Non è incostituzionale la previsione della scelta dell’ads con poteri in ambito sanitario anche in assenza di d.a.t.

SENTENZA N. 144
ANNO 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici : Aldo CAROSI, Marta
CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancrlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana
SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio
BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca
ANTONINI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 3, commi 4 e 5, della legge 22 dicembre 2017, n.
219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento), promosso
dal Tribunale ordinario di Pavia, nel procedimento relativo a G. A., in qualità di amministratore di
sostegno di A. T., con ordinanza del 24 marzo 2018, iscritta al n. 116 del registro ordinanze 2018 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell’anno 2018.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e dell’Unione Giuristi Cattolici
Italiani – Unione locale di Piacenza e Unione Giuristi Cattolici italiani di Pavia “Beato Contardo
Ferrini”;
udito nella camera di consiglio del 20 marzo 2019 il Giudice relatore Franco Modugno.
Ritenuto in fatto
1.– Il giudice tutelare del Tribunale ordinario di Pavia, con ordinanza del 24 marzo 2018, ha
sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 32 della Costituzione, questioni di legittimità
costituzionale dell’art. 3, commi 4 e 5, della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di
consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento), nella parte in cui stabilisce che
l’amministratore di sostegno, la cui nomina preveda l’assistenza necessaria o la rappresentanza
esclusiva in ambito sanitario, in assenza delle disposizioni anticipate di trattamento (d’ora in avanti:
DAT), possa rifiutare, senza l’autorizzazione del giudice tutelare, le cure necessarie al
mantenimento in vita dell’amministrato.
1.1.– Il giudice rimettente premette che, in favore di A. T., è stato già nominato, sin dall’ottobre
2008, un amministratore di sostegno, cui allo stato non è attribuita né l’assistenza necessaria, né la
rappresentanza esclusiva in ambito sanitario. La relazione clinica del 21 febbraio 2018, tuttavia, ha
certificato che A. T. risulta attualmente «in stato vegetativo in esiti di stato di male epilettico in
paziente affetto da ritardo mentale grave da sofferenza cerebrale perinatale in sindrome disformica
[recte: dismorfica]» nonché «portatore di PEG». Il giudice a quo rileva che, pertanto, si rende
necessario integrare il decreto di nomina, ai sensi dell’art. 407, comma 4, del codice civile, ai fini
dell’individuazione dei poteri in ambito sanitario; in particolare – preso atto delle condizioni di
salute, anche personalmente verificate – «si profila come indispensabile l’attribuzione della
rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, non residuando alcuna capacità in capo
all’amministrato».
Ciò premesso, il giudice tutelare osserva che, entrato in vigore l’art. 3, commi 4 e 5, della legge n.
219 del 2017, è quest’ultimo articolo a disciplinare «le modalità di conferimento, all’amministratore
di sostegno, e di conseguente esercizio dei poteri in ambito sanitario». Ne conseguirebbe che
l’attribuzione all’amministratore di sostegno di detti poteri (nella specie, sotto forma di
rappresentanza esclusiva) «ricomprende necessariamente il potere di rifiuto delle cure, ancorché si
tratti di cure necessarie al mantenimento in vita dell’amministrato»; l’amministratore di sostegno,
pertanto, avrebbe «il potere di decidere della vita e della morte dell’amministrato» senza che tale
potere possa essere «sindacato dall’autorità giudiziaria».
Il giudice rimettente riferisce, dunque, che è chiamato a fare applicazione del censurato art. 3,
comma 5, dovendo decidere sull’attribuzione all’amministratore di sostegno di A. T. della
rappresentanza esclusiva in ambito sanitario.
1.2.– Ai fini del giudizio sulla rilevanza, il giudice a quo reputa «logicamente preliminare» l’esegesi
dell’art. 3, comma 5, della legge n. 219 del 2017, osservando, in particolare, che l’espressione
«rifiuto delle cure», in considerazione della locuzione «in assenza delle disposizioni anticipate di
trattamento», non può non concernere anche i trattamenti sanitari necessari al mantenimento in vita;
altrimenti detto, il rifiuto delle cure può interessare «tutti i trattamenti sanitari astrattamente oggetto
delle DAT».
Per escludere tale opzione ermeneutica – prosegue il giudice rimettente – potrebbe ipoteticamente
farsi leva sull’espressione «cure proposte», sostenendo che i trattamenti necessari al mantenimento
in vita non possano essere inquadrati in termini di cure, di talché il rifiuto non potrebbe riguardarli.
Si tratterebbe, tuttavia, di un’interpretazione incompatibile sia con la ratio legis, volta a valorizzare
la libertà di autodeterminazione anche nell’ipotesi di trattamenti sanitari di fine vita, sia «con
l’acquisizione, tra i diritti inviolabili ex art. 2 Cost., di un diritto a decidere sui trattamenti di fine
vita»: in quanto tale, essa appare al giudice rimettente non praticabile.
Lo stato d’incapacità, per altro verso, non potrebbe di per sé escludere il diritto a decidere sui
trattamenti necessari al mantenimento in vita, poiché ciò determinerebbe la violazione degli artt. 2,
3 [recte: 13] e 32 Cost. L’incapace è, infatti, persona e «nessuna limitazione o disconoscimento dei
suoi diritti si prospetterebbe come lecita»: deve pertanto essergli riconosciuto, e ricevere tutela, il
diritto all’autodeterminazione e al rifiuto delle cure, potendo la condizione d’incapacità influire
soltanto sulle modalità di esercizio del diritto.
Una volta appurata la possibilità che siano rifiutati anche i trattamenti necessari al mantenimento in
vita, il giudice rimettente rileva che l’art. 3, comma 5, della legge n. 219 del 2017 prevede
espressamente che, in caso di opposizione del medico all’interruzione delle cure, è possibile
l’intervento del giudice tutelare, mentre deve ritenersi, a contrario, che detto intervento non sia
possibile nel caso in cui il medico non si opponga.
1.3.– Il giudice tutelare precisa, poi, che la circostanza che il procedimento abbia natura di
volontaria giurisdizione non esclude la possibilità di sollevare questione di legittimità
costituzionale. In tal senso deporrebbe la giurisprudenza costituzionale: vengono richiamate le
sentenze n. 258 del 2017, n. 121 del 1974 e, in particolare, la n. 129 del 1957.
1.4.– Nell’argomentare in punto di non manifesta infondatezza, il giudice rimettente esordisce
ricordando che «[l]a libertà di rifiutare le cure presuppone il ricorso a valutazioni della vita e della
morte, che trovano il loro fondamento in concezioni di natura etica o religiosa, e comunque (anche)
extra-giuridiche, quindi squisitamente soggettive» (Corte di cassazione, sezione prima civile,
ordinanza 3 marzo-20 aprile 2005, n. 8291). Ciò implica che in tale ambito vengono in rilievo
«valutazioni personalissime», indissolubilmente legate al soggetto interessato e alle sue
convinzioni, insuscettibili d’essere vagliate oggettivamente o in base al parametro del best interest
(adottato invece dalla House of Lords inglese, decisione del 4 febbraio 1993, Airedale NHS Trust v.
Bland).
La dichiarazione di rifiuto delle cure è costituita di due momenti essenziali: quello concernente la
formazione dell’intimo convincimento, intrasferibile in capo a terzi, e quello rappresentato dalla
manifestazione di volontà, cedibile invece ad altri. E poiché l’amministratore di sostegno non è
investito di un potere incondizionato di disporre della salute della persona incapace (Corte di
cassazione, sezione prima civile, 16 ottobre 2007, n. 21748), ne consegue che il rifiuto delle cure
che egli manifesti deve essere la rappresentazione della volontà dell’interessato e dei suoi
orientamenti esistenziali: l’amministratore non deve decidere né «al posto dell’incapace, né per
l’incapace», perché il diritto personalissimo a rifiutare le cure è «la logica simmetria d[e]lla
indisponibilità altrui e dell’intrasferibilità del diritto alla vita».
Il giudice a quo osserva, pertanto, che, affinché la decisione sul rifiuto delle cure sia espressione
dell’interessato e non di chi lo rappresenta, questa deve risultare dalle DAT o, in assenza di queste,
deve ricorrersi alla ricostruzione della volontà dell’incapace, per mezzo di «una pluralità di indici
sintomatici, di elementi presuntivi, mediante l’audizione di conoscenti dell’interessato o strumenti
di altra natura», in modo da assicurare che la «scelta in questione non sia espressione del giudizio
sulla qualità della vita proprio del rappresentante» (è novamente richiamata Cass., n. 21748 del
2007).
Secondo il rimettente, si tratterebbe di un processo di ricerca serio e complesso, il quale renderebbe
«imprescindibile» l’intervento di un soggetto terzo e imparziale quale è il giudice, teso a tutelare il
«carattere personalissimo e [la] speculare indisponibilità altrui del diritto di rifiuto delle cure e del
diritto alla vita». Se si consentisse all’amministratore di sostegno di ricostruire autonomamente la
volontà dell’interessato, «si sentenzierebbe il concreto annichilimento della natura personalissima
del diritto a decidere sulla propria vita», poiché si configurerebbe «surrettiziamente» il potere
dell’amministratore di assumere la propria volontà a fondamento del rifiuto delle cure.
Conseguentemente, sarebbe incostituzionale l’attribuzione all’amministratore di sostegno,
determinata dalle disposizioni censurate, «di un potere di natura potenzialmente incondizionata e
assoluta attinente la vita e la morte, di un dominio ipoteticamente totale, di un’autentica facoltà di
etero-determinazione».
L’«insanabile contrasto» sarebbe, innanzitutto, con gli artt. 2, 13 e 32 Cost. Il diritto a rifiutare le
cure troverebbe fondamento in tali norme costituzionali e dovrebbe considerarsi inviolabile, con la
conseguenza che sarebbe negata ad altri la possibilità di violarlo; il suo essere diritto
«intrinsecamente correlato al singolo interessato» escluderebbe che il momento della formazione
della volontà possa essere delegato a terzi, pena un suo inesorabile disconoscimento. Le modalità
d’esercizio di rifiuto delle cure previste dalle disposizioni censurate sarebbero, pertanto,
«radicalmente inidonee a salvaguardare compiutamente la natura eminentemente soggettiva del
diritto in questione», negandone l’essenza personalissima e determinandone la violazione.
Non varrebbe a superare il vulnus la possibilità d’intervento del giudice, in caso di rifiuto opposto
dal medico all’interruzione dei trattamenti sanitari necessari al mantenimento in vita
dell’interessato: si tratterebbe innegabilmente di un intervento giudiziale «meramente ipotetico ed
accidentale», subordinato all’eventuale esistenza di un dissidio tra rappresentante e medico. Né,
ancora, potrebbe opporsi che, a ben vedere, le norme censurate attribuiscono la valutazione finale
circa il rifiuto delle cure al medico, il quale potrebbe effettuare un controllo sulle determinazioni
dell’amministratore di sostegno: si tratterebbe, infatti, pur sempre di una valutazione medica
«imperniata su canoni obiettivi di “appropriatezza” e “necessità”», che disconoscono la natura
personalissima e soggettiva del diritto di rifiutare le cure, non avendo il medico, d’altra parte, la
possibilità di ricostruire la volontà dell’interessato e di accertare la conformità a quest’ultima della
decisione del rappresentante.
Le norme censurate sarebbero, inoltre, in contrasto con l’art. 3 Cost. in quanto manifestamente
irragionevoli. La loro applicazione, infatti, determinerebbe «un’incoerenza di ingiustificabile
significanza all’interno dell’architettura di sistema delineata dall’istituto dell’amministrazione di
sostegno»: ciò perché, se ai sensi dell’art. 411 cod. civ. è necessaria l’autorizzazione del giudice
tutelare per il compimento degli atti indicati agli artt. 374 e 375 cod. civ., attinenti alla sfera
patrimoniale, sarebbe irrazionale non prevedere analoga autorizzazione per manifestare il rifiuto
delle cure, «sintesi ed espressione dei diritti alla vita, alla salute, alla dignità e
all’autodeterminazione della persona», in quanto in tal modo l’ordinamento appresterebbe a
interessi d’ordine patrimoniale una salvaguardia superiore a quella riconosciuta ai richiamati diritti
fondamentali. Inoltre, a conferma dell’incongruenza interna al sistema dell’amministrazione di
sostegno, il giudice a quo osserva come la giurisprudenza (è richiamato il decreto del Tribunale
ordinario di Cagliari, 15 giugno 2010) riconosca la necessità dell’autorizzazione del giudice tutelare
perché il rappresentante avanzi la domanda di separazione, atto personalissimo, mentre le
disposizioni censurate non prevedono l’intervento giudiziale per autorizzare l’atto personalissimo
del rifiuto delle cure, «coinvolgente valori egualmente rilevanti e dalle implicazioni certamente
superiori».
Quale ulteriore profilo di irragionevolezza, il rimettente osserva che, se la legge n. 219 del 2017 è
tutta fondata «sull’intento di valorizzare ed accordare centralità alle manifestazioni di volontà dei
singoli», tanto da prevedere formalità e procedure per la loro espressione, non si comprende perché
venga meno «la più elementare attenzione» per tale elemento volontaristico, non prevedendosi,
quando si tratti di soggetti incapaci, meccanismo alcuno di tutela o controllo.
1.5.– Il giudice tutelare di Pavia, infine, chiede alla Corte – ove venissero accolte le questioni di
legittimità costituzionale – di dichiarare l’illegittimità costituzionale in via conseguenziale, ai sensi
dell’art. 27, secondo periodo, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul
funzionamento della Corte costituzionale), delle disposizioni impugnate anche nella parte in cui
prevedono che il rappresentante legale della persona interdetta oppure inabilitata, in assenza delle
DAT, o il rappresentante legale del minore possano rifiutare, senza l’autorizzazione del giudice
tutelare, le cure necessarie al mantenimento in vita dell’amministrato.
2.– È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o,
comunque sia, non fondate.
2.1.– L’interveniente rileva, innanzitutto, che il giudice a quo – oltre a non avere mosso censure in
relazione a ciascuno dei parametri costituzionali evocati, il che costituirebbe autonoma ragione
d’inammissibilità per difetto di motivazione – non ha argomentato circa l’impossibilità di
interpretare le disposizioni censurate in senso conforme a Costituzione, come invece richiesto dalla
giurisprudenza costituzionale «univoca e ormai consolidata». Interpretazione conforme a
Costituzione che, a suo avviso, sarebbe invece possibile.
Succintamente ricostruita la recente disciplina in materia di consenso informato e di DAT, il
Presidente del Consiglio dei ministri rileva che i diritti ivi riconosciuti devono essere garantiti anche
a chi non è più in grado di opporre il rifiuto alle cure ma che, quando ne era capace, aveva
chiaramente manifestato volontà in tale senso. In tale prospettiva, si pone in evidenza che gli artt.
357 e 424 cod. civ. individuano nel tutore il soggetto interlocutore dei medici con riferimento ai
trattamenti sanitari, mentre gli artt. 404 e seguenti cod. civ. sanciscono il potere di cura del disabile
anche in capo all’amministratore di sostegno, secondo i poteri conferitigli con il decreto di nomina:
al diritto di ogni persona di «manifestare validamente la propria volontà in merito all’accettazione o
al rifiuto dei possibili trattamenti sanitari» conseguirebbe l’obbligo per il rappresentante legale di
dare corso a tale volontà.
Si tratterebbe di approdi che trovano conferma, oltre che nel diritto internazionale (si richiama l’art.
6 della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei Diritti dell’Uomo e della dignità
dell’essere umano riguardo all’applicazione della biologia e della medicina: Convenzione sui Diritti
dell’Uomo e la biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, ratificata e resa esecutiva con la legge
28 marzo 2001, n. 145, di seguito: Convenzione di Oviedo), nella giurisprudenza della Corte di
cassazione (oltre alla già richiamata sentenza n. 21748 del 2007, sono citate Corte di cassazione,
terza sezione civile, sentenza 15 gennaio 1997, n. 364, e sentenza 25 novembre 1994, n. 10014). In
particolare, la giurisprudenza di legittimità avrebbe precisato che il tutore deve agire nell’esclusivo
interesse dell’incapace, ricostruendone la volontà «tenendo conto dei desideri da lui espressi prima
della perdita della coscienza, ovvero inferendo quella volontà dalla sua personalità, dal suo stile di
vita, dalle sue inclinazioni, dai suoi valori di riferimento e dalle sue convinzioni etiche, religiose,
culturali e filosofiche» (Cass., n. 21748 del 2007, citata).
Una lettura costituzionalmente orientata delle disposizioni censurate dovrebbe, pertanto, portare a
ritenere che, essendo il diritto alla salute un diritto personalissimo, la rappresentanza legale «non
trasferisce sul tutore e sull’amministratore di sostegno un potere incondizionato di disporre della
salute della persona in stato di totale e permanente incoscienza». D’altra parte, l’art. 3, comma 4,
della legge n. 219 del 2017 espressamente prevede che l’amministratore di sostegno deve tenere
conto della volontà del beneficiario, in relazione al suo grado di capacità di intendere e di volere,
quando la nomina comprenda l’assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva in ambito
sanitario: circostanza, questa, che implicherebbe un vaglio specifico da parte del giudice.
Molteplici sarebbero, pertanto, gli elementi che depongono per una possibile interpretazione
conforme delle disposizioni censurate o, comunque sia, per l’infondatezza delle questioni di
legittimità costituzionale: l’obbligo per il rappresentante, nel rifiutare le cure, di agire nell’interesse
dell’incapace, ricostruendone la volontà; la valutazione del medico, in base alle sue competenze,
sulla natura necessaria e appropriata delle cure; l’intervento del giudice in caso di opposizione del
medico e su ricorso di qualsiasi soggetto interessato laddove l’amministratore di sostegno non abbia
tenuto nella dovuta considerazione la volontà del beneficiario.
2.2.– Il Presidente del Consiglio dei ministri reputa, poi, inammissibile, o altrimenti infondata, la
richiesta del giudice a quo di estendere in via conseguenziale la dichiarazione d’illegittimità
costituzionale ad altre norme parimente poste dalle disposizioni censurate.
Osserva l’interveniente che questa Corte, con la sentenza n. 138 del 2009, ha affermato che l’art.
27, seconda parte, della legge n. 87 del 1953 non sottrae il rimettente dall’onere di motivare in
ordine alle ragioni «che lo inducono a sospettare dell’esistenza dell’illegittimità costituzionale» di
ciascuna delle disposizioni legislative che viene a censurare: onere cui l’odierno rimettente non
avrebbe adempiuto.
3.– Hanno depositato un comune atto di intervento nel giudizio le associazioni Unione Giuristi
Cattolici Italiani – Unione Locale di Piacenza e Unione Giuristi Cattolici di Pavia “Beato Contardo
Ferrini”, chiedendo che le questioni di legittimità costituzionale siano accolte.
3.1.– In punto di legittimazione all’intervento, la difesa delle associazioni afferma che, in
considerazione degli scopi sociali, sarebbe evidente il concreto interesse delle intervenienti «a
portare il proprio contributo e ad interloquire» dinanzi a questa Corte. Il «prevalente interesse etico»
sottostante le questioni di legittimità costituzionale dovrebbe consentire una più larga
partecipazione di associazioni «espressioni della società civile» nel giudizio costituzionale, a
maggior ragione in considerazione del «carattere giusnaturalistico delle moderne costituzioni
occidentali», le quali, compresa la Costituzione italiana, rimanderebbero a un ordinamento che
«precede» quello della legge statale e che «trova il suo più solido e profondo fondamento
nell’ordine naturale delle cose, vale a dire nel diritto naturale».
3.2.– Nel merito, le intervenienti osservano come, in base alla giurisprudenza di legittimità e a
quanto disposto nella Convenzione di Oviedo, dovrebbe escludersi la possibilità di sacrificare la
salute o il bene supremo della vita di persona incapace di dare consenso, «in assenza di eventi
ineluttabili quali una malattia che non possa essere contrastata se non incorrendo nell’accanimento
terapeutico». La disposizione censurata, pertanto, favorirebbe «gli abusi, con rifiuto delle cure e
conseguente soppressione di pazienti incapaci» per interessi che possono essere i più diversi,
estranei al best interest del malato.
3.3.– Ripercorsi i dubbi, condivisi, di legittimità costituzionale del giudice a quo, le intervenienti
osservano che l’«inadeguatezza» della normativa censurata persisterebbe anche nel caso in cui
questa Corte ritenesse possibile l’interruzione delle cure solo una volta ricostruita, per opera del
giudice tutelare, la volontà dell’incapace: sarebbe evidente, infatti, «il carattere di fictio iuris di una
tale metodologia», irrispettosa della «reale e ipoteticamente diversa volontà che il paziente potrebbe
esprimere attualmente, da sé, se ne fosse in grado».
A parere delle intervenienti, infatti, un valido consenso o rifiuto delle cure «non può insorgere
anteriormente al verificarsi del quadro patologico rispetto al quale si pone la necessità di dare
l’informativa». Il problema della valutazione della persistenza del rifiuto delle cure, dunque,
esisterebbe e permarrebbe, secondo questa prospettiva, anche in caso di DAT «proprio per la
naturale volatilità della volontà delle persone rispetto ai fatti ed alle stagioni della vita»: funzione
del giudice tutelare, pertanto, dovrebbe essere, in ogni caso, quella di autorizzare terapie che non
costituiscano accanimento terapeutico e che salvaguardino, in ossequio al principio di precauzione, i
beni della salute e della vita.
3.4.– La difesa delle intervenienti dà altresì conto di una nota dell’associazione di Pavia, che ritiene
utile riportare nella «esatta consistenza testuale», nella quale vengono delineati ulteriori aspetti di
illegittimità costituzionale.
Si afferma, in particolare, che la possibilità per l’amministratore di sostegno, anche se in presenza di
DAT, di rifiutare o interrompere l’alimentazione, l’idratazione o la ventilazione artificiale sarebbe
in contrasto con la dignità umana (art. 2 Cost.), con il diritto alla salute (perché l’art. 32 Cost. si
riferisce ai trattamenti sanitari ed è dibattuta la possibilità di ricomprendervi gli anzidetti
trattamenti), con l’art. 3 Cost. (perché la legge n. 219 del 2017 equipara irragionevolmente terapie
mediche e trattamenti di mero sostegno vitale). L’art. 3, comma 4, della legge n. 219 del 2017, poi,
sarebbe costituzionalmente illegittimo perché, consentendo all’amministratore di sostegno di dover
solo tenere conto della volontà del soggetto amministrato in relazione al suo grado di capacità di
intendere e di volere, lederebbe il diritto personalissimo alla vita e alla salute che solo il titolare può
esercitare (art. 2 Cost.) ed equiparerebbe irragionevolmente chi è totalmente incapace e chi, anche
solo parzialmente, può invece manifestare la propria volontà (artt. 3 e 32 Cost.). Sono rappresentati,
infine, vizi di costituzionalità ritenuti ancora più radicali, dubitandosi della legittimità costituzionale
della privazione di trattamenti sanitari salvavita, siano o no presenti le DAT.
Considerato in diritto
1.– Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il giudice tutelare del Tribunale ordinario di Pavia ha
sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 32 della Costituzione, questioni di legittimità
costituzionale dell’art. 3, commi 4 e 5, della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di
consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento), nella parte in cui stabilisce che
l’amministratore di sostegno, la cui nomina preveda l’assistenza necessaria o la rappresentanza
esclusiva in ambito sanitario, in assenza delle disposizioni anticipate di trattamento (d’ora in avanti:
DAT), possa rifiutare, senza l’autorizzazione del giudice tutelare, le cure necessarie al
mantenimento in vita dell’amministrato.
Secondo il giudice rimettente, le norme censurate si porrebbero in contrasto, innanzitutto, con gli
artt. 2, 13 e 32 Cost., in quanto sarebbe necessario che, in assenza delle DAT, la volontà di
esercitare il diritto inviolabile e personalissimo di rifiutare le cure, che troverebbe fondamento in
tali norme costituzionali, sia ricostruita in modo da salvaguardare la natura soggettiva del diritto
medesimo: salvaguardia che sarebbe garantita solo con l’intervento di un soggetto terzo e
imparziale quale è il giudice.
Le disposizioni censurate, poi, si porrebbero in contrasto con l’art. 3 Cost. sotto plurimi profili.
Innanzitutto, poiché nell’amministrazione di sostegno, ai sensi dell’art. 411 del codice civile, è
necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare per il compimento degli atti, attinenti alla sfera
patrimoniale, indicati agli artt. 374 e 375 del medesimo codice, sarebbe irragionevole che analoga
autorizzazione non sia prevista per il rifiuto delle cure, «sintesi ed espressione dei diritti alla vita,
alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona». In secondo luogo, dal momento che
secondo la giurisprudenza è necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare perché il rappresentante
avanzi la domanda di separazione coniugale, sarebbe costituzionalmente illegittimo che non sia
invece previsto l’intervento giudiziale per autorizzare il rifiuto delle cure, del pari atto
personalissimo «coinvolgente valori egualmente rilevanti e dalle implicazioni certamente
superiori». Infine, sarebbe irragionevole che, se si tratta di soggetti incapaci, non venga apprestata
«la più elementare attenzione» per la loro volontà, non prevedendosi meccanismo alcuno di tutela o
controllo, quando invece la legge n. 219 del 2017 è tutta fondata «sull’intento di valorizzare ed
accordare centralità all[e] manifestazioni di volontà dei singoli», tanto da prevedere formalità e
procedure per la loro espressione.
2.– Deve essere preliminarmente dichiarato inammissibile l’intervento delle associazioni Unione
Giuristi Cattolici Italiani – Unione Locale di Piacenza e Unione Giuristi Cattolici di Pavia “Beato
Contardo Ferrini”.
2.1.– Al giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale possono partecipare, secondo quanto
previsto dall’art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento
della Corte costituzionale), e dall’art. 4 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale, le parti del giudizio a quo e, secondo che sia censurata una norma di legge statale o
di legge regionale, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Presidente della Giunta regionale. Il
richiamato art. 4 delle Norme integrative prevede, altresì, la possibilità di derogare a tale regola,
ferma restando la competenza di questa Corte a giudicare sull’ammissibilità degli interventi di altri
soggetti: secondo la costante giurisprudenza, tali interventi sono ammissibili, senza venire in
contrasto con il carattere incidentale del giudizio di costituzionalità, soltanto quando i terzi siano
«titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in
giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di
censura» (ex plurimis, sentenze n. 98 e n. 13 del 2019, n. 217, e n. 180 del 2018; nello stesso senso,
sentenza n. 213 del 2018).
Nel caso di specie le associazioni intervenienti – le quali hanno, altresì, dedotto questioni di
legittimità costituzionale ulteriori rispetto all’ordinanza di rimessione, per ciò solo inammissibili –
non possono essere considerate titolari di un tale interesse qualificato, posto che l’odierno giudizio
di legittimità costituzionale non è destinato a produrre, nei loro confronti, effetti immediati, neppure
indiretti. Esse, infatti, non vantano una posizione giuridica suscettibile di essere pregiudicata dalla
decisione di questa Corte sulle norme oggetto di censura, ma soltanto un generico interesse
connesso al perseguimento dei loro scopi statutari.
3.– Il Presidente del Consiglio dei ministri ha eccepito l’inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale, perché il rimettente non avrebbe prospettato «specifiche censure con
riguardo a ciascun parametro costituzionale richiamato», con conseguente difetto di motivazione.
3.1.– L’eccezione è palesemente destituita di fondamento.
Il giudice rimettente, evocando a parametro congiuntamente gli artt. 2, 13 e 32 Cost., ha in tutta
evidenza ritenuto che l’addizione richiesta a questa Corte sarebbe imposta dal combinato disposto
di tali norme costituzionali. Del resto, non solo la giurisprudenza di questa Corte ha già riconosciuto
che il principio del consenso informato trova fondamento proprio nelle norme costituzionali ora in
discorso (sentenza n. 438 del 2008 e ordinanza n. 207 del 2018), ma è la stessa legge n. 219 del
2017 a definirsi funzionale alla tutela del diritto alla vita, alla salute, alla dignità e
all’autodeterminazione della persona, nel rispetto, tra gli altri, dei principi di cui agli artt. 2, 13 e 32
Cost.
Autonomamente e adeguatamente motivate, poi, sono le censure in riferimento all’art. 3 Cost.
4.– Il Presidente del Consiglio dei ministri ha eccepito l’inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale anche sotto un ulteriore profilo: il giudice rimettente non avrebbe
«argomentato in ordine all’impossibilità di dare alle disposizioni impugnate un’interpretazione
conforme a Costituzione».
4.1.– L’eccezione non è fondata.
Il giudice tutelare di Pavia si è diffuso ampiamente sull’interpretazione delle disposizioni censurate,
soffermandosi in particolare sul significato da attribuire alla locuzione «rifiuto delle cure», la quale
ricomprenderebbe, alla luce della ratio legis e del diritto costituzionale all’autodeterminazione,
anche il rifiuto delle cure necessarie al mantenimento in vita; non solo, il giudice a quo ha
espressamente escluso di poter interpretare detta locuzione come non comprensiva del rifiuto di tali
cure. L’iter argomentativo della ordinanza di rimessione si fonda, dunque, su una seria e
approfondita attività ermeneutica concernente la disposizione censurata, conclusasi con
un’attribuzione a quest’ultima di un significato normativo che al giudice rimettente appare in
contrasto con gli evocati parametri costituzionali.
Il giudice a quo, dunque, ha implicitamente escluso, all’esito dell’attività interpretativa posta in
essere, di poter ricavare dalle disposizioni oggetto di censura norme conformi a Costituzione. Se,
poi, l’esito dell’attività esegetica del giudice rimettente sia condivisibile, o no, è profilo che attiene
al merito, e non più all’ammissibilità, delle questioni di legittimità costituzionale (ex plurimis,
sentenze n. 78 e n. 12 del 2019, n. 132 e n. 15 del 2018, n. 69, n. 53 e n. 42 del 2017, n. 221 del
2015).
5.– Nel merito, le questioni di legittimità costituzionale non sono fondate.
Il giudice tutelare rimettente (legittimato a sollevare questioni di legittimità costituzionale: da
ultimo, sentenza n. 258 del 2017) impernia i dubbi di costituzionalità sul seguente assunto: in
ragione di quanto previsto dalle disposizioni censurate, l’amministratore di sostegno, al quale, in
assenza delle DAT, sia stata affidata la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, ha per ciò solo,
sempre e comunque, anche il potere di rifiutare i trattamenti sanitari necessari alla sopravvivenza
del beneficiario, senza che il giudice tutelare possa diversamente decidere e senza bisogno di
un’autorizzazione di quest’ultimo per manifestare al medico il rifiuto delle cure.
Si tratta di un presupposto interpretativo erroneo.
5.1.– Deve innanzitutto osservarsi che la legge n. 219 del 2017, come si evince sin dal suo titolo, dà
attuazione al principio del consenso informato nell’ambito della «relazione di cura e di fiducia tra
paziente e medico» (art. 1, comma 2).
Per quanto qui rileva, il principio – previsto da plurime norme internazionali pattizie, oltre che
dall’art. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre
2000 e adottata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, e da diverse leggi nazionali che disciplinano
specifiche attività mediche – ha fondamento costituzionale negli artt. 2, 13 e 32 Cost. e svolge la
«funzione di sintesi di due diritti fondamentali della persona: quello all’autodeterminazione e quello
alla salute, in quanto, se è vero che ogni individuo ha il diritto di essere curato, egli ha, altresì, il
diritto di ricevere le opportune informazioni in ordine alla natura e ai possibili sviluppi del percorso
terapeutico cui può essere sottoposto, nonché delle eventuali terapie alternative» (sentenza n. 438
del 2008; nello stesso senso, sentenza n. 253 del 2009 e ordinanza n. 207 del 2018). In attuazione
delle norme costituzionali, la legge n. 219 del 2017, pertanto, dopo aver sancito che «nessun
trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della
persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge» (art. 1, comma 1),
promuove e valorizza la relazione di cura e fiducia tra medico e paziente che proprio sul consenso
informato deve basarsi (art. 1, comma 2), esplicita le informazioni che il paziente ha diritto di
ricevere (art. 1, comma 3), stabilisce le modalità di espressione del consenso e del rifiuto di
qualsivoglia trattamento sanitario, anche (ma non solo) necessario alla sopravvivenza (art. 1, commi
4 e 5), prevede l’obbligo per il medico di rispettare la volontà espressa dal paziente (art. 1, comma
6).
La legge n. 219 del 2017 ha poi introdotto, ovviamente in correlazione al diritto
all’autodeterminazione in ambito terapeutico, l’istituto delle DAT, prevedendo che ogni persona
maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di
determinarsi, possa esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il
consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti
sanitari, a tale scopo indicando un «fiduciario», che faccia le sue veci e la rappresenti nelle relazioni
con il medico e con le strutture sanitarie (art. 4, comma 1). Il medico è tenuto al rispetto delle DAT
(che devono essere redatte secondo quanto disposto dall’art. 4, comma 6), potendo egli
disattenderle, in accordo con il fiduciario, soltanto «qualora esse appaiano palesemente incongrue o
non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente ovvero sussistano terapie non
prevedibili all’atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle
condizioni di vita» (art. 4, comma 5).
5.1.1.– L’art. 3 della legge n. 219 del 2017 reca la disciplina – concernente tanto il consenso
informato quanto le DAT – applicabile nel caso in cui il paziente sia non una persona (pienamente)
capace di agire (art. 1, comma 5), ma una persona minore di età, interdetta, inabilitata o beneficiaria
di amministrazione di sostegno.
Le norme oggetto del presente giudizio di costituzionalità regolano, in particolare, quest’ultimo
caso, stabilendo, da un lato, che, quando la nomina dell’amministratore di sostegno prevede
l’assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, «il consenso informato è
espresso o rifiutato anche dall’amministratore di sostegno ovvero solo da quest’ultimo, tenendo
conto della volontà del beneficiario, in relazione al suo grado di capacità di intendere e di volere»
(art. 3, comma 4); dall’altro, che, qualora non vi siano DAT, se l’amministratore di sostegno rifiuta
le cure e il medico le reputa invece appropriate e necessarie, la decisione è rimessa al giudice
tutelare, su ricorso dei soggetti legittimati a proporlo (art. 3, comma 5). Le norme censurate,
dunque, sono volte a disciplinare casi particolari di espressione o di rifiuto del consenso informato,
anche – ma non soltanto – laddove questo riguardi trattamenti sanitari necessari alla sopravvivenza.
Contrariamente a quanto sostenuto dal giudice rimettente, però, esse non hanno disciplinato «le
modalità di conferimento, all’amministratore di sostegno, e di conseguente esercizio dei poteri in
ambito sanitario», le quali, invece, restano regolate dagli artt. 404 e seguenti cod. civ., come
introdotti dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6 (Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile
del capo I, relativo all’istituzione dell’amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388,
414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione,
nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali). Le norme oggetto dell’odierno
sindacato di questa Corte, altrimenti detto, non disciplinano l’istituto dell’amministrazione di
sostegno, ma regolano il caso in cui essa sia stata disposta per proteggere una persona che è
sottoposta, o potrebbe essere sottoposta, a trattamenti sanitari e che, pertanto, deve esprimere o no il
consenso informato a detti trattamenti.
L’esegesi dell’art. 3, commi 4 e 5, della legge n. 219 del 2017 deve essere condotta, pertanto, alla
luce dell’istituto dell’amministrazione di sostegno, richiamato dalle norme censurate: segnatamente,
è in base alla disciplina codicistica che devono essere individuati i poteri spettanti al giudice tutelare
al momento della nomina dell’amministratore di sostegno, i quali non sono affatto contemplati dalla
richiamata legge n. 219 del 2017.
5.2.– Questa Corte, già all’indomani della legge n. 6 del 2004, rilevò che «l’ambito dei poteri
dell’amministratore [è] puntualmente correlato alle caratteristiche del caso concreto» (sentenze n.
51 del 2010 e n. 440 del 2005), secondo quanto previsto dal giudice tutelare nel provvedimento di
nomina, che deve contenere, tra le altre indicazioni, quelle concernenti l’oggetto dell’incarico e gli
atti che l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario
(art. 405, quinto comma, numero 3, cod. civ.), nonché la periodicità con cui l’amministratore di
sostegno deve riferire al giudice circa l’attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del
beneficiario (art. 405, quinto comma, numero 6, cod. civ.).
Più di recente, anche sulla scia dell’interpretazione e dell’applicazione dell’amministrazione di
sostegno da parte della giurisprudenza di legittimità, questa Corte ha osservato che tale istituto «si
presenta come uno strumento volto a proteggere senza mortificare la persona affetta da una
disabilità, che può essere di qualunque tipo e gravità (Corte di cassazione, sezione prima civile,
sentenza 27 settembre 2017, n. 22602)» (sentenza n. 114 del 2019). Esso consente al giudice
tutelare «di adeguare la misura alla situazione concreta della persona e di variarla nel tempo, in
modo tale da assicurare all’amministrato la massima tutela possibile a fronte del minor sacrificio
della sua capacità di autodeterminazione (in questo senso, Corte di cassazione, sezione prima civile,
sentenze 11 maggio 2017, n. 11536; 26 ottobre 2011, n. 22332; 29 novembre 2006, n. 25366 e 12
giugno 2006, n. 13584; ma si veda anche Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 11
settembre 2015, n. 17962)» (sentenza n. 114 del 2019).
L’amministrazione di sostegno è, insomma, un istituto duttile, che, proprio in ragione di ciò, può
essere plasmato dal giudice sulle necessità del beneficiario, anche grazie all’agilità della relativa
procedura applicativa (Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenze 11 settembre 2015, n.
17962; 26 ottobre 2011, n. 22332; 1° marzo 2010, n. 4866; 29 novembre 2006, n. 25366 e 12
giugno 2006, n. 13584). Con il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno, difatti, il giudice
tutelare «si limita, in via di principio, a individuare gli atti in relazione ai quali ne ritiene necessario
l’intervento» (sentenza n. 114 del 2019), perché è chiamato ad affidargli, nell’interesse del
beneficiario, i necessari strumenti di sostegno con riferimento alle sole categorie di atti al cui
compimento quest’ultimo sia ritenuto inidoneo (Corte di cassazione, prima sezione civile, sentenza
29 novembre 2006, n. 25366).
Attribuendo al giudice tutelare il compito di modellare l’amministrazione di sostegno in relazione
allo stato personale e alle condizioni di vita del beneficiario, il legislatore ha inteso limitare «nella
minore misura possibile» (sentenza n. 440 del 2005) la capacità di agire della persona disabile: il
che marca nettamente la differenza con i tradizionali istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione, la
cui applicazione attribuisce al soggetto uno status di incapacità, più o meno estesa, connessa a
rigide conseguenze legislativamente predeterminate. Il maggior rispetto dell’autonomia e della
dignità della persona disabile assicurata dall’amministrazione di sostegno è alla base di quelle
recenti decisioni, anche di questa Corte, che hanno escluso si estendano a tali soggetti – in ragione
d’una generalizzata applicazione, in via analogica, delle limitazioni dettate per l’interdetto o
l’inabilitato – i divieti di contrarre matrimonio (Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza
11 maggio 2017, n. 11536) o di donare (sentenza n. 114 del 2019; Corte di cassazione, sezione
prima civile, ordinanza 21 maggio 2018, n. 12460): il beneficiario di amministrazione di sostegno
può sì essere privato della capacità di porre in essere tali atti personalissimi, quando ciò risponda
alla tutela di suoi interessi, ma sempre che ciò sia espressamente disposto dal giudice tutelare – nel
provvedimento di apertura dell’amministrazione di sostegno o anche in una sua successiva revisione
– con esplicita clausola ai sensi dell’art. 411, quarto comma, cod. civ.
È fuor di dubbio, infine, che possa ricorrersi all’amministrazione di sostegno anche laddove
sussistano soltanto esigenze di «cura della persona» – come d’altra parte recitano gli artt. 405,
quarto comma, e 408, primo comma, cod. civ. – in quanto esso non è istituto finalizzato
esclusivamente ad assicurare tutela agli interessi patrimoniali del beneficiario, ma è volto, più in
generale, a soddisfarne i «bisogni» e le «aspirazioni» (art. 410, primo comma, cod. civ.), così
garantendo adeguata protezione alle persone fragili, in relazione alle effettive esigenze di ciascuna
(Corte di cassazione, sesta sezione civile, ordinanza 26 luglio 2018, n. 19866; sul ricorso
all’amministrazione di sostegno per l’esercizio di scelte connesse al diritto alla salute, anche Corte
di cassazione, prima sezione civile, ordinanza 15 maggio 2019, n. 12998).
5.3.– La ricostruzione del quadro normativo concernente l’amministrazione di sostegno, anche alla
luce degli approdi della giurisprudenza di questa Corte e della Corte di cassazione, rivela l’erroneità
del presupposto interpretativo su cui si fondano le questioni di legittimità costituzionale proposte
dal giudice tutelare di Pavia.
Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice rimettente, le norme censurate non attribuiscono ex
lege a ogni amministratore di sostegno che abbia la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario
anche il potere di esprimere o no il consenso informato ai trattamenti sanitari di sostegno vitale.
Nella logica del sistema dell’amministrazione di sostegno è il giudice tutelare che, con il decreto di
nomina, individua l’oggetto dell’incarico e gli atti che l’amministratore ha il potere di compiere in
nome e per conto del beneficiario. Spetta al giudice, pertanto, il compito di individuare e
circoscrivere i poteri dell’amministratore, anche in ambito sanitario, nell’ottica di apprestare misure
volte a garantire la migliore tutela della salute del beneficiario, tenendone pur sempre in conto la
volontà, come espressamente prevede l’art. 3, comma 4, della legge n. 219 del 2017. Tali misure di
tutela, peraltro, non possono non essere dettate in base alle circostanze del caso di specie e, dunque,
alla luce delle concrete condizioni di salute del beneficiario, dovendo il giudice tutelare affidare
all’amministratore di sostegno poteri volti a prendersi cura del disabile, più o meno ampi in
considerazione dello stato di salute in cui, al momento del conferimento dei poteri, questi versa. La
specifica valutazione del quadro clinico della persona, nell’ottica dell’attribuzione
all’amministratore di poteri in ambito sanitario, tanto più deve essere effettuata allorché, in ragione
della patologia riscontrata, potrebbe manifestarsi l’esigenza di prestare il consenso o il diniego a
trattamenti sanitari di sostegno vitale: in tali casi, infatti, viene a incidersi profondamente su «diritti
soggettivi personalissimi» (Corte di cassazione, prima sezione civile, sentenza 7 giugno 2017, n.
14158; più di recente, anche Corte di cassazione, prima sezione civile, ordinanza 15 maggio 2019,
n. 12998), sicché la decisione del giudice circa il conferimento o no del potere di rifiutare tali cure
non può non essere presa alla luce delle circostanze concrete, con riguardo allo stato di salute del
disabile in quel dato momento considerato.
La ratio dell’istituto dell’amministrazione di sostegno, pertanto, richiede al giudice tutelare di
modellare, anche in ambito sanitario, i poteri dell’amministratore sulle necessità concrete del
beneficiario, stabilendone volta a volta l’estensione nel solo interesse del disabile. L’adattamento
dell’amministrazione di sostegno alle esigenze di ciascun beneficiario è, poi, ulteriormente garantito
dalla possibilità di modificare i poteri conferiti all’amministratore anche in un momento successivo
alla nomina, tenendo conto, ove mutassero le condizioni di salute, delle sopravvenute esigenze del
disabile: il giudice tutelare, infatti, deve essere periodicamente aggiornato dall’amministratore circa
le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario (art. 405, quinto comma, numero 6, cod.
civ.), può modificare o integrare, anche d’ufficio, le decisioni assunte nel decreto di nomina (art.
407, quarto comma, cod. civ.), può essere chiamato a prendere gli opportuni provvedimenti – su
ricorso del beneficiario, del pubblico ministero o degli altri soggetti di cui all’art. 406 cod. civ. – in
caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza dell’amministratore nel perseguire
l’interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste della persona disabile (art. 410, secondo comma,
cod. civ.).
5.3.1.– L’esegesi dell’art. 3, commi 4 e 5, della legge n. 219 del 2017, tenuto conto dei principi che
conformano l’amministrazione di sostegno, porta allora conclusivamente a negare che il
conferimento della rappresentanza esclusiva in ambito sanitario rechi con sé, anche e
necessariamente, il potere di rifiutare i trattamenti sanitari necessari al mantenimento in vita. Le
norme censurate si limitano a disciplinare il caso in cui l’amministratore di sostegno abbia ricevuto
anche tale potere: spetta al giudice tutelare, tuttavia, attribuirglielo in occasione della nomina –
laddove in concreto già ne ricorra l’esigenza, perché le condizioni di salute del beneficiario sono tali
da rendere necessaria una decisione sul prestare o no il consenso a trattamenti sanitari di sostegno
vitale – o successivamente, allorché il decorso della patologia del beneficiario specificamente lo
richieda.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibile l’intervento delle associazioni Unione Giuristi Cattolici Italiani – Unione
Locale di Piacenza e Unione Giuristi Cattolici di Pavia “Beato Contardo Ferrini”;
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, commi 4 e 5, della legge
22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di
trattamento), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 32 della Costituzione, dal giudice tutelare
del Tribunale ordinario di Pavia con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo
2019.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Franco MODUGNO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 giugno 2019.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA

Nel caso di elevata conflittualità, il giudice può ordinare alla coppia un percorso di sostegno alla genitorialità allo scopo di preservare la salute dei figli minori

Cass. civ. Sez. VI – 1, 6 maggio 2019, n. 11842
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22199-2017 proposto da:
V.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. PISANELLI 4, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE GIGLI, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
L.A.;
– intimato –
avverso il decreto n. R.G. 1460/2015 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositato il 28/02/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. NAZZICONE LOREDANA.
Svolgimento del processo
– che la Corte d’appello di Trieste con decreto del 28 febbraio 2017 ha respinto i reclami, principale ed incidentale, proposti contro la decisione resa in primo grado dal Tribunale della stessa città, nel procedimento promosso ex art. 337 quinquies c.c. da L.A., con la quale fu disposto l’affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i coniugi, il diritto del padre di vedere la figlia tre pomeriggi settimana, la riduzione dell’assegno di mantenimento versato in favore della minore; la corte territoriale ha altresì disposto, da un lato, che il consultorio familiare territorialmente competente attivi un percorso di sostegno per la minore e di supporto alla genitorialità di ambo le parti, e, dall’altro lato, che il Servizio Sociale di Trieste monitori il nucleo familiare;
– che avverso il decreto è stato proposto ricorso, sulla base di cinque motivi, da V.A., illustrato da memoria;
– che non svolge difese l’intimato.
Motivi della decisione
– che i motivi di ricorso possono essere così riassunti:
1) nullità del procedimento e della sentenza, per violazione degliartt. 39 e 739 c.p.c., essendo stato dal padre proposto il procedimento exart. 337-quinquies c.c., volto alla revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli e del contributo, in pendenza dei termini per proporre reclamo avverso altro provvedimento, reso ai sensidell’art. 337-ter c.c., avente medesimo oggetto;
2) violazione degliartt. 2, 13, 32, 111 Cost.edell’art. 337-ter c.c., avendo la corte territoriale condizionato le parti ad effettuare un percorso psicoterapeutico di coppia volto a supportare la genitorialità di entrambi, ledendo, dunque, il loro diritto di autodeterminazione;
3) vizio di motivazione circa la mancata ammissione dei mezzi istruttori decisivi ritualmente richiesti;
4) violazione o falsa applicazionedell’art. 337-ter c.c., non avendo il giudice di merito adeguatamente tenuto in considerazione, nella determinazione circa l’affido della minore, gli inadeguati comportamenti genitoriali tenuti dal padre; nonché, circa la quantificazione dell’assegno di mantenimento, le reali risorse economiche di cui quest’ultimo dispone;
5) violazione o falsa applicazione degliartt. 91 e 112 c.p.c., avendo la Corte del merito condannato l’odierna ricorrente al pagamento di due terzi delle spese processuali in favore della controparte, sebbene anche il ricorso incidentale proposto da quest’ultima fosse stato integralmente respinto;
– che il primo motivo è manifestamente infondato poiché, come rilevato dai giudici del merito, le sopravvenute circostanze – idonee a fondare una domanda di adeguamento delle statuizioni assunte in ordine al mantenimento del minore, al suo affidamento, alla sua collocazione e al regime delle visite del genitore non collocatario – fondano il diritto della parte di instaurare nuovo e distinto giudizio, ancorché siano ancora pendenti i termini per proporre reclamo avverso il decreto, reso nel procedimento exart. 337-ter c.c., di cui si chieda la modifica;
– che inoltre l’assunto della pendenza del termine per proporre reclamo avverso il provvedimento reso nel primo giudizio n. r.g. 1460/15 non tiene conto che la pronuncia sul secondo ricorso è avvenuta dopo lo spirare del termine medesimo, onde certo non ne deriva la nullità dalla ricorrente lamentata;
– che il secondo motivo è manifestamente infondato, posto che la Corte del merito si è limitata a ritenere opportuno che i genitori provvedano ad una mediazione familiare, per superare le difficoltà riscontrate, disponendo che il consultorio “prenda in carico il nucleo familiare e predisponga un percorso di sostegno psicologico della minore e di supporto alla genitorialità di entrambe le parti”: e ciò, a tutela del pieno interesse della minore, che lo specifico compito affidato al giudice in simili situazioni;
– che non giova in contrario il richiamo, da parte del ricorrente, a precedente di questa Corte (Cass. 1 luglio 2015, n. 13506): ed invero, in detta vicenda era stato prescritto, come risulta dal testo della decisione, l’obbligo dei “genitori di sottoporsi ad un percorso psicoterapeutico individuale”, non analogo al caso di specie;
– che, del resto, è stato già ritenuto da questa Corte, in meritoall’art. 155 c.c.ed in tema di provvedimenti riguardo ai figli nella separazione personale dei coniugi, che sia permesso “al giudice di fissare le modalità della loro presenza presso ciascun genitore e di adottare ogni altro provvedimento ad essi relativo, attenendosi al criterio fondamentale rappresentato dal superiore interesse della prole, che assume rilievo sistematico centrale nell’ordinamento dei rapporti di filiazione, fondatosull’art. 30 Cost..L’esercizio in concreto di tale potere, dunque, deve costituire espressione di conveniente protezione (art. 31 Cost., comma 2) del preminente diritto dei figli alla salute e ad una crescita serena ed equilibrata e può assumere anche profili contenitivi dei rubricati diritti e libertà fondamentali individuali, ove le relative esteriorizzazioni determinino conseguenze pregiudizievoli per la prole che vi presenzi, compromettendone la salute psicofisica e lo sviluppo”; e, come aggiunge tale decisione, “tali conseguenze, infatti, oltre a legittimare le previste limitazioni ai richiamati diritti e libertà fondamentali contemplati in testi sovranazionali, implicano in ambito nazionale il non consentito superamento dei limiti di compatibilità con i pari diritti e libertà altrui e con i concorrenti doveri di genitore fissatinell’art. 30 Cost., comma 1, enell’art. 147 c.c.” (Cass. 12 giugno 2012, n. 9546);
– che tali principi sono stati più volte confermati (Cass. 24 maggio 2018, n. 12954; Cass. 4 novembre 2013, n. 24683);
– che, del resto, dellaL. 4 maggio 1983, n. 184,art.12, comma 4, sull’adozione autorizza prescrizioni penetranti ai “genitori ed ai parenti”, per assicurare l’assistenza al minore, proprio quale c.d. sostegno alla genitorialità, al fine di rimediare alle situazioni di probabile abbandono ed anzi superare le medesime: ciò palesando la piena compatibilità di tali disposizioni con il rispetto dell’altrui diritto soggettivo genitoriale, in questa materia subordinato al preminente interesse del minore;
– che, pertanto, l’indicazione contenuta nel decreto impugnato risulta ineccepibilmente aderente al dettato normativo, avendo i giudici d’appello assunto a parametro di riferimento l’interesse preminente del minore, interesse che, all’esito dell’insindacabile valutazione discrezionale delle risultanze istruttorie, sorretta da puntuale ed adeguato riscontro argomentativo, hanno ritenuto a rischio di pregiudizio per la conflittualità genitoriale, sulla quale è possibile positivamente incidere, prevenendo altri gravi danni al minore;
– che il terzo motivo è manifestamente infondato poiché, come chiarito in numerose occasioni da questa Corte, “in tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento (…), nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni” (Cass. 13485/2017);
– che, nel caso di specie, il giudice d’appello, non solo ha espressamente qualificato come irrilevante, al fine del provvedere, l’ammissione di molte delle istanze istruttorie avanzate, ma anche definito alcune di esse (ed è questo il caso della richiesta dell’espletamento di una CTU psico-pedagogica sulla persona del padre) come non supportate da giustificazioni;
– che il quarto motivo è inammissibile, essendo volto esclusivamente ad un riesame del merito in questa sede precluso, facendo esso valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, a “proporre un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, ma tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionale valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice” (Cass. 18039/2012);
– che, infatti, l’accertamento circa le effettive capacità economiche e genitoriali del padre non può che costituire apprezzamento esclusivamente rimesso al giudice di merito;
– che il quinto motivo è manifestamente infondato, avendo questa Corte da tempo chiarito che “il rigetto tanto dell’appello principale quanto di quello incidentale non obbliga il giudice a disporre la compensazione totale o parziale delle spese processuali, il cui regolamento, fuori della ipotesi di violazione del principio di soccombenza per essere stata condannata la parte totalmente vittoriosa, è rimesso, anche per quanto riguarda la loro compensazione, al potere discrezionale del giudice di merita” (Cass. 18173/2008): mentre, nella specie, comunque vi è stato l’addebito solo parziale delle spese del grado;
– che, conclusivamente, il ricorso deve essere respinto;
– che non deve statuirsi sulle spese del giudizio di legittimità, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi delD.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,art.13, comma 1-quater, inserito dalla 1. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
In caso di diffusione del presente provvedimento, dispone omettersi le generalità e gli altri dati identificativi delle parti, a norma delD.Lgs. n. 196 del 2003,art.52.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 2 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2019

Le vessazioni psicologiche perduranti sono lesive dell’integrità psicofisica.

Tribunale di Verona, 4 giugno 2019
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SEZIONE FAMIGLIA E INTERDIZIONI-INABILITAZIONI CIVILE
DECRETO
II Giudice dott.ssa Raffaella Marzocca,
nella procedura n. v.g. 2713/2019. promossa da
XX, assistita dall’avv. B. LANZA E dall’avv. DE BONA M.
contro
XY, con l’avv. T. VALERIO e l’avv. E. FIRPO;
a scioglimento della riserva assunta, visti gli artt. 342 bis e ss. cc e 736 bis e ss. cpc ha pronunciato il seguente
DECRETO
Con il ricorso depositato XX chiedeva che a XY, proprio marito, fosse ordinato di cessare la propria
condotta pregiudizievole aggressiva e minacciosa (fatta di scatti d’ira, di urla, di offese, di bestemmie e di
vessazioni psicologiche) tenuta nei confronti della moglie (ed in precedenza anche della figlia AA), di allontanarsi
dalla casa coniugale e di non avvicinarsi alla abitazione medesima, né ai luoghi frequentati dalla predetta.
Deve osservarsi, in primo luogo, come le dichiarazioni rese dalla parte e dagli informatori siano molto
analitiche, puntuali, dettagliate, coerenti e convergenti.
Dichiarava la ricorrente: “Il comportamento abituale di XY è fatto di urli e intimidazioni, dice che è sempre colpa mia, tutto quello che succede, mi si rivolge con parolacce e bestemmie. Il suo comportamento è così da molti anni, quello che mi ha portato alla conclusione di allontanarlo è stato di aver dovuto allontanare nostra figlia da casa perché con lei aveva condotte parimenti intimidatori e sminuenti. Lui invertiva le cose dicendo che la colpa era della figlia che era secondo lui stupida e drogata, cosa non vera. Lui si disinteressa di lei, mi accusava di averla cresciuta male ed averla fatta diventare bugiarda. Recentemente quando nostra figlia è uscita dalla clinica è stato necessario allontanarla per non farla tornare a casa con lui. Ad un certo
punto anche io non ce la facevo più a vivere con lui, sentendomi anche in colpa con lei per essere rimasta con il papà. Lui mi aggrediva per qualsiasi cosa (tapparella rotta, lavapiatti rotta lui diceva sempre che era colpa mia). Non potevo aprire le finestre perché altrimenti si spendeva troppo di riscaldamento, le tapparelle restavano giù.
Mi diceva che ero bugiarda, una testa di cazzo, ragionavo con la figa, avevo la faccia da ippopotamo,
bestemmiando come intercalare abituale. Mi sono allontanava ad ottobre e tornavo alcune volte per prendere le mie cose e lui mi ha insultato ancora perché c ‘era un mobile rotto e del materiale alimentare avariato. Una volta che parlavamo di soldi mi ha detto che mi avrebbe fatto interdire. Mi diceva che siccome ero depressa era perché ero drogata. Da sempre mio marito è stato un accumulatore di oggetti, lui diceva che gli serviva per il suo lavoro.
Avevamo suddiviso la casa in due zone, una per il suo studio ed una per l’abitazione. Lui piano piano ha
accumulato carte e faldoni in casa, vestiti ovunque, dovevo stendere i vestiti in sala. Io non avevo più un mio
spazio, lui diceva che la casa doveva essere una cosa da modificare in fieri, ma sempre a piacere suo e per il suo interesse e come io non esistessi. Attualmente sono stata ospitata da mia figlia, e dalle mie sorelle, e comunque sono stata spesso a casa perché lì ho tutte le mie cose. ”
Tali dichiarazioni sono state confermate e dettagliate dalla informatrice BB, figlia di primo letto di XX, la
quale, sotto il vincolo dell’impegno di rito, ha dichiarato: “Dalle seconda media ho convissuto con mia madre e XY per metà settimana e fino ai 22 anni quando sono andata a vivere per conto mio. Io ho sempre frequentato poi mia madre e poi lei ha tenuto le mie figlie. Ad un certo punto ha iniziato a venire da me per evitare di sottoporre anche le mie figlie a situazioni di tensioni in casa. La situazione era imprevedibile. XY può iniziare ad urlare per qualsiasi motivo, perché non si rispondeva ad un comando o perché la televisione era accesa, o perché il suo bicchiere era spostato. Da quel momento lui comincia ad urlare, a bestemmiare, a rivangare fatti del passato.
Lo fa con mia mamma e con me perché ha confidenza, si trattiene se ci sono terzi.
Io ho convissuto con mia sorella quando era piccola e quindi veniva tenuta in casa. XY si opponeva a che facesse sport perché era da stupidi, a che andasse a casa degli altri perché non erano all’altezza, a che uscisse per gite con il coro perché era pericoloso. E le prime contrapposizioni serie con mia sorella sono state nella fase di adolescenza quando lei ha cominciato ad avere una sua personalità. Mia mamma aveva paura di infrangere i divieti che le venivano posti dal padre e quindi la accompagnava dagli amichetti quando mio padre erano via per lavoro. Nel periodo successivo lo scontro principale è stato sulla scuola, anche sul conservatorio e AA è stata sempre sminuita. Ha fatto lavoretti poi ed è sempre stata disprezzata. E ’ stata in Giappone per tre anni e mezzo e io avevo pagato in parte questo viaggio perché speravo potesse aiutarla, ma da due anni e mezzo da quando è tornata le cose sono via via peggiorate fino al ricovero a Villa Santa Giuliana.
Negli ultimi due anni c ’è stato un peggioramento nei rapporti tra mia mamma e XY. Mia mamma ha cercato tante volte di farsi ascoltare. C’erano spesse scenate da parte di XY per tutte le spese che dovevano essere sostenute.
Mia mamma rimandava la discussione perché aveva paura. Prima lei esauriva tutti i soldi della sua pensione. Poi doveva chieder a lui che faceva le sue sfuriate e rivangava fatti del passato. Nell’estate scorsa mia sorella è stata a Santa Giuliana. Mia madre ne ha parlato con XY che non credeva al fatto che mia sorella stesse male. Lui è stato convocato a colloquio da uno psichiatra (è stato scelto un uomo perché lui non ha stima delle donne). Lui ha detto che AA è una bugiarda, come la madre. Mia mamma ha speso soldi in quel periodo. Ha chiesto a XY di darle soldi per aiutare AA a vivere inaffìtto da sola. Di solito mia madre era sempre stata mite ma questa estate invece ha cercato di difendere AA. Quando ho visto che era sempre più depressa e impossibilitata a gestire le sue
cose ho detto a lei di venire via e rifarsi una vita. All ‘inizio è stata da una sorella, poi da me, poi dall’altra
sorella, ma è ospite ed invece ha bisogno di spazi suoi. In questi mesi ogni tanto è tornata a casa qualche volta, lei
ha paura ed ansia di incontrarlo. Venti giorni fa l’ho accompagnata io a casa, lui stava uscendo ma si è
trattenuto in casa. Le uniche cose che ha detto è che si era rotto il mobile in cucina ed ha rinfacciato a mia
madre con disprezzo la presenza di alimenti deteriori. Non ha mai chiesto notizie di AA. La casa è
degenerata negli anni. Anche mia mamma ultimamente ha lasciato le cose andare. Io non so se XY è
accumulatore compulsivo ma al piano terra ha riempito di cose sue che nel tempo hanno occupato tutto, poi
siccome il wi fi non andava bene ha cominciato ad invadere la sala con il suo computer. Mia madre non ha
la forza di controbattere e si è pian piano ritirata lasciando che lui facesse quello che voleva. Un po ’ alla
volta è rimasta schiacciata da ciò. ADR Quando vivevo con loro beveva spesso e si ubriacava. E ’ una
persona irascibile
A conferma della situazione di costante vessazione psicologica in cui si trovava la resistente vi sono
anche le dichiarazioni rese da un’amica della ricorrente che, a sua volta sotto il vincolo dell’impegno di rito,
ha dichiarato: “Ho conosciuto XX in biblioteca a Sommacampagna quando mi sono trasferita dopo essere
rimasta vedova.
Dacdilmoprvaehinrv cdenrsv cdeiostv aehinost adeinprté aciort ,adelnosv aceisuv Iahilnrs Iegistv aceioq aegnrtuaegnrstv aenotu aginptv aelmnostv afiru acdeiv abcghimno aceilmno.abdefilnt ,abelpt Lailprs acelmops adeimtu ,deimorz cimpsv adeilopr .adelnr defiosScfgirsvz.acehinop .aegrst .Ieilstv ,Naeiosv Magnot .acinv ehimsv Qadefhimu aeiruv adelnov adhilnoq acdentu acelort aehmnostv,aceiostv aehil celmnr cefhiovaeimnrsv aentu ceglmost ahilortu aeinos aceivacefimnsv aimnorst aeginort abdeilns.bilmrst aeiouz,Laint agomnoi
invitavo spesso perché lei non usciva mai. Io cercavo di distrarla e portarla con me per farla
rifiorire almeno per due tre ore. Un anno e mezzo fa circa mi aveva raccontato che la figlia al
ritorno dal Giappone era sempre più in difficoltà e il padre le diceva che era una nullità. Poi mi
aveva raccontato che si era fatta tagli. Le ho detto di andare dallo psicologo lei e la figlia. Lui
continuava a chiamarle nullità. Una sera la ragazza di nuovo era tornata tardi, era disperata e con
tagli e io allora ho preso la situazione in mano e chiamato BB perché intervenisse. Mi aveva
raccontato XX che lui continuava sempre a dirle che era nullafacente e non faceva niente ed una
volta si era avventato contro la figlia come per colpirla e la madre si era messa nel mezzo per
evitare il peggio”
Le deposizioni rese, riportate nella loro interezza, fanno emergere indubbiamente un quadro
di prevaricazione del resistente nei confronti della moglie, lesa nella sua dignità, sminuita come
donna, moglie e madre, che nel tempo ha determinato conseguenze patologiche sempre più gravi per
la ricorrente, relegata in una posizione di sudditanza psicologica, di paura ed incapacità di reagire
per evitare che la situazione potesse degenerare ulteriormente, di frustrazione per l’incapacità di
tutelare la figlia dalle modalità sminuenti usate verso di lei così come verso la madre.
Le risultanze delle prove orali, confortate anche dai certificati medici che danno conto della
situazione di prostrazione psichica della ricorrente e della figlia AA, sono indice di una situazione
protratta di vessazioni psicologiche perduranti e incessanti, idonee a ledere e ad aggravare l’integrità
psichica e dunque psicofisica della resistente, visibilmente provata dal continuo protrarsi di tali
condotte.
A fronte di tali precise e dettagliate contestazioni il resistente si è limitato a dichiarare:
“Può capitare che io bestemmi, Non è vero che urlo a mia moglie, fa parte di una percezione
derivante dalla sua malattia che è risalente nel tempo. (…) Mia moglie la ho seguita finché ho
potuto.” Ed ancora “Fin da piccola io l’ho sempre curata AA. Da circa quando aveva 10 anni
invece si è legata alla madre ed io sono stato messo da una parte. Vivevano in un mondoloro. Lei
nel fine settimana se ne stava a giocare e poi piangeva la domenica perché non aveva studiato. Poi
ha avuto il diploma di canto lirico. Ma non ha voluto mettere a frutto il suo talento. Non aveva i
piedi per terra, voleva fare lavoretti per guadagnare, lo non avevo nessuna voce in capitolo. La
madre l’ appoggiava. Vivevano nelle loro favole, nei fumetti. Avevo avvisato BB delle difficoltà di
AA. Loro hanno bisogno di soldi e quindi stanno dicendo tutto questo per quel motivo. La volta
unica che sono andato al manicomio ho parlato solo con lo psichiatra e lo psicologo e non mi
hanno dato informazioni. Appena apro bocca calo un sipario. Sia mia moglie che mia figlia hanno
problemi.
Le dichiarazioni rese dal resistente denotano una scarsa consapevolezza della propria
condotta e degli effetti della stessa sulla moglie e sulla figlia, con un approccio quantomeno
superficiale ed una lettura a tratti riduttiva ed in ogni caso sminuente rispetto alla situazione
rappresentata con dovizia di particolari dalla informatrice BB (particolarmente attendibile avendo
vissuto le dinamiche familiari direttamente).
Si osserva poi come l’unica informatrice citata dal resistente (il quale aveva l’autorizzazione
a citare due informatori) si sia limitata a dichiarare che “Non ho mai assistito a dinamiche familiari
di nessun tipo. Con me è sempre stato cortese. La visita fu circa 5 anni fa quando ancora lavoravo
a Verona. (…) Della figlia mi ha sempre parlato, lui ammirava la sua voce e mi ha fatto anche
sentire delle canzoni sue ma non riuscivano a comunicare e lui si sentiva impotente. Si sentiva
dispiaciuto. Sapevo che la figlia era ricoverata ma non mi ha mai detto se era stato a trovarla. ”
L’esame di tutto il materiale probatorio a disposizione induce a ritenere quindi sussistente il
grave pregiudizio richiamato dalle norme in esame.
L’art. 342 bis c.c. prevede la misura dell’ordine di protezione quando la condotta del
coniuge è causa di grave pregiudizio all’integrità fìsica o morale ovvero alla libertà dell’altro
coniuge.
Non vi è dubbio infatti che la condotta tenuta dal XY sia idonea a ledere gravementesia
l’integrità morale che quella psichica della coniuge, oltre a sopprimere all’interno delle mura
domestiche la libertà della ricorrente di prendere qualsiasi decisione inerente ogni aspetto, anche
pratico e di gestione di sé e della casa coniugale (peraltro di sua proprietà) e che il suo ulteriore
protrarsi andrebbe inevitabilmente ad aggravare la situazione di prostrazione psicologica
dell’istante.
Da ultimo giova osservare che l’accumulo sistematico di oggetti nell’abitazione coniugale,
inizialmente limitato dal XY al piano terra adibito ad uso studio e laboratorio e poi, per sua stessa
ammissione, esteso all’abitazione coniugale in mancanza di altri spazi, costituisce una limitazione
ulteriore per la coniuge, privata della possibilità di fruire dell’abitazione e costretta a vivere in una
casa che da dimora per una normale vita pare trasformata in un deposito di materiali di ogni tipo,
come risulta dalla documentazione fotografica depositata.
Si ritiene, dunque, che sussistano tutti i presupposti per confermare l’ordine di protezione e
tutte le statuizioni di cui al decreto dell’8 maggio 2019 per il periodo stabilito di 12 mesi già
indicato in decreto, tempo ritenuto idoneo ad iniziare la procedura di separazione dei coniugi.
In ragione della espressa rinuncia alla domanda di mantenimento da parte della ricorrente
non occorre pronunciare sul punto.
La fondatezza del ricorso determina la soccombenza nelle spese di lite, che vengono quindi
poste a carico del resistente e liquidate in dispositivo,
P.Q.M.
Conferma l’ordine di protezione dell’8.5.2019 da intendersi qui integralmente richiamato e
trascritto.
Condanna XY al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.000,00 per compensi
professionali, oltre al 15% per spese generali oltre iva e epa come per legge.
Si comunichi.
Verona, 04/06/2019
Il Giudice, dott.ssa Raffaella Marzocca

La domanda giudiziale di scioglimento della comunione ereditaria è atto idoneo ad interrompere l’usucapione qualora contenga la richiesta di attribuzione della quota ereditaria

Cass. civ. Sez. II, 30 aprile 2019, n. 11476
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18937/2014 proposto da:
C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA GONDAR 22, presso lo studio dell’avvocato MARIA ANTONELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIETRO MAFFONGELLI;
– ricorrente –
contro
C.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14 A-4, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE PAFUNDI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato EMANUELE CORLI;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 766/2013 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 13/06/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/01/2019 dal Consigliere ANTONINO SCALISI.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione, notificato il 29 agosto 2005, C.C. conveniva in giudizio i propri fratelli C.G. e A., davanti al Tribunale di Brescia, proponendo domanda di divisione ereditaria dei beni immobili, siti in (OMISSIS), lasciati dal genitore C.B., deceduto il (OMISSIS), e detenuti dal fratello G., che si rifiutava di presentare il rendiconto della gestione e negava l’assenso a qualsiasi ipotesi di divisione amichevole.
Chiedeva che a ciascun condividente fosse attribuita una porzione dei beni, di valore corrispondente alla quota spettantegli, che a C.G. fosse ordinato di presentare il rendiconto, con addebito del valore locativo al coerede, possessore e fruitore dei: beni.
Costituitosi in giudizio, C.G. chiedeva il rigetto della domanda: per pacifico riconoscimento degli altri coeredi egli aveva sempre goduto del possesso degli immobili, tanto da usucapirne la titolarità e, proprio per tale riconoscimento, a sue spese, vi aveva apportato numerose riparazioni e migliorie. Pur contestando la pretesa di C.C., rilevava che il litisconsorzio doveva essere integrato con la chiamata in giudizio anche del fratello Co.Al..
Ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti di quest’ultimo, i convenuti C.A. e Co.Al. restavano contumaci.
Istruita la causa, con espletamento di c.t.u. per la predisposizione del progetto di divisione, rigettate le istanze istruttorie per prove orali ritenute superflue, discusso il progetto di divisione all’udienza 17.12.2007 e preso atto della mancata accettazione da parte di C.G., il giudice istruttore, faceva precisare le conclusioni alle parti.
Il Tribunale, con sentenza n. 2519/09 del 22 luglio 2009: dichiarava lo scioglimento della comunione ereditaria tra C.G., C., A. e Al. con attribuzione a ciascuno di essi di beni per la quota di un quarto; approvava e dichiarava definitivo il progetto di divisione depositato il 10.7.2007, richiamato integralmente nella sentenza; attribuiva a C.C. l’assegno B), a C.G. l’assegno C), ad Co.Al. l’assegno A), ad C.A. l’assegno D); condannava C.G. a pagare a C.C. Euro 161.411,96, oltre interessi legali dalla data del deposito della sentenza al saldo; addebitava le spese della c.t.u. alla massa ereditaria; dichiarava compensate le spese di lite tra le parti costituite nella misura di metà e condannava C.G. a rifondere a C.C. la rimanente quota, tenuto conto della sua opposizione al progetto poi confermato nella sentenza e della reiezione della maggior parte delle eccezioni da lui sollevate.
Avverso questa sentenza interponeva appello C.G. chiedendo, in riforma della decisione, di respingere le domande dell’attrice. Reiterava le istanze istruttorie svolte in primo grado, chiedeva l’espletamento di c.t.u. con esclusivo riferimento al valore attuale degli immobili, per il ricalcolo dei conguagli dovuti. C.C., resistendo al gravarne, ha chiesto di respingere l’appello, perché infondato in fatto e in diritto; nel caso di riforma della sentenza, di pronunciare, comunque, lo scioglimento della comunione ereditaria, attribuendo a lei la proprietà esclusiva di una porzione di valore corrispondente alla quota di 1/4 dell’asse ereditario (come accertato dal C.T.U.), con condanna di C.G. a corrisponderle i frutti civili, quale ristoro per la privazione della utilizzazione pro-quota dei beni da lui goduti.
C.A. e Co.Al. rimanevano contumaci, anche nel grado di appello.
La Corte di Appello di Brescia, con sentenza n. 766 del 2013, accoglieva parzialmente l’appello ed, in riforma della sentenza impugnata, disponeva l’assegnazione dei lotti a) b) c) e d), rispettivamente ad Al., C., G. ed A., e gli ultimi tre erano tenuti al conguaglio a favore del primo, riduceva la somma che C.G. doveva pagare a C.C. ad Euro 21.332,08, compensava per un terzo le spese processuali e condannava C.G. a pagare a C.C. i restanti due terzi. Confermava, per il resto, la sentenza impugnata. A sostegno di questa decisione, la Corte d’Appello di Brescia ha osservato, tra altro, che il Tribunale sarebbe incorso in un’omissione di pronuncia non avendo detto nulla circa i conguagli previsti dal CTU con l’assegnazione dei lotti A) B) C) D) assegnato ad Al..
La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da C.G. con ricorso affidato ad un motivo. C.C. ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale condizionato affidato ad un motivo. C. ( Al. e A.) in questa sede non hanno svolto alcuna attività giudiziale.

Motivi della decisione
A.- Ricorso principale.
1.- Con l’unico motivo C. lamenta la violazione e falsa applicazione degliartt. 1165 e 2943 c.c., in relazioneall’art. 360 c.p.c., n. 3. Secondo il ricorrente, la Corte distrettuale avrebbe errato nel ritenere che l’atto di citazione introduttivo del giudizio di divisione dell’asse ereditario fosse idoneo ad interrompere la prescrizione acquisitiva, non tenendo conto che l’azione di divisione ereditaria quale azione petitoria non è idonea ad interrompere il possesso utile all’usucapione. Infatti, l’istanza di attribuzione della quota di spettanza mira esclusivamente ad ottenere una modifica sotto il profilo soggettivo della titolarità del diritto di proprietà sul bene, non manifesta la volontà di privare il possessore del potere di fatto sulla cosa, il quale, anzi, potrebbe continuare a godere del bene a prescindere dalle vicende modificative dell’assetto proprietario.
1.1.- Il motivo è infondato.
E’ orientamento pacifico e costante di questa Corte quello secondo cui in tema di usucapione, poiché, con il rinvio fattodall’art. 1165 c.c.,all’art. 2943 c.c., risultano tassativamente elencati gli atti interruttivi del possesso, non è consentito attribuire efficacia interruttiva ad atti diversi da quelli stabiliti dalla legge, con la conseguenza che non può riconoscersi tale efficacia, se non ad atti che comportino, per il possessore, la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa, ovvero, ad atti giudiziali diretti ad ottenere “ope iudicis” la privazione del possesso nei confronti del possessore usucapente (Cass. n. 16234 del 25/07/2011).
Ora, nel caso in esame, considerato che la sig.ra C.C. con l’originaria domanda aveva chiesto, non solo lo scioglimento della comunione ereditaria, ma anche l’attribuzione della quota ereditaria a lei spettante, la domanda introduttiva del giudizio era diretta al recupero del godimento del bene, ovvero, ad ottenere, ope iudicis, la privazione del possesso vantato dal proprio fratello, C.G., attuale ricorrente. Pertanto, nel caso specifico l’atto di citazione di cui si dice era idoneo ad interrompere il tempo necessario ad usucapire. Corretta è, dunque, l’affermazione della Corte distrettuale secondo cui “(….) quando la domanda giudiziale contiene, oltre alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria, anche quella di attribuzione di quota di spettanza, una tale domanda integra tutti i requisiti utili ad interrompere la prescrizione acquisitiva, essendo stato raggiunto lo scopo di ottenere la materiale separazione della quota del condividente dalla massa ereditaria (….)”.
Ricorso incidentale.
2.- Con l’unico motivo del ricorso incidentale la sig.ra C.C. denuncia la nullità della sentenza per omissione di pronuncia vizio del procedimento exart. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Secondo la ricorrente incidentale, la Corte distrettuale non avrebbe esaminato l’eccezione relativa al difetto di un valido possesso ad usucapione. In particolare, secondo la ricorrente, la Corte distrettuale non avrebbe considerato che il C.G. aveva posseduto il bene oggetto del giudizio uti condominus e non uti dominus e, pertanto, avrebbe dovuto dimostrare di aver posseduto attraverso un’attività durevole, apertamente connaturante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui (Cass. 19478 del 2007).
2.- E’ evidente che il motivo in esame rimane assorbito dal rigetto del primo motivo.
In definitiva, va rigettato il ricorso principale assorbito quello incidentale di C.C.. Le spese seguono la soccombenza. Si dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente principale.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito quello incidentale e condanna il ricorrente in solido a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 3.500,00, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% del compenso ed accessori, come per legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma delD.P.R. n. 115 del 2002,art.13, comma 1bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile di questa Corte di Cassazione, il 9 gennaio 2019.
Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2019

L’audizione del minore nei procedimenti di famiglia

Cassazione civile, sez. I, 07 Maggio 2019, n. 12018. Est. Tricomi.
RITENUTO
CHE:(*) ricorre per cassazione avverso il decreto della Corte di appello di Venezia che, in procedimento concernente – tra l’altro – la richiesta di modifica delle condizioni di divorzio congiunto concernenti la collocazione del minore (*) (nato il (*)) – già disposta presso la madre (*) in Treviso, ove questa si era trasferita come da accordi, con affidamento al Servizio sociale di detto Comune di Treviso dal Tribunale – a proprio favore in Milano, aveva respinto tale richiesta.
Il ricorso consta di cinque motivi, corredati da memoria. (*) ha replicato con controricorso corroborato da memoria. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’articolo 375 c.p.c., u.c., e articolo 380 bis 1 c.p.c.. Il P.G. ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO
CHE:
1.1. Preliminarmente va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dalla (*) giacchè anche in relazione alle condizioni di divorzio afferenti i figli trova applicazione il principio secondo il quale “Il decreto pronunciato dalla corte d’appello in sede di reclamo avverso il provvedimento del tribunale in materia di modifica delle condizioni della separazione personale concernenti l’affidamento dei figli ed il rapporto con essi, ovvero la revisione delle condizioni inerenti ai rapporti patrimoniali fra i coniugi ed il mantenimento della prole ha carattere decisiorio e definitivo ed è, pertanto, ricorribile in cassazione ai sensi dell’articolo 111 Cost.” (Cass. n. 11218 del 10/05/2013).
1.2. Va altresi’ dichiarata irricevibile la documentazione depositata in uno alla memoria della (*) (plurime relazioni dei Servizi sociali cronologicamente successive al decreto impugnato e decreto del Tribunale di Treviso relativo a diverso procedimento, sia pure tra le stesse parti): tale documentazione non rientra tra quella afferente alla nullità della sentenza impugnata, all’ammissibilità del ricorso e del controricorso, consentita ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 372 c.p.c..
2.1. Con il primo motivo si denuncia la nullità della pronuncia e la violazione dell’articolo 112 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli articoli 336 bis e 337 octies c.c., dell’articolo 12 della Convenzione di New York 20 novembre 1989, ratificata con L. 27 maggio 1991, n. 176 e dell’articolo 3 della Convenzione di Strasburgo 25 gennaio 1996, ratificata con L. 2 marzo 2003, n. 77.
Il ricorrente, rammentando di avere richiesto con il reclamo che venisse disposto dalla Corte di appello l’ascolto diretto del figlio, oltre che la rinnovazione della CTU, si duole che la Corte di appello non solo non vi abbia provveduto, ma non abbia nemmeno illustrato le ragioni per le quali non aveva inteso dare seguito alla richiesta.
2.2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 337 ter e 337 octies c.c..
Il ricorrente si duole che la Corte di appello abbia omesso di prendere in considerazione la volontà del figlio, favorevole ad un rientro a Milano per vivere con il padre e la sua nuova famiglia, manifestata nel corso della CTU, e di motivare sulle ragioni della non condivisione nell’adozione del provvedimento impugnato.
2.3. I motivi vanno trattati congiuntamente perchè strettamente connessi. Sono inammissibili e vanno disattesi.
2.4. In proposito va rammentato che “L’audizione dei minori, già prevista nell’articolo 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, è divenuta un adempimento necessario, nelle procedure giudiziarie che li riguardino, ed in particolare in quelle relative al loro affidamento ai genitori, ai sensi dell’articolo 6 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata con la L. n. 77 del 2003, e dell’articolo 155-sexies c.c., introdotto dalla L. n. 54 del 2006, salvo che l’ascolto possa essere in contrasto con gli interessi superiori del minore. Costituisce, pertanto violazione del principio del contraddittorio e dei principi del giusto processo il mancato ascolto che non sia sorretto da espressa motivazione sull’assenza di discernimento che ne puo’ giustificare l’omissione, in quanto il minore è portatore d’interessi contrapposti e diversi da quelli del genitore, in sede di affidamento e diritto di visita e, per tale profilo, è qualificabile come parte in senso sostanziale.” (Cass. Sez. U. n. 22238 del 21/10/2009) e che l’audizione del minore infradodicenne capace di discernimento puo’ avvenire direttamente da parte del giudice ovvero, su mandato di questi, di un consulente o del personale dei servizi sociali, salvo che il giudice non ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, l’esame manifestamente superfluo o in contrasto con l’interesse del minore (Cass.n. 3913 del 16/02/2018, tra molte).
Come è stato chiarito, con specifico riferimento alla funzione ed agli obiettivi perseguiti “… l’ascolto del minore di almeno dodici anni, e anche di età minore ove capace di discernimento, costituisce una modalità, tra le piu’ rilevanti, di riconoscimento del suo diritto fondamentale ad essere informato e ad esprimere le proprie opinioni nei procedimenti che lo riguardano, nonchè elemento di primaria importanza nella valutazione del suo interesse.” (Cass. n. 6129 del 26/03/2015), anche se le sue dichiarazioni non vincolano il giudice nell’adozione dei provvedimenti nel superiore interesse del minore.
2.5. Tanto premesso, osserva la Corte che tali principi risultano rispettati nella decisione impugnata e che quanto prospettato dal ricorrente non trova riscontro in atti.
Innanzi tutto va osservato che, dalla lettura del decreto si evince – come rimarcato nel controricorso e nelle conclusioni rassegnate dal PG – che il minore fu ascoltato nel corso del primo grado a cura del CTU e che questi tenne conto delle sue dichiarazioni nell’ambito dell’approfondito esame delle risultanze istruttorie confluite nell’elaborato peritale, posto a fondamento dei provvedimenti adottati dal giudice.
Risultano espresse anche le ragioni per cui la Corte di appello ha disatteso il desiderio manifestato dal figlio di rientrare in Milano dal padre: segnatamente, viene rimarcato che tale desiderio appariva conseguire al comportamento tenuto dal padre in opposizione alla madre, comportamento tale da indurre il minore “a schierarsi nel conflitto fra i genitori a favore del padre” ed a “manifestare l’insistente desiderio del suo rientro a Milano e la sua impossibilità di inserirsi nell’ambiente materno” e da coinvolgerlo “in un ruolo ed in scelte e decisioni che competono agli adulti” (fol.2).
Da cio’ si desume che entrambe le doglianze risultano assertive, non si confrontano con l’effettivo decisum e con i profili motivazionali chiaramente esplicitati, nè illustrano con la dovuta specificità – come era onere della parte (Cass. n. 7177 del 2/8/1997) – in che termini ed in che modo la questione sia stata posta: vanno pertanto dichiarate inammissibili.

3.1. Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del’articolo 709 ter c.p.c.in merito alla conferma della misura dell’ammonimento inflitta dal Tribunale di Treviso a carico del (*).

3.2. Anche questo motivo è inammissibile perchè il ricorrente, lungi dal criticare la decisione impugnata, si limita a riproporre la propria tesi ed i propri convincimenti.

4.1. Con il quarto motivo si denuncia l’omessa pronuncia e la violazione e falsa applicazione del’articolo 91 c.p.c..
Il ricorrente si duole che, a fronte del reclamo proposto in merito alla condanna alle spese con parziale compensazione pronunciata a suo carico dal primo giudice, la Corte di appello abbia omesso di pronunciarsi e cio’ nonostante egli avesse evidenziato che la (*) doveva ritenersi la parte maggiormente soccombente.
4.2. Con il quinto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 91 c.p.c. e ss. quanto alla condanna alle spese di lite. Il ricorrente si duole che la Corte di appello abbia compensato le spese di lite, dovendo invece, a suo dire, disporre la condanna a carico della (*) in ragione della soccombenza.
4.3. Il quarto motivo è infondato, quanto all’omessa pronuncia. Invero il rigetto del reclamo del (*) è comprensivo anche del rigetto dell’impugnazione sulla statuizione circa le spese di giudizio del primo grado.
4.4. I motivi quarto e quinto sono inammissibili, quanto alla violazione degli articoli 91 c.p.c. e ss. giacchè, come questa Corte ha già affermato, “In tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi.” (Cass. n. 24502 del 17/10/2017): posto che la reciproca soccombenza non è in discussione, il ricorrente sostanzialmente mira ad ottenere una nuova valutazione di merito.
5.1. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo. Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52.
Sussistono i presupposti per l’applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
– Rigetta il ricorso;
– Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida nel compenso di Euro 4.000,00, oltre spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15%, Euro 200,00 per esborsi ed accessori di legge;
– Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52;
– Dà atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

L’estinzione del giudizio per rinuncia agli atti va dichiarata con sentenza

Tribunale Torino, 15 Gennaio 2019.
in persona del Giudice dott. Edoardo DI CAPUA
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 18620/2017 R.G.;
omissis
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
1.1. Si premette che:
– ai sensi dell’art. 132, 2° comma, n. 4, c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” (e non più anche “la concisa esposizione dello svolgimento del processo”).
– ai sensi dell’art. 118, 1° comma, disp. attuaz., c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la “motivazione della sentenza di cui all’art. 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.”
Pertanto, con riguardo allo svolgimento del processo saranno richiamati unicamente gli eventi rilevanti ai fini della decisione.
1.2. Con atto di citazione datato 20.07.2017 ritualmente notificato, l’Ing. D. Ottavio ha convenuto in giudizio presso il Tribunale di Torino la società C.A. S.r.l., nonché la società FRATELLI A. S.R.L., il sig. A. Salvatore, la sig.ra B. Olga, la sig.ra C. Maria Virginia e la società L.M. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo, nel merito, l’accoglimento delle seguenti domande:
“nel merito,
2. accertare e dichiarare l’inefficacia nei confronti dell’Ing. Ottavio D. del contratto preliminare di vendita autenticato nelle firme dal Notaio dott. Fabio P., Rep. n. 76929, Racc. n. 32443, stipulato il 14.9.2012 fra Salvatore A. ed Olga B. (da un lato) e Maria Virginia C. (dall’altro), in relazione a tutti i seguenti Immobili:
omissis
3. accertare e dichiarare l’inefficacia nei confronti dell’ing. Ottavio D. del contratto di vendita a rogito Notaio Fabio P., Rep. 82364, Racc. 36069, stipulato il 29.7.2015 fra Salvatore A. ed Olga B. (da un lato) e CSA s.r.l. (dall’altro), avente ad oggetto i diritti pari ad un quarto sui locali di pertinenza adibiti a piscina e locali interrati al servizio della piscina, in Santa Teresa di Gallura, con accesso da via Galliano, confinanti con parti comuni da tutti i lati ed aventi i seguenti riferimenti catastali: omissis;
4. accertare e dichiarare l’inefficacia nei confronti dell’ing. Ottavio D. del contratto di vendita a rogito Notaio Fabio P., Rep. 82433, Racc. 36120, stipulato il 5.8.2015 fra Salvatore A. ed Olga B. (da un lato) e L.M. s.r.l. (dall’altro), avente ad oggetto i seguenti immobili:
omissis
1.3. Si sono costituite le parti convenute, depositando le rispettive comparse di costituzione e risposta, contestando le domande di controparte e chiedendone il rigetto.
1.4. Con Ordinanza datata 20.12.2018 il Giudice Istruttore:
– letta la dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio della parte attrice Ing. D. Ottavio ex art. 306 c.p.c. depositata telematicamente in data 11.10.2018, sottoscritta dal difensore di quest’ultima che, peraltro, non risulta munito del relativo potere (cfr. la procura speciale in calce all’atto di citazione, nella quale non è espressamente previsto anche il potere di “rinunciare” agli atti del giudizio);
– letta la dichiarazione di accettazione della parte convenuta società C.A. S.r.l. ex art. 306 c.p.c. depositata telematicamente in data 10.10.2018, sottoscritta dal difensore della convenuta, munito del relativo potere (cfr. la procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta);
– ha invitato la parte attrice Ing. D. Ottavio e la parte convenuta società C.A. S.r.l. a precisare le conclusioni in punto estinzione (sempre che la parte attrice depositi entro la successiva udienza rituale dichiarazione di rinuncia agli atti sottoscritta dall’Ing. D. Ottavio o dal difensore di quest’ultimo espressamente munito del relativo potere), con rinuncia ai termini previsti dall’art. 190 c.p.c. fissando a tal fine udienza di precisazione delle conclusioni avanti a sé al 09.01.2019, riservando la pronuncia della Sentenza di estinzione all’esito della predetta udienza;
– ha disposto la separazione delle cause, ai sensi dell’art. 103, 2° comma, c.p.c. e la formazione di un autonomo fascicolo processuale per la prosecuzione del giudizio tra la parte attrice Ing. D. Ottavio e le parti convenute società FRATELLI A. S.R.L., sig. A. Salvatore, sig.ra B. Olga, sig.ra C. Maria Virginia e società L.M. S.r.l., riservando la fissazione dell’udienza successiva all’esito della separazione.
1.5. All’udienza in data 09.01.2019 la parte attrice, come rappresentata dal difensore in presente udienza, munito del relativo potere, ha dichiarato di rinunciare agli atti ai sensi dell’art. 306 c.p.c. ed ha precisato le conclusioni chiedendo di dichiarare l’estinzione del processo e la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, a spese compensate, con espressa rinuncia ai termini previsti dall’art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Sempre alla medesima udienza, la parte convenuta, come rappresentata dal difensore in udienza, munito del relativo potere, ha dichiarato di accettare la predetta rinuncia agli atti ai sensi dell’art. 306 c.p.c. ed ha precisato le conclusioni chiedendo a sua volta di dichiarare l’estinzione del processo e la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, a spese compensate, con espressa rinuncia ai termini previsti dall’art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
1.6. Il Giudice Istruttore, fatte precisare alle parti costituite le conclusioni così come in epigrafe, ha trattenuto la causa in decisione, prendendo atto che nella medesima udienza i procuratori delle parti hanno dichiarato di rinunciare ai termini previsti dall’art. 190 c.p.c.

2. Sull’estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c. .
2.1. Come si è accennato, all’udienza in data 09.01.2019 il difensore della parte attrice, munito del relativo potere, ha dichiarato di rinunciare agli atti ai sensi dell’art. 306 c.p.c.
A sua volta, sempre alla medesima udienza, il difensore della parte convenuta, munito del relativo potere, ha dichiarato di accettare la predetta rinuncia agli atti ai sensi dell’art. 306 c.p.c.
Inoltre, alla medesima udienza i difensori delle parti costituite hanno precisato le conclusioni chiedendo di dichiarare l’estinzione del processo e la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, a spese compensate, con espressa rinuncia ai termini previsti dall’art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2.2. Pertanto, nel caso di specie il processo si è estinto e deve dichiararsene l’estinzione ai sensi dell’art. 306, 3° comma, c.p.c.
La pronuncia del Giudice che dichiara l’estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio, infatti, non ha natura costitutiva, bensì dichiarativa, ossia di mero accertamento della regolarità formale della rinuncia e dell’accettazione (cfr. in tal senso: Tribunale Cagliari 28 aprile 1993 in Riv. giur. Sarda 1994, 367 e, implicitamente, Cass. Civile, sez. VI, 06 settembre 2012 n. 14971 in Giust. civ. Mass. 2012, 9, 1096).
2.3. Si deve soltanto aggiungere che l’estinzione del processo dev’essere dichiarata con Sentenza, sulla base delle considerazioni che seguono:
• nelle controversie, quale quella in esame, davanti al Tribunale in composizione monocratica vi è sovrapposizione nella medesima persona fisica del Giudice istruttore e dell’organo decidente, per cui non è più configurabile il reclamo previsto dall’art. 178 c.p.c.;
• invero, l’art. 178, 2° comma, c.p.c., prevede l’impugnazione con il reclamo immediato al Collegio della sola “ordinanza del giudice istruttore che non operi in funzione di giudice unico”;
• nelle altre ipotesi si rende invece necessaria la pronuncia di una Sentenza al fine di consentire l’eventuale impugnazione mediante appello;
• del resto, la Cassazione suole ritenere che il provvedimento dichiarativo dell’estinzione del processo adottato dal giudice monocratico del tribunale ha natura sostanziale di sentenza, ancorché sia pronunciato in forma di ordinanza o decreto e, dunque, quando sia stato pronunciato in primo grado, è impugnabile con l’appello (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. I, 15 marzo 2007, n. 6023 in Giust. civ. Mass. 2007, 3; Cass. civile, sez. I, 06 aprile 2006, n. 8041 in Giust. civ. Mass. 2006, 4; Cass. civile, sez. I, 28 aprile 2004, n. 8092 in Giust. civ. Mass. 2004, 4; Cass. civile, sez. I, 25 febbraio 2004, n. 3733 in Foro it. 2004, I,1418; Cass. civile, sez. I, 22 ottobre 2002, n. 14889 in Giust. civ. Mass. 2002, 1829);
• sul punto, merita poi di essere richiamata la seguente pronuncia della Suprema Corte: “I commi 3 e 4 dell’art. 306 c.p.c. attribuiscono al giudice la funzione di adottare due distinti provvedimenti, aventi ad oggetto, rispettivamente, la dichiarazione dell’estinzione del giudizio a seguito della rinunzia agli atti formulata da una parte ed accettata dall’altra e la liquidazione delle spese che la prima deve ex lege rimborsare alla seconda, salvo diverso accordo tra le parti. Il primo di detti provvedimenti, quando l’organo investito dalla decisione della causa abbia, per l’oggetto del giudizio, struttura monocratica, ha natura sostanziale di sentenza e, come tale, è appellabile anche se emesso in forma di ordinanza; diversamente, conserva la sua natura di ordinanza reclamabile ai sensi dell’art. 308, comma 1, c.p.c., se emanata dal giudice istruttore nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale e, quindi, non può essere altrimenti impugnato se non con quel rimedio espressamente previsto. Il provvedimento di liquidazione delle spese è, invece, dichiarato espressamente inimpugnabile dallo stesso art. 306, comma 4, secondo periodo, c.p.c., e, quindi, la parte che intenda dolersene può solo proporre ricorso straordinario per cassazione, in virtù dell’art. 111, comma 7, cost.”. (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. II, 10 ottobre 2006, n. 21707 in Giust. civ. Mass. 2006, 10);
omissis

3. Sulla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.
3.1 Tenuto conto dell’estinzione del processo, dev’essere ordinato alla Conservatoria dei Registri Immobiliari competente (Agenzia delle Entrate – Ufficio provinciale di SASSARI – Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare di TEMPO PAUSANIA) di provvedere alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di cui all’atto di citazione.
3.2. Invero, ai sensi dell’art. 2668, 2° comma, c.c., la cancellazione deve essere giudizialmente ordinata, tra l’altro, qualora “il processo sia estinto per rinunzia o per inattività delle parti”.

4. Sulle spese processuali.
4.1. Le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti.
4.2. Invero, l’art. 306, ultimo comma, c.p.c., prevede che “il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro” .
Nel caso di specie, le parti hanno concordemente espressamente chiesto la compensazione integrale delle spese processuali.

P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI TORINO, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 18620/2017 R.G. promossa dall’Ing. D. Ottavio (parte attrice) contro la società C.A. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore sig.ra NERI Maria Pia (parte convenuta), nel contraddittorio delle parti:
1) Dichiara l’estinzione del processo, ai sensi dell’art. 306 c.p.c. .
2) Ordina, ai sensi dell’art. 2668 c.c., al Conservatore dei Registri Immobiliari di competente (Agenzia delle Entrate – Ufficio provinciale di SASSARI – Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare di TEMPO PAUSANIA) di cancellare la trascrizione della domanda giudiziale, eseguita in data *.
3) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Torino, in data 15 gennaio 2019.

Il dies a quo della prescrizione del diritto all’indennizzo

Cassazione civile, sez. II, 31 Gennaio 2019, n. 2971. Est. Oliva.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 702 c.p.c., gli odierni controricorrenti evocavano in giudizio la Gruppo Immobiliare Srl, esponendo di aver acquistato da tale società tra febbraio 2006 e settembre 2008 alcuni immobili siti in (*), che erano stati realizzati dalla convenuta; di aver subito danni da infiltrazioni causati da gravi difetti nell’edificazione; di aver inutilmente invitato la società a provvedere al ripristino; di aver promosso – prima di intraprendere il giudizio – procedimento ex art. 696 bis c.p.c., all’esito del quale il danno era stato quantificato in complessivi Euro 616.326,58 (importo derivante dalla sommatoria dei singoli danni individuali degli istanti).
Si costituiva la Gruppo Immobiliare Srl contestando la domanda e chiamando in garanzia la compagnia Generali Assicurazioni Spa. Quest’ultima a sua volta si costituiva eccependo la prescrizione del diritto all’indennizzo ex art. 2952 c.c. e invocando comunque il rigetto della domanda principale. Il Tribunale di Taranto acquisiva il fascicolo della consulenza preventiva, disponeva un’ulteriore C.T.U., della quale ordinava poi la rinnovazione a seguito delle eccezioni della società convenuta ed infine accoglieva la domanda, condannando Gruppo Immobiliare Srl al risarcimento del danno, rideterminato in complessivi Euro 342.302,00 (anche in questo caso, l’importo derivava dalla sommatoria dei singoli danni individuali).
Interponeva appello avverso detta decisione la Gruppo Immobiliare Srl; si costituiva Generali Assicurazioni Spa svolgendo appello incidentale; si costituivano infine gli odierni controricorrenti, resistendo al gravame.
Con la sentenza oggi impugnata n. 41/2017 la Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, accoglieva in parte l’appello principale rideterminando le somme dovute agli appellati a titolo di risarcimento del danno e condannava la società appellante principale alla refusione dei 2/3 delle spese di ambo i gradi di giudizio.
Propone ricorso per la cassazione di detta sentenza la Gruppo Immobiliare Srl affidandosi a quattro motivi. Resiste con controricorso la Generali Assicurazioni Spa, spiegando ricorso incidentale articolato a sua volta in quattro motivi. Resistono con controricorso i proprietari degli immobili, parti istanti in prime cure.
La ricorrente principale e quella incidentale hanno depositato memoria.

Motivi della decisione
Con il primo motivo, il ricorrente principale lamenta la violazione delle norme in materia di I.V.A. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè il Tribunale avrebbe liquidato il danno scegliendo, tra i due calcoli proposti dall’ultimo dei diversi C.T.U. incaricati dal primo giudice (l’uno dei quali eseguito con aliquota I.V.A. al 10% e l’altro invece con aliquota I.V.A. al 22%) il secondo. La Corte di Appello, in parziale accoglimento della censura proposta dalla ricorrente principale sul punto, avrebbe correttamente rilevato che il C.T.U. non aveva distinto le opere di recupero edilizio, per le quali l’aliquota I.V.A. è del 10%, dalle forniture di materie prime e semilavorati, per le quali invece l’aliquota I.V.A. è del 22%; ma avrebbe erroneamente fatto riferimento alla quantificazione operata dal C.T.U. con il calcolo eseguito con I.V.A. al 10%, applicando al risultato finale una maggiorazione dell’8% sul presupposto che la gran parte del costo fosse costituito da fornitura di materie prime e semilavorati (sui quali l’aliquota I.V.A. è pari, come detto, al 22%). Secondo la società ricorrente principale, l’operazione svolta dalla Corte di Appello sarebbe scorretta perchè la maggiorazione sarebbe stata applicata sull’intero importo del danno liquidato in favore di ciascun soggetto danneggiato, e non invece soltanto sulla parte di detto danno costituita dalle opere di recupero edilizio. In tal modo, la Corte tarantina avrebbe – ad avviso della società ricorrente – di fatto applicato a tutte le lavorazioni, indistintamente, uno scaglione I.V.A. al 18% non previsto da alcuna norma fiscale.
La doglianza va rigettata. E’ infatti chiaro, dalla lettura della sentenza impugnata, che la Corte territoriale ha liquidato in danno in modo equitativo, determinando l’importo delle somme dovute a titolo di risarcimento a partire dalle proposte del C.T.U. Ing. B., ritenute “le più idonee ad eliminare i danni con esborsi ragionevoli” (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata). Tra i due calcoli proposti dal predetto C.T.U., rispettivamente con applicazione dell’aliquota I.V.A. al 10% e al 22%, la Corte pugliese ha optato per il primo, operando tuttavia una correzione in aumento delle somme determinate dall’ausiliario, nella misura dell’8% del totale indicato per ciascun soggetto danneggiato, sul duplice presupposto che nel calcolo non si potessero distinguere le singole lavorazioni soggette ad I.V.A. al 10% o al 22% e che “la maggior parte dei lavori individuati prevede l’acquisto di materie prime e semilavorati, cui va applicata l’I.V.A. al 22%” (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata). Trattasi evidentemente di liquidazione equitativa del danno, peraltro determinato dalla Corte di Appello in termini assoluti per ciascun soggetto danneggiato (cfr. sempre pag.9, a seguire) che si sottrae al sindacato di questa Corte e che non configura alcuna erronea interpretazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto, dovendosi ritenere che la maggiorazione applicata dal giudice di merito sia diretta non già – come ritiene la ricorrente – ad introdurre un’aliquota I.V.A. intermedia tra quelle al 10% e al 22% previste dalla legge, ma piuttosto ad adeguare il calcolo dell’ausiliario al danno in concreto subito dai controricorrenti.
Va anche evidenziato, sul punto, che la decisione del giudice di seconda istanza è sostanzialmente favorevole alla ricorrente principale, posto che – a fronte della rilevata circostanza che la maggior parte delle opere individuate dall’ausiliario era soggetta all’aliquota maggiore – la Corte territoriale ha comunque ritenuto di correggere in diminuzione la statuizione del Tribunale, che aveva invece applicato il calcolo proposto dall’ausiliario con aliquota al 22%.
Con il secondo motivo, la ricorrente principale lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1669 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto non sussisterebbe, alla luce delle risultanze della C.T.U., un’apprezzabile limitazione della funzionalità dell’immobile oggetto di causa.
Con il terzo motivo, la ricorrente principale lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1490, 1667, 1669, 2934 e 2935 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto la Corte di Appello avrebbe dovuto applicare nel caso di specie, alternativamente, l’art. 1667 c.c., ove si fosse privilegiato l’aspetto del facere, o l’art. 1490 c.c., ove si fosse privilegiato invece il profilo del dare. Di conseguenza, l’azione avrebbe dovuto essere comunque ritenuta prescritta, posto che i danneggiati avrebbero avuto contezza del danno all’esito del deposito della relazione tecnica eseguita a seguito dell’A.T.P., avvenuto il 27.7.2009, ma avrebbero proposto la domanda soltanto il 22.11.2010 e quindi oltre un anno più tardi.
Le due censure, che per la loro intima connessione meritano un esame congiunto, vanno dichiarate inammissibili.
Con esse, infatti, la ricorrente principale invoca una rivalutazione della decisione di merito operata dalla Corte territoriale: in continuità con l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, il motivo di ricorso non può mai risolversi in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013 (Rv. 627790).
E’ in particolare pacifico che “In tema di interpretazione del contratto, il procedimento di qualificazione giuridica consta di due fasi, delle quali la prima – consistente nella ricerca e nella individuazione della comune volontà dei contraenti – è un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione in relazione ai canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 c.c. e segg., mentre la seconda – concernente l’inquadramento della comune volontà nello schema legale corrispondente – risolvendosi nell’applicazione di norme giuridiche può formare oggetto di verifica e riscontro in sede di legittimità sia per quanto attiene alla descrizione del modello tipico della fattispecie legale, sia per quanto riguarda la rilevanza qualificante degli elementi di fatto così come accertati, sia infine con riferimento alla individuazione delle implicazioni effettuali conseguenti alla sussistenza della fattispecie concreta nel paradigma normativo” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 29111 del 05/12/2017, Rv. 646340; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 420 del 12/01/2006, Rv. 586972). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha condotto un apprezzamento di fatto circa la rilevanza dei vizi riscontrati sull’immobile di cui è causa ed ha ritenuto che, sulla base di tale valutazione, la fattispecie fosse inquadrabile nell’ambito dell’art. 1669 c.c.. L’operazione logico-argomentativa del giudice di appello è corretta e condivisibile, posto che, in concreto, sono state riscontrate “ammaloramento ed umidità sulle murature (e sui lastrici solari n.d.a.) derivanti da alcuni differenti difetti costruttivi, oltre che dalla non perfetta e non specifica applicazione dei materiali (c.t.u. B. fl. 141), vizi tutti analiticamente individuati e descritti nelle corpose relazioni tecniche” (cfr. quanto riportato a pag. 4 della sentenza impugnata) Per costante giurisprudenza di questa Corte, “In tema di appalto, i gravi difetti di costruzione che danno luogo alla garanzia prevista dall’art. 1669 c.c., non si identificano necessariamente con vizi influenti sulla staticità dell’edificio ma possono consistere in qualsiasi alterazione che, pur riguardando soltanto una parte condominiale, incida sulla struttura e funzionalità globale dell’edificio, menomandone il godimento in misura apprezzabile, come nell’ipotesi di infiltrazioni d’acqua e umidità nelle murature” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 27315 del 17/11/2017, Rv. 646078; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 84 del 03/01/2013, Rv. 624395 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21351 del 04/11/2005, Rv. 584684). Dal che deriva che l’operazione ricostruttiva del fatto condotta dal giudice di merito è pienamente condivisibile.
Con il quarto motivo, la ricorrente principale lamenta la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè la Corte di Appello avrebbe dovuto quantomeno compensare le spese di lite, posto che a seguito del parziale accoglimento del gravame la pretesa risarcitoria degli odierni controricorrenti era stata ridotta di circa la metà La doglianza va rigettata, posto che la sentenza non viola il divieto di accollo delle spese a carico della parte vittoriosa ma esegue, correttamente, una valutazione globale dell’esito del giudizio, tenendo conto della sostanziale soccombenza della società ricorrente rispetto alla domanda risarcitoria introdotta in prime cure dagli odierni controricorrenti.
Passando all’esame del ricorso incidentale proposto da Generali S.p.a., con il primo motivo si deduce l’omesso esame del contenuto degli atti di istruzione preventiva in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. Ad avviso della ricorrente incidentale, la Corte di Appello non avrebbe considerato che i danneggiati non avevano proposto ricorso per A.T.P. ex art. 696 c.p.c., ma ricorso per consulenza tecnica preventiva ai sensi dell’art. 696-bis c.p.c.. Di conseguenza, il termine di prescrizione della domanda di manleva spiegata da Gruppo Immobiliare S.r.l. nei riguardi di Generali S.p.a. avrebbe dovuto essere computato a decorrere dalla notifica del ricorso per l’istruzione preventiva e non invece dal successivo ricorso ex art. 702 bis c.p.c., con il quale i danneggiati, odierni controricorrenti, avevano poi introdotto il giudizio. La domanda avrebbe quindi dovuto essere ritenuta prescritta ai sensi di quanto previsto dall’art. 2952 c.c..
Con il secondo motivo, la ricorrente incidentale lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 696, 696-bis c.p.c. e art. 2952 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, proponendo, sotto il profilo della violazione di legge, la medesima doglianza di cui al primo motivo Le due censure, da trattare insieme per la loro intima connessione, sono da rigettare.
Con riferimento alla prima di esse, non sussiste alcun omesso esame, posto che la questione della prescrizione è stata diffusamente affrontata dalla Corte di Appello alle pagg. 9 e s. della sentenza impugnata. Il fatto che la Corte territoriale non abbia espressamente affrontato la questione della differente natura (ipotizzata dalla ricorrente incidentale) del ricorso ex art. 696-bis c.p.c., rispetto a quello ex art. 696 c.p.c., non comporta alcuna omissione, potendosi evidentemente configurare un rigetto implicito della relativa doglianza. Peraltro la censura appare anche inammissibile per carenza di specificità, posto che la ricorrente incidentale non indica neppure quali sarebbero gli atti della fase preliminare non esaminati dalla Corte di Appello.
Il secondo motivo è da rigettare a sua volta in quanto proprio il precedente indicato dalla ricorrente incidentale a pag. 13 del controricorso (Cass. sez. 3, Sentenza n. 289 del 13/01/2015, non massimata) afferma, in un passaggio della motivazione, che “Il testo dell’art. 2952 c.c., deve essere interpretato in termini rigorosi, anche in considerazione del fatto che il termine di prescrizione ivi previsto è straordinariamente breve… e che sono sconsigliabili interpretazioni della lettera della legge che, ancorando la decorrenza del termine a date e a comportamenti non identificabili in modo certo, possano pregiudicare ulteriormente la certezza dei rapporti e l’esercizio dei diritti spettanti all’assicurato. In questa linea si muove da tempo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. civ. 28 novembre 2007 n. 24733, che ha ritenuto irrilevante una lettera del danneggiato meramente allusiva alla possibilità di richiesta di un risarcimento; Cass. civ. Sez. 3, 19 novembre 2013 n. 25897 che – in un caso in cui la richiesta risarcitoria era effettivamente pervenuta all’assicurato, ma era stata inviata non dal diretto danneggiato, ma da altro soggetto, interessato a che il danneggiato venisse risarcito – ha ritenuto irrilevante la richiesta del terzo, ribadendo che l’art. 2952 c.c., va interpretato in termini rigorosi, cioè nel senso che il termine di prescrizione decorre dalla data in cui pervenga dal danneggiato una richiesta risarcitoria dal significato univoco, tale per cui l’assicurato veda minacciato il suo patrimonio da una concreta iniziativa del danneggiato, quindi percepisca l’urgenza di darne comunicazione all’assicuratore”.
Del tutto correttamente, quindi, la Corte territoriale ha fatto riferimento per il computo dei termini di prescrizione, tanto dell’azione principale proposta dagli odierni controricorrenti nei confronti della Gruppo Immobiliare S.r.l., che di quella di manleva relativa ai rapporti interni tra assicurato e assicuratore, al momento in cui è stato introdotto il giudizio di merito ed articolata la pretesa risarcitoria. Gli atti anteriori, proprio in quanto finalizzati a conseguire un accertamento tecnico preventivo rispetto alla proposizione del vero e proprio giudizio, non contengono alcuna formulazione di una vera e propria richiesta di risarcimento. Sotto questo profilo, appare irrilevante la distinzione – proposta dalla ricorrente incidentale – tra il ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c., che si sostanzierebbe in “una mera istanza di acquisizione a finalità conservative dello stato e della condizione degli immobili” e il ricorso per consulenza tecnica preventiva ex art. 696 c.p.c., che invece conterrebbe la denuncia dei “vizi e difetti costruttivi specifici, facendosene quantificazione, dei quali si chiedeva accertarsi le cause e quindi la responsabilità, conformemente alla natura e alla funzione del secondo istituto” (cfr. pagg. 10 e 11 del controricorso con ricorso incidentale). Al contrario, ambedue gli istituti si sostanziano nella richiesta di anticipare alcune attività istruttorie, come – nel caso di specie – la consulenza tecnica, rispetto all’introduzione del giudizio di merito, a fini evidentemente deflattivi del contenzioso e per promuovere la conciliazione della lite: ne discende che sia con il ricorso ex art. 696 c.p.c., che con quello ex art. 696-bis c.p.c., non si introduce una domanda giudiziale di merito, ma si invoca soltanto l’anticipazione di talune attività istruttorie; in ambedue i casi, quindi, non si configura alcuna domanda risarcitoria e non scatta, di conseguenza, il termine di prescrizione dell’azione di manleva nei confronti dell’assicuratore previsto dall’art. 2952 c.c..
Ulteriore conferma di quanto sopra si ritrae dal rilievo che l’art. 696-bis c.p.c., è titolato “Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite”, il che rende evidente il fatto che non si tratta di un procedimento di natura contenziosa.
Va in definitiva ribadito il principio per cui, alla luce del criterio rigoroso imposto dalla sentenza di questa Corte n. 289/2015 poc’anzi richiamata, non può farsi decorrere dalla presentazione del ricorso ex art. 696 c.p.c. o ex art. 696-bis c.p.c., il termine di prescrizione dell’azione di manleva nei confronti dell’assicuratore di cui all’art. 2952 c.c..
Con il terzo motivo, la ricorrente incidentale lamenta l’omesso esame delle clausole contrattuali comportanti l’esclusione della garanzia per determinati eventi, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, sostenendo che la Corte di Appello avrebbe dovuto tener conto del fatto che il contratto di assicurazione escludeva la copertura per alcune categorie di vizi, nelle quali rientrerebbero quelli in concreto accertati dal C.T.U..
Con il quarto motivo, la ricorrente incidentale denuncia infine la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., artt. 1322, 1343, 1882 e 1917 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere nulla, per illiceità della causa, la clausola delle condizioni di contratto che prevede l’esclusione della garanzia per i fatti causati con dolo dal costruttore.
Le due doglianze, da trattare insieme in ragione della loro intima connessione, sono da respingere.
Con riferimento al terzo motivo, non si configura alcun omesso esame, posto che la Corte di Appello ha ritenuto nulla la clausola limitativa della responsabilità, affermando che “… è impossibile configurare un difetto di costruzione accidentale, giacchè ogni difetto di costruzione, per sua natura, presuppone una colpa. La clausola di polizza appare, pertanto, priva di causa intesa come funzione economico-sociale, con la precisazione che la semplice ed unilaterale attribuzione patrimoniale non può in alcun caso assurgere al ruolo di causa del negozio, perchè non consente di indentificarne lo scopo e di conseguenza la rilevanza socio-economica e la stessa liceità” (cfr. pag. 11 della sentenza impugnata).
Le clausole di polizza, ed in particolare quella limitativa della responsabilità, sono quindi state compiutamente esaminate dal giudice di appello.
Il quarto motivo è a sua volta da respingere perchè nasconde una richiesta di riesame della valutazione di merito operata dalla Corte territoriale. Valutazione che peraltro appare pienamente convincente, posto che la Corte di Appello ha correttamente applicato il criterio della causa in concreto, osservando (come appena visto) che il difetto di costruzione non è per definizione “accidentale” in quanto è sempre collegato ad una colpa (se non addirittura al dolo) del costruttore.
La soluzione adottata dalla Corte territoriale è conforme ai precedenti di questa Corte, la quale ha affermato che “L’assicurazione della responsabilità civile, mentre non può concernere fatti meramente accidentali, dovuti, cioè, a caso fortuito o forza maggiore, dai quali non sorge responsabilità, per la sua stessa natura importa necessariamente l’estensione ai fatti colposi, restando escluso, in mancanza di espresse clausole limitative del rischio, che la garanzia assicurativa non copra alcune forme di colpa. Pertanto la clausola della polizza stipulata da un condominio, la quale preveda la copertura dei danni “involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale” senza contenere alcuna limitazione con riguardo a determinati gradi di colpa, fa ritenere operante la garanzia anche in ipotesi di comportamento gravemente colposo dell’assicurato, con la sola eccezione delle condotte dolose” (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 20070 del 11/08/2017, Rv. 645341 e Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4799 del 26/02/2013, Rv. 625316).
La clausola che limita la responsabilità ai soli difetti costruttivi “accidentali” è stata quindi correttamente ritenuta nulla dalla Corte pugliese perchè essa azzera il rischio per l’assicuratore. In definitiva, tanto il ricorso principale che quello incidentale vanno rigettati.
Le spese del presente giudizio vanno interamente compensate quanto al rapporto tra ricorrente principale e ricorrente incidentale, in ragione del rigetto di ambedue i ricorsi, mentre seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo relativamente alla posizione dei controricorrenti.
Poichè il ricorso per cassazione è stato proposto dopo il 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, il comma 1-quater, dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente principale e di quello incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.
la Corte rigetta tanto il ricorso principale che quello incidentale. Compensa per intero le spese del presente giudizio tra ricorrente principale e ricorrente incidentale.
Condanna il ricorrente principale e quello incidentale, tra loro in solido, al pagamento in favore dei controricorrenti L.V., Ca.Lo., c.l., M.F., Mo.Lu., S.T., I.F., C.M., Ro.Fr., A.G., Ma.La. e R.E. delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 7.200 di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cassa avvocati come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento tanto da parte del ricorrente principale che di quello incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 2 ottobre 2018.
Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2019.

Il comportamento alienante della madre non giustifica, in assenza di altre controindicazioni, l’affidamento esclusivo del minore al padre e la sua collocazione temporanea presso una struttura educativa terza; il giudice è tenuto a verificare il fondamento della diagnosi di sussistenza della PAS L’ascolto è un adempimento necessario salvo che motivatamente non lo si ritenga superfluo o contrario all’interesse del minore

Cass. civ. Sez. I, 16 maggio 2019, n. 13274
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 26977/2017 proposto da:
R.S., elettivamente domiciliata in Roma, Via Belsiana n. 71, presso lo studio dell’Avv. Occhipinti Mario, rappresentata e difesa dall’Avv. Capraro Fabio, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
T.L., elettivamente domiciliato in Roma, Circonvollazione Clodia n. 19, presso lo studio dell’Avv. Iovane Claudio che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1140/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, pubblicata il 30/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/04/2019 dal Cons. Dott. IOFRIDA GIULIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ZENO Immacolata, che ha concluso per il rigetto del ricorso, in subordine l’accoglimento del terzo motivo p.q.r.;
udito, per la ricorrente, l’Avv. Capraro, che si è riportato;
udito, per il controricorrente, l’Avv. Iovane, che si è riportato.
Svolgimento del processo
La Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 1140/2017, depositata in data 30/05/2017, – in controversia promossa da R.S. nei confronti di T.L., al fine di sentire pronunciare la separazione giudiziale tra loro, con addebito al marito e fissazione delle condizioni economiche e di quelle relative all’affidamento del figlio minore I., nato nel (OMISSIS), – ha confermato la decisione di primo grado, del febbraio 2017, che aveva, all’esito di due consulenze tecniche psicologiche, dichiarato la separazione giudiziale dei coniugi, respinta la domanda di addebito della separazione al marito, e disposto l’affidamento del minore in via esclusiva al padre, previo immediato allontanamento dalla casa, ove viveva con la madre, e collocazione dello stesso, per un semestre, presso una Comunità, dedicata alla cura ed al sostegno dei minori, in Treviso (con carico su entrambi i genitori delle relative spese, ripartito al 50%), stabilendo, per il periodo successivo al collocamento del minore presso il padre, che la madre dovesse contribuire al suo mantenimento, mediante la corresponsione al T. di un assegno mensile di Euro 320,00, rivalutabile mensilmente secondo gli indici Istat, revocando le pregresse statuizioni di assegnazione della casa coniugale alla madre e determinazione di un assegno di mantenimento a favore della madre inizialmente collocataria del minore.
In particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravame della R. (vertente esclusivamente sulle statuizioni in merito all’affidamento del minore), hanno sostenuto che, tenuto conto delle risultanze peritali, la madre doveva definirsi “un soggetto anelastico, scarsamente propensa a mettersi in discussione,… caratterizzato da un atteggiamento preconcetto,…restia a porsi in una prospettiva critica, di analisi e di ricerca, non interessata ad individuare le ragioni del comportamento anomalo di I. con il padre…”, evidenziando altresì come la stessa avesse manifestato una carente collaborazione al positivo e sollecito esito del processo, in particolare, rifiutando di collaborare nell’espletamento della C.T.U.. In sostanza, ad avviso della Corte d’appello, risultava corretto il giudizio espresso dal consulente tecnico nominato (con la collaborazione, nel secondo elaborato, di due ausiliari tecnici), in ordine al fatto che il comportamento materno aveva inciso nella diagnosi di alienazione parentale del figlio nei confronti del padre, avendo la R., come rilevato dal Tribunale, attuato “un progetto di esclusione del genitore alienato, mediante la sostituzione del padre biologico di I. con il nonno materno”; in relazione al minore, la Corte d’appello ha evidenziato quanto emerso dall’elaborato peritale, in ordine all’atteggiamento del minore di rifiuto del padre, definito dallo stesso “bugiardo, violento e viscido” (così esprimendo però “il vissuto degli adulti che hanno accesso alle sue emozioni”), alla sua situazione personale di sofferenza, conseguente alle vicende legate al conflitto genitoriale, ed allo “stile generale di evitamento”, con un conseguente serio “rischio di una compromissione importante dello sviluppo emotivo”. In tale contesto probatorio, la Corte d’appello ha ritenuto ricorrere una violazione del principio della bigenitorialità, venendo privato il minore, al di fuori di cause giustificatrici, dell’apporto affettivo e culturale che l’altro genitore può recare al figlio, cosicché il provvedimento, temporaneo, di affidamento del minore in via esclusiva al padre risultava necessario al fine di porre le condizioni per la concreta attuazione del principio di bigenitorialità, come pure la temporanea interposizione di un soggetto terzo, quale la struttura residenziale dedicata alla cura ed al sostegno dei minori. Quanto poi alla censura relativa alla mancata audizione del minore, la Corte territoriale rilevava che lo stesso era stato sentito nel corso delle consulenze espletate, su delega del magistrato, ed una “ripetuta audizione del minore sugli stessi fatti risulta sconsigliabile”.
Avverso la suddetta pronuncia, R.S. propone ricorso per cassazione, affidato a sette motivi, nei confronti di T.L. (che si costituisce con controricorso).
Motivi della decisione
1. La ricorrente lamenta: 1) con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, exart. 360 c.p.c., n. 3, degliartt. 330 e 333 c.p.c., avendo la Corte territoriale confermato il provvedimento del Tribunale di allontanamento del minore dal contesto famigliare, scolastico, sociale, sportivo, al di fuori dei gravi casi contemplati dalla legge; 2) con il secondo motivo, la violazione, exart. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 337 ter e 337 quater c.c. e della L.54/2006, nella parte in cui la sentenza impugnata ha confermato l’affidamento esclusivo del minore I. al padre, senza motivare tale scelta, essendosi la Corte limitata ad evidenziare l’inidoneità della madre; 3) con il terzo motivo, la violazione e falsa applicazione, exart. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 337 octies c.c., art. 315 bis c.c., comma 3, art. 336 bis c.p.c.,art. 38 disp. att. c.p.c., della normativa internazionale in materia di audizione dei minori, in relazione al rigetto del motivo di gravame relativo al mancato ascolto del minore, oramai quattordicenne; 4) con il quarto motivo, sia la violazione e falsa applicazione, exart. 360 c.p.c., n. 3, di norme di diritto, sia l’omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, exart. 360 c.p.c., n. 5, in riferimento alla mancata verifica dell’attendibilità scientifica della teoria posta a base della diagnosi di sindrome di alienazione parentale (o PAS) e soprattutto della valutazione espressa in ordine alla qualificazione della R. come “genitore alienante”; 5) con il quinto motivo, sia la violazione e falsa applicazione, exart. 360 c.p.c., n. 3, di “norme di diritto”, sia l’omesso esame, exart. 360 c.p.c., n. 5, di fatto decisivo, nella parte in cui la Corte d’appello ha omesso di motivare in ordine ai plurimi vizi della consulenza tecnica d’ufficio, denunciati, con l’atto di appello (mancata videoregistrazione dell’unico colloquio del minore con il consulente tecnico d’ufficio; violazione del principio del contraddittorio, non essendo stato consentito ai consulenti di parte di partecipare al primo colloquio presso l’ausiliare del C.T.U.; mancata redazione di un verbale degli incontri; la predisposizione di un programma di trattamento cui sottoporre il minore con la comunità, prima di ottenere l’autorizzazione del giudice; violazione delle linee guida in tema di ascolto del minore); 6) con il sesto motivo, sia la violazione e falsa applicazione, exart. 360 c.p.c., n. 3, degliartt. 115 c.c.e ss. e del c.d. principio di bigenitorialità, sia l’omesso esame, exart. 360 c.p.c., n. 5, di fatto decisivo oggetto di discussione, in riferimento all’omesso esame dei motivi del rifiuto, da parte del minore I., del padre; 7) con il settimo motivo, la violazione e falsa applicazione, exart. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, in relazione alla disposta interruzione del legame tra madre e figlio, attraverso il trasferimento dello stesso in comunità, in luogo di altre misure idonee ad assicurare il recupero del rapporto del figlio con il padre.
2. Il primo, il secondo, il quarto, il sesto ed il settimo motivo, che possono essere trattati insieme, essendo connessi e vertendo tutti sulla contestata decisione di sottrarre un bambino all’ambiente materno, con il quale il rapporto – indipendentemente dalla ritenuta condotta “alienante” – non presentava altre controindicazioni, per collocarlo, per un semestre, non potendo stabilire un immediato inserimento nell’ambiente familiare paterno, a causa della forte avversione manifestata al riguardo dal minore, in una struttura educativa terza, disponendo altresì l’affidamento esclusivo dello stesso al padre, sono fondati.
La Corte d’appello ha dato risalto alla diagnosi di sindrome da alienazione parentale formulata dai consulenti tecnici, fondata sul comportamento materno, ritenuto idoneo a generare “un conflitto di lealtà nella prole, che può dare fondamento alla diagnosi di alienazione del figlio nei confronti del padre”, rilevando, peraltro, che al di là della scelta di una o altra classificazione scientifica, “ciò che rileva è l’individuazione di condotte tendenti ad escludere l’altro genitore e sovrapporre gli ambiti dell’affettività propria a quella del minore”.
La Corte territoriale si è soffermata poi sui rapporti del minore con il padre, definito dallo stesso “bugiardo, violento e viscido” (così esprimendo però “il vissuto degli adulti che hanno accesso alle sue emozioni”), sulla sua situazione personale di sofferenza, conseguente alle vicende legate al conflitto genitoriale, di “vittimismo” (nella relazione con il padre e con i nonni paterni), richiamando gli episodi, verificatisi anche nel contesto scolastico, di autolesionismo e lo “stile generale di evitamento”, concludendo per la sussistenza di un conseguente serio “rischio di una compromissione importante dello sviluppo emotivo”. La Corte territoriale ha poi escluso che vi fossero stati significativi episodi di violenza psichica o fisica del padre sul minore.
Ora, la decisione di escludere, per un semestre, la madre dalla vita del figlio (salvo la programmazione di incontri periodici del minore con i due genitori in ambiente controllato) appare come il risultato di una adesione alle conclusioni finali del C.T.U. (è noto che il giudice può aderire alle conclusioni del c.t.u., senza essere tenuto a una specifica motivazione, salvo che non formino oggetto di specifiche censure, v. Cass. n. 1149/2011).
A prescindere dalle obiezioni sollevate dalle parti, qualora la consulenza tecnica presenti devianze dalla scienza medica ufficiale come avviene nell’ipotesi in cui sia formulata la diagnosi di sussistenza della PAS, non essendovi certezze nell’ambito scientifico al riguardo il Giudice del merito, ricorrendo alle proprie cognizioni scientifiche (Cass. n. 11440/1997) oppure avvalendosi di idonei esperti, è comunque tenuto a verificarne il fondamento (Cass. 1652/2012; Cass. 17324/2005).
Questa Corte ha osservato che, in tema di affidamento dei figli minori, il giudizio prognostico che il giudice, nell’esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell’unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell’ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione (v. Cass. n. 18817/2015, conf. Cass. 22744/2017).
Nella pronuncia n. 6919/2016, questa Corte ha affermato poi il seguente principio di diritto, con riguardo ad un’ipotesi di alienazione parentale: “in tema di affidamento di figli minori, qualora un genitore denunci comportamenti dell’altro genitore, affidatario o collocatario, di allontanamento morale e materiale del figlio da sé, indicati come significativi di una PAS (sindrome di alienazione parentale), ai fini della modifica delle modalità di affidamento, il giudice di merito è tenuto ad accertare la veridicità in fatto dei suddetti comportamenti, utilizzando i comuni mezzi di prova, tipici e specifici della materia, incluse le presunzioni, ed a motivare adeguatamente, a prescindere dal giudizio astratto sulla validità o invalidità scientifica della suddetta patologia, tenuto conto che tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l’altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena” Al giudice di merito, a tal fine, può utilizzare i comuni mezzi di prova tipici e specifici della materia (incluso l’ascolto del minore) e anche le presunzioni (desumendo eventualmente elementi anche dalla presenza, laddove esistente, di un legame simbiotico e patologico tra il figlio e uno dei genitori).
Nella specie, i giudici di merito hanno motivato sulle ragioni del rifiuto del padre da parte del figlio ed hanno dato rilevo ad alcuni comportamenti della madre, ritenuti come unicamente volti all’allontanamento fisico e morale del figlio minore dall’altro genitore.
In ordine all’affidamento esclusivo (e non condiviso) del figlio al padre, la Corte d’appello ha motivato sull’inidoneità della madre, essenzialmente a causa dei predetti comportamenti, richiamando comunque il giudizio espresso dai consulenti tecnici (anche sull’idoneità dell’altro genitore, affidatario esclusivo), ed ha inoltre disposto l’allontanamento della figura materna per un semestre e, per il periodo successivo, ha incaricato i servizi Sociali di “programmare e garantire il rientro del minore presso la casa del padre e la gestione dei turni di responsabilità dei due genitori”.
Deve osservarsi che il provvedimento di primo grado, confermato in appello con la sentenza qui impugnata, come rilevato dalla ricorrente, non è stato attuato completamente, essendosi provveduto dal Tribunale di Treviso, nell’agosto-settembre 2017, a nominare uno psicologo con il compito di predisporre un piano di incontri del figlio con il padre e di “prelievi” del primo dalla casa materna (dove ancora vive) ad opera del padre e di vigilare su tali incontri.
Tuttavia, emerge altresì dagli atti che la sign.ra R., la quale ha sicuramente delle difficoltà psicologiche e caratteriali, è profondamente legata al figlio. Emerge altresì un rapporto conflittuale tra la stessa R. ed i consulenti tecnici nominati in primo grado, i quali sono stati con lei rigidi e severi, non offrendole il necessario sostegno (calibrato sulla situazione psicologica della medesima).
La sentenza di appello non sviluppa adeguate e convincenti argomentazioni sull’inidoneità della madre all’affidamento, in una situazione di forte criticità dei rapporti tra la R. ed i Servizi sociali; in un tale contesto, la rinnovata richiesta di una consulenza tecnica è stata dalla corte territoriale respinta, stante la sufficienza della relazione svolta dai consulenti tecnici nominati e l’atteggiamento non collaborativo tenuto dalla R..
La decisione impugnata non spiega dunque per quale ragione l’affidamento in via esclusiva al padre, previo collocamento temporaneo dello stesso in una comunità o casa – famiglia, costituirebbe l’unico strumento utile ad evitare al minore un più grave pregiudizio ed ad assicurare al medesimo assistenza e stabilità affettiva, sempre nell’ottica di assicurare l’esercizio del diritto del minore ad una effettiva bigenitorialità.
3. Il terzo motivo è pure fondato.
Nella specie, il minore I. ha compiuto 13 anni nel corso del giudizio di primo grado (ed oggi ha 15 anni) ed è stato sentito dai consulenti tecnici nominati, su delega del Tribunale, in particolare da un neuropsichiatra infantile.
Preliminarmente deve essere evidenziato che il procedimento in questione è stato instaurato in primo grado successivamente al 1/1/2013, data di entrata in vigore dellaL. n. 219 del 2012, abrogativa dell’art. 155 sexies c.c. Dalla predetta nuova disciplina normativa, l’ascolto del minore è previsto dall’art. 315 bis, comma 3 e dopo l’entrata in vigore (7 febbraio 2014) del D.Lgs.Lgt. n. 154 del 2013 anche dall’art. 336 bis e 337 octies c.c..
L’audizione del minore, inizialmente prevista nei procedimenti di dichiarazione dello stato di adottabilità, di affidamento preadottivo e di adozione in casi speciali, nei procedimenti di separazione, divorzio, annullamento del matrimonio e altri procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, oltre che in quelli volti ad ottenere il consenso mancante dell’altro genitore al riconoscimento, ha trovato dunque una sua generale consacrazionedell’art. 315-bis c.c.con riguardo ai rapporti genitori-figli, eall’art. 336-bis c.c., che ne disciplina le modalità di ascolto.
Questa Corte è costante nel ritenere che l’audizione del minore sia un adempimento necessario nelle procedure giudiziarie che lo riguardano e in particolare in quelle relative all’affidamento ai genitori, salvo che tale adempimento possa essere in contrasto con gli interessi del minore stesso, con la conseguenza che il mancato ascolto non sorretto da una espressa motivazione sulla contrarietà all’interesse del minore, sulla sua superfluità o sulla assenza di discernimento del soggetto interessato è fonte di nullità della sentenza, in quanto si traduce in una violazione dei principi del giusto processo e del contraddittorio.
Peraltro l’obbligatorietà dell’audizione del minore anche nel regime giuridico previgente era stata sancita dal fermo orientamento di questa Corte (Cass. 11687/2013, Cass.19327/2015; Cass. 12957/2018). In particolare è stato affermato (Cass. 19202 del 2014) che l’audizione è “una caratteristica strutturale del procedimento, diretta ad accertare le circostanze rilevanti al fine di determinare quale sia l’interesse del minore ed a raccoglierne opinioni e bisogni in merito alla vicenda in cui è coinvolto”.
Nella pronuncia n. 6129/2015 di questa Corte (sempre con riguardo alla disciplina previgente in materia) si è ribadito che “l’ascolto costituisce una modalità, tra le più rilevanti, di riconoscimento del diritto fondamentale del minore ad essere informato ed esprimere la propria opinione e le proprie opzioni nei procedimenti che lo riguardano, costituendo tale peculiare forma di partecipazione del minore alle decisioni che lo investono uno degli strumenti di maggiore incisività al fine del conseguimento dell’interesse del medesimo”, pur non essendo tenuto il giudice a conformarsi alle indicazioni del minore in ordine al modo di condurre la propria esistenza, potendo la valutazione complessiva del suo superiore interesse condurre a discostarsi da esse, essendo tuttavia richiesta una puntuale e specifica motivazione.
Al riguardo, dall’esame delle norme che stabiliscono l’audizione del minore “nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano” (così testualmente recita l’art. 336 bis c.c.) emerge una diversa modulazione dell’obbligo di ascolto del minore dodicenne rispetto a quello di età inferiore.
Per la prima ipotesi, la presunzione della capacità di discernimento, fissata in via legislativa, impone al giudice di primo grado di prevedere, anche d’ufficio, (Cass. 19202 del 2014) una scansione procedimentale dedicata all’ascolto stesso, (Cass., n. 1687/2013; n. 6129 del 2015), da svolgersi secondo le modalità stabilite dell’art. 336 bis, commi 2 e 3, all’interno delle quali spiccano l’obbligatorietà della conduzione da parte del giudice e la preventiva informazione del minore sulla natura del procedimento e sugli effetti dell’ascolto, salvo che motivatamente non si ritenga l’ascolto superfluo o contrario all’interesse del minore. La mancanza di un’esplicita motivazione al riguardo determina la nullità del procedimento di primo grado per omessa ingiustificata audizione dello stesso minore (Cass. 32309/2018, da ultimo).
Ora, sia pure con riguardo all’ascolto del minore infradodicenne, capace di discernimento, questa Corte ha di recente chiarito (Cass. 12957/2018) che “in tema di separazione personale tra coniugi, ove si assumano provvedimenti in ordine alla convivenza dei figli con uno dei genitori, l’audizione del minore infradodicenne, capace di discernimento, costituisce adempimento previsto a pena di nullità, in relazione al quale incombe sul giudice un obbligo di specifica e circostanziata motivazione – tanto più necessaria quanto più l’età del minore si approssima a quella dei dodici anni, oltre la quale subentra l’obbligo legale dell’ascolto – non solo se ritenga il minore infradodicenne incapace di discernimento ovvero l’esame manifestamente superfluo o in contrasto con l’interesse del minore, ma anche qualora il giudice opti, in luogo dell’ascolto diretto, per un ascolto effettuato nel corso di indagini peritali o demandato ad un esperto al di fuori di detto incarico, atteso che l’ascolto diretto del giudice dà spazio alla partecipazione attiva del minore al procedimento che lo riguarda, mentre la consulenza è indagine che prende in considerazione una serie di fattori quali, in primo luogo, la personalità, la capacità di accudimento e di educazione dei genitori, la relazione in essere con il figlio”.
Nella specie, risulta dalla sentenza e dagli atti che il minore è stato sentito, nel corso del giudizio di primo grado, dai consulenti tecnici ed, in particolare, da un neuropsichiatra infantile, a ciò delegato dal Tribunale; la Corte d’appello ha ritenuto, a distanza di tre mesi dalla decisione di primo grado, di non disporre una nuova audizione del minore, in quanto la stessa non risultava necessaria (atteso che presumibilmente il minore avrebbe rappresentato il desiderio di rimanere con la madre, continuando ad escludere la figura paterna) ed addirittura contraria al suo interesse, in quanto sarebbe stata fonte di un ulteriore stress per il minore.
Tuttavia, nella specie, il tempo trascorso dall’audizione del minore e la stessa violazione del principio di bigenitorialità dedotta, che non può comportare la soppressione “ad ogni costo” della volontà del minore ultradodicenne, imponevano il rinnovo del suo ascolto, sia pure con il supporto di esperti del ramo. Proprio perché si trattava di minore di tredici anni (attualmente quindici), capace di discernimento anche se affetto una situazione personale di disagio e sofferenza, era necessario procedere al suo ascolto, anche considerato che l’ultima relazione aggiornata risaliva al 2015-2016.
4. Il quinto motivo è infondato.
Invero, la Corte d’appello ha motivato sulle censure mosse alle modalità di espletamento delle consulenze tecniche d’ufficio, in primo grado, ritenendo che non vi erano state violazioni del principio del contraddittorio, avendo la parte personalmente rifiutato di prendere parte ai lavori del collegio peritale, cui tuttavia avevano partecipato il proprio difensore ed il proprio consulente di parte.
5. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento dei motivi uno, due, tre, quattro, sei e sette del ricorso, respinto il quinto, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie i motivi uno, due, tre, quattro, sei e sette del ricorso, respinto il quinto, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52 siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 1 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2019

Fondata la questione di legittimità costituzionale della mancata previsione del pagamento da parte dell’erario del difensore del genitore irreperibile in un procedimento di adozione.

CORTE COSTITUZIONALE
SENTENZA N. 135 DEL 31 MAGGIO 2019
1.– Nel corso di una procedura aperta su istanza di liquidazione di onorari per
l’attività professionale svolta dal richiedente quale difensore di ufficio di una
genitrice irreperibile, nel giudizio per la dichiarazione di adottabilità del suo figlio
minore, l’adito Tribunale per i minorenni di Bari, in composizione collegiale,
premessane la rilevanza al fine del decidere, ha sollevato, con l’ordinanza in
epigrafe, questione incidentale di legittimità costituzionale dell’art. 143, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia
(Testo A)», «nella parte in cui non prevede che, in attesa che venga emanata una
specifica disciplina sulla difesa d’ufficio nei processi previsti dalla legge 4 maggio
1983, n. 184 [Diritto del minore ad una famiglia], possano essere posti a carico
dell’erario gli onorari e le spese spettanti al difensore d’ufficio del genitore
irreperibile».
1.1.– Secondo il rimettente la norma così denunciata violerebbe:
a) l’art. 3 della Costituzione, per la disparità di trattamento, cui darebbe luogo, tra il
difensore di ufficio di irreperibile nominato nell’ambito di procedimenti volti alla
dichiarazione dello stato di adottabilità di minori in condizioni di abbandono – per
il quale, irragionevolmente, non è prevista liquidazione alcuna di onorari – e il
difensore di ufficio di irreperibile nominato nell’ambito del procedimento penale, in
favore del quale il diritto a tale liquidazione è espressamente, invece, previsto
dall’art. 117, comma 1, dello stesso d.P.R. n. 115 del 2002;
b) gli artt. 1 e 35 Cost., per il vulnus arrecato a «un lavoratore che debba prestare la
propria opera professionale senza poter ottenere un compenso né dal proprio
assistito irreperibile, né dallo Stato che gli ha conferito l’incarico di difensore
d’ufficio (incarico peraltro irrinunciabile)»;
c) l’art. 24, secondo comma, Cost., per il «concreto rischio» che il difensore
nominato non presti diligentemente la propria opera professionale, non
partecipando all’attività d’udienza, attesa la sua consapevolezza di non poter
rivendicare i compensi nei confronti della parte assistita irreperibile e neanche
verso l’erario.
2.– Nel giudizio innanzi a questa Corte non vi è stata costituzione della parte
ricorrente nel procedimento a quo, né ha spiegato intervento il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto
1.– L’art. 143, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese di giustizia (Testo A)» – della cui legittimità costituzionale dubita il
Tribunale per i minorenni di Bari, chiamato a farne applicazione nel procedimento
di cui si è detto nel Ritenuto in fatto – testualmente dispone che «[s]ino a quando
non è emanata una specifica disciplina sulla difesa di ufficio, nei processi previsti
dalla legge 4 maggio 1983, n. 184 [Diritto del minore ad una famiglia], come
modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149 [Modifiche alla legge 4 maggio 1983,
n. 184, recante “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori”, nonché al
titolo VIII del libro primo del codice civile], per effetto dell’ammissione al
patrocinio, sono pagate dall’erario, se a carico della parte ammessa, […] a) a gli
onorari e le spese spettanti all’avvocato […]».
1.1.– Sulla base della disposizione censurata – argomenta in premessa il rimettente
– il difensore di ufficio di una delle parti nei processi di adozione di minori (nella
specie: il nominato difensore di ufficio della genitrice alla quale è contestata la
condizione di abbandono del figlio minore) non ha diritto ad ottenere dall’erario il
pagamento degli onorari spettantigli per l’attività svolta, ove la parte assistita sia
(come nel giudizio a quo) di fatto irreperibile, stante l’impossibilità, per detto
difensore, «sia di ricevere eventualmente nomina fiduciaria, sia di comprovare i
titoli economici che consentono l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato».
E ciò diversamente da quanto invece previsto per il procedimento penale, nel quale
«l’attività difensiva in favore dell’imputato irreperibile […] espletata d’ufficio» trova
«sancita la corresponsione economica da una espressa previsione legislativa» (art.
117, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002).
Da qui appunto, ne inferisce il Tribunale a quo, il possibile contrasto della
disposizione censurata con l’art. 3 della Costituzione, per il trattamento
ingiustificatamente e irragionevolmente deteriore riservato al difensore di parte
irreperibile nei processi ex lege n. 184 del 1983; con gli artt. 1 e 35 Cost. (richiamati,
peraltro, solo in motivazione e non anche nel dispositivo dell’ordinanza di
rimessione), «nella parte in cui tutelano il lavoro in tutte le sue forme»; e con l’art.
24, secondo comma, Cost., per il «concreto rischio che il difensore [d’]ufficio
dell’irreperibile, sapendo di non potere azionare le procedure per il recupero del
proprio credito professionale nei confronti del proprio assistito irreperibile e di non
potere richiedere la liquidazione degli onorari e delle spese all’erario, non presti
diligentemente la propria opera professionale […]».
2.– La questione è fondata in riferimento ai denunciati profili di violazione dell’art.
3 Cost., restando assorbita ogni altra censura.
2.1.– In altre occasioni, questa Corte ha più volte affermato che «la diversità di
disciplina fra la liquidazione degli onorari e dei compensi nel processo civile e nel
processo penale trova fondamento nella diversità delle situazioni comparate (da
una parte gli interessi civili, dall’altra le situazioni tutelate che sorgono per effetto
dell’esercizio dell’azione penale)» (ordinanza n. 350 del 2005; nello stesso senso, ex
plurimis, ordinanze n. 270 del 2012 e n. 201 del 2006).
Ma – a prescindere dalla pure già evidenziata esigenza che «la diversità della
disciplina vigente per il processo penale e per i giudizi civili […] sia compatibile con
la […] tendenziale unificazione dei presupposti e della regolamentazione del
benificio» del patrocinio a spese dello Stato (sentenza n. 165 del 1993) – sta di fatto
che le differenze di disciplina dei compensi professionali nelle due comparate
tipologie di processi hanno sin qui superato il vaglio di legittimità con riferimento al
quomodo o al quantum della correlativa liquidazione, mentre, con riguardo alla
norma oggetto dell’odierno giudizio, quel che viene in rilievo, e che dà fondamento
alle censure di disparità di trattamento e di irragionevolezza formulate dal
rimettente, attiene all’an stesso del compenso. Compenso che al difensore d’ufficio
del genitore irreperibile, pur obbligato ad assumerne la difesa, viene,
irragionevolmente, addirittura invece negato.
2.2.– Ciò che poi rende ancor più priva di giustificazione la denunciata disparità di
trattamento del difensore dell’irreperibile, in base al fatto che assista l’imputato o
altra parte nei giudizi ex lege n. 184 del 1983, è l’esistenza di significativi profili di
omogeneità tra detti due modelli di processo, in relazione, sia alla natura degli
interessi in gioco, sia al ruolo del difensore chiamato ad apprestarvi tutela.
La ratio della difesa nei processi di adottabilità è quella, infatti, di dare la massima
protezione ai diritti dei minori e dei loro genitori –– ai quali è appunto garantito di
far valere le proprie ragioni anche in assenza di un avvocato di fiducia –– per
evitare che l’eventuale debolezza sociale di tali soggetti influisca negativamente nel
procedimento. Ad avvicinare i processi di adozione in questione al giudizio penale
sta inoltre il fatto che in quei processi, attraverso analoghi percorsi istruttori, si
giudicano condotte che possono anche integrare parallele ipotesi di reato, e che
possono condurre ad esiti pure più dolorosi di quelli penali.
2.3.– Va, da ultimo, ancora considerato che la mancata previsione della
liquidabilità, a carico dell’erario, degli onorari spettanti al difensore d’ufficio
dell’irreperibile nei processi di adottabilità non è frutto di una scelta definitiva del
legislatore del 2002 – che, con la disposizione censurata, ha invece solo rinviato ad
una successiva «specifica disciplina sulla difesa d’ufficio, nei processi previsti dalla
legge 4 maggio 1983 n. 184» – ed è, quindi, solo conseguenza dell’inerzia del
legislatore successivo: inerzia protratta da quella lontana data a tutt’oggi.
3.– Nell’attuale contesto normativo, e alla luce dei principi costituzionali evocati, si
impone pertanto la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 143, comma 1,
del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevede che l’erario sia tenuto al
pagamento degli onorari e delle spese spettanti al difensore d’ufficio del genitore
irreperibile, come liquidati dal magistrato ai sensi dell’art. 82 del citato d.P.R.
Tale liquidazione, così come espressamente previsto dalla disposizione indicata
quale elemento di comparazione (art. 117, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002),
costituisce, comunque, una mera anticipazione, avendo lo Stato diritto di ripetere le
somme anticipate nei confronti di chi si sia reso successivamente reperibile.
Per Questi Motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 143, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)»,
nella parte in cui non prevede che siano anticipati dall’erario gli onorari e le spese
spettanti al difensore d’ufficio di genitore irreperibile nei processi di cui alla legge 4
maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
l’8 maggio 2019.

È legittima l’assegnazione della casa familiare in sede di divorzio (ancorché mai abitata dall’intero nucleo familiare) conseguita alla pregressa pattuizione concordata tra le parti in sede di separazione

Cass. civ. Sez. I, 7 maggio 2019, n. 12023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 14626/2016 proposto da:
S.C., elettivamente domiciliato in Roma, Viale G. Mazzini n. 123, presso lo studio dell’Avvocato Votano Stefania, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
D.M.S., elettivamente domiciliata in Roma, Via Andrea Doria n. 36, presso lo studio dell’Avvocato Scorsone Francesco, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Zuardi Scorsone Caterina, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 319/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 18/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/03/2019 dal cons. TRICOMI LAURA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale DE RENZIS LUISA, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato Votano Stefania, che si è riportato;
udito, per il controricorrente, l’Avvocato Scorsone Francesco, che si è riportato.
Svolgimento del processo

S.C. propone ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata nei confronti di D.M.S. con due mezzi, seguiti da memoria. D.M. replica con controricorso e memoria.
La Corte di appello di Roma, in parziale riforma della decisione di primo grado, assegnava a D.M.S., collocataria della figlia, l’abitazione sita in (OMISSIS), già destinata convenzionalmente ad abitazione della D.M. e della figlia, alla stregua degli accordi conclusi in sede di separazione consensuale, e confermava la misura dell’assegno di mantenimento per la figlia posto a carico del S..
La controversia perviene all’odierna udienza a seguito di rinvio a nuovo ruolo disposto dalla Sezione Sesta – Prima con ordinanza interlocutoria in data 27/10/2017.
Motivi della decisione
1.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di legge. Il ricorrente, sulla premessa che la disciplina relativa alla assegnazione della casa familiare non presenta differenze a seconda che attenga a separazione o a divorzio, sostiene che la Corte di appello di Roma non si sarebbe attenuta alla definizione di casa familiare ed all’interpretazione delle relative norme seguita in sede di legittimità: in proposito rammenta che l’abitazione sita in (OMISSIS) assegnata alla D.M. ed alla figlia, pur acquistata allo scopo di costituire l’abitazione familiare dai due coniugi, non era stata mai stata abitata dall’intero nucleo familiare e la D.M. e la figlia vi si erano trasferite solo a seguito della separazione consensuale omologata in data (OMISSIS), con la quale le parti avevano ciò convenuto al punto 3.
1.2. Il primo motivo è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata.
Invero, come si evince dalla motivazione, la statuizione non ignora i principi interpretativi in tema di casa familiare, ma prende atto e si sofferma sulla peculiarità della vicenda in esame rimarcando, con un accertamento in fatto non contestato, che nello specifico con i patti di separazione consensuale le parti liberamente e convenzionalmente avevano deciso di destinare a stabile dimora della figlia, all’epoca minore, e della madre collocataria il predetto immobile (di cui i coniugi erano comproprietari) e sulla scorta di tale circostanza ha affermato che l’assegnazione rispondeva all’esigenza di tutela degli interessi della figlia, con particolare riferimento alla conservazione del suo habitat domestico, inteso come centro della vita e degli affetti della medesima, anche se tale habitat, nella peculiarità del caso concreto, era sorto per volontà comune dei genitori proprio a seguito della separazione.
La statuizione invero, anche se in maniera sintetica, valorizza da un lato la fonte dell’obbligazione, e cioè, il patto sottoscritto convenzionalmente in sede di separazione, e dall’altro l’effetto concreto conseguito alla sua attuazione nel corso degli anni, e cioè la creazione di un ambiente domestico da tutelare per la figlia.
Il motivo di ricorso, focalizzato esclusivamente sulla disciplina codicistica, trascura del tutto il cuore motivazionale della statuizione senza, peraltro, smentire né diversamente illustrare la comune volontà delle parti, emergente dai patti di separazione, in merito alla volontà di attribuire all’abitazione in questione la funzione di casa familiare.
Sotto questo profilo la statuizione appare immune da vizi.
Risulta invero decisiva la circostanza che l’assegnazione dell’immobile in questione sia conseguita alla pregressa pattuizione concordata tra le parti in sede di separazione.
Come questa Corte ha già avuto modo di chiarire, la separazione consensuale è un negozio di diritto familiare avente un contenuto essenziale – il consenso reciproco a vivere separati, l’affidamento dei figli, l’assegno di mantenimento ove ne ricorrano i presupposti – ed un contenuto eventuale, che trova solo occasione nella separazione, costituito da accordi patrimoniali del tutto autonomi che i coniugi concludono in relazione all’instaurazione di un regime di vita separata, tanto che “in relazione a questi ultimi, detti patti non sono suscettibili di modifica (o conferma) in sede di ricorso “ad hoc” exart. 710 c.p.c.o anche in sede di divorzio, la quale può riguardare unicamente le clausole aventi causa nella separazione personale, ma non i patti autonomi, che restano a regolare i reciproci rapporti ai sensidell’art. 1372 c.c.” (Cass. n. 16909 del 19/08/2015).
Va altresì ricordato che i patti di separazione in tanto possono essere omologati in quanto siano conformi ai superiori interessi della famiglia (Cass. n. 9174 del 09/04/2008).
Nel caso di specie la pattuizione convenzionale di cui si discute come correttamente ritenuto dalla Corte di appello – era intesa ad assicurare una stabile dimora per la figlia mediante la destinazione a tale scopo dell’abitazione in questione, con una modalità diversa da quella dettata dal c.c. che all’epoca prevedeva all’art. 155, comma 4, vigente ratione temporis “L’abitazione familiare spetta di preferenza, e ove possibile, al coniuge cui vengono affidati i figli”, avendo le parti prescelto, a tale scopo, un’abitazione diversa da quella ove aveva in precedenza abitato il nucleo familiare, sia pure situata nel medesimo edificio, e l’avvenuta omologazione ne aveva sancito la conformità agli interessi della famiglia e della minore.
Ciò permette di concludere che la statuizione in esame non integra una ordinaria applicazione della disciplina codicistica in tema di casa familiare, come intende sostenere il ricorrente lamentandone l’erroneità, ma si fonda sulla accertata ed incontestata circostanza che l’assegnazione della casa di cui si controverte (in comproprietà tra i coniugi) alla D.M. conseguì all’accordo raggiunto dalle stesse parti in sede di separazione consensuale di destinarla a stabile abitazione familiare per la figlia, all’epoca minore, accordo ritenuto meritevole di tutela e, quindi, omologato in quanto non in conflitto con il disposto di cuiall’art. 155 c.c., del quale avrebbe altrimenti costituito un’illecita elusione, ed in quanto destinato a produrre i suoi effetti, in assenza di modifiche della situazione di fatto, anche nella successiva fase del divorzio.
2.1. Con il secondo motivo si denuncia l’omesso esame di atti e documenti decisivi per il giudizio, sia in merito alla questione della destinazione abitativa di cui al primo motivo, sia in merito alla determinazione dell’assegno di mantenimento previsto a favore della figlia per il quale, a dire del ricorrente, la Corte di appello non avrebbe valutato la maggiore disponibilità economica della madre, il cui reddito negli anni si sarebbe incrementato, rispetto al proprio, ridimensionatosi nel tempo.
2.2. Il secondo motivo è inammissibile perché non risponde al modello del vizio motivazionale dedotto in quanto non individua specifici fatti decisivi di cui sia stato omesso l’esame e sostanzialmente sollecita, sia in merito alla casa familiare che all’assegno di mantenimento per la figlia, una rivalutazione delle emergenze istruttorie, conforme a quanto propugnato dallo stesso ricorrente, inammissibile in sede di legittimità.
3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
Sussistono i presupposti di cui alD.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,art.13, comma 1quater.
Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma delD.Lgs. n. 30giugno 2003 n. 196, art. 52.
P.Q.M.
– Dichiara Inammissibile il ricorso;
– Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.100,00=, oltre Euro 200,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge;
– Dà atto, ai sensi delD.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,art.13, comma 1quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis;
– Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma delD.Lgs. n. 30giugno 2003 n. 196, art. 52.
Così deciso in Roma, il 15 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2019