Piano del consumatore proposto da un condominio di edifici

Tribunale Bergamo, 16 Gennaio 2019. Pres., est. Giovanna Golinelli.
nel procedimento ex artt. 10 L.3/2012 e 739 c.p.c. di reclamo avverso il decreto di inammissibilità del “Piano del Consumatore”, emesso in data 1.11.2018 dalla dr.ssa Laura De Simone e comunicato il 6.11.2018, depositato, in data 16.11.2018, da:
Condominio M., di Bergamo, Via A. 2, in persona dell’Amministratore pro-tempore dr. Oscar B., rappresentato dall’Avv.*; – reclamante –
* * *
Il Condominio M., ha proposto reclamo avverso il decreto del G.D. della procedura di sovraindebitamento n. 1/18 denominata “Piano del Consumatore”, dr.ssa De Simone, con il quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal Condominio, per mancanza del requisito soggettivo di cui all’art. 6 l.3/2012.
In particolare, il reclamante ha evidenziato come una sorta di attenuata personalità giuridica del condominio si sia sempre più delineata in dottrina ed in giurisprudenza tant’è che, la stessa giurisprudenza richiamata dal G.D. nel provvedimento qui reclamato (cass civ. 18.9.2014, n. 19663), ha rilevato che a seguito della entrata in vigore della legge di riforma del condominio (l. 11.12.2012, n. 220 recante “modifiche alla disciplina del condominio negli edifici), è in atto un processo di riconoscimento di una “soggettività giuridica autonoma” del condominio.
Partendo da tali premesse, il Condominio reclamate ha dedotto che un siffatto soggetto, costituito da un insieme di “consumatori” che, secondo la definizione data dall’art 6 l. 3 /2012 sono “persone fisiche”, è per ciò stesso “persona fisica”.
Osserva il collegio che tale assunto è, però, privo di fondamento giuridico.
Una tale costruzione non è neppure correttamente desumibile dalla giurisprudenza interpretativa della definizione di “consumatore” ai sensi dell’art. 6 l. 3/2012, richiamata dal reclamante (cfr Cass. n. 1869/2016).
In tale pronuncia la Corte ha chiarito in quali termini possa esse definito consumatore anche un imprenditore od un professionista, ma non ha certo allargato la definizione di “consumatore” ad un ente collettivo quale il Condominio, partendo, anzi, dalla premessa che “la nozione di consumatore, quale posta nel nuovo art. 6 co. 2, lett. b), risulta pacificamente più specifica di quella di cui all’art 3, co. 1, lett. a) del Codice del Consumo (d.lgs. 6.9.2005, n. 206), dato che essa esige che i debiti della derivino da atti compiuti . Si tratta di una definizione che fa leva su elementi dinamici e in apparenza di tipo soggettivo complesso, poiché essa – pur dovendosi adattare al riferimento positivo alla persona fisica e, dunque, escludendo persone giuridiche ed enti, comunque strutturati (…)” (cfr punto 2 motivazione).
In definitiva, appare corretta e coerente con la disciplina dettata dalla legge 3/2012, la declaratoria di inammissibilità del ricorso depositato dal Condominio in quanto soggetto privo dei requisiti di cui all’art. 6 perché non riconducibile ad una “persona fisica”.
L’ulteriore doglianza del reclamante in merito al difetto di pronuncia sugli ulteriori requisiti di cui all’art. 7 l. 3/2012, è assorbita dalla questione, preliminare, relativa alla legittimazione attiva del soggetto ricorrente.
Il reclamo deve essere, quindi, rigettato.
Nulla sulle spese, in mancanza di contraddittorio tecnico.
P.Q.M.
– rigetta il reclamo;
– nulla sulle spese.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 16 gennaio 2019

Non possono imporsi alla figlia sedicenne le visite al padre con il quale ha manifestato di non voler avere contatti.

Cass. 11170 del 23 aprile 2019
ATTI Dl CAUSA
La Corte di Appello di Roma con decreto in data
30/1/2018, ha confermato il provvedimento pronunciato
dal Tribunale di Rovigo sfavorevole alla istanza avanzata da
di affidamento ad entrambi i genitori della minore PM nata
il 20/8/2002 e modifica delle condizioni economiche di
mantenimento con riduzione da 600,00 a 300,00 euro
mensili dell’assegno di mantenimento per la figlia M
Avverso tale decreto ha proposto ricorso in cassazione
il genitore obbligato affidato a due motivi di
memoriâ
L’intimata MA non ha svolto difese.
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la
violazione e falsa a applicazione dell’art.30 della
Costituzione art. 8 CEDU, artt. 315 bis e 337 ter cc
artt.112,115 e 116 cpc in riferimento a art. 360 co 1 nr.3 e 5
cpc in quanto il giudice territoriale, basando la propria
decisione su una perizia nulla e con gravi. violazioni del
contraddittorio, ha annullato ogni rapporto ed omesso di
disciplinare ogni occasione di incontro fra la minore ed il
padre basandosi sul presunto rifiuto della minore
manipolata dalla madre, di vedere il padre.
Il primo motivo di ricorso è infondato e deve essere
respinto.
Infondata è la censura di nullità della CTU in quanto il
giudice di merito ha già respinto con ampia e circostanziata
motivazione ogni profilo di vizio sollevato dal ricorrente,
con argomenti condivisibili ed immuni da vizi logici.
La Corte di Appello ha poi dato atto che la minore, oggi
ormai sedicenne, nel corso della CTU espletata dal giudice
territoriale si è ripetutamente espressa nel senso di non
voler intrattenere un rapporto continuativo con il padre. Per
tale motivo il giudice ha confermato la decisione di
sospendere le visite padre e figlia, demandando ai servizi
sociali il compito di monitorare la situazione e favorire la
ripresa dei rapporti con il genitore. L’orientamento non
coercitivo della Corte di Appello appare correttamente
motivato dall’esigenza di non imporre rapporti affettivi per
loro natura incoercibili ma di favorire attraverso servizi
sociali una normalizzazione dei rapporti padre-figlia. Con il
secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione
degli artt337 ter cc e artt.112,115 e 116 cpc, in riferimento
all’art. 360 comma 1 nr.3 e 5 cpc per avere il giudice di
merito, basando la decisione su presunzioni, valorizzato
presunti redditi extra derivanti da attività concertistiche del
ricorrente fissando in euro 600,00 l’assegno mensile di
mantenimento nonostante il ricorrente abbia negato di
percepire tali introiti e comunque di non avere attualità
alcuna entrata irregolare come dimostrato dalla
documentazione prodotta.
Il secondo motivo corso è infondato e deve essere respinto.
Infatti,come risulta dalla sentenza impugnata ed
espressamente dichiarata dal Giudice di merito, la
situazione economica delle parti era già stata presa in
considerazione dal giudice di appello mentre nessun fatto
nuovo risulta denunciato. La sentenza impugnata ha
congruamente motivato il rifiuto della riduzione
dell’assegno di mantenimento, che può essere disposta solo
in presenza di circostanze nuove ed imprevedibili rispetto
alla data di conclusione del giudizio di rito che nella specie
risultano assenti.Infatti tutte le circostanze evidenziate
come si legge nel provvedimento impugnato, sono già
emerse nei precedenti gradi di giudizio e risultano essere
già state prese in considerazione dal giudice di merito e
pertanto correttamente la Corte di Appello ha confermato
la pronuncia considerato che non sussistono fatti che non
fossero già preesistenti.
Il ricorso deve essere respinto in ordine a tutti i motivi.
Non ricorrono i presupposti per l’applicazione del doppio
contributo di cui all’art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese in assenza di attività difensiva
della controparte
Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in
qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste
giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione e
elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri
dati identificativi delle parti riportati nella sentenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima
sezione della Corte di Cassazione il 14/11/2018.

Non basta la sentenza o il provvedimento di separazione o divorzio come titolo esecutivo per il recupero delle spese straordinarie.

Tribunale di Verona, ord. 30 aprile 2019.
TRIBUNALE DI VERONA
Nella causa civile iscritta al n. 7527/2018 R.G promossa
da
Tizio opponente
contro
Caia opposta
Il Giudice
Angelo Franco
sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 21.3.2019;
letti gli atti e le richieste delle parti;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
In limine, si osserva che la locuzione “gravi motivi” di cui all’art. 615 c.p.c. attribuisce al Giudice il
compito di effettuare una valutazione prognostica della fondatezza dell’opposizione compiendo
una ponderata valutazione del danno che subirebbe il creditore in caso di arresto dell’esecuzione
e di quello che, di contro, subirebbe il debitore dalla prosecuzione dell’esecuzione stessa. Sicché,
se è vero che la valutazione del periculum non può non considerarsi imprescindibile, l’esame del
fumus boni juris dell’opposizione finisce per rivestire i caratteri dell’indispensabilità,in quanto è
solo se l’opposizione è presumibilmente fondata che potrà compararsi il pregiudizio del debitore
con quello del creditore.
Nella fattispecie, oggetto della tutela cautelare è la sospensione dell’efficacia esecutiva del
precetto (notificato sulla scorta della sentenza n. 669/2010 R.G. n. 6963/2008) con il quale è
stata preannunciata l’esecuzione forzata per i crediti nascenti dalle voci indicate nei numeri 6 e 7
della parte dispositiva della sentenza sopra richiamata e inerenti il rimborso prò quota di alcune
spese (tra cui quelle mediche, sanitarie, odontoiatriche, oculistiche, scolastiche, viaggi etc.) che
dovevano essere “previamente concordate”.
Con riguardo ai provvedimenti di formazione giudiziale, occorre chiedersi se costituiscano validi
titoli esecutivi, idonei ex articolo 474 c.p.c. a legittimare l’esecuzione forzata, le sentenze che,
all’esito della separazione o del divorzio, pongono a carico del genitore non affidatario l’obbligo
di contribuire al rimborso delle spese diverse dall’importo dedotto a titolo di assegno di
mantenimento, stante la non chiara certezza, liquidità ed esigibilità delle stesse. Non vi è, invece,
alcun dubbio che i provvedimenti in oggetto abbiano valore di titolo esecutivo rispetto
all’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento la cui misura è esattamente
determinata, oltreché certa, liquida ed esigibile.
Nel caso di specie, il precetto è unicamente fondato su spese straordinarie diverse dall’assegno
di mantenimento.
Sul punto, lo scrivente aderisce a quell’orientamento della Suprema Corte di Cassazione per cui
le sentenze e i provvedimenti giurisdizionali non costituiscono titolo esecutivo quanto alla
pretesa del rimborso delle spese straordinarie dato che, in tali casi, il credito è incerto ed
illiquido, potendo essere determinato solo attraverso l’utilizzazione di documenti estranei al
“documento – titolo”. In altri termini, mentre la sentenza costituisce titolo esecutivo per la
corresponsione dell’assegno di mantenimento – data la certezza e la liquidità del credito – non
altrettanto può dirsi in relazione alle spese straordinarie, il cui ammontare deve essere ricavato
attraverso il ricorso ad altri documenti estranei al titolo stesso che, sul punto, risulta non essere
“autosufficiente ed esaustivo” (cfr. Cass. 28.1.2008 n. 1758 e Cass. 24.2.2011 n. 4543). Pertanto,
per quanto attiene alle spese straordinarie, chi si afferma creditore deve munirsi di altri titoli
esecutivi esaustivi, quali ad esempio un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso
sulla base di documentazione idonea a provare le spese sostenute (cfr. Tribunale di Piacenza
2.2.2010), non potendosi conferire valore “integrativo del titolo” alla documentazione prodotta
a corredo del precetto.
Alla luce di quanto detto, il precetto oggi opposto, avente ad oggetto spese straordinarie diverse
dall’assegno di mantenimento (cfr. punti 6 e 7 della sentenza 669/2010), non può
verosimilmente ritenersi valido titolo idoneo a fondare l’esecuzione preannunciata; di
conseguenza dovrà essere disposta, stante la sussistenza di gravi motivi, la sospensione della sua
efficacia esecutiva (cfr. art.articolo 615 c. 1 c.p.c.). Si osserva, infatti, che il diritto di rimborso
fatto valere dalla precettante non pare, allo stato, assistito dai requisiti di certezza, liquidità ed
esigibilità. La forza esecutiva della sentenza può essere, infatti, riconosciuta solo alle obbligazioni
già definite nel quantum (cfr. assegno di mantenimento) e non già alle spese straordinarie future
che necessitano, peraltro, della preventiva comune determinazione.
Sui punto si ribadisce che nel caso in cui il coniuge onerato della contribuzione delle spese –
ancorché prò quota – non adempia spontaneamente, al fine di legittimare l’esecuzione occorre
nuovamente adire l’Autorità Giurisdizionale affinché sia accertata l’effettiva sopravvenienza
degli esborsi contemplati dal titolo, la loro riconducibilità a quanto stabilito e la relativa entità
(cfr. Cass. 1758/2008, 4543/2001, 2815/2014).
L’inidoneità del titolo oggetto del precetto a legittimare l’esecuzione per le voci di spesa
riconducibili ai punti 6 e 7 della sentenza 669/2010 esclude che, al momento, possa darsi rilievo
all’asserito riconoscimento implicito delle somme precettate che parte opposta ha inteso
leggere tra gli scritti difensivi della parte opponente; per tali ragioni, anche la subordinata
richiesta della precettante di vedersi riconosciuta la parziale efficacia esecutiva del titolo
limitatamente alle somme non contestate non può trovare accoglimento data l’originaria
inidoneità del titolo a fondare la pretesa creditoria a titolo di rimborso spese.
Allo stato – salva ogni ulteriore valutazione istruttoria – alla luce di quanto detto, deve
riconoscersi la verosimile fondatezza dell’opposizione con conseguente conferma della
sospensione già disposta prima dell’instaurazione del contraddittorio.
Ogni altra questione è assorbita anche con riferimento al profilo del periculum .
Stante la richiesta di concessione dei termini ex articolo 183, c. 6, c.p.c., deve riconoscersi alle
parti la possibilità di difendersi con la produzione delle memorie previste dalla norma testé
richiamata.
P.Q.M.
conferma la sospensione già concessa inaudita aitera parte con provvedimento del 21.9.2018 e
per l’effetto sospende, con solo riferimento alle voci di spesa riconducibili ai capi 6 e 7 della
parte dispositiva, l’efficacia esecutiva della sentenza n. 669/2010 e dell’intero precetto oggetto
della presente opposizione;
concede alle parti i termini di cui all’articolo 183, c. 6, c.p.c. e rinvia all’udienza del 12.12.2019
ore 9,30 per l’esame delle istanze istruttorie.
Si comunichi.
Verona, 30 aprile 2019
Il Giudice
Angelo Franco

La volontà contraria del minore osta al rimpatrio nello Stato di residenza anagrafica

Cass. civ. Sez. I, 8 aprile 2019, n. 9767
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12492/2018 proposto da:
P.G.M.R., nella qualità di genitore esercente la patria potestà della minore V.B., domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli avvocati Manuela Tirini, Ernesto Vecchio, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
V.C., nella qualità di genitore esercente la patria potestà della minore V.B., elettivamente domiciliato in Roma Viale Giuseppe Mazzini 145, presso lo studio dell’avvocato Lombardi Roberto, rappresentato e difeso dall’avvocato Giamporcaro Lorenzo, giusta procura a margine del ricorso;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE PER I MINORENNI di PALERMO, depositato il 19/10/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/02/2019 dal Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.
Svolgimento del processo
Che:
1.- Il tribunale di Palermo, pronunciando la separazione giudiziale dei coniugi V.C. e P.G., stabiliva che il figlio minore G. avesse collocazione prevalente presso il padre in Italia (a (OMISSIS), in provincia di (OMISSIS)) e la figlia minore B.P. presso la madre in (OMISSIS), in conformità alla situazione di fatto venutasi a creare tra le parti. Il padre, tuttavia, in occasione del Natale, portava la figlia in (OMISSIS) e non la riaccompagnava in (OMISSIS).
2.- Il tribunale per i minorenni di (OMISSIS) dichiarava non luogo a provvedere sulla richiesta di emissione dell’ordine di rientro in (OMISSIS) proposta dal P.M., su richiesta conforme dello stesso ufficio, evidenziando, sulla base delle risultanze di una c.t.u., i rischi per l’equilibrio psico-fisico della minore in caso di rimpatrio in (OMISSIS) e allontanamento dall’ambiente in cui viveva in Italia, anche con il fratello e i nonni, ai quali era molto legata; inoltre la bambina non conosceva la lingua tedesca, non aveva avuto alcun rapporto con il nuovo compagno della madre e, ascoltata dai giudici, aveva espresso la volontà di restare con il padre.
3.- La P. propone ricorso per cassazione, cui si oppone il V. con controricorso.
Motivi della decisione
Che:
1.- La ricorrente, con un unico motivo che denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 13 della Convenzione de l’Aja del 25 ottobre 1980, imputa al tribunale di avere omesso di indicare il fondato rischio per la minore in caso di rimpatrio e di valutare venendo meno al dovere di cooperazione tra le autorità giudiziarie le conclusioni dei Servizi sociali tedeschi da cui si evinceva l’iniziale inserimento della bambina nell’ambiente scolastico straniero; di avere interferito nelle attribuzioni del giudice tedesco in merito all’affidamento della stessa, la cui residenza abituale era in (OMISSIS); di avere dato eccessivo rilievo alle dichiarazioni della minore che aveva solo sette anni al momento dell’audizione.
2.- Il ricorso è infondato.
3.- In tema di illecita sottrazione internazionale di minori, ai sensi della Convenzione de L’Aja 25 ottobre 1980, il giudizio sulla domanda di rimpatrio non investe il merito della controversia relativa alla migliore sistemazione possibile del minore, cosicché tale domanda può essere respinta, nel superiore interesse dello stesso, solo in presenza di una delle circostanze ostative indicate dagli artt. 12, 13 e 20 della predetta Convenzione (Cass. n. 20365 del 2011).
3.1.- In particolare, il giudice è tenuto ad accertare puntualmente ed in concreto che il richiedente esercitasse effettivamente, in modo non episodico ma continuo, il diritto di affidamento al momento del trasferimento del minore, non essendo sufficiente una valutazione solo in astratto sulla base del regime legale di esercizio della responsabilità genitoriale (Cass. n. 16043 e 6139 del 2015); a questa valutazione è connessa quella riguardante la determinazione della “residenza abituale” che, ai fini del procedimento monitorio delineato dalla succitata Convenzione, corrisponde al luogo in cui il minore, in virtù di una durevole e stabile permanenza, anche di fatto, ha il centro dei propri legami affettivi, non solo parentali, derivanti dallo svolgere in detta località la sua quotidiana vita di relazione, il cui accertamento è riservato all’apprezzamento del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità se immune da omissioni valutative rilevanti a norma del novellatoart. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. n. 30123 del 2017).
Costituiscono ulteriori situazioni ostative all’ordine di rientro – una volta accertati l’allontanamento del minore dalla residenza abituale senza il consenso dell’altro genitore (al trasferimento o al mancato rientro) e la titolarità e l’esercizio effettivo del diritto di custodia da parte del denunciante la sottrazione – il fondato rischio per il minore di essere esposto a pericoli fisici o psichici o, comunque, di trovarsi in una situazione intollerabile (art. 13, comma 1, lett. b), nonché la volontà contraria al rientro manifestata dal minore, non essendo consentito al tribunale per i minorenni di ignorarla o di opporvi immotivatamente una valutazione alternativa operata in astratto sulla base della relazione con il genitore con il quale egli dovrebbe vivere in esito al rientro, quando abbia raggiunto un’età e un grado di maturità tali da giustificare il rispetto della sua opinione (Cass. n. 3319 del 2017, 18846 del 2016, 5237 del 2014).
4.- Le predette condizioni ostative al rimpatrio della minore concorrono nel caso di specie.
Il tribunale ha accertato la mancanza della condizione oggettiva, prevista dalla Convenzione dell’Aja, dell’allontanamento della minore invocato dalla madre quale legittimante la sua richiesta di rimpatrio”; ha rilevato che “mai è stato deciso dalle parti il trasferimento della residenza in (OMISSIS)”, che “la bambina non aveva alcuna conoscenza della lingua tedesca, che non aveva alcun rapporto con il nuovo compagno della madre e che aveva sempre espresso la volontà di restare con il padre”; ha giudicato il comportamento della madre, alla luce delle risultanze della c.t.u. espletata nel giudizio di separazione, “altamente dannoso per entrambi i figli”, mentre il padre si è rivelato il genitore più in grado di assolvere la funzione genitoriale in via esclusiva; ha valutato le informazioni ricevute dai servizi sociali italiano e tedesco e ne ha tratto la conclusione – fondata anche sulla ferma volontà della minore, dopo averne vagliato la capacità di discernimento dimostrata dinanzi agli operatori sociali e al giudice che lo sradicamento della medesima dall’ambiente in cui vive serenamente con il padre, il fratello ed i nonni paterni, sarebbe pregiudizievole per il suo equilibrio psico-fisico.
5.- Il motivo di ricorso non offre elementi convincenti per disattendere tali valutazioni, risolvendosi in una generica critica di plausibili apprezzamenti di fatto compiuti dai giudici di merito, nel tentativo improprio di sollecitarne una rivisitazione in sede di legittimità. Nessuna interferenza nelle attribuzioni del giudice tedesco è quindi imputabile al tribunale.
6.- Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 2200,00, di cui Euro 200,0 per esborsi. Dispone la non menzione dei dati in caso di diffusione dell’ordinanza.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2019.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2019

La pronuncia delle SSUU in materia di parametri di assegno divorzile rende necessaria la rivalutazione dei casi pendenti.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 15 marzo – 23 aprile 2019, n. 11178 Presidente Acierno – Relatore Campese
Fatti di causa
1. Con sentenza dell’1 aprile 2016, n. 2089, la Corte di appello di Roma, respingendo il corrispondente gravame di B.A. , confermò la decisione di primo grado relativamente all’attribuzione alla sua ex coniuge, L.R.C. , di un assegno divorzile pari ad Euro 400,00 mensili. 1.1. In particolare, il giudice distrettuale, richiamata la giurisprudenza fino ad allora formatasi in tema di interpretazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, considerò sussistente una differente capacità reddituale delle parti, da ciò desumendo l’inadeguatezza dei redditi della L.R. a mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio. 2. Avverso tale sentenza B.A. ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi ad un motivo, resistito, con controricorso, dalla L.R. . 2.1. La Sezione Sesta, sottosezione I, originariamente investita della decisione della controversia, con ordinanza interlocutoria del 18 giugno 2018, n. 15970, ha ritenuto di doverla rinviare a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite civili di questa Corte circa i criteri di interpretazione della normativa in materia di riconoscimento del diritto all’assegno divorzile e della sua determinazione. Successivamente al deposito di questa decisione, è stata disposta la trattazione del ricorso in pubblica udienza presso la Prima sezione, in prossimità della quale la sola L.R. ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
Ragioni della decisione
1. Il formulato motivo, recante, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “violazione o falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6”, ascrive alla corte capitolina la mancata osservanza delle due fasi nelle quali andrebbe suddiviso l’iter valutativo riguardante l’attribuzione dell’assegno divorzile, per essersi la stessa limitata alla mera ponderazione e comparazione dei redditi delle parti, escludendo la verifica del “criterio discretivo primario” dell’impossibilità oggettiva, per la L.R. , di procurarsi redditi idonei a mantenere il tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio. Aggiunge, il ricorrente, che la medesima corte avrebbe violato la L. n. 898 del 1970, art. 5 anche nella determinazione del quantum dell’assegno divorzile, non avendo tenuto conto dei criteri dettati dalla norma a tal fine, ed avendo, ancora una volta, considerato esclusivamente la disparità reddituale tra le parti, senza precisare le reali motivazioni della determinazione del menzionato assegno nella misura di Euro 400,00 mensili. 2. Vanno immediatamente disattese le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla controricorrente in ordine alla pretesa inammissibilità dell’avverso ricorso perché carente dell’esposizione sommaria dei fatti di causa, o per mancanza di specificità del prospettato motivo, o per omessa specifica indicazione degli atti processuali o dei documenti su cui questo si fonda. 2.1. Ad avviso del Collegio, infatti, il contenuto dell’odierno ricorso del B. soddisfa chiaramente le esigenze sottese alle previsioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, da esso desumendosi agevolmente i fatti di causa (cfr. pag. 2-5), per quanto qui ancora di specifico interesse, e le ragioni (cfr., amplius, pag. 5-13) per le quali è stata chiesta la cassazione della sentenza impugnata. Inoltre, sono contestati l’an del diritto a percepire l’assegno divorzile, da parte della odierna controricorrente, nonché il relativo quantum, invocandosi i corrispondenti principi giurisprudenziali espressi dalla giurisprudenza di legittimità, sicché può ritenersi assolto anche l’ulteriore onere di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6. 3. Venendo, dunque, al merito, l’esame del formulato motivo impone preliminarmente di dare atto che, per quasi trent’anni, la giurisprudenza ha interpretato la L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, ritenendo che l’assegno divorzile dovesse consentire all’avente diritto di mantenere lo stesso tenore di vita di cui godeva in costanza di matrimonio. 3.1. Sulla scia delle critiche di vasti settori dottrinari, che ravvisavano in tale indirizzo interpretativo il rischio di garantire ingiustificate rendite di posizione, questa Corte, con la sentenza n. 11504 del 2017 (e quella, in senso sostanzialmente conforme, n. 23602 del 2017), ebbe a ribaltare l’orientamento in questione, negando il riconoscimento dell’assegno di divorzio tutte le volte che il richiedente dovesse considerarsi economicamente autosufficiente. 3.2. Il descritto revirement ha suscitato un acceso dibattito, tanto in dottrina, quanto in giurisprudenza,
che inevitabilmente è sfociato nell’intervento nomofilattico delle Sezioni Unite di questa Corte, la cui recente sentenza dell’11 luglio 2018, n. 18287, può essere condensata nelle seguenti asserzioni: a) abbandono dei vecchi automatismi che avevano dato vita ai due orientamenti contrapposti: da un lato il tenore di vita (cfr. Cass., SU, n. 11490 del 1990), dall’altro il criterio dell’autosufficienza (cfr. Cass. n. 11504 del 2017); b) abbandono della concezione bifasica del procedimento di determinazione dell’assegno divorzile, fondata sulla distinzione tra criteri attributivi e criteri determinativi; c) abbandono della concezione che riconosce la natura meramente assistenziale dell’assegno di divorzio a favore di quella che gli attribuisce natura composita (assistenziale e perequativa/compensativa); d) equiordinazione dei criteri previsti dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6; e) abbandono di una concezione assolutistica ed astratta del criterio “adeguatezza/inadeguatezza dei mezzi” a favore di una visione che propende per la causa concreta e lo contestualizza nella specifica vicenda coniugale; f) necessità della valutazione dell’intera storia coniugale e di una prognosi futura che tenga conto delle condizioni dell’avente diritto all’assegno (età, salute, etc.) e della durata del matrimonio; g) importanza del profilo perequativo-compensativo dell’assegno e necessità di un accertamento rigoroso del nesso di causalità tra scelte endofamiliari e situazione dell’avente diritto al momento dello scioglimento del vincolo coniugale. 3.2.1. In definitiva, appare evidente la ratio ispiratrice della decisione, individuabile nell’abbandono della tesi individualista fatta propria da Cass. n. 11504 del 2017 per la vigorosa riaffermazione del principio di solidarietà postconiugale, agganciato ai parametri costituzionali ex artt. 2 e 29 Cost.. 3.2.2. Muovendo da tali presupposti, dunque, le Sezioni Unite hanno sancito che, al fine di stabilire se, ed eventualmente in quale entità, debba essere riconoscersi l’invocato assegno divorzile, il giudice: a) procede, anche a mezzo dell’esercizio dei poteri ufficiosi, alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti; b) qualora risulti l’inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o, comunque, l’impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, e, in particolare, se quella sperequazione sia, o meno, la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all’età dello stesso ed alla durata del matrimonio; c) quantifica l’assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, nè al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all’avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato. 3.3. Si pone, a questo punto, il complesso problema riguardante le conseguenze di un siffatto intervento sui processi in corso, dal momento che il nuovo indirizzo interpretativo non comporta soltanto una diversa valutazione giuridica di un quadro fattuale inalterato, essendo facilmente intuibile che l’applicazione di una regola giuridica funge anche da griglia di selezione delle allegazioni dei fatti rilevanti (e, conseguentemente, delle prove). 3.3.1. Invero, per circa tre decenni si è applicata una regola giuridica che intendeva l’inadeguatezza dei mezzi come incapacità di mantenere il tenore di vita di cui si era goduto in costanza di matrimonio (e tale è stata, palesemente, anche l’ottica in cui si è posta la decisione della corte capitolina – risalente all’aprile 2016 – oggi impugnata); poi, dopo la citata Cass. n. 11504 del 2017, la regola è mutata, perché a condizionare l’esistenza del diritto all’assegno divorzile è stata solo l’insufficienza economica dell’avente diritto; infine, dopo l’intervento nomofilattico delle Sezioni Unite del 2018, la regola è diventata un’altra perché esse hanno ripudiato quelle precedenti, indicando nuove coordinate giuridiche per risolvere il problema. In una situazione di tal fatta, è evidente che ci siano processi iniziati sotto il vigore delle vecchie regole, ma che, se ci si vuole attenere al dictum delle Sezioni Unite, devono oggi essere definiti sulla scorta della regola da queste affermata. 3.3.2. Le fattispecie potenzialmente interessate da tale problematica sono, intuitivamente, molteplici, ma, in questa sede, essa investe, specificamente, quella della sopravvenienza della pronuncia delle Sezioni Unite allorquando la statuizione della corte di appello sull’assegno di divorzio – quanto alla sua spettanza ed eventualmente alla sua concreta quantificazione – sia già stata oggetto di impugnazione in Cassazione benché ancora non definita da quest’ultima. 3.3.3. Va ricordato, allora, da un lato, che l’interpretazione delle norme giuridiche da parte della Corte di
cassazione e, in particolare, delle Sezioni Unite mira ad una tendenziale stabilità e valenza generale, sul presupposto, tuttavia, di una efficacia non cogente ma solo persuasiva, trattandosi di attività consustanziale all’esercizio stesso della funzione giurisdizionale, sicché un mutamento di orientamento reso in sede di nomofilachia non soggiace al principio di irretroattività, non è assimilabile allo ius superveniens ed è suscettibile di essere disatteso dal giudice di merito (cfr. Cass., SU. n. 4135 del 2019, in motivazione; Cass. n. 174 del 2015), mentre, ai sensi dell’art. 374 c.p.c., comma 3, se la sezione semplice ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite, rimette a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione del ricorso; dall’altro che la Suprema Corte, ove i motivi di ricorso la investano di censura di violazione o falsa applicazione di una norma di diritto con riguardo alla quale sia intervenuto un mutamento della giurisprudenza di legittimità, deve giudicare sulla base del nuovo orientamento giurisprudenziale della stessa Corte, posto che il giudizio di cassazione ha ad oggetto non l’operato del giudice di merito, ma la conformità della decisione adottata all’ordinamento giuridico. 3.3.4. Fermo quanto precede, non vi è chi non veda come l’individuazione di una regola giuridica piuttosto che un’altra implica, spesso, la valorizzazione di un diverso quadro fattuale: il giudice, invero, prediligendo una regola giuridica, individua anche i fatti da cui trae le conseguenze per la sua applicazione, mentre, se ne utilizza una diversa, valorizza fatti ulteriori non presi in considerazione precedentemente perché non rilevanti. In altri termini, l’affermazione di una nuova regola giuridica quasi mai si traduce soltanto in una diversa valutazione giuridica di un quadro fattuale inalterato, ma comporta la valorizzazione di aspetti fattuali non considerati dalla vecchia regola sostituita perché irrilevanti. 3.3.5. È allora ragionevole ipotizzare che, in una simile fattispecie (corrispondente a quella su cui oggi il Collegio, che pienamente condivide i già descritti principi sanciti da Cass. SU. n. 18287 del 2018, è chiamato a giudicare), la Cassazione può – eventualmente previa attivazione del meccanismo di cui all’art. 384 c.p.c., comma 3, – decidere nel merito la causa se, per l’applicazione della nuova regola affermata dalle Sezioni Unite, non sia necessario l’accertamento di nuovi fatti; altrimenti, dovrà cassare con rinvio la sentenza impugnata, con conseguente vincolo per il giudice ad quem di attenersi alla nuova regola e fermo restando che anche nel giudizio di rinvio le parti potranno essere rimesse nei poteri di allegazione e prove conseguenti al dictum delle Sezioni Unite. 3.3.6. Proprio con riferimento a quest’ultimo aspetto, peraltro, giova rimarcare che la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che la riassunzione della causa – a seguito di cassazione della sentenza – dinanzi al giudice di rinvio instaura un processo chiuso, nel quale è preclusa alle parti, tra l’altro, ogni possibilità di presentare nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell’ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Corte di cassazione (cfr. Cass. n. 5137 del 2019). Ancor più significativamente, si è sancito che il giudizio di rinvio è configurato dall’art. 394 c.p.c. come un giudizio ad istruzione sostanzialmente “chiusa”, salve le eccezioni previste dalla stessa norma, e l’ipotesi nella quale la sentenza sia stata cassata per un vizio di violazione o falsa applicazione di legge, che reimposti, secondo un diverso angolo visuale, i termini giuridici della controversia, così da richiedere l’accertamento dei fatti, intesi in senso storico o normativo, non trattati dalle parti e non esaminati dal giudice di merito, perché ritenuti erroneamente privi di rilievo (cfr. Cass. n. 27823 del 2018; Cass. n. 9768 del 2017; Cass. n. 16180 del 2013, che ha altresì specificato che in siffatte ipotesi, sono ammissibili anche le nuove prove che servano a supportare tale nuovo accertamento, non operando rispetto ad esse la preclusione di cui all’art. 345 c.p.c., comma 3). Si tratta, dunque, come appare di tutta evidenza, di un’affermazione assolutamente utilizzabile in una fattispecie come quella di cui oggi si discute, e che rappresenta un necessario adeguamento da assicurarsi alla struttura del giudizio di rinvio, al fine di garantire il pieno ed effettivo dispiegamento del diritto di difesa delle parti, allorquando i mutamenti interpretativi giurisprudenziali che determinino la cassazione con rinvio del provvedimento impugnato investano – come accaduto, per quanto qui di interesse, con riferimento all’interpretazione della L. n. 898 del 1970, art. 5 – il contenuto di norme sostanziali e di merito, i quali sono tutti necessariamente retroattivi. 3.4. Alla stregua dei suddetti principi, allora, nella specie si impone l’opzione della cassazione con rinvio al giudice di merito, atteso che la decisione oggi impugnata, nel fare applicazione del trentennale orientamento giurisprudenziale poi abbandonato dal descritto recente intervento delle Sezioni Unite, ha valorizzato (cfr. pag. 5) – così confermando la decisione di primo grado che aveva riconosciuto alla L.R.
un assegno divorzile di Euro 400,000 mensili – la “notevole disparità reddituale” in favore del B. e la “inadeguatezza dei redditi della L.R. a mantenere solo con le sue modeste risorse un tenore di vita in qualche misura analogo a quello della convivenza coniugale, tenore di vita buono… ed in buona misura consentito proprio dai maggiori redditi del marito e che presumibilmente sarebbe proseguito…”, altresì giudicando congrua l’entità del suddetto assegno determinata dal giudice di prime cure alla stregua dei criteri (“le condizioni dei coniugi, il livello dei redditi, la breve durata del matrimonio, poco più di due anni, il contenuto contributo personale dato dalla moglie alla conduzione familiare”. Cfr. pag. 5 della sentenza impugnata) di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 5. 3.4.1. Proprio l’aver sancito il diritto all’assegno divorzile esclusivamente in ragione della impossibilità, per la odierna controricorrente, di conservare, con le proprie “inadeguate” risorse, un tenore di vita analogo a quello tenuto in costanza di matrimonio, senza, invece, far derivare l’accertamento di quel diritto da una ponderazione unitaria (e non solo per la successiva quantificazione dell’assegno de quo) di tutti i criteri suddetti – ritenuti “equiordinati” dal più volte richiamato recente arresto Sezioni Unite – comporta, allora, la necessità di provvedere ad una nuova valutazione sulla spettanza, o meno, del diritto in questione in favore della L.R. , attraverso il riesame, alla luce dei richiamati principi di Cass., SU, n. 18287 del 2018, del complessivo quadro fattuale desumibile dall’istruttoria svolta, altresì opportunamente precisandosi che, come si è già anticipato, nel giudizio di rinvio, le parti potranno essere rimesse nei poteri di allegazione e prove conseguenti al menzionato dictum delle Sezioni Unite. 3.5. Da ultimo, merita di essere sottolineato che, nell’odierna vicenda, il diritto all’assegno e la sua quantificazione trovano il proprio titolo costitutivo in una sentenza di divorzio evidentemente non ancora passata in giudicato, e che il rapporto instauratosi tra gli ex coniugi non è destinato ad esaurirsi in un’unica prestazione ma rientra nella specie dei rapporti di durata esposti agli sviluppi della situazione di fatto e della disciplina normativa (è, dunque, assolutamente irrilevante, qui, l’ulteriore problema se gli effetti di un siffatto rapporto possano, o meno, trovare un ostacolo insormontabile nel giudicato che assiste il loro titolo costitutivo). 3.5.1. L’interpretazione data dalle Sezioni Unite a quanto prevede la L. n. 898 del 1970, art. 5 è stato lo strumento per dare alla disposizione un nuovo significato e ha, quindi, valenza – non soltanto di individuazione e di valorizzazione di uno dei suoi possibili significati disvelando una potenzialità semantica del testo, atteso che ogni diversa interpretazione ricava da una medesima disposizione un differente significato, ossia una distinta norma – di diritto vivente di fonte giurisprudenziale, la cui rilevanza si manifesta anche nei giudizi di legittimità costituzionale. 3.5.2. È noto, peraltro, che, nello svolgimento dei rapporti di durata, opera la doverosa applicazione anche della legge nuova, senza che questa conclusione si ponga in contrasto con il principio di irretroattività sancito dall’art. 12 preleggi, poiché la legge è retroattiva solo quando dovesse modificare o estinguere gli effetti già prodotti nel tempo anteriore alla sua entrata in vigore (come avverrebbe, ad esempio, allorquando, il beneficiario dell’assegno fosse obbligato a restituire quanto percepito in applicazione della legge vigente al momento della formazione del titolo costitutivo del suo diritto e, quindi, al momento del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio). 3.5.3. Se è vero che la legge sulle condizioni per la concessione dell’assegno di divorzio è rimasta immutata, è parimenti innegabile che ne è stata profondamente innovata l’interpretazione per effetto del diritto vivente creato dalla nuova giurisprudenza delle Sezioni Unite, sicché per non discostarsi da esso, dovranno utilizzarsi i criteri indicati dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, interpretando la norma secondo le indicazioni del diritto vivente che in quella sentenza hanno trovato la propria fonte per dare all’assegno la nuova funzione compensativa e perequativa che gli compete. 3.5.4. In questo modo, pertanto, nei giudizi di divorzio ancora pendenti al momento della pubblicazione di Cass., SU, n. 18287 del 2018 viene data alla norma la sua giusta applicazione, mentre non può essere questa la sede – vertendosi, nella specie, in una controversia affatto diversa – per ulteriormente accertare se l’appena riportata conclusione possa, o meno, trovare applicazione anche nei giudizi di revisione proposti, ex art. 9 della medesima legge, per adeguare l’assegno divorzile alle mutate condizioni economiche delle parti. 4. In definitiva, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e per la regolamentazione
delle spese di questo giudizio di legittimità. 5. Va, disposta, da ultimo, per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame alla stregua dei principi tutti di cui in motivazione e per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. Dispone, per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

La notifica via PEC è valida quando la ricevuta di accettazione giunge dopo le ore 21 ed entro le ore 24 dell’ultimo giorno utile

Corte cost., 9 aprile 2019, n. 75
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Giorgio LATTANZI;
Giudici: Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,
ha pronunciato la seguente
Svolgimento del processo
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art.16-septiesdelD.L. 18 ottobre 2012, n. 179(Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, nellaL. 17 dicembre 2012, n. 221, inserito dall’art.45-bis, comma 2, lettera b), delD.L. 24 giugno 2014, n. 90(Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, nellaL. 11 agosto 2014, n. 114, promosso dalla Corte di appello di Milano, nel procedimento vertente tra la Società agricola “In Carrobbio” e il B.B. spa, con ordinanza del 16 ottobre 2017, iscritta al n. 15 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell’anno 2018.
Visto l’atto di costituzione del B.B. spa, nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 19 marzo 2019 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;
udito l’avvocato Cristina Biglia per il B.B. spa e l’avvocato dello Stato Gianni De Bellis per il Presidente del Consiglio dei ministri.
1.- Nel corso di un giudizio civile di secondo grado – nel quale la società appellata aveva preliminarmente eccepito l’inammissibilità del gravame in quanto notificato a mezzo posta elettronica certificata (PEC), l’ultimo giorno utile, con messaggio inviatole alle ore 21:04 (con ricevute di accettazione e di consegna generate, rispettivamente, alle ore 21:05:29 e alle ore 21:05:32), in fascia oraria quindi (successiva alle ore 21) implicante il perfezionamento della notificazione “alle ore 7 del giorno successivo” (data in cui l’impugnazione risultava, appunto, tardiva) – l’adita Corte di appello di Milano, sezione prima civile, ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza, in riferimento agliartt. 3, 24 e 111 della Costituzione, ha sollevato, con l’ordinanza in epigrafe, questione di legittimità costituzionale dell’art.16-septiesdelD.L. 18 ottobre 2012, n. 179(Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, nellaL. 17 dicembre 2012, n. 221, inserito dall’art.45-bis, comma 2, lettera b), delD.L. 24 giugno 2014, n. 90(Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, nellaL. 11 agosto 2014, n. 114, a norma del quale “la disposizionedell’articolo 147 del codice di procedura civilesi applichi anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo”.
Secondo la rimettente, la disposizione denunciata – della quale non sarebbe, a suo avviso, possibile (senza implicarne la sostanziale abrogazione) una interpretazione costituzionalmente adeguata – violerebbe, appunto,l’art. 3 Cost., sotto il profilo, sia del principio di eguaglianza, sia di quello della ragionevolezza, poiché la prevista equiparazione del “domicilio fisico” al “domicilio digitale” comporterebbe l’ingiustificato eguale trattamento di situazioni differenti – le notifiche “cartacee” e quelle “telematiche” – considerato anche che, per queste ultime, in linea di principio, non verrebbe in rilievo (come per le prime) l’esigenza di evitare “”utilizzi lesivi” del diritto costituzionalmente garantito all’inviolabilità del domicilio” o dell'”interesse al riposo e alla tranquillità”.
La disposizione stessa si porrebbe, altresì, in contrasto con gliartt. 24 e 111 Cost., in quanto, nel caso di notifica effettuata a mezzo PEC, la previsione di un limite irragionevole alle notifiche, l’ultimo giorno utile per proporre appello, comporterebbe una grave limitazione del diritto di difesa del notificante giacché, “trovandosi a notificare l’ultimo giorno utile (exart. 325 cod. proc. civ.) è costretto a farlo entro i limiti di cuiall’art. 147 c.p.c., senza poter sfruttare appieno il termine giornaliero (lo stesso art. 135 recte: 155 c.p.c. fa riferimento a “giorni”) che dovrebbe essergli riconosciuto per intero”.
2.- In questo giudizio si è costituita, ed ha poi anche depositato memoria integrativa, la società che resiste all’appello nel giudizio a quo.
Detta società ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità della questione, sia per “genericità ed indeterminatezza del petitum” (non essendone specificato il verso caducatorio o manipolativo), sia per erroneità del presupposto interpretativo (avrebbe errato la Corte rimettente “nel ritenere rilevante il principio di scissione soggettiva degli effetti della notifica via p.e.c., venendo invece in rilievo, per l’applicazione dell’art. 16-septies, il diverso principio del perfezionamento del procedimento notificatorio”).
In subordine, ha contestato, nel merito, la fondatezza della questione, sostenendo, tra l’altro, che l’interesse tutelato dalla norma sia quello del destinatario e non quello del mittente, per cui, ove si ritenesse perfezionata una notifica “eseguita” dopo le ore 21, l’interesse di quest’ultimo non sarebbe “meritevole di tutela”, giacché è il mittente “in prima persona responsabile della violazione dell’orario franco”, avendo “creato il presupposto tale per cui la notifica slitti necessariamente al giorno seguente”.
3.- È pure intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l’inammissibilità o, comunque, per la non fondatezza della sollevata questione.
Secondo l’Avvocatura, la norma denunciata potrebbe essere, infatti diversamente interpretata, senza che se ne ponga un problema di “sostanziale abrogazione”, non essendovi neppure ostacolo nella sua formulazione letterale. Essa, infatti, non indicherebbe il soggetto rispetto al quale la notificazione “si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo”, così consentendo una lettura coerente con il principio della scissione del momento perfezionativo, che anche per le notifiche telematiche è stato previsto dall’art.3-bis, comma 3, dellaL. 21 gennaio 1994, n. 53(Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali), essendo quindi possibile ritenere che “gli effetti del differimento al giorno dopo operino per il destinatario, ma non per il notificante”. E da ciò, dunque, l’inammissibilità della questione “per non essere stata tentata una interpretazione della normativa costituzionalmente orientata”, ovvero la sua non fondatezza alla luce di una tale esegesi costituzionalmente adeguata.

Motivi della decisione

1.- Con l’ordinanza di cui si è detto nel Ritenuto in fatto, la Corte di appello di Milano, sezione prima civile – al fine del decidere sulla eccezione di tardività di un gravame innanzi a sé proposto con atto notificato per via telematica dopo le ore 21 ed entro le ore 24 dell’ultimo giorno utile (con ricevute di accettazione e di consegna generate, rispettivamente, alle ore 21:05:29 e alle ore 21:05:32) – ha ritenuto, di conseguenza, rilevante ed ha perciò sollevato, in riferimento agliartt. 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art.16-septiesdelD.L. 18 ottobre 2012, n. 179(Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, nellaL. 17 dicembre 2012, n. 221, inserito dall’art.45-bis, comma 2, lettera b), delD.L. 24 giugno 2014, n. 90(Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, nellaL. 11 agosto 2014, n. 114, il quale prevede che “la disposizionedell’articolo 147 del codice di procedura civilesecondo cui “Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21″ si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo”.
Secondo la rimettente, la disposizione denunciata irragionevolmente considererebbe “uguali e, quindi, meritevoli di essere disciplinate allo stesso modo” due situazioni diverse, quali il domicilio “fisico” e il domicilio “digitale”.
E ciò nonostante che, “per le sue intrinseche caratteristiche, l’indirizzo email cui l’avvocato della parte appellata riceve la posta elettronica certificata non sia suscettibile degli stessi “utilizzi lesivi” del diritto costituzionalmente garantito all’inviolabilità del domicilio o all’interesse al riposo e alla tranquillità, di cui è invece suscettibile il domicilio “fisico” della parte”.
Per di più senza considerare che “quand’anche si ammettesse che colui che riceve una posta elettronica venga leso nel suo diritto al riposo, la semplice estensione del limite d’orario previstodall’art. 147 c.p.c.alle notifiche a mezzo PEC non bloccherebbe l’inevitabile ricezione dell’email da parte del destinatario con il disturbo che ne consegue”, poiché “la PEC, una volta giunta al server dell’appellato, non può essere rifiutata e, quindi, la ricezione dell’email può effettivamente avvenire in ogni momento, ad ogni ora del giorno e della notte, con il sostanziale raggiungimento del domicilio digitale del destinatario anche oltre il formale limite codicistico”, non sussistendo un esplicito divieto normativo di notifica a mezzo PEC dopo le ore 21 e prima delle ore 7.
Dal che, appunto, la violazione del principio di uguaglianza e del principio di ragionevolezza exart. 3 Cost.
Del pari violati, dalla disposizione in esame, sarebbero gliartt. 24 e 111 Cost., per il vulnus, che ne deriverebbe, al diritto di difesa del notificante. Il quale, “infatti, trovandosi a notificare l’ultimo giorno utile (exart. 325 c.p.c.) è costretto a farlo entro i limiti di cuiall’art. 147 c.p.c., senza poter sfruttare appieno il termine giornaliero (lo stesso art. 135 recte: 155 c.p.c. fa riferimento a “giorni”) che dovrebbe essergli riconosciuto per intero”.
2.- È preliminare l’esame delle eccezioni di inammissibilità della questione – a) per “genericità e indeterminatezza del petitum”; b) per suo “erroneo presupposto interpretativo”; c) “per non essere stata tentata una interpretazione della normativa costituzionalmente orientata” − formulate, rispettivamente, le prime due, dalla parte costituita e, la terza, dall’Avvocatura generale dello Stato.
2.1.- Nessuna di tali eccezioni è suscettibile di accoglimento.
Ed invero:
a) letta nella sua interezza, e secondo l’argomentata prospettazione del Collegio a quo, l’ordinanza di rimessione auspica – in modo chiaro ed univoco – una decisione, a rima obbligata, che riconosca al mittente che proceda alla notifica con modalità telematiche l’ultimo giorno utile, “per intero il termine a sua disposizione, fino alla mezzanotte del giorno stesso”;
b) l’asserita erroneità del presupposto interpretativo attiene propriamente al merito e resta quindi estraneo al profilo della ammissibilità della questione;
c) la Corte milanese non ha omesso di verificare la possibilità di una interpretazione adeguatrice (nel senso della scissione soggettiva degli effetti della notificazione), ma l’ha poi ritenuta impraticabile per l’ostacolo, a suo avviso non superabile, ravvisato nella lettera della legge. E ciò anche alla luce della interpretazione del citato art. 16-septies accolta dal giudice della nomofilachia, e consolidatasi in termini di diritto vivente, nel senso che la notifica con modalità telematiche richiesta con il rilascio della ricevuta di accettazione dopo le ore 21 si perfeziona alle ore 7 del giorno successivo, “secondo la chiara disposizione normativa, intesa a tutelare il diritto di difesa del destinatario della notifica senza condizionare irragionevolmente quello del mittente” (così Corte di cassazione, sezione sesta civile, sottosezione terza, ordinanza 31 luglio 2018, n. 20198; nello stesso senso, ex multis, sezione sesta civile – sottosezione L, ordinanza 9 gennaio 2019, n. 393; sezione lavoro, sentenza 30 agosto 2018, n. 21445; sezione terza civile, sentenza 21 settembre 2017, n. 21915; sezione lavoro, sentenza 4 maggio 2016, n. 8886). E, secondo quanto più volte affermato da questa Corte, in presenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato, il giudice a quo – se pure è libero di non uniformarvisi e di proporre una diversa esegesi del dato normativo, essendo la “vivenza” di una norma una vicenda per definizione aperta, ancor più quando si tratti di adeguarne il significato a precetti costituzionali – ha alternativamente, comunque, la facoltà di assumere l’interpretazione censurata in termini di “diritto vivente” e di richiederne, su tale presupposto, il controllo di compatibilità con i parametri costituzionali (sentenze n. 39 del 2018, n. 259 e n. 122 del 2017, n. 200 del 2016 e n. 11 del 2015).
3.- Nel merito la questione è fondata.
Il divieto di notifica per via telematica oltre le ore 21 risulta, infatti, introdotto (attraverso il richiamodell’art. 147 cod. proc. civ.), nella prima parte del censurato art.16-septiesdelD.L. n. 179 del 2012, allo scopo di tutelare il destinatario, per salvaguardarne, cioè, il diritto al riposo in una fascia oraria (dalle 21 alle 24) in cui egli sarebbe stato, altrimenti, costretto a continuare a controllare la propria casella di posta elettronica.
Ciò appunto giustifica la fictio iuris, contenuta nella seconda parte della norma in esame, per cui il perfezionamento della notifica – effettuabile dal mittente fino alle ore 24 (senza che il sistema telematico possa rifiutarne l’accettazione e la consegna) – è differito, per il destinatario, alle ore 7 del giorno successivo. Ma non anche giustifica la corrispondente limitazione nel tempo degli effetti giuridici della notifica nei riguardi del mittente, al quale – senza che ciò sia funzionale alla tutela del diritto al riposo del destinatario e nonostante che il mezzo tecnologico lo consenta – viene invece impedito di utilizzare appieno il termine utile per approntare la propria difesa: termine chel’art. 155 cod. proc. civ.computa “a giorni” e che, nel caso di impugnazione, scade, appunto, allo spirare della mezzanotte dell’ultimo giorno (in questa prospettiva, Corte di cassazione, sezione terza civile, sentenza 31 agosto 2015, n. 17313; sezione lavoro, ordinanza 30 agosto 2017, n. 20590).
La norma denunciata è, per di più, intrinsecamente irrazionale, là dove viene ad inibire il presupposto che ne conforma indefettibilmente l’applicazione, ossia il sistema tecnologico telematico, che si caratterizza per la sua diversità dal sistema tradizionale di notificazione, posto che quest’ultimo si basa su un meccanismo comunque legato “all’apertura degli uffici”, da cui prescinde del tutto invece la notificazione con modalità telematica.
Una differenza, questa, che del resto lo stesso legislatore ha chiaramente colto in modo significativo nel confinante ambito della disciplina del deposito telematico degli atti processuali di parte, là dove, proprio in riferimento alla tempestività del termine di deposito telematico, il comma 7 dell’art.16-bisdelD.L. n. 179 del 2012, inserito dall’art.51delD.L. n. 90 del 2014, ha previsto che il “deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all’articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile”.
Anche in tale prospettiva trova dunque conferma l’irragionevole vulnus che l’art. 16-septies, nella portata ad esso ascritta dal “diritto vivente”, reca al pieno esercizio del diritto di difesa – segnatamente, nella fruizione completa dei termini per l’esercizio dell’azione in giudizio, anche nella sua essenziale declinazione di diritto ad impugnare, che è contenuto indefettibile di una tutela giurisdizionale effettiva -, venendo a recidere quell’affidamento che il notificante ripone nelle potenzialità tutte del sistema tecnologico (che lo stesso legislatore ha ingenerato immettendo tale sistema nel circuito del processo), il dispiegamento delle quali, secondo l’intrinseco modus operandi del sistema medesimo, avrebbe invece consentito di tutelare, senza pregiudizio del destinatario della notificazione.
3.1.- L’applicazione della regola generale di scindibilità soggettiva degli effetti della notificazione (sentenze n. 106 del 2011, n. 3 del 2010, n. 318 e n. 225 del 2009, n. 107 e n. 24 del 2004, n. 477 del 2002; ordinanze n. 154 del 2005, n. 132 e n. 97 del 2004) anche alla notifica effettuata con modalità telematiche – regola, del resto, recepita espressamente dall’art.3-bis, comma 3, dellaL. 21 gennaio 1994, n. 53(Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali) − consente la reductio ad legitimitatem della norma censurata.
L’art.16-septiesdelD.L. n. 179 del 2012va pertanto dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta.
P.Q.M.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art.16-septiesdelD.L. 18 ottobre 2012, n. 179(Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese), convertito, con modificazioni, nellaL. 17 dicembre 2012, n. 221, inserito dall’art.45-bis, comma 2, lettera b), delD.L. 24 giugno 2014, n. 90(Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, nellaL. 11 agosto 2014, n. 114, nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 2019.
Depositata in Cancelleria il 9 aprile 2019.

La gelosia che scatena la violenza omicida può essere presupposto per la concessione delle attenuanti generiche?

Corte d’Assise d’Appello di Bologna, sent. 8 febbraio 2019.
Svolgimento del processo
Con sentenza dell’ I l dicembre 2017 il Gup del Tribunale di Rimini, all’esito di giudizio
abbreviato, condannava Mic Cas alla pena di trent’anni di reclusione per l’omicidio, aggravato dai
motivi abietti e futili, di Olga Matei, avvenuto in Riccione il 5 ottobre 2016. Condannava inoltre
l’imputato al risarcimento dei danni in favore delle parti civili (figlia, sorella e marito separato della
vittima), rimettendone la liquidazione al giudice civile e stabilendo una provvisionale
immediatamente esecutiva di 350.000 euro per la figlia, 100.000 euro per la sorella e 30.000 euro
per il marito.
II cadavere della donna veniva rinvenuto nella tarda mattinata del 6 ottobre 2016 all’interno del suo
appartamento, presentava all’altezza del collo un taglio superficiale senza fuoruscita di materiale
ematico che lasciava supporre uno strangolamento, modalità di uccisione che era confermata dal
medico legale, secondo cui la donna era stata strozzata a mani nude.
La responsabilità dell’omicidio era immediatamente attribuita all’imputato, il quale quella stessa
mattina, intorno alle 7, aveva inviato un SMS ad una cartomante dalla quale da qualche tempo si
recava per avere pronostici e indicazioni sulle sue relazioni sentimentali: nel messaggio Cas
avvisava la donna di aver ucciso la Mat e di avere intenzione di suicidarsi (il testo del messaggio
era il seguente “ciao lory, cambia lavoro, l’ho uccisa e mi sto togliendo la vita, non indovini un
cazzo’). La cartomante aveva subito avvisato le forze dell’ordine, che dapprima si erano recate a
casa dell’imputato, dove l’uomo era trovato disteso sul letto in stato di sopore (i CC, non riuscendo
a svegliarlo, facevano intervenire il 1 18 che lo portava al pronto soccorso dell’ospedale di
Cesena); successivamente a casa della Mat dove, appunto, veniva rinvenuto il suo cadavere.
Nell’abitazione dell’imputato veniva rinvenuto un foglio manoscritto, indirizzato ai suoi figli, nel
quale affermava di aver ucciso la donna che amava alla follia e manifestava l’intento di togliersi la
vita.
L’imputato, sottoposto a fermo di indiziato di delitto, rendeva immediatamente ampia confessione
al pubblico ministero. In particolare dichiarava di aver conosciuto la donna poco più di un mese
prima e che da subito era scattato un reciproco colpo di fulmine; il loro rapporto era stato ottimo,
ma si era verificata una incrinatura la sera del 4 ottobre quando lui aveva notato che sul cellulare di
Olga era arrivato il messaggio di un uomo, il messaggio non aveva un contenuto compromettente
(e la donna gli aveva detto che si trattava di un amico) ma lui si era fatto “prendere dalla gelosia”,
avevano litigato e lui se n’era andato; poco dopo essere giunto a casa propria la Mat lo aveva
chiamato supplicandolo di ritornare, lui era tornato e si erano rappacificati; durante la notte, però,
alla donna erano arrivati altri messaggi da altri uomini, circostanza che lo aveva fatto nuovamente
arrabbiare sicchè intorno alle 4 del mattino si era definitivamente allontanato. La mattina
successiva, avendo dimenticato a casa della Mat una catenina, era tornato per riprenderla,
arrivando intorno alle 13 e avevano avuto una nuova discussione riguardante i messaggi che lei
riceveva da altri uomini.
Nel tardo pomeriggio, intorno alle ore • 17-18 era nuovamente tornato a Riccione per parlarle,
siccome la Mat non era in casa l’aveva aspettata davanti casa fino al suo rientro, avvenuto intorno
alle 19:20. Una volta entrati si erano messi a parlare e a bere del vino, lui le aveva confidato le
proprie insicurezze in amore conseguenza del fallimento del suo matrimonio, dovuto ai tradimenti
della moglie; la Matei aveva mostrato poca comprensione indifferenza e gli aveva chiesto di
andarsene, avevano nuovamente litigato e ad un certo punto lui aveva “perso la testa perché lei non
voleva più stare con me. Le ho detto che lei doveva essere mia e di nessun altro. L’ho stretta al
collo e l’ho strangolata.
Una volta tornato a casa aveva preso del vino con dentro il farmaco Aulin per uccidersi.
Nell’udienza di convalida del fermo davanti al GIP Castaldo confermava sostanzialmente quanto
dichiarato al pubblico ministero, con alcune precisazioni, aggiungeva solo un particolare, a suo
dire tornatogli alla mente in un secondo momento, e cioè che mentre litigavano lui le aveva detto
che avrebbe fatto di tutto per lei, al che la Mat, in tono provocatorio, aveva ribattuto: “anche
ammazzarmi?” Era stato in quell’attimo che gli era scattato l’istinto omicida.
Il giudice disponeva perizia medico psichiatrica per verificare la capacità di intendere e di volere
dell’imputato al momento del fatto.
Dagli accertamenti svolti dal perito prof. Ariatti emergeva un passato di problematiche relazioni
sentimentali (l’imputato era stato tradito dalla moglie e successivamente anche da una seconda
compagna, con la quale aveva anche convissuto). Dalla cartella clinica, risalente all’anno 2013,
risultava che quell’anno Castaldo si era rivolto al centro di salute mentale a causa di “forte ansia,
crisi di panico, insonnia persistente e pensieri intrusivi condizione che era stata correlata alle
problematiche connesse alla separazione dalla moglie. Lo psichiatra che lo aveva curato aveva
ipotizzato un disturbo dell’adattamento con sintomi ansiosi, prescrivendo una terapia
farmacologica. Nel marzo 2014 Castaldo aveva posto in essere un tentativo di suicidio, assumendo
un flacone di benzodiazepine con un superalcolico e inalando gas metano, gesto che era stato
collegato alla rottura della relazione con la nuova compagna. In quella circostanza Cataldo era
stato ricoverato in un reparto psichiatrico ospedaliero e anche sottoposto ad un TSO, dopo essere
diventato agitato e minaccioso nei confronti del personale sanitario.
Durante il ricovero l’imputato era stato sottoposto a una valutazione neuropsicologica con
somministrazione di test, che avevano evidenziato prestazioni nella norma, o superiori, rispetto alla
capacità di controllare la risposta automatica, la capacità di inibire le risposte impulsive, la velocità
nella fase esecutiva di un compito.
La diagnosi alla dimissione dall’ospedale era stata di “disturbi di personalità non specificati,
intossicazione alcolica idiosincratica e disturbo dell’adattamento con umore depresso’ .
Anche dopo la misura cautelare Cas, che in carcere aveva smesso di alimentarsi allo scopo,
dichiarato, di lasciarsi morire, era stato mandato in osservazione presso il reparto penitenziario
psichiatrico di Piacenza.
Secondo il perito l’imputato non presentava patologie psichiatriche strutturali né chiari segni di
disturbo della personalità. Le esperienze di vita potevano aver amplificato il tratto della personalità
relativo alla gelosia e alla diffidenza verso le donne e aver rinforzato, nella sua percezione, la paura
di un possibile imminente abbandono o tradimento, al punto da doversi far rassicurare da una
figura come quella della cartomante; tuttavia non vi erano segni di alcuna patologia, il gesto
omicida era scaturito da una crescente sensazione di impotenza e dall’incapacità di accettare la fine
del rapporto, ma non si coglievano segnali di malattia mentale tale da inficiare la capacità di
autodeterminazione.
In buona sostanza, l’omicidio era frutto di uno stato d’animo turbato, tormentato dal dubbio,
provato dalle precedenti esperienze di vita e sfociato in una reazione rabbiosa di fronte
all’atteggiamento di chiusura della donna ma, al di là di questa “soverchiante tempesta emotiva e
passionale, non sembra possibile scorgere nel Cas alcuna alterazione rilevante in termini di
psicopatologia ai fini della capacità di intendere e di volere”.
Il giudizio sulla piena capacità di intendere e di volere al momento del fatto era condiviso anche
dal consulente tecnico della difesa, dr. Arcangeli, che riconduceva anch’egli l’azione omicida ad
una manifestazione impulsiva esorbitante, agita nella sfera degli stati emotivi e passionali.
Alla luce di tali emergenze processuali il giudice, rilevando che gli stati emotivi e passionali che
non si inseriscano in un quadro di infermità sono ininfluenti ai fini della imputabilità, riteneva
sussistente la responsabilità del Castaldo e sussistente l’aggravante dei motivi abietti e futili,
sostanzialmente ammessi dallo stesso imputato, che aveva spiegato il gesto col fatto che la donna
non lo voleva ascoltare e aveva manifestato l’intenzione di lasciarlo. La gelosia, richiamata dalla
difesa per chiedere l’esclusione dell’aggravante, deve fondarsi su una situazione reale e non su una
pretestuosa rappresentazione della realtà.
Quanto alla pena, il giudice escludeva l’applicabilità delle attenuanti generiche in assenza di
circostanze di segno positivo che potessero influire sul trattamento sanzionatorio. In particolare,
non era tale la confessione, in quanto l’imputato aveva lasciato sulla scena del crimine una tale
mole di indizi che avrebbero portato facilmente alla sua individuazione; il tentativo di suicidio
attuato poco dopo l’omicidio era stato un gesto teatrale pressoché insignificante e inidoneo a
cagionare la morte; le problematiche emotive evidenziate dagli esperti erano legate a eventi
comuni alla vita di ogni persona; la valutazione neuropsicologica durante il ricovero ospedaliero
del 2014 aveva posto in evidenza prestazioni addirittura superiori alla media nella sfera
dell’autocontrollo, sicchè la perdita di controllo nella gestione dell’impulso violento sfociata
nell’omicidio era dipesa, più che da un incontenibile turbamento emotivo, dai fumi dell’alcol che,
che per sua stessa ammissione, gli facevano perdere la ragione.
La pena veniva quindi determinata nell’ergastolo, con riduzione a trent’anni per il rito abbreviato.
Motivi di appello
La sentenza era appellata dal difensore dell’imputato che chiedeva:
l) L’esclusione delle aggravanti o comunque il riconoscimento delle attenuanti generiche, con
rideterminazione della pena nel minimo.
L’omicidio era stato commesso rapidamente, senza fare soffrire la vittima che aveva
impiegato pochi minuti a morire, come dimostrato dall’assenza quasi totale di petecchie
congiuntivali e cutanee nonché di altri segni interni, come l’enfisema polmonare acuto e
l’iperemia viscerale diffusa, che invece sono presenti quando l’azione di strozzamento è
prolungata.
Inoltre, considerati i precedenti psichici dell’imputato, l’impulso che lo aveva indotto a
delinquere non poteva essere considerato così banale da integrare il motivo futile; le
tragedie della sua vita avevano limitato enormemente le sue risorse psichiche di fronte ad
una situazione di frustrazione; la gelosia del Castaldo si doveva quindi ritenere patologica,
in quanto le sue esperienze di vita lo avevano portato a sviluppare una iper-vigilanza e un’
abnorme diffidenza e preoccupazione per possibili tradimenti o abbandoni.
La gelosia, inoltre, non era neppure motivo così ripugnante da potersi qualificare come
abietto.
In ogni caso tali elementi, uniti alla confessione del Castaldo, avrebbero dovuto indurre il
giudice ad applicare le attenuanti generiche per lo meno equivalenti.
2) L’applicazione di una pena più mite, stante l’incensuratezza dell’imputato, la collaborazione
con gli inquirenti manifestata con la immediata confessione, il tentativo di risarcire, per
quanto possibile, la figlia minore della vittima , le sue problematiche psicologiche.
3) La riduzione delle spese legali liquidate alle parti civili N P sorella della vittima e C M,
marito separato e del risarcimento danni, considerato che i rapporti con la vittima delle due
parti civili erano pressoché inesistenti e le loro richieste risarcitorie non dimostrate.
Motivi della decisione
Ritiene la Corte che la sentenza vada riformata, dovendosi riconoscere all’imputato le circostanze
attenuanti generiche.
L’aggravante contestata appare integrata e provata.
L’aggravante dei motivi futili sussiste quando la determinazione criminosa sia stata causata da uno
stimolo esterno così lieve, banale e sproporzionato, rispetto alla gravità del reato, da apparire,
secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l’azione delittuosa,
tanto da potersi considerare, più che una causa determinante dell’evento, un mero pretesto per lo
sfogo di un impulso criminale (ex multis, Cass. Sez. I n. 29377 delit8/5/2009).
La sola manifestazione, per quanto parossistica e ingiustificabile, di gelosia può non integrare il
motivo futile quando si tratti di una spinta davvero forte dell’animo umano collegata ad un
desiderio di vita in comune: costituisce, invece, motivo abietto o futile quando sia espressione di
uno spirito punitivo nei confronti della vittima, considerata come propria appartenenza e di cui va
punita l’insubordinazione (Cass. sez. I n. 18779 del 27/3/2013; sez. V n. 35368/2006).
Peraltro, il giudizio sulla futilità del motivo non può essere riferito ad un comportamento medio,
stante la difficoltà di definire i contorni di un simile astratto modello di agire, ma va ricondotto agli
elementi del caso concreto, tenendo conto dei fattori personali e ambientali e del contesto spaziale
e temporale in cui il fatto si è verificato.
Ebbene, applicati tali condivisibili principi al caso di specie, si osserva che la relazione fra
l’imputato e la vittima era sorta poco più di un mese prima dell’omicidio, quando i due si erano
conosciuti in una locale pubblico e avevano iniziato a frequentarsi, sempre però continuando
ciascuno a vivere a casa propria.
La vittima aveva raccontato all’imputato che usciva da una relazione con un uomo sposato e che in
passato era stata sposata con un italiano, col quale avevano anche adottato una bambina.
Due sere prima dell’omicidio, mentre Cas si trovava a casa della donna, la Mat riceveva sul
cellulare un messaggio da parte di un amico, messaggio che non era per nulla compromettente ma
l’imputato si era “fatto prendere dalla gelosia”2 e se n’era andato irritato. Lei l’aveva richiamato
convincendolo a tornare, sennonchè durante la notte sul cellulare della Mat erano arrivati altri
messaggi da altri uomini, che avevano fatto nuovamente arrabbiare l’imputato, il quale alle 4:00 del
mattino era definitivamente uscito di casa. Intorno alle 13 Castaldo era tornato dalla donna a
riprendere una catenina che si era
In carcere l’imputato cercò di intestare alla figlia della persona offesa la sua parte degli immobili di cui è comproprietario con i
fratelli, senza riuscirvi a causa della mancata autorizzazione del giudice tutelare; fece testamento lasciando come unica erede la
figlia della persona offesa.
Così nell’interrogatorio al pubblico ministero del 6 ottobre 2016.
dimenticato lì e avevano ancora discusso dei messaggi che lei riceveva da uomini che la
corteggiavano. Cas era ritornato ancora nel tardo pomeriggio, avevano ripreso a parlare e lui le
aveva confidato le proprie insicurezze, dovute ai tradimenti subiti dalla moglie e da un’altra
compagna. La donna era sembrata indifferente alle sue fragilità e insofferente per
l’accomunamento della sua condotta a quella delle precedenti compagne (gli aveva detto qualcosa
come “non mi puoi paragonare a quelle puttane”) ma non aveva espresso alcuna intenzione di
lasciarlo ; ciò nonostante l’imputato, evidentemente per il timore di essere lasciato, la strangolava .
Orbene, così ricostruite le concrete circostanze del fatto non può non osservarsi anzitutto che la
relazione fra i due, che non erano adolescenti al primo innamoramentot.ma persone mature e con
plurime esperienze sentimentali alle spalle, era freschissima e ciascuno continuava a vivere a casa
propria: certamente, dunque, era in una fase in cui non vi era stata neanche la semplice
prospettazione di un progetto di vita in comune (di cui peraltro I ‘ imputato non ha mai parlato).
In secondo luogo si rileva che la Mat non aveva fornito a Castaldo alcun concreto motivo per
essere geloso, non potendosi ritenere tali i messaggi di contenuto innocuo che ella ricevette la notte
fra il 4 e il 5 ottobre.
ln terzo luogo va sottolineato che solo nella testa dell’imputato aveva preso piede, peraltro
improvvisamente e solo nel corso di quella discussione, l’idea che (anche) lei lo avrebbe lasciato,
giacchè la Mat non vi fece alcun accenno, limitandosi a mostrare una certa (comprensibile)
insofferenza di fronte a quel comportamento irrazionale e immotivatamente geloso dell’imputato.
Dunque, anche ammesso che l’azione omicidiaria sia stata cagionata da un moto di gelosia, si trattò
comunque di uno stato d’animo improvviso e passeggero, privo di alcun fondamento e, soprattutto,
non determinato da un sentimento di profondo attaccamento per una donna con la quale vi erano
seri progetti di vita.
In realtà essa fu l’espressione di un intento meramente punitivo nei confronti di una donna che si
mostrava poco sensibile per le sue fragilità e che con tale atteggiamento- gli lasciava immaginare
di potersi stancare della relazione e di decidere di lasciarlo.
Per tali ragioni va condivisa la decisione del primo giudice e confermata la sussistenza
dell’aggravante di cui all’art. 61 numero I c.p..
La sentenza non può invece essere condivisa nella decisione di negare l’applicazione delle
circostanze attenuanti generiche.
Come noto, le attenuanti generiche non sono un diritto, nemmeno dell’imputato incensurato, quale
è il Cas, ma devono essere ricondotte a elementi di fatto positivamente emersi, atti a giustificare
una mitigazione del trattamento sanzionatorio.
Nella specie la Corte ritiene di dover attribuire tale valore alla confessione dell’imputato, non tanto
per quanto riguarda l’ammissione di responsabilità, posto che effettivamente,
3 Nel corso dell’interrogatorio davanti al Gip il IO ottobre 2016 alla domanda del giudice se la Mat gli avesse detto di non voler
avere più nulla a che fare con lui, l’imputato rispose: “no, questo no, non siamo arrivati a dire questo, solo che lei mi ha detto
‘adesso devo andare a prendere la bambina perché stasera sta con me mia figlia’, tant’è vero che ho detto ‘aspetto, così dopo
finiamo di parlare E poi mentre si discuteva sono uscite queste famose parole ‘io sono disposto a tutto per te . . ‘anche ad
uccidermi? ‘ lei ha detto, non lo so perché gli è uscita quella frase, sarà stato qualche interruttore che , . L’ho strangolata… “.
Nel corso dell’interrogatorio al pubblico ministero Cas disse: “ho perso la testa perché lei non mi voleva dare ascolto. Ricordo
che mentre la strangolavo le dicevo ‘devi essere mia e di nessun altro ‘. Quando l’ho incontrata volevo solo chiarire e i due motivi
che mi hanno fatto perdere la testa sono stati il fatto che lei non mi stava a sentire e mi voleva lasciare”.
come osservato dal primo giudice, una volta scoperto il cadavere della Mat gli investigatori
sarebbero facilmente giunti ad individuare nell’imputato il responsabile dell’omicidio , quanto
perché nelle dichiarazioni da lui rese sin da subito al Pubblico Ministero e poi confermate al Gip fu
lo stesso Cas a fornire, sostanzialmente, la prova dell’aggravante dei motivi abietti o futili, che
verosimilmente non sarebbe stata contestata se egli non avesse parlato della sua gelosia e delle
discussioni nell’ultimo fatale incontro.
Inoltre sebbene quel sentimento fosse certamente immotivato e inidoneo a inficiare la capacità di
autodeterminazione dell’imputato, tuttavia esso determinò in lui, a causa delle sue poco felici
esperienze di vita, quella che efficacemente il perito descrisse come “una soverchiante tempesta
emotiva e passionale”, che in effetti si manifestò subito dopo anche col teatrale tentativo di suicidio
: si tratta di una condizione che appare idonea a influire sulla misura della responsabilità penale
(cfr. Cass. n. 7272 del 5 aprile 2013).
Infine, nonostante l’operazione non sia stata portata a termine, l’imputato in qualche modo ha
tentato di iniziare a risarcire la figlia minore della vittima e tale comportamento lascia intravedere
una presa coscienza dell ‘enormità dell’azione compiuta.
Si tratta di elementi di fatto che si ritengono idonei a giustificare l’applicazione delle circostanze
attenuanti generiche, con giudizio di equivalenza (non di prevalenza, data l’estrema gravità della
condotta) con la contestata aggravante.
La pena viene quindi rideterminata nella misura di 16 anni di reclusione (partendo da una pena
base di 24 anni, che è commisurata alla brutalità dell’omicidio, commesso a mani nude e pertanto
con un’azione prolungata).
Infine, risultano inammissibili le generiche doglianze relative alle statuizioni civili, in quanto
l’appellante non indica gli specifici motivi per cui non dovrebbero essere risarciti l’ex marito e la
sorella della Mat (persone con le quali la donna aveva rapporti oltre che di affetto anche di
frequentazione assidua, con l’ex coniuge per le visite e gli affidamenti della figlia, con la sorella
perché costei utilizzava il suo appartamento per incontrare il fidanzato), né quelle per le quali
l’importo di € 3500 per onorari di avvocato sarebbe eccessivo in un processo per omicidio
volontario.
La conferma della sentenza in punto di responsabilità comporta la condanna dell’appellante al
pagamento delle spese sostenute dalle parti civili nel presente grado di giudizio, che vengono
liquidate nell’importo indicato in dispositivo, adeguato alla durata e complessità limitate
dell’impegno richiesto ai difensori.
P.Q.M.
Visti gli articoli 581, 591 comma I lett. c) e 605 c.p.p.
in parziale riforma dell’impugnata sentenza, concesse le circostanze attenuanti generiche, ritenute
equivalenti alla contestata aggravante, ridetermina la pena in anni 16 reclusione; dichiara
inammissibile il motivo di appello relativo alle statuizioni civili. Conferma nel resto.
5 L’imputato inviò gli SMS all’amica cartomante, era stato notato camminare avanti e indietro davanti all’abitazione della
vittima dalla parrucchiera del negozio di fronte, la loro relazione era nota anche alla sorella della vittima.
6 Teatrale perché chi si vuole effettivamente uccidere non manda un SMS ad un’altra persona per avvisarla di quanto sta
facendo. Nonostante tale giudizio, non si ritiene tuttavia che il tentativo sia stato posto in essere dall’imputato per captare la
benevolenza, non ravvisandosi nella sua personalità e condotta quel necessario carattere di spregiudicatezza o malizia.
Condanna l’appellante alla rifusione delle spese sostenute per il presente grado di giudizio dalle
parti civili, liquidate in euro 1650 per la sorella della vittima e complessivi euro 2000 per C M e C
D per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Indica in giorni 90 il termine di deposito della sentenza.

L’età, la mancanza di specializzazione professionale e la prolungata crisi del mercato del lavoro, giustificano il diritto all’assegno di divorzio

Cass. civ. Sez. VI – 1, 10 aprile 2019, n. 10084
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
G.A., domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso dall’avv. ….;
– ricorrente –
nei confronti di:
S.K., domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa, per procura allegata al controricorso, dagli avv.ti …. – controricorrente –
avverso la sentenza n. 178/2017 della Corte di appello di Cagliari emessa il 10 maggio 2017 e depositata il 17 maggio 2017, R.G. n. 557/2016;
sentita la relazione in camera di consiglio del relatore cons. Giacinto Bisogni.
Svolgimento del processo
Che:
1. Nel giudizio per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da G.A. e S.K. il Tribunale di Nuoro ha negato il riconoscimento in favore della S. del diritto all’assegno divorzile.
2. Sull’appello della sig.ra S. la Corte di appello di Cagliari ha disposto la corresponsione, in suo favore, di un assegno mensile di 150 Euro con la seguente motivazione. “L’appellante vive con la madre e con il figlio avuto da altra relazione, la stessa è priva di reddito, non essendovi alcuna prova che la medesima lavori, né che percepisca pensione, o introiti da affitti; è verosimile che essa percepisca un assegno dal padre del minore; risulta avere 43 anni; non risulta aver acquisito una specifica professionalità; non risulta peraltro neppure iscritta nelle liste di disoccupazione. Deve quindi affermarsi contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice – che non soltanto l’appellante non ha mezzi adeguati per essere economicamente indipendente, ma – considerata l’età, la mancanza di specializzazione professionale e la prolungata crisi del mercato del lavoro, che risulta ancora più severa in Sardegna – non ha la possibilità di procurarseli per ragioni oggettive, con la conseguenza che deve ritenersi sussistente la prova relativa all’an del diritto all’assegno di divorzio”. Per pervenire alla quantificazione dell’assegno la Corte di appello ha considerato che “il matrimonio è stato celebrato nel 1997, che i coniugi si sono separati di fatto nel 2000, che nel 2012 l’appellante ha avuto un figlio con un’altra persona, con la quale non vi è prova dell’instaurazione di una convivenza more uxorio, che il contributo dell’istante alla formazione del patrimonio comune è stato pertanto minimo, che le incompatibilità di carattere sono indicate come la ragione della separazione, richiesta nel 2008 e intervenuta nel 2010”.
3. Ricorre per cassazione contro tale decisione il sig. G. deducendo: a) nullità della sentenza per violazionedell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 in relazioneall’art. 111 Cost., comma 6, per omessa pronuncia sui motivi di cui all’appello, per mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale e/o manifesta e irriducibile contraddittorietà e/o motivazione apparente; b) violazione dellaL. n. 898 del 1970,art.5, in relazioneall’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per avere la Corte di appello omesso l’esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti e pertanto per aver riconosciuto il diritto dell’ex coniuge all’assegno di divorzio in assenza delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte dalla richiedente; c) violazione dellaL. n. 898 del 1970,art.5, in relazioneall’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per omesso esame circa la sussistenza di una famiglia di fatto, circostanza decisiva per il giudizio e che è stata oggetto di discussione tra le parti. a pronuncia. I primi due motivi si riferiscono, dunque, alla mancanza di prova dei presupposti per il riconoscimento dell’assegno, il terzo all’omesso esame della relazione con il padre del figlio avuto dalla S. dopo la separazione.
4. Non svolge difese la sig.ra S.. 5. Il ricorrente deposita memoria difensiva.
Motivi della decisione
Che:
6. Anche al di là della contraddittoria formulazione delle rubriche dei suoi motivi deve in ogni caso dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
7. Lungi dal presentare una inesistenza della motivazione la decisione della Corte di appello, sia pure sinteticamente, verifica e analizza, con riferimento al caso in esame, tutti i parametri normativi e giurisprudenziali finalizzati all’accertamento del diritto all’assegno divorzile e alla sua quantificazione. Né, per altro verso, il ricorrente impugna la decisione in conformità ai requisiti richiesti dal nuovo testodell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (a partire dalla nota sentenza delle S.U. n. 8053 del 7 aprile 2014), indicando specifici fatti il cui esame sarebbe stato omesso dal giudice di merito pur a fronte di una specifica deduzione nel corso del giudizio. Ciò vale anche per la asserita instaurazione di una convivenza more uxorio e di una stabile relazione affettiva e di vita con il padre del piccolo T., nato da una relazione di K. S. successiva alla separazione dal ricorrente. La Corte di appello, a tale riguardo, registra, infatti, il difetto di prova all’esito dell’istruttoria circa l’instaurazione di una convivenza more uxorio e il ricorrente non indica alcun fatto rilevante ai fini di smentire tale affermazione del giudice di appello. Tanto meno il ricorrente fornisce indicazioni sui modi e tempi della deduzione di tali fatti nel corso del giudizio di merito.
8. Per quanto riguarda la generica asserzione di violazione dellaL. n. 898 del 1970,art.5, deve rilevarsi che la motivazione della Corte di appello appare conforme sia alla invocata decisione della I sezione di questa Corte n. 11504 del 10 maggio 2017 che alla successiva pronuncia delle Sezioni Unite n. 18287 dell’11 luglio 2018 in quanto ha accertato sia la condizione di non autosufficienza economica della S. sia la ricorrenza dei parametri indicati dall’art. 5 della legge divorzio come sono stati valorizzati dalle Sezioni Unite con la citata pronuncia dell’11 luglio 2018.
9. Il ricorso per cassazione va pertanto dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi 2.100 Euro di cui 100 per spese, oltre spese forfettarie e accessori di legge.
Dispone che in caso di pubblicazione della presente ordinanza siano omesse le generalità e gli altri elementi identificativi delle parti.
Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002,art.13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma delD.P.R. n. 115 del 2002,art.13, comma 1bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2019

L’utilizzo della casa familiare rientra nel contenuto necessario dell’accordo di separazione

Cass. civ. Sez. VI – 1, 20 marzo 2019, n. 7939
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29850-2017 proposto da:
N.N., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO 10, presso lo studio dell’avvocato ENRICO DANTE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARZIA FABIANI, con procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
C.M.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PAIUOLI 12, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MARIA CUTOLO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIA TERESA BIZZOZERO, con procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1759/2017 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 31/07/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/01/2019 dal Consigliere relatore Dott. CAIAZZO ROSARIO.
Svolgimento del processo
CHE: C.M.C. propose ricorso innanzi al Tribunale di Novara chiedendo la pronuncia del divorzio dalla moglie N.N. con revoca del godimento dell’immobile assegnato in uso alla stessa N. in base all’accordo di separazione consensuale in precedenza raggiunto. La N. si costituì chiedendo il rigetto del ricorso. Il Tribunale, con sentenza del 17.9.15, accolse la domanda di revoca, osservando che non sussistevano ragioni che giustificassero l’assegnazione della casa coniugale alla moglie in assenza di figli, e che non era possibile entrare nel merito della definitiva assegnazione dell’immobile cointestato ai coniugi, rientrando tale decisione nella competenza del giudice della causa di divorzio. La N. propose appello chiedendo l’accertamento dell’inammissibilità della pronuncia di revoca dell’assegnazione della casa coniugale. La Corte d’appello di Torino, con sentenza del 31.7.17, respinse l’impugnazione e, nel confermare la sentenza di primo grado, osservò che l’accordo tra i coniugi aveva creato un nesso tra l’utilizzo dell’abitazione e la quantificazione dell’assegno di mantenimento, trovando dunque causa direttamente nella separazione prima e nel divorzio poi, essendo diretto ad assolvere i doveri di solidarietà coniugale per il tempo immediatamente successivo alla cessazione della convivenza. La N. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, illustrato con memoria. Resiste il C. con controricorso. Il Consigliere relatore ha proposto, ex art. 380 bis c.p.c., di dichiarare l’inammissibilità del ricorso per non aver la ricorrente specificato i canoni ermeneutici che s’assumono violati, limitandosi a contrapporre la propria interpretazione dei fatti a quella adottata dalla Corte d’appello.

Motivi della decisione

CHE: Con l’unico motivo di ricorso è denunziata violazione o falsa applicazione degliartt. 1362, 1363 e 1366, c.c., avendo la Corte d’appello erroneamente interpretato l’accordo di separazione tra le parti, circa il godimento da parte della moglie della casa coniugale in comproprietà fino alla vendita della stessa, come avente causa nella separazione coniugale, anziché riconoscerne la natura di autonoma pattuizione lecitamente assunta (poiché l’uso dell’immobile era stato disciplinato dalle parti a prescindere dalla misura dell’assegno, esclusivamente in funzione della relativa vendita). Il ricorso è infondato. Con l’unico motivo del ricorso, la ricorrente non ha specificato i canoni ermeneutici che in concreto assume violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato. Al riguardo, il collegio ritiene di dare continuità al consolidato orientamento secondo cui le censure ai criteri interpretativi di clausole contrattuali o accordi negoziali non possono risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (Cfr. Cass., n. 24539/09; n. 25728/13; n. 28319/17; ord. n. 16987/18). Nel caso concreto, in particolare, la ricorrente si duole del fatto che la Corte d’appello abbia ritenuto che l’accordo tra i coniugi collegasse la quantificazione del mantenimento della moglie all’utilizzazione dell’abitazione, tanto che l’assegno per la stessa moglie fu contenuto nella somma di Euro 1250,00 fino alla vendita della casa ed è aumentato a Euro 2000,00 successivamente per la durata di 36 mesi. Al riguardo, la ricorrente adduce che la sentenza impugnata abbia erroneamente negato la natura meramente negoziale, occasionata dalla separazione ma non causata da quest’ultima, della concessione in godimento dell’abitazione in comproprietà tra le parti, affermando l’esistenza di un nesso tra l’uso dell’immobile e la quantificazione dell’assegno di mantenimento. La ricorrente, dunque, lamenta che l’accordo tra i coniugi circa l’utilizzazione dell’abitazione sia stato interpretato come avente causa direttamente nella separazione e non come autonomo accordo. Il collegio ritiene che la Corte territoriale abbia invece correttamente interpretato l’accordo coniugale senza alcuna violazione dei criteri ermeneutici dettati dagliartt. 1362 c.c.e s.s.. Invero, il giudice d’appello ha affermato che la formulazione concordata dalle parti abbia creato un nesso tra l’utilizzo dell’abitazione e la quantificazione dell’assegno di mantenimento, con ciò attraendo l’assegnazione della casa nel contenuto cd. “necessario” della separazione, rilevando altresì che tale accordo, la cui causa è inerente alla separazione coniugale, è fondato sugli obblighi derivanti dal matrimonio exart. 156 c.c..La Corte d’appello, a sostegno della motivazione adottata, ha soggiunto anche che la giurisprudenza citata dalla difesa della N., per contrastare la sentenza impugnata, riguardava fattispecie diverse e dunque irrilevanti per la decisione in esame. La ricorrente ha, sostanzialmente, contrapposto la propria interpretazione dei fatti accertati a quella adottata dal giudice d’appello, con un improprio e non condivisibile riferimento alla violazione delle norme del codice. Ne consegue che la doglianza formulata dalla ricorrente non è fondata, avendo la Corte territoriale fatto corretta applicazione dei canoni ermeneutici legali con motivazione esaustiva ed immune da censure. Tenuto conto dei particolari rapporti tra le parti, sussistono i presupposti per compensare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità. Oscuramento dei dati personali delle parti in causa. Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002,art.13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma delD.Lgs. n. 196 del 2003,art.52, in quanto disposto d’ufficio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 gennaio 2019. Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2019

L’ascolto del minore infradodicenne, capace di discernimento, è adempimento previsto a pena di nullità salva specifica e circostanziata motivazione contraria

Cass. civ. Sez. I, 17 aprile 2019, n. 10774
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
su ricorso n.14644/2016 proposto da:
M.S. elettivamente domiciliato in Roma Via Pompeo Magno 10B presso lo studio dell’Avv.to Francesco Caroleo, rappresentato e difeso dall’Avv.to Amanda Gugliotta del foro di Busto Arsizio giusta procura speciale allegata al ricorso;
– ricorrente –
contro
C.I. elettivamente domiciliata in Roma Via Dardanelli 46 presso lo studio dell’Avv.to Gino Danilo Grilli rappresentata e difesa dall’Avv.to Arnaldo Milanesi giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n.4666/2015 della CORTE DI APPELLO DI MILANO in data 7/10/2015;
udita la relazione del Consigliere Marina Meloni svolta alla pubblica udienza della prima sezione civile in data 14/12/2018;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ZENO Immacolata, che ha concluso per l’accoglimento del 2 e 11 motivo di ricorso;
udito per il ricorrente l’Avv.to Gugliotta e per la controricorrente l’Avv.to Milanesi che hanno concluso rispettivamente per l’accoglimento ed il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Busto Arsizio, con sentenza resa a conclusione del giudizio di separazione tra i coniugi M.S. ed C.I., aveva affidato in via esclusiva il minore M.N. nato nell'(OMISSIS) al padre collocandolo presso la di lui abitazione sita in (OMISSIS) ed addebitando la colpa della separazione per abbandono del tetto coniugale alla moglie che si era trasferita in Sicilia portando con sé il figlio minore N. ed ivi trattenendolo contro la volontà del padre.
La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 7/10/2015, in riforma della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, giudice di primo grado, ha disposto l’affidamento del minore al Comune di Leonforte con collocamento del medesimo presso la residenza materna ed obbligo di pagamento del padre dell’assegno di mantenimento per il figlio di Euro 350,00 mensili in favore dell’ex coniuge, nonché revoca dell’assegnazione al M. della casa familiare ed ogni altro conseguenziale provvedimento.
In particolare risulta dalla sentenza impugnata che la C., madre del minore, aveva nel frattempo iniziato una convivenza con altro compagno dalla quale era nato un figlio, e che il minore N. si era integrato nella nuova famiglia dove viveva sereno, curato, accudito e pertanto nell’interesse del minore doveva essere valorizzata la continuità e disposta la convivenza con la madre ed il suo nuovo nucleo familiare con affidamento al Comune di Leonforte sulle questioni educative e di cura.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso in cassazione M.S. affidato a diciassette motivi. C.I. resiste con controricorso e memoria.
Motivi della decisione
Con i primi due motivi di ricorso, Il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degliartt. 61, 113 e 115 c.p.c., artt. 337 ter e quater e 2697 c.c., in riferimentoall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in quanto il giudice di secondo grado ha riformato la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio revocando l’affidamento esclusivo del figlio al padre senza tener conto delle risultanze della CTU svolta davanti al Tribunale che aveva indicato nel M. il genitore idoneo a realizzare l’interesse del minore ad essere allevato curato ed educato in un ambiente adeguato alle sue necessità.
In particolare il ricorrente lamenta che la ex-coniuge non aveva partecipato alla CTU in primo grado non presentandosi alla convocazione ed aveva impedito al CTU di ascoltare il bambino, non consentendo al nonno paterno di accompagnarlo a Busto Arsizio, dimostrando così, tra l’altro, scarsa considerazione per i provvedimenti del Giudice. Ciò nonostante la Corte di Appello aveva revocato l’affidamento esclusivo al padre ed affidato il minore alla madre che nel frattempo si era costruita una nuova famiglia mettendo al mondo un altro figlio e spostando la sua residenza in Sicilia senza consentire di fatto al bambino di intrattenere un adeguato rapporto con l’altro genitore residente a (OMISSIS).
Con il terzo e quarto motivo di ricorso, Il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 337 bis, ter e quater e 115 e 116 c.p.c.,art. 2697 c.c., in riferimentoall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in quanto il giudice di secondo grado ha riformato la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio revocando l’affidamento esclusivo del figlio al padre senza tener conto del diritto del minore di avere rapporti continuativi ed equilibrati con entrambi i genitori.
Con il quinto e sesto motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazionedell’art. 2697 c.c., eartt. 115, 116, 117, 230 e 246 c.p.c.,art. 111 Cost., art. 8 Cedu, artt. 6 e 7 Convenzione di Strasburgo del 25/1/1996 ratificata dall’Italia conL. 20 marzo 2003, n. 77, in riferimentoall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per avere il giudice di merito revocato l’affidamento del figlio al padre sulla base di due relazioni del Servizio di Assistenza sociale del Comune di Leonforte prodotte in giudizio dalla difesa avversaria e quindi predisposte su richiesta di una parte privata.
Con il settimo ed ottavo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione degliartt. 330 e 331 c.p.c.,artt. 111 e 115 Cost., in riferimentoall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per avere il giudice di merito revocato l’affidamento del figlio al padre sulla base delle due relazioni di cui sopra, provenienti dal Servizio di Assistenza sociale del Comune di Leonforte che era stato segnalato dal Tribunale Busto Arsizio alla Procura della Repubblica di Enna per omissione di atti di ufficio per non aver risposto alle sue richieste di informativa.
Con il nono e decimo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione degliartt. 115 e 111 Cost., in riferimentoall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per avere il giudice di merito revocato l’affidamento del figlio al padre senza tener conto dello scarso rendimento scolastico del figlio e del disinteresse della madre che trascurava di seguire il bambino nello studio e nei compiti. Con l’undicesimo ed il dodicesimo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione degliartt. 115 e 111 Cost., artt. 6 ed 8 Cedu, artt. 6 e 7 Convenzione di Strasburgo del 25/1/1996 ratificata dall’Italia conL. 20 marzo 2003, n. 77,art. 337 ter c.c., in riferimentoall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per avere il giudice di merito revocato l’affidamento del figlio al padre nonostante le sue precarie condizioni di salute e la negligenza della madre nel seguire i trattamenti e le prescrizioni mediche necessarie a curare i disturbi dai quali era affetto il minore N..
Con i motivi di ricorso tredici e quattordici il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 337 bis, ter e quater c.c.,artt. 339 e 342 c.p.c., in riferimentoall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in quanto il giudice territoriale ha riformato la sentenza del Tribunale revocando l’affidamento esclusivo del figlio al padre ed affidandolo al Comune di Leonforte decidendo ultra petita in quanto il padre era stato dichiarato idoneo dal CTU del Tribunale di Busto Arsizio e sul punto non vi era stata contestazione avversaria nell’atto di appello.
Con i motivi di ricorso quindici e sedici il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 337 bis, ter e quater c.c., artt. 6, 8 e 14 Cedu, in riferimentoall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in quanto il giudice territoriale ha riformato la sentenza del Tribunale revocando l’affidamento esclusivo del figlio al padre ed affidandolo al Comune di Leonforte collocandolo presso la madre, sebbene il padre fosse stato dichiarato idoneo dal CTU del Tribunale di primo grado mentre la madre non solo aveva impedito al minore di essere ascoltato dal CTU ma anche di avere rapporti con il ricorrente ed i nonni paterni.
Con il diciassettesimo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazionedell’art. 111 Cost., art. 6 Cedu, art. 155 sexties c.c., art. 337 bis ed octies c.c., in riferimentoall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per avere il giudice di merito revocato l’affidamento del figlio al padre senza l’ascolto del minore il quale non era stato sentito né dal Giudice né da personale da lui delegato ma solo da uno psicologo del Servizio sociale del Consultorio familiare del Comune di (OMISSIS) durante la fase esecutiva exart. 612 c.p.c., della sentenza di primo grado.
Devono essere esaminati preventivamente il primo, secondo e diciasettesimo motivo che si rilevano fondati e devono essere accolti, assorbiti gli altri, con rinvio al giudice di secondo grado previa cassazione della sentenza impugnata, affinché espletato l’ascolto del minore infradodicenne ne sia valutato e deciso l’affidamento e la sua collocazione.
Infatti secondo questa Corte (Sez. 1 -, Ordinanza n. 12957 del 24/05/2018) “In tema di separazione personale tra coniugi, ove si assumano provvedimenti in ordine alla convivenza dei figli con uno dei genitori, l’audizione del minore infradodicenne, capace di discernimento, costituisce adempimento previsto a pena di nullità, in relazione al quale incombe sul giudice un obbligo di specifica e circostanziata motivazione – tanto più necessaria quanto più l’età del minore si approssima a quella dei dodici anni, oltre la quale subentra l’obbligo legale dell’ascolto – non solo se ritenga il minore infradodicenne incapace di discernimento ovvero l’esame manifestamente superfluo o in contrasto con l’interesse del minore, ma anche qualora il giudice opti, in luogo dell’ascolto diretto, per un ascolto effettuato nel corso di indagini peritali o demandato ad un esperto al di fuori di detto incarico, atteso che l’ascolto diretto del giudice dà spazio alla partecipazione attiva del minore al procedimento che lo riguarda, mentre la consulenza è indagine che prende in considerazione una serie di fattori quali, in primo luogo, la personalità, la capacità di accudimento e di educazione dei genitori, la relazione in essere con il figlio. Nella specie non solo il minore non è mai stato ascoltato né dal giudice né da persona da lui incaricata ma nemmeno il CTU incaricato dal Tribunale di Busto Arsizio ha potuto procedere all’esame della capacità genitoriale della madre ed all’ascolto del minore e ciò costituisce sicuramente una violazione dei suoi diritti.
La Corte d’Appello ha riformato la sentenza del giudice di primo grado e si è discostata dalle conclusioni cui era pervenuto il CTU nel corso del giudizio di primo grado che aveva concluso per l’affidamento esclusivo al padre e collocazione del minore presso di lui, senza tuttavia adempiere all’obbligo di motivare con particolare rigore e pertinenza il motivo per il quale riteneva di collocare il minore presso la madre la quale si era invece sottratta all’esame peritale e nemmeno aveva consentito che vi partecipasse il figlio.
Pertanto appare determinante sentire il minore mai finora ascoltato neppure in sede di CTU al fine di poter meglio valutare le ragioni delle parti e stabilire quale debba essere la collocazione del minore e le modalità di frequentazione con l’altro genitore che attualmente sono state demandate ai servizi sociali del Comune di (OMISSIS).
Non ricorrono i presupposti per l’applicazione del doppio contributo di cui alD.P.R. n. 115 del 2002,art.13, comma 1quater.
P.Q.M.
Accoglie l’ultimo motivo di ricorso assorbiti gli altri, cassa e rinvia alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima della Corte di Cassazione, il 14 dicembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2019