Violazione degli obblighi di assistenza e di rispetto da parte del marito, infedeltà coniugale reiterata della moglie e pronuncia di addebito reciproco.

Trib. di Ravenna, 23 aprile 2020, sent. n. 298
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r. 2764/2016 R. promossa da:
GAIA (C.F.), con il patrocinio dell’avv. L.B.M. ed elettivamente domiciliata in VERONA, presso il
difensore avv. L. B. M.
RICORRENTE contro
CORNELIO (C.F.), con il patrocinio dell’avv. F.M. ed elettivamente domiciliato in VERONA,
presso il difensore avv F. M.
CONVENUTO con l’intervento ex lege del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Verona.
in punto a: Divorzio contenzioso – Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
All’udienza del giorno 10.10.2019 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni.
Parte ricorrente: GAIA
“Disporsi che CAIETTA e CAIETTO siano affidati ad entrambi i genitori che eserciteranno la responsabilità
parentale in modo condiviso e con domiciliazione di entrambi presso /’abitazione materna.
2. In via subordinata nella denegata ipotesi di non accoglimento delle conclusioni del capo 1 del presente verbale
disporsi che, fermo il regime di affidamento condiviso, CAIETTA sia domiciliata presso la madre e CAIETTO
presso il padre. Disporsi che in entrambe le ipotesi, attesa l’età, il grado di maturità espresso dai minori e la loro
capacità di discernimento, ciascun figlio possa frequentare liberamente l’altro genitore, previa comunicazione tra
questi ultimi ed indicativamente:
– un fine settimana ogni 15 giorni da! sabato alla domenica sera;
– due pomeriggi la settimana con pernottamento;
– una settimana durante le vacanze natalizie alternando Natale e Capodanno;
– la metà delle vacanze pasquali;
– quindici giorni durante il periodo estivo.
3. Disporsi che CORNELIO versi a GAIA, a titolo di contributo a! mantenimento dei minori la somma di
€ 500,00 mensili, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario e con
rivalutazione annua secondo gli indici Istat.
4. In via subordinata nell’ipotesi di mancato accoglimento del capo 1 delle presenti conclusioni, disporsi che
CORNELIO corrisponda a GAIA per il mantenimento di CAIETTA l’importo di €200,00 mensili,
rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat.
5. Disporsi che il padre rimborsi forfettariamente le spese scolastiche ed extrascolastiche, di cui al Protocollo 3
dicembre 2018, nella misura di € 200,00 mensili ed escluse le spese mediche da documentare così individuate:
I ) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche de!
Servizio sanitario nazionale prescritte da! medico curante; cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche; ticket
per trattamenti sanitari erogati da! S.S.N. e per medicinali prescritti da/ medico curante;
II ) spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche
e oculistiche; cure termali e fisioterapiche; trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
6. Nella denegata ipotesi di non accoglimento del capo 1 delle presenti conclusioni, porsi a carico di entrambi i
genitori l’obbligo di rimborsarsi reciprocamente il 50% delle voci di spese accessorie sostenute per la prole:
I) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche de! Servizio
sanitario nazionale prescritte da! medico curante; cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche; ticket per
trattamenti sanitari erogati da! S.S.N. e per medicinali prescritti da! medico curante;
II) spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e
oculistiche; cure termali e fisioterapiche; trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
III) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuote di
secondo rado richieste da istituti pubblici; libri di testo,
Sentenza n. 899/2020 pubbl. il 23/06/2020 RG n. 2764/2016 eventualmente anche usati, e materiale di
corredo scolastico di inizio anno; gite scolastiche senza pernottamento; costi per il trasporto pubblico;
IV ) spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste
da istituti privati e per corsi universitari; costi relativi a corsi di specializzazione; gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
V ) spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l’abilitazione alla guida di
autoveicoli nei limiti massimi di € 1.000,00 da ripartirsi equamente; l’acquisto di strumenti informatici e relativa
connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche,
ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES).
VI ) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato; centro ricreativo estivo;
attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura; viaggi e vacanze senza i genitori
7. Darsi atto che quando i genitori debbano concordare le spese di cui a! capoverso H, IV e VI (spese con
accordo) quello dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunichi la propria proposta all’altro; questi, nei
caso in cui non sia d’accordo con la spesa o con l’attività dovrà esprimere in forma scritta entro 10 giorni dalla
richiesta un motivato dissenso al sostenimento della stessa; il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso
di rifiuto immotivato, e/o contrario all’interesse dei minore, la spesa andrà comunque divisa secondo te quote
concordate tra i genitori o decise da! giudice. Siano indicate le modalità di pagamento fra i coniugi e specificato che,
nei caso di spese medico sanitarie, che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, permanga il
rispetto della reciproca tempestiva informazione.
8. Darsi atto che la ricorrente ritiene inopportuna ed anzi contraria all’interesse della minore la sua audizione.
9. Spese di lite rifuse”.
Parte resistente CORNELIO:
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili de! matrimonio celebrato ad Albisano, Torri del Benaco (VR) il
04.12.1999 tra il signor CORNELIO e la signora GAIA e trascritto nei registro degli atti di matrimonio dei
Comune di VERONA , ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere alle trascrizioni e
annotazioni di legge.
2) Affidare i figli minori CAIETTA e CAIETTO ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente di
CAIETTA presso la madre e di CAIETTO presso il padre. La responsabilità genitoriale verrà esercitata da
entrambi i genitori in modo condiviso: le decisioni di maggior interesse relative all’istruzione, all’educazione e alla
salute dei figli verranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione
naturale, nonché delle aspirazioni dei figli; le decisioni di ordinaria amministrazione verranno assunte da ciascun
genitore per il tempo in cui terrà i figli con sé.
3) Disporre che in ragione dell’età dei figli (rispettivamente 17 e 15 anni) e dei loro differente collocamento,
ciascun genitore possa frequentare liberamente CAIETTA e CAIETTO, accordandosi di volta in volta con i
medesimi, sentito l’altro genitore. Fatto salvo che ciascun genitore avrà il diritto-dovere di trascorrere con i figli minori
un periodo di due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, da concordarsi con l’altro genitore entro
il 31 maggio di ogni anno; metà delle vacanze natalizie, pasquali ed ogni altra festività, concordando di volta in
volta con l’altro genitore tempi e modalità delle visite, ne! rispetto dei principio dell’alternanza.
Sentenza n. 899/2020 pubbl. il 23/06/2020 RG n. 2764/2016
In ogni caso fatti salvi gli impegni scolastici e formativi dei minori le esigenze lavorative e gli impegni di entrambi i
genitori e ogni diverso accordo che essi concorderanno nell’interesse dei figli dandosi congruo preavviso nell’eventualità
di impedimenti.
4) Disporre che, in ragione della ripartizione paritaria dei compiti di cura genitoriale tra le parti e delle loro
equivalenti condizioni economiche, ciascun genitore provveda al mantenimento ordinario dei figli per il tempo in
cui // tenga con sé, con effetto dalla data di deposito della comparsa di costituzione de! signor CORNELIO o, in
subordine, dalla data dell’ordinanza de! Tribunale del 28.11.2018 di modifica dei provvedimenti presidenziali.
5) Porre a carico di entrambi i genitori l’obbligo di contribuire per il 50% ciascuno alle spese per il
mantenimento straordinario dei figli CAIETTA e CAIETTO, come indicate da! Protocollo Famiglia in vigore
presso i! Tribunale di Verona che di seguito si riporta:
I ) Spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del
Servizio sanitario nazionale prescritte da! medico curante; cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche; ticket
per trattamenti sanitari erogati da! S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante;
II ) Spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche
e oculistiche; cure termali e fisioterapiche; trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
HI) Spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di
secondo grado richieste da istituti pubblici; libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico
di inizio anno; gite scolastiche senza pernottamento; costi per il trasporto pubblico; nonché la retta dell’asilo nido e
delle scuole materne, nei limiti dell’importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne
comunali;
IV ) Spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste
da istituti privati e per corsi universitari; costi relativi a corsi di specializzazione; gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
V ) Spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l’abilitazione alla guida di
autoveicoli nei limiti massimi di € 1000,00 da ripartirsi equamente; l’acquisto di strumenti informatici e relativa
connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche,
ovvero connesso a! programma di studio differenziato (BES);
VI ) Spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato; centro ricreativo estivo;
attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura; spese per baby- sitting; viaggi e vacanze senza i
genitori;
Quando i genitori debbano concordare le spese di cui a! capoverso U, IV e VI (spese con accordo) quello dei due che
ritenga necessaria, od utile, la spesa comunichi la propria proposta all’altro; questi, ne! caso in cui non sia d’accordo
con la spesa o con l’attività dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso a!
sostenimento della stessa; il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato, e/o
contrario all’interesse de! minore, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise
da! giudice.
I! rimborso fra i genitori avverrà mensilmente mediante bonifico bancario dietro presentazione dei documenti di spesa,
fatte salve le spese medico-sanitarie che non necessitano di essere previamente autorizzate perché urgenti che devono in
ogni caso essere tempestivamente comunicate.
6) Con rifusione delle spese di lite o, in subordine, con rifusione quantomeno delle spese di C.T.U.”
Il Pubblico Ministero nulla ha osservato sulle conclusioni delle parti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Preliminarmente deve rilevarsi che ai sensi del novellato art. 132 c.p.c. il giudice è esonerato
dalla redazione dello svolgimento del fatto; inoltre, ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., lo stesso
non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le
argomentazioni prospettate dalle parti, ben potendosi limitare, valutate nel loro complesso le prove
acquisite nel processo e le contrapposte tesi difensive, alla indicazione dei soli elementi posti a
fondamento della decisione adottata nel caso concreto. Ancora, deve rilevarsi la legittimità della
motivazione per relationem, anche mediante il riferimento ad atti delle parti, che non può essere
considerato lesivo del principio di imparzialità e terzietà del giudice (cfr. sul punto Cass. civ. Sez.
Un. n. 642 del 16.01.2015). In ordine alla esposizione del fatto deve quindi intendersi richiamato il
contenuto degli atti introduttivi delle parti, nonché, tenuto conto del lungo iter processuale del
presente procedimento, il contenuto narrativo delle rispettive comparse conclusionali.
2. Nel merito osserva il Collegio che la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio
fra i coniugi GAIA e CORNELIO è già stata emessa con sentenza non definitiva n. 1185/2018
emessa in data 15.05.2018 (pubblicata in data 17.05.2018).
3. Dall’unione delle parti sono nati i figli CAIETTO (nato in data 15.00.2003) e C. (nata in data
11.00.2001), quest’ultima divenuta maggiorenne nelle more del deposito delle comparse
conclusionali.
Su concorde richiesta di entrambe le parti, nel corso dell’udienza presidenziale del 27.04.2016 è
stata disposta consulenza tecnica di ufficio, sia per l’accertamento delle capacità genitoriali e
l’individuazione delle migliori condizioni di affidamento, collocamento e regime di frequentazione
dei minori con ciascun genitore, sia al fine di intraprendere una terapia familiare.
Nel prosieguo del giudizio è peraltro stata disposta una integrazione peritale, anche al fine di
valutare l’intervenuto mutamento degli assetti familiari conseguente al trasferimento del figlio
minore CAIETTO presso il padre.
Nell’ambito della prima relazione peritale il consulente di ufficio ha da subito riscontrato una seria
compromissione dell’interazione comunicativa fra le parti, con una importante difficoltà, per entrambi, di
riconoscere e differenziare ii legame di coppia da quello genitoriale (cfr. pp. 15 e 16).
Quindi, il consulente di ufficio ha valutato i genitori dotati di adeguate capacità intellettive ed emotive per
potersi occupare costruttivamente della cura e dell’educazione dei figli, tuttavia riscontrando come l’esercizio
della genitorialità risultasse disturbato ed ostacolato da un assetto relazionale complessivo gravemente disfunzionale
che, al di là delle intenzioni di ciascuno, ha finito per riverberarsi sui figli, contribuendo a
determinare inconsapevolmente il radicarsi di uno doppio schieramento contrapposta la madre e la figlia
CAIETTA da una parte; dall’altre il padre e, parzialmente, il figlio CAIETTO.
Il consulente ha dunque ricollocato in questa dinamica familiare anche l’emersione dei disagi
emotivi dei figli, specialmente del minore CAIETTO.
Lo stesso ha peraltro dato conto del lavoro svolto nel corso delle operazioni peritali, non
mancando di sottolineare come i genitori avessero in quella sede compreso, almeno in parte,
l’assetto problematico scaturito dai conflitti coniugali, manifestando un buon potenziale
trasformativo, che invero avrebbe avuto bisogno di un aiuto specialistico di non breve durata (cfr.
conclusioni p. 31 relazione peritale depositata in data 09.12.2016).
Intervenuti i servizi sociali competenti per territorio in vista di un supporto genitoriale, nel corso
della fase innanzi al giudice istruttore si è preso atto della impossibilità di intraprendere detto
percorso sia per le difficoltà di entrambe le parti a scindere la dimensione coniugale da quella
genitoriale, sia per l’incapacità del padre resistente ad accedere alla propria sfera introspettiva e,
conseguentemente, a riconoscere ed elaborare le implicazioni emotive della vicenda separativa,
come peraltro già rilevato dal consulente d’ufficio durante le operazioni peritali (cfr. relazione
servizi sociali depositata in data 28.09.2017, p. 2 terzo capoverso; relazione peritale, p. 12 secondo
e quinto capoverso).
Con il trasferimento del figlio minore CAIETTO presso il padre in concomitanza con l’inizio delle
scuole superiori a settembre 2018 (cfr. relazione servizi sociali depositata in data 11.10.2018, in cui
si dà pure conto di come il nuovo assetto sperimentato di comune accordo fra i genitori e da
verificare nel tempo, abbia permesso nel breve periodo di riscontrare la cessazione degli agiti
aggressivi del minore CAIETTO nei confronti della madre), si è provveduto ad una integrazione
peritale, il cui elaborato è stato depositato in data 10.06.2019.
Ivi si è dato conto del permanere di una relazione genitoriale disfunzionale, poiché compromessa
dalle problematicità interpersonali (di coppia) già riscontrate nel corso della prima c.t.u., nonché del
perdurante prevalere nella personalità del padre CORNELIO di un atteggiamento di attribuzione
unilaterale delle difficoltà genitoriali alla madre GAIA e di una sostanziale indisponibilità ad
affrontarle in modo collaborativo (cfr. conclusioni p. 11).
Il consulente di ufficio ha invece riscontrato un miglioramento delle condizioni personali dei figli,
soprattutto in ragione della accresciuta autonomia e resilienza maturati nelle more del giudizio, che hanno
finito per costituire un fattore di protezione, riducendo il loro personale coinvolgimento nel conflitto interpersonale
dei genitori e gli aspetti di preoccupazione di rischio evolutivo (cfr. pp. 4 – 8 e conclusioni p. 11).
Il consulente di ufficio ha quindi da ultimo ritenuto sufficientemente funzionale l’assetto di
collocamento e di più libera frequentazione tra genitori e figli concordato fra le parti nel corso del
lavoro con i servizi sociali ed ha rilevato l’insussistenza di concreti margini di lavoro per trattare le
problematiche relazionali delle parti e favorire la ripresa effettiva di un esercizio autenticamente
congiunto della genitorialità, soprattutto in ragione dell’atteggiamento rigidamente oppositivo del
padre CORNELIO, evidenziando piuttosto l’opportunità di una definizione conclusiva del
contenzioso che permetta di valorizzare, all’interno di un regime di affidamento condiviso,
l’esercizio disgiunto delle funzioni genitoriali, nell’ambito delle buone risorse da ciascuno spendibili
nella dimensione diadica con ciascun figlio (cfr. p. 10 e conclusioni p. 11).
Le valutazioni esplicitate dal consulente tecnico di ufficio sono dal Collegio pienamente condivise,
poiché ampiamente argomentate e scevre da vizi logico – argomentativi; del resto le stesse parti
hanno mostrato, con la formulazione delle rispettive conclusioni (anche in via subordinata) di
aderire all’assetto da questi suggerito.
In particolare deve rilevarsi come pure la ricorrente GAIA – pur manifestando comprensibile
preoccupazione in ordine alla separazione dei fratelli conseguente al trasferimento di CAIETTO
presso il padre e, per contro, alla permanenza presso la madre della figlia CAIETTA, anche dopo il
raggiungimento della maggiore età – ha di fatto mostrato di comprendere la irrealizzabilità di un
diverso regime di collocamento in assenza di pieno ed esplicito consenso del figlio stesso, tenuto
conto altresì della età di CAIETTO, oramai ultra-sedicenne (cfr. memoria di replica parte
ricorrente, p. 3).
Reputa dunque il Collegio di stabilire che il figlio minore CAIETTO sia affidato congiuntamente
ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della genitorialità in ordine alle decisioni di ordinaria
amministrazione per il periodo in cui il figlio si trova presso l’uno o l’altro genitore, ferma la
necessità, nell’ambito della responsabilità genitoriale condivisa, di un accordo fra le parti in ordine
alle scelte di maggiore importanza di interesse del figlio.
Nessun provvedimento deve essere adottato in relazione alla figlia CAIETTA, in ragione della
sopraggiunta maggiore età.
Peraltro, deve darsi atto di come non sia oggetto di contestazione che la stessa sia ancora
dipendente economicamente dai genitori e continui a convivere con la madre.
Quanto al calendario di visite del figlio minore CAIETTO, deve confermarsi il regime di ampia
libertà già sperimentato di comune accordo dai genitori e quindi stabilirsi che ciascun genitore
possa frequentare il figlio minore CAIETTO (ragionevolmente analoga frequentazione vi sarà fra
le parti e la figlia CAIETTA, sebbene con la maggiore età siano cessati i presupposti per l’adozione
di qualsivoglia provvedimento sul punto) previo accordo diretto fra le parti e direttamente con il
figlio stesso. Ciascun genitore potrà inoltre trascorrere con il figlio minore un periodo di due
settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, da concordarsi entro il 31 maggio di
ogni anno, nonché metà delle vacanze natalizie, pasquali ed ogni altra festività, secondo il criterio
dell’alternanza e sempre previo accordo diretto fra le parti e con il minore.
4. Quanto alle statuizioni di natura patrimoniale, viene in rilevo unicamente la questione del
contributo al mantenimento dei figli, tenuto conto della pacifica autosufficienza economica delle
parti e della condizione di dipendenza della figlia CAIETTA.
Dalla documentazione versata in atti emerge che la ricorrente GAIA lavora come XXX libera
professionista e che negli ultimi tre anni ha percepito un reddito imponibile rispettivamente pari
alla somma di € 14.938,00 nel 2016, di € 25.066,00 nel 2017 e di € 33.597,00 nel 2018 (cfr. doc. 11,
20 e 24), con una reddittività netta media aumentata dalla somma di circa € 1.250,00 al mese a
quella di circa 2.250,00 al mese, calcolata su dodici mensilità.
La stessa risulta titolare del diritto di proprietà piena ed esclusiva sull’immobile in cui vive in
Rivarossa (VR) e per il quale ha acceso un mutuo con rate semestrali di restituzione, il cui
ammontare è stato pari alla somma di € 3.842,00 fino al 30.06.2017 e divenuto di € 3.428,00 dal
30.12.2017 (cfr. estratti conto doc. 21 e 25); dunque con un esborso mensile, alla attualità,
corrispondente alla somma di € 572,00.
GAIA risulta inoltre titolare di un deposito titoli con un controvalore di circa € 5.000,00 calcolato
al mese di giugno 2019, nonché di una polizza vita del valore di circa € 61.000,000 parimenti
calcolato al mese di giugno 2019 (cfr. doc. 26 e 27).
Il resistente CORNELIO risulta svolgere attività di XXX in regime di libera professione e risulta
avere percepito negli ultimi tre anni un reddito imponibile rispettivamente pari alla somma di €
20.202,00 nel 2016, di € 14.295,00 nel 2017 e di € 23.707,00 nel 2018 (cfr. doc. 8, 9 e 13).
Alla attualità, emerge un reddito medio mensile netto di circa € 1.600,00 al mese.
Il resistente risulta convivere con la compagna, signora Cornelia – occupata sul piano lavorativo e
percettrice di un reddito imponibile pari alla somma di € 9.080,00 nel 2017 (cfr. doc. 12) – dalla
quale ha avuto una figlia, Cornelietta, nata nell’anno 2013 (come si evince dalle dichiarazioni fiscali
del resistente).
Ritiene il Collegio che pur volendo considerare le spese di mutuo della ricorrente, quest’ultima,
anche tenuto conto della disponibilità del deposito titoli e della polizza vita, risulta godere di
capacità economiche complessivamente migliori, seppure non di molto, rispetto al resistente, il
quale è altresì gravato dal mantenimento (insieme alla di lui compagna) di un’altra figlia, nata dopo
la separazione delle parti.
Deve peraltro considerarsi pure come CORNELIO possa godere del risparmio conseguente alla
condivisione di spese comuni unitamente alla propria compagna, la quale risulta pure godere di un
reddito da lavoro, secondo l’importo indicato.
Non può inoltre trascurarsi, come rilevato sin dall’udienza presidenziale, che il resistente risulta
godere dell’apporto economico continuativo della propria madre, da cui ancora oggi pare
provengano i bonifici inerenti il contributo al mantenimento dei figli disposti in via provvisoria ed
urgente; ancora, come evidenziato dalla ricorrente, si evince dalla documentazione bancaria del
resistente CORNELIO l’esistenza di un conto corrente cointestato con terzi (il n. 1443) verso il
quale è registrato un bonifico (invero di importo modesto, per € 69,00) in data 14.05.2018, ma di
cui non vi è traccia in atti e di cui il resistente non ha fornito allegazione alcuna (cfr. doc. 10).
Dunque, considerate le capacità economiche di entrambe le parti e le spese su di loro gravanti,
secondo quanto sin qui precisato, il collocamento dei figli – la prima CAIETTA, presso la madre, il
secondo, CAIETTO, presso il padre – nonché le verosimili esigenze di questi ultimi, anche in
rapporto alla loro età (CAIETTA è nata in data 11.00.2001 mentre CAIETTO è nato in data
15.00.2003), reputa il Collegio di disporre che ciascun genitore provveda direttamente al
mantenimento di ciascun figlio per il tempo in cui questi si trovano presso l’uno o l’altro, con
conseguente elisione del contributo al mantenimento posto in via provvisoria a carico del padre
CORNELIO mediante la previsione di un assegno di € 200,00 al mese successivamente al
trasferimento presso lo stesso del figlio CAIETTO.
Ritiene inoltre il Collegio di disporre che entrambi i genitori provvedano a partecipare al 50% delle
spese straordinarie di ciascun figlio secondo quanto indicato nel Protocollo Famiglia del Tribunale
di Verona del 03.12.2018.
Deve dunque rigettarsi la domanda della madre ricorrente relativamente alla conferma in via
definitiva del contributo paterno al mantenimento della figlia CAIETTA, dovendosi sul punto
richiamare le argomentazioni esposte in ordine alla complessiva capacità economica dei genitori.
Deve peraltro essere rigettata anche la domanda del padre resistente di elisione dell’assegno di €
200,00 a decorrere dalla data di costituzione, o, in subordine, dal mese di ottobre 2018, a seguito
del trasferimento presso di sé del figlio minore.
Ritiene sul punto il Collegio che una precisa ponderazione delle rispettive capacità economiche
complessive dell’uno e dell’altro genitore si sia reso concretamente possibile in modo puntuale e
completo solo in questa sede decisionale, all’esito dell’esame di tutta la documentazione, fiscale e
bancaria, la cui produzione è stata disposta su ordine del giudice istruttore con ordinanza del
28.11.2018 (siccome integrata all’esito della udienza del 16.07.2019 in vista della udienza di
precisazione: delle conclusioni).
5. Le spese di lite devono essere integralmente compensate fra le parti in ragione della reciproca
soccombenza.
Le spese inerenti il pagamento dell’onorario del consulente lcea rciocon sduil eennztrea, msiab ela l ep rpianrctiip, ainle ,s osilaid qou ferlala l oinrtoe ger caotinv ad) idriettvoo nd oetel lecasn spiecaroret edp iro iucsftoferi crdeioenf ti(enpietriv eanmtreanmteb ae
GAIA a ripetere dal resistente CORNELIO quanto eventualmente anticipato al consulente anche
per la parte di questi, oltre interessi legali dalla data del pagamento e fino al rimborso effettivo.
Non può essere accolta la domanda del resistente di porre le spese di consulenza integralmente a
carico della madre ricorrente, sia tenuto conto della concorde richiesta di c.t.u. originariamente
formulate da entrambe le parti in sede di udienza presidenziale del 27.04.2016, sia in
considerazione del contenuto delle relazioni, peritali, compresa quella integrativa, in ordine al
comportamento di rigidità e chiusura manifestato dal padre resistente CORNELIO.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa di divorzio (cessazione degli effetti civili del
matrimonio concordatario) tra GAIA e CORNELIO, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o
assorbita, così dispone:
DISPONE che il figlio minore CAIETTO (nato in data 15.07.2003) sia affidato ad entrambi i
genitori congiuntamente, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso
quanto alle decisioni di maggiore importanza di interesse del minore e con facoltà di decisioni
disgiunte in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione per il tempo in cui il figlio sarà
presso l’uno o l’altro genitore; la madre avrà diritto – dovere di vedere e frequentare liberamente il
figlio CAIETTO sulla base degli accordi che saranno assunti direttamente con il figlio stesso e con
l’altro genitore; ciascun genitore potrà trascorrere con il figlio minore un periodo di due settimane,
anche non consecutive, durante le vacanze estive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno,
nonché metà delle vacanze natalizie, pasquali ed ogni altra festività, secondo il criterio
dell’alternanza e sempre previo accordo diretto fra le parti e con il minore.
DISPONE che ciascun genitore provveda direttamente al mantenimento di ciascun figlio (sia
CAIETTO, sia C., maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente) per il tempo in
cui questi si trovano presso l’uno o l’altro genitore.
ELIDE a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza, il contributo al mantenimento
ordinario posto in via provvisoria a carico del padre CORNELIO.
DISPONE che entrambi i genitori provvedano a partecipare al 50% delle spese straordinarie di
ciascun figlio secondo quanto indicato nel Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona del
03.12.2018.
DISPONE la integrale compensazione delle spese processuali fra le parti.
PONE le spese inerenti il pagamento del compenso del consulente tecnico di ufficio
definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido fra loro e con diritto della parte ricorrente
GAIA a ripetere dal resistente CORNELIO quanto eventualmente anticipato al consulente anche
per la parte di questi, oltre interessi legali dalla data del pagamento e fino al rimborso effettivo.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 17.06.2020
Il giudice relatore Francesco Bartolotti
il presidente Ernesto D’Amico