Ai fini della dichiarazione di adottabilità è necessario accertare se il genitore, ancorché affetto da patologie mentali, sia attualmente e realmente inidoneo a realizzare e conservare l’interesse del minore

Cass. civ. Sez. I, 29 settembre 2017, n. 22933
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
SENTENZA
sul ricorso 3671/2017 proposto da:
Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Palermo;
-ricorrente –
contro
M.A., nella qualità di genitore della minore M.M.R., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Rao, giusta procura in calce al ricorso;
– controricorrente –
e contro
S.F.;
– intimata –
nonchè sul ricorso proposto da:
S.F., nella qualità di tutore provvisorio, già curatore speciale, della minore M.M.R., domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato Gaetana Valenti, giusta procura in calce al ricorso successivo;
– ricorrente successivo –
contro
Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Palermo;
-controricorrente –
e contro
M.A.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 51/2016 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 21/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/07/2017 dal cons. GENOVESE FRANCESCO ANTONIO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale ZENO Immacolata, che ha concluso per il rigetto dell’eccezione preliminare, nel merito per l’accoglimento per quanto di ragione di entrambi i ricorsi.
Svolgimento del processo
1. La Corte d’appello di Palermo, a seguito del rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7391 del 2016, ha riformato la pronuncia del Tribunale per i minorenni di quella città (che aveva ritenuto il signor M.A., per le patologie da cui era affetto, non consapevole dei bisogni della figlia e delle necessità di cura ed accudimento della stessa), ed ha revocato lo stato di adottabilità della minore M.M.R., n. a (OMISSIS), già disposto con la sentenza di primo grado, affermando che, alla luce dell’eccezionalità della misura dell’adozione (l’extrema ratio) e dell’obbligatorietà, da parte delle istituzioni, della messa in campo delle misure di sostegno alla genitorialità, non poteva più ritenersi sussistente lo stato di abbandono, nel caso esaminato.
1.1. La sentenza di primo grado era stata impugnata dal genitore, il predetto sig. M.A., il quale aveva lamentato che nel corso del procedimento non erano emerse presunte sue condotte pregiudizievoli nei confronti della minore ma, al contrario, la cura tenuta verso la figlia (sia nei periodi in cui la madre era assente (per i ricoveri da patologie psichiatriche che l’affliggevano) e sia quando la minore era stata trasferita, nella prima fase, in una comunità), e che la patologia psichiatrica, da cui pure lui era affetto (una “psicosi schizofrenica cronica paranoidea” di tipo lieve), non avrebbe inciso sulla sua idoneità genitoriale.
2. Compiendo il nuovo accertamento dei fatti, attraverso una lettura della CTU già espletata nel corso del primo giudizio di appello (di cui riportava ampi stralci), la Corte territoriale rovesciava la sua precedente valutazione (che aveva formato oggetto di cassazione, con il menzionato rinvio) e concludeva affermando che gli elementi evidenziati dal primo giudice (ossia: a) la mancanza della consapevolezza della patologia psichiatrica che affliggeva anche lui, genitore; b) la mancanza di attenzione al comportamento (morboso e ambiguo) del proprio fratello, con lui convivente, verso la figlia minore; c) l’osservazione degli operatori della comunità, dove la bambina era stata collocata, circa la modesta interazione tra egli medesimo e la figlia, nel corso delle visite da lui compiute) erano generici e lacunosi.
2.1. La malattia non poteva rilevare di per sé e, comunque, era di grado lieve (come accertato dal CTU) sicché essa poteva avere una effettiva incidenza nella specie solo ove ne fosse stata accertata l’interferenza con i doveri di “accudimento e cura della prole”; ciò che nella specie non sarebbe emerso in modo puntuale riguardo ai fatti osservati, risultando solo “scarne e poco approfondite” valutazioni espresse dagli operatori che non escluderebbero una “insuperabile incapacità di garantire alla minore le cure primarie” da parte del genitore.
2.2. Le ambigue attenzioni del fratello sarebbero state messe in sicurezza e prevenute per mezzo della dichiarata scelta di allontanarsi dall’abitazione comune e di trasferirsi (assieme alla figlia) in un altro immobile, appositamente acquistato.
2.3. L’osservazione del CTU, infine, che aveva concluso per la possibilità di favorire l’empowerment delle competenze genitoriali necessarie al M., attraverso il supporto dei servizi sociali ed una sua “presa in carico psico-sociale” da parte dei servizi di salute mentale, unitamente all’affidamento temporaneo etero-familiare della minore, con possibilità di avere con lei contatti costanti e regolati, costituiva la ragione della diversa conclusione raggiunta dai giudici in ordine all’esclusione dello stato di abbandono.
2.4. Non avevano pregio le obiezioni sollevate, e cioè: a) quella relativa alla durata della misura (protraibile fino a due anni e, comunque, ulteriormente prorogabile); b) quella riguardante la difficoltà di individuazione di un nucleo familiare disponibile, per la protrattasi permanenza della minore in una comunità e la necessità di impedire le ingerenze pregiudizievoli del nucleo familiare materno (potendosi ovviare a ciò con un affidamento fuori distretto); c) quella attinente alla mancata accettazione del M. circa la sua presa in carico da parte del DSM (dipartimento di salute mentale) e la sua collaborazione con la famiglia affidataria (perchè positivamente riscontrate dal CTU e comunque non ipotizzabili ex ante).
2.5. In sostanza, il sincero e solido legame affettivo del padre con la minore, e la volontà di mantenere con lei un rapporto genitoriale, poteva costituire il motore del suo nuovo atteggiamento ed il catalizzatore di quella collaborazione che gli richiedeva la gestione del suo rapporto con la figlia, in un ambito allargato e con la presenza di più attori legittimati ad interloquire.
3. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione: a) l’avv. S.F., n.q. di tutrice provvisoria (già curatrice speciale) della minore M.M.R.; b) il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Palermo.
4. Il signor M. ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso (Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (L. n. 184 del 1983,artt.1,2,4,5,8,12e15; art. 3 Conv. Onu; L. n. 179 del 1991):art. 360 c.p.c., n. 3) la tutrice provvisoria lamenta che la Corte territoriale, nel ripetere il giudizio di merito, senza disporre alcun ulteriore accertamento (e limitandosi solo all’esame-audizione del M.), non abbia verificato in concreto l’applicazione dei principi di diritto di cui essa aveva già fatto malgoverno nella precedente fase del giudizio di gravame, in particolare, non compiendo l’accertamento demandatole in ordine alla verifica del concreto e prevalente interesse della minore al mantenimento (o alla recisione) del legame con il genitore.
1.1. In particolare, la Corte non avrebbe tenuto conto che la relazione del CTU, il dr. F., aveva posto al centro della sua indagine il solo genitore (peraltro, inconsapevole della sua patologia) senza alcuna verifica in ordine al legame instauratosi tra il padre e la figlia ed all’attenzione del primo circa le necessità di quest’ultima, bisognosa di cure specifiche e quotidiane.
1.2. In sostanza, sarebbe mancate un accertamento delle condizioni attuali della minore-preadolescente e del suo stato psicologico nonché degli effetti che l’affidamento a quel genitore potrebbe provocare nella minore (tenendo conto delle problematiche che già la riguardavano).
2. Con il secondo motivo (Violazionedell’art. 112 c.p.c.:art. 360 c.p.c., n. 4) la tutrice provvisoria lamenta che la funzione genitoriale sarebbe stata valutata in astratto e mai correlata alle esigenze ed ai bisogni della minore, senza che il CTU avesse verificato le sue condizioni fisiche e psicologiche (il ritardo psicomotorio, i disturbi gravi dell’attenzione e del linguaggio, l’iperattività e i disturbi dismorfici) e se essi dipendessero dal contesto familiare; né sarebbe stata osservata la relazione padre-figlia, cosicché il giudice avrebbe gravemente errato a non rinnovare la CTU. Infatti, la bambina avrebbe recuperato un miglior livello di diverse sue funzioni, rispetto allo stato originario (non uso del linguaggio, emissione di suoni ed espressione a gesti, stato di non deambulante), proprio per il suo attuale inserimento in un contesto accudente e protettivo, particolarmente attento ai suoi bisogni, sicché oggi sarebbe in grado di parlare in modo comprensibile, di praticare sport e relazionarsi positivamente con i coetanei e con gli adulti di riferimento.
3. Con l’unico motivo di ricorso (Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (L. n. 184 del 1983,artt.1,2,4,5,8,12e15; art. 3 Conv. Onu; L. n. 179 del 1991):art. 360 c.p.c., n. 3) la Procura Generale della Repubblica di Palermo ha sostanzialmente svolto le stesse doglianze sopra riassunte ed espresse dalla tutrice provvisoria.
4. Vanno, innanzitutto esaminate le eccezioni di inammissibilità relative al ricorso proposto dalla PG di Palermo, in quanto si assume, da parte del controricorrente, che esso: a) sia tardivo, in quanto notificato solo il 25 gennaio 2017, ossia oltre il termine del 21 gennaio, conseguente alla comunicazione della sentenza da parte della cancelleria (avvenuta il 22 dicembre 2016); b) rechi, come allegati, alcuni documenti che non possono trovare ingresso nel giudizio.
4.1. Preliminarmente va chiarito che ove nel giudizio di merito “vi siano più parti soccombenti dinanzi alla Corte d’appello, ciascuna di esse ha l’onere di proporre l’impugnazione” avverso il provvedimento terminativo nel termine stabilito “dalla sua notificazione, a prescindere dall’avvenuto deposito del ricorso per cassazione da parte di altro soccombente.” (cfr., in altro tipo di procedimento, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25216 del 2015).
4.2. Alla stregua di tale principio, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso del PG in quanto portato alla notifica (come risulta dalla lettura del fascicolo di quella parte) solo il 23 gennaio 2017 e quindi oltre il termine di trenta giorni stabilito per proporlo.
4.3. Di conseguenza, rimane assorbita anche la doglianza relativa ai documenti allegati al ricorso per cassazione.
5. I due motivi del ricorso principale vanno esaminati congiuntamente ed accolti.
5.1. Questa Corte (Sez. 1, Sentenza n. 8527 del 2006) ha affermato il principio di diritto secondo cui, “perché si realizzi lo stato di abbandono che giustifica la dichiarazione di adottabilità di un minore, devono risultare, all’esito di un rigoroso accertamento, carenze materiali ed affettive di tale rilevanza da integrare, di per sé, una situazione di pregiudizio per il minore, tenuto anche conto dell’esigenza primaria che questi cresca nella famiglia di origine, esigenza che non può essere sacrificata per la semplice inadeguatezza dell’assistenza o degli atteggiamenti psicologici e/o educativi dei genitori, con la conseguenza che, ai fini della dichiarazione di adottabilità, non basta che risultino insufficienze o malattie mentali dei genitori, anche a carattere permanente, essendo in ogni caso necessario accertare se, in ragione di tali patologie, il genitore sia realmente inidoneo ad assumere e conservare piena consapevolezza dei propri compiti e delle proprie responsabilità e ad offrire al minore quel minimo di cure materiali, calore affettivo e aiuto psicologico indispensabili per un’equilibrata e sana crescita psicofisica.”.
5.2. Se, perciò, “non basta che risultino insufficienze o malattie mentali dei genitori, anche a carattere permanente, essendo in ogni caso necessario accertare se, in ragione di tali patologie, il genitore sia realmente inidoneo ad assumere e conservare piena consapevolezza dei propri compiti e delle proprie responsabilità e ad offrire al minore quel minimo di cure materiali, calore affettivo e aiuto psicologico indispensabili per un’equilibrata e sana crescita psicofisica”, è certo che la tale valutazione di idoneità del genitore ad assicurare il minimo esigibile nei confronti del figlio minore deve essere, necessariamente, compiuta attraverso un controllo della relazione intrafamiliare e non già esclusivamente sulla persona dell’unico genitore avente qualche risorsa educativa (il padre).
5.3. Ha perciò perfettamente ragione l’odierna ricorrente a lamentare che l’accertamento sulla capacità genitoriale (con i menzionati caveat) sia stata inefficacemente eseguito osservando la figura del padre (della minore), senza che sia stata tenuto in debito conto anche lo stato psichico e comportamentale della minore (già affetta da ritardo psicomotorio, disturbi gravi dell’attenzione e del linguaggio, iperattività e i disturbi dismorfici), registrandone le cause, i progressi (o regressi) compiuti e, soprattutto, la possibilità – nel contesto familiare monoparentale – di poter conseguire quella crescita minima necessaria per il raggiungimento della sua autonomia e per la sua collocazione nella società nella quale essa vive.
5.4. La bambina, infatti, risultava aver avuto (se non ha ancora in atto) seri problemi psico-patologici, quali il non uso del linguaggio, l’emissione di suoni al posto delle parole, l’espressione a gesti, uno stato di persona non deambulante che sembrerebbero (non avendo formato oggetto di un apposito accertamento peritale) superati dall’attenzione positiva che vi avrebbero riposto i servizi sociali e, soprattutto, gli affidatari provvisori sicché oggi – nella fase della preadolescenza – la minore sarebbe in grado di parlare in modo comprensibile, di praticare uno sport e di relazionarsi positivamente sia con i coetanei che con gli adulti di riferimento.
5.5. Osserva la Corte che la valutazione relativa alla sussistenza dello stato di abbandono (o la sua ricaduta, come paventano i ricorrenti) in tanto può essere completamente esclusa (sia pure dando un sostegno alla figura paterna, nei sensi menzionati nella sentenza impugnata) in quanto si sia radicalmente escluso che le patologie gravi che riguardavano la bambina non siano dipese dalla limitata capacità educativa del suo genitore, affetto dalle riscontrate patologie, anch’esse abbisognevoli di cure ed integrazioni e sostegni.
5.6. La mancata estensione della CTU, riguardante la valutazione della capacità genitoriale paterna, anche alla relazione padre-figlia non consente perciò di poter affermare, con la necessaria apprezzabile probabilità da parte della Corte di merito, che i seri inconvenienti che hanno afflitto la minore nei primi anni di vita non siano causalmente dipesi dal comportamento genitoriale e, soprattutto, che dallo stato di questo non possano conseguire, in ragione di un rinnovato rapporto con la figlia (ampiamente inserita in altro contesto educativo e familiare) ricadute o regressioni.
5.7. Del resto questa Corte (Sez. 1, Sentenza n. 24445 del 2015) ha affermato il principio di diritto secondo cui, “in tema di adozione del minore, il giudice, nella valutazione della situazione di abbandono, quale presupposto per la dichiarazione dello stato di adottabilità, deve fondare il suo convincimento effettuando un riscontro attuale e concreto, basato su indagini ed approfondimenti riferiti alla situazione presente e non passata, tenendo conto della positiva volontà di recupero del rapporto genitoriale da parte dei genitori.”, ma anche compiendo un’osservazione attenta sullo stato psicologico ed evolutivo della minore.
5.8. Da ultimo, va rilevato che, nel corso del rinnovato giudizio di appello, la Corte territoriale non ha tenuto conto dell’esistenza di una previsione di legge espressamente stabilita a pena di nullità, ossia laL. n. 184 del 1983,art.5, comma 1, u.p., come inserita dalla modifica apportata dallaL. n. 173 del 2015(Modifiche allaL. 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare), il quale così dispone: “L’affidatario o l’eventuale famiglia collocataria devono essere convocati, a pena di nullità, nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato ed hanno facoltà di presentare memorie scritte nell’interesse del minore”.
5.9. La necessità della convocazione (dell’affidatario o della famiglia collocataria) nel corso del procedimento giurisdizionale, da cui deriva la nullità di quest’ultimo nel caso della sua inosservanza, è imposta dalla disposizione di legge avente natura processuale, perciò immediatamente applicabile ai procedimenti in corso, anche se instaurati a seguito della cassazione con rinvio.
5.10. Infatti, questa stessa sezione della Corte di cassazione (Sez. 1, Sentenza n. 23169 del 2006) ha già affermato il principio di diritto secondo cui “l’efficacia vincolante della sentenza di cassazione con rinvio, presupponendo il permanere della disciplina normativa in base alla quale è stato enunciato il principio di diritto ivi enunciato, viene meno in tale sede quando quella disciplina sia stata successivamente abrogata, modificata o sostituita per effetto di “ius superveniens””.
5.11. Ed è proprio tale nuovo diritto, sopravvenuto, che imponeva ed impone al giudice di merito di convocare gli affidatari provvisori del minore a pena di nullità, consentendo loro di esercitare, altresì, la “facoltà di presentare memorie scritte nell’interesse del minore”.
5.12. Un tale obbligatorio adempimento, nella specie, risulta particolarmente rilevante in quanto, come si è visto, le problematiche che affiggevano la minore non risultano essere state valutate all’attualità, e ciò in contrasto con il principio di diritto (che non può trovare deroga neppure in sede di rinvio) secondo cui, “in tema di adozione del minore, il giudice, nella valutazione della situazione di abbandono, quale presupposto per la dichiarazione dello stato di adottabilità, deve fondare il suo convincimento effettuando un riscontro attuale e concreto, basato su indagini ed approfondimenti riferiti alla situazione presente e non passata, tenendo conto della positiva volontà di recupero del rapporto genitoriale da parte dei genitori. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, fondata su osservazioni ed accertamenti datati oltre che sulla difficile storia personale dei genitori dei minori, senza effettuare alcuna comparazione con i significativi mutamenti successivi, rivolti al recupero della relazione con i medesimi e a un miglioramento delle condizioni di vita da offrire loro).” (Sez. 1, Sentenza n. 24445 del 2015 già citata).
6. In conclusione, il ricorso deve essere accolto, la sentenza cassata e la causa rinviata, anche per le spese di questa fase, alla Corte a quo per un nuovo esame alla luce dei seguenti principi di diritto:
in tema di adozione del minore, il giudice, nella valutazione della situazione di abbandono, quale presupposto per la dichiarazione dello stato di adottabilità, deve fondare il suo convincimento effettuando un riscontro attuale e concreto, basato su indagini ed approfondimenti riferiti alla situazione presente e non passata, tenendo in considerazione non solo la figura genitoriale ma anche lo stato psicologico-evolutivo del minore, la sua evoluzione, il permanere di problematiche non superate e gli eventuali rischi di regressioni o peggioramenti, attraverso un’osservazione non solo della figura genitoriale ma anche di quella del minore;
ai sensi dellaL. n. 184 del 1983,art.5, comma 1, u.p., come inserita dalla modifica apportata dallaL. n. 173 del 2015(Modifiche allaL. 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare), la necessità della convocazione dell’affidatario o della famiglia collocataria nel corso del procedimento giurisdizionale relativo alla dichiarazione di adottabilità di un minore, è imposta a pena di nullità dalla richiamata disposizione di legge, avente natura processuale e perciò immediatamente applicabile ai procedimenti in corso, anche se instaurati a seguito della cassazione con rinvio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso proposto dal P.G. presso la Corte d’appello di Palermo.
Accoglie il ricorso della tutrice provvisoria, cassa la sentenza impugnata, e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase, alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione.
Dispone che, ai sensi delD.Lgs. n. 196 del 2003,art.52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima civile, il 14 luglio 2017.
Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2017

L’autosufficienza economica è il solo parametro da utilizzare ai fini della valutazione del diritto al riconoscimento dell’assegno di divorzio

Cass. civ. Sez. VI – 1, 9 ottobre 2017, n. 23602
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
ORDINANZA
sul ricorso 28355/2015 proposto da:
A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO FESTELLI;
– ricorrente –
contro
L.P.V., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ENRICO MARIA SINATRA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1254/2015 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 27/08/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 07/07/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE.
Svolgimento del processo

La Corte d’appello di Palermo, con sentenza 27 agosto 2015, in accoglimento del gravame di L.P.V., ha posto a carico di A.A. l’obbligo di versare all’ex coniuge un assegno divorzile di Euro 200,00 mensili, avendo ritenuto che la L.P., benché svolgesse un’attività lavorativa dipendente e le fosse stata assegnata la casa coniugale, non avesse redditi adeguati a conservare il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, tenuto conto del divario tra le retribuzioni delle parti e della necessità di riequilibrare le situazioni economiche degli ex coniugi.
Avverso questa sentenza A. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; la L.P. ha resistito con controricorso e memoria.
Motivi della decisione
Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione dellaL. n. 898 del 1970,art.5, comma 6, succ. mod., per avere giustificato l’attribuzione dell’assegno divorzile per la presunta necessità di consentire all’ex coniuge di conservare il tenore di vita matrimoniale, mentre la funzione dell’assegno è esclusivamente assistenziale; la L.P. aveva mezzi e redditi che le consentivano di vivere un’esistenza autonoma e dignitosa, essendo stata assunta a tempo indeterminato, mentre egli aveva subito un peggioramento delle proprie condizioni economiche.
Il motivo è fondato.
La sentenza impugnata ha fatto applicazione di un orientamento interpretativo, in tema di verifica delle condizioni legali per l’attribuzione dell’assegno divorzile, che è stato recentemente superato da questa Corte (Cass. n. 11504 e n. 15481 del 2017), la quale ha enunciato il seguente principio: il giudice del divorzio, richiesto dell’assegno di cui allaL. 1 dicembre 1970, n. 898,art.5, comma 6, come sostituito dallaL. 6 marzo 1987, n. 74,art.10, nel rispetto della distinzione del relativo giudizio in due fasi: a) deve verificare, nella fase dell’an debeatur”, se la domanda dell’ex coniuge richiedente soddisfa le relative condizioni di legge (mancanza di “mezzi adeguati” o, comunque, impossibilità “di procurarseli per ragioni oggettive”), non con riguardo ad un “tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio”, ma con esclusivo riferimento all’indipendenza o autosufficienza economica” dello stesso, desunta dai principali “indici” – salvo altri, rilevanti nelle singole fattispecie – del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri “lato sensu” imposti e del costo della vita nel luogo di residenza dell’ex coniuge richiedente), della capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all’età, al sesso e al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione; ciò sulla base delle pertinenti allegazioni deduzioni e prove offerte dal richiedente medesimo, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all’eccezione ed alla prova contraria dell’altro ex coniuge; b) deve tener conto, nella fase del “quantum debeatur”, di tutti gli elementi indicati dalla norma (“condizioni dei coniugi”, “ragioni della decisione”, “contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune”, “reddito di entrambi”) e valutare “tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio” al fine di determinare in concreto la misura dell’assegno divorzile, sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte, secondo i normali canoni che disciplinano la distribuzione dell’onere della prova.
La Corte di merito ha accolto la domanda di assegno divorzile sulla base del mero “divario tra le retribuzioni delle parti” e della inadeguatezza dello stipendio percepito dalla L.P. “se raffrontato alla situazione economica in costanza di matrimonio”.
Tuttavia, non è il divario tra le condizioni reddituali delle parti al momento del divorzio né il peggioramento delle condizioni del coniuge richiedente l’assegno rispetto alla situazione (o al tenore) di vita matrimoniale, che possono giustificare di per sé l’attribuzione dell’assegno, ma la mancanza della “indipendenza o autosufficienza economica” del coniuge richiedente l’assegno. Infatti, nella fase del giudizio concernente man debeatur” (con la quale in nessun modo può essere confusa la fase del “quantum debeatur”), il coniuge richiedente l’assegno, per il principio di autoresponsabilità economica, è tenuto quale “persona singola” a dimostrare la propria personale condizione di non indipendenza o autosufficienza economica, sulla base degli indici sopra indicati in via orientativa. Alle condizioni reddituali dell’altro coniuge (unitamente agli altri elementi, di primario rilievo, indicati dalla norma) può aversi riguardo soltanto nell’eventuale fase della quantificazione dell’assegno, alla quale è possibile accedere solo nel caso in cui la fase dellman debeatur” si sia conclusa positivamente per il coniuge richiedente l’assegno.
Gli altri due motivi, riguardanti la valutazione del tenore di vita matrimoniale e del rilievo da attribuire all’assegnazione della casa coniugale, sono assorbiti.
In conclusione, la sentenza impugnata è cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, che dovrà fare applicazione dei principi sopra enunciati e provvedere sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; in relazione al motivo accolto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2017.
Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2017

L’assegno di divorzio è sicuramente dovuto se la moglie è anziana e non può più lavorare

Cass. civ. Sez. I, 19 ottobre 2017, n. 24805
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
M.F., elettivamente domiciliata in Roma, via Silvio Pellico 24, presso lo studio dell’avv. Cesare Romano Carello, che la rappresenta e difende unitamente all’avv. Donatella Mazzoni, per procura speciale a margine del ricorso, e dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al processo presso il fax 0574/21609 e la p.e.c. donatellamazzoni-pec.avvocati.prato.it;
– ricorrente –
nei confronti di:
T.A., elettivamente domiciliato in Roma, viale Bruno Buozzi 59, presso lo studio dell’avv. Stefano Giorgio, dal quale è rappresentato e difeso, mandato in calce al controricorso, unitamente all’avv. Alessandra Rosati i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni relative al processo presso gli indirizzi p.e.c. stefanogiorgio-ordineavvocatiroma.org e alessandrarosati-pec.avvocati.prato.it e il fax 0574/32505;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 635/2013 della Corte d’appello di Firenze, emessa in data 15 febbraio 2012 e depositata il 24 aprile 2013, R.G. n. 2196/12;
sentito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale dott. Ceroni Francesca, che ha concluso per l’accoglimento di entrambi i ricorsi.
Svolgimento del processo
che:
1. Il Tribunale di Prato, con sentenza n. 966/2011, ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il (OMISSIS) da M.F. e T.A. cui ha imposto il 1versamento di un assegno divorzile mensile di 1.300 Euro con rivalutazione secondo indici ISTAT. Il Tribunale ha riscontrato una sperequazione reddituale e patrimoniale in favore del T., titolare di un reddito complessivo di 60.000 Euro annui e proprietario di beni stimati complessivamente in 400.000 Euro a fronte dell’assenza di redditi da parte della M. proprietaria di beni stimati in complessivi 100.000 Euro.
2. Ha proposto appello la M. che ha chiesto la fissazione dell’assegno in misura almeno doppia rispetto a quella determinata dal Tribunale e ciò in considerazione delle ingenti somme nella disponibilità del T. e del tenore di vita elevato goduto dall’appellante nel corso del matrimonio.
3. La Corte di appello di Firenze, con sentenza 635/2013, accogliendo parzialmente l’appello ha rideterminato in 1.700 Euro l’assegno divorzile confermando per il resto la decisione appellata.
4. Ricorre per cassazione M.F. con cinque motivi: a) violazione o falsa applicazionedell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 3; b) violazione e falsa applicazionedell’art. 161 c.p.c., comma 1; c) omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, e violazione o falsa applicazionedell’art. 24 Cost.,art. 115 c.p.c.eart. 2697 c.c., d) nullità della sentenza per mancanza di motivazione su un punto decisivo della controversia; e) violazione o falsa applicazionedell’art. 244 c.p.c.5. Si difende con controricorso T.A. e propone ricorso incidentale con il quale deduce: a) violazione e falsa applicazione dellaL. n. 898 del 1970,art.5e vizio di motivazione su fatti controversi e decisivi; b) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi del giudizio, nullità della sentenza, exart. 132 c.p.c., n. 4 eart. 360 c.p.c., n. 4, per omessa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione; c) violazione o falsa applicazioneart. 115 c.p.c..omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto della non ammissione delle prove richieste.
6. Le parti depositano memorie difensive.
Motivi della decisione
che:
7. Con il primo motivo di ricorso la M. si duole del mancato accoglimento delle istanze probatorie intese a dimostrare l’esatto tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio, la sua posizione lavorativa nel corso del matrimonio, le circostanze che le impediscono di procurarsi mezzi economici adeguati, le attuali condizioni reddituali e patrimoniali del T.. La ricorrente ritiene che la mancata trascrizione delle conclusioni si sia tradotta in omesso esame di tali richieste istruttorie e in difetto di motivazione su punti rilevanti della controversia.
8. Il motivo è infondato perché sovrappone una asserzione di mancato esame delle richieste istruttorie alla rilevata mancata trascrizione delle conclusioni nella sentenza di primo grado che i giudici dell’appello hanno considerato irrilevante per la constatata pronuncia del giudice di prima istanza sull’intero spettro delle domande proposte dalle parti.
9. Con il secondo motivo la ricorrente rileva che ha errato la Corte di appello laddove ha negato rilevanza alla violazionedell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 ritenendo che il giudice dell’appello deve comunque decidere anche in presenza di un tale vizio comportante la nullità. Ritiene infatti la ricorrente che in tal modo è stato violato il principio dell’assorbimento delle nullità in motivi di gravame secondo una linea interpretativa non condivisibile che impedisce il rilievo di tutte le nullità ad eccezione di quelle previste dall’art. 354.
10. Anche questo motivo deve ritenersi infondato perché la decisione si base sul rilievo della inesistenza della pretesa nullità e solo in via meramente argomentativa ad abundantiam sull’eventuale obbligo di motivazione nel merito da parte del giudice di appello qualora fosse stata riscontrata l’ipotesi della violazionedell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4.
11. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta che la mancata ammissione dei mezzi di prova richiesti ha comportato una compressione del suo diritto di difesa e una omessa valutazione su fatti rilevanti e decisivi ai fini della quantificazione dell’assegno divorzile.
12. Con il quarto motivo la ricorrente censura la motivazione in quanto acriticamente recettiva delle conclusioni della C.T.U. 13. Con il quinto motivo di ricorso la M. censura la mancata ammissione dei capitoli di prova relativi alle nuove occupazioni lavorative del T..
14. I tre motivi che possono essere esaminati congiuntamente per la loro evidente connessione sono inammissibili perché intesi sostanzialmente a una riedizione del giudizio di merito e comunque infondati perché la Corte di appello è pervenuta alla sua decisione che presuppone l’inadeguatezza dei mezzi economici a disposizione della M. prendendo in considerazione la assenza di reddito della M., la sua condizione di sostanziale preclusione al mercato del lavoro, la relativa modestia del capitale disponibile per effetto dello scioglimento delle situazioni comproprietarie con il marito, la durata del matrimonio e l’apporto garantito nel suo corso non solo alla vita familiare e alla crescita dei figli ma anche alla attività economica del marito.
15. Con il primo motivo di ricorso incidentale il T. lamenta l’erronea rappresentazione della situazione economica delle parti.
16. Con il secondo motivo censura l’acritico recepimento delle conclusioni del C.T.U..
17. Con il terzo motivo censura la quantificazione operata dal C.T.U. dì redditi diversi che sono stati attribuiti alle parti.
18. Anche questi motivi possono essere esaminati congiuntamente e, oltre ad essere in gran parte inammissibili per la loro strumentalità a una riedizione del giudizio di merito, sono infondati nel loro nucleo centrale che si caratterizza per la censura di acritico recepimento della C.T.U. Censura da ritenersi infondata perché la Corte di appello ha tratto da essa l’accertamento e la definizione di fatti che sostanzialmente le parti non contestano e che hanno portato i giudici dell’appello a ritenere con un giudizio sufficientemente e logicamente motivato che la M. dopo un matrimonio durato 35 anni (dalla sua celebrazione del (OMISSIS) alla separazione consensuale del (OMISSIS)) e dichiarato sciolto definitivamente, con la sentenza di divorzio del (OMISSIS), non è in possesso di mezzi adeguati ad affrontare la propria vita di donna ormai settantunenne e priva di redditi lavorativi. Quanto alla compatibilità dell’ammontare dell’assegno con le capacità economiche del T. la Corte di appello si è basata sull’accertamento peritale con una motivazione che non appare sindacabile in questa sede.
19. Entrambi i ricorsi vanno pertanto respinti con compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi. Compensa le spese del giudizio di cassazione. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma delD.Lgs. n. 196 del 2003,art.52.
Ai sensi delD.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,art.13, comma 1quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dell’art. 13, comma 1 bis..
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2017

RESPONSABILITÀ GENITORIALE

di Gianfranco Dosi

I Il concetto di “responsabilità genitoriale”
Il codice civile all’art. 2 prevede che fino alla maggiore età – fissata al compimento del diciottesimo anno (legge 8 marzo 1975, n. 39) – non si acquista la capacità di agire. Fino a tale età il figlio è soggetto a quella che in base a quanto prevedeva il codice civile all’art. 316 eravamo abituati a chiamare “potestà dei genitori” di cui il legislatore non ha mai fornito una specifica definizione ma nella cui nozione tuttavia, a partire quanto meno dalla riforma del 1975 del diritto di famiglia, si( sono sovrapposti sia il potere di rappresentanza (il cui limite temporale è quello del compimento della maggiore età da parte del figlio) sia un altro fascio di funzioni che supera quel limite cronologico. Con la riforma sulla filiazione (attuata con la legge 10 dicembre 2012, n. 219 e con il decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154) anche l’art. 316 del codice civile è stato modificato e l’espressione “potestà dei genitori” è scomparsa venendo sostituita con quella di “responsabilità genitoriale” che peraltro non contiene più il riferimento della durata fino alla maggiore età.
La riforma sulla filiazione ha avuto come obiettivo principale l’unificazione dello stato giuridico di tutti i figli (nuovo art. 315 c.c.) ma il legislatore ha colto anche l’occasione per numerosi altri interventi legislativi su istituti collegati alla filiazione e tra questi, appunto, l’introduzione di una rinnovata disciplina della potestà dei genitori ribattezzata con l’espressione “responsabilità genitoriale”.
Come si dirà più oltre il concetto di responsabilità genitoriale, nel contesto della riforma sulla fi¬liazione, costituisce la presa d’atto di una sempre maggiore ampiezza che ha assunto nel tempo la nozione tradizionale di potestà, ma si accompagna anche a novità giuridiche molto significative che hanno completato in materia di esercizio delle funzioni genitoriali la riforma introdotta dalla legge 14 febbraio 2006, n. 154 sull’affidamento condiviso dei figli in sede di separazione dei geni¬tori, costituendone l’inevitabile completamento nel campo dei principi generali.
L’art. 2 della legge, alla lettera h), aveva delegato il Governo ad unificare le disposizioni che disci¬plinano i diritti e i doveri dei genitori nei confronti dei figli nati nel matrimonio e dei figli nati fuori del matrimonio, “delineando la nozione di responsabilità genitoriale quale aspetto dell’esercizio della potestà genitoriale”. Al legislatore delegato si chiedeva quindi di sintetizzare e disciplinare in modo più adeguato e moderno le regole che presiedono a quell’insieme di poteri e doveri che sono tradizionalmente collegati alle funzioni genitoriali.
Con il decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 il Governo ha dato attuazione alla delega sul punto attraverso due operazioni.
La prima operazione – di carattere nominalistico è stata quella di eliminare del tutto il termine “potestà” (che nel 1975 aveva soppiantato l’espressione “patria potestà”) sostituendolo con quello di “responsabilità genitoriale”. L’art. 104 del decreto legislativo di attuazione al primo comma prescrive che “la parola potestà riferita alla potestà genitoriale e le parole potestà genitoriale, ovunque presenti, in tutta la legislazione vigente, sono sostituite dall’espressione: responsabilità genitoriale”. La differenza non è solo terminologica dal momento che la nozione di responsabilità appare più idonea a riferirsi giuridicamente ad un soggetto che non ha la posizione di sottoposto ad un potere (come il termine potestà lascerebbe intendere) ma di persona con pari dignità non solo oggetto di tutela ma soprattutto soggetto di diritti.
Questa operazione nominalistica non è, tuttavia, andata esente da qualche critica dal momento che la legge delega non intendeva verosimilmente imporre la sostituzione dei due termini ma aveva soltanto prescritto che venisse delineata una “nozione di responsabilità genitoriale quale aspetto dell’esercizio della potestà genitoriale”. Il legislatore del 2012 pensava ad un affiancamen¬to quindi dei due concetti e non alla loro unificazione. Il decreto di attuazione non sembra però che abbia voluto stravolgere la tradizionale funzione genitoriale determinata dalla sovrapposizione nelle funzioni genitoriali di poteri e di doveri e la nuova terminologia, perciò, non dovrebbe in¬durre a sospettare la scomparsa nella concezione delle funzioni genitoriali di quel fascio di poteri che il concetto di potestà richiamava. Resta l’impressione di una affrettata operazione chirurgica che potrebbe portare a qualche forzatura lessicale (decadenza della responsabilità genitoriale, procedimenti de responsabilitate e così via). Questa operazione di semplificazione operata dalla commissione che ha redatto il testo delle norme di attuazione imporrà in ogni caso alla cultura giuridica il compito di differenziare i due profili (poteri e doveri) all’interno della nuova espressione sintetica proposta dalle norme di attuazione.
Questa prima operazione ha portato, in ogni caso, alla sostituzione della parola “potestà” con l’e-spressione “responsabilità genitoriale” in tutta la normativa civile e penale vigente. Nella relazione illustrativa del D. Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 si afferma a proposito di questa sostituzione ter¬minologica che essa si è resa necessaria in considerazione dell’evoluzione socio-culturale, prima che giuridica, dei rapporti tra genitori e figli e si osserva espressamente che la nozione di responsabilità genitoriale presente da tempo in numerosi strumenti internazionali (come per esempio il regola¬mento europeo n. 2201/2003) è “quella che meglio definisce i contenuti dell’impegno genitoriale non più da considerare come una potestà sul figlio minore, ma come una assunzione di responsabilità da parte dei genitori nei confronti del figlio. La modifica terminologica dà risalto alla diversa visione prospettica che nel corso degli anni si è sviluppata ed è ormai da considerare patrimonio condiviso: i rapporti tra genitori e figli non devono essere più considerati avendo riguardo al punto di vista dei genitori, ma occorre porre in risalto il superiore interesse dei figli minori”.
La seconda operazione è consistita nel dislocare le disposizioni concernenti le funzioni genitoriali in modo più razionale all’interno del titolo IX del primo libro (rinominato “Della responsabilità ge¬nitoriale e dei diritti e doveri del figlio” in sostituzione del precedente “Della potestà dei genitori”) nel quale ora sono state significativamente ridistribuite in due differenti capi da un lato la disciplina “dei diritti e dei doveri del figlio” (I capo: articoli 315 – 337 c.c.) e dall’altro le norme sull’”eserci¬zio della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all’esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio”(capo II: articoli 337-bis – 337-octies). Questa operazione è senz’altro da consi¬derare del tutto ragionevole e coerente avendo inserito il tema della responsabilità dei genitori nel contesto sistematico nel quale si tratta anche dei diritti e dei doveri figli in generale. La responsa¬bilità dei genitori è, infatti, un concetto unitario che deve valere non solo quando i figli convivono con entrambi i genitori ma anche quando la separazione dei genitori impone una riorganizzazione delle relazioni familiari.
La giustificazione di questa ridistribuzione delle norme giuridiche è stata ben spiegata nella re¬lazione illustrativa del D. Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 dove è stato chiarito che si è voluta superare una discriminazione sistematica a carico dei figli nati fuori dal matrimonio in quanto nell’impianto originario del codice la disciplina relativa ai rapporti tra genitori e figli era dislocata in diverse parti del codice, in parte nel titolo IX, ma soprattutto nel titolo VI dedicato al matrimonio, quasi a voler evidenziare una differenza tra i figli a seconda dell’essere nati o meno nel matrimo¬nio. La discriminazione poi è molto evidente per quanto concerne la disciplina della dissoluzione del vincolo tra i genitori essendo le norme quasi tutte collocate nell’ambito della disciplina della separazione e del divorzio a differenza di quanto ha fatto la legge del 2006 sull’affidamento con¬diviso che ha unificato la disciplina. In questo senso la riforma sulla filiazione si pone nell’alveo di questo movimento di unificazione.

II La normativa sovranazionale che ha suggerito l’introduzione della nuova espressione “responsabilità genitoriale”
Quasi tutti i testi normativi sovranazionali più importanti fanno riferimento alla vita familiare non¬ché ai diritti e ai doveri dei genitori. Tuttavia, nel senso corrispondente al significato giuridico della “potestà”, il testo normativo nel quale è stata esplicitamente utilizzata l’espressione “responsabili¬tà genitoriale” è il Regolamento europeo n. 2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale. Il precedente (abrogato) Regolamento europeo n. 1347/2000 ancora utilizzava l’espressione “po¬testà dei genitori”.
In questo testo la responsabilità genitoriale viene così definita dal Regolamento (art. 2): “i diritti e doveri di cui è investita una persona fisica o giuridica in virtù di una decisione giudiziaria, della legge o di un accordo in vigore riguardanti la persona o i beni di un minore. Il termine comprende, in particolare, il diritto di affidamento e il diritto di visita”. Il diritto di affidamento è definito come l’insieme dei diritti e doveri concernenti la cura della persona di un minore, in particolare il diritto di intervenire sulla decisione riguardo al suo luogo di residenza” mentre il diritto di visita è il diritto di condurre il minore in un luogo diverso dalla sua residenza abituale per un periodo limitato di tempo.
Il Regolamento del 2003 amplia il campo di applicazione della parte relativa alla responsabilità ge¬nitoriale in quanto il precedente Regolamento del 2000 concerneva soltanto le questioni attinenti alla potestà dei genitori coniugati sui figli comuni. Il nuovo Regolamento elimina questa limitazione per evitare discriminazioni tra i minori e trova quindi applicazione per qualsiasi controversia con¬cernente la responsabilità genitoriale sui figli, anche non si entrambi
Poiché il Regolamento n. 2201/2003 si occupa sostanzialmente di risolvere i conflitti di competen¬za tra gli Stati europei individuando i presupposti (art. 3) in base ai quali una causa matrimoniale possa essere considerata di competenza di uno o di un altro Stato, la caratteristica più significativa che deve essere ricordata in tema di responsabilità genitoriale e quella disciplinata dall’art. 12 (ru¬bricato “proroga della competenza”) in relazione al quale le autorità giurisdizionali che sono consi¬derate competenti sulla domanda di separazione, di divorzio o di nullità sono anche competenti a trattare le domande relative alla responsabilità genitoriale. Al di fuori di questi procedimenti e nei casi di genitorialità fuori dal matrimonio vale il principio generale che la competenza appartiene al giudice dello Stato in cui il minore ha la sua residenza abituale (art. 8).
L’altro principio al quale il Regolamento 2201/2003 dà attuazione è quello in base al quale le decisioni pronunciate in uno Stato europeo sono riconosciute negli altri Stati senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento (art. 21). Chi ha interesse può promuovere un giudizio per il riconoscimento al fine di dare esecuzione alla decisione o per il non riconoscimento di una di queste decisioni. L’art. 23 del Regolamento indica i motivi per i quali non è ammesso il riconoscimento e tra questi il caso in cui la decisione è stata resa senza che il minore abbia avuto la possibilità di essere ascoltato. L’istan¬za per l’esecutività non è necessaria quando si tratta di dare attuazione al diritto di visita o al prov¬vedimento che dispone il ritorno del minore nello Stato dal quale è stato illecitamente allontanato.
Come si è sopra detto, nella relazione illustrativa del D. Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 si afferma testualmente, a proposito dell’introduzione dell’espressione “responsabilità genitoriale” in sostitu¬zione di quella di “potestà dei genitori”, che la nuova terminologia si è resa necessaria in conside¬razione della evoluzione socio-culturale, prima che giuridica, dei rapporti tra genitori e figli come da tempo suggerito in numerosi strumenti internazionali quali, appunto, il Regolamento europeo n. 2201/2003.

III Quale importante novità è contenuta nel nuovo articolo 316 del codice civile sull’esercizio della “responsabilità genitoriale”?
a) L’esercizio della responsabilità genitoriale nella filiazione fuori dal matrimonio
La riforma non si è limitata alla sostituzione dell’espressione “potestà dei genitori” con quella di “responsabilità genitoriale” ma ha anche introdotto una importante novità nella disciplina giuridica delle funzioni genitoriali uniformando le regole relative all’esercizio della responsabilità genitoriale dentro e fuori dal matrimonio.
Per comprendere bene il significato di questa novità si deve ricordare che l’articolo 30 della Co¬stituzione prevede che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio. Proprio per questo motivo la Costituzione ha sempre impresso una carica specifica al tema della uniformità dei doveri e dei diritti dei genitori verso i figli prescindendo dalla nascita nel matrimonio o fuori dal matrimonio. La riforma sulla filiazione e sull’unificazione dello stato giuridico dei figli ha tratto motivazione soprattutto da questa indicazione costituzionale.
Tra le norme che il decreto legislativo ha ridistribuito nel titolo IX del primo libro del codice civile (suddiviso come detto in due nuovi capi) solo alcune sono completamente nuove, come per esem¬pio, all’interno del primo capo, il fondamentale e centrale art. 315 (“tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico”), l’art. 315-bis che – assemblando principi già vigenti – elenca in quattro commi i “diritti e doveri del figlio”, l’art. 316 (che come già detto conia la nuova espressione “responsa¬bilità genitoriale” e dal quale scompare quella parte molto criticata che attribuiva al solo padre, nelle situazioni di incombente pericolo per il figlio, il potere di adottare provvedimenti urgenti), l’art. 317-bis sul diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti, l’art. 336- bis sull’ascolto del minore. Le altre norme, ancorché alcune novellate in modo significativo (come l’art. 337-quater in tema di affidamento esclusivo), riproducono sostanzialmente, sia pure con una nuova numerazione, il precedente assetto normativo anche nella parte in cui era stato modellato dalla riforma dell’affidamento condiviso (legge 8 febbraio 2006, n. 54).
In tema di esercizio della responsabilità genitoriale di fondamentale importanza, per i risvolti che vi sono collegati, è proprio il nuovo art. 316 codice civile dove è contenuto il nuovo principio giuri¬dico sul quale è fondata la “responsabilità genitoriale” che è costituito dall’esercizio della respon¬sabilità attribuito sempre ad entrambi i genitori anche in caso di filiazione fuori dal matrimonio, a modifica del previgente art. 317-bis c.c. che prevedeva, nel secondo comma, quale presupposto dell’esercizio comune della potestà la convivenza dei genitori naturali.
Vi è oggi, pertanto, esercizio della responsabilità genitoriale in capo ad entrambi i genitori naturali anche se essi non convivono o non hanno mai convissuto.
Il nuovo art. 316 c.c. (che, come il precedente, si riferisce alle relazioni familiari nella famiglia uni¬ta), ribadisce innanzitutto al primo comma che “entrambi i genitori hanno la responsabilità genito¬riale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del mino¬re”. In questa prima parte si ribadisce perciò il principio già espresso dal previgente art. 316 del co¬dice civile dove si prevedeva che “la potestà è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori”.
La vera novità sta nella seconda parte del nuovo art. 316 – che si occupa della genitorialità al di fuori del matrimonio – dove si prevede che “il genitore che ha riconosciuto il figlio esercita la responsabilità genitoriale” e poi si precisa che “se il riconoscimento del figlio nato fuori dal matri¬monio è fatto dai genitori l’esercizio della responsabilità genitoriale spetta ad entrambi”.
La rivoluzione normativa è molto evidente se si raffronta questo testo con il previgente art. 317-bis del codice civile dove l’esercizio della potestà da parte di entrambi i genitori che avevano riconosciuto il figlio naturale era, come detto, collegato alla convivenza tra i genitori. Così si esprimeva il secondo comma dell’art. 317-bis prima della sua sostituzione con le nuove norme: “Al genitore che ha rico¬nosciuto il figlio naturale spetta la potestà su di lui. Se il riconoscimento è fatto da entrambi i genitori l’esercizio della potestà spetta congiuntamente ad entrambi qualora siano conviventi”.
Perciò nel sistema normativo precedente, la convivenza dei genitori (l’essere cioè famiglia) era la condizione perché i due genitori fossero ritenuti entrambi esercenti la potestà. Questo presupposto non è più previsto nella legge ora vigente. Ora secondo la nuova legge per esercitare la potestà basta aver riconosciuto il figlio. La famiglia esiste, perciò, si potrebbe dire, anche se i genitori na¬turali non convivono (o non hanno mai convissuto).
Nel caso di separazione della coppia genitoriale – ed è questo un aspetto indubbiamente parados¬sale – la giurisprudenza successiva alla legge sull’affidamento condiviso era già pervenuta a questa conclusione. Uguale operazione interpretativa aveva anche fatto buona parte della dottrina.
La legge 14 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli) aveva espresso – sul versante della separazione dei genitori – il fondamentale principio che dopo la separazione “la potestà sui figli è esercitata da entrambi i genitori” (sia in caso affidamento condiviso che in caso di affidamento esclusivo) (art. 155 – attuale art. 337-ter – c.c.), mentre il secondo comma dell’art 4 della medesima legge prescriveva che “le disposizioni della presente legge si applicano anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonché ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati”. La so¬stanza della riforma stava soprattutto in tali indicazioni.
b) I problemi posti dal nuovo art. 316 del codice civile e le possibili soluzioni nell’art. 317
Non sono stati ancora sufficientemente dibattuti alcuni problemi che porrà nella pratica la regola nuova dell’esercizio sempre ad entrambi i genitori della responsabilità genitoriale nell’ipotesi di filiazione fuori dal matrimonio, anche se i genitori non convivono o non abbiano mai convissuto.
Intanto – per avere un’idea dell’entità e della problematicità del fenomeno – vi è da dire che se¬condo i dati Istat i figli che nascono oggi fuori dal matrimonio costituiscono circa il 23% del totale (si tratta di nascite da madri singole, vedove o divorziate o da coppie non coniugate).
Questo dato relativo all’incremento del numero di figli nati fuori dal matrimonio si problematicizza in connessione con l’attribuzione della responsabilità genitoriale sempre ad entrambi i genitori ancorché non conviventi o che non abbiano mai convissuto e deve ora anche essere strettamente correlato non solo a quello costituito dalla nuova disciplina giuridica della parentela contenuta nel novellato art. 74 del codice civile che estende il vincolo di parentela anche nel caso in cui la filia¬zione è avvenuta fuori dal matrimonio (rimodellando anche il primo comma dell’art. 258 c.c. che ora prescrive che “il riconoscimento produce effetti riguardo al genitore da cui fu fatto e riguardo ai parenti di esso”) ma anche al dato generale – rilevato però dall’Istat soltanto per le coppie co¬niugate – relativo all’aumento del numero delle separazioni che verosimilmente coinvolge anche le coppie non coniugate. Il tema, infine, deve anche essere collegato all’altro sulle problematiche delle famiglie ricomposte che la riforma del 2013 sulla filiazione non ha minimamente disciplinato.
Consegue a questi dati un quadro di grande complessità e di evidente problematicità che tocca da vicino il tema dei differenti modelli familiari nell’attuale società.
Si può fare l’esempio di due genitori naturali che non convivono (perché hanno smesso di convive¬re o perché non hanno mai convissuto) e che formano ognuno una nuova famiglia (matrimoniale o non matrimoniale) con un nuovo partner mettendo al mondo un altro figlio. Si determina la situazione nuova seguente: il figlio di entrambi è parente in linea collaterale (fratello) di ciascuno dei figli (e zio dei figli dei fratelli) nati dalla relazione del genitore con il nuovo e la nuova partner. La stessa situazione si verifica per il figlio nato da due genitori uniti in matrimonio ove il padre dovesse riconoscere nel corso del matrimonio un figlio nato da una relazione extraconiugale. E così via in un reticolo una volta inimmaginabile di parentela.
La problematicità che qui si vuole mettere in evidenza deriva, però, non tanto dall’estendersi della rete della parentela in sé (che potrebbe creare indubbiamente sul piano successorio un ampliamento significativo del numero dei chiamati all’eredità) quanto piuttosto dalla necessaria compresenza e cogestione quindi della responsabilità genitoriale. Come può essere esercitata la responsabilità genitoriale, per di più di comune accordo, tra genitori naturali che potrebbero tro¬varsi in condizione di pressoché totale estraneità reciproca e, soprattutto, nei confronti di un figlio con cui magari non si è mai convissuto?
Inoltre, anche alcune norme specifiche determinano una condizione di applicazione problematica. Si consideri per esempio l’ultimo comma dell’art. 320 c.c. che attribuisce all’altro genitore che magari non ha mai convissuto neanche con il figlio, il potere di rappresentarlo, in caso di conflitto di interessi tra il figlio e il genitore con lui convivente esercente la potestà/responsabilità. Si consideri, ancora, per esempio la norma che disciplina l’usufrutto legale. L’art. 324 c.c. (usufrutto legale) prevede che “i genitori esercenti la responsabilità genitoriale hanno in comune l’usufrutto dei beni del figlio” e si immagini un minore che vive con la madre. Non solo la madre ma anche il padre, ancorché per esempio non abbia mai convissuto con l’altro genitore (e con il minore), sarà titolare dell’usufrutto. E così per altre norme, come per esempio, per l’art. 328 c.c. (nuove nozze) il quale prevede che “il genitore che passa a nuove nozze conserva l’usufrutto legale, con l’obbligo di accantonare in favore del figlio quanto risulti eccedente rispetto alle spese per il mantenimento, l’istruzione e l’educazione di quest’ultimo”.
Il rimedio può essere trovato nell’art. 317 del codice civile.
Questa norma è rimasta invariata anche dopo la riforma sulla filiazione del 2013 e continua a di¬sciplinare i casi di “impedimento di uno dei genitori” prevedendo al primo comma che “nel caso di lontananza, di incapacità o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l’esercizio della responsabilità genitoriale, questa è esercitata in modo esclusivo dall’altro” (primo comma).
Si tratta però di verificare se i casi di lontananza, incapacità o altro impedimento (si pensi ad una grave malattia, allo stato di detenzione, alla prolungata assenza per motivi di lavoro dal territorio nazionale, al ricovero presso una struttura ospedaliera o presso una comunità terapeutica, ad una condizione di incapacità naturale prolungata) producano automaticamente l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale in capo all’altro genitore oppure se serva sempre un provvedimento del giudice (come per il secondo comma che disciplina i casi di separazione della coppia genitoriale).
Si tratta di un interrogativo importante perché ove si ritenesse che l’esercizio esclusivo della respon-sabilità genitoriale in capo a un genitore derivi automaticamente dalla lontananza, dalla incapacità o dall’impedimento dell’altro, saremmo in presenza di una situazione capace di neutralizzare sul nascere i rischi che, come si è detto, potrebbero derivare dall’attribuzione sempre dell’esercizio della responsabilità ad entrambi i genitori anche se non convivono o non hanno mai convissuto.
Se si dovesse interpretare la disposizione nel suo senso letterale dovremmo optare per la soluzio¬ne dell’automaticità in quanto solo con riferimento alla separazione, al divorzio e all’annullamento del matrimonio il secondo comma dell’art. 317 rimette al giudice la decisione. E d’altro lato il primo e il secondo comma si riferiscono a due situazioni del tutto incompatibili l’una dall’altra (nonostan¬te la rubrica della disposizione (impedimento di uno dei genitori) che si riferisce alla ipotesi del solo primo comma.
Va anche chiarito che l’ipotesi di cui al primo comma naturalmente lascia sempre il genitore im¬pedito, incapace o inidoneo titolare della potestà/responsabilità. È il classico caso di dissociazione tra titolarità e potestà/responsabilità. Situazione peraltro che si verifica anche nel caso di cui al secondo comma. E quindi il problema si pone solo nel caso in cui non sia stata dichiarata eviden¬temente la decadenza della potestà/responsabilità.
Pertanto il problema è solo stabilire se nell’ipotesi di incapacità, lontananza o altro impedimento l’esercizio esclusivo della responsabilità si realizza automaticamente o serve un provvedimento del giudice.
La risposta che nel lontano passato ha dato la giurisprudenza è che l’esercizio della potestà si concentra sull’altro genitore automaticamente ed altrettanto automaticamente riprende al venir meno dell’impedimento, senza la necessità di un provvedimento del giudice (Cass. civ. 27 mag¬gio 1975, n. 2122). Si tratta però di una sentenza troppo risalente per attribuirle con certezza una valenza attuale. La dottrina, anche essa non più vicina nel tempo – è nel dubbio se spetti al genitore che ha esercitato la potestà provare che vi era un impedimento in capo all’altro genitore o se si deve presumere che il genitore che agisce da solo lo fa validamente spettando all’altro che impugna l’atto provare che l’impedimento non sussisteva o non era tale da rendere impossibile l’esercizio congiunto della potestà.
Parte della dottrina giustamente ha sottolineato in proposito che poiché la regola dell’accordo costituisce un principio generale nel diritto di famiglia, la violazione di questa regola dovrebbe comportare una inversione dell’onere probatorio. Il genitore escluso quindi potrebbe limitarsi ad impugnare l’atto mentre spetterebbe all’altro genitore convenuto in giudizio provare l’esistenza dei presupposti di operatività dell’esercizio esclusivo e cioè l’esistenza di un fatto impeditivo che precludeva la possibilità di compiere insieme l’atto impugnato.
Per impedire effetti dirompenti derivanti dal principio di esercizio congiunto della responsabili¬tà anche nei casi di lontananza, incapacità o altro impedimento di un genitore (art. 317, primo comma, c.c.) è possibile enucleare una regola generale nuova che consente di ritenere legittimo l’esercizio automatico esclusivo della responsabilità genitoriale da parte di un genitore (mediante un certo comportamento o mediante l’adozione di un determinato atto) tutte le volte in cui si realizza una condizione di lontananza, incapacità o di impedimento dell’altro genitore tale da non potersi pretendere la decisione congiuntamente o concordata; fatto sempre salvo il potere del giu¬dice di intervenire su istanza di uno dei genitori per regolamentare l’esercizio della responsabilità genitoriale attraverso il procedimento di cui agli articoli 337-bis e seguenti del codice civile. Sarà in questo caso il giudice a verificare se l’inidoneità, l’incapacità o l’impedimento costituiscano fatti impeditivi all’esercizio congiunto della responsabilità genitoriale.
Nell’esercizio dei poteri di rappresentanza e amministrazione del figlio da parte dei genitori e cioè nei casi di cui all’art. 320 c.c. – e sempre che non sia stato richiesto l’intervento del giudice per la regolamentazione dell’affidamento – il procedimento sarà diverso. Il genitore che convive con il figlio e che quindi esercita la responsabilità genitoriale, in caso di lontananza, incapacità o im¬pedimento dell’altro genitore, può legittimamente rappresentare e amministrare i beni del figlio mentre l’altro genitore eventualmente in disaccordo potrà richiedere l’intervento del giudice ex art. 316 c.c. secondo le regole del procedimento ivi descritto.
c) Gli orientamenti della giurisprudenza
Prima della riforma del 2012 sull’uniformità della disciplina giuridica tra filiazione fondata sul matrimonio e filiazione fuori del matrimonio, la giurisprudenza si era chiesta se la regola giuridi¬ca indicata allora nel secondo comma dell’art. 317-bis c.c. dell’esercizio della potestà in capo ad entrambi i genitori solo se conviventi, dovesse considerarsi sostituita (dopo la riforma dell’affida¬mento condiviso del 2006) con una nuova regola di esercizio sempre comune della potestà (anche se i genitori naturali non convivessero o non avessero mai convissuto).
La risposta fu positiva e si ritenne che la cessazione della convivenza tra i genitori naturali non conduce alla cessazione dell’esercizio della potestà, perché la potestà genitoriale in regime di af¬fido condiviso è esercitata da entrambi i genitori, salva la possibilità per il giudice di attribuire a ciascun genitore il potere di assumere singolarmente decisioni sulle questioni di ordinaria ammini¬strazione (Cass. civ. Sez. I, 3 aprile 2007, n. 8362 e poi da Cass. civ. Sez. I, 20 settembre 2007, n. 19406 in cui si esprimeva il convincimento che la legge 8 febbraio 2006, n. 54, applica¬bile in forza dell’art. 4, 2° co., anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati, non ha abrogato l’art. 317-bis c.c. (che negava l’attribuzione dell’esercizio della potestà al genitore non convivente con i figli) ma ne ha profondamente innovato il contenuto precettivo alla luce dei nuovi principi espressi dalla riforma dell’affidamento condiviso.
Il problema dell’equiparazione tra i genitori esercenti o non esercenti la potestà genitoriale si era posto in modo molto significativo soprattutto in materia di adozione dove l’art. 46, 2° comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 stabilisce che solo il mancato assenso del genitore esercente la potestà (e non del genitore che non la esercita) preclude al tribunale la pronunzia dell’adozione in casi particolari1.
Prima della riforma sulla filiazione del 2012 Cass. civ. Sez. I, 26 ottobre 1992, n. 11604 aveva ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale di questa norma atteso che la di¬sposizione che conferisce effetti ostativi alla sola volontà del genitore esercente la potestà, trova ragion d’essere nella considerazione che solo la comunanza di vita e la conseguente conoscenza degli interessi e delle esigenze del minore rendono rilevante il dissenso, così evidenziando una mancanza di omogeneità rispetto alla condizione del genitore che tale potestà non esercita.
Ha fatto applicazione dei nuovi principi Cass. civ. Sez. I, 10 maggio 2011, n. 10265 che in un caso di adozione del figlio del proprio coniuge ex art. 44 della legge 184/83 in cui è previsto il necessario consenso all’adozione dell’altro genitore esercente la potestà, ha ritenuto di dare rile¬vanza al dissenso manifestato dal genitore naturale non convivente considerandolo esercente della potestà. La sentenza ha affermato che in tema di adozione in casi particolari, ha efficacia preclu¬siva il dissenso manifestato dal genitore naturale non convivente dovendo egli ritenersi comunque “esercente la potestà”, pur quando lo stesso non sia mai stato convivente con il minore; invero, la legge 8 febbraio 2006, n. 54 sull’esercizio della potestà in caso di crisi della coppia genitoriale e sull’affidamento condiviso, applicabile anche ai figli di genitori non coniugati, ha corrispondente¬mente riplasmato l’art. 317 bis cod. civ.. Il principio della bigenitorialità ha, infatti, informato di sé il contenuto precettivo della norma citata, eliminando ogni difformità di disciplina tra figli legittimi e naturali, cosicché la cessazione della convivenza tra genitori naturali non conduce più alla ces¬sazione dell’esercizio della potestà.
Le conclusioni cui è giunta questa sentenza non sono diverse da quelle che in passato erano già state anticipate da Cass. civ. Sez. I, 5 agosto 1996, n. 7137 in una vicenda analoga.
In conclusione il principio vigente (ora introdotto espressamente dalla nuova legge di riforma sulla filiazione del 2013) dovrebbe essere che l’esercizio della responsabilità genitoriale al di fuori del matrimonio è attribuito ad entrambi i genitori anche nel caso in cui i genitori non convivano o non abbiamo mai convissuto.
Sennonché recentemente a rimettere in discussione il principio con riferimento proprio all’adozio¬ne in casi particolari è stata Cass. civ. Sez. I, 21 settembre 2015, n. 18576 affermando che “per genitori esercenti la responsabilità genitoriale, il cui dissenso, ai sensi della legge n. 184 del 1983, art. 46, 2° comma, impedisce l’adozione particolare, debbono intendersi i genitori che non siano meri titolari della responsabilità stessa, ma ne abbiano altresì il concreto esercizio grazie ad un rapporto effettivo con il minor, caratterizzato di regola dalla convivenza, in ragione della cen¬tralità attribuita dagli artt. 29 e 30 Cost. all’effettività del rapporto genitore-figlio”.
Nella vicenda la Corte ha ritenuto superabile, in ragione del preminente interesse della minore (per la quale i due coniugi che l’avevano in affidamento provvisorio avevano richiesto l’adozione)
1 ART. 46.
Per l’adozione è necessario l’assenso dei genitori e del coniuge dell’adottando.
Quando è negato l’assenso previsto dal primo comma, il tribunale, sentiti gli interessati, su istanza dell’adot¬tante, può, ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all’interesse dell’adottando, pronunziare ugualmente l’adozione, salvo che l’assenso sia stato rifiutato dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale o dal coniuge, se convivente, dell’adottando. Parimenti il tribunale può pronunciare l’adozione quando è impossibile ottenere l’assenso per incapacità o irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo.
il dissenso all’adozione manifestato dalla madre dell’adottanda, che non esercitava in concreto, da molti anni, la responsabilità genitoriale sulla figlia, con la quale non intratteneva alcun effettivo rapporto se non quello esplicantesi, in epoca più recente, negli incontri protetti. La Corte ha esclu¬so l’illegittimità dell’adozione per difetto di consenso della madre dell’adottanda, non avendo ella mai instaurato un rapporto con la figlia, che sin da tenera età era stata inserita in un istituto per minori e poi data in affidamento a due coniugi. La Corte di cassazione ricorda che il limite alla va¬lutazione dell’interesse dell’adottando, da parte del giudice, costituito dalla insuperabilità del dis¬senso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale ha una giustificazione in valori costituzio¬nalmente garantiti, quali quello della conservazione del vincolo familiare e della società coniugale effettivamente vissute. In questo è evidente il ruolo centrale attribuito alla effettività del rapporto genitore-figlio. Non già l’astratta spettanza della responsabilità genitoriale, bensì la effettività del vincolo familiare (di regola nella convivenza) giustificano la speciale protezione attribuita a tale vincolo (che si esplica nella rilevanza del dissenso) in applicazione dei principi di cui agli articoli 29 e 30 della Costituzione. Ritiene dunque il Collegio che per genitori esercenti la responsabilità genitoriale, il cui dissenso, ai sensi della l’art. 46 della legge 184 del 1983 impedisce l’adozione particolare, debbano intendersi i genitori che non siano meri titolari della responsabilità stessa, ma ne abbiano altresì il concreto esercizio grazie a un rapporto effettivo con il minore.

IV La responsabilità genitoriale inizia con l’attribuzione dello status o con la nascita?
Quando comincia la responsabilità genitoriale?
Secondo l’insegnamento tradizionale il confine di inizio dovrebbe coincidere con l’acquisizione dello status (con la denuncia di nascita se il figlio è nato da genitori coniugati o con il riconoscimento se è nato fuori del matrimonio). Pertanto non si è mai dubitato del fatto che i genitori sono investiti della potestà/responsabilità con la formazione del titolo di stato della filiazione.
Tuttavia da alcuni anni la giurisprudenza che si è occupata della filiazione fuori dal matrimonio ha voluto richiamare l’art. 30 della Costituzione (“E’ dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”) per farne conseguire l’affermazione del principio che la responsabilità genitoriale è collegata non all’acquisizione dello status ma alla pro¬creazione. I doveri cui fa riferimento l’art. 30 della Costituzione non sarebbero cioè condizionati al riconoscimento del figlio ma deriverebbero dalla nascita in sé.
Ci sono conferme nel sistema giuridico positivo che possano far pensare ad una anticipazione della responsabilità genitoriale a prima dell’acquisto dello status?
Se l’art. 320 c.c. attribuisce ai genitori il potere di rappresentare anche i figli nascituri in tutti gli atti civili, così come anche il potere di accettare le eredità (art. 462 c.c.) o le donazioni (art. 784) loro devolute e di amministrarle (art. 643 c.c.), vuol dire che poteri e doveri di protezione sono riconosciuti anche prima della nascita.
Il diritto di nascere sano (Cass. civ. Sez. III, 11 maggio 2009, n. 10741) è sul versante giuri¬sprudenziale la conferma di questa tutela anticipata.
È pur vero che la rappresentanza e l’amministrazione di cui sono investiti i genitori nei casi indicati appaiono forse soprattutto rispondenti ad esigenze di tutela di patrimoni senza titolare o a esigenze minime di protezione dei nascituri, ma anche vero che in queste situazioni non si può non parlare oggettivamente di ampliamento della responsabilità oltre i confini tradizionali della nascita.
È stato, però, soprattutto il diritto del figlio al mantenimento fin dalla nascita ad essere al centro negli ultimi anni di un dibattito in giurisprudenza che ha portato gradualmente all’anticipazione al momento della nascita dell’attribuzione dei doveri genitoriali connessi alla potestà/responsabilità.
In passato Corte cost. 13 maggio 1998, n. 166 aveva avuto modo di richiamare la solennità di questo dovere affermando che “Il primo obbligo enunciato dall’art. 147 c.c. consiste in quello di mantenimento della prole: è questo un dovere inderogabile, che nella sua concreta attuazio¬ne è commisurato in proporzione alle rispettive sostanze dei genitori e alle capacità di lavoro di ciascuno”. Ne è conseguita nella giurisprudenza di legittimità l’affermazione che “la sentenza di accertamento della filiazione naturale, in quanto ha natura dichiarativa dello stato biologico di procreazione, fa sorgere a carico del genitore tutti i doveri propri della procreazione legittima, compreso quello di mantenimento” (Cass. civ. Sez. I, 14 febbraio 2003, n. 2196; Cass. civ. Sez. I, 4 maggio 2000, n. 5586; Cass. civ. Sez. I, 14 agosto 1998, n. 8042). Il figlio ricono¬sciuto tardivamente (spontaneamente o in sede giudiziale) ha perciò diritto al mantenimento con decorrenza dalla nascita. Naturalmente il mantenimento si suddividerà tra entrambi i genitori, essendo entrambi tenuti al dovere di mantenere il figlio. A tale proposito Cass. civ. Sez. I, 3 no¬vembre 2006, n. 23596 aveva osservato: “Questa Corte ha più volte affermato che la sentenza di accertamento della paternità o maternità naturale ha natura dichiarativa Tale principio va peraltro inteso nel senso che la sentenza accerta uno status che attribuisce al figlio naturale tutti i diritti che competono al figlio legittimo con efficacia retroattiva, sin dal momento della nascita, secondo la previsione degli articoli 147 e 148 in forza del combinato disposto degli articoli 261 e 277. L’esercizio dei diritti connessi a tale status non può peraltro prescindere dall’accertamento giudiziale o dal riconoscimento effettuato dal genitore. In quanto attributiva di uno status e dei diritti ad esso connessi, la sentenza va pertanto qualificata, ai fini che qui interessano, come costitutiva, nel senso che senza di essa lo status di figlio naturale non sorge e non vi può esse¬re rivendicazione utile dei diritti che a tale status si accompagnano, ancorché per effetto della pronuncia il godimento di tali diritti retroagisca alla data della nascita”. La decisione in questione parla di “natura costitutiva della sentenza dichiarativa della filiazione”.
La sentenza che accerta e dichiara la filiazione ha quindi natura costituiva anche se i suoi effetti retroagiscono al momento della nascita, garantendo così al figlio minore una copertura completa del suo diritto al mantenimento dalla nascita in poi.
Sulla decorrenza dalla nascita dell’obbligazione di mantenimento in seguito alla sentenza che ac¬certa la filiazione, la giurisprudenza è copiosa e assolutamente consolidata (oltre alle sentenze so¬pra citate Cass. civ. Sez. I, 10 aprile 2012, n. 5652; Cass. civ. Sez. I, 20 dicembre 2011, n. 27653; Cass. civ. Sez. I, 4 novembre 2010, n. 22506; Cass. civ. Sez. I, 17 dicembre 2007, n. 26575; Cass. civ. Sez. I, 23 novembre 2007, n. 24409; Cass. civ. Sez. I, 11 luglio 2006, n. 15756; Cass. civ. Sez. I, 2 febbraio 2006, n. 2328; Cass. civ. Sez. I, 26 maggio 2004, n. 10124; Cass. civ. Sez. I, 14 maggio 2003, n. 7386). In molte decisioni espressamente il dovere di mantenimento viene collegato all’avvenuto accertamento della paternità, e si precisa che i doveri genitoriali sorgono con decorrenza dalla nascita ma in seguito al riconoscimento ancorché tardivo oppure in seguito alla sentenza (Cass. civ. Sez. I, 16 luglio 2005, n. 15100; Cass. civ. Sez. I, 26 maggio 2004, n. 10124; Cass. civ. Sez. I, 14 maggio 2003, n. 7386; Cass. civ. Sez. I, 14 febbraio 2003, n. 2196; Cass. civ. Sez. I, 4 maggio 2000, n. 5586; Cass. civ. Sez. I, 14 agosto 1998, n. 8042).
Quindi nelle sentenze sopra riportate l’affermazione della decorrenza dalla nascita dell’obbligazio¬ne di mantenimento non comporta ancora in giurisprudenza l’enucleazione chiara di un principio di decorrenza dalla nascita incondizionato. Il dovere di mantenimento è pur sempre condizionato al riconoscimento o alla sentenza di attribuzione dello status. Se non vi è riconoscimento o se non vi è la sentenza sulla filiazione non è possibile parlare di dovere genitoriale di mantenimento dalla nascita.
Solo negli ultimi anni, invece, parte della giurisprudenza si è interrogata sempre più spesso, sul problema se l’obbligazione di mantenimento prescinda o meno dall’avvenuto, sia pure tardiva¬mente, riconoscimento e sorga, invece, per il fatto in sé della procreazione. A questo interrogati¬vo, dopo qualche presa di posizione iniziale più sfocata o contraria, viene data oggi una risposta sostanzialmente positiva e la più recente giurisprudenza ha così affermato il principio della anti¬cipazione della responsabilità genitoriale al momento della procreazione indipendentemente dal riconoscimento.
Ed anzi, la violazione dell’obbligo di mantenimento è stata ritenuta addirittura fonte di risarci¬mento del danno alla cui base vi sarebbe il fatto illecito costituito dalla violazione del dovere di mantenimento.
Si tratta id una ricostruzione che potrebbe apparire per certi forzata e tautologica – e si tratterà di vedere se sarà o meno confermata nel tempo – ma è quella che certamente emerge nelle sentenze più recenti.
La giurisprudenza ha, quindi, costruito un illecito da mancato riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio. Illecito che – occorre però aggiungere – non sussiste certamente per la madre allorché, come prescrive, l’articolo 30, primo comma, dell’ordinamento di stato civile (DPR 3 no¬vembre 2000, n. 396) la dichiarazione di nascita è chiamata a rispettare “l’eventuale volontà della madre di non essere nominata”. Pertanto la donna nel nostro ordinamento non ha certamente l’obbligo di riconoscere il figlio; al contrario ha il diritto di conservare l’anonimato. Diritto che cede di fronte all’azione di reclamo da parte del figlio del suo status e all’azione per la dichiarazione giudiziale della paternità o della maternità.
Alcune decisioni della giurisprudenza di merito avevano in passato attribuito al figlio, dopo il rico-noscimento giudiziale della paternità, il diritto al risarcimento dei danni. Si tratta di vicende pro¬cessuali nelle quali si è discusso, però, solo dei danni subìti dal figlio a causa del fatto di non essere stato tempestivamente riconosciuto dal padre e non delle norme giuridiche che fonderebbero la connotazione illecita dell’omesso riconoscimento.
In una causa nella quale il figlio, dopo aver ottenuto una sentenza di riconoscimento giudiziale della paternità, agiva per il risarcimento dei danni, è stato dichiarato che “è fonte di responsabilità extracontrattuale il comportamento di un genitore che, venendo meno ai propri obblighi nascenti dal rapporto di filiazione, abbia scelto di non riconoscere il bambino e non abbia provveduto in alcun modo al suo mantenimento” (Trib. Venezia, 18 aprile 2006).
In una causa risarcitoria intentata dalla madre e dal figlio dopo il riconoscimento giudiziale della pa¬ternità il Tribunale di Modena ha sostenuto che “la condotta del padre che non abbia riconosciuto il figlio naturale e si sia rifiutato di adempiere gli obblighi derivanti dal rapporto di filiazione, è contraria agli articoli 147, 148 e 261 c.c. e causa un danno esistenziale al figlio naturale e alla madre che, nel caso di specie, si manifesta, per la donna, sul piano delle relazioni sociali, per il figlio, nelle riper¬cussioni sociali derivanti dalla consapevolezza di non essere mai stato desiderato e trattato come figlio. Il diritto al risarcimento del danno da essi subito, nonché il diritto della madre al rimborso pro quota delle spese effettuate per il mantenimento del figlio naturale, può essere tutelato attraverso il sequestro conservativo autorizzato sui beni del padre e sulle somme e cose al medesimo dovute” (Trib. Modena, 12 settembre 2006).
Dello stesso avviso anche Trib. Trani, 27 settembre 2007 che, pur scettico sulla possibilità di un risarcimento per omesso riconoscimento del figlio ha però, contraddittoriamente negato il ri¬sarcimento per mancanza di prova. Nella sentenza si sostiene che “la domanda di risarcimento del danno esistenziale per omesso riconoscimento del figlio naturale va rigettata ove sfornita di prova in quanto, premesso che la legge non prevede l’obbligatorietà del riconoscimento del figlio natura¬le, il figlio ha l’onere di provare che, benché alla soddisfazione dei suoi bisogni avesse provveduto la sola madre, quest’ultima non è riuscita a garantirgli un diverso tenore di vita, che altrimenti sarebbe stato raggiunto attraverso la regolare corresponsione dell’assegno di mantenimento da parte del padre. D’altra parte – anche in considerazione dell’elevato lasso di tempo fatto decorrere dal diretto interessato per la richiesta di risarcimento del danno derivante dal mancato riconosci¬mento e mantenimento (ventiquattro anni) – non può affatto presumersi che la prova del danno esistenziale sia in re ipsa, ovvero che derivi, automaticamente, dal solo mancato riconoscimento. Infatti, non può essere risarcito un danno che prescinda completamente dalla prospettazione e dimostrazione di una qualche conseguenza negativa in capo alla vittima, in quanto disancorare il risarcimento del danno dall’accertamento dell’esistenza di un qualche riflesso negativo, di caratte¬re personale e patrimoniale nella sfera del soggetto leso, significa costruire una categoria di danno “automatico”, direttamente innescato da un fatto illecito senza che vi sia dimostrazione alcuna della modificazione, in peius, della vita della vittima.”
Un’altra analoga decisione (Trib. Roma, 27 ottobre 2011) ha dichiarato “ammissibile il risar¬cimento del danno non patrimoniale a favore delle figlie, a causa del comportamento del padre naturale che si è sottratto volontariamente all’assolvimento degli obblighi derivanti dal rapporto di filiazione. Due sorelle quarantenni avevano citato in giudizio il loro presunto padre naturale, chiedendo l’accertamento giudiziale della paternità e formulando specifiche domande di natura patrimoniale tra cui una domanda di risarcimento del danno morale patito in relazione al mancato riconoscimento da parte del genitore. Il tribunale, accertata la paternità biologica, dichiarava il convenuto padre naturale delle due sorelle, respinge le domande di mantenimento pregresso ma accoglieva la domanda di risarcimento del danno morale “originato dalla sofferenza patita per la privazione della figura genitoriale”.
In una causa risarcitoria anche in questo caso seguita all’accertamento della paternità App. Bo¬logna, 10 febbraio 2004 ha ritenuto che “l’inadempimento da parte del padre agli obblighi di cui agli artt. 147 e 148 c.c., provoca, nei confronti del figlio, un danno ai valori fondamentali della persona, così come garantiti dagli artt. 2 e ss. Cost. È configurabile quale nuovo danno non patrimoniale (esistenziale) la violazione da parte del genitore dell’obbligo di mantenimento ed assistenza del figlio naturale”.
Anche Cass. civ. Sez. I, 7 giugno 2000, n. 7713 si è occupata di una vicenda analoga dove però l’obbligo risarcitorio trovava la sua fonte non nel tardivo riconoscimento – cui si era giunti in sede giudiziaria – bensì nella circostanza che dopo la condanna alla corresponsione del mantenimen¬to il padre non aveva versato per anni il mantenimento. Questo comportamento (che costituiva in modo molto evidente l’illecito) è stato sanzionato con la condanna al risarcimento dei danni. Quindi, in questa sentenza, la misura risarcitoria consegue non all’omissione del riconoscimento spontaneo ma all’illecito consistente nell’aver omesso per anni il pagamento del mantenimento a cui il padre era stato condannato. La decisione in questione, pertanto, non può essere accomunata alle precedenti.
Premesso che la decisione del 2000 della Cassazione sopra riportata non ha affrontato il tema del risarcimento per omesso riconoscimento, ma solo per mancato adempimento di un obbligo scatu¬rito da una sentenza di condanna al mantenimento – giungendo a conclusioni assolutamente ac¬cettabili – si deve ribadire che nessuna delle decisioni di merito sopra esaminate individua – come si è detto – la fonte dell’asserito obbligo di riconoscimento del figlio alla cui violazione potrebbe collegarsi una pretesa risarcitoria.
Come si è detto è stata la giurisprudenza di legittimità a porsi alla ricerca di qualche spunto ri¬costruttivo che possa giustificare l’affermazione che l’omesso riconoscimento del figlio costituisce per chi ha consapevolezza di esserne il padre, fonte di obbligazione non solo di mantenimento ma anche risarcitoria.
In Cass. civ. Sez. I, 2 febbraio 2006, n. 2328 si legge per esempio che “l’obbligo di mante¬nere i figli sussiste per il solo fatto di averli generati e prescinde da qualsivoglia domanda, sicché nell’ipotesi in cui al momento della nascita il figlio sia riconosciuto da uno solo dei genitori, tenuto perciò a provvedere per intero al suo mantenimento, non viene meno l’obbligo dell’altro genitore per il periodo anteriore alla pronuncia della dichiarazione giudiziale di paternità o maternità natu¬rale, essendo sorto sin dalla nascita il diritto del figlio naturale ad essere mantenuto, istruito ed educato nei confronti di entrambi i genitori.
Più articolata si presenta Cass. civ. Sez. I, 3 novembre 2006, n. 23596 dove si legge: “Nell’i¬potesi in cui al momento della nascita il figlio sia riconosciuto da uno solo dei genitori, tenuto per¬ciò a provvedere per intero al suo mantenimento, non viene meno l’obbligo dell’altro genitore per il periodo anteriore alla pronuncia di dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale, essendo sorto sin dalla nascita il diritto del figlio naturale ad essere mantenuto, istruito ed educato da parte di entrambi i genitori… La legge pone a carico dei genitori l’obbligo di mantenere i figli per il solo fatto di averli generati …Da ciò consegue che il genitore naturale, dichiarato tale con prov¬vedimento del giudice, non può sottrarsi alla sua obbligazione nei confronti del figlio per la quota posta a suo carico, ma è tenuto a provvedere, sin dal momento della nascita”.
In senso analogo molte sentenze successive (tra le più recenti Cass. civ. Sez. VI – 1, 14 luglio 2016, n. 14417; Cass. civ. Sez. I, 28 marzo 2017, n. 7960, Trib. Cassino, 13 luglio 2017).
Da queste affermazioni tuttavia non sembra ancora potersi indurre che l’obbligo di mantenimento esiste a prescindere dall’accertamento della paternità. Infatti la sentenza 23596 del 2006, trattando il tema della prescrizione della domanda di rimborso del mantenimento pregresso fatta dal genitore che da solo aveva sostenuto il mantenimento del figlio, afferma che prima della sentenza dichia¬rativa della paternità (passata in giudicato) nessuna prescrizione può correre (contrariamente a quanto aveva ritenuto la Corte d’appello). Espressamente si afferma “Ora pare evidente che sino al momento in cui si forma il giudicato in ordine alla domanda di accertamento della paternità o ma¬ternità naturale, non sorge lo status di figlio naturale e quindi difetta il presupposto per l’esercizio delle azioni che a tale status si riconnettono”.
Il che significa, però, che anche il dovere di mantenimento dovrebbe essere condizionato all’ac-certamento della paternità. Non sussisterebbe, perciò – contrariamente a quanto alcuni passaggi della decisione potrebbero lasciar intendere – alcun dovere di mantenimento dalla nascita se non quando sopraggiunga e passi in giudicato la sentenza dichiarativa della paternità naturale.
Piuttosto decisa, invece, nella direzione dell’automaticità del dovere di mantenimento dalla na¬scita è stata App. Roma, 7 settembre 2011 secondo cui testualmente “l’obbligo per il genitore di contribuire al mantenimento del figlio maggiore di età non economicamente indipendente si configura quale effetto immediato ed ineludibile del rapporto di filiazione, che prescinde dalla tito¬larità della potestà genitoriale e si radica nell’affermazione di responsabilità per il solo fatto della procreazione.
E’ stata una successiva sentenza ad affrontare per la prima volta ex professo il tema del risarci¬mento del danno (Cass. civ. Sez. I, 10 aprile 2012, n. 5652). Un uomo si era rifiutato di rico¬noscere il figlio nonostante numerose richieste dell’altro genitore. All’esito della causa di accerta¬mento giudiziale della paternità azionata dal figlio quarantenne, il Tribunale di Catania dichiarava la paternità e condannava l’uomo al risarcimento dei danni cagionati al figlio dal mancato tempe¬stivo riconoscimento. La Corte d’Appello confermava la decisione. Il figlio e il padre ricorrevano entrambi per Cassazione sostenendo il figlio che il risarcimento era stato del tutto inadeguato e chiedendo il padre l’annullamento della sentenza perché erroneamente aveva accolto la domanda di risarcimento.
La sentenza merita di essere valutata con molta attenzione. Vi si legge quanto segue con riferi¬mento al ricorso del padre: “Viene in primo luogo in considerazione la tesi secondo cui il ricono¬scimento della paternità, o, come sembra di capire, quanto meno la proposizione della relativa domanda, costituiscano il presupposto della responsabilità aquiliana scaturente dalla violazione dei doveri inerenti al rapporto di filiazione”. A questo primo motivo la Corte risponde forzando l’interpretazione dei precedenti giurisprudenziali (che, come si è visto, avevano condizionato l’at¬tribuzione delle responsabilità genitoriali di mantenimento all’accertamento sia pur tardivo della filiazione) e così motivando “tale assunto è all’evidenza infondato, in quanto contrastante con il principio, costantemente affermato da questa Corte, secondo cui l’obbligo del genitore naturale di concorrere nel mantenimento del figlio insorge con la nascita dello stesso, ancorché la procre¬azione sia stata successivamente accertata con sentenza (Cass., 20 dicembre 2011, n. 27653; Cass., 3 novembre 2006. n. 23596), atteso che la sentenza dichiarativa della filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento e quindi, ai sensi dell’art. 261 c.c., implica per il genitore tutti i doveri propri della procreazione legittima, incluso quello del mantenimento ricollegando¬si tale obbligazione allo status genitoriale e assumendo, di conseguenza, efficacia retroattiva”. Conclude la decisione nel senso che “la sussistenza di tale obbligo, raccordata alla consapevo¬lezza del concepimento, come sopra evidenziata, esclude la fondatezza della tesi secondo cui la responsabilità del D. dovrebbe escludersi in assenza di specifiche richieste provenienti dalla S. o dal figlio… L’obbligo dei genitori di mantenere i figli (artt. 147 e 148 c.c.) sussiste per il solo fatto di averli generati e prescinde da qualsivoglia domanda, sicché nell’ipotesi in cui al momen¬to della nascita il figlio sia riconosciuto da uno solo dei genitori, tenuto perciò a provvedere per intero al suo mantenimento, non viene meno l’obbligo dell’altro genitore per il periodo anteriore alla pronuncia della dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, essendo sorto sin dalla nascita il diritto del figlio naturale ad essere mantenuto, istruito ed educato nei confronti di entrambi i genitori (Cass., 2 febbraio 2006, n. 2328). Deve ribadirsi come la violazione di obbli¬ghi cui corrispondono, nel destinatario, diritti primari della persona, costituzionalmente garantiti, comporta la sussistenza di un illecito civile certamente riconducibile nelle previsioni dell’art. 2043 c.c. e seguenti”.
Quindi la sentenza della Corte di Cassazione n. 5652/2012 sostiene che l’illecito fonte di obbli¬gazione risarcitoria è la violazione del dovere di mantenimento.
Una successiva decisione ha riaffermato lo stesso principio all’interno di una ricostruzione molto assertiva. Si tratta di Cass. civ. Sez. I, 22 novembre 2013, n. 26205 secondo la quale “l’obbli¬go dei genitori di educare e mantenere i figli è eziologicamente connesso esclusivamente alla pro¬creazione, prescindendo dalla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, così determinando¬si un automatismo tra responsabilità genitoriale e procreazione, che costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, nell’ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l’assolvimento degli obblighi conseguenti alla condizione di genitore. Il presuppo¬sto di tale responsabilità e del conseguente diritto del figlio al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali è costituito dalla consapevolezza del concepimento, che non si identifica con la certezza assoluta derivante esclusivamente dalla prova ematologica, ma si compone di una serie di indizi univoci, quali, nella specie, la indiscussa consumazione di rapporti sessuali non protetti all’epoca del concepimento”.
Quindi, come ha poi ben sintetizzato il tribunale di Roma (Trib. Roma Sez. I, 7 marzo 2014) l’obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli (artt. 147 e 148 c.c.) è connesso esclusivamente alla procreazione, prescindendo dalla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, così deter¬minandosi un automatismo tra responsabilità genitoriale e procreazione, che costituisce il fonda¬mento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, nell’ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l’assolvimento degli obblighi conseguenti alla condizione di genitore. Nello stesso senso Trib. Prato, 27 luglio 2017 secondo cui il riconoscimento non è elemento co¬stitutivo o condizione di efficacia dello status di figlio che sorge con la nascita ma condiziona esclu¬sivamente il concreto esercizio, e riconoscimento esterno, della responsabilità genitoriale di cui sono titolari i genitori. Addirittura secondo Trib. Milano Sez. IX, 5 ottobre 2016, con riguardo al mancato tempestivo riconoscimento da parte del padre di una minore e al conseguente pregiudizio consistente nella privazione del rapporto parentale tra padre e figlia, imputabile esclusivamente al comportamento dell’altro genitore, sussiste la responsabilità della madre per il danno da privazione del rapporto genitoriale.
In conclusione, secondo quanto emerge dalla giurisprudenza più recente, non riconoscere un figlio fuori dal matrimonio consapevolmente procreato costituirebbe illecito fonte di risarcimento, con la conseguenza che l’inizio della responsabilità genitoriale dovrebbe considerarsi anticipata alla procreazione consapevole.
L’art. 30 della Costituzione viene quindi interpretato nel senso che “è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio” ancorché non li abbiamo riconosciuti ed a condizione che abbiano consapevolezza di averli procreati.

V Quando termina la “responsabilità genitoriale”?
Il codice civile, come si è detto, non ha mai fornito una nozione di “potestà” ed ora – dopo la ri¬forma sulla filiazione del 2013 – non fornisce neanche la nozione di “responsabilità genitoriale” che nella relazione illustrativa delle norme di attuazione viene indicata come “situazione giuridica com¬plessa idonea a riassumere i doveri, gli obblighi e i diritti derivanti per il genitore dalla filiazione”.
Nell’elaborazione tradizionale della manualistica si sono sempre differenziati un aspetto interno della potestà (costituito dalle modalità con cui essa è esercitata dai genitori nell’interesse dei fi¬gli) e un aspetto esterno (costituito dal tradizionale potere di rappresentanza del quale si occupa specificamente l’art. 320 c.c.) ed è da ritenere che questa differenziazione non sia venuta meno, pur ribadendosi che l’aspetto interno ha trovato nella riforma del 2013 per il caso di filiazione fuori del matrimonio la significativa novità della cogestione del suo esercizio anche in caso di non con¬vivenza dei genitori.
Possiamo dare quindi per acquisito che l’espressione responsabilità genitoriale può considerarsi in sé espressiva di una concezione socio-culturale che si vorrebbe più nuova e moderna delle funzioni genitoriali ma che – pur avendo acquistato quella connotazione giuridica nuova che è l’esercizio sempre congiunto della potestà anche in caso di filiazione fuori dal matrimonio – non esprime una dilatazione giuridicamente diversa da quella che aveva già assunto la nozione tradi¬zionale di “potestà”.
Nell’approfondire meglio questa conclusione si tratta di verificare in che modo la nuova concezione culturale richiamata dall’espressione “responsabilità genitoriale” coincide anche con la presa d’atto da parte del legislatore di una più articolata dilatazione temporale delle funzioni genitoriali che già la “potestà” era andata assumendo nell’applicazione quotidiana nel corso del tempo.
Potrebbe essere, innanzitutto, un indizio significativo di una più articolata concezione giuridica del¬le funzioni genitoriali il fatto che, mentre il previgente art. 316 del codice civile prevedeva testual¬mente che “il figlio è soggetto alla potestà dei genitori fino all’età maggiore”, questa specificazione non è più riprodotta nel nuovo testo dell’art. 316 c.c. (come modificato dall’art. 39 del D. Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154). Si tratta di una svista oppure il legislatore ha sentito il bisogno di dare più visibilità alla circostanza che da tempo le funzioni genitoriali hanno una portata più ampia di quelle che si consumano nell’arco della minore età?
Il concetto di potestà, ancora fortemente legato all’esercizio di funzioni tese alla soddisfazione delle necessità e dei diritti dei soggetti minori di età, meritava effettivamente di essere specifica¬to nella sua attuale maggiore elasticità. Se è vero, infatti, che il compimento della maggiore età segna il momento oltre il quale le funzioni tradizionali di rappresentanza esercitate dai genitori non hanno più possibilità giuridica di sopravvivere, è anche vero che oggi più che mai le esigenze di cura, di educazione, assistenza e mantenimento si prolungano di gran lunga oltre il compi¬mento della maggiore età, segnalando quindi l’affermarsi di una nuova concezione della potestà/ responsabilità genitoriale che non termina al compimento del diciottesimo anno età del figlio ma si estende fino all’autosufficienza del figlio.
Anche nella più recente giurisprudenza è pacifica l’affermazione che “l’obbligo dei genitori di con¬correre tra loro al mantenimento dei figli non cessa, con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finché il figlio non abbia raggiunto l’indipendenza economica” (Cass. civ. Sez. I, 3 settembre 2013, n. 20137; Cass. civ. Sez. I, 10 luglio 2013, n. 17089; Cass. civ. Sez. VI, 15 febbraio 2012, n. 2171; Cass. civ. Sez. I, 27 giugno 2011, n. 14123; nella giurisprudenza di merito recentemente Trib. Genova Sez. IV, 26 giugno 2013¸ App. Roma, 3 febbraio 2012; App. Roma, 7 settembre 2011).
Ed anzi, mentre il prolungamento di funzioni connesse alla potestà oltre il compimento del diciot¬tesimo anno di età del figlio era considerato in passato certamente eccezionale, oggi la riforma del 2013 intende segnalare se non il contrario certamente il fatto che la responsabilità genitoriale si prolunga nella maggiore età del figlio molto più di quanto non avvenisse in passato.
La presa d’atto anche del legislatore circa il prolungamento delle funzioni connesse alla potestà/ responsabilità – paradossalmente nell’area della crisi della vita familiare – è avvenuta con la legge sull’affidamento condiviso dei figli (legge 8 febbraio 2006, n. 54) che riservava ai figli maggioren¬ni nell’ambito delle procedure di separazione (e divorzio ex art. 4, secondo comma, della legge 54/2006) un intero nuovo articolo (art. 155-quinquies, appunto rubricato “Disposizioni in favore dei figli maggiorenni”) nel quale si attribuiva per la prima volta ex lege ai “figli maggiorenni non indipendenti economicamente” un diritto alla titolarità di un assegno periodico di mantenimento. La disposizione in questione non è stata toccata dalla riforma sulla filiazione di cui alla legge 10 dicembre 2012, n. 219 se non per la collocazione sistematica, avendo il decreto di attuazione (decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154) accorpato le disposizioni sull’esercizio della re¬sponsabilità genitoriale in caso di scissione della coppia genitoriale in un capo a sé inserendo le disposizioni in favore dei figli maggiorenni nel nuovo articolo 337-septies del codice civile.
La riforma di cui alla legge 219/2012 è stata però di maggiore ampiezza rispetto ad un semplice riordino sistematico. Essa ha inteso dare alla problematica dei diritti dei figli (minorenni e maggio¬renni) una dimensione più ampia e più generale, non limitandosi alla fase della crisi genitoriale. Ha rimodellato la lacunosa disciplina precedente accorpando in una norma a contenuto generale (art. 315-bis c.c.) l’indicazione dei “diritti e doveri del figlio” con una formulazione simmetrica a quella utilizzata dall’art. 30 Cost. per indicare i doveri e diritti dei genitori, precisando che “il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori…”. Il figlio, a sua volta, “deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito al mantenimento della famiglia finché convive con essa” art. 315-bis ultimo comma c.c.). Disposizione quest’ultima, che già preesisteva alla riforma ma che nel contesto della riforma della filiazione acquista ora una dimensione più peculiare.
Lo statuto dei diritti e dei doveri dei figli si completa nel codice civile con la descrizione delle carat¬teristiche dell’obbligazione di mantenimento a carico dei genitori. Il nuovo art. 316-bis (richiamato oggi all’art. 148 c.c.) ribadisce che l’obbligazione deve essere assolta dai genitori “in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo” e che gli ascendenti sono tenuti, in caso di impossibilità dei genitori, ad assicurare a questi ultimi i mezzi per far fronte all’obbligazione di mantenimento. Disposizioni queste già collaudate perché da sem¬pre applicate quotidianamente nei tribunali.
Tutte le norme sopra richiamate costituiscono oggi la fonte legislativa delle obbligazioni di mante¬nimento nei confronti dei figli maggiorenni, rendendo quasi superfluo il riferimento a quella giuri¬sprudenza che da molto prima della riforma sull’affidamento condiviso e sulla filiazione (allorché dei figli maggiorenni non vi era traccia nella legislazione) avevano affermato, anticipandoli, gli stessi principi (tra le tante Cass. civ. Sez. I, 11 luglio 2006, n. 15756; Cass. civ. Sez. I, 7 aprile 2006, n. 8221; Cass. civ. Sez. I, 4 aprile 2005, n. 6975; Cass. civ. Sez. I, 23 marzo 2004, n. 5719; Cass. civ. Sez. I, 3 aprile 2002, n. 4765; Cass. civ. Sez. I, 16 febbraio 2001, n. 2289). ; La legislazione è quindi oggi in piena sintonia con il principio di fondo che la giurisprudenza ha sempre sostenuto e cioè che il dovere dei genitori di provvedere al mantenimento dei figli non cessa automaticamente con il conseguimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma per¬dura sino a quando i medesimi non abbiano raggiunto un’indipendenza economica, ovvero abbiano concorso colpevolmente alla determinazione della propria non autosufficienza economica.
Al figlio maggiorenne portatore di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni pre¬viste in favore dei figli minori (art. 337-septies c.c. già art. 155-quinquies, secondo comma, c.c. che subordinava il diritto ai soli casi di inclusione dell’handicap grave nelle qualificazioni della legge 104/1992) come ha avuto modo anche di chiarire la giurisprudenza che ha precisato che trovano applicazione, in tal caso, le disposizioni previste in favore dei figli minori, quali quelle in tema di cura e di mantenimento da parte dei genitori non conviventi, di assegnazione della casa coniugale, ma non anche quelle sull’affidamento, condiviso od esclusivo (Cass. civ. Sez. I, 24 luglio 2012, n. 12977).
Il prolungamento della responsabilità genitoriale oltre la maggiore età – anche per le funzioni non legate strettamente al mantenimento – è anche il segnale che proviene, come si è detto, dal nuovo testo dell’art. 315-bis del codice civile che abbandona il concetto desueto e un po’ ottocentesco di “prole” cui faceva riferimento l’abrogato art. 147 c.c. per abbracciare una concezione della filiazio¬ne più attuale riferendosi al diritto del figlio (minorenne o maggiorenne che sia) “di essere mante¬nuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori”. Che si tratti di diritti che il figlio ha in quanto tale e non in quanto minore di età è assolutamente reso evidente da quella giurisprudenza che sempre più spesso ha sottolineato il diritto del figlio anche maggiorenne e fino all’autosuffi¬cienza economica di essere adeguatamente mantenuto secondo i criteri indicati nell’art. 337-ter (già 155) del codice civile. Per convincersi che questo prolungamento dei doveri genitoriali è molto ampio basti fare riferimento all’obbligo di pagamento posto pacificamente a carico dei genitori se¬parati delle spese straordinarie per i figli, non solo minorenni ma anche maggiorenni, che in modo immediato danno l’idea di spese non riferibili alla sola componente alimentare in senso tradizionale ma che sono poste a garanzia della soddisfazione di esigenze (di cura, di salute, di educazione, di studio) destinate a permanere anche per molti anni dopo il compimento della maggiore età. Chi potrebbe dubitare di questo nel secolo attuale della adolescenza prolungata?
In questo contesto assume anche una rilevanza nuova la riaffermazione che “il figlio deve rispetta¬re i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa” (ultimo comma dell’art. 315-bis che riproduce testualmente il previgente art. 315 c.c.).
La stessa relazione illustrativa alle norme di attuazione non dubita che – salvo nei casi in cui il legislatore ha ritenuto di dover inserire la precisazione sulla durata fino alla maggiore età (per esempio negli articoli 318, 320, 324 c.c.) la responsabilità genitoriale “vincola i genitori ben oltre il raggiungimento della maggiore età, fino al raggiungimento dell’indipendenza economica”.
L’espressione “responsabilità genitoriale” richiama quindi un arco temporale di vita del figlio che supera quello tradizionale della minore età. Già la potestà, come si è detto, aveva certamente assunto negli ultimi decenni una portata e una dimensione temporale più ampia di quella passata ma ora la nuova espressione “responsabilità genitoriale” – con le norme che la definiscono e la disciplinano – rende più chiaramente visibile ed evidente questo aspetto.
Naturalmente così come la potestà / responsabilità supera i confini della minore età, potrebbe an¬che verificarsi che la stessa responsabilità venga a cessare prima del compimento della maggiore età, per il verificarsi di circostanze che la legge prevede come cause di cessazione o di riduzione del¬le stesse funzioni genitoriali, quali la morte del genitore o del figlio, la decadenza (che lascia intatto il dovere di mantenimento), la dichiarazione di adottabilità, il veni meno dello status di filiazione.

VI Il contrasto tra genitori in ordine all’esercizio della “responsabilità genitoriale”
Il sistema normativo vigente conosce tre tipologie di contrasti sull’esercizio della potestà/respon¬sabilità tutti risolvibili dal tribunale ordinario (nuovo art. 38 disp. att. c.c. come modificato dall’art. 3 della legge 10 dicembre 2012, n. 219 e dall’art. 96 lett. c del decreto legislativo di attuazione 28 dicembre 2013, n. 154).
1) La prima tipologia è il contrasto che può verificarsi tra genitori (coniugati o non coniugati) che convivono tra di loro e con il figlio. La regola dell’accordo è contenuta nell’art. 316 c.c. che prescrive l’esercizio della responsabilità genitoriale “di comune accordo” in applicazione, in fondo, di quella regola primaria che, quanto meno per le coppie coniugate, è indicata nel fondamentale articolo 144 c.c. (“i coniugi concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare”). Ai contrasti nel corso della vita familiare fa riferimento il secondo comma dell’art. 316 c.c. che prevede un sistema di soluzione già conosciuto nell’assetto previgente. “In caso di contrasto su questioni di particolare importanza cia¬scuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei. Il giudice, sentiti i genitori e disposto l’ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore se capace di discernimento, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell’interesse del figlio e dell’unità familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l’interesse del figlio”. In verità difficilmente i genitori ricorrono al giudice nel contesto della vita di coppia; i con¬trasti vengono risolti nella negoziazione quotidiana e quando assumono forme molto gravi portano in genere alla separazione. Proprio per questo il meccanismo giudiziario indicato – che prima della riforma sulla filiazione del 2012/2013 era di competenza del tribunale per i minorenni – non ha quasi mai trovato applicazione nella prassi. Il giudice in ogni caso non ha potere di decisione nel contrasto ma solo il potere di attribuire la decisione al genitore che ritiene più idoneo a risolvere il contrasto.
In ordine a questo tipo di contrasti non è inopportuno ricordare ciò che ha affermato Cass. civ. Sez. I, 3 novembre 2000, n. 14360 che ha ribadito quanto la legge (anche il nuovo testo oggi dell’art. 316 c,c.) precisa in modo molto chiaro e cioè che “in tema di soluzione dei contrasti tra i genitori per questioni di particolare importanza, l’articolo 316 del codice civile prevede che ciascu¬no di essi può ricorrere al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei” e che questa disposizione “trova applicazione per le ipotesi di famiglia unita mentre i provvedimenti di cui all’ar¬ticolo 155, comma 3 [oggi 337-bis ss c.c.] si collocano invece durante lo stato di separazione tra i coniugi e rientrano nella disciplina di questa”.
2) La seconda tipologia di contrasto sulla responsabilità genitoriale è prevista nell’art. 709-ter c.p.c. che si occupa della “soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni” – accomunando quindi contrasti e inadempimenti – ed è ipotizzabile nel contesto della vita separata della coppia genitoriale (coniugata o non coniugata). La norma venne inserita nell’ordinamento nel 2006 con la riforma sull’affidamento condiviso (specificamente dall’art. 2, secondo comma, della legge 14 febbraio 2006, n. 54) il cui articolo 3, secondo comma, espres¬samente ne indicava l’applicazione “anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonché ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati” tutti procedimenti oggi di competenza del tribunale ordinario. Come afferma l’art. 709-ter c.p.c. “per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all’esercizio della responsabilità ge¬nitoriale o delle modalità dell’affidamento è competente il giudice del procedimento in corso” al¬trimenti – e cioè quando il procedimento non è più in corso – “è competente il tribunale del luogo di residenza del minore”. A seguito del ricorso il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni potendo anche modificare i provvedimenti vigenti ove lo ritenga necessario in relazione al contrasto emerso o per la sua soluzione.
L’art. 709-ter c.p.c. rende non soltanto desueto ma anche inutilizzabile l’art. 337 c.c. sopravvis¬suto alla riforma sulla filiazione del 2012/2013. La disposizione è molto nota perché fino al 2006 (cioè fino all’introduzione dell’art. 709-ter c.p.c.) era l’unica utilizzata per risolvere i contrasti sull’affidamento: “Il giudice tutelare – prevede la norma – deve vigilare sull’osservanza delle con¬dizioni che il tribunale abbia stabilito per l’esercizio della potestà e per l’amministrazione dei beni”.
Dopo il passaggio delle funzioni compositive dei contrasti al giudice del merito della causa o al tribunale in camera di consiglio, non vi è più spazio per l’utilizzazione di questa norma.
3) La terza tipologia di contrasti sulla responsabilità genitoriale è quella cui fa riferimento l’ultimo comma dell’art. 316 del codice civile il quale prevede espressamente che “il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale vigila sull’istruzione, sull’educazione e sulle condizioni di vita del figlio”. Il contrasto può verificarsi nel caso in cui uno dei genitori sia stato escluso dall’affidamento e dall’eser¬cizio della potestà/responsabilità (ultima parte dell’art. 337-quater c.c. dove si prevede che il genitore escluso dall’affidamento dei figli “può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte de¬cisioni pregiudizievoli ai loro interessi”). Ancorché il genitore in questione non sia affidatario dei figli il testo della legge gli riconosce (sebbene si discuta della plausibilità di questo riconoscimento) il potere di adottare insieme all’altro genitore le decisioni di maggiore interesse e quindi di rivolgersi anche al giudice. Si tratta quindi di un contrasto tra due genitori dei quali uno soltanto esercita la responsabilità genitoriale. La soluzione di questo tipo di contrasti è affidata ex art. 709-ter o 710 c.p.c. al giudice della causa o al tribunale.
Una modalità per intervenire nel contrasto è quella della nomina del coordinatore genitoriale, cui fan¬no riferimento alcuni tribunali (Trib. Milano Sez. IX, 29 luglio 2016 che, al fine di assistere i geni¬tori nelle situazioni familiari altamente conflittuali che si possono ripercuotere negativamente sui figli, ritiene opportuna la nomjna di un “coordinatore genitoriale”, figura di matrice americana che si sta diffondendo anche in altri paesi, al quale affidare il compito di aiutare la risoluzione delle controversie familiari, in via stragiudiziale, vale a dire senza adire l’autorità giudiziaria. Al coordinatore genitoriale viene demandato il compito di facilitare la risoluzione delle dispute tra genitori altamente conflittuali e prevenire il ricorso a ulteriori iniziative giudiziali in punto di responsabilità genitoriale. Il coordinatore genitoriale – a differenza del curatore speciale – non ha poteri processuali, poiché il suo obiettivo è risolvere i conflitti al di fuori del processo (e prima ancora ridurre al massimo i conflitti stessi).
Sempre al tribunale di Milano si deve l’invito agli avvocati ad assumere una funzione (sociale) di protezione verso il minore nelle controversie in cui assistono i genitori (Trib. Milano Sez. IX, 23 marzo 2016).

RESPONSABILITÀ GENITORIALE
Giurisprudenza
Trib. Lecce, Sez. II, 29 luglio 2016 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di scioglimento della comunione legale tra coniugi, la norma dell’art. 192, comma 3 c.c. attribuisce a ciascuno di essi il diritto alla restituzione delle somme prelevate dal patrimonio personale ed impiegate in spese ed investimenti del patrimonio comune, e non già alla ripetizione, totale o parziale, del denaro personale e dei proventi dell’attività separata (che cadono nella comunione “de residuo”, solamente per la parte non consumata al momento dello scioglimento) impiegati per l’acquisto di beni costituenti oggetto della comunione legale ex art. 177, comma 1, lett. a) c.c., rispetto ai quali trova applicazione il principio inderogabile, posto dall’art. 194, comma 1 c.c., secondo cui, in sede di divisione, l’attivo e il passivo sono ripartiti in parti eguali, indipenden¬temente dalla misura della partecipazione di ciascuno dei coniugi agli esborsi necessari per l’acquisto dei beni caduti in comunione.
Trib. Torre Annunziata Sez. I, 8 maggio 2014 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Nell’ambito di un giudizio di separazione tra coniugi sono inammissibili le domande di divisione di beni mobili ed immobili, nonché di divisione del risparmio, rimborso e restituzione delle somme spettanti in dipendenza dell’amministrazione dei beni comuni prima della cessazione del regime della comunione legale tra i coniugi, in quanto esse si possono proporre solo al momento della divisione dei beni comuni che coincide con il passaggio in giudicato della relativa pronuncia.
App. Taranto 16 gennaio 2014 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di scioglimento della comunione legale tra i coniugi, la norma di cui all’art. 192, comma 3° c.c., attribu¬isce a ciascuno di essi il diritto alla restituzione delle somme prelevate dal patrimonio personale ed impiegare in spese ed investimenti del patrimonio comune e non già alla ripetizione, totale o parziale, del denaro personale e dei proventi dell’attività separata impiegati per l’acquisto di beni costituenti oggetto della comunione legale, rispetto ai quali si applica il principio inderogabile secondo cui, in sede di divisione, l’attivo ed il passivo sono ripartiti in parti uguali indipendentemente dalla misura di partecipazione di ciascuno dei coniugi agli esborsi ne¬cessari per l’acquisto dei beni caduti in comunione.
App. Palermo Sez. II, 18 settembre 2013 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di scioglimento della comunione legale tra i coniugi, in seguito alla pronuncia della separazione persona¬le, la domanda giudiziaria di divisione dei beni non può essere introdotta prima del passaggio in giudicato della pronuncia di separazione. I rimborsi e le restituzioni delle somme spettanti in dipendenza dell’amministrazione dei beni comuni si effettuano solo al momento dello scioglimento della comunione in funzione della divisione dei beni comuni, momento che, in caso di separazione tra coniugi, coincide con il passaggio in giudicato della rela¬tiva pronuncia. I presupposti della comunione non cessano di configurarsi solo perché uno dei due coniugi abbia eventualmente distolto a fini del tutto personali i beni oggetto della stessa, convertendosi, in tal caso, il conte¬nuto delle pretese dell’altro coniuge, in quello relativo ai rimborsi ed alle restituzioni, a norma dell’art. 192 c.c.
Cass. civ. Sez. VI, 4 dicembre 2012, n. 21751(Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’accertamento dell’eventuale destinazione dei beni già in comunione legale al soddisfacimento delle obbligazioni contratte nell’interesse della famiglia non condiziona in alcun modo la legittimazione dei coniugi a promuovere la divisione dei beni comuni, a seguito del verificarsi di una delle cause di scioglimento della comunione. Esso, infat¬ti, non incide né sulla titolarità né sulla disponibilità dei beni da dividere, in quanto, ferma restando la distinzione operata dagli artt. 186 e ss. cod. civ. tra le obbligazioni contratte per un interesse comune e quelle facenti capo ad interessi particolari dei coniugi, con la connessa sussidiarietà della responsabilità rispettivamente dei beni personali e comuni per ciascuna categoria di obbligazioni, la disciplina dei debiti gravanti sui beni in comunione non comporta l’assoggettamento degli stessi ad alcun vincolo di destinazione, ma si risolve in un regolamento dei rapporti reciproci tra i coniugi, inteso alla tutela di ciascuno di essi, che dà luogo, nel caso di prelievo di beni comuni per il soddisfacimento di obbligazioni contratte nell’interesse esclusivo, ad un credito per rimborsi e restituzioni, da far valere in sede di divisione, ai sensi dell’art. 192 cod. civ.
Cass. civ. Sez. I, 9 novembre 2012, n. 19454 (Nuova Giur. Civ., 2013, 4, 340 nota di PALADINI)
Allo scioglimento della comunione legale tra i coniugi, ai sensi dell’art. 192, terzo comma, cod. civ., devono es¬sere restituiti solo gli importi impiegati in spese ed investimenti per il patrimonio comune già costituito, ma non il denaro personale impiegato per l’acquisto di immobile che concorre a formare la comunione, trovando, in tale ipotesi, applicazione l’art. 194, comma primo, cod. civ., secondo il quale all’atto dello scioglimento l’attivo ed il passivo devono essere ripartiti in quote uguali indipendentemente dalla misura della partecipazione di ciascuno dei coniugi. (Rigetta, App. Roma, 18/09/2007)
Il denaro personale o i proventi dell’attività separata non possono essere restituiti se impiegati nell’acquisto di un bene caduto in comunione legale ai sensi dell’art. 177, comma 1, lett. a), cod. civ.. Il diritto alla restituzione sorge invece, se i beni già facenti parte della comunione legale e, conseguentemente, del “patrimonio comune” (come indicato nell’art. 192, comma 3, cod. civ.) siano oggetto di spese o investimenti anche finalizzati all’in¬cremento del loro valore in epoca successiva all’acquisto, mediante lavori di ristrutturazione o miglioramenti.
Trib. Salerno, 14 maggio 2011 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Per il combinato disposto degli artt. 186, 191 e 192 c.c. i coniugi, che abbiano optato per il regime patrimoniale della comunione dei beni, non possono richiedere alcuna forma di restituzione o di rimborso, fino a quando è vigente il regime della comunione, salvo espressa autorizzazione del giudice in deroga, ma solo ove lo esiga l’interesse superiore della famiglia e dei figli in particolare.
Trib. Rovigo, 14 febbraio 2011(Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il disposto normativo di cui all’art. 192, comma terzo, c.c., nella parte in cui attribuisce a ciascuno dei coniu-gi il diritto alla restituzione delle somme prelevate dal proprio patrimonio personale e impiegate per spese e investimenti a favore del patrimonio comune, escluse quelle adoperate per l’acquisto di singoli beni caduti in comunione, opera nei soli limiti dei beni personali ex art. 179 c.c., con esclusione dei beni destinati a cadere nella comunione de residuo. La disposizione di cui al citato comma terzo, inoltre, ha carattere residuale e si riferisce sostanzialmente al denaro personale pervenuto al coniuge per cause diverse anche dalla vendita di un bene personale. In tal senso non possono rilevare versamenti e/o pagamenti di provvista di cui non si offre prova della provenienza.
Trib. Salerno, Sez. I, 21 novembre 2009 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’art. 192 c.c. prevede che, una volta intervenuto lo scioglimento della comunione, i coniugi hanno diritto alla restituzione di quanto da essi versato per spese non riguardanti gli obblighi reciproci di contribuzione previsti dall’art. 143 c.c., ovvero gli obblighi gravanti sui beni della comunione, come quelli relativi il mantenimento della famiglia, l’istruzione e la educazione dei figli.
Trib. Monza, 11 marzo 2009 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di comunione legale fra coniugi, i rimborsi e le restituzioni delle somme spettanti in dipendenza dell’am¬ministrazione dei beni comuni, nei limiti delle somme prelevate da ciascuno dei coniugi dal patrimonio comune per fini diversi dall’adempimento delle obbligazioni cui sono destinati per legge i beni in regime di comunione legale, si effettuano solo al momento della divisione dei beni comuni che, in caso di separazione tra i coniugi, coincide con il passaggio in giudicato della relativa pronuncia. Sino a tale momento il coniuge amministratore dei beni comuni amministra i beni destinati al mantenimento della famiglia, la quale permane come vincolo anche tra coniugi separati, senza che alcuno di questi possa rivendicare la disponibilità personale delle loro rendite, nei limiti della propria quota di comproprietà, prima del definitivo scioglimento del rapporto di convivenza. Ciò che trova conferma nell’art. 192, comma quarto, c.c., il quale prevede che i rimborsi e le restituzioni, possano avvenire, dietro autorizzazione del giudice, anche in un momento anteriore a quello suindicato, ma solo a favore della comunione.
Cass. civ. Sez. I, 11 settembre 2008, n. 23391 (Famiglia e Diritto, 2009, 2, 133 nota di OBERTO)
Il credito a titolo di rimborso ex art. 192 c.c., comma 1, rappresenta un credito di valuta e non di valore (Nella specie, la Cassazione ha confermato la decisione d’appello che aveva escluso la rivalutazione del credito vantato da un coniuge alla metà del corrispettivo incassato per intero dall’altro, a seguito dell’alienazione, da parte di quest’ultimo, di un autoveicolo già formante parte della comunione legale, scioltasi a seguito di separazione personale).
App. Catania, 7 gennaio 2008 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di scioglimento della comunione legale tra coniugi, la norma dell’art. 192, comma 3, c.c., attribuisce a ciascuno dei coniugi il diritto alla restituzione delle somme prelevate dal patrimonio personale ed impiegate in spese ed investimenti del patrimonio comune, non già quello alla ripetizione del valore degli immobili provenienti dal patrimonio personale di uno dei coniugi e conferiti alla comunione, atteso che, per effetto della trasformazio¬ne dei beni personali in beni comuni, detti beni restano immediatamente soggetti alla disciplina della comunione legale, e quindi al principio inderogabile di cui all’art. 194, comma 1, c.c., il quale impone che, in sede di divi¬sione, l’attivo e il passivo siano ripartiti in parti eguali, indipendentemente dalla misura della partecipazione di ciascuno dei coniugi agli esborsi necessari per l’acquisto dei beni caduti in comunione.
Cass. civ. Sez. I, 20 gennaio 2006, n. 1197 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il denaro ottenuto a titolo di prezzo per l’alienazione di un bene personale rimane nella esclusiva disponibilità del coniuge alienante anche quando esso venga dal medesimo coniuge depositato sul proprio conto corrente. Questa titolarità non muta in conseguenza della mera circostanza che il denaro sia stato accantonato sotto forma di deposito bancario, giacché il diritto di credito relativo al capitale non può considerarsi modificazione del capitale stesso, né è d’altro canto configurabile come un acquisto nel senso indicato dall’art. 177, comma 1, lett. a) c.c., cioè come un’operazione finalizzata a determinare un mutamento effettivo nell’assetto patrimoniale del depositante.
Cass. civ. Sez. I, 24 maggio 2005, n. 10896 (Giur. It., 2006, 5, 936 nota di GALATI)
In tema di scioglimento della comunione legale, l’art. 192 c.c., nel prevedere il diritto del coniuge alla restitu¬zione delle somme prelevate dal patrimonio personale impiegate per spese ed investimenti a favore dei beni del patrimonio comune, non attribuisce anche un diritto alla ripetizione del valore degli immobili provenienti dal patrimonio personale del coniuge e conferiti alla comunione, né prevede il diritto al rimborso del denaro proprio, speso per l’acquisto di beni poi caduti in comunione. Conseguentemente, ai fini della norma, occorre distinguere tra spese effettuate con denaro proprio per migliorie ed addizioni delle cose comuni, da quelle effettuate con denaro della comunione.
Le spese e gli investimenti del patrimonio comune, rimborsabili a ciascun coniuge se effettuate con somme prelevate dal patrimonio personale, riguardano solamente gli esborsi effettuati per la gestione, la manutenzione e il miglioramento dei beni comuni, e non quelli per l’acquisto dei medesimi beni (categoria nella quale vanno ricomprese anche le spese notarili e fiscali resesi necessarie per l’acquisto)
Le somme percepite a titolo di proventi dell’attività separata (destinate alla comunione “de residuo” se non consumate al momento dello scioglimento della comunione) non costituiscono somme prelevate dal patrimonio personale.
Il credito alla restituzione delle somme prelevate dal patrimonio personale ed impiegate in spese ed investimenti del patrimonio comune, spettante al coniuge ai sensi dell’art. 192, comma 3, c.c. all’esito dello scioglimento della comunione legale, è di natura nominalistica (art. 1277 c.c.) e, determinato nel suo ammontare all’atto della divisione, previa ripartizione in parti uguali tra i condividenti delle passività di cui all’art. 186 c.c., da tale momento liquido ed esigibile. Come tale, esso produce interessi ex art. 1282 c.c., salvo il diritto alla rivalutazione monetaria in caso di prova di sofferto danno maggiore di quello dai medesimi coperto (art. 1224 c.c.).
Cass. civ. Sez. I, 4 febbraio 2005, n. 2354 (Famiglia e Diritto, 2005, 3, 237 nota di CARBONE)
Il principio generale dell’accessione posto dall’art. 934 c.c., in base al quale il proprietario del suolo acquista “ipso iure” al momento dell’incorporazione la proprietà della costruzione su di esso edificata e la cui operatività può essere derogata soltanto da una specifica pattuizione tra le parti o da una altrettanto specifica disposizione di legge, non trova deroga nella disciplina della comunione legale tra coniugi, in quanto l’acquisto della proprietà per accessione avviene a titolo originario senza la necessità di un’apposita manifestazione di volontà, mentre gli acquisti ai quali è applicabile l’art. 177 c.c., primo comma, hanno carattere derivativo, essendone espressamente prevista una genesi di natura negoziale, con la conseguenza che la costruzione realizzata in costanza di matri¬monio ed in regime di comunione legale da entrambi i coniugi sul terreno di proprietà personale esclusiva di uno di essi è a sua volta proprietà personale ed esclusiva di quest’ultimo in virtù dei principi generali in materia di accessione, mentre al coniuge non proprietario che abbia contribuito all’onere della costruzione spetta, ai sensi dell’art. 2033 c.c., il diritto di ripetere nei confronti dell’altro coniuge le somme spese.
Cass. civ. Sez. I, 15 settembre 2004, n. 18564 (Giur. It., 2006, 2, 275 nota di SORRENTINO)
In tema di comunione legale fra coniugi, i rimborsi e le restituzioni delle somme spettanti in dipendenza dell’am¬ministrazione dei beni comuni, nei limiti delle somme prelevate da ciascuno dei coniugi dal patrimonio comune per fini diversi dall’adempimento delle obbligazioni cui sono destinati per legge i beni in regime di comunione legale, si effettuano solo al momento della divisione dei beni comuni che, in caso di separazione tra i coniugi, coincide con il passaggio in giudicato della relativa pronuncia. Sino a tale momento il coniuge amministratore dei beni comuni amministra i beni destinati al mantenimento della famiglia, la quale permane come vincolo anche tra i coniugi separati, senza che alcuno di questi possa rivendicare la disponibilità personale delle loro rendite, nei limiti della propria quota di comproprietà, prima del definitivo scioglimento del rapporto di convivenza. Ciò che trova conferma nell’art. 192, comma quarto, c.c., il quale prevede che i rimborsi e le restituzioni, possano avvenire, dietro autorizzazione del giudice, anche in un momento anteriore a quello suindicato, ma solo a favore della comunione e, quindi, con il vincolo di destinazione delle somme relative al mantenimento della famiglia e all’istruzione e all’educazione dei figli.
Trib. Taranto 9 maggio 2000 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Le somme di cui si può chiedere la restituzione ai sensi dell’art. 192 c.c. devono essere riconducibili alla fattispe¬cie dell’art. 179 e non a quella dell’art. 177, lett. c.
Trib. Milano 25 maggio 1998 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’obbligo di rimborso delle anticipazioni effettuate in favore della comunione presuppone la prova della consa¬pevolezza dell’altro coniuge del fatto che si trattasse di mere anticipazioni e non di donazioni indirette in favore dell’altro coniuge.
Cass. civ. Sez. I, 14 marzo 1992, n. 3141 (Giust. Civ., 1992, I, 1731 nota di FINOCCHIARO)
Nel regime di comunione legale, la costruzione realizzata in costanza di matrimonio su suolo di proprietà perso¬nale di uno dei coniugi, appartiene esclusivamente a questo, a titolo originario, in virtù delle disposizioni generali in materia di accessione e, pertanto, non costituisce oggetto della comunione medesima, ai sensi dell’art. 177, 1° comma, lett. a) c. c., che prevede il diverso caso di un acquisto a titolo derivativo da parte di un coniuge; peraltro, quando per la detta costruzione sia stato impiegato danaro comune, il coniuge che si è giovato dell’ac¬cessione è tenuto a rimborsare alla comunione le somme prelevate dal patrimonio comune ed utilizzate per l’edificazione a norma dell’art. 192, 1° comma, c. c., mentre, nel caso in cui nella costruzione sia stato impiegato danaro appartenente in via esclusiva all’altro coniuge, quest’ultimo ha diritto di ripetere le relative somme ai sensi dell’art. 2033 c. c.
Trib. Catania, 21 aprile 1987 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Le somme di cui si può chiedere la restituzione ai sensi dell’art. 192 c.c. devono essere riconducibili alla fattispe¬cie dell’art. 179 e non a quella dell’art. 177, lett. c.
Trib. Bergamo, 18 marzo 1983 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Poiché, in sede di divisione dei beni-oggetto di comunione legale tra i coniugi, i beni devono, inderogabilmente, dividersi in parti uguali, un coniuge può pretendere, dall’altro, la restituzione delle somme che assume prelevate dal patrimonio personale e impiegate in spese ed investimenti per la comunione solo ove dimostri che esisteva un accordo, quantomeno tacito, tra le parti, e che trattavasi di un investimento a favore della comunione e non di donazioni, indirette, all’altro.

Nel giudizio di separazione vale ancora il parametro del tenore di vita

Cass. civ. Sez. VI – 1, 11 settembre 2017, n. 21082
ORDINANZA
sul ricorso 5075-2015 proposto da:
M.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TIEPOLO 21, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO DE BELVIS, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato VITTORIA CUOCO;
– ricorrente –
contro
MA.GR., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARTIRI DE LA STORTA 39, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA GIGLIO, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO BACCARI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6412/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 20/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/05/2017 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con sentenza resa in data 16-07-29-09/2010 il Tribunale di Roma, pronunciando sul ricorso per la separazione personale dei coniugi proposto da Ma.Gr. nei confronti di M.S., avendo già dichiarato con sentenza non definitiva la separazione, ha respinto le domande di addebito; ha determinato il contributo per il mantenimento della sig.ra Ma. in Euro 2500 mensili a decorrere dal mese successivo alla pubblicazione della sentenza, fermo quanto previsto per il passato (Euro 3500) con l’ordinanza presidenziale del 09/05/2007; ha revocato l’assegnazione della casa coniugale al marito; ha dichiarato inammissibili le domande restitutorie e risarcitorie.
La Corte d’appello di Roma, investita dell’impugnazione proposta dalla Ma., con sentenza n. 6412/2014 ha accolto parzialmente il gravame, respingendo la domanda di addebito proposta dalla medesima e rideterminando l’assegno di mantenimento posto a carico del M. nella misura di Euro 3500 anche per il periodo successivo alla pubblicazione della sentenza di primo grado. La Corte territoriale, esaminata la complessiva situazione reddituale e patrimoniale delle parti, ha rilevato, per quel che ancora interessa, che la notevole sproporzione esistente tra le rispettive condizioni economiche non consentiva alla Ma. il mantenimento del medesimo tenore di vita reso possibile durante il coniugio grazie all’attività lavorativa del M., il quale gode di una notevole disponibilità finanziaria grazie alle rilevanti entrate e alle proprietà immobiliari.
Avverso suddetta pronuncia propone ricorso per cassazione M.S. sulla base di due motivi, cui resiste con controricorso Ma.Gr..
Con il primo motivo viene lamentata la violazione, ai sensidell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5,dell’art. 116 c.p.c., quanto alla valutazione degli atti delle parti, dei documenti e degli accertamenti relativi alla ricostruzione delle complessive condizioni economiche degli ex coniugi.
Con il secondo motivo viene lamentata la violazione, in relazioneall’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5,dell’art. 156 c.c., in quanto la Ma. non ha mai provato che i propri mezzi economici fossero inidonei a mantenere il medesimo tenore di vita goduto durante il matrimonio. La Corte d’appello non ha peraltro valutato la circostanza che la Ma. ha capacità di produrre reddito, trovandosi nella condizione di poter svolgere un’attività lavorativa retribuita.
Le parti non hanno depositato memorie ex art. 380 bis c.p.c., comma 2.
Il primo e secondo motivo, che possono esaminarsi congiuntamente in quanto logicamente connessi, sono inammissibili, dal momento che gli accertamenti di fatto posti a base della decisione impugnata sono censurati attraverso pure e semplici censure di merito, senza individuare fatti decisivi, oggetto di discussione tra le parti, il cui esame sarebbe stato omesso dai giudici d’appello ai sensidell’art. 360 c.p.c., n. 5. Va osservato, invero, che il controllo di cuiall’art. 360 c.p.c., n. 5, non riguarda la motivazione della sentenza ma concerne, invece, l’omesso esame di un fatto storico che abbia costituito oggetto di discussione ed abbia carattere decisivo, nel senso che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia. Ne deriva che l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla predetta norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (Cass. n. 24027/2016), risultando, d’altra parte, del tutto estranea all’ambito del vizi () di motivazione ogni possibilità per la Corte di Cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l’autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa (Cass. n. 2142/2017).
Nella specie risulta che la Corte d’appello ha motivato in maniera ampia, dettagliata e completa circa la condizione reddituale e patrimoniale delle parti sulla base di molteplici elementi istruttori, concludendo che, considerate le entrate personali della Ma., ella non è in grado di mantenere il tenore di vita goduto durante il coniugio. Invero, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, al fine della determinazione del quantum dell’assegno di mantenimento la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l’accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un’attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. n. 25618 del 07/12/2007, Rv. 600714 – 01).
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4000 per compensi e in Euro 100 per esborsi, oltre accessori di legge.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma delD.Lgs. n. 196 del 2003,art.52.
Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002,art.13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

La scelta del regime patrimoniale della separazione dei beni non “annotata” vale solamente tra i coniugi

Cass. civ. Sez. I, 27 settembre 2017, n. 22594
SENTENZA
sul ricorso 16418/2015 proposto da:
D.M.M., domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato Giuliani Lorenzo, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
R.F., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Di Liberatore Luigi, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 505/2015 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 09/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/05/2017 dal cons. DOGLIOTTI MASSIMO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale FEDERICO Sorrentino, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di ragione;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato Giuliani Lorenzo che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito, per il controricorrente, l’Avvocato Di Liberatore Luigi che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, R.F. conveniva in giudizio D.M.M., ex coniuge, perché si dichiarasse che era simulato un atto pubblico di compravendita, nella parte in cui si indicava, quale acquirente di immobile (rogito notaio C., (OMISSIS)), la D.M.; che il prezzo di acquisto era stato pagato da esso R. con i proventi della propria attività imprenditoriale; che l’immobile era di sua proprietà esclusiva; in via subordinata, chiedeva che questo fosse dichiarato di proprietà di entrambi i coniugi, in quanto parte della comunione de residuo al momento della separazione personale tra essi. Affermava l’attore che la D.M. aveva precisato al notaio rogante di trovarsi in regime di comunione legale.
Costituitosi il contradditorio, la D.M. eccepiva che l’acquisto dell’immobile era stato effettuato in regime di separazione dei beni e con proprie disponibilità economiche (in particolare la provvista era stata a lei trasmessa dalla madre, a seguito della vendita di un suo appartamento); evidenziava altresì che i coniugi in data 14/01/2002 (dopo la loro separazione personale) avevano sottoscritto una dichiarazione d’impegno, con la quale chiarivano di trovarsi in regime di separazione dei beni e di non avere in proprietà comune alcun immobile.
Il Tribunale di Teramo-sezione distaccata di Atri, con sentenza in data 15/05/2008, rigettava la domanda del R., ritenendo comprovato che l’acquisto dell’immobile era stato effettuato con denaro della D.M. e in regime di separazione dei beni tra i coniugi.
Proponeva appello il R.. Costituitosi il contraddittorio, l’appellata ne chiedeva il rigetto.
La Corte d’Appello de l’Aquila, con sentenza in data 09/04/2015, accoglieva l’appello ed affermava che l’immobile era stato acquistato in regime di comunione legale dei beni, precisando che i coniugi avevano bensì dichiarato in forma scritta davanti al ministro del culto cattolico che aveva celebrato il matrimonio concordatario, la loro scelta del regime di separazione dei beni, ma la relativa annotazione non compariva nella copia dell’atto di matrimonio inviato all’ufficiale dello stato civile per la trascrizione.
Ricorre per cassazione l’appellata.
Resiste con controricorso l’appellante.
Motivi della decisione
Va preliminarmente osservato che il ricorso appare ammissibile: sono chiaramente indicati le violazioni di legge e i vizi di motivazione (e non rileva che nel medesimo motivo, ci si riferisca ad entrambi i profili); le violazioni di legge sono trattate adeguatamente.
Con il primo motivo, la ricorrente lamenta violazione degliartt. 162 e 163 c.c., e dellaL. n. 121 del 1985,art. 8; insufficiente e contraddittoria motivazione, precisando che al matrimonio concordatario sono riconosciuti effetti civili al momento della celebrazione, nonostante trascrizione tardiva, e che tale principio opera anche con riferimento all’eventuale dichiarazione di scelta del regime di separazione dei beni, per cui l’istanza del R. in data 21/11/2001 di effettuare l’annotazione di scelta del regime di separazione dei beni a margine dell’atto di matrimonio, ha attribuito alla dichiarazione stessa efficacia retroattiva fino alla celebrazione del matrimonio stesso. Nessuna rilevanza si doveva attribuire alla dichiarazione della D.M. di trovarsi in regime di comunione dei beni, davanti al notaio rogante.
Con il secondo, violazionedell’art. 112 c.p.c., ravvisando una non corrispondenza tra richiesto e pronunciato, essendosi limitato l’odierno resistente, nel giudizio d’appello, a chiedere l’accoglimento della sua domanda di simulazione, e in subordine di dichiarazione della sussistenza del regime di comunione de residuo tra i coniugi.
Con il terzo, violazionedell’art. 2909 c.c., nonché omessa motivazione, eccependo l’esistenza di un giudicato interno, in quanto l’appellante non avrebbe impugnato l’affermazione del primo giudice circa la sussistenza del regime di separazione dei beni.
Pacifici i fatti di causa.
I coniugi celebrarono il matrimonio secondo il rito concordatario in data 20/07/1985 e dichiararono al ministro del culto cattolico officiante, alla presenza di due testimoni, la loro volontà di scegliere il regime di separazione dei beni. L’atto di matrimonio fu trasmesso all’ufficiale dello stato civile italiano e regolarmente trascritto, privo peraltro dell’annotazione relativa al regime. Questa fu apposta su richiesta del R. soltanto il 15/10/2001, dopo la separazione dei coniugi. In data 16/12/1993 era stato rogato atto di compravendita di terreno, ove era indicata come acquirente la D.M. che dichiarava di trovarsi in regime di comunione dei beni con il marito.
Afferma la ricorrente, richiamando laL. n. 121 del 1985,art. 8, a seguito della revisione del concordato tra Stato italiano e Chiesa cattolica, con gli accordi di Villa Madama del 1984, che al matrimonio con il rito concordatario vengono riconosciuti effetti civili dal momento della celebrazione, anche se l’ufficiale dello stato civile abbia effettuato la trascrizione oltre il termine prescritto. L’argomentazione non ha pregio, in quanto non si controverte sulla trascrizione del matrimonio, regolarmente effettuata, ma sulla mancata annotazione della scelta di regime,a margine dell’atto trascritto.
L’art. 162 c.c., precisa che le convenzioni matrimoniali (necessariamente attinenti al regime patrimoniale dei coniugi) sono stipulate con atto pubblico sotto pena di nullità. E si tratterà, almeno di regola, di atto pubblico notarile (anche sel’art. 1382 c.c.1865, esplicitamente parlava di “contratti matrimoniali” – peraltro non del tutto coincidenti con le “convenzioni” – da stipularsi con atto pubblico davanti al notaio). Esse non potrebbero dunque stipularsi davanti all’ufficiale dello stato civile. Eccezioni al principio sono contenuti nellaL. n. 151 del 1975,art.228, (riforma del diritto di famiglia) per cui ciascun coniuge poteva escludere l’applicazione del nuovo regime legale di comunione dei beni, con dichiarazione entro il 20/09/1975 (termine poi variamente prorogato) davanti al notaio o all’ufficiale dello stato civile; nonchénell’art. 167 c.c., per cui il fondo patrimoniale può essere costituito da un terzo, anche per testamento (pur essendo necessario l’accettazione dei coniugi con atto pubblico). Eccezioni peraltro più apparenti che reali, perché si tratta di atti unilaterali che incidono sul regime patrimoniale dei coniugi.
Ma la regola dell’atto pubblico notarile soffre un’altra eccezione contenutanell’art. 162 c.c., comma 2, per cui la scelta del regime può essere dichiarata anche “nell’atto di matrimonio”: previsione dettata all’evidenza da ragioni di semplificazione (la scelta del regime di separazione dei beni, totalmente regolato dal codice civile, senza ulteriori clausole o specificazioni). All’entrata in vigore della norma, era stato espresso qualche dubbio circa la scelta, se questa dovesse comunque effettuarsi (anche per i matrimoni concordatari) davanti all’ufficiale dello stato civile ovvero pure davanti al ministro del culto cattolico officiante. Giurisprudenza di merito e dottrina risposero, in netta prevalenza, in senso positivo. E la stessaL. n. 121 del 1985, che recepisce, come si diceva, l’accordo di revisione del Concordato del 1929, precisa, all’art. 8, che nell’atto di matrimonio (canonico) potranno essere inserite le dichiarazioni dei coniugi consentite dalla legge civile. Sussiste, anche al riguardo, una sorta di delega dello Stato italiano al sacerdote officiante che svolge il ruolo dell’ufficiale dello stato civile, e dunque una funzione pubblica.
In generale, le convenzioni possono essere stipulate in ogni tempo, sia prima che dopo la celebrazione del matrimonio, e tuttavia non possono essere opposte a terzi, se non vi è annotazione, a margine dell’atto di matrimonio, della data, del notaio rogante, della generalità dei contraenti ovvero della scelta del regime (di separazione dei beni).
Chiarisce dunque la previsione (e al riguardo la giurisprudenza è ormai ampiamente consolidata: per tutte Cass. n. 8824 del 1987 e numerosa giurisprudenza successiva; v. pure Corte cost. n. 111 del 1995) che solo con l’annotazione il regime prescelto e dunque le convenzioni stipulate (anche atipiche) sono opponibili ai terzi, i quali vengono dunque a conoscenza delle convenzioni e del regime relativo attraverso l’annotazione dell’atto di matrimonio contenuto nei registri pubblici dello stato civile.
Ma non si potrebbe certo parlare di invalidità delle convenzioni o della scelta del regime nei rapporti interni tra i coniugi, ove l’atto di matrimonio, come nella specie, sia stato regolarmente trascritto, ma privo dell’annotazione del regime. Ciò varrà per le convenzioni matrimoniali, nonché per la scelta del regime (di separazione), effettuata davanti all’ufficiale dello stato civile (per il matrimonio civile) e con l’equiparazione della dichiarazione davanti al sacerdote, già affermata dalla giurisprudenza di merito e poi confermata da una prassi assai consolidata ma pure da un riscontro normativo chiaro ed esplicito già indicato (L. n. 121 del 1985,art. 8). Non sussiste ragione alcuna per escludere, nei rapporti interni tra le parti, la validità di una scelta comune, espressione della loro libera volontà.
E’ da ritenere dunque che la scelta di regime di separazione, espressa in forma scritta, alla presenza di due testimoni, davanti al ministro del culto cattolico officiante, ancorché non annotata nell’atto di matrimonio trascritto nei registri dello stato civile, nei rapporti interni tra i coniugi mantenga la sua validità.
Né si potrebbe sostenere che sia sufficiente una dichiarazione unilaterale di un coniuge davanti al notaio per effettuare una modifica di regime (che tale sarebbe da separazione a comunione di beni). La stessa giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 2954 del 2003) ha chiarito che non può modificarsi il regime patrimoniale con atto unilaterale di un coniuge, e che non potrebbe escludersi un bene singolo dal regime prescelto, senza una modifica generale del regime stesso, nelle forme di cuiall’art. 162 c.c.Dunque nessuna rilevanza avrà la dichiarazione della D.M. davanti al notaio circa il regime di comunione, in occasione della compravendita de qua.
Va pertanto accolto, per quanto di ragione, il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Va cassato il provvedimento impugnato. Non dovendosi effettuare ulteriori accertamenti di fatto, può pronunciarsi nel merito, rigettando la domanda di R.F., e precisandosi che le parti si trovavano, quanto ai rapporti interni, in regime di separazione dei beni.
La complessità della questione e la sua relativa novità richiedono la compensazione delle spese per ogni grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie, per quanto di ragione, il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; decidendo nel merito, rigetta la domanda di R.F.; compensa tra le parti le spese per ogni grado di giudizio.

Le obbligazioni verso i figli e quelle verso la moglie operano su piani differenti e non può la caduta o la riduzione delle prime andare automaticamente a favore delle altre

Cass. civ., 9 agosto 2017, n. 19746
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Z.M.G., elettivamente domiciliata in Roma, via Federico Cesi 72, presso lo studio dell’avv. Luigi Albisinni (fax n. 06/6961331, p.e.c.: luigialbisinni.ordineavvocatiroma.org) dal quale è rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del ricorso, unitamente all’avv. Michele Sesta (p.e.c.: michele.sesta.ordineavvocatibopec.it fax n. 051/2750131) con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni relative al processo ai nn. di fax e agli indirizzi di 2017 p.e.c. sopra indicati;
– ricorrente –
nei confronti di:
T.M., elettivamente domiciliato in Roma, via Crescenzio 25, presso lo studio dell’avv. Marco Bignardi (che indica il fax n. 06/6868769, e la p.e.c. marcobignardi.ordineavvocatiroma.org) dal quale, con l’avv. Mauro Pacilio (che indica il fax n. 051/6447122, e la p.e.c. mauropacilio.ordineavvocatibopec.it), è rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine della copia del ricorso notificata;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, emessa il 24 maggio 2013 e depositata il 17 giugno 2013, n. R.G. 490/2012;
sentito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale dott. Zeno Immacolata che ha concluso per l’accoglimento per quanto di ragione del ricorso.
Svolgimento del processo
che:
1. Il Tribunale di Bologna, con decreto del 14/28 febbraio 2012, ha pronunciato come segue sul ricorso exart. 710 c.p.c.proposto da T.M. e sulle richieste proposte in via riconvenzionale da Z.M.G. per la modifica delle condizioni della separazione personale omologata dal Tribunale di Bologna in data 6 novembre 2006. Ha accolto la domanda di revoca dell’assegno di 1.800 Euro mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio Francesco in ragione della sua acquisita indipendenza economica, ha ridotto a 1.000 Euro mensili l’assegno imposto al T. a titolo di contributo al mantenimento del figlio A., ha confermato l’ammontare dell’assegno di 1.800 Euro mensili relativo al figlio minorenne F.. Ha incrementato l’assegno mensile in favore della Z. elevandolo da 1.600 Euro a 2.400 Euro in relazione all’incremento delle disponibilità economiche del T. conseguenti alla riduzione dell’onere contributivo a favore dei figli.
2. La Corte di appello di Bologna, con decreto del 24 maggio – 17 giugno 2013, ha respinto il reclamo principale proposto dalla Z. e ha accolto quello incidentale proposto dal T., relativamente alla domanda di incremento dell’assegno mensile di mantenimento in favore della Z.. La Corte di appello non ha condiviso sul punto la decisione del Tribunale che aveva accolto la domanda della Z. per effetto della riduzione del contributo di mantenimento in favore dei figli.
3. Ricorre per cassazione Z.M.G. affidandosi a quattro motivi di impugnazione.
4. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazionedell’art. 156 c.c., commi 1, 2 e u.c. in quanto la Corte di appello non ha tenuto conto degli incrementi di reddito del marito, derivanti non solo dal miglioramento della sua posizione economica ma anche dal raggiungimento (totale o parziale) dell’indipendenza economica dei figli maggiorenni che ha comportato l’incremento dei redditi disponibili del signor T. e, parallelamente, un depauperamento in capo alla ricorrente che traeva dalle somme corrisposte in favore dei figli anche le risorse necessarie alle ingenti spese di manutenzione e gestione della casa familiare di cui è assegnataria.
5. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dellaL. n. 898 del 1970,art.5, art. 155 c.c., comma 6 eart. 2697 c.c., nonchè degliartt. 61, 115, 116 e 191 c.p.c.per erroneo esercizio del potere discrezionale in ordine alla mancata disposizione delle indagini tributarie e della CTU sulla situazione patrimoniale del T. e sul miglioramento, successivo alla separazione, delle sue condizioni reddituali e patrimoniali.
6. Con il terzo motivo la ricorrente deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti e cioè il miglioramento delle condizioni economiche del T. dopo la separazione e l’incremento del reddito disponibile in conseguenza del raggiungimento della autosufficienza dei figli maggiori e per converso l’impoverimento della signora Z..
7. Con il quarto motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazionedell’art. 155 c.c.e l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio: e cioè il mancato raggiungimento della condizione di indipendenza economica da parte di T.A. e la necessità dell’adeguamento del contributo al mantenimento dei due figli A. e F. ancora conviventi con la madre.
8. Si difende con controricorso T.M..
9. Le parti depositano memorie difensive.
Motivi della decisione
Che:
10. Il primo motivo è infondato. Presupposto per la modifica delle condizioni della separazione è il sopravvenire di circostanze nuove rispetto a quelle esistenti al momento della pronuncia o della omologa della separazione e in ordine alle quali sussiste a carico della parte ricorrente l’onere di dedurle e provarle (cfr. Cass. civ., sez. 1, n. 4905 del 20 maggio 1999 secondo cui, ai fini della modifica dell’assegno di mantenimento, stabilito o concordato in sede di separazione personale dei coniugi, si rende presupposto necessario la sopravvenienza di giustificati motivi la cui sussistenza deve essere provata dal coniuge che detta modifica richieda). La Corte di appello di Bologna ha riscontrato la generica deduzione di un miglioramento delle condizioni economiche dell’obbligato al versamento dell’assegno e l’assenza di qualsiasi prova sul punto. Quanto invece al dedotto miglioramento delle disponibilità economiche del T. derivante dalla riduzione quantitativa dell’obbligo di contribuire al mantenimento dei figli connesso al raggiungimento della loro totale o parziale indipendenza economica la Corte di appello ha rilevato che “le obbligazioni verso i figli e quelle verso la moglie operano su piani differenti e non può la caduta o la riduzione delle prime andare automaticamente a favore delle altre”. Il rilievo della Corte di appello è corretto e deve essere condiviso affermando che, in tema di revisione delle condizioni economiche della separazione personale, e per il caso che uno dei coniugi sia obbligato a corrispondere assegni periodici per il mantenimento dell’altro coniuge e dei figli, qualora uno di questi ultimi beneficiari raggiunga l’indipendenza economica e sia accolta la domanda del genitore di revoca dell’assegno precedentemente destinato al suo mantenimento, il beneficio economico che ne trae il genitore esonerato non legittima di per sé l’accoglimento della contrapposta domanda di automatico aumento delle contribuzioni rimaste a suo carico. In particolare, per ciò che concerne l’assegno di mantenimento in favore del coniuge più debole economicamente, deve aversi riguardo alla circostanza per cui la misura dell’assegno, precedentemente stabilita o concordata, fosse o meno condizionata dal concorrente onere economico nei confronti dei figli e quindi se risultasse o meno sufficiente a integrare di per sé la previsione normativa che impone la corresponsione dell’assegno per il mantenimento del coniuge privo di adeguati redditi propri. Circostanze che spetta a quest’ultimo dedurre e provare perchè altrimenti deve presumersi che la misura dell’assegno corrispondesse alla prescritta necessità di cuiall’art. 156 c.c.e non risultasse compressa dal concorrente onere di contribuire al mantenimento dei figli.
11. Diversa è l’ulteriore deduzione di parte ricorrente secondo cui la riduzione o l’eliminazione del contributo al mantenimento dei figli ha portato una incidenza negativa sul reddito della ricorrente in quanto è venuta meno una quota delle risorse economiche precedentemente destinate alla onerosa manutenzione della casa familiare. Sul punto il ricorso appare privo di autosufficienza perché non chiarisce se e quando tale profilo sia stato portato all’esame dei giudici di merito né chiarisce in che termini tale asserita ripercussione economica sia stata dedotta e documentata. Dalle stesse deduzioni della ricorrente si desume peraltro che “la casa familiare, di circa mq 500 (composta catastalmente da due unità immobiliari distinte e acquistate dai coniugi in tempi diversi, ancorché materialmente unite e interamente utilizzate dal nucleo familiare) era in comproprietà tra coniugi in costanza di matrimonio” mentre, “in sede di separazione, i sigg.ri Z. e T., mediante reciproca cessione all’altro del 50% di ciascuna particella, ne hanno attuato la divisione (al signor T. è stata assegnata l’unità acquistata nell’anno 1983; alla signora Z. quella comprata nel 1991). Nella medesima sede, inoltre, il signor T. si è fatto integralmente carico delle opere di materiale separazione delle due particelle, nel momento in cui sarebbero venuti meno i presupposti dell’assegnazione della casa familiare alla signora Z.”. L’onere di manutenzione della casa familiare è stato pertanto valutato, in sede di separazione consensuale, per un verso, ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento della Z., e, per altro verso, nella previsione della progressiva cessazione della destinazione della parte di proprietà del T. alle esigenze abitative dei figli.
12. Il secondo motivo è inammissibile perché contesta la non ammissione della richiesta c.t.u., ritenuta di carattere meramente esplorativo sia dal Tribunale che dalla Corte di appello, e la mancata disposizione delle indagini tributarie senza fornire alcun elemento idoneo a conferire specificità alla prospettazione di circostanze sopravvenute rispetto alla separazione. In sostanza, sia il riferimento alle disposizioni normative di cui si deduce la violazione sia la illustrazione del motivo dimostrano che la ricorrente assume ab origine la inadeguatezza dell’assegno di mantenimento se rapportato alle reali condizioni economiche del T. e non come conseguenza dell’elevato contributo al mantenimento dei figli. Laddove tale giudizio è precluso dalla definizione delle condizioni della separazione, e specificamente dalla determinazione dell’ammontare dell’assegno di mantenimento, da parte degli stessi coniugi.
13. Il terzo motivo appare in parte ripetitivo rispetto al precedente anche se rubricato come omesso esame di fatti decisivi. In realtà il sopravvenire di un miglioramento delle condizioni economiche del T. doveva costituire l’oggetto dell’accertamento che la Corte di appello ha ritenuto di non poter effettuare in assenza di deduzioni e richieste istruttorie da parte della ricorrente dotate della necessaria specificità.
Per altro verso si è detto che la Corte di appello ha valutato la deduzione di una incidenza positiva della riduzione dell’obbligo di mantenimento dei figli sul reddito spendibile del T. escludendone la automatica rilevanza ai fini del giudizio exart. 710 c.p.c..
14. Infine il quarto motivo appare inammissibile in quanto consiste in censure alle valutazioni prettamente di merito che hanno condotto la Corte di appello a confermare sia la riduzione dell’assegno di mantenimento in favore del secondogenito A., sia la quantificazione dell’ammontare dell’assegno, 1.800 Euro mensili, stabilito in favore dell’ultimogenito. La Corte di appello è pervenuta a tale decisione ritenendo rilevante la decisione di T.A. di rinunciare al contratto di apprendistato che gli garantiva, nell’ambito di una società partecipata dal padre, una retribuzione mensile di 1.400 Euro, per tredici mensilità, decisione adottata al fine di intraprendere una diversa attività professionale in campo immobiliare. Quanto all’ultimogenito F. la Corte distrettuale ha constatato assenza di nuove e giustificative condizioni per l’incremento dell’assegno e per la forfetizzazione delle spese straordinarie cui il T. è interamente tenuto in forza della separazione consensuale rilevando che non è provato un comportamento inadempiente da parte del padre. Anche con riguardo alla posizione dei figli A. e F. non possono che ribadirsi le considerazioni sulla non automaticità del diritto a ottenere un aumento dell’assegno di mantenimento in considerazione del venir meno e della riduzione degli assegni di cui erano beneficiari gli altri fratelli. Si tratta di decisioni che non possono dirsi in contrasto con la giurisprudenza di legittimità specificamente per ciò che riguarda il venir meno dell’obbligo di mantenimento a seguito non solo dell’acquisizione di uno status di indipendenza economica ma anche dell’idoneità, valutata in concreto, a ottenere una adeguata retribuzione sul mercato del lavoro in base alla formazione acquisita (cfr. fra le altre Cass. civ., sezione 1, n. 1858 del 1 febbraio 2016 secondo cui il dovere di mantenimento del figlio maggiorenne cessa non solo ove il genitore onerato dia prova che il figlio abbia raggiunto l’autosufficienza economica, ma pure quando il genitore provi che il figlio, pur posto nelle condizioni di addivenire ad una autonomia economica, non ne abbia tratto profitto, sottraendosi volontariamente allo svolgimento di una attività lavorativa adeguata e corrispondente alla professionalità acquisita). Nella specie la Corte di appello ha rilevato l’acquisizione di una tale retribuzione e di una tale capacità da parte di T.A. e in assenza di un’impugnazione incidentale da parte dell’odierno controricorrente non è entrata nel merito della decisione di primo grado che aveva verificato le condizioni per la riduzione e non per la revoca dell’assegno di mantenimento.
15. I1 ricorso va pertanto respinto con compensazione delle spese in relazione alla assenza di specifici precedenti di legittimità sulla questione dei riflessi automatici della riduzione dell’obbligo contributivo al mantenimento dei figli sull’obbligo di mantenimento del coniuge in seguito alla separazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione. Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002,art.13, comma 1quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Se costituita una nuova famiglia (ancorchè venuta meno) il diritto all’assegno di divorzio si perde definitivamente

Cass. civ. Sez. VI – 1, 21 luglio 2017, n. 18111
ORDINANZA
sul ricorso 344/2016 proposto da:
F.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI, 55, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI CARTA rappresentata e difesa dall’avvocato SANDRO GRIMALDI;
– ricorrente –
contro
FR.RE.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 596/2015 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 02/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/06/2017 dal Consigliere Dott. ROSA DI VIRGILIO.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Rilevato che:
Con sentenza del 18/9 – 2/10/2015, la Corte d’appello di Cagliari ha dichiarato insussistente il diritto di F.G. all’assegno divorzile ed ha confermato in Euro 400 mensili l’assegno a carico di Fr.Re. per il mantenimento del figlio M..
Per quanto ancora interessa, nello specifico, la Corte del merito, ritenuto la rilevanza, ai fini del diritto all’assegno di divorzio, della verifica della prosecuzione della convivenza con altro compagno della sig. F., ha evidenziato che nel ricorso introduttivo di primo grado il Fr. aveva fatto riferimento alla convivenza della moglie; questa non aveva sollevato contestazioni e solo in sede di comparizione aveva affermato che detta convivenza era venuta meno nel 2008, ma non aveva provato detta circostanza, come era onerata trattandosi di fatto nuovo allegato “costitutivo del diritto all’assegno divorzile e alla stregua del principio della vicinanza della prova”.
Ne conseguiva la perdita del diritto all’assegno.
Ricorre la F., sulla base di tre motivi.
L’intimato non ha svolto difese.
Considerato che:
Col primo motivo di ricorso, la ricorrente si duole della violazionedell’art. 2697 c.c., degli artt. 115, 116 e 167, in materia di contestazione e valutazione della prova, e degliartt. 183 e 190 c.p.c., in materia di determinazione del thema probandum, sostenendo che nel ricorso introduttivo il sig. Fr. non ha fatto menzione dell’instaurazione o prosecuzione della convivenza more uxorio della sig. F. con altra persona e di avere essa dichiarato, nella comparizione personale del 17/1/2010 avanti al Presidente del Tribunale, che la convivenza extra coniugale era cessata nel 2008 (quindi prima della instaurazione del procedimento di divorzio introdotto col ricorso del 5/10/2010), che il F. aveva fatto valere la mancata prova della cessazione della convivenza solo in comparsa conclusionale, infine che la Corte del merito avrebbe dovuto verificare la stabilità e continuità della eventuale convivenza.
Col secondo motivo, si duole la ricorrente della violazione e falsa applicazione dellaL. n. 898 del 1970,art.5, per avere la Corte del merito omesso di accertare la sussistenza di una nuova famiglia ancorché di fatto, dotata dei caratteri della stabilità e continuità, quale presupposto giustificante l’esclusione dell’assegno. Col terzo motivo, la ricorrente denuncia la nullità della sentenza o del procedimento, per avere la Corte del merito posto a base della decisione una questione rilevata d’ufficio, ovvero l’asserita convivenza more uxorio, senza concedere il termine exart. 101 c.p.c., comma 2, per garantire il contraddittorio.
I tre motivi di ricorso, strettamente collegati, vanno valutati unitariamente e sono da ritenersi manifestamente infondati.
Nel suo nucleo essenziale, la tesi della ricorrente è basata sul rilievo processuale dell’introduzione da parte del Fr. solo in sede di comparsa conclusionale di primo grado della mancata prova della cessazione della convivenza della F., come accertata in sede di modifica delle condizioni di separazione con il decreto del Tribunale del 21/11/2008, da cui, secondo l’odierna ricorrente, la violazione del principio exart. 2697 c.c., l’introduzione da parte della Corte del merito di una questione rilevata d’ufficio (la prosecuzione della convivenza more uxorio), la violazione dell’art. 5 legge divorzile, per la mancata verifica delle caratteristiche dell’assunta convivenza. Di contro a detta pur articolata prospettazione, va in via assorbente rilevato che deve trovare applicazione il principio espresso nella pronuncia 6855/2015, declinato secondo la specificità del caso.
La pronuncia citata, come è noto, ha affermato che l’instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge, sicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso. Infatti, la formazione di una famiglia di fatto – costituzionalmente tutelata ai sensidell’art. 2 Cost., come formazione sociale stabile e duratura in cui si svolge la personalità dell’individuo – è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l’assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarietà postmatrimoniale con l’altro coniuge, il quale non può che confidare nell’esonero definitivo da ogni obbligo.
Ora, nella specie, il fatto rilevante della convivenza con altri da parte della sig. F. ha fatto parte del giudizio, per quanto dichiarato dalla stessa parte in sede di comparizione personale del 17/1/2010, anche se con l’aggiunta della cessazione della convivenza dal 2008, come poi ribadito anche in sede di costituzione di secondo grado, ma detta ulteriore circostanza non può ritenersi rilevante, volta che si ponga attenzione alla cesura che si è ormai determinata con l’instaurazione della nuova convivenza che non può essere posta nel nulla a seguito della prospettata cessazione della stessa, per il rilievo, già espresso nella pronuncia del 2015, che il diritto all’assegno non entra in fase di quiescenza, ma viene definitivamente eliso, di talché sono irrilevanti le successive evoluzioni del nuovo rapporto.
Ne consegue il rigetto del ricorso, stante la correttezza della decisione impugnata nella sua statuizione finale, pur dovendosi correggere la motivazione nei sensi di cui sopra.
Non v’è luogo alla pronuncia sulle spese, non essendosi costituito l’intimato.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso.
Vista l’ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, non si applica ilD.P.R. n. 115 del 2002,art.13, comma 1quater.
Dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nell’ordinanza.

Il coniuge richiedente l’assegno di mantenimento può utilizzare nel giudizio di separazione l’estratto conto richiesto alla banca presso cui l’obbligato ha il conto

Cass. civ. Sez. VI – 1, 31 agosto 2017, n. 20649
ORDINANZA
sul ricorso 7694/2016 proposto da:
B.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE LEVONI;
– ricorrente –
contro
R.L.;
– intimata –
avverso l’ordinanza n. 1958/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 28/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/06/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE.

Svolgimento del processo
Il Tribunale di Modena, con sentenza 7 aprile 2014, ha rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta da B.E. contro R.L., per avere illecitamente chiesto a Unicredit e ottenuto notizie relative al proprio estratto conto, poi utilizzate nella causa di separazione personale nei confronti della B., in violazione della normativa in tema di tutela della privacy e della riservatezza. L’appello è stato dichiarato inammissibile dalla Corte d’appello di Bologna, con ordinanza in data 28 dicembre 2015, perchè privo di una ragionevole probabilità di essere accolto (art. 348 bis c.p.c.).
B. ha proposto ricorso per cassazione, a norma dell’art. 348 ter c.p.c., comma 4; la R. non ha svolto difese.

Motivi della decisione
Con un unico motivo la ricorrente ha denunciato l’errata interpretazione di imprecisate norme delD.Lgs. n. 196 del 2003, in tema di privacy e trattamento dei dati sensibili.
Il ricorso è inammissibile. Con l’ordinanza impugnata la Corte bolognese ha richiamato la motivazione del Tribunale, secondo la quale, nel richiedere informazioni o documenti alla banca, la R. non aveva violato alcuna norma di legge né aveva tenuto un comportamento fraudolento; la Corte ha anche ritenuto che l’attore non avesse offerto alcuna indicazione circa il danno subito.
Tanto premesso, con il ricorso per cassazione, il B. ha censurato soltanto la prima ratio decidendi, lamentando l’illiceità del comportamento della convenuta R., ma non la seconda ratio, distinta ed autonoma, la quale è da sola sufficiente a sorreggere il provvedimento impugnato.
Il ricorso è inammissibile (v. Cass., sez. un., n. 7931/13 e 16602/2005).
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Va revocata l’assegnazione della casa coniugale al genitore non più convivente con il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente

Cass. civ. Sez. VI – 1, 28 settembre 2017, n. 22746
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
C.A., elettivamente domiciliata in Roma piazza del Fante 8, presso l’avv. Paolo Scipinotti che la rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al ricorso, e dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al processo al fax n. 06/3222741 e alla p.e.c. paoloscipinotti.ordineavvocatiroma.org;
– ricorrente –
nei confronti di:
G.V., elettivamente domiciliato in Roma, via Ippolito Nievo 61, presso l’avv. Giuseppina Menicucci che lo rappresenta e difende per delega a margine del controricorso e dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al processo al fax n. 06/89360453 e alla p.e.c. giuseppinamenicucci.ordineavvocatiroma.org;
– controricorrente –
avverso il Decreto n. 13095 del 2014 della Corte di appello di Roma, emesso il 23 ottobre 2013 e depositata il 5 novembre 2013, n. R.G.61732/10.
Svolgimento del processo
che:
1. La controversia concerne la richiesta del G. di modifica delle condizioni di divorzio al fine di ottenere il collocamento della figlia G.S., maggiorenne ma non ancora autosufficiente economicamente, presso di sé, con conseguente assegnazione della casa familiare e imposizione alla madre C.A. di un assegno di mantenimento in favore della figlia.
2. Il Tribunale di Roma ha accolto il ricorso ritenendo fondate le deduzioni del ricorrente circa il rapporto fortemente conflittuale fra madre e figlia e fissato in 150 Euro l’assegno di mantenimento a carico della C..
3. La Corte di appello ha respinto il reclamo della C. che ricorre ora per cassazione deducendo contrasto fra dispositivo e motivazione; illogicità e contraddittorietà della motivazione, nullità del decreto.
4. Si difende con controricorso G.V..
5. La ricorrente deposita memoria difensiva.
Motivi della decisione
che:
6. Con l’unico motivo di ricorso si rileva che la Corte di appello dopo aver affermato la fondatezza della censura della reclamante secondo cui la maggiore età di S. avrebbe dovuto precludere al giudice di primo grado la pronuncia sul collocamento, ha, tuttavia, ritenuto corretta la revoca dell’assegnazione della casa coniugale in favore della madre senza però riversare tali conclusioni nel dispositivo che si limita a rigettare il reclamo.
7. Il ricorso è inammissibile. Infatti esso non coglie né impugna la ratio decidendi della decisione della Corte distrettuale secondo cui “alla cessazione della convivenza tra genitore e figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, conseguentemente alla scelta del primo di cambiare residenza – rispetto a quella già costituente casa coniugale consegue la revoca dell’assegnazione della casa coniugale per carenza dei relativi presupposti”. Nella specie la Corte di appello ha rilevato che, già dal 2007, la C. soggiornava regolarmente presso il suo nuovo compagno fuori Roma.
8. La Corte di appello ha precisato che il decreto reclamato merita di essere confermato ma ha attribuito, per quanto si è detto al precedente punto, rilevanza alla conferma del decreto reclamato solo per ciò che concerne la revoca dell’assegnazione in favore della C. della casa familiare e le statuizioni relative al contributo economico in favore di G.S..
9. Non vi è pertanto contraddizione fra dispositivo e motivazione perché la Corte di appello ha ritenuto tamquam non esset la previsione di collocamento della figlia maggiorenne presso il padre ma ha ritenuto invece rilevante la volontà di quest’ultima di continuare a vivere nella casa familiare insieme al padre e di conseguenza ha confermato la revoca dell’assegnazione alla madre della casa familiare e l’assegnazione della stessa al padre sino al raggiungimento della indipendenza economica della figlia S. con lui convivente.
10. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in Euro 3.600 di cui 100 per spese. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma delD.Lgs. n. 196 del 2003,art.52.
Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002,art.13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma delLo stesso art. 13, comma 1 bis.