L’utilizzo della casa familiare rientra nel contenuto necessario dell’accordo di separazione

Cass. civ. Sez. VI – 1, 20 marzo 2019, n. 7939
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29850-2017 proposto da:
N.N., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO 10, presso lo studio dell’avvocato ENRICO DANTE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARZIA FABIANI, con procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
C.M.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PAIUOLI 12, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MARIA CUTOLO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIA TERESA BIZZOZERO, con procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1759/2017 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 31/07/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/01/2019 dal Consigliere relatore Dott. CAIAZZO ROSARIO.
Svolgimento del processo
CHE: C.M.C. propose ricorso innanzi al Tribunale di Novara chiedendo la pronuncia del divorzio dalla moglie N.N. con revoca del godimento dell’immobile assegnato in uso alla stessa N. in base all’accordo di separazione consensuale in precedenza raggiunto. La N. si costituì chiedendo il rigetto del ricorso. Il Tribunale, con sentenza del 17.9.15, accolse la domanda di revoca, osservando che non sussistevano ragioni che giustificassero l’assegnazione della casa coniugale alla moglie in assenza di figli, e che non era possibile entrare nel merito della definitiva assegnazione dell’immobile cointestato ai coniugi, rientrando tale decisione nella competenza del giudice della causa di divorzio. La N. propose appello chiedendo l’accertamento dell’inammissibilità della pronuncia di revoca dell’assegnazione della casa coniugale. La Corte d’appello di Torino, con sentenza del 31.7.17, respinse l’impugnazione e, nel confermare la sentenza di primo grado, osservò che l’accordo tra i coniugi aveva creato un nesso tra l’utilizzo dell’abitazione e la quantificazione dell’assegno di mantenimento, trovando dunque causa direttamente nella separazione prima e nel divorzio poi, essendo diretto ad assolvere i doveri di solidarietà coniugale per il tempo immediatamente successivo alla cessazione della convivenza. La N. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, illustrato con memoria. Resiste il C. con controricorso. Il Consigliere relatore ha proposto, ex art. 380 bis c.p.c., di dichiarare l’inammissibilità del ricorso per non aver la ricorrente specificato i canoni ermeneutici che s’assumono violati, limitandosi a contrapporre la propria interpretazione dei fatti a quella adottata dalla Corte d’appello.

Motivi della decisione

CHE: Con l’unico motivo di ricorso è denunziata violazione o falsa applicazione degliartt. 1362, 1363 e 1366, c.c., avendo la Corte d’appello erroneamente interpretato l’accordo di separazione tra le parti, circa il godimento da parte della moglie della casa coniugale in comproprietà fino alla vendita della stessa, come avente causa nella separazione coniugale, anziché riconoscerne la natura di autonoma pattuizione lecitamente assunta (poiché l’uso dell’immobile era stato disciplinato dalle parti a prescindere dalla misura dell’assegno, esclusivamente in funzione della relativa vendita). Il ricorso è infondato. Con l’unico motivo del ricorso, la ricorrente non ha specificato i canoni ermeneutici che in concreto assume violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato. Al riguardo, il collegio ritiene di dare continuità al consolidato orientamento secondo cui le censure ai criteri interpretativi di clausole contrattuali o accordi negoziali non possono risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (Cfr. Cass., n. 24539/09; n. 25728/13; n. 28319/17; ord. n. 16987/18). Nel caso concreto, in particolare, la ricorrente si duole del fatto che la Corte d’appello abbia ritenuto che l’accordo tra i coniugi collegasse la quantificazione del mantenimento della moglie all’utilizzazione dell’abitazione, tanto che l’assegno per la stessa moglie fu contenuto nella somma di Euro 1250,00 fino alla vendita della casa ed è aumentato a Euro 2000,00 successivamente per la durata di 36 mesi. Al riguardo, la ricorrente adduce che la sentenza impugnata abbia erroneamente negato la natura meramente negoziale, occasionata dalla separazione ma non causata da quest’ultima, della concessione in godimento dell’abitazione in comproprietà tra le parti, affermando l’esistenza di un nesso tra l’uso dell’immobile e la quantificazione dell’assegno di mantenimento. La ricorrente, dunque, lamenta che l’accordo tra i coniugi circa l’utilizzazione dell’abitazione sia stato interpretato come avente causa direttamente nella separazione e non come autonomo accordo. Il collegio ritiene che la Corte territoriale abbia invece correttamente interpretato l’accordo coniugale senza alcuna violazione dei criteri ermeneutici dettati dagliartt. 1362 c.c.e s.s.. Invero, il giudice d’appello ha affermato che la formulazione concordata dalle parti abbia creato un nesso tra l’utilizzo dell’abitazione e la quantificazione dell’assegno di mantenimento, con ciò attraendo l’assegnazione della casa nel contenuto cd. “necessario” della separazione, rilevando altresì che tale accordo, la cui causa è inerente alla separazione coniugale, è fondato sugli obblighi derivanti dal matrimonio exart. 156 c.c..La Corte d’appello, a sostegno della motivazione adottata, ha soggiunto anche che la giurisprudenza citata dalla difesa della N., per contrastare la sentenza impugnata, riguardava fattispecie diverse e dunque irrilevanti per la decisione in esame. La ricorrente ha, sostanzialmente, contrapposto la propria interpretazione dei fatti accertati a quella adottata dal giudice d’appello, con un improprio e non condivisibile riferimento alla violazione delle norme del codice. Ne consegue che la doglianza formulata dalla ricorrente non è fondata, avendo la Corte territoriale fatto corretta applicazione dei canoni ermeneutici legali con motivazione esaustiva ed immune da censure. Tenuto conto dei particolari rapporti tra le parti, sussistono i presupposti per compensare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità. Oscuramento dei dati personali delle parti in causa. Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002,art.13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma delD.Lgs. n. 196 del 2003,art.52, in quanto disposto d’ufficio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 gennaio 2019. Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2019