Il coniuge deve provare la consapevolezza da parte della moglie che la gravidanza è causata da adulterio.
Trib. di Reggio Emilia, sent. 26 giugno 2020 – Giud. Dr. Morlini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott. Gianluigi Morlini, ha
pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1950/2019
promossa da:
XXX (avv. MUNARI LORENZO)
PARTE ATTRICE
contro
YYY (avv. DALL’AGLIO GIULIA)
PARTE CONVENUTA
Svolgimento del processo
Promuovendo la presente controversia, XXX ha esposto che nel 1994 si era unito in
matrimonio a YYY; che nel corso del matrimonio, il 12/3/1996 la moglie aveva dato alla
luce un bambino, chiamato Z e indicato allo stato civile come figlio della coppia; che nel
1999 la coppia si era separata; che 21 anni dopo il matrimonio, con sentenza del Tribunale
di Reggio Emilia n. 1410/2005, era stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio stesso,
ed il XXX convolava a nuove nozze con altra persona; che successivamente, XXX era
venuto a sapere che durante la vita matrimoniale la moglie aveva intrattenuto una
relazione extraconiugale; che pertanto aveva promosso una causa di disconoscimento di
paternità; che nel corso di tale causa era stata disposta una CTU, la quale aveva concluso
nel senso della incompatibilità genetica tra XXX ed il figlio; che tuttavia la causa era stata
definita con sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 860/2017, tramite una pronuncia in
rito di inammissibilità, essendo la domanda stata proposta senza il rispetto dei termini
decadenziali previsti dall’articolo 244 c.c.
Ciò posto, XXX, con un atto introduttivo particolarmente schematico consistente in 26
righe di ricostruzione in fatto ed in diritto della controversia, ha evocato in giudizio la ex
moglie YYY, per ottenerne la condanna a risarcire il danno non patrimoniale e di natura
endofamiliare, quantificato in Euro 150.000, sofferto a seguito della scoperta di non essere
il padre biologico di Z ed in ragione del fatto che la moglie aveva “celato all’istante che la
propria gravidanza e la nascita del figlio era dovuta ad un rapporto con un altro uomo”
(pag. 1 citazione).
Costituendosi in giudizio, ha resistito YYY, eccependo in rito che la domanda risarcitoria
doveva ritenersi preclusa a seguito della declaratoria di inammissibilità della domanda di
disconoscimento di paternità, con la conseguenza che l’attore doveva ritenersi a tutti gli
effetti padre di Z; deducendo nel merito sia che era sempre stata convinta della effettiva
paternità dell’ex marito rispetto al figlio, e che comunque difettavano nel caso di specie i
comportamenti ingiuriosi, offensivi ed aggressivi necessari per potere configurare la
risarcibilità del danno endofamiliare; argomentando poi sempre nel merito che non vi era
prova del nesso causale tra il dedotto stato depressivo e la presunta mancata paternità;
eccependo infine la prescrizione del diritto risarcitorio azionato, per il decorso del termine
quinquennale previsto dall’articolo 2947 c.c.
La causa è stata ritenuta matura per la decisione senza dare luogo alle prove testimoniali
ed alle CTU richieste dalle parti.
In particolare, fissata una prima udienza di discussione orale con precedente termine per
note scritte, è stato disposto rinvio per la cosiddetta emergenza Covid-19, e
successivamente la causa è poi stata decisa a seguito di trattazione scritta ex art. 83 comma
7 lettera h) D.L. n. 83 del 2020 con la presente sentenza ex articolo 281 sexies c.p.c.
Motivi della decisione
a) E’ noto che già da qualche anno la giurisprudenza ha ritenuto la configurabilità degli
illeciti endofamiliari, che si hanno allorquando i comportamenti tenuti sono illeciti solo
perché commessi da persone legate da vincoli famigliari, mentre non lo sarebbero nel caso
di commissione da parte di persone non legate da tali vincoli.
In particolare, è stato spiegato che i doveri che derivano ai coniugi dal matrimonio, quali
quelli previsti dall’articolo 143 c.c. in tema di collaborazione, coabitazione, assistenza e
fedeltà (i primi tre estesi alle unioni civili dall’art. 1 comma 11 L. n. 76 del 2016), hanno
natura giuridica vera e propria.
Pertanto, viene superata la tesi per cui la violazione dei doveri coniugali è sanzionabile
solo con i rimedi tipici del diritto di famiglia (ad esempio, articoli 129 bis, 151, 156, 342 ter
c.c.; 709 ter c.p.c.; 570 c.p.; 12 sexies L. n. 898 del 1970): dalla natura giuridica degli obblighi
suddetti discende infatti che la relativa violazione, ove cagioni la lesione di diritti
costituzionalmente protetti, possa integrare gli estremi dell’illecito civile e dare quindi
luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell’articolo 2059 c.c., senza che
la mancanza di pronuncia di addebito in sede di separazione sia preclusiva dell’azione di
risarcimento (cfr. ex pluribus Cass. n. 4470/2018, Cass. n. 8862/2012, Cass. n. 610/2012,
Cass. n. 18853/2011, Cass. n. 17193/2011, Cass. n. 15557/2008, Cass. n. 13431/2008, Cass. n.
9801/2005).
La giurisprudenza ha però precisato che il risarcimento di tale danno può essere effettuato
solo nel caso in cui venga violato un diritto fondamentale di rango costituzionale, quale la
dignità della persona, e la violazione sia di particolare gravità, essendo posta in essere con
modalità insultante, ingiuriosa ed offensiva.
Coerentemente con tale assunto e con specifico riferimento al danno non patrimoniale da
adulterio, anche recentissimamente la Suprema Corte ne ha sancito la risarcibilità, alla
condizione però dell’avvenuta lesione di un diritto inviolabile della persona,
costituzionalmente protetto, e sempre purché la lesione superi la soglia della tollerabilità
(Cass. n. 6598/2019; in termini anche Cass. n. 8862/2012).
Tanto premesso in linea di diritto, si osserva in fatto che, nel pur estremamente schematico
atto introduttivo, l’attore ha effettivamente dedotto l’esistenza di un comportamento della
ex moglie astrattamente idoneo ad essere qualificato come fonte di danno endofamiliare,
ed in particolare quello di avere “celato all’istante che la propria gravidanza e la nascita del
figlio era dovuta ad un rapporto con un altro uomo” (pag. 1 citazione).
In sostanza, il comportamento violativo di un diritto fondamentale della persona e la sua
incisione con particolare gravità, vengono ricondotti non già alla mera e semplice
violazione del dovere di fedeltà e quindi alla esistenza di una relazione extraconiugale, ciò
che sarebbe rilevante ex articolo 143 c.c. nell’ambito del diritto di famiglia, ma non
potrebbe di per sé fondare una domanda di risarcimento del danno ex art. 2059 c.c. in
assenza di modalità insultante ed ingiuriosa; ma vengono correttamente ricondotti alla
diversa e distinta situazione di nascondere al marito che la gravidanza era dovuta ad
rapporto con un altro uomo.
La consapevolezza quindi, da parte della convenuta, che la propria gravidanza era dovuta
alla relazione extraconiugale, diventa un elemento costitutivo della domanda risarcitoria
posta in essere dall’attore; né potrebbe essere diversamente, proprio perché, come detto, la
mera relazione extraconiugale non è di per sé idonea a fondare la domanda risarcitoria.
Pertanto, spettava all’attore, se del caso anche in via presuntiva, dare prova di quanto
dedotto in ordine a tale consapevolezza, atteso che la convenuta ha recisamente negato
detta consapevolezza, ed anzi ha affermato che “era convinta all’epoca della CTU biologica
della paternità dell’attore” (pag. 5 comparsa di risposta).
Tuttavia, pur se onerato di tale onere probatorio ex articolo 2697 c.c., l’attore non ha fornito
alcun elemento che possa far ritenere provato, o quantomeno lumeggiato da un principio
di prova, l’esistenza in capo alla convenuta di tale consapevolezza.
Tanto basta al rigetto della domanda attorea, rimanendo assorbite tutte le ulteriori difese
della convenuta, ivi compresa quella relativa alla prescrizione ed alla mancanza del nesso
causale tra il dedotto stato depressivo e la mancata paternità.
b) Nonostante la soccombenza attorea, sussistono le gravi ed eccezionali ragioni di cui
all’articolo 92 comma 2 c.p.c., così come rimodulato a seguito della sentenza di Corte
Costituzionale n. 77/2018, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite, ragioni
integrate dall’effettiva eccezionalità e singolarità del caso sottoposto all’esame di questo
giudice, e dell’opportunità di non penalizzare chi, solo vent’anni dopo la nascita dalla
nascita, è venuto a conoscenza di non essere padre biologico di colui che aveva sempre
considerato proprio figlio.
Ai sensi dell’art. 52 comma 2 D.Lgs. n. 196 del 2003, si dispone che, in caso di diffusione
della sentenza, vadano omesse le generalità e gli altri dati identificativi di una o più parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza
disattesa
– rigetta la domanda;
– compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Reggio Emilia, il 24 giugno 2020.
Depositata in Cancelleria il 26 giugno 2020.
