Va assicurato al genitore straniero il celere assolvimento delle esigenze dei figli.

Tribunale di Verona, 5 gennaio 2020
nel procedimento ex art. 337 bis e ss. c.c. promosso da
Gaia, con l’avv. R.C.
RICORRENTE
contro
Cornelio, con l’avv. Z.Z.
CONVENUTO
a scioglimento della riserva assunta;
visto il parere del Pubblico Ministero;
sentito il giudice relatore;
ha pronunciato il seguente:
DECRETO
visto il ricorso depositato in data 05.02.2019 da Gaia;
sentita la ricorrente personalmente all’udienza del 09.05.2019, la quale ha confermato
il contenuto del ricorso, anche in relazione alle condotte di violenza e maltrattamenti
da parte del convenuto Cornelio, siccome prospettati nell’atto introduttivo; la
ricorrente ha dunque dichiarato di non avere più visto il padre dei minori nati dalla
loro unione, Gaietta (nata in data 04.10.2003) e Tulliolo (nato in data 20.10.2004),
dall’ultimo episodio di aggressione del maggio 2018; la stessa ha precisato che il
padre nei mesi successivi non si è occupato delle esigenze materiali dei minori,
omettendo di contribuire, come già in precedenza, al loro mantenimento, né ha
chiesto di vedere i figli;
rilevato che la ricorrente ha altresì precisato di avere incontrato difficoltà nella
gestione delle esigenze dei figli, in particolare sul piano scolastico e di rinnovo dei
documenti, a causa della assenza del padre convenuto
preso atto delle conclusioni formulate dalla ricorrente in udienza, con la richiesta di
affidamento esclusivo dei figli minori e facoltà di assumere autonomamente le scelte
relative alle questioni scolastiche, sanitarie ed il rinnovo dei documenti dei figli;
…oooOooo…
ritenuta la competenza del giudice adito in ordine alle domande di affidamento
esclusivo e di contribuzione al mantenimento dei figli minori, sulla base dell’art. 8,
paragrafo 1, del Reg. 2201/2003 CE e dell’art. 3, lett. b Reg. 4/2009 CE, stante la
residenza in Verona della ricorrente e dei minori che con essa convivono;
ritenuta altresì l’applicabilità della legge italiana;
ritenuto in particolare per quanto riguarda la domanda di affidamento esclusivo la
sussistenza della competenza del giudice adito e l’applicabilità della legge italiana va
affermata sulla base dell’art. 5 e dell’art. 15 paragrafo 3, della Convenzione dell’Aja del
19.10.1996 sulla competenza, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione e
cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei
minori, ratificata in Italia con L. n. 101 del 18.06.2015, stante la residenza in Verona
della ricorrente e dei figli Gaietta e Tulliolo; quanto alla istanza di contribuzione al
loro mantenimento, la domanda attiene alla materia delle obbligazioni alimentari, (cfr.
Cass. Sez. Un. n. 21053 del 01/10/2009; nonché a livello europeo, C.G.C.E., decisione n.
220/95 del 27 febbraio 1997, van den Boogaard c. Laumen, con riferimento ai criteri
di giurisdizione di cui alla Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 e del
successivo Reg. 44/2001 CE); e in tema di obbligazioni alimentari, per via del rinvio
operato dall’art. 15 del Reg. n. 4/2009 CE, deve applicarsi, a partire dal 18 giugno
2011, il Protocollo dell’Aja del 23/11/2007, che ha sostituito la convenzione dell’Aja
del 2/10/1973; detto Protocollo, anche per le obbligazioni alimentari tra genitori e
figli, all’art. 3 prevede in primis la regola generale fondata sulla residenza abituale del
creditore;
ritenuto nel merito che la domanda di affidamento esclusivo dei figli minori proposta
dalla ricorrente deve essere accolta; secondo quanto dalla stessa dichiarato, il
convenuto ha abbandonato la famiglia, senza dare notizie più notizie di sé, all’esito
dell’ultimo episodio di violenza di maggio 2018, in occasione del quale la ricorrente,
dopo essere stata dimessa dall’ospedale di Borgo Trento (VR) sarebbe stata accolta
presso il centro antiviolenza PETRA di Verona; la mancata costituzione del convenuto
Cornelio, pur ritualmente citato, non ha permesso di instaurare un contraddittorio sul
punto per valutare eventuali contestazioni; attesa la mancata costituzione del
convenuto e valutate le dichiarazioni rese dalla ricorrente, deve essere confermato il
regime richiesto; a prescindere dall’accertamento delle condotte di maltrattamenti e
violenza allegate dalla ricorrente, infatti, lo stato di irreperibilità del convenuto
attestato dall’ufficiale giudiziario appare sintomatico della veridicità delle affermazioni
di Gaia in relazione allo stato di abbandono da parte del padre;
ritenuto dunque di accogliere la domanda di affidamento esclusivo dei minori; reputa
peraltro il Collegio che il verosimile completo disinteresse del padre rispetto ai
bisogni di crescita e mantenimento dei figli giustifichi, oltre all’affidamento in via
esclusiva degli stessi in capo alla madre ricorrente, anche la rimessione a quest’ultima
delle decisioni di maggiore interesse per i minori, in virtù della deroga normativa
stabilita dall’art. 337 quater comma terzo c.c.;
ritenuto infatti che lo stato di irreperibilità e dunque il verosimile abbandono e
disinteresse del padre renda necessario assicurare una modalità di esercizio della
responsabilità genitoriale che garantisca il completo e più celere assolvimento delle
esigenze dei figli, tenuto conto delle difficoltà che diversamente incontrerebbe la
madre per le decisioni relative alle questioni scolastiche e sanitarie;
ritenuto, in definitiva, di disporsi che la madre ricorrente, cui deve essere rimesso
l’esercizio della responsabilità genitoriale in via esclusiva, possa anche prendere
autonomamente e senza il consenso del padre, le decisioni di maggiore interesse dei
figli Gaietta e Tulliolo, comprese quelle relative alle questioni scolastiche e ai
trattamenti sanitari;
rilevato che peraltro al padre convenuto spetta pur sempre il diritto – dovere di
vigilare sulla istruzione ed educazione dei figli, ben potendo ricorrere al giudice ai
sensi dell’art. 337-quater ultimo comma c.c. qualora ritenga che siano state assunte
decisioni pregiudizievoli per i minori da parte della madre ricorrente,
ritenuto che appare inoltre congrua la misura del contributo al mantenimento dei
figli, richiesta dalla ricorrente nell’importo di € 500,00 mensili (€ 250,00 per ciascun
figlio) con rivalutazione ISTAT annuale, oltre al 50 % delle spese straordinarie, come
da Protocollo famiglia adottato dal tribunale di Verona;
ritenuto di porre le spese di lite a carico del convenuto, secondo il principio della
soccombenza; spese che sono liquidate in dispositivo tenuto conto dello scaglione di
riferimento e dei valori minimi, in ragione della semplicità delle questioni giuridiche
emerse nel caso di specie, con l’esclusione della fase istruttoria che non ha visto
l’espletamento di prove costituende e con una riduzione della fase decisoria, tenuto
conto della mancanza di memorie conclusive; si da atto della ammissione in via
provvisoria della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato; dunque le stesse sono
liquidate già tenuto conto della dimidiazione ai sensi dell’art. 130 D.Lgs 115/2002 e
con distrazione a favore dell’Erario;
P.Q.M.
AFFIDA i figli minori Gaietta e Tulliolo alla madre, che ne curerà l’educazione,
l’istruzione ed il mantenimento, tenendo conto delle loro capacità, inclinazione
naturale ed aspirazioni; la madre potrà assumere autonomamente e senza il consenso
del padre le decisioni di maggiore interesse dei figli, comprese quelle relative alle
questioni scolastiche e ai trattamenti sanitari; il padre conserva il diritto – dovere di
vigilare sulla istruzione ed educazione dei minori ai sensi dell’art. 337 quater ultimo
comma c.c. e potrà vedere e tenere con sé i figli, qualora dovesse mostrare interesse
in tal senso, previo accordo con la madre.
PONE a carico di Cornelio l’obbligo di corrispondere a Gaia entro il giorno 5 di ogni
mese la somma complessiva di € 500,00 quale contributo per il mantenimento dei
figli (€ 250,00 per ciascun figlio), con rivalutazione secondo gli indici ISTAT annuali,
oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo quanto previsto dal Protocollo del
Tribunale di Verona, siglato in data 03.12.2018.
DICHIARA TENUTO e CONDANNA Cornelio a rifondere ad Gaia le spese di lite, che si
liquidano, già tenuto conto della dimidiazione di cui all’art. 130 D.Lgs 115/2002, in €
1.000,00 per compensi (quivi già incluse le spese generali, dunque da non ricalcolare).
Sui compensi I.V.A. e C.P.A. con distrazione a favore dell’Erario.
MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Verona nella camera di consiglio del giorno 5 gennaio 2020
il giudice estensore il presidente
Francesco Bartolotti Ernesto D’Amico

Separazione personale dei coniugi e posizione del minore nei procedimenti giudiziari che lo riguardano

Cassazione civile, sez. I, 30 Luglio 2020, n. 16410. Pres. Genovese. Est. Terrusi.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso 34588/2018 proposto da:
M.P., D.P.W., elettivamente domiciliati in Roma, *, presso lo studio dell’avvocato F. F., rappresentati e difesi dall’avvocato D. V., giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
D.D.A., elettivamente domiciliato in Roma *, presso lo studio dell’avvocato C. F., rappresentata e difesa dall’avvocato M. T., giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
contro
M.A., Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello de L’Aquila;
– intimati –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO de L’AQUILA, depositata il 11/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 01/07/2020 dal Cons. Dott. TERRUSI FRANCESCO.
Svolgimento del processo
M.P. e D.P.W., nonni paterni di M.G. (classe (*)) chiesero al tribunale per i minorenni de L’Aquila di veder riconosciuto il loro diritto a poter incontrare la nipote, che era stata collocata presso la madre, D.D.A.P., nel contesto del giudizio di separazione dal di lei marito.
Il tribunale per i minorenni respinse l’istanza osservando che i ricorrenti non avevano mai attenuato l’atteggiamento di aspro conflitto e di aperta denigrazione nei confronti della nuora, e si erano rifiutati di intraprendere un percorso progressivo di riavvicinamento alla nipote attraverso incontri dapprima protetti e poi eventualmente liberi; cosicchè i predetti nonni avevano mostrato di non essere in possesso di adeguate capacità di gestione autonoma dei contatti con la bimba.
I coniugi M. impugnarono il decreto, eccependone la nullità per mancata previa audizione della minore medesima e per ultrapetizione, oltre che nel merito l’erroneità.
Nel procedimento intervenne anche M.P., padre della minore, aderendo alle tesi dei reclamanti.
Nella resistenza della D.D. la corte d’appello de L’Aquila ha rigettato il reclamo. Ha ritenuto che la dedotta nullità per omessa audizione della minore fosse insussistente, essendosi trattato di soggetto di appena nove anni e non apparendo comunque l’audizione necessaria una volta appurato che il divieto di incontri s’era basato sulla mancanza di adeguate capacità educative e affettive in capo ai nonni, e sull’atteggiamento dei medesimi, pregiudizievole per l’equilibrata crescita psicologica della bambina. Ha ritenuto inesistente il vizio di ultrapetizione, considerati gli ampi poteri officiosi del tribunale per i minorenni, anche oltre i limiti della domanda, in vista della salvaguardia degli interessi del minore. Ha infine richiamato la c.t.u., eseguita nel giudizio di divorzio tra M. e D.D., per dire che questa era stata delimitata dalla necessità di stabilire le sole capacità educative dei genitori – mentre quanto ai nonni la ricostruzione della capacità educativa era stata impedita dall’atteggiamento non collaborativo tenuto dinanzi al tribunale per i minorenni, non avendo essi inteso sottoporsi a una nuova c.t.u..
Per la cassazione del decreto della corte d’appello i coniugi M. – D.P. hanno proposto ricorso affidato a tre motivi. D.D.A.P. ha replicato con controricorso.
Le parti hanno depositato memorie.
Motivi della decisione
I. – I ricorrenti denunziano:
col primo motivo, la nullità del decreto per violazione dell’art. 336 c.c. e art. 102 c.p.c., in quanto non era stata assicurata la partecipazione della minore al giudizio rappresentata da un difensore, e in quanto comunque non si era provveduto alla di lei audizione a causa dell’età;
col secondo motivo, la nullità del provvedimento per violazione del principio del ne bis in idem, essendo in contrasto con altra decisione della stessa corte d’appello in data 6-6-2017;
col terzo motivo, infine, la nullità del decreto per omesso esame di fatti decisivi in ordine al giudizio espresso a loro carico di asserita mancanza di adeguate capacità educative e affettive.
II. – Lo scrutinio del primo motivo richiede una disamina articolata, poichè, in ordine alle conseguenze, intercetta il tema della posizione che nel procedimento deve essere attribuita al minore.
Tale primo motivo è fondato nei limiti che seguono.
III. – Innanzi tutto è necessario ricordare che i principi desumibili dall’art. 8 CEDU, dall’art. 24, comma 2, della Carta di Nizza e dagli artt. 2 e 30 Cost., hanno portato questa Corte ad affermare che esiste nell’ordinamento un vero e proprio diritto degli ascendenti, azionabile anche in giudizio, di instaurare e mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, secondo l’art. 317-bis c.c.; a esso (diritto) corrisponde uno speculare diritto del minore di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti, ai sensi dell’art. 315-bis c.c..
Per tale ragione i provvedimenti che incidono sul diritto degli ascendenti a instaurare e a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, ai sensi dell’art. 317-bis c.c., nel testo novellato dal D.Lgs. n. 154 del 2013, art. 42, hanno esattamente come quelli ablativi della responsabilità genitoriale emessi dal giudice minorile ai sensi degli artt. 330 e 336 c.c. – attitudine al giudicato (seppure rebus sic stantibus), in quanto non sono revocabili o modificabili salva la sopravvenienza di fatti nuovi, e definiscono procedimenti che dirimono conflitti tra posizioni soggettive diverse, nei quali il minore è da considerare “parte”.
Simile constatazione giustifica l’affermazione che il relativo decreto della corte di appello emesso in sede di reclamo, a conferma, revoca o modifica dei predetti provvedimenti, è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. (Cass. n. 23633-16, Cass. n. 19780-18, Cass. n. 20001-18 e infine Cass. Sez. U. n. 32359-18).
IV. – Secondo un certo orientamento, qui condiviso, la medesima constatazione implica che la posizione di “parte” del minore non possa essere pretermessa nel procedimento che lo riguarda; e questo risulta in certo qual modo confermato dall’inciso di cui all’art. 336 c.c., commi 2 e 4, secondo cui il minore non solo va sentito se ultradodicenne, ovvero anche se infradodicenne ove capace di discernimento, ma deve essere altresì assistito da un difensore.
Tuttavia sull’estensione di tale regola si registrano talune non secondarie divergenze tra un indirizzo manutenuto in posizione cauta (o se si vuole restrittiva) e un altro invece attestato su esegesi più ampia.
Il primo tende a sottolineare che il procedimento di cui all’art. 336 c.c. – che, per la quanto rileva, fa da modello di quelli relativi ai minori – non prevede, a differenza del procedimento disciplinato dalla L. n. 183 del 1984, art. 10, l’invito ai genitori o, in loro assenza, ai parenti a nominare un difensore, nè l’informazione che, qualora non vi provvedano, si procederà alla nomina di un difensore d’ufficio. Difatti si è osservato che, nel modello procedimentale codicistico, la difesa tecnica è solo eventuale ed è rimessa alla libera scelta delle parti (v. da ultimo in particolare Cass. n. 9100-19).
Tale orientamento, benchè senza affrontare ex professo il tema, appare logicamente incentrato sulla negazione del criterio che vede nel minore una “parte” (in senso proprio) del procedimento.
Viceversa il secondo indirizzo propende per un’esegesi quanto più possibile estesa dei principi sopra ricordati.
Si afferma da questa prospettiva che nei giudizi riguardanti l’adozione di provvedimenti limitativi, ablativi o restitutivi della responsabilità genitoriale, riguardanti entrambi i genitori, l’art. 336 c.c., comma 4, così come modificato dalla L. n. 149 del 2001, art. 37, comma 3, richiede la nomina di un curatore speciale (art. 78 c.p.c.), ove non sia stato nominato un tutore provvisorio, sussistendo (si direbbe, per definizione) un conflitto d’interessi verso entrambi i genitori.
In base a tale assunto, il minore sarebbe cioè da considerare sempre come una vera “parte” del giudizio che lo riguarda, al punto che nell’ipotesi in cui non si sia provveduto alla nomina del curatore speciale, “il procedimento deve ritenersi nullo ex art. 354 c.p.c., comma 1, con rimessione della causa al primo giudice perchè provveda all’integrazione del contraddittorio” (così esplicitamente Cass. n. 5256-18).
V. – Questa seconda soluzione non appare convincente, perchè è incentrata su una lettura estrema della sentenza n. 1 del 2002 della Corte costituzionale.
In effetti la Corte costituzionale, con la citata sentenza n. 1 del 2002, ha inteso l’art. 12 della Convenzione sui diritti del fanciullo – resa esecutiva nell’ordinamento italiano per effetto della L. n. 176 del 1991 – alla stregua di norma integrativa della disciplina codicistica, col fine di configurare, per il minore capace di discernimento, e come tale giustappunto “parte” del procedimento che lo concerne, la necessità del contraddittorio.
La modalità di gestione di questo contraddittorio è stata lasciata, però, volutamente libera, come emerge dalla formula infine impiegata allo scopo: “se del caso previa nomina di un curatore speciale”. La formulazione ipotetica (“se del caso”) sta a dire che il previo riferimento al “contraddittorio” non può essere enfatizzato come elemento di validità formale del giudizio, quasi che la relativa violazione importi di per sè le conseguenze tipiche dell’art. 354 c.p.c..
Dalla sentenza della Corte costituzionale – che ha ritenuto per tale ragione non fondata la questione di legittimità dell’art. 336 c.c., comma 2, sollevata, in riferimento all’art. 2 Cost., art. 31 Cost., comma 2, art. 3 Cost., commi 1 e 2, art. 111 Cost., commi 1 e 2, art. 24 Cost., comma 2, art. 30 Cost., comma 1, sull’erronea premessa interpretativa che nei procedimenti camerali concernenti la potestà dei genitori, non sia prevista l’audizione del minore ultradodicenne e, se opportuno, anche quello di età inferiore, o altrimenti i suoi genitori o il tutore – si evince fondamentalmente questo: che l’art. 12 della Convenzione, per un verso, ha disposto, al comma 1, che il minore capace di discernimento ha diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa e, per altro verso, ha presupposto, al comma 2, doversi dare al minore, al detto specifico fine, la possibilità di essere ascoltato “in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale”.
A tanto si lega la configurazione del minore come “parte” del procedimento, la quale configurazione implica la necessità di assicurarne il contraddittorio come elemento di necessaria interlocuzione, “se del caso previa nomina di un curatore speciale ai sensi dell’art. 78 c.p.c.” (C. Cost. n. 1 del 2002 e anche C. Cost. n. 528 del 2000, ord.).
VI. – Ora la lettura razionale della citata decisione induce a valorizzare la necessità di ascolto del minore ai fini del merito, non già la valenza procedimentale dell’incombente.
Nè del resto va dimenticato, da questo punto di vista, che la decisione (interpretativa) menzionata non ha avuto come oggetto direttamente la questione della centralità della nomina del curatore speciale del minore.
Per converso un’altra anteriore decisione della stessa Corte costituzionale (la sentenza n. 185 del 1986) ha specificamente considerato nell’oggetto un tale profilo, e in proposito ha in generale condivisibilmente rappresentato che la valutazione relativa al modo e al grado di effettiva tutela in giudizio di determinati interessi spetta al legislatore ordinario, il quale non è vincolato a prevedere la qualità di “parte” per i titolari degli stessi.
Su tale base la Corte costituzionale ha in quell’occasione escluso “che sia costituzionalmente illegittima l’omessa previsione della nomina di un curatore speciale per la rappresentanza in giudizio dei figli minori, nei procedimenti contenziosi relativi allo scioglimento (od alla cessazione degli effetti civili) del matrimonio ed alla separazione dei coniugi”; omessa previsione spiegabile, d’altro canto, “per non essere stata ravvisata l’opportunità di istituzionalizzare un conflitto tra genitori e figli minori con l’attribuire ai secondi la qualità di parte, nè tantomeno di concedere agli stessi – in quanto non abilitati ad incidere sullo status di coniugi dei genitori – il potere (negato anche al Pubblico Ministero) di impugnare le sentenze concernenti i coniugi medesimi”; con ciò dovendosi ritenere “idonee e sufficienti alla tutela degli interessi dei predetti minori nei procedimenti suindicati, le misure già previste in loro favore (intervento obbligatorio in giudizio del Pubblico Ministero, amplissime facoltà istruttorie del giudice, potere del collegio di decidere, in ordine ai provvedimenti relativi alla prole, ultra petitum), rimanendo per le ipotesi di concreto conflitto tra genitori e figli minori, l’esperibilità dei normali strumenti (compresa la nomina di un curatore speciale, a sua volta prevista nei giudizi attinenti allo status dei minori) contemplati in via generale dagli artt. 320, 321, 330 e 333 c.c.” (così C. Cost. n. 185-86).
VII. – Anche nella fattispecie in esame codesta chiave di lettura va stimata come base dell’orientamento che pone in luce la peculiarità dell’attribuzione ai minori del concetto di “parte” del processo.
Tale concetto si concretizza e si esprime non nella necessità di una partecipazione formale (implicata dalla nozione di parte in senso proprio), ma nel diritto del minore di essere ascoltato ai fini del merito, in quanto parte sostanziale: soggetto portatore di interessi comunque diversi (quando non in certi casi anche contrapposti) da quelli dei genitori.
In altre parole l’audizione dei minori, già prevista nell’art. 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, è divenuta – come spesso si dice – un adempimento necessario, nelle procedure giudiziarie che li riguardano, e in particolare in quelle relative al loro affidamento, ai sensi dell’art. 6 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata con la L. n. 77 del 2003, e dell’art. 155-sexies c.c., introdotto dalla L. n. 54 del 2006, salvo che l’ascolto possa essere in contrasto con gli interessi superiori del minore (così Cass. Sez. U. n. 22238-09). Ma codesto essenziale principio non legittima alcuna conclusione estrema di tipo procedimentale.
Come in certo qual modo evidenziato dalla motivazione della citata sentenza delle sezioni unite, i minori non possono considerarsi parti vere e proprie (formali) del procedimento finchè la legittimazione processuale non sia loro attribuita da una specifica disposizione di legge. I minori sono in tal senso portatori di interessi diversi da (o in qualche caso contrapposti a) quelli dei genitori, sia in sede di affidamento sia in sede di disciplina dei diritti correlati, e per tale profilo sono qualificati parti. Lo sono però solo in senso sostanziale, secondo la locuzione fatta propria dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 1 del 2002. La finalità del loro ascolto è funzionale alla miglior tutela dei relativi interessi (v. anche Cass. n. 12018-19, Cass. n. 6129-15), cosicchè il mancato ascolto non determina alcuna nullità (procedimentale), nè la regressione del procedimento che ne dovrebbe altrimenti conseguire secondo il disposto ex art. 354 c.p.c.; determina invece la possibilità di impugnare nel merito la decisione finale, in quanto adottata pretermettendo il dato essenziale della valutazione delle opinioni del minore.
VIII. – In questo senso va affermato il principio di diritto che connota la controversia, alla cui stregua l’attuale motivo di ricorso è infondato nella parte in cui assume che il minore sia “a tutti gli effetti un litisconsorte necessario”, ed è altresì infondato nella parte in cui tende a sostenere che la decisione sia nulla sul piano formale in relazione alla “obbligatoria partecipazione del minore al giudizio (..) tutelata da un difensore”.
Per contro la doglianza è fondata a misura della denunziata esistenza di un vizio sostanziale della decisione d’appello.
Infatti la posizione del minore, quale parte in senso sostanziale di ogni procedimento che lo riguarda, deve trovare il punto di tutela proprio nel diritto di essere ascoltato. Cosicchè costituisce violazione (in tal limitato senso) del principio del contraddittorio e dei diritti del minore il mancato ascolto che non sia sorretto da un’espressa motivazione sull’assenza di discernimento (v. ancora Cass. Sez. U n. 22238-09, Cass. n. 13241-11), che sia tale da giustificarne l’omissione.
La relativa audizione può – cioè – essere omessa, ma solo nel caso in cui, tenuto conto del grado di maturità del minore medesimo, sussistano particolari ragioni che la sconsiglino; ragioni da indicare in modo puntuale e specifico.
E’ invece da considerare che, nel caso concreto, la corte d’appello ha giustificato il mancato ascolto dicendo semplicemente che la minore “al momento della decisione aveva soli 9 anni” e che l’audizione non era necessaria per l’accertata mancanza di adeguate capacità educative e affettive in capo ai nonni.

Ciò non soddisfa l’onere di motivazione, dal momento che la sottolineata età della minore non implica necessariamente l’incapacità di discernimento, ed egualmente il giudizio sulla capacità educativa e affettiva dei nonni – apodittico come tra un momento si dirà – non giustifica il rifiuto di ascolto della minore, quale soggetto portatore di interessi propri e diversi da quelli dei restanti soggetti coinvolti nel procedimento.
IX. – Il secondo motivo è manifestamente infondato.
Non sussiste identità tra il presente giudizio e quello di divorzio tra i genitori della piccola M.G., deciso con la sentenza richiamata; cosicchè non è dato ai ricorrenti invocare il principio del ne bis in idem.
X. – Il terzo motivo è fondato.
Anche per quanto concerne la valutazione di inidoneità dei nonni sul piano educativo e affettivo la decisione impugnata elude l’onere motivazionale.
Si evince che i ricorrenti avevano dedotto (col reclamo) che nel citato giudizio di divorzio era stata espletata una c.t.u. e che i fatti, posti invece a fondamento del decreto col quale era stata respinta la loro richiesta di incontrare la nipote, erano a essa c.t.u. anteriori. Tali fatti, sempre secondo la tesi dei reclamanti, erano stati finanche smentiti, tanto che la stessa corte d’appello, nella sede divorzile, aveva ritenuto che la minore ben avrebbe potuto incontrare i nonni.
La corte d’appello si è limitata ad affermare che la c.t.u. non aveva avuto a oggetto le capacità educative dei nonni, sebbene (e ovviamente) quelle dei genitori; cosicchè essa come la successiva sentenza di divorzio – non poteva valere “a superare l’esigenza di esaminare quelle capacità, fine che il TM intendeva perseguire con la c.t.u. (..) alla quale i reclamanti non hanno inteso sottoporsi”.
Ebbene, posto che il provvedimento del tribunale per i minorenni si era basato sulla ritenuta mancanza di adeguate capacità educative e affettive in capo ai nonni, e che l’affermazione era stata censurata mediante riferimento a fatti non considerati, è di tutta evidenza che la motivazione della corte d’appello non consente di comprendere quale ne sia stata di contro – la ragione di condivisione: sulla base cioè di quale concreto elemento sia stata condivisa la valutazione del tribunale in relazione alle incapacità dei nonni, nè in nome di quale elemento sia stata ritenuta la volontà dei medesimi di non sottoporsi a una nuova c.t.u., volta che invece essi avevano dedotto a fondamento del reclamo proprio l’inattualità del giudizio a fronte di quanto emerso dalla consulenza svolta in sede divorzile.
XI. – Consegue che il decreto va cassato in relazione ai motivi primo e terzo, e la causa va rinviata alla medesima corte d’appello de L’Aquila, la quale, in diversa composizione, si uniformerà ai principi esposti e provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.

P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso; rigetta il secondo; cassa la decisione impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla corte d’appello de L’Aquila.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Non si allontanano i bambini dai nonni

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 34588/2018 proposto da:
M.P., D.P.W., elettivamente domiciliati in Roma, Piazza Prati degli Strozzi n. 26, presso lo studio dell’avvocato Fois Fabiana, rappresentati e difesi dall’avvocato Di Nanna Vincenzo, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
D.D.A., elettivamente domiciliato in Roma Via Silvio Pellico n. 2, presso lo studio dell’avvocato Crimi Francesca, rappresentata e difesa dall’avvocato Marini Tiziana, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
contro
M.A., Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello de L’Aquila;
– intimati –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO de L’AQUILA, depositata il 11/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 01/07/2020 dal Cons. Dott. TERRUSI FRANCESCO.
Svolgimento del processo
M.P. e D.P.W., nonni paterni di M.G. (classe (OMISSIS)) chiesero al tribunale per i minorenni de L’Aquila di veder riconosciuto il loro diritto a poter incontrare la nipote, che era stata collocata presso la madre, D.D.A.P., nel contesto del giudizio di separazione dal di lei marito.
Il tribunale per i minorenni respinse l’istanza osservando che i ricorrenti non avevano mai attenuato l’atteggiamento di aspro conflitto e di aperta denigrazione nei confronti della nuora, e si erano rifiutati di intraprendere un percorso progressivo di riavvicinamento alla nipote attraverso incontri dapprima protetti e poi eventualmente liberi; cosicchè i predetti nonni avevano mostrato di non essere in possesso di adeguate capacità di gestione autonoma dei contatti con la bimba.
I coniugi M. impugnarono il decreto, eccependone la nullità per mancata previa audizione della minore medesima e per ultrapetizione, oltre che nel merito l’erroneità.
Nel procedimento intervenne anche M.P., padre della minore, aderendo alle tesi dei reclamanti.
Nella resistenza della D.D. la corte d’appello de L’Aquila ha rigettato il reclamo. Ha ritenuto che la dedotta nullità per omessa audizione della minore fosse insussistente, essendosi trattato di soggetto di appena nove anni e non apparendo comunque l’audizione necessaria una volta appurato che il divieto di incontri s’era basato sulla mancanza di adeguate capacità educative e affettive in capo ai nonni, e sull’atteggiamento dei medesimi, pregiudizievole per l’equilibrata crescita psicologica della bambina. Ha ritenuto inesistente il vizio di ultrapetizione, considerati gli ampi poteri officiosi del tribunale per i minorenni, anche oltre i limiti della domanda, in vista della salvaguardia degli interessi del minore. Ha infine richiamato la c.t.u., eseguita nel giudizio di divorzio tra M. e D.D., per dire che questa era stata delimitata dalla necessità di stabilire le sole capacità educative dei genitori – mentre quanto ai nonni la ricostruzione della capacità educativa era stata impedita dall’atteggiamento non collaborativo tenuto dinanzi al tribunale per i minorenni, non avendo essi inteso sottoporsi a una nuova c.t.u..
Per la cassazione del decreto della corte d’appello i coniugi M. – D.P. hanno proposto ricorso affidato a tre motivi. D.D.A.P. ha replicato con controricorso.
Le parti hanno depositato memorie.
Motivi della decisione
I. – I ricorrenti denunziano:
col primo motivo, la nullità del decreto per violazione dell’art. 336 c.c. e art. 102 c.p.c., in quanto non era stata assicurata la partecipazione della minore al giudizio rappresentata da un difensore, e in quanto comunque non si era provveduto alla di lei audizione a causa dell’età;
col secondo motivo, la nullità del provvedimento per violazione del principio del ne bis in idem, essendo in contrasto con altra decisione della stessa corte d’appello in data 6-6-2017;
col terzo motivo, infine, la nullità del decreto per omesso esame di fatti decisivi in ordine al giudizio espresso a loro carico di asserita mancanza di adeguate capacità educative e affettive.
II. – Lo scrutinio del primo motivo richiede una disamina articolata, poichè, in ordine alle conseguenze, intercetta il tema della posizione che nel procedimento deve essere attribuita al minore.
Tale primo motivo è fondato nei limiti che seguono.
III. – Innanzi tutto è necessario ricordare che i principi desumibili dall’art. 8 CEDU, dall’art. 24, comma 2, della Carta di Nizza e dagli artt. 2 e 30 Cost., hanno portato questa Corte ad affermare che esiste nell’ordinamento un vero e proprio diritto degli ascendenti, azionabile anche in giudizio, di instaurare e mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, secondo l’art. 317-bis c.c.; a esso (diritto) corrisponde uno speculare diritto del minore di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti, ai sensi dell’art. 315-bis c.c..
Per tale ragione i provvedimenti che incidono sul diritto degli ascendenti a instaurare e a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, ai sensi dell’art. 317-bis c.c., nel testo novellato dal D.Lgs. n. 154 del 2013, art. 42, hanno esattamente come quelli ablativi della responsabilità genitoriale emessi dal giudice minorile ai sensi degli artt. 330 e 336 c.c. – attitudine al giudicato (seppure rebus sic stantibus), in quanto non sono revocabili o modificabili salva la sopravvenienza di fatti nuovi, e definiscono procedimenti che dirimono conflitti tra posizioni soggettive diverse, nei quali il minore è da considerare “parte”.
Simile constatazione giustifica l’affermazione che il relativo decreto della corte di appello emesso in sede di reclamo, a conferma, revoca o modifica dei predetti provvedimenti, è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. (Cass. n. 23633-16, Cass. n. 19780-18, Cass. n. 20001-18 e infine Cass. Sez. U. n. 32359-18).
IV. – Secondo un certo orientamento, qui condiviso, la medesima constatazione implica che la posizione di “parte” del minore non possa essere pretermessa nel procedimento che lo riguarda; e questo risulta in certo qual modo confermato dall’inciso di cui all’art. 336 c.c., commi 2 e 4, secondo cui il minore non solo va sentito se ultradodicenne, ovvero anche se infradodicenne ove capace di discernimento, ma deve essere altresì assistito da un difensore.
Tuttavia sull’estensione di tale regola si registrano talune non secondarie divergenze tra un indirizzo manutenuto in posizione cauta (o se si vuole restrittiva) e un altro invece attestato su esegesi più ampia.
Il primo tende a sottolineare che il procedimento di cui all’art. 336 c.c. – che, per la quanto rileva, fa da modello di quelli relativi ai minori – non prevede, a differenza del procedimento disciplinato dalla L. n. 183 del 1984, art. 10, l’invito ai genitori o, in loro assenza, ai parenti a nominare un difensore, nè l’informazione che, qualora non vi provvedano, si procederà alla nomina di un difensore d’ufficio. Difatti si è osservato che, nel modello procedimentale codicistico, la difesa tecnica è solo eventuale ed è rimessa alla libera scelta delle parti (v. da ultimo in particolare Cass. n. 9100-19).
Tale orientamento, benchè senza affrontare ex professo il tema, appare logicamente incentrato sulla negazione del criterio che vede nel minore una “parte” (in senso proprio) del procedimento.
Viceversa il secondo indirizzo propende per un’esegesi quanto più possibile estesa dei principi sopra ricordati. Si afferma da questa prospettiva che nei giudizi riguardanti l’adozione di provvedimenti limitativi, ablativi o restitutivi della responsabilità genitoriale, riguardanti entrambi i genitori, l’art. 336 c.c., comma 4, così come modificato dalla L. n. 149 del 2001, art. 37, comma 3, richiede la nomina di un curatore speciale (art. 78 c.p.c.), ove non sia stato nominato un tutore provvisorio, sussistendo (si direbbe, per definizione) un conflitto d’interessi verso entrambi i genitori.
In base a tale assunto, il minore sarebbe cioè da considerare sempre come una vera “parte” del giudizio che lo riguarda, al punto che nell’ipotesi in cui non si sia provveduto alla nomina del curatore speciale, “il procedimento deve ritenersi nullo ex art. 354 c.p.c., comma 1, con rimessione della causa al primo giudice perchè provveda all’integrazione del contraddittorio” (così esplicitamente Cass. n. 5256-18).
V. – Questa seconda soluzione non appare convincente, perchè è incentrata su una lettura estrema della sentenza n. 1 del 2002 della Corte costituzionale.
In effetti la Corte costituzionale, con la citata sentenza n. 1 del 2002, ha inteso l’art. 12 della Convenzione sui diritti del fanciullo – resa esecutiva nell’ordinamento italiano per effetto della L. n. 176 del 1991 – alla stregua di norma integrativa della disciplina codicistica, col fine di configurare, per il minore capace di discernimento, e come tale giustappunto “parte” del procedimento che lo concerne, la necessità del contraddittorio.
La modalità di gestione di questo contraddittorio è stata lasciata, però, volutamente libera, come emerge dalla formula infine impiegata allo scopo: “se del caso previa nomina di un curatore speciale”. La formulazione ipotetica (“se del caso”) sta a dire che il previo riferimento al “contraddittorio” non può essere enfatizzato come elemento di validità formale del giudizio, quasi che la relativa violazione importi di per sè le conseguenze tipiche dell’art. 354 c.p.c..
Dalla sentenza della Corte costituzionale – che ha ritenuto per tale ragione non fondata la questione di legittimità dell’art. 336 c.c., comma 2, sollevata, in riferimento all’art. 2 Cost., art. 31 Cost., comma 2, art. 3 Cost., commi 1 e 2, art. 111 Cost., commi 1 e 2, art. 24 Cost., comma 2, art. 30 Cost., comma 1, sull’erronea premessa interpretativa che nei procedimenti camerali concernenti la potestà dei genitori, non sia prevista l’audizione del minore ultradodicenne e, se opportuno, anche quello di età inferiore, o altrimenti i suoi genitori o il tutore – si evince fondamentalmente questo: che l’art. 12 della Convenzione, per un verso, ha disposto, al comma 1, che il minore capace di discernimento ha diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa e, per altro verso, ha presupposto, al comma 2, doversi dare al minore, al detto specifico fine, la possibilità di essere ascoltato “in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale”.
A tanto si lega la configurazione del minore come “parte” del procedimento, la quale configurazione implica la necessità di assicurarne il contraddittorio come elemento di necessaria interlocuzione, “se del caso previa nomina di un curatore speciale ai sensi dell’art. 78 c.p.c.” (C. Cost. n. 1 del 2002 e anche C. Cost. n. 528 del 2000, ord.).
VI. – Ora la lettura razionale della citata decisione induce a valorizzare la necessità di ascolto del minore ai fini del merito, non già la valenza procedimentale dell’incombente.
Nè del resto va dimenticato, da questo punto di vista, che la decisione (interpretativa) menzionata non ha avuto come oggetto direttamente la questione della centralità della nomina del curatore speciale del minore.
Per converso un’altra anteriore decisione della stessa Corte costituzionale (la sentenza n. 185 del 1986) ha specificamente considerato nell’oggetto un tale profilo, e in proposito ha in generale condivisibilmente rappresentato che la valutazione relativa al modo e al grado di effettiva tutela in giudizio di determinati interessi spetta al legislatore ordinario, il quale non è vincolato a prevedere la qualità di “parte” per i titolari degli stessi.
Su tale base la Corte costituzionale ha in quell’occasione escluso “che sia costituzionalmente illegittima l’omessa previsione della nomina di un curatore speciale per la rappresentanza in giudizio dei figli minori, nei procedimenti contenziosi relativi allo scioglimento (od alla cessazione degli effetti civili) del matrimonio ed alla separazione dei coniugi”; omessa previsione spiegabile, d’altro canto, “per non essere stata ravvisata l’opportunità di istituzionalizzare un conflitto tra genitori e figli minori con l’attribuire ai secondi la qualità di parte, nè tantomeno di concedere agli stessi – in quanto non abilitati ad incidere sullo status di coniugi dei genitori – il potere (negato anche al Pubblico Ministero) di impugnare le sentenze concernenti i coniugi medesimi”; con ciò dovendosi ritenere “idonee e sufficienti alla tutela degli interessi dei predetti minori nei procedimenti suindicati, le misure già previste in loro favore (intervento obbligatorio in giudizio del Pubblico Ministero, amplissime facoltà istruttorie del giudice, potere del collegio di decidere, in ordine ai provvedimenti relativi alla prole, ultra petitum), rimanendo per le ipotesi di concreto conflitto tra genitori e figli minori, l’esperibilità dei normali strumenti (compresa la nomina di un curatore speciale, a sua volta prevista nei giudizi attinenti allo status dei minori) contemplati in via generale dagli artt. 320, 321, 330 e 333 c.c.” (così C. Cost. n. 185-86).
VII. – Anche nella fattispecie in esame codesta chiave di lettura va stimata come base dell’orientamento che pone in luce la peculiarità dell’attribuzione ai minori del concetto di “parte” del processo.
Tale concetto si concretizza e si esprime non nella necessità di una partecipazione formale (implicata dalla nozione di parte in senso proprio), ma nel diritto del minore di essere ascoltato ai fini del merito, in quanto parte sostanziale: soggetto portatore di interessi comunque diversi (quando non in certi casi anche contrapposti) da quelli dei genitori.
In altre parole l’audizione dei minori, già prevista nell’art. 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, è divenuta – come spesso si dice – un adempimento necessario, nelle procedure giudiziarie che li riguardano, e in particolare in quelle relative al loro affidamento, ai sensi dell’art. 6 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata con la L. n. 77 del 2003, e dell’art. 155-sexies c.c., introdotto dalla L. n. 54 del 2006, salvo che l’ascolto possa essere in contrasto con gli interessi superiori del minore (così Cass. Sez. U. n. 22238-09). Ma codesto essenziale principio non legittima alcuna conclusione estrema di tipo procedimentale.
Come in certo qual modo evidenziato dalla motivazione della citata sentenza delle sezioni unite, i minori non possono considerarsi parti vere e proprie (formali) del procedimento finchè la legittimazione processuale non sia loro attribuita da una specifica disposizione di legge. I minori sono in tal senso portatori di interessi diversi da (o in qualche caso contrapposti a) quelli dei genitori, sia in sede di affidamento sia in sede di disciplina dei diritti correlati, e per tale profilo sono qualificati parti. Lo sono però solo in senso sostanziale, secondo la locuzione fatta propria dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 1 del 2002. La finalità del loro ascolto è funzionale alla miglior tutela dei relativi interessi (v. anche Cass. n. 12018-19, Cass. n. 6129-15), cosicchè il mancato ascolto non determina alcuna nullità (procedimentale), nè la regressione del procedimento che ne dovrebbe altrimenti conseguire secondo il disposto ex art. 354 c.p.c.; determina invece la possibilità di impugnare nel merito la decisione finale, in quanto adottata pretermettendo il dato essenziale della valutazione delle opinioni del minore.
VIII. – In questo senso va affermato il principio di diritto che connota la controversia, alla cui stregua l’attuale motivo di ricorso è infondato nella parte in cui assume che il minore sia “a tutti gli effetti un litisconsorte necessario”, ed è altresì infondato nella parte in cui tende a sostenere che la decisione sia nulla sul piano formale in relazione alla “obbligatoria partecipazione del minore al giudizio (..) tutelata da un difensore”.
Per contro la doglianza è fondata a misura della denunziata esistenza di un vizio sostanziale della decisione d’appello.
Infatti la posizione del minore, quale parte in senso sostanziale di ogni procedimento che lo riguarda, deve trovare il punto di tutela proprio nel diritto di essere ascoltato. Cosicchè costituisce violazione (in tal limitato senso) del principio del contraddittorio e dei diritti del minore il mancato ascolto che non sia sorretto da un’espressa motivazione sull’assenza di discernimento (v. ancora Cass. Sez. U n. 22238-09, Cass. n. 13241-11), che sia tale da giustificarne l’omissione.
La relativa audizione può – cioè – essere omessa, ma solo nel caso in cui, tenuto conto del grado di maturità del minore medesimo, sussistano particolari ragioni che la sconsiglino; ragioni da indicare in modo puntuale e specifico.
E’ invece da considerare che, nel caso concreto, la corte d’appello ha giustificato il mancato ascolto dicendo semplicemente che la minore “al momento della decisione aveva soli 9 anni” e che l’audizione non era necessaria per l’accertata mancanza di adeguate capacità educative e affettive in capo ai nonni.
Ciò non soddisfa l’onere di motivazione, dal momento che la sottolineata età della minore non implica necessariamente l’incapacità di discernimento, ed egualmente il giudizio sulla capacità educativa e affettiva dei nonni – apodittico come tra un momento si dirà – non giustifica il rifiuto di ascolto della minore, quale soggetto portatore di interessi propri e diversi da quelli dei restanti soggetti coinvolti nel procedimento.
IX. – Il secondo motivo è manifestamente infondato.
Non sussiste identità tra il presente giudizio e quello di divorzio tra i genitori della piccola M.G., deciso con la sentenza richiamata; cosicchè non è dato ai ricorrenti invocare il principio del ne bis in idem.
X. – Il terzo motivo è fondato.
Anche per quanto concerne la valutazione di inidoneità dei nonni sul piano educativo e affettivo la decisione impugnata elude l’onere motivazionale.
Si evince che i ricorrenti avevano dedotto (col reclamo) che nel citato giudizio di divorzio era stata espletata una c.t.u. e che i fatti, posti invece a fondamento del decreto col quale era stata respinta la loro richiesta di incontrare la nipote, erano a essa c.t.u. anteriori. Tali fatti, sempre secondo la tesi dei reclamanti, erano stati finanche smentiti, tanto che la stessa corte d’appello, nella sede divorzile, aveva ritenuto che la minore ben avrebbe potuto incontrare i nonni.
La corte d’appello si è limitata ad affermare che la c.t.u. non aveva avuto a oggetto le capacità educative dei nonni, sebbene (e ovviamente) quelle dei genitori; cosicchè essa come la successiva sentenza di divorzio – non poteva valere “a superare l’esigenza di esaminare quelle capacità, fine che il TM intendeva perseguire con la c.t.u. (..) alla quale i reclamanti non hanno inteso sottoporsi”.
Ebbene, posto che il provvedimento del tribunale per i minorenni si era basato sulla ritenuta mancanza di adeguate capacità educative e affettive in capo ai nonni, e che l’affermazione era stata censurata mediante riferimento a fatti non considerati, è di tutta evidenza che la motivazione della corte d’appello non consente di comprendere quale ne sia stata di contro – la ragione di condivisione: sulla base cioè di quale concreto elemento sia stata condivisa la valutazione del tribunale in relazione alle incapacità dei nonni, nè in nome di quale elemento sia stata ritenuta la volontà dei medesimi di non sottoporsi a una nuova c.t.u., volta che invece essi avevano dedotto a fondamento del reclamo proprio l’inattualità del giudizio a fronte di quanto emerso dalla consulenza svolta in sede divorzile.
XI. – Consegue che il decreto va cassato in relazione ai motivi primo e terzo, e la causa va rinviata alla medesima corte d’appello de L’Aquila, la quale, in diversa composizione, si uniformerà ai principi esposti e provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso; rigetta il secondo; cassa la decisione impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla corte d’appello de L’Aquila.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 1 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2020

No al cambio di residenza, si all’aumento del mantenimento.

Tribunale di Milano, 27 luglio 2020
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
riunito in camera di consiglio in data 2.7.2020 nel procedimento in materia di
ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE
PER FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
ex artt. 316, comma IV, 337-bis e ss c.c., 737 c.p.c.
su ricorso depositato in data 20/03/2019
DA
GAIA c.f. xxx nata a Verona il 19/10/1986 rappresentata e difesa dall’avv. LANZA
BARBARA MARIA con studio in VIA PIAZZETTA ALCIDE DE GASPERI, 4 37122
VERONA presso la quale ha eletto domicilio telematico
CONTRO
CORNELIO c.f. yyy nato a Milano il 25/07/1993 rappresentato e difeso dall’avv. RINALDI
FLAMINIA con studio in LARGO MESSICO, 3 00198 ROMA presso il quale ha eletto
domiciliato telematico
Genitori di Tulliola nata il 10.10.2016
Atti comunicati al PM e vistati senza osservazioni in data 3.4.2019
Letti gli atti ed i documenti di causa, sentite le parti personalmente ed i loro difensori lette le
relazioni dei servizi sociali di Milano
ha pronunciato il seguente
D E C R E T O
Premesso che
Gaia chiedeva autorizzarsi il trasferimento con la figlia Tulliola in Verona presso i propri
genitori, l’affidamento della minore ad entrambi i genitori, frequentazioni con il padre a fine
settimana alternati e due giorni ogni quindici giorni, in concomitanza ai turni di riposo del
padre, sette giorni durante le vacanze natalizie, l’alternanza dell’intero periodo di carnevale e di
Pasqua, due settimane durante le vacanze estive, un contributo paterno per il mantenimento
della figlia Tulliola di € 250,00 mensile oltre al 50% le spese accessorie sostenute per la figlia
secondo le linee guida del Tribunale di Milano; in via subordinata, in caso di mancato
trasferimento, l’assegnazione della abitazione familiare, con arredi e corredi, sita in Milano, il
prevalente collocamento della bambina con la madre, un contributo paterno per il
mantenimento della figlia Tullio la di € 500,00 mensile oltre al 50% le spese accessorie, e
frequentazioni come sopra.
Allegava, tra l’altro, comportamenti aggressivi verbalmente e fisicamente del compagno anche
alla presenza delle minore, la mancanza di sostegno economico da parte dello stesso pur
essendo ella disoccupata, la elevata conflittualità con i nonni paterni e la necessità che
intervenissero i servizi sociali.
Con decreto del 2.4.2019 veniva fissata l’udienza del 13.6.2019 innanzi al Collegio.
In data 5.6.2019 si costituiva il Cornelio al solo fine di dare conto dell’accordo sottoscritto con
la Gaia e depositato dalla ricorrente con nota del 10.6.2019.
Nell’accordo si prevedeva l’affido condiviso di Tulliola, il suo prevalente resterà collocamento
presso la madre nell’immobile sito ad Milano via Leopardi __ condotto in locazione,
l’assegnazione della casa a Gaia, frequentazioni padre/figlia per una o due giornate consecutive
a seconda dei turni di riposo del padre da comunicare entro il 30 del mese precedente, due
settimane durante le vacanze estive, la metà delle vacanze natalizie ed i ponti alternati, il
pagamento entro il giorno 10 di ogni mese dell’importo minimo concordato di € 250,00, la
oltre al 50% delle spese extra e degli assegni familiari. I genitori accettavano di essere
sostenuti nella genitorialità dai servizi sociosanitari competenti.
Alla udienza collegiale del 13.6.2019 i difensori dichiarano che gli accordi sottoscritti erano
subordinati ad un monitoraggio del nucleo familiare da parte dei servizi sociali di Milano, già
contattati da entrambe le parti ed il Tribunale disponeva che i servizi sociali inviassero una
relazione sul percorso avviato entro il 07.11.2019.
Alla successiva udienza camerale del 14.11.2019 Gaia dichiarava di non aver ancora trovato
un lavoro e di volersi trasferire dai propri genitori perché ad Milano era sola e senza appoggio
alcuno ed il suo difensore evidenziava che gli accordi conclusi potevano essere mantenuti solo
se fosse stato elevato ad € 400 il contributo paterno.
La successiva udienza del 12.3.2020 veniva rinviata su istanza delle parti al 14.5.2020. Quindi,
con decreto dell’8.5.2020 veniva fissata l’udienza cartolare dell’11.6.2020 con termine fino al
5.6.2020 per il deposito di note scritte e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
Considerato che
Con le note conclusive la ricorrente chiede, in via principale, di essere autorizzata al
trasferimento a Verona.
Il Tribunale ritiene tale domanda infondata e da respingersi.
La stessa Gaia ha sottoscritto un accordo con il Cornelio nel maggio del 2019 che prevedeva la
sua permanenza ad Milano nella casa familiare. Si osserva, inoltre che la sua intenzione di
trasferimento è fondata solo sulla considerazione che ella a Milano è sola ed in difficoltà a
trovare un lavoro compatibile con le sue esigenze di accudimento della minore, mentre a
Verona godrebbe dell’aiuto dei suoi genitori. Nulla di più ha rappresentato circa sue concrete
possibilità lavorative nel piccolo Comune del veronese, possibilità che non possono che
ritenersi inferiori a quelli che offre la città di Milano ed il suo hinterland. La stessa Gaia, alla
udienza del 13.6.2019, ha dichiarato di aver lavorato come commessa con un contratto a
termine con uno stipendio di € 1.200/1.5000 mensili e di aver sempre trovato un nuovo lavoro
entro 4/5 mesi dopo la scadenza del precedente. Nella relazione dei servizi sociali del 4.3.2020
si dà atto del fatto che ella, responsabilmente, ha rappresentato ai servizi di voler anteporre il
bene della figlia e la conservazione del rapporto della stessa con il padre alle proprie difficoltà
e quindi “avrebbe pensato di non trasferirsi a Verona” anche se qui ha soddisfatte molte
necessità economiche ed organizzative. Si osserva, altresì, che dalla lettura delle note scritte
della ricorrente del 5.6.2020 sembra che la richiesta, prima abbandonata, di volersi trasferire
presso la propria famiglia di origine sia stata determinata da un “legittimo risentimento”
conseguente al sospetto avanzato dalla difesa del Cornelio che la sua disponibilità a rimanere
in Milano sarebbe dovuta alla sua nuova relazione sentimentale. La Gaia non vuole vedere
“banalizzato il proprio sacrificio”. La motivazione da ultimo apportata non è idonea
certamente a sacrificare l’interesse della minore a coltivare un rapporto costante e frequente
con il padre.
Da ultimo si osserva che Tulliola ha oramai quasi 5 anni, che frequenta la scuola materna e che
la Gaia è stata autorizzata dal Tribunale alla udienza del 14.11.2019 ad iscrivere la figlia al pre
ed al post scuola con spese a carico di entrambi al 50%. Ella, quindi, ha ampie possibilità di
occuparsi della figlia e di lavorare full time.
L’affidamento della minore non può che essere ad entrambi i genitori, vista la domanda
congiunta delle parti e l’assenza di rilievi circa la idoneità genitoriale espressi dai servizi
sociali che si sono occupati del nucleo familiare per accesso diretto dei genitori.
La prevalente permanenza della minore deve essere presso la madre con assegnazione alla
stessa della casa familiare condotta in locazione, con tutto quanto l’arreda, vista la domanda
congiunta e, allo stato, l’avvenuta intestazione del contratto di locazione alla Gaia.
Quanto alle frequentazioni della minore con il padre deve sostanzialmente confermarsi il
calendario concordato dalle parti e trasfuso nell’accordo raggiunto nel maggio 2019, cui fanno
riferimento i difensori nelle note scritte conclusive, ma deve anche conferirsi incarico ai
servizi sociali affinché apportino allo stesso variazioni se nell’interesse della minore e, in
particolare, in relazione ai fine settimana, qualora la madre avrà un’occupazione lavorativa,
predisponendo fine settimana alternati dal venerdì sera alla domenica sera per ciascuno dei
genitori, eventualmente rivedendo le frequentazioni infrasettimanali con il padre al fine di non
penalizzare il rapporto dello stesso con Tulliola.
Deve inoltre essere conferito formalmente incarico ai servizi sociali di Milano di monitorare
il nucleo familiare e di proseguire il percorso di sostegno alla genitorialità eventualmente
anche prevedendo un percorso di ADM (Assistenza Domiciliare Minori) anche al fine di
favorire gli stili educativi dei genitori e la comunicazione tra loro (si veda relazione servizi del
11.11.2019 e del 4.3.2020).
Quanto alle previsioni economiche si osserva che la Gaia ancora non ha trovato lavoro. Se
tale situazione appare giustificata dalle recenti vicende legate alla emergenza epidemiologica
ed al lockdown, dovrebbe poter essere superata a breve, vista la capacità di lavoro della
predetta, confermata dalle sue stesse dichiarazioni sopra riportare e la prolungata ed
autorizzata permanenza scolastica della minore, prossima a compiere 5 anni, e tenuto conto
delle frequentazioni paterne che potrebbero concentrarsi nella settimana, oltre ai fine settimana
alternati sostenendo la madre nell’accudimento della minore.
Il Cornelio ha invece sottoscritto un nuovo contratto di lavoro in data 28.11.2019 con scadenza
al 31.5.2020, quale impiegato responsabile punto vendita con uno stipendio lordo di € 1950
mensili per 14 mensilità, contratto che deve ritenersi prorogato visto che nelle note scritte del
5.6.2020 nulla è detto sul punto dalla sua difesa se non che nei mesi di marzo e aprile 2020 è
stato posto in cassa integrazione (cfr. buste paga).
Inoltre il Cornelio convive da tempo con la nuova compagna, con la quale avrebbe acquistato
una casa in Milano in Via Ambrosoli n. 12 per il cui acquisto sembra aver contratto un mutuo
unitamente alla compagna per il quale versa la rata di € 340 pari al suo 50% (si veda la peraltro
lacunosa documentazione depositata con le note scritte cartolari).
La difesa del resistente ha allegato, oltre al mutuo, una serie di ulteriori debiti: € 350,00 per
polizze intestate ad Tulliola, di cui non risulta alcuna documentazione ed € 115,00 per rata auto
per la quale è stato prodotto solo parte, poco leggibile, del contratto di finanziamento dal quale
non si evince che sia stato sottoscritto dal Cornelio.
La difesa del Cornelio non ha mai depositato le dichiarazioni dei redditi o le certificazioni
uniche e la situazione economica complessiva del predetto è, allo stato, quantomeno non
chiara e certamente non aderente alle allegazioni della difesa in mancanza di idonea
documentazione.
Considerato che la casa dove vive la minore è in locazione con contratto intestato alla Gaia e
con canone dalla stessa integralmente pagato, richiamato l’art. 337 ter c.c. e considerate le
necessitò della minore, in uno con i tempi di permanenza presso il padre, si ritiene equo, anche
ipotizzando un prossimo rapporto di lavoro della Gaia, e considerato la convivenza del
Cornelio con altra persona che consente un risparmio di spese, quantificare il contributo di
mantenimento paterno nella somma mensile di € 350,00 alla quale si aggiungono il 50% delle
spese extra come da Linee guida di questo Tribunale, ed il 50% della retta dell’asilo Tulliola e
dei buoni pasto, oltre al 50% del costo del pre e del post scuola. La decorrenza dell’assegno
paterno di mantenimento è fissata dalla domanda di cui alle note scritte del 5.6.2020.
Gli assegni familiari spettano alla Gaia, come anche da Linee guida di questo Tribunale, con
la quale la minore vive prevalentemente, con decorrenza dall’accordo delle parti del maggio
2019 e saranno percepiti dal padre fino a che lo stesso sarà l’unico ad avere un contratto di
lavoro e versati alla madre, unitamente agli arretrati, se già non percepiti, il mese successivo
all’incasso.
Le spese di lite vista la parziale reciproca soccombenza vengono integralmente compensate
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o
rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria,
così statuisce:
1. Affida la figlia minore Tulliola ad entrambi i genitori,
2. Dispone che Tulliola viva prevalentemente con la madre in Milano in via Vittorio
Alfieri __ presso la quale ha residenza anagrafica,
3. Assegna la casa familiare in in via Vittorio Alfieri __ alla madre,
4. Dispone che i servizi sociali del Comune di Milano proseguano nell’attento
monitoraggio del nucleo familiare e proseguano nel percorso di sostegno alla genitorialità a
favore di entrambi i genitori, eventualmente anche prevedendo un percorso di ADM
(Assistenza Domiciliare Minori) anche al fine di favorire gli stili educativi dei genitori e la
comunicazione tra loro, segnalando tempestivamente eventuali situazioni di pregiudizio della
minore alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni,
5. Dispone che il padre veda a tenga con sé la minore:
-due giorni alla settimana comunicando, entro il giorno 30 di ogni mese, le due giornate
del mese successivo che terrà con sé la figlia dall’uscita da scuola secondo le seguenti
modalità:
– qualora i turni di riposo del padre si riferiscano a due giornate consecutive, il signor
Cornelio terrà con sé Tulliola per due pernottamenti consecutivi e, dunque, dall’uscita
dell’asilo (oppure durante la sospensione scolastica dalle ore 10) sino alle ore 9:00 del
terzo giorno successivo, quando il padre riporterà la figlia all’asilo nido o presso
l’abitazione materna se le giornate dovessero coincidere con il sabato o la domenica o in
altri giorni di chiusura dell’asilo,
– qualora i turni di riposo del padre si riferiscano a due giornate non consecutive, il
Cornelio terrà con sé Tulliola per due pernottamenti non consecutivi e, dunque, dall’uscita
dell’asilo (oppure durante la sospensione scolastica dalle ore 10) sino alle ore 9:00 del
giorno successivo quando il padre riporterà la figlia presso l’asilo o presso l’abitazione
materna se le giornate dovessero coincidere con il sabato o la domenica o in altri giorni di
chiusura dell’asilo,
-durante le vacanze natalizie, ove il lavoro dei genitori lo permetta, in via alternata dal 23
al 30 dicembre pomeriggio oppure dal 30 dicembre pomeriggio al 6 gennaio. In particolare
la figlia starà, negli anni dispari la settimana di Natale con la madre, negli anni pari la
settimana di Natale con il padre,
-alternanza delle festività religiose o nazionali (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 2 novembre,
8 dicembre),
-le vacanze di Carnevale, quando previste dal calendario scolastico, saranno alternate di
anno in anno, precisando che negli anni pari spetteranno alla madre nei dispari al padre,
-alternanza delle intere vacanze pasquali, che negli anni pari spetteranno al padre negli
anni dispari alla madre,
-entrambi i genitori trascorreranno con la figlia due settimane anche non consecutive
durante le vacanze scolastiche estive, da concordare, secondo i turni lavorativi di entrambi
i genitori entro il 30 maggio di ogni anno,
-entrambi genitori avranno l’obbligo comunicare i luoghi nei quali la figlia soggiornerà
durante i periodi di vacanza o durante i fine settimana, se diversi dai rispettivi luoghi di
residenza/domicilio, e di garantire all’altro genitore contatti telefonici giornalieri nella
fascia oraria compresa tra le 20,00 e le 20,30 circa,
6. Incarica i servizi sociali del Comune di Milano di apportare al previsto calendario
variazioni se nell’interesse della minore e, in particolare, in relazione ai fine settimana
qualora la madre avrà un’occupazione lavorativa, predisponendo fine settimana alternati
dal venerdì sera alla domenica sera per ciascuno dei genitori, eventualmente rivedendo le
frequentazioni infrasettimanali con il padre al fine di non penalizzare il rapporto dello
stesso con Tulliola,
7. PONE a carico del padre l’obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore
mediante versamento alla madre in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese dell’importo
mensile di € 350,00, oltre a rivalutazione annuale Istat (prima rivalutazione giugno 2021) con
decorrenza dal rateo di giugno 2020, oltre al 50% delle spese come da Linee guida di questo
Tribunale di seguito trascritte, oltre al 50% della retta dell’asilo e dei buoni pasto, oltre al 50%
del costo del pre e del post scuola,
– spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite
specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante; b) cure dentistiche presso strutture
pubbliche; c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale; d) tickets sanitari; e) occhiali o lenti a contatto per uso non
cosmetico se prescritte dallo specialista; f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di
base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
– spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure
dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private; b) cure termali e
fisioterapiche;c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero
previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente; d) farmaci omeopatici;
– spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse
scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici; b) libri di testo; c)
materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta
dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica; d)
dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di
studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica; f) fondo cassa richiesto dalla scuola; g)
gite scolastiche senza pernottamento; h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal
luogo di residenza all’istituto scolastico;
– spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse
scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati; b) gite scolastiche con
pernottamento; c) corsi di recupero e lezioni private; d) corsi di specializzazione/ master e
corsi post universitari in Italia e all’estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
– spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)
tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest,
campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
– spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di
lingue; b) corsi di musica e strumenti musicali; c) attività sportive e pertinente abbigliamento e
attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e
ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter; f) viaggi studio in Italia e all’estero, stage
sportivi e vacanze senza i genitori; g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e
lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di
trasporto dei figli;
avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta
scritta dell’altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell’immediatezza della
richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di
avvenuta ricezione) all’altro genitore la documentazione comprovante l’esborso sostenuto entro
30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
8. DISPONE che gli assegni familiari vengano corrisposti alla madre quale voce
aggiuntiva rispetto all’assegno di mantenimento, dal maggio 2019 e che saranno
percepiti dal padre fino a che lo stesso sarà l’unico ad avere un contratto di lavoro e
dallo stesso versati alla madre, unitamente agli arretrati se non percepiti, il mese
successivo all’incasso,
9. COMPENSA le spese di lite.
Decreto immediatamente esecutivo ex lege.

La sperequazione è elemento diverso dal tenore di vita.

Corte d’Appello di Bologna, 15 settembre 2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bologna
Prima Sezione Civile
riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. G. Benassi Presidente
dott. P. Montanari Consigliere rel.
dott. C. Fazzini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento camerale in grado d’appello iscritto al n. 2405/2019 R. G.,
promosso da
G___ (avv.ti Sonia Chieffo, Valeria Mazzotta e Rosa Lucente)
Appellante
contro
P_____ (avv.ti Armando Cimolino e Elisa Arduini)
Appellata e appellante incidentale
Avente ad oggetto: appello contro la sentenza n. 1137/2019 del Tribunale di
Parma
CONCLUSIONI
Appellante: come da note depositate telematicamente l’11-7-2020
Appellata: come da note depositate telematicamente il 10-7-2020
PG: conferma del provvedimento impugnato
La Corte
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. P. Montanari;
udita la lettura delle conclusioni prese dal procuratore dell’appellante;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
__ G__ proponeva ricorso al Tribunale di Parma per la cessazione degli effetti
civili del matrimonio contratto il 18-10-1980 con P__.
P__ si costituiva in giudizio chiedendo l’assegnazione della casa famigliare,
sita in Langhirano, ___, nonché la condanna di G__ __ al pagamento di un
contributo per il mantenimento dei figli L e F nonché di un assegno divorzile
pari ad almeno euro 9.000 mensili.
Con sentenza n. 1137/2019 il Tribunale di Parma, dando atto della già
intervenuta pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio: 1)
rigettava la domanda di assegnazione della casa famigliare avanzata da P__ ,
2) dichiarava cessata la materia del contendere quanto alla domanda di
corresponsione di un contributo al mantenimento dei figli F e L; 3) poneva a
carico di G__ __ l’obbligo di versare a P__ la somma mensile di euro
6.500,00, rivalutabile, a titolo di assegno divorzile.
Con ricorso depositato il 5-11-2019 G__ __ ha proposto appello avverso la
citata sentenza chiedendo che, in riforma della stessa, l’adita Corte rigetti la
domanda di P__ volta ad ottenere un assegno divorzile o, in via di gradato
subordine, fissi l’importo dell’assegno in euro 1.500,00 o in euro 4.000,00
mensili, con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.
P__ si è costituita nel giudizio d’appello chiedendo il rigetto dell’avversa
impugnazione e appellando a propria volta, incidentalmente, la medesima
sentenza onde ottenere un assegno divorzile pari ad almeno euro 9.000,00
mensili.
Il Procuratore Generale è intervenuto, concludendo per la conferma del
provvedimento impugnato.
All”udienza del 17-7-2020, tenuta con le modalità di cui all’art. 83, 3° comma,
lett. h) del DL n. 18/2020, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per decidere sulla domanda di assegno divorzile il primo Giudice, premesse le
funzioni cui tale assegno assolve in base all’orientamento da ultimo espresso
dalle SU della Corte di Cassazione nella sentenza n. 18287/2018, ha
considerato la seguente situazione economico-patrimoniale delle parti: 1)
P__ , oggi sessantatrenne, non dispone di autonome risorse economiche
derivanti dallo svolgimento di una stabile attività lavorativa avendo percepito
nel corso del giudizio, oltre al reddito derivante dall’assegno di mantenimento
corrispostole dal coniuge, un reddito annuo oscillante tra euro 572,00 ed euro
220,00; 2) P__ è usufruttuaria, per la quota di un mezzo, della ex casa
coniugale (una villa di circa 400 mq con annesso terreno); è comproprietaria,
per un sesto, di due fabbricati per civile abitazione, con autorimesse e terreno
circostante posti in località Coste di Urzano del Comune di Neviano degli
Arduini; è comproprietaria, per la quota di un terzo, di terreni di modesta
estensione siti in località Carpaneto del Comune d Lesignano de Bagni e di un
terreno boschivo sito in località Mortalino del Comune di Neviano degli Arduini;
3) nell’anno di instaurazione del giudizio (2012) P__ era titolare di depositi
bancari e investimenti finanziari per euro 112.000,00 e nell’anno 2016 tali
disponibilità della P__ erano pari ad euro 148.000,00; 4) G__ __ è
amministratore unico nonché socio della srl G__ da egli fondata nel 2005 ed ha
percepito un reddito annuo netto di euro 167.208,00 nell’anno d’imposta 2012,
di euro 168.549,00 nell’anno d’imposta 2013, di euro 170.302,00 nell’anno
d’imposta 2014, di euro 170.236,00 nell’anno d’imposta 2015 e di euro
169.430,00 nell’anno d’imposta 2016; 5) G__ __ era titolare di depositi bancari
e investimenti in strumenti finanziari per euro 153.758,00 nel 2012 e di euro
92.904,00 nell’anno 2016; 6) G__ __ è usufruttuario del 50% della ex casa
famigliare; è proprietario esclusivo di una villa di oltre 400 mq con annesso
terreno sita nel comune di Langhirano e per il cui acquisto ha contratto, nel
2011, un mutuo ipotecario di euro 400.000,00 non ancora estinto; è
comproprietario per la quota di un terzo di un fabbricato sito in Langhirano; 7)
G__ __ ha la piena proprietà del 55% nonché l’usufrutto sul restante 45%
della srl G__, società che detiene il 60% del capitale sociale della SpA G__,
società quest’ultima costituita nel 1960, che ha come oggetto sociale la
lavorazione, la stagionatura, la produzione e la commercializzazione di
prosciutti e salumi, il cui valore è stato stimato dal CTU in euro 21.130.000,00
e che nel quinquiennio 2012-2016 ha posto a riserva una parte degli utili
cosicchè gli utili non distribuiti di spettanza di G__ __ ammontano ad euro
3.577.605,00.
Il primo Giudice motiva poi, affermando che: a) nel 1990, dopo la nascita del
terzo figlio, P__ ha abbandonato la propria attività professionale di
commercialista per dedicarsi esclusivamente alla famiglia e tale decisione è
stata assunta di comune accordo con il marito, come dimostrato dalle
deposizioni di Tizia e di Caia, b) in seguito a tale accordo G__ __ ha potuto
svolgere con successo la propria attività di imprenditore mentre P__ ha
sacrificato le proprie aspirazioni professionali per dedicarsi alla crescita ed alla
educazione dei figli, c) la disparità reddituale delle parti, che vede la P__ in
posizione deteriore, ha una relazione causale specifica e diretta con il ruolo
endofamigliare trainante assunto da P__ nei trenta anni di vita matrimoniale
con la rinuncia al proprio lavoro e l’agevolazione dell’arricchimento del marito
con il consentirgli di dedicarsi alle proprie attività imprenditoriali.
Deduce l’appellante:
– che il Tribunale non ha correttamente applicato i principi dettati con la
sentenza n. 18287/2018 emessa dalle SU della Corte di Cassazione in materia
di assegno di divorzio;
– essere emerso che dal 2012 al 2016 P__ M. ha incrementato il proprio
patrimonio e che ciò è dipeso dalle elargizioni pattuite in sede di separazione;
– che il Tribunale non ha dato sufficiente rilievo al mutuo ipotecario di euro
400.000,00 contratto da __ G__ per l’acquisto di un’abitazione a fronte
dell’assegnazione alla moglie della casa coniugale;
– che P__ M. non ha adeguatamente provato un nesso di causa tra il proprio
stato di disoccupazione e le scelte effettuate dai coniugi in costanza di
matrimonio circa la conduzione della vita famigliare, in particolare con un ruolo
endofamigliare trainante assunto da P__ M. durante la vita matrimoniale;
– che le testimoni indicate in sentenza non sono attendibili in quanto Tizia ha
dichiarato di frequentare la famiglia G__ dal 2002-2003, né la Tizia né la Caia
hanno avuto rapporti con __ G__ e la dichiarazione di Caia è anche valutativa;
che i testi Sempronia e Mevio hanno, per contro, confermato la tesi del G__
secondo cui P__ M. ha lasciato il lavoro perché l’azienda andava male;
– che alla pagina 12 della propria costituzione M. P__ ha ammesso di non aver
ritenuto di reperire una nuova occupazione lavorativa in quanto la condizione
sociale raggiunta non le consentiva di svolgere attività lavorative considerate
inferiori a quella originariamente svolta, con ciò rivelando di non essersi
adoperata a cercare un’altra occupazione;
– che dalle prove orali è anche emerso che M. P__ godeva di una serie di aiuti
in casa e si dedicava a svaghi personali cosicchè non v’è adeguata prova né
che ella abbia rinunciato alle proprie aspirazioni professionali in accordo col
marito, né che abbia impiegato il tempo libero poi a disposizione per dedicarsi
alla crescita e all’educazione dei tre figli;
– essere stato provato in causa che l’acquisizione del pacchetto di maggioranza
della SpA G__ è avvenuta utilizzando risorse provenienti per la stragrande
parte dalla famiglia d’origine di __ G__, come emerso dalle testimonianze di
Sempronia e di Mevio, e ricorrendo all’indebitamento;
– che l’indebitamento straordinario contratto per l’acquisto delle partecipazioni
degli altri soci della G__ SpA emerge dai bilanci di tale società del 2005 e del
2006;
– che la ricchezza di __ G__ è dovuta esclusivamente agli sforzi personali ed
all’afflusso di capitali di provenienza paterna a seguito del decesso
dell’ascendente;
– che dopo la separazione P__ M. non ha mai chiesto un aumento dell’assegno
riconosciutole e che, tenuto conto della differente funzione dell’assegno
divorzile rispetto al contributo stabilito in sede di separazione, il riconoscimento
di un assegno divorzile superiore all’assegno di mantenimento è evidentemente
fondato sull’errato presupposto del tenore di vita matrimoniale;
– che manifestamente ingiusta è anche la regolazione delle spese di lite in
quanto è M. P__ ad essere soccombente.
La domanda avanzata da P__ nel giudizio di divorzio perché le fosse
assegnata la casa famigliare è stata rigettata. Ciò rende irrilevante il motivo di
appello secondo cui il Tribunale non avrebbe dato sufficiente rilievo al mutuo
ipotecario di euro 400.000,00 contratto da __ G__ per l’acquisto di
un’abitazione, a fronte dell’assegnazione alla moglie della casa famigliare.
Peraltro l’assegnazione della casa famigliare avvenuta in regime di separazione
di per sè non giustifica l’acquisto da parte di G__ __ di una lussuosa villa di
oltre 400 mq con annesso terreno del valore di euro 500.000,00, cosicchè tale
acquisto ed il mutuo per euro 400.000,00 ad esso collegato, sono riconducibili
a libere scelte di G__ __ e non già all’assegnazione della casa famigliare
avvenuta in sede di separazione.
Né maggior rilievo ha l’argomento secondo cui per effetto delle “elargizioni”
fattele dal marito in regime di separazione P__ avrebbe aumentato le proprie
risorse economiche.
Trattasi, infatti, di un argomento che, da un lato non ha alcuna attinenza con le
circostanze enucleate dalla giurisprudenza come rilevanti agli effetti della
decisione circa la spettanza e l’entità dell’assegno divorzile; dall’altro, dà,
semmai, conferma a quanto sottolineato dal primo Giudice e cioè che P__ non
ha significativi redditi propri e vive sostanzialmente del contributo assegnatole
in sede di separazione.
Il divario reddituale e patrimoniale delle parti è molto rilevante in ragione
soprattutto dei proventi percepiti da G__ __ quale amministratore unico e socio
della srl G__ nonchè della partecipazione di G__ all’intero capitale sociale della
srl G__ (come proprietario per il 55% e come usufruttuario per il restante
45%), società che detiene il 60% del capitale sociale della SpA G__, società
quest’ultima costituita nel 1960 avente come oggetto sociale la produzione e
commercializzazione di prosciutti e salumi ed il cui complessivo valore è stato
stimato dal CTU in euro 21.130.000 cosicchè la quota di partecipazione in tale
società da parte della srl G__ è di valore pari ad euro 12.780.000.
In base ai calcoli effettuati dal CTU, gli utili non distribuiti nel quinquiennio
2012-2016 dalla SpA G__ e che spettano a __ G__ in ragione della
partecipazione della srl G__ nella SpA G__ ammontano ad euro 3.577.605.
Contesta il reclamante esservi prova che il divario reddituale e patrimoniale
valutato dal CTU sia in nesso con il ruolo endofamigliare assunto da P__
durante il matrimonio e deduce che il riconoscimento di un assegno divorzile di
ammontare superiore al contributo al mantenimento stabilito in regime di
separazione costituisce un’applicazione surrettizia del criterio del tenore di vita
matrimoniale.
Entrambe le doglianze sono infondate.
Nell’interrogatorio reso davanti al Tribunale di Ravenna G__ __ ha affermato
che l’aiuto in casa era dato da due signore che venivano solo al mattino e si
alternavano e non venivano in luglio e in agosto; che per il giardino di 6/700
metri quadri veniva una persona due volte l’anno per le potature pesanti; che
la moglie nel 2006 aveva fatto un abbonamento con palco “che è diverso
dall’avere un palco” e che la moglie andava dalla parrucchiera ogni dieciquindici
giorni.
Sempronia__ riferendosi alla P__ ha, poi, affermato: “… si è dedicata alla cura
dei figli, alla pratica yoga, ma mio fratello non aveva nulla in contrario a che la
signora P__ svolgesse attività lavorativa, ma di fatto poi si è dedicata alla
famiglia” (cfr. verbale 22-3-2017).
Ancora, a pagina 7 della prima memoria depositata da G__ __ ex art. 183 cpc
si legge: “Quello a cui si dà evidenza, relativamente all’attuale tenore di vita
della signora P__, che in costanza di matrimonio si occupava della casa, del
coniuge e dei figli, è che essere rimasta padrona esclusiva e libera del proprio
tempo, le consente di dedicarsi pienamente sia ai propri molteplici interessi …
sia ai propri consolidati affetti e sentimenti”.
L’affermazione del reclamante secondo cui non vi sarebbe adeguata prova né
che P__ abbia rinunciato alle proprie aspirazioni professionali in accordo col
marito, né che il tempo libero poi a disposizione sia stato impiegato per
dedicarsi alla crescita e all’educazione dei tre figli sono in stridente contrasto
con le ammissioni e le prove sopra riportate.
L’impegno da profondere per la crescita, educazione e cura di tre figli e per la
conduzione di una villa di 400 mq con annesso terreno è fatto notorio e va
certamente oltre l’aiuto che può venire dal personale di cui ha narrato __ G__
onde, anche a prescindere dalle testimonianze indicate in sentenza, la
valutazione del primo Giudice secondo cui le scelte lavorative di P__ sono
state dettate dalle necessità correlate al ruolo endofamigliare di cura e crescita
di tre figli deve ritenersi corretta in base alle ammissioni effettuate da G__ __
negli atti del processo, alla testimonianza di Sempronia e perchè le scelte di
vita effettuate da P__ M. nei fatti sono state condivise da G__ __ il quale,
secondo il notorio, se ne è avvantaggiato in termini di maggior tempo e libertà
per dedicarsi alla propria attività imprenditoriale.
Quanto riferito da Sempronia sul non avere il G__ “nulla in contrario a che la
signora P__ svolgesse attività lavorativa” non significa che laddove P__ M.
avesse deciso di dedicarsi alla propria attività professionale G__ __ sarebbe
stato disponibile a svolgere quelle mansioni famigliari cui la moglie non si fosse
potuta dedicare per l’impegno da profondere in un’attività lavorativa.
Neppure è vero quanto afferma il reclamante sull’avere P__ M. ammesso di
non aver più cercato una nuova occupazione lavorativa in quanto la condizione
sociale raggiunta non le consentiva di svolgere attività lavorative considerate
inferiori a quella originariamente svolta, con ciò rivelando di non essersi
adoperata a cercare un’altra occupazione.
Le affermazioni contenute alle pagine 11 e 12 della memoria con cui P__ M. si
è costituita nel primo giudizio sono di tutt’altro tenore leggendosi: “… la Sig.ra
P__ ha sacrificato la propria carriera in funzione della famiglia e al fine di
consentire al marito di sviluppare la propria azienda, scevro di impegni
familiari” (pag. 11); a pagina 12 della stessa memoria si legge, poi: “Infatti, a
oltre 55 anni, nella difficile situazione economica attuale, dopo essere stata per
oltre vent’anni al di fuori del mondo del lavoro, senza le possibilità economiche
di aprire uno studio, senza più alcuna clientela, senza alcun aggiornamento
professionale e con una normativa fiscale che si modifica di giorno in giorno …,
appare impossibile per la convenuta riattivarsi per ricominciare a svolgere la
propria attività di commercialista. Si tenga poi presente che la condizione
sociale raggiunta non le consentirebbe di svolgere attività lavorative
considerate a torto o a ragione inferiori a quelle originariamente svolte”.
Il senso di tali affermazioni è stato stravolto dal reclamante.
In ogni caso all’epoca della separazione (2009) P__ M. aveva 52 anni, cioè
un’età nella quale un nuovo inserimento nel mondo del lavoro è
oggettivamente difficile anche a prescindere da remore legate “alla condizione
sociale raggiunta”.
Quanto ai capitali utilizzati per l’acquisizione di quote della SpA G__ avvenuta
nel 2005, in sede di interrogatorio G__ __ ha affermato che nel 2005 sono stati
utilizzati due milioni di euro in parte di sua proprietà e in parte della sorella
Sempronia per acquisire le quote dei vecchi soci della SpA G__; che la moglie
non era d’accordo sull’utilizzo nell’investimento societario dei loro risparmi e
dell’eredità del padre del G__ tanto che P__ M. si era preoccupata di trasferire
cifre importanti dai conti comuni sui propri conti personali.
G__ __ ha, quindi, ammesso che per l’acquisizione societaria egli ha utilizzato
anche risparmi accumulati durante la vita matrimoniale e, quindi, riconducibili,
per quanto sopra detto, anche al contributo dato da P__ al menage
famigliare.
Sul punto l’impugnata sentenza è solo apparentemente contraddittoria.
Il primo Giudice ha, da un lato, escluso che P__ abbia contribuito alla
formazione del patrimonio del marito e abbia fattivamente concorso alla
crescita della sua attività imprenditoriale, dall’altro, affermato che la disparità
reddituale e patrimoniale esistente tra le parti, che vede la moglie in posizione
deteriore, ha una relazione causale specifica e diretta con un ruolo
endofamiliare trainante assunto dalla P__ nei trenta anni di vita matrimoniale e
con la rinuncia della P__ al proprio lavoro e che la P__ ha così contribuito
fattivamente all’arricchimento del marito, consentendo a quest’ultimo di
dedicarsi con successo alle proprie attività imprenditoriali.
La contraddizione su cui argomenta il reclamante è solo apparente posto che le
affermazioni contenute in sentenza sono agevolmente interpretabili nel senso
di avere il primo Giudice escluso che P__ abbia dato un contributo diretto
all’attività imprenditoriale del marito, cioè con capitali esclusivamente propri o
con un ruolo lavorativo inserito nell’organizzazione aziendale del marito, ma ha
comunque riconosciuto un contributo indiretto dato da P__ M. al successo
imprenditoriale e, quindi, all’arricchimento di G__ __ per il fatto di essersi
dedicata completamente alla cura della casa e dei figli così agevolando lo
svolgimento da parte del marito della propria attività imprenditoriale.
In ogni caso la mancanza di un contributo diretto, così come il fatto che
l’attività imprenditoriale di G__ __ è stata svolta contando soprattutto su un
rilevante patrimonio di provenienza paterna sono circostanze che non
permettono di ricondurre al contributo di P__ la complessiva ricchezza di G__
__, come stimata dal CTU, cosicchè corretto è l’importo stabilito nell’impugnata
sentenza ed infondato l’appello incidentale proposto da P__ M. .
L’acquisizione delle quote della SpA G__ è avvenuta nel 2005.
Il 22-7-2009 è stata emanata la sentenza di separazione che, recependo le
conclusioni congiunte dei separandi, assegnava la casa coniugale a P__ fino
all’indipendenza economica dei figli, stabiliva un assegno di mantenimento in
favore di P__ M. di euro 4.000 mensili, rivalutabili, disponeva un contributo
diretto di G__ __ al mantenimento dei figli F e L, maggiorenni ma non
autosufficienti, pari ad euro 1.000,00 per ciascuno, obbligava P__ M. a
trasferire in favore del marito la somma di euro 120.000,00 mentre G__ __ si
impegnava a versare a P__ M. la somma di euro 100.000 con rate annuali di
euro 10.000,00 cosicchè i coniugi si davano reciprocamente atto di avere così
regolamentato ogni rapporto economico pendente e di non avere più nulla a
pretendere l’uno dall’altro.
Tali reciproche concessioni portano a ritenere regolata tra le stesse parti, in via
transattiva, l’eventuale spostamento di somme effettuato da P__ M. da conti
comuni a conti personali di cui ha narrato G__ __.
Quanto, poi, al fatto che l’importo dell’assegno divorzile è superiore a quello
del contributo al mantenimento stabilito in sede di separazione questa Corte,
pur conoscendo l’orientamento in proposito espresso dalla Corte di Cassazione
nella sentenza n. 5605/2020, ritiene che l’assegno divorzile stabilito
nell’impugnata sentenza sia, nella fattispecie, sostanzialmente in linea con tale
orientamento se si considera, da un lato, il complesso dei benefici accordati a
P__ M. in sede di separazione (oltre al contributo di euro 4.000,00 mensili,
anche l’assegnazione della casa famigliare di cui le parti sono usufruttuarie al
50% ciascuna, quota di usufrutto il cui valore è stato stimato dal CTU in euro
108.000,00, nonchè la somma di euro 100.000,00 in rate annuali di euro
10.000,00); dall’altro, il lungo tempo trascorso dalla separazione ad oggi (11
anni).
Aggiungasi che solo nel giudizio di divorzio è stata compiuta un’approfondita
analisi della situazione economico-patrimoniale delle parti proprio in ragione
dei differenti presupposti dell’assegno divorzile rispetto al contributo al
mantenimento dovuto in regime di separazione e per la necessità, quindi, di
stabilire la reale entità dell’eventuale sperequazione reddituale e patrimoniale
esistente tra i coniugi.
Ove accada, come nella fattispecie, che l’assegno divorzile deve assolvere
anche a quella funzione compensativa-perequativa su cui ampiamente
argomenta il primo Giudice perché sono provati la sperequazione reddituale e
patrimoniale, da un lato, e dall’altro il nesso tra tale sperequazione ed i ruoli
endofamigliari svolti dalle parti in costanza di matrimonio, l’ammontare
dell’assegno divorzile deve essere parametrato in primis all’entità di tale
sperequazione che è dato diverso, come sottolinea la stessa Corte di
legittimità, dal tenore di vita avuto dai coniugi in costanza di matrimonio.
Infondata è, infine, la doglianza afferente la regolazione delle spese di lite.
Considerando che G__ __ chiedeva, in via principale, il rigetto della domanda
avente ad oggetto l’assegno divorzile ed in subordine la fissazione di importi
notevolmente inferiori a quanto stabilito, che l’assegno divorzile è stato
l’oggetto principale del contrasto tra le parti e della complessa istruttoria
svolta, se ne ricava un giudizio di prevalente soccombenza di G__ __ che rende
corretta la regolazione delle spese di lite stabilita nel provvedimento reclamato.
Quanto al presente giudizio la reciproca soccombenza costituisce giusto motivo
per integralmente compensare tra le parti le relative spese.
P.Q.M.
LA CORTE
1) rigetta l’appello principale e l’appello incidentale dichiarando integralmente
compensate tra le parti le spese relative al presente giudizio.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13 comma 1-quater
DPR 115/2002 (T.U. Spese di Giustizia).

La deroga della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non può essere estesa alle cause di separazione giudiziale dei coniugi

Cass. civ. Sez. I, Ord., 7 settembre 2020, n. 18612 – Pres. Giancola, Rel. Cons. Parise

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1744/2016 proposto da:
C.G.B., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli avvocati Ganci Francesco, Strippoli Elisa, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
L.M.M.A., elettivamente domiciliata in Roma, Via Terenzio n. 21, presso lo studio dell’avvocato Amato Fausto Maria, rappresentata e difesa dall’avvocato Amato Claudia, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 30/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/07/2020 dal cons. Dott. PARISE CLOTILDE.
Svolgimento del processo
1. La Corte d’Appello di Palermo, con decreto del 18.7.2011, dichiarava improcedibile il reclamo proposto da L.M.M.A. contro il provvedimento del Tribunale che, in sede di revisione delle condizioni della sua separazione dal coniuge C.G.B., aveva ridotto la misura dell’assegno di mantenimento che questi era tenuto a versarle mensilmente. La Corte territoriale rilevava che la notificazione del ricorso introduttivo del procedimento era stata eseguita dalla reclamante oltre il termine assegnatole dal Presidente nel provvedimento con il quale era stata fissata l’udienza di comparizione delle parti e che la reclamante doveva ritenersi decaduta dalla facoltà di ottenere una proroga di tale termine, che avrebbe dovuto essere richiesta prima della sua scadenza.
2. Il ricorso straordinario per cassazione proposto da L.M.M.A. è stato accolto da questa Corte con ordinanza n. 16677 del 22/07/2014, con la quale è stato affermato che il reclamo proposto alla Corte d’appello avverso il provvedimento camerale adottato dal Tribunale (nella specie in sede di revisione delle condizioni di separazione dei coniugi) non è improcedibile qualora il convenuto si sia regolarmente costituito in giudizio, come era avvenuto nel caso scrutinato, restando così sanato, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., il vizio derivante dal mancato rispetto del termine ordinatorio assegnato al reclamante per la notificazione del ricorso e non prorogato con istanza proposta prima della sua scadenza.
3. Con ordinanza depositata il 30-5-2015 la Corte d’appello di Palermo, pronunciando quale giudice di rinvio, ha accolto il reclamo proposto da L.M.M.A. e, in riforma del decreto del Tribunale di Palermo impugnato, ha rigettato la domanda di modifica delle condizioni della separazione proposta da C.G.B..
4. Avverso il suddetto provvedimento C.G.B. propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, nei confronti di L.M.M.A., che resiste con controricorso.
5. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1 c.p.c.. La controricorrente ha depositato memoria illustrativa.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la nullità del procedimento relativo al giudizio di rinvio per violazione dell’art. 392 c.p.c. e dell’art. 92 Legge ordinamento giudiziario. Assume la tardività della riassunzione del giudizio di rinvio effettuata dalla L.M., rilevando che la sentenza di questa Corte era stata depositata il 22 luglio 2014 e il ricorso in riassunzione era stato depositato il 3-12-2014, ossia dopo che il termine di tre mesi per la riassunzione era già scaduto (ad avviso del ricorrente in data 22/10/2014). Sostiene che, nel caso di specie, non debba trovare applicazione la sospensione dei termini ex art. 92 legge ordinamento giudiziario “dovendo assimilarsi la materia in questione avente ad oggetto la misura dell’assegno di mantenimento da versare al coniuge a quella degli alimenti”. In subordine rileva che la riassunzione avrebbe dovuto farsi con citazione e, anche a volere ritenere applicabile la sospensione feriale, la notifica della riassunzione era avvenuta in data 18-12-2014, oltre il termine di tre mesi, pur aumentato di quarantacinque giorni. Ad avviso del ricorrente, pertanto, il processo avrebbe dovuto dichiararsi estinto, con il conseguente passaggio in giudicato del decreto del Tribunale di Palermo depositato il 24-12-2010.
2. Con il secondo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in forza del combinato disposto di cui all’art. 156 c.p.c., comma 7, art. 2909 c.c. e art. 710 c.p.c., chiedendo l’affermazione del seguente principio di diritto: “Viola il combinato disposto di cui all’art. 156 c.c., comma 7 – art. 2909 c.c. e art. 710 c.p.c. il giudice quando, ancorchè risulta provata una contrazione del reddito e/o delle condizioni complessive economico-patrimoniali di uno dei coniugi, rigetta l’istanza di riduzione dell’assegno per il mantenimento dell’altro coniuge, basando a fondamento della propria decisione circostanze già note, conoscibili dedotte o comunque deducibili durante il precedente giudizio di separazione dei coniugi, ormai definito con sentenza passata in autorità di cosa giudicata”. Deduce che la Corte territoriale ha posto a fondamento della decisione impugnata esclusivamente circostanze già dedotte nel giudizio di separazione personale definito con la sentenza del Tribunale di Palermo, passata in giudicato, n. (OMISSIS), ossia il fatto che gli standard di vita in (OMISSIS), ove vive il ricorrente, sono notoriamente inferiori rispetto a quelli dell’Italia.
3. Con il terzo motivo lamenta la “violazione e/o falsa applicazione di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione alla motivazione dell’ordinanza che risulta essere inesistente e/o meramente apparente”. Ad avviso del ricorrente la motivazione dell’ordinanza impugnata è fondata su una premessa giuridicamente inesistente, perchè riguardante fatti e circostanze coperti da giudicato, che non dovevano essere nuovamente considerati dalla Corte di Appello.
4. Con il quarto motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. relativamente alla statuizione di condanna alle spese di lite di cui all’ordinanza impugnata, da riformarsi in conseguenza dell’accoglimento dei primi tre motivi di ricorso.
5. Il primo motivo è infondato.
5.1. Secondo il costante orientamento di questa Corte, al quale il Collegio intende dare continuità, la deroga della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, di cui alla L. n. 742 del 1969, art. 1 prevista per le cause inerenti ad obblighi alimentari, non può essere estesa alle cause di separazione giudiziale dei coniugi, ancorchè pendenti in fase d’impugnazione con riguardo anche alle statuizioni adottate in materia di alimenti (da ultimo Cass. n. 1874/2019). Inoltre, in tema di separazione e divorzio, in quanto l’appello deve essere proposto con ricorso, anche la riassunzione in sede di rinvio va fatta nella medesima forma e, come il tempestivo esperimento del gravame proposto invece con citazione resta pur sempre legato al deposito del relativo atto in cancelleria nei termini di legge, così occorre parimenti ritenere riguardo al giudizio di riassunzione in sede di rinvio. Ai sensi della L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 23 infatti, l’appello avverso le sentenze di separazione deve essere trattato con il rito camerale, il quale si applica all’intero procedimento, dall’atto introduttivo – ricorso, anzichè citazione – alla decisione in camera di consiglio (Cass. n. 19002/2014).
5.2. Nel caso in esame, il termine di deposito per la riassunzione del giudizio di rinvio risulta, pertanto, rispettato, in quanto, dovendo aggiungersi il periodo di sospensione feriale, in allora di quarantasei giorni, il suddetto termine andava a scadere il 912-2014 (il 7-12-2014 era domenica e l’8-12-2014 era giorno festivo) e il ricorso in riassunzione è stato depositato dalla L.M. in data 3-12-2014.
6. I motivi secondo e terzo, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili.
6.1. Le censure non si confrontano con la chiara e lineare motivazione espressa dalla Corte territoriale, secondo cui non è stata ritenuta giustificata la richiesta di riduzione dell’assegno di mantenimento proposta dall’ex marito solo perchè egli è andato, nelle more, in trattamento di quiescenza, non risultando dimostrato un peggioramento complessivo delle sue condizioni economiche.
La Corte territoriale ha, anche, nuovamente valutato il fatto notorio, ossia lo standard di vita notoriamente basso in (OMISSIS) ove il ricorrente viveva e vive tuttora, alla luce del mutamento peggiorativo allegato dal medesimo, attinente al suo status di pensionato e, nel contesto di detta nuova valutazione, effettuata all’attualità, considerando i fatti sopravvenuti di rilevanza, è giunta, motivatamente, alla conclusione di cui sopra, esaminando più circostanze.
La Corte d’appello, in particolare, ha considerato non solo il costo della vita in (OMISSIS), ma anche il dato complessivo delle condizioni economiche del ricorrente accertate all’epoca della decisione, desunte sia dal tenore di vita mantenuto dall’ex marito dopo il pensionamento, non ridimensionato rispetto al passato, sia dalla sua pregressa percezione di reddito di lavoro elevato anche secondo gli standard italiani, neppure decurtato da spese di locazione perchè fruiva di alloggio aziendale, sì da poterne ulteriormente desumere che egli fosse stato “nelle condizioni di accumulare quantità di danaro significative” (pag. n. 4 ordinanza impugnata).
6.2. A fronte di detto argomentato percorso motivazionale, non ha pregio, risultando non attinente al decisum, la doglianza secondo cui la Corte d’appello avrebbe basato il proprio convincimento sui medesimi fatti valutati nella sentenza di separazione del Tribunale di Palermo emessa nel (OMISSIS) e passata in giudicato, ossia non su circostanze nuove e sopravvenute, ma sul fatto notorio che gli standard di vita in (OMISSIS) sono inferiori rispetto all’Italia.
Per quanto precisato, invece, la Corte territoriale ha proceduto ad una valutazione di tutti i fatti sopravvenuti ed è pervenuta, effettuando un accertamento di merito insindacabile in sede di legittimità, ove adeguatamente motivato, come certamente è nel caso di specie, alla conclusione che non vi sia stato un peggioramento delle condizioni economiche complessive del ricorrente, prendendo in considerazione, unitamente alle altre circostanze, anche il dato notorio relativo allo standard di vita in (OMISSIS), pure nuovamente valutato con riferimento all’epoca della decisione.
Il richiamo al “giudicato” nei termini prospettati dal ricorrente è, pertanto, inconferente, considerato, peraltro, che l’illustrazione della censura, anche mediante richiamo alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 14093/2009), pare riferirsi alla valutazione di circostanze non dedotte benchè preesistenti, il che non è nel caso di specie.
Ugualmente inammissibile è la denuncia di motivazione inesistente o apparente, tra l’altro espressa sub specie del vizio di violazione di legge e non di quello motivazionale, richiamate le considerazioni infra svolte circa l’adeguatezza della motivazione dell’ordinanza impugnata, secondo il parametro del “minimo costituzionale” (Cass. S.U. n. 8053/2014), al di sopra del quale all’evidenza si pone il percorso argomentativo di cui si è detto.
7. Il quarto motivo, attinente alle spese di lite di tutti i gradi per l’ipotesi di accoglimento degli altri motivi, resta assorbito.
8. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
9. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto (Cass. S.U. n. 5314/2020).
10. Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 5.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.
Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.

Il part time non consente di affermare la raggiunta autonomia del figlio maggiorenne.

Corte di Cassazione, 14 settembre 2020 n. 19077
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7126-2019 proposto da:
E.N., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’avvocato ENRICO PERRELLA;
– ricorrente –
contro
V.L., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR
presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’avvocato GIUSEPPE FOLLARO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5095/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 20/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 15/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. PARISE
CLOTILDE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 1035/2015 il Tribunale di Cassino rigettava la domanda di
riconoscimento dell’assegno divorzile proposta da V.L. nei confronti di E.N. e
riduceva a Euro180 mensili il contributo di mantenimento dovuto da
quest’ultimo a titolo di concorso al mantenimento della figlia A., nata nel 1993.
2. Con sentenza n. 5095/2018 depositata il 20-7-2018 la Corte d’appello di
Roma, in parziale riforma della citata sentenza del Tribunale di Cassino, ha
rideterminato il contributo paterno per la figlia in Euro 300, respingendo
l’appello incidentale proposto dall’ E. e compensando le spese di lite.
3. Avverso la citata sentenza E.N. propone ricorso affidato a tre motivi, a cui
resiste con controricorso V.L.. Le parti hanno depositato memorie illustrative.
4. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza, in
relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 345 c.p.c.,
assumendo la novità della domanda proposta in appello dalla V. relativa al
contributo di mantenimento della figlia, di cui aveva chiesto l’aumento (Euro
400 in luogo di Euro 180 stabiliti nella sentenza di primo grado), poichè non
era stato allegato alcun riferimento a fatti sopravvenuti, o alla svalutazione
monetaria, oppure alle accresciute esigenze della figlia.
4.1. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360
c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione dell’art. 147 c.p.c.,
rilevando che dall’istruttoria espletata in primo grado e dalle stesse
dichiarazioni della figlia A. era emerso che la stessa si era avviata al lavoro,
seppure con contratti a termine e a tempo parziale, ed aveva pertanto
raggiunto l’autosufficienza economica. Ad avviso del ricorrente la Corte
territoriale non ha fatto applicazione dei principi affermati da questa Corte in
tema di obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni.
4.2. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c.,
comma 1, n. 5, omesso esame di fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di
discussione tra le parti, omessa ammissione delle prove richieste e
conseguente omissione di motivazione, nonchè omessa pronuncia sulle
domande avanzate in relazione alla posizione del figlio M.. Si duole della
mancata ammissione della prova per testi, sui capitoli che riporta nel ricorso, e
delle richieste istruttorie finalizzate a dimostrare la reale condizione economica
della V. e la convivenza della stessa con altro uomo, nonchè della mancata
audizione del figlio M. su detta ultima circostanza. Lamenta altresì che la Corte
d’appello non abbia ordinato l’esibizione di tutte le buste paga e delle
dichiarazioni dei redditi della figlia A., ai fini dell’accertamento dell’entità del
reddito lavorativo effettivo della stessa, non potendo reputarsi sufficiente
quanto risultante dalle quattro buste paga depositate, relative ai mesi di
dicembre 2017 e di gennaio, febbraio ed aprile 2018.
5. Il primo motivo è infondato.
5.1. Secondo il costante orientamento di questa Corte (tra le tante Cass. n.
25055/2017 e Cass. n. 5883/2018), peraltro richiamato anche in ricorso (pag.
n. 15), in tema di separazione personale tra coniugi e di divorzio il criterio
fondamentale cui devono ispirarsi i provvedimenti relativi ai figli è
rappresentato dall’esclusivo interesse morale e materiale dei figli stessi
(previsto in passato dall’art. 155 c.c. e ora dall’art. 337 ter c.c.), con la
conseguenza che il giudice non è vincolato alle richieste avanzate ed agli
accordi intercorsi tra le parti e può quindi pronunciarsi anche ultra petitum. Il
suddetto fondamentale criterio ispiratore trova applicazione anche nell’ipotesi
in cui i figli siano maggiorenni (così nella fattispecie scrutinata da Cass. n.
5883/2018), non essendovi ragione per differenziare la posizione di questi
ultimi da quella dei figli minori, ricorrendo in entrambe le ipotesi la stessa
esigenza di tutela, connotata, per i figli maggiorenni, dal concorrente ed
accertando requisito della mancanza di autosufficienza economica, che è,
invece, in re ipsa se il figlio è minore di età. Alla stregua di detti principi, non si
pone questione di ius novorum, neppure con riguardo al giudizio di appello e,
peraltro, nel caso di specie, la Corte territoriale ha valorizzato circostanze
riconducibili temporalmente a periodo successivo all’anno 2015 (pag. n. 3
sentenza impugnata), ossia a periodo successivo a quello in cui è stata emessa
la sentenza del Tribunale, e, quindi, fatti sopravvenuti.
6. Il secondo motivo è inammissibile.
6.1. Questa Corte ha ripetutamente chiarito che il vizio di violazione di legge
consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del
provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di
legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della
stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie
concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione
della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la
cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di
motivazione: il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso
proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa,
ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o
contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato dal fatto che
solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata
valutazione delle risultanze di causa (Cass. n. 24054/2017).
6.2. Nel caso di specie, il ricorrente, nel dolersi della violazione dell’art. 147
c.c., in riferimento all’art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c., censura, in realtà, la
ricostruzione fattuale. Infatti la violazione di legge denunciata viene
prospettata dal ricorrente sulla base dell’assunto, imprescindibile, che sia
provata l’autosufficienza economica della figlia maggiorenne ed è, dunque,
mediata dalla valutazione delle risultanze processuali, presupponendo una
diversa ricostruzione, in fatto, della fattispecie concreta.
La Corte territoriale, con adeguata motivazione (Cass. S.U. n. 8053/2014), ha
esaminato i fatti allegati dal padre a sostegno della richiesta di revoca del
contributo di mantenimento in favore della figlia ed ha ritenuto, in base alle
risultanze istruttorie (buste paga, residenza anagrafica della figlia presso la
casa materna, natura e compenso del rapporto lavorativo documentato e
cessazione di quello precedente svolto in Svizzera), che la ragazza non avesse
raggiunto in pieno l’autonomia economica, rimarcando il suo diritto a
mantenere un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della
famiglia e, per quanto possibile, analogo a quello goduto in precedenza.
Il convincimento dei Giudici di merito è stato, quindi, fondato su un
accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, al di fuori delle
ipotesi, non denunciate con il secondo motivo, di cui all’art. 360 c.p.c., comma
1, n. 5, e la relativa indagine è stata condotta secondo i criteri e parametri
costantemente indicati da questa Corte (tra le tante Cass. n. 17089/2013),
confrontando le situazioni patrimoniali e reddituali di ciascuno dei genitori.
6. Anche il terzo motivo è inammissibile.
6.1. Le doglianze, formulate sub specie del vizio di cui all’art. 360 c.p.c.,
comma 1, n. 5, si risolvono in una critica alla valutazione delle risultanze
probatorie effettuata dalla Corte territoriale, censurando il ricorrente,
inammissibilmente, la scelta delle risultanze idonee a sorreggere la
motivazione, che è invece apprezzamento di fatto devoluto al Giudice di merito
e non sindacabile in sede di legittimità, ove, come nella specie, siano
adeguatamente indicate le ragioni del convincimento espresso, senza che vi sia
necessità di discutere ogni singolo elemento e di confutare tutte le deduzioni
difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze
che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili
con la decisione adottata (Cass. n. 16056/2016).
6.2. Neppure ricorre il vizio di omesso esame di fatti decisivi, atteso che,
secondo il costante indirizzo di questa Corte, al quale il Collegio intende dare
continuità, l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio
di omesso esame di un fatto decisivo qualora i fatti storici, rilevanti in causa
(nella specie la condizione lavorativa della figlia A. e la situazione economica
della madre), siano stati comunque presi in considerazione dal giudice,
ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr.
Cass. n. 27415 del 2018). Peraltro il ricorrente si duole della mancata
ammissione dei mezzi istruttori anche in relazione al contributo di
mantenimento del figlio M. (pag. n. 21 ricorso), che non è stato riconosciuto
dai giudici di merito.
7. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese del presente giudizio,
liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione in
favore del difensore della controricorrente, dichiaratosi antistatatario.
6. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto
della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del
ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-
bis, ove dovuto (Cass. S.U. n. 5314/2020).
Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le
generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30
giugno 2003 n. 196, art. 52.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del
giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 2.900, di cui Euro 100 per
esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge, con distrazione in
favore del difensore della controricorrente, dichiaratosi antistatario.
Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della
sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del
ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-
bis, ove dovuto.
Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le
generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma delD.Lgs. 30
giugno 2003 n. 196, art. 52.
Così deciso in Roma, il 15 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2020

Fama e tractatus prevalgono sul diritto all’anonimato della madre

Cass. civ. Sez. I, Sent., 22 settembre 2020, n. 19824
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 28577/2017 proposto da:
V.A.M.G., elettivamente domiciliata in Roma, Viale Angelico 38, presso lo studio dell’avvocato Sinopoli Vincenzo, rappresentata e difesa dagli avvocati Lovelli Alfredo, Lovelli Angelo Raffaele, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
M.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via Taranto 95, presso lo studio dell’avvocato Compagno Daniela, rappresentato e difeso dagli avvocati Motolese Giovanni, Quaranta Ciro Antonio, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 280/2017 della CORTE D’APPELLO SEZ. DIST. di TARANTO, depositata il 28/07/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/01/2020 da Dott. FIDANZIA ANDREA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto;
udito l’Avvocato Lovelli Alfredo per il ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento;
udito l’Avvocato Motolese Giovanni per il controricorrente, che ha chiesto il rigetto.
Svolgimento del processo
Con sentenza depositata il 28 luglio 2017 la Corte d’Appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto – rigettando l’appello proposto da V.A.M.G., ha confermato la sentenza del 19 maggio 2014 con cui il Tribunale di Taranto ha giudizialmente accertato che M.A. era figlio di V.C..
La Corte d’Appello ha condiviso l’impostazione del giudice di primo grado secondo cui le prove raccolte (consulenza immunogenetica, deposizioni di testi non legati da vincoli di parentela e/o affinità, verbale di testamento olografo) integrano plurimi indizi gravi, precisi e concordanti nell’unico senso che M.A. è figlio di V.C..
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione V.A.M.G. affidandolo a due motivi.
M.A. si è costituito in giudizio con controricorso.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo V.A.M.G. ha dedotto la violazione e falsa applicazione del R.D. 8 maggio 1927, n. 798, art. 9, artt. 190 e 191 c.c. del Regno d’Italia, D.P.R. n. 396 del 2000, art. 30, art. 269 c.c., D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 93, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Lamenta la ricorrente che nel bilanciamento dei contrapposti interessi del figlio di accedere alle informazioni sulle proprie radici e della madre all’anonimato, deve attribuirsi prevalenza al secondo ove la scelta iniziale dell’anonimato non sia stata revocata.
Peraltro, nell’ipotesi in cui la madre sia morta e non abbia mai revocato la scelta dell’anonimato, il diritto del figlio di conoscere le generalità della madre non può più essere esercitato, anche perchè il legislatore ha fissato in cento anni il termine per l’accesso ai dati.
Ne consegue l’inammissibilità della domanda proposta dal sig. M..
2. Il primo motivo non è fondato.
Va preliminarmente osservato che il diritto della madre a mantenere l’anonimato al momento del parto – invocato, nel caso di specie, dalla ricorrente per impedire l’accertamento giudiziale della maternità nei confronti della propria madre premorta – trova il proprio riconoscimento nel nostro ordinamento in una pluralità di norme che, integrandosi tra loro, ne consentono la tutela nel modo più ampio:
– il D.P.R. 3 novembre 2000, art. 30, comma 1, secondo cui “la dichiarazione di nascita è resa da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l’eventuale volontà della madre di non essere nominata”;
– il D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 93, comma 1 (codice in materia di dati personali), secondo cui “il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata avvalendosi della facoltà di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, art. 30, comma 1, possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformità alla legge, decorsi cento anni dalla formazione del documento”;
– La L. 4 maggio 1983, n. 184, art. 28, comma 7, secondo cui “L’accesso alle informazioni non è consentito se l’adottato non sia stato riconosciuto alla nascita dalla madre naturale e qualora anche uno solo dei genitori biologici abbia dichiarato di non voler essere nominato, o abbia manifestato il consenso all’adozione a condizione di rimanere anonimo”; – l’allegato del D.M. 16 luglio 2001, n. 349, prescrive in caso di donna che vuole partorire in anonimato (figlio non riconosciuto o di filiazione ignota) che si deve indicare il codice 999 per “Donna che non vuole essere nominata”.
Il diritto della madre all’anonimato è stato oggetto anche di un intervento della Consulta, che nella sentenza n. 278/2013, nel riconoscerne il fondamento costituzionale, ha evidenziato che riposa sull’esigenza di salvaguardare madre e neonato da qualsiasi perturbamento, connesso alla più eterogenea gamma di situazioni, personali, ambientali, culturali, sociali, tale da generare l’emergenza di pericoli per la salute psico-fisica o la stessa incolumità di entrambi e da creare, al tempo stesso, le premesse perchè la nascita possa avvenire nelle condizioni migliori possibili. La salvaguardia della vita e della salute sono, dunque, i beni di primario rilievo presenti sullo sfondo di una scelta di sistema improntata nel senso di favorire, per se stessa, la genitorialità naturale.
Se è pur vero che nella stessa sentenza sopra citata la Corte Costituzionale ha cercato di conciliare l’esigenza di riservatezza della identità della madre con il diritto del figlio a conoscere le proprie origini (riconosciuto dall’art. 8 CEDU per come interpretato dalla Corte di Strasburgo nella sentenza del 25 settembre 2012, Godelli contro Italia), giungendo a dichiarare costituzionalmente illegittimo la L. n. 184 del 1983, art. 28 comma 7, come sostituito dal D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 177, comma 2, nella parte in cui non prevede – attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza – la possibilità per il giudice di interpellare la madre (che ha dichiarato di non voler essere nominata) su richiesta del figlio, ai fini di un’eventuale revoca di tale dichiarazione, tuttavia, tale statuizione non ha affatto inteso comprimere in alcun modo la pienezza del diritto all’anonimato riconosciuto alla madre. E’ stata, infatti, da un lato, contemplata la possibilità di revoca di tale scelta solo se ciò corrisponde alla reale volontà della stessa genitrice, e, dall’altro, è stato correttamente rilevato che la previsione della irreversibilità della scelta può non corrispondere affatto all’effettivo interesse della stessa madre, venendosi sostanzialmente ad “espropriare” la persona titolare del diritto da qualsiasi ulteriore opzione, “trasformandosi, in definitiva, quel diritto in una sorta di vincolo obbligatorio”.
Nell’esame degli interessi che vengono in considerazione nel presente procedimento, non secondario rilievo deve, d’altra parte, attribuirsi anche al diritto (nel caso di specie rivendicato dal controricorrente) all’accertamento dello status filiationis.
In particolare, questa Corte ha già statuito (vedi Cass. n. 24292/2016; conf. Cass. n. 11887/2015, Cass. n. 4020/2017) che “il diritto del figlio ad uno “status” filiale corrispondente alla verità biologica costituisce una delle componenti più rilevanti del diritto all’identità personale che accompagna senza soluzione di continuità la vita individuale e relazionale non soltanto nella minore età, ma in tutto il suo svolgersi. L’incertezza su tale “status” può determinare una condizione di disagio ed un “vulnus” allo sviluppo adeguato ed alla formazione della personalità riferibile ad ogni stadio della vita. La sfera all’interno della quale si colloca il diritto al riconoscimento di uno status filiale corrispondente a verità attiene al nucleo dei diritti inviolabili della persona (art. 2 Cost. e art. 8 CEDU) intesi nella dimensione individuale e relazionale”. Con tali articolate e condivisibili argomentazioni questa Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 270 c.c., sollevata in quel giudizio dalla parte ricorrente, che aveva lamentato che la previsione di imprescrittibilità dell’azione di accertamento giudiziale della paternità o maternità, escluderebbe qualsiasi possibilità di valutazione da parte del giudice della domanda di dichiarazione giudiziale nei casi in cui l’azione sia proposta con notevole ritardo (in quella fattispecie circa quaranta anni), con l’effetto di sacrificare il diritto del presunto padre alla stabilità dei rapporti familiari maturati nel corso del tempo, imponendogli a distanza di molto tempo un accertamento coattivo del rapporto di filiazione che l’interessato avrebbe potuto richiedere prima.
In realtà, proprio la previsione della imprescrittibilità dell’azione di accertamento giudiziale sia della maternità che della paternità – unitamente a quella che la prova può essere data con ogni mezzo, a norma dell’art. 269 c.c., comma 2 – dimostra come il legislatore abbia inteso assicurare una piena tutela a tale diritto, riconoscendo l’interesse all’accertamento dello status di filiazione corrispondente alla verità biologica, in quanto componente essenziale del diritto all’identità personale, in ogni momento della vita di una persona e quindi anche in età adulta.
Deve, tuttavia, osservarsi che, ad avviso di questa Collegio, nel bilanciamento dei valori di rango costituzionale che si impone all’interprete, al cospetto del diritto al riconoscimento dello status di filiazione, quello della madre a mantenere l’anonimato al momento del parto si ponga comunque in posizione preminente. Quest’ultimo diritto, infatti, come sopra già evidenziato, è finalizzato a tutelare i beni supremi della salute e della vita, oltre che del nascituro, della madre, la quale potrebbe essere indotta a scelte di natura diversa, fonte di possibile forte rischio per entrambi, ove, nel momento di estrema fragilità che caratterizza il parto, la donna che opta per l’anonimato avesse solo il dubbio di poter essere esposta, in seguito, ad un’azione di accertamento giudiziale della maternità.
Dunque, in tale prospettiva e per garantire ampia tutela alla donna che compie tale difficile scelta, il diritto all’anonimato non può essere in alcun modo sacrificato o compresso per tutta la durata della vita della madre.
Tale regola può essere, al limite, derogata (consentendo quindi l’esercizio dell’accertamento giudiziale della maternità) solo ove fosse stata proprio la madre – come, peraltro, è accaduto nel caso che forma oggetto del presente procedimento – con la propria inequivocabile condotta, ad aver manifestato la volontà di revocare nei fatti la scelta, a suo tempo presa, di rinuncia alla genitorialità giuridica, accogliendo nella propria casa il bambino come un figlio.
Tuttavia, al di fuori del caso limite sopra enunciato, la tutela del diritto all’anonimato della madre, per tutta la durata della vita della stessa, deve essere, come detto, massima.
A diverse conclusioni si deve, invece, addivenire con riferimento al periodo successivo alla morte della madre, in relazione al quale il diritto all’anonimato in oggetto è suscettibile di essere compresso, o indebolito, in considerazione della necessità di fornire piena tutela – a questo punto – al diritto all’accertamento dello status di filiazione.
E’ pur vero che questa Corte, con la sentenza n. 22838/2016, ha espressamente affermato che ogni profilo di tutela dell’anonimato non si esaurisce con la morte della madre, non dovendosi escludere la protezione dell’identità “sociale” costruita in vita da quest’ultima, in relazione al nucleo familiare e/o relazionale eventualmente costituito dopo aver esercitato il diritto all’anonimato (e proprio in relazione a tale esigenza è stato statuito che il trattamento delle informazioni relative alle origine del figlio deve essere circondato da analoghe cautele e in modo corretto e lecito, senza cagionare danno anche non patrimoniale all’immagine, alla reputazione, e ad altri beni di primari rilievo costituzionale di eventuali terzi interessati, come discendenti e/o familiari). Tuttavia, non vi è dubbio che, in relazione a quanto sopra illustrato con riferimento all’ampiezza del diritto all’accertamento dello status di figlio naturale, nel bilanciamento dei valori di rango costituzionale che si impone all’interprete per il periodo successivo alla morte della madre, l’esigenza di tutela dei diritti degli eredi e discendenti della donna che ha optato per l’anonimato non può che essere recessiva rispetto a quella del figlio che rivendica il proprio status.
In conclusione, venendo meno per effetto della morte della madre, l’esigenza di tutela dei diritti alla vita ed alla salute, che era stata fondamentale nella scelta dell’anonimato, non vi sono più elementi ostativi non soltanto per la conoscenza del rapporto di filiazione (come affermato da Cass. 15024/2016 e Cass. 22838/2016), ma anche per la proposizione dell’azione volta all’accertamento dello status di figlio naturale, ex art. 269 c.c..
Tale soluzione si impone anche per una lettura costituzionalmente orientata della norma sopra citata – alla luce degli artt. 2 e 30 Cost., ma anche art. 24 Cost. – oltre che internazionalmente orientata (art. 117 Cost.). In proposito, l’art. 8 CEDU, nella lettura datane dalla Corte EDU (Corte EDU, 22/09/2012, Godelli c. Italia, Corte EDU, 13/02/2003, Odievre c. Francia), tende essenzialmente a premunire l’individuo contro ingerenze arbitrarie dei poteri pubblici, non contentandosi di ordinare allo Stato di astenersi da simili ingerenze, ma aggiungendovi obblighi positivi inerenti ad un rispetto effettivo della vita privata; tra questi non può non rientrare il diritto a proporre le azioni che lo stesso ordinamento nazionale offre per il riconoscimento dello status di figlio naturale di una persona.
Ne consegue che, nel caso di specie, l’azione di accertamento giudiziale della maternità proposta da M.A. dopo il decesso della madre è pienamente ammissibile per due ordini di ragioni:
– è stata proposta dopo che il diritto della madre premorta a mantenere l’anonimato si era, per le ragioni sopra illustrate, indebolito;
– in ogni caso, è stata proposta per ottenere l’accertamento della maternità nei confronti di una donna che aveva dimostrato nei fatti – come sarà evidenziato nell’ulteriore corso della trattazione – di aver superato essa stessa l’originaria scelta dell’anonimato, trattando l’odierno controricorrente come uno dei suoi figli.
3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 269 c.c., comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Lamenta la ricorrente che le circostanze di fatto in base alle quali la Corte d’Appello ha accertato il rapporto di filiazione per cui è procedimento sono del tutto diverse rispetto a quelle normativamente richieste, che presuppongono l’accertamento della identità di colui che si pretende essere il figlio e di colui che fu partorito dalla donna che si assume essere madre.
In particolare, i giudici di merito non hanno accertato lo stato di gravidanza di colei che si sostiene essere madre nei mesi che precedettero la nascita del sig. M., nè che V.C. abbia partorito un figlio nel gennaio 1934.
In mancanza di tali imprescindibili accertamenti, la prova specifica della maternità non è stata conseguita dal richiedente, avendo la Corte d’Appello fondato la decisione su semplici indizi e non su una prova.
4. Il motivo è inammissibile.
Va osservato che è costante orientamento di questa Corte che, in tema di mezzi utilizzabili per provare la paternità naturale – analogo ragionamento vale per la maternità naturale – l’art. 269 c.c., ammette anche il ricorso ad elementi presuntivi che, valutati nel loro complesso e sulla base del canone dell'”id quod plerumque accidit”, risultino idonei, per attendibilità e concludenza, a fornire la dimostrazione completa e rigorosa della paternità, sicchè risultano utilizzabili, raccordando tra loro le relative circostanze indiziarie, sia l’accertato comportamento del preteso genitore che abbia trattato come figlio la persona a cui favore si chiede la dichiarazione di paternità (cd. “tractatus”), sia la manifestazione esterna di tale rapporto nelle relazioni sociali (cd. “fama”), sia, infine, le risultanze di una consulenza immuno-ematologica eseguita su campioni biologici di stretti parenti (nella specie, madre e fratello) del preteso genitore. (Cass. n. 1279/2014).
Inoltre, il principio della libertà di prova, sancito dal citato art. 269 c.c., comma 2 – e riferibile anche alla maternità naturale – non tollera surrettizie limitazioni, nè mediante la fissazione di una sorta di gerarchia assiologica tra i mezzi di prova idonei a dimostrare la paternità o la maternità naturale, nè, conseguentemente, mediante l’imposizione al giudice di merito di una sorta di “ordine cronologico” nella loro ammissione ed assunzione, a seconda del “tipo” di prova dedotta, avendo, per converso, tutti i mezzi di prova in materia pari valore per espressa disposizione di legge (Cass. 6694/2006; Cass. 14976/2007; Cass. 12971/2012; Cass. 3479/2016).
I giudici di merito hanno fatto buon uso di tali principi, accertando il rapporto di filiazione del sig. M. con la sig.ra V. all’esito della valutazione di un complesso di circostanze, quali la consulenza immunogenetica, che ha concluso per un sicuro rapporto di parentela biologica tra i due, nonchè le deposizioni di testi non legati da vincoli di parentela e/o affinità (ad eccezione di uno) con il richiedente, da cui sono emersi sia il “tractatus”, ovvero che sin dalla tenera infanzia il M. era stato trattato dalla V. come uno dei suoi figli (che lo aveva accolto nella propria casa), sia la “fama”, essendo opinione comune in paese che il M. fosse figlio della V., tanto è vero che alla morte di Vi.Ci., figlio di V.C., fu chiamato dai Carabinieri lo stesso M. per il riconoscimento del cadavere, essendo ritenuto dalla comunità “fratello” del defunto.
Non vi è dubbio che le censure della ricorrente – che vuole circoscrivere le circostanze di fatto in base alle quali valutare il rapporto di filiazione a quelle strettamente inerenti alla fase dello stato di gravidanza ed alla nascita – si pongano in netto contrasto con l’art. 269 c.c., comma 2, che consente di provare la maternità con ogni mezzo, oltre ad essere inammissibili, in quanto di merito, essendo finalizzate a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio esaminato dai giudici di merito e ad accreditare una diversa ricostruzione della vicenda processuale.
Il rigetto del ricorso non comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, sussistendo, in ragione della novità delle questioni trattate, giusti motivi per una compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.

Erroneo l’affido condiviso se il padre è assente dalla vita del figlio.

Corte d’Appello di Bologna, 15 settembre 2020
La Corte di Appello di Bologna
Prima Sezione Civile
decidendo sul reclamo exart. 708 c.p.c. iscritto al n. 103 del 2020 R.V.G.
proposto da B__, con avv.to Valeria Mazzotta, contro il provvedimento del
Presidente Delegato del Tribunale di Bologna del 24-1-2020;
rilevato che non si è costituito L____;
Il Procuratore Generale è intervenuto, concludendo per l’accoglimento del
reclamo,
all’esito dell’udienza dell’11-9-2020;
OSSERVA
Pronunciandosi in via provvisoria e urgente sul ricorso per separazione
proposto da B___ nei confronti di L___, con l’ordinanza reclamata il Presidente
delegato del Tribunale di Bologna: a) autorizzava i coniugi a vivere separati, b)
affidava ad entrambi i genitori il minore O__, nato il ___-2008, con
collocazione presso la madre, c) assegnava a B_____ la casa famigliare, d)
regolamentava la frequentazione padre-figlio, d) poneva a carico di L____
l’obbligo di corrispondere alla moglie la somma di euro 200,00 mensili
rivalutabili, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, oltre al
50% delle spese straordinarie.
B______ ha proposto reclamo avverso detto provvedimento chiedendo che
l’adita Corte, previo ascolto del minore O___, in riforma dell’ordinanza
impugnata, disponga l’affidamento super esclusivo del minore alla madre o, in
subordine, l’affidamento esclusivo del minore alla madre; disponga che la
frequentazione padre-figlio avvenga mediante incontri protetti organizzati dai
servizi sociali territorialmente competenti.
Espone la reclamante che il provvedimento presidenziale è viziato da profili di
manifesta erroneità in quanto:
-ella aveva allegato nel ricorso introduttivo: a) l’assenza del padre nella vita
del figlio e l’incapacità dello stesso di relazionarsi con il figlio a causa di
differenze culturali e della barriera linguistica non avendo il padre mai voluto
imparare l’italiano, b) che L____ non ha mai lavorato, quindi non possiede
redditi né un luogo ove trasferirsi, fa uso frequente e cospicuo di sostanze
alcoliche e, causa anche dell’alterazione determinata dall’alcol, è accaduto che
L_____ abbia verbalmente aggredito la moglie e, in un’occasione, sia anche
stato necessario far intervenire le forze dell’ordine con conseguente
segnalazione alla Procura della Repubblica per i Minorenni e l’intervento del
Servizio Sociale, c) ad Aprile 2019 il padre i era trasferito a Nizza e
successivamente a Ginevra per fare rientro a Bologna solo alla fine di luglio
2019;
–L____ non si era costituito in giudizio né si era presentato all’udienza
presidenziale così confermando il proprio disinteresse per il figlio;
-l’esistenza di una situazione di abbandono morale e materiale del minore e
una abdicazione della responsabilità genitoriale da parte del padre che rende
necessario l’affidamento super esclusivo o esclusivo richiesto dalla madre;
-che il Presidente aveva regolamentato la frequentazione padre-figlio senza
considerare che L___ è disoccupato e non ha una sistemazione abitativa
diversa dalla casa coniugale.
L___ non si è costituito nel giudizio di reclamo.
Il Procuratore Generale è intervento nel giudizio ed ha chiesto l’audizione del
minore O____; di stabilire che gli incontri con il padre avvengano in forma
protetta, con assistenza dei Servizi; di accertare, anche tramite i Servizi, che il
padre, una volta interrotta la convivenza con la moglie, abbia una residenza
propria ove eventualmente ospitare il figlio.
All’udienza dell’11-9-2020 fissata per la discussione del reclamo la Corte si è
riservata la decisione.
Va premesso che il presente giudizio partecipa della stessa natura di cognizione
sommaria che caratterizza il provvedimento impugnato e che, come già
ritenuto da questa Corte, in sede di reclamo avverso l’ordinanza con la quale il
Presidente del Tribunale adotta i provvedimenti provvisori e urgenti
nell’interesse dei coniugi e dei figli (ex art. 708 c.p.c.) rilevano unicamente i
profili di erroneità dell’ordinanza medesima immediatamente rilevabili.
Il reclamo consiste nella rinnovazione dell’accertamento, sommario, compiuto
dal Presidente, con la conseguenza che non possono essere valutati nuovi
elementi e nuovi documenti.
Ha ritenuto in particolare questa Corte che, secondo un’interpretazione
sistematica del novellato art. 708 c.p.c., il controllo esercitato in sede di
reclamo debba intendersi finalizzato al solo scopo di eliminare al più presto
situazioni che appaiono ictu oculi macroscopicamente ingiuste ed erronee,
senza possibilità di approfondimenti istruttori che porterebbero il giudice del
reclamo a sostituirsi al giudice naturale di primo grado nell’indagine
processuale a lui riservata: pertanto, la rivisitazione del provvedimento
presidenziale dovrà essere condotta dalla Corte d’Appello alla luce delle sole
emergenze processuali in allora sottoposte al vaglio del primo giudice, così da
consentire l’eventuale riscontro di improprietà nel percorso argomentativo dal
medesimo seguito e/o la scorretta applicazione di principi di diritto, restando
invece riservata al G.I. -in aggiunta al potere di riesaminare i provvedimenti
presidenziali anche in assenza di mutamenti nelle circostanze – la possibilità di
revocare, modificare o integrare le determinazioni interinali al fine di meglio
adeguare la regolamentazione dei rapporti economici e personali alle risultanze
acquisite nella successiva fase a cognizione piena.
Il provvedimento impugnato dà atto che L____ non si è costituito in giudizio e
non è comparso all’udienza presidenziale nonostante la ritualità della notifica
del ricorso introduttivo effettuata presso la casa famigliare e che, a seguito di
un episodio di violenza assistita, il TM ha incaricato il Servizio Sociale di vigilare
sul nucleo famigliare.
Ciononostante e nonostante la gravità delle circostanze allegate dalla ricorrente
nel ricorso introduttivo secondo l’impugnato decreto non vi sono elementi
concreti che esprimono totale disinteresse del genitore verso il minore.
Tale valutazione è ictu oculi incongrua.
La contumacia di L____ nel giudizio di primo grado e la sua assenza all’udienza
presidenziale nonostante le gravissime circostanze allo stesso riferite secondo
le allegazioni effettuate dalla ricorrente nel primo giudizio e ribadite in questo
grado di reclamo (totale assenza nella vita del figlio e incapacità di relazionarsi
allo stesso, abuso di sostanze alcoliche, mancanza di autonoma sistemazione
abitativa, minacce di sottrazione del minore) è condotta processuale
(proseguita, peraltro, nel presente giudizio di reclamo) che questa Corte reputa
di per sé indicativa, quanto meno agli effetti della sommaria delibazione da
effettuarsi in sede di provvedimento temporaneo da assumere ex art. 708, 3°
comma cpc, del citato totale disinteresse che rende inopportuno un
affidamento condiviso e giustifica, quindi, l’affidamento esclusivo del minore
richiesto dalla ricorrente-reclamante.
Il totale disinteresse di L___ rispetto alle gravi circostanze che secondo le
allegazioni effettuate dalla ricorrente nel primo giudizio, e ribadite in questo
grado di reclamo, sono allo stesso riferibili, la molteplicità delle stesse (totale
assenza nella vita del figlio e incapacità di relazionarsi allo stesso, abuso di
sostanze alcoliche, mancanza di sistemazione abitativa, minacce di sottrazione
del minore) ed il fatto che il Tribunale per i Minorenni abbia già segnalato il
nucleo ai Servizi Sociali per un’attività di vigilanza sono elementi idonei anche
a far ritenere fondata la richiesta di B___ volta a far sì che gli incontri di L___
con il figlio O__ avvengano in forma protetta e vengano organizzati dai Servizi
Sociali territorialmente competenti secondo un calendario dagli stessi
prestabilito.
Le allegazioni della reclamante rendono, infatti, oltremodo necessarie le
indagini richieste anche dal PM circa la disponibilità da parte di L___a di
un’idonea sistemazione abitativa.
In via prudenziale ed in mancanza di idonea istruttoria va, altresì, disposto il
divieto di espatrio del minore O____ nato il ____-2008.
Alla sommaria delibazione propria della presente fase non si attaglia
l’incombente istruttorio richiesto sia dalla reclamante che dal PG (ascolto del
minore) anche se da tale incombente, che ben potrà essere effettuato
nell’ambito dell’istruttoria di primo grado, potranno trarsi elementi per vagliare
la correttezza o meno di quanto stabilito in sede interinale e provvisoria in
merito al regime di affidamento del minore e frequentazione dello stesso da
parte del padre.
Il reclamato provvedimento va, quindi, riformato in parte qua, disponendosi: a)
l’affidamento esclusivo di O____ alla madre B_____ con incarico ai Servizi
Sociali competenti per territorio di organizzare un calendario di incontri del
minore con il padre L____, da effettuarsi in forma protetta, b) il divieto di
espatrio del minore O_____ nato il ____-2008.
L’impugnato decreto resta confermato nel resto.
Le spese del presente reclamo verranno regolate con il merito.
P.Q.M.
LA CORTE
Visto l’art. 708 c.p.c.,
in accoglimento del reclamo,
1) dispone l’affidamento esclusivo di O____, nato il ____-2008, alla madre
B___;
2) dà incarico ai Servizi Sociali competenti per territorio di organizzare un
calendario di incontri tra il minore e il padre L____, da effettuarsi in forma
5
protetta;
3) dispone il divieto di espatrio del minore O____, nato il ___-2008,
4) conferma nel resto l’impugnato decreto.

Divieto imposto dal padre di far frequentare alla figlia, educata e cresciuta secondo la religione Cattolica, le riunioni e le adunanze dei Testimoni di Geova

Tribunale Pesaro, 09 Luglio 2020. .
Omissis

La ricorrente chiede la modifica delle condizioni di affidamento di cui al decreto del Tribunale di Pesaro in data 13. 3. 2018.
In particolare la ricorrente chiede che venga revocato il divieto a lei imposto di fare frequentare alla figlia le riunioni e le adunanze dei Testimoni di Geova.
Le condizioni in oggetto venivano stabilite dal Tribunale sulla base dell’accordo raggiunto dai due genitori.
La domanda va accolta.
Vero che la revisione delle disposizioni di affidamento dei figli, che l’art 337 quinquies c. c. consente di richiedere in ogni tempo, presuppone logicamente una modifica delle condizioni di fatto preesistenti, che renda inadeguata la disciplina stabilita.
Peraltro, trattandosi di disposizioni che concernono i figli, il mutamento può consistere anche solamente nella maggiore età del figlio, in quanto le esigenze del Figlio e le dinamiche tra genitore e figli certamente cambiano con l’aumento dell’età del minore.
Ciò detto, in tema di affidamento dei figli minori, il criterio fondamentale cui deve attenersi il giudice nel fissarne le relative modalità di esercizio è quello dei superiore interesse della prole, atteso il diritto preminente dei figli ad una crescita sana ed equilibrata. Ne consegue che, in caso di conflitto genitoriale sull’educazione religiosa del minore, possono essere adottati anche provvedimenti contenitivi o restrittivi dei diritti individuali di libertà religiosa dei genitori purché intervengano all’esito di un accertamento in concreto, basato sull’osservazione e sull’ascolto del minore, dell’effettiva possibilità che l’esercizio di tali diritti possa compromettere la salute psico-fisica o lo sviluppo dei figli minori. (Cass. civ. n. 2196/2019).
Nel caso di specie non vi è alcun elemento per ritenere che la frequentazione delle cerimonie della religione praticata dalla madre possa compromettere in qualche modo la salute psicofisica e la crescita della minore.
Nulla di concreto ha lamentato ed allegato sul punto il resistente.
Il pregiudizio per il minore non può infatti essere valutato-come ricordato dalla Suprema Corte con la sentenza citata – su astratte considerazioni dei principi della religione praticata dal genitore (Cass. civ. n. 21916/2019).
Non è inoltre rilevante che – come nel caso di specie – al minore sia stata inizialmente trasmessa da entrambi i genitori una comune e diversa fede religiosa (vedere sempre Cass. civ. n. 21916/2019).
D’altra parte nel caso di specie la minore – come espressamente previsto nelle condizioni stabilite dal Tribunale – può frequentare ed incontrare parenti o amici facenti parti di movimento dei Testimoni di Geova e nessun divieto è imposto alla madre – e logicamente non poteva essere altrimenti – in relazione alla possibilità di fare conoscere e trasmettere alla figlia i principi della religione abbracciata.
In questo contesto appare quindi anche illogico non permettere alla figlia di potere frequentare le cerimonie della religione seguita dalla madre.
Peraltro, essendo incontestato che la minore pratichi sin da piccola la religione Cattolica, ciascun genitore dovrà rispettare il credo dell’altro genitore, permettendo e non impedendo alla minore non solamente di praticare e frequentare le celebrazioni religiose dell’altro genitore, ma anche tutte quelle tradizioni ed attività, direttamente o indirettamente legati alla religione di ciascun, genitore, anche se in contrasto con i principi della propria religione, come, a titolo meramente esemplificativo, feste, compleanni e recite scolastiche.
Va accolta anche la domanda di modifica avanzata dal resistente.
Sul punto non vi sono contestazioni.
Andrà naturalmente rispettato il numero massimo previsto nel mese di competenza.
Le ragioni della decisione e la complessità della materia trattata giustificano la compensazione delle spese.
P. Q. M.
a modifica del decreto del Tribunale di Pesaro in data 13. 3. 2018;
revoca il divieto imposto a P. di fare frequentare alla figlia le riunioni e le adunanze dei Testimoni di Geova;
concede al padre, previo accordo dell’altro genitore, di tenere la figlia anche due weekend consecutivi anziché alternati, sempre naturalmente rispettando ti numero massimo previsto;
prescrive ai due genitori di rispettare il credo dell’altro genitore, permettendo e non impedendo alla minore non solamente di praticare e frequentare le celebrazioni religiose dell’altro genitore, ma anche tutte quelle tradizioni ed attività, direttamente o indirettamente legati alla religione di ciascun genitore, anche se in contrasto con i principi della propria religione, come, a titolo meramente esemplificativo, feste, compleanni e recite scolastiche;
compensa le spese.