Risponde del reato di cui all’art. 731 c.p. il genitore che non consente al figlio minore l’istruzione scolastica

Cass. pen. Sez. III, 7 novembre 2017, n. 50624
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO;
nei confronti di:
H.M., nata in (OMISSIS) il (OMISSIS);
L.S., nato in (OMISSIS) il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 02/11/2016 del Giudice di Pace di Salerno;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa DI STASI Antonella;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BALDI Fulvio, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 2.11.2016, il Giudice di Pace di Salerno, pronunciando nei confronti di H.M. e L.S. – imputati dal reato di cuiall’art. 731 cod. pen.- per aver omesso senza giustificato motivo di impartire l’istruzione scolastica al figlio minore L.S.C. presso l’istituto scolastico “(OMISSIS)” di (OMISSIS) per l’anno scolastico 2012/2013 – dichiarava non doversi procedere per essere il reato estinto per prescrizione.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso immediato per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Salerno, chiedendone l’annullamento ed articolando un unico motivo con il quale deduce violazione degliartt. 157 e 158 cod. pen., argomentando che il reato contestato ha natura di reato permanente e, pertanto, cessata la permanenza con l’ultimo giorno di scuola dell’anno scolastico 2012/2013 (8 giugno) da tale data doveva decorrere il termine prescrizionale che spirerebbe nel giugno 2017.

Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato.
2. Erroneamente la decisione impugnata ha rilevato la prescrizione del reato contestato agli imputati.
Va osservato che la contravvenzione di cuiall’art. 731 cod. pen., relativa alla inosservanza dell’obbligo dell’istruzione elementare dei minori da parte dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ha carattere permanente, poiché la condotta omissiva si protrae per tutta la durata dell’anno scolastico e la permanenza del reato può farsi cessare con l’adempimento dell’obbligo (Sez. 3, n. 12500 del 08/10/1985, Rv. 171457).
Pertanto, tenuto conto che la contestazione è relativa all’anno scolastico 2012/2013, il termine massimo prescrizionale quinquennale, ai sensi degliartt. 157 e 160 cod. pen., maturerà nel giugno 2018.
3. La sentenza impugnata va, quindi, annullata con rinvio al Tribunale di Salerno per nuovo giudizio, ai sensi del dispostodell’art. 569 c.p.p., comma 4.
Il giudice del rinvio valuterà anche quale sia l’obbligo scolastico inosservato (nulla emergendo in proposito dagli atti processuali trasmessi a questa Suprema Corte), tenendo conto del principio di diritto secondo il quale la contravvenzione di cuiall’art. 731 cod. pen., secondo la normativa vigente a seguito dell’abrogazione dellaL. 31 dicembre 1962, n. 1859,art.8, ad opera delD.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212, è configurabile solo in caso inosservanza dell’obbligo di istruzione elementare.
In particolate, si è affermato che con l’entrata in vigore delD.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212(intitolato “Abrogazione di disposizioni legislative statali, a norma dellaL. 28 novembre 2005, n. 246,art.14, comma 14-quater”) e in particolare dell’allegato I, parte 52, laL. n. 1859 del 1962,art.8è venuta, infatti, meno la previsione che consentiva di estendere l’ambito applicativodell’art. 731 cod. pen.anche alla violazione dell’obbligo scolastico della scuola media inferiore. Attualmente, dunque, laL. 28 marzo 2003, n. 53,art.2, lett. c), stabilisce l’obbligo scolastico per almeno dodici anni a partire dalla iscrizione alla prima classe della scuola primaria (già scuola elementare) o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età; e, tuttavia, nessuna norma penale punisce l’inosservanza dell’obbligo scolastico della scuola media anche inferiore (così Sez. 7, ord. n. 29439 del 22/11/2015, P.G. Potenza in proc. Sabatino, non massimata), sicché l’eventuale estensionedell’art. 731 cod. pen.a detta ipotesi si risolverebbe in un’inammissibile interpretazione analogica in malam partem (Sez. 3, n. 4520 del 06/12/2016, dep. 31/01/2017, Rv. 268951; Sez. 3, n. 4523 del 06/12/2016, dep. 31/01/2017, Rv. 269266).

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno.