La scuola è tenuta al risarcimento del danno per non aver assegnato ore di sostegno aggiuntive in favore del minore autistico.
TAR Napoli, sez. IV, sentenza (ud. 9 ottobre 2024) 13 novembre 2024, n. 6188
Svolgimento del processo / Motivi della decisione
Premesso che i ricorrenti, in qualità di genitori dell’alunno minore -OMISSIS-,
affetto da disturbo dello spettro autistico, impugnano i provvedimenti
specificati in epigrafe, con i quali, nonostante le sue gravi patologie, l’Istituto
scolastico Scuola secondaria di I grado “B.” di S. M. la C., ha disposto che egli
sia è affiancato da un insegnante di sostegno per sole 18 ore settimanali e non
per l’intero orario scolastico (30 ore settimanali), malgrado i deficit cognitivi e
neurologici;
in particolare gravano: a) il Piano Educativo Individualizzato per l’anno
scolastico 2023/2024 del 23 ottobre 2023; b) il verbale della riunione G.L.O.
(operativo) del 23 ottobre 2023; c) la -OMISSIS-; d) la -OMISSIS- avente ad
oggetto: “Assegnazione ore di sostegno alunno d.a. -OMISSIS- nato a P. (NA) il
(omissis)”.
Lamentano che nonostante i loro solleciti, supportati da certificazione medica
attestante la gravità delle patologie sofferte dall’alunno e la continua richiesta
di ore suppletive di insegnante di sostegno, l’Istituto Scolastico resistente, in
data 15 settembre 2022, con i provvedimenti impugnati, comunicava ai
genitori che all’alunno: “…sono state attribuite n. 18 ore di sostegno su posto
EH su un tempo di scuola di 30 ore settimanali, distribuite dal Lunedì al
Venerdì”;
i deducenti agiscono inoltre per la condanna dei convenuti resistenti al
risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dal minore per effetto
dell’assegnazione di sole 18 ore di sostegno – che ritengono insufficienti a
garantire la sua piena integrazione scolastica – nella misura che sarà
quantificata in corso di causa o nella misura che il Tribunale vorrà quantificare
equitativamente;
Rammentato che la Sezione con Ordinanza n. 142 del 16 gennaio 2024
accoglieva la domanda cautelare motivando nei seguenti termini la delibata
sussistenza del fumus boni iuris nel gravame e, versandosi in materia di
giurisdizione esclusiva, impartendo il conseguente dettame di adozione degli
atti più idonei a tutelare interinalmente il diritto del minore per cui è causa:
“RITENUTO, all’esame sommario proprio della cognizione in sede cautelare, che
il ricorso sia provvisto del prescritto fumus boni juris, avuto riguardo alla
patologia sofferta dal minore (e alla riconosciuta gravità della stessa: art. 3,
co.3, l. n. 104/1992 con altresì necessità di accompagnamento) sul quale i
ricorrenti esercitano la potestà genitoriale e che sussista il periculum in mora,
in ragione dell’avvio dell’anno scolastico;
RILEVATO infatti che può annettersi natura di sufficiente prova della reclamata
necessità di sostegno scolastico ai verbali di accertamento dell’handicap grave
(all.ti.8 e 9 del ricorso) attestanti altresì il riconoscimento dell’indennità di
accompagnamento, nonché al verbale del GLHO del 23 ottobre 2023 (all. 6
produz. cit.) nel quale si dichiara la “gravità del caso” e sancisce la correlata
“necessità di 30 ore” di sostegno scolastico al fine di fronteggiare le esigenze di
integrazione scolastica ed inclusione del minore per cui è causa;
RITENUTO, pertanto, che l’istituto scolastico intimato debba provvedere,
conformando all’uopo sia il gravato Pei che il provvedimento di assegnazione
delle ore del dirigente scolastico impugnati:
-ad assegnare al predetto minore un insegnante di sostegno per il numero di
ore necessarie a coprire il monte ore di frequenza settimanale pari a 30
(trenta) in considerazione della situazione di handicap grave del medesimo,
con copertura integrale dell’orario, non essendo sufficientemente motivata
l’assegnazione in un numero di ore inferiore (nella specie, 18) delle ore da
poter assegnare al minore per cui è causa;
RITENUTO di dover rinviare il giudizio alla camera di consiglio del 5 giugno
2024 al fine di verificare l’ottemperanza al presente provvedimento cautelare,
sollecitando l’amministrazione a depositare nota sull’effettivo adempimento
almeno 10 giorni prima della camera di consiglio così fissata;
RITENUTO di riservare la regolazione delle spese per la fase cautelare all’esito
della predetta camera di consiglio”;
Rammentato altresì che con successiva ordinanza collegiale n. 4766 del 30
agosto 2024, la Sezione, stante il mancato adempimento dell’amministrazione
al disposto deposito di nota circa l’effettivo adempimento all’ordinanza
cautelare n. 142/2024, disponeva l’acquisizione dall’Amministrazione di
documentati chiarimenti sul punto, così statuendo:
“Premesso che con Ordinanza 16 gennaio 2024, n. 142 la Sezione accoglieva la
domanda cautelare spiegata dai ricorrenti disponendo che “l’istituto scolastico
intimato debba provvedere, conformando all’uopo sia il gravato Pei che il
provvedimento di assegnazione delle ore del dirigente scolastico impugnati:
-ad assegnare al predetto minore un insegnante di sostegno per il numero di
ore necessarie a coprire il monte ore di frequenza settimanale pari a 30
(trenta) in considerazione della situazione di handicap grave del medesimo,
con copertura integrale dell’orario, non essendo sufficientemente motivata
l’assegnazione in un numero di ore inferiore (nella specie, 18) delle ore da
poter assegnare al minore per cui è causa”, contestualmente rinviando il
giudizio alla Camera di consiglio del 5 giugno 2024 al fine di verificare
l’ottemperanza al riportato provvedimento cautelare e sollecitando
l’amministrazione a depositare nota sull’effettivo adempimento almeno 10
giorni prima della Camera di consiglio così fissata;
Rilevato che in vista della alla Camera di consiglio del 5 giugno 2024
l’Amministrazione scolastica onerata ha disatteso siffatta sollecitazione, non
depositando la richiesta nota in ordine all’effettivo adempimento all’Ordinanza
cautelare n. 142/2024 e alla relativa assegnazione dell’insegnante di sostegno
per l’intero monte ore (30) di frequenza scolastica settimanale del minore per
cui è causa, né lumi al riguardo sono stati forniti da parte ricorrente, che ha
presentato richiesta di passaggio in decisione non intervenendo in Udienza;
Rilevato, peraltro, che dalla memoria prodotta dai ricorrenti in data 4 giugno
2024 si desumono elementi assertivi circa l’intervenuto pressoché integrale
adempimento da parte dell’Amministrazione, all’incremento delle ore di
sostegno scolastico disposto dalla Sezione, affermandosi in tale memoria
(pag.3) che l’Istituto resistente “aumentava di sole poche ore l’insegnamento
di sostegno al minore, passando da 18 a 27 ore”, come emergerebbe da una
non meglio precisata memoria che sarebbe stata prodotta dalla resistente;
Ritenuto, pertanto, che occorre acquisire documentati chiarimenti da parte
dell’Amministrazione scolastica, in ordine all’effettivo (ancorché, in ipotesi, non
integrale) adempimento all’Ordinanza cautelare n. 142/2024, chiarimenti da
produrre per il tramite dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, entro giorni 30
(trenta) dalla comunicazione in via amministrativa, ovvero dalla notifica a cura
di parte ricorrente, ove anteriore, della presente Ordinanza;
Ritenuto di dover rinviare l’ulteriore trattazione della domanda cautelare alla
Camera di consiglio di cui al dispositivo” (ossia all’odierna camera di consiglio
del 9 ottobre 2024);
Rilevato che l’Amministrazione non ha ottemperato al disposto incombente,
non producendo i richiesti chiarimenti in ordine all’effettivo (ancorché, in
ipotesi, non integrale) adempimento all’Ordinanza cautelare n. 142/2024;
Atteso che il procuratore costituito di parte ricorrente ha prodotto in data 3
ottobre 2024 memoria, poi nuovamente depositata il 5 ottobre 2024, con la
quale ha rappresentato che “al fine di fugare ogni dubbio, si rappresenta che
l’Istituto Scolastico resistente, sin dalla ordinanza interlocutoria n. 142/2024
provvedeva ad assegnare all’alunno –
OMISSIS- le ore di sostegno necessarie passando da 18 alla cattedra
completa”, ed ha conseguentemente dichiarato la cessazione della materia del
contendere, instando, peraltro, per la pronuncia di condanna alle spese,
nonché per il risarcimento del danno.
Il Collegio, ravvisati i presupposti per la definizione del giudizio con sentenza in
forma semplificata ex art. 60 c.p.a., prende atto di quanto rappresentato da
parte ricorrente e alla luce dell’istanza formulata, opina di dover dichiarare la
cessazione della materia del contendere ex art. 34, co.5, c.p.a., risultando la
pretesa di parte ricorrente integralmente soddisfatta nel corso del giudizio;
Rammentato che il provvedimento impugnato del dirigente, nonché il parimenti
gravato P.E.I., recanti assegnazione al minore -OMISSIS-, di un numero
inadeguato di ore di sostegno e pari a sole 18 ore risultano carenti di
motivazione rapportata alla gravità della patologia sofferta dal medesimo e alla
necessità del correlato numero di ore di sostegno, essendo ancorati alla sola
considerazione dei vincoli imposti all’organico di diritto e dell’eventuale
assegnazione di posti in deroga;
Considerato, conseguentemente, che la proposizione del ricorso ha all’evidenza
avuto efficacia causale sulla nuova manifestazione di volontà provvedimentale
dell’Amministrazione, attuata mediante l’assegnazione al minore per cui è
causa, delle ore di sostegno nel numero richiesto dai ricorrenti mediante il
gravame in trattazione e disposto con la riportata ordinanza cautelare n.
42/2024;
Ritenuto, pertanto, che possa essere dichiarata la soccombenza virtuale
dell’Amministrazione, con la conseguente condanna al pagamento in favore
della parte ricorrente delle spese di lite, con attribuzione ai procuratori
dichiaratisi antistatari;
Ritenuto che debba essere accolta anche la domanda di risarcimento del danno
patito dai ricorrenti per l’illegittima privazione del minore dell’integralità del
sostegno scolastico, al riguardo evidenziandosi che la colpa
dell’Amministrazione discende dal patente contrasto degli impugnati
provvedimenti, con l’evidente necessità di integrale sostegno scolastico,
dovendosi annettere rilevo e valenza probatoria e tali fini , come del resto già
posto in luce con l’Ordinanza cautelare n. 142/2016, “ai verbali di
accertamento dell’handicap grave (all.ti.8 e 9 del ricorso) attestanti altresì il
riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, nonché al verbale del
GLHO del 23 ottobre 2023 (all. 6 produz. cit.) nel quale si dichiara la “gravità
del caso” e sancisce la correlata “necessità di 30 ore” di sostegno scolastico al
fine di fronteggiare le esigenze di integrazione scolastica ed inclusione del
minore per cui è causa”;
Rammentato che in punto di responsabilità della P.A. da provvedimento
illegittimo nell’azione ex art. 30, c.p.a., “Il privato, che assume di essere stato
danneggiato da un provvedimento illegittimo dell’amministrazione pubblica,
non è tenuto ad un particolare impegno per dimostrare la colpa della stessa,
potendosi limitarsi ad allegare l’errore compiuto e la illegittimità dell’atto, oltre
alla mancanza di diligenza” (T.A.R. Campania – Napoli, sez. I, 17/04/2023,
n.2339);
Ritenuto, per converso, che non può l’Amministrazione invocare a discolpa, nel
paradigma della responsabilità ex lege aquilia de damno, che l’illegittimità
provvedimentale si sia prodotta “non iure” per effetto di incertezza normativa,
difficoltà e dubbi interpretativi, oscillazioni giurisprudenziali ovvero oscurità
della fattispecie in punto di fatto e documentale, conformemente a nota
giurisprudenza;
Rilevato, quanto al nesso causale, che secondo l’orientamento
giurisprudenziale consolidato della Sezione (ex plurimis, cfr. TAR Campania –
Napoli, Sez. IV, n. 3660/2024, n. 3534/2024 e n. 2367/2024), la seppur
temporanea sottrazione o diminuzione delle ore di sostegno, rispetto al monte
ore dovuto in virtù della patologia riscontrata nel minore e debitamente
certificata, provoca inevitabilmente danni allo sviluppo della personalità del
minore stesso nonché alla famiglia;
Segnalato che in via equitativa, quanto alla quantificazione, la Sezione è
orientata a riconoscere forfettariamente l’importo di 1000,00 € per ogni mese
di privazione dell’integrale monte ore di sostegno necessarie al minore, a far
tempo dalla data di adozione del provvedimento del dirigente scolastico che ha
assegnato il sostegno in misura inferiore, e fino alla data di integrazione del
monte ore;
Quanto al risarcimento del danno e, in particolare alla quantificazione del
relativo ammontare in virtù del periodo di tempo durante il quale il minore è
stato privato dell’integralità del sostegno scolastico, la difesa dei ricorrenti,
sulla base della giurisprudenza della Sezione, correttamente citata, che
riconosce l’importo di € 1000,00 per ogni mese di siffatta privazione, conclude
sostenendo che “ la quantificazione dei danni patiti dal minore è calcolabile in €
8.000,00 (ottenuto moltiplicano €1000,00 per 8 mensilità”, senza peraltro
precisare gli estremi temporali di riferimento di detto calcolo;
Ritiene infatti il Collegio di non poter concordare con tale quantificazione,
atteso che nel mentre nel caso di specie risulta certo il dies a quo di
produzione del lamentato pregiudizio, individuabile, come affermano i
ricorrenti, nella data di approvazione del P.E.I. (23 ottobre 2023) che
illegittimamente non attribuiva al minore la totalità delle ore di sostegno
(limitandosi a 18 ore), ma già auspicava la necessità di una copertura di
sostegno pari a 30 ore, viceversa non è certo il dies ad quem, da farsi
coincidere con il momento dell’attribuzione al medesimo delle ore mancanti,
ossia con l’integrazione del monte ore, pari nella specie a 30;
Rilevato che tale carenza è dipesa della mancata produzione da parte
dell’Amministrazione del provvedimento di assegnazione di tali ore aggiuntive,
nonché dal non avere i ricorrenti circostanziato la data dell’avvenuta
integrazione, peraltro in ciò agevolati dal principio della vicinanza alle fonti di
prova.
Giova rammentare al riguardo, in punto di diritto, che nel giudizio risarcitorio
non opera il principio dispositivo con metodo acquisitivo, fondato
sull’allegazione da parte del danneggiato di elementi di prova cui possa poi
sopperire il giudice acquisendo in via istruttoria elementi di certezza non
allegati, ma vige pienamente il principio dispositivo, che onera l’attore di
fornire piena prova degli elementi della fattispecie risarcitoria. Si è infatti anche
di recente, ribadito che “Nell’azione di responsabilità per danni il principio
dispositivo opera con pienezza e non è temperato dal metodo acquisitivo
proprio dell’azione di annullamento (..)” (Consiglio di Stato, Sez.VII ,
15ovembre 2023 , n. 9796;nello stesso senso, Consiglio di Stato, sez. IV ,
11/09/2023, n. 8259; T.A.R. Lazio – Roma, sez. II, 18 maggio 2023, n. 8451).
Con la precisazione, peraltro, che nel caso, come quello di specie, di
quantificazione equitativa del danno, il principio dispositivo e il correlato onere
della prova in capo al danneggiato declina sul versante dell’acclaramento della
durata del pregiudizio patito.
Osservato, invero, che per traguardare il richiesto importo di 8.000,00 Euro,
occorrerebbe poter affermare e provare che l’integrazione del sostegno sia
avvenuta dopo 8 mesi dal 23 ottobre 2023, ossia il 23 giugno 2024, il che non
è affatto documentato; e, del resto, collide con la stessa affermazione della
memoria dei ricorrenti sopra riportata, secondo cui “al fine di fugare ogni
dubbio, si rappresenta che l’Istituto Scolastico resistente, sin dalla ordinanza
interlocutoria n. 142/2024 provvedeva ad assegnare all’alunno -OMISSIS- le
ore di sostegno necessarie passando da 18 alla cattedra completa”; senonché
l’ordinanza cautelare n. 142/2024 è stata pubblicata il 16 gennaio 2024, ragion
per cui, se, per ammissione degli stessi ricorrenti, l’Istituto resistente ha
integrato le ore di sostegno fin dalla citata ordinanza, ne consegue che il
pregiudizio è durato all’incirca tre mesi.
Ritenuto quindi che l’Amministrazione, che in accoglimento della domanda
attorea viene condannata al risarcimento del danno per l’illegittima privazione
della totalità del sostegno scolastico ai danni del minore -OMISSIS-, debba
altresì essere onerata (criterio di determinazione del quantum dettato ai sensi
dell’art. 30, co.4, c.p.a.), di calcolare l’importo di 1000,00 € da riconoscere alla
parte ricorrente per ogni mese, con decorrenza dal 23 ottobre 2023 – data di
adozione del P.E.I. 2023/2024 – e fino alla data dell’effettiva integrazione del
monte ore di sostegno (non sono infatti emersi elementi atti ad inferire che
detta integrazione sia avvenuta solo quando il procuratore della ricorrente l’ha
dichiarata, ossia a con la suindicata memoria del 5 ottobre 2024, e non
antecedentemente);
Considerato, per converso, che avendo i ricorrenti, con la più volte citata
memoria del 5 ottobre 20234, affermato che l’Istituto Scolastico resistente
provvedeva ad assegnare all’alunno -OMISSIS- le ore di sostegno necessarie
passando da 18 alla cattedra completa, sin dalla ordinanza interlocutoria n.
142/2024, ed essendo stata la stessa comunicata all’Amministrazione dalla
Segreteria della Sezione in data 16 gennaio 2024 (come risulta dal Sistema
informativo della G.A.), emerge un elemento di certezza, ovverosia che
l’integrazione delle ore di sostegno è avvenuta non prima di mesi tre dal 23
ottobre 203; ragion per cui il Collegio può, intanto, riconoscere ai ricorrenti
l’importo di € 3.000,00 a titolo di danno non patrimoniale ex art. 2059, c.c.
sub specie di danno esistenziale sofferto dal minore; fermo restando che la
parte residua di risarcimento del danno, rapportata all’ulteriore periodo di
protrazione della illegittima privazione dell’integralità del sostegno, sarà
quantificata dall’Istituto scolastico resistente, in contraddittorio con i ricorrenti
(entrambe le parti, in realtà, sono in grado di pervenire agevolmente ad una
data certa, trattandosi di un dato di comune conoscenza);
Ritenuto, quindi, che l’Amministrazione, in accoglimento della domanda attorea
debba essere condannata, sulla scorta di quanto sopra osservato, al
risarcimento del danno per l’illegittima privazione della totalità del sostegno
scolastico ai danni del minore -OMISSIS-, a corrispondere ai ricorrenti
l’importo di € 3.000,00 (tremila), salvo l’eventuale maggior danno, calcolato,
ex art. 30, co.4, c.p.a., in applicazione del criterio dianzi illustrato; l’importo
complessivo così quantificato dovrà essere maggiorato di interessi legali e
rivalutazione maturandi dalla data di pubblicazione della presente sentenza
all’effettivo soddisfo
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale la Campania (Sezione Quarta),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara
cessata la materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione scolastica resistente al risarcimento del danno in
favore dei ricorrenti, liquidato in € 3.000,00 (tremila), fatto salvo l’eventuale
maggior danno calcolato, ex art. 30, co.4, c.p.a., in applicazione del criterio di
cui in parte motiva, maggiorato di interessi legali e rivalutazione maturandi
dalla data di pubblicazione della presente sentenza all’effettivo soddisfo.
Condanna l’Amministrazione scolastica resistente a corrispondere ai ricorrenti
le spese di lite, che liquida in Euro 1500,00 (millecinquecento) oltre accessori
di legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera
f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e
all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla
Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente
provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato
idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.