Il giudice può estendere l’obbligo di preventiva concertazione a tutte le spese straordinarie “a garanzia di entrambi i genitori ed al fine di evitare eventuali fonti di contenzioso tra le parti”

Cass. civ. Sez. VI – 1, 23 ottobre 2017, n. 25055
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12328/2017 R.G. proposto da:
B.B., rappresentato e difeso dall’Avv. Marco Tonon, con domicilio eletto in Roma, largo L. Fregoli, n. 8, presso lo studio degli Avv. Enrico Sales e Rosario Salonia;
– ricorrente –
contro
R.F.;
– intimato –
avverso il decreto della Corte d’appello di Venezia depositato il 7 novembre 2016;
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 26 settembre 2017 dal Consigliere Dott. Guido Mercolino.
Svolgimento del processo
che B.B. ha proposto ricorso per cassazione, per un solo motivo, avverso il decreto del 7 novembre 2016, con cui la Corte d’appello di Venezia ha accolto parzialmente il reclamo proposto da R.F. avverso il decreto emesso il 7 giugno 2016, ponendo a carico di ciascun genitore, nella misura del 50%, le spese straordinarie (es., mediche, scolastiche, sportive e/o ricreative) necessarie per i figli minori R.A., L. e F., documentate e previamente concordate tra le parti, confermando nel resto la decisione impugnata;
che il R. non ha svolto attività difensiva;
che il Collegio ha deliberato, ai sensi del Decreto del Primo Presidente del 14 settembre 2016, che la motivazione dell’ordinanza sia redatta in forma semplificata.
Motivi della decisione
che con l’unico motivo d’impugnazione la ricorrente censura il decreto impugnato per aver incluso tra le spese da concordare preventivamente non soltanto quelle sportive e/o ricreative, ma anche quelle mediche e scolastiche, che non costituivano oggetto del reclamo, e per avere in tal modo frainteso la portata della decisione di primo grado, che aveva previsto l’obbligo di concordare le sole spese sportive e/o ricreative che comportassero un esborso superiore ad Euro 200,00, senza considerare che il genitore affidatario dei figli minori non ha l’obbligo di concertare con l’altro genitore l’effettuazione e la determinazione delle spese straordinarie, nei limiti in cui le stesse non implichino decisioni di maggior interesse per i figli;
che, nella parte riflettente il vizio di ultrapetizione, il motivo è infondato, dovendosi escludere che, ai fini della determinazione delle modalità con cui il ricorrente deve contribuire al mantenimento dei figli, collocati presso l’altro genitore, il decreto impugnato incontrasse un limite nelle censure rivolte alla decisione di primo grado, in quanto, trattandosi di provvedimenti a tutela dei figli minori, trova applicazione il principio, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità in tema di separazione e divorzio, ma riferibile anche ai figli di genitori non coniugati, secondo cui il criterio fondamentale cui devono ispirarsi i predetti provvedimento è rappresentato dallo esclusivo interesse morale e materiale della prole, previsto in passatodall’art. 155 c.c.ed oggi dall’art. 337-ter, con la conseguenza che il giudice non è vincolato dalle richieste avanzate dai genitori o dagli accordi intervenuti tra gli stessi (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. 1, 22/05/2014, n. 11412; 20/06/2012, n. 10174; 18/03/2010, n. 6606; 3/08/2007, n. 17043);
che, nel censurare l’imposizione a suo carico dell’obbligo di concordare le spese straordinarie, la ricorrente richiama il principio, ripetutamente affermato da questa Corte in riferimentoall’art. 155 c.c., nel testo anteriore alle modificazioni introdotte dalD.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, secondo cui il carattere straordinario della spesa non implica necessariamente un obbligo di concertazione tra i genitori, ravvisabile soltanto in riferimento alle spese che implichino decisioni di maggiore interesse per i figli (come quelle imposte da eventi eccezionali ed imprevedibili), in relazione alle quali è configurabile un onere d’informazione a carico del genitore affidatario, affinché l’altro genitore possa partecipare alla decisione, mentre riguardo alle scelte attinenti ai fatti ordinari della vita del minore (come quelle in materia d’istruzione), in relazione ai quali è previsto un dovere di vigilanza del genitore non affidatario, spetta a quest’ultimo il potere-dovere di attivarsi nei confronti dell’altro genitore per concordare la scelta e, in difetto, ricorrere al giudice (cfr. Cass., Sez. 6, 30/07/2015, n. 16175; Cass., Sez. 1, 26/09/ 2011, n. 19607; 29/05/1999, n. 5262);
che nell’enunciare il predetto principio, applicabile anche a seguito della sostituzione dell’art. 155 cit. conl’art. 337-ter c.c., introdotto dalD.Lgs. n. 154 del 2013, la giurisprudenza di legittimità ha peraltro precisato che esso non ha carattere inderogabile, essendo sempre possibile, ai sensi del secondo e dell’art. 155, comma 3 (oggi sostituiti dal secondo e dell’art. 337-ter, comma 3), che il giudice determini, oltre alla misura, anche le modalità con cui il genitore non affidatario deve contribuire al mantenimento dei figli, in modo difforme da quanto previsto in linea di principio dalla legge (cfr. Cass., Sez. 1, 27/04/2011, n. 9376; 28/01/2009, n. 2182);
che, nella specie, come si evince dalla motivazione del decreto impugnato, l’estensione dell’obbligo di preventiva concertazione a tutte le spese straordinarie, ivi comprese quelle mediche e scolastiche, è stata disposta “a garanzia di entrambi i genitori ed al fine di evitare eventuali fonti di contenzioso tra le parti”, in considerazione dell’elevata conflittualità in atto tra le stesse, la cui sottolineatura, giustificando la deroga apportata al regime legale, comporta l’infondatezza delle censure sollevate dal ricorrente;
che il ricorso va pertanto rigettato, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo alla mancata costituzione dell’intimato;
che, trattandosi di procedimento esente dal contributo unificato, non trova applicazione delD.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,art.13, comma 1-quater, inserito dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228,art.1, comma 17.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2017