L’indennizzo sofferto dal de cuius ingiustamente detenuto spetta anche ai suoi congiunti (non necessariamente eredi) senza dover dimostrare, per tale situazione, di aver subito un loro personale pregiudizio
Cass. pen. Sez. IV, 15 maggio 2019, n. 20845
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
D.G., nato a (OMISSIS);
D.L., nato a (OMISSIS);
D.F., nato a (OMISSIS);
A.R., nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 28/06/2018 della CORTE APPELLO di NAPOLI;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. DANIELA DAWAN;
lette le conclusioni del PG.
Svolgimento del processo
1. Con ordinanza del 19/06/2018, la Corte di appello di Napoli ha liquidato a D.G., D.L., D.F., A.R., la somma complessiva di Euro 12.000,00 da ripartirsi in misura eguale tra loro e, dunque, la somma di Euro 3.000,00 per ciascuno, in ordine all’ingiusta detenzione patita in carcere dal 19/05/2003 al 13/08/2003 ed agli arresti domiciliari dal 14/08/2003 al 20/11/2003 dal de cuius D.C., deceduto il (OMISSIS). Questi fu sottoposto a custodia cautelare in carcere in forza di ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Napoli per il delitto di cui allaL. n. 356 del 1992,art. 12-quinquies; la custodia in carcere venne sostituita con gli arresti domiciliari dal Tribunale di Napoli exart. 310 c.p.p.il 14/08/2003, a loro volta revocati per sopravvenuta carenza di esigenze cautelari in sede di nuovo appello ai sensi dell’art. 310 cod. di rito il 20/11/2003. Era, infine, assolto dal Tribunale di Torre Annunziata per insussistenza del fatto con sentenza confermata dalla Corte di appello di Napoli divenuta irrevocabile il 09/06/2008.
2. Avverso la citata ordinanza, gli anzidetti congiunti di D.C., D.G., D.L., D.F., A.R., tutti rappresentati e assistiti dal loro difensore, propongono ricorso articolando due motivi.
2.1. Con il primo, deducono inosservanza o erronea applicazione degliartt. 314, 315 e 644 c.p.p.per aver la Corte territoriale ritenuto che, essendo il diritto alla riparazione per l’ingiusta detenzione dei prossimi congiunti jure proprio e non già jure successionis, si debba, ai fini della commisurazione dell’indennizzo, tener conto delle sofferenze autonomamente patite dagli stessi. Benché l’art. 644 cod. di rito attribuisca agli eredi un diritto spettante jure proprio, questo è comunque commisurato a quello della persona defunta e ingiustamente detenuta come espressamente previsto dalla norma con la conseguenza che i prossimi congiunti possono far valere in giudizio il danno subito dal defunto, essendo esonerati dal provare il loro personale pregiudizio patito a causa dell’ingiusta detenzione dei congiunti.
2.2. Con il secondo motivo, eccepiscono l’illogicità della motivazione laddove prima afferma che in favore dell’istante vanno liquidati 32.000,00 Euro complessivi e poi liquida la somma di Euro 12.000,00 a titolo di equo indennizzo ai congiunti, pur espressamente ritenendo che gli stessi abbiano patito sofferenze analoghe a quelle del parente deceduto.
Motivi della decisione
1. I ricorsi sono fondati e vanno accolti.
2. Il dispostodell’art. 315 c.p.p., comma 3, dispone che, nel procedimento per la riparazione dell’ingiusta detenzione, si applicano (ovviamente per quanto non specificamente disposto) “in quanto compatibili, le norme sulla riparazione dell’errore giudiziario”. La norma sulla riparazione dell’errore giudiziario che disciplina il caso della premorienza del titolare del diritto è costituitadall’art. 644 c.p.p., comma 1, secondo cui “se il condannato muore, anche prima del procedimento di revisione, il diritto alla riparazione spetta al coniuge, ai discendenti e ascendenti….”; il comma 2 precisa che a queste persone non può essere liquidata una somma maggiore di quella che sarebbe spettata al prosciolto.
La tesi secondo cui il rinvio alle norme sulla riparazione dell’errore giudiziario si riferirebbe alle sole norme procedimentali è stata rifiutata dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 28 del 14/12/1994 (dep. 20/04/1995) Libranti ed altri, Rv. 200511) e questa soluzione è stata condivisa da tutta la successiva giurisprudenza di legittimità. La medesima sentenza ha affrontato anche il problema della compatibilità di queste norme con l’istituto per la riparazione dell’ingiusta detenzione risolvendolo positivamente dato che gli effetti pregiudizievoli dell’ingiusta detenzione, come quelli dell’errore giudiziario, sono naturalmente destinati a propagarsi nell’ambito familiare, legittimando, nel caso della morte della persona che ha subito l’ingiusto provvedimento, una pretesa riparatoria dei congiunti. Ma, ciò che più interessa, la norma è idonea a risolvere il problema proposto indipendentemente dall’inquadramento teorico che si voglia dare all’istituto della riparazione, e alla natura ad esso riconosciuta, sotto il profilo della personalità del diritto maturato.
Secondo la comune accezione, la riparazione per l’ingiusta detenzione non ha natura di risarcimento del danno ma di semplice indennità o indennizzo in base a principi di solidarietà sociale per chi sia stato ingiustamente privato della libertà personale; e ciò in applicazionedell’art. 24 Cost., comma 4, oltre che dell’art. 5, comma 5, della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e dell’art. 9, n. 5 del Patto internazionale dei diritti civili e politici. Si tratta di uno dei casi di indennità previsti per ipotesi nelle quali il pregiudizio deriva da una condotta conforme all’ordinamento che però ha prodotto un danno che deve comunque essere riparato e per i quali si è fatto ricorso alla figura dell’atto lecito dannoso: l’atto è stato infatti emesso nell’esercizio di un’attività legittima (e doverosa) da parte degli organi dello Stato anche se, in tempi successivi, ne è stata dimostrata (non l’illegittimità ma) l’ingiustizia.
Posta dunque nei predetti termini la natura dell’istituto dell’equa riparazione di cuiall’art. 314 c.p.p., il relativo indennizzo è pacificamente riconosciuto anche ai congiunti (non necessariamente eredi, Sez. 4, n. 5637 del 04/12/2013 (dep. 04/02/2014), Tisti e altro, Rv. 258896) in forza del dispostodell’art. 644 c.p.p., comma 1 (ex multis, Sez. 4, n. 76 del 22/11/2012 Ud. (dep. 02/01/2013), Pansini e altro, Rv. 254377; Sez. 4, n. 22502 del 04/05/2007, Fioletti,Rv. 237013;Sez. 4, n. 20916 del 19/04/2005, Pirrera ed altri, Rv. 231655) cui viene attribuito un diritto iure proprio e non iure hereditario (Sez. U, n. 28 del 14/12/1994, cit.), commisurato a quello della persona defunta, con la conseguenza che i prossimi congiunti possono far valere in giudizio il danno subito dal defunto.
Né i ricorrenti sono onerati di dimostrare le ricadute della situazione di detenzione del congiunto sulla propria persona in termini di disagio e sofferenza. Costoro, infatti, nel riassumere o proseguire la causa interrotta, per effetto dell’intervenuto decesso del congiunto, subentrano nel diritto all’indennità originariamente dovuta a quest’ultimo e non già ad una nuova e diversa indennità commisurata alle ripercussioni dell’ingiusta detenzione nella propria sfera personale.
Invero, gli eredi dell’autore della domanda di riparazione per l’ingiusta detenzione sono legittimati a proseguire il giudizio in caso di decesso dell’interessato nelle more del giudizio, trovando applicazione nel caso, dato il carattere economico del petitum, la disciplina processualcivilistica, che ricollega l’estinzione del processo non alla morte della parte ma alla mancata prosecuzione o riassunzione in termini dello stesso da parte dei successori aventi diritto (sull’applicabilità della disciplina del processo civile, Sez. 4, n. 268 del 22/01/1998, De Rachewiltz ed altro, Rv. 210627).
3.In conclusione, poiché l’art. 620, lett. l) cod. di rito, consente alla Corte di cassazione di poter decidere allorché non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto e possano in conseguenza essere adottati i provvedimenti necessari, superfluo quindi risultando il rinvio, e tenuto conto che il provvedimento impugnato fornisce già una articolata motivazione in ordine alla quantificazione dell’indennizzo che sarebbe spettato al de cuius e una compiuta determinazione dei criteri di ripartizione in modo uguale tra tutte le parti richiedenti, l’ordinanza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente alla liquidazione dell’indennizzo che va determinato nella soma di Euro 32.000,00 da ripartirsi in pari misura tra D.G., D.L., D.F. e A.R..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente alla liquidazione dell’indennizzo determinandolo nella somma di Euro 32.000,00 da ripartirsi in pari misura tra D.G., D.L., D.F. e A.R..
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2019.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2019
