In difetto di disparità economica va negato l’assegno di mantenimento
Tribunale di Catania, Sent. 29 aprile 2025
Tribunale Catania, Sez. I, Sent., 29/04/2025, n. 2306
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA Prima sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dr.ssa Lidia Greco – Presidente dr.ssa Sonia Di Gesu – Giudice dr.ssa Eleonora N. V. Guarnera – Giudice rel. est. ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 15839/2018 R.G., avente ad oggetto separazione personale, promossa DA OMISSIS , nato a C. il (…) c.f. OMISSIS , rappr. e dif. dall’avv. P. A. B. , giusta procura in atti; Ricorrente CONTRO OMISSIS , nata a C. il (…), c.f. OMISSIS , rappr. e dif. dall’avv. L. P. , giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore del 05.2.2020 (originariamente rappr. e dif. dall’avv.F. C. ); Resistente Con l’intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto. Svolgimento del processo – Motivi della decisione Con ricorso depositato il 05/10/2018, OMISSIS premettendo di avere contratto matrimonio concordatario, in Catania, con OMISSIS in data 21/09/1969, dal quale sono nati i figli OMISSIS ((…)) e OMISSIS ((…)), entrambi con proprio nucleo familiare, ha chiesto all’adito Tribunale la pronuncia della separazione personale dalla moglie, con addebito di responsabilità a carico di quest’ultima; ha chiesto, inoltre, l’assegnazione della casa coniugale in comproprietà con il coniuge. Ha dedotto, a fondamento della domanda, che il rapporto coniugale è gradatamente peggiorato a causa del comportamento della moglie che, presa dagli impegni derivanti dalla sua conversione alla confessione religiosa dei “Testimoni di Geova”, ha trascurato la cura del marito e della casa, violando i doveri coniugali di cui all’art. 143 , c.c. Si è costituita tempestivamente in giudizio OMISSIS che ha aderito alla domanda di separazione, ma si è opposta a quella di addebito e, contestando le avverse deduzioni e richieste, ha chiesto il riconoscimento di un assegno personale di mantenimento per un importo pari ad Euro 200,00 mensili, oltre all’assegnazione della casa coniugale e dei beni mobili ivi presenti nonché di tre autovetture. All’udienza presidenziale del 30/10/2019, comparsi entrambi i coniugi innanzi al Presidente, rimasto vano il tentativo di conciliazione, è stata emessa ordinanza ex art. 708 , c.p.c., con cui il ricorrente è stato onerato di versare, in favore della moglie, un assegno per il relativo mantenimento di Euro 180,00 mensili, con decorrenza dalla comunicazione del provvedimento. Venuta la causa per la trattazione ed istruita mediante l’acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e l’assunzione delle prove orali ammesse dal G.I. con ordinanza del 17.06.2021, parte convenuta ha chiesto emettersi ordine di versamento diretto dell’assegno di mantenimento nei confronti dell’INPS, poi rinunciandovi (cfr il verbale d’udienza del 28.06.2023). Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e va accolta. La separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l’esito negativo del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti nel corso del giudizio rendono evidentemente intollerabile la prosecuzione della convivenza dei coniugi. Sussistono pertanto i presupposti di cui all’art. 151 c.c. per la pronuncia invocata dalle parti. Peraltro, per la pronuncia in tema di separazione dei coniugi non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti. Va, quindi, pronunciata la separazione personale dei coniugi. Premessa la rinuncia del ricorrente sia alla richiesta di addebito alla moglie della separazione che a quella tesa ad ottenere l’assegnazione della casa familiare in proprio favore, quanto alla domanda di mantenimento personale avanzata da OMISSIS nei confronti del coniuge, la stessa è infondata e va rigettata. Per costante giurisprudenza, il diritto al mantenimento del coniuge cui non sia addebitabile la separazione è disponibile e soggetto, in quanto tale, al principio della domanda e di disponibilità della prova. In capo al coniuge il quale domandi ex art. 156 c.c. il mantenimento incombe, dunque, l’onere di allegare – e, ovviamente, dare prova – gli elementi costitutivi di detto diritto, e cioè: – la non addebitabilità della separazione all’istante; – la mancanza nel beneficiario di adeguati redditi propri (ossia – afferma costantemente la Suprema Corte – di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio); – la sussistenza di una disparità economica tra gli stessi coniugi. Nel caso di specie, parte convenuta – che ha allegato di non avere mai lavorato per tutto il lungo periodo del consorzio coniugale – in sede di interrogatorio formale ha dichiarato di essere titolare di una pensione sociale e di una pensione di invalidità per l’importo complessivo di Euro 480,00 senza, tuttavia, aver mai ottemperato all’onere di produzione fiscale-reddituale. La stessa, inoltre, risulta comproprietaria con il marito, oltre della casa familiare, anche di altre unità immobiliari per effetto del regime patrimoniale in comunione dei beni dei coniugi, come allegato dal ricorrente e mai contestato dalla OMISSIS Mentre OMISSIS , pensionato, ha allegato – e provato – di percepire una pensione sociale dell’importo di Euro 580,38 mensili e di essere contitolare di proprietà immobiliari con la moglie. Pertanto, dal raffronto di base dei redditi percepiti dalle parti – che potrebbe anche essere più elevati per quanto riguarda la resistente, in difetto di allegazione probatoria a sostegno dei relativi assunti – e considerato che gli stessi sono comproprietari in pari quota di diverse unità immobiliari, stante l’insussistenza di disparità economica delle parti, ritiene il Collegio di rigettare la domanda di mantenimento personale chiesta da parte resistente, fermo restando quanto disposto per il pregresso con ordinanza presidenziale. Va, infine, disattesa la domanda di assegnazione della casa coniugale proposta da OMISSIS tenuto conto che detto istituto appare finalizzato eminentemente al mantenimento dell’habitat domestico per i figli minori o maggiori non autonomi conviventi con l’istante ai sensi dell’art. 337 sexies c.c. (“il godimento della casa è attribuito tenendo conto prioritariamente dell’interesse dei figli”), norma di carattere eccezionale dettata nell’esclusivo interesse della prole. Considerato che nel caso di specie la resistente è proprietaria in pari quota dell’immobile, in assenza di prole minore e/o maggiorenne economicamente non indipendente da tutelare, la domanda di assegnazione della casa coniugale va rigettata e il godimento della casa sarà regolato secondo le ordinarie regole civilistiche. La domanda di assegnazione delle tre autovetture e dei beni mobili a corredo della casa coniugale istata da OMISSIS è inammissibile e va rigetta. Ed invero, rileva il Collegio la propria incompetenza funzionale e, trattandosi di domanda non connessa con l’oggetto del presente procedimento, ritiene sul punto necessitare autonoma azione civile. Sussistono gravi ed eccezionali ragioni, considerata la natura della causa ed atteso l’accoglimento in sede presidenziale dell’assegno di mantenimento, per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.15839/2018 RG: PRONUNCIA la separazione personale giudiziale tra i coniugi OMISSIS e OMISSIS RIGETTA ogni altra domanda: COMPENSA integralmente tra le parti le spese del giudizio. Ordina all’Ufficiale di stato civile del Comune di Catania di procedere all’annotazione della presente sentenza (atto n. (…), Parte 2, Serie A, anno 1969). Conclusione Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione del Tribunale civile, in data 21 febbraio 2025. Depositata in Cancelleria il 29 aprile 2025.
