Matrimonio breve senza figli mitiga la solidarietà familiare,ma c’è disparità e inabilità.
Tribunale di Alessandria, 16 giugno2021.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ALESSANDRIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: Dott. Antonio Marozzo Presidente Dott. Giuseppe Bersani Giudice Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento recante il numero R.G. 3141/2017, in materia di scioglimento del matrimonio, promosso da: P (C.F. ____________), con l’Avv. ____; – ricorrente – contro F (C.F. ____________), con l’Avv. _____ – resistente – Intervento del Pubblico Ministero in data 27 novembre 2017; posta in decisione sulle conclusioni formulate in sede di udienza del 18 marzo 2021. MOTIVAZIONE Parte ricorrente adiva l’intestato Tribunale premettendo di aver contratto matrimonio con rito civile con F in GAVI (AL) il ___/2009; l’atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di GAVI (AL) (atto n.___, parte I del registro degli atti di matrimonio dell’anno 2009), dal matrimonio non sono nati figli. Parte ricorrente deduceva come i coniugi fossero separati in virtù di sentenza di separazione n. 427/2017 emessa dal Tribunale di Alessandria in data 14.4.2017, e chiedeva a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all’art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55. Parte ricorrente chiedeva altresì che non venisse disposto alcun assegno divorzile a favore della moglie. 2 Si costituiva in giudizio F non opponendosi alla domanda di scioglimento del matrimonio, tuttavia chiedendo la corresponsione di un assegno divorzile a proprio favore. Avanti al Presidente del Tribunale, veniva inutilmente esperito il tentativo di conciliazione ed il Presidente, con ordinanza del 22.11.2017, autorizzava i coniugi a vivere separati e disponeva il passaggio alla fase istruttoria, assumendo i provvedimenti provvisori ed urgenti concernenti l’assegno di divorzio in favore della moglie. In sede di ordinanza presidenziale in particolare veniva ritenuto “la resistente, sebbene non abbia del tutto perso la propria capacità lavorativa, la conserva solo in minima parte ed è esclusa, normativamente, da una serie di impieghi incompatibili con la grave patologia di cui soffre; in proposito non è corretta e va stigmatizzata l’affermazione del ricorrente secondo cui la resistente si sarebbe volontariamente dimessa dall’impiego presso il Comune di Gavi, suggestivamente commentata con la considerazione che molti giovani avrebbero aspirato a quel posto in sua vece, vistoche si è trattato al contrario di un contratto a termine, ottenuto grazie al centro per l’impiego e non più rinnovato né rinnovabile, nonostante le richieste dell’interessata, in quanto avente ad oggetto un’attività (cantoniera) incompatibile con la patologia riconosciuta; che anche la circostanza che la resistente vive nella casa in comproprietà dei coniugi, seppur vada convenientemente apprezzata, non è tuttavia risolutiva sull’an dell’assegno divorzile, ma semmai sulla sua determinazione, al di là del fatto che la casa è ancora gravata da un mutuo consistente, attualmente pagato dal ricorrente, quindi non è affatto definitivamente acquisita al patrimonio comune dei coniugi ed è inoltre oggetto di divisione giudiziale; – che, pertanto, sussistono i presupposti dell’assegno divorzile, poiché con i propri soli mezzi la resistente non sarebbe in grado di vivere autonomamente in condizioni “libere e dignitose”; – che, nel determinare l’entità dell’assegno, si debba tener conto delle seguenti circostanze: o il quid novi rappresentato dal ricorrente rispetto alle circostanze considerate dal Tribunale nella sentenza di separazione, della nascita della seconda figlia, evento che sicuramente provoca un aumento dell’esborso economico a lui richiesto dalla nuova famiglia di fatto, cui tuttavia dovrà contribuire anche l’attuale compagna, perfettamente abile al lavoro; o la breve durata del matrimonio, protrattosi per circa 3 anni ed il fatto che dallo stesso non siano nati figli, presupposti che entrambi impongono di mitigare sotto il profilo quantitativo il principio di solidarietà su cui si fonda la sussistenza dei presupposti per riconoscere un assegno divorzile; – che, infine, nulla debba disporsi in ordine ai criteri di ripartizione degli oneri gravanti sulla casa coniugale, potendosi in questa sede provvedere solo sull’assegnazione di essa, in presenza del presupposto, assente nel caso di specie, 3
rappresentato dalla convivenza con figli minori o non economicamente autosufficienti, in quanto ogni altra questione relativa alla proprietà, al possesso e, a fortiori, al pagamento delle somme relative esula dalla competenza funzionale del giudice della separazione e/o del divorzio (Cass., sez. 1a, 1.8.2013 n. 18440)”; veniva quindi posto provvisoriamente a carico di parte ricorrente un assegno divorzile pari ad euro 300 mensili. Avanti al G.I. nominato, le parti si costituivano, integravano le proprie difese ed all’udienza in data 30.5.2018 precisavano le conclusioni come in epigrafe indicate in punto scioglimento del matrimonio, la causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione solo in punto status. Con sentenza non definitiva n. 672/2018 pubbl. il 31/07/2018 r.g. n. 3141/2017 il Tribunale di Alessandria, pronunciava quindi lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori P. ed F. Successivamente la causa veniva istruita mediante produzioni documentali, e venivano precisate le conclusioni in data 18 marzo 2021. Parte ricorrente concludeva chiedendo “pronunciare lo scioglimento del vincolo matrimoniale inter partes; – esentarlo dal corrispondere alla persona di F un contributo assistenziale mensile, sussistendo, a proprio sommesso avviso, i presupposti perché le fosse negato tout court; – ordinare all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gavi l’annotazione dell’emananda sentenza in calce all’Atto di Matrimonio tra P ed F, Anno 2009 N. ___ P.1 S. Vinte le spese in caso di resistenza” e “in subordinatissima ipotesi, porre a carico di P il pagamento a favore di F dell’importo mensile non superiore ad € 250,00 o in quell’altro equitativamente meglio visto da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT con effetto dal dì della proposizione del ricorso” (memoria integrativa parte ricorrente richiamata). Parte resistente concludeva richiamando la comparsa di costituzione e chiedendo “Pronunciare lo scioglimento del vincolo matrimoniale tra le parti, con emissione di sentenza parziale sul vincolo; 2) ordinare all’Ufficio dello Stato Civile del Comune di Gavi l’annotazione dell’emananda sentenza in calce all’atto di Matrimonio tra le parti; – 3) rigettare la richiesta del signor P. di essere esentato dal corrispondere l’assegno di mantenimento a favore della signora F.; – 4) riconoscere a favore della signora F. un assegno al mantenimento pari ad euro 850,00# mensili rivalutabile secondo gli indici Istat, (comprensivi del 50% della rata di mutuo in Gavi, circostanza imputata in capo al signor P. nel provvedimento di separazione e allo stesso precedentemente accollata da ordinanza Presidenziale).”; specificando che detto assegno non doveva intendersi comprensivo della rata di mutuo della casa, che nel frattempo è stata venduta. 4
La causa, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., veniva rimessa al Collegio per la decisione. Anzitutto si dà atto della sentenza n. 672/2018 pubbl. il 31/07/2018 r.g. n. 3141/2017, con la quale il Tribunale di Alessandria pronunciava lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori P ed F, di talché residuo oggetto del contendere è la debenza o meno di un assegno divorzile a carico di parte ricorrente. Con riguardo all’assegno divorzile, si ricorda che la lg. 898/1970 prevede all’art. 5 co. 6 “con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno odi quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.”. L’interpretazione della norma è stata in ultimo chiarita dalle Sezioni Unite che hanno statuito come “il riconoscimento dell’assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l’accertamento dell’inadeguatezzadei mezzi o comunque dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l’applicazionedei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all’età dell’avente diritto” e “le due parti della norma sono state interpretate in modo dicotomico pur essendo legate da un nesso di dipendenza logica testuale che ne impone un esame esegetico unitario. Il giudice dispone sull’assegno di divorzio in relazione all’inadeguatezza dei mezzi ma questa valutazione avviene tenuto conto dei fattori indicati nella prima parte della norma” (Cass. SS.UU., sent. 11.7.2018, n. 18287). Analizzando anzitutto la situazione economico-reddituale di F., la stessa ha dedotto di essere “affetta da sindrome demielinizzante con riconoscimento di soggetto INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% (art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 8 DL. 509/88) con la percentuale del 75% con decorrenza 29.10.2012” (all.1 resistente); parte resistente invero argomentavacome “esistono ragioni oggettive che limitano gravemente la possibilità della ex moglie di procurarsi un lavoro stabile. Tra l’altro la convenuta, nonostante la propria patologia, ha sempre dimostrato una 5
autoresponsabilità economica diretta ad ottenere l’indipendenza dal marito, ma nonostante ciò non è semplice raggiungere tale traguardo avendo una capacità lavorativa ridotta al 75% a causa della sua malattia invalidante”, al contempo dando atto di essere riuscita a reperire dei lavoretti durati pochi mesi (comparsa di costituzione). Orbene, la difficoltà a reperire un lavoro da parte della resistente deve ritenersi provata; invero a fronte di una invalidità con riduzione della capacità lavorativa pari al 75 %, si può ritenere provato anche per presunzioni semplici che sussista una oggettiva difficoltà a reperire un lavoro confacente alla propria situazione di salute. Al contempo, parte resistente ha dedotto di riuscire a reperire, comunque, dei lavori, in ultimo ha prodotto i CU2021 dai quali si desume che abbia lavorato per giorni 59 per il Comune di Gavi, e per 31 giorni per Rubber s.r.l., oltre a figurare ulteriori 49 giorni di lavoro nel CU2021 dell’INPS. Tanto per il totale di euro 3987, 21 annuali (risultanti dalle sole Certificazioni Uniche). Si deve ritenere, dunque, che parte resistente abbia comunque una capacità lavorativa residua, che riesce a mettere a frutto; detta capacità lavorativa residua tuttavia, non permette comunque a parte resistente di procurarsi mezzi adeguati – in assoluto- per il proprio mantenimento – per l’anno 2020 ha potuto disporre di circa 330 euro al mese derivanti da lavoro -. A fronte della necessità di un assegno divorzile a favore della parte resistente, si passa ad analizzare la situazione economico-reddituale di parte ricorrente; questi risulta avere a carico due figli minori, di cui il primo con problematiche di salute; parte ricorrente deduceva inoltre quali spese euro 480 mensili di affitto, 120 euro per l’asilo e 200 di vestiario. Ulteriore spesa dedotta da parte ricorrente, il mutuo della ex casa coniugale, che ammontava ad euro 540 mensili secondo quanto dedotto da parte ricorrente, appare essere venuta meno considerato che parte ricorrente in sede di comparsa conclusionale ha dato atto di come la ex casa coniugale sia stata venduta. Analizzando le dichiarazioni dei redditi di parte ricorrente emerge un reddito complessivo lordo per l’anno 2015 pari ad euro 49.257 euro, che al netto delle imposte, corrisponde a circa euro 3200 mensili (considerando 12 mensilità). Parimenti, dalla dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2020, ammissibile in quanto documentazione sopravvenuta, emerge un reddito lordo complessivo pari a 45.302, che al netto delle imposte, corrisponde a circa euro 3100 mensili (considerando 12 mensilità). Dunque, pur debitamente considerando il carico famigliare dato dai figli minori del P., comunque emerge una situazione economica dello stesso che gli permette di fare fronte ad un contributo nei 6
confronti della ex moglie, considerando anche come sia venuto meno il peso derivante dalla ex casa coniugale, dato dedotto dallo stesso ricorrente. Considerate le rispettive situazioni economiche delle parti, le spese di ognuno, la durata, breve, del matrimonio, il fatto che non siano nati figli, circostanze queste ultime che impongono di mitigare la solidarietà “post” coniugale, si reputa congruo fissare un contributo mensile al mantenimento di F pari ad euro 400. Considerato che l’ammontare dell’assegno divorzile come sopra determinato viene fondato anche su una circostanza sopravvenuta, il venir meno della casa coniugale, che comportava ulteriori spese, di cuisi era tenuto conto in sede di provvedimenti presidenziali, la debenza dell’assegno divorzile in misura pari ad euro 400 viene fatta decorrere a partire dal mese di luglio 2021. Le spese di lite, in ragione della parziale soccombenza di entrambe le parti, vanno compensate. P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede: – dà atto del già pronunciato lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i Sig. P (C.F. ___) e F (C.F. _____), in Gavi (AL), il ____ 2009; – pone a carico di P un assegno divorzile a favore di F, da corrispondersi alla stessa entro il 5 di ogni mese, a partire dal luglio 2021, pari ad euro 400, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT; – dichiara integralmente compensate le spese di lite. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.