Fondata la questione di legittimità costituzionale della mancata previsione del pagamento da parte dell’erario del difensore del genitore irreperibile in un procedimento di adozione.

CORTE COSTITUZIONALE
SENTENZA N. 135 DEL 31 MAGGIO 2019
1.– Nel corso di una procedura aperta su istanza di liquidazione di onorari per
l’attività professionale svolta dal richiedente quale difensore di ufficio di una
genitrice irreperibile, nel giudizio per la dichiarazione di adottabilità del suo figlio
minore, l’adito Tribunale per i minorenni di Bari, in composizione collegiale,
premessane la rilevanza al fine del decidere, ha sollevato, con l’ordinanza in
epigrafe, questione incidentale di legittimità costituzionale dell’art. 143, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia
(Testo A)», «nella parte in cui non prevede che, in attesa che venga emanata una
specifica disciplina sulla difesa d’ufficio nei processi previsti dalla legge 4 maggio
1983, n. 184 [Diritto del minore ad una famiglia], possano essere posti a carico
dell’erario gli onorari e le spese spettanti al difensore d’ufficio del genitore
irreperibile».
1.1.– Secondo il rimettente la norma così denunciata violerebbe:
a) l’art. 3 della Costituzione, per la disparità di trattamento, cui darebbe luogo, tra il
difensore di ufficio di irreperibile nominato nell’ambito di procedimenti volti alla
dichiarazione dello stato di adottabilità di minori in condizioni di abbandono – per
il quale, irragionevolmente, non è prevista liquidazione alcuna di onorari – e il
difensore di ufficio di irreperibile nominato nell’ambito del procedimento penale, in
favore del quale il diritto a tale liquidazione è espressamente, invece, previsto
dall’art. 117, comma 1, dello stesso d.P.R. n. 115 del 2002;
b) gli artt. 1 e 35 Cost., per il vulnus arrecato a «un lavoratore che debba prestare la
propria opera professionale senza poter ottenere un compenso né dal proprio
assistito irreperibile, né dallo Stato che gli ha conferito l’incarico di difensore
d’ufficio (incarico peraltro irrinunciabile)»;
c) l’art. 24, secondo comma, Cost., per il «concreto rischio» che il difensore
nominato non presti diligentemente la propria opera professionale, non
partecipando all’attività d’udienza, attesa la sua consapevolezza di non poter
rivendicare i compensi nei confronti della parte assistita irreperibile e neanche
verso l’erario.
2.– Nel giudizio innanzi a questa Corte non vi è stata costituzione della parte
ricorrente nel procedimento a quo, né ha spiegato intervento il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto
1.– L’art. 143, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese di giustizia (Testo A)» – della cui legittimità costituzionale dubita il
Tribunale per i minorenni di Bari, chiamato a farne applicazione nel procedimento
di cui si è detto nel Ritenuto in fatto – testualmente dispone che «[s]ino a quando
non è emanata una specifica disciplina sulla difesa di ufficio, nei processi previsti
dalla legge 4 maggio 1983, n. 184 [Diritto del minore ad una famiglia], come
modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149 [Modifiche alla legge 4 maggio 1983,
n. 184, recante “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori”, nonché al
titolo VIII del libro primo del codice civile], per effetto dell’ammissione al
patrocinio, sono pagate dall’erario, se a carico della parte ammessa, […] a) a gli
onorari e le spese spettanti all’avvocato […]».
1.1.– Sulla base della disposizione censurata – argomenta in premessa il rimettente
– il difensore di ufficio di una delle parti nei processi di adozione di minori (nella
specie: il nominato difensore di ufficio della genitrice alla quale è contestata la
condizione di abbandono del figlio minore) non ha diritto ad ottenere dall’erario il
pagamento degli onorari spettantigli per l’attività svolta, ove la parte assistita sia
(come nel giudizio a quo) di fatto irreperibile, stante l’impossibilità, per detto
difensore, «sia di ricevere eventualmente nomina fiduciaria, sia di comprovare i
titoli economici che consentono l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato».
E ciò diversamente da quanto invece previsto per il procedimento penale, nel quale
«l’attività difensiva in favore dell’imputato irreperibile […] espletata d’ufficio» trova
«sancita la corresponsione economica da una espressa previsione legislativa» (art.
117, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002).
Da qui appunto, ne inferisce il Tribunale a quo, il possibile contrasto della
disposizione censurata con l’art. 3 della Costituzione, per il trattamento
ingiustificatamente e irragionevolmente deteriore riservato al difensore di parte
irreperibile nei processi ex lege n. 184 del 1983; con gli artt. 1 e 35 Cost. (richiamati,
peraltro, solo in motivazione e non anche nel dispositivo dell’ordinanza di
rimessione), «nella parte in cui tutelano il lavoro in tutte le sue forme»; e con l’art.
24, secondo comma, Cost., per il «concreto rischio che il difensore [d’]ufficio
dell’irreperibile, sapendo di non potere azionare le procedure per il recupero del
proprio credito professionale nei confronti del proprio assistito irreperibile e di non
potere richiedere la liquidazione degli onorari e delle spese all’erario, non presti
diligentemente la propria opera professionale […]».
2.– La questione è fondata in riferimento ai denunciati profili di violazione dell’art.
3 Cost., restando assorbita ogni altra censura.
2.1.– In altre occasioni, questa Corte ha più volte affermato che «la diversità di
disciplina fra la liquidazione degli onorari e dei compensi nel processo civile e nel
processo penale trova fondamento nella diversità delle situazioni comparate (da
una parte gli interessi civili, dall’altra le situazioni tutelate che sorgono per effetto
dell’esercizio dell’azione penale)» (ordinanza n. 350 del 2005; nello stesso senso, ex
plurimis, ordinanze n. 270 del 2012 e n. 201 del 2006).
Ma – a prescindere dalla pure già evidenziata esigenza che «la diversità della
disciplina vigente per il processo penale e per i giudizi civili […] sia compatibile con
la […] tendenziale unificazione dei presupposti e della regolamentazione del
benificio» del patrocinio a spese dello Stato (sentenza n. 165 del 1993) – sta di fatto
che le differenze di disciplina dei compensi professionali nelle due comparate
tipologie di processi hanno sin qui superato il vaglio di legittimità con riferimento al
quomodo o al quantum della correlativa liquidazione, mentre, con riguardo alla
norma oggetto dell’odierno giudizio, quel che viene in rilievo, e che dà fondamento
alle censure di disparità di trattamento e di irragionevolezza formulate dal
rimettente, attiene all’an stesso del compenso. Compenso che al difensore d’ufficio
del genitore irreperibile, pur obbligato ad assumerne la difesa, viene,
irragionevolmente, addirittura invece negato.
2.2.– Ciò che poi rende ancor più priva di giustificazione la denunciata disparità di
trattamento del difensore dell’irreperibile, in base al fatto che assista l’imputato o
altra parte nei giudizi ex lege n. 184 del 1983, è l’esistenza di significativi profili di
omogeneità tra detti due modelli di processo, in relazione, sia alla natura degli
interessi in gioco, sia al ruolo del difensore chiamato ad apprestarvi tutela.
La ratio della difesa nei processi di adottabilità è quella, infatti, di dare la massima
protezione ai diritti dei minori e dei loro genitori –– ai quali è appunto garantito di
far valere le proprie ragioni anche in assenza di un avvocato di fiducia –– per
evitare che l’eventuale debolezza sociale di tali soggetti influisca negativamente nel
procedimento. Ad avvicinare i processi di adozione in questione al giudizio penale
sta inoltre il fatto che in quei processi, attraverso analoghi percorsi istruttori, si
giudicano condotte che possono anche integrare parallele ipotesi di reato, e che
possono condurre ad esiti pure più dolorosi di quelli penali.
2.3.– Va, da ultimo, ancora considerato che la mancata previsione della
liquidabilità, a carico dell’erario, degli onorari spettanti al difensore d’ufficio
dell’irreperibile nei processi di adottabilità non è frutto di una scelta definitiva del
legislatore del 2002 – che, con la disposizione censurata, ha invece solo rinviato ad
una successiva «specifica disciplina sulla difesa d’ufficio, nei processi previsti dalla
legge 4 maggio 1983 n. 184» – ed è, quindi, solo conseguenza dell’inerzia del
legislatore successivo: inerzia protratta da quella lontana data a tutt’oggi.
3.– Nell’attuale contesto normativo, e alla luce dei principi costituzionali evocati, si
impone pertanto la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 143, comma 1,
del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevede che l’erario sia tenuto al
pagamento degli onorari e delle spese spettanti al difensore d’ufficio del genitore
irreperibile, come liquidati dal magistrato ai sensi dell’art. 82 del citato d.P.R.
Tale liquidazione, così come espressamente previsto dalla disposizione indicata
quale elemento di comparazione (art. 117, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002),
costituisce, comunque, una mera anticipazione, avendo lo Stato diritto di ripetere le
somme anticipate nei confronti di chi si sia reso successivamente reperibile.
Per Questi Motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 143, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)»,
nella parte in cui non prevede che siano anticipati dall’erario gli onorari e le spese
spettanti al difensore d’ufficio di genitore irreperibile nei processi di cui alla legge 4
maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
l’8 maggio 2019.