Non basta la sentenza o il provvedimento di separazione o divorzio come titolo esecutivo per il recupero delle spese straordinarie.
Tribunale di Verona, ord. 30 aprile 2019.
TRIBUNALE DI VERONA
Nella causa civile iscritta al n. 7527/2018 R.G promossa
da
Tizio opponente
contro
Caia opposta
Il Giudice
Angelo Franco
sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 21.3.2019;
letti gli atti e le richieste delle parti;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
In limine, si osserva che la locuzione “gravi motivi” di cui all’art. 615 c.p.c. attribuisce al Giudice il
compito di effettuare una valutazione prognostica della fondatezza dell’opposizione compiendo
una ponderata valutazione del danno che subirebbe il creditore in caso di arresto dell’esecuzione
e di quello che, di contro, subirebbe il debitore dalla prosecuzione dell’esecuzione stessa. Sicché,
se è vero che la valutazione del periculum non può non considerarsi imprescindibile, l’esame del
fumus boni juris dell’opposizione finisce per rivestire i caratteri dell’indispensabilità,in quanto è
solo se l’opposizione è presumibilmente fondata che potrà compararsi il pregiudizio del debitore
con quello del creditore.
Nella fattispecie, oggetto della tutela cautelare è la sospensione dell’efficacia esecutiva del
precetto (notificato sulla scorta della sentenza n. 669/2010 R.G. n. 6963/2008) con il quale è
stata preannunciata l’esecuzione forzata per i crediti nascenti dalle voci indicate nei numeri 6 e 7
della parte dispositiva della sentenza sopra richiamata e inerenti il rimborso prò quota di alcune
spese (tra cui quelle mediche, sanitarie, odontoiatriche, oculistiche, scolastiche, viaggi etc.) che
dovevano essere “previamente concordate”.
Con riguardo ai provvedimenti di formazione giudiziale, occorre chiedersi se costituiscano validi
titoli esecutivi, idonei ex articolo 474 c.p.c. a legittimare l’esecuzione forzata, le sentenze che,
all’esito della separazione o del divorzio, pongono a carico del genitore non affidatario l’obbligo
di contribuire al rimborso delle spese diverse dall’importo dedotto a titolo di assegno di
mantenimento, stante la non chiara certezza, liquidità ed esigibilità delle stesse. Non vi è, invece,
alcun dubbio che i provvedimenti in oggetto abbiano valore di titolo esecutivo rispetto
all’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento la cui misura è esattamente
determinata, oltreché certa, liquida ed esigibile.
Nel caso di specie, il precetto è unicamente fondato su spese straordinarie diverse dall’assegno
di mantenimento.
Sul punto, lo scrivente aderisce a quell’orientamento della Suprema Corte di Cassazione per cui
le sentenze e i provvedimenti giurisdizionali non costituiscono titolo esecutivo quanto alla
pretesa del rimborso delle spese straordinarie dato che, in tali casi, il credito è incerto ed
illiquido, potendo essere determinato solo attraverso l’utilizzazione di documenti estranei al
“documento – titolo”. In altri termini, mentre la sentenza costituisce titolo esecutivo per la
corresponsione dell’assegno di mantenimento – data la certezza e la liquidità del credito – non
altrettanto può dirsi in relazione alle spese straordinarie, il cui ammontare deve essere ricavato
attraverso il ricorso ad altri documenti estranei al titolo stesso che, sul punto, risulta non essere
“autosufficiente ed esaustivo” (cfr. Cass. 28.1.2008 n. 1758 e Cass. 24.2.2011 n. 4543). Pertanto,
per quanto attiene alle spese straordinarie, chi si afferma creditore deve munirsi di altri titoli
esecutivi esaustivi, quali ad esempio un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso
sulla base di documentazione idonea a provare le spese sostenute (cfr. Tribunale di Piacenza
2.2.2010), non potendosi conferire valore “integrativo del titolo” alla documentazione prodotta
a corredo del precetto.
Alla luce di quanto detto, il precetto oggi opposto, avente ad oggetto spese straordinarie diverse
dall’assegno di mantenimento (cfr. punti 6 e 7 della sentenza 669/2010), non può
verosimilmente ritenersi valido titolo idoneo a fondare l’esecuzione preannunciata; di
conseguenza dovrà essere disposta, stante la sussistenza di gravi motivi, la sospensione della sua
efficacia esecutiva (cfr. art.articolo 615 c. 1 c.p.c.). Si osserva, infatti, che il diritto di rimborso
fatto valere dalla precettante non pare, allo stato, assistito dai requisiti di certezza, liquidità ed
esigibilità. La forza esecutiva della sentenza può essere, infatti, riconosciuta solo alle obbligazioni
già definite nel quantum (cfr. assegno di mantenimento) e non già alle spese straordinarie future
che necessitano, peraltro, della preventiva comune determinazione.
Sui punto si ribadisce che nel caso in cui il coniuge onerato della contribuzione delle spese –
ancorché prò quota – non adempia spontaneamente, al fine di legittimare l’esecuzione occorre
nuovamente adire l’Autorità Giurisdizionale affinché sia accertata l’effettiva sopravvenienza
degli esborsi contemplati dal titolo, la loro riconducibilità a quanto stabilito e la relativa entità
(cfr. Cass. 1758/2008, 4543/2001, 2815/2014).
L’inidoneità del titolo oggetto del precetto a legittimare l’esecuzione per le voci di spesa
riconducibili ai punti 6 e 7 della sentenza 669/2010 esclude che, al momento, possa darsi rilievo
all’asserito riconoscimento implicito delle somme precettate che parte opposta ha inteso
leggere tra gli scritti difensivi della parte opponente; per tali ragioni, anche la subordinata
richiesta della precettante di vedersi riconosciuta la parziale efficacia esecutiva del titolo
limitatamente alle somme non contestate non può trovare accoglimento data l’originaria
inidoneità del titolo a fondare la pretesa creditoria a titolo di rimborso spese.
Allo stato – salva ogni ulteriore valutazione istruttoria – alla luce di quanto detto, deve
riconoscersi la verosimile fondatezza dell’opposizione con conseguente conferma della
sospensione già disposta prima dell’instaurazione del contraddittorio.
Ogni altra questione è assorbita anche con riferimento al profilo del periculum .
Stante la richiesta di concessione dei termini ex articolo 183, c. 6, c.p.c., deve riconoscersi alle
parti la possibilità di difendersi con la produzione delle memorie previste dalla norma testé
richiamata.
P.Q.M.
conferma la sospensione già concessa inaudita aitera parte con provvedimento del 21.9.2018 e
per l’effetto sospende, con solo riferimento alle voci di spesa riconducibili ai capi 6 e 7 della
parte dispositiva, l’efficacia esecutiva della sentenza n. 669/2010 e dell’intero precetto oggetto
della presente opposizione;
concede alle parti i termini di cui all’articolo 183, c. 6, c.p.c. e rinvia all’udienza del 12.12.2019
ore 9,30 per l’esame delle istanze istruttorie.
Si comunichi.
Verona, 30 aprile 2019
Il Giudice
Angelo Franco
