Il ritardato adempimento dell’obbligazione modale contenuta nel testamento, ancorché coercibile ex art 614 bis c.p.c., non determina il risarcimento del danno non patrimoniale da lesione della memoria del defunto

Cass. civ. Sez. II, 3 giugno 2019, n. 15110
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 21663/2015 proposto da:
R.G.M., rappresentato e difeso dall’Avvocato LUIGI CECCHINI, presso il cui studio a Firenze, via La Marmora 55, elettivamente domicilia per procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
B.S., rappresentato e difeso dall’Avvocato MASSIMO FRANCESCO DOTTO, presso il cui studio a Roma, via Lazio 20/B, elettivamente domicilia per procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1301/2014 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata il 24/4/2014;
udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 15/3/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica, Dott. CAPASSO Lucio, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
sentito, per il controricorrente, l’Avvocato MASSIMO FRANCESCO DOTTO.
Svolgimento del processo
R.G.M. ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Firenze, B.S. per ottenere la condanna di quest’ultimo al risarcimento dei danni conseguenti alla lesione del suo interesse morale a veder tutelata la figura e la memoria dell’avv. Carlo Fedeli, deceduto a (OMISSIS), al quale l’attore era legato da un’intesa amicizia risalente nel tempo, per la sofferenza soggettiva e l’intimo patimento derivanti dal constatare la mancata esecuzione della sentenza con la quale, nel 2010, il tribunale di Firenze aveva condannato il convenuto alla costituzione del “Centro Studi F.”. L’avv. Fedeli, in effetti, con testamento, aveva istituito, quale suo unico erede, G.L., disponendo in favore del R. un legato remuneratorio, avente ad oggetto beni sul Lago Maggiore, e nominando il B. quale esecutore testamentario. A distanza di tre mesi, però, era deceduta anche G.L., la quale, a sua volta, aveva istituito, come suo unico erede, lo stesso B., con l’onere di realizzare, presso l’appartamento in (OMISSIS), un “Centro Studi F.” secondo “la sua sensibilità, il suo rispetto per la memoria di C., la sua onestà”. Il tribunale di Firenze, infatti, con sentenza del 2010, passata in giudicato, in accoglimento della domanda proposta dallo stesso R., ha condannato il B. a dare esecuzione alla indicata disposizione testamentaria. A tale sentenza, tuttavia, nonostante l’atto di precetto che l’attore aveva notificato al convenuto l’11/11/2010, non era seguito alcun adempimento spontaneo.
B.S., dal suo canto, si è costituito in giudizio ed ha resistito alla domanda proposta dall’attore, deducendo, per un verso, di aver costituito, con atto notarile del 25/1/2011, il “Centro Studi in memoria dell’avv. Carlo Fedeli” e, per altro verso, che, a norma dell’art. 614 bis c.p.c., il R. avrebbe potuto ottenere l’attuazione coercitiva dell’obbligo.
Il tribunale, con sentenza depositata il 24/4/2014, ha rigettato la domanda proposta dal R..
Il tribunale, in particolare, – dopo aver dato atto che il R., con sentenza poi confermata dalla corte d’appello nel 2011, era stato condannato a restituire all’asse ereditario la somma di Lire 521.000.000, a lui in precedenza affidata dall’avv. Fedeli, e che tale sentenza aveva probabilmente costituito per l’attore un “argomento” per indicare solo all’udienza di precisazione delle conclusioni l’importo da liquidare a titolo di risarcimento dei danni nella misura di un milione di Euro, “senza peraltro rammentare i criteri di calcolo di un così elevato pretium doloris” – ha rilevato, per un verso, che, a norma dell’art. 614 bis c.p.c., il R., dopo la notifica del precetto in data 11/11/2010, avrebbe ben potuto adire il giudice dell’esecuzione ed ottenere, in quella sede, ogni tutela, essendo peraltro legittimato attivo a fruirne in quanto legatario, anche in considerazione della rilevanza giuridica di un’eventuale pronuncia di condanna ottenuta in quella sede in caso di persistente inadempimento del debitore, e, per altro verso, che non si era verificato alcun inadempimento e che, dunque, non sussisteva alcuna condotta causativa di danno, nemmeno sotto il profilo del ritardo nella costituzione del Centro Studi: innanzitutto, ha osservato il tribunale, la disposizione testamentaria era rimessa, quanto ai tempi e ai modi della sua esecuzione, alla discrezionalità del B., il quale, peraltro, non risulta aver venduto il complesso dei beni mobili e dell’universalità di mobili custodite all’interno dell’appartamento di (OMISSIS); inoltre, ha aggiunto il tribunale, il convenuto, una decina di giorni prima dell’iscrizione della causa a ruolo, ha provveduto spontaneamente alla costituzione del Centro Studi F., con atto notarile in ordine al quale il giudice non è stato chiamato (né poteva esserlo) ad effettuare alcun accertamento circa la sua validità od efficacia.
Il R. ha proposto appello al quale ha resistito il B..
La corte d’appello di Firenze, tuttavia, con ordinanza pronunciata a norma dell’art. 348 bis c.p.c., in data 3/6/2014, ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello ed ha condannato l’appellante al pagamento, in favore dell’appellato, delle spese del giudizio nonché, a normadell’art. 96 c.p.c., comma 3, della somma di Euro 1.000,00, “per avere insistito colpevolmente in tesi giuridiche reputate manifestamente infondate dal primo giudice”.
La corte, in particolare, ha ritenuto che l’appello proposto dal R. fosse manifestamente infondato “a fronte della corretta esclusione da parte del giudice di prime cure di un inadempimento causativo di un danno…” e del “chiaro tenore della disposizione testamentaria che ha rimesso forma, modalità e tempi di realizzazione del “Centro Studi Fedeli” alla discrezionalità dell’onerato”. La corte, peraltro, ha osservato che l’attore, nonostante l’onere previsto a suo caricodall’art. 2697 c.c., non aveva offerto alcuna prova del danno lamentato, “né in punto di esistenza né in punto di consistenza”, laddove l’esercizio del potere, conferito al giudicedall’art. 1226 c.c., di liquidazione del danno in via equitativa presuppone già assolto l’onere di provarne la sussistenza e l’entità materiale.
R.G.M., a seguito della comunicazione dell’ordinanza in data 4/6/2015, con ricorso notificato il 31/8/2015, ha chiesto, per quattro motivi, la cassazione della sentenza resa dal tribunale.
B.S. ha resistito con controricorso notificato in data 6/10/2015, deducendo, tra l’altro, l’inammissibilità, a norma dell’art. 348 ter c.p.c., delle censure fondatesull’art. 360 c.p.c., n. 5.
Il controricorrente ha depositato memoria.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione degli artt. 612, 614 bis e 101 c.p.c.,art. 24 Cost., comma 1 eart. 111 Cost., in relazioneall’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che l’attore, dopo la notifica del precetto in data 11/11/2010, avrebbe ben potuto adire il giudice dell’esecuzione e ottenere, in quella sede, ogni tutela, essendo peraltro legittimato attivo a fruirne in quanto legatario, anche in considerazione della rilevanza giuridica di un’eventuale pronuncia di condanna ottenuta in quella sede in caso di persistente inadempimento del debitore. In realtà, ha osservato il ricorrente, il tribunale avrebbe dovuto escludere l’obbligo del R., dopo l’infruttuosa notifica del precetto, di rivolgersi al giudice dell’esecuzione ai sensidell’art. 612 c.p.c.: l’art. 614 bis c.p.c., infatti, è stato introdotto quale strumento di coercizione indiretta al fine di incentivare l’adempimento spontaneo degli obblighi che non sono coercibili e, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, non presuppone l’esperimento della procedura previstadall’art. 612 c.p.c., la quale, infatti, regola l’esecuzione in forma specifica della condanna per inadempimento di un obbligo di fare o di non fare che può essere attuata forzatamente in quanto fungibile. L’art. 614 bis c.p.c., al contrario, prevede che, in caso di prestazione infungibile, il creditore, nel corso del giudizio introdotto per l’ottenimento di una sentenza di condanna ad un fare infungibile, può chiedere al giudice la condanna alla sanzione prevista. Il tribunale, quindi, ha proseguito il ricorrente, ha escluso la proponibilità o l’ammissibilità dell’azione risarcitoria sul falso presupposto della competenza del giudice dell’esecuzione, in sede di ricorso ai sensidell’art. 612 c.p.c., all’emissione di una statuizione di condanna a norma dell’art. 614 bis c.p.c.. L’attore, al contrario, non aveva alcun onere di intraprendere il procedimento per la determinazione delle modalità esecutive di cuiall’art. 612 c.p.c., poiché tale norma si applica agli obblighi di fare fungibili mentre, nel caso di specie, la sentenza del 2010 aveva posto a carico dell’onerato un’obbligazione di fare infungibile.
2. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la motivazione assente, solo apparente, illogica, in relazioneall’art. 360 c.p.c., n. 5, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che il convenuto, avendo costituito il Centro Studi F. qualche giorno prima dell’iscrizione a ruolo della causa, aveva spontaneamente adempiuto al dovere di dare esecuzione alla volontà testamentaria, escludendo anche il ritardo nella costituzione del Centro Studi posto che la disposizione testamentaria era rimessa, quanto ai tempi e alle modalità esecutive, alla discrezionalità del B.. Così facendo, però, ha osservato il ricorrente, il tribunale non ha correttamente esaminato il testamento di G.L. in relazione all’atto di costituzione del Centro Studi F.: il B., infatti, ha costituito un’associazione finalizzata alla raccolta e alla conservazione di materiale prevalentemente in campo fallimentare, laddove l’oggetto dell’onere testamentario era quello di sistemare lo studio Fedeli con quelle peculiari caratteristiche delineate nel testamento, vale a dire con riferimento, oltre che ai circa 4.000 volumi, anche al materiale non solo libraio e non solo in campo fallimentare che costituiva la biblioteca dell’avv. Fedeli, come i mobili, i quadri e i tappeti che quest’ultimo aveva raccolto in oltre trent’anni di attività professionale. Il tribunale, inoltre, non ha esaminato il fatto, rappresentato dalla costituzione di tale Centro a distanza di lustri dall’apertura della successione di G.L., alla luce di quanto accertato dalla sentenza del tribunale del 2010, che, con valore di giudicato, aveva accertato l’inadempimento del B. alla disposizione testamentaria. Il giudice di merito, inoltre, ha proseguito il ricorrente, ha erroneamente attribuito al testamento un significato non proprio, neppure sotto il profilo del comune sentire, poiché, rimettendo al volere dell’onerato i modi e i tempi di esecuzione dell’onere, ha operato un’interpretazione forzata della volontà testamentaria che sfugge ad ogni ragionevolezza. Del tutto incomprensibile e illogica, ha concluso il ricorrente, è, infine, l’affermazione secondo la quale il giudice di primo grado non era chiamato – né poteva esserlo – ad effettuare alcun accertamento circa la validità e l’efficacia dell’atto del 25/1/2011 con il quale il B. ha preteso di aver adempiuto all’onere su di lui gravante.
3. Con il terzo motivo, il ricorrente, lamentando la nullità della sentenza, in relazioneall’art. 360 c.p.c., n. 4, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale non ha osservato, sul punto dell’adempimento del B., l’obbligo di motivazione, avendo espresso al riguardo argomentazioni inconciliabili, posto che, se l’adempimento spontaneo del B. è ricondotto al 25/1/2011, non si comprende perché non sia ascrivibile al medesimo una condotta causativa di danno al R. nemmeno sotto il profilo del ritardo nella costituzione del Centro F. e, comunque, oggettivamente incomprensibili, non comprendendosi la ragione per cui il giudice non era chiamato – né poteva esserlo – ad accertare la validità e l’efficacia dell’atto notarile del 25/1/2011 se il R., ottenuta già nel 2010 una sentenza definitiva di condanna del B., aveva poi agito per il risarcimento dei danni sul presupposto che il B. non aveva adempiuto a tale suo dovere di facere infungibile.
4. Con il quarto motivo, il ricorrente, lamentando la violazionedell’art. 2667 c.c.(rectius: art. 2697), artt. 2043, 646 e 648 c.c., in relazioneall’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha erroneamente ripartito l’onere della prova posto che, in caso di inadempimento di un’obbligazione, il creditore che agisca per il risarcimento del danno o per l’adempimento, può limitarsi, anche in caso di inesatto adempimento, ad allegare la circostanza dell’inadempimento della controparte, spettando al debitore convenuto la prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’esatto adempimento. Il tribunale, inoltre, ha proseguito il ricorrente, ha omesso di accertare se, nella fattispecie, sussistevano gli elemento costitutivi dell’illecito, quali si ricavanodall’art. 2043 c.c., vale a dire la condotta, il nesso causale e l’evento di danno, non avendo affatto spiegato le ragioni per cui ha ritenuto assolto il suo compito con l’accertamento della formale costituzione del Centro F., senza considerare che il B., erede di G.L., era onerato alla realizzazione del Centro Sudi e che è rimasto inerte ed inadempiente per lungo periodo e che il R. ha visto ingiustamente frustrate, pur a seguito di più azioni giudiziarie volte ad obbligare il convenuto all’adempimento, le sue legittime aspettative di veder effettivamente rispettate le ultime volontà della G. e preservata la memoria dell’avv. Fedeli, in tal modo incorrendo, oltre che in un radicale vizio di motivazione, che è causa di nullità della sentenza, nella violazionedell’art. 2043 c.c..Il tribunale, poi, ha proseguito il ricorrente, è incorso in violazione di legge laddove ha ritenuto che l’adempimento dell’onere fosse rimesso al mero volere dell’onerato, quanto ai modi e ai tempi, laddove, al contrario, il testamento era molto preciso nei modi e la legge sui tempi, omettendo, in subordine, di valutare il ritardo nell’adempimento anche laddove, per mera ipotesi, fosse stato ritenuto assolto l’obbligo, alla cui realizzazione il B. era tenuto sin dall’apertura della successione della G. nel 1998. Il tribunale, inoltre, ha aggiunto il ricorrente, ha omesso di considerare, in violazionedell’art. 324 c.p.c.eart. 2909 c.c., che la sentenza del 2010 aveva valore di giudicato tra le parti, sia formale che sostanziale, e che, con tale decisione, il giudice aveva accertato l’inadempimento del B., tant’è che lo ha condannato all’adempimento dell’onere, pronunciando una sentenza che non avrebbe potuto essere emessa se l’allora convenuto avesse provato di non essere ancora tenuto all’adempimento perché il termine non era ancora scaduto o di non esserlo con le modalità volute dalla testatrice. In realtà, ha proseguito il ricorrente, la sentenza ha accertato che, all’epoca, il B. per ben nove anni dall’apertura della successione non aveva ottemperato all’onere. Il tribunale, quindi, nel rispettodell’art. 324 c.p.c.eart. 2909 c.c., avrebbe dovuto ritenere che l’inadempimento (o almeno il grave ritardo) era già stato accertato con la sentenza del 2010 e si erano, pertanto, già verificati al momento dell’introduzione della domanda, senza limitarsi a rimettere all’onerato la decisione circa i tempi e i modi per l’esecuzione dell’onere. Il tribunale, infine, ha concluso il ricorrente, una volta rigettato la domanda attrice per l’an, non avrebbe dovuto esaminarla sotto il profilo del quantum, laddove, al contrario, la sentenza impugnata ha erroneamente imputato al R. di non aver omesso l’indicazione dei criteri di calcolo del danno richiesto. In realtà, ha aggiunto il ricorrente, l’attore, nel promuovere il giudizio, aveva invocato l’interpretazione costituzionalmente orientatadell’art. 2059 c.c., chiedendo al giudice la condanna del B. al risarcimento, in suo favore, del danno patrimoniale subito in conseguenza dell’inadempimento, da parte del convenuto, dell’obbligazione di istituire il Centro Studi F., per avere, con tale condotta illecita, leso interessi inerenti alla persona di rilevanza costituzionale e provocato, per l’effetto, un danno ingiusto, del quale, non essendo possibile la prova nel suo preciso ammontare, aveva chiesto la liquidazione equitativa.
5. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo, da trattare congiuntamente per l’intima connessione dei temi trattati, sono, in parte, inammissibili ed, in parte, infondati, con assorbimento del primo. Intanto, sono inammissibili tutte le censure che il ricorrente ha articolato in relazione a vizi riconducibili alla norma di cuiall’art. 360 c.p.c., n. 5: l’art. 348 ter c.p.c., comma 5 – applicabile, ai sensi delD.L. n. 83 del 2012,art.54, comma 2, conv. inL. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello che, come quello di specie, sono stati introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione a partire dall’11/9/2012 (Cass. n. 11439 del 2018) – stabilisce, infatti, che, ove l’inammissibilità dell’appello sia stata pronunciata sulla base delle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, della decisione impugnata, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado può essere proposto esclusivamente per i motivi di cuiall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4): con esclusione, quindi, dei vizi previsti dal n. 5 dello stesso articolo. Nel caso in esame, come visto, il tribunale ha ritenuto che il B., prima ancora dell’iscrizione della causa a ruolo, aveva spontaneamente provveduto, con atto notarile stipulato in data 25/1/2011, alla costituzione del “Centro Studi F.” e che, pertanto, lo stesso non avesse dato luogo ad alcuna condotta causativa di un danno, neppure sotto il profilo del ritardo nell’adempimento dell’obbligazione modale, se si considera che la disposizione testamentaria era rimessa, quanto ai tempi e ai modi della sua esecuzione, alla discrezionalità dello stesso erede che vi era onerato. La corte d’appello, dal suo canto, ha ritenuto che l’appello proposto dal R. avverso la predetta decisione fosse manifestamente infondato in ragione “della corretta esclusione da parte del giudice di prime cure di un inadempimento causativo di un danno…” e del “chiaro tenore della disposizione testamentaria che ha rimesso forma, modalità e tempi di realizzazione del Centro Studi F. alla discrezionalità dell’onerato”. Risulta, quindi, evidente come le due pronunce siano fondate, per ciò che riguarda le questioni di fatto, sulle medesime ragioni, vale a dire, per un verso, l’accertato adempimento all’obbligazione modale da parte del B., in ragione della formale costituzione, con atto del 25/1/2011, del “Centro Studi F.”, e, per altro verso, l’accertata insussistenza di una condotta causativa di un danno (risarcibile, in via extracontrattuale, per l’attore), anche sotto il profilo del mero ritardo nell’esecuzione di tale adempimento, in ragione del chiaro tenore della disposizione testamentaria, che rimetteva alla discrezionalità dello stesso onerato “forma, modalità e tempi” di costituzione del “Centro Studi F.”. Né può ritenersi che tali accertamenti fossero preclusi, come in sostanza pretende il ricorrente, dal giudicato (incontestatamente) formatosi intorno alla sentenza con la quale, nel 2010, il tribunale aveva, a suo dire, già accertato l’inadempimento del B. o, quanto meno, il suo grave ritardo. La sentenza del 2010, infatti, per come riprodotta in ricorso (p. 42-47), pronunciandosi sulla domanda con la quale il medesimo attore aveva chiesto la condanna del B. all’adempimento dell’obbligazione modale posta a suo carico, ha ritenuto, innanzitutto, che il modus stabilito dal testamento della G. dovesse essere adempiuto dal B., quale erede onerato dalla stessa, ed, in secondo luogo, che “le modalità di realizzo” di tale obbligazione erano affidate, come la stessa G. aveva stabilito, “secondo la sua sensibilità, il suo rispetto per la memoria di C., la sua onestà” ed, in forza di tale accertamento – che, in quanto giudicato, si è sostituito al testamento quale nuova fonte dell’obbligazione modale che (sia pure in funzione della pretesa risarcitoria extracontrattuale azionata dall’attore sul fondamento del relativo inadempimento) è stata dedotta in giudizio – ha accolto la domanda di adempimento proposta dall’attore ed ha, per l’effetto, condannato il B., quale erede onerato a darvi attuazione, a costituire il Centro Studi F. “secondo la sua sensibilità, rispetto per la memoria dell’avvocato, la sua onestà”. Tale sentenza, quindi, non ha affatto accertato l’inadempimento del B. e neppure il suo grave ritardo, essendosi, piuttosto, limitata ad accertare che il B. era effettivamente tenuto a dare esecuzione all’obbligazione modale e, quindi, a condannarlo a tale adempimento, rimettendo allo stesso obbligato la scelta, “secondo la sua sensibilità, rispetto per la memoria dell’avvocato, la sua onestà”, delle relative “modalità di realizzo”. Ed una volta accertato, a prescindere da chi fosse tenuto a fornire la relativa prova, l’adempimento dell’obbligazione modale, quale risulta dalla sentenza del 2010, ed una volta escluso, in base alla medesima sentenza, che tale adempimento sia stato tardivo, risulta, allora, evidente come il tribunale abbia correttamente escluso, in difetto dei relativi elementi costitutivi, la fondatezza della domanda risarcitoria che, in via extracontrattuale, l’attore, sul fondamento del mancato adempimento alla predetta obbligazione, aveva articolato in ragione della conseguente lesione del suo interesse morale alla tutela della figura e della memoria dell’avv. Carlo Fedeli attraverso l’effettiva realizzazione del “Centro Studi” a lui dedicato.
6. Il ricorso dev’essere, quindi respinto.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
8. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l’applicabilità delD.P.R. n. 115 del 2002,art.13, comma 1quater, nel testo introdotto dallaL. n. 228 del 2012,art.1, comma 17.
P.Q.M.
la Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese di lite, che liquida in Euro 6.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali nella misura del 15%; dà atto della sussistenza dei presupposti per l’applicabilità delD.P.R. n. 115 del 2002,art.13, comma 1quater, nel testo introdotto dallaL. n. 228 del 2012,art.1, comma 17.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 15 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2019