Il coniuge richiedente l’assegno di mantenimento può utilizzare nel giudizio di separazione l’estratto conto richiesto alla banca presso cui l’obbligato ha il conto

Cass. civ. Sez. VI – 1, 31 agosto 2017, n. 20649
ORDINANZA
sul ricorso 7694/2016 proposto da:
B.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE LEVONI;
– ricorrente –
contro
R.L.;
– intimata –
avverso l’ordinanza n. 1958/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 28/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/06/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE.

Svolgimento del processo
Il Tribunale di Modena, con sentenza 7 aprile 2014, ha rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta da B.E. contro R.L., per avere illecitamente chiesto a Unicredit e ottenuto notizie relative al proprio estratto conto, poi utilizzate nella causa di separazione personale nei confronti della B., in violazione della normativa in tema di tutela della privacy e della riservatezza. L’appello è stato dichiarato inammissibile dalla Corte d’appello di Bologna, con ordinanza in data 28 dicembre 2015, perchè privo di una ragionevole probabilità di essere accolto (art. 348 bis c.p.c.).
B. ha proposto ricorso per cassazione, a norma dell’art. 348 ter c.p.c., comma 4; la R. non ha svolto difese.

Motivi della decisione
Con un unico motivo la ricorrente ha denunciato l’errata interpretazione di imprecisate norme delD.Lgs. n. 196 del 2003, in tema di privacy e trattamento dei dati sensibili.
Il ricorso è inammissibile. Con l’ordinanza impugnata la Corte bolognese ha richiamato la motivazione del Tribunale, secondo la quale, nel richiedere informazioni o documenti alla banca, la R. non aveva violato alcuna norma di legge né aveva tenuto un comportamento fraudolento; la Corte ha anche ritenuto che l’attore non avesse offerto alcuna indicazione circa il danno subito.
Tanto premesso, con il ricorso per cassazione, il B. ha censurato soltanto la prima ratio decidendi, lamentando l’illiceità del comportamento della convenuta R., ma non la seconda ratio, distinta ed autonoma, la quale è da sola sufficiente a sorreggere il provvedimento impugnato.
Il ricorso è inammissibile (v. Cass., sez. un., n. 7931/13 e 16602/2005).
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.