Il danno economico relativo al lock-down da Covid – 19 non può giustificare la riduzione del contributo al mantenimento dei figli.

Tribunale di Verona, ordinanza del 16 luglio 2020, Est. Dott. Francesco Bartolotti
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
sezione I civile
Nella causa civile iscritta al N. ………R.G., promossa da:
GAIA (C.F.)
ATTORE contro
CORNELIO (C.F.)
CONVENUTO
Il giudice dr. Francesco Bartolotti,
a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 16/07/2020,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Rilevato che parte resistente ha chiesto la riduzione dell’assegno stabilito in via provvisoria ed urgente quale
contributo al mantenimento dei figli (€ 500,00), insistendo per una riduzione ad € 400,00 al mese, rilevando che
rispetto all’epoca dei provvedimenti presidenziali, lo stesso avrebbe visto una contrazione reddituale del proprio
nuovo nucleo familiare (per la contrazione delle vendite nel periodo COVID e ancora alla attualità, nonché per le
condizioni lavorative della propria compagnia, in cassa integrazione e prossima alla cessazione del rapporto di
lavoro a settembre 2020), nonché un aumento delle spese (in ragione del finanziamento accesso a gennaio 2020 per
l’acquisto di una nuova auto e per il nuovo più elevato canone di locazione – 600 euro al mese, invece di 500 euro al
mese – da sostenersi per il nuovo appartamento preso in conduzione al fine di avere i locali necessari ad ospitare i
figli durante le visite presso di lui);
rilevato che le maggiori spese dichiarate risultano in prevalenza (il finanziamento) frutto di scelte volontariamente
compiute dal resistente in un periodo in cui, seppure antecedente alle restrizioni imposte dalla legislazione di
urgenza emanata per fronteggiare l’emergenza sanitaria, doveva ritenersi che il resistente, stando alle dichiarazioni
dal medesimo rese in sede di udienza presidenziale, fosse già in una condizione di difficoltà economica con
necessità di attingere ai risparmi per far fronte alle esigenze quotidiane; le maggiori spese di locazione appaiono
invece modeste (€ 100 al mese in più e senza che vi sia un preciso confronto in ordine alle spese condominiali
pregresse);
rilevato, quanto alla questione della contrazione reddituale, che la situazione della compagna sia non attuale,
considerato che la stessa allo stato percepisce degli emolumenti lavorativi e che lo stato di gravidanza per il quale ha
avuto una riduzione retributiva costituiva circostanza già valutata dal presidente; per quanto riguarda la situazione
del resistente, peraltro, deve osservarsi che, sebbene il periodo COVID abbia ragionevolmente influito sulla
possibilità di percepire introiti di liquidità, stante la chiusura delle attività, allo stato gli esercizi commerciali hanno
riaperto e dunque la fase più acuta dell’emergenza (anche lavorativa) può dirsi, allo stato, superata; non si trascura la
circostanza che il periodo di quarantena ha avuto anche un effetto negativo sull’andamento generale dell’economia ,
dunque, che le vendite possano avere subito un calo anche nel periodo attuale post- riapertura; su tale punto,
tuttavia, da un lato occorre verificare in un periodo di tempo più significativo la effettiva incidenza sulla capacità
reddituale del resistente delle prospettate contrazioni di vendita; per altro verso deve rilevarsi come sin dalla udienza
presidenziale sia stata segnalata la opportunità di maggiori approfondimenti sulle potenzialità economiche del
resistente, ritenuti non compatibili con la fase presidenziale; dunque, deve anche essere considerato come allo stato
non siano stati ancora assegnati i termini istruttori e come si renda necessario in questo procedimento provvedere
ad una adeguata istruzione delle condizioni economiche delle parti;
ritenuto pertanto che allo stato l’istanza di diminuzione dell’assegno disposto in sede presidenziale non possa
trovare accoglimento;
rilevato che dalla relazione dei servizi sociali emerge l’opportunità di proseguire il lavoro avviato per il supporto
genitoriale, che peraltro ha permesso di compiere passi avanti ad entrambe le parti in vista di un riavvicinamento
delle rispettive posizioni, quanto meno sotto il profilo della gestione delle funzioni genitoriali nel migliore interesse
dei figli;
P.Q.M.
RIGETTA allo stato l’istanza di modifica dei provvedimenti presidenziali.
DISPONE che i servizi sociali incaricati proseguano nel lavoro avviato di sostegno alla genitorialità.
INVITA i servizi sociali a relazionare per iscritto entro dieci giorni prima della prossima udienza.
ASSEGNA i termini dell’art. 183 comma sesto c.p.c.
FISSA per l’esame della relazione dei servizi sociali e per la discussione sui mezzi di prova, la udienza del giorno
giovedì 12 novembre 2020 ore 10.15.
MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni.
Verona, 16/07/2020
Il giudice
Francesco Bartolotti