La prova della qualità di chiamato all’eredità può essere data anche con la dichiarazione sostitutiva di atto notorio

Cass. civ. Sez. II, 31 maggio 2019, n. 15026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 3256-2016 proposto da:
L.R.R., R.E., R.A., Ri.Em., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BUCCARI 3, presso lo studio dell’avvocato EMILIO RINALDI, anche quale difensore di se stesso che rappresenta e difende gli altri ricorrenti giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
PICCOLA OPERA DIVINA PROVVIDENZA DON ORIONE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO 39, presso lo studio dell’avvocato GIULIO FAVINO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARMINE PUNZI giusta procura a margine del controricorso;
– ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 3901/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 25/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/01/2019 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PEPE ALESSANDRO che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e per l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato;
udito l’Avvocato Emilio Rinaldi per i ricorrenti e l’Avvocato Antonio D’Alessio per delega dell’Avvocato Carmine Punzi per la controricorrente.

Svolgimento del processo
R.E. e R.M. con citazione del 7 aprile 2006 convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la — chiedendo, nell’asserita qualità di parenti di sesto grado del de cuius, R.G., la risoluzione della disposizione testamentaria gravante sull’istituzione di erede in favore della convenuta, la quale prevedeva la creazione, presso l’abitazione del de cuius, a cura della stessa convenuta, di una casa di riposo per vecchi professionisti, di preferenza ingegneri, con intestazione della medesima ai genitori del testatore.
Assumevano che l’erede beneficiata non si era attivata per l’adempimento dell’onere, nonostante fosse decorso un considerevole tempo dall’apertura della successione (risalente al 1967), così che andava disposta la risoluzione della previsione modale, ovvero ne andava dichiarata la nullità. Nella resistenza della convenuta, interrottosi il giudizio per il decesso dell’attore R.M., e subentrati i suoi eredi, L.R., Ri.Em. e R.A., il Tribunale con la sentenza n. 17729 del 14 maggio 2009 ha rigettato la domanda, rilevando che gli istanti non avevano dimostrato l’inesistenza di altri successibili di grado poziore al loro, assumendo altresì che l’azione di risoluzione era prescritta.
Avverso tale sentenza hanno proposto appello gli attori e, sempre nella resistenza della Piccola Opera della Divina Provvidenza di Don Orione, la Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 3901 del 25 giugno 2015, ha rigettato l’appello, condannando gli appellanti anche al rimborso delle spese del giudizio di secondo grado.
Dopo avere dato atto della novità, e conseguente inammissibilità della domanda di risarcimento del danno derivante dal depauperamento del patrimonio ereditario per effetto di alienazioni poste in essere dalla convenuta nel corso degli anni, rilevava che legittimati a richiedere la risoluzione nonché la nullità della disposizione testamentaria modale sono solo coloro destinati a subentrare nella posizione giuridica dell’onerato inadempiente.
Gli appellanti non avevano fornito la prova di essere i parenti legittimi del testatore di grado più stretto, non avendo dimostrato l’assenza di parenti di grado poziore, il che escludeva che fossero legittimati ad agire.
Analogo difetto di legittimazione era riscontrato anche per la domanda di adempimento dell’onere testamentario, atteso che la stessa compete non agli eredi in quanto tali, ma ai prossimi congiunti, stante l’esigenza con tale azione di soddisfare un interesse morale dello stesso testatore che in realtà si trasferisce ai prossimi congiunti.
Ne derivava che, poiché vi era la prova dell’esistenza di parenti legittimi del defunto di grado più prossimo rispetto a quello (sesto) vantato dagli appellanti, questi ultimi erano privi di legittimazione ad agire.
Era del pari disatteso il secondo motivo di appello concernente la liquidazione delle spese di lite, come operata dal Tribunale, in quanto il mezzo di impugnazione non specificava le ragioni in base alle quali la liquidazione sarebbe dovuta avvenire sulla scorta di uno scaglione diverso da quello riferibile al valore della domanda attorea, che era stato individuato in citazione nell’importo dei beni immobili caduti in successione (comprensivi di quelli già alienati per oltre diciotto milioni di Euro, e di quelli residui, di valore pari ad oltre ventuno milioni di Euro, senza considerare la redditività degli immobili stessi). Nemmeno fondata era la contestazione circa l’insussistenza della soccombenza, in quanto alcune delle domande attoree erano state reputate assorbite.
In relazione ai motivi che investivano l’apprezzamento dell’esistenza di parenti di grado più vicino a quello vantato dagli appellanti, la decisione d’appello rilevava che era onere degli stessi attori fornire la prova dell’inesistenza di parenti di grado viciniore, osservando altresì che in realtà l’esistenza di parenti aventi tale grado risultava da una precedente azione esercitata in giudizio nei confronti della convenuta, come emergeva anche dalla rinuncia alla stessa di cui all’atto del 13 dicembre 1981, alla quale aveva fatto richiamo il Tribunale.
Infine, era fondato anche il quinto motivo di appello che verteva sulla prescrizione, dovendosi reputare che nella specie la stessa andava fatta decorrere dalla data di apertura della successione (19 febbraio 1967) ovvero dalla data di accettazione dell’eredità da parte della convenuta (1969), occorrendo comunque considerare che l’azione intentata dagli altri eredi e conclusa con la rinuncia del 1981 avrebbe dovuto indurre gli appellanti a considerare la volontà dell’ente beneficiario di non dare corso alle disposizioni testamentarie (e ciò anche a tacere del fatto che la documentazione prodotta dimostrava le attività poste in essere dalla Opera Pia al fine di dare attuazione all’onere testamentario).
Per la cassazione di tale sentenza propongono ricorso R.E., L.R., Ri.Em. e R.A., sulla base di quattordici motivi.
Resiste con controricorso la Piccola Opera della Divina Provvidenza di Don Orione, che a sua volta propone ricorso incidentale condizionato affidato ad un motivo.
I ricorrenti principali hanno resistito con controricorso al ricorso incidentale.
Entrambe le parti hanno depositato memorie exart. 378 c.p.c.in prossimità dell’udienza.

Motivi della decisione
1. Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia ai sensidell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza nella parte relativa alla disamina dell’eccezione di prescrizione, essendosi disatteso in maniera implicita il motivo di appello con il quale si denunciava la nullità dell’eccezione di prescrizione stante la mancata indicazione da parte della convenuta della data di decorrenza, e ciò ai sensidell’art. 112 c.p.c.,art. 132 c.p.c., n. 4,art. 156 c.p.c., comma 2,art. 118 disp. att. c.p.c.,artt. 24 e 111 Cost..
Si deduce che secondo i principi affermati da questa Corte, è onere della parte che eccepisce la prescrizione indicare il momento di decorrenza della stessa, laddove nel caso in esame nella comparsa di risposta in primo grado tale indicazione era stata del tutto omessa, essendo stata oggetto di integrazione solo nella comparsa di risposta in appello, e peraltro in maniera del tutto generica.
Il secondo motivo deduce, sempre in relazione all’accoglimento dell’eccezione di prescrizione, la violazione e falsa applicazione degliartt. 2934 e 2935 c.c., in quanto la Corte d’Appello avrebbe riscontrato la prescrizione facendo riferimento a ben tre distinte date di decorrenza della stessa (data di apertura della successione, data di accettazione dell’eredità da parte della convenuta, data della rinuncia alla precedente azione intentata da altri parenti del R.).
Il terzo motivo di ricorso lamenta la nullità dello stesso capo di sentenza per la violazione degliartt. 132 e 156 c.p.c.,art. 118 disp. att. c.p.c.eartt. 24 e 111 Cost.per la motivazione apparente e comunque perplessa, quanto all’individuazione della data di decorrenza della prescrizione.
Il quarto motivo denuncia la violazione e falsa applicazionedell’art. 2938 c.c., nonché degliartt. 112 e 183 c.p.c.in quanto la Corte d’Appello avrebbe individuato il dies a quo della prescrizione in momenti non indicati dalla parte eccipiente, che si era limitata a far riferimento alla data di apertura della successione ed alla successiva data di autorizzazione dell’erede testamentaria all’accettazione dell’eredità.
Il quinto motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 648, 1218 e 1453 e ss. c.c.,artt. 2697 e 2935 c.c., in quanto la Corte d’appello ha fatto decorrere la prescrizione da un momento in cui il diritto azionato non poteva essere fatto valere.
Infatti, al momento dell’apertura della successione, in mancanza di accettazione, non poteva reclamarsi da parte della convenuta l’adempimento dell’onere apposto alla sua istituzione, mentre in relazione alla diversa data di accettazione dell’eredità, occorreva tenere conto della complessità delle attività necessarie a dare attuazione alla volontà del de cuius, attesa anche l’assenza di un termine assegnato dal de cuius per l’adempimento dell’onere.
Infine, quanto alla data della conclusione della precedente controversia, doveva escludersi che sussistesse la certezza dell’inadempimento definitivo della controparte, tale da imporre già a quel momento di dover agire per la risoluzione.
Il sesto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degliartt. 2697, 565 e 572 c.c.eart. 113 c.p.c., comma 1 per avere la Corte d’Appello sostenuto che fosse onere degli appellanti provare l’inesistenza di parenti di grado viciniore.
In parte qua la decisione gravata ha confermato quanto statuito dal Tribunale trascurando che le norme in materia di successione legittima attribuiscono la vocazione ereditaria a tutti i parenti, sebbene con la graduazione prevista dalla stessa legge.
L’esistenza di parenti di grado più prossimo a quello vantato dagli attori costituisce una condizione ostativa dell’accoglimento della domanda, il cui onere probatorio incombeva sulla convenuta, non potendosi quindi esigere che i ricorrenti dovessero altresì farsi carico di dimostrare l’inesistenza di tali parenti di grado poziore.
Il settimo motivo lamenta la violazione e falsa applicazionedell’art. 167 c.p.c., comma 1,artt. 101 e 112 c.p.c.eart. 116 c.p.c., comma 2 edell’art. 2697 c.c., per avere la Corte considerato come una contestazione di un fatto (l’inesistenza di altri parenti) quella invece di un diritto, in quanto la convenuta nella comparsa di risposta non aveva contestato l’assenza di parenti di grado poziore, ma si era limitata a dedurre che gli attori fossero privi di legittimazione, con la conseguenza che la circostanza della assenza di altri parenti era ormai al di fuori del thema probandum.
L’ottavo motivo denuncia la nullità parziale della sentenza per violazionedell’art. 112 c.p.c.eart. 132 c.p.c., n. 4,art. 156 c.p.c., comma 2,art. 118 disp. att. c.p.c.,artt. 24 e 111 Cost.per motivazione apparente in ordine al contenuto della contestazione sollevata dalla convenuta, in quanto non ha adeguatamente illustrato in quale parte della sua tesi difensiva la convenuta avesse contestato il fatto che non vi fossero parenti di grado più vicino a quello vantato dai ricorrenti.
Il nono motivo lamenta la violazione e falsa applicazione degliartt. 2697 e 2702 c.c.,artt. 101 e 214 c.p.c.,artt. 24 e 111 Cost., laddove la Corte d’Appello ha attribuito valenza probatoria ad uno scritto proveniente da soggetti estranei al giudizio senza altri elementi di convincimento.
La sentenza gravata ha, infatti, reputato che fosse stata offerta la prova dell’esistenza di parenti di grado poziore sulla scorta della rinunzia agli atti del precedente giudizio recante la data del 13 dicembre 1981 (rectius 15 dicembre 1981), la quale però contiene unicamente delle dichiarazioni rese da soggetti estranei al presente giudizio, sicché non poteva fondare di per sé sola il convincimento del giudice circa la prova dell’effettiva veridicità di quanto dichiarato.
Il decimo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione degliartt. 449, 451 e 452 c.c.in quanto la Corte d’Appello ha utilizzato come prova di convincimento circa l’esistenza del rapporto di parentela un atto diverso dagli atti di stato civile. L’undicesimo motivo lamenta la violazione e falsa applicazionedell’art. 456 c.c.,art. 457 c.c., comma 2,artt. 459, 476, 565 e 572 c.c.in quanto la Corte d’Appello ha attribuito la qualità di eredi legittimi a soggetti che non potevano rivestirla attesa la natura testamentaria della successione.
Poiché il testamento redatto dal de cuius aveva attribuito alla Opera Pia la qualità di erede universale, non poteva essere invocata dai parenti, ancorché di grado più vicino a quello vantato da parte degli attori, una chiamata alla successione, essendo quindi del tutto irrilevante la loro eventuale accettazione tacita.
Il dodicesimo motivo denuncia la nullità parziale della sentenza per la violazionedell’art. 112 c.p.c.,artt. 24 e 111 Cost.per l’omessa pronuncia sul motivo di appello con il quale si sosteneva che la valutazione circa l’esistenza di parenti di grado viciniore andasse effettuata non già alla data di apertura della successione, ma alla diversa data di proposizione della domanda.
Il tredicesimo motivo denuncia la nullità parziale della sentenza per motivazione apparente nonché per violazione e falsa applicazione degliartt. 74, 76, 77, 572 e 2697 c.c.eart. 115 c.p.c., comma 1, per avere la Corte d’Appello affermato l’esistenza di parenti di grado più prossimo a quello dei ricorrenti, senza conoscere né accertare quale fosse effettivamente tale grado e sulla base di un documento che non contiene alcuna indicazione al riguardo, come appunto la dichiarazione di rinuncia del 1981.
Il quattordicesimo motivo denuncia infine la violazione e falsa applicazione delD.M. n. 55 del 2014,art.5, dellaL. n. 247 del 2012,art.13, comma 6e dell’art. 2233 c.c. in quanto la Corte d’Appello ha liquidato le spese di lite sulla base di un’erronea determinazione del valore della controversia.
I giudici di appello avrebbero liquidato le spese applicando lo scaglione di valore tra 16 e 32 milioni di Euro, tenuto conto del fatto che trattavasi di una pronuncia di rigetto.
Si adduce, in senso contrario che la domanda aveva ad oggetto la risoluzione della disposizione testamentaria per inadempimento dell’onere nonché una correlata domanda risarcitoria.
La prima domanda era però di valore indeterminabile, mentre per la seconda, poiché la somma attribuita a titolo di risarcimento era pari a zero, non poteva tenersi conto dell’importo richiesto.
Anche la ulteriormente correlata domanda risarcitoria presentava un valore indeterminato, con la conseguenza che la liquidazione doveva avvenire considerando la causa di valore indeterminabile, atteso anche il principio matematico per cui cumulando una causa di valore determinato ad una di valore indeterminato si ottiene sempre un valore indeterminato.
1.1 L’unico motivo di ricorso incidentale condizionato denuncia l’omessa disamina di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti rappresentato dal mancato esame della contestazione circa la titolarità da parte degli attori di un valido rapporto di parentela.
Si rileva che la nozione di parentela non può prescindere dall’esistenza di un vincolo legittimo, il che porta ad escludere dal novero dei parenti quei soggetti legati da meri rapporti di consanguineità, generati al di fuori del matrimonio. Nella specie gli attori avevano dedotto di essere figli di R.E., a sua volta figlio di R.A., figlio di R.G.B., figlio di R.P. che però era il padre di R.C., padre del de cuius.
Poiché R.E. padre degli attori è figlio naturale di R.A., e poiché il matrimonio tra R.E. e M.G. è stato dichiarato nullo dal Tribunale ecclesiastico, ne consegue che non esiste un rapporto di parentela suscettibile di far includere gli istanti tra i soggetti legittimati a vantare diritti successori.
2. In limine litis deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità del controricorso sollevata nelle memorie exart. 378 c.p.c.dai ricorrenti sul presupposto del conferimento della procura speciale da parte dell’Economo Generale, in contrasto con quanto previsto dall’art. 638p.3 del codex iuris canonici che per i soggetti sottoposti alla disciplina di tale codice prevede, secondo il testo risultante dalla traduzione riportata nella stessa memoria che “per la validità dell’alienazione e di qualunque negozio da cui la situazione patrimoniale della persona giuridica potrebbe subire detrimento si richiede la licenza scritta rilasciata dal superiore competente con il consenso del suo consiglio”.
Si deduce che nella fattispecie il conferimento dell’incarico difensivo agli odierni patrocinatori della controricorrente poiché prevede la contemporanea assunzione di un onere economico implica la conclusione di un negozio idoneo potenzialmente a portare detrimento all’ente, essendo quindi necessario il consenso del Superiore Generale, la cui assenza rende invalidi la procura ed il sottostante mandato difensivo.
Rileva il Collegio che non appare più applicabile alla vicenda de qua la precedente giurisprudenza di questa Corte che in passato aveva affermato che (cfr. ex multis Cass. S.U. n. 6918/1983) le autorizzazioni canoniche o governative, richieste affinché gli enti ecclesiastici possano stare in giudizio, sono rivolte esclusivamente ad assicurare esigenze di tutela degli enti medesimi, sicché la loro mancanza, integrando una nullità relativa, può essere fatta valere soltanto dall’ente interessato. (conf Cass. n. 2989/81, Cass. n. 2512/70), atteso che si tratta di orientamento maturato in un diverso contesto normativo.
Alla fattispecie è invece destinata a trovare applicazione la nuova disciplina di cui allaL. n. 222 del 1985,art.18(adottata all’esito della revisione dei Patti Lateranensi) che recita che “Ai fini dell’invalidità o inefficacia di negozi giuridici posti in essere da enti ecclesiastici non possono essere opposte a terzi. che non ne fossero a conoscenza, le limitazioni dei poteri di rappresentanza o l’omissione di controlli canonici che non risultino dal codice di diritto canonico o dal registro delle persone giuridiche”.
Tale nuova disposizione normativa è stata intesa nel senso che (cfr. Cass. n. 2117/2015) gli amministratori di beni ecclesiastici, in mancanza del permesso scritto del superiore competente, non possono validamente compiere atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, impegnando l’ente con riguardo ad un negozio (nella specie, un contratto preliminare di vendita immobiliare) idoneo a procurare allo stesso un detrimento patrimoniale, essendo la limitazione del diritto canonico opponibile anche ai terzi.
Tuttavia ad escludere la invalidità della procura e del sottostante mandato difensivo conferito dalla convenuta ai difensori nominati in questa sede è l’impossibilità di ricondurre tali atti alle ipotesi per le quali a mente del menzionato canone 683 p.3 si imponga la licenza scritta del superiore competente. Infatti, in disparte l’espresso riferimento all’applicabilità della norma ad atti negoziali, ciò che appare carente nella fattispecie è la ricorrenza del pericolo di potenziale detrimento derivante dall’incarico defensionale de quo, atteso che, una volta esclusa la ricorrenza di un’ipotesi di alienazione, atteso l’esito della lite nei precedenti gradi di giudizio, che ha visto sempre vittoriosa la Piccola Opera della Provvidenza, che in tal modo si è assicurata la stabilità degli effetti successori in suo favore, anche la difesa nel giudizio di legittimità appare funzionale alla salvaguardia di un interesse preminentemente conservativo che non consente di ravvisare la potenziale dannosità dell’incarico.
Né vale addurre che dal conferimento del mandato scaturirebbero oneri economici, nella specie corrispondente ai compensi dovuti ai difensori, perché ad opinare in questo modo qualsiasi attività negoziale che preveda la nascita di un’obbligazione, ancorché a carattere corrispettivo a carico dell’ente ecclesiastico dovrebbe essere sottoposta alla licenza scritta del superiore competente, e ciò in evidente contrasto con quanto prevede la stessa regola di diritto canonico che richiede che l’attività negoziale, quando non abbia carattere traslativo di diritti dell’ente, debba essere autorizzata dal superiore solo se l’ente possa subire un detrimento da intendersi come un pregiudizio che ecceda la semplice insorgenza di un’obbligazione a carattere corrispettivo.
3. Ritiene il Collegio che l’ordine logico delle questioni imponga la previa disamina dei motivi che investono direttamente la titolarità del diritto in capo ai ricorrenti di poter far valere l’invalidità ovvero la risoluzione o l’adempimento dell’onere testamentario (atteso che ove venisse confermata la valutazione resa sul punto dalla Corte d’Appello, risulterebbero assorbiti i motivi di ricorso che attengono invece al riscontro della maturata prescrizione, relativa peraltro alla sola domanda di risoluzione exart. 648 c.c.).
In tal senso appare possibile, attesa l’evidente connessione, la disamina congiunta del sesto, settimo, ottavo, nono, decimo e tredicesimo motivo di ricorso.
I giudici di appello hanno ritenuto, con affermazione in diritto che non risulta essere censurata con i motivi proposti, che la risoluzione o la nullità della disposizione testamentaria modale possano essere richieste solo da coloro che sono destinati a subentrare nella posizione giuridica dell’onerato inadempiente, aggiungendo specificamente che non può farsi distinzione tra azione di nullità ed azione di risoluzione.
Da tale premessa hanno quindi tratto la conclusione che gli attori erano privi di legittimazione.
Oltre a sottolineare che mancava la prova dell’assenza di eredi di grado più prossimo rispetto a quello invocato dai ricorrenti (sesto), a pag. 6 della sentenza hanno altresì affermato che sussisteva per converso la prova, adeguatamente valorizzata dal Tribunale, dell’esistenza di eredi di grado viciniore al de cuius, affermazione questa che risulta ribadita anche alla pag. 7, alla fine del paragrafo 4.1.1, dove si precisa che esistendo la prova di congiunti di grado più prossimo, gli attori non potevano ritenersi legittimati, in quanto non portatori dell’interesse che il testatore intendeva perseguire (cfr. Cass. n. 2306/1975 nonché Cass. n. 4936/1980, cui anche da ultimo Cass. n. 4444/2016 che ribadisce che anche l’azione di adempimento compete, oltre che ai beneficiari dell’onere, ai prossimi congiunti, in quanto tutori degli interessi più strettamente connessi alla persona del defunto).
La questione concernente la prova della qualità di erede e del relativo grado risulta poi esaminata anche nel paragrafo 4.3 della sentenza, ma accanto all’affermazione secondo cui sarebbe onere di chi agisce in giudizio quale erede dimostrare anche l’inesistenza di eredi di grado poziore (in quanto elemento costitutivo della pretesa), al successivo paragrafo 4.4 si precisa che “l’esistenza di parenti di grado più vicino risulta dall’azione esercitata in giudizio nei confronti del Don Orione, quale risulta dalla rinuncia all’azione agli atti di giudizio del 13 dicembre 1981 (rectius 15 dicembre 1981), debitamente richiamata nella sentenza impugnata” (valga solo ricordare che la sentenza del Tribunale, nella parte riportata nella ricostruzione dei fatti di causa operata dai giudici di appello, riferiva di una domanda proposta da una serie di soggetti iure hereditatis nei confronti della stessa convenuta con atto di citazione del 24-28 maggio 1968, aggiungendo che tale giudizio formò oggetto di rinuncia con la detta dichiarazione del 15 dicembre 1981, sottoscritta da alcuni degli originari attori ed aventi causa, nella dichiarata e confermata qualità di attuali ed esclusivi aventi causa dell’ing. R.G., sicché “l’introduzione di quel giudizio e la successiva transazione, atti compiuti manifestamente iure hereditario, fanno venire meno in radice una legittimazione attiva degli odierni attori ed intervenuti per le azioni da essi proposte”).
Atteso il tenore delle motivazioni spese sul punto dal giudice di appello, che non appaiono suscettibili di configurare il vizio di nullità della sentenza per difetto di motivazione, ovvero per motivazione perplessa irrimediabilmente contraddittoria (come richiesto dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite a seguito della riforma di cuiall’art. 360 c.p.c., comma 1, novellato n. 5 cfr. Cass. SS.UU. nn. 8053-8054/2014), risulta evidente come in effetti la decisione gravata, ancorché contenga l’affermazione censurata con il sesto, settimo ed ottavo motivo in punto di corretta ripartizione dell’onere della prova circa la presenza di eredi di grado più prossimo, tenuto conto anche dell’atteggiamento difensivo della controparte, abbia però affermato che era stata fornita la prova in concreto dell’esistenza dei detti parenti.
Anche laddove si dovesse ritenere erroneamente affermata la regola di riparto dell’onere della prova quanto alla circostanza dedotta in ricorso, e si escludesse che la contestazione compiuta dalla convenuta nella comparsa di risposta in primo grado imponesse effettivamente di reputare la circostanza contestata e quindi necessitante di prova (in realtà la lettura di tale atto, al punto 2. denota come la contestazione della legittimazione attiva fosse accompagnata dalla specificazione che a detta della controricorrente non era stata fornita la prova della discendenza dal de cuius e del grado di parentela con lo stesso, investendo quindi specifici fatti, essendo ricollegata al punto 3. al richiamo alla precedente vicenda giudiziaria iniziata nel 1968, che aveva visto parti attive soggetti qualificatisi a loro volta come eredi, ben potendosi ritenere incensurabile alla luce di tali elementi l’affermazione del giudice di appello secondo cui l’ente ecclesiastico aveva sempre contestato la legittimazione degli attori), il rigetto della domanda attorea resterebbe comunque supportato dalla diversa affermazione circa il fatto che fosse stata offerta effettivamente la prova dell’esistenza di eredi di grado poziore.
Di ciò risulta peraltro consapevole anche parte ricorrente che appunto mira ad inficiare la correttezza di tale valutazione con il nono, il decimo ed il tredicesimo motivo, che tuttavia non possono essere accolti.
Quanto alla modalità con la quale fornire la prova della qualità di erede legittimo, proprio alla luce di quanto affermato da Cass. S.U. n. 12065/2014, sebbene la modalità preferibile sia quella del ricorso agli atti dello stati civile, lo stesso ragionamento sposato dalla sentenza ora citata, in riferimento alla possibilità che anche una dichiarazione sostituiva di atto notorio possa contribuire a formare il convincimento del giudice alla luce dell’atteggiamento della controparte, impone di ritenere che non viga un principio di esclusività della detta prova, rappresentata dagli atti dello stato civile, ma che invece sia possibile fornire la dimostrazione della qualità di erede (rectius di chiamato) anche tramite elementi probatori diversi, purché sottoposti al prudente apprezzamento del giudice (cfr. altresì Cass. n. 7276/2006, per l’ipotesi di assenza degli atti dello stato civile).
Tornando al caso in esame, l’errore di prospettiva nel quale si pongono le censure dei ricorrenti è quello di guardare alla valutazione di congruità dell’apprezzamento degli elementi istruttori operata dal giudice di merito avuto riguardo al solo contenuto dell’atto di rinuncia del 15 dicembre 1981 (il cui testo risulta trascritto a pag. 28 del ricorso), trascurando però di considerare, come si rileva dai brani della motivazione della sentenza d’appello sopra riportati, anche nella parte in cui fa rinvio al contenuto della sentenza del Tribunale – cui dichiara di aderire – che in realtà l’affermazione circa la prova dell’esistenza di parenti di grado più prossimo si fonda sulla complessiva valutazione delle vicende giudiziarie intraprese con la citazione del 1968, vicende poi conclusesi tra le parti ivi coinvolte con il richiamato atto di rinuncia.
Fonte del convincimento del giudice di appello non è il solo atto de quo, ma “l’introduzione di quel giudizio” (pag. 3 della sentenza impugnata che richiama il tenore della decisione di prime cure) o, come poi aggiunto a pag. 9, paragrafo 4.4., l’azione esercitata in giudizio nei confronti del Don Orione, quale risulta dalla rinuncia all’azione agli atti del giudizio.
Le critiche dei ricorrenti, nella parte in cui si concentrano unicamente sulla disamina del contenuto di tale atto di rinuncia, assumendone la carenza di efficacia probatoria nel presente giudizio, in quanto atto proveniente da soggetti terzi, peccano evidentemente del requisito di specificità, in quanto mirano a contestare l’idoneità probatoria di uno solo degli elementi di prova dei quali si è avvalso il provvedimento gravato, che però ha inteso valorizzare tutti gli elementi che comunque emergevano dalla proposizione del preesistente giudizio.
In tale direzione colgono nel segno le osservazioni di cui a pag. 22 del controricorso, laddove si sottolinea la necessità di dover valutare tutti i documenti relativi alla vicenda giudiziaria più risalente nel tempo, ed in tale corretta prospettiva non può non evidenziarsi che, se effettivamente la rinuncia non reca una specifica indicazione del grado di parentela dei rinuncianti, la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Roma nel corso del giudizio di cui sopra (Tribunale Roma n. 14680/1974, presente negli atti di causa), a pag. 9 contiene la specifica affermazione secondo cui era stata offerta prova dagli allora attori di essere parenti del defunto di quarto grado, in quanto figli di fratello o sorella dei genitori del testatore.
Ne deriva che l’accertamento tipicamente riservato al giudice di merito, concernente il corretto apprezzamento delle risultanze istruttorie, non risulta adeguatamente censurato, stante l’erroneo convincimento di parte ricorrente che il giudizio circa la prova positiva dell’esistenza di eredi di grado poziore fosse stata ricavata dalla sola rinuncia, e non anche dal complesso degli elementi probatori ricavabili dalla vicenda giudiziaria che quest’ultima aveva portato a termine.
4. Va disatteso l’undicesimo motivo di ricorso, in quanto si fonda sull’erroneo presupposto che, trattandosi di vicenda che attiene a successione regolata per testamento, non sarebbe dato discorrere di eredi legittimi.
In effetti, tenuto conto proprio dello specifico risultato cui mirava la domanda degli attori, volta appunto a far venir meno la portata del testamento, con la conseguente apertura della successione legittima, e proprio alla luce di quanto sopra precisato circa l’individuazione della legittimazione a promuovere l’azione di risoluzione della disposizione testamentaria gravata da onere, è evidente che, ai fini della verifica della titolarità del diritto azionato in capo agli attori, fosse necessario verificare se gli stessi attori rientravano tra i beneficiari della chiamata successoria ex lege, ancorché la stessa fosse destinata ad operare in via subordinata.
L’individuazione dei chiamati ulteriori e specificamente di quelli dotati di grado poziore tra i soggetti beneficiari della vocazione legittima, costituiva un accertamento necessario ed imprescindibile per valutare la proponibilità della domanda oggetto di causa, dovendosi escludere che il solo fatto che la pur prevalente chiamata testamentaria fosse esitata nell’accettazione dell’eredità da parte dell’erede designata per testamento, non potendosi reputare che tale devoluzione dei beni relitti faccia di per sé perdere la qualità di chiamati a coloro che lo sono in via subordinata (cfr. a conforto di tale conclusione, quanto dettatodall’art. 480 c.c., comma 3, che nel prevedere che per i chiamati ulteriori il termine per accettare l’eredità decorra, in caso di accettazione da parte dei chiamati di grado precedente, solo dal giorno in cui l’acquisto di questi ultimi è venuto meno, presuppone implicitamente che la qualità di chiamato permanga, sebbene non sia sottoposta a prescrizione la peculiare sua estrinsecazione concretantesi nell’accettazione dell’eredità).
5. Anche il dodicesimo motivo deve essere rigettato.
Ed, invero deve innanzi tutto escludersi che ricorra un’ipotesi di omessa pronuncia come denunciato in rubrica, atteso che l’argomento sviluppato nel motivo in esame, lungi dal costituire un autonomo motivo di appello rappresentava una delle argomentazioni che erano state poste a sostegno del motivo di gravame volto a confutare l’affermazione circa il difetto di titolarità del diritto in capo agli attori (in tal senso si riferisce che la questione rappresentava un secondo concorrente profilo di critica alla decisione del Tribunale).
Ne consegue che non è dato discorrere di omessa pronuncia exart. 112 c.p.c., in quanto nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (Cass. n. 24542/2009; Cass. n. 25509/2014).
Il motivo è comunque infondato nel merito, in quanto l’affermazione dei ricorrenti secondo cui per stabilire chi fossero i parenti di grado viciniore occorreva avere riguardo alla data di proposizione della domanda introduttiva del presente giudizio, e non anche a quella di apertura della successione, oltre a contrastare con il principio secondo cui la qualità di chiamato va individuata in relazione al momento dell’apertura della successione, non si confronta con il contenuto effettivo della sentenza impugnata la quale ha accertato che con l’esercizio della precedente azione giudiziaria da parte dei soggetti ritenuti essere parenti di grado poziore, era stata posta in essere un’attività nella evidente qualità di pretesi eredi, tale da concretare un’accettazione quantomeno tacita, che sebbene inefficace in presenza dell’accettazione posta in essere dall’erede testamentario, sarebbe comunque destinata ad operare ove venisse meno la chiamata testamentaria, assicurando quindi la prevalenza dell’acquisto del titolo di erede in capo agli allora rinunzianti alla lite.
6. Il rigetto dei precedenti motivi, per effetto del quale risulta non più contestabile l’affermazione circa il difetto di legittimazione (rectius titolarità) del diritto di proporre le domande di nullità, risoluzione ed adempimento dell’onere in capo ai ricorrenti, determina altresì l’assorbimento dei motivi da 1 a 5 che investono la diversa affermazione dei giudici di appello secondo cui, ancorché in rifermento alla sola azione di risoluzione, sarebbe comunque maturata la prescrizione del diritto azionato dai ricorrenti (per l’affermazione secondo cui il diritto de quo, distinguendosi dalla petitio hereditatis, è sottoposto alle comuni regole in tema di prescrizione, Cass. n. 11430/1993; Cass. n. 4145/1976).
7. Infine va rigettato anche il quattordicesimo motivo di ricorso in punto di corretta liquidazione delle spese di lite.
Quanto all’assunto di parte ricorrente secondo cui, pur a fronte di una domanda risarcitoria quantificata in oltre 18 milioni di Euro, per i beni venduti dalla convenuta, ed in oltre 21 milioni di Euro per i beni residui (e ciò senza considerare la redditività degli stessi beni) occorrerebbe invece considerare un valore pari a zero, stante il rigetto della domanda risarcitoria, lo stesso contrasta palesemente con la giurisprudenza di questa Corte che anche di recente ha ribadito che (cfr. Cass. n. 28417/2018) in caso di rigetto della domanda, nei giudizi per pagamento di somme o risarcimento di danni, il valore della controversia, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico dell’attore soccombente, è quello corrispondente alla somma da quest’ultimo domandata, dovendosi seguire soltanto il criterio del “disputatum”, senza che trovi applicazione il correttivo del “decisum” (conf. Cass. n. 25553/2011).
Ne consegue che alla domanda volta a conseguire la risoluzione della disposizione testamentaria, ritenuta di valore indeterminabile viene a cumularsi una domanda di condanna al pagamento di somme o liquidazione danni il cui importo risulta invece determinato.
Da tale considerazione si trae quindi il corollario secondo cui (cfr. Cass. n. 4187/2017) in tema di liquidazione degli onorari di avvocato, il principio per il quale, ove siano state proposte più domande, alcune di valore indeterminabile ed altre di valore determinato, la controversia deve essere ritenuta, nel complesso, di valore indeterminabile, opera solo laddove l’applicazione dello scaglione tariffario previsto per le cause di valore indeterminabile consenta il riconoscimento di compensi superiori rispetto a quelli che deriverebbero facendo applicazione dello scaglione applicabile in ragione del cumulo delle domande di valore determinato (conf. Cass. n. 9975/2016), risultando quindi incensurabile la decisione del giudice di appello di procedere alla liquidazione delle spese di lite sulla scorta dello scaglione di valore e secondo le indicazioni di cui a pag. 10 della sentenza gravata.
8. Il ricorso principale deve quindi essere rigettato, e ciò determina l’assorbimento del ricorso incidentale, espressamente qualificato come condizionato.
9. Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo.
10. Poiché il ricorso principale è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dellaL. 24 dicembre 2012, n. 228,art.1, comma 17(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto al testo unico di cui alD.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,art.13, il comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti principali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la loro impugnazione.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale; condanna i ricorrenti principali, in solido tra loro, al rimborso delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 15.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali, pari al 15% sui compensi, ed accessori di legge.
Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002,art.13, comma 1quater, inserito dallaL. n. 228 del 2012,art.1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti principali del contributo unificato dovuto per i rispettivi ricorsi a norma dell’art. 1 bis, stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 gennaio 2019.
Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2019

La cancellazione dell’ipoteca può essere richiesta da chiunque vi abbia interesse.

Cassazione civile, sez. I, 27 ottobre 1998
SENTENZA
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 4 settembre 1992 B. Giuseppe esponeva che:
1) si era impegnato a pagare tutti i creditori ammessi al passivo del fallimento di P. Vincenzo e quest’ultimo, a titolo di controprestazione, si era impegnato a trasferirgli, dopo la chiusura della procedura fallimentare, l’immobile di sua proprietà sito in G. alla via Lupis n. 78, ad eccezione di una parte che sarebbe rimasta in sua proprietà;
2) con atto per notar Serrone del 21 maggio 1990, in occasione del pagamento effettuato in favore del Banco di Napoli, P. Teodora, figliuola del debitore, era stata surrogata nell’iscrizione ipotecaria eseguita il 1° ottobre 1985 dal predetto istituto di credito;
3) in quella occasione, con apposita dichiarazione, la P. aveva riconosciuto che il pagamento in favore del Banco di Napoli era stato effettuato, in realtà, da esso B. che pertanto restava surrogato in tutte le azioni nei confronti di P. Vincenzo e del suo fallimento;
4) dopo la chiusura del fallimento, Vincenzo P., con atto per notar Guaranella del 26 luglio 1990, gli aveva trasferito la proprietà dell’intero compendio immobiliare ma, con separata scrittura, egli si era impegnato a trasferire a Teodora P. la parte del compendio che era stata riservata all’alienante;
5) aveva realizzato nuove costruzioni e ristrutturazioni nel compendio ed aveva promesso in vendita a terzi varie unità immobiliari, ma per la stipula degli atti definitivi occorreva la cancellazione dell’ipoteca iscritta a favore del banco di Napoli, al quale era subentrata fittiziamente per surrogazione la P., che aveva rifiutato il suo consenso al riguardo.
Tutto ciò premesso, l’attore evocava in giudizio davanti al Tribunale di Bari Teodora P., per sentir dichiarare che era tenuta a dare il suo consenso per la cancellazione della predetta iscrizione ipotecaria e per sentir ordinare la cancellazione della stessa, ed infine per sentirla condannare al pagamento delle spese.
Resistendo alla domanda, la convenuta ne chiedeva il rigetto assumendo che:
1) pendeva davanti al Tribunale di Bari altro giudizio che aveva instaurato contro il B. per ottenere l’esecuzione in forma specifica degli accordi di cui alle convenzioni del 5 dicembre 1990 e del 26 luglio 1990, e per la connessione che riteneva sussistente fra i due giudizi, ne chiedeva la riunione;
2) aveva provveduto con proprio denaro all’estinzione dell’obbligazione nei confronti del Banco di Napoli e con i menzionati accordi era stato stabilito che l’ipoteca sarebbe stata cancellata soltanto dopo l’adempimento delle obbligazioni del B.. Chiedeva, pertanto, la riunione dei giudizi e, comunque, il rigetto della domanda di simulazione proposta dall’attore ribadendo che ella aveva il diritto di mantenere l’iscrizione ipotecaria fino all’adempimento, da parte del B., delle obbligazioni suindicate.
Disattese l’istanza dell’attore volta all’emissione di un provvedimento ex art. 700 c.p.c. e quella della convenuta di riunione dei giudizi, la causa veniva decisa dal Tribunale con sentenza n. 4059 del 1993 dichiarata provvisoriamente esecutiva, la quale accoglieva la domanda e ordinava al Conservatore dei Registri Immobiliari di Bari di provvedere alla cancellazione dell’ipoteca, ponendo le spese a carico della convenuta.
Appellando questa decisione, Teodora P. deduceva che:
1) l’azione di cui all’art. 2884 c.c. è proponibile solo dal debitore nei confronti del creditore ipotecario e pertanto non poteva essere proposta dal B. che intendeva soltanto liberare l’immobile di sua proprietà dall’iscrizione;
2) per l’azione di simulazione, per interposizione fittizia di persona, P. Vincenzo era litisconsorte necessario;
3) quand’anche fosse era ravvisabile la proposizione di un’azione surrogatoria da parte del B., al giudizio doveva partecipare Vincenzo P.. Chiedeva, pertanto, in riforma della decisione impugnata e previa revoca o sospensione della provvisoria esecuzione, che la decisione venisse dichiarata nulla per la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del predetto litisconsorte necessario.
Con sentenza in data 1-19 luglio 1996, la Corte d’Appello di Bari rigettava l’impugnazione condannando la P. al pagamento delle spese processuali.
La Corte formulava, in particolare, le seguenti osservazioni:
a) la cancellazione dell’iscrizione ipotecaria presuppone che sia intervenuta una causa estintiva del rapporto sostanziale cui inerisce, e legittima a far valere il diritto alla cancellazione sono, secondo la migliore dottrina, oltre il “datore” dell’ipoteca, il terzo acquirente e gli acquirenti successivi;
b) l’assunto dell’appellante, secondo cui soltanto il debitore può chiedere la cancellazione, non è conforme ai principi generali richiamati né trova riferimento nel testo dell’art. 2884 c.c.;
c) nella specie, è provato documentalmente il soddisfacimento del credito garantito dall’ipoteca (scrittura privata autenticata il 21 maggio 1990 contenente quietanza del Banco di Napoli per il pagamento a saldo della somma transattivamente concordata), ed è provato che (atto per notar Guaranella del 26 luglio 1990) il B. acquistò il compendio immobiliare da P. Vincenzo;
d) è, dunque, evidente, sulla base dei principi menzionati, che il B. avrebbe potuto chiedere al Banco di Napoli, beneficiario della garanzia, la cancellazione dell’iscrizione, e poiché, con il primo degli atti suindicati, l’istituto di credito dichiarò solennemente di surrogare la signora P. Teodora in tutti i propri diritti ragion ed azioni “verso P. Vincenzo e il fallimento dello stesso”, ed in particolare “nell’ipoteca accesa il 1° ottobre 1985”, è evidente (art. 1201 c.c.) che la domanda di cancellazione non poteva che essere proposta dal B. nei confronti della P..
e) il B., il quale aveva provveduto al pagamento del debito garantito, doveva ritenersi subentrato per surrogazione convenzionale, nella posizione del debitore garantito;
f) per effetto della mancata contestazione della documentazione, non si è discusso nella prima fase del giudizio, sulla interposizione fittizia della P. perché l’interposizione risultava chiaramente dalla “controdichiarazione” acquisita al processo;
g) non vi è necessità della partecipazione al giudizio di tutti gli interessati quando la simulazione debba essere accertata solo incidenter tantum e non come oggetto principale della lite e, non risulta, comunque, proposta una specifica domanda dal B. volta a far dichiarare la simulazione relativa del predetto atto;
h) inoltre, parti del negozio simulato furono solo il B. e la P. e non anche il padre di quest’ultima, che sottoscrisse l’atto per conferma ed accettazione, il quale sostanzialmente non era più interessato dopo il soddisfacimento del credito garantito dall’ipoteca e la vendita del compendio immobiliare al B.;
i) in ordine alla prospetta inammissibilità della domanda perché, se si ritenesse il B. effettivo creditore ipotecario, egli stesso potrebbe prestare il consenso alla cancellazione dell’iscrizione, è sufficiente considerare che, ancorché non sia stata eseguita l’annotazione di cui all’art. 2843 c.c. – necessaria solo nei confronti dei terzi – beneficiaria dell’iscrizione ipotecaria sulla base della scrittura privata registrata il 19 maggio 1990, risultava solo P. Teodora, sicché era lei l’unica tenuta a dare il consenso per la cancellazione e, quindi, passivamente legittima in caso di rifiuto;
l) il ordine al mancato rispetto del litisconsorzio necessario relativamente alla domanda di simulazione, per effetto della surrogazione, formalmente risultante dall’atto autenticato dal notaio Serrone, il Banco di Napoli, oltre che Vincenzo P., debitore originario, hanno perduto ogni interesse ed anche la titolarità con riferimento al rapporto negoziale.
Avverso la sentenza d’appello Teodora P. ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di due motivi.
Giuseppe B. ha resistito con controricorso, depositando una memoria illustrativa.

Motivi della decisione
1. Con il primo mezzo d’impugnazione, la ricorrente lamenta violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 con riferimento agli artt. 2844 e 2843 c.c.
La Corte di Bari, nel considerare il B. legittimato a richiedere la cancellazione del gravame ipotecario, ha ritenuto la sussistenza di tale facoltà in virtù del fatto che il B. quale acquirente dell’immobile ipotecato aveva un interesse in tal senso. La stessa Corte ha ritenuto, poi, in motivazione che, pur non essendo stata eseguita l’annotazione ex art. 2843 c.c., necessaria nei confronti dei terzi, beneficiaria della iscrizione era solo la P. Teodora.
L’assunto secondo la ricorrente sarebbe infondato sotto l’aspetto del diritto e conterrebbe una motivazione erronea e contraddittoria su un punto decisivo della controversia.
1.A. PRIMO ASPETTO: Violazione dell’art. 360, n. 3, c.p.c. con riferimento all’art. 2844 c.c.: il Giudice a quo ha ritenuto l’odierno resistente legittimato a proporre la domanda sul presupposto che esso è l’acquirente del bene ipotecato ed ha, in tale veste, interesse a richiedere la cancellazione del gravame. La norma ex art. 2844 C.C. non stabilisce assolutamente che l’acquirente dell’immobile ipotecato abbia un diritto ad ottenere la cancellazione del gravame e, se tanto comunque l’acquirente volesse fare, dovrebbe agire in surroga al debitore inerte in quanto la sua legittimazione deriverebbe dalla mancata attività del debitore.
Nella specie, invece, il resistente, qualificandosi creditore del P. Vincenzo, e non acquirente, ha esperito una tipica azione surrogatoria senza però convenire in giudizio il debitore inerte. La legittimazione del B., secondo la sua chiara impostazione, deriva non dal fatto dell’acquisto del bene ipotecato, ma dal fatto che egli avrebbe corrisposto il denaro necessario alla estinzione del debito garantito da ipoteca e in tale veste esso non aveva titolo per richiedere la cancellazione della garanzia ipotecaria.
1.B. SECONDO ASPETTO: Violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 con riferimento all’art. 2843 c.c.: la Corte di merito ha considerato ammissibile la domanda malgrado la surroga ipotecaria eseguita in favore della ricorrente non sia mai stata annotata, ritenendo, il Giudice di Bari, che era necessario solo il consenso della P. Teodora perché tra le parti valeva la controdichiarazione esibita, mentre l’annotazione ex art. 2843 c.c. aveva rilevanza solo nei confronto dei terzi. Il ragionamento seguito dal Giudice è viziato e contraddittorio nonché contrario a norma di diritto.
1.B.1. Violazione dell’art. 360, n. 3, c.p.c.: se invero la garanzia o meglio la surroga nella garanzia ipotecaria non è stata annotata – e, infatti, in atti non si rinviene prova alcuna di tale annotazione – e l’iscrizione risulta a favore del Banco di Napoli originario creditore, quale sarebbe l’ammissibilità dell’azione proposta dal B., posto che la garanzia risulta iscritta ancora a favore dell’Istituto bancario?
La ratio della norma ex art. 2843 c.c. invocata dalla Corte poggia proprio sul presupposto che P. Teodora sia stata surrogata e che tale surroga sia stata annotata, in difetto, in virtù della semplice scrittura privata, la ricorrente è assolutamente impossibilitata a prestare il dovuto consenso. Invero la ratio della cancellazione del gravame ipotecario, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice a quo, ha valore proprio nei confronti dei terzi, e non tra le parti in causa, per le quali è assolutamente irrilevante che l’ipoteca risulti iscritta a favore del Banco di Napoli o della P..
Se la surroga non è stata annotata ex art. 2843 c.c., come ha rilevato la Corte, e come risulta dalle visure ipotecarie prodotte ex adverso, la legittimazione passiva della ricorrente è carente sotto ogni aspetto, non rilevando nella cancellazione del gravame ipotecario il momento interno, bensì proprio il momento di rilevanza all’esterno e nei confronti dei terzi di detto gravame.
In conclusione solo chi risulta creditore iscritto presso la Conservatoria competente è legittimato a prestare il consenso, e non il creditore effettivo.
1.B.2. TERZO ASPETTO. Violazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c. per errata o contraddittoria motivazione: la Corte di Bari con ragionamento contorto ed errato sotto il profilo logico ha ritenuto la P. legittimata passiva per la sua opposizione alla domanda, malgrado la mancata annotazione della surroga presso la conservatoria competente.
Il ragionamento è frutto di una vistosa contraddizione in fato, prima ancora che in diritto. L’opposizione della P., invero, deriva proprio dalla sua carenza di legittimazione e interesse al presente giudizio, non risultando essa la creditrice iscritta a cui favore l’ipoteca deve giovare. Invero, se il creditore iscritto è ancora il Banco di Napoli e se la surroga non risulta annotata, a che titolo la P. viene convenuta nel presente giudizio? È assurdo logicamente e giuridicamente pretendere la cancellazione di un gravame ipotecario da un soggetto a cui favore il gravame non risulta annotato.
Se a tanto si aggiunge, poi, che la P. non è nemmeno la creditrice effettiva, a che titolo essa viene convenuta in giudizio?
La Corte di Bari è caduta, invero, in una contraddizione insanabile su un punto decisivo della controversia, confondendo il creditore effettivo con il creditore ipotecario e ritenendo che il primo, sebbene non surrogato nei diritti del secondo, potesse prestare il consenso alla cancellazione di un gravame di cui presso la Conservatoria non risulta, peraltro, nemmeno titolare.
2. Il motivo non è fondato sotto nessuno degli aspetti prospettati.
Per quanto riguarda il primo, questa Corte (Cass., 7 dicembre 1973, n. 3335) ha ritenuto che la cancellazione dell’ipoteca possa essere richiesta da chiunque vi abbia interesse e, quindi, in primo luogo dall’attuale proprietario della cosa, indubbiamente interessato a liberarla da vincoli che ne intralcino la circolazione. Si è sottolineato in quella sede che l’art. 2882 c.c. richiede soltanto il consenso delle parti interessate e, in particolare, l’assenso del creditore, ma non limita a particolari soggetti la legittimazione all’istanza di cancellazione. Con riferimento alla diversità degli effetti del vincolo ipotecario nei confronti delle parti e dei terzi, è stato anche posto in luce che, se nei confronti del creditore può ammettersi che l’estinzione dell’obbligazione estingua anche la garanzia ipotecaria che l’assista, verso i terzi è certamente necessaria la cancellazione dell’ipoteca, poiché il permanere dell’iscrizione nonostante l’estinzione del credito può ben essere di pregiudizio al proprietario, in quanto determina un intralcio per il commercio giuridico del bene (Cass., 26 luglio 1994, n. 6658, in motivazione, la quale richiama Cass., n. 3938 del 1975 e n. 897 del 1962).
Correttamente, quindi, il giudice di appello ha considerato il B. legittimato a richiedere la cancellazione, tenuto conto che egli era terzo acquirente del compendio immobiliare ed inoltre aveva, in realtà, provveduto al pagamento del credito garantito.
2.1. Con il secondo e terzo aspetto del motivo in esame la ricorrente, sul presupposto di fatto che la surroga nella garanzia ipotecaria non era stata annotata, contesta la decisione impugnata nella parte in cui l’ha ritenuta legittimata passivamente nei confronti della domanda proposta dal B..
Osserva sul punto il controricorrente che l’annotazione della surroga (con formalità n. 33471 dell’11 settembre 1990) risultava dall’atto introduttivo del giudizio (conclusione n. 2) e che di tale annotazione aveva preso atto il Tribunale, il quale aveva ordinato al competente conservatore dei registri immobiliari di Bari di provvedere alla cancellazione dell’ipoteca n. 28421 dell’1 ottobre 1985 in favore del Banco di Napoli e successiva surroga per atto Serrone del 21 maggio 1990 in favore di P. Teodora (annot. n. 33471 dell’11 settembre 1990).
Ora, ritiene il Collegio che non avendo la P. contestato in appello la sussistenza dell’annotazione, non possano in questa sede prospettarsi questioni che si basano sulla mancanza dell’annotazione stessa.
Il riferimento all’annotazione contenuto nella sentenza impugnata (“… ancorché non sia stata eseguita l’annotazione di cui all’art. 2843 c.c. …”) non costituisce un’affermazione di contenuto decisorio su un punto in contestazione tra le parti, ma solo un’ipotesi argomentativa utilizzata contro la tesi dell’appellante, secondo la quale la domanda del B. sarebbe stata inammissibile perché, qualora il medesimo potesse ritenersi l’effettivo creditore ipotecario, egli steso avrebbe potuto prestare il consenso alla cancellazione dell’iscrizione.
Le censure contenute nel secondo e terzo aspetto del primo motivo risultano, quindi, inammissibili.
3. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 360, n. 3, c.p.c. con riferimento all’art. 102 c.p.c., art. 1414 c.c. e art. 2900 c.c.
La Corte di merito, esaminando l’eccezione di nullità del giudizio di 1° grado per mancata integrazione del contraddittorio, ha ritenuto inutile la detta integrazione in quanto la simulazione doveva essere accertata solo in via incidentale e non vi era domanda del B. volta ad un tale accertamento; infine, P. Vincenzo avrebbe sottoscritto la controdichiarazione solo per conferma e accettazione.
Secondo la ricorrente i rilievi adottati dalla Corte per salvare il giudizio di 1° grado non sono fondati. Innanzitutto non risponde ad esattezza che la simulazione non sia stata proposta in via di azione del B..
Con l’atto introduttivo del giudizio, infatti, B. Giuseppe aveva richiesto, alle conclusioni sub 1°): “Dare atto che la Sig.ra P. Teodora era ed è tenuta a prestare il proprio consenso alla cancellazione della ipoteca n. 28.421 del 1° ottobre 1985 nella quale essa Sig.ra P. era stata fittiziamente surrogata con atto Serrone del 21 maggio 1990 e che alla prestazione di tale consenso la medesima Sig.ra P. si era rifiutata”.
Non risulta esatto dunque che non sia stata proposta azione di simulazione per interposizione fittizia, perché, invece, l’attore richiese specificatamente l’accertamento di detta simulazione quale presupposto per ottenere la detta cancellazione nei confronti del simulato creditore e nel quale giudizio era parte sostanziale il debitore P. Vincenzo.
Del resto la ricorrente aveva ed ha un preciso interesse ad essere estromessa dal presente giudizio nel quale essa non riveste alcuna specie ed in cui il litisconsorte necessario pretermesso nella persona del genitore P. Vincenzo era ed è l’unico soggetto interessato sul quale dovevano cadere le eventuali conseguenze del giudizio stesso (spese, danni, ecc.).
Non pare tanto meno fondato il rilievo della Corte di merito relativo alla sottoscrizione della controdichiarazione da parte di P. Vincenzo per mera conferma e conoscenza. Se, infatti, è vero che prima della sottoscrizione del litisconsorte pretermesso vi è una tale dicitura, è soprattutto vero che la sottoscrizione dell’originario debitore non aveva valore di semplice conoscenza e conferma, ma rivestiva il più rilevante significato di legale scienza della surroga effettuata. In tale corretta ricostruzione dei fatti, pure, invero, inconcepibile che la posizione di P. Vincenzo possa essere ignorata e che il presente giudizio possa svolgersi senza la sua presenza, soprattutto in considerazione del fatto che P. Vincenzo conserva, purtroppo, rilevanti ragioni di credito nei confronti del resistente e per tale unico motivo quest’ultimo non intende convenirlo in giudizio. Non è esatto sostenere, dunque, che il litisconsorte pretermesso ha perso interesse alla lite dopo il soddisfacimento dell’obbligazione (del P. verso il Banco di Napoli) perché con la cessione del complesso del P. al B. erano sorte in capo a quest’ultimo ed a favore del primo, obbligazioni e crediti che sconsigliavano al B. di convenire in giudizio esso P. Vincenzo.
Secondo la ricorrente dovrebbe pronunciarsi la Cassazione della sentenza di secondo grado, essendo la domanda inammissibile, e dovrebbe dichiararsi la nullità delle sentenze di primo e secondo grado per violazione del principio del contraddittorio.
4. Il secondo motivo non merita accoglimento.
Correttamente la sentenza impugnata ha escluso la sussistenza di un litisconsorzio necessario nei confronti di Vincenzo P..
La domanda proposta dal B. era diretta ad ottenere la cancellazione dell’ipoteca.
Il proprietario dell’immobile per poter ottenere la cancellazione dell’ipoteca iscritta sul bene doveva presentare al conservatore l’atto contenente il consenso del creditore, ai sensi dell’art. 2882 c.c.
Era, quindi, necessario il consenso di colei che risultava creditrice in base all’atto di surroga, della cui annotazione si è già detto.
Essendo il consenso della P. stato rifiutato, nonostante che il debito fonte dell’ipoteca fosse stato adempiuto (da parte dello stesso B.), si rendeva necessario ottenere dal giudice una pronunzia che ordinasse la cancellazione dell’ipoteca pur in assenza di tale consenso.
In questa situazione, la posizione di Vincenzo P. non assumeva rilievo.
Quanto alla circostanza – attestata dalla dichiarazione di Teodora P., sottoscritta anche (per conferma e accettazione), da Vincenzo P. – che il pagamento alla banca era stato effettuato con denaro del B. e che quindi quest’ultimo era surrogato in tutti i diritti nei confronti di Vincenzo P., essa è stata dedotta dal B. come presupposto del suo diritto alla cancellazione dell’ipoteca e non ha formato oggetto di contestazione nel corso del giudizio.
D’altra parte, dalla dichiarazione in questione si ricavava un accordo tra Teodora P. ed il B. in ordine al quale Vincenzo P. rimaneva in una posizione di estraneità.
Né appare configurabile una situazione di simulazione per interposizione fittizia di persona che coinvolgesse Vincenzo P..
Il pagamento, quale atto materiale non può essere oggetto di simulazione, mentre la simulazione per interposizione fittizia della surroga convenzionale – nel senso che la surroga sarebbe stata simulata a favore di Teodora P. mentre in effetti era a favore del B. – avrebbe eventualmente potuto coinvolgere la banca, ma non Vincenzo P..
In ogni caso, il giudice di merito ha escluso che nel giudizio fosse stata introdotta una domanda di simulazione.
5. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato. Le spese del giudizio di Cassazione, liquidate come nel dispositivo, vanno poste a carico della ricorrente in considerazione della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di Cassazione in lire 223.200, oltre a lire 5.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma il 24 marzo 1998.
Depositata in cancelleria il 27 ottobre 1998.

L’assegno periodico di mantenimento può contenere più voci di spesa.

Tribunale di Verona 14 giugno 2019
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Ernesto D’Amico Presidente
dr. Lara Ghermandi giudice
dr. Luigi Edoardo Fioroni rel./est. giudice
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7282/2016 R.G. promossa da:
XY (C.F. ), con l’aw. P. V.,
RICORRENTE
contro
XX (C.F. ), con l’aw. L. B. M.,
CONVENUTA
con l’intervento ex lege del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona.
in punto a: Divorzio contenzioso – Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
All’udienza del 18 settembre 2018 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Parte ricorrente: “accertarsi che la Signora XX è persona economicamente autosufficiente o comunque parzialmente
autosufficiente e, tenuto conto della disponibilità del Signor XY a corrispondere alla Signora XX la somma mensile
nella misura massima di € 1.000,00 a titolo di assegno divorzile, disporsi un contributo a favore della stessa nella
misura non superiore ad € 1.000,00 mensili.
Spese di lite ed onorari di causa interamente rifusi”.
Parte resistente: “Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra XY e XX in Manfredonia
(FG) il 20 settembre 1975, trascritto nel registro Atti di Matrimonio del medesimo comune, anno 1975, parte II, serie
A, n. 334. 2. Confermarsi i provvedimenti di cui all’ordinanza presidenziale del 25 novembre 2016, segnatamente: –
XY corrisponda a XX € 1.500,00 mensili a titolo di assegno divorzile, da corrispondersi a mezzo bonifico bancario con
valuta fissa entro il giorno 15 di ogni mese a decorrere dal 15 febbraio 2013 (data di stesura della scrittura privata).
Tale somma è da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dal febbraio 2014 – XY provveda al
pagamento del canone mensile di locazione ed agli oneri condominiali per l’abitazione ubicata in Verona, attualmente
condotta in locazione dalla sig.ra XX (dalla data di stesura della scrittura privata 15 febbraio 2013). 3. Disporsi la
condanna di controparte alle spese di lite.
In data 20 settembre 2018, il Pubblico Ministero ha concluso: “conferma provvedimenti provvisori”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente, si dà atto che con sentenza del 31 maggio 2017 è stata pronunciata da questo
Tribunale la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
Posto quanto precede, si osserva, ancora, che la presente decisione verte esclusivamente sulla spettanza
o meno a favore della parte resistente dell’assegno divorzile (essendo l’unica figlia della coppia
maggiorenne ed economicamente autosufficiente) e, ove risolta in termini positivi la questione che
precede, sulla determinazione del detto assegno.
Ritiene il Collegio che sussistano nel caso di specie i presupposti per la fissazione a carico di XY di un
assegno divorzile in favore dell’ex coniuge, dovendosi a questo fine valutare: i) la durata del vincolo
matrimoniale (matrimonio contratto in data 20 settembre 1975 e separazione omologata 1’8 febbraio
2012); ii) 1’esistenza di un’evidente sproporzione reddituale tra le parti (recando la dichiarazione dei
redditi del ricorrente relativa al 2017 un reddito imponibile – già depurato, quindi, degli oneri
deducibili, fra cui rientra il mantenimento all’ex coniuge – di € 65.932,00, a fronte di un’imposta netta
di € 20.964,00, per una disponibilità media mensile di € 3.747,00; e recando, invece, la dichiarazione dei
redditi di XX dello stesso aiuto un reddito imponibile di € 18.000,00, corrispondente alla sommatoria
degli importi corrisposti mensilmente dal coniuge a titolo di mantenimento);
iii) l’incontestata affermazione secondo cui ad oggi la signora XX non svolge attività lavorativa e, in
ragione della sua età (66 anni), nonché delle sue condizioni di salute (risultandole diagnosticato, per
stessa ammissione di parte ricorrente, di cui a p. 5 del ricorso introduttivo del presente giudizio, un
disturbo affettivo bipolare tipo II che ha richiesto la necessità dì molteplici ricoveri presso la struttura
Villa Santa Chiara di Verona che si occupa di cura e assistenza nelle patologie psichiatriche), faticherebbe
a trovare un’occupazione.
Non rilevano ai fini della ricorrenza di una dedotta autosufficienza economica, come tale idonea ad
elidere ogni obbligo in capo al XY, né la possibilità – allo stato solo astratta e teorica, e comunque non
incidente sulla capacità reddituale della parte resistente – che la signora XX possa percepire
emolumenti in ragione della sua invalidità, né il fatto che la stessa sia intestataria di un immobile in
Sardegna, posto che, nella prospettazione di parte ricorrente (la quale ha eccepito che il detto immobile
potrebbe essere messo a reddito nei mesi estivi), non sono stati fomiti elementi utili per poter valutare
con adeguata certezza il reddito ricavabile dal bene de quo, e pertanto l’idoneità di questo a garantire
alla resistente l’autosufficienza economica necessaria ad elidere l’obbligo in capo all’ex coniuge di
provvedere al di lei sostentamento.
Accertato l’an dell’invocato assegno divorzile, si deve osservare, con riferimento al quantum, che, in
data 15 febbraio 2013, le parti si sono accordate per la modifica delle condizioni di separazione nel
seguente modo: “il dott. XY corrisponderà alla sig.ra XX esclusivamente l’importo di € 1.500,00 mensili a
titolo di mantenimento e provvederà al pagamento del canone mensile di locazione ed agli oneri
condominiali in relazione all’abitazione ubicata in Verona, attualmente condotta in locazione dalla sig.ra
XX. Ogni ulteriore spesa, ivi comprese quelle inerenti l’abitazione in Palau e tutte quelle di ordinaria e
straordinaria manutenzione, di bollo e di assicurazione dell’auto saranno ad esclusivo carico della sig.ra
XX”.
In sede di udienza ex art. 4, comma 7, 1.898/1970, il Presidente, sottolineando che la situazione esistente
al 2016 era sostanzialmente identica a quella del 2013, ha, in via provvisoria e urgente disposto nel
seguente modo: “recepisce facendole proprie le condizioni della scrittura intercorsa tra le parti il
15.22013 e prodotta da parte ricorrente con l’atto introduttivo sub 4. Orbene, ritiene il Collegio che non
siano state offerte dal ricorrente (in pensione dal 2010) prove di un deterioramento della sua
condizione economica, nel lasso di tempo che intercorre tra l’udienza presidenziale e la data della
presente decisione, sicché si reputa congruo confermare in questa sede le determinazioni già assunte
nell’ordinanza ex art. 4, comma 8,1. 898/1970.
Non osta a siffatta decisione il fatto che una componente del contributo al mantenimento, ossia quella
corrispondente al canone di locazione dell’immobile di Verona, non sia costituita da una somma di
denaro, atteso che deve ritenersi applicabile all’assegno divorzile l’orientamento giurisprudenziale –
pur se relativo all’assegno di mantenimento – secondo cui il giudice ha facoltà di determinare l’assegno
periodico di mantenimento, che un coniuge è obbligato a versare in favore dell’altro, in una somma di
denaro unica o in più voci di spesa, le quali, nel loro insieme e correlate tra loro, risultino idonee a
soddisfare le esigenze del coniuge in cui favore l’assegno è disposto, rispettando il requisito generale di
determinatezza e determinabilità dell’obbligazione (art 1346 c.c.), potendo pertanto il coniuge essere
obbligato a corrispondere, oltre a un assegno determinato in somma di denaro, anche altre spese, quali
quelle relative al canone di locazione e ai relativi oneri condominiali, purché queste spese abbiano
costituito oggetto di specifico accertamento (Cassazione civile sez. I, 30/07/1997, n. 7127)
A tal fine, è incontestabile che l’importo corrispondente agli oneri condominiali e al canone di
locazione, se non previamente determinato, è comunque oggettivamente determinabile, essendo
pacifica e incontestata tra le parti l’ubicazione dell’immobile a cui si riferisce, stante il tenore letterale
dell’accordo dalle stesse sottoscritto in data 15 febbraio 2013 sopra richiamato, a cui nella presente
sede si intende dare continuità.
XY, pertanto, dovrà essere condannato a corrispondere ad XX la somma di € 1.500,00, oltre
rivalutazione ISTAT annuale, oltre oneri condominiali e canone di locazione dell’immobile di Verona,
come da accordo sottoscritto tra le parti in data 15 febbraio 2013.
In relazione alle spese si osserva che l’integrale accoglimento delle conclusioni formulate dalla parte
convenuta, determina la soccombenza della parte attrice e dunque la condanna di quest’ultima alla
rifusione delle spese processuali, quantificate in dispositivo ex d.m. 55/2014, avendo riguardo alla
natura solo documentale della presente controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
CONFERMA integralmente i provvedimenti presidenziali, ponendo a carico di XY un assegno
divorzile in favore di XX di € 1.500,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT annuale ed oltre oneri
condominiali e canone di locazione dell’immobile condotto da XX, sito in Verona, di cui all’accordo
sottoscritto dalle parti in data 15 febbraio 2013.
DICHIARA TENUTO e CONDANNA XY a rifondere ad XX le spese processuali, che si liquidano in €
3.000,00 per compensi, oltre I.VA., C.P.A. e spese generali al 15% come per legge.
Così deciso in Verona nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2019.

L’indennizzo sofferto dal de cuius ingiustamente detenuto spetta anche ai suoi congiunti (non necessariamente eredi) senza dover dimostrare, per tale situazione, di aver subito un loro personale pregiudizio

Cass. pen. Sez. IV, 15 maggio 2019, n. 20845
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
D.G., nato a (OMISSIS);
D.L., nato a (OMISSIS);
D.F., nato a (OMISSIS);
A.R., nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 28/06/2018 della CORTE APPELLO di NAPOLI;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. DANIELA DAWAN;
lette le conclusioni del PG.
Svolgimento del processo
1. Con ordinanza del 19/06/2018, la Corte di appello di Napoli ha liquidato a D.G., D.L., D.F., A.R., la somma complessiva di Euro 12.000,00 da ripartirsi in misura eguale tra loro e, dunque, la somma di Euro 3.000,00 per ciascuno, in ordine all’ingiusta detenzione patita in carcere dal 19/05/2003 al 13/08/2003 ed agli arresti domiciliari dal 14/08/2003 al 20/11/2003 dal de cuius D.C., deceduto il (OMISSIS). Questi fu sottoposto a custodia cautelare in carcere in forza di ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Napoli per il delitto di cui allaL. n. 356 del 1992,art. 12-quinquies; la custodia in carcere venne sostituita con gli arresti domiciliari dal Tribunale di Napoli exart. 310 c.p.p.il 14/08/2003, a loro volta revocati per sopravvenuta carenza di esigenze cautelari in sede di nuovo appello ai sensi dell’art. 310 cod. di rito il 20/11/2003. Era, infine, assolto dal Tribunale di Torre Annunziata per insussistenza del fatto con sentenza confermata dalla Corte di appello di Napoli divenuta irrevocabile il 09/06/2008.
2. Avverso la citata ordinanza, gli anzidetti congiunti di D.C., D.G., D.L., D.F., A.R., tutti rappresentati e assistiti dal loro difensore, propongono ricorso articolando due motivi.
2.1. Con il primo, deducono inosservanza o erronea applicazione degliartt. 314, 315 e 644 c.p.p.per aver la Corte territoriale ritenuto che, essendo il diritto alla riparazione per l’ingiusta detenzione dei prossimi congiunti jure proprio e non già jure successionis, si debba, ai fini della commisurazione dell’indennizzo, tener conto delle sofferenze autonomamente patite dagli stessi. Benché l’art. 644 cod. di rito attribuisca agli eredi un diritto spettante jure proprio, questo è comunque commisurato a quello della persona defunta e ingiustamente detenuta come espressamente previsto dalla norma con la conseguenza che i prossimi congiunti possono far valere in giudizio il danno subito dal defunto, essendo esonerati dal provare il loro personale pregiudizio patito a causa dell’ingiusta detenzione dei congiunti.
2.2. Con il secondo motivo, eccepiscono l’illogicità della motivazione laddove prima afferma che in favore dell’istante vanno liquidati 32.000,00 Euro complessivi e poi liquida la somma di Euro 12.000,00 a titolo di equo indennizzo ai congiunti, pur espressamente ritenendo che gli stessi abbiano patito sofferenze analoghe a quelle del parente deceduto.
Motivi della decisione
1. I ricorsi sono fondati e vanno accolti.
2. Il dispostodell’art. 315 c.p.p., comma 3, dispone che, nel procedimento per la riparazione dell’ingiusta detenzione, si applicano (ovviamente per quanto non specificamente disposto) “in quanto compatibili, le norme sulla riparazione dell’errore giudiziario”. La norma sulla riparazione dell’errore giudiziario che disciplina il caso della premorienza del titolare del diritto è costituitadall’art. 644 c.p.p., comma 1, secondo cui “se il condannato muore, anche prima del procedimento di revisione, il diritto alla riparazione spetta al coniuge, ai discendenti e ascendenti….”; il comma 2 precisa che a queste persone non può essere liquidata una somma maggiore di quella che sarebbe spettata al prosciolto.
La tesi secondo cui il rinvio alle norme sulla riparazione dell’errore giudiziario si riferirebbe alle sole norme procedimentali è stata rifiutata dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 28 del 14/12/1994 (dep. 20/04/1995) Libranti ed altri, Rv. 200511) e questa soluzione è stata condivisa da tutta la successiva giurisprudenza di legittimità. La medesima sentenza ha affrontato anche il problema della compatibilità di queste norme con l’istituto per la riparazione dell’ingiusta detenzione risolvendolo positivamente dato che gli effetti pregiudizievoli dell’ingiusta detenzione, come quelli dell’errore giudiziario, sono naturalmente destinati a propagarsi nell’ambito familiare, legittimando, nel caso della morte della persona che ha subito l’ingiusto provvedimento, una pretesa riparatoria dei congiunti. Ma, ciò che più interessa, la norma è idonea a risolvere il problema proposto indipendentemente dall’inquadramento teorico che si voglia dare all’istituto della riparazione, e alla natura ad esso riconosciuta, sotto il profilo della personalità del diritto maturato.
Secondo la comune accezione, la riparazione per l’ingiusta detenzione non ha natura di risarcimento del danno ma di semplice indennità o indennizzo in base a principi di solidarietà sociale per chi sia stato ingiustamente privato della libertà personale; e ciò in applicazionedell’art. 24 Cost., comma 4, oltre che dell’art. 5, comma 5, della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e dell’art. 9, n. 5 del Patto internazionale dei diritti civili e politici. Si tratta di uno dei casi di indennità previsti per ipotesi nelle quali il pregiudizio deriva da una condotta conforme all’ordinamento che però ha prodotto un danno che deve comunque essere riparato e per i quali si è fatto ricorso alla figura dell’atto lecito dannoso: l’atto è stato infatti emesso nell’esercizio di un’attività legittima (e doverosa) da parte degli organi dello Stato anche se, in tempi successivi, ne è stata dimostrata (non l’illegittimità ma) l’ingiustizia.
Posta dunque nei predetti termini la natura dell’istituto dell’equa riparazione di cuiall’art. 314 c.p.p., il relativo indennizzo è pacificamente riconosciuto anche ai congiunti (non necessariamente eredi, Sez. 4, n. 5637 del 04/12/2013 (dep. 04/02/2014), Tisti e altro, Rv. 258896) in forza del dispostodell’art. 644 c.p.p., comma 1 (ex multis, Sez. 4, n. 76 del 22/11/2012 Ud. (dep. 02/01/2013), Pansini e altro, Rv. 254377; Sez. 4, n. 22502 del 04/05/2007, Fioletti,Rv. 237013;Sez. 4, n. 20916 del 19/04/2005, Pirrera ed altri, Rv. 231655) cui viene attribuito un diritto iure proprio e non iure hereditario (Sez. U, n. 28 del 14/12/1994, cit.), commisurato a quello della persona defunta, con la conseguenza che i prossimi congiunti possono far valere in giudizio il danno subito dal defunto.
Né i ricorrenti sono onerati di dimostrare le ricadute della situazione di detenzione del congiunto sulla propria persona in termini di disagio e sofferenza. Costoro, infatti, nel riassumere o proseguire la causa interrotta, per effetto dell’intervenuto decesso del congiunto, subentrano nel diritto all’indennità originariamente dovuta a quest’ultimo e non già ad una nuova e diversa indennità commisurata alle ripercussioni dell’ingiusta detenzione nella propria sfera personale.
Invero, gli eredi dell’autore della domanda di riparazione per l’ingiusta detenzione sono legittimati a proseguire il giudizio in caso di decesso dell’interessato nelle more del giudizio, trovando applicazione nel caso, dato il carattere economico del petitum, la disciplina processualcivilistica, che ricollega l’estinzione del processo non alla morte della parte ma alla mancata prosecuzione o riassunzione in termini dello stesso da parte dei successori aventi diritto (sull’applicabilità della disciplina del processo civile, Sez. 4, n. 268 del 22/01/1998, De Rachewiltz ed altro, Rv. 210627).
3.In conclusione, poiché l’art. 620, lett. l) cod. di rito, consente alla Corte di cassazione di poter decidere allorché non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto e possano in conseguenza essere adottati i provvedimenti necessari, superfluo quindi risultando il rinvio, e tenuto conto che il provvedimento impugnato fornisce già una articolata motivazione in ordine alla quantificazione dell’indennizzo che sarebbe spettato al de cuius e una compiuta determinazione dei criteri di ripartizione in modo uguale tra tutte le parti richiedenti, l’ordinanza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente alla liquidazione dell’indennizzo che va determinato nella soma di Euro 32.000,00 da ripartirsi in pari misura tra D.G., D.L., D.F. e A.R..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente alla liquidazione dell’indennizzo determinandolo nella somma di Euro 32.000,00 da ripartirsi in pari misura tra D.G., D.L., D.F. e A.R..
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2019.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2019

In caso di adozione internazionale, il congedo parentale del padre adottivo decorre dall’ingresso del minore straniero in Italia quale momento di inizio del definitivo suo inserimento all’interno del nucleo familiare

Cass. civ. Sez. lavoro, 29 maggio 2019, n. 14678
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 3827/2014 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO TRIOLO, VINCENZO STUMPO;
– ricorrente –
contro
B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato ROSA MAFFEI, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 838/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 06/08/2013 R.G.N. 694/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/03/2019 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato VINCENZO STUMPO.
Svolgimento del processo

1. La Corte d’appello di Torino, con sentenza n. 838/2013, ha accolto l’appello proposto da B.A. nei confronti dell’INPS avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato la sua domanda tesa ad ottenere il congedo parentale per astensione facoltativa per il periodo 27 dicembre 2010 – 20 febbraio 2011 relativa all’adozione, unitamente alla moglie, di un minore cittadino polacco di cui il Tribunale rionale di Wolsztyn aveva disposto l’inserimento in famiglia dal (OMISSIS) e l’adozione condecreto del 12 gennaio 2011, mentre la Presidenza del Consiglio dei Ministri aveva autorizzato l’ingresso e la residenza permanente in Italia condecreto del 2 febbraio 2011.
2. Ad avviso della Corte territoriale, al contrario di quanto ritenuto dal primo giudice, ilD.Lgs. n. 151 del 2001,art.36, non vincolerebbe il diritto al congedo parentale all’ingresso del minore in Italia ma farebbe riferimento testuale all’ingresso del minore in famiglia ed inoltre, senza alcuna contestazione da parte dell’Inps, si era anche allegato che il bambino era stato affidato alla famiglia adottiva il (OMISSIS) in Polonia e che da tale data egli era rimasto ininterrottamente con la stessa famiglia. Una diversa interpretazione si esporrebbe, ad avviso della sentenza impugnata, a rilievi di incostituzionalità per contrasto conl’art. 3 Cost., giacché per l’ipotesi di adozione nazionale non vi è dubbio che il congedo parentale possa essere fruito sin dall’ingresso in famiglia del minore.
3. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l’INPS sulla base di un motivo illustrato da memoria. B.A. resiste con controricorso.
Motivi della decisione
1. Con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione e o falsa applicazione del combinato disposto delD.Lgs. n. 151 del 2001,artt.26,31e36, e succ. modif. con riferimentoall’art. 12 preleggi.Chiarisce l’Istituto ricorrente che la questione controversa concerne la spettanza del diritto al congedo parentale ed alla relativa indennità, ai sensi delD.Lgs. n. 151 del 2001,art.36, in caso di adozione internazionale in favore di un padre adottivo lavoratore dipendente, prima dell’ingresso del minore straniero in Italia. In particolare, la sentenza impugnata avrebbe errato in diritto ammettendo la possibilità per il padre adottivo di fruire del congedo parentale anche nel periodo trascorso all’estero in ragione della corretta interpretazione del citato art. 36, derivante dalla sua collocazione all’interno del complessivo sistema dei congedi familiari ed in particolare alla luce sia dell’art. 26, D.Lgs. cit. (che espressamente consente una fruizione anche anticipata del solo congedo di maternità nel periodo precedente all’ingresso del minore in Italia nella sola ipotesi di adozione internazionale), che dell’art. 31, D.Lgs. cit. (che estende al padre lavoratore dipendente il disposto dell’art. 26 cit.). Dal confronto di tali disposizioni con l’art. 36, D.Lgs. cit., ad avviso del ricorrente, si evince che la tutela della genitorialità, complessivamente, consiste nella possibilità per la lavoratrice madre di fruire del congedo di maternità nei cinque mesi successivi all’ingresso del minore in Italia, a seguito dell’autorizzazione rilasciata dalla Commissione per le adozioni internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; inoltre, ferma la durata massima del periodo di astensione per maternità, la lavoratrice può fruire anche parzialmente del congedo di maternità prima dell’ingresso del minore in Italia e ciò al fine di consentirle la permanenza all’estero per l’incontro con il minore e gli adempimenti necessari per la procedura adottiva; il periodo non fruito prima dell’ingresso in Italia del minore va fruito entro i cinque mesi successivi a tale momento; la lavoratrice nei periodi di permanenza all’estero, in alternativa all’anticipo di cui si è detto, può avvalersi di periodi di congedo dal lavoro non retribuiti nè indennizzati, in entrambi i casi, la permanenza all’estero della lavoratrice va certificata dall’ente autorizzato incaricato di espletare la procedura di adozione; in alternativa alla lavoratrice madre, in caso di impossibilità di fruizione della stessa per decesso, grave infermità, ecc. ovvero in caso di rinuncia, ai sensi dell’art. 31, commi 1 e 2, D.Lgs. cit., tali diritti spettano al padre adottivo alle medesime condizioni previste per la madre; ad entrambi i genitori, infine, spetta il congedo parentale nel periodo e per la durata indicati alD.Lgs. n. 151 del 2001,art.36, decorrenti dall’ingresso del minore in famiglia. Dalla complessiva considerazione di tale sistema di tutele si ricaverebbe, dunque, l’insussistenza del diritto del padre adottivo di minore di nazionalità straniera ad ottenere il congedo parentale prima dell’ingresso del minore in Italia, anche se prima di tale di momento il minore sia stato affidato alla famiglia adottiva in territorio estero.
2. Il motivo è fondato.
3. La questione va esaminata verificando se la peculiarità e complessità dell’istituto dell’adozione internazionale (di cui allaL. n. 476 del 1998, di ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L’Aja il 29 maggio 1993, contenente modifiche allaL. 4 maggio 1983, n. 184) incida ed in che termini sui contenuti del diritto alla fruizione del congedo parentale da parte del padre adottivo in ipotesi di adozione nazionale.
4. Il tessuto normativo di cui si discute trae le proprie origini dallaL. n. 903 del 1977,artt.6e7, sulla parità di trattamento, in riferimento alle adozioni e agli affidamenti pre-adottivi. Tali disposizioni furono estese all’affidamento familiare temporaneo dalla legge sulle adozioni e affidi (L. n. 184 del 1983,art.80, comma 2, sulla disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori) e poi adattate ad opera della Corte costituzionale, soprattutto, con le sentenze n. 332 del 1988 e n. 341 del 1991.
5. La disciplina di tutela è stata adeguata a quella prevista per la nascita in sede di riforma ad opera dellaL. n. 53 del 2000, con un intervento limitato a un solo comma che non tiene conto delle modifiche quasi contemporaneamente apportate, per le adozioni e gli affidi preadottivi internazionali, dalla legge di ratifica della Convenzione dell’Aja (la n. 476 del 1998, che ha inserito l’art. 39 quater, all’interno dellaL. n. 184 del 1983).
6. Nel corso del 2001, mantenendosi una divaricazione già segnalata in dottrina tra disciplina lavoristica e civilistica in tema di adozione internazionale, sono stati varati contestualmente, in chiusura della tredicesima legislatura, il Testo unico (D.Lgs. n. 151 del 2001) e l’ultima riforma della disciplina in materia di adozioni e affidi (L. n. 149 del 2001, che ha dettato ulteriori modifiche allaL. n. 184 del 1983, in particolare sostituendo l’art. 80).
7. La disciplina contenuta nel testo unico n. 151 del 2001, che costituisce un’opera di riordino e riorganizzazione della previgente normativa, comprese le innovazioni e abrogazioni già intervenute prima della sua adozione, per grandi linee, prevede: a) il riconoscimento di una astensione dal lavoro a favore della madre (Capo III t.u.), definita congedo di maternità (art. 2, comma 1, lett. a, tu.), nonché del padre (Capo IV t.u.), definita congedo di paternità (art. 2, comma 1, lett. b, t.u.); b) una successiva astensione a titolo di congedo parentale (art. 2, comma 1, lett. c, t.u.), riconosciuto a entrambi i genitori (Capo V t.u.).
8. La disciplina del Testo unico attribuisce rilevanza alla filiazione giuridica e la inserisce specificamente all’interno della disciplina che ciascun capo dedica ai diversi tipi di congedo. La separazione di disciplina tra adozioni e affidi nazionali ed adozioni e affidi internazionali è limitata a poche differenze di trattamento, derivanti dalla regolamentazione dell’istituto delle adozioni.
9. In via di sintesi, può affermarsi che nel caso di minori stranieri:
– quando si parla di affidamento, ci si riferisce solo all’affidamento pre-adottivo, posto che non può verificarsi il caso dell’affidamento provvisorio o temporaneo;
– è previsto il diritto alla permanenza all’estero di ciascuno degli aspiranti genitori per tutto il tempo necessario, così come certificato dall’ente autorizzato (art. 27, commi 2 e 3, per la lavoratrice, e art. 31, comma 2, per il lavoratore,D.Lgs. n. 151 del 2001); si tratta di un congedo che ovviamente può essere fruito assieme da parte dei due lavoratori, ma che non dà diritto a copertura economica né previdenziale, essendo solo garantita la salvaguardia del rapporto di lavoro subordinato; questo congedo preliminare, alle diverse condizioni di tutela previste, costituisce deroga al principio – previsto per le adozioni nazionali- che i congedi decorrono solo successivamente all’ingresso del bambino nel nucleo familiare; a questi fini, la durata del periodo di permanenza all’estero è certificata dall’ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione;
– se si tratta di adozione nazionale, il congedo di maternità (obbligatorio) da fruire spetterà per i primi cinque mesi successivi all’effettivo ingresso del minore in famiglia, mentre in caso di adozione internazionale, il congedo – a scelta della lavoratrice o del lavoratore – potrà essere goduto sempre nel limite temporale complessivo dei cinque mesi predetti): a) prima dell’ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all’estero per l’incontro con il minore e gli adempimenti della procedura adottiva; b) entro i cinque mesi successivi all’ingresso del minore in Italia;
– quanto alla disciplina del congedo parentale (facoltativo) e del congedo per la malattia del figlio è la medesima sia per l’adozione internazionale che per quella nazionale e la separazione della disciplina in due articoli (artt. 36 e 37) nel capo sui congedi parentali, rispettivamente per le adozioni e affidi nazionali e per quelli internazionali, pare dovuta alla necessità che il Testo unico includesse anche la disciplina prevista in altra sede (rispetto all’art. 39 quater e, precisamente, nell’art. 31, comma 3, lett. n) della legge sulle adozioni e di precisare che l’ente autorizzato deve limitarsi a certificare la durata del congedo stesso, senza possibilità di intervenire sulla sua estensione.
10. Ciò premesso, al fine di giungere alla soluzione della questione oggetto del ricorso, il quadro va completato con gli specifici riferimenti alla complessa procedura di adozione internazionale che, in esecuzione della Convenzione dell’Aja come sopra ricordata, è stata introdotta con laL. n. 476 del 1998, che, modificando laL. n. 183 del 1984, sulle adozioni, ha previsto l’intervento della commissione centrale per le adozioni internazionali quale organismo che presiede alle fasi amministrative del procedimento di adozione.
11. Tale commissione verifica l’opera degli enti autorizzati che sono i soli abilitati dalla legge a curare le procedure di adozione internazionale. In particolare, ai sensi dellaL. n. 476 del 1998,art.3, che ha sostituito il Capo I del Titolo III dellaL. 4 maggio 1983, n. 184, l’ente autorizzato ” (…) informa immediatamente la Commissione, il tribunale per i minorenni e i servizi dell’ente locale della decisione di affidamento dell’autorità straniera e richiede alla Commissione, trasmettendo la documentazione necessaria, l’autorizzazione all’ingresso e alla residenza permanente del minore o dei minori in Italia; h) certifica la data di inserimento del minore presso i coniugi affidatari o i genitori adottivi; i) riceve dall’autorità straniera copia degli atti e della documentazione relativi al minore e li trasmette immediatamente al tribunale per i minorenni e alla Commissione; l) vigila sulle modalità di trasferimento in Italia e si adopera affinché questo avvenga in compagnia degli adottanti o dei futuri adottanti; m) svolge in collaborazione con i servizi dell’ente locale attività di sostegno del nucleo adottivo fin dall’ingresso del minore in Italia su richiesta degli adottanti; n) certifica la durata delle necessarie assenze dal lavoro, ai sensi dell’art. 39 quater, comma 1, lett. a) e b), nel caso in cui le stesse non siano determinate da ragioni di salute del bambino, nonché la durata del periodo di permanenza all’estero nel caso di congedo non retribuito ai sensi del medesimo art. 39 quater, comma 1, lett. c) (…).
12. Dal punto di vista delle tutele previdenziali, dunque la copertura apprestata dall’ordinamento alla presenza dei lavoratori – futuri genitori presso lo Stato estero ed anche il concreto affidamento dell’adottando, propedeutico alla definita adozione del minore ai medesimi genitori adottanti, costituiscono previsioni specifiche e del tutto peculiari. Ciò è vero sia per la possibilità di fruire, in parte, del congedo (obbligatorio) di maternità/paternità indennizzato economicamente (ai sensi delD.Lgs. n. 151 del 2001,art.26, comma 3) che per la copertura ai fini lavorativi e contributivi derivante dalla permanenza all’estero di ciascuno degli aspiranti genitori per tutto il tempo necessario, così come certificato dall’ente autorizzato (art. 27, commi 2 e 3, per la lavoratrice, e art. 31, comma 2, per il lavoratore,D.Lgs. n. 151 del 2001).
13. Tali tutele non sono espressione di un principio di corrispondenza tra avvicinamento della famiglia al minore in suolo estero ed “ingresso dello stesso in famiglia”, al fine di far ritenere che anche nella fase di sviluppo della procedura in territorio estero possa essere integrata la condizione voluta dalla legge per la fruizione del congedo parentale da parte del padre, non ancora, adottivo ai sensi delD.Lgs. n. 151 del 2001,art.36.
14. L’ingresso del minore e dei genitori adottanti nel territorio nazionale realizza l’evento giuridico che deve essere considerato come momento di inizio del definitivo inserimento all’interno del nucleo familiare, mentre tale situazione non può dirsi giuridicamente presente nelle fasi antecedenti, pur se è già avvenuto il contatto umano che non è venuto meno nel tempo.
15. In questo senso, dunque, la difformità di fruizione del congedo parentale da parte del padre nell’ipotesi di adozione nazionale ed internazionale è più apparente che reale e non suscita alcun dubbio di incostituzionalità per disparità di trattamento, giacché in quest’ultimo caso è al momento dell’ingresso in territorio nazionale che può dirsi definitivamente realizzato, anche per legge, l’effettivo e stabile inserimento del minore nella famiglia che lo ha adottato.
16. La sentenza impugnata, dunque, ha in effetti violato le norme denunciate giacché ha ritenuto equiparabile all’ingresso in famiglia del minore adottato all’interno del territorio nazionale, la diversa ipotesi dell’affidamento del minore straniero nel territorio d’origine del medesimo in periodo precedente al trasferimento definitivo, unitamente alla famiglia adottiva, presso il territorio dello Stato italiano.
17. Per tale ragione, la sentenza deve essere cassata e rinviata alla stessa Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, che esaminerà la domanda proposta da B.A. alla luce del seguente principio di diritto: “In ipotesi di adozione internazionale, il congedo parentale da parte del padre adottivo di minore straniero, ai sensi del D.Lgs. n. 151 del 2001,art.36, non può essere fruito prima dell’ingresso del minore nel territorio nazionale dello Stato italiano perché solo dopo tale evento avviene il definitivo ingresso del minore in famiglia ed inizia a decorrenza l’arco temporale previsto dal medesimo articolo per la fruizione del congedo”.
18. Il giudice del rinvio provvederà anche a regolare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, cui demanda la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 7 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2019

Il ritardato adempimento dell’obbligazione modale contenuta nel testamento, ancorché coercibile ex art 614 bis c.p.c., non determina il risarcimento del danno non patrimoniale da lesione della memoria del defunto

Cass. civ. Sez. II, 3 giugno 2019, n. 15110
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 21663/2015 proposto da:
R.G.M., rappresentato e difeso dall’Avvocato LUIGI CECCHINI, presso il cui studio a Firenze, via La Marmora 55, elettivamente domicilia per procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
B.S., rappresentato e difeso dall’Avvocato MASSIMO FRANCESCO DOTTO, presso il cui studio a Roma, via Lazio 20/B, elettivamente domicilia per procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1301/2014 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata il 24/4/2014;
udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 15/3/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica, Dott. CAPASSO Lucio, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
sentito, per il controricorrente, l’Avvocato MASSIMO FRANCESCO DOTTO.
Svolgimento del processo
R.G.M. ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Firenze, B.S. per ottenere la condanna di quest’ultimo al risarcimento dei danni conseguenti alla lesione del suo interesse morale a veder tutelata la figura e la memoria dell’avv. Carlo Fedeli, deceduto a (OMISSIS), al quale l’attore era legato da un’intesa amicizia risalente nel tempo, per la sofferenza soggettiva e l’intimo patimento derivanti dal constatare la mancata esecuzione della sentenza con la quale, nel 2010, il tribunale di Firenze aveva condannato il convenuto alla costituzione del “Centro Studi F.”. L’avv. Fedeli, in effetti, con testamento, aveva istituito, quale suo unico erede, G.L., disponendo in favore del R. un legato remuneratorio, avente ad oggetto beni sul Lago Maggiore, e nominando il B. quale esecutore testamentario. A distanza di tre mesi, però, era deceduta anche G.L., la quale, a sua volta, aveva istituito, come suo unico erede, lo stesso B., con l’onere di realizzare, presso l’appartamento in (OMISSIS), un “Centro Studi F.” secondo “la sua sensibilità, il suo rispetto per la memoria di C., la sua onestà”. Il tribunale di Firenze, infatti, con sentenza del 2010, passata in giudicato, in accoglimento della domanda proposta dallo stesso R., ha condannato il B. a dare esecuzione alla indicata disposizione testamentaria. A tale sentenza, tuttavia, nonostante l’atto di precetto che l’attore aveva notificato al convenuto l’11/11/2010, non era seguito alcun adempimento spontaneo.
B.S., dal suo canto, si è costituito in giudizio ed ha resistito alla domanda proposta dall’attore, deducendo, per un verso, di aver costituito, con atto notarile del 25/1/2011, il “Centro Studi in memoria dell’avv. Carlo Fedeli” e, per altro verso, che, a norma dell’art. 614 bis c.p.c., il R. avrebbe potuto ottenere l’attuazione coercitiva dell’obbligo.
Il tribunale, con sentenza depositata il 24/4/2014, ha rigettato la domanda proposta dal R..
Il tribunale, in particolare, – dopo aver dato atto che il R., con sentenza poi confermata dalla corte d’appello nel 2011, era stato condannato a restituire all’asse ereditario la somma di Lire 521.000.000, a lui in precedenza affidata dall’avv. Fedeli, e che tale sentenza aveva probabilmente costituito per l’attore un “argomento” per indicare solo all’udienza di precisazione delle conclusioni l’importo da liquidare a titolo di risarcimento dei danni nella misura di un milione di Euro, “senza peraltro rammentare i criteri di calcolo di un così elevato pretium doloris” – ha rilevato, per un verso, che, a norma dell’art. 614 bis c.p.c., il R., dopo la notifica del precetto in data 11/11/2010, avrebbe ben potuto adire il giudice dell’esecuzione ed ottenere, in quella sede, ogni tutela, essendo peraltro legittimato attivo a fruirne in quanto legatario, anche in considerazione della rilevanza giuridica di un’eventuale pronuncia di condanna ottenuta in quella sede in caso di persistente inadempimento del debitore, e, per altro verso, che non si era verificato alcun inadempimento e che, dunque, non sussisteva alcuna condotta causativa di danno, nemmeno sotto il profilo del ritardo nella costituzione del Centro Studi: innanzitutto, ha osservato il tribunale, la disposizione testamentaria era rimessa, quanto ai tempi e ai modi della sua esecuzione, alla discrezionalità del B., il quale, peraltro, non risulta aver venduto il complesso dei beni mobili e dell’universalità di mobili custodite all’interno dell’appartamento di (OMISSIS); inoltre, ha aggiunto il tribunale, il convenuto, una decina di giorni prima dell’iscrizione della causa a ruolo, ha provveduto spontaneamente alla costituzione del Centro Studi F., con atto notarile in ordine al quale il giudice non è stato chiamato (né poteva esserlo) ad effettuare alcun accertamento circa la sua validità od efficacia.
Il R. ha proposto appello al quale ha resistito il B..
La corte d’appello di Firenze, tuttavia, con ordinanza pronunciata a norma dell’art. 348 bis c.p.c., in data 3/6/2014, ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello ed ha condannato l’appellante al pagamento, in favore dell’appellato, delle spese del giudizio nonché, a normadell’art. 96 c.p.c., comma 3, della somma di Euro 1.000,00, “per avere insistito colpevolmente in tesi giuridiche reputate manifestamente infondate dal primo giudice”.
La corte, in particolare, ha ritenuto che l’appello proposto dal R. fosse manifestamente infondato “a fronte della corretta esclusione da parte del giudice di prime cure di un inadempimento causativo di un danno…” e del “chiaro tenore della disposizione testamentaria che ha rimesso forma, modalità e tempi di realizzazione del “Centro Studi Fedeli” alla discrezionalità dell’onerato”. La corte, peraltro, ha osservato che l’attore, nonostante l’onere previsto a suo caricodall’art. 2697 c.c., non aveva offerto alcuna prova del danno lamentato, “né in punto di esistenza né in punto di consistenza”, laddove l’esercizio del potere, conferito al giudicedall’art. 1226 c.c., di liquidazione del danno in via equitativa presuppone già assolto l’onere di provarne la sussistenza e l’entità materiale.
R.G.M., a seguito della comunicazione dell’ordinanza in data 4/6/2015, con ricorso notificato il 31/8/2015, ha chiesto, per quattro motivi, la cassazione della sentenza resa dal tribunale.
B.S. ha resistito con controricorso notificato in data 6/10/2015, deducendo, tra l’altro, l’inammissibilità, a norma dell’art. 348 ter c.p.c., delle censure fondatesull’art. 360 c.p.c., n. 5.
Il controricorrente ha depositato memoria.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione degli artt. 612, 614 bis e 101 c.p.c.,art. 24 Cost., comma 1 eart. 111 Cost., in relazioneall’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che l’attore, dopo la notifica del precetto in data 11/11/2010, avrebbe ben potuto adire il giudice dell’esecuzione e ottenere, in quella sede, ogni tutela, essendo peraltro legittimato attivo a fruirne in quanto legatario, anche in considerazione della rilevanza giuridica di un’eventuale pronuncia di condanna ottenuta in quella sede in caso di persistente inadempimento del debitore. In realtà, ha osservato il ricorrente, il tribunale avrebbe dovuto escludere l’obbligo del R., dopo l’infruttuosa notifica del precetto, di rivolgersi al giudice dell’esecuzione ai sensidell’art. 612 c.p.c.: l’art. 614 bis c.p.c., infatti, è stato introdotto quale strumento di coercizione indiretta al fine di incentivare l’adempimento spontaneo degli obblighi che non sono coercibili e, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, non presuppone l’esperimento della procedura previstadall’art. 612 c.p.c., la quale, infatti, regola l’esecuzione in forma specifica della condanna per inadempimento di un obbligo di fare o di non fare che può essere attuata forzatamente in quanto fungibile. L’art. 614 bis c.p.c., al contrario, prevede che, in caso di prestazione infungibile, il creditore, nel corso del giudizio introdotto per l’ottenimento di una sentenza di condanna ad un fare infungibile, può chiedere al giudice la condanna alla sanzione prevista. Il tribunale, quindi, ha proseguito il ricorrente, ha escluso la proponibilità o l’ammissibilità dell’azione risarcitoria sul falso presupposto della competenza del giudice dell’esecuzione, in sede di ricorso ai sensidell’art. 612 c.p.c., all’emissione di una statuizione di condanna a norma dell’art. 614 bis c.p.c.. L’attore, al contrario, non aveva alcun onere di intraprendere il procedimento per la determinazione delle modalità esecutive di cuiall’art. 612 c.p.c., poiché tale norma si applica agli obblighi di fare fungibili mentre, nel caso di specie, la sentenza del 2010 aveva posto a carico dell’onerato un’obbligazione di fare infungibile.
2. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la motivazione assente, solo apparente, illogica, in relazioneall’art. 360 c.p.c., n. 5, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che il convenuto, avendo costituito il Centro Studi F. qualche giorno prima dell’iscrizione a ruolo della causa, aveva spontaneamente adempiuto al dovere di dare esecuzione alla volontà testamentaria, escludendo anche il ritardo nella costituzione del Centro Studi posto che la disposizione testamentaria era rimessa, quanto ai tempi e alle modalità esecutive, alla discrezionalità del B.. Così facendo, però, ha osservato il ricorrente, il tribunale non ha correttamente esaminato il testamento di G.L. in relazione all’atto di costituzione del Centro Studi F.: il B., infatti, ha costituito un’associazione finalizzata alla raccolta e alla conservazione di materiale prevalentemente in campo fallimentare, laddove l’oggetto dell’onere testamentario era quello di sistemare lo studio Fedeli con quelle peculiari caratteristiche delineate nel testamento, vale a dire con riferimento, oltre che ai circa 4.000 volumi, anche al materiale non solo libraio e non solo in campo fallimentare che costituiva la biblioteca dell’avv. Fedeli, come i mobili, i quadri e i tappeti che quest’ultimo aveva raccolto in oltre trent’anni di attività professionale. Il tribunale, inoltre, non ha esaminato il fatto, rappresentato dalla costituzione di tale Centro a distanza di lustri dall’apertura della successione di G.L., alla luce di quanto accertato dalla sentenza del tribunale del 2010, che, con valore di giudicato, aveva accertato l’inadempimento del B. alla disposizione testamentaria. Il giudice di merito, inoltre, ha proseguito il ricorrente, ha erroneamente attribuito al testamento un significato non proprio, neppure sotto il profilo del comune sentire, poiché, rimettendo al volere dell’onerato i modi e i tempi di esecuzione dell’onere, ha operato un’interpretazione forzata della volontà testamentaria che sfugge ad ogni ragionevolezza. Del tutto incomprensibile e illogica, ha concluso il ricorrente, è, infine, l’affermazione secondo la quale il giudice di primo grado non era chiamato – né poteva esserlo – ad effettuare alcun accertamento circa la validità e l’efficacia dell’atto del 25/1/2011 con il quale il B. ha preteso di aver adempiuto all’onere su di lui gravante.
3. Con il terzo motivo, il ricorrente, lamentando la nullità della sentenza, in relazioneall’art. 360 c.p.c., n. 4, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale non ha osservato, sul punto dell’adempimento del B., l’obbligo di motivazione, avendo espresso al riguardo argomentazioni inconciliabili, posto che, se l’adempimento spontaneo del B. è ricondotto al 25/1/2011, non si comprende perché non sia ascrivibile al medesimo una condotta causativa di danno al R. nemmeno sotto il profilo del ritardo nella costituzione del Centro F. e, comunque, oggettivamente incomprensibili, non comprendendosi la ragione per cui il giudice non era chiamato – né poteva esserlo – ad accertare la validità e l’efficacia dell’atto notarile del 25/1/2011 se il R., ottenuta già nel 2010 una sentenza definitiva di condanna del B., aveva poi agito per il risarcimento dei danni sul presupposto che il B. non aveva adempiuto a tale suo dovere di facere infungibile.
4. Con il quarto motivo, il ricorrente, lamentando la violazionedell’art. 2667 c.c.(rectius: art. 2697), artt. 2043, 646 e 648 c.c., in relazioneall’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha erroneamente ripartito l’onere della prova posto che, in caso di inadempimento di un’obbligazione, il creditore che agisca per il risarcimento del danno o per l’adempimento, può limitarsi, anche in caso di inesatto adempimento, ad allegare la circostanza dell’inadempimento della controparte, spettando al debitore convenuto la prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’esatto adempimento. Il tribunale, inoltre, ha proseguito il ricorrente, ha omesso di accertare se, nella fattispecie, sussistevano gli elemento costitutivi dell’illecito, quali si ricavanodall’art. 2043 c.c., vale a dire la condotta, il nesso causale e l’evento di danno, non avendo affatto spiegato le ragioni per cui ha ritenuto assolto il suo compito con l’accertamento della formale costituzione del Centro F., senza considerare che il B., erede di G.L., era onerato alla realizzazione del Centro Sudi e che è rimasto inerte ed inadempiente per lungo periodo e che il R. ha visto ingiustamente frustrate, pur a seguito di più azioni giudiziarie volte ad obbligare il convenuto all’adempimento, le sue legittime aspettative di veder effettivamente rispettate le ultime volontà della G. e preservata la memoria dell’avv. Fedeli, in tal modo incorrendo, oltre che in un radicale vizio di motivazione, che è causa di nullità della sentenza, nella violazionedell’art. 2043 c.c..Il tribunale, poi, ha proseguito il ricorrente, è incorso in violazione di legge laddove ha ritenuto che l’adempimento dell’onere fosse rimesso al mero volere dell’onerato, quanto ai modi e ai tempi, laddove, al contrario, il testamento era molto preciso nei modi e la legge sui tempi, omettendo, in subordine, di valutare il ritardo nell’adempimento anche laddove, per mera ipotesi, fosse stato ritenuto assolto l’obbligo, alla cui realizzazione il B. era tenuto sin dall’apertura della successione della G. nel 1998. Il tribunale, inoltre, ha aggiunto il ricorrente, ha omesso di considerare, in violazionedell’art. 324 c.p.c.eart. 2909 c.c., che la sentenza del 2010 aveva valore di giudicato tra le parti, sia formale che sostanziale, e che, con tale decisione, il giudice aveva accertato l’inadempimento del B., tant’è che lo ha condannato all’adempimento dell’onere, pronunciando una sentenza che non avrebbe potuto essere emessa se l’allora convenuto avesse provato di non essere ancora tenuto all’adempimento perché il termine non era ancora scaduto o di non esserlo con le modalità volute dalla testatrice. In realtà, ha proseguito il ricorrente, la sentenza ha accertato che, all’epoca, il B. per ben nove anni dall’apertura della successione non aveva ottemperato all’onere. Il tribunale, quindi, nel rispettodell’art. 324 c.p.c.eart. 2909 c.c., avrebbe dovuto ritenere che l’inadempimento (o almeno il grave ritardo) era già stato accertato con la sentenza del 2010 e si erano, pertanto, già verificati al momento dell’introduzione della domanda, senza limitarsi a rimettere all’onerato la decisione circa i tempi e i modi per l’esecuzione dell’onere. Il tribunale, infine, ha concluso il ricorrente, una volta rigettato la domanda attrice per l’an, non avrebbe dovuto esaminarla sotto il profilo del quantum, laddove, al contrario, la sentenza impugnata ha erroneamente imputato al R. di non aver omesso l’indicazione dei criteri di calcolo del danno richiesto. In realtà, ha aggiunto il ricorrente, l’attore, nel promuovere il giudizio, aveva invocato l’interpretazione costituzionalmente orientatadell’art. 2059 c.c., chiedendo al giudice la condanna del B. al risarcimento, in suo favore, del danno patrimoniale subito in conseguenza dell’inadempimento, da parte del convenuto, dell’obbligazione di istituire il Centro Studi F., per avere, con tale condotta illecita, leso interessi inerenti alla persona di rilevanza costituzionale e provocato, per l’effetto, un danno ingiusto, del quale, non essendo possibile la prova nel suo preciso ammontare, aveva chiesto la liquidazione equitativa.
5. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo, da trattare congiuntamente per l’intima connessione dei temi trattati, sono, in parte, inammissibili ed, in parte, infondati, con assorbimento del primo. Intanto, sono inammissibili tutte le censure che il ricorrente ha articolato in relazione a vizi riconducibili alla norma di cuiall’art. 360 c.p.c., n. 5: l’art. 348 ter c.p.c., comma 5 – applicabile, ai sensi delD.L. n. 83 del 2012,art.54, comma 2, conv. inL. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello che, come quello di specie, sono stati introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione a partire dall’11/9/2012 (Cass. n. 11439 del 2018) – stabilisce, infatti, che, ove l’inammissibilità dell’appello sia stata pronunciata sulla base delle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, della decisione impugnata, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado può essere proposto esclusivamente per i motivi di cuiall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4): con esclusione, quindi, dei vizi previsti dal n. 5 dello stesso articolo. Nel caso in esame, come visto, il tribunale ha ritenuto che il B., prima ancora dell’iscrizione della causa a ruolo, aveva spontaneamente provveduto, con atto notarile stipulato in data 25/1/2011, alla costituzione del “Centro Studi F.” e che, pertanto, lo stesso non avesse dato luogo ad alcuna condotta causativa di un danno, neppure sotto il profilo del ritardo nell’adempimento dell’obbligazione modale, se si considera che la disposizione testamentaria era rimessa, quanto ai tempi e ai modi della sua esecuzione, alla discrezionalità dello stesso erede che vi era onerato. La corte d’appello, dal suo canto, ha ritenuto che l’appello proposto dal R. avverso la predetta decisione fosse manifestamente infondato in ragione “della corretta esclusione da parte del giudice di prime cure di un inadempimento causativo di un danno…” e del “chiaro tenore della disposizione testamentaria che ha rimesso forma, modalità e tempi di realizzazione del Centro Studi F. alla discrezionalità dell’onerato”. Risulta, quindi, evidente come le due pronunce siano fondate, per ciò che riguarda le questioni di fatto, sulle medesime ragioni, vale a dire, per un verso, l’accertato adempimento all’obbligazione modale da parte del B., in ragione della formale costituzione, con atto del 25/1/2011, del “Centro Studi F.”, e, per altro verso, l’accertata insussistenza di una condotta causativa di un danno (risarcibile, in via extracontrattuale, per l’attore), anche sotto il profilo del mero ritardo nell’esecuzione di tale adempimento, in ragione del chiaro tenore della disposizione testamentaria, che rimetteva alla discrezionalità dello stesso onerato “forma, modalità e tempi” di costituzione del “Centro Studi F.”. Né può ritenersi che tali accertamenti fossero preclusi, come in sostanza pretende il ricorrente, dal giudicato (incontestatamente) formatosi intorno alla sentenza con la quale, nel 2010, il tribunale aveva, a suo dire, già accertato l’inadempimento del B. o, quanto meno, il suo grave ritardo. La sentenza del 2010, infatti, per come riprodotta in ricorso (p. 42-47), pronunciandosi sulla domanda con la quale il medesimo attore aveva chiesto la condanna del B. all’adempimento dell’obbligazione modale posta a suo carico, ha ritenuto, innanzitutto, che il modus stabilito dal testamento della G. dovesse essere adempiuto dal B., quale erede onerato dalla stessa, ed, in secondo luogo, che “le modalità di realizzo” di tale obbligazione erano affidate, come la stessa G. aveva stabilito, “secondo la sua sensibilità, il suo rispetto per la memoria di C., la sua onestà” ed, in forza di tale accertamento – che, in quanto giudicato, si è sostituito al testamento quale nuova fonte dell’obbligazione modale che (sia pure in funzione della pretesa risarcitoria extracontrattuale azionata dall’attore sul fondamento del relativo inadempimento) è stata dedotta in giudizio – ha accolto la domanda di adempimento proposta dall’attore ed ha, per l’effetto, condannato il B., quale erede onerato a darvi attuazione, a costituire il Centro Studi F. “secondo la sua sensibilità, rispetto per la memoria dell’avvocato, la sua onestà”. Tale sentenza, quindi, non ha affatto accertato l’inadempimento del B. e neppure il suo grave ritardo, essendosi, piuttosto, limitata ad accertare che il B. era effettivamente tenuto a dare esecuzione all’obbligazione modale e, quindi, a condannarlo a tale adempimento, rimettendo allo stesso obbligato la scelta, “secondo la sua sensibilità, rispetto per la memoria dell’avvocato, la sua onestà”, delle relative “modalità di realizzo”. Ed una volta accertato, a prescindere da chi fosse tenuto a fornire la relativa prova, l’adempimento dell’obbligazione modale, quale risulta dalla sentenza del 2010, ed una volta escluso, in base alla medesima sentenza, che tale adempimento sia stato tardivo, risulta, allora, evidente come il tribunale abbia correttamente escluso, in difetto dei relativi elementi costitutivi, la fondatezza della domanda risarcitoria che, in via extracontrattuale, l’attore, sul fondamento del mancato adempimento alla predetta obbligazione, aveva articolato in ragione della conseguente lesione del suo interesse morale alla tutela della figura e della memoria dell’avv. Carlo Fedeli attraverso l’effettiva realizzazione del “Centro Studi” a lui dedicato.
6. Il ricorso dev’essere, quindi respinto.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
8. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l’applicabilità delD.P.R. n. 115 del 2002,art.13, comma 1quater, nel testo introdotto dallaL. n. 228 del 2012,art.1, comma 17.
P.Q.M.
la Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese di lite, che liquida in Euro 6.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali nella misura del 15%; dà atto della sussistenza dei presupposti per l’applicabilità delD.P.R. n. 115 del 2002,art.13, comma 1quater, nel testo introdotto dallaL. n. 228 del 2012,art.1, comma 17.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 15 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2019

Il giudice nella sussistenza dei requisiti di legge, deve convalidare il provvedimento di allontanamento urgente dall’abitazione familiare nel caso in cui non sia stato possibile eseguire l’interrogatorio a causa di assenza dell’interessato (resosi irreperibile) all’udienza di convalida

Cass. pen. Sez. IV, 22 maggio 2019, n. 22524
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica di Treviso;
avverso l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Treviso emessa il 23/07/2018;
nel procedimento nei riguardi di:
H.A.K.A., nato il (OMISSIS);
udita la relazione svolta dal Consigliere, Dott. Pietro Silvestri;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, Dott. MARINELLI Felicetta, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.
Svolgimento del processo
1. Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Treviso non ha convalidato il provvedimento con cui è stato disposto dalla Questura di Torino, a sensi dell’art. 384 bis c.p.p., l’allontanamento urgente dall’abitazione familiare di H.A.K.A. in relazione ai reati di cui agliartt. 572, 582 e 585 c.p.; ha ritenuto il Giudice di non potere convalidare la misura atteso l’omesso interrogatorio dell’interessato, conseguente alla impossibilità di notificargli l’avviso di fissazione dell’udienza di convalida.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Treviso deducendo violazione di legge; si sostiene che il mancato reperimento dell’interessato – dovuto al suo allontanamento volontario – avrebbe dovuto indurre il giudice a convalidare la misura nonostante la mancata assunzione dell’interrogatorio.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato.
2. La questione attiene al se il giudice debba o meno convalidare il provvedimento con cui sia stato disposto l’allontanamento urgente dall’abitazione familiare nel caso in cui, per effetto della esecuzione della misura, non sia stato possibile eseguire l’interrogatorio a causa dell’assenza dell’interessato all’udienza di convalida.
Dal provvedimento impugnato emerge che la Questura di Treviso cercò inutilmente di comunicare all’interessato l’avviso di fissazione della udienza di convalida, non riuscendovi per la sostanziale irreperibilità di H.A.K.A.. 3. Mutuando principi elaborati in tema di convalida di arresto, secondo la Corte di cassazione, il giudice, investito della legittimità della misura, deve decidere su tale questione anche nel caso in cui l’indagato sia stato posto in libertà dal pubblico ministero e non possa essere interrogato per forza maggiore, come appunto accade nel caso in cui, a seguito della rimessione in libertà, sia impossibile reperire l’interessato nei ristretti termini previsti per procedere alla convalida della misura.
Funzione primaria e indefettibile del procedimento incidentale di convalida è infatti quella di verificare la legalità dell’operato della polizia giudiziaria anche quando la misura precautelare sia venuta meno.
Si è sottolineato come la delineata esigenza che ad ogni misura segua un rituale controllo del giudice anche nel caso in cui l’arrestato abbia riacquistato la libertà (art. 391 c.p.p., comma 6, -art. 121 disp. att. c.p.p., comma 2) non confligge con i principi generali fissatidall’art. 13 Cost.in tema di libertà personale e, in particolare, con la peculiare espressione definita come “libertà dagli arresti”, nella parte in cui (art. 13 Cost., comma 3) si statuisce che le privazioni di libertà di un individuo, compiute dalle autorità di polizia per ragioni di necessità e urgenza nei tassativi casi previsti dalla legge, ove non siano convalidate dall’autorità giudiziaria nei termini di legge, “si intendono revocate e restano prive di ogni effetto”.
Il giudizio incidentale che si svolge nei confronti di un arrestato, anche restituito alla libertà, è logicamente circoscritto, non diversamente dal caso in esame, al puro controllo di legalità dell’avvenuto arresto, in ordine al quale il giudice deve limitarsi ad accertare il rispetto, ora per allora, delle condizioni legittimanti la misura (Cfr., fra le altre, Sez. 6, n. 38791 del 09/05/2014, Fofana, Rv. 260930).
In tale contesto, la circostanza che l’indagato, per effetto della esecuzione della misura dell’allontanamento dalla casa familiare, si renda irreperibile e, quindi, si ponga in condizione di non essere raggiunto dall’avviso di fissazione dell’udienza di convalida, rende impossibile l’assunzione dell’interrogatorio di garanzia – a causa dell’assenza dell’interessato – e realizza una causa di forza maggiore impeditiva; tale fatto impeditivo, tuttavia, non esonera il giudice dal dovere di procedere alla convalida, in presenza delle condizioni previste dalla legge.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha già chiarito che la mancata presenza dell’arrestato all’udienza, senza che sussista un legittimo impedimento, non osta a che il giudice, nella sussistenza dei requisiti di legge, provveda alla convalida, perché in tal caso trova applicazionel’art. 391 c.p.p., comma 3, (Sez. 6, n. 41598 del 27/06/2018, P., Rv. 274148; Sez. 6, n. 41783 del 05/07/2017, Schiavone, non massimata).
4. Nel caso di specie, il Tribunale non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati e l’ordinanza deve essere annullata senza rinvio, in quanto la misura fu legittimamente eseguita.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata perchè il provvedimento di allontanamento dalla abitazione familiare è stato legittimamene eseguito.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2019.
Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2019

Il genitore che ha provveduto da solo fin dalla nascita del figlio al suo mantenimento, può esercitare azione di regresso verso il genitore inadempiente per il recupero della quota di questi

Cass. civ. Sez. VI – 1, 19 giugno 2019, n. 16404
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23658-2018 proposto da:
D.C.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SILVIO PELLICO, 16, presso lo studio dell’avvocato PIERO FALETTI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
G.P.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2270/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 09/04/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 07/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CAMPESE EDUARDO.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 20 settembre 2016, resa all’esito di un procedimento introdotto da G.P., madre del minore G.D.G.G., con ricorso exart. 148 c.c.e proseguito con il rito ordinario disposto dal giudice istruttore, il Tribunale di Tivoli quantificò in 500,00 mensili, oltre il 50% delle spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale e di istruzione, l’entità del contributo al mantenimento di quel minore dovuto dal padre naturale, D.G.L., e condannò quest’ultimo a corrispondere alla G. l’ulteriore somma di Euro 60.000,00, di cui Euro 10.000,00 a titolo di rimborso delle spese di mantenimento del figlio esclusivamente da lei sostenute fin dalla nascita del medesimo ed Euro 50.000,00 quale risarcimento dei danni arrecati allo stesso.
1.1. Con sentenza del 9 aprile 2018, n. 2270, la Corte di appello di Roma, adita dal D.G., accolse parzialmente il gravame da lui proposto avverso la descritta decisione: in particolare, respinse la domanda risarcitoria formulata dalla G., ritenendo che la stessa non avesse originariamente agito quale rappresentante del menzionato minore, qualità tardivamente invocata solo innanzi ad essa; confermò, per il resto, le statuizioni del tribunale, procedendo ad un nuovo regolamento delle spese processuali di entrambi i gradi.
2. Avverso questa sentenza D.G.L. ricorre per cassazione, affidandosi a quattro motivi, mentre la G. è rimasta solo intimata.
Motivi della decisione
1. Le formulate doglianze prospettano, rispettivamente:
I) “Violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 316 – bis c.c. e degli artt. 156 e ss. c.p.c. (nullità della sentenza per violazione del procedimento)”, perché la corte distrettuale, pur avendo rilevato che il procedimento instaurato dalla G. exart. 148 c.c.avrebbe dovuto essere definito con decreto monocratico all’esito di una fase di cognizione sommaria, aveva ritenuto che non era dal mutamento nel rito ordinario che fosse derivata la prospettata lesione dell’attività processuale, ma dall’omissione, all’esito di detto mutamento, della fase istruttoria di merito. Ti suo errore giuridico era stato, dunque, quello di non considerare un tale vizio procedimentale motivo di annullamento della sentenza appellata, con conseguente rimessione del processo innanzi al giudice di prime cure (individuato nel presidente del Tribunale di Tivoli);
II) “Violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 316 – bis c.c. e degli artt. 158 e 281 – septies c.p.c. (nullità della sentenza derivante dalla costituzione del giudice), nonché omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia exart. 360 c.p.c., n. 5”, per avere la corte capitolina omesso di pronunciarsi sullo specifico motivo di gravame relativo al fatto che il Tribunale di Tivoli, piuttosto che decidere collegialmente sul ricorso della G., avrebbe dovuto rimetterne la decisione al giudice monocratico ai sensi dell’art. 281 – septies c.p.c.;
III) “Violazione e falsa applicazionedell’art. 148 c.c.(oggi 316 – bis c.c.). Omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia exart. 360 c.p.c., n. 5”. Si assume che le richieste delle G. riguardanti il risarcimento per i danni subiti dal figlio minorenne ed il rimborso della quota per il suo mantenimento fin dalla sua nascita erano da considerarsi inammissibili nel giudizio introdotto exart. 148 c.c., dovendo essere formulate in un procedimento da svolgersi nelle forme ordinarie. La corte a quo, invece, pur avendo disatteso la prima di tali istanze (sebbene per carenza di legittimazione attiva della G.), aveva invece confermato la condanna dell’appellante quanto all’importo della seconda pur essendone la corrispondente pretesa affatto sfornita di prova;
IV) “Omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia exart. 360 c.p.c., n. 5”, per non avere la sentenza impugnata considerato l’intervenuta prescrizione del diritto di regresso esercitato dalla G. con la domanda di restituzione della quota di mantenimento del figlio minorenne gravante sull’appellante.
2. I primi due motivi, esaminabili congiuntamente perchè connessi, non meritano accoglimento.
2.1. Invero, la Corte di appello di Roma, dopo aver esaurientemente descritto i vizi procedimentali verificatisi in primo grado, e le loro conseguenze sul diritto di difesa del D.C., ha ritenuto, affatto correttamente, che gli stessi non rientrassero tra le ipotesi di cui agliartt. 353 e 354 c.p.c., uniche ad imporre la rimessione del processo innanzi al giudice di primo grado, ed ha quindi, sostanzialmente, proceduto al rinnovato esame del merito delle originarie pretese della G..
2.2. Nessun seguito, pertanto, possono trovare le doglianze ancora oggi formulate, sul punto, dal ricorrente, che mostrano, evidentemente, di non aver colto, in parte qua, la effettiva ratio decidendi del provvedimento impugnato.
3. Miglior sorte non merita il terzo motivo.
3.1. Infatti, qualsivoglia doglianza dell’odierno ricorrente riferita all’originaria domanda risarcitoria della G. sarebbe qui inammissibile per carenza di interesse, non essendo quest’ultimo rimasto soccombente, sullo specifico punto, innanzi alla corte capitolina (cfr. Cass. n. 6894 del 2015; Cass. n. 658 del 2015; Cass. n. 7057 del 2010).
3.2. Quanto, invece, al rimborso delle spese di mantenimento del minore, rileva il Collegio che ove ad esse abbia provveduto integralmente uno soltanto di suoi genitori (come pacificamente accaduto nella specie), a questi spetti il diritto di agire in regresso, per il recupero della quota relativa al genitore inadempiente, secondo le regole generali sul rapporto fra condebitori solidali: come si desume, in particolare,dall’art. 148 c.c.(richiamatodall’art. 261 c.c., entrambi nei rispettivi testi, qui applicabili ratione temporis, vigenti anteriormente alD.Lgs. n. 154 del 2013, entrato in vigore il 7 febbraio 2014), che, prevedendo l’azione giudiziaria contro tale genitore, postula il diritto del genitore adempiente di agire (appunto, in regresso) nei confronti dell’altro (cfr. Cass. n. 15063 del 2000; Cass. n. 10124 del 2004).
3.2.1. A tanto deve soltanto aggiungersi che: i) il procedimento in esame, benché introdotto con ricorso exart. 148 c.c., è comunque proseguito con il rito ordinario disposto dal giudice istruttore (benché con i vizi rilevati dalla corte distrettuale che, pertanto, ha provveduto al riesame del merito delle domande della G.); ii) il prospettato vizio motivazionale è radicalmente inammissibile, perché riferito ad una sua nozione non riconducibile ad alcuna delle ipotesi previste dal codice di rito, ed in particolare non sussumibile nel vizio contemplatodall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (nella formulazione disposta dalD.L. n. 83 del 2012,art.54, convertito, con modificazioni, dallaL. n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza resa il 9 aprile 2018), atteso che tale mezzo di impugnazione può concernere esclusivamente l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti; iii) le argomentazioni oggi esposte dal ricorrente quanto all’entità del rimborso impostogli si risolvono, invece, sostanzialmente, in una critica al complessivo governo del materiale istruttorio operato dal giudice a quo: ciò non è ammesso, però, nel giudizio di legittimità, che non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (Dott. Cass. n. 21381 del 2006, nonché la più recente Cass. n. 8758 del 2017).
3. Il quarto motivo, infine, è inammissibile.
3.1. La sentenza impugnata nulla contiene quanto all’eccezione di prescrizione come oggi invocata dal D.C..
3.1.1. Per giurisprudenza pacifica di questa Corte, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorso deve, a pena di inammissibilità, non solo allegare l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto in virtù del principio di autosufficienza del ricorso. Invero, i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d’inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, nè rilevabili d’ufficio (Cfr., ex multis, Cass. n. 20694 del 2018; Cass. n. 15430 del 2018; Cass. n. 23675 del 2013; Cass. n. 7981 del 0707; Cass. n. 16632 del 2010). In quest’ottica, il ricorrente ha l’onere di riportare, a pena d’inammissibilità, dettagliatamente in ricorso gli esatti termini della questione posta in primo ed in secondo grado (cfr. Cass. n. 9765 del 2005; Cass. n. 12025 del 2000): onere rimasto, nella specie, assolutamente inadempiuto.
4. Il ricorso va, dunque, respinto, senza necessità di alcuna pronuncia in ordine alle spese del giudizio di legittimità, essendo la G. rimasta solo intimata, altresì rilevandosi che, dagli atti, il processo risulta esente dal contributo unificato, sicchè non trova applicazione ilD.P.R. n. 115 del 2002,art.13, comma 1-quater, inserito dallaL. n. 228 del 2012,art.1, comma 17.
5. Va, disposta, da ultimo, per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell’art.52delD.Lgs. n. 196 del 2003.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Dispone, per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma delD.Lgs. n. 196 del 2003,art.52.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma delD.Lgs. n. 196 del 2003,art.52, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 7 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2019

Il beneficiario di amministrazione di sostegno conserva la capacità di donare.

Corte Costituzionale, sentenza 10 maggio 2019 n. 114

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 774, primo comma, primo periodo, del codice civile, promosso dal Giudice tutelare del Tribunale ordinario di Vercelli, sull’istanza proposta da P. B. in qualità di amministratore di sostegno di A. B., con ordinanza del 19 febbraio 2018, iscritta al n. 64 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell’anno 2018.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 6 marzo 2019 il Giudice relatore Marta Cartabia.
Ritenuto in fatto
1.– Il Giudice tutelare del Tribunale ordinario di Vercelli ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 774, primo comma (rectius: primo comma, primo periodo), del codice civile, nella parte in cui non prevede che siano consentite, con le forme abilitative richieste, le donazioni da parte dei beneficiari di amministrazione di sostegno.
Quanto ai fatti del processo, il rimettente riferisce che il giudizio è stato originato dalla richiesta di un’amministratrice di sostegno di essere autorizzata dal giudice tutelare a disporre una donazione in nome e per conto della beneficiaria dell’amministrazione di sostegno. L’amministrazione di sostegno a tempo indeterminato è stata aperta nel 2006, individuando come amministratrice la sorella della beneficiaria. La beneficiaria, che ha due figli maggiorenni ed economicamente indipendenti, ha espresso il desiderio di donare alla figlia, in procinto di sposarsi, la somma di diecimila euro per l’acquisto di una cucina e contemporaneamente mettere “a riserva” la stessa somma nell’interesse dell’altro figlio. Sentita personalmente dal giudice, la beneficiaria ha confermato il suo desiderio e il giudice ha verificato che il patrimonio della beneficiaria ha la capienza necessaria per disporre la donazione. Il giudice conclude, dunque, che «la richiesta, alla luce delle indagini svolte, appare ammantata da intrinseca congruità, genuinità, e passibile di sicura condivisione».
2.– Nella ricostruzione compiuta dal giudice a quo, il sistema del codice civile non consentirebbe ai beneficiari di amministrazione di sostegno di effettuare valide donazioni neppure per il tramite dell’amministratore.
Il rimettente premette che la fattispecie non è disciplinata espressamente da norme di diritto positivo e non è stata fatta oggetto di specifiche pronunce della Corte di cassazione. Il problema è stato affrontato soltanto in sede dottrinale e dalla giurisprudenza di merito e risolto in senso negativo (il richiamo è al decreto del Giudice tutelare del Tribunale ordinario della Spezia del 1° ottobre 2010). Dopo avere ricordato che l’art. 774, primo comma (rectius: primo comma, primo periodo), cod. civ. prevede che «non possono fare donazione coloro che non hanno la piena capacità di disporre dei propri beni» e che le eccezioni a tale regola, tra le quali non compare il caso dei beneficiari di amministrazione di sostegno, sono espressamente previste dal codice civile (artt. 774, secondo comma [recte: primo comma, secondo periodo, e secondo comma], cod. civ. e 777, secondo comma, cod. civ., oltre alla presunzione stabilita dall’art. 776 cod. civ.), il giudice rimettente conclude che per i beneficiari di amministrazione di sostegno la possibilità di disporre donazioni dipende dalla soluzione della questione se i medesimi abbiano una «piena capacità di disporre dei propri beni» ai sensi dell’art. 774, primo comma, cod. civ.
Sul punto il rimettente prende le distanze da alcune opinioni dottrinarie e dalla giurisprudenza di merito e ritiene che «una ablazione, anche parziale, e financo minima, della capacità di agire del beneficiario costituisca […] indefettibile risultato della applicazione della misura di protezione in parola». Ciò, sia per ragioni letterali (perché l’art. 1 della legge 9 gennaio 2004, n. 6, recante «Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all’istituzione dell’amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali»), nel disporre che la legge «ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia», implicitamente affermerebbe che una limitazione della predetta capacità, per quanto minima, necessariamente consegua all’applicazione dell’istituto), sia sulla base del combinato disposto dell’art. 405, quinto comma, numeri 3) e 4), cod. civ., da un lato, e dell’art. 409, primo comma, cod. civ., dall’altro, perché, «se la previsione di atti da compiersi in rappresentanza o in assistenza integra parte del contenuto indefettibile del decreto» e «se solo in relazione ad ogni attività diversa dalle predette il beneficiario conserva la capacità di agire», allora «il beneficiario subisce immancabilmente una deminutio della sua capacità, per il solo fatto dell’apertura della misura».
A tale conclusione, peraltro, si arriverebbe anche attraverso un’interpretazione di ordine sistematico, perché sarebbe irrazionale ipotizzare un controllo giudiziale sull’operato di un amministratore di sostegno incaricato di assistere «un soggetto in toto capace di agire»; né l’assistenza potrebbe mai essere ricostruita «in termini, del tutto indefinibili, di consiglio, blandizia, suggerimento, conforto, pena lo svuotamento del contenuto del munus conferito, e la sua insindacabilità de facto». Molto più corretto apparirebbe invece tratteggiare l’assistenza in termini di compartecipazione dell’amministrazione di sostegno al compimento di «negozi giuridici apprezzabili nella loro essenza ed esistenza, ed altrimenti invalidi (ex art. 412 [secondo comma] c.c.)». Inoltre, deporrebbero per tale interpretazione sia la previsione dell’autorizzazione giudiziale al compimento degli atti di straordinaria amministrazione di cui agli artt. 375, primo comma, e 411, primo comma, cod. civ., sia le disposizioni di cui all’art. 411, secondo e terzo comma, cod. civ.
Secondo il rimettente, in definitiva, «[…] alla apertura di una amministrazione di sostegno consegue necessariamente la privazione, anche solo minima, ma inevitabile, della capacità di agire del beneficiario; […] ad essa consegue altresì la necessità di prevedere come necessaria l’autorizzazione giudiziale per il compimento di atti di straordinaria amministrazione, ivi compresi quelli dispositivi; […] la piena capacità di disporre dei propri beni costituisce corollario, e forse addirittura un quid pluris, rispetto al mantenimento di una integra capacità di agire, che deve presupporsi; […] il beneficiario di amministrazione di sostegno non può per definizione dirsi titolare di una integra capacità di agire, e dunque, della piena capacità di disporre dei propri beni; […] egli non può quindi effettuare donazioni».
3.– Sulla base di queste premesse il rimettente, rilevata la propria legittimazione a sollevare questioni di legittimità costituzionale, sostiene, quanto alla non manifesta infondatezza, che la circostanza che i beneficiari di amministrazione di sostegno non possano porre in essere valide donazioni, neppure con le forme abilitative previste dal codice civile, confligga con gli artt. 2 e 3, primo e secondo comma, della Costituzione. In particolare, egli ricorda che l’art. 2 Cost. pone al vertice dell’ordinamento la dignità ed il valore della persona (si richiama la sentenza n. 258 del 2017) e che tale precetto non può essere disgiunto né dall’art. 3, secondo comma, Cost., che affida alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona, nè dall’art. 3, primo comma, Cost., dato che tra le condizioni personali che limitano l’eguaglianza si pone la condizione di disabilità o di infermità.
Secondo il rimettente, la scelta del legislatore del 2004 di non prevedere la possibilità, in capo ai beneficiari di amministrazione di sostegno, di effettuare valide donazioni, neppure per il tramite o con l’ausilio del soggetto incaricato di garantire loro protezione e con le ulteriori cautele del caso, sarebbe «evidentemente irragionevole, tanto intrinsecamente, quanto in riferimento a casi analoghi». Sotto il primo profilo, afferma il rimettente, «[s]e la legge sull’amministrazione di sostegno ha la finalità di tutelare le persone prive in tutto o in parte di autonomia, approntando interventi di sostegno, e limitando al minimo la loro capacità di agire, non vi è chi non veda come l’inibizione sic et simpliciter della capacità di donare ad altro risultato non conduca, se non a quello di una profonda mortificazione di questi soggetti. Molto più congruo sarebbe stato circondare tale capacità (mantenendola viva) di opportuni presidi e cautele, come d’altronde previsto per gli atti di straordinaria amministrazione patrimoniale in generale». Inoltre, la norma denunciata «svuoterebbe completamente di contenuto (in questa materia) il disposto dell’art. 410 c.c. – vera norma “cardine” dell’istituto in discorso – secondo cui l’amministratore di sostegno, nell’adempimento dell’incarico, deve tenere conto dei desideri, delle aspirazioni e dei bisogni del beneficiario». Apparirebbe dunque del tutto palese il rischio di vera e propria «emarginazione» dei beneficiari di amministrazione di sostegno, che non potrebbero mai realizzare la loro volontà di compiere un gesto che consta «di bellezza, nobiltà, spontaneità, altezza», e che si configura quindi come una forma di pieno sviluppo della loro persona.
Pertanto il giudice chiede che sia dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 774, primo comma, cod. civ., «nella parte in cui non prevede che siano consentite, con le forme abilitative richieste, le donazioni da parte del beneficiario di amministrazione di sostegno». Tale intervento non demanderebbe a questa Corte un indebito potere di creazione legislativa con usurpazione delle prerogative del legislatore, ma si limiterebbe a determinare «una ammissibile, e auspicabile, integrazione della materia in esame, attraverso il richiamo di norme già presenti nell’ordinamento (artt. 777, 375, 411 c.c.), capaci di diventare paradigma ed oggetto della addictio normativa, quale soluzione, in fondo necessaria, pienamente rinvenibile nell’ambito della cornice di sistema».
4.– È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il dubbio di costituzionalità sia dichiarato non fondato, perché il risultato a cui il giudice rimettente intende pervenire chiedendo alla Corte costituzionale una pronuncia additiva sarebbe già consentito da una corretta interpretazione delle norme vigenti.
L’Avvocatura sostiene, infatti, che la ricostruzione del quadro normativo contenuta nell’ordinanza di rimessione sia «fallace» e tradisca «lo spirito della legge istitutiva dell’amministrazione di sostegno», che sarebbe «ispirata ad un’ottica di massimo contenimento della limitazione di capacità dell’amministrato» (si citano la sentenza n. 440 del 2005 e giurisprudenza di legittimità e di merito). In questo senso, da una lettura sistematica dell’art. 774 cod. civ., in relazione alla disciplina dell’istituto dell’amministrazione di sostegno e, particolarmente, degli artt. 409, primo comma, e 411, primo e quarto comma, cod. civ., si evincerebbe che l’apertura dell’amministrazione di sostegno «di regola non comporta la perdita della capacità di agire se non per quanto espressamente previsto» e «consente – nei casi in cui il divieto sia previsto dal decreto – di superarlo attraverso l’autorizzazione del giudice tutelare», dato che appunto l’art. 411, primo comma, richiama gli artt. 374 e 375 cod. civ.
Considerato in diritto
1.– Il Giudice tutelare del Tribunale ordinario di Vercelli ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 774, primo comma (rectius: primo comma, primo periodo), del codice civile, nella parte in cui non prevede che siano consentite, con le forme abilitative richieste, le donazioni da parte dei beneficiari di amministrazione di sostegno.
Secondo il rimettente, il divieto per i beneficiari di amministrazione di sostegno di effettuare valide donazioni, neppure per il tramite o con l’assistenza del soggetto incaricato di garantire loro protezione e con l’ulteriore cautela dell’autorizzazione del giudice tutelare, sarebbe innanzitutto lesivo del valore e della dignità della persona umana di cui all’art. 2 della Costituzione. Tale divieto, inoltre, si porrebbe in contrasto con il principio di ragionevolezza intrinseca di cui all’art. 3, primo comma, Cost., perché mortificherebbe i beneficiari dell’amministrazione di sostegno, in contrasto con la finalità dell’istituto; esso, per altro verso, svuoterebbe di contenuto il disposto dell’art. 410 cod. civ., secondo cui l’amministratore di sostegno, nell’adempimento dell’incarico, deve tenere conto dei desideri, delle aspirazioni e dei bisogni del beneficiario. L’art. 3, primo comma, Cost. sarebbe violato anche per disparità di trattamento in riferimento a casi analoghi, quali la previsione dell’autorizzazione giudiziale al compimento degli atti di straordinaria amministrazione di cui agli artt. 375 e 411 cod. civ. La norma censurata, infine, violerebbe anche l’art. 3, secondo comma, Cost., perché, impedendo a coloro che si trovano in una condizione di inabilità e infermità di realizzare il proprio desiderio di donare, integrerebbe un ostacolo di ordine sociale che impedisce il pieno sviluppo della personalità umana.
2.– Le questioni non sono fondate.
Il giudice rimettente muove dal presupposto che il divieto di donazione stabilito dalla disposizione censurata operi anche nei confronti dei beneficiari di amministrazione di sostegno.
Tale presupposto interpretativo non può essere condiviso.
3.– L’art. 774, primo comma, primo periodo, cod. civ. stabilisce che «[n]on possono fare donazione coloro che non hanno la piena capacità di disporre dei propri beni». Tale divieto di donare è sempre stato inteso come rivolto in modo esclusivo agli interdetti, agli inabilitati e ai minori di età. Inoltre, il codice civile consente al donante, ai suoi eredi o aventi causa di proporre l’azione di annullamento qualora la donazione sia disposta «da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d’intendere o di volere al momento in cui la donazione è stata fatta» (art. 775, primo comma, cod. civ.).
Quando il legislatore, con la legge 9 gennaio 2004, n. 6 (Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all’istituzione dell’amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali), ha introdotto, nel corpo del codice civile, accanto ai tradizionali istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione, l’innovativo istituto della amministrazione di sostegno, a vantaggio della «persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi» (art. 404 cod. civ.), sono sorte alcune difficoltà di coordinamento con la preesistente disciplina codicistica.
La disciplina dell’amministrazione di sostegno, in particolare, non contiene alcuna espressa previsione di raccordo con le disposizioni in materia di atti personalissimi quali la donazione, che qui rileva, il testamento e il matrimonio, atti dei quali invece le norme dello stesso codice civile relative a minori, interdetti e inabilitati si occupano con previsioni variamente limitative.
Il silenzio del legislatore non ha impedito che in sede giurisprudenziale si chiarissero i rapporti intercorrenti tra l’amministrazione di sostegno e i coesistenti istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione. In particolare, le differenze tra le originarie previsioni codicistiche e la nuova misura si sono rivelate subito talmente profonde da impedire l’estensione analogica all’amministrazione di sostegno delle disposizioni codicistiche riguardanti l’interdizione e l’inabilitazione.
4.– Per quanto qui interessa, la giurisprudenza di questa Corte ha già chiarito che il provvedimento di nomina dell’amministratore di sostegno, diversamente dal provvedimento di interdizione e di inabilitazione, non determina uno status di incapacità della persona (sentenza n. 440 del 2005), a cui debbano riconnettersi automaticamente i divieti e le incapacità che il codice civile fa discendere come necessaria conseguenza della condizione di interdetto o di inabilitato.
Al contrario, come risulta dalla giurisprudenza di legittimità, l’amministrazione di sostegno si presenta come uno strumento volto a proteggere senza mortificare la persona affetta da una disabilità, che può essere di qualunque tipo e gravità (Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 27 settembre 2017, n. 22602). La normativa che la regola consente al giudice di adeguare la misura alla situazione concreta della persona e di variarla nel tempo, in modo tale da assicurare all’amministrato la massima tutela possibile a fronte del minor sacrificio della sua capacità di autodeterminazione (in questo senso, Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenze 11 maggio 2017, n. 11536; 26 ottobre 2011, n. 22332; 29 novembre 2006, n. 25366 e 12 giugno 2006, n. 13584; ma si veda anche Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 11 settembre 2015, n. 17962).
Introducendo l’amministrazione di sostegno, il legislatore ha dotato l’ordinamento di una misura che può essere modellata dal giudice tutelare in relazione allo stato personale e alle circostanze di vita di ciascun beneficiario e in vista del concreto e massimo sviluppo delle sue effettive abilità. Così l’ordinamento oggi mostra una maggiore sensibilità alla condizione delle persone con disabilità, è più attento ai loro bisogni e allo stesso tempo più rispettoso della loro autonomia e della loro dignità di quanto non fosse in passato, quando il codice civile si limitava a stabilire una netta distinzione tra soggetti capaci e soggetti incapaci, ricollegando all’una o all’altra qualificazione rigide conseguenze predeterminate.
La nuova disciplina si raccorda pienamente con i più recenti strumenti elaborati nell’ordinamento europeo e internazionale: con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18, e con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, il cui art. 26 protegge «il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l’autonomia, l’inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità».
5.– La giurisprudenza di legittimità è costante nell’interpretare le disposizioni in materia di amministrazione di sostegno in modo da valorizzare tutte le capacità del beneficiario non compromesse dalla disabilità fisica, psichica o sensoriale.
L’orientamento costantemente seguito dalla Corte di cassazione, infatti, è nel senso di ritenere che tutto ciò che il giudice tutelare, nell’atto di nomina o in successivo provvedimento, non affida all’amministratore di sostegno, in vista della cura complessiva della persona del beneficiario, resta nella completa disponibilità di quest’ultimo.
Sin dalle sue prime pronunce in materia, la Corte di cassazione ha affermato che la disciplina introdotta dalla legge n. 6 del 2004 «delinea una generale capacità di agire del beneficiario dell’amministrazione di sostegno, con esclusione di quei soli atti espressamente menzionati nel decreto con il quale viene istituita l’amministrazione medesima». Ne consegue che il giudice tutelare si limita, in via di principio, a individuare gli atti in relazione ai quali ne ritiene necessario l’intervento, «senza peraltro determinare una limitazione generale della capacità di agire del beneficiario»: il giudice tutelare «non si muove, come il giudice della interdizione, nell’ottica dell’accertamento della incapacità di agire della persona sottoposta al suo esame […], ma nella diversa direzione della individuazione, nell’interesse del beneficiario, dei necessari strumenti di sostegno con riferimento alle sole categorie di atti al cui compimento lo ritenga inidoneo» (Cass., sez. prima civ., n. 25366 del 2006).
È significativo ricordare che l’applicazione di tale orientamento ha recentemente condotto la Corte di cassazione a ritenere che al beneficiario di amministrazione di sostegno non si estende il divieto di contrarre matrimonio (atto personalissimo, al pari della donazione che qui rileva), previsto per l’interdetto dall’art. 85 cod. civ., salvo che il giudice tutelare non lo disponga esplicitamente con apposita clausola, ai sensi dell’art. 411, quarto comma, primo periodo, cod. civ. Anche in tale occasione la Corte di cassazione ha ribadito che deve escludersi «una generalizzata applicazione delle limitazioni dettate per l’interdetto, per via di analogia, al beneficiario dell’amministrazione di sostegno», dato che quest’ultima misura è sempre volta a valorizzare le residue capacità del soggetto debole (Cass., sez. prima civ., n. 11536 del 2017).
In questa ricostruzione del sistema codicistico assume dunque importanza centrale l’art. 411, quarto comma, primo periodo, cod. civ., secondo cui «[i]l giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l’amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l’interdetto o l’inabilitato, si estendano al beneficiario dell’amministrazione di sostegno, avuto riguardo all’interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni». Ciò implica che in assenza di esplicita disposizione da parte del giudice tutelare non possono ritenersi implicitamente applicabili divieti e limitazioni previsti dal codice civile ad altro fine.
6.– Il richiamato percorso ermeneutico conduce a ritenere che il beneficiario di amministrazione di sostegno conserva la sua capacità di donare, salvo che il giudice tutelare, anche d’ufficio, ritenga di limitarla – nel provvedimento di apertura dell’amministrazione di sostegno o in occasione di una sua successiva revisione – tramite l’estensione, con esplicita clausola ai sensi dell’art. 411, quarto comma, primo periodo, cod. civ., del divieto previsto per l’interdetto e l’inabilitato dall’art. 774, primo comma, primo periodo, cod. civ.
Una tale interpretazione risponde del resto al principio personalista, affermato anzitutto dall’art. 2 Cost., che tutela la persona non solo nella sua dimensione individuale, ma anche nell’ambito dei rapporti in cui si sviluppa la sua personalità: rapporti che richiedono senz’altro il rispetto reciproco dei diritti, ma che si alimentano anche grazie a gesti di solidarietà (sentenza n. 119 del 2015). Nell’architettura dell’art. 2 Cost. l’adempimento dei doveri di solidarietà costituisce un elemento essenziale tanto quanto il riconoscimento dei diritti inviolabili di ciascuno, sicché comprimere senza un’obiettiva necessità la libertà della persona di donare gratuitamente il proprio tempo, le proprie energie e, come nel caso in oggetto, ciò che le appartiene costituisce un ostacolo ingiustificato allo sviluppo della sua personalità e una violazione della dignità umana.
Peraltro, come già ricordato da questa Corte ad altro proposito (sentenza n. 258 del 2017), il principio personalista impone di leggere l’art. 2 congiuntamente all’art. 3 Cost., primo comma, che garantisce il principio di eguaglianza a prescindere dalle «condizioni personali», tra le quali si colloca indubbiamente la condizione di disabilità di cui i beneficiari di amministrazione di sostegno sono portatori, sia pure in forme e gradi diversi; e secondo comma, il quale affida alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli, qual è appunto la condizione di disabilità, che impediscono la libertà e l’eguaglianza nonché il pieno sviluppo della persona.
Alla luce di tali principi, posti a fondamento dell’intero impianto della Costituzione italiana, deve escludersi che la persona beneficiaria di amministrazione di sostegno possa essere privata della capacità di donare fuori dai casi espressamente stabiliti dal giudice tutelare ai sensi dell’art. 411, quarto comma, primo periodo, cod. civ, restando tale capacità integra in mancanza di diversa espressa indicazione.
Si tratta di un approdo, tra l’altro, che la stessa giurisprudenza di legittimità ha esplicitamente raggiunto, pronunciandosi per la prima volta sul tema dei rapporti tra contratto di donazione e amministrazione di sostegno in un momento successivo all’ordinanza di rimessione che ha sollevato le presenti questioni di costituzionalità (Corte di cassazione, sezione prima civile, ordinanza 21 maggio 2018, n. 12460). Secondo la Corte di cassazione, il giudice tutelare potrebbe d’ufficio escludere la capacità di donare solo «in presenza di situazioni di eccezionale gravità, tali da indurre a ritenere che il processo di formazione e manifestazione della volontà possa andare incontro a turbamenti per l’incidenza di fattori endogeni o di agenti esterni».
7.– La ricostruzione del quadro normativo ora esposta – che non ravvisa né nella disposizione censurata, né all’interno del codice civile alcun divieto legislativo di donare rivolto ai beneficiari di amministrazione di sostegno, fatti salvi gli specifici limiti disposti caso per caso dal giudice tutelare ai sensi dell’art. 411, quarto comma, primo periodo, cod. civ. – appare, oltre che conforme al diritto vivente, aderente ai principi informatori dell’istituto dell’amministrazione di sostegno, connotato da un consapevole e ponderato «bilanciamento tra esigenze protettive» e «rispetto dell’autonomia individuale» (Corte di cassazione, sezione prima civile, ordinanza 28 febbraio 2018, n. 4709); come tale, essa è idonea a superare tutti i dubbi di costituzionalità sollevati dal rimettente.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 774, primo comma, primo periodo, del codice civile, sollevate dal Giudice tutelare del Tribunale ordinario di Vercelli, in riferimento agli artt. 2 e 3, primo e secondo comma, della Costituzione, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2019.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Marta CARTABIA, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 10 maggio 2019.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA

Il retratto successorio si esercita mediante la formale dichiarazione della parte di voler esercitare il diritto potestativo di voler acquistare la quota venduta dal coerede; dichiarazione che può essere espressa anche con l’atto introduttivo del giudizio purché sottoscritto personalmente o mediante procura speciale al difensore benché apposta a margine dell’atto o in calce allo stesso

Cass. civ. Sez. II, 28 maggio 2019, n. 14515
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 10082-2015 proposto da:
G.M.L., elettivamente domiciliata in ROMA VIALE OCEANO ATLANTICO 37-H, presso lo studio dell’avvocato TITO FESTA, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
R.L., rappresentato e difeso dagli avvocati NICOLA GIANCASPRO, GIROLAMO CARLO GRILLO;
– controricorrente –
e contro
R.G., B.V., B.B.G., FALLIMENTO (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 7654/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 15/12/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/02/2019 dal Presidente FELICE MANNA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. CELESTE ALBERTO, che ha concluso per l’accoglimento del 2^ motivo, assorbito il I motivo del ricorso;
udito l’Avvocato FESTA Tito, difensore del ricorrente che si riporta agli atti depositati e deposita n. 4 cartoline di ricevimento;
udito l’Avvocato GRILLO Girolamo Carlo, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 1203 del 2008 il Tribunale di Civitavecchia accolse la domanda di retratto successorio proposta da G.M.L. ai sensidell’art. 732 c.c.in relazione alla cessione della quota di 1/4 di alcuni beni immobili relitti da G.A. da parte dell’altro erede B.V.; e per l’effetto dichiarò inefficaci gli atti di trasferimento posti in essere da quest’ultimo a favore di B.B.G. e i successivi atti di trasferimento in favore della s.a.s Immobiliare La Foce di Careggine di D.E. e C., s.a.s. DI. RO. D.F.M. e C., e di R.L. e R.G..
Interposto gravame da parte di R.L. e R.G., con sentenza n. 7654 del 15. 12. 2014 la Corte di appello di Roma accolse il secondo motivo di impugnazione e rigettò la domanda proposta da G.M.L.. Detta Corte rilevò che agli atti mancava la formale dichiarazione della parte di voler acquistare la quota venduta dal coerede, che costituisce il presupposto del diritto esercitato; dichiarazione che se fatta per la prima volta con atto di citazione, deve provenire dalla parte personalmente, non potendo essere resa dal difensore nel caso in cui la procura alle liti non contenga il mandato all’esercizio del diritto di retratto.
Per la cassazione di questa sentenza, con atto notificato il (OMISSIS), ricorre G.M.L., sulla base di due motivi. Resiste con controricorso R.L., mentre gli altri intimati non si sono costituiti.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Motivi della decisione

1. – Il primo motivo di ricorso denunzia violazione degliartt. 112 e 345 c.p.c., censurando la sentenza impugnata per non avere dichiarato inammissibile l’eccezione formulata dalla controparte circa la mancanza della dichiarazione personale della parte attrice di esercitare il retratto delle quote dei beni ereditari venduti, che essendo stata proposta solo con l’atto di impugnazione costituiva un’eccezione nuova, come tale non proponibile per la prima volta in appello.
1.1. – Il mezzo è infondato.
Ai sensidell’art. 345 c.p.c.il divieto di ius novorum in appello ha per oggetto esclusivamente le domande nuove e le nuove eccezioni non rilevabili d’ufficio, non anche le mere difese. Questa Corte ha sul punto precisato che l’eccezione in senso stretto, la cui proposizione per la prima volta in appello è vietata dalla norma, consiste nella deduzione di un fatto impeditivo o estintivo del diritto vantato dalla controparte, laddove è mera difesa, come tale consentita, la contestazione dei fatti posti dall’altra parte a fondamento del suo diritto (Cass. n. 23796 del 2018; Cass. n. 816 del 2009; Cass. n. 15211 del 2005).
Nel caso di specie, a fronte della domanda di retratto successorio, la parte convenuta ha replicato in appello che la domanda proposta mancava del presupposto necessario, consistente nella dichiarazione personale della parte di voler riscattare i beni venduti, dichiarazione necessaria per l’accoglimento della domanda avendo il diritto di riscatto del coerede natura potestativa. Ora, poiché tale contestazione si risolveva nel negare una delle condizioni richieste dalla legge ai fini dell’accoglimento della domanda, vale a dire la sussistenza del fatto costitutivo del diritto azionato in giudizio, la relativa deduzione integrava una mera difesa e non un’eccezione in senso stretto. Come tale essa era proponibile anche per la prima volta in appello ed il suo esame da parte del giudice dell’impugnazione appare corretto.
2. – Il secondo motivo di ricorso denunzia violazionedell’art. 732 c.c., assumendo l’erroneità della decisione della Corte territoriale per avere ritenuto che la dichiarazione de qua, che pure era stata compiutamente formulata nell’atto introduttivo, non fosse riconducibile alla parte pur in presenza della procura alle liti apposta a margine dell’atto introduttivo, in contrasto con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, che in tal caso ritiene speciale la procura e quindi la riferibile alla parte personalmente la dichiarazione contenuta nell’atto di citazione.
2.1. – Il mezzo è fondato.
Va premesso che la Corte di appello ha motivato la sua decisione di rigetto sul rilievo che la procura alle liti apposta a margine o in calce all’atto di citazione, nel caso in cui, com’è pacifico nella fattispecie, esso non sia firmato personalmente dalla parte, non consente la riconducibilità della dichiarazione ivi contenta formulata per la prima volta di voler riscattare il bene venduto ad un terzo da altro coerede, ai sensidell’art. 732 c.c., se nella procura stessa non è anche contenuto il mandato al difensore ad esercitare il retratto, vale a dire a rendere per conto del proprio assistito la suddetta dichiarazione di volontà.
Tale statuizione si pone in contrasto con l’orientamento consolidato di questa Corte secondo cui sia nella materia del retratto successorio, sia in quella affine dei riscatti agrario e locatizio, la dichiarazione unilaterale recettizia di carattere negoziale che esprime la volontà di esercitare il diritto potestativo di riscatto nei confronti dell’acquirente di quota ereditaria, previstodall’art. 732 c.c.a favore dei coeredi, può essere espressa pure con l’atto introduttivo del giudizio ed è in esso validamente manifestata quando sia riconducibile al titolare del potere attraverso la sottoscrizione di tale atto od il conferimento della procura speciale al difensore, tale dovendosi ritenere anche quella apposta a margine dell’atto o in calce allo stesso, dal momento che in tal caso, per effetto di siffatta procura, l’atto introduttivo del giudizio è direttamente riferibile alla parte, anche nel punto in cui contenga la suddetta manifestazione di volontà negoziale (Cass. n. 8264 del 2014; Cass. n. 9744 del 2010; Cass. n. 20944 del 2006; Cass. n. 6465 del 1996).
Merita aggiungere che tale contrasto appare inconsapevole, in quanto la Corte territoriale ha sì richiamato il citato orientamento giurisprudenziale, in particolare le sentenze di questa Corte n. 20948 del 2006 e n. 6793 del 1987, ma ne ha equivocato il contenuto, laddove ha riferito la necessità della presenza della dichiarazione nel mandato al difensore in luogo che nell’atto di citazione.
3. – Il secondo motivo di ricorso va pertanto accolto e la sentenza cassata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma, che nell’uniformarsi al principio di diritto sopra enunciato provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta il primo; cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra Sezione della Corte di appello di Roma, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 febbraio 2019.
Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2019