Il genitore collocatario che si occupa in via quasi esclusiva delle esigenze dei figli ha diritto a trattenere l’intero importo dell’assegno unico. Tribunale di Castrovillari

Tribunale di Castrovillari, sent. 8 maggio 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI – SEZIONE CIVILE – composto dai magistrati: dott. Beatrice Magarò Presidente- Relatore dott. Maria Assunta Pacelli Giudice dott. Alessandro Caronia Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. ____/2022 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto la separazione giudiziale e vertente TRA P. M. L. (C.F. ______), con il patrocinio dell’avv. V. R. , RICORRENTE E M. O. (C.F. _______), con il patrocinio dell’avv. F. S. , RESISTENTE con l’intervento del P.M. CONCLUSIONI: Come in atti RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 13/12/2022, P. M. L. , premesso di aver contratto matrimonio in data 11/08/2001, trascritto nei registri dell’ufficio di stato civile del Comune di A. (anno 2001, atto n. 71, parte II, serie A), con M. O. , e che dalla loro unione erano nati i figli V. J. , a C. C. il ______2003, e L. , a C. C. il______2007, rappresentava l’irreversibile deterioramento dell’unione coniugale per esclusiva responsabilità del resistente, il quale negli ultimi sette anni aveva condotto una vita pienamente autodeterminata, disinteressandosi degli impegni e degli obblighi assunti in relazione al menage familiare. Quanto alla situazione economica, la ricorrente rappresentava di avere un reddito annuo da lavoro dipendente (CUD 2021) pari ad Euro 7.662,31, ma di essere attualmente disoccupata. Tanto premesso, P. M. L. domandava al Presidente del Tribunale: “(…) voglia: 1) Autorizzare i coniugi a vivere separati, con l’obbligo del mutuo rispetto; 2) Affidare i figli congiuntamente, nel rispetto della bigenitorialità costituzionale, con dimora con la mamma nella casa coniugale di C.-R. , A.U. C., Via ______, che così viene assegnata alla ricorrente per abitarla con i figli; 3) Disporre a carico del genitore non affidatario dei figli un contributo mensile di €. 350,00 per il figlio L. , minore di età, mentre per il maggiore, che dall’anno in corso frequenta il primo anno accademico presso l’università di B. , dovrà corrispondere un assegno mensile di €. 300,00, mentre il costo di frequentazione universitario dovrà essere ripartito come spesa straordinaria; 4) Le spese straordinarie, da intendersi principalmente quelle sanitarie, ludiche, scolastiche, universitarie ed altro, tali considerate, dovranno essere equamente ripartite tra i genitori, previa, comunque, predeterminazione congiunta e, solo in casi estremi, a decidere potrà essere esclusivamente il genitore al momento dimorante; 5) L’assegno unico familiare dovrà essere di competenza del genitore collocatario, ossia della mamma; In merito al cerimoniale delle visite con il genitore non dimorante, questa parte chiede che sia così articolato: 5) Natale e capodanno ( 23/30 e 31/07) i ragazzi trascorreranno dette vacanze con il padre e/o la madre ad anni alterni; 6) Nel periodo estivo i ragazzi trascorreranno un mese di vacanza con la mamma ed un mese con il papà, luglio ed agosto ad anni alterni, salvo diversa determinazione tra le parti da comunicare tempestivamente entro il mese di maggio”. Con comparsa depositata in data 20/03/2023 si costituiva in giudizio M. O. , il quale pur associandosi alla domanda di separazione, impugnava e contestava in toto le avverse argomentazioni e deduzioni. In particolare, il M. dichiarava di versare in pessime condizioni economiche, essendosi visto costretto, già in data 13/11/2018, a cessare per giusta causa il rapporto di lavoro in corso sin dal settembre 2005, in ragione del mancato pagamento, da parte del datore di lavoro, delle retribuzioni per un periodo di oltre 6 mesi, ed essendo attualmente ancora in cerca di occupazione stabile. Quanto all’assegnazione della casa coniugale, pur non opponendosi alla richiesta in tal senso formulata dalla P. in relazione all’immobile ubicato in C.-R. alla via ______, chiedeva di potere anch’egli averne la disponibilità, a turno con la ricorrente, per trascorrervi del tempo con i figli, non avendo il resistente la disponibilità di altro immobile ove abitare con i figli, ovvero chiedeva di vedersi concessa allo stesso scopo la disponibilità di altro immobile di famiglia, usualmente adibito a residenza estiva, sito in M. di S. e formalmente in testa alla sola P. M. L. , benché sostanzialmente acquistato coi denari di ambo i coniugi. Tanto premesso, M. O. rassegnava le seguenti conclusioni: “voglia (…): – dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separati, con obbligo del mutuo rispetto; – affidare i figli in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione come indicato in narrativa e, quindi, disporre l’affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con dimora abituale degli stessi presso la casa familiare di C., Via ______; fine settimana con cadenza alternata con la madre e il padre e, comunque, tutte le volte che le rispettive volontà padre/figlio convergano per gli incontri. Fermo il diritto di visita infrasettimanale del padre consentendo che venga unito eventualmente al fine settimana “di turno” del padre; gestione del figlio maggiorenne V. J. secondo un cerimoniale di visite e dimora con il padre liberamente determinato tra loro; gestione del figlio minore con diritto di visita e pernotto del padre nei fine settimana con cadenza alternata con la madre e, comunque, tutte le volte che le rispettive volontà padre/figlio convergano per gli incontri, fermo il diritto di visita infrasettimanale da unirsi al fine settimana “di turno” del padre. Per il periodo estivo i ragazzi trascorrano un mese di vacanza con il padre ed uno con la madre – luglio e agosto – ad anni alterni, salvo diversa determinazione tra le parti da comunicarsi un mese prima del periodo di riferimento. Quanto alle vacanze natalizie (23-30 dicembre e 1°-7 gennaio) e P. li le stesse andranno divise per metà tra i due genitori ad anni alterni. – la casa familiare di C. viene assegnata alla Signora P. con autorizzazione all’accesso al Signor M. nell’abitazione familiare per consentirgli di rispettare il regime dell’affido condiviso e limitatamente al tempo in cui il padre deve stare con i figli, con allontanamento della madre nell’intervallo di tempo di riferimento; in subordine o in alternativa, autorizzare il Signor M. ad utilizzare l’abitazione di M. di S. per rispettare l’obbligo di visita disciplinato secondo le modalità sopra chieste e decise dal Tribunale e limitatamente al tempo necessario a vivere i periodi di collocazione dei figli presso il padre. – disporre che ciascun coniuge provveda autonomamente al proprio mantenimento personale; – disporre che ciascun coniuge sosterrà al 50% delle spese mediche, scolastiche, del tempo libero e ogni ulteriore spesa straordinaria necessaria per i figli, che avranno precedentemente concordato e, una volta sostenute, documentato; – rigettare la domanda di mantenimento per le ragioni esposte in narrativa; in subordine, disporre che il padre provveda direttamente al mantenimento del figlio maggiore, e del minore secondo quanto indicato in narrativa e quindi che il padre versi mensilmente alla madre, a titolo di mantenimento del figlio minore, entro il giorno 5 di ogni mese, l’importo di € 100,00 per M. L. o, comunque, per entrambi i figli € 200,00 complessivi, con decorrenza dal giorno di adozione del provvedimento; – entrambi i genitori saranno obbligati a comunicare ogni cambiamento di residenza e /o domicilio, a comunicare ogni recapito telefonico, ivi compreso quello dei luoghi di villeggiatura ed a concedersi reciproco assenso all’iscrizione del figlio minore sul passaporto di entrambi ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d’identità del figlio minore valide anche per l’espatrio”. All’esito dell’udienza presidenziale del 28/03/2023, sentite le parti personalmente e tentata la conciliazione con esito negativo, con ordinanza emessa a verbale il Presidente del Tribunale autorizzava i coniugi P. e M. a vivere separatamente, disponeva l’affidamento condiviso del figlio minore con collocazione prevalente presso la madre, disciplinava l’esercizio del diritto di visita del padre, assegnava la casa coniugale a P. M. L. e stabiliva a carico di M. O. l’obbligo di corrispondere un assegno mensile di importo pari ad Euro 500,00 quale contributo per il mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche e ludiche dettagliatamente indicate nella medesima ordinanza. All’udienza del 12.02.25, precisate le conclusioni la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all’art.190 c.p.c.. 2. Sul merito del giudizio 2.1 La domanda di separazione giudiziale è fondata. Per costante orientamento giurisprudenziale, le cause che determinano l’impossibilità della prosecuzione della convivenza non si rinvengono, di regola in singoli, specifici e ben definiti fatti o episodi, dovendosi invece, il più delle volte, valutare il comportamento dei coniugi nei loro reciproci e quotidiani rapporti (cfr. Cass.Civ.30 gennaio 1998 n.961). Invero, in tema di separazione personale dei coniugi, la condizione di intollerabilità della convivenza deve essere intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, che sia verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze negative del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere venuto meno, al ricorrere di tali evenienze, quel principio del consenso che caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale (cfr. Cass. Civ. 16698/20). Nel caso di specie deve ritenersi ormai venuta meno l’affectio coniugalis e la communio omnis vitae, attesa la volontà delle parti di addivenire alla separazione, nonché le reciproche accuse mosse dalle stesse in ordine al fallimento del rapporto coniugale. Conseguentemente, in accoglimento della richiesta concorde delle parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale. 2.2. Sull’affidamento dei figli. Per quanto attiene all’affidamento dei figli minori, a livello generale, vanno premessi i seguenti principi. La regola dell’affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall’art. 155 cod. civ. con riferimento alla separazione personale dei coniugi, non esclude che il minore sia collocato presso uno dei genitori (nella specie, la madre) e che sia stabilito uno specifico regime di visita con l’altro genitore (Cass. civ., Sez. I, 26 luglio 2013, n.° 18131). Lo stesso art.337 ter, inserito dal Dlgs.154/13 prevede, infatti, il diritto del figlio minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, istruzione, educazione da entrambi e conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale. A norma, poi, dell’art. 337 quater, il Giudice può disporre l’affido esclusivo solo quando ritenga con provvedimento motivato che l’affido all’altro sia contrario all’interesse del minore. La regola dell’affidamento condiviso dei figli è infatti derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l’interesse del minore. (cfr. ex plurimis Cass. Civ. 977/17; Cass Civ. 6535/19), ipotesi non sussistente nel caso di specie, in cui lo stesso minore ha manifestato, con grande maturità, il suo desiderio di avere un rapporto continuativo con entrambe le figure genitoriali, ritenendo entrambi i genitori indispensabili per il suo percorso di crescita (cfr. missiva dell’08.02.25 allegata agli atti). Tale circostanza, unita al fatto che il minore è quasi maggiorenne, rende superfluo, ad avviso di questo Tribunale l’ascolto del medesimo, tanto più che le parti convergono, per come si evince anche dalle comparse conclusionali, sulla conferma dell’affido condiviso e sul collocamento del minore presso l’abitazione della madre. Considerato che il minore è ormai prossimo alla maggiore eta’, appare opportuno non disporre un calendario stringente di incontri padre/figlio, lasciando che siano gli stessi a gestire i loro incontri, anche considerata la disponibilità del padre, ad incontrare i figli tutte le volte che rientra nel luogo di residenza dei figli da B. , ove dimora attualmente, e la difficoltà rappresentata dal medesimo di ospitare i figli in abitazione prossima al luogo di residenza dei medesimi. In relazione a tale profilo si osserva che non può in questa sede essere emessa alcuna statuizione in ordine alle possibilità di utilizzo dell’immobile sito in M. di S. di proprietà della ricorrente, trattandosi di questione che esula dal thema decidendum, ferma restando la possibilità delle parti, di accordarsi in tal senso, anche al fine di garantire pernottamenti dei figli presso il padre, più volte auspicati dalla stessa ricorrente. 2.3 Sulla domanda di assegnazione della casa coniugale La casa coniugale deve essere assegnata a P. M. L. , attesa la convivenza della stessa con il figlio minore e con l’altro figlio maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente. Invero, in base al dettato dell’art. 337 sexies, comma 1 c.c., il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. Sotto tale profilo, va evidenziato che l’assegnazione della casa familiare, risponde all’esigenza della prole di conservare l’habitat domestico, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare. (cfr. ex plurimis Cass. civ., Sez. I, 27/02/2009, n. 4816). Muovendo da tale norma la giurisprudenza di legittimità ha precisato che la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell’ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate. Pertanto, è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico, e ciò sia ai sensi del previgente articolo 155 quater c.c., che dell’attuale art. 337 sexies c.c. (cfr. ex multis Cass. civ. n. 25604/2018). 2.4 Sul mantenimento dei figli. In relazione alla domanda di previsione di un contributo in favore dei figli vanno premessi i seguenti principi. L’art. 316 bis c.c. dispone: “I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo …”. L’art. 337 ter, comma 4, cc stabilisce: “ … ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) Le attuali esigenze del figlio. 2) Il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori. 3) I tempi di permanenza presso ciascun genitore. 4) Le risorse economiche di ciascun genitore. Va inoltre evidenziato che l’assegno di mantenimento “risponde all’esigenza di garantire con continuità la provvista economica per far fronte alle spese ordinarie cui provvede il genitore collocatario ed è incompatibile con l’occasionalità di contribuzioni dirette e non concordate” dal momento che “è il genitore convivente ad anticipare le spese ordinarie per il mantenimento del figlio ed a provvedervi nella quotidianità attraverso la necessaria programmazione che connota la vita familiare” (v. Cass. Civ. n. 24316 del 2013; Cass. Civ. n. 25300 del 2013). Ed ancora si osserva che il contributo al mantenimento dei figli minori, quantificato in una somma fissa mensile in favore del genitore affidatario, non costituisce, in mancanza di diverse disposizioni, il mero rimborso delle spese sostenute da quest’ultimo nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all’anno. Ne consegue che il genitore non affidatario non può ritenersi sollevato dall’obbligo di corresponsione dell’assegno per il tempo in cui il figlio, in relazione alle modalità di visita disposte dal giudice, si trovi presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al suo mantenimento (v. Cass. Civ. n. 18869 del 2014) Tanto premesso quanto al contributo al mantenimento dei figli da porre a carico del M. , genitore non collocatario, appare equo disporne la misura in € 300,00 mensili (150,00 per ciascun figlio). Ciò in considerazione della precarietà della situazione economica del ricorrente, quale si evince dalle indagini disposte dalla Guardia di Finanza, che hanno dato atto della percezione, da parte dello stesso, di un reddito esiguo erogato dall’INPS di 1.956,20 per l’anno 2023, mentre per lo stesso anno la ricorrente ha percepito un reddito di € 8.111,72), anche considerato che non risulta provato un miglioramento di detta situazione e che la ricorrente è titolare di diversi immobili e beneficia dell’assegnazione della casa coniugale ( cfr. sull’influenza dell’assegnazione della casa coniugale nella determinazione dell’importo del mantenimento, ex plurimis Cass. Civ. 20858/21). Si osserva ancora che il resistente e’ che gravato oltre che dalle spese dell’alloggio, per un importo documentato di € 250,00, anche dalle spese che deve affrontare per far visita ai figli. Appare tuttavia opportuno disporre che la ricorrente trattenga l’intero importo dell’assegno unico, in quanto genitore collocatario, che si occupa in via quasi esclusiva delle esigenze dei figli (cfr. Cass. Civ.4672/25, in cui si afferma che l’assegno in questione è definito unico, perché finalizzato alla semplificazione e, contestualmente, al potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità, dovendosi ritenere corretta l’attribuzione dell’assegno al genitore collocatario del minore, per verosimili esigenze di semplificazione, nell’interesse della prole, trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest’ultimo). Va, altresi’ previsto l’obbligo per il resistente di farsi carico delle spese straordinarie, nella misura del 50% relative ai figli, secondo il seguente schema: – a carico di entrambi i genitori, metà per ciascuno, l’onere per le spese extra assegno così delineate: a) tasse scolastiche/universitarie imposte da istituti pubblici (comprese scuole per l’infanzia) ed università pubbliche; b) libri di testo e materiale di corredo scolastico/universitario di inizio anno (escluso il materiale scolastico di cancelleria); c) trasporto scolastico; d) gite scolastiche ed altri eventi formativi senza pernottamento; e) tickets o oneri di altra natura per i trattamenti sanitari, i farmaci e altri presidi sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale; f) trattamenti sanitari e farmaci, prescritti dal medico e non erogati dal SSN; g) occhiali o lenti a contatto, apparecchi ortodontici, protesi e comunque altri presidi se prescritti da medico specialista per esigenze diverse da quelle meramente estetiche; h) spese di manutenzione, bollo e assicurazioni relative a mezzi di locomozione acquistate in accordo tra i genitori; i) spese per il conseguimento della patente di guida – tali spese non richiedono il preventivo accordo tra i genitori e/o consenso espresso/tacito da parte dell’altro genitore e sono rimborsate pro-quota al genitore che le ha anticipate, dietro presentazione della documentazione attestante la natura dell’esborso e il relativo importo; Va previsto, inoltre, l’onere per spese straordinarie per la prole a carico di entrambi i genitori, metà per ciascuno, secondo il seguente schema: spese mediche: accertamenti e trattamenti sanitari da parte di professionisti privati, laddove erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale; spese scolastiche/universitarie: a) tasse scolastiche/universitarie imposte da istituti privati (anche per l’infanzia); b) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all’estero; c) gite scolastiche ed altri eventi formativi con pernottamento; d) corsi di recupero e lezioni private; e) corsi per l’apprendimento delle lingue straniere; f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria; g) spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi spese extrascolastiche: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) servizio di baby sitting laddove l’esigenza nasca con la separazione e debba coprire l’orario di lavoro del genitore che lo utilizza; c) centro ricreativo estivo; d) soggiorno estivo di studio/sportivo, stage sportivo; e) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio; f) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature; g) spese per l’acquisto di mezzi di locomozione; h) organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli – tutte le spese extra assegno straordinarie richiedono il preventivo accordo dei genitori e comunque possono essere rimborsate solo dietro presentazione della documentazione attestante la natura dell’esborso e il relativo importo – per tali spese ai fini della dimostrazione del preventivo accordo il genitore che richiede il rimborso dovrà provare, in caso di contestazione, di aver inviato comunicazione all’altro genitore a mezzo raccomandata, fax, e-mail, o comunque in forma scritta, con indicazione di massima della spesa da sostenere, con espressa richiesta di riscontro entro 10 giorni; in caso di mancato espresso e motivato dissenso manifestato in forma scritta entro il predetto termine la spesa si intende come approvata; il preventivo accordo deve intendersi anche richiesto laddove, sebbene la spesa proposta da un genitore non rientri in uno dei casi menzionati il suo importo sia elevato in relazione alle effettive capacità economiche dell’altro genitore. 3.Sulle spese di lite Appare equo, in relazione alla natura del giudizio ed alle posizioni delle parti, compensare integralmente le spese di lite. P.Q.M. – DICHIARA la separazione personale dei coniugi P. M. L. e M. O. , i quali in data 11/08/2001 hanno contratto matrimonio trascritto nei registri dell’ufficio di stato civile del Comune di A. con atto n. 71, parte II, serie A, anno 2001; – DISPONE l’affidamento condiviso del figlio minore L. , con collocazione prevalente presso la madre nella casa coniugale, e con possibilità per lo stesso di incontrare il padre ogni qualvolta lo voglia, previo accordo tra padre e figlio. – ASSEGNA a P. M. L. la casa coniugale. – DISPONE l’obbligo per M. O. di versare l’importo di € 300,00 mensili quale contributo al mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie o extra assegno secondo lo schema di cui in parte motiva, mentre l’assegno unico sarà percepito interamente da P. M. L. . – DICHIARA integralmente compensate le spese di giudizio; – ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all’ufficiale dello stato civile del Comune competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge. Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Castrovillari in data 08.05.25 Il Presidente Dott.ssa Beatrice Magarò