Va revocata l’assegnazione della casa coniugale al genitore non più convivente con il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente

Cass. civ. Sez. VI – 1, 28 settembre 2017, n. 22746
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
C.A., elettivamente domiciliata in Roma piazza del Fante 8, presso l’avv. Paolo Scipinotti che la rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al ricorso, e dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al processo al fax n. 06/3222741 e alla p.e.c. paoloscipinotti.ordineavvocatiroma.org;
– ricorrente –
nei confronti di:
G.V., elettivamente domiciliato in Roma, via Ippolito Nievo 61, presso l’avv. Giuseppina Menicucci che lo rappresenta e difende per delega a margine del controricorso e dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al processo al fax n. 06/89360453 e alla p.e.c. giuseppinamenicucci.ordineavvocatiroma.org;
– controricorrente –
avverso il Decreto n. 13095 del 2014 della Corte di appello di Roma, emesso il 23 ottobre 2013 e depositata il 5 novembre 2013, n. R.G.61732/10.
Svolgimento del processo
che:
1. La controversia concerne la richiesta del G. di modifica delle condizioni di divorzio al fine di ottenere il collocamento della figlia G.S., maggiorenne ma non ancora autosufficiente economicamente, presso di sé, con conseguente assegnazione della casa familiare e imposizione alla madre C.A. di un assegno di mantenimento in favore della figlia.
2. Il Tribunale di Roma ha accolto il ricorso ritenendo fondate le deduzioni del ricorrente circa il rapporto fortemente conflittuale fra madre e figlia e fissato in 150 Euro l’assegno di mantenimento a carico della C..
3. La Corte di appello ha respinto il reclamo della C. che ricorre ora per cassazione deducendo contrasto fra dispositivo e motivazione; illogicità e contraddittorietà della motivazione, nullità del decreto.
4. Si difende con controricorso G.V..
5. La ricorrente deposita memoria difensiva.
Motivi della decisione
che:
6. Con l’unico motivo di ricorso si rileva che la Corte di appello dopo aver affermato la fondatezza della censura della reclamante secondo cui la maggiore età di S. avrebbe dovuto precludere al giudice di primo grado la pronuncia sul collocamento, ha, tuttavia, ritenuto corretta la revoca dell’assegnazione della casa coniugale in favore della madre senza però riversare tali conclusioni nel dispositivo che si limita a rigettare il reclamo.
7. Il ricorso è inammissibile. Infatti esso non coglie né impugna la ratio decidendi della decisione della Corte distrettuale secondo cui “alla cessazione della convivenza tra genitore e figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, conseguentemente alla scelta del primo di cambiare residenza – rispetto a quella già costituente casa coniugale consegue la revoca dell’assegnazione della casa coniugale per carenza dei relativi presupposti”. Nella specie la Corte di appello ha rilevato che, già dal 2007, la C. soggiornava regolarmente presso il suo nuovo compagno fuori Roma.
8. La Corte di appello ha precisato che il decreto reclamato merita di essere confermato ma ha attribuito, per quanto si è detto al precedente punto, rilevanza alla conferma del decreto reclamato solo per ciò che concerne la revoca dell’assegnazione in favore della C. della casa familiare e le statuizioni relative al contributo economico in favore di G.S..
9. Non vi è pertanto contraddizione fra dispositivo e motivazione perché la Corte di appello ha ritenuto tamquam non esset la previsione di collocamento della figlia maggiorenne presso il padre ma ha ritenuto invece rilevante la volontà di quest’ultima di continuare a vivere nella casa familiare insieme al padre e di conseguenza ha confermato la revoca dell’assegnazione alla madre della casa familiare e l’assegnazione della stessa al padre sino al raggiungimento della indipendenza economica della figlia S. con lui convivente.
10. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in Euro 3.600 di cui 100 per spese. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma delD.Lgs. n. 196 del 2003,art.52.
Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002,art.13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma delLo stesso art. 13, comma 1 bis.