8), sollevata in riferimento agliartt. 2, 3 e 29 Cost..
11. Per ciò che concerne gli ultimi due motivi di ricorso attinenti alla contestazione della condanna alle spese del giudizio di appello la Corte ritiene di aderire all’indirizzo giurisprudenziale più recente (Cass. civ. sez. 6^-3 n. 9532 del 12 aprile 2017) secondo cui il rigetto, in sede di gravame, della domanda, meramente accessoria, exart. 96 c.p.c., a fronte dell’integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, in riforma della sentenza di primo grado, non configura un’ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensidell’art. 92 c.p.c..
Conseguentemente anche tali motivi devono ritenersi infondati sebbene non possano ritenersi sussistenti – in ragione dello specifico contrasto giurisprudenziale (Cass. civ. sez. 2^ n. 20838 del 14 ottobre 2016) – i presupposti per una condanna della ricorrente ex art. 96, comma 3, relativamente al presente giudizio.
12. Il ricorso va pertanto respinto con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in 5.100 Euro, di cui 100 per spese, oltre accessori di legge e spese forfettarie. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma delD.Lgs. n. 196 del 2003,art.52.
Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002,art.13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2017

Ai fini del riconoscimento e della successiva eventuale quantificazione dell’assegno divorzile si deve dare continuità alla recente giurisprudenza della Corte

Cass. civ. Sez. VI – 1, 29 agosto 2017, n. 20525
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
B.M., elettivamente domiciliato in Roma viale Giulio Cesare 78, presso l’avv. Alessandro Orsini, rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del ricorso, dall’avv. Fabrizio Ferracuti che dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al processo al fax n. 0734/623607 e alla p.e.c. fabrizio.ferracuti(at)ordineavvocatifermopec.it;
– ricorrente –
nei confronti di:
C.L., domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. Francesca Palma (0734/226149 fax, francesca.palma(at)ordineavvocatifermopec.it) giusta delega in margine alla comparsa di costituzione di primo grado e procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 617/15 della Corte di appello di Ancona, emessa il 15 gennaio 2015 e depositata il 26 maggio 2015, n. R.G. 1103/14.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Rilevato che:
1. Il Tribunale di Fermo ha statuito sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da B.M. e C.L. imponendo la corresponsione di un assegno divorzile in favore della C. in ragione della forte sproporzione delle situazioni reddituali e patrimoniali delle parti e al fine di una conservazione, almeno tendenziale, in favore del coniuge economicamente più debole del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
2. Tale decisione è stata confermata dalla Corte di appello di Ancona con sentenza n. 617/2015.
3. Ricorre per cassazione B.M. deducendo, con il primo motivo di impugnazione, la violazione e falsa applicazione dellaL. n. 898 del 1970,art.5, comma 4, e dei parametri legali ivi indicati nonché la contraddittorietà intrinseca della pronuncia. Lamenta il ricorrente che non sia stata adeguatamente valutata la circostanza dell’attribuzione alla C. della somma di Lire 157.000.000 prima della pronuncia relativa al divorzio e che non si sia tenuto conto delle condizioni economiche della C. (stipendio mensile di professoressa di matematica, casa di abitazione di sua proprietà, recenti investimenti immobiliari) che escludono la sussistenza dei presupposti per la attribuzione di un assegno divorzile in suo favore.
4. Si difende con controricorso la C..
Ritenuto che:
5. Il ricorso deve essere accolto dando così continuità alla recente giurisprudenza di questa Corte (Cass. civ. sez. 1^ n. 11504 del 10 maggio 2017) secondo cui il diritto all’assegno di divorzio, di cui allaL. n. 898 del 1970,art.5, comma 6, come sostituito dallaL. n. 74 del 1987,art.10, è condizionato dal suo previo riconoscimento in base ad una verifica giudiziale che si articola necessariamente in due fasi, tra loro nettamente distinte e poste in ordine progressivo dalla norma (nel senso che alla seconda può accedersi solo all’esito della prima, ove conclusasi con il riconoscimento del diritto): una prima fase, concernente l’an debeatur, informata al principio dell’autoresponsabilità economica di ciascuno dei coniugi quali persone singole ed il cui oggetto è costituito esclusivamente dall’accertamento volto al riconoscimento, o meno, del diritto all’assegno divorzile fatto valere dall’ex coniuge richiedente; una seconda fase, riguardante il quantum debeatur, improntata al principio della solidarietà economica dell’ex coniuge obbligato alla prestazione dell’assegno nei confronti dell’altro quale persona economicamente più debole (artt. 2 e 23 Cost.), che investe soltanto la determinazione dell’importo dell’assegno stesso.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Ancona che in diversa composizione deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma delD.Lgs. n. 196 del 2003,art.52.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2017

Vista la sentenza n. 11504 del 2017, la trattazione del ricorso per la revoca dell’assegno divorzile, è rimessa alla pubblica udienza della prima sezione civile della Corte

Cass. civ. Sez. VI – 1, 9 agosto 2017, n. 19920
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 2105/2015 proposto da:
D.B.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TRIONFALE 21, presso lo studio dell’avvocato FEDERICA CASAGNI, rappresentato e difeso dall’avvocato ANNA MARIA RANALLI;
– ricorrente –
contro
F.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL TRITONE 169, presso lo studio dell’avvocato LILIANA CURTILLI, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA;
– intimato –
avverso la sentenza n. 616/2014 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 05/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 12/06/2017 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Nel 2010 il sig. D.B., essendo trascorsi tre anni dall’udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale per la separazione personale, chiedeva con ricorso di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la sig.ra F., di regolare il regime di affidamento della figlia minore C., di dichiarare non dovuto l’assegno divorzile in favore della moglie, di confermare in Euro 600,00 mensili il contributo a titolo di assegno di mantenimento in favore della figlia. La sig.ra F. si costituiva in giudizio e chiedeva l’aumento ad Euro 1.100,00 mensili del contributo a titolo di mantenimento a carico del marito in favore della figlia e la corresponsione di un assegno divorzile nella misura di Euro 750,00 mensili in suo favore. Il giudice di primo grado dichiarava l’inammissibilità delle domande sul rilievo che non fosse provato il titolo dedotto a sostegno della domanda di divorzio in quanto i coniugi non avevano prodotto copia della sentenza di separazione giudiziale munita di attestazione di passaggio in giudicato.
In sede d’appello, il sig. D.B. impugnava la decisione chiedendo la riforma della sentenza e formulando le seguenti conclusioni:
1) dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra le parti;
2) conferma del già disposto affido condiviso della figlia;
3) conferma del contributo di Euro 600,00 mensili a titolo di assegno di mantenimento in favore della figlia;
4) rigetto della richiesta di assegno divorzile in favore della moglie, in ragione della raggiunta autonomia economica della stessa.
La sig.ra F. si costituiva in giudizio e chiedeva la dichiarazione di inammissibilità dell’appello, la corresponsione del contributo di Euro 1.100,00 mensili a titolo di assegno di mantenimento in favore della figlia e la corresponsione del contributo di Euro 1.200,00 mensili a titolo di assegno divorzile in suo favore.
Il giudice d’appello, definitivamente pronunciando, così provvedeva: in primo luogo dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra coniugi. Secondo il giudice d’appello la declaratoria d’inammissibilità della domanda formulata in primo grado era infondata. Il Tribunale nella motivazione aveva affermato che non era provato il titolo dedotto a sostegno della domanda di divorzio in quanto i coniugi non avevano prodotto copia della sentenza munita di attestazione di passaggio in giudicato. La Corte, ritenuta la sussistenza del requisito della specificità della censura, ha evidenziato l’avvenuta allegazione della sentenza di separazione in copia comprovante, in assenza di contestazione, il suo passaggio in giudicato per mancata impugnazione della controparte. Inoltre, l’appellante, dopo aver censurato l’unica affermazione contenuta nella sentenza impugnata, ha dedotto la sussistenza delle restanti condizioni per la pronuncia di divorzio, chiedendo dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché l’adozione dei provvedimenti relativi all’affidamento della figlia ed ai rapporti patrimoniali tra i coniugi, consequenziali alla pronuncia di divorzio, del tutto pretermessi in primo grado. Di conseguenza confermava l’affidamento condiviso della figlia con stabile permanenza della stessa presso l’abitazione materna, in quanto il giudice di secondo grado non ravvisava ragioni per modificare l’affidamento condiviso con stabile collocazione della figlia presso l’abitazione della madre e stabiliva la corresponsione del contributo di Euro 600,00 mensili a titolo di assegno di mantenimento a carico del padre in favore della figlia, dal momento che tale assegno appariva congruo a garantire alla prole un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo a quello goduto in precedenza in relazione alle risorse ed ai redditi dei genitori; nonché la corresponsione del contributo di Euro 900,00 mensili a titolo di assegno divorzile a carico del sig. D.B. in favore della sig.ra F.. Il giudice d’appello argomentava che i coniugi, in costanza di matrimonio, godevano di un alto tenore di vita assicurato dall’attività lavorativa del marito (all’epoca dirigente dell’Università di L’Aquila) ed in minore misura dalla moglie (all’epoca non occupata, ma proprietaria della casa familiare e di un locale commerciale sito nel centro di L’Aquila). Successivamente la situazione economica dei coniugi era sensibilmente cambiata, in quanto il sig. D.B. era stato promosso all’incarico di dirigente amministrativo presso l’Università di L’Aquila. Inoltre lo stesso aveva acquistato un appartamento in L’Aquila e sosteneva il mantenimento di un’altra figlia nata da una nuova relazione. Al contempo, la sig.ra F. ha trovato occupazione come insegnante di ruolo in una scuola media e come docente collaboratrice in ambito universitario. Inoltre, la stessa aveva perso le potenzialità economiche relative alla proprietà degli immobili sopracitati in quanto inagibili a causa del noto sisma. Pertanto, nonostante le modifiche delle reciproche situazioni economiche e patrimoniali, si confermava la persistenza della disparità di risorse reddituali e patrimoniali in favore del marito.
Avverso tale pronuncia viene proposto ricorso per Cassazione dal sig. D.B. affidato ai seguenti motivi, cui resiste controricorso la sig.ra F..
1) Violazione e falsa applicazionedell’art. 2697 c.c.e dellaL. n. 898 del 1970,art.5, exart. 360 c.p.c., n. 3, in relazione alla debenza ed alla commisurazione dell’assegno divorzile, in assenza di prova da parte della coniuge richiedente in ordine al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, nonché in ordine ai propri redditi attuali ed all’eventuale stato di bisogno: il ricorrente ha evidenziato che il giudice d’appello avrebbe travalicato il generale principio di disponibilità delle parti, ricostruendo esso stesso il tenore di vita goduto dalla coppia in costanza di matrimonio e soprattutto avrebbe operato tale ricostruzione solo sulla base dei redditi annuali del marito ma non su quelli attuali della moglie, la quale avrebbe omesso la produzione delle proprie dichiarazioni dei redditi aggiornate, offrendo al giudice solo quelle più datate e recanti disponibilità inferiori, cioè disponibilità economiche risalenti all’epoca in cui era disoccupata e priva di stabilità lavorativa.
2) Violazione e falsa applicazione degliartt. 115 e 116 c.p.c., exart. 360 c.p.c., n. 3, in relazione alla valutazione degli accresciuti redditi della moglie per il solo assegno di mantenimento della figlia e non per quello divorzile: il ricorrente contestava la decisione della Corte d’Appello, in quanto avrebbe escluso dal quadro probatorio di riferimento per la determinazione dell’obbligo di assegno divorzile e per la sua stessa quantificazione tutte le prove dell’accresciuta disponibilità della moglie e avrebbe utilizzato i soli redditi passati e presenti del marito per stimare la sussistenza dell’obbligo di assegno.
3) Omesso esame del fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, costituito dal tenore di vita della coppia, nonché dalle accresciute capacità reddituali della moglie, in relazioneall’art. 360 c.p.c., n. 5: il ricorrente ha affermato che le violazioni di legge in tema di disponibilità, valutazione e dello stesso onere di prova avrebbero anche condotto ad omettere ogni esame circa l’effettivo tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio, nonché circa l’accrescimento delle capacità reddituali della moglie e quindi la potenzialità di questa di garantirsi un tenore di vita non diverso rispetto a quello goduto durante l’unione.
4) Violazione e falsa applicazione dellaL. n. 898 del 1970,art.5, exart. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’istituzione di un assegno divorzile in favore della moglie, in assenza dei presupposti di sperequazione dei redditi e della necessità di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio: il ricorrente ha evidenziato che la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto di alcuno degli elementi previsti dall’art. 5 della sopracitata Legge, ad eccezione dei soli redditi attuali del marito, senza peraltro considerare quale sarebbe stato l’apporto della moglie al loro accrescimento, non avendo dunque valutato tutto quell’insieme di altri elementi (durata del matrimonio, condizioni dei coniugi, apporto di ciascuno alla famiglia) indispensabili al fine di stabilire l’an ed il quantum di un eventuale assegno divorzile.
All’esito della adunanza non partecipata il Collegio, rilevato che non sussistono le condizioni per provvedere in questa sede a norma dell’art. 380 bis c.p.c., alla luce della sentenza n. 11504 del 2017, rimette la trattazione del ricorso alla pubblica udienza della prima sezione civile di questa Corte.
P.Q.M.
Rimette la causa alla pubblica udienza della Prima Sezione Civile di questa Corte.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2017

L’assegno divorzile deve essere richiesto nel limite massimo di venti giorni prima dell’udienza di comparizione dinanzi al giudice istruttore

Cass. civ. Sez. VI – 1, 27 luglio 2017, n. 18527
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Q.Q.E., elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l’avv. Giovanna Gerardo, rappresentato e difeso dall’avv. Dante Venco, giusta delega in margine al ricorso che indica per le comunicazioni relative al processo la p.e.c. avvdantevenco.puntopec.it e il fax n. (OMISSIS);
– ricorrente –
nei confronti di:
M.V.V., elettivamente domiciliata in Roma, piazza Bainsizza 1, presso l’avv. Letizia Salerno, dalla quale è rappresentata e difesa unitamente all’avv. Mauro Mellini, giusta procura speciale in calce al controricorso, e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al processo alle p.e.c. mauromellini.ordineavvocatiroma.org e letiziafrancescaluciasalerno.ordineavvocatiroma.org e al fax n. 06/37351788;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 217/15 della Corte di appello di Brescia, emessa il 6 febbraio 2015 e depositata il 16 marzo 2015, n. R.G. 1259/14.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Rilevato che:
1. Il Tribunale di Bergamo, con sentenza n. 2511/14, ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra Q.Q.E. e M.V.V. e imposto al Q. il versamento a titolo di assegno divorzile della somma mensile di 1.500 Euro respingendo le altre domande riconvenzionali proposte dalla M..
2. Ha proposto appello principale il Q. ribadendo la propria eccezione di decadenza della M. dalla domanda di assegno in quanto la controparte non aveva depositato alcuna memoria per la costituzione davanti al giudice istruttore dopo l’udienza presidenziale. Ha contestato inoltre il diritto della M. a percepire l’assegno divorzile non sussistendone i presupposti e, subordinatamente, ne ha chiesto la riduzione.
3. Ha proposto appello incidentale la M. che:
ha chiesto l’incremento dell’importo dell’assegno divorzile e l’accoglimento della domanda riconvenzionale relativa al riconoscimento del suo diritto all’assegnazione di una quota pari al 40% del T.F.R. già percepito dal Q..
4. La Corte di appello di Brescia con sentenza n. 217/15 ha respinto gli appelli e compensato le spese processuali.
5. Propone ricorso per cassazione Q.Q.E. che si affida a sette motivi di ricorso.
6. M.V.V. si difende con controricorso.
Ritenuto che:
7. Con i primi due motivi di ricorso il ricorrente ribadisce la fondatezza della propria eccezione di decadenza deducendo la violazione degliartt. 166 e 167 c.p.c.in relazione allaL. n. 898 del 1970,art.4, comma 10(primo motivo) e la violazione e falsa applicazione degli artt. 177 e 178 e dell’art. 279 c.p.c., comma 4.
8. I due motivi sono infondati perché in palese contrasto con la giurisprudenza di legittimità secondo cui nel giudizio di divorzio, il termine di venti giorni prima dell’udienza di comparizione dinanzi al giudice istruttore segna il limite massimo per la proposizione della domanda riconvenzionale di riconoscimento dell’assegno divorzile, senza che ciò escluda la ritualità della richiesta di assegno proposta con la comparsa di risposta dinanzi al presidente del tribunale, in tempo antecedente alla udienza di prima comparizione dinanzi al giudice istruttore di cuiall’art. 180 c.p.c.(Cass. civ., sez. 1, n. 18116 del 12 settembre 2005).
9. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente deduce exart. 360 c.p.c., n. 3 la violazione e falsa applicazione dellaL. n. 898 del 1970,art.5, comma 6e l’omessa valutazione delle prove documentali.
10. Il motivo è inammissibile perché non specifica in cosa sia consistita la dedotta violazione e falsa applicazione dellaL. n. 898 del 1970,art.5e si sostanzia in una censura alla valutazione del materiale probatorio compiuta dalla Corte di appello che non può essere sindacata in questo giudizio atteso che la motivazione si sofferma specificamente sull’aggravamento delle condizioni di salute del ricorrente ma non le ritiene impeditive rispetto all’obbligo impostogli già in primo grado di corrispondere un assegno di mantenimento in favore della M..
11. Con il quarto e quinto motivo di ricorso il Q. deduce, exart. 360 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza per valutazione delle prove in violazione degliartt. 115 e 116 c.p.c.(quarto motivo) e per omessa motivazione sul quantum (quinto motivo).
12. I due motivi sono inammissibili perché ripropongono censure del tutto apodittiche e generiche intese a ottenere un nuovo giudizio di merito laddove la Corte distrettuale ha tenuto ampiamente conto della documentazione prodotta in giudizio dal ricorrente e ha ritenuto congrua la misura dell’assegno in relazione alle rispettive condizioni economiche delle parti e nella prospettiva di assicurare una vita indipendente e dignitosa alla M. anche dopo il divorzio e, nello stesso tempo, a non incidere in misura eccessivamente gravosa sulle disponibilità economiche del Q. che è già costretto, a causa della propria malattia, a provvedere alle proprie esigenze di cura personale e domestica, tenendo conto dei parametri normativi e giurisprudenziali relativi alla determinazione dell’assegno divorzile.
13. Con il sesto motivo si lamenta, exart. 360 c.p.c., n. 3 la violazione e falsa applicazione degliartt. 91 e 92 c.p.c.per erronea compensazione delle spese di causa.
14. Con il settimo motivo di ricorso si deduce, exart. 360 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza per omessa motivazione relativamente alla compensazione delle spese processuali.
15. I due motivi sono infondati perché non tengono conto della consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui la regolazione delle spese di lite può avvenire in base alla soccombenza integrale, che determina la condanna dell’unica parte soccombente al pagamento integrale di tali spese (art. 91 c.p.c.), ovvero in base alla reciproca parziale soccombenza, che si fonda sul principio di causalità degli oneri processuali e comporta la possibile compensazione totale o parziale di essi (art. 92 c.p.c., comma 2); a tale fine, la reciproca soccombenza va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, tanto allorché quest’ultima sia stata articolati in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento (Cass. civ. sez. 3, n. 3438 del 22 febbraio 2016).
16. Il ricorso va pertanto respinto con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in 3.600 Euro di cui 100 per spese, oltre accessori di legge e spese forfettarie.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma delD.Lgs. n. 196 del 2003,art.52.
Ai sensi delD.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,art.13, comma 1quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma l bis dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2017

ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE

Di Gianfranco Dosi

I La disciplina normativa uniforme sull’assegnazione della casa familiare dopo la riforma del 2013 e i suoi aspetti problematici
a) L’art. 337-sexies del codice civile
L’art. 55, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, emanato sulla base della delega contenuta nella legge 10 dicembre 2012, n. 219 di riforma della filiazione, nel suddividere il nuovo titolo IX dedicato alla responsabilità genitoriale in due capi, ha unificato nel Capo II tutte le disposizioni sull’”esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all’esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio”, e riserva l’intero art. 337-sexies al tema specifico dell’as¬segnazione della casa familiare.
Articolo 337-sexies (assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza)
Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’in¬teresse dei figli. Dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rap¬porti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascri¬vibili e opponibili ai terzi ai sensi dell’articolo 2643.
In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all’altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l’avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. La mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno even¬tualmente verificatosi a carico del coniuge o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto.
Dal 2013, quindi, esiste una norma giuridica in materia di assegnazione della casa familiare che di¬sciplina in modo identico ed esclusivo (salvo quanto si dirà in ordine alla inspiegabile sopravviven¬za del testo dell’art. 6, comma 6, della legge sul divorzio) tutti i casi in cui, essendosi disgregata la coppia genitoriale (a seguito di separazione, divorzio, annullamento del matrimonio, cessazione della convivenza fuori dal matrimonio), il figlio rimane domiciliato presso uno dei genitori al quale il giudice attribuisce, conseguentemente, il diritto di rimanere ad abitare nell’immobile costituente la casa familiare, ancorché essa sia in comproprietà tra i genitori, ovvero di proprietà dell’altro genitore o di terzi.
A voler essere precisi, l’uniformità delle regole in materia di affidamento e di assegnazione della casa familiare risale già di fatto al 2006. Infatti l’art. 337-sexies sostituisce sostanzialmente con il medesimo contenuto il previgente art. 155-quater del codice civile1 (sostitutivo dell’originario art. 155 c.c.) nel testo che era stato introdotto dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in ma¬
1 Art. 155-quater (Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza)
Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. Dell’assegna¬zione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell’articolo 2643.
Nel caso in cui uno dei coniugi cambi la residenza o il domicilio, l’altro coniuge può chiedere, se il mutamento interferisce con le modalità dell’affidamento, la ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti adottati, ivi com¬presi quelli economici.
teria di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli). Proprio l’art. 4 di questa riforma2 aveva unificato la nuova disciplina per tutte le situazioni di disgregazione del nucleo genitoriale sia nella famiglia matrimoniale (separazione, nullità, divorzio) sia nella famiglia non matrimoniale (anche in seguito a Corte Cost. 13 maggio 1998, n. 166 che aveva esteso ai figli “naturali” le regole sull’assegnazione della casa familiare previste per i figli “legittimi”).
L’uniformità sostanziale i traduce, naturalmente, anche in una uniformità processuale nel senso che anche i provvedimenti emanati nell’ambito delle procedure camerali concernenti la regolamen¬tazione dell’affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio sono assistiti dalle medesime garanzie del rito ordinario seguìto per la regolamentazione dell’affidamento nell’ambito delle procedure di separazione e di divorzio, come già da prima della riforma del 2006, comunque, la giurisprudenza aveva imposto, ammettendo (superando il divieto generale di cui all’art. 739, ult. comma, c.p.c.) la ricorribilità per cassazione dei provvedimenti della Corte d’appello in materia di affidamento e di mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, ivi compresi quelli concernenti l’assegnazione della casa familiare (Cass. civ. Sez. I, 14 giugno 2012, n. 9770; Cass. civ. Sez. I, 19 aprile 2010, n. 9277; Cass. civ. Sez. I, 30 ottobre 2009, n. 23032; Cass. civ. Sez. I, 4 novembre 2009, n. 23411; Cass. civ. Sez. I, 30 ottobre 2009, n. 23032).
b) L’incomprensibile non abrogazione dell’art. 6, comma 6, della legge sul divorzio
La legge sul divorzio all’art. 6, comma 6, conteneva una espressa disposizione in materia di as¬segnazione della casa familiare che, già dopo la riforma del 2006 (che aveva reso uniforme la disciplina dell’assegnazione della casa familiare in tutti i casi) e a maggior ragione dopo quella del 2013 (che unifica nell’unico articolo 337-sexies tutte le ipotesi di assegnazione) era ragionevole che venisse del tutto abrogata perché completamente sostituita dalla norma generale del codice.
Sennonché l’art. 6 della legge sul divorzio veniva fatto oggetto di riforma ad opera dell’art. 98 del decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 che ne abrogava “i commi 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 e 12” (proprio in ragione della disciplina uniforme di cui all’art. 337-sexies c.c.) lasciando, però, incom¬prensibilmente in vigore il comma 6 sull’assegnazione della casa familiare il quale continua quindi a prevedere che “L’abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al genitore cui vengono affi¬dati i figli o con il quale i figli convivono oltre la maggiore età. In ogni caso ai fini dell’assegnazione il giudice dovrà valutare le condizioni economiche dei coniugi e le ragioni della decisione e favorire il coniuge più debole. L’assegnazione, in quanto trascritta, è opponibile al terzo acquirente ai sensi dell’art. 1599 del codice civile”.
Che senso ha una norma a sé, in ambito divorzile, se le norme generali prevedono una disciplina ormai completamente uniforme per tutte le situazioni di disgregazione del nucleo genitoriale?
Permane quindi formalmente da un lato una disciplina incontestabilmente uniforme all’interno del codice civile in materia di affidamento, di mantenimento dei figli e di assegnazione della casa familiare (disposizioni dall’art. 337-bis all’art. 337-octies c.c.) e dall’altro una norma incompren¬sibilmente ad hoc (incomprensibilmente non abrogata) sull’assegnazione della casa familiare in sede divorzile.
Si può fondatamente ritenere che il legislatore del 2013 abbia commesso un clamoroso errore di coordinamento. In dottrina si parla di “svista”. Non è pensabile dare altre spiegazioni.
La disciplina applicabile all’assegnazione della casa familiare non potrà che essere quindi, in ogni situazione di disgregazione della coppia genitoriale, unicamente quella che emerge dalla lettura delle norme uniformi del codice civile. Ove così non fosse si sovrappirrebbero in sede divorzile le due discipline che solo in parte sono coincidenti, come meglio si dirà trattando il tema dell’op¬ponibilità dell’assegnazione ai terzi acquirenti. Infatti il codice civile condiziona l’opponibilità alla trascrizione, senza alcuna ulteriore precisazione, mentre la norma sopravvissuta del divorzio pre¬cisa che l’opponibilità va considerata “ai sensi dell’art. 1599 del codice civile” ammettendo, cioè, che l’assegnazione non trascritta è comunque opponibile entro il novennio. Un pasticcio del tutto irragionevole.
II La funzione e le conseguenze dell’assegnazione della casa familiare
La funzione storicamente attribuita all’assegnazione della casa familiare (indicata originariamente e fino al 2006 nel previgente quarto comma dell’art. 155 c.c. rubricato “provvedimenti riguardo ai figli”) è quella di garantire che i figli, nella situazione di crisi del rapporto tra i genitori determinata dalla separazione, possano essere esposti a cambiamenti del loro habitat domestico potenzial¬mente pregiudizievoli alla loro serenità. Effettivamente il quarto comma dell’originario art. 155 c.c. prevedeva che “L’abitazione nella casa familiare, spetta di preferenza, e ove sia possibile, al coniuge cui vengono affidati i figli”). I successivi mutamenti della normativa, a seguito, come sopra
2 Legge 8 febbraio 2006, n. 154. Art. 4.
1. Nei casi in cui il decreto di omologa dei patti di separazione consensuale, la sentenza di separazione giudi¬ziale, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia già stata emessa alla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuno dei genitori può richiedere, nei modi previsti dall’articolo 710 del codice di procedura civile o dall’articolo 9 della legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modifica¬zioni, l’applicazione delle disposizioni della presente legge.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonché ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati.

detto, della riforma del 2006 sull’affidamento condiviso e poi della riforma sulla filiazione del 2013, hanno confermato e rafforzato questa funzione di garanzia: “Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli” (attuale prima parte dell’art. 337-sexies). Norma che non lascia proprio dubbi su quale debba essere l’interesse tutelato.
La giurisprudenza ha sempre rimarcato nel tempo questa funzione di essenziale garanzia verso i figli dell’assegnazione della casa familiare con esclusione di qualsiasi altra prospettiva di tutela (li¬mitatamente agli ultimi anni Cass. civ. Sez. VI, 29 settembre 2016, n. 19347; Cass. civ. Sez. VI, 8 giugno 2016, n. 11783; Cass. civ. Sez. VI, 28 settembre 2015, n. 19193; Cass. civ. Sez. I, 8 febbraio 2012, n. 1783; Cass. civ. Sez. I, 15 settembre 2011, n. 18863; Cass. civ. Sez. I, 22 luglio 2011, n. 16126; Cass. civ. Sez. I, 4 luglio 2011, n. 14553; Cass. civ. Sez. I, 22 novembre 2010, n. 23591) con la precisazione che deve trattarsi dei figli comuni della coppia (Cass. civ. Sez. I, 2 ottobre 2007, n. 20688).
Se non vi fosse una interpretazione in chiave di garanzia dei figli preverrebbero ai fini dell’asse¬gnazione le regole e le ragioni della proprietà e il partner proprietario o comproprietario della casa potrebbe pretendere di estromettere l’altro, non proprietario, affidatario dei figli, oppure potrebbe pretendere di fargli pagare una indennità di occupazione.
L’assegnazione, quindi, è un istituto che fa eccezione alle regole della proprietà. Trova, perciò, parziale applicazione l’art. 832 c.c. (“Il proprietario ha il diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo…”) nel senso che il proprietario perde, con l’assegnazione della casa familiare al partner con cui i figli rimangono, il diritto di godimento del bene; diritto che è inciso dall’assegnazione che non modifica l’assetto proprietario ma solo, come bene precisa l’art. 337-se¬xies, appunto “il godimento” dell’immobile. Non è interdetto, invece, il diritto di “disporre” e quindi il proprietario può senz’altro vendere dopo l’assegnazione l’immobile costituente la casa familiare o attribuire a terzi diritti (di natura reale, personale o di garanzia). A tutti costoro, come si dirà, sarà, però, opponibile l’assegnazione trascritta.
Una delle estrinsecazioni classiche del diritto di godimento interdetto è quello di trarre utilità eco¬nomica dal bene e pertanto il proprietario della casa familiare assegnata (e cioè l’altro partner o il comodante) non può vantare alcun diritto economico o di indennizzo in relazione alla perdita del godimento dell’immobile o dalla sua mancata occupazione. In altre parole il diritto di godimento dell’assegnatario è esercitato a titolo gratuito (fatto salvo, naturalmente, il caso della locazione, in cui il partner assegnatario subentra nella stessa posizione del partner conduttore e sarà gravato degli obblighi contrattuali concernenti la locazione stessa).
E’ proprio questa sostanziale gratuità dell’assegnazione che ha indotto il legislatore a stabilire nell’art. 337-sexies che “Dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti eco¬nomici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà”. La parte proprietaria ha pertanto un vero e proprio diritto a che nella regolamentazione dei rapporti economici tra le parti (mante¬nimento coniugale o eventuale diritto alimentare del convivente ex art. 65 della legge 20 maggio 2016, n. 76) si tenga conto del sacrificio imposto al proprietario dall’assegnazione della casa fami¬liare al genitore non proprietario. Ove non vi siano tra le parti i presupposti per l’attribuzione del mantenimento o dell’assegno alimentare non può considerarsi escluso che una compensazione del sacrificio possa essere operata in sede di regolamentazione del mantenimento dei figli.
La giurisprudenza ha sempre applicato pacificamente questo principio di compensazione in senso lato tra i vantaggi che trae l’assegnatario e gli svantaggi che subisce il proprietario dell’immobile assegnato (Cass. civ. Sez. VI, 17 dicembre 2015, n. 25420; Cass. civ. Sez. I, 20 aprile 2011, n. 9079).
III Che si intende per casa familiare?
Nella interpretazione consolidata offerta dalla giurisprudenza, la casa familiare è solo quella che ha costituito l’habitat domestico fino al momento della disgregazione della coppia genitoriale.
Nessun’altra casa in uso alla famiglia o di proprietà della coppia genitoriale, costituisce casa fa¬miliare ancorché utilizzata come dimora stabile per lunghi periodi dell’anno, per esempio, nelle vacanze estive.
In Cass. civ. Sez. I, 27 febbraio 2009, n. 4816 si legge che l’assegnazione della casa familiare è consentita unicamente con riguardo a quell’immobile che abbia costituito il centro di aggrega¬zione della famiglia durante la convivenza, con esclusione di ogni altro immobile di cui i coniugi abbiano la disponibilità.
Secondo Cass. civ. Sez. I, 22 marzo 2012, n. 4555 – che affronta il tema della differenza atra ritorno saltuario e ritorno regolare del minore fuori sede – la nozione di convivenza rilevante agli effetti dell’ assegnazione della casa familiare comporta la stabile dimora del figlio presso l’abitazione di uno dei genitori, con eventuali, sporadici allontanamenti per brevi periodi, e con esclusione, quindi, della ipotesi di saltuario ritorno presso detta abitazione per i fine settimana, ipotesi nella quale si configura invece un rapporto di mera ospitalità; deve, pertanto, sussistere un collegamento stabile con l’abitazione del genitore, benché la coabitazione possa non essere quo¬tidiana, essendo tale concetto compatibile con l’assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purché egli vi faccia ritorno regolarmente appena possibile; quest’ulti¬mo criterio, tuttavia, deve coniugarsi con quello della prevalenza temporale dell’effettiva presenza, in relazione ad una determinata unità di tempo (anno, semestre, mese). Nella vicenda specifica, la Corte ha cassato la sentenza dei giudici di merito che avevano confermato l’ assegnazione della casa familiare , nonostante il figlio lavorasse stabilmente in città distante da quella in cui quest’ul¬tima era situata, senza accertare se e con quale frequenza il figlio stesso tornava effettivamente presso l’abitazione assegnata, alla luce delle sue condizioni di vita, della distanza tra le due città, dei periodi reali di permanenza nell’ambiente familiare originario.
Per Cass. civ. Sez. I, 16 maggio 2013, n. 11981 l’assegnazione della casa familiare al genito¬re affidatario presuppone una continuità ambientale, decisiva ai fini del preminente interesse del minore alla permanenza nella casa familiare, suo domicilio abituale, continuità che non sussiste laddove il minore si sia già stabilito in altra abitazione.
Secondo Cass. civ. Sez. I, 24 luglio 2012, n. 12977 va considerata casa familiare quella abi¬tata dalla famiglia fino all’instaurazione del giudizio di separazione o almeno fino ad epoca di poco anteriore, mentre non si fa luogo all’ assegnazione allorché la destinazione ad abitazione familiare sia ormai cessata, essendo i coniugi separati di fatto da un significativo numero di anni.
Infine per Cass. civ. Sez. I, 19 febbraio 2016, n. 3331 il giudice può assegnare la casa fami¬liare al genitore collocatario del figlio anche se il minore non ha mai abitato nell’immobile, purché i genitori prima del conflitto abbiano destinato la casa ad abitazione familiare e vi abbiano stabil¬mente convissuto.
IV L’estensione dell’assegnazione alle pertinenze e all’arredamento della casa
L’assegnazione della casa familiare comporta l’assegnazione delle pertinenze e dei mobili che ar¬redano la casa.
La pertinenza, in base a quanto previsto dall’articolo 818 del codice civile, è compresa nei rapporti giuridici che hanno ad oggetto la cosa principale, se non è diversamente disposto.
Le pertinenze della casa familiare sono in genere la cantina, la soffitta, il box auto, le superfici scoperte in godimento esclusivo, le aree a verde condominiale. Secondo Cass. civ. Sez. I, 27 gennaio 1986 1986, n. 518 per la configurabilità della pertinenza devono concorrere l’elemento oggettivo, consistente nel rapporto funzionale corrente tra la cosa principale e quelle accessorie, l’elemento soggettivo della destinazione pertinenziale, consistente nella volontà di destinare dure¬volmente la cosa accessoria al servizio od all’ornamento di quella principale.
In App. Roma, 30 novembre 2005 si legge che l’assegnazione della casa coniugale si estende alle rispettive pertinenze dovendo, la stessa, corrispondere alle concrete esigenze del coniuge as¬segnatario e dei figli minori; è pertanto legittima l’ assegnazione di un locale ad uso autorimessa al coniuge assegnatario della casa coniugale e affidatario dei figli minori che utilizzi la pertinenza per parcheggiarvi la propria autovettura, in quanto da tale assegnazione trae una utilità diretta il coniuge e traggono altresì una utilità riflessa i figli minori con lui conviventi.
Nel confermare questa decisione Cass. civ. Sez. I, 13 novembre 2009, n. 24104 ha riba¬dito che ai fini della sussistenza del vincolo pertinenziale tra bene principale e bene accessorio è necessaria la presenza del requisito soggettivo dell’appartenenza di entrambi al medesimo soggetto, nonché del requisito oggettivo della contiguità, anche solo di servizio, tra i due beni, ai fini del quale il bene accessorio deve arrecare una utilità al bene principale e non al proprie¬tario di esso; ne discende che l’assegnazione della casa coniugale deve intendersi estensibile al box, quale pertinenza della cosa principale, qualora questo sia oggettivamente al servizio dell’appartamento, essendo situato sullo stesso palazzo, ed entrambi gli immobili appartengano ad un solo coniuge.
Naturalmente ove la pertinenza fosse stata già oggetto di autonoma destinazione (per locazione o comodato a terzi) l’assegnazione del bene principale non può estendersi al godimento da parte dell’assegnatario della pertinenza, essendo tenuto anche l’assegnatario al rispetto del diritto di godimento attribuito a terzi, ferma la riespansione del vincolo al cessare del godimento da parte dei terzi.
Rientra nell’assegnazione della casa familiare anche il mobilio, che potrà tornare ad essere rego¬lato dalle norme sulla proprietà al termine dell’assegnazione. Sono esclusi dall’assegnazione solo i beni e gli effetti di uso strettamente personale della parte che si dovrà allontanare da casa. Tali beni non coincidono evidentemente con il concetto di beni personali a cui fa riferimento l’art. 179 c.c. nel suo complesso nell’ambito della comunione legale.
Già passato Cass. civ., Sez. I, 9 dicembre 1983, n. 7303 aveva avuto modo di precisare che l’assegnazione della casa coniugale ricomprende, per la necessaria tutela della prole minore, non il solo immobile, ma anche i mobili , gli arredi, gli elettrodomestici ed i servizi, con l’eccezione dei beni strettamente personali che soddisfano esigenze peculiari del coniuge privato del godimento della casa familiare; tale diritto di uso dei mobili , essendo strumentale al godimento dell’immo¬bile, è destinato a cessare quando l’assegnatario perda la disponibilità dello stabile. Naturalmente – come ha chiarito Cass. civ. Sez. I, 25 maggio 1998, n. 5189 – se è vero che l’assegnazione della casa familiare si estende anche a mobili ed arredi, nulla vieta ai coniugi di pattuire, anche al di fuori dei poi omologati accordi di separazione consensuale, che alcuni mobili, tanto più se di proprietà esclusiva di uno di loro, siano prelevati dalla casa familiare.
Anche nella giurisprudenza di merito la questione non è controversa (Trib. Cassino, 19 ottobre 2007).
Recentemente Cass. civ. Sez. II, 23 febbraio 2017, n. 4685 ha confermato una decisione che nel caso di cessazione della convivenza more uxorio, aveva ritenuto che il convivente non asse¬gnatario della casa familiare avesse diritto alla restituzione degli arredi e dei beni di sua proprietà, con esclusione di quelli strettamente connessi alle necessità dei figli della coppia. Va osservato, tuttavia, in punto di fatto che nella vicenda specifica il giudice di merito si era limitato a disporre l’assegnazione dei beni strettamente connessi alle necessità dei figli, in ragione della pendenza del giudizio tra le parti avente ad oggetto la domanda restitutoria.
V L’assegnazione parziale
La giurisprudenza ammette nel suo complesso l’assegnazione parziale della casa familiare.
Recentemente Cass. civ. Sez. I, 2 febbraio 2017, n. 2771 ha ribadito che il giudice della se¬parazione può disporre l’assegnazione parziale dell’immobile se essa non contrasta con l’interesse preminente dei figli.
Già prima, secondo Cass. civ. Sez. VI, 8 giugno 2016, n. 11783, Cass. civ. Sez. I, 12 no¬vembre 2014, n. 24156 e Cass. civ. Sez. VI, 11 aprile 2014, n. 8580 era stato affermato che nell’ottica della tutela prioritaria dei figli, il giudice può senz’altro limitare l’assegnazione della casa familiare ad una porzione dell’immobile, di proprietà esclusiva del genitore non affidatario, laddove tale soluzione, esperibile in relazione al lieve grado di conflittualità coniugale, agevoli in concreto la condivisione della genitorialità e la conservazione dell’habitat domestico dei figli minori.
Si tratta di decisioni – in situazioni di comproprietà dell’abitazione familiare evidentemente facil¬mente divisibile – agevolate dalle dimensioni della casa e dalla non eccessiva conflittualità tra i genitori che tendono espressamente a favorire la maggiore vicinanza ai figli da parte del genitore non assegnatario. Certamente non si tratta di casi frequenti.
L’obiettivo esplicito della bigenitorialità non era mai stato prima al centro dei provvedimenti di as-segnazione parziale che in genere tendevano solo a non penalizzare il genitore non assegnatario. Per esempio Cass. civ. Sez. I, 11 novembre 2011, n. 23631 aveva ammesso l’assegnazione parziale della casa familiare solo nel caso in cui l’unità immobiliare fosse del tutto autonoma e distinta da quella destinata ad abitazione della famiglia, ovvero questa ecceda per estensione le esigenze della famiglia e sia agevolmente divisibile. Ugualmente Cass. civ. Sez. I, 17 dicembre 2009, n. 26586 aveva ammesso che il giudice può limitare l’assegnazione a quella parte della casa familiare realmente occorrente ai bisogni delle persone conviventi nella famiglia, tenendo conto, nello stabilire le concrete modalità dell’assegnazione, delle esigenze di vita dell’altro coniu¬ge e delle possibilità di godimento separato e autonomo dell’immobile, anche attraverso modesti accorgimenti o piccoli lavori.
Anche in passato si è ritenuta possibile l’assegnazione parziale come dimostra Cass. civ. Sez. I, 11 dicembre 1990, n. 11787 secondo cui il potere del giudice della separazione di assegnare l’abitazione della casa familiare, in deroga al normale regime privatistico, al coniuge affidatario dei figli minori include la facoltà di attribuire alcuni soltanto dei locali di detta casa, quando essi abbiano ampiezza sufficiente per soddisfare le esigenze dei figli e del genitore cui sono affidati, ed altresì abbiano caratteristiche strutturali e funzionali tali da consentirne il distacco con autonoma unità abitativa, con modesti accorgimenti o piccoli lavori, senza opere edili di trasformazione (nella specie, trattandosi del piano di un villino, che poteva con facilità essere reso indipendente dal resto della costruzione).
Sempre nella stessa prospettiva Cass. civ. Sez. I, 18 giugno 2008, n. 16593 aveva ammesso l’assegnazione parziale della casa familiare a condizione che la prospettata divisione dell’immobile non arrecasse disagio psicologico al figlio della coppia “costretto a vivere in un immobile grande la metà e, quindi, profondamente diverso da quello in cui aveva fino a quel momento vissuto”.
La giurisprudenza che ammette l’assegnazione parziale deve però oggettivamente fare i conti con il problema dell’eventuale indivisibilità prospettata in sede di giudizio di scioglimento della comunione sull’immobile. Ove, infatti, la divisione materiale dell’immobile venga esclusa nell’eventuale giudizio di divisione, sarà ben difficile che il giudice della separazione o del divorzio possa accogliere una istan¬za di assegnazione parziale. Pertanto l’assegnazione parziale può essere effettuata nel corso della causa di separazione (337-bis e seguenti c.c.) solo a condizione che non sussista una causa di divisio¬ne dell’immobile in corso tra le parti nella quale la divisibilità materiale dell’immobile venga esclusa.
Nel caso, tuttavia, in cui la divisibilità materiale (in sede di scioglimento della comunione o per accordo tra le parti) sia possibile, questo non comporta la inevitabile assegnazione parziale in quanto ben porrebbe il giudice nondimeno escluderla per i motivi che sono stati sopra indicati in giurisprudenza come ostativi.
VI L’assegnazione ha natura di diritto reale o di diritto personale di godimento?
E’ ormai del tutto consolidato l’orientamento che ritiene che l’assegnazione della casa familiare attribuisca un diritto personale di godimento e non un diritto reale (Cass. civ. Sez. I, 11 settem¬bre 2015, n. 17971; Cass. civ. Sez. Unite, 29 settembre 2014, n. 20448; Cass. civ. Sez. II, 12 aprile 2011, n. 8361; Cass. civ. Sez. V, 16 marzo 2007, n. 6192; Cass. civ. Sez. III, 26 gennaio 1995, n. 929).
Quale conseguenza di questa impostazione Cass. civ. Sez. V, 3 febbraio 2014, n. 2273 ha mes¬so in luce, in materia di agevolazioni tributarie, che i benefici fiscali “prima casa “ sono preclusi (a norma dell’art 1 della Tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nota II bis, lett. b e c), se l’acquirente ha la disponibilità di altro immobile a titolo di proprietà o altro diritto reale, sicché la disponibilità della casa familiare derivante dal provvedimento giudiziale di assegnazione da parte del giudice della separazione o del divorzio, non integrando un diritto reale, bensì un diritto personale di godimento di natura atipica, consente l’accesso ai suddetti benefici.
Ugualmente secondo Cass. civ. Sez. V, 16 marzo 2007, n. 6192 non è soggetto passivo dell’Ici il coniuge cui in sede di separazione personale (o divorzio) viene giudizialmente assegnata la casa familiare di proprietà dell’altro coniuge, stante la natura non reale di tale diritto.
Non del tutto convincente, nell’ambito del tema generale delle conseguenze dell’assegnazione e del suo inquadramento tra i diritti personali di godimento, è Cass. civ. Sez. II, 20 aprile 2017, n. 9998 secondo cui i lavori condominiali deliberati dall’assemblea ed eseguiti in data anteriore rispetto al provvedimento di assegnazione della casa familiare, di proprietà esclusiva di un co¬niuge, all’altro coniuge in sede di separazione giudiziale, sono a carico del proprietario, in quanto precedenti alla costituzione del diritto di abitazione. La sentenza lascerebbe intendere che tali lavori sarebbero a carico dell’assegnatario se deliberati dopo l’assegnazione.
VII La trascrizione e l’opponibilità dell’assegnazione secondo l’art. 337-sexies del codice civile
L’art. 337-sexies del codice civile (come già prima l’art. 155-quater) prevede, a tutela dell’asse¬gnatario e dei terzi, la possibilità della trascrizione sia del “provvedimento di assegnazione” che del “provvedimento di revoca” dell’assegnazione.
Si tratta di una forma di pubblicità che ha natura dichiarativa (sostanzialmente quella ex art. 2644 c.c.) predisposta non per consentire in sé la conoscenza legale dell’atto – come la pubblicità notizia che ha una funzione informativa – ma allo specifico effetto di determinare l’opponibilità dell’atto di acquisto a tutti i terzi titolari di diritti sul bene assegnato acquisiti successivamente alla trascrizione dell’assegnazione. L’art. 337-sexies è da considerare nirma integrativa, quindi, delle disposizioni previste nello stesso codice in materia di trascrizione.
Avendo le disposizioni sulla trascrizione delle domande giudiziali natura tassativa (art. 2652 e 2653) non è ritenuta possibile la trascrizione della domanda di separazione in cui è contenuta la richiesta di assegnazione a cui le norme richiamate non fanno alcun riferimento. La questione è stata più volte portata all’attenzione della Corte costituzionale (atteso che la possibilità di tra¬scrivere la domanda potrebbe costituire una garanzia più ampia) che l’ha però dichiarata sempre inammissibile, una volta per difetto di rilevanza nel giudizio in corso (Corte cost. 27 aprile 2007, n. 142) e un’altra volta per carenza di legittimazione del giudice rimettente, nella specie il tribu¬nale in sede di reclamo avverso il diniego di trascrizione (Corte cost. 11 febbraio 2011, n. 47)
Si dirà tra breve delle interferenze tra il sistema previsto nell’art. 337-sexies (opponibilità ex art. 2643 c.c.) e quello previsto nell’art. 6, comma 6, della legge sul divorzio (opponibilità ex art. 1599 c.c.), disposizione della legge divorzile lasciata inspiegabilmente in vigore dalla stessa normativa di riforma che nel 2013 ha riscritto l’art. 337-sexies.
E’ opportuno evidenziare che l’art. 337-sexies parla per la prima volta di trascrizione, non solo del provvedimento di assegnazione, ma anche del provvedimento di revoca dell’assegnazione, col¬mando un vuoto di tutela a garanzia dei terzi. Inoltre è interessante notare che parlando di “prov¬vedimenti di revoca” la norma lascia intendere che l’assegnazione non cessa automaticamente al verificarsi delle circostanze previste ma necessita sempre di un provvedimento giudiziario che solo può essere oggetto di trascrizione.
L’uniformità di disciplina espressa nell’art. 337-sexies impone, naturalmente, di considerare tra¬scrivibili non solo i provvedimenti adottati nel contenzioso ordinario tradizionale (ordinanza pre¬sidenziale di separazione o di divorzio, ordinanze modificative del giudice istruttore, sentenze) ma anche i decreti emessi in sede camerale (modifica delle condizioni di separazione o divorzio, affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio).
Inoltre il testo dell’art. 337-sexies (“Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono tra¬scrivibili e opponibili ai terzi ai sensi dell’articolo 2643”) mette bene in evidenza – rispetto alla nor¬ma della legge sul divorzio (“L’assegnazione, in quanto trascritta, è opponibile al terzo acquirente ai sensi dell’art. 1599 del codice civile”) – che l’opponibilità non è riferibile solo ai terzi acquirenti del bene ma a tutti i terzi.
Esaminiamo le due diverse situazioni di opponibilità al terzo acquirente e ai terzi in generale.
a) L’opponibilità ai terzi acquirenti
L’originario art. 155 c.c. (nel testo riformato nel 1975) nulla prevedeva in ordine alla possibile trascrizione dell’assegnazione della casa familiare.
La disciplina della trascrivibilità dell’assegnazione fu introdotta in sede divorzile con la riforma del 1987 con la quale si riformulava l’art. 6, comma 6, della legge 1 dicembre 1970, n. 898 precisandosi che “L’assegnazione in quanto trascritta è opponibile al terzo acquirente ai sensi dell’articolo 1599 codice civile”-
L’opponibilità del provvedimento di assegnazione della casa familiare veniva introdotta in sede di¬vorzile come garanzia rispetto al rischio della vendita a terzi dell’immobile da parte del proprietario ed intendeva contemperare i diritti della proprietà con quelli derivanti dall’assegnazione.
La Corte costituzionale ritenne naturalmente che il meccanismo dell’opponibilità del provvedimen¬to di assegnazione in seguito alla sua trascrizione previsto in sede divorzile andava riferito anche al provvedimento di assegnazione adottato in sede di separazione (Corte cost. 27 luglio 1989, n. 454)
Nel 2002 le Sezioni Unite vennero investite della questione, controversa, relativa ai limiti di opponi¬bilità al terzo acquirente del provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare. La norma di riferimento era l’art. 6, comma 6, della legge sul divorzio (“L’assegnazione, in quanto trascritta, è opponibile al terzo acquirente ai sensi dell’art. 1599 del codice civile”) e le Sezioni Unite sostenne¬ro – in linea con il testo della norma – che “il provvedimento di assegnazione, avendo per definizione data certa, è opponibile, ancorché non trascritto, al terzo acquirente in data successiva per nove anni dalla data dell’assegnazione, ovvero – ma solo ove il titolo sia stato in precedenza trascritto – anche oltre i nove anni” (Cass. civ. Sez. Unite, 26 luglio 2002, n. 11096). Si trattava di una interpre¬tazione in linea con il testo dell’art. 15993 del codice civile che limita l’opponibilità delle locazioni non trascritte ad un novennio dall’inizio della locazione.
Il testo dell’art. 155-quater del codice civile introdotto nel 2006 (che dal 2013 è diventato art. 337-sexies codice civile) ha rimesso, però, in discussione questa conclusione, essendo scomparso il riferimento all’art. 1599 codice civile. L’art. 337-sexies così si esprime: “Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili ai terzi ai sensi dell’articolo 2643”. La scomparsa di ogni riferimento all’articolo 1599 codice civile – ed il riferimento diretto all’art. 2643 sulla trascrizione (ancorché non all’art. 2644 che sarebbe stato più corretto) – comporta che la trascrizione è diventata condizione ineliminabile di opponibilità dell’assegnazione ai terzi, non potendo più essere utilizzata l’interpretazione delle Sezioni Unite del 2002 che si basava sul precedente assetto normativo (art. 6, comma 6, della legge sul divorzio ritenuto applicabile anche alla separazione).
Pertanto il provvedimento di assegnazione della casa familiare in sede di separazione o divorzio, quale che sia il titolo in base al quale la casa familiare è detenuta, è opponibile al terzo acquirente alla condizione che il provvedimento di assegnazione sia trascritto prima della vendita a terzi della casa familiare.
Per questo motivo appare non condivisibile l’interpretazione data da Cass. civ. Sez. I, 11 set¬tembre 2015, n. 17971 secondo cui il provvedimento di assegnazione dell’immobile adibito a casa familiare è opponibile al terzo avente causa dell’ex convivente cui è stata trasferita la pro¬prietà prima dell’ assegnazione stessa, dal momento che la qualità di detentore qualificato in capo al convivente assegnatario è preesistente al trasferimento immobiliare così come la destinazione dell’immobile a casa familiare impressa anche dal proprietario genitore fino al suo allontana¬mento volontario. Nel caso di specie – svoltosi nel vigore del regime giuridico dell’art.155-quater – l’assegnazione non era stata trascritta e comunque l’alienazione dell’immobile era avvenuta prima dell’assegnazione. Per questo motivo i giudici di merito non avevano potuto accogliere le richieste dell’assegnataria. Non appare quindi fondata l’affermazione fatta in questa sentenza dalla Corte di cassazione secondo cui “non rileva, nella specie, l’anteriorità del trasferimento immobiliare rispetto al provvedimento di assegnazione dell’immobile a casa familiare … dal mo¬mento che la qualità di detentore qualificato in capo alla ricorrente è pacificamente preesistente al trasferimento immobiliare così come la indiscussa destinazione dell’immobile a casa familiare impressa anche dal proprietario genitore e convivente con la ricorrente e le minori medesime fino al suo allontanamento volontario…” in quanto potrebbe applicarsi alla detenzione qualificata dell’immobile a qualsiasi titolo finendo per privare di significato tutta la normativa sull’opponibi¬lità condizionata alla trascrizione del provvedimento di assegnazione. Insomma l’interpretazione proposta in questa decisione porta a considerare sempre opponibile non tanto il provvedimento di assegnazione trascritto (come imponeva l’art. 155-quater oggi 337-sexies) quanto la condizione di casa familiare in sé.
b) L’opponibilità agli altri terzi (per esempio al creditore ipotecario)
Mentre l’art. 6, comma 6, della legge sul divorzio espressamente riferisce l’opponibilità dell’asse¬gnazione al terzo acquirente ((“L’assegnazione, in quanto trascritta, è opponibile al terzo acqui¬rente ai sensi dell’art. 1599 del codice civile”) l’art. 155-quater oggi diventato art. 337-sexies si esprime in modo diverso (“Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell’articolo 2643”) in cui l’opponibilità è estesa a qualsiasi terzo e non soltanto ai terzi acquirenti del bene successivamente all’assegnazione.
Tra tali terzi, rientra anche il creditore ipotecario che abbia acquistato il suo diritto sull’immobile in base ad un atto iscritto anteriormente alla trascrizione del provvedimento di assegnazione, il
3 Art. 1599 c.c. (trasferimento a titolo particolare della cosa locata)
Il contrato di locazione è opponibile al terzo acquirente se ha data certa anteriore all’alienazione della cosa.
La disposizione del comma precedente non si applica alla locazione di beni mobili non iscritti in pubblici registri, se l’acquirente ne ha conseguito il possesso in buona fede.
Le locazioni di beni immobili non trascritte non sono opponibili al terzo acquirente, se non nei limiti di un noven¬nio dall’inizio della locazione.
L’acquirente è in ogni caso tenuto a rispettare la locazione, se ne ha assunto l’obbligo verso l’alienante.

quale perciò può far vendere coattivamente l’immobile come libero (Cass. civ. Sez. III, 20 aprile 2016, n. 7776).
Si discuteva dell’opposizione proposta da una donna avverso l’espropriazione della casa familiare a lei assegnata in sede di separazione consensuale. La donna sosteneva l’illegittimità della procedura avendo lei regolarmente trascritto il provvedimento di assegnazione. La banca creditrice sosteneva invece che il suo titolo era costituito da due ipoteche iscritte anteriormente al provvedimento di assegnazione. Il Tribunale di Saluzzo accoglieva l’opposizione ritenendo opponibile il provvedi¬mento di assegnazione della casa coniugale trascritto prima della trascrizione del pignoramento, a prescindere dalle iscrizioni ipotecarie anteriori.
Il tribunale aveva fatto proprio quell’orientamento, dottrinale e giurisprudenziale, che dal rinvio all’art. 1599 c.c., contenuto nella L. n. 898 del 1970, art. 6, comma 6, (come sostituito dalla L. 6 marzo 1987, n. 151, art. 11) trae la conclusione che il diritto di abitare assegnato al coniuge convivente con i figli abbia natura di diritto personale di godimento assimilato quoad effectum alla locazione. E poiché l’ipoteca non prevale sulla locazione anche successiva (in quanto emptio non tollit locatum) il tribunale ne traeva l’ulteriore conseguenza che il diritto di abitazione della casa familiare rimane insensibile all’azione esecutiva del creditore ipotecario, dovendo il conflitto risolversi soltanto con riguardo alla data (anteriore o successiva rispetto alla trascrizione dell’as¬segnazione) in cui il creditore ipotecario compie il pignoramento. Quello che conterebbe, cioè, nel conflitto tra l’assegnatario e il creditore sarebbe solo l’anteriorità o meno del pignoramento rispetto all’assegnazione.
La Banca impugnava in Cassazione il provvedimento sostenendo l’inopponibilità al creditore ipote¬cario del provvedimento di assegnazione della casa coniugale trascritto dopo l’iscrizione dell’ipoteca.
La questione posta dal ricorso è, quindi, relativa all’opponibilità dell’assegnazione della casa fa¬miliare trascritta in data anteriore al pignoramento, ma successivamente all’iscrizione ipotecaria presa a favore del creditore procedente.
La Corte accoglieva il ricorso sostenendo che l’art. 155 quater c.c., comma 1, ultimo inciso, di¬spone che il provvedimento di assegnazione della casa familiare nell’interesse dei figli e quello di revoca “sono trascrivibili e opponibili ai terzi ai sensi dell’art. 2643”. La lettera è caratterizzata, non solo dal richiamo dell’art. 2643 c.c. (che ben si sarebbe potuto reputare implicito nel già vigente art. 6 della legge sul divorzio, come esteso anche alle separazioni), ma anche dal fatto che, ai fini dell’opponibilità del provvedimento trascritto, l’art. 155 quater cod. civ. non opera alcuna distinzio¬ne tra i “terzi”, laddove la norma precedente individuava il “terzo acquirente”. Quindi, soltanto l’art. 6 della legge n. 898 del 1970 riguarda testualmente il conflitto con l’avente causa successivo. L’art. 155 quater c.c., rinvia all’art. 2643 cod. civ., e non all’art. 1599 c.c., per le condizioni di opponibi¬lità del provvedimento (trascritto) e riferisce queste ultime non solo all’acquirente dell’immobile, ma ad ogni possibile terzo; categoria, nella quale rientra anche il creditore che ha iscritto la propria ipoteca prima dell’assegnazione.
In sintesi, l’art. 155 quater c.c., va letto nel senso che il provvedimento di assegnazione, “trascri¬vibile” ai sensi dell’art. 2643 c.c., è “opponibile” ai terzi ai sensi dell’art. 2644 c.c.: ne consegue che, anche quando trascritto, la trascrizione non ha effetto “riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base ad un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione degli atti medesimi”. Siffatta inopponibilità sta a significare che il creditore ipotecario può far subastare l’immobile come libero, in quanto, come dedotto col terzo motivo, il diritto del coniuge assegnatario trascritto dopo l’iscrizione dell’ipoteca non può pregiudicare i diritti del tito¬lare della garanzia reale.
Già in precedenza Cass. civ. Sez. III, 19 luglio 2012, n. 12466 aveva affermato che l’assegna¬zione al coniuge affidatario dei figli, in sede di separazione, del godimento dell’immobile di proprie¬tà esclusiva dell’altro non impedisce al creditore di quest’ultimo di pignorarlo e di determinarne la vendita coattiva.
VIII La questione della applicabilità o meno all’assegnazione in sede divorzile dell’art. 6, comma 6, della legge sul divorzio
Si è detto all’inizio che la riforma del 1987 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 sul divorzio ave¬va inserito all’art. 6, comma 6 una espressa disposizione in materia di assegnazione della casa familiare (estesa dalla giurisprudenza anche alla separazione) che, dopo l’introduzione nel 2006 e soprattutto nel 2013 della disciplina uniforme di cui all’art. 337-sexies avrebbe dovuto certamen¬te essere abrogata. Sennonché l’art. 6 della legge sul divorzio veniva fatto oggetto di riforma ad opera dell’art. 98 del decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 che ne abrogava “i commi 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 e 12” (proprio in ragione della disciplina uniforme di cui all’art. 337-sexies c.c.) lasciando, però, incomprensibilmente in vigore il comma 6 sull’assegnazione della casa familiare il quale continua quindi a prevedere che “L’abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al genitore cui vengono affidati i figli o con il quale i figli convivono oltre la maggiore età. In ogni caso ai fini dell’assegnazione il giudice dovrà valutare le condizioni economiche dei coniugi e le ragioni della decisione e favorire il coniuge più debole. L’assegnazione, in quanto trascritta, è opponibile al terzo acquirente ai sensi dell’art. 1599 del codice civile”.
Si è sopra anticipato che la mancata abrogazione della norma non può che essere il frutto di una cattiva operazione di difetto di coordinamento del legislatore. Se si dovesse, invece ritenere che l’art. 6, comma 6 della legge sul divorzio debba essere considerata una norma pienamente operante ne deriverebbe che per l’assegnazione della casa familiare in ambito divorzile sussisterebbero due norme tra loro contrastanti: l’art. 337-sexies secondo cui la mancata trascrizione determina sempre l’inopponibilità dell’assegnazione e l’art. 6, comma 6, secondo cui in base al richiamo all’art. 1599 c.c. la mancata trascrizione non determina l’inopponibilità in assoluto ma solo quella ultranovennale (in quanto l’art. 1599 c.c. al terzo comma prevede che “le locazioni di beni immobili non trascritte non sono opponibili al terzo acquirente, se non nei limiti di un novennio dall’inizio della locazione”).
E siccome quella del divorzio è norma speciale rispetto alla norma del codice civile ne deriverebbe per il solo divorzio un regime di opponibilità della trascrizione diversificato rispetto a quello unifor¬me di cui all’art. 337-sexies c.c. Conseguenza di cui non è, però, assolutamente percepibile alcuna ragionevole giustificazione.
A dire il vero il problema si sarebbe dovuto porre già dopo il 2006 con l’unificazione delle regole dell’affidamento e dell’assegnazione operata con l’art. 4 della legge 54 del 2006 sull’affidamento condiviso, ma la giurisprudenza non l’ha mai affrontata neanche in base a quella normativa.
Una recente decisione in cui la Cassazione accenna a questa possibile interferenza è Cass. civ. Sez. III, 20 aprile 2016, n. 7776 in cui la questione, però, non viene affrontata nel merito sia perché la Cassazione sostiene che la vicenda era regolata ratione temporis dal previgente art. 155-quater c.c. [che, come detto, tuttavia, avrebbe dovuto far sollevare ugualmente il problema] sia, soprattutto, perché il provvedimento di assegnazione di cui si discuteva era stato regolarmen¬te trascritto (scrive la Corte che, anche volendo entrare nell’argomento, potrebbe avere senso in¬terrogarsi sulla attuale operatività dell’art. 6, comma 6, della legge 898 del 1970, solo nell’ipotesi in cui si debba dirimere una situazione di conflitto nella quale il provvedimento di assegnazione della casa coniugale non sia stato trascritto; ma, come detto, non è questo il caso di specie).
Nessun’altra sentenza dopo la riforma del 2013 ha preso posizione sul punto, mentre altre deci¬sioni che si sono occupate dopo il 2006 dell’opponibilità dell’assegnazione si sono limitate a ripro¬porre pedissequemente la tesi secondo cui “l’assegnazione della casa familiare ad uno dei coniugi instaura un vincolo opponibile anche ai terzi per nove anni, e, in caso di trascrizione, senza limite di tempo”, ma lo hanno fatto in vicende in cui ratione temporis erano applicabili le disposizioni dell’originario art. 155-quater del codice civile (così per esempio Cass. civ. Sez. II, 22 aprile 2016, n. 8202 in una vicenda imperniata sul valore da attribuire in sede di divisione all’assegna¬zione e che su limita a richiamare genericamente una analoga massima di Cass. civ. Sez. II, 15 ottobre 2004, n. 20319).
Richiama ugualmente lo stesso principio Cass. civ. Sez. I, 22 luglio 2015, n. 15367 (centra¬ta sul tema del giudizio promosso da un terzo per l’accertamento dei presupposti per la revoca dell’assegnazione) ma anche in questo caso del tutto genericamente in una vicenda in cui peraltro l’assegnazione era stata regolarmente trascritta.
Di opponibilità limitata al novennio in caso di omessa trascrizione dell’assegnazione si parla, inve¬ce, in una vicenda in cui i giudici avevano applicato ratione temporis l’art. 155-quater (Cass. civ. Sez. VI, 17 marzo 2017, n. 7007) ma la questione delle interferenze tra la norma del codice e l’art. 6, comma 6, della legge sul divorzio (che astrattamente si poneva già nella vigenza dell’art. 155-quater) non è stata minimamente discussa.
La conclusione è che non esiste alcuna pronuncia giurisprudenziale che abbia finora trattato il tema delle interferenze tra l’art. 337-sexies c.c. (disciplina uniforme dell’opponibilità dell’assegnazione solo in caso di trascrizione del relativo provvedimento) e il non abrogato art. 6, comma 6, della legge sul divorzio (opponibilità dell’assegnazione in sede divorzile se trascritta ma anche per nove anni se non trascritta) con la conseguenza che non risulta smentita finora la tesi di un errore di coordinamento da parte del legislatore (che con la riforma sulla filiazione del 2013 ha da un lato dettato l’art. 337-sexies e dall’altro non ha abrogato l’art. 6 comma 6 della legge sul divorzio).
IX La casa familiare in proprietà
a) La casa familiare di proprietà del genitore estromesso
Si tratta della situazione statisticamente più diffusa e, vista dall’angolo visuale del proprietario, an¬che la più penalizzante, considerato che il coniuge o il convivente proprietario perde la disponibilità dell’immobile e deve reperire un’altra sistemazione abitativa.
Proprio a questa situazione ha inteso riferirsi principalmente il legislatore prevedendo, all’interno del primo comma dell’art. 337-sexies che “Dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regola¬zione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà” e – come si vedrà meglio più oltre – che “Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio”.
Eventuali lavori condominiali deliberati dall’assemblea ed eseguiti in data anteriore rispetto al provvedimento di assegnazione sono a carico del proprietario, in quanto precedenti alla costitu¬zione del diritto di abitazione (Cass. civ. Sez. II, 20 aprile 2017, n. 9998 che ha ritenuto che le spese necessarie per la conservazione ed il godimento delle parti comuni costituiscono l’oggetto di un’obbligazione “propter rem”, e che quindi la qualità di debitore dipende dalla titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale sulla cosa nel momento in cui è necessario eseguire le relative opere).
Contro i rischi di un uso strumentale del diritto di proprietà del coniuge o del convivente estro¬messo il legislatore ha previsto l’opponibilità ai terzi dell’assegnazione trascritta (art. 337-sexies, primo comma, ultima parte) di cui tratterà più oltre.
b) La casa familiare di proprietà del genitore assegnatario
Se la casa familiare è di proprietà del coniuge o convivente assegnatario non si pongono problemi particolari. A stretto rigore l’assegnazione della casa familiare al proprietario non sarebbe neces¬saria atteso che sono le regole della proprietà a tutelare l’assegnatario. Tuttavia l’assegnazione consente di considerare “assegnati” anche gli arredi che eventualmente fossero di proprietà del coniuge o del convivente non proprietario e se non altro da questo punto di vista può essere con¬siderata produttiva di effetti.
X La casa familiare in comproprietà e la sua divisione
Quando la casa familiare è in comproprietà tra i due genitori il provvedimento di assegnazio¬ne incide soprattutto sul diritto di chi dei due comproprietari deve lasciare l’immobile. La parte comproprietaria che si deve allontanare dall’abitazione ne subirà un sacrificio che potrà essere compensato, come sopra detto, dal provvedimento con cui l’art. 337-sexies impone di tener conto “nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà”.
Le norme regolatrici della comproprietà sono quelle della comunione (articoli 1100 -1116 c.c.) per cui ciascuna parte potrà disporre del suo diritto (art. 1103 c.c. con la conseguenza, però, dell’op¬ponibilità dell’assegnazione trascritta) ed anche ricorrere all’autorità giudiziaria in caso di difficoltà di amministrazione (secondo quanto prevede l’ultima parte dell’art. 1105 c.c.).
Ciascuna delle parti potrà anche chiedere lo scioglimento della comunione (art. 1111 c.c.) e, quindi, la divisione dell’immobile, fermo quanto previsto nel primo comma dell’art. 1111 secondo cui “l’autorità giudiziaria [competente per la divisione] può stabilire una congrua dilazione, in ogni caso non superiore a cinque anni, se l’immediato scioglimento può pregiudicare gli interessi degli altri (partecipanti)”. La disposizione in questione sembra ragionevolmente applicabile anche alla divisione della casa familiare assegnata, sebbene il meccanismo della trascrizione dell’assegnazio¬ne di per sé potrebbe essere sufficiente ad impedire il rischio del pregiudizio per i figli e per l’as¬segnatario, in quanto l’opponibilità è pacificamente applicabile anche nei confronti dell’eventuale acquirente all’asta dell’immobile.
D’altro lato il comproprietario estromesso dal godimento dell’immobile potrebbe non avere più interesse a rimanere comproprietario di un immobile che non gli apporta alcuna utilità economica immediata e potrebbe trovare conveniente promuovere il giudizio di scioglimento della comunione al fine di raggiungere uno dei tre possibili risultati di tale causa (divisione materiale, acquisto della quota dell’altro comproprietario, vendita all’asta). Se non altro per questa possibile ampia possibi¬lità di esiti e di risultati non sembra proprio applicabile l’art. 1112 c.c. che prevede l’impossibilità di chiedere la divisione “quando si tratti di cose che, se divise cesserebbero di servire all’uso a cui sono destinate”: ammesso, infatti, che questa norma possa applicarsi a questa fattispecie, l’uso della casa familiare può tranquillamente proseguire senza alcun intoppo se le parti dovessero scegliere di trasferire l’una all’altra la propria quota o anche vendere all’asta l’immobile (comunque assistito dalla garanzia, come detto, dell’opponibilità dell’assegnazione anche all’acquirente all’asta).
Esaminiamo i tre possibili esiti del giudizio di divisione.
a) La divisione materiale dell’immobile
La possibile (anche urbanisticamente) e comoda divisibilità dell’immobile (art. 1114 c.c.) è un fatto da considerare del tutto autonomo rispetto alla possibile assegnazione parziale della casa familia¬re. Ne sono diversi anche i giudici competenti.
Si è già detto che ove la divisione materiale dell’immobile venga esclusa nel giudizio di divisione sarà ben difficile che il giudice della separazione o del divorzio (337-bis e seguenti c.c.) possa accogliere una istanza di assegnazione parziale. Ed ugualmente nel caso in cui la divisibilità mate¬riale (in sede di scioglimento della comunione o per accordo tra le parti) sia possibile, questo non comporta la inevitabile assegnazione parziale in quanto ben porrebbe il giudice nondimeno esclu¬derla per i motivi che sono stati sopra in giurisprudenza come ostativi all’assegnazione parziale. La vicinanza tra i due comproprietari potrebbe essere oggettivamente d’ostacolo alla serena vita post-matrimoniale o alla serena gestione dell’affidamento dei figli, sempre che il genitore estro¬messo intenda abitare (e, per esempio, non locare a terzi) l’altra unità immobiliare.
b) L’acquisto della quota dell’altro comproprietario (il problema della determinazione del valore dell’immobile assegnato)
Molto più plausibile è, quindi, la scelta dei comproprietari (stragiudiziale o in seguito alla domanda di divisione) di giungere all’acquisto da parte dell’assegnatario della quota dell’altro comproprietario.
Il problema che si pone in questi casi attiene alla valutazione della quota dell’immobile adibito a casa familiare gravato da provvedimento di assegnazione.
Secondo la giurisprudenza (Cass. civ. Sez. II, 15 ottobre 2004, n. 20319 cui ha aderito Cass. civ. Sez. II, 17 aprile 2009, n. 9310 e Cass. civ. Sez. II, 22 aprile 2016, n. 8202) l’asse¬gnazione della casa familiare ad uno dei coniugi, cui l’immobile non appartenga in via esclusiva, instaura un vincolo che oggettivamente comporta una decurtazione del valore della proprietà, totalitaria o parziaria, di cui è titolare l’altro coniuge, il quale da quel vincolo rimane astretto, come i suoi aventi causa, fino a quando il provvedimento non venga eventualmente modificato. Ne consegue che di tale decurtazione deve tenersi conto indipendentemente dal fatto che il bene venga attribuito in piena proprietà all’uno o all’altro coniuge, ovvero venduto a terzi in caso di sua infrazionabilità in natura.
Limitatamente alle ipotesi in cui il bene viene attribuito al coniuge già titolare del diritto di godimento prevale però, un orientamento oggettivamente più ragionevole (Cass. civ. Sez. I, 17 settembre 2001, n. 11630 in una vicenda in cui il coniuge assegnatario aveva chiesto in sede di divisione di acquistare la quota dell’altro coniuge; cui hanno aderito Cass. civ. Sez. II, 22 ottobre 2014, n. 27128) secondo cui il conguaglio a favore del genitore non affidatario non deve essere decurtato. Si legge nell’ultima sentenza citata che l’assegnazione della casa familiare a uno dei coniugi, disposta in sede di separazione o divorzio, non può essere presa in considerazione all’atto della divisione dell’immobile in comproprietà tra i coniugi, al fine di determinarne il valore di mercato, allorquando il bene venga attribuito al coniuge già titolare del diritto di godimento, atteso che tale diritto è attribuito nell’esclusivo interesse dei figli e non del coniuge affidatario e, diversamente, si realizzerebbe una indebita locupletazione a suo fa¬vore, potendo egli, dopo la divisione, alienare il bene a terzi senza alcun vincolo e per il prezzo integrale.
c) La vendita all’asta
Il terzo possibile esito della causa di divisione dell’immobile è costituito dalla vendita all’asta. In tal caso è evidente che gli stessi comproprietari potrebbero avere interesse, per evitare i ribassi dell’asta, decidere di “deporre le armi” e vendere a mercato libero l’immobile. Sempre che il com¬proprietario assegnatario rinunci, s’intende, all’assegnazione; altrimenti il meccanismo dell’oppo¬nibilità dell’assegnazione – valido naturalmente anche nel caso il cui terzo acquirente sia tale per aver acquistato all’asta – lo garantirebbe comunque dal punto di vista dell’assegnazione, anche se lo penalizzerebbe dal punto di vista del ricavato della vendita.
XI La casa familiare in locazione
L’assegnazione ha trovato regolamentazione in tutte le situazioni che legittimano l’occupazione della casa familiare, a partire dalla locazione.
La disciplina giuridica è contenuta nella legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani) all’art. 6, secondo e al terzo comma 4, come integrato e interpretato da decisioni della Corte costituzionale. La norma al primo comma, in caso di morte del conduttore, prevede la successione del coniuge, degli eredi e parenti con lui abitualmente conviventi e – in seguito a Corte cost. 7 aprile 1988, n. 404 – anche del convivente more uxorio (oggi comunque garantito dall’art. 44 della legge 20 maggio 2016, n. 76).
Si tratta di ipotesi quindi di successione ex lege (Cass. civ. Sez. III, 30 aprile 2009, n. 10104).
Le situazioni in cui è prevista la successione al conduttore nel contratto di locazione sono le se¬guenti:
a) Successione ex lege a favore del coniuge non conduttore in caso di assegnazione disposta in sede di separazione giudiziale (art. 6, secondo comma) o concordata in sede di separazione con¬sensuale (art. 6, terzo comma).
b) Successione ex lege a favore del coniuge non conduttore in caso assegnazione disposta o con¬cordata in sede divorzile (art. 6, secondo comma).
c) Successione ex lege a favore del coniuge non conduttore in caso di nullità del matrimonio se le parti l’hanno concordata ex art. 126 c.c. (art. 6, terzo comma).
d) Successione ex lege dopo il recesso del convivente more uxorio conduttore dell’immobile ex art. 44 della legge 20 maggio 2016, n. 76 5. La norma parla di recesso del convivente conduttore ma trova evidentemente applicazione anche nei casi in cui alla cessazione della convivenza segue l’assegnazione in sede giudiziale, ancorché non accompagnata da recesso formale da parte del conduttore, restando così superata la distinzione in passato operata tra conviventi con figli comuni (in cui la successione era stata ammessa da Corte cost. 7 aprile 1988, n. 404) e senza figli (in cui la successione era stata finora negata da Corte cost. 11 giugno 2003, n. 204 e da Corte cost. 14 gennaio 2010, n. 7).
XII La casa familiare in comodato
a) L’applicabilità anche al comodato della disciplina prevista in materia di successione nel contratto di locazione e di opponibilità dell’assegnazione
Le disposizioni sull’assegnazione della casa familiare nella separazione e nel divorzio non conten¬gono previsioni dirette a disciplinare tutte le situazioni giuridiche e tutti i titoli di detenzione con i quali il provvedimento di assegnazione può interferire.
In particolare non esistono previsioni normative che disciplinano l’ipotesi in cui la casa familiare è stata concessa in comodato 6. Si tratta di una lacuna che ha creato sempre molti problemi, dal momento che il comodato, in genere senza determinazione di durata, costituisce uno strumento frequentemente adottato da genitori o dai parenti quale soluzione del problema abitativo in favore delle giovani coppie che contraggono matrimonio.
Se sul comodato (in particolare sul diritto del comodatario di rientrare in possesso dell’immobile concesso in comodato) in passato non era stato detto quasi nulla, viceversa erano stati affrontati sia il problema della successione nel contratto di locazione della casa familiare sia quello dell’op¬ponibilità ai terzi acquirenti dell’assegnazione della casa familiare.
La disciplina della successione nel contratto di locazione è stata sempre ritenuta pacificamente ap¬plicabile anche al comodato “ricorrendo la medesima ratio dell’interesse della prole a non abban¬donare la casa familiare” (Cass. civ. Sez. III, 4 marzo 1998, n. 2407; Cass. civ. Sez. III, 17 luglio 1996, n. 6458) e giustificandosi l’estensione della norma sulla locazione ad ogni ipotesi in cui i coniugi si siano procurati l’uso dell’abitazione familiare sulla base di un contratto di godimento (Cass. civ. Sez. Unite, 21 luglio 2004, n. 13603).
L’altro problema, quello dell’opponibilità al terzo acquirente della vendita della casa familiare con¬cessa in comodato, è stato affrontato applicandosi alla casa familiare un’unica disciplina – quella della trascrivibilità e della conseguente opponibilità dell’assegnazione (già art. 155-quater, ora 337-sexies codice civile) – prescindendo dal titolo specifico di godimento. In proposito è stato espressamente ribadito con una sentenza del 1997 (Cass. civ. Sez. III, 20 ottobre 1997, n. 10258) e con la citata pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione del 2004 (Cass. civ. Sez. Unite, 21 luglio 2004, n. 13603) che costituisce situazione da considerare del tutto ragionevole quella dell’opponibilità dell’assegnazione nei confronti del terzo acquirente, con i limiti posti dal codice civile, anche nell’ipotesi in cui la casa familiare sia stata concessa in comodato.
Situazione questa confermata anche più recentemente da Cass. Sez. I, 22 luglio 2015, n. 15367 che affronta anche il tema – che sarà più oltre affrontato – dei mezzi a disposizione del terzo acquirente per sopperire alla inerzia della parte che sarebbe interessata a far valere il venir meno dei presupposti dell’assegnazione.
Non vi sono, perciò, differenze di disciplina relativamente al tema dell’opponibilità dell’assegnazio¬ne al terzo acquirente determinate dal diverso titolo di godimento della casa familiare.
b) I limiti – secondo la sentenza delle Sezioni Unite 13603/2004 – che incontra il pro¬prietario comodante nel chiedere la restituzione della casa familiare dopo l’assegnazio¬ne. La soluzione del termine implicito e dell’applicabilità dell’art. 1809 c.c.
In tutte le vicende giudiziarie più significative nelle quali questo problema è stato affrontato, si è trattato di genitori che, dopo aver concesso in comodato un immobile di loro proprietà al figlio, per destinarlo ad abitazione familiare, hanno dovuto poi fare i conti con la separazione del figlio e con l’assegnazione alla nuora della casa familiare.
Si tratta qui di verificare non l’opponibilità dell’assegnazione al successivo terzo acquirente, ma l’opponibilità dell’assegnazione all’originario proprietario che ha concesso in comodato l’immobile. Cioè se, e in che termini, il proprietario che concede il bene immobile in comodato sia o meno vincolato all’assegnazione dell’immobile effettuata dal giudice in sede di separazione.
Ebbene rispetto a questo problema le decisioni della Cassazione avevano dato, negli anni ’90, al problema soluzioni differenziate.
Da un lato si disse che essendo “il diritto che deriva dall’assegnazione un atipico diritto personale di godimento e non un diritto reale di abitazione, esso non è opponibile ai terzi e che pertanto il coniuge assegnatario è tenuto a subire, ai sensi dell’art. 1810 codice civile gli effetti del recesso del comodante” (Cass. civ. Sez. III, 26 gennaio 1995, n. 929) con la conseguenza che l’asse¬gnazione della casa familiare concessa in comodato non avrebbe potuto impedire al comodante di recedere ad nutum dal contratto.
Dall’altro lato si precisò che “quando l’immobile costituente la casa coniugale è utilizzato dai coniugi in virtù di un comodato senza predeterminazione di un termine finale, la durata dell’uti¬lizzazione dell’immobile è governata dalla disciplina fissata nel provvedimento giurisdizionale di assegnazione e non da quella propria del rapporto originario di comodato” (Cass. civ. Sez. I, 10 dicembre 1996, n. 10977) con la conseguenza opposta che le pretese restitutorie del proprie¬tario comodante avrebbero potuto sempre essere paralizzate dall’assegnazione perché “è nella disciplina di questo tipo di provvedimento che deve collocarsi ogni problema di determinazione del termine finale e non invece nell’originario provvedimento di comodato”. In quest’ultima decisione si era fatto riferimento anche alla citata sentenza della Corte costituzionale n. 454/89 che aveva affermato che il provvedimento di assegnazione non aveva la funzione di creare un titolo di legit¬timazione nuovo, ma di conservare la destinazione che la casa familiare aveva avuto a tutela degli interessi dei figli minori.
Quindi, secondo un primo orientamento, il proprietario potrebbe rientrare facilmente in possesso dell’immobile assegnato in sede di separazione, non essendogli opponibile l’assegnazione stessa; mentre, secondo un altro orientamento, l’assegnazione dovrebbe prevalere sul precedente prov¬vedimento di comodato paralizzando le pretese del proprietario comodante.
A risolvere questo contrasto di orientamenti sono intervenute le Sezioni Unite dapprima nel 2004 (Cass. civ. Sez. Unite, 21 luglio 2004, n. 13603) imprimendo alla soluzione del problema una direzione che è stata poi pienamente recepita dalla prima sezione della Cassazione ma contrastata dalla terza Sezione la quale ha provocato un secondo intervento delle Sezioni Unite (Cass. civ. Sez. Unite, 29 settembre 2014, n. 20448).
Il punto di partenza della linea interpretativa delle Sezioni Unite del 2004 stava nella considera¬zione che il diritto del coniuge assegnatario – che pure trova nuovo ed autonomo titolo nel prov¬vedimento giudiziale che non attribuisce un diritto reale di abitazione, ma un diritto personale di godimento atipico – resta modellato nel suo contenuto dalla disciplina del titolo negoziale preesi¬stente, con la conseguenza che al fine di delineare il complesso dei diritti e dei doveri del coniuge in questione nei confronti del proprietario contraente occorre fare riferimento alla normativa rego¬latrice dell’originaria convenzione.
La soluzione quindi va cercata nelle norme sul contratto di comodato che, sul problema della sua stabilità, incontra due norme del codice civile: l’articolo 1809 rubricato “restituzione” (“Il comoda¬tario è tenuto a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità del contratto. Se però, durante il termine convenuto o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, sopravviene un urgente e imprevisto biso¬gno al comodante, questi può esigerne la restituzione immediata” e l’articolo 1810 rubricato “co¬modato senza determinazione di durata” (“Se non è stato convenuto un termine né questo risulta dall’uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede”).
Come emerge da queste disposizioni le forme del comodato possono prevedere che il contratto abbia un termine (articolo 1809 c.c.) o sia senza determinazione di durata (cosiddetto precario) (articolo 1810 c.c.).
Nel primo caso (art. 1809 c.c.) l’obbligo di restituzione sorge soltanto alla scadenza del termine salva la facoltà attribuita al comodante dall’art. 1809, comma 2, codice civile – ispirato ad un prin¬cipio di favore per il comodante, in ragione della essenziale gratuità del contratto – di richiedere la restituzione immediata nel caso in cui sopravvenga un suo urgente ed imprevisto bisogno.
Nel secondo caso (art. 1810 c.c.) – allorché la durata del contratto non è stata convenzionalmente stabilita e non possa determinarsi sulla base dell’uso previsto – la disposizione di cui all’articolo 1810 codice civile fa dipendere la cessazione del vincolo esclusivamente dalla volontà del como¬dante, che può essere manifestata ad nutum; con la conseguenza che, una volto sciolto il contrat¬to per iniziativa di quest’ ultimo, il comodatario è tenuto alla restituzione immediata della cosa (sui criteri di individuazione del contratto di comodato a tempo indeterminato Cass. civ. Sez. VI, 11 marzo 2011, n. 5907 e Cass. civ. Sez. Unite, 9 febbraio 2011, n. 3168).
La verifica sulla durata del contratto è quindi fondamentale per risolvere il problema, dal momento che dalla collocazione del tipo di contratto nell’ambito dell’una (comodato a termine) o dell’altra categoria (comodato senza termine) dipende la sorte del contratto nel caso in cui l’immobile venga assegnato in sede di separazione e il proprietario comodante intenda riaverne indietro la disponibilità.
Per approfondire quale sia la durata del contratto in caso di comodato concesso al fine di adibire l’immobile a casa familiare la citata decisione delle Sezioni Unite della Cassazione (Cass. civ. Sez. Unite, 21 luglio 2004, n. 13603) si sofferma proprio sul senso della destinazione dell’immobile a casa familiare come diretta ad assicurare al nucleo familiare già formato o in via di formazione un proprio habitat, uno stabile punto di riferimento, il centro di comuni interessi materiali e spiri¬tuali dei suoi componenti. “Per effetto della concorde volontà delle parti – si afferma nella sentenza – viene così a configurarsi un vincolo di destinazione dell’immobile alle esigenze abitative familiari idoneo a conferire all’uso cui la cosa doveva essere destinata il carattere di “termine implicito” della durata del rapporto, la cui scadenza non è determinata, ma è strettamente correlata alla destinazione impressa ed alle finalità cui essa tende”.
Non si tratta quindi, secondo le Sezioni Unite, di un termine indeterminato di durata – che rende¬rebbe applicabile l’articolo 1810 del codice civile, con la conseguenza che il comodatario dovrebbe restituire l’immobile “appena il comodante lo richiede” – bensì di un termine implicito che rende applicabile l’articolo 1809 con l’obbligo di restituzione alla scadenza del termine, che per l’ipotesi di assegnazione della casa familiare coincide con il venir meno delle esigenze connesse all’as¬segnazione stessa (e quindi al momento dell’autosufficienza dei figli), salvo sempre il diritto del comodante di pretendere la restituzione ove “sopravviene un urgente e impreveduto bisogno” del comodante stesso. Ipotesi ben difficile a realizzarsi e coincidente in genere con una situazione di stato di necessità.
Naturalmente, ove al comodato si accompagni la previsione di un termine espresso, il proprietario comodante potrà azionare il suo diritto alla scadenza del termine, sempre ex articolo 1809 codice civile, anche se nel frattempo l’immobile è stato oggetto di assegnazione in sede di separazione.
L’effettività della destinazione a casa familiare da parte del comodante – hanno anche ricordato le Sezioni Unite (sulla necessità di una verifica attenta circa la effettività della destinazione a casa familiare cfr anche Cass. civ. Sez. I, 11 agosto 2010, n. 18619) – non può essere desunta dalla mera natura immobiliare del bene concesso, ma implica un accertamento in fatto, che postula una specifica verifica della comune intenzione delle parti attraverso una valutazione globale dell’intero contesto nel quale il contratto si è perfezionato, della natura dei rapporti tra le medesime, degli interessi perseguiti e di ogni altro elemento che possa far luce sulla effettiva intenzione di dare e ricevere il bene allo specifico fine della sua destinazione a casa familiare. Cass. civ. Sez. VI, 3 settembre 2013, n. 20183 ha messo l’accento sul rigore con cui deve essere interpretata la nozione di “urgente e impreveduto bisogno”, di cui al secondo comma dell’art. 1809 cod. civ., che fa riferimento alla necessità del comodante – su cui gravano i relativi oneri probatori – di appagare impellenti esigenze personali, e non a quella di procurarsi un utile, tramite una diversa opportunità di impiego del bene. Tale valutazione va condotta con rigore, quando il comodatario di un bene immobile abbia assunto a suo carico considerevoli oneri, per spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, in vista della lunga durata del godimento concessogli. Dal canto suo Cass. civ. Sez. III, 25 giugno 2013, n. 1587 ha chiarito che nel contratto di comodato il termine finale può, a norma dell’art. 1810 cod. civ., risultare dall’uso cui la cosa deve essere destinata, se tale uso abbia in sé connaturata una durata predeterminata nel tempo, mentre in mancanza di particolari prescrizioni di durata, ovvero di elementi certi ed oggettivi che consentano “ab origine” di pre¬stabilirla, l’uso corrispondente alla generica destinazione dell’immobile configura un comodato a tempo indeterminato e, perciò, a titolo precario, e, dunque, revocabile “ad nutum” da parte del comodante, a norma del medesimo art. 1810.
c) La giurisprudenza successiva alle Sezioni Unite del 2004
All’impostazione delle Sezioni Unite del 2004 si è uniformata la giurisprudenza successiva nel suo complesso (Cass. civ. Sez. VI, 3 settembre 2013, n. 20183; Cass. civ. Sez. III, 25 giugno 2013, n. 1587; Cass. civ. Sez. II, 18 dicembre 2012, n. 23361; Cass. civ. Sez. I, 2 otto¬bre 2012, n. 16769; Cass. civ. Sez. III, 14 febbraio 2012, n. 2103; Cass. civ. Sez. III, 21 giugno 2011, n. 13592; Cass. civ. Sez. I, 11 agosto 2010, n. 18619; Cass. civ. Sez. III, 28 febbraio 2011, n. 4917; Cass. civ. Sez. III, 6 giugno 2006, n. 13260; Cass. civ. Sez. II, 13 febbraio 2006, n. 3072; Cass. civ. Sez. I, 23 marzo 2005, n. 6278) Gli stessi principi sono stati applicati anche alla famiglia di fatto (Cass. civ. Sez. III, 21 giugno 2011, n. 13592).
d) In quali casi al proprietario comodante non è opponibile l’assegnazione dell’immobile concesso in comodato?
L’opponibilità del provvedimento di assegnazione della casa familiare all’originario proprietario comodante fino al venir meno delle esigenze connesse all’assegnazione stessa (e quindi al mo¬mento dell’autosufficienza dei figli) e fatto salvo il diritto di restituzione immediata in caso in cui sopravvenga un suo urgente ed imprevisto bisogno (art. 1809, secondo comma, c.c.), non è stata però sempre la soluzione adottata dai giudici.
Per esempio Cass. civ. Sez. III, 14 febbraio 2012, n. 2103, pur condividendo i principi generali fatti propri dalla giurisprudenza, ha negato tutela al coniuge separato rimasto nella casa coniugale in difetto di provvedimento di assegnazione. In alcune sentenze – coerentemente con le finalità della tutela – è stata esclusa l’opponibilità al comodante dell’assegnazione della casa familiare in assenza di figli o comunque di un provvedimento di affidamento della prole (Cass. civ. Sez. I, 4 maggio 2005, n. 9253; Trib. Padova Sez. I, 1 settembre 2011; Tribunale Monza, 22 marzo 2007).
In una vicenda in cui il padre aveva concesso l’immobile in comodato al figlio prima delle nozze, affinché vi svolgesse la sua attività professionale, e in cui quindi è stata esclusa la comune inten¬zione del comodante e del comodatario di adibire l’immobile oggetto di comodato ad abitazione familiare Cass. civ. Sez. I, 11 agosto 2010, n. 18619, ha precisato che l’assegnazione dell’im¬mobile al coniuge nel giudizio di separazione non è opponibile al comodante.
Quello del comodato concesso da un ente – o comunque da un soggetto non legato da rapporti di parentela con i comodatari – è proprio uno dei casi in cui viene negata l’opponibilità dell’assegna¬zione al proprietario comodante: essendo ragionevolmente estranea o indifferente alle intenzioni dell’ente, o del soggetto estraneo alla famiglia, l’evenienza che l’immobile venga destinato a casa familiare. A questo caso fanno riferimento Cass. civ. Sez. III, 20 ottobre 1997, n. 10258, so¬pra richiamata, Cass. civ. Sez. I, 13 febbraio 2007, n. 3179 in cui il soggetto comodante era, come detto, una società di capitali e Cass. civ. Sez. III, 20 ottobre 1997, n. 10258 in cui il comodante era una società che aveva instaurato con i convenuti un rapporto di comodato.
In conclusione alcune decisioni hanno ammesso, in condivisione con i principi generali, che l’oppo¬nibilità dell’assegnazione al comodante originario può essere esclusa a) allorché non vi sono figli (nei casi cioè in cui dovrebbe anche essere esclusa la stessa assegnazione della casa familiare), b) nei casi in cui la destinazione dell’immobile concerneva una destinazione diversa dall’uso come casa familiare; c) nei casi in cui il comodante è un ente o una persona non parente dei comodatari allorché la destinazione dell’immobile a casa familiare non può ragionevolmente farsi risalire alle intenzioni del comodante.
e) L’intervento confermativo delle Sezioni Unite nel 2014
La terza sezione della Corte di cassazione (Cass. civ. Sez. III, 17 giugno 2013, n. 15113) nel giugno del 2013 rimetteva in discussione l’orientamento delle Sezioni Unite del 2004.
Il tribunale e la Corte d’appello di Lecce – facendo applicazione dell’orientamento prevalente – avevano rigettato la domanda di rilascio della casa familiare concessa dal suocero in comodato e assegnata in sede di separazione alla nuora affidataria del figlio. Il suocero ricorreva per cassa¬zione invocando l’applicazione dell’art. 1810 del codice civile a mente del quale il comodante può chiedere il rilascio ad nutum di un bene concesso in comodato senza termine.
La terza sezione della Corte di cassazione – alla quale sono assegnate le cause in materia di con¬tratti e obbligazioni e a cui il ricorso veniva assegnato – ripercorreva nella lunga motivazione le argomentazioni delle Sezioni Unite del 2004 alle quali la Corte d’appello di Lecce si era conformata e passava in rassegna le decisioni che si sono discostate da tale orientamento condividendo le perplessità suscitate dall’orientamento “familiarista” delle Sezioni unite del 2004 soprattutto sotto due profili.
Soprattutto non condivideva l’affermazione delle Sezioni Unite secondo cui l’assegnazione in sede di separazione non modifica né la natura né il contenuto del titolo del precedente godimento (nella spe¬cie il comodato) alla cui disciplina occorrerebbe quindi riferirsi. Infatti, secondo i giudici della terza sezione, il provvedimento di assegnazione non si atteggia allo stesso modo sempre ma si diversifica a seconda del momento in cui il contratto è stato stipulato. Potrebbe avvenire per esempio che il genitore conceda in comodato al figlio l’immobile al momento delle nozze ma al solo fine di goderne per il tempo necessario all’acquisto di altro immobile (magari in attesa di ultimazione di lavori) o che la concessione in comodato avvenga prima delle nozze del figlio o dell’inizio di una sua convivenza more uxorio nell’immobile. Insomma il momento di perfezionamento del contratto ha una rilevanza che non può essere ignorata omologando tutte le ipotesi di comodato. E ancora è necessario diffe¬renziare a seconda che il comodante sia un genitore o un estraneo alla famiglia giacché in quest’ulti¬ma ipotesi non è certo invocabile il principio di funzionalizzazione della proprietà a salvaguardia della solidarietà familiare. “Deve allora porsi la questione – sostenevano i giudici della terza Sezione – se il contemperamento tra le contrapposte esigenze del comodatario o dell’assegnatario da un canto, e del concedente da altro canto, possa essere altrimenti e diversamente realizzato”. La risposta a questa domanda è nel senso di interpretare la concessione in comodato dell’immobile senza termine sempre come comodato precario ex art. 1810 c.c. (e non con “termine implicito” ex art. 1809 c.c. consistente nella cessazione delle esigenze cui la assegnazione è preordinata) affidando la tutela delle esigenze dell’assegnatario ai principi generali in materia di anteriorità della trascrizione o ad altri già elaborati dalla giurisprudenza sul comodato,“ ad esempio mediante la concessione al preca¬rista o all’assegnatario della possibilità di rilasciare l’immobile, all’esito della domanda di restituzio¬ne, entro un termine congruo, giudizialmente determinato in assenza di accordo tra le parti, idoneo a consentirgli di trovare altro alloggio, valutate le circostanze concrete del caso.
Tanto premesso la terza sezione rimetteva alle Sezioni Unite nuovamente la questione interpre¬tativa dei limiti di opponibilità al proprietario comodante dell’assegnazione della casa familiare in sede di separazione.
Nella tempestiva risposta delle Sezioni Unite (Cass. civ. Sez. Unite, 29 settembre 2014, n. 20448) si osserva come il punto di vista della terza sezione – secondo cui in caso di comodato di abitazione destinata a casa familiare senza predeterminazione del termine, si sarebbe in pre¬senza di un comodato cosiddetto precario (art. 1810 c.c.) in cui il comodatario sarebbe tenuto al rilascio a semplice richiesta del comodante – non possa essere condiviso. Nella sentenza ven¬gono affrontati tutti i problemi che la questione presenta. In particolare quando e come insorge il vincolo di destinazione a casa familiare; quale sia il momento di cessazione di esso; quale sia il regime di opponibilità e come è connotata la posizione giuridica del coniuge e dei figli del co¬modatario iniziale.
La Corte osserva che ai principi enunciati da Cass. civ., Sez. Unite, 21 luglio 2004, n. 13603 si è attenuta successivamente la giurisprudenza della Corte Suprema, la quale, muovendo dalle premesse fissate dalle Sezioni Unite, ha ribadito che la specificità della destinazione, impressa per effetto della concorde volontà delle parti, è incompatibile con un godimento contrassegnato dalla provvisorietà e dall’incertezza, che caratterizzano il comodato cosiddetto precario, e che le¬gittimano la cessazione “ad nutum” del rapporto su iniziativa del comodante, con la conseguenza che questi, in caso di godimento concesso a tempo indeterminato, è tenuto a consentirne la con¬tinuazione anche oltre l’eventuale crisi coniugale, salva l’ipotesi di sopravvenienza di un urgente ed imprevisto bisogno. È stato altresì riaffermato che il vincolo di destinazione appare idoneo a conferire all’uso, cui la cosa deve essere destinata, il carattere di elemento idoneo ad individuare il termine implicito della durata del rapporto, rientrando tale ipotesi nella previsione dell’art. 1809 comma 1, codice civile. Se ne è tratta la conseguenza che, una volta cessata la convivenza ed in mancanza di un provvedimento giudiziale di assegnazione del bene, questo deve essere restituito al comodante, essendo venuto meno lo scopo cui il contratto era finalizzato.
Mettono in evidenza le Sezioni Unite che, perché l’assegnatario possa opporre al comodante, che chieda il rilascio dell’immobile, l’esistenza di un provvedimento di assegnazione della casa familiare, è necessario che tra le parti (cioè almeno con uno dei coniugi, salva la concentrazione del rapporto in capo all’assegnatario, ancorché diverso) sia stato in precedenza costituito un contratto di comodato che abbia contemplato la destinazione del bene quale casa familiare senza altri limiti o pattuizioni.
In relazione a questa destinazione, se non sia stata fissata espressamente una data di scadenza, il termine è desumibile dall’uso per il quale la cosa è stata consegnata e quindi dalla destinazione a casa familiare, applicandosi in questo caso le regole che disciplinano questo istituto. E’ per questo motivo che trova applicazione l’art. 1809 del codice civile nel quale il termine è implicito essendo desumibile dall’uso cui la casa è destinata.
f) I tre criteri per l’applicazione plausibile dell’art. 1809 c.c. (l’indagine corretta del regime contrattuale adottato dalle parti, la valutazione di eventuali pattuizioni sul ter¬mine, la durata del comodato non oltre ragionevoli limiti di tempo)
Nel ribadire l’orientamento del 2004 le Sezioni Unite del 2014 fanno due precisazioni specifiche ai fini dell’applicabilità dell’art. 1809 c.c.
La prima puntualizzazione attiene alla individuazione del regime contrattuale. A questo proposito – affermano nel 2014 le Sezioni Unite – si impone un primo chiarimento. S può dire che il codice civile disciplina due “forme” del comodato, quello propriamente detto, regolato dagli artt. 1803 e 1809 e il c.d. precario, al quale si riferisce l’art. 1810 c.c., sotto la rubrica “comodato senza deter¬minazione di durata”. E’ solo nel caso di cui all’art. 1810 c.c., connotato dalla mancata pattuizione di un termine e dalla impossibilità di desumerlo dall’uso cui doveva essere destinata la cosa, che è consentito di richiedere ad nutum il rilascio al comodatario. L’art. 1809 c.c., concerne invece il comodato sorto con la consegna della cosa per un tempo determinato o per un uso che consente di stabilire la scadenza contrattuale. Esso è caratterizzato dalla facoltà del comodante di esigere la restituzione immediata solo in caso di sopravvenienza di un urgente e imprevisto bisogno (art. 1809 c.c., comma 2). È a questo tipo contrattuale che va ricondotto il comodato di immobile che sia stato pattuito per la destinazione di esso a soddisfare le esigenze abitative della famiglia del comodatario, da intendersi in tal caso “anche nelle sue potenzialità di espansione”. Trattasi infatti di contratto sorto per un uso determinato e dunque, come è stato osservato, per un tempo de¬terminabile per relationem, che può essere cioè individuato in considerazione della destinazione a casa familiare contrattualmente prevista, indipendentemente dall’insorgere di una crisi coniugale.
In questa prospettiva Cass. civ. Sez. I, 2 febbraio 2017, n. 2771 ha affermato che il coniuge assegnatario della casa familiare, può opporre al comodante l’esistenza di un provvedimento di assegnazione, pronunciato in un giudizio di separazione o divorzio, solo se tra il comodante e almeno uno dei coniugi il contratto in precedenza insorto abbia contemplato la destinazione del bene a casa familiare, in sede di valutazione della domanda di rilascio dell’immobile proposta dal comodante, e che il giudice è tenuto ad accertare se l’uso cui il bene attribuito incomodato è stato adibito a casa familiare e se perdurino le esigenze legate all’assegnazione. Nella medesima linea si pone Cass. civ. Sez. III, 31 maggio 2017, n. 13716 secondo cui il comodato di un bene immobile, stipulato senza limiti di durata in favore di un nucleo familiare, ha un carattere vincolato alle esigenze abitative familiari, sicché il comodante è tenuto a consentire la continuazione del godimento, anche oltre l’eventuale crisi coniugale, salva l’ipotesi di sopravvenienza di un urgente ed imprevisto bisogno ai sensi dell’art. 1809 c.c., comma 2, ferma, in tal caso, la necessità che il giudice eserciti con massima attenzione il controllo di proporzionalità e adeguatezza nel comparare le particolari esigenze di tutela della prole e il contrapposto bisogno del comodante.
Proprio la stessa puntualizzazione è stata anche al centro della decisione di Cass. civ. Sez. III, 9 febbraio 2016, n. 2506 secondo cui il coniuge affidatario della prole minorenne, o maggiorenne non autosufficiente, assegnatario della casa familiare , può opporre al comodante, che chieda il rilascio dell’immobile, l’esistenza di un provvedimento di assegnazione , pronunciato in un giudizio di separazione o divorzio, solo se tra il comodante ed almeno uno dei coniugi il contratto in prece¬denza insorto abbia contemplato la destinazione del bene a casa familiare.
Già in passato Cass. civ. Sez. III, 7 agosto 2012, n. 14177 aveva affermato, comunque, che il giudice della separazione, ai fini dell’assegnazione della casa coniugale, è tenuto a verificare che la concessione in comodato del bene sia stata effettuata nella prospettiva della sua utilizzazione quale casa familiare e Cass. civ. Sez. I, 11 agosto 2010, n. 18619 aveva ribadito che l’effet¬tività della destinazione a casa familiare da parte del comodante non può essere desunta dalla mera natura immobiliare del bene concesso, ma implica un accertamento in fatto, che postula una specifica verifica della comune intenzione delle parti attraverso una valutazione globale del conte¬sto nel quale il contratto si è perfezionato, della natura dei rapporti tra le medesime, degli interessi perseguiti e di ogni altro elemento che possa fare luce sulla effettiva intenzione di dare e ricevere il bene allo specifico fine della sua destinazione a casa familiare.
La seconda importante puntualizzazione fatta dalle Sezioni Unite del 2014 concerne l’interpretazio¬ne corretta della sentenza del 2004. Quest’ultima – ricordano i giudici – non intendeva affermare che, ogniqualvolta un immobile venga concesso in comodato con destinazione abitativa, si debba immancabilmente riconoscergli durata pari alle esigenze della famiglia del comodatario, ancorché disgregata. La sentenza del 2004 aveva infatti in primo luogo invitato i giudici di merito a valutare la sussistenza della pattuizione di un termine finale di godimento del bene, che potrebbe emer¬gere dalle motivazioni espresse nel momento in cui è stato concesso il bene e che impedirebbe di protrarre oltre l’occupazione. In secondo luogo ha precisato che la concessione per destinazione a casa familiare implica una scrupolosa verifica della intenzione delle parti, che tenga conto delle loro condizioni personali e sociali, della natura dei loro rapporti, degli interessi perseguiti. Ciò si¬gnifica che il comodatario, o il coniuge separato con cui sia convivente la prole minorenne o non autosufficiente, che opponga alla richiesta di rilascio la esistenza di un comodato di casa familiare con scadenza non prefissata, ha l’onere di provare, anche mediante le inferenze probatorie desu¬mibili da ogni utile fatto secondario allegato e dimostrato, che tale era la pattuizione attributiva del diritto personale di godimento. La prova potrebbe risultare più difficile qualora la concessione sia avvenuta in favore di comodatario non coniugato né prossimo alle nozze, dovendosi in tal caso dimostrare che dopo l’insorgere della nuova situazione familiare il comodato sia stato confermato e mantenuto per soddisfare gli accresciuti bisogni connessi all’uso familiare e non solo personale. Trattasi sempre di un mero problema di prova, risolvibile grazie al prudente apprezzamento del giudice di merito in relazione agli elementi (epoca dell’insorgenza della nuova situazione, compor¬tamenti e dichiarazioni delle parti, rapporti intrattenuti, tempo trascorso etc.) che sono sottoponili al suo giudizio.
Spetta invece a chi invoca la cessazione del comodato per il raggiungimento del termine prefissato, dimostrare il relativo presupposto.
Nella terza puntualizzazione si richiama la giurisprudenza che conduce ad escludere che trovino immeritata tutela i comportamenti ostruzionistici dei beneficiari dell’alloggio, finalizzati a protrar¬re indebitamente il godimento della casa familiare. Viene richiamata per esempio la posizione espressa dalla prima sezione della Corte che ha avuto modo di riepilogare efficacemente (Cass. 18076/14) i principi che si sono andati affermando circa i limiti dell’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne. Questi, è stato osservato, in forza dei doveri di autoresponsabilità che su di lui incombono, non può pretendere la protrazione dell’obbligo oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, perché “l’obbligo dei genitori si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione”.
g) Lo stato di bisogno del comodante che legittima la richiesta di rilascio
Su altro versante – osservano sempre i giudici delle Sezioni Unite del 2014 – la soluzione prescelta dalla Sezioni Unite nel 2004 è da confermare, richiamando all’attenzione la portata della facoltà di recedere ex art. 1809 cpv. c.c. Questa disposizione rivela che il comodato a tempo determinato, soprattutto se con le connotazioni della lunga durata di cui ci si è detto, nasce nella convinzione della piena stabilità del rapporto, anche tenendo conto della possibilità di risolverlo motivatamente in caso di bisogno. Questa eventualità è una componente intrinseca del tipo contrattuale e co¬stituisce insieme espressione di un potere e di un limite del comodante, da questi accettato nel momento in cui concede il bene per un uso potenzialmente di lunghissima durata e di fondamen¬tale importanza per il beneficiario. Con l’implicazione che il comodante, contrariamente a quanto ipotizzato da una risalente dottrina, ritiene di poter rispettare il contratto per tutto il tempo di durata prevedibile. A fronte di questa scelta, che fa ritenere che il comodante non prevedesse di volere o dovere alienare il bene, non può trovare tutela la sua intenzione, verosimilmente ritorsiva, di rimuovere l’occupante rimastone beneficiario.
Trova invece tutela il sopravvenire di un urgente bisogno, sopravvenuto rispetto al momento della stipula. L’urgenza è qui da intendersi come imminenza, restando quindi esclusa la rilevanza di un bisogno non attuale, non concreto, ma soltanto astrattamente ipotizzabile. Ovviamente il bisogno deve essere serio, non voluttuario, né capriccioso o artificiosamente indotto. Pertanto non solo la necessità di uso diretto, ma anche il sopravvenire imprevisto del deterioramento della condizione economica, che obbiettivamente giustifichi la restituzione del bene anche ai fini della vendita o di una redditizia locazione del bene immobile, consente di porre fine al comodato anche se la desti¬nazione sia quella di casa familiare.
È da notare soltanto che, essendo in gioco valori della persona, ed in particolare le esigenze di tutela della prole, questa destinazione, con più intensità di ogni altra, giustifica massima attenzione in quel controllo di proporzionalità e adeguatezza, sempre dovuto in materia contrattuale, che il giudice deve compiere quando valuta il bisogno fatto valere con la domanda di restituzione e lo compara al contrapposto interesse del comodatario.
h) L’onere della prova
Secondo la decisione delle Sezioni Unite del 2014 il coniuge separato, convivente con la prole minorenne o maggiorenne non autosufficiente ed assegnatario dell’abitazione già attribuita in comodato, che opponga alla richiesta di rilascio del comodante l’esistenza di una destinazione dell’immobile a casa familiare , ha l’onere di provare che tale era la pattuizione attributiva del diritto personale di godimento, mentre spetta a chi invoca la cessazione del comodato dimostrare il sopraggiungere del termine fissato “per relationem” e, dunque, l’avvenuto dissolversi delle esi¬genze connesse all’uso familiare.
i) La tutela del terzo acquirente nel caso in cui gli interessati non si adoperino per far valere il venir meno dei presupposti dell’assegnazione
Come si è visto il provvedimento di cessazione o di revoca dell’assegnazione può essere richiesto dal genitore, estromesso dal godimento della casa familiare, che sia proprietario esclusivo dell’im¬mobile o comproprietario con l’assegnatario e che abbia interesse a far cessare il vincolo.
Tuttavia può avvenire che il coniuge o convivente proprietario della casa familiare abbia venduto a terzi l’immobile assegnato o abbia ceduto a terzi la quota di comproprietà e che pertanto non abbia alcun interesse attuale a promuovere il giudizio per ottenere il provvedimento di cessazione o di revoca.
In che modo è tutelato di fronte a questa inerzia il terzo acquirente interessato al godimento dell’immobile di cui è diventato proprietario o comproprietario?
A questa domanda ha risposto in modo esauriente Cass. civ. Sez. I, 22 luglio 2015, n. 15367 affermando che in caso di inerzia del suo dante causa il terzo acquirente dell’immobile, divenutone proprietario, è legittimato a proporre un’ordinaria azione di accertamento al fine di conseguire la declaratoria di inefficacia del titolo e la condanna degli occupanti al pagamento della relativa indennità di occupazione illegittima, con decorrenza dalla data di deposito della sentenza di ac¬certamento.
La sentenza è stata resa in una vicenda in cui, essendo diventato economicamente autosufficiente il figlio dell’assegnataria, il terzo acquirente aveva richiesto informalmente il rilascio dell’immobile assegnato in sede divorzile. Non avendo sortito alcun effetto tale richiesta il terzo acquirente instaurava un giudizio di accertamento dell’insussistenza del diritto di occupazione e di rilascio. Il Tribunale di Roma respingeva la domanda ma la Corte d’appello la accoglieva. La comodataria ricorreva quindi per cassazione assumendo che la decisione impugnata aveva disposto il rilascio dell’immobile, senza che una specifica richiesta di revoca del provvedimento di assegnazione della casa coniugale fosse stata proposta
La Cassazione respingeva il ricorso osservando che, come per tutti i provvedimenti conseguenti alla pronuncia di separazione o di divorzio, dunque, anche per l’assegnazione della casa familiare vale il principio generale della modificabilità in ogni tempo per fatti sopravvenuti. L’efficacia, quin¬di, della pronuncia giudiziale del provvedimento di assegnazione può essere messa in discussione tra i coniugi, circa il perdurare dell’interesse dei figli, nelle forme del procedimento di revisione attraverso la richiesta di revoca del provvedimento di assegnazione, per il sopravvenuto venir meno dei presupposti che ne avevano giustificato l’emissione. Per converso, deve ritenersi che il terzo acquirente – non legittimato ad attivare il procedimento suindicato – non possa che proporre, instaurando un ordinario giudizio di cognizione, una domanda di accertamento dell’insussistenza delle condizioni per il mantenimento del diritto personale di godimento a favore del coniuge as¬segnatario della casa coniugale, per essere venuta meno la presenza di figli minorenni o di figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, con il medesimo conviventi. E ciò al fine di conseguire una declaratoria di inefficacia del titolo che legittima l’occupazione della casa coniugale da parte del coniuge assegnatario, a tutela della pienezza delle facoltà connesse al diritto domi¬nicale acquisito, non più recessive rispetto alle esigenze di tutela dei figli della coppia separata o divorziata. In mancanza, il terzo – non potendo attivare il procedimento, riservato ai coniugi, di cui all’art. 9 della legge sul divorzio – resterebbe, per il vero, del tutto privo di tutela, in violazione del disposto dell’art. 24 della Costituzione.
XIII Il cambio di genitore assegnatario
Come per tutti i provvedimenti conseguenti alla pronuncia di separazione o di divorzio, anche per l’assegnazione della casa familiare vale il principio generale della modificabilità in ogni tempo per fatti sopravvenuti, non essendo a ciò ostativa la mancanza di una espressa previsione; la predetta modificabilità, al pari di quella prevista specificamente per l’affidamento dei figli, nonché per la mi¬sura e le modalità dell’assegno divorzile, costituisce infatti un principio generale (Cass. civ. Sez. I, 22 luglio 2015, n. 15367; Cass. civ. Sez. I, 28 aprile 2010, n. 10222).
Non è affatto escluso quindi, anche se non è statisticamente frequente, che nel regime di affida¬mento possa verificarsi il cambio del genitore assegnatario della casa familiare anche se spesso il cambio si verifica con il passaggio dei figli dal domicilio del genitore cui era stata assegnata la casa familiare al domicilio del genitore prescelto come nuovo collocatario.
XIV La cessazione e la revoca dell’assegnazione
a) Le cause di cessazione e di revoca dell’assegnazione
Dalla stessa formulazione dell’art. 337-sexies si comprende come l’assegnazione della casa fami¬liare non ha una durata illimitata ma è commisurata alle esigenze alle quali è collegata e quindi è per lo più destinata a cessare allorché vengono meno le ragioni di tutela cui è preordinata. Nel prevedere le ipotesi di cessazione e di revoca dell’assegnazione il legislatore ha, tuttavia, anche inserito tra di esse alcune situazioni (si pensi alla convivenza more uxorio e al nuovo matrimonio dell’assegnatario) che non necessariamente sono incompatibili con la tutela di quelle esigenze; in questi casi la giurisprudenza costituzionale – come si dirà – ha ammesso il provvedimento di revo¬ca, ma lo ha condizionato ad una valutazione di non contrarietà della revoca all’interesse dei figli.
Con la revoca la casa familiare torna nel diritto esclusivo del proprietario ovvero seguirà le regole civilistiche della comproprietà (Cass. civ. Sez. III, 26 luglio 2016, n. 15373).
Ed inoltre, come ha ben chiarito Cass. civ. Sez. II, 30 marzo 2012, n. 5156 in un caso in cui il giudice di merito aveva escluso la liceità dell’uso esclusivo della casa familiare da parte di un coniuge, protrattosi in seguito alla revoca dell’ordinanza di assegnazione della casa familiare, sussiste la violazione dei criteri stabiliti dall’art. 1102 cod. civ. in ipotesi di occupazione dell’intero immobile ad opera del comproprietario e la sua destinazione ad utilizzazione personale esclusiva, tale da impedire all’altro comproprietario il godimento dei frutti civili ritraibili dal bene, con conseguente diritto ad una corrispondente indennità.
Le cause di cessazione e di revoca sono sostanzialmente quattro.
1) L’autosufficienza economica dei figli maggiorenni o la cessazione della loro coabita¬zione con l’assegnatario
La prima – e statisticamente più diffusa – causa di cessazione è il venir meno delle esigenze dei figli o perché essi raggiungono l’autosufficienza economica o perché cessano la loro convivenza con il genitore assegnatario. Poiché, “Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritaria¬mente conto dell’interesse dei figli” è evidente che venuto meno o realizzatosi questo interesse, viene anche meno il vincolo che alla comproprietà o alla proprietà di terzi è stato apposto dal provvedimento di assegnazione. La legge (art. 316-bis c.c.) e, come si è sopra detto, la giurispru¬denza considerano legittima l’assegnazione della casa familiare al genitore non proprietario solo ove correlata all’affidamento dei figli minori ovvero alla convivenza con i figli maggiori di età non ancora autosufficienti. L’autosufficienza dei figli maggiorenni o la cessazione della loro convivenza con il genitore assegnatario legittimano quindi il genitore comproprietario o proprietario estromes¬so dal godimento della casa familiare a richiedere la revoca dell’assegnazione.
Il dovere di mantenimento del figlio maggiorenne7 termina all’atto del conseguimento, da parte del figlio di uno “status” di autosufficienza economica consistente nel percepire un reddito corri¬spondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato, essendo rimessa all’apprezzamento del giudice di merito la valutazione sulla eventuale esiguità del reddito percepito e quindi sulla non raggiunta indipendenza economica (Cass. civ. Sez. I, 20 agosto 2014, n. 18076; Cass. civ. Sez. I, 3 settembre 2013, n. 20137; Cass. civ. Sez. I, 8 agosto 2013, n. 18974; Cass. civ. Sez. I, 17 novembre 2006, n. 24498).
L’assegnazione viene meno anche se il figlio cessa di abitare stabilmente con il genitore assegna¬tario (Cass. civ. Sez. I, 6 dicembre 2013, n. 27377). Per esempio Cass. civ. Sez. I, 9 agosto 2012, n. 14348 ha ritenuto che l’allontanamento infrasettimanale della casa familiare per cinque giorni lavorativi, ove determinato da ragioni di lavoro e di accudimento di un figlio minore, non è connotato dal carattere di stabilità che integra la condizione essenziale per la revoca dell’ assegna¬zione della casa familiare.
Per evitare le conseguenze paradossali di un’obbligazione che potrebbe protrarsi sine die, la giuri-sprudenza (Cass. civ. Sez. I, 20 agosto 2014, n. 18076) ritiene che comunque che “tale obbli¬go non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni.
La prova dell’avvenuto raggiungimento dell’indipendenza economica del figlio – come tutte le de¬cisioni sopra richiamate ribadiscono – è a carico del genitore che chiede la cessazione dell’obbligo (in particolare, Cass. civ. Sez. I, 10 maggio 2013, n. 11218; Cass. civ. Sez. I, 23 marzo 2004, n. 5719 e Cass. civ. Sez. I, 3 aprile 2002, n. 4765; Cass. civ. Sez. I, 11 marzo 1998, n. 2670).
Va precisato che il raggiungimento della maggiore età del figlio e la raggiunta autosufficienza eco¬nomica o il suo allontanamento stabile secondo la giurisprudenza non sono, di per sé, condizioni sufficienti a legittimare “ipso facto” gli effetti collegati a tale situazione, ma determinano unica¬mente la possibilità per il genitore obbligato di richiedere in sede giudiziaria l’accertamento di tali circostanze (Cass. civ. Sez. I, 19 ottobre 2006, n. 22491; Cass. civ. Sez. I, 4 aprile 2005, n. 6975; Cass. civ. Sez. I, 16 giugno 2000, n. 8235).
2) L’allontanamento stabile dell’assegnatario dall’immobile
Si tratta di una situazione che, benché intuitiva e implicita, è stata indicata espressamente nella formulazione dell’art. 337-sexie c.c. (“Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare…”). Deve trat¬tarsi di un allontanamento stabile, naturalmente, non transitorio come potrebbe avvenire per una vacanza o per altre esigenze personali, come un ricovero ospedaliero ancorché prolungato.
Secondo Cass. civ. Sez. VI, 14 luglio 2015, n. 14727 il trasferimento del genitore assegnatario comporta senz’altro la revoca dell’assegnazione della casa familiare mentre il figlio maggiorenne non autosufficiente, già convivente con lui, potrà chiedere ai genitori il mantenimento, che do¬vrebbe permettergli anche di procurarsi un nuovo alloggio, senza poter pretendere di continuare ad abitare nella casa medesima.
Il verificarsi di queste situazioni non determina, però, il “venir meno” automatico dell’assegnazione e dei vincoli al regime proprietario che l’assegnazione determina. La legge non prevede che deb¬ba essere instaurato un procedimento di verifica da parte dell’autorità giudiziaria e d’altra parte occorre modificare il titolo che presiede all’assegnazione senza contare il fatto che solo il relativo provvedimento può, peraltro, essere oggetto della trascrizione prevista nell’art. 337-sexies. La giurisprudenza unifica tutte le situazioni indicando la necessità che sia sempre il giudice a prendere atto della causa di cessazione e a disporre il venir meno dell’assegnazione.
3) La convivenza more uxorio dell’assegnatario
L’art. 337-sexies precisa anche che il diritto di godimento della casa familiare attribuito con l’as¬segnazione viene meno nel caso in cui l’assegnatario “conviva more uxorio” o contragga nuovo matrimonio.
Tuttavia già nel vigore della normativa anteriore all’entrata in vigore della legge 8 febbraio 2006, n. 54 (che, come più volte detto, introdusse l’art. 155-quater il cui testo era sostanzialmente identico all’attuale 337-sexies) Cass. civ. Sez. I, 16 aprile 2008, n. 9995 aveva ritenuto che l’instaurazione di una relazione more uxorio da parte del coniuge affidatario dei figli minorenni non giustifica la revoca dell’ assegnazione della casa familiare , trattandosi di una circostanza ininfluente sull’interesse della prole, a meno che la presenza del convivente non risulti nociva o diseducativa per i minori, ed essendo l’ assegnazione volta a soddisfare l’interesse di questi ultimi alla conservazione dell’habitat domestico, inteso come centro degli affetti, interessi e consuetudini nei quali si esprime e si articola la vita familiare.
Qualche mese dopo questa decisione intervenne sul punto la Corte costituzionale con una sentenza interpretativa di rigetto (Corte cost. 30 luglio 2008, n. 308) con la quale i giudici ritennero non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 155-quater, primo comma, c.c., introdotto dall’art. 1, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54, anche in combinato disposto con l’art. 4 della stessa legge, censurato, in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 30 Cost., nella parte in cui prevede la revoca automatica dell’assegnazione della casa familiare nel caso in cui l’assegnatario conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Premesso che la dichiarazione di illegittimità di una disposizione è giustificata dalla constatazione che non ne è possibile un’interpretazione conforme a Costituzione e premesso, altresì, che l’evoluzione normativa e giurisprudenziale evidenzia come non solo la decisione sulla assegnazione della casa familiare , ma anche quella sulla cessazione della stessa, sono sempre state subordinate, pur nel silenzio della legge, ad una valutazione, da parte del giudice, di rispondenza all’interesse della prole, la norma censurata non viola gli indicati parametri ove sia interpretata nel senso che l’ assegnazione della casa coniugale non venga meno di diritto al verificarsi degli eventi di cui si tratta (instaurazione di una convivenza di fatto, nuovo matrimonio), ma che la decadenza dalla stessa sia subordinata ad un giudizio di conformità all’interesse del minore.
4) Il matrimonio dell’assegnatario
il diritto di godimento della casa familiare attribuito con l’assegnazione viene meno nel caso in cui l’assegnatario conviva more uxorio o “contragga nuovo matrimonio”.
Nuovo matrimonio, nello spirito della disposizione, è da considerare anche il matrimonio dell’ex convivente more uxorio assegnatario.
Anche nel caso di nozze dell’assegnatario valgono gli stessi principi sopra richiamati in ordine all’instaurazione di una convivenza more uxorio per cui l’assegnatario perde il diritto al godimento della casa familiare solo in correlazione ad una valutazione di non interferenza della nuova situa¬zione con il preminente interesse dei figli a permanere nell’habitat domestico nel quale hanno sempre vissuto.
Tuttavia, oggettivamente, si verifica in caso di ingresso di una nuova persona (nuovo coniuge o convivente more uxorio) una condizione di ingiusta penalizzazione economica del coniuge o con¬vivente proprietario o comproprietario i cui diritti dovrebbero essere quanto meno compensati dall’applicazione della regola più volte richiamata, contenuta nell’art. 337-sexies, secondo cui “dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà”.
Per accordo tra le parti, inoltre – sempre possibile anche in queste situazioni – l’eventuale provve¬dimento concordato di revoca dell’assegnazione potrebbe comportare non il diritto al rilascio ma semmai solo quello alla corresponsione di una indennità di occupazione.
b) La trascrizione del provvedimento di revoca
Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili ai terzi ai sensi dell’articolo 2643.
La trascrizione ha la funzione anche in questo caso non solo di rendere evidente la cessazione del vincolo ma di dirimere diritti sull’immobile con i terzi, soprattutto, però, nell’interesse non dell’as¬segnatario ma dei terzi stessi che abbiano acquistato diritti successivamente alla trascrizione del provvedimento di revoca.
XV L’attuazione del provvedimento di assegnazione e di revoca
Che succede se il coniuge o il convivente che deve allontanarsi dall’immobile in seguito all’as¬segnazione all’altro della casa familiare non intende allontanarsi? Quale strumento di tutela ha l’assegnatario?
Una risposta a questo quesito viene da una decisione con cui la Cassazione ha ritenuto che, ancor¬ché nel provvedimento di assegnazione o di revoca non sia contenuto l’ordine di allontanamento, il provvedimento stesso costituisce titolo esecutivo per il rilascio dell’immobile (Cass. civ. Sez. III, 31 gennaio 2012, n. 1367). In ragione della speciale natura del diritto di abitazione della casa familiare – si legge nella sentenza – il provvedimento che dispone l’assegnazione o la revoca può essere eseguito per adeguare la realtà al decisum, anche se il profilo della condanna non sia esplicitato. La condanna, infatti, è implicita e connaturale al diritto, sia quando viene attribuito, sia quando viene revocato.
XVI Il cambio di residenza
L’art. 337-sexies c.c. (assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza) contie¬ne al secondo comma una precisazione che non ha un collegamento immediato con il tema dell’as¬segnazione della casa familiare e che il legislatore ha, tuttavia, accorpato nella stessa disposizione determinando qualche rischio di distorsione interpretativa.
Prevede il secondo comma che “In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all’altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l’avvenuto cambiamento di resi¬denza o di domicilio. La mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del coniuge o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto”8.
La collocazione nell’ambito della norma del codice sull’assegnazione della casa familiare potrebbe creare qualche confusione interpretativa. Potrebbe sembrare, infatti, che ciascuno dei genitori (ivi compreso l’assegnatario) abbia la facoltà di cambiare la residenza o il domicilio con il solo limite di comunicare il cambiamento all’altro entro trenta giorni. Si tratta di una lettura assolutamente fuor¬viante. Intanto vi è da dire che la posizione del genitore assegnatario e del genitore estromesso non si presentano simmetriche, essendo evidente che diverso è il comportamento dell’assegnata¬rio della casa familiare che cambia insieme al proprio domicilio anche quello del figlio e altra cosa è il comportamento del genitore estromesso dalla casa familiare che si limita a cambiare soltanto il proprio domicilio. In secondo luogo la disposizione in questione non vuole assolutamente intro¬durre un divieto di cambiare la propria residenza; né può essere letta, viceversa, come attributiva di un diritto di modificare il domicilio del figlio senza il consenso dell’altro genitore.
Il problema della residenza va quindi impostato tenendo presente anche la disposizione centrale di cui all’art. 337-ter (Provvedimenti riguardo ai figli) che da un lato prevede il diritto del figlio minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori (primo comma) e dall’altro prescrive che “La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le deci¬sioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento” (quarto comma).
Pertanto, nel regime normale dell’affidamento condiviso dei figli, le scelte sulla residenza del figlio minore non possono che essere adottate da entrambi i genitori con il meccanismo previsto nel quarto comma dell’art. 337-ter ed ove avvenisse che tale decisione fosse arbitrariamente adottata dal solo genitore collocatario, ciò potrà legittimare il giudice, su ricorso dell’altro genitore, a di¬sporre anche un cambio del regime di affidamento e di collocamento del figlio.
Su questi aspetti è interessante richiamare una decisione riferita ad un caso in cui la madre di due bambine aveva programmato, anche se non ancora attuato, il cambio di residenza e per questo motivo il tribunale di Castrovillari aveva affidato le bambine al padre. La Corte d’appello di Ca¬tanzaro, premesso che ciascun genitore ha il diritto, costituzionalmente garantito, di stabilire la propria residenza nel luogo che desideri, ribaltava la decisione e il padre ricorreva per cassazione denunciando la violazione dell’art. 337-bis c.c. in quanto il giudice ha il dovere di conformare la decisione all’interesse superiore della prole, che si traduce nell’esigenza del rispetto della bigeni¬torialità anche nelle situazioni di crisi del matrimonio, e che, qualora il genitore collocatario della prole intenda trasferire la propria residenza, fissandola in un luogo distante da quello stabilito in precedenza, il suo diritto di autodeterminazione “si infrange” contro il diritto del figlio minore a mantenere le proprie abitudini e a conservare il rapporto con l’altro genitore. La Corte di cassa¬zione (Cass. civ. Sez. I, 12 maggio 2015, n. 9633 rigettando il ricorso sottolineava che “og¬getto del presente giudizio è l’affido e il collocamento dei figli di una coppia di coniugi separati, nell’ambito del quale il giudice non ha il potere d’imporre all’uno o all’altro dei coniugi stessi di rinunziare ad un progettato trasferimento, che del resto corrisponde a un diritto fondamentale costituzionalmente garantito. Il giudice non può che prendere atto delle determinazioni al riguardo assunte dell’interessato e regolarsi di conseguenza nella decisione, che gli compete, sull’affido e il collocamento dei figli minori. Nessuna norma – affermano i giudici – impone di privare il coniuge
8 Questa previsione, riproduce, il testo del 12° co. dell’art. 6, della legge n. 898/1970, abrogato dal D.Lgs. n. 154/2013. Il legislatore delegato del 2013 ha rimosso la previsione in questione dalla legge sul divorzio (dove era collocata correttamente non nel comma 6 relativo all’assegnazione ma in un comma autonomo), e l’ha inse¬rita nell’art. 337-sexies.
che intenda trasferirsi, per questo solo fatto, dell’affido o del collocamento dei figli presso di sé; la decisione del giudice deve ispirarsi al superiore interesse dei figli minori.
L’affermazione di questi principi è stata anche fatta in un’altra vicenda (Cass. civ. Sez. I, 26 marzo 2015, n. 6132) in cui i giudici hanno precisato che di fronte alle scelte insindacabili sulla propria residenza compiute dei coniugi separati, i quali non perdono, per il solo fatto che inten¬dono trasferire la propria residenza lontano da quella dell’altro coniuge, l’idoneità ad essere col¬locatari dei figli minori, il giudice ha esclusivamente il dovere di valutare se sia più funzionale al preminente interesse della prole il collocamento presso l’uno o l’altro dei genitori, per quanto ciò incida negativamente sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non collocatario: conseguenza, questa, comunque ineluttabile, sia nel caso di collocamento presso il genitore che si trasferisce, sia nel caso di collocamento presso il genitore che resta.
Con queste premesse il secondo comma dell’art. 337-quater va letto come integrativo della di¬sciplina di cui all’art. 337-ter nel senso che fa riferimento al comportamento del genitore non collocatario (non certo a quello presso cui il figlio è domiciliato) che dovesse cambiare domicilio o residenza rendendo problematica la continuità dei rapporti con il figlio e difficoltoso l’esercizio della responsbailità genitoriale dell’altro genitore. Questo comportamento può provocare anche danni di natura economica che la norma indica come risarcibili.

Giurisprudenza
Cass. civ. Sez. I, 2 febbraio 2017, n. 2771 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Premesso che il coniuge assegnatario della casa familiare, può opporre al comodante l’esistenza di un provvedi¬mento di assegnazione, pronunciato in un giudizio di separazione o divorzio, solo se tra il comodante e almeno uno dei coniugi il contratto in precedenza insorto abbia contemplato la destinazione del bene a casa familiare, in sede di valutazione della domanda di rilascio dell’immobile proposta dal comodante, il giudice è tenuto ad accertare se l’uso cui il bene attribuito incomodato è stato adibito a casa familiare e se perdurino le esigenze legate all’assegnazione.
Il giudice della separazione può disporre l’assegnazione parziale dell’immobile se essa non contrasta con l’inte¬resse preminente dei figli.
Cass. civ. Sez. III, 31 maggio 2017, n. 13716 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il comodato di un bene immobile, stipulato senza limiti di durata in favore di un nucleo familiare, ha un carat¬tere vincolato alle esigenze abitative familiari, sicché il comodante è tenuto a consentire la continuazione del godimento, anche oltre l’eventuale crisi coniugale, salva l’ipotesi di sopravvenienza di un urgente ed imprevisto bisogno ai sensi dell’art. 1809 c.c., comma 2, ferma, in tal caso, la necessità che il giudice eserciti con massima attenzione il controllo di proporzionalità e adeguatezza nel comparare le particolari esigenze di tutela della prole e il contrapposto bisogno del comodante (Cass., sez. un., 29/09/2014, n. 20448).
Cass. civ. Sez. II, 20 aprile 2017, n. 9998 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Poiché le spese necessarie per la conservazione ed il godimento delle parti comuni costituiscono l’oggetto di un’obbligazione “propter rem”, la qualità di debitore dipende dalla titolarità del diritto di proprietà (o di altro diritto reale) sulla cosa nel momento in cui è necessario eseguire le relative opere. Pertanto i lavori condominiali deliberati dall’assemblea ed eseguiti in data anteriore rispetto al provvedimento di assegnazione della casa fa¬miliare, di proprietà esclusiva di un coniuge, all’altro coniuge in sede di separazione giudiziale, sono a carico del proprietario, in quanto precedenti alla costituzione del diritto di abitazione.
Cass. civ. Sez. VI, 17 marzo 2017, n. 7007 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il coniuge, già comodatario della casa familiare ed assegnatario della stessa in forza di provvedimento giudiziale adottato nell’ambito di procedura di separazione personale, può opporre il proprio titolo – ma solo entro il limite del novennio decorrente dalla sua adozione – al terzo acquirente il medesimo bene, ancorché la trascrizione del titolo di acquisto di quest’ultimo sia anteriore a quella del menzionato provvedimento giudiziale.
Cass. civ. Sez. II, 23 febbraio 2017, n. 4685 (Famiglia e Diritto, 2017, 6, 586)
Nel caso di cessazione della convivenza more uxorio, il convivente non assegnatario della casa familiare ha di¬ritto alla restituzione degli arredi e dei beni di sua proprietà, con esclusione di quelli strettamente connessi alle necessità dei figli della coppia.
Cass. civ. Sez. VI, 29 settembre 2016, n. 19347 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di separazione personale, l’assegnazione della casa familiare prevista dall’art. 155 quater c.c. è finaliz¬zata unicamente alla tutela della prole e non può essere disposta come se fosse una componente dell’assegno previsto dall’art. 156 c.c., dovendo quest’ultimo essere inteso a consentire una tendenziale conservazione del tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio.
Cass. civ. Sez. II, 9 settembre 2016, n. 17843 (Foro It., 2017, 1, 1, 226)
L’ assegnazione del godimento della casa familiare, ex art. 155 c.c. previgente e art. 155 quater c.c., ovvero in forza della legge sul divorzio, non può essere considerata in occasione della divisione dell’immobile in comproprietà tra i coniugi al fine di determinare il valore di mercato del bene qualora l’immobile venga attribuito al coniuge titolare del diritto al godimento stesso, atteso che tale diritto è attribuito nell’esclusivo interesse dei figli e non del coniuge affidatario e, diversamente, si realizzerebbe una indebita locu-pletazione a suo favore, poten¬do egli, dopo la divisione, alienare il bene a terzi senza alcun vincolo e per il prezzo integrale.
Cass. civ. Sez. III, 26 luglio 2016, n. 15373 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In materia di divorzio, la sentenza che ponga a carico del marito l’obbligo di mantenimento della ex moglie e revochi l’ assegnazione della casa coniugale a quest’ultima, contestualmente affermando che il bene segua “il normale regime civilistico”, va intesa nel senso che la casa torna nel godimento esclusivo della stessa ex moglie, in quanto ne era unica proprietaria, essendo tale interpretazione l’unica desumibile, oltre che dal tenore letterale del disposto, anche dalla piena corrispondenza di una simile conseguenza con l’imposizione, sempre al marito, dell’assegno di mantenimento. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva accolto l’opposizione a precetto per il rilascio dell’immobile, intimato dal marito a carico dell’ex moglie, rilevando come l’assenza di una statuizione espressa di assegnazione in suo favore della casa coniugale escludesse l’e¬sistenza di un titolo dotato del requisito della certezza che lo legittimasse a procedere ad esecuzione forzata).
Cass. civ. Sez. VI, 8 giugno 2016, n. 11783 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di separazione tra coniugi, l’art. 155-quater c.c. tutela l’interesse prioritario della prole a permanere nell’habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare. In tale ottica, il giudice può limitare l’assegnazione della casa familiare ad una porzione dell’immobile, di proprietà esclusiva del genitore non affidatario, anche nell’ipotesi di pregressa destinazione a casa familiare dell’intero fabbricato, laddove tale soluzione, esperibile in relazione al lieve grado di conflittualità coniuga¬le, agevoli in concreto la con-divisione della genitorialità e la conservazione dell’habitat domestico dei figli minori.
Cass. civ. Sez. II, 22 aprile 2016, n. 8202 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’ assegnazione della casa familiare ad uno dei coniugi, cui l’immobile non appartenga in via esclusiva, instaura un vincolo (opponibile anche ai terzi per nove anni, e, in caso di trascrizione, senza limite di tempo) che ogget¬tivamente comporta una decurtazione del valore della proprietà, totalitaria o parziaria, di cui è titolare l’altro coniuge, il quale da quel vincolo rimane astretto, come i suoi aventi causa, fino a quando il provvedimento non sia eventualmente modificato, sicché nel giudizio di divisione se ne deve tenere conto indipendentemente dal fatto che il bene venga attribuito in piena proprietà all’uno o all’altro coniuge ovvero venduto a terzi.
Cass. civ. Sez. III, 20 aprile 2016, n. 7776 (Famiglia e Diritto, 2017, 1, 33 nota di CHIUSOLI)
In materia di assegnazione della casa familiare, l’art. 155 quater c.c. (applicabile “ratione temporis”), laddove prevede che “il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell’art. 2643” c.c., va interpretato nel senso che entrambi non hanno effetto riguardo al creditore ipotecario che abbia acquistato il suo diritto sull’immobile in base ad un atto iscritto anteriormente alla trascrizione del provve¬dimento di assegnazione, il quale perciò può far vendere coattivamente l’immobile come libero.
Cass. civ. Sez. I, 19 febbraio 2016, n. 3331 (Foro It., 2016, 4, 1, 1229)
Il giudice può assegnare la casa familiare al genitore collocatario del figlio anche se il minore non ha mai abi¬tato nell’immobile, purché i genitori prima del conflitto abbiano destinato la casa ad abitazione familiare e vi abbiano stabilmente convissuto.
Cass. civ. Sez. III, 9 febbraio 2016, n. 2506 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il coniuge affidatario della prole minorenne, o maggiorenne non autosufficiente, assegnatario della casa familia¬re, può opporre al comodante, che chieda il rilascio dell’immobile, l’esistenza di un provvedimento di assegna¬zione, pronunciato in un giudizio di separazione o divorzio, solo se tra il comodante ed almeno uno dei coniugi il contratto in precedenza insorto abbia contemplato la destinazione del bene a casa familiare.
Cass. civ. Sez. VI, 17 dicembre 2015, n. 25420 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di separazione personale dei coniugi, il godimento della casa familiare costituisce un valore economico – corrispondente, di regola, al canone ricavabile dalla locazione dell’immobile – del quale il giudice deve tener con¬to ai fini della determinazione dell’assegno dovuto all’altro coniuge per il suo mantenimento o per quello dei figli.
Cass. civ. Sez. VI, 28 settembre 2015, n. 19193 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’assegnazione della casa coniugale al coniuge non proprietario è legittima solo ove correlata all’affidamento dei figli minori, ovvero alla convivenzacon i figli maggiori di età non ancora autosufficienti, e al loro interesse alla conservazione dell’habitat familiare anche dopo la separazione dei genitori. Di talché la predetta assegnazione non può costituire una misura assistenziale per il coniuge economicamente più debole.
Cass. civ. Sez. I, 11 settembre 2015, n. 17971 (Nuova Giur. Civ., 2016, 2, 1, 243 nota di PALADINI)
Il provvedimento di assegnazione dell’immobile adibito a casa familiare è opponibile al terzo avente causa dell’ex convivente cui è stata trasferita la proprietà prima dell’ assegnazione stessa, dal momento che la qualità di detentore qualificato in capo al convivente assegnatario è preesistente al trasferimento immobiliare così come la desti-nazione dell’immobile a casa familiare impressa anche dal proprietario genitore fino al suo allontanamento volontario.
Cass. civ. Sez. I, 22 luglio 2015, n. 15367 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Ai sensi dell’art. 6, comma 6, della l. n. 898 del 1970 (nel testo sostituito dall’art. 11 della l. n. 74 del 1987), il provvedimento di assegnazione della casa familiare al coniuge (o al convivente) affidatario di figli minori (o maggiorenni non autosufficienti) è opponibile – nei limiti del novennio, ove non trascritto – anche al terzo acquirente dell’immobile, ma solo finché perdura l’efficacia della pronuncia giudiziale, sicché il venire meno del diritto di godimento del bene (nella specie, perché la prole è divenuta maggiorenne ed economicamente auto¬sufficiente) legittima il terzo acquirente dell’immobile, divenutone proprietario, a proporre un’ordinaria azione di accertamento al fine di conseguire la declaratoria di inefficacia del titolo e la condanna degli occupanti al pa¬gamento della relativa indennità di occupazione illegittima, con decorrenza dalla data di deposito della sentenza di accertamento.
Cass. civ. Sez. VI, 14 luglio 2015, n. 14727 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il trasferimento del genitore assegnatario comporta la revoca dell’assegnazione della casa familiare; il figlio maggiorenne non autosufficiente, già convivente con lui, potrà chiedere ai genitori il mantenimento, che do¬vrebbe permettergli anche di procurarsi un nuovo alloggio, senza poter pretendere di continuare ad abitare nella casa medesima.
Cass. civ. Sez. I, 12 maggio 2015, n. 9633 (Famiglia e diritto, 2015, 7, 725)
Il coniuge separato che intenda trasferire la residenza lontano da quella dell’altro coniuge non perde l’idoneità ad avere in affidamento i figli minori, sicché il giudice deve esclusivamente valutare se sia più funzionale all’interes¬se della prole il collocamento presso l’uno o l’altro dei genitori, per quanto ciò ineluttabilmente incida in negativo sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non affidatario.
Cass. civ. Sez. I, 26 marzo 2015, n. 6132 (Foro It., 2015, 5, 1, 1 nota di 1543)
Posto che la scelta della residenza del minore va adottata tenendo conto in via esclusiva del suo interesse, il giu¬dice può confermare quella pur illegittimamente ed unilateralmente individuata da uno solo dei genitori, ma che comunque reputi in concreto corrispondente all’interesse del minore medesimo (nella specie, la Suprema corte ha confermato la pronuncia di merito che, pur affidando provvisoriamente il minore, nato fuori dal matrimonio dei genitori, al comune del luogo di residenza, aveva però rigettato la domanda del padre, di ritrasferimento del figlio a Milano da Roma, dove la madre, violando il regime di affido condiviso, lo aveva condotto unilateralmente, e senza la previa autorizzazione del giudice, avendo quel giudice accertato che il minore da un lato si era ormai radicato, da anni, nella capitale, dall’altro che egli non aveva un buon rapporto con il padre, sicché il richiesto ritrasferimento sarebbe stato per lui negativo).
Cass. civ. Sez. I, 12 novembre 2014, n. 24156 (Famiglia e Diritto, 2015, 12, 1085 nota di IPPOLITI MARTINI)
In tema di separazione personale dei coniugi, il giudice può limitare l’assegnazione della casa familiare ad una porzione dell’immobile, di proprietà esclusiva del genitore non collocatario, anche nell’ipotesi di pregressa destinazione a casa familiare dell’intero fabbricato, ove tale soluzione, esperibile in relazione al lieve grado di conflittualità coniugale, agevoli in concreto la condivisione della genitorialità e la conservazione dell’habitat do¬mestico dei figli minori.
Cass. civ. Sez. Unite, 29 settembre 2014, n. 20448 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il coniuge separato, convivente con la prole minorenne o maggiorenne non autosufficiente ed assegnatario dell’abitazione già attribuita in comodato, che opponga alla richiesta di rilascio del comodante l’esistenza di una destinazione dell’immobile a casa familiare , ha l’onere di provare che tale era la pattuizione attributiva del diritto personale di godimento, mentre spetta a chi invoca la cessazione del comodato dimostrare il so¬praggiungere del termine fissato “per relationem” e, dunque, l’avvenuto dissolversi delle esigenze connesse all’uso familiare.
Il coniuge affidatario della prole minorenne, o maggiorenne non autosufficiente, assegnatario della casa fami¬liare, può opporre al comodante, che chieda il rilascio dell’immobile, l’esistenza di un provvedimento di asse¬gnazione, pronunciato in un giudizio di separazione o divorzio, solo se tra il comodante e almeno uno dei coniugi (salva la concentrazione del rapporto in capo all’assegnatario, ancorché diverso) il contratto in precedenza insor¬to abbia contemplato la destinazione del bene a casa familiare. Ne consegue che, in tale evenienza, il rapporto, riconducibile al tipo regolato dagli artt. 1803 e 1809 cod. civ., sorge per un uso determinato ed ha – in assenza di una espressa indicazione della scadenza – una durata determinabile “per relationem”, con applicazione delle regole che disciplinano la destinazione della casa familiare , indipendentemente, dunque, dall’insorgere di una crisi coniugale, ed è destinato a persistere o a venir meno con la sopravvivenza o il dissolversi delle necessità familiari (nella specie, relative a figli minori) che avevano legittimato l’assegnazione dell’immobile.
Cass. civ. Sez. I, 20 agosto 2014, n. 18076 (Foro It., 2015, 3, 1, 1021)
In tema di separazione di coniugi, il genitore che non intenda più provvedere al mantenimento del figlio mag¬giorenne, anche con riferimento alla revoca dell’assegnazione della casa familiare, è onerato della prova del raggiungimento, da parte dello stesso, dell’indipendenza economica, ovvero dell’imputabilità al figlio del man¬cato conseguimento di quest’ultima, tenuto conto che l’obbligo di mantenimento non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo.
Cass. civ. Sez. VI, 11 aprile 2014, n. 8580 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di separazione personale dei coniugi, il giudice può limitare l’assegnazione della casa familiare ad una porzione dell’immobile, di proprietà esclusiva del genitore non collocatario, anche nell’ipotesi di pregressa de¬stinazione a casa familiare dell’intero fabbricato, ove tale soluzione, esperibile in relazione del lieve grado di conflittualità coniugale, agevoli in concreto la condivisione della genitorialità e la conservazione dell’”habitat” domestico dei figli minori. Qualora, peraltro, il genitore non collocatario muti residenza, vengono meno i presup¬posti applicativi di cui all’art. 155 quater cod. civ. e non trova più giustificazione il provvedimento di assegnazio¬ne parziaria, che sia fondato, erroneamente, sulla riconducibilità alla casa familiare, in mancanza di riscontri di fatto, della sola porzione occupata dal genitore collocatario e sulla sufficienza, alla luce dell’art. 1022 cod. civ., della titolarità, da parte del genitore non collocatario, della proprietà dell’intero fabbricato.
Cass. civ. Sez. II, 22 ottobre 2014, n. 27128 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
ll diritto di abitazione della casa familiare è un atipico diritto personale di godimento (e non un diritto reale), pre¬visto nell’esclusivo interesse dei figli (art. 155, coma quarto, cod.civ.) e non nell’interesse del coniuge affi-datario.
Allorché l’immobile sia assegnato in proprietà esclusiva al coniuge affidatario l’assegnazione non può avere al-cuna interferenza sul valore di mercato dell’immobile ovvero sulla determinazione della porzione corrispondente alla quota di comproprietà spettante al condividente. Infatti, ove si operasse la decurtazione del valore in con-siderazione del diritto di abitazione, il coniuge non assegnatario verrebbe ingiustificatamente penalizzato con la corresponsione di una somma che non sarebbe rispondente alla metà dell’effettivo valore venale del bene: il che è comprovato dalla considerazione che, qualora intendesse rivenderlo a terzi, l’assegnatario in proprietà esclusiva potrebbe ricavare l’intero prezzo di mercato, pari al valore venale del bene, senza alcuna diminuzione.
Cass. civ. Sez. V, 3 febbraio 2014, n. 2273 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di agevolazioni tributarie, i benefici fiscali “prima casa “ sono preclusi, a nor-ma dell’art 1 della Tarif¬fa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nota II bis, lett. b) e c), se l’acquirente ha la disponibilità di altro immobile a titolo di proprietà o altro diritto reale, sicché la disponibilità della casa familiare derivante dal provvedimento giudiziale di assegnazione da parte del giudice della separazione o del divorzio, non integrando un diritto reale, bensì un diritto personale di godimento di natura atipica, consente l’accesso ai suddetti benefici.
Cass. civ. Sez. I, 6 dicembre 2013, n. 27377 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Non sussiste l’obbligo del mantenimento indiretto per la figlia maggiorenne, ormai tren-tenne, dotata di suo pa¬trimonio personale, ancora dedita, a spese del padre, agli studi universitari in sede diversa dal luogo di residenza familiare, senza avere né conseguito alcun correlato titolo di studio né trovato una pur possibile occupazione lavorativa. Il fatto che la figlia maggiorenne, per gli studi in sede diversa da quella della famiglia, non viva più abitualmente con uno dei genitori, fa venir meno il diritto all’assegnazione della casa coniugale.
Cass. civ. Sez. VI, 3 settembre 2013, n. 20183 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
La nozione di “urgente e impreveduto bisogno”, di cui al secondo comma dell’art. 1809 cod. civ., fa riferimento alla necessità del comodante – su cui gravano i relativi oneri probatori – di appagare impellenti esigenze perso¬nali, e non a quella di procurarsi un utile, tramite una diversa opportunità di impiego del bene. Tale valutazione va condotta con rigore, quando il comodatario di un bene immobile abbia assunto a suo carico considerevoli oneri, per spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, in vista della lunga durata del godimento concessogli.
Cass. civ. Sez. I, 3 settembre 2013, n. 20137 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il dovere di mantenimento del figlio maggiorenne gravante, sotto forma di obbligo di corresponsione di un assegno, sul genitore non convivente, cessa all’atto del conseguimento, da parte del figlio, di uno “status” di autosufficienza economica consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato. Pertanto, l’attribuzione del beneficio periodico non può essere fondata su ragioni improprie quali la perdita di chances rispetto ad una migliore e più proficua formazione personale e collocazione economico sociale, guardando al livello culturale e socio economico della famiglia di ori¬gine. In tal modo, si valorizza illegittimamente il diverso aspetto della responsabilità genitoriale, avente natura squisitamente compensativa e risarcitoria, indebitamente assumendolo a funzione del mantenimento.
Cass. civ. Sez. I, 8 agosto 2013, n. 18974 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’obbligo del genitore (separato o divorziato) di concorrere al mantenimento del figlio maggiorenne non con¬vivente cessa con il raggiungimento, da parte di quest’ultimo, di uno “status” di autosufficienza economica consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita, in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato, quale deve intendersi il compenso corrisposto al medico specializzando, in dipendenza di un contratto di formazione specialistica pluriennale ex art. 37, d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368, non riconducibile ad una semplice borsa di studio.
Cass. civ. Sez. III, 25 giugno 2013, n. 15877 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Nel contratto di comodato il termine finale può, a norma dell’art. 1810 cod. civ., risultare dall’uso cui la cosa deve essere destinata, se tale uso abbia in sé connaturata una durata predeterminata nel tempo, mentre in mancanza di particolari prescrizioni di durata, ovvero di elementi certi ed oggettivi che consentano “ab origine” di prestabilirla, l’uso corrispondente alla generica destinazione dell’immobile configura un comodato a tempo indeterminato e, perciò, a titolo precario, e, dunque, revocabile “ad nutum” da parte del comodante, a norma del medesimo art. 1810.
Poiché il comodatario, quale detentore della cosa comodata, non può acquistare il possesso “ad usucapionem” senza prima avere mutato, mediante una “interversio possessionis”, la sua detenzione in possesso, deve rite¬nersi che l’intenzione, manifestata da chi eserciti un potere di fatto su di un bene, di stipulare per iscritto un contratto di comodato con il proprietario del bene stesso sia incompatibile con la sussistenza del possesso utile ai fini dell’usucapione, in quanto contiene, ad un tempo, l’esplicito riconoscimento del diritto altrui e l’esclusione dell’intenzione di possedere per conto e in nome proprio.
Cass. civ. Sez. III, 17 giugno 2013, n. 15113 (Nuova Giur. Civ., 2013, 11, 978, nota di PELLEGRIN)
Deve essere rimessa al Primo Presidente della Corte di Cassazione per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite la questione della determinazione della durata del comodato di casa familiare privo di espressa previsione del termine finale, e ciò anche in rapporto alla successiva crisi del rapporto coniugale: va invero rimeditato l’o¬rientamento interpretativo delineato al riguardo da Cass., sez. un., 21.7.2004 n. 13603.
Cass. civ. Sez. I, 16 maggio 2013, n. 11981 (Famiglia e Diritto, 2013, 7, 717)
Nella separazione personale dei coniugi, l’assegnazione della casa coniugale al genitore affidatario presuppone una continuità ambientale, decisiva ai fini del preminente interesse del minore alla permanenza nella casa fa¬miliare, suo domicilio abituale, continuità che non sussiste laddove il minore si sia già stabilito in altra abitazione.
Cass. civ. Sez. I, 10 maggio 2013, n. 11218 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di separazione personale tra i coniugi, colui che agisca per la revoca dell’ assegnazione della casa fa¬miliare ha l’onere di provare in modo inequivoco il venir meno dell’esigenza abitativa con carattere di stabilità, cioè di irreversibilità (nella specie la madre affidataria utilizzava l’abitazione familiare solo per il periodo estivo), prova che deve essere particolarmente rigorosa in presenza di prole affidata o convivente con l’assegnatario; inoltre il giudice deve comunque verificare che il provvedimento richiesto non contrasti con i preminenti interessi della prole.
Cass. civ. Sez. II, 18 dicembre 2012, n. 23361 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Nell’ipotesi di concessione in comodato da parte di un terzo di un bene immobile di sua proprietà perchè sia destinato a casa familiare , il successivo provvedimento di assegnazione in favore del coniuge affidatario di figli minorenni o convivente con figli maggiorenni non auto sufficienti senza loro colpa, emesso nel giudizio di separazione o di divorzio, non modifica la natura ed il contenuto del titolo di godimento sull’immobile, ma deter¬mina una concentrazione, nella persona dell’assegnatario, di detto titolo di godimento, che resta regolato dalla disciplina del comodato; con la conseguenza che il comodante è tenuto a consentire la continuazione del godi¬mento per l’uso previsto nel contratto, salva l’ipotesi di sopravvenienza di un urgente ed impreveduto bisogno, ai sensi dell’art. 1809 c.c., comma 2.
Cass. civ. Sez. I, 2 ottobre 2012, n. 16769 (Contratti, 2013, 3, 261, nota di PASSARELLA)
Il provvedimento, pronunciato nel giudizio di separazione o di divorzio, di assegnazione in favore del coniuge affidatario dei figli minori o maggiorenni non autosufficienti della casa coniugale non modifica né la natura, né il contenuto del titolo di godimento dell’immobile già concesso in comodato da un terzo per la destinazione a casa familiare; pertanto, la specificità della destinazione, impressa per effetto della concorde volontà delle parti, è incompatibile con un godimento contrassegnato dalla provvisorità e dall’incertezza, che caratterizzano il como¬dato cosiddetto precario, e che legittimano la cessazione “ad nutum” del rapporto su iniziativa del comodante, con la conseguenza che questi, in caso di godimento concesso a tempo indeterminato, è tenuto a consentirne la continuazione anche oltre l’eventuale crisi coniugale, salva l’ipotesi di sopravvenienza di un urgente ed im¬previsto bisogno.
Cass. civ. Sez. I, 9 agosto 2012, n. 14348 (Foro It., 2013, 4, 1, 1193)
In tema di separazione giudiziale dei coniugi, può revocarsi l’assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario, ovvero con cui convivano i figli minori, che non vi abiti più stabilmente, allorché l’altro coniuge – che ne è onerato – provi che ciò sia ormai irreversibile, e sempre che il giudice accerti che tale misura non contrasti con l’interesse della prole (nella specie, la Suprema corte ha confermato il provvedimento di merito che aveva rigettato la domanda di revoca dell’ assegnazione della casa coniugale, benché la moglie, assegnataria, vi trascorresse solo i fine settimana, in quanto la donna viveva per i restanti giorni nella casa dei genitori – che l’aiutavano nell’accudimento della figlia minore – più vicina alla sua sede di lavoro).
Cass. civ. Sez. III, 7 agosto 2012, n. 14177 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Ove il comodato di un bene immobile sia stato stipulato senza limiti di durata in favore di un nucleo familiare, già formato o in via di formazione, si versa nell’ipotesi del comodato a tempo indeterminato, caratterizzato dalla non prevedibilità del momento in cui la destinazione del bene verrà a cessare, ed il giudice della separazione, ai fini dell’assegnazione della casa coniugale, è tenuto a verificare che la concessione in comodato del bene sia stata effettuata nella prospettiva della sua utilizzazione quale casa familiare (Nella specie è stato rigettato il ricorso avverso la sentenza di merito che aveva disposto l’immediata restituzione dell’immobile concesso in comodato precario dai genitori al figlio e alla moglie di questo, poi separata, sul presupposto che la nuora, con¬testualmente alla concessione in comodato dell’appartamento controverso, aveva acquistato altro e più grande appartamento, sicché il nucleo familiare, pur privato dell’immobile dato in comodato, avrebbe comunque potuto utilmente collocarsi nell’altro senza perdita, per i figli dell’”habitat” domestico).
Cass. civ. Sez. I, 24 luglio 2012, n. 12977 (Foro It., 2013, 4, 1, 1193)
In tema di separazione giudiziale dei coniugi, al genitore con cui convivano i figli minorenni, o maggiorenni non autosufficienti, o anche portatori di handicap, va normalmente assegnata la casa coniugale, tale essendo quella abitata dalla famiglia fino all’instaurazione del giudizio di separazione o almeno fino ad epoca di poco anteriore, mentre non si fa luogo all’assegnazione allorché la destinazione ad abitazione familiare sia ormai cessata, essendo i coniugi separati di fatto da un significativo numero di anni (nella specie, la Corte ha confermato la sentenza di merito che non aveva assegnato la casa già familiare al genitore con cui conviveva il figlio maggio¬renne portatore di handicap, in quanto i due vivevano ormai da molti anni in un’altra città).
Cass. civ. Sez. III, 19 luglio 2012, n. 12466 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’ assegnazione al coniuge affidatario dei figli, in sede di separazione, del godimento dell’immobile di proprietà esclusiva dell’altro non impedisce al creditore di quest’ultimo di pignorarlo e di determinarne la vendita coattiva.
Cass. civ. Sez. I, 14 giugno 2012, n. 9770 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Dall’estensione delle regole introdotte in materia di separazione e divorzio anche in tema di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio ad opera della legge dell’8 febbraio 2006 n. 54 discende, da un alto, che l’art. 317- bis c.c. assume una sua autonomia procedimentale rispetto a quelli di cui agli artt. 330, 333 e 336 del ridetto civile, indipendentemente dalla natura di rito camerale fondata su ragioni di celerità e snellezza; dall’altro che i provvedimenti emessi dalla Corte di Appello, sezione per i minorenni, in sede di reclamo avverso i provvedimenti adottati ex art. 317-bis c.c. surrichiamato e relativi all’affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio ed alle conseguenti statuizioni economiche, ivi compresa l’assegnazione della casa familiare, sono impugnabili con ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 111 della Costituzione.
Cass. civ. Sez. II, 30 marzo 2012, n. 5156 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di uso della cosa comune, sussiste la violazione dei criteri stabiliti dall’art. 1102 cod. civ. in ipotesi di occupazione dell’intero immobile ad opera del comproprietario e la sua destinazione ad utilizzazione personale esclusiva, tale da impedire all’altro comproprietario il godimento dei frutti civili ritraibili dal bene, con conse¬guente diritto ad una corrispondente indennità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la liceità dell’uso esclusivo della casa familiare da parte di un coniuge, protrattosi in seguito alla revoca dell’ordinanza di assegnazione dell’alloggio pronunciata nel corso del giudizio di separazione personale, nonostante il dissenso espresso dall’altro coniuge contitolare).
Cass. civ. Sez. I, 22 marzo 2012, n. 4555 (Nuova Giur. Civ., 2012, 9, 1, 712 nota di ROMA)
La nozione di convivenza rilevante agli effetti dell’ assegnazione della casa familiare comporta la stabile di-mora del figlio presso l’abitazione di uno dei genitori, con eventuali, sporadici allontanamenti per brevi periodi, e con esclusione, quindi, della ipotesi di saltuario ritorno presso detta abitazione per i fine settimana, ipotesi nella quale si configura invece un rapporto di mera ospitalità; deve, pertanto, sussistere un collega-mento stabile con l’abitazione del genitore, benché la coabitazione possa non essere quotidiana, essendo tale concetto compatibile con l’assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purché egli vi faccia ritorno regolarmente appena possibile; quest’ultimo criterio, tuttavia, deve coniugarsi con quello della prevalenza tem¬porale dell’effettiva presenza, in relazione ad una determinata unità di tempo (anno, semestre, mese).
Cass. civ. Sez. III, 14 febbraio 2012, n. 2103 (Famiglia e Diritto, 2012, 7, 693, nota di AL MUREDEN)
La specificità della destinazione a casa familiare, quale punto di riferimento e centro di interessi del nucleo fami¬liare, è incompatibile con un godimento contrassegnato dalla provvisorietà e dall’incertezza che caratterizzano il comodato, cosiddetto precario, e che legittimano la cessazione “ad nutum” del rapporto su iniziativa del como¬dante. Il comodato di un immobile adibito a casa coniugale rientra nell’ipotesi di cui al comma 1 dell’art. 1809 codice civile la cui restituzione è legata al termine dell’utilizzo.
Cass. civ. Sez. I, 8 febbraio 2012, n. 1783 (Famiglia e Diritto, 2012, 6, 558 nota di PATANIA)
In ipotesi di separazione personale dei coniugi, l’assegnazione della casa familiare , in presenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti, spetta di preferenza e ove possibile (perciò non necessariamente) al coniu¬ge cui vengano affidati i figli medesimi, mentre, in assenza di figli, può essere utilizzata come strumento per realizzare (in tutto o in parte) il diritto al mantenimento del coniuge privo di adeguati redditi propri; nel primo caso, trattandosi di provvedimento da adottare nel preminente interesse della prole, il giudice può provvedere alla suddetta assegnazione anche in mancanza di specifica domanda di parte, mentre, nel secondo caso, trat¬tandosi di questione concernente il regolamento dei rapporti patrimoniali tra coniugi, la suddetta assegnazione presuppone un’apposita domanda del coniuge richiedente il mantenimento, onde non è configurabile in ogni caso un dovere (e un potere) del giudice di identificare ed assegnare comunque la casa familiare anche in assenza di qualsivoglia istanza in tal senso.
Cass. civ. Sez. III, 31 gennaio 2012, n. 1367 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di assegnazione della casa familiare , inizialmente disposta – come nella specie – con ordinanza del presidente del tribunale e poi oggetto di revoca, da parte del tribunale, con la sentenza che definisce il processo di separazione personale tra i coniugi, la natura speciale del diritto di abitazione, ai sensi dell’art.155-quater cod. civ., è tale per cui esso non sussiste senza allontanamento dalla casa familiare di chi non ne è titolare e, corrispon¬dentemente, quando esso cessa di esistere per effetto della revoca, determina una situazione simmetrica in capo a chi lo ha perduto, con necessario allontanamento da parte di questi; ne consegue che il provvedimento ovvero la sentenza rispettivamente attributivi o di revoca costituiscono titolo esecutivo, per entrambe le situazioni, anche quando l’ordine di rilascio non sia stato con essi esplicitamente pronunciato. (Principio affermato dalla S.C. con riguardo all’opposizione, esperita dalla coniuge già assegnataria della casa familiare, al precetto notificatole dall’al¬tro coniuge per il rilascio dell’immobile, sulla base della sola sentenza del tribunale di revoca dell’attribuzione).
Cass. civ. Sez. I, 11 novembre 2011, n. 23631 (Famiglia e Diritto, 2012, 5, 476 nota di ALVISI)
In tema di cessazione degli effetti civili del matrimonio, non può disporsi l’assegnazione parziale della casa fa¬miliare, a meno che l’unità immobiliare sia del tutto autonoma e distinta da quella destinata ad abitazione della famiglia, ovvero questa ecceda per estensione le esigenze della famiglia e sia agevolmente divisibile. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva disposto l’assegnazione parziale, in favore del coniuge non affidatario dei figli, della porzione immobiliare posta al piano sottostante, pur in mancanza di prova, tra l’altro, dell’autonomia dalla restante parte dell’abitazione familiare).
Cass. civ. Sez. I, 15 settembre 2011, n. 18863 (Famiglia e Diritto, 2012, 6, 579 nota di VESTO)
In tema di assegnazione della casa familiare , l’art. 155-quater c.c., applicabile anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati, tutela, come noto, l’interesse prioritario della prole a permanere nell’habitat do¬mestico di cui ha usufruito insieme ai genitori; difatti, la casa familiare viene assegnata al genitore a cui il figlio viene prevalentemente collocato, pur se l’immobile è di proprietà esclusiva dell’altro genitore.
Trib. Padova Sez. I, 1 settembre 2011 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Quando un terzo abbia concesso in comodato un immobile perché sia destinato a casa familiare, il successivo provvedimento – pronunziato nel giudizio di separazione o di divorzio – di autorizzazione di uno dei coniugi ad abitare nella stessa casa, emesso al di fuori della previsione e dei limiti normativi dell’art. 155, comma 4, c.c. – in quanto pronunziato in assenza del provvedimento di affidamento della prole -, non impone al comodante alcun obbligo di consentire la continuazione del godimento del bene, essendo cessata, al momento della separazione personale dei coniugi, la destinazione di questo a casa familiare. Ne consegue che l’occupante dell’alloggio non è in possesso di alcun titolo opponibile al comodante, legittimato, a chiedere il rilascio dell’immobile.
Cass. civ. Sez. I, 22 luglio 2011, n. 16126 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’ assegnazione della casa familiare non è una componente in natura dell’assegno di mantenimento. In tema di separazione personale dei coniugi, ai fini dell’accertamento del diritto all’assegno di mantenimento e della sua determinazione, occorre considerare la complessiva situazione di ciascuno dei coniugi e, quindi, tener conto, oltre che dei redditi in denaro, di ogni altra utilità economicamente valutabile, ivi compresa la disponibilità della casa coniugale.
Cass. civ. Sez. I, 4 luglio 2011, n. 14553 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’ assegnazione della casa familiare prevista dall’art. 155 quater cod. civ., rispondendo all’esigenza di conser¬vare l’”habitat” domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, è consentita unicamente con riguardo a quell’immobile che abbia costituito il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza, con esclusione di ogni altro immobile di cui i coniugi aves¬sero la disponibilità e che comunque usassero in via temporanea o saltuaria. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato la domanda di assegnazione della “casa familiare”, relativa ad immobile acquistato allo stato di rustico, oggetto di lavori di completamento ed occasionalmente utilizzato dalla famiglia, durante il matrimonio, nel solo periodo estivo).
Cass. civ. Sez. III, 21 giugno 2011, n. 13592 (Contratti, 2011, 12, 1103, nota di COLUCCI)
Il comodato, stipulato senza prefissione di termine, di un immobile successivamente adibito, per inequivoca e comune volontà delle parti contraenti, ad abitazione di un nucleo familiare di fatto, costituito dai conviventi e da un figlio minore, non può essere risolto in virtù della mera manifestazione di volontà “ad nutum” espressa dal comodante ai sensi dell’art. 1810, primo comma, ultima parte, cod. civ., dal momento che deve ritenersi impres¬so al contratto un vincolo di destinazione alle esigenze abitative familiari idoneo a conferire all’uso cui la cosa è destinata il carattere implicito della durata del rapporto, anche oltre la crisi familiare tra i conviventi. Ne conse¬gue che il rilascio dell’immobile, finché non cessano le esigenze abitative familiari cui esso è stato destinato, può essere richiesto, ai sensi dell’art. 1809, secondo comma, cod.civ., solo nell’ipotesi di un bisogno contrassegnato dall’urgenza e dall’imprevedibilità.
Cass. civ. Sez. I, 20 aprile 2011, n. 9079 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’art. 156, secondo comma, cod. civ. stabilisce che il giudice debba determinare la misura dell’assegno “in rela¬zione alle circostanze ed ai redditi dell’obbligato”, mentre l’ assegnazione della casa familiare, prevista dall’art. 155 quater cod. civ., è finalizzata unicamente alla tutela della prole e non può essere disposta come se fosse una componente dell’assegno previsto dall’art. 156 cod. civ.; tuttavia, allorché il giudice del merito abbia revocato la concessione del diritto di abitazione nella casa coniugale (nella specie, stante la mancanza di figli della coppia), è necessario che egli valuti, una volta in tal modo modificato l’equilibrio originariamente stabilito fra le parti e venuta meno una delle poste attive in favore di un coniuge, se sia ancora congrua la misura dell’assegno di mantenimento originariamente disposto.
Cass. civ. Sez. II, 12 aprile 2011, n. 8361 (Nuova Giur. Civ., 2011, 11, 1157 nota di GALASSO
L’accordo tra i coniugi che dispone l’assegnazione della casa familiare in favore del coniuge affidatario dei figli costituisce in capo allo stesso un diritto personale di godimento opponibile al terzo acquirente e destinato a con¬servare la sua efficacia anche oltre il raggiungimento della maggiore età dei figli stessi ove ne persista l’interesse a risiedervi e sempreché venga accertata la relativa mancanza di autonomia economica.
Cass. civ. Sez. VI, 11 marzo 2011, n. 5907 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Nel contratto di comodato, il termine finale – che rileva, ai sensi degli artt. 1809 e 1810 cod. civ., ai fini della restituzione del bene in oggetto – può risultare dall’uso cui la cosa deve essere destinata solo in quanto tale uso abbia in sé connaturata una durata predeterminata nel tempo; in tema di comodato immobiliare, pertanto, ove manchi una particolare prescrizione di durata, l’uso corrispondente alla generica destinazione dell’immobile configura un comodato a tempo indeterminato e, perciò, a titolo precario, e, dunque, revocabile “ad nutum” da parte del comodante, a norma dell’art. 1810 cod. civ.
Cass. civ. Sez. III, 28 febbraio 2011, n. 4917 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Nell’ipotesi di concessione in comodato da parte di un terzo di un bene immobile di sua proprietà perché sia de¬stinato a casa familiare, il provvedimento emesso in corso di separazione di assegnazione della casa coniugale ad uno dei due coniugi non è opponibile al comodante se lo stesso chieda la restituzione dell’immobile nell’ipotesi di sopravvenuto bisogno, caratterizzato dai requisiti della urgenza e della non previsione, come disposto dall’art. 1809 c.c..
Corte cost. 11 febbraio 2011, n. 47 (Famiglia e Diritto, 2012, 1, 17 nota di ALVISI)
È inammissibile, in riferimento agli artt. 3, 24, 29, 30 e 31 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 155-quater, 2652 e 2653 c.c. nella parte in cui non contemplano la trascrivibilità della domanda giudiziale di assegnazione della casa familiare contenuta in un ricorso per separazione giudiziale, proposto dal coniuge che non sia titolare di diritti reali o di godimento sull’immobile, e che richieda l’affidamento della prole.
È inammissibile per difetto di legittimazione del rimettente la questione incidentale relativa alla trascrivibilità della domanda di assegnazione della casa familiare sollevata nel corso di un procedimento di reclamo ex art. 2674-bis c.c., posto che tale procedimento non ha carattere giurisdizionale.
Cass. civ. Sez. Unite, 9 febbraio 2011, n. 3168 (Contratti, 2011, 7, 668, nota di DELLA CHIESA)
Nel contratto di comodato, il termine finale può, a norma dell’art. 1810 cod. civ., risultare dall’uso cui la cosa dev’essere destinata, in quanto tale uso abbia in sé connaturata una durata predeterminata nel tempo; in man¬canza di tale destinazione, invece, l’uso del bene viene a qualificarsi a tempo indeterminato, sicché il comodato deve intendersi a titolo precario e, perciò, revocabile “ad nutum” da parte del proprietario.
Cass. civ. Sez. I, 22 novembre 2010, n. 23591 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di separazione, l’ assegnazione della casa familiare postula l’affida-mento dei figli minori o la convi¬venza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti; in assenza di tale condizione non può essere disposta a favore del coniuge proprietario esclusivo, neppure qualora l’eccessivo costo di gestione ne renda opportuna la vendita, se i figli sono affidati all’altro coniuge in quanto eventuali interessi di natura economica assumono rilievo nella misura in cui non sacrifichino il diritto dei figli a permanere nel loro habitat domestico.
Cass. civ. Sez. I, 11 agosto 2010, n. 18619 (Famiglia e Diritto, 2011, 2, 121 nota di MAGLI)
L’effettività della destinazione a casa familiare da parte del comodante non può essere desunta dalla mera natura immobiliare del bene concesso, ma implica un accertamento in fatto, che postula una specifica verifica della comune intenzione delle parti attraverso una valutazione globale del contesto nel quale il contratto si è perfezionato, della natura dei rapporti tra le medesime, degli interessi perseguiti e di ogni altro elemento che possa fare luce sulla effettiva intenzione di dare e ricevere il bene allo specifico fine della sua destinazione a casa familiare.
Cass. civ. Sez. I, 28 aprile 2010, n. 10222 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Come per tutti i provvedimenti conseguenti alla pronuncia di separazione o di divorzio, anche per l’ assegnazio¬ne della casa familiare vale il principio generale della modificabilità in ogni tempo per fatti sopravvenuti, non essendo a ciò ostativa la mancanza di una espressa previsione nell’art. 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come sostituito dall’art. 13 della legge 6 marzo 1987 n. 74; la predetta modificabilità, al pari di quella prevista specificamente per l’affidamento dei figli, nonché per la misura e le modalità dell’assegno divorzile, costituisce infatti un principio generale che trascende la specifica previsione normativa, pur quando, come nella specie, l’originaria statuizione sia stata espressamente giustificata a titolo di integrazione delle disposizioni di carattere economico, sul presupposto, venuto meno in concreto, della presenza dei figli minori non economicamente auto¬sufficienti, potendo semmai giustificarsi, in tale situazione, una rideterminazione dell’assegno divorzile.
Cass. civ. Sez. I, 19 aprile 2010, n. 9277 (Famiglia e Diritto, 2010, 8-9, 770 nota di LIUZZI)
Nel regime della legge n. 54 del 2006 sono impugnabili con il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 111, co. 7, Cost., i provvedimenti emessi dalla Corte d’Appello, sezione per i minorenni, in sede di reclamo avverso i provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 317-bis, relativamente all’affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio ed alle conseguenti statuizioni economiche, ivi compresa l’assegnazione della casa familiare e ove il giudice ritenga necessario stabilire un assegno periodico a favore dei figli, ai fini della determinazione di tale assegno, vale, anche nei procedimenti di cui all’art. 317-bis, in forza del rinvio operato dall’art. 4, co. 2, legge n. 54/2006, la disciplina dettata dal novellato art. 155, co. 4, c.c..
Corte cost. 14 gennaio 2010, n. 7 (Foro It. 2010, 6, 1, 1721)
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, 3° comma, legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui non prevede che, in caso di cessazione della convivenza more uxorio, al conduttore di immobile ad uso abitativo succeda nel contratto di locazione il convivente rimasto ad abitare nell’immobile locato, pure in mancanza di prole comune, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost..
Cass. civ. Sez. I, 17 dicembre 2009, n. 26586 (Foro It., 2010, 6, 1, 1821)
In tema di separazione personale dei coniugi, l’art. 155, quarto comma, cod. civ. (nel te-sto, applicabile “ratione temporis”, anteriore alle modifiche introdotte dall’art. 1 della legge 8 febbraio 2006, n. 54), il quale dispone che l’abitazione nella casa familiare spetta di preferenza, e ove sia possibile, al coniuge cui vengono affidati i figli, non detta una regola assoluta che rappresenti una conseguenza automatica del provvedimento di affidamento, ma attribuisce un potere discrezionale al giudice, il quale può pertanto limitare l’assegnazione a quella parte della casa familiare realmente occorrente ai bisogni delle persone conviventi nella famiglia, tenendo conto, nello stabilire le concrete modalità dell’ assegnazione, delle esigenze di vita dell’altro coniuge e delle possibilità di godimento separato e autonomo dell’immobile, anche attraverso modesti accorgimenti o piccoli lavori.
Cass. civ. Sez. I, 13 novembre 2009, n. 24104 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Ai fini della sussistenza del vincolo pertinenziale tra bene principale e bene accessorio è necessaria la presenza del requisito soggettivo dell’appartenenza di entrambi al medesimo soggetto, nonchè del requisito oggettivo della contiguità, anche solo di servizio, tra i due beni, ai fini del quale il bene accessorio deve arrecare una utilità al bene principale e non al proprietario di esso; ne discende che l’ assegnazione della casa coniugale deve intendersi estensibile al box, quale pertinenza della cosa principale, qualora questo sia oggettivamente al servizio dell’appartamento, essendo situato sullo stesso palazzo, ed entrambi gli immobili appartengano ad un solo coniuge.
Cass. civ. Sez. I, 4 novembre 2009, n. 23411 (Famiglia e Diritto, 2010, 2, 113 nota di DOSI)
Sono ricorribili per Cassazione, nel regime dettato dalla legge n. 54/2006, i provvedimenti emessi, ai sensi dell’art. 317-bis c.c., in sede di reclamo, relativi all’affidamento dei figli e alle relative statuizioni economiche, ivi compresa l’assegnazione della casa familiare, anche nel caso di genitori non sposati.
Cass. civ. Sez. I, 30 ottobre 2009, n. 23032 (Fam. Pers. Succ., 2010, 7, 501 nota di ASTIGGIANO)
È ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. il provvedimento emesso dalla Corte di Appello, Sezione per i minorenni, ai sensi dell’art. 317-bis c.c., in sede di reclamo, relativo all’affidamento dei figli di genitori non coniugati ed alle relative statuizioni economiche, ivi compresa l’assegnazione della casa familiare.
Cass. civ. Sez. III, 30 aprile 2009, n. 10104 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di separazione personale dei coniugi, il provvedimento di assegnazione della casa familiare determina una cessione “ex lege” del relativo contratto di locazione a favore del coniuge assegnatario e l’estinzione del rapporto in capo al coniuge che ne fosse originariamente conduttore; tale estinzione si verifica anche nell’ipotesi in cui entrambi i coniugi abbiano sottoscritto il contratto di locazione, succedendo in tal caso l’assegnatario nella quota ideale dell’altro coniuge.
Cass. civ. Sez. II, 17 aprile 2009, n. 9310 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’ assegnazione della casa familiare ad uno dei coniugi in sede di divorzio è atto che, quando sia opponibile ai terzi, incide sul valore di mercato dell’immobile; ne consegue che, ove si proceda alla divisione giudiziale del medesimo, di proprietà di entrambi i coniugi, si dovrà tener conto, ai fini della determinazione del prezzo di vendita, dell’esistenza di tale provvedimento di assegnazione, che pregiudica il godimento e l’utilità economica del bene rispetto al terzo acquirente.
Cass. civ. Sez. I, 27 febbraio 2009, n. 4816 (Giur. It., 2009, 12, 2676 nota di BELLEZZA)
L’assegnazione della casa familiare prevista all’art. 155, 4° comma, c.c. è consentita unicamente con riguardo a quell’immobile che abbia costituito il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza, con esclusione di ogni altro immobile di cui i coniugi abbiano la disponibilità. (Nella specie la moglie separata aveva chiesto l’assegnazione come casa coniugale di un appartamento, differente da quello in cui la fa-miglia aveva vissuto, maggiormente rispondente ai desideri ed alle necessità quotidiane della figlia adolescente).
Corte cost. 30 luglio 2008, n. 308 (Famiglia e Diritto, 2009, 1, 62)
Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 155-quater, primo comma, c.c., introdotto dall’art. 1, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54, anche in combinato disposto con l’art. 4 della stessa legge, censurato, in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 30 Cost., nella parte in cui prevede la revoca automatica dell’assegnazione della casa familiare nel caso in cui l’assegnatario conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Premesso che la dichiarazione di illegittimità di una disposizione è giustificata dalla constatazione che non ne è possibile un’interpretazione conforme a Costituzione e premesso, altresì, che l’evoluzione normativa e giurisprudenziale evidenzia come non solo la decisione sulla assegnazione della casa familiare , ma anche quella sulla cessazione della stessa, sono sempre state subordinate, pur nel silenzio della legge, ad una valutazione, da parte del giudice, di rispondenza all’interesse della prole, la norma censurata non viola gli indicati parametri ove sia interpretata nel senso che l’assegnazione della casa coniugale non venga meno di diritto al verificarsi degli eventi di cui si tratta (instaurazione di una convivenza di fatto, nuovo matrimonio), ma che la decadenza dalla stessa sia subordinata ad un giudizio di conformità all’interesse del minore.
Cass. civ. Sez. I, 18 giugno 2008, n. 16593 (Famiglia e Diritto, 2008, 12, 1106 nota di AMRAM)
L’assegnazione parziale della casa familiare non può essere disposta laddove il giudice ritenga che la prospettata divisione dell’immobile possa arrecare disagio psicologico al figlio della coppia per il mutamento della sua con¬dizione abitativa (nella specie il minore si vedrebbe costretto a vivere in un immobile grande la metà e, quindi, profondamente diverso da quello in cui aveva fino a quel momento vissuto).
Cass. civ. Sez. I, 16 aprile 2008, n. 9995 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di separazione, e con riferimento al regime vigente in epoca anteriore all’entrata in vigore della legge 8 febbraio 2006, n. 54, l’instaurazione di una relazione “more uxorio” da parte del coniuge affidatario dei figli minorenni non giustifica la revoca dell’ assegnazione della casa familiare , trattandosi di una circostanza inin¬fluente sull’interesse della prole, a meno che la presenza del convivente non risulti nociva o diseducativa per i minori, ed essendo l’assegnazione volta a soddisfare l’interesse di questi ultimi alla conservazione dell’”habitat” domestico, inteso come centro degli affetti, interessi e consuetudini nei quali si esprime e si articola la vita familiare. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato il decreto impugnato, con cui era stata revocata l’assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario della prole, avendo lo stesso intrapreso una convivenza “more uxorio” in quella medesima casa, divenuta pertanto un centro di riferimento degli affari imprenditoriali del convivente).
Trib. Cassino, 19 ottobre 2007 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Nel giudizio di separazione, l’assegnazione della casa coniugale ad uno dei coniugi ai sensi dell’art. 155 c.c. ricomprende, di regola, non il solo l’immobile, bensì anche i beni mobili, gli arredi ed i servizi che vi si trovano. Tuttavia, nulla esclude che possa essere oggetto di accordo tra le parti il prelievo di alcuni mobili dalla casa fa¬miliare, specie se di proprietà esclusiva di uno dei coniugi.
Cass. civ. Sez. I, 2 ottobre 2007, n. 20688 (Famiglia e Diritto, 2008, 3, 241 nota di MARCHIONDELLI)
In materia di separazione e divorzio, l’assegnazione della casa coniugale postula che i soggetti, alla cui tutela è preordinata, siano figli di entrambi i coniugi, a prescindere dal titolo di proprietà dell’abitazione; ne consegue che deve escludersi il diritto all’ assegnazione al coniuge convivente con un figlio minore che non sia figlio anche dell’altro coniuge.
Corte cost. 27 aprile 2007, n. 142 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2652 e 2653 c.c., censurati, in riferimento agli artt. 3, 24, 29, 30 e 31 Cost., laddove non prevedono la trascrivibilità nei registri immobiliari della domanda giudiziale di assegnazione del diritto di abitazione nella casa familiare, proposta con il ricorso per separazione giudiziale nel quale si domandi l’affidamento dei figli minori. Infatti, dato che il rimettente non precisa se, al momento della pronuncia dell’ordinanza di rimessione, la domanda di assegnazione della casa familiare fosse stata o meno accolta, tale omissione incide sulla rilevanza, poiché l’eventuale accoglimento della domanda di assegnazione renderebbe priva di contenuto la richiesta di trascrizione della domanda stessa, in quanto il richiedente potrebbe trascrivere proprio il provvedimento di assegnazione.
Trib. Monza, 22 marzo 2007 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Quando un terzo abbia concesso in comodato un bene immobile di cui sia proprietario o usufruttuario perché sia destinato a casa familiare, il successivo specifico provvedimento – pronunciato nel giudizio di separazione o di divorzio – di autorizzazione di uno dei coniugi ad abitare nella stessa casa, emesso dal giudice della separazione al di fuori della previsione e dei limiti normativi dell’art. 155, quarto comma, cod. civ. – in quanto pronunziato in assenza del provvedimento di affidamento della prole -, non impone al comodante alcun obbligo di consentire la continuazione del godimento del bene, essendo cessata, al momento della separazione personale dei coniugi, la destinazione di questo a casa familiare. Ne consegue che, in tale ipotesi, l’occupante dell’alloggio non è in possesso di alcun titolo opponibile al comodante, legittimato, pertanto, a chiedere il rilascio dell’immobile (Cass. n. 9253 del 4 maggio 2005).
Cass. civ. Sez. V, 16 marzo 2007, n. 6192 (Fam. Pers. Succ., 2007, 7, 614 nota di CICALA)
Non è soggetto passivo dell’Ici il coniuge cui in sede di separazione personale (o divorzio) viene giudizialmente assegnata la casa familiare di proprietà dell’altro coniuge, stante la natura non reale di tale diritto.
Cass. civ. Sez. I, 13 febbraio 2007, n. 3179 (Nuova Giur. Civ., 2007, 11, 1, 1274 nota di AL MAUREDEN)
Quando un bene immobile concesso in comodato sia stato destinato a casa familiare, il successivo provvedi¬mento di assegnazione in favore del coniuge affidatario di figli minori (o convivente con figli maggiorenni non autosufficienti senza loro colpa) emesso nel giudizio di separazione o di divorzio non modifica né la natura né il contenuto del titolo di godimento dell’immobile. Ciò comporta che gli effetti riconducibili al provvedimento giudiziale di assegnazione della casa, che legittima l’esclusione di uno dei coniugi dall’utilizzazione in atto e consente la concentrazione del godimento del bene in favore della persona dell’assegnatario, restano regolati dalla stessa disciplina già vigente nella fase fisiologica della vita matrimoniale. Ne consegue che ove si tratti di comodato senza la fissazione di un termine predeterminato – c.d. precario –, il comodatario è tenuto a restituire il bene quando il comodante lo richieda (art. 1810 cod. civ.) e che il diritto di recesso del proprietario può essere legittimamente esercitato.
Cass. civ. Sez. I, 17 novembre 2006, n. 24498 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il dovere di mantenimento del figlio maggiorenne, gravante sul genitore separato non convivente sotto forma di obbligo di corresponsione di un assegno ex art. 156 cod. civ., cessa all’atto del conseguimento, da parte figlio, di uno “status” di autosufficienza economica consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla profes¬sionalità – quale che sia – acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato. Ne consegue che, una volta che sia provata la prestazione di attività lavorativa retribuita, resta rimessa alla valutazione del giudice del merito la eventuale esiguità del reddito percepito, al fine di escludere la cessazione dell’obbligo di contributo al mantenimento del figlio a carico del genitore non affidatario.
Cass. civ. Sez. I, 19 ottobre 2006, n. 22491 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il diritto a percepire l’assegno di mantenimento, riconosciuto in sede di separazione personale tra i coniugi, può essere modificato o estinguersi solo mediante la procedura di cui all’art. 710 cod. proc. civ. con la conse¬guenza che il raggiungimento della maggiore età del figlio e la raggiunta autosufficienza economica dello stesso non sono, di per sé, condizioni sufficienti a legittimare “ipso facto”, in assenza di un accertamento giudiziale, la mancata corresponsione dell’assegno, ma determinano unicamente la possibilità per il genitore obbligato di richiedere l’accertamento di tali circostanze.
Cass. civ. Sez. III, 6 giugno 2006, n. 13260 (Foro It., 2006, 9, 1, 2309)
Nell’ipotesi di concessione in comodato da parte di un terzo di un bene immobile di sua proprietà perché sia destinato a casa familiare , e di successivo provvedimento di assegnazione in favore del coniuge affidatario di figli minorenni o convivente con figli maggiorenni non autosufficienti senza loro colpa, emesso nel giudizio di separazione, il comodante è tenuto a consentire la continuazione del godimento per l’uso previsto nel contratto, salva l’ipotesi di sopravvenienza di un urgente ed impreveduto bisogno.
Cass. civ. Sez. II, 13 febbraio 2006, n. 3072 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Ove il comodato di un bene immobile sia stato stipulato senza limiti di durata in favore di un nucleo familiare (nella specie: dal genitore di uno dei coniugi), si versa nell’ipotesi del comodato a tempo indeterminato, caratte¬rizzato dalla non prevedibilità del momento in cui la destinazione del bene verrà a cessare. In tal caso, per effet¬to della concorde volontà delle parti, si è impresso allo stesso un vincolo di destinazione alle esigenze abitative familiari (e perciò non solo e non tanto a titolo personale del comodatario) idoneo a conferire all’uso – cui la cosa deve essere destinata – il carattere implicito della durata del rapporto, anche oltre la eventuale crisi coniugale e senza possibilità di far dipendere la cessazione del vincolo esclusivamente dalla volontà, «ad nutum», del como¬dante, salva la facoltà di quest’ultimo di chiedere la restituzione nell’ipotesi di sopravvenienza di un bisogno, ai sensi dell’art. 1809, comma 2, cod. civ., segnato dai requisiti della urgenza e della non previsione.
App. Roma, 30 novembre 2005 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In sede di separazione personale tra i coniugi, l’assegnazione della casa coniugale si estende alle rispettive per¬tinenze dovendo, la stessa, corrispondere alle concrete esigenze del coniuge assegnatario e dei figli minori; è pertanto legittima l’ assegnazione di un locale ad uso autorimessa al coniuge assegnatario della casa coniugale e affidatario dei figli minori che utilizzi la pertinenza per parcheggiarvi la propria autovettura, in quanto da tale as¬segnazione trae una utilità diretta il coniuge e traggono altresì una utilità riflessa i figli minori con lui conviventi.
Cass. civ. Sez. I, 4 maggio 2005, n. 9253 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Nell’ipotesi di assegnazione della casa familiare ex art. 155, comma 4, c.c., la disciplina derivante da tale provve¬dimento non si sostituisce a quella scaturente dal contratto di comodato, i cui diritti ed obblighi si concretano in capo al nuovo comodatario per effetto dell’assegnazione: il coniuge assegnatario dell’alloggio consegue, dunque, un diritto personale atipico di godimento, modellato dalla disciplina del titolo negoziale preesistente, e non un diritto reale di abitazione.
Il giudice della separazione non può disporre l’assegnazione della casa familiare in assenza di figli, in quanto il titolo ad abitare per il coniuge è strumentale alla conservazione della comunità domestica ed è giustificato esclu¬sivamente dall’interesse morale e materiale della prole affidatagli.
Cass. civ. Sez. I, 4 aprile 2005, n. 6975 (Guida al Diritto, 2005, 16, 39, nota di FIORINI)
Il diritto di percepire gli assegni di mantenimento riconosciuti, in sede di divorzio, all’ex coniuge da sentenze pas¬sate in giudicato per i figli minori a lui affidati può essere modificato, ovvero estinguersi del tutto, solo attraverso la procedura prevista dall’art. 710 c.p.c. (oltre che per accordo tra le parti), con la conseguenza che la raggiunta maggiore età e la raggiunta autosufficienza economica del figlio non sono, di per sé, condizioni sufficienti a le¬gittimare, “ipso facto”, la mancata corresponsione dell’assegno.
Cass. civ. Sez. I, 23 marzo 2005, n. 6278 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Nell’ipotesi di concessione in comodato da parte di un terzo di un bene immobile di sua proprietà perché sia de¬stinato a casa familiare , il successivo provvedimento di assegnazione in favore del coniuge affidatario di figli minorenni o convivente con figli maggiorenni non autosufficienti senza loro colpa, emesso nel giudizio di separa¬zione o di divorzio, non modifica la natura e il contenuto del titolo di godimento sull’immobile, ma determina una concentrazione, nella persona dell’assegnatario, di detto titolo di godimento, che resta regolato dalla disciplina del comodato, con la conseguenza che il comodante è tenuto a consentirne la continuazione per l’uso previsto nel con¬tratto, salva la sopravvenienza di un urgente e imprevisto bisogno, ai sensi dell’articolo 1809, comma 2, del c.c. È, pertanto, opponibile al proprietario comodante la suddetta assegnazione giudiziale di casa coniugale, se ricorrono gli indicati presupposti di fatto: destina-zione a casa familiare del bene concesso in comodato e mancata allega¬zione e pro-va, da parte del proprietario comodante, della sopravvenienza di un suo urgente e imprevisto bisogno.
Cass. civ. Sez. II, 15 ottobre 2004, n. 20319 (Famiglia e Diritto, 2005, 6, 611 nota di DE MARZO)
L’assegnazione della casa familiare ad uno dei coniugi, cui l’immobile non appartenga in via esclusiva, instaura un vincolo (opponibile anche ai terzi per nove anni, e, in caso di trascrizione, senza limite di tempo) che ogget¬tivamente comporta una decurtazione del valore della proprietà, totalitaria o parziaria, di cui è titolare l’altro coniuge, il quale da quel vincolo rimane astretto, come i suoi aventi causa, fino a quando il provvedimento non venga eventualmente modificato. Ne consegue che di tale decurtazione deve tenersi conto indipendentemente dal fatto che il bene venga attribuito in piena proprietà all’uno o all’altro coniuge, ovvero venduto a terzi in caso di sua infrazionabilità in natura.
Cass. civ. Sez. Unite, 21 luglio 2004, n. 13603 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Quando un terzo (nella specie: il genitore di uno dei coniugi) abbia concesso in comodato un bene immobile di sua proprietà perché sia destinato a casa familiare , il successivo provvedimento – pronunciato nel giudizio di sepa¬razione o di divorzio – di assegnazione in favore del coniuge (nella specie: la nuora del comodante) affidatario di figli minorenni o convivente con figlio maggiorenni non autosufficienti senza loro colpa, non modifica né la natura né il contenuto del titolo di godimento sull’immobile, atteso che l’ordinamento non stabilisce una “funzionalizza¬zione assoluta” del diritto di proprietà del terzo a tutela di diritti che hanno radice nella solidarietà coniugale o postconiugale, con il conseguente ampliamento della posizione giuridica del coniuge assegnatario. Infatti, il prov¬vedimento giudiziale di assegnazione della casa, idoneo ad escludere uno dei coniugi dalla utilizzazione in atto e a “concentrare” il godimento del bene in favore della persona dell’assegnatario, resta regolato dalla disciplina del comodato negli stessi limiti che segnavano il godimento da parte della comunità domestica nella fase fisiologica della vita matrimoniale. Di conseguenza, ove il comodato sia stato convenzionalmente stabilito a termine indeter¬minato (diversamente da quello nel quale sia stato espressamente ed univocamente stabilito un termine finale), il comodante è tenuto a consentire la continuazione del godimento per l’uso previsto nel contratto, salva l’ipotesi di sopravvenienza di un urgente ed impreveduto bisogno, ai sensi dell’art. 1809 c.c., secondo comma.
Cass. civ. Sez. I, 23 marzo 2004, n. 5719 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Persistendo l’obbligo del genitore di contribuire al mantenimento dei figli maggiorenni ma non ancora autosuf¬ficienti rimasti a convivere con l’altro genitore, la cessazione di tale obbligo per avere detti figli raggiunto l’indi¬pendenza economica o per averla colpevolmente evitata o per avere cessato di vivere con il genitore richiedente il contributo, deve essere provata – secondo il disposto dell’articolo 2697, comma 2, c.c. – da colui che afferma essersi verificato alcuno dei menzionati fatti, estintivi della propria obbligazione.
Il genitore il quale adempia per intero all’obbligo imposto ad ambedue i coniugi dall’art. 147 c.c., valido anche nei confronti dei figli divenuti maggiorenni ma non ancora, senza loro colpa, autosufficienti economicamente, è legittimato proprio ime a chiedere all’altro genitore di contribuire al mantenimento nella misura che, in mancan¬za d’accordo tra le parti è stabilita dal giudice in conformità al criterio di ripartizione dettato dall’articolo 148 e a pretendere tale contributo anche per il futuro, finché non sia accertata la raggiunta indipendenza economica della prole.
Corte cost. 11 giugno 2003, n. 204 (Foro It. 2003, 1, 2222)
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 L. 392/78, nella parte in cui non prevede che, in caso di cessazione della convivenza more uxorio, il convivente rimasto nella detenzione dell’immobile adibito ad abitazione succeda al conduttore nel contratto di locazione anche in mancanza di prole comune, in riferimento all’art. 3 Cost.
Cass. civ. Sez. Unite, 26 luglio 2002, n. 11096 (Giur. It., 2003, 1133 nota di CARRINO)
Ai sensi dell’art. 6, 6° comma, della L. 1° dicembre 1970, n. 898 (nel testo riformato dall’art. 11 della legge n. 74 del 1987) – dettato con riguardo al procedimento di divorzio, ma applicabile anche in caso di separazione per¬sonale dei coniugi – il provvedimento giudiziale di assegnazione in uso della casa familiare , in quanto avente data certa, è opponibile al terzo acquirente l’immobile (in data successiva al provvedimento di assegnazione), anche se non trascritto nei limiti di un novennio, decorrenti dalla data del provvedimento, ovvero anche dopo i nove anni, ove il titolo sia in precedenza trascritto.
Cass. civ. Sez. I, 3 aprile 2002, n. 4765 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’obbligo gravante sui genitori di concorrere al mantenimento del figlio divenuto maggiorenne non cessa automa¬ticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma persiste finché il genitore o i genitori interessati dimo¬strino che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica, ovvero è stato da loro posto nelle concrete condizioni per essere autosufficiente (nella fattispecie, la Corte di cassazione non ha ravvisato profili di colpa nella condotta del figlio che ha rifiutato una sistemazione lavorativa ritenendola non adeguata alla sua specifica preparazione, alle sue attitudini ed ai suoi interessi, se contenute nei limiti temporali in cui dette aspirazioni abbiano una ragio¬nevole possibilità di essere realizzate, e compatibilmente con le condizioni economiche della famiglia).
Cass. civ. Sez. I, 17 settembre 2001, n. 11630 (Giust. Civ., 2002, I, 55 nota di FINOCCHIARO)
L’assegnazione, in sede di divorzio come di separazione personale dei coniugi, della casa familiare al coniuge affidatario dei figli minori integra un diritto personale atipico di godimento, il quale non costituisce un peso sull’immobile destinato ad abitazione, come avviene per un diritto reale. Detta assegnazione non può, pertanto, essere presa in considerazione in sede di determinazione del valore dell’immobile, in caso di divisione, tra i co¬niugi, dell’immobile stesso ove comune (e il valore del cespite, quindi, deve essere accertato, ai fini del giudizio di divisione, come se non esistesse il provvedimento di assegnazione in questione).
Cass. civ. Sez. I, 16 giugno 2000, n. 8235 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il diritto di percepire gli assegni di mantenimento riconosciuti, in sede di separazione, da sentenze passate in giudicato o, come nella specie, da verbali di separazione consensuale omologata può essere modificato, ovvero estinguersi del tutto, solo attraverso la procedura prevista dall’art. 710 c.p.c. (oltre che per accordo tra le parti), con la conseguenza che la raggiunta maggiore età del figlio (minore all’epoca della separazione) e la raggiunta autosufficienza economica del medesimo non sono, di per sè, condizioni sufficienti a legittimare, “ipso facto”, la mancata corresponsione dell’assegno.
Cass. civ. Sez. III, 17 luglio 1996, n. 6458 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Quando la casa familiare, concessa in comodato ai coniugi per il tempo della loro convivenza, in sede di separa¬zione personale degli stessi sia assegnata, ai sensi dell’articolo 155, comma 4 codice civile, al coniuge affidatario dei figli, questi succede nella titolarità del rapporto di comodato, in applicazione analogica dell’art. 6 legge 27 luglio 1978 n. 392 (sull’equo canone) ricorrendo la medesima ratio dell’interesse della prole a non abbandonare la casa familiare, e giustificandosi l’estensione della suddetta norma ad ogni ipotesi in cui i coniugi si siano pro¬curati l’uso dell’abitazione familiare sulla base di un contratto di godimento.
Cass. civ. Sez. III, 26 gennaio 1995, n. 929 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il coniuge assegnatario della casa familiare ai sensi dell’art. 155, comma 4, codice civile subentrato per effetto del provvedimento di assegnazione della stessa posizione giuridica del coniuge separato, precedente comodata¬rio dell’appartamento, è tenuto a subire, ai sensi dell’art. 1810 codice civile gli effetti del recesso del comodante, non essendo opponibile ai terzi il provvedimento di assegnazione, attributivo non di un diritto reale, ma di un diritto atipico di godimento.
Cass. civ. Sez. I, 11 dicembre 1990, n. 11787 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il potere del giudice della separazione di assegnare l’abitazione della casa familiare, in deroga al normale regime privatistico, al coniuge affidatario dei figli minori include la facoltà di attribuire alcuni soltanto dei locali di detta casa, quando essi abbiano ampiezza sufficiente per soddisfare le esigenze dei figli e del genitore cui sono affi¬dati, ed altresì abbiano caratteristiche strutturali e funzionali tali da consentirne il distacco con autonoma unità abitativa, con modesti accorgimenti o piccoli lavori, senza opere edili di trasformazione (nella specie, trattandosi del piano di un villino, che poteva con facilità essere reso indipendente dal resto della costruzione).
Cass. civ. Sez. I, 25 maggio 1998, n. 5189 (Famiglia e Diritto, 1998, 6, 570)
In tema di separazione personale dei coniugi, se è vero che l’assegnazione della casa familiare si estende – di norma – anche a mobili ed arredi, nulla vieta ai coniugi di pattuire, anche al di fuori dei poi omologati accordi di separazione consensuale, che alcuni mobili , tanto più se di proprietà esclusiva di uno di loro, siano prelevati dalla casa familiare.
Corte Cost. 13 maggio 1998, n. 166 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, con riferimento agli artt. 3 e 30 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 155, comma 4, cod. civ., nella parte in cui non prevede la possibilità di assegnare in godimento la casa familiare al genitore naturale affidatario di un minore, o convivente con prole maggiorenne non economicamente autosufficiente, anche se lo stesso genitore affidatario non sia titolare di diritti reali o di godimento sull’immobile, in quanto posto che la questione deve essere risolta ponendosi sul piano del rapporto di filiazione e delle norme ad esso relative; che l’art. 261 cod. civ. enuncia il fondamentale principio in forza del quale il riconoscimento del figlio naturale comporta, da parte del genitore, l’assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi; che, nello spirito della riforma del diritto di famiglia del 1975, il matrimonio non costituisce più elemento di discrimine nei rapporti tra genitori e figli (legittimi e naturali riconosciuti), identico essendo il contenuto dei doveri, oltreché dei diritti, degli uni nei confronti degli altri, e la condizione giuridica dei genitori tra di loro, in relazione al vincolo coniugale, non può determinare una condizione deteriore per i figli, poiché quell’insieme di regole, che costituiscono l’essenza del rapporto di filiazione e che si sostanziano negli obblighi di mantenimento, di istruzione e di educazione della prole, derivante dalla qualità di genitore, trova fondamento nell’art. 30 Cost., il quale richiama i genitori all’obbligo di responsabilità; che il valore costituzionale di tutela della filiazione trova concreta specificazione nelle disposizioni previste dagli artt. 147 e 148 cod. civ., che, in quanto complessivamente richiamate dal successivo art. 261, devono essere riguardate nel loro contenuto effettivo, indipendentemente dalla menzione legislativa della qualità di coniuge, trattandosi dei medesimi doveri imposti ai genitori che abbiano compiuto il riconoscimento dei figli naturali; e che l’obbligo di mantenimento della prole, sancito dall’art. 147 cod. civ., comprende in via primaria il soddisfacimento delle esigenze materiali, connesse inscindibilmente alla prestazione dei mezzi necessari per garantire un corretto sviluppo psicologico e fisico del figlio, e segnatamente, tra queste, la predisposizione e la conservazione dell’am¬biente domestico, considerato quale centro di affetti, di interessi e di consuetudini di vita, che contribuisce in misura fondamentale alla formazione armonica della personalità del figlio – l’interpretazione sistematica dell’art. 30 Cost. in correlazione agli artt. 261, 146 e 148 cod. civ. impone che l’assegnazione della casa famiglia nell’i¬potesi di cessazione di un rapporto di convivenza “more uxorio”, allorché vi siano figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, deve regolarsi mediante l’applicazione del principio di responsabilità genitoria¬le, il quale postula che sia data tempestiva ed efficace soddisfazione alle esigenze di mantenimento del figlio, a prescindere dalla qualificazione dello “status”.
Cass. civ. Sez. I, 11 marzo 1998, n. 2670 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’obbligo dei genitori di concorrere tra loro secondo le regole dell’art. 148 c.c. al mantenimento dei figli non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma continua invariato finché i genitori o il genitore interessato non provi che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica oppure che è stato da loro posto nella concreta posizione di poter essere autosufficiente, ma non ne abbia tratto profitto per sua colpa. Ne consegue che il genitore il quale contesta la sussistenza del proprio obbligo di mantenimento nei confronti di figli mag¬giorenni che non svolgono attività lavorativa retribuita, è tenuto a fornire la prova della condotta colpevole del figlio che persista in un atteggiamento d’inerzia nella ricerca di un lavoro compatibile con le sue attitudini e la sua professionalità, ovvero di rifiuto di corrispondenti occasioni di lavoro.
Cass. civ. Sez. III, 4 marzo 1998, n. 2407 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Poichè l’assegnazione della casa coniugale ad un coniuge, in seguito alla separa-zione, non fa venir meno, in analogia a quanto dispone l’art. 6 l. 27 luglio 1978 n. 392, il contratto di comodato, l’applicazione della relativa disciplina permane e pertanto, se un genitore concede un immobile in comodato per l’abitazione della costituen¬da famiglia non è obbligato al rimborso delle spese, non necessarie nè urgenti, sostenute da un coniuge durante la convivenza familiare per la migliore sistemazione dell’abitazione coniugale.
Cass. civ. Sez. III, 20 ottobre 1997, n. 10258 (Nuova Giur. Civ., 1998, I, 591 nota di DI NARDO)
L’opponibilità al terzo acquirente dell’ assegnazione della casa familiare in sede di separazione dei coniugi o di divorzio, ai sensi dell’art. 6 comma 6 l. n. 898 del 1970, modificato dall’art. 11 l. n. 74 del 1987, in seguito alla trascrizione del relativo provvedimento, corrisponde al contenuto del preesistente titolo in base al quale i coniugi godevano dell’immobile, la cui natura rimane immutata; sicché, qualora il godimento trovi titolo in un contratto di comodato senza determinazione di tempo, il coniuge assegnatario dell’immobile è tenuto a restituirlo al comodante non appena questi lo richieda, ex art. 1810 c.c.
Cass. civ. Sez. I, 10 dicembre 1996, n. 10977 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Quando il provvedimento di assegnazione della casa familiare si renda opponibile e quando – in questo caso – l’al¬loggio in questione fosse utilizzato dai coniugi in virtù di un comodato senza predeterminazione di un termine fina¬le, la durata dell’utilizzazione dell’immobile è governata dalla disciplina fissata nel provvedimento giurisdizionale di assegnazione e non da quella propria del rapporto originario di comodato
Corte cost. 27 luglio 1989, n. 454 (Foro It., 1989, I, 3336 nota di JANNARELLI)
È illegittimo, per violazione degli art. 3, 29 e 31 cost., l’art. 155, 4° comma, c. c., nella parte in cui non prevede la trascrizione del provvedimento giudiziale di assegnazione dell’abitazione nella casa familiare al coniuge affida¬tario della prole, ai fini dell’opponibilità ai terzi.
Corte cost., 7 aprile 1988, n. 404 (Foro It. 1988, I, 2515, nota di PIOMBO)
È costituzionalmente illegittimo – in riferimento agli art. 2 e 3 cost. – l’art. 6, l. 27 luglio 1978, n. 392 nella parte in cui non prevede la successione nel contratto di locazione al conduttore che abbia cessato la convivenza more uxorio a favore del già convivente quando vi sia prole naturale.
Cass. civ. Sez. I, 27 gennaio 1986, n. 518 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Per la configurabilità della pertinenza devono concorrere l’elemento oggettivo, consistente nel rapporto funzio¬nale corrente tra la cosa principale e quelle accessorie, l’elemento soggettivo della destinazione pertinenziale, consistente nella volontà effettiva del titolare della proprietà, o di altro diritto reale, sui beni collegati di destinare durevolmente la cosa accessoria al servizio od all’ornamento di quella principale; non è pertanto configurabile come pertinenza, rispetto ad un alloggio economico popolare (di cui non è suscettibile per ciò di condividere il regime giuridico), l’autorimessa costruita e locata da un Iacp successivamente all’ assegnazione dell’alloggio medesimo e con la stipula di un separato contratto, che la assuma come autonoma entità giuridica.
Cass. civ. Sez. I, 9 dicembre 1983, n. 7303 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Nel giudizio di separazione, l’assegnazione della casa coniugale ad uno dei coniugi, ai sensi dell’art. 155, 4° comma, c. c., ricomprende, per la necessaria tutela della prole minore, non il solo immobile, ma anche i mobili , gli arredi, gli elettrodomestici ed i servizi, con l’eccezione dei beni strettamente personali che soddisfano esi¬genze peculiari del coniuge privato del godimento della casa familiare ; tale diritto di uso dei mobili , essendo strumentale al godimento dell’immobile, è destinato a cessare quando l’assegnatario perda la disponibilità dello stabile, con la conseguenza che il coniuge che è stato privato del godimento di tali mobili , può reclamare quelli di sua appartenenza esclusiva o richiedere la divisione di quelli comuni, salvo che, in considerazione del perma¬nere di fondate esigenze del nucleo familiare, il giudice autorizzi il trasferimento dei mobili fin allora goduti nel nuovo alloggio.

Sentenza dichiarativa di separazione non definitiva non determina violazione costituzionale del coniuge economicamente più debole

Cass. ord. 20666 del 31 agosto 2017
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 12 giugno – 31 agosto 2017, n. 20666
Presidente Scaldaferri – Relatore Bisogni
Fatto e diritto
Rilevato che:
1. Con ricorso del 23 marzo 2012 il D.d.R.A.P.M. ha adito il Tribunale di Roma per ottenere la separazione giudiziale, con addebito alla moglie R.C.A.M. che si è costituita chiedendo a sua volta la dichiarazione di addebito a carico del marito. Entrambe le parti hanno formulato domande relative al regime di affidamento dei figli e al loro mantenimento. La R.C. ha chiesto altresì la imposizione al mensile di D.d.R. di un assegno mensile di mantenimento in suo favore.
2. Il Tribunale con sentenza non definitiva del 23/24 ottobre 2012 ha pronunciato la separazione giudiziale.
3. Ha proposto appello la R.C. per l’errata valutazione circa la sua adesione alla domanda di separazione e la sua rinuncia ai termini di cui all’art. 109 c.p.c.; per il mancato accertamento circa l’effettiva irreversibilità della crisi coniugale e della intollerabilità della convivenza; per la asserita incostituzionalità della disciplina che consente la pronuncia della separazione con sentenza non definitiva in quanto in contrasto con gli artt. 3, 29 e 111 della Costituzione.
4. D.d.R.A.P.M. si è costituito e ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità per difetto di interesse all’impugnazione e la condanna della R.C. ex art. 96 c.p.c..
5. La Corte di appello ha respinto l’appello rilevando che con la novella introdotta con legge n. 263/2005 dell’art. 709 bis c.p.c. sussiste ormai l’obbligo e non più la sola facoltà per il giudice di pronunciare anche con sentenza non definitiva sullo status e ciò a prescindere dall’impulso di parte (Cass. civ. n. 10484/2012). Ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale e ha ritenuto accertata in base alle prospettazioni delle parti e all’esito del tentativo di conciliazione l’intollerabilità della convivenza. Ha infine condannato la R.C. ex art. 96 comma 3 c.p.c..
6. Ricorre per cassazione la R.C. affidandosi a sei motivi con i quali ribadisce di non aver mai proposto o aderito alla domanda di separazione, rileva la mancata prospettazione delle pretese ragioni di intollerabilità della convivenza, contesta l’omessa valutazione in ordine alla prospettata necessità di prosecuzione del processo prima della sentenza dichiarativa della separazione, contesta infine la sussistenza dei presupposti per la sua condanna ex art. 96 c.p.c. e al pagamento delle spese processuali.
7. Si difende con controricorso il D.d.R. .
Ritenuto che:
8. La disposizione di cui all’art.709 bis cod.proc. civ., come definitivamente modificata dall’art.1, comma 4, della legge 25 dicembre 2005, n. 263, sancisce in maniera esplicita, in materia di pronuncia immediata sullo “status”, la già ritenuta equiparazione fra il procedimento di separazione tra i coniugi e quello di divorzio, volendo evitare condotte processuali dilatorie, tali da incidere negativamente sul diritto di una delle parti ad ottenere una pronuncia sollecita in ordine al proprio “status” (Cass. civ., sez. V1-1, n. 10484 del 22 giugno 2012).
9. Come affermato sin dal 1992 (Cass. civ., sez. I n. 7148 del 10 giugno 1992) e ribadito anche di recente (Cass. civ., sez. I, n. 8713 del 29 aprile 2015) la situazione di intollerabilità della convivenza può dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale anche di uno solo dei coniugi.
10. Per ciò che concerne la sollevata questione di costituzionalità questa Corte ha già affermato (Cass. civ. sez. I, n. 9614 del 22 aprile 2010) che la sentenza non definitiva di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, che il Tribunale è tenuto a pronunciare d’ufficio quando la causa sia, sul punto, matura per la decisione, ed alla quale faccia seguito la prosecuzione del giudizio per le altre statuizioni, costituisce uno strumento di accelerazione dello svolgimento del processo che non determina un’arbitraria discriminazione nei confronti del coniuge economicamente più debole, sia perché è sempre possibile richiedere provvedimenti temporanei ed urgenti, ai sensi dell’art. 4 della legge n. 898 del 1970, peraltro modificabili e revocabili dal giudice istruttore al mutare delle circostanze, sia per l’effetto retroattivo, fino al momento della domanda, che può essere attribuito in sentenza al riconoscimento dell’assegno di divorzio. Pertanto, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 9, della legge n. 898 del 1970 (nel testo sostituito dell’art. 8, della legge n. 74 del 1987), sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 29 Cost..
11. Per ciò che concerne gli ultimi due motivi di ricorso attinenti alla contestazione della condanna alle spese del giudizio di appello la Corte ritiene di aderire all’indirizzo giurisprudenziale più recente (Cass. civ. sez. VI-3 n. 9532 del 12 aprile 2017) secondo cui il rigetto, in sede di gravame, della domanda, meramente accessoria, ex art. 96 c.p.c., a fronte dell’integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, in riforma della sentenza di primo grado, non configura un’ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell’art. 92 c.p.c..
Conseguentemente anche tali motivi devono ritenersi infondati sebbene non possano ritenersi sussistenti – in ragione dello specifico contrasto giurisprudenziale (Cass. civ. sez. II n. 20838 del 14 ottobre 2016) – i presupposti per una condanna della ricorrente ex art. 96 comma 3 relativamente al presente giudizio.
12. Il ricorso va pertanto respinto con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in 5.100 Euro, di cui 100 per spese, oltre accessori di legge e spese forfettarie. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell’art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma l bis dello stesso articolo 13.

Lecita la condotta della ex moglie che chiede ed ottiene informazioni sul conto corrente dell’ex marito alla banca di costui

Cass. sent. 20649 del 31 agosto 2017
Sentenza
Presidente Scaldaferri – Relatore Lamorghese
Fatti di causa
Il Tribunale di Modena, con sentenza 7 aprile 2014, ha rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta da B.E. contro R.L. , per avere illecitamente chiesto a Unicredit e ottenuto notizie relative al proprio estratto conto, poi utilizzate nella causa di separazione personale nei confronti della B. , in violazione della normativa in tema di tutela della privacy e della riservatezza. L’appello è stato dichiarato inammissibile dalla Corte d’appello di Bologna, con ordinanza in data 28 dicembre 2015, perché privo di una ragionevole probabilità di essere accolto (art. 348 bis c.p.c.).
B. ha proposto ricorso per cassazione, a norma dell’art. 348 ter, quarto comma, c.p.c.; la R. non ha svolto difese.
Ragioni della decisione
Con un unico motivo la ricorrente ha denunciato l’errata interpretazione di imprecisate norme del d.lgs. n. 196 del 2003, in tema di privacy e trattamento dei dati sensibili.
Il ricorso è inammissibile. Con l’ordinanza impugnata la Corte bolognese ha richiamato la motivazione del Tribunale, secondo la quale, nel richiedere informazioni o documenti alla banca, la R. non aveva violato alcuna norma di legge né aveva tenuto un comportamento fraudolento; la Corte ha anche ritenuto che l’attore non avesse offerto alcuna indicazione circa il danno subito.
Tanto premesso, con il ricorso per cassazione, il B. ha censurato soltanto la prima ratio decidendi, lamentando l’illiceità del comportamento della convenuta R. , ma non la seconda ratio, distinta ed autonoma, la quale è da sola sufficiente a sorreggere il provvedimento impugnato.
Il ricorso è inammissibile (v. Cass., sez. un., n. 7931/13 e 16602/2005).
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi.

Il Tribunale non omologa la separazione solo “di fatto” di due coniugi che continueranno a vivere insieme per esigenze economiche

Tribunale di Como, ordinanza 6 giugno 2017
IL TRIBUNALE DI COMO
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Composto da dott.ssa Donatella Montanari Presidente relatore
dott.ssa Giulia Troina Giudice
dott. ssa Cristiana Caruso Giudice
a scioglimento della riserva che precede,
vista la istanza di omologa del verbale di separazione personale per mutuo consenso redatto dai
coniugi XX e YY, comparsi innanzi al Presidente delegato alla udienza 30-5-2017;
osservato che:
le condizioni di separazione contemplate nel ricorso concernono sostanzialmente (stante la
dichiarata autosufficienza economica di entrambi i coniugi, la comproprietà della casa familiare, e la
presenza di un figlio maggiorenne, studente), il sostegno economico a quest’ultimo nonché la
gestione dell’habitat familiare;
essendo lo accordo dei coniugi elemento fondante delle condizioni di separazione, l’atto in cui si
realizza il consenso circa la separazione ha natura negoziale ancorchè non contrattuale, incidendo su
diritti soggettivi, in tale contesto il decreto di omologa svolge la funzione di controllare la
compatibilità della convenzione pattizia rispetto alle norme cogenti ed ai principi di ordine
pubblico, nonché, in presenza di figli minori, ovvero maggiorenni non autosufficienti
economicamente, di compiere ex art. 158 2°co cc la più pregnante indagine circa la conformità delle
condizioni relative ad affidamento e mantenimento allo interesse degli stessi (cfr. Cass. 9287/97,
2602/13);
ciò premesso in fatto e in diritto, devesi rilevare che le condizioni (di cui ai paragrafi 3-4- del
ricorso) relative alla suddivisione delle spese di mantenimento e al fondo di risparmio accantonato
per il figlio risultano corrispondenti allo interesse del giovane; lo stesso deve dirsi quanto al
paragrafo 5, relativo alla fruizione delle vetture dei coniugi, questioni che rivestono un indubbio
contenuto economico, al pari di qualunque altra spesa relativa a beni o servizi di interesse familiare,
e non contrastano con alcuna norma cogente;
quanto alle condizioni relative alla gestione della casa familiare, di cui al paragrafo 2, si impongono
invece una serie di rilievi; detto paragrafo prevede infatti che i coniugi proseguano la convivenza a
tempo indeterminato, ovvero sino a quando le condizioni economiche familiari non consentiranno
di reperire una diversa soluzione abitativa; non viene cioè fissato alcun termine, neppure indicativo,
per il rilascio della casa familiare (evidentemente non materialmente divisibile) da parte dell’uno o
dell’altro coniuge, né detto termine può essere altrimenti supposto, con riferimento a futuri
miglioramenti economici, essendo entrambi i coniugi lavoratori dipendenti, quindi versando in
condizione reddituale tendenzialmente stabile, e non avendo indicato le ragioni dello eventuale
auspicato incremento dei rispettivi redditi;
interrogati dal Presidente, i coniugi hanno riferito di vivere da anni come “separati in casa” e che
nessuno dei due ha al momento intenzione di allontanarsi dalla casa familiare di comproprietà,
frutto di tanti sacrifici, dove dispongono ciascuno di una camera da letto personale e usano a turno
gli altri locali; nel corso della discussione orale il procuratore dei ricorrenti ha motivato la opzione
per la persistente coabitazione nella prospettiva di preservare le risorse economiche familiari e così
agevolare il percorso di studio del figlio ( di anni 18), nonché di garantire alla moglie eventuale
assistenza personale (a causa di non precisati problemi di salute), finalità solidaristiche che peraltro
ben potrebbero perseguire anche da “separati”; del resto il complessivo attuale reddito familiare
siccome evincesi dalle dichiarazioni fiscali in atti, non è incompatibile con la conduzione da parte di
uno dei due coniugi di un alternativo alloggio e con il mantenimento del figlio, anche agli studi, in
condizioni dignitose, tanto più che a suo favore è già stato accantonato un fondo di risparmio di una
certa consistenza; pare inoltre che la motivazione che sorregge tale scelta separativa sui generis dei
ricorrenti sia la volontà di svincolarsi reciprocamente dal dovere di fedeltà, anche agli occhi del
figlio, dando una forma giuridica alla loro condizione di separati in casa;
ad avviso del Collegio tale prospettiva non può essere condivisa; fermo restando che sul piano
personale le parti hanno facoltà di comportarsi e autodeterminarsi come meglio credono, la loro
volontà, anche nella sfera personale e familiare, non può però scegliere la forma da dare al proprio
stile di vita al punto di piegare gli istituti giuridici sino a dare riconoscimento e tutela a situazioni le
quali non solo non sono previste dallo ordinamento ma si pongono altresì in contrasto con i principi
che ispirano la normativa in materia familiare;
in altre parole, l’ordinamento non può dare riconoscimento, con le relative conseguenze di legge, a
soluzioni “ibride” che contemplino il venir meno tra i coniugi di gran parte dei doveri derivanti dal
matrimonio, pur nella persistenza della coabitazione, la quale ex art. 143 cc costituisce anch’essa
uno di questi doveri e rappresenta la “cornice” in cui si inseriscono i vari aspetti e modi di essere
della vita coniugale; è vero che in costanza di matrimonio tale dovere può essere derogato, per
accordo tra i coniugi, nel superiore interesse della famiglia, per ragioni di lavoro, studio ecc.. sì da
non escludere la comunione di vita interpersonale (cfr. Cass. 19439/11, 17537/03), ma ciò non
autorizza a ritenere il contrario, cioè ad affermare la validità di un accordo (con le conseguenze di
legge della separazione) volto a preservare e legittimare la mera coabitazione una volta che sia
cessata la comunione materiale e spirituale tra le parti;
più in generale devesi rilevare che lo istituto della separazione trova giustificazione in una
situazione di intollerabilità della convivenza, intesa come fattore tipicamente individuale, riferibile
alla personale sensibilità e formazione culturale dei coniugi, purchè però oggettivamente
apprezzabile e giuridicamente controllabile (cfr. Cass. 8713/15, 1164/14), talchè non si vede nel
caso di specie come possa “oggettivamente” apprezzarsi la condizione di intollerabilità della
convivenza laddove gli stessi coniugi progettino di prorogarla a tempo indeterminato per ragioni di
convenienze varie, atteso il contrasto con il dato di realtà reso evidente dalla persistente, collaudata,
e “tollerata” convivenza;
in pratica essi chiedono che il giudice li dichiari separati perché soggettivamente si ritengono tali,
ovvero non provano più reciprocamente sentimento né attrazione fisica, e desiderano proseguire una
convivenza meramente formale, ma a tale desiderio (pur legittimo sul piano personale ed attuabile
nella sfera privata), non corrisponde alcun “tipo” di strumento e/o istituto nello attuale ordinamento,
ergo il desiderio non può assurgere a diritto; non può quindi trovare accoglimento la pretesa di
attribuire, con il provvedimento di omologa, riconoscimento giuridico, con i conseguenti effetti
tipici della separazione coniugale (scioglimento della comunione dei beni, decorrenza del termine
per lo scioglimento del vincolo ecc..), ad un accordo privatistico che regolamenti la condizione di
“separati in casa” ; del resto, diversamente opinando, l’istituto della separazione consensuale, se del
tutto svincolato da riferimenti oggettivi, si presterebbe fin troppo facilmente ad operazioni elusive o
accordi simulatori, per finalità anche illecite
PQM
Rigetta la domanda di omologa delle condizioni di separazione consensuale di cui al ricorso depositato il 29-
5-2017.
Si comunichi
Così deciso in Como, in camera di consiglio, addì 6-6-2017
Il Presidente relatore estensore dott.ssa Donatella Montanari

Nell’azione volta a far valere l’invalidità del testamento l’intervento del PM non è necessario ed è onere della parte che vi ha interesse (alla validità) a dare la prova della capacità del de cujus a disporre testamento

Cass. civ. Sez. VI – 2, 10 luglio 2017, n. 17024
ORDINANZA
sul ricorso 5899/2016 proposto da:
L.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO BRIZZOLARI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati CRISTINA LAZZARINI, WALTER LAGANA’ giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
P.G., D.R., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA GREGORIO VII 396, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO GIUFFRIDA, che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIAN EUGENIO FERLA in virtù di procura in calce al controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1252/2015 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 11/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/04/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
Lette le memorie depositate dalle parti.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
P.G. e D.M.R., assumendo di essere state nominate eredi universali di R.V., deceduta in data (OMISSIS), con testamento olografo del 28/2/2006, convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Savona, L.C. che a sua volta era stata istituita erede universale dalla R. con testamento olografo recante la data successiva del 29/9/2006, assumendo che il testamento a favore della convenuta era annullabile o nullo.
Il Tribunale in primo grado rigettava la domanda attorea, escludendo che la volontà testamentaria fosse affetta da vizi del volere ed escludendo altresì che la de cuius fosse incapace di intendere e di volere alla data della redazione dell’atto di ultima volontà oggetto di impugnativa.
A seguito di appello proposto dalle attrici, la Corte d’Appello di Genova con la sentenza n. 1252/2015 dell’11/11/2015, riformava integralmente la decisione di prime cure, e riteneva che il testamento fosse invalido exart. 591 c.c., in quanto redatto dalla de cuius, allorché era del tutto incapace di intendere e di volere.
Dopo avere osservato che in realtà le attrici avessero proposto anche la domanda di annullamento ai sensi della norma ora citata, dovendosi altresì ritenere che la decisione del Tribunale era comunque scesa nella disamina nel merito della domanda, senza che la questione della sua ammissibilità fosse stata contestata con uno specifico motivo di appello incidentale da parte della L., nel merito riteneva non condivisibile la valutazione delle risultanze istruttorie sì come operata dal giudice di primo grado.
A tal fine valorizzando gli esiti della CTU, e ritenendo invece inattendibili le deposizioni rese dai testi addotti da parte convenuta, reputava che alla data del testamento oggetto di causa, la de cuius già versava in condizioni di salute tali da renderla del tutto incapace di intendere e di volere, non potendosi attribuire rilievo in senso contrario agli episodi riferiti dalle testi in questione.
Opinava che quindi fosse onere della beneficiaria del testamento dimostrare che lo stesso era stato redatto in un momento di lucido intervallo, non risultando nemmeno adeguatamente dimostrata l’esistenza di un rapporto affettivo o di familiarità tra la de cuius e la L. che potesse giustificare la designazione della seconda quale erede universale.
L.C. ha proposto ricorso avverso tale sentenza sulla base di cinque motivi.
P.G. e D.R. hanno resistito con controricorso.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Il primo motivo di ricorso, con il quale si denunzia la nullità della sentenza d’appello per la violazione degliartt. 70, 71, 158 e 331 c.p.c., per la mancata partecipazione al giudizio di secondo grado del Pubblico Ministero che pure era intervenuto nel corso del giudizio dinanzi al Tribunale, è evidentemente privo di fondamento.
E’ indubbio che, esulando la fattispecie dalle ipotesi per le quali è obbligatorio l’intervento del Pubblico Ministero a mente dei primi due commidell’art. 70 c.p.c., (non potendosi fare rientrare nell’ambito delle azioni riguardanti lo stato e la capacità delle persone, la controversia concernente la validità del testamento per incapacità naturale della de cuius), l’intervento pur spiegato in primo grado va ricondotto all’ipotesi di intervento facoltativo di cui all’ultimo comma del menzionatoart. 70 c.p.c..
In tal caso, costituisce orientamento più volte ribadito da questa Corte quello per il quale nei giudizi in cui l’intervento del pubblico ministero è facoltativo a normadell’art. 70 c.p.c., u.c., questi non acquista la qualità di parte necessaria, sicché non sussiste, in grado di appello, la necessità di integrare il contraddittorio nei suoi confronti (Cass. n. 12228/2003; Cass. n. 3093/1974).
I motivi dal secondo al quinto possono invece essere congiuntamente esaminati, in quanto gli stessi, sotto vari profili censurano la sentenza impugnata, che non avrebbe fatto corretta applicazione delle previsioni in materia di invalidità del testamento per incapacità della testatrice, procedendo ad un’indebita inversione dell’onere della prova (onerando cioè la L. della dimostrazione dell’effettiva capacità della de cuius al momento del testamento).
Inoltre, la decisione gravata non avrebbe dato adeguata contezza delle critiche mosse all’operato del CTU, nonostante le corpose contestazioni sollevate dal proprio perito di parte, violando, anche quanto alla valutazione degli altri mezzi istruttori, le previsioni di cui agliartt. 115 e 116 c.p.c..
Inoltre si assume che vi sarebbe stata l’omessa disamina di fatti decisivi per il giudizio (quali il rilascio e la revoca della delega bancaria, ovvero le risposte dell’attrice P. in sede di interrogatorio formale, quanto all’utilizzo della delega stessa) nonché, quanto alla verifica circa l’esistenza di un rapporto affettivo tra la ricorrente e la de cuius, l’omessa disamina del fatto decisivo rappresentato dalla indicazione della prima nel testamento, quale amica e collaboratrice.
I motivi nel loro complesso in realtà mirano unicamente ad una non consentita rivalutazione dei fatti di causa ad opera di questa Corte, sollecitando quindi un diverso apprezzamento delle circostanze fattuali così come insindacabilmente operato da parte dei giudici di merito.
Trattasi di conclusione che appare oltre modo impedita alla luce della novellata previsione di cuiall’art. 360 c.p.c., n. 5, applicabile al presente procedimento ratione temporis, che nell’interpretazione che ne è stata offerta dalle Sezioni Unite che (cfr. Cass. 8054/2014), è stata intesa nel senso che “L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie”.
In tal ottica la decisione gravata, con dovizia di argomentazioni, ha chiarito le ragioni in base alle quali riteneva inattendibili alcune deposizioni testimoniali, evidenziando altresì come questa valutazione si riflettesse sull’interpretazione delle deposizioni di altri testi (quale ad esempio quella della dott.ssa C.), portando ad una valutazione diversa da quella invece sostenuta dal Tribunale.
La sentenza ha ampiamente argomentato circa le ragioni in base alle quali era da condividere l’assunto del CTU (cfr. pag. 12 e ss.), al quale erano peraltro state sottoposte le osservazioni critiche del perito di parte ricorrente, non potendosi ritenere che la divergenza di opinioni infici la decisione che invece mostri di preferire le valutazioni espresse dal consulente d’ufficio.
La sentenza si fonda sul convincimento, chiaramente di natura fattuale, e come detto riservato al giudice di merito, circa la totale incapacità della de cuius già all’epoca della redazione del testamento oggetto di causa, avendo altresì fornito giustificazione dell’irrilevanza a tal fine delle condotte riferite dai testi addotti dalla convenuta, e tra queste, in particolare, del rilascio e della revoca della delega bancaria, che non costituiscono quindi affatto circostanze non esaminate.
Ne consegue che non appare in alcun modo configurabile il dedotto vizio di violazione o falsa applicazione di norma di legge exart. 360 c.p.c., n. 3, che consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione della fattispecie astratta di una norma di legge e, perciò, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa, con la conseguenza che il ricorrente che presenti la doglianza è tenuto a prospettare quale sia stata l’erronea interpretazione della norma in questione da parte del giudice che ha emesso la sentenza impugnata, a prescindere dalla motivazione posta a fondamento di questa (Cass. n. 26307/2014). Al contrario, se l’erronea ricognizione riguarda la fattispecie concreta, il gravame inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo ai sensidell’art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. n. 8315/2013).
E’ evidente che le doglianze di parte ricorrente presuppongono che sia erronea la valutazione in fatto compiuta dalla Corte distrettuale circa la assoluta incapacità della de cuius, sicchè una volta reputata insindacabile tale valutazione, devono reputarsi anche prive di fondamento le censure con le quali si assume essere stata violata la previsione di cuiall’art. 591 c.c., ovvero che lamentano un’indebita inversione dell’onere della prova.
In particolare quanto a quest’ultimo profilo, deve evidenziarsi che la Corte di merito, anche qui con valutazione in fatto non sindacabile in questa sede, ha ritenuto a monte che la patologia di cui era affetta la de cuius alla data cui risale il testamento fosse tale da determinarne l’assoluta incapacità di intendere e di volere, e con carattere permanente, sicché, proprio alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte, era appunto onere della parte che invoca la validità del testamento, e quindi della ricorrente, dimostrare che lo stesso era stato predisposto in un lucido intervallo, dovendosi quindi escludere che la sentenza gravata abbia indebitamente invertito l’onere della prova.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dellaL. 24 dicembre 2012, n. 228,art.1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto l’art. 13, comma 1 quater, del testo unico di cui alD.P.R. 30 maggio 2002, n. 115- della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese in favore delle controricorrenti che liquida in complessivi Euro 5.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori come per legge;
Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002,art.13, comma 1quater, inserito dallaL. n. 228 del 2012,art.1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, art. 1 bis.

La Corte Costituzionale riafferma il principio che l’acquisizione di una nuova identità di genere, in quanto risultato di un processo individuale, non postula la necessità di intervento chirurgico

Corte cost., 14 luglio 1986, n. 185
ORDINANZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art.1, comma 1, dellaL. 14 aprile 1982, n. 164(Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), promosso dal Tribunale ordinario di Avezzano, nel procedimento vertente tra S. T. e Pubblico ministero presso la Procura della Repubblica del Tribunale ordinario di Avezzano, con ordinanza del 12 gennaio 2017, iscritta al n. 58 del registro ordinanze 2017 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell’anno 2017.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 21 giugno 2017 il Giudice relatore Giuliano Amato.
Ritenuto che il Tribunale ordinario di Avezzano ha sollevato, in riferimento agliartt. 2 e 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art.1, comma 1, dellaL. 14 aprile 1982, n. 164(Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), nell’interpretazione data dalla sentenza n. 221 del 2015 di questa Corte e dalla sentenza 20 luglio 2015, n. 15138 della Corte di cassazione, in quanto il riconoscimento del diritto alla rettifica dell’attribuzione di sesso, anche in assenza di modifica dei caratteri sessuali primari, finirebbe per prevalere sul diritto della gran parte dei consociati a conservare “il pieno duopolio uomo/donna”, comprimendo irragionevolmente i doveri inderogabili di solidarietà sociale, e imporrebbe alla collettività la necessità di adeguarsi alla sua estrinsecazione anche nei confronti di minori, lavoratori, istituzioni, imponendo loro un mutamento dei tradizionali valori, comunemente accettati;
che il giudice a quo è chiamato a decidere in ordine ad una domanda di rettificazione dell’attribuzione di sesso, da maschile a femminile, in assenza dell’intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali; d’altra parte, la consulenza tecnica d’ufficio, acquisita nel corso del giudizio, ha affermato l’idoneità psicofisica della parte istante al cambiamento di genere;
che, dopo avere illustrato le recenti pronunce della Corte di cassazione (prima sezione civile, sentenza 20 luglio 2015, n. 15138) e di questa Corte (sentenza n. 221 del 2015), con le quali è stata riconosciuta al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare il proprio percorso di transizione, il rimettente deduce che nelle stesse sarebbe mancata la dovuta attenzione verso l’aspetto relazionale, essendo stata trascurata, sia la valutazione dell’entità delle modificazioni ritenute necessarie, sia la rilevanza degli effetti di tale impostazione sulla collettività;
che, ad avviso del giudice a quo, laddove anche nel trattamento ormonale fosse ravvisata una costrizione della propria identità personale, o comunque una violazione del diritto alla salute, si arriverebbe all’accoglimento di qualsiasi istanza di rettifica, ancorché sorretta dal solo elemento volontaristico, ossia dall’esigenza di adeguare la propria identità fisica a quella psichica, a prescindere da qualsiasi intervento;
che, tuttavia, il dato normativo continua a richiedere l’intervenuto mutamento dei caratteri sessuali, poiché l’inciso “quando necessario”, contenuto nell’art.31, comma 4, delD.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150(Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo54dellaL. 18 giugno 2009, n. 69), sarebbe riferibile ai casi nei quali il mutamento sia l’effetto di malformazioni congenite, ovvero di trattamenti chirurgici eseguiti all’estero;
che, a suo avviso, la domanda di rettificazione dovrebbe, quindi, essere respinta laddove essa si fondi esclusivamente “su un desiderio irrefrenabile del soggetto agente, senza che questi appaia conforme, anche esteticamente ed esteriormente, al sesso richiesto”; viceversa, l’accezione del diritto all’identità di genere sostenuta dalle due pronunce in esame varrebbe a configurare l’identità sessuale come oggetto di una mera scelta soggettiva dell’interessato, di cui la consulenza medica si limiterebbe ad accertare la serietà ed univocità;
che, d’altra parte, tale impostazione trascurerebbe la considerazione dei rapporti interpersonali; viceversa, il principio personalista andrebbe declinato anche nelle relazioni sociali, attraverso un bilanciamento dell’interesse del singolo con l’interesse pubblico alla certezza dei rapporti giuridici;
che, sotto questo profilo, si osserva che la vita di relazione conterrebbe numerose occasioni di contatto, nelle quali rilevano anche i caratteri sessuali primari della persona; in ciascuna di esse ricorrerebbe l’esigenza di stabilirne con sicurezza il “genere”, al fine di evitare che alcuno, a fortiori se minorenne, possa essere disorientato in ordine all’identità di genere del “mutato di sesso”;
che, viceversa, laddove l’elemento documentale prevalesse su quello fisico, la società non sarebbe più fondata sul “duopolio uomo/donna”, ma su un numero indeterminato di generi; si verificherebbe una “promiscuità fondata sul dato cartolare”, in danno della maggioranza dei cittadini, la quale, essendo ancorata ad altri valori, sarebbe costretta “ad elaborare regole di comportamento certamente molto lontane dalla tradizione secolare”;
che, pertanto, ad avviso del rimettente, sarebbe insufficiente il mutamento dei caratteri secondari, dovendosi attribuire rilievo anche ai caratteri sessuali primari; la scelta meramente personalistica del proprio orientamento sessuale costituirebbe un aspetto sicuramente degno di considerazione, ma dovrebbe essere valutata alla luce di regole di analogo rilievo costituzionale, che devono essere bilanciate con criteri di ragionevolezza e proporzionalità;
che si porrebbe un problema di tutela delle maggioranze ed una questione di parità di trattamento “al contrario”; si dovrebbe, infatti, rendere compatibile la situazione di coloro che abbiano ottenuto la rettifica anagrafica senza intervento chirurgico con il diritto degli altri consociati a ricevere servizi differenziati in ragione della propria appartenenza ad un sesso;
che, ad avviso del rimettente, sarebbe privo di fondamento costituzionale l’adeguamento che la società sarebbe chiamata a compiere al fine di consentire l’integrale esplicazione del diritto in esame;
che, inoltre, nel caso oggetto del giudizio a quo, la consulenza tecnica d’ufficio attesterebbe un'”idoneità alla prosecuzione dell’iter transizionale”, ma non la sua definitiva maturazione; si avrebbe, infatti, la percezione autonoma e soggettiva della condizione femminile, ma non già quella obiettiva, da parte della collettività; tale situazione non sarebbe indicativa di un definitivo ed irreversibile cambiamento di genere ma, anzi, porterebbe al riconoscimento del transgender come tertium genus, rispetto al quale verrebbero in rilievo le sole caratteristiche psichiche del soggetto, restando, viceversa, molto sfumata l’identità sessuale secondaria;
che viceversa, laddove si escludesse la rilevanza dei soli aspetti psicologici, ovvero del trattamento ormonale, il test sui caratteri sessuali secondari non sarebbe così evanescente e, pertanto, inidoneo a dimostrare la definitiva trasmigrazione all’altro genere;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata.
Considerato che il Tribunale ordinario di Avezzano ha sollevato, in riferimento agliartt. 2 e 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art.1, comma 1, dellaL. 14 aprile 1982, n. 164(Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso);
che il giudice a quo ritiene che la disposizione censurata – nell’interpretazione adottata dalla sentenza n. 221 del 2015 di questa Corte e da quella della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138 – contrasti con gliartt. 2 e 3 Cost., perché il riconoscimento del diritto alla rettifica dell’attribuzione di sesso, anche in assenza di intervento chirurgico, finirebbe per prevalere sul diritto della gran parte dei consociati a conservare il pieno “duopolio uomo/donna” ed implicherebbe che la società debba adeguarsi all’estrinsecazione delle sue conseguenze anche verso minori, lavoratori, istituzioni, imponendo loro un mutamento dei tradizionali valori, comunemente accettati;
che il giudice a quo ritiene che nella scelta ermeneutica compiuta nelle due pronunce in esame sia mancata la dovuta considerazione dei suoi effetti sulla collettività; egli paventa il rischio che, nonostante il dato normativo continui a richiedere l’intervenuto mutamento dei caratteri sessuali ai fini della rettifica anagrafica, questa linea interpretativa porti ad accogliere qualsiasi istanza in tal senso, purché sorretta dal solo elemento volontaristico, a prescindere da ogni intervento;
che, tuttavia, l’analisi e le osservazioni del giudice a quo non tengono adeguatamente conto dei principi affermati dalle decisioni richiamate, le quali hanno indicato un’interpretazione della disposizione censurata, rispettosa dei valori costituzionali e posta “nell’alveo di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori, di libertà e dignità, della persona umana, che ricerca e tutela anche nelle situazioni minoritarie ed anomale”, come già affermato da questa Corte sin dalla sentenza n. 161 del 1985;
che, in particolare, la Corte di cassazione ha ritenuto non obbligatorio l’intervento chirurgico demolitorio o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari, affermando che l’acquisizione di una nuova identità di genere, in quanto risultato di un processo individuale, non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell’approdo finale siano oggetto di accertamento tecnico in sede giudiziale;
che, nello stesso senso, la successiva sentenza n. 221 del 2015 di questa Corte ha affermato che un’interpretazione costituzionalmente adeguata della L. n. 164 del 1982consenta di escludere la necessità del ricorso all’intervento chirurgico di normoconformazione, ai fini della rettifica anagrafica dell’attribuzione di sesso;
che, in particolare, l’interpretazione adeguatrice della disposizione censurata, pur escludendo la necessità di modificazioni chirurgiche dei caratteri sessuali, ha mantenuto fermo il dato testuale dell’art. 1, comma 1, il quale prevede, comunque, le “intervenute modificazioni dei caratteri sessuali”;
che, d’altra parte, tale pronuncia non ha sottovalutato, né tanto meno escluso, la necessità di un accertamento rigoroso non solo della serietà e univocità dell’intento, ma anche dell’intervenuta transizione dell’identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata, il quale corrobora e rafforza l’intento così manifestato;
che la linea interpretativa adottata nelle pronunce sopra richiamate mostra di tenere nella dovuta considerazione proprio le esigenze evidenziate dallo stesso rimettente, in particolare laddove si riconosce che nellaL. n. 164 del 1982la realizzazione del diritto del singolo al riconoscimento del proprio diritto all’identità personale, di cui è parte l’identità di genere, trova la sua realizzazione attraverso un procedimento giudiziale che garantisce, al contempo, sia il diritto del singolo individuo, sia quelle esigenze pubblicistiche di certezza delle relazioni giuridiche, sulle quali si fonda il rilievo dei registri anagrafici;
che, sebbene l’aspirazione del singolo alla corrispondenza del sesso attribuitogli nei registri anagrafici con quello soggettivamente percepito e “vissuto” costituisca espressione del diritto al riconoscimento dell’identità di genere, il ragionevole punto di equilibrio tra le molteplici istanze di garanzia – in un quadro di “irriducibile varietà delle situazioni soggettive” (sentenza n. 221 del 2015) – è stato individuato affidando al giudice, nell’ambito di un giudizio cui partecipa anche il pubblico ministero, l’accertamento delle modalità attraverso le quali le modificazioni siano intervenute, tenendo conto di tutte le componenti, compresi i caratteri sessuali, che concorrono a determinare l’identità personale e di genere;
che, pertanto, risulta del tutto privo di fondamento l’assunto del rimettente circa la possibilità che, ai fini dell’accertamento della transizione, rivesta esclusivo o comunque prioritario rilievo il solo elemento volontaristico;
che, d’altra parte, va rilevato che la denunciata imposizione di un onere di adeguamento da parte della collettività non costituisce affatto una violazione dei doveri inderogabili di solidarietà, ma anzi ne riafferma la perdurante e generale valenza, la quale si manifesta proprio nell’accettazione e nella tutela di situazioni di diversità, anche “minoritarie ed anomale” (sentenza n. 161 del 1985);
che, a questo riguardo, va rilevato che le preoccupazioni del rimettente attengono a situazioni di fatto destinate a verificarsi a prescindere dalla disciplina della rettificazione anagrafica, la quale è volta a regolare una realtà che, prima ancora che nel diritto, esiste nella natura;
che, pertanto, le censure del rimettente in ordine alla prospettata lesione dei principi di cui agli artt. 2 e 3 Cost. si rivelano manifestamente infondate.
Visti gli artt.26, secondo comma, della L. 11 marzo 1953, n. 87e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
P.Q.M.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art.1, comma 1, dellaL. 14 aprile 1982, n. 164(Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), sollevata, in riferimento agliartt. 2 e 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Avezzano, con l’ordinanza indicata in epigrafe.