L’assegno divorzile oltre alla natura assistenziale, ha anche natura perequativo-compensativa.

Cass. civ. Sez. VI – 1, Ord., 30 ottobre 2019, n. 27771 – Pres. Genovese, Rel Cons. Bisogni
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da C.A., elettivamente domiciliato in Roma, via della Giuliana 101, presso
l’avv. Mario Piselli (p.e.c. mariopiselli.ordineavvocatiroma.org; fax (OMISSIS)) che lo rappresenta
e difende, per procura speciale in calce al ricorso per cassazione, unitamente all’avv. Giovanni
Boldrini (p.e.c. qiovanni.boldrini.ordineavvocatirimini.it fax n. (OMISSIS));
– ricorrente –
nei confronti di M.C., rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dall’avv.
Michele Angelo Lupoi ed elettivamente domiciliata in Roma, via Poma 2, presso l’avv.to Gregorio
Troilo (fax (OMISSIS) p.e.c. (gregoriotroilo.ordineavvocatiroma.org);
– controricorrente –
E sul ricorso incidentale proposto da:
M.C., come sopra rappresentata e difesa;
– ricorrente incidentale –
nei confronti di C.A.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 5422/17 della Corte di appello di Milano, emessa il 4.10.2017 e depositata il
27.12.2017 R.G. n. 39655/16;
sentita la relazione in camera di consiglio del relatore cons. Giacinto Bisogni.
Svolgimento del processo
CHE:
1. Con ricorso del 6 ottobre 2014 il sig. C. ha chiesto al Tribunale di Milano di pronunciare lo
scioglimento del matrimonio contratto il (OMISSIS) con M.C. 2. Il Tribunale di Milano con
sentenza n. 3588/2016 ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio e ha imposto al sig. C. il
pagamento di un assegno divorzile mensile di 3.500 Euro.
3. La Corte di appello di Milano con sentenza n. 5422/2017 ha ridotto la misura dell’assegno a
2.500 Euro, con decorrenza dal mese di novembre 2017 confermando nel resto la impugnata
sentenza del Tribunale. Ha compensato per metà le spese del giudizio di appello e ha condannato il
sig. C. al pagamento della residua quota in favore della sig.ra M..
4. Ricorre per cassazione il sig. C. secondo il quale il parametro dell’autosufficienza di cui alla
sentenza n. 11504/2017 della Corte di Cassazione in materia di assegno divorzile non è stato
interpretato in maniera rigorosa dalla Corte di appello che ha così violato e falsamente applicato la
L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6. Rileva il ricorrente che la sig.ra M. gode di una pensione per
complessivi Euro 12.192 annui, è proprietaria della sua abitazione in (OMISSIS) e dispone di un
ulteriore immobile in (OMISSIS). Nell’ottobre 2015 ha estinto il mutuo ipotecario che comportava
il pagamento di una rata mensile di 946,51 Euro. E’ quindi in possesso di mezzi adeguati di
sussistenza. Il ricorrente censura poi con il secondo motivo il mancato esame della produzione
documentale relativa ai redditi della sig.ra M.. 5. M.C. si difende con controricorso e deposita
memoria difensiva. Propone ricorso incidentale articolato in due motivi con i quali deduce: a) la
violazione e falsa applicazione di legge con riferimento alla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, per
ciò che concerne il criterio di determinazione dell’an dell’assegno divorzile; b) la violazione e falsa
applicazione di legge con riferimento alla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, per ciò che concerne
la mancata e comunque non corretta applicazione dei criteri per la determinazione del quantum
dell’assegno divorzile posti da tale norma.
Motivi della decisione
Che:
6. La controversia deve essere esaminata alla luce della nuova giurisprudenza in materia di assegno
divorzile compendiata nella sentenza n. 18287 dell’11 luglio 2018 delle Sezioni Unite Civili di
questa Corte che, come è noto, ha affermato che il riconoscimento dell’assegno di divorzio in favore
dell’ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e
perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l’accertamento
dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante, e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni
oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono
il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione
dell’assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione
comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo
fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio
comune, nonchè di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del
matrimonio ed all’età dell’avente diritto. Infatti all’assegno divorzile in favore dell’ex coniuge deve
attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende
direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al
riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento
dell’autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in
concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita
familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate e senza che la
funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch’essa assegnata dal legislatore all’assegno
divorzile, venga finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma piuttosto al
riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla
formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
7. Alla luce di questa nuova giurisprudenza il primo motivo del ricorso principale si rivela infondato
perchè teso a far valere una interpretazione della L. sul divorzio, art. 5, comma, tutta costruita sulla
giurisprudenza introdotta con la sentenza n. 11504/2017, della rigida ripartizione bifasica della
determinazione dell’an e del quantum dell’assegno divorzile, della riaffermazione della funzione
unicamente assistenziale dell’assegno di divorzio, della perimetrazione del quantum nei limiti della
attribuzione di una somma idonea a garantire l’autosufficienza economica al coniuge beneficiario
dell’assegno. Principi che la citata sentenza delle Sezioni Unite ha ritenuto non coerenti alla
funzione complessa dell’assegno e alla rilevanza del contributo fornito dal coniuge richiedente al
fine di realizzare quella solidarietà post-coniugale che la Costituzione intende garantire al coniuge
che ha apportato un contributo rilevante al benessere familiare e che ha sacrificato le proprie
potenzialità e aspirazioni lavorative e professionali per dedicarsi alla cura del nucleo familiare. In
questa prospettiva è invece fondato il ricorso incidentale così come il secondo motivo di quello
principale perchè entrambi sono intesi alla rivalutazione del materiale probatorio da parte del
giudice del rinvio alla luce della funzione tripartita dell’assegno di divorzio e presuppongono una
adeguata valutazione della capacità reddituale ed economica delle parti.
8. Va pertanto respinto il primo motivo del ricorso principale mentre va accolto il ricorso incidentale
e il secondo motivo del ricorso principale con conseguente cassazione della sentenza impugnata e
rinvio alla Corte di appello di Milano che, in diversa composizione, rivaluterà la controversia alla
luce dei principi indicati dalla citata sentenza delle Sezioni Unite n. 18287/2018 e deciderà anche
sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso incidentale e il secondo motivo del ricorso principale di cui rigetta il
primo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Milano che, in diversa
composizione, deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Dispone che in caso di pubblicazione della presente sentenza siano omesse le generalità e le
indicazioni identificative delle parti.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi,
a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2019