Illegittima la consegna dei gameti criooconservati alla vedova

Trib.di Modena, sent. 8 maggio 2020
TRIBUNALE DI MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice dott. Umberto Castagnini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5574/2018 promossa da:
X (C.F. ***), con il patrocinio dell’avv. BERGAMINI SUSANNA elettivamente domiciliato presso il difensore avv. BERGAMINI SUSANNA
ATTORE
contro
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA POLICLINICO DI MODENA (C.F. ***)
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Parte attrice:
“Piaccia all’Onorevole Tribunale adito, disporre il rilascio, alla sig.ra X degli spermatozoi crioconservati già di apparternenza del defunto marito, sig. T., anzichè la loro distruzione, considerata pure, l’espressa volontà in tal senso del coniuge defunto, volontà prestata e non revocata prima della sua morte”. Vinte le spese, competenze ed onorari del giudizio”.
RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. X ha convenuto in giudizio l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Modena affinché sia disposto il trasferimento intrauterino degli embrioni crioconservati e custoditi nel centro di procreazione medicalmente assistita del Policlinico di Modena per portare a termine il procedimento di PMA intrapreso congiuntamente al marito T. , deceduto il 18 agosto 2017; in via subordinata ha chiesto che sia ordinato all’Azienda Ospedaliera di rilasciare in favore dell’attrice i gameti crioconservati del defunto marito, depositati presso tale Centro.
A fondamento della domanda ha dedotto:
– che, seppure nel modulo prestampato sottoscritto dal marito, avente ad oggetto il consenso informato al congelamento dei propri spermatozoi, era previsto che “in caso di decesso del sottoscrittore” i gameti sarebbero stati distrutti, tale disposizione non rispecchiava affatto la volontà del T. che “considerava l’embrione fecondato come già fosse un proprio figlio, massima espressione del profondo amore che lo legava alla moglie”;
– che ella ha rinvenuto un documento sottoscritto di pugno dal marito, datato 6.12.2016, con cui lo stesso revocava il consenso alla distruzione degli spermatozoi in caso di decesso disponendo testualmente che “in caso di eventuale mio decesso dispongo che non siano eliminati i miei spermatozoi congelati dovendo questi servire per la procreazione futura e fortemente voluta di un figlio con la mia amata X. Essendo questo da entrambi voluto”;
– che il rifiuto da parte dell’Azienda Ospedaliera di continuare il processo di fecondazione assistita si pone in contrasto con il diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU) e viola il diritto a diventare genitori.
La convenuta, ritualmente citata in giudizio, è rimasta contumace.
Nel corso del procedimento sono state acquisite informazioni exart. 213 c.p.c dal centro di riproduzione in ordine allo stato del percorso di PMA atteso che dalla documentazione prodotta e dalle allegazioni non emergeva chiaramente se fosse stata effettuata la fecondazione in vitro e prodotti embrioni o se il ciclo si era invece arrestato nella prima fase.
L’Azienda Ospedaliera, con nota del 21.08.2019. a firma del Direttore Sanitario, ha comunicato che presso il centro di Medicina della Riproduzione sono depositati unicamente “spermatozoi crioconservati del sig. T. , perché la coppia non ha mai eseguito il ciclo di Procreazione Medicalmente Assistita di II livello (fecondazione in vitro con tecnica ICSI) e quindi non sono mai stati prodotti embrioni”.
All’udienza del 26 settembre 2019 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte con rinuncia da parte dell’attrice alla domanda avanzata in via principale.
2. L’azione proposta si colloca nell’ambito della tematica, particolarmente dibattuta, della procreazione medicalmente assistita e -in particolare-della fecondazione post mortemche rappresenta quello che è stato definito l’ultimo capitolo della “rivoluzione procreativa”.
Nel nostro ordinamento la fecondazione post mortemdeve ritenersi, in linea generale, vietata.
Ciò si desume chiaramente dall’art. 5, comma 1 della L.40/2004 il quale dispone che “possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi” e dall’art. 12, comma 2 il quale prevede che “chiunque, a qualsiasi titolo, in violazione dell’articolo 5 applica tecniche di procreazione medicalmente assistita a coppie i cui componenti non siano entrambi viventi…è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200.000 a 400.000 euro”; il comma 9 prevede altresì per tale ipotesi “la sospensione da uno a tre anni dall’esercizio professionale nei confronti dell’esercente una professione sanitaria”.
Il divieto di fecondazione post mortemviene giustificato sulla base del rilievo per cui, così facendo, si darebbe vita a famiglie mono-genitoriali, privando i nascituri ab origine ed in maniera preordinata della possibilità di godere del sostegno e dell’affetto dell’altro genitore; ciò, diversamente dall’ipotesi in cui la perdita o l’allontanamento di uno dei due avvenga per cause naturali dopo il concepimento o la nascita
Secondo una parte degli interpreti tale tecnica si porrebbe in contrasto con gli artt. 29 e 30 Cost. che implicano il diritto del figlio ad essere istruito, educato e mantenuto da entrambi i genitori.
In ogni caso, anche a non voler ritenere la scelta del nostro legislatore costituzionalmente obbligata, tenuto conto che -entro certi limiti-tale tecnica è consentita in altri ordinamenti europei (ad esempio in Spagna, entro l’anno dal decesso), la scelta perseguita non può comunque ritenersi irragionevole, né in contrasto con il diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU).
In questo senso, sia pure in una fattispecie diversa, si è pronunciata la Consulta chiarendo che”la materia tocca, al tempo stesso, “temi eticamente sensibili” (sentenza n. 162 del 2014), in relazione ai quali l’individuazione di un ragionevole punto di equilibrio fra le contrapposte esigenze, nel rispetto della dignità della persona umana, appartiene “primariamente alla valutazione del legislatore” (sentenza n. 347 del 1998). La linea di composizione tra i diversi interessi in gioco si colloca, in specie, nell’”area degli interventi, con cui il legislatore, quale interprete della volontà della collettività, è chiamato a tradurre, sul piano normativo, il bilanciamento tra valori fondamentali in conflitto, tenendo conto degli orientamenti e delle istanze che apprezzi come maggiormente radicati, nel momento dato, nella coscienza sociale” (sentenza n. 84 del 2016). Ciò ferma restando la sindacabilità delle scelte operate, al fine di verificare se con esse sia stato realizzato un bilanciamento non irragionevole (sentenza n. 162 del 2014).
Anche la Corte europea dei diritti dell’uomo ha affermato, d’altra parte, in più occasioni, che nella materia della PMA, la quale solleva delicate questioni di ordine etico e morale, gli Stati conservano–segnatamente quanto ai temi sui quali non si registri un generale consenso –un ampio margine di apprezzamento (tra le altre, sentenze 28 agosto 2012, Costa e Pavan contro Italia; Grande Camera, 3 novembre 2011, S. H. e altri contro Austria)”.
In particolare, decidendo in relazione alle limitazioni soggettive all’accesso alla PMA, la Corte Costituzionale ha affermato che “non può considerarsi irrazionale e ingiustificata, in termini generali, la preoccupazione legislativa di garantire, a fronte delle nuove tecniche procreative, il rispetto delle condizioni ritenute migliori per lo sviluppo della personalità del nuovo nato. In questa prospettiva, l’idea, sottesa alla disciplina in esame, che una famiglia ad instar naturae –due genitori, di sesso diverso, entrambi viventi e in età potenzialmente fertile –rappresenti, in linea di principio, il <> più idoneo per accogliere e crescere il nuovo nato non può essere considerata, a sua volta, di per sé arbitraria o irrazionale”. (Corte Costituzionale, 23 ottobre 2019, n. 221).
3.Tenuto conto del generale divieto di fecondazione post mortem vigente nel nostro ordinamento, si è posto il problema di individuare fino a quale momento entrambi i membri della coppia devono essere viventi per poter completare il procedimento di PMA.
Tale interrogativo è sorto perché la legge consente non solo la crioconservazione dei gameti (exart. 14, comma 8 L. 40/2004) ma anche degli embrioni (in seguito a Corte Costituzionale 8 maggio 2009, n. 151) per cui il decesso di uno dei membri della coppia può intervenire prima o dopo la fecondazione.
La giurisprudenza di merito si è orientata nel distinguere tali ipotesi consentendo alla donna di ottenere l’impianto dell’embrione già formato al momento della morte dell’altro membro della coppia (cfr. Tribunale di Palermo, 8 gennaio 1999; Tribunale di Bologna, 16 gennaio 2015), escludendo invece la possibilità di fecondazione in vitro post mortem (cfr. Tribunale di Bologna, 31 maggio 2012 n. 1522 in Foro it, 2012, I, 3349 conf. App. BO 11 dicembre 2013, n. 2203).
Tale distinzione è condivisibile poiché coerente con l’articolato normativo posto dalla L. 40/2004 e tiene conto della diversità ontologica tra gamete ed embrione.
I gameti umani sono cellule riproduttive destinate ad unirsi nel processo della fecondazione per dare origine ad un nuovo individuo. Essi possono inquadrarsi nella eterogenea categoria dei campioni biologici umani che ricomprende i materiali biologici provenienti dal corpo umano sottoposti o destinati ad un particolare trattamento . L’embrione, diversamente, è il frutto della fusione procreativa dei due gameti e presenta una sua sostanziale individualità e diversità dalle cellule che l’anno generato.
Come chiarito dalla Corte Costituzionale,”l’embrione, quale che ne sia il, più o meno ampio, riconoscibile grado di soggettività correlato alla genesi della vita, non è certamente riconducibile a mero materiale biologico. Con la citata sentenza n. 151 del 2009, questa Corte ha già, del resto, riconosciuto il fondamento costituzionale della tutela dell’embrione, riconducibile al precetto generale dell’art. 2 Cost.; e l’ha bensì ritenuta suscettibile di “affievolimento” (al pari della tutela del concepito: sentenza n. 27 del 1975), ma solo in caso di conflitto con altri interessi di pari rilievo costituzionale (come il diritto alla salute della donna) che, in temine di bilanciamento, risultino, in date situazioni, prevalenti”(Corte Costituzionale, 11/11/2015, n.229).
Inoltre, passando all’articolato normativo posto dalla L. 40/2004, si osserva che l’art. 6 dispone che il consenso è revocabile solo fino alla fecondazione dell’embrione. Tale norma è da leggersi in combinato disposto con l’art. 14, comma 1 che vieta la soppressione di embrioni umani e con il principio affermato dalle linee guida approvate con DM 1 luglio 2015 secondo cui la “donna ha sempre il diritto di ottenere il trasferimento degli embrioni crioconservati”.
Si è pertanto ritenuto che il requisito soggettivo fissato dall’art. 5 della L. 40/2004, ovvero l’esistenza in via di entrambi i partner, debba essere riferito al momento dell’accesso alle tecniche di PMA, che coincide con l’informativa, atteso che il consenso di cui all’art. 6 è revocabile solo fino alla formazione dell’embrione.
Qualora la fecondazione dell’ovulo si verifichi prima della morte del coniuge, il decesso non può quindi ritenersi ostativo all’impianto in quanto non si pone un problema di attualità del consenso essendosi già consumato lo spatium deliberandi dei due membri della coppia. Tale soluzione inoltre risponde all’esigenza di garantire adeguata tutela all’embrione umano secondo lo spirito della L. 40/2004.
4.Nel caso in esame, come risulta dalla documentazione sanitaria acquisita dall’Azienda Ospedaliera, il decesso del sig. T. è tuttavia intervenuto prima della fecondazione dell’ovulo per cui, non essendovi alcun embrione formato, la fattispecie ricade nel divieto normativo di fecondazione post mortem.
X , nella evidente consapevolezza di non poter continuare il procedimento avviato in Italia, alla luce delle informazioni acquisite dall’Azienda Ospedaliera in corso di giudizio, in sede di precisazione delle conclusioni, ha insistito esclusivamente nella richiesta di rilascio degli spermatozoi crioconservati in forza della propria qualità di erede e della volontà espressa dal defunto marito.
Se dunque la domanda di portare a termine il percorso procreativo si pone in evidente contrasto con il divieto previsto dalla L. 40/2004, la richiesta di mera consegna degli spermatozoi crioconservati, formulata in maniera “neutra” pone degli ulteriori interrogativi ed impone di valutare se ed a quali limiti sia ammissibile nel nostro ordinamento la successione mortis causa dei gameti umani crioconservati e che rilevanza abbia la finalità per cui il rilascio viene richiesto.
5.1.Secondo una prima tesi (Tribunale di Roma, sez. II, 28 giugno 2013 n. 14146 in Nuovo Diritto Civile, n. 1, 2016) sarebbe da ritenersi pienamente ammissibile la successione mortis causa, sia testamentaria che legittima, dei gameti umani in quanto gli stessi andrebbero qualificati come beni, sottratti al commercio, ma pur sempre appartenenti ad un titolare e quindi trasmissibili anche agli eredi nei limiti di salvaguardia dell’integrità fisica (art. 5 c.c.) e purché non se ne faccia un uso a scopo di lucro.
Secondo tale impostazione, ai fini della trasmissibilità per via ereditaria, alcuna rilevanza assumerebbe l’utilizzo che ne verrà fatto e l’eventuale finalità vietata in quanto “il diritto alla restituzione non è impedito dall’obbligo di utilizzare la cosa ereditata per usi non consentiti, che saranno vietati quando e se posti in essere” (In tal caso la domanda era stata formulata dai genitori del figlio deceduto che manifestavano interesse ad ottenere tali campioni biologici quale “reliquia” del figlio).
5.2. Secondo una seconda tesi, che valorizza le peculiarità dei gameti umani e la loro attitudine riproduttiva, tali da distinguerli dalle altre categorie di campioni biologici, la successione mortis causa dei gameti sarebbe inammissibile in quanto in contrasto con il divieto di fecondazione post mortem.
Si è affermato che “l’autorizzazione alla distruzione dei gameti in caso di morte del depositante corrisponde, data la <> dell’oggetto del contratto e il <> ad un obbligo desumibile dalla legge (il divieto di fecondazione post mortem, collegato con i limiti alla disponibilità delle parti del corso di cui all’art. 5 c.c.) e dalle linee guida elaborate sulla base delle indicazioni del comitato nazionale di bioetica”.
“Secondo l’impostazione assunta dal legislatore italiano del 2004 ed alla quale ci si deve attenere, la specifica finalità della crioconservazione è quella di realizzare in conformità con le norme imperative vigenti nel nostro ordinamento, una futura riproduzione medicalmente assistita tra soggetti viventi, aventi in ogni momento la piena consapevolezza dell’atto da compiersi. Il tenore di tale conclusione impone di ritenere, dopo la morte del donatore, che il liquido seminale non possa essere consegnato al coniuge. L’univoca finalità riproduttiva che tale materiale possiede comporta che il profilo giuridico della sua circolazione non possa essere ricondotto sic et simpliciter al paradigma della proprietà, per cui non entra a far parte del patrimonio degli eredi in virtù delle regole proprie della successione mortis causa. Ciò implica il fatto che una eventuale disposizione testamentaria di segno opposto non possa dunque superare il divieto posto dalla legge…” (Tribunale di Roma, ord. 19 novembre 2018, Foro it., 2019, I, 692).
5.3.Secondo una tesi intermedia (Tribunale di Roma, ord. 8 maggio 2019 che ha riformato l’ordinanza del 21 dicembre 2018, in Foro it, 2019, I, 1952) la soluzione adottata nella sentenza del 2013 non sarebbe condivisibile in quanto frutto di una eccessiva semplificazione poiché assimila il gamete umano ad una qualsiasi altra res, senza tener conto delle sue peculiarità e dello speciale statuto giuridico.
In particolare, seppure viene condivisa la qualificazione giuridica dei gameti come “beni extra commercium”, allo stesso tempo ne viene valorizzato il legame che conservano con il corpo dal quale derivano, dopo la separazione, “in quanto portatori di informazioni personali di carattere sanitario, biologico e genetico, riferibili alla persona a cui appartengono” e “capaci di generare una nuova vita avente uno stretto legame biologico con tale persona”.
“Il diritto di proprietà sul corpo e sulle parti staccate perde una parte delle sue caratteristiche tipiche di (virtualmente) illimitata disponibilità e trasmissibilità ed acquista, per converso, una dimensione di inviolabilità (normalmente estranea al diritto di proprietà come tratteggiato nel nostro diritto) che ne esalta la componente di ius alios excludendi attraverso la centralità e l’indisponibilità del consenso informato dell’avente diritto e la sua revocabilità sostanzialmente illimitata”.
Muovendo da tale premesse, il Tribunale Capitolino -nell’ultima pronuncia citata-ritiene che i gameti non possano trasmettersi sulla base degli “automatismi tipici del diritto successorio (come nella successione legittima, nella quale si prescinde totalmente dalla volontà del de cuius in avente contrasto con l’essenzialità del consenso informato)”;tuttavia non potrebbe negarsi in capo al soggetto la “facoltà di disporne liberamente (quindi, anche mortis causa) purché mediante un’espressa manifestazione di volontà che integri gli estremi di una revoca del consenso informato precedentemente espresso” (con cui era stata autorizzata la distruzione in caso di decesso). Secondo tale orientamento sarebbe irrilevante il possibile futuro uso che il soggetto designato potrà fare di tale materiale biologico in quanto i divieti posti dall’ordinamento “potranno entrare in linea di conto se e quando, eventualmente la parte volesse servirsi dei gameti a fini riproduttivi”; ciò anche in considerazione del fatto che, nel caso esaminato, “la volontà testamentaria espressa dal de cuius non era corredata da alcuna motivazione o indicazione di scopo”.
Sulla base di tale orientamento, a fronte di una richiesta di condotta “neutra” -quale è la mera consegna degli spermatozoi crioconservati-in forza di un atto di ultima volontà del de cuius, non si potrebbe indagare l’utilizzo che il soggetto beneficiario farà di tali gameti trattandosi di un posterius irrilevante ai fini della validità dell’atto negoziale. Ciò in quanto l’esclusione di un bene dalla successione non può dipendere dallo scopo con cui si impiegherà il bene medesimo.
6. In assenza di una chiara e specifica previsione normativa, per rispondere agli interrogativi sollevati, il punto da cui occorre prendere le mosse è lo statuto giuridico dei campioni biologici e più in particolare dei gameti umani.
I campioni biologici, quando si staccano dal corpo, assumono dal punto di vista materiale una loro autonomia ontologica e funzionale rispetto al corpo. Allo stesso tempo, mantengono una indissolubile relazione con ilsoggetto, in quanto estrinsecano il suo patrimonio genetico mantenendo così una dimensione identitaria ed informativa.
Nell’ipotesi di gameti umani, tra le due polarità, rese persona, la seconda appare prevalente in quanto i gameti -come le altre categorie di campioni biologici umani-permettono di identificare il soggetto da cui provengono e fornire informazioni genetiche ma hanno anche la peculiarità di poter generare altri individui.
Se dunque la tendenza più fedele e rispettosa del principio personalistico esclude l’applicazione pura e semplice del modello proprietario nei rapporti tra individuo e parti staccate del proprio corpo, ciò vale, a maggior ragione, per i gameti umani tenuto conto delle loro peculiarità biologiche ovvero della loro capacità riproduttiva.
Non vi è uno statuto giuridico unitario per tutti i materiali biologici (organi, sangue, cellule riproduttive etc.), ma, come osservato in dottrina, dalla normativa in materia di trapianti, trasfusioni, sperimentazione, PMA si può osservare come l’intero sistema normativo sia ispirato al principio del consenso informato, al principio di finalità e caratterizzato da una articolata procedimentalizzazione.
In particolare:
a) Il consenso assume un ruolo fondamentale in tutti gli atti dispositivi che riguardano l’identità personale del soggetto e costituisce un “principio fondamentale in materia di tutela della salute” (Corte Cost. 438/2008).
In materia di PMA il consenso è disciplinato dall’art. 6 della L. 40/2004 e in relazione alle cellule riproduttive l’art. 14, comma 8 prevede che la crioconservazione dei gameti maschili e femminili possa avvenire “previo consenso informato e scritto”.
Poiché il consenso dell’interessato è necessario per chiedere la crioconservazione, parimenti appare necessario, per mantenerla, mutarla e farla cessare e per compiere -nei limiti previsti dalla legge-atti dispositivi.
b)Il regime di circolazione dei campioni biologici è inoltre ispirato al principio di finalità.
Trattasi di un corollario del consenso informato, già affermato sul terreno del trattamento dei dati personali e in materia di diritti della personalità (diritto all’immagine). Questo principio implica che il consenso che legittima l’utilizzo e la disposizione dei campioni biologici dispiega un’efficacia limitatamente all’utilizzo del quale il soggetto sia stato reso edotto e per il quale abbia espresso la propria autorizzazione.
In tal senso depongono almeno due disposizioni normative.
La prima è l’art. 22 della Convenzione di Oviedo, il quale prevede che: “Allorquando una parte del corpo umano è stata prelevata nel corso di un intervento, questa non può essere conservata e utilizzata per scopo diverso da quello per cui è stata prelevata in conformità alle procedure di informazione e di consenso appropriate”.
La seconda è l’art. 5, comma 30, del d.l. n. 3/2006, di attuazione della dir. n. 98/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche; conformemente a tale disposizione, “la domanda di brevetto relativa ad una invenzione che ha per oggetto o utilizza materiale biologico di origine umana deve essere corredata dell’espresso consenso, libero e informato a tale prelievo e utilizzazione, della persona da cui è stato prelevato tale materiale, in base alla normativa vigente”.
c)Infine, il quadro normativo in materia di campioni biologici è caratterizzato dall’adozione di diversi “procedimenti” che possono implicare requisiti di forma, autorizzazioni preventive, controllo da parte dell’autorità giudiziaria o di altri organi tecnici; la funzione è quella di dare pubblica garanzia della tutela di beni rilevanti (quali la salute di chi dona e di chi riceve), accertare la presenza di tutte le condizioni richieste dalla legge, ivi compresa la “libertà” e la “spontaneità” della determinazione volitiva.
7.1Così ricostruiti i principi informativi della materia si deve quindi escludere, stante la necessità che ogni atto dispositivo sia corredato dal consenso informato dell’interessato, la trasferibilità mortis causa dei gameti crioconservati agli eredi in forza delle norme in materia di successione legittima, in assenza di testamento, poiché così facendo si darebbe esclusivo risalto alla materialità del campione senza tener conto della dimensione personale dei gameti.
7.2.Più complessa è l’ipotesi in cui -come nel caso di specie- vi sia un atto dispositivo mortis causa da parte dell’interessato e quindi l’espressione di un consenso consapevole.
In questo caso, il principio di finalità impone comunque di valutare la ragione per la quale il consenso, libero e consapevole, è stato espresso.
In questo senso, non appare pienamente condivisibile quanto affermato dal Tribunale di Roma nell’ordinanza 8 maggio 2019 sopra richiamata, ovvero che l’utilizzo che sarà fatto dei gameti da parte del beneficiario è questione che non incide sulla validità ed efficacia dell’atto dispositivo e che, qualora vietato dalla legge, esso debba essere oggetto di autonoma sanzione nei confronti degli autori dell’illecito.
Il consenso informato prestato dall’interessato non è infatti un mero consenso all’atto traslativo ma altresì alla destinazione dei gameti e, in quanto tale, ne legittima uno specifico utilizzo (in conformità alle norme imperative in materia).
Una volta che la parte del corpo viene separata dal soggetto, essa è sottoposta ad un regime che ne involge la destinazione fissata; il principio di finalità rappresenta pertanto un limite all’autonomia privata ed alle norme codicistiche in materia di proprietà e successioni in quanto la “finalità” conforma il potere dispositivo e di godimento.
Orbene, nel caso di gameti crioconservati nell’ambito di una procedura di PMA, il consenso espresso a fini procreativi non consente la consegna dei campioni dopo il decesso in quanto il fine della procreazione non è più configurabile dopo la morte dell’interessato, stante il divieto normativo di fecondazione post mortem posto dall’art. 5 L. 40/2004. Né si può ritenere che il soggetto designato possa comunque ottenere il campione per farne un diverso utilizzo (ad es. per destinare i gameti alla ricerca, come “reliquia” del defunto etc), quand’anche lecito, in assenza di un ulteriore e specifico consenso da parte dell’interessato trattandosi di fini diversi da quelli per cui i gameti sono stati crioconservati.
8.1.Venendo al caso di specie, in conclusione, all’attrice non possono essere consegnati i gameti crioconservati del marito defunto in forza della sua qualità di erede universale di Giannece , non essendo ammissibile la successione mortis causa dei gameti in applicazione delle norme codicistiche in materia di successione legittima ab intestato.
8.2.Non è neppure accoglibile la richiesta fondata sull’atto dispositivo con cui il de cuius, revocando il precedente consenso informato alla distruzione dei gameti crioconservati, ha previsto che “in caso di eventuale mio decesso dispongo che non siano eliminati i miei spermatozoi congelati dovendo questi servire per la procreazione futura e fortemente voluta di un figlio con la mia amata X. Essendo questo da entrambi voluto”.
Tale disposizione esprime il consenso dell’interessato ma indica chiaramente la finalità procreativa per cui l’atto è compiuto. Per tale ragione è da ritenersi affetta da nullità per contrarietà a norme imperative stante il divieto di fecondazione post mortem posto dalla legge n. 40 del2004 a cui occorre fare riferimento.
In ogni caso, anche riconducendo il fine espresso alla categoria dei “motivi” – l’atto dovrebbe comunque considerarsi nullo ex art. 626 c.c rappresentando la fecondazione post mortemil motivo illecito determinante che ha indotto T. a disporre la consegna degli spermatozoi crioconservati alla moglie da parte del Centro che li conserva.
Conseguentemente, stante la nullità della seconda manifestazione volitiva, rimane valido ed efficace il precedente consenso informato rilasciato dall’interessato con il quale disponeva la distruzione degli spermatozoi crioconservati in caso di decesso.
8.3.Il fatto che l’attrice abbia formulato una richiesta di mera consegna degli spermatozoi crioconservati, senza richiedere formalmente di poter continuare il processo procreativo (oggetto della domanda principale, rinunciata) non consente comunque di superare il divieto posto dalla L. 40/2004.
La richiesta di una condotta “neutra” come quella della restituzione dei gameti implica infatti un potere dominicale pieno sui gameti invero insussistente, non essendo assimilabili ad un qualsiasi bene mobile.
In un quadro normativo caratterizzato da un elevato grado di procedimentalizzazione e di controllo, la finalità per cui la consegna dei gameti viene richiesta deve essere esplicitata al fine di valutare il rispetto dei limiti e dei vincoli posti dalle norme imperative e la conformità alla destinazione indicata dall’interessato nell’atto di consenso informato(in questo senso, in merito alla richiesta di consegna di embrioni soprannumerari, cfr. Tribunale di Roma, sez. I, 6 marzo 2016, che ha rigettato la domanda proprio per la mancata esplicitazione del fine a cui era rivolta la richiesta).
In ogni caso, la domanda di consegna per un diverso utilizzo da parte dell’attrice -quand’anche consentito (es. utilizzo a scopo di ricerca) non potrebbe comunque essere accolta in assenza di un consenso informato specifico dell’interessato in ordine a tale utilizzo.
9.Infine, nessun rilievo può assumere il principio affermato da Cassazione civile sez. I, 15/05/2019, n.13000, richiamata negli scritti difensivi finali, secondo cui il nato da pratiche di procreazione medicalmente assistita omologa, con l’utilizzo del seme crioconservato di chi sia deceduto prima della formazione dell’embrione -avendo prestato il consenso a quelle pratiche anche “post mortem”-assume lo stato di figlio matrimoniale di quell’uomo.
Tale principio è stato affermato in un caso di fecondazione post mortem effettuata all’estero per cui non veniva in rilievo la liceità o meno di tale pratica secondo la legislazione italiana, ma la disciplina in tema di filiazione da applicarsi al nato sul territorio nazionale per effetto di una tale -illecita o lecita che sia –pratica.
La Corte ha evidenziato che “la circostanza che si sia fatto ricorso all’estero a P.M.A. non espressamente disciplinata (o addirittura non consentita) nel nostro ordinamento non esclude, ma anzi impone, nel preminente interesse dal nato, l’applicazione di tutte le disposizioni che riguardano lo stato del figlio venuto al mondo all’esito di tale percorso”.
Il riconoscimento dello status filiationis, anche nell’ipotesi in cui le parti abbiano avuto accesso all’estero a tecniche vietate nel nostro ordinamento, rappresenta quindi una tutela apprestata ex post nell’ottica di salvaguardare il superiore interesse del minore, in quanto il bambino che è nato non può comunque subire le conseguenze negative derivanti dall’adozione di modalità procreative non consentite nel nostro ordinamento. Ciò non significa tuttavia che possa essere agevolato ex ante il compimento di atti che -nel nostro ordinamento-rimangono illeciti e/o vietati.
10.Alla stregua delle considerazioni che precedono, la domanda proposta non può trovare accoglimento.
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili in considerazione della mancata costituzione della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così provvede:
– rigettale domande avanzate dall’attrice;
– dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso il 10 aprile 2020
Il Giudice
dott. Umberto Castagnini
Pubblicazione il 08/05/2020

Il delitto di gelosia e la valutazione degli stati d’animo e della premeditazione.

Cass. pen. Sez. I, 09 luglio 2020, n. 20487
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza;
nel procedimento a carico di:
C.A.;
avverso la sentenza del 11/01/2019 del GIP TRIBUNALE di POTENZA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TALERICO PALMA;
non essendo pervenuta alcuna richiesta di discussione orale, si procede alla trattazione del ricorso
iscritto sul ruolo odierno, senza l’intervento del procuratore Generale e delle altre parti ai sensi del
D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 83, conv. con modificazioni in L. 24 aprile 2020, n. 27.
Il Procuratore generale di questa Corte, Dott. Pinelli Mario, ha concluso per iscritto chiedendo il
rigetto del ricorso; in data 11 giugno 2020, sono pervenute le conclusioni del difensore delle parti
civili, con allegata nota spese e il successivo 17 giugno quelle dei difensori dell’imputato, avv.ti
Paolo Carbone e Donatello Cimadoro, che hanno chiesto che il ricorso venga dichiarato
inammissibile.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza dell’11 gennaio 2019, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Potenza
riconosceva C.A. responsabile dell’omicidio volontario di F.R.G.R. nonchè del reato di porto in
luogo pubblico di una pistola Beretta calibro 7,65, con caricatore inserito, utilizzata nell’occasione
e, conseguentemente, lo condannava, unificati gli stessi sotto il vincolo della continuazione,
concessa l’attenuante del vizio parziale di mente, esclusa la ricorrenza delle aggravanti della
premeditazione e dei motivi abietti o futili, operata la riduzione per la scelta del rito, alla pena di
anni dieci, mesi otto di reclusione, nonchè al risarcimento del danno nei confronti delle costituite
parti civili da liquidarsi in separata sede e al pagamento di una provvisionale determinata nella
misura di 20.000.00 per ciascuna di esse; applicava, altresì, le pene accessorie di legge e la misura
di sicurezza del ricovero in casa di cura e custodia per anni tre.
Secondo la pronuncia di merito, il C. il (OMISSIS) si era recato sotto l’abitazione del G., che
riteneva avere una relazione con la moglie per ribadirgli di lasciarla stare, posto che in altra
occasione egli lo aveva affrontato, e, dopo averlo affiancato con l’auto, aveva esploso contro di
questi, numerosi colpi di arma da fuoco con la pistola Beretta calibro 7,65, regolarmente detenuta,
cagionandone la morte.
Alla stregua dei risultati peritali – che avevano accertato che il C. è “affetto da disturbo delirante di
gelosia e persecutorio con pregresso disturbo depressivo maggiore e possibile disturbo bipolare” e
che al momento del fatto la capacità di intendere e di volere del predetto era grandemente scemata
poichè era “totalmente obnubilato da un delirio di gelosia” – il Giudice dell’udienza preliminare del
Tribunale di Potenza, valutate le concrete modalità degli accadimenti, riteneva che il fatto
commesso era “collegato a una patologia preesistente che è esplosa in un delirio di gelosia e in un
atto gravissimo nel quale detto delirio si è clamorosamente palesato”.
Per quanto rileva in questa sede, il giudicante reputava che l’aggravante della premeditazione era
incompatibile con l’accertato vizio parziale di mente del C. alla luce della giurisprudenza di
legittimità, secondo cui l'”apparentemente ferma e irrevocabile risoluzione criminosa che connota la
premeditazione diviene essa stessa il portato necessitato di processi patologici caratterizzati da deliri
e idee ossessive”.
Spiegava che proprio ciò era avvenuto nel caso di specie, in cui “l’idea ossessiva che la povera
vittima avesse una relazione con la Lace (ndr. la moglie dell’imputato) e addirittura con la prima
moglie, induceva il C. a meditare lungamente una reazione, tornando e ritornando su di una idea
fissa e ricorrente, immaginando fatti inesistenti, distorcendo la realtà sino a coltivare un delirio che,
facendogli perdere i contatti col reale, lo induceva a liberarsi del rivale (…) scaricandogli contro un
intero caricatore e non desistendo nel proposito neanche quando il G. era già in terra, gravemente
ferito”.
Quanto al trattamento sanzionatorio, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Potenza
riteneva di determinarlo nella misura indicata, fissando quale pena base per l’omicidio quella di anni
ventitre di reclusione “in ragione della incensuratezza del C. ma anche, nel contempo, della
efferatezza del delitto (ripetuti colpi di pistola di cui alcuni esplosi quando la vittima era già in
terra)”.
2. Avverso detta sentenza il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Potenza ha proposto
ricorso per cassazione, formulando due motivi di impugnazione.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha denunciato la “contraddittorietà e l’illogicità della
motivazione con riferimento al disconoscimento della circostanza aggravante della
premeditazione”.
Ha, al riguardo, evidenziato che proprio la “lunga meditazione di una reazione” con il “tornare e
ritornare sull’idea fissa e ricorrente”, evocata nella sentenza impugnata, rappresenta l’essenza
dell’aggravante della premeditazione e la dimostrazione di un fermo e costante radicamento nella
psiche dell’imputato e per un tempo consistente del proposito criminoso; che, inoltre, doveva
escludersi una concreta incompatibilità tra l’aggravante della premeditazione e il disturbo
diagnosticato all’imputato, come si evinceva dal passaggio motivazionale della sentenza in cui si
afferma che “la condizione psicopatologica in cui versava l’imputato era una condizione delirante
nella quale può accadere che il soggetto perda momentaneamente i contatti con la realtà che lo
circonda”; che i riferimenti contenuti nella sentenza in relazione alle dichiarazioni rese dalla moglie
dell’imputato, alle conclusioni peritali in merito all’esclusione del vizio totale di mente, alle
artificiose dichiarazioni del C. sulla reale dinamica dei fatti, volte a depistare le indagini
nell’immediatezza, erano tutte circostanze dalle quali emergeva come il proposito criminoso fosse
stato meditato nel tempo e il suo radicamento rimasto fermo e costante.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha denunciato “contraddittorietà e illogicità della
motivazione con riferimento alla determinazione del trattamento sanzionatorio e alle coordinate
normative dettate dagli artt. 132 e 133 c.p.”.
Secondo il ricorrente nell’iter logico – argomentativo della sentenza impugnata relativo al
trattamento sanzionatorio il giudicante ha omesso di considerare il tempo, il luogo e ogni altra
modalità dell’azione, così come pure la capacità a delinquere per come desumibile dal contegno
dell’imputato susseguente al reato (il C. la mattina del (OMISSIS) aveva cercato ossessivamente la
vittima, invano, sul luogo di lavoro, per poi rintracciarla sotto casa e ucciderla con numerosi colpi
di pistola, esplodendo l’ultimo colpo dinnanzi ai familiari della vittima e, quindi, fuggire;
successivamente la condotta dell’imputato era stata connotata da una volontà di alterare la reale
verificazione dei fatti.
Conseguentemente, sempre secondo il ricorrente, era stata inflitta “una pena non adeguata ai
parametri previsti dall’art. 133 c.p. che si colloca a ridosso del minimo edittale”.
3. In data 10 settembre 2019, l’avvocata Francesca Sassano, nella qualità di difensore di fiducia e
procuratore speciale delle costituite parti civili, ha depositato memoria, con la quale ha svolto una
serie di argomentazioni a sostegno della fondatezza del ricorso proposto dal Procuratore della
Repubblica di Potenza.
4. Dopo un preliminare rinvio, è stata disposta la trattazione scritta del processo per l’udienza
odierna, ai sensi del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 83, conv. con modificazioni in L. 24 aprile
2020, n. 27.
Quindi, il Procuratore generale di questa Corte, Dott. Pinelli Mario, ha concluso per iscritto
chiedendo il rigetto del ricorso; in data 11 giugno 2020, sono pervenute le conclusioni del difensore
delle parti civili, con allegata nota spese, e il successivo 17 giugno quelle dei difensori
dell’imputato, avvocati Paolo Carbone e Donatello Cimadoro, che hanno chiesto che il ricorso
venga dichiarato inammissibile.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è inammissibile perchè basato su motivi non consentiti nel giudizio di legittimità e,
comunque, manifestamente infondati.
E, in vero, la sentenza impugnata è conforme alle risultanze peritali e ai principi di diritto più volte
affermati da questa Corte sia in tema di incompatibilità tra vizio parziale di mente e aggravante
della premeditazione, sia in tema di trattamento sanzionatorio.
2. Quanto al primo motivo di ricorso – con il quale si è dedotto, la “contraddittorietà e l’illogicità
della motivazione con riferimento al disconoscimento della circostanza aggravante della
premeditazione” – giova evidenziare che il difetto di motivazione valutabile in cassazione può
consistere solo in una mancanza o in una manifesta illogicità della motivazione stessa; il che
significa che deve mancare del tutto la presa in considerazione del punto sottoposto all’analisi del
giudice e che non può costituire vizio che comporti controllo di legittimità la mera prospettazione di
una diversa e, per il ricorrente, più adeguata, valutazione delle risultanze procedimentali.
Esula, infatti, dai poteri della Corte di legittimità quello di una rilettura degli elementi di fatto posti
a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito,
potendo e dovendo, invece, la Corte accertare se quest’ultimo abbia dato adeguatamente conto,
attraverso l’iter argomentativo seguito, delle ragioni che l’hanno indotto a emettere il
provvedimento.
3. Ebbene, non sembra che le argomentazioni della sentenza impugnata, in precedenza riportate e
alle quali ci si richiama al fine di evitare inutili ripetizioni, possano dirsi manifestamente illogiche.
La decisione impugnata, infatti, con motivazione esente da vizi logici, ha tenuto conto delle
conclusioni peritali, che avevano evidenziato come il C., “affetto da disturbo delirante di gelosia e
persecutorio con pregresso disturbo depressivo maggiore”, aveva sviluppato “un delirio di gelosia
che si era già manifestato con la prima moglie, anche se in forma meno strutturata, ma sempre in
relazione alla vittima” e che “da ultimo, al delirio di gelosia si è aggiunto un delirio di veneficio”,
sicchè, al momento del fatto, l’imputato era completamente ossessionato.
Ha, altresì, messo in evidenza che tale manifestazione morbosa di gelosia era incentrata sull’idea
che la moglie avesse una relazione con la vittima e che attorno a questa idea ossessiva si fossero
sviluppate vistose distorsioni della realtà che si erano spinte fino a indurre il C. a “coltivare un
delirio che, facendogli perdere i contatti col reale, lo induceva a liberarsi del rivale”.
E sulla base di tali evenienze, ha congruamente ritenuto che il processo volitivo caratterizzante
l’aggravante della premeditazione fosse stato concretamente influenzato dagli evidenziati aspetti
patologici correlati alla formazione e alla persistenza della volontà criminosa.
4. Tale argomentare è, a giudizio del Collegio, perfettamente conforme ai principi di diritto fissati
da questa Corte in tema di incompatibilità tra il vizio parziale di mente e l’aggravante in parola.
Più specificatamente, è stato affermato che “nell’ipotesi di accertato grave disturbo della personalità,
funzionalmente collegato all’agire e tale da incidere, facendola scemare grandemente, sulla capacità
di volere, l’accertamento della circostanza aggravante della premeditazione richiede un approfondito
esame delle emergenze processuali che porti ad escludere, con assoluta certezza, che la persistenza
del proposito criminoso sia stata concretamente influenzata da uno degli aspetti patologici correlati
alla formazione od alla persistenza della volontà criminosa” (Cass. Sez. 1, n. 17606 del 08/03/2016,
Rv. 267714; conformi, tra le tante, Cass. Sez. 1 n. 25608 del 21/05/2013, Rv. 255917, secondo cui
“la premeditazione può risultare incompatibile con il vizio parziale di mente nella sola ipotesi in cui
consista in una manifestazione dell’infermità psichica da cui è affetto l’imputato, nel senso che il
proposito coincida con un’idea fissa ossessiva facente parte del quadro sintomatologico di quella
determinata infermità”; Cass. Sez. 1, n. 9015 del 04/02/2009, Rv. 242878).
5. A fronte di ciò, le censure del ricorrente, in buona sostanza, riproducono profili già
adeguatamente vagliati dal giudice di merito con corretta e adeguata motivazione, e le stesse
finiscono con il prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee
al sindacato di legittimità.
6. Quanto al secondo motivo di ricorso, lo stesso è inammissibile perchè afferente al trattamento
sanzionatorio benchè sorretto da sufficiente e non illogico argomentare.
E invero, il giudice di merito, nel procedere alla determinazione della pena base per l’omicidio
(peraltro, individuata in misura quasi pari al massimo edittale di anni ventiquattro di reclusione), ha
preso in considerazione i criteri tutti di cui all’art. 133 c.p., in particolare le modalità del fatto,
definito “efferato”, che lo hanno indotto anche a ritenere il C. non meritevole della concessione
delle circostanze attenuanti generiche.
Anche con riguardo a tale aspetto, quindi, il ricorso è meramente confutativo.
7. Nulla deve essere disposto in favore delle costituite parti civili, essendo stato il ricorso proposto
dalla parte pubblica.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 2020.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2020

Il danno economico relativo al lock-down da Covid – 19 non può giustificare la riduzione del contributo al mantenimento dei figli.

Tribunale di Verona, ordinanza del 16 luglio 2020, Est. Dott. Francesco Bartolotti
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
sezione I civile
Nella causa civile iscritta al N. ………R.G., promossa da:
GAIA (C.F.)
ATTORE contro
CORNELIO (C.F.)
CONVENUTO
Il giudice dr. Francesco Bartolotti,
a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 16/07/2020,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Rilevato che parte resistente ha chiesto la riduzione dell’assegno stabilito in via provvisoria ed urgente quale
contributo al mantenimento dei figli (€ 500,00), insistendo per una riduzione ad € 400,00 al mese, rilevando che
rispetto all’epoca dei provvedimenti presidenziali, lo stesso avrebbe visto una contrazione reddituale del proprio
nuovo nucleo familiare (per la contrazione delle vendite nel periodo COVID e ancora alla attualità, nonché per le
condizioni lavorative della propria compagnia, in cassa integrazione e prossima alla cessazione del rapporto di
lavoro a settembre 2020), nonché un aumento delle spese (in ragione del finanziamento accesso a gennaio 2020 per
l’acquisto di una nuova auto e per il nuovo più elevato canone di locazione – 600 euro al mese, invece di 500 euro al
mese – da sostenersi per il nuovo appartamento preso in conduzione al fine di avere i locali necessari ad ospitare i
figli durante le visite presso di lui);
rilevato che le maggiori spese dichiarate risultano in prevalenza (il finanziamento) frutto di scelte volontariamente
compiute dal resistente in un periodo in cui, seppure antecedente alle restrizioni imposte dalla legislazione di
urgenza emanata per fronteggiare l’emergenza sanitaria, doveva ritenersi che il resistente, stando alle dichiarazioni
dal medesimo rese in sede di udienza presidenziale, fosse già in una condizione di difficoltà economica con
necessità di attingere ai risparmi per far fronte alle esigenze quotidiane; le maggiori spese di locazione appaiono
invece modeste (€ 100 al mese in più e senza che vi sia un preciso confronto in ordine alle spese condominiali
pregresse);
rilevato, quanto alla questione della contrazione reddituale, che la situazione della compagna sia non attuale,
considerato che la stessa allo stato percepisce degli emolumenti lavorativi e che lo stato di gravidanza per il quale ha
avuto una riduzione retributiva costituiva circostanza già valutata dal presidente; per quanto riguarda la situazione
del resistente, peraltro, deve osservarsi che, sebbene il periodo COVID abbia ragionevolmente influito sulla
possibilità di percepire introiti di liquidità, stante la chiusura delle attività, allo stato gli esercizi commerciali hanno
riaperto e dunque la fase più acuta dell’emergenza (anche lavorativa) può dirsi, allo stato, superata; non si trascura la
circostanza che il periodo di quarantena ha avuto anche un effetto negativo sull’andamento generale dell’economia ,
dunque, che le vendite possano avere subito un calo anche nel periodo attuale post- riapertura; su tale punto,
tuttavia, da un lato occorre verificare in un periodo di tempo più significativo la effettiva incidenza sulla capacità
reddituale del resistente delle prospettate contrazioni di vendita; per altro verso deve rilevarsi come sin dalla udienza
presidenziale sia stata segnalata la opportunità di maggiori approfondimenti sulle potenzialità economiche del
resistente, ritenuti non compatibili con la fase presidenziale; dunque, deve anche essere considerato come allo stato
non siano stati ancora assegnati i termini istruttori e come si renda necessario in questo procedimento provvedere
ad una adeguata istruzione delle condizioni economiche delle parti;
ritenuto pertanto che allo stato l’istanza di diminuzione dell’assegno disposto in sede presidenziale non possa
trovare accoglimento;
rilevato che dalla relazione dei servizi sociali emerge l’opportunità di proseguire il lavoro avviato per il supporto
genitoriale, che peraltro ha permesso di compiere passi avanti ad entrambe le parti in vista di un riavvicinamento
delle rispettive posizioni, quanto meno sotto il profilo della gestione delle funzioni genitoriali nel migliore interesse
dei figli;
P.Q.M.
RIGETTA allo stato l’istanza di modifica dei provvedimenti presidenziali.
DISPONE che i servizi sociali incaricati proseguano nel lavoro avviato di sostegno alla genitorialità.
INVITA i servizi sociali a relazionare per iscritto entro dieci giorni prima della prossima udienza.
ASSEGNA i termini dell’art. 183 comma sesto c.p.c.
FISSA per l’esame della relazione dei servizi sociali e per la discussione sui mezzi di prova, la udienza del giorno
giovedì 12 novembre 2020 ore 10.15.
MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni.
Verona, 16/07/2020
Il giudice
Francesco Bartolotti

Il coniuge deve provare la consapevolezza da parte della moglie che la gravidanza è causata da adulterio.

Trib. di Reggio Emilia, sent. 26 giugno 2020 – Giud. Dr. Morlini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott. Gianluigi Morlini, ha
pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1950/2019
promossa da:
XXX (avv. MUNARI LORENZO)
PARTE ATTRICE
contro
YYY (avv. DALL’AGLIO GIULIA)
PARTE CONVENUTA
Svolgimento del processo
Promuovendo la presente controversia, XXX ha esposto che nel 1994 si era unito in
matrimonio a YYY; che nel corso del matrimonio, il 12/3/1996 la moglie aveva dato alla
luce un bambino, chiamato Z e indicato allo stato civile come figlio della coppia; che nel
1999 la coppia si era separata; che 21 anni dopo il matrimonio, con sentenza del Tribunale
di Reggio Emilia n. 1410/2005, era stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio stesso,
ed il XXX convolava a nuove nozze con altra persona; che successivamente, XXX era
venuto a sapere che durante la vita matrimoniale la moglie aveva intrattenuto una
relazione extraconiugale; che pertanto aveva promosso una causa di disconoscimento di
paternità; che nel corso di tale causa era stata disposta una CTU, la quale aveva concluso
nel senso della incompatibilità genetica tra XXX ed il figlio; che tuttavia la causa era stata
definita con sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 860/2017, tramite una pronuncia in
rito di inammissibilità, essendo la domanda stata proposta senza il rispetto dei termini
decadenziali previsti dall’articolo 244 c.c.
Ciò posto, XXX, con un atto introduttivo particolarmente schematico consistente in 26
righe di ricostruzione in fatto ed in diritto della controversia, ha evocato in giudizio la ex
moglie YYY, per ottenerne la condanna a risarcire il danno non patrimoniale e di natura
endofamiliare, quantificato in Euro 150.000, sofferto a seguito della scoperta di non essere
il padre biologico di Z ed in ragione del fatto che la moglie aveva “celato all’istante che la
propria gravidanza e la nascita del figlio era dovuta ad un rapporto con un altro uomo”
(pag. 1 citazione).
Costituendosi in giudizio, ha resistito YYY, eccependo in rito che la domanda risarcitoria
doveva ritenersi preclusa a seguito della declaratoria di inammissibilità della domanda di
disconoscimento di paternità, con la conseguenza che l’attore doveva ritenersi a tutti gli
effetti padre di Z; deducendo nel merito sia che era sempre stata convinta della effettiva
paternità dell’ex marito rispetto al figlio, e che comunque difettavano nel caso di specie i
comportamenti ingiuriosi, offensivi ed aggressivi necessari per potere configurare la
risarcibilità del danno endofamiliare; argomentando poi sempre nel merito che non vi era
prova del nesso causale tra il dedotto stato depressivo e la presunta mancata paternità;
eccependo infine la prescrizione del diritto risarcitorio azionato, per il decorso del termine
quinquennale previsto dall’articolo 2947 c.c.
La causa è stata ritenuta matura per la decisione senza dare luogo alle prove testimoniali
ed alle CTU richieste dalle parti.
In particolare, fissata una prima udienza di discussione orale con precedente termine per
note scritte, è stato disposto rinvio per la cosiddetta emergenza Covid-19, e
successivamente la causa è poi stata decisa a seguito di trattazione scritta ex art. 83 comma
7 lettera h) D.L. n. 83 del 2020 con la presente sentenza ex articolo 281 sexies c.p.c.
Motivi della decisione
a) E’ noto che già da qualche anno la giurisprudenza ha ritenuto la configurabilità degli
illeciti endofamiliari, che si hanno allorquando i comportamenti tenuti sono illeciti solo
perché commessi da persone legate da vincoli famigliari, mentre non lo sarebbero nel caso
di commissione da parte di persone non legate da tali vincoli.
In particolare, è stato spiegato che i doveri che derivano ai coniugi dal matrimonio, quali
quelli previsti dall’articolo 143 c.c. in tema di collaborazione, coabitazione, assistenza e
fedeltà (i primi tre estesi alle unioni civili dall’art. 1 comma 11 L. n. 76 del 2016), hanno
natura giuridica vera e propria.
Pertanto, viene superata la tesi per cui la violazione dei doveri coniugali è sanzionabile
solo con i rimedi tipici del diritto di famiglia (ad esempio, articoli 129 bis, 151, 156, 342 ter
c.c.; 709 ter c.p.c.; 570 c.p.; 12 sexies L. n. 898 del 1970): dalla natura giuridica degli obblighi
suddetti discende infatti che la relativa violazione, ove cagioni la lesione di diritti
costituzionalmente protetti, possa integrare gli estremi dell’illecito civile e dare quindi
luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell’articolo 2059 c.c., senza che
la mancanza di pronuncia di addebito in sede di separazione sia preclusiva dell’azione di
risarcimento (cfr. ex pluribus Cass. n. 4470/2018, Cass. n. 8862/2012, Cass. n. 610/2012,
Cass. n. 18853/2011, Cass. n. 17193/2011, Cass. n. 15557/2008, Cass. n. 13431/2008, Cass. n.
9801/2005).
La giurisprudenza ha però precisato che il risarcimento di tale danno può essere effettuato
solo nel caso in cui venga violato un diritto fondamentale di rango costituzionale, quale la
dignità della persona, e la violazione sia di particolare gravità, essendo posta in essere con
modalità insultante, ingiuriosa ed offensiva.
Coerentemente con tale assunto e con specifico riferimento al danno non patrimoniale da
adulterio, anche recentissimamente la Suprema Corte ne ha sancito la risarcibilità, alla
condizione però dell’avvenuta lesione di un diritto inviolabile della persona,
costituzionalmente protetto, e sempre purché la lesione superi la soglia della tollerabilità
(Cass. n. 6598/2019; in termini anche Cass. n. 8862/2012).
Tanto premesso in linea di diritto, si osserva in fatto che, nel pur estremamente schematico
atto introduttivo, l’attore ha effettivamente dedotto l’esistenza di un comportamento della
ex moglie astrattamente idoneo ad essere qualificato come fonte di danno endofamiliare,
ed in particolare quello di avere “celato all’istante che la propria gravidanza e la nascita del
figlio era dovuta ad un rapporto con un altro uomo” (pag. 1 citazione).
In sostanza, il comportamento violativo di un diritto fondamentale della persona e la sua
incisione con particolare gravità, vengono ricondotti non già alla mera e semplice
violazione del dovere di fedeltà e quindi alla esistenza di una relazione extraconiugale, ciò
che sarebbe rilevante ex articolo 143 c.c. nell’ambito del diritto di famiglia, ma non
potrebbe di per sé fondare una domanda di risarcimento del danno ex art. 2059 c.c. in
assenza di modalità insultante ed ingiuriosa; ma vengono correttamente ricondotti alla
diversa e distinta situazione di nascondere al marito che la gravidanza era dovuta ad
rapporto con un altro uomo.
La consapevolezza quindi, da parte della convenuta, che la propria gravidanza era dovuta
alla relazione extraconiugale, diventa un elemento costitutivo della domanda risarcitoria
posta in essere dall’attore; né potrebbe essere diversamente, proprio perché, come detto, la
mera relazione extraconiugale non è di per sé idonea a fondare la domanda risarcitoria.
Pertanto, spettava all’attore, se del caso anche in via presuntiva, dare prova di quanto
dedotto in ordine a tale consapevolezza, atteso che la convenuta ha recisamente negato
detta consapevolezza, ed anzi ha affermato che “era convinta all’epoca della CTU biologica
della paternità dell’attore” (pag. 5 comparsa di risposta).
Tuttavia, pur se onerato di tale onere probatorio ex articolo 2697 c.c., l’attore non ha fornito
alcun elemento che possa far ritenere provato, o quantomeno lumeggiato da un principio
di prova, l’esistenza in capo alla convenuta di tale consapevolezza.
Tanto basta al rigetto della domanda attorea, rimanendo assorbite tutte le ulteriori difese
della convenuta, ivi compresa quella relativa alla prescrizione ed alla mancanza del nesso
causale tra il dedotto stato depressivo e la mancata paternità.
b) Nonostante la soccombenza attorea, sussistono le gravi ed eccezionali ragioni di cui
all’articolo 92 comma 2 c.p.c., così come rimodulato a seguito della sentenza di Corte
Costituzionale n. 77/2018, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite, ragioni
integrate dall’effettiva eccezionalità e singolarità del caso sottoposto all’esame di questo
giudice, e dell’opportunità di non penalizzare chi, solo vent’anni dopo la nascita dalla
nascita, è venuto a conoscenza di non essere padre biologico di colui che aveva sempre
considerato proprio figlio.
Ai sensi dell’art. 52 comma 2 D.Lgs. n. 196 del 2003, si dispone che, in caso di diffusione
della sentenza, vadano omesse le generalità e gli altri dati identificativi di una o più parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza
disattesa
– rigetta la domanda;
– compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Reggio Emilia, il 24 giugno 2020.
Depositata in Cancelleria il 26 giugno 2020.

Cessato il regime legale, rimane intatta la contitolarità dei beni fra i coniugi fino alla divisione

Cass. civ. Sez. VI – 2, Ord., 1 settembre 2020, n. 18156

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7881 -2019 proposto da:
R.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRA INNARO;
– ricorrente –
contro
S.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell’avvocato GIULIANO SEGATO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURIZIO BRIZZOLARI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2149/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 10/08/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE TEDESCO.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Il Tribunale di Modena e poi la Corte d’appello hanno definito, allo stesso modo, la lite fra gli ex coniugi S.C. e R.S. sulla proprietà comune di strumenti finanziari acquistati in costanza del regime di comunione legale e alienati dal solo R.. E’ stato riconosciuto il diritto della S. di vedersi corrisposta la metà del ricavato della liquidazione operata dal R., il quale aveva sostenuto il carattere personale dell’acquisto, in quanto operato con capitali propri depositati all’estero e rimpatriati grazie al cosiddetto scudo fiscale.
Per la cassazione della sentenza il R. propone ricorso affidato a due motivi. Resiste con controricorso la S., con il quale chiede l’applicazione dell’art. 96 c.p.c., comma 3.
La causa, su conforme proposta del relatore, è stata avviata per la trattazione dinanzi alla sesta sezione civile della Suprema Corte.
La controricorrente ha depositato memoria.
2. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
La S. aveva chiesto, ai sensi dell’art. 184 c.c., la ricostruzione dell’originario stato di fatto della comunione legale e se ciò non fosse stato possibile, la condanna del R. al pagamento dell’equivalente in denaro secondo i valori correnti al momento della ricostituzione. Solo in sede di precisazione delle conclusioni, essendo nel frattempo cessato il regime legale, fu poi richiesta dall’attrice la condanna del coniuge al pagamento diretto della metà del valore dei titoli. I giudici di merito, nonostante la oggettiva diversità di petitum e causa petendi, hanno accolto la nuova domanda, mentre la corretta applicazione delle norme processuali imponeva di definire il giudizio con una sentenza di rigetto della originaria unica domanda, la cui attuazione era divenuta impossibile in conseguenza della cessazione del regime della comunione legale.
Il motivo è infondato.
La S., nell’iniziare il giudizio, aveva chiesto in primo luogo accertarsi l’appartenenza alla comunione legale degli strumenti finanziari liquidati unilateralmente dal R.; aveva chiesto inoltre accertarsi che il medesimo R. aveva compiuto l’atto di disposizione senza il consenso dell’altro coniuge. In base a tale duplice premessa aveva chiesto la ricostituzione della comunione in forma specifica ovvero per equivalente. La domanda si colloca all’evidenza nell’ambito dell’art. 184 c.c..
Il tribunale ha riconosciuto che la ricostituzione della comunione non era possibile, essendo cessato nel frattempo il regime legale (tale cessazione si è verificato in corso di causa per effetto della modifica dell’art. 191 c.c., applicabile anche ai procedimenti pendenti: il punto è incontroverso nella lite); ha accolto quindi la domanda di condanna diretta pro quota formulata dalla S. in sede di precisazione delle conclusioni.
La Corte d’appello di Bologna, investita da apposita ragione di censura da parte del R., il quale aveva eccepito che la richiesta formulate nelle conclusioni costituiva inammissibile mutamento della domanda, ha proposto un ragionamento più semplice. Essa ha negato che vi fosse stato mutamento di domanda, argomentando che la richiesta di condanna pro quota costituiva una specificazione della originaria domanda di ricostituzione della comunione per equivalente.
La ricostruzione dei giudici di merito non può essere condivisa. L’errore commesso, però, non ha comportato alcuna violazione processuale, ma in ipotesi violazione delle norme in materia di comunione legale fra coniugi.
La ricostituzione della comunione legale mediante condanna per equivalente, oggetto della originaria domanda, qualora accolta, avrebbe determinato l’obbligo del coniuge di versare l’intero importo corrispondente all’entità sottratta alla stessa comunione legale. L’importo versato sarebbe divenuto proprietà comune dei coniugi, in luogo del bene mobile unilateralmente alienato. Ora il fatto che la comunione legale fosse cessata in corso di causa non aveva comportato automaticamente la cessazione della proprietà comune dei coniugi e l’impossibilità di eseguire la prestazione in favore della comunione, trasformatasi, per effetto della cessazione del regime legale, in comunione ordinaria. In altre parole, era cessato il regime legale, rimanendo intatta la contitolarità fino alla divisione (Cass. n. 10586/1996; n. 9846/1996). Si osserva che l’art. 184 c.c. non indica un termine entro il quale il coniuge pretermesso può pretendere la ricostituzione della comunione, ma la dottrina è concorde nel ritenere applicabile la disposizione dell’art. 192 c.c., comma 4, individuando quale termine ultimo il momento della divisione. Si ritiene inoltre che possa essere applicabile alla fattispecie anche l’art. 192 c.c., comma 2, che esclude l’obbligo di rimborso nell’ipotesi in cui l’atto di straordinaria amministrazione compiuto separatamente da uno dei coniugi sia stato vantaggioso per la comunione o abbia soddisfatto una necessità della famiglia.
Insomma, lo scioglimento del regime legale non impediva di concepire e attuare una prestazione fatta dal coniuge debitore in favore della comunione. L’equivalente del bene alienato senza il consenso dell’altro coniuge sarebbe divenuto oggetto di comproprietà per essere diviso insieme alle altre cose, così come dispone l’art. 192 c.p.c. Secondo tale norma, infatti, i rimborsi e le restituzioni vanno fatti “alla comunione”, non pro quota al coniuge creditore. Vengono in considerazione, per giustificare la previsione che impone di computare la prestazione nella massa dei beni comuni, non solo una esigenza di salvaguardia dei creditori della comunione, garantiti sui beni di questa, ma anche una esigenza del coniuge debitore, che potrebbe avere interesse a effettuare la prestazione in favore della massa per definire in quella sede i reciproci rapporti di dare e avere.
Si capisce, quindi, come si accennava, che l’errore commesso dai giudici di merito è di non avere accolto la domanda originaria, la cui attuabilità non era venuta meno per effetto della cessazione del regime legale. Ciò posto, nella decisione assunta nei gradi di merito, di accogliere la domanda con pagamento diretto al coniuge creditore nei limiti della quota, non si ravvisa alcuna violazione processuale. Il compartecipe che abbia chiesto nei confronti di altro compartecipe, di rimettere in proprietà comune un certo importo indebitamente sottratto, non incorre nel divieto di mutamento di domanda se chiede in corso di causa il pagamento diretto della propria quota. Il compartecipe debitore ha diritto di opporsi a tale domanda, non perchè sia nuova, ma facendo valere il proprio interesse a ricostituire la comunione in vista della divisione, in modo da regolare in quella sede i rapporti di dare e avere, invece di pagare la quota del compartecipe fuori dalle operazioni divisionali.
Considerata dal punto di vista del petitum e della causa petendi, il rilievo della corte d’appello – secondo cui “la domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro equivalente a quelle investita poi disinvestita da R.S. è stata dunque regolarmente tempestivamente formulata dalla S.: essa pertanto apparteneva al giudizio riunito ed è stata del tutto correttamente esaminata e parzialmente accolta dal primo giudice nella misura del 50% della somma investita” – è immune da censure.
Il secondo motivo denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
La sentenza è oggetto di censura per avere la corte d’appello negato il carattere personale dell’acquisto, in presenza di elementi oggettivi che dimostravano inequivocabilmente la provenienza dal patrimonio proprio del R. dei mezzi impiegati per l’acquisto. In particolare, si sostiene che, nella situazione concreta, la provenienza personale della provvista era implicita nella cospicua entità dell’importo investito, avuto riguardo alle condizioni economiche e ai redditi dei coniugi. Si assume che l’altro coniuge aveva piena consapevolezza della provenienza della provvista dal patrimonio dei genitori dell’attuale ricorrente. Si doveva poi considerare la disciplina del c.d. scudo fiscale, che costituiva ulteriore conferma del carattere personale dei mezzi impiegati per l’acquisto, posto che la dichiarazione di emersione era stata fatta dal solo R. e conseguentemente non ne potevano profittare anche altri soggetti, benchè comproprietari.
Il motivo è inammissibile. Coerentemente con la rubrica si denuncia un vizio di motivazione, che non è più annoverato fra le ragioni di censura proponibili in cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo applicabile ratione temporis. Non ha senso neanche chiedersi se la censura possa essere considerata nell’alveo della nuova disciplina della norma, versandosi in un caso di c.d. “doppia conforme” ex art. 348-ter c.p.c., comma 5.
E’ ancora da aggiungere: a) che la censura verte sul fatto che la corte d’appello avrebbe dovuto riconoscere la provenienza da donazione dei capitali impiegati per l’acquisto dei titoli, senza considerare che la stessa corte d’appello ha ritenuto inammissibile, prima che infondata, la relativa deduzione; b) che nel motivo si introducono fatti nuovi, costituiti da scritti difensivi relativi a un diverso giudizio depositati persino dopo la pronuncia della sentenza impugnata in questa sede; c) che, in ordine alla disciplina dello scudo fiscale, è censurata inammissibilmente sotto il profilo della motivazione l’interpretazione di una norma giuridica; d) che tale ultima questione è comunque irrilevante: la corte d’appello non ha riconosciuto il carattere comune del mezzo impiegato per l’acquisto, proveniente da conto estero, nonostante la dichiarazione di emersione fosse stata fatta da uno solo dei coniugi. La comunione è riferita ai titoli acquistati con quei mezzi; e si sa che, a tale effetto, la natura comune sussiste anche se i mezzi siano di uno solo dei coniugi.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con addebito di spese.
(Per allegato vedi pdf).
In considerazioni delle ragioni della decisione non si ravvisa la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 96 c.p.c., comma 3.
Ci sono le condizioni per dare atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto”.
P.Q.M.
rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 10 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2020

Affidamento dei figli: il tribunale competente è quello della residenza abituale dei minori

Cass. civ. Sez. VI – 1, Ord., 20 luglio 2020, n. 15421

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22221-2019 R.G. proposto da:
C.N., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MANUELA MAURO;
– ricorrente –
contro
D.D.;
– intimato –
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di SONDRIO, depositata il 04/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/02/2020 dal Presidente Relatore Dott.ssa ACIERNO MARIA;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO ALBERTO, che chiede che codesta Suprema Corte voglia dichiarare la competenza del Tribunale di Sondrio, assumendo i provvedimenti di cui all’art. 49 c.p.c., comma 2.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Il Tribunale di Sondrio ha declinato la propria competenza in relazione alla causa avente ad oggetto la revisione delle condizioni relative all’affidamento e mantenimento dei figli minori, contenute nella pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio intercorso tra D.D. e C.N.. Ha ritenuto il Tribunale la competenza del Tribunale di Cassino ove era stato pronunciato il divorzio e l’obbligazione messa in discussione era sorta, precisando che il convenuto risiedeva a Minturno.
La signora C. ha proposto ricorso per regolamento di competenza indicando in Sondrio il foro competente in quanto luogo di residenza abituale dei minori.
Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha individuato in Sondrio il foro competente in primo luogo perchè coincidente con la residenza abituale dei minori ed in secondo luogo perchè luogo ove l’obbligazione doveva essere eseguita.
Il Collegio condivide le conclusioni del Procuratore Generale in quanto coerenti con il costante orientamento della Corte, saldamente ancorato sulle regole del diritto Eurounitario (Reg. CE n. 2201 del 2003), del diritto internazionale convenzionale e ribadite nel nostro ordinamento positivo con l’art. 709 ter c.p.c. in tema di conseguenze dell’inadempimento degli obblighi relative all’esercizio della responsabilità genitoriale. Le controversie che hanno ad oggetto l’affidamento e il mantenimento dei minori ancorchè contenute in una pronuncia di separazione personale o di cessazione degli effetti civili del matrimonio devono essere radicate nel luogo di residenza abituale dei minori. (Cass.25636 del 2016; 27153 del 2017). La L. n. 898 del 1970 non contiene un indicatore esplicito ma il principio espresso dal citato art. 709 ter c.p.c., alla luce dell’ampio quadro di fonti delineato e in sintonia con il preminente interesse del minore, deve ritenersi esteso anche alle determinazioni sui figli minori conseguenti il divorzio, essendo identico l’oggetto delle controversie ex art. 709 ter c.p.c. e quelle riguardanti la modifica delle determinazioni relative all’affidamento e mantenimento minori, in quanto entrambe relative alla regolazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale.
Ritiene, pertanto, il Collegio di doversi discostare dall’ordinanza n. 8016 del 2013 su cui fonda la declinatoria di competenza il Tribunale di Sondrio dal momento che la Corte in questa pronuncia non ha potuto tenere conto (perchè ratione temporis non ancora applicabile) del nuovo regime giuridico derivante dalla riforma della filiazione introdotta dalla L. n. 219 del 2012 e dal D.Lgs. n. 154 del 2013, tutto rivolto ad eliminare ogni ingiustificata disparità di trattamento sostanziale e processuale nel sistema di protezione giuridica dei minori ed in particolare in ordine alla titolarità ed esercizio della responsabilità genitoriale, come si può agevolmente desumere dalla stessa intitolazione del capo II del Titolo IX del Libro I (Esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all’esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio) che afferma in modo espresso l’uniformità di regolazione giuridica della responsabilità genitoriale in sede separativa, divorzile ed in relazione ai figli nati fuori dal matrimonio. Il principio è infine rafforzato dall’art. 337 quinquies c.c., il quale prevede in via generale il diritto di richiedere la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli, l’attribuzione dell’esercizio della responsabilità genitoriale su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo. Non incide sulla correttezza del principio affermato la L. n. 898 del 1970, art. 12 quater che si limita ad introdurre un foro concorrente (quello del luogo in cui deve essere eseguita l’obbligazione) ma non esclude l’applicazione di quello individuato dalla ricorrente nella residenza abituale dei minori.
In conclusione il ricorso deve essere accolto, dichiarata la competenza per territorio del Tribunale di Sondrio cui va rimesso il giudizio e la statuizione sulle spese del presente procedimento.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso dichiara la competenza del Tribunale di Sondrio cui rimette la causa anche per le spese del presente procedimento.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 febbraio 2020.
Depositato in cancelleria il 20 luglio 2020

Accertamento paternità. Il giudice può ritenere inutile la CTU avendo il test del DNA valore decisivo

Cass. civ. Sez. I, Ord., 13 luglio 2020, n. 14916

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 22040/2018 proposto da:
M.T., e M.A., rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, giusta procura notarile in calce al ricorso per cassazione e procura a margine del ricorso per cassazione, dagli Avv.ti Prof. Antonio Briguglio e Michele Campo ed elettivamente domiciliati in presso lo studio del primo in Roma;
– ricorrenti –
contro
B.F., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Claudio Silocchi e Lorenzo Prosperi Mangili e con questi elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo in Roma;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di Appello di VENEZIA, n. 1425/2018 pubblicata il 24 maggio 2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’1/07/2020 dal consigliere Dott. Lunella Caradonna.
Svolgimento del processo
1. B.F. ha convenuto in giudizio T. e M.A., figli di M.A.G. e suoi eredi legittimi, esponendo di essere nato il (OMISSIS) dalla relazione tra sua madre e il padre dei convenuti e chiedendo che M.A.G. fosse dichiarato suo padre naturale.
2. Il Tribunale ha accolto la domanda e ha compensato le spese tra le parti, rigettando la domanda dell’attore di rimborso delle spese della perizia stragiudiziale.
3. T. e M.A. hanno proposto gravame chiedendo che fosse disposta una nuova consulenza tecnica d’ufficio e la Corte di appello adita ha rigettato l’appello, condannando gli appellanti alla rifusione delle spese del primo e del secondo grado di giudizio.
4. T. e M.A. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
5. B.F. ha proposto controricorso e depositato memoria difensiva.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo T. e M.A. lamentano la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, degli artt. 269 e 2720 c.c., nonchè degli artt. 61 e 191 c.p.c.; motivazione apparente (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4), ovvero omesso esame di fatto decisivo (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5); violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c. (per violazione del divieto di praesumptum de praesumpto) ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).
Ad avviso dei ricorrenti la Corte di appello aveva errato nel non disporre la chiesta consulenza tecnica, ritenendo insindacabile la perizia stragiudiziale che era un’allegazione di parte, tenuto conto che la censura sollevata riguardava sia la mancanza dell’esame diretto tra l’attore e il presunto padre mediante esumazione del cadavere, sia che l’esame fosse stato espletato solo su uno dei due fratelli.
Il ricorrente si duole, inoltre, dell’omesso esame della compatibilità genetica fra il defunto padre e il presunto figlio, nonchè di avere ritenuto provato il rapporto di paternità attraverso due presunzioni (compatibilità genetica tra l’attore e uno dei convenuti e status di figlio legittimo del convenuto periziato).
1.1 Il motivo è inammissibile.
1.2 Deve premettersi che in tema di mezzi utilizzabili per provare la paternità naturale, l’art. 269 c.c. ammette anche il ricorso ad elementi presuntivi che, valutati nel loro complesso e sulla base del canone dell'”id quod plerumque accidit”, risultino idonei, per attendibilità e concludenza, a fornire la dimostrazione completa e rigorosa della paternità, sicchè risultano utilizzabili, raccordando tra loro le relative circostanze indiziarie, sia l’accertato comportamento del preteso genitore che abbia trattato come figlio la persona a cui favore si chiede la dichiarazione di paternità (cd. “tractatus”), sia la manifestazione esterna di tale rapporto nelle relazioni sociali (cd. “fama”), sia, infine, le risultanze di una consulenza immuno-ematologica eseguita su campioni biologici di stretti parenti del preteso genitore (Cass., 22 gennaio 2014, n. 1279; Cass., 16 aprile 2008, n. 10007).
Ed ancora in tema di azione di impugnazione del riconoscimento del figlio naturale per difetto di veridicità, stante la nuova disciplina introdotta dalle riforme del 2012 e 2013 in materia di filiazione, la prova dell'”assoluta impossibilità di concepimento” non è diversa rispetto a quella che è necessaria fornire per le altre azioni di stato, richiedendo il diritto vigente che sia il “favor veritatis” ad orientare le valutazioni da compiere in tutti i casi di accertamento o disconoscimento della filiazione, sicchè, essendo la consulenza tecnica genetica l’unica forma di accertamento attendibile nella ricerca della filiazione, deve valorizzarsi, anche per l’azione ex art. 263 c.c., il contegno della parte che si opponga al suo espletamento (Cass., 14 dicembre 2017, n. 30122).
Questa Corte ha, inoltre, precisato che in materia di accertamenti relativi alla paternità e alla maternità, la consulenza tecnica ha funzione di mezzo obbiettivo di prova, costituendo lo strumento più idoneo, avente margini di sicurezza elevatissimi, per l’accertamento del rapporto di filiazione; essa, pertanto, in tal caso, non è un mezzo per valutare elementi di prova offerti dalle parti, ma costituisce strumento per l’acquisizione della conoscenza del rapporto di filiazione. Pertanto, è legittima la sua ammissione, quale fonte di prova, nel giudizio di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, promosso dal curatore speciale nominato dal tribunale per i minorenni, ai sensi della L. 4 maggio 1983, n. 184, art. 74 a seguito delle indagini conseguenti all’avvenuto riconoscimento, da parte di persona coniugata, di un figlio naturale non riconosciuto dall’altro genitore (Cass., 17 febbraio 2006, n. 3563).
E’ stato, inoltre, osservato che l’efficacia delle indagini ematologiche ed immunogenetiche sul DNA non può essere esclusa per la ragione che esse sono suscettibili di utilizzazione solo per compiere valutazioni meramente probabilistiche, in quanto, tutte le asserzioni delle scienze fisiche e naturalistiche hanno natura probabilistica e tutte le misurazioni sono ineluttabilmente soggette ad errore, sia per ragioni intrinseche (cosiddetto errore statistico), che per ragioni legate al soggetto che esegue o legge le misurazioni (cosiddetto errore sistematico) (Cass. 3 settembre 1997, n. 8451).
Rientra, poi, nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio ovvero di disporre addirittura la rinnovazione delle indagini, con la nomina di altri consulenti, ed il mancato esercizio di un tale potere (così come l’esercizio) non è censurabile in sede di legittimità, salvo che con i motivi d’appello non vengano formulati specifici rilievi e sollecitata una più approfondita indagine tecnica, nel qual caso il giudice è tenuto a motivare la sua scelta negativa (Cass. 3 aprile 2007, n. 8355).
1.3 Nel caso in esame, la Corte di appello ha affermato, fornendo congrua motivazione, che l’attore si era sottoposto all’esame del DNA, come da accordi con le controparti, affidandosi ad un noto genetista, il quale lo confrontava con quello del convenuto, suo presunto parente in linea maschile più prossimo; che la percentuale del 97,386 era del tutto coerente con la parentela tra attore e convenuto, fratelli unilaterali consanguinei in quanto figli dello stesso padre; che la consulenza tecnica richiesta, oltre che infondata dal punto di vista scientifico poichè richiedeva il confronto di un DNA femminile XX per verificare il DNA maschile XY presente solo in linea maschile, era inutile essendo state le parti in primo grado del tutto concordi sia sulla necessità dell’esame, sia sul nome dell’esperto.
I giudici di secondo grado hanno, quindi, correttamente valutato il risultato dei prelievi effettuati e, con motivazione adeguata, logicamente coerente ed immune da vizi giuridici, hanno esaminato i risultati degli esami effettuati, pervenendo alla corretta affermazione, nell’ambito dell’indicata ampiezza dei mezzi di prova consentita dal richiamato art. 269 c.c., comma 2, e della sempre maggiore rilevanza attribuita alle indagini ematologiche e genetiche, in considerazione dell’alto grado di affidabilità di tale mezzo di prova, del rapporto di filiazione per cui è processo.
Con ciò l’assoluta irrilevanza della comparazione genetica con la sorella e il padre defunto.
La Corte territoriale, parimenti, ha motivato il diniego della consulenza tecnica per come sopra richiamato, valorizzando anche la circostanza che l’esame del DNA espletato dal noto genetista era stato concordato con i ricorrenti e che le parti si erano spontaneamente presentati a tale scopo.
1.4 Mette conto rilevare, inoltre, che la denuncia del preteso vizio di motivazione della sentenza impugnata deve ritenersi irritualmente dedotto.
Ed invero, ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, il difetto del requisito della motivazione si configura, alternativamente, nel caso in cui la stessa manchi integralmente come parte del documento/sentenza (nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere, siccome risultante dallo svolgimento processuale, segua l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione), ovvero nei casi in cui la motivazione, pur formalmente comparendo come parte del documento, risulti articolata in termini talmente contraddittori o incongrui da non consentire in nessun modo di individuarla, ossia di riconoscerla alla stregua della corrispondente giustificazione del decisum.
Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, infatti, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poichè intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili. In ogni caso, si richiede che tali vizi emergano dal testo del provvedimento, restando esclusa la rilevanza di un’eventuale verifica condotta sulla sufficienza della motivazione medesima rispetto ai contenuti delle risultanze probatorie (Cass., 18 settembre 2009, n. 20112) 1.5 Nel caso in esame, la motivazione dettata dalla Corte territoriale a fondamento della decisione impugnata è, non solo esistente, bensì anche articolata in modo tale da permettere di ricostruirne e comprenderne agevolmente il percorso logico (secondo quanto in precedenza diffusamente rilevato), integrando gli estremi di un discorso giustificativo logicamente lineare e comprensibile, elaborato nel pieno rispetto dei canoni di correttezza giuridica e di congruità logica, come tale del tutto idoneo a sottrarsi alle censure in questa sede illustrate dai ricorrenti.
1.6 Parimenti, quanto al denunciato preteso vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deve evidenziarsi come lo stesso possa ritenersi denunciabile per cassazione, unicamente là dove attenga all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, ovvero che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia.
Sul punto, nel rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. U, 7 aprile 2014, n. 8053).
Alla luce dei suesposti principi, la doglianza dei ricorrenti in ordine all’omesso esame della compatibilità genetica fra il defunto padre e il presunto figlio deve ritenersi inammissibile, in quanto diretta a censurare, non già l’omissione rilevante ai fini dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ma la valutazione operata nella sentenza impugnata con riguardo al materiale probatorio, che, come già detto, la Corte territoriale risulta aver elaborato in modo completo ed esauriente, sulla scorta di un discorso giustificativo dotato di adeguata coerenza logica e linearità argomentativa.
2. Con il secondo motivo T. e M.A. lamentano la violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, degli artt. 91, 92, 112, 336 e 343 c.p.c., avendo la Corte distrettuale riformato la statuizione sulle spese processuali del primo grado del giudizio in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione.
2.1 Il motivo è fondato.
2.2 Osserva il Collegio come, al caso di specie, debba trovare applicazione il principio già affermato nella giurisprudenza di questa Corte in materia di liquidazione delle spese giudiziali, secondo cui il giudice di appello che rigetti il gravame nei suoi aspetti di merito, non può, in assenza di uno specifico motivo in ordine alla decisione sulle spese processuali, modificare il contenuto della statuizione di condanna al pagamento di tali spese assunta dal giudice di primo grado, compensandole, attesi i limiti dell’effetto devolutivo dell’appello, alla cui applicabilità non è di ostacolo il carattere accessorio del capo sulle spese, che resta pur sempre autonomo (Cass., 3 maggio 2010, n. 10622).
Il potere del giudice d’appello di procedere d’ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il corrispondente onere deve essere attribuito e ripartito in ragione dell’esito complessivo della lite, mentre in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d’impugnazione (Cass., 14 ottobre 2013, n. 23226). 2.3 Nel caso in esame, la Corte territoriale, in assenza di uno specifico motivo di impugnazione riguardante il capo della sentenza sulle spese processuali, erroneamente ha modificato la statuizione delle spese processuali del primo grado di giudizio.
Di conseguenza, in applicazione dell’art. 384 c.p.c., per palesi ragioni di economia e ragionevole durata del processo, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e, decidendo la causa nel merito, va esclusa la condanna al pagamento delle spese processuali relative al giudizio di primo grado. Le spese del giudizio di legittimità, in ragione della reciproca soccombenza delle parti, vanno interamente compensate.
4. Va disposta, per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il primo motivo e accoglie il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo la causa nel merito, esclude la condanna dei M. al pagamento delle spese giudiziali relative al giudizio di primo grado, ripristinando l’originaria loro compensazione.
Compensa interamente fra le parti le spese del giudizio di legittimità. Dispone, per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 1 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2020

Volontario abbandono della casa coniugale e violazione del dovere di convivenza

Cassazione civile, sez. VI, 15 Gennaio 2020, n. 648. Pres. Bisogni. Est. Mercolino.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16724/2018 R.G. proposto da:
V.G., rappresentato e difeso dall’Avv. S. V., con domicilio eletto in Roma, *;
– ricorrente –
contro
S.L., rappresentata e difesa dall’Avv. M. P., con domicilio eletto in Roma, *;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 1469/18 depositata il 6 marzo 2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 dicembre 2019 dal Consigliere Guido Mercolino.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Che: V.G. ha proposto ricorso per cassazione, per tre motivi, avverso la sentenza del 6 marzo 2018, con cui la Corte d’appello di Roma ha accolto parzialmente il gravame interposto dalla moglie S.L. avverso la sentenza emessa l’11 aprile 2016, confermando la separazione personale dei coniugi, ma rigettando la domanda di addebito proposta dal ricorrente, e ponendo a carico dell’uomo l’obbligo di corrispondere un assegno mensile di Euro 200,00, a titolo di contributo per il mantenimento della donna;
che la S. ha resistito con controricorso.
Considerato che con il primo motivo d’impugnazione il ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, censurando la sentenza impugnata per aver irragionevolmente ravvisato nella sua condotta una sostanziale acquiescenza all’allontanamento della moglie dalla casa familiare, dalla quale ha desunto il venir meno dell’affectio coniugalis già nel corso della convivenza, senza tener conto dell’anteriorità del predetto allontanamento rispetto ai fatti presi in esame e dell’idoneità degli stessi ad evidenziare il suo tentativo di recuperare l’unità familiare;
che con il secondo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 2697 c.c., dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e degli artt. 112 e 115 c.p.c., sostenendo che, nel rigettare la domanda di addebito della separazione alla S., la Corte di merito non ha considerato che l’allontanamento unilaterale ed ingiustificato dalla casa familiare costituiva una grave violazione dei doveri coniugali, che poneva a carico della stessa l’onere, rimasto insoddisfatto, di fornire la prova dell’esistenza di una giusta causa;
che con il terzo motivo il ricorrente insiste sulla nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, censurando la sentenza impugnata per aver illogicamente ritenuto giustificato l’allontanamento della S. dalla casa familiare, avvenuto in un periodo in cui egli si trovava in precarie condizioni di salute, in virtù del lungo tempo trascorso prima della proposizione della domanda di separazione;
che i tre motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto aventi ad oggetto profili diversi della medesima questione, sono inammissibili;
che, nell’escludere l’addebitabilità della separazione alla S., la sentenza impugnata ha correttamente applicato il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il volontario abbandono del domicilio familiare da parte di uno dei coniugi, costituendo violazione del dovere di convivenza, è di per sè sufficiente a giustificare l’addebito della separazione, a meno che non risulti provato che esso è stato determinato dal comportamento dell’altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile ed in conseguenza di tale fatto (cfr. Cass., Sez. VI, 15/12/2016, n. 25966; Cass., Sez. I, 29/09/2015, n. 19328; 8/05/2013, n. 10719);
che la Corte di merito, pur dando atto dell’abbandono della casa familiare da parte della donna, ha posto infatti in risalto una serie di circostanze rimaste incontestate, soltanto in parte posteriori alla predetta condotta, da essa ritenute idonee a dimostrare che l’interruzione della convivenza aveva in realtà rappresentato l’esito di un crisi familiare già in atto da tempo, in quanto attestanti l’intervenuto deterioramento dei rapporti tra i coniugi, in epoca anteriore al predetto allontanamento, ed il disinteresse in seguito manifestato dal V. per il ripristino dell’unità familiare;
che, in quest’ottica, la sentenza impugnata ha evidenziato per un verso la prolungata assenza di rapporti intimi tra i coniugi, gli accesi contrasti con la famiglia di origine della S., l’esclusione di quest’ultima dalla gestione delle entrate familiari e l’occultamento alla stessa dell’avvenuto pensionamento del marito, e per altro verso il ritardo con cui l’uomo si era messo alla ricerca della moglie, la saltuarietà delle richieste di notizie da lui rivolte ai parenti della donna ed il consenso da lui infine prestato al ritiro degli effetti personali di quest’ultima;
che, ai sensi dell’art. 115 c.p.c., comma 1, le predette circostanze ben potevano essere utilizzate dalla Corte di merito per la formazione del proprio convincimento, in quanto, pur non avendo costituito oggetto di specifica dimostrazione da parte della S., tenuta a provare la giusta causa del proprio allontanamento dalla casa familiare, erano rimaste incontestate, con la conseguenza che la relativa prova doveva ritenersi ormai acquisita agli atti;
che, nel censurare le conclusioni cui è pervenuta la sentenza impugnata, il ricorrente non è in grado d’individuare lacune argomentative o incongruenze tali da impedire la ricostruzione dell’iter logico seguito per giungere alla decisione, ma si limita a contestare il valore indiziario delle circostanze evidenziate dalla Corte di merito, trascurando peraltro quelle relative al periodo anteriore all’interruzione della convivenza, e ad insistere sulla portata sintomatica di altri elementi, asseritamente non presi in esame, senza considerare che, al di fuori dei casi tassativamente previsti dalla legge, spetta al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove e di controllarne l’attendibilità e la concludenza, nonchè di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (cfr. tra le più recenti, Cass., Sez. V, 4/08/2017, n. 19547; Cass., Sez. I, 31/07/2017, n. 19011; 2/08/2016, n. 16056);
che, in tal modo, il ricorrente dimostra di voler sollecitare, attraverso l’apparente deduzione del difetto di motivazione, una nuova valutazione del materiale probatorio, non consentito a questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di controllare la correttezza giuridica delle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, nonchè la coerenza logica delle stesse, nei limiti in cui le relative anomalie possono ancora essere fatte valere con il ricorso per cassazione, a seguito della modificazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ad opera del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (cfr. Cass., Sez. VI, 7/12/2017, n. 29404; Cass., Sez. V, 4/08/2017, n. 19547);
che il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dall’art. 13 cit., comma 1-bis, se dovuto.
Dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella ordinanza.

Violazione degli obblighi di assistenza e di rispetto da parte del marito, infedeltà coniugale reiterata della moglie e pronuncia di addebito reciproco.

Trib. di Ravenna, 23 aprile 2020, sent. n. 298
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r. 2764/2016 R. promossa da:
GAIA (C.F.), con il patrocinio dell’avv. L.B.M. ed elettivamente domiciliata in VERONA, presso il
difensore avv. L. B. M.
RICORRENTE contro
CORNELIO (C.F.), con il patrocinio dell’avv. F.M. ed elettivamente domiciliato in VERONA,
presso il difensore avv F. M.
CONVENUTO con l’intervento ex lege del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Verona.
in punto a: Divorzio contenzioso – Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
All’udienza del giorno 10.10.2019 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni.
Parte ricorrente: GAIA
“Disporsi che CAIETTA e CAIETTO siano affidati ad entrambi i genitori che eserciteranno la responsabilità
parentale in modo condiviso e con domiciliazione di entrambi presso /’abitazione materna.
2. In via subordinata nella denegata ipotesi di non accoglimento delle conclusioni del capo 1 del presente verbale
disporsi che, fermo il regime di affidamento condiviso, CAIETTA sia domiciliata presso la madre e CAIETTO
presso il padre. Disporsi che in entrambe le ipotesi, attesa l’età, il grado di maturità espresso dai minori e la loro
capacità di discernimento, ciascun figlio possa frequentare liberamente l’altro genitore, previa comunicazione tra
questi ultimi ed indicativamente:
– un fine settimana ogni 15 giorni da! sabato alla domenica sera;
– due pomeriggi la settimana con pernottamento;
– una settimana durante le vacanze natalizie alternando Natale e Capodanno;
– la metà delle vacanze pasquali;
– quindici giorni durante il periodo estivo.
3. Disporsi che CORNELIO versi a GAIA, a titolo di contributo a! mantenimento dei minori la somma di
€ 500,00 mensili, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario e con
rivalutazione annua secondo gli indici Istat.
4. In via subordinata nell’ipotesi di mancato accoglimento del capo 1 delle presenti conclusioni, disporsi che
CORNELIO corrisponda a GAIA per il mantenimento di CAIETTA l’importo di €200,00 mensili,
rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat.
5. Disporsi che il padre rimborsi forfettariamente le spese scolastiche ed extrascolastiche, di cui al Protocollo 3
dicembre 2018, nella misura di € 200,00 mensili ed escluse le spese mediche da documentare così individuate:
I ) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche de!
Servizio sanitario nazionale prescritte da! medico curante; cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche; ticket
per trattamenti sanitari erogati da! S.S.N. e per medicinali prescritti da/ medico curante;
II ) spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche
e oculistiche; cure termali e fisioterapiche; trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
6. Nella denegata ipotesi di non accoglimento del capo 1 delle presenti conclusioni, porsi a carico di entrambi i
genitori l’obbligo di rimborsarsi reciprocamente il 50% delle voci di spese accessorie sostenute per la prole:
I) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche de! Servizio
sanitario nazionale prescritte da! medico curante; cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche; ticket per
trattamenti sanitari erogati da! S.S.N. e per medicinali prescritti da! medico curante;
II) spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e
oculistiche; cure termali e fisioterapiche; trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
III) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuote di
secondo rado richieste da istituti pubblici; libri di testo,
Sentenza n. 899/2020 pubbl. il 23/06/2020 RG n. 2764/2016 eventualmente anche usati, e materiale di
corredo scolastico di inizio anno; gite scolastiche senza pernottamento; costi per il trasporto pubblico;
IV ) spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste
da istituti privati e per corsi universitari; costi relativi a corsi di specializzazione; gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
V ) spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l’abilitazione alla guida di
autoveicoli nei limiti massimi di € 1.000,00 da ripartirsi equamente; l’acquisto di strumenti informatici e relativa
connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche,
ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES).
VI ) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato; centro ricreativo estivo;
attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura; viaggi e vacanze senza i genitori
7. Darsi atto che quando i genitori debbano concordare le spese di cui a! capoverso H, IV e VI (spese con
accordo) quello dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunichi la propria proposta all’altro; questi, nei
caso in cui non sia d’accordo con la spesa o con l’attività dovrà esprimere in forma scritta entro 10 giorni dalla
richiesta un motivato dissenso al sostenimento della stessa; il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso
di rifiuto immotivato, e/o contrario all’interesse dei minore, la spesa andrà comunque divisa secondo te quote
concordate tra i genitori o decise da! giudice. Siano indicate le modalità di pagamento fra i coniugi e specificato che,
nei caso di spese medico sanitarie, che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, permanga il
rispetto della reciproca tempestiva informazione.
8. Darsi atto che la ricorrente ritiene inopportuna ed anzi contraria all’interesse della minore la sua audizione.
9. Spese di lite rifuse”.
Parte resistente CORNELIO:
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili de! matrimonio celebrato ad Albisano, Torri del Benaco (VR) il
04.12.1999 tra il signor CORNELIO e la signora GAIA e trascritto nei registro degli atti di matrimonio dei
Comune di VERONA , ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere alle trascrizioni e
annotazioni di legge.
2) Affidare i figli minori CAIETTA e CAIETTO ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente di
CAIETTA presso la madre e di CAIETTO presso il padre. La responsabilità genitoriale verrà esercitata da
entrambi i genitori in modo condiviso: le decisioni di maggior interesse relative all’istruzione, all’educazione e alla
salute dei figli verranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione
naturale, nonché delle aspirazioni dei figli; le decisioni di ordinaria amministrazione verranno assunte da ciascun
genitore per il tempo in cui terrà i figli con sé.
3) Disporre che in ragione dell’età dei figli (rispettivamente 17 e 15 anni) e dei loro differente collocamento,
ciascun genitore possa frequentare liberamente CAIETTA e CAIETTO, accordandosi di volta in volta con i
medesimi, sentito l’altro genitore. Fatto salvo che ciascun genitore avrà il diritto-dovere di trascorrere con i figli minori
un periodo di due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, da concordarsi con l’altro genitore entro
il 31 maggio di ogni anno; metà delle vacanze natalizie, pasquali ed ogni altra festività, concordando di volta in
volta con l’altro genitore tempi e modalità delle visite, ne! rispetto dei principio dell’alternanza.
Sentenza n. 899/2020 pubbl. il 23/06/2020 RG n. 2764/2016
In ogni caso fatti salvi gli impegni scolastici e formativi dei minori le esigenze lavorative e gli impegni di entrambi i
genitori e ogni diverso accordo che essi concorderanno nell’interesse dei figli dandosi congruo preavviso nell’eventualità
di impedimenti.
4) Disporre che, in ragione della ripartizione paritaria dei compiti di cura genitoriale tra le parti e delle loro
equivalenti condizioni economiche, ciascun genitore provveda al mantenimento ordinario dei figli per il tempo in
cui // tenga con sé, con effetto dalla data di deposito della comparsa di costituzione de! signor CORNELIO o, in
subordine, dalla data dell’ordinanza de! Tribunale del 28.11.2018 di modifica dei provvedimenti presidenziali.
5) Porre a carico di entrambi i genitori l’obbligo di contribuire per il 50% ciascuno alle spese per il
mantenimento straordinario dei figli CAIETTA e CAIETTO, come indicate da! Protocollo Famiglia in vigore
presso i! Tribunale di Verona che di seguito si riporta:
I ) Spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del
Servizio sanitario nazionale prescritte da! medico curante; cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche; ticket
per trattamenti sanitari erogati da! S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante;
II ) Spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche
e oculistiche; cure termali e fisioterapiche; trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
HI) Spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di
secondo grado richieste da istituti pubblici; libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico
di inizio anno; gite scolastiche senza pernottamento; costi per il trasporto pubblico; nonché la retta dell’asilo nido e
delle scuole materne, nei limiti dell’importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne
comunali;
IV ) Spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste
da istituti privati e per corsi universitari; costi relativi a corsi di specializzazione; gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
V ) Spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l’abilitazione alla guida di
autoveicoli nei limiti massimi di € 1000,00 da ripartirsi equamente; l’acquisto di strumenti informatici e relativa
connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche,
ovvero connesso a! programma di studio differenziato (BES);
VI ) Spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato; centro ricreativo estivo;
attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura; spese per baby- sitting; viaggi e vacanze senza i
genitori;
Quando i genitori debbano concordare le spese di cui a! capoverso U, IV e VI (spese con accordo) quello dei due che
ritenga necessaria, od utile, la spesa comunichi la propria proposta all’altro; questi, ne! caso in cui non sia d’accordo
con la spesa o con l’attività dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso a!
sostenimento della stessa; il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato, e/o
contrario all’interesse de! minore, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise
da! giudice.
I! rimborso fra i genitori avverrà mensilmente mediante bonifico bancario dietro presentazione dei documenti di spesa,
fatte salve le spese medico-sanitarie che non necessitano di essere previamente autorizzate perché urgenti che devono in
ogni caso essere tempestivamente comunicate.
6) Con rifusione delle spese di lite o, in subordine, con rifusione quantomeno delle spese di C.T.U.”
Il Pubblico Ministero nulla ha osservato sulle conclusioni delle parti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Preliminarmente deve rilevarsi che ai sensi del novellato art. 132 c.p.c. il giudice è esonerato
dalla redazione dello svolgimento del fatto; inoltre, ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., lo stesso
non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le
argomentazioni prospettate dalle parti, ben potendosi limitare, valutate nel loro complesso le prove
acquisite nel processo e le contrapposte tesi difensive, alla indicazione dei soli elementi posti a
fondamento della decisione adottata nel caso concreto. Ancora, deve rilevarsi la legittimità della
motivazione per relationem, anche mediante il riferimento ad atti delle parti, che non può essere
considerato lesivo del principio di imparzialità e terzietà del giudice (cfr. sul punto Cass. civ. Sez.
Un. n. 642 del 16.01.2015). In ordine alla esposizione del fatto deve quindi intendersi richiamato il
contenuto degli atti introduttivi delle parti, nonché, tenuto conto del lungo iter processuale del
presente procedimento, il contenuto narrativo delle rispettive comparse conclusionali.
2. Nel merito osserva il Collegio che la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio
fra i coniugi GAIA e CORNELIO è già stata emessa con sentenza non definitiva n. 1185/2018
emessa in data 15.05.2018 (pubblicata in data 17.05.2018).
3. Dall’unione delle parti sono nati i figli CAIETTO (nato in data 15.00.2003) e C. (nata in data
11.00.2001), quest’ultima divenuta maggiorenne nelle more del deposito delle comparse
conclusionali.
Su concorde richiesta di entrambe le parti, nel corso dell’udienza presidenziale del 27.04.2016 è
stata disposta consulenza tecnica di ufficio, sia per l’accertamento delle capacità genitoriali e
l’individuazione delle migliori condizioni di affidamento, collocamento e regime di frequentazione
dei minori con ciascun genitore, sia al fine di intraprendere una terapia familiare.
Nel prosieguo del giudizio è peraltro stata disposta una integrazione peritale, anche al fine di
valutare l’intervenuto mutamento degli assetti familiari conseguente al trasferimento del figlio
minore CAIETTO presso il padre.
Nell’ambito della prima relazione peritale il consulente di ufficio ha da subito riscontrato una seria
compromissione dell’interazione comunicativa fra le parti, con una importante difficoltà, per entrambi, di
riconoscere e differenziare ii legame di coppia da quello genitoriale (cfr. pp. 15 e 16).
Quindi, il consulente di ufficio ha valutato i genitori dotati di adeguate capacità intellettive ed emotive per
potersi occupare costruttivamente della cura e dell’educazione dei figli, tuttavia riscontrando come l’esercizio
della genitorialità risultasse disturbato ed ostacolato da un assetto relazionale complessivo gravemente disfunzionale
che, al di là delle intenzioni di ciascuno, ha finito per riverberarsi sui figli, contribuendo a
determinare inconsapevolmente il radicarsi di uno doppio schieramento contrapposta la madre e la figlia
CAIETTA da una parte; dall’altre il padre e, parzialmente, il figlio CAIETTO.
Il consulente ha dunque ricollocato in questa dinamica familiare anche l’emersione dei disagi
emotivi dei figli, specialmente del minore CAIETTO.
Lo stesso ha peraltro dato conto del lavoro svolto nel corso delle operazioni peritali, non
mancando di sottolineare come i genitori avessero in quella sede compreso, almeno in parte,
l’assetto problematico scaturito dai conflitti coniugali, manifestando un buon potenziale
trasformativo, che invero avrebbe avuto bisogno di un aiuto specialistico di non breve durata (cfr.
conclusioni p. 31 relazione peritale depositata in data 09.12.2016).
Intervenuti i servizi sociali competenti per territorio in vista di un supporto genitoriale, nel corso
della fase innanzi al giudice istruttore si è preso atto della impossibilità di intraprendere detto
percorso sia per le difficoltà di entrambe le parti a scindere la dimensione coniugale da quella
genitoriale, sia per l’incapacità del padre resistente ad accedere alla propria sfera introspettiva e,
conseguentemente, a riconoscere ed elaborare le implicazioni emotive della vicenda separativa,
come peraltro già rilevato dal consulente d’ufficio durante le operazioni peritali (cfr. relazione
servizi sociali depositata in data 28.09.2017, p. 2 terzo capoverso; relazione peritale, p. 12 secondo
e quinto capoverso).
Con il trasferimento del figlio minore CAIETTO presso il padre in concomitanza con l’inizio delle
scuole superiori a settembre 2018 (cfr. relazione servizi sociali depositata in data 11.10.2018, in cui
si dà pure conto di come il nuovo assetto sperimentato di comune accordo fra i genitori e da
verificare nel tempo, abbia permesso nel breve periodo di riscontrare la cessazione degli agiti
aggressivi del minore CAIETTO nei confronti della madre), si è provveduto ad una integrazione
peritale, il cui elaborato è stato depositato in data 10.06.2019.
Ivi si è dato conto del permanere di una relazione genitoriale disfunzionale, poiché compromessa
dalle problematicità interpersonali (di coppia) già riscontrate nel corso della prima c.t.u., nonché del
perdurante prevalere nella personalità del padre CORNELIO di un atteggiamento di attribuzione
unilaterale delle difficoltà genitoriali alla madre GAIA e di una sostanziale indisponibilità ad
affrontarle in modo collaborativo (cfr. conclusioni p. 11).
Il consulente di ufficio ha invece riscontrato un miglioramento delle condizioni personali dei figli,
soprattutto in ragione della accresciuta autonomia e resilienza maturati nelle more del giudizio, che hanno
finito per costituire un fattore di protezione, riducendo il loro personale coinvolgimento nel conflitto interpersonale
dei genitori e gli aspetti di preoccupazione di rischio evolutivo (cfr. pp. 4 – 8 e conclusioni p. 11).
Il consulente di ufficio ha quindi da ultimo ritenuto sufficientemente funzionale l’assetto di
collocamento e di più libera frequentazione tra genitori e figli concordato fra le parti nel corso del
lavoro con i servizi sociali ed ha rilevato l’insussistenza di concreti margini di lavoro per trattare le
problematiche relazionali delle parti e favorire la ripresa effettiva di un esercizio autenticamente
congiunto della genitorialità, soprattutto in ragione dell’atteggiamento rigidamente oppositivo del
padre CORNELIO, evidenziando piuttosto l’opportunità di una definizione conclusiva del
contenzioso che permetta di valorizzare, all’interno di un regime di affidamento condiviso,
l’esercizio disgiunto delle funzioni genitoriali, nell’ambito delle buone risorse da ciascuno spendibili
nella dimensione diadica con ciascun figlio (cfr. p. 10 e conclusioni p. 11).
Le valutazioni esplicitate dal consulente tecnico di ufficio sono dal Collegio pienamente condivise,
poiché ampiamente argomentate e scevre da vizi logico – argomentativi; del resto le stesse parti
hanno mostrato, con la formulazione delle rispettive conclusioni (anche in via subordinata) di
aderire all’assetto da questi suggerito.
In particolare deve rilevarsi come pure la ricorrente GAIA – pur manifestando comprensibile
preoccupazione in ordine alla separazione dei fratelli conseguente al trasferimento di CAIETTO
presso il padre e, per contro, alla permanenza presso la madre della figlia CAIETTA, anche dopo il
raggiungimento della maggiore età – ha di fatto mostrato di comprendere la irrealizzabilità di un
diverso regime di collocamento in assenza di pieno ed esplicito consenso del figlio stesso, tenuto
conto altresì della età di CAIETTO, oramai ultra-sedicenne (cfr. memoria di replica parte
ricorrente, p. 3).
Reputa dunque il Collegio di stabilire che il figlio minore CAIETTO sia affidato congiuntamente
ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della genitorialità in ordine alle decisioni di ordinaria
amministrazione per il periodo in cui il figlio si trova presso l’uno o l’altro genitore, ferma la
necessità, nell’ambito della responsabilità genitoriale condivisa, di un accordo fra le parti in ordine
alle scelte di maggiore importanza di interesse del figlio.
Nessun provvedimento deve essere adottato in relazione alla figlia CAIETTA, in ragione della
sopraggiunta maggiore età.
Peraltro, deve darsi atto di come non sia oggetto di contestazione che la stessa sia ancora
dipendente economicamente dai genitori e continui a convivere con la madre.
Quanto al calendario di visite del figlio minore CAIETTO, deve confermarsi il regime di ampia
libertà già sperimentato di comune accordo dai genitori e quindi stabilirsi che ciascun genitore
possa frequentare il figlio minore CAIETTO (ragionevolmente analoga frequentazione vi sarà fra
le parti e la figlia CAIETTA, sebbene con la maggiore età siano cessati i presupposti per l’adozione
di qualsivoglia provvedimento sul punto) previo accordo diretto fra le parti e direttamente con il
figlio stesso. Ciascun genitore potrà inoltre trascorrere con il figlio minore un periodo di due
settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, da concordarsi entro il 31 maggio di
ogni anno, nonché metà delle vacanze natalizie, pasquali ed ogni altra festività, secondo il criterio
dell’alternanza e sempre previo accordo diretto fra le parti e con il minore.
4. Quanto alle statuizioni di natura patrimoniale, viene in rilevo unicamente la questione del
contributo al mantenimento dei figli, tenuto conto della pacifica autosufficienza economica delle
parti e della condizione di dipendenza della figlia CAIETTA.
Dalla documentazione versata in atti emerge che la ricorrente GAIA lavora come XXX libera
professionista e che negli ultimi tre anni ha percepito un reddito imponibile rispettivamente pari
alla somma di € 14.938,00 nel 2016, di € 25.066,00 nel 2017 e di € 33.597,00 nel 2018 (cfr. doc. 11,
20 e 24), con una reddittività netta media aumentata dalla somma di circa € 1.250,00 al mese a
quella di circa 2.250,00 al mese, calcolata su dodici mensilità.
La stessa risulta titolare del diritto di proprietà piena ed esclusiva sull’immobile in cui vive in
Rivarossa (VR) e per il quale ha acceso un mutuo con rate semestrali di restituzione, il cui
ammontare è stato pari alla somma di € 3.842,00 fino al 30.06.2017 e divenuto di € 3.428,00 dal
30.12.2017 (cfr. estratti conto doc. 21 e 25); dunque con un esborso mensile, alla attualità,
corrispondente alla somma di € 572,00.
GAIA risulta inoltre titolare di un deposito titoli con un controvalore di circa € 5.000,00 calcolato
al mese di giugno 2019, nonché di una polizza vita del valore di circa € 61.000,000 parimenti
calcolato al mese di giugno 2019 (cfr. doc. 26 e 27).
Il resistente CORNELIO risulta svolgere attività di XXX in regime di libera professione e risulta
avere percepito negli ultimi tre anni un reddito imponibile rispettivamente pari alla somma di €
20.202,00 nel 2016, di € 14.295,00 nel 2017 e di € 23.707,00 nel 2018 (cfr. doc. 8, 9 e 13).
Alla attualità, emerge un reddito medio mensile netto di circa € 1.600,00 al mese.
Il resistente risulta convivere con la compagna, signora Cornelia – occupata sul piano lavorativo e
percettrice di un reddito imponibile pari alla somma di € 9.080,00 nel 2017 (cfr. doc. 12) – dalla
quale ha avuto una figlia, Cornelietta, nata nell’anno 2013 (come si evince dalle dichiarazioni fiscali
del resistente).
Ritiene il Collegio che pur volendo considerare le spese di mutuo della ricorrente, quest’ultima,
anche tenuto conto della disponibilità del deposito titoli e della polizza vita, risulta godere di
capacità economiche complessivamente migliori, seppure non di molto, rispetto al resistente, il
quale è altresì gravato dal mantenimento (insieme alla di lui compagna) di un’altra figlia, nata dopo
la separazione delle parti.
Deve peraltro considerarsi pure come CORNELIO possa godere del risparmio conseguente alla
condivisione di spese comuni unitamente alla propria compagna, la quale risulta pure godere di un
reddito da lavoro, secondo l’importo indicato.
Non può inoltre trascurarsi, come rilevato sin dall’udienza presidenziale, che il resistente risulta
godere dell’apporto economico continuativo della propria madre, da cui ancora oggi pare
provengano i bonifici inerenti il contributo al mantenimento dei figli disposti in via provvisoria ed
urgente; ancora, come evidenziato dalla ricorrente, si evince dalla documentazione bancaria del
resistente CORNELIO l’esistenza di un conto corrente cointestato con terzi (il n. 1443) verso il
quale è registrato un bonifico (invero di importo modesto, per € 69,00) in data 14.05.2018, ma di
cui non vi è traccia in atti e di cui il resistente non ha fornito allegazione alcuna (cfr. doc. 10).
Dunque, considerate le capacità economiche di entrambe le parti e le spese su di loro gravanti,
secondo quanto sin qui precisato, il collocamento dei figli – la prima CAIETTA, presso la madre, il
secondo, CAIETTO, presso il padre – nonché le verosimili esigenze di questi ultimi, anche in
rapporto alla loro età (CAIETTA è nata in data 11.00.2001 mentre CAIETTO è nato in data
15.00.2003), reputa il Collegio di disporre che ciascun genitore provveda direttamente al
mantenimento di ciascun figlio per il tempo in cui questi si trovano presso l’uno o l’altro, con
conseguente elisione del contributo al mantenimento posto in via provvisoria a carico del padre
CORNELIO mediante la previsione di un assegno di € 200,00 al mese successivamente al
trasferimento presso lo stesso del figlio CAIETTO.
Ritiene inoltre il Collegio di disporre che entrambi i genitori provvedano a partecipare al 50% delle
spese straordinarie di ciascun figlio secondo quanto indicato nel Protocollo Famiglia del Tribunale
di Verona del 03.12.2018.
Deve dunque rigettarsi la domanda della madre ricorrente relativamente alla conferma in via
definitiva del contributo paterno al mantenimento della figlia CAIETTA, dovendosi sul punto
richiamare le argomentazioni esposte in ordine alla complessiva capacità economica dei genitori.
Deve peraltro essere rigettata anche la domanda del padre resistente di elisione dell’assegno di €
200,00 a decorrere dalla data di costituzione, o, in subordine, dal mese di ottobre 2018, a seguito
del trasferimento presso di sé del figlio minore.
Ritiene sul punto il Collegio che una precisa ponderazione delle rispettive capacità economiche
complessive dell’uno e dell’altro genitore si sia reso concretamente possibile in modo puntuale e
completo solo in questa sede decisionale, all’esito dell’esame di tutta la documentazione, fiscale e
bancaria, la cui produzione è stata disposta su ordine del giudice istruttore con ordinanza del
28.11.2018 (siccome integrata all’esito della udienza del 16.07.2019 in vista della udienza di
precisazione: delle conclusioni).
5. Le spese di lite devono essere integralmente compensate fra le parti in ragione della reciproca
soccombenza.
Le spese inerenti il pagamento dell’onorario del consulente lcea rciocon sduil eennztrea, msiab ela l ep rpianrctiip, ainle ,s osilaid qou ferlala l oinrtoe ger caotinv ad) idriettvoo nd oetel lecasn spiecaroret edp iro iucsftoferi crdeioenf ti(enpietriv eanmtreanmteb ae
GAIA a ripetere dal resistente CORNELIO quanto eventualmente anticipato al consulente anche
per la parte di questi, oltre interessi legali dalla data del pagamento e fino al rimborso effettivo.
Non può essere accolta la domanda del resistente di porre le spese di consulenza integralmente a
carico della madre ricorrente, sia tenuto conto della concorde richiesta di c.t.u. originariamente
formulate da entrambe le parti in sede di udienza presidenziale del 27.04.2016, sia in
considerazione del contenuto delle relazioni, peritali, compresa quella integrativa, in ordine al
comportamento di rigidità e chiusura manifestato dal padre resistente CORNELIO.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa di divorzio (cessazione degli effetti civili del
matrimonio concordatario) tra GAIA e CORNELIO, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o
assorbita, così dispone:
DISPONE che il figlio minore CAIETTO (nato in data 15.07.2003) sia affidato ad entrambi i
genitori congiuntamente, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso
quanto alle decisioni di maggiore importanza di interesse del minore e con facoltà di decisioni
disgiunte in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione per il tempo in cui il figlio sarà
presso l’uno o l’altro genitore; la madre avrà diritto – dovere di vedere e frequentare liberamente il
figlio CAIETTO sulla base degli accordi che saranno assunti direttamente con il figlio stesso e con
l’altro genitore; ciascun genitore potrà trascorrere con il figlio minore un periodo di due settimane,
anche non consecutive, durante le vacanze estive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno,
nonché metà delle vacanze natalizie, pasquali ed ogni altra festività, secondo il criterio
dell’alternanza e sempre previo accordo diretto fra le parti e con il minore.
DISPONE che ciascun genitore provveda direttamente al mantenimento di ciascun figlio (sia
CAIETTO, sia C., maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente) per il tempo in
cui questi si trovano presso l’uno o l’altro genitore.
ELIDE a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza, il contributo al mantenimento
ordinario posto in via provvisoria a carico del padre CORNELIO.
DISPONE che entrambi i genitori provvedano a partecipare al 50% delle spese straordinarie di
ciascun figlio secondo quanto indicato nel Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona del
03.12.2018.
DISPONE la integrale compensazione delle spese processuali fra le parti.
PONE le spese inerenti il pagamento del compenso del consulente tecnico di ufficio
definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido fra loro e con diritto della parte ricorrente
GAIA a ripetere dal resistente CORNELIO quanto eventualmente anticipato al consulente anche
per la parte di questi, oltre interessi legali dalla data del pagamento e fino al rimborso effettivo.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 17.06.2020
Il giudice relatore Francesco Bartolotti
il presidente Ernesto D’Amico

Tribunale dei Minorenni e istanza di sospensione del giudizio sulla dichiarazione di adottabilità

Cass. civ. Sez. VI – 1, Ord., 11 giugno 2020, n. 11208
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20818-2019 R.G. proposto da:
D.K.K., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato DANIELE GUBBINI;
– ricorrente –
contro
B.F.;
– intimata –
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di PERUGIA, depositata il
04/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/02/2020 dal
Consigliere Relatore Dott. LAURA SCALIA;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale
Dott. IGNAZIO PATRONE, che chiede alla Corte di voler accogliere il ricorso.
Svolgimento del processo
Che:
1. con atto in data 03.07.2019, D.K.K. ricorre in cassazione per regolamento necessario di
competenza ex art. 42 c.p.c. avverso l’ordinanza di sospensione adottata ai sensi della L. n. 184 del
1983, art. 11, ultimo capoverso, nel giudizio rubricato al numero r.g. 7671/2017 dal Tribunale di
Perugia dopo aver premesso di aver presentato ricorso ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35,
avverso il provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione
internazionale di Firenze – Sezione di Perugia davanti al Tribunale di Perugia;
2. nella domanda di riconoscimento dello status di rifugiato il ricorrente ha rappresentato di essere
padre delle due minori, O.C., nata in (OMISSIS) il (OMISSIS) e O.M., nata a (OMISSIS) il
(OMISSIS), avute dalla compagna O.P. o D.;
3. dopo aver presentato domanda in via amministrativa per il ricongiungimento familiare il
ricorrente ha appreso della sospensione della madre dalla responsabilità genitoriale e del
collocamento delle minori presso una comunità con affidamento ai Servizi Sociali in attesa
dell’individuazione di una famiglia affidataria;
4. con ricorso ex art. 250 c.c. è stata adita dal ricorrente l’autorità ordinaria per ottenere sentenza che
tenesse luogo del consenso mancato al riconoscimento delle minori;
5. il Tribunale per i minorenni dell’Umbria, a cui veniva rappresentata l’esistenza della domanda ex
art. 250 c.c., richiesto di prendere ogni decisione previa acquisizione del fascicolo relativo e tanto
nella pregiudizialità, rispetto al procedimento sulla dichiarazione dello stato di adottabilità delle
minori, di quello di riconoscimento della paternità, dichiarava l’inammissibilità dell’istanza;
6. con ordinanza adottata il 4.06.2019 sull’istanza ai sensi della L. n. 184 del 1983, art. 11, ultimo
capoverso, il Tribunale di Perugia, quale giudice del riconoscimento ex art. 250 c.c., rilevato che il
tribunale per i minorenni dell’Umbria con sentenza del 24.07.2018 aveva dichiarato lo stato di
adottabilità delle minori, disponendone così l’affido preadottivo, sospendeva il giudizio;
7. il Tribunale di Perugia decidendo sulla sospensione ex art. 11 cit., non avrebbe tenuto conto della
circostanza che la sentenza di adottabilità era stata emessa dal tribunale per i minorenni dell’Umbria
solo in data 24.07.2018 nonostante il ricorso ex art. 250 c.c. fosse stato depositato in data
15.12.2017 e quindi tempestivamente ed anteriormente alla dichiarazione di adottabilità, in epoca
nella quale non risultava in essere neppure l’affidamento preadottivo delle minori e che il Tribunale
per i minorenni avesse, a sua volta, pronunciato la sentenza sull’adottabilità nonostante fosse stata
depositata in epoca anteriore, il 21.06.2018, l’istanza prevista dalla L. n. 184 del 1983, art. 11,
comma 2;
8. per l’effetto il Tribunale del riconoscimento della paternità naturale e quello per i minorenni
avevano negato al padre biologico di poter addivenire al riconoscimento disconoscendogli la
concessione del temine di sospensione ed ogni delibazione sulla pregiudizialità del riconoscimento
introdotto, non considerando il principio della prevenzione in ragione del quale la domanda di
riconoscimento era stata avanzata ben prima della pronuncia della sentenza di adottabilità;
9. Che il rappresentante della Procura generale della Corte di cassazione ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione
che:
10. Il ricorso per regolamento necessario di competenza è fondato per le ragioni di seguito
precisate.
11. La L. n. 183 del 1984, art. 11, u.c., stabilisce che “Intervenuta la dichiarazione di adottabilità e
l’affidamento preadottivo, il riconoscimento è privo di efficacia. Il giudizio per la dichiarazione
giudiziale di paternità o maternità è sospeso di diritto e si estingue ove segua la pronuncia di
adozione divenuta definitiva”.
12. La norma indicata, centrale nella sua applicazione al fine di dare soluzione alla fattispecie in
esame, scrutinata nelle sue previsioni sancisce da una parte:
a) l’inefficacia del riconoscimento ex art. 250 c.c., una volta che sia intervenuta la dichiarazione di
adottabilità e l’affidamento preadottivo;
b) la sospensione ope legis del giudizio per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità (L. n.
183 del 1984, art. 8) e la sua estinzione ove lo stesso segua alla pronuncia di adozione divenuta
definitiva.
13. Il caso di specie è assoggettato all’ipotesi di cui alla lett. b), nei termini di seguito illustrati.
14. Il ricorrente ha avanzato correttamente istanza di sospensione ai sensi della legge cit., ex art. 11,
comma 2, al Tribunale per i Minorenni dinanzi al quale pendeva il giudizio sull’adottabilità delle
minori e tanto egli ha fatto dopo aver proposto domanda di riconoscimento ex art. 250 c.c..
15. Tale condotta processuale avrebbe dovuto determinare il giudice dell’adozione a sospendere il
relativo giudizio.
16. La L. n. 183 del 1984, art. 11, comma 2, per quanto in questa sede rileva, governa
espressamente i rapporti tra il giudizio sulla dichiarazione di adottabilità e quello per il
riconoscimento della paternità o maternità giudiziale stabilendo di quest’ultimo la sospensione, di
diritto, là dove intervenga la dichiarazione di adottabilità.
17. Per la descritta fattispecie, due sono le precisazioni d’obbligo.
18. Prima dell’indicata fase deve essere chiaro che il Tribunale per i Minorenni è competente a
decidere sull’istanza di sospensione del giudizio sulla dichiarazione di adottabilità, a fronte della
richiesta da parte del genitore biologico di un termine per la proposizione del giudizio di
riconoscimento della paternità o maternità naturale (in termini, vd.: Cass. n. 2802 del 07/02/2014) e
ciò, vieppiù, quando poi si deduca dal genitore naturale che un giudizio all’indicato fine sia già stato
proposto.
19. Il Tribunale ordinario là dove venga investito della cognizione della domanda volta ad ottenere
una sentenza che tenga luogo del consenso mancato dell’altro genitore al riconoscimento in via
amministrativa (art. 250 c.c., commi 1 e 3, e art. 254 c.c.), secondo i contenuti propri dell’art. 250
c.c., comma 4, non può adottare alcun provvedimento di sospensione.
20. La L. n. 183 del 1984, art. 11, comma 2, è infatti espressamente dettato per disciplinare i
rapporti tra il giudizio sulla dichiarazione di adottabilità del minore e quello avente ad oggetto la
dichiarazione giudiziale di paternità o maternità e non contempla, come tale, la differente ipotesi del
procedimento di cui all’art. 250 c.c., comma 4, diretto a conseguire una pronuncia che tenga luogo
del mancato consenso del genitore che ha già riconosciuto il figlio minore al riconoscimento da
parte dell’altro.
21. Ecco che, in forza dell’indicato percorso processuale, la sospensione è istituto che è stato nella
specie applicato al di fuori del paradigma normativo suo proprio.
22. Il Tribunale di Perugia, quale giudice del procedimento di riconoscimento ex art. 250 c.c.,
comma 4, non avrebbe potuto adottare, ai sensi della L. n. 184 del 1983, art. 11, ultimo capoverso,
l’ordinanza di sospensione pronunciata il 4.06.2019 e tanto in difetto della pendenza di un
“giudizio” da individuarsi, per l’espressa previsione della L. n. 184 del 1983, art. 11, u.c., in quello
di accertamento della paternità o maternità (art. 269 c.c.), e quindi di una ipotesi distinta da quella
verificatasi.
23. In accoglimento del ricorso, il provvedimento impugnato va cassato e deve disporsi la
prosecuzione del procedimento perché il Tribunale di Perugia, quale giudice del riconoscimento ex
art. 250 c.c., adotti le determinazioni di competenza.
P.Q.M.
Visto l’art. 42 c.p.c.:
Accoglie il ricorso cassa il provvedimento impugnato e dispone la prosecuzione del procedimento
davanti al Tribunale di Perugia.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2020