Il rifiuto di sottoporsi al percorso di cura determina l’affido ad un solo genitore.
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei
magistrati:
Dott. Caterina Santinello Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
ha pronunciato il seguente
DECRETO
nel procedimento recante il numero V.G. 2284/2018, per la modifica delle condizioni di divorzio,
promosso da:
S. P. (C.F. ), nata a Genova, il __.__.1976, con l’Avv. Marcella Fasciolo
– ricorrente –
contro
A. R. (C.F. ), nato a Ovada, il __.__.1975, con l’Avv. M. M.
– resistente –
Sciogliendo la riserva di cui all’udienza dell’11.9.2019,
OSSERVA
1. Con ricorso ex art. 9, L. 898/1970, la Sig.ra S.P. ha rappresentato, tra l’altro, che: (i)
in data 28.4.2007 ha celebrato matrimonio col Sig. A. R.; (ii) in data 14.3.2008,
dalla loro unione, è nato il figlio P. ; (iii) con decreto in data 24.5.2017, il
Tribunale di Alessandria ha omologato le condizioni di separazione consensuale tra i coniugi;
(iv) con sentenza in data 4.6.2018, il Tribunale di Alessandria ha dichiarato la cessazione
degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi, prevedendo, tra l’altro, che il figlio P.
fosse affidato a entrambi i genitori, con collocazione presso la madre e che il padre fosse
tenuto a corrispondere mensilmente alla madre la somma di Euro 250,00, oltre al 50% delle
spese straordinarie, a titolo di contributo al mantenimento del figlio; (v) successivamente, il
padre si è immotivatamente opposto alla partecipazione del figlio a tutte le attività esterne
organizzate dalla scuola, ha costretto il figlio a redigere inventari degli alimenti presenti nella
dispensa della casa materna e, a partire dal mese di giugno 2018, ha cessato di corrispondere
la somma mensile dovuta a titolo di contributo al mantenimento del figlio e (vi) in data
24.8.2018, il padre, alla presenza del figlio, ha procurato alla madre lesioni guaribili in 10
giorni, fatto per il quale la madre ha sporto querela. Alla luce di quanto precede, la madre ha
domandato la modifica delle condizioni di divorzio, prevedendo l’affidamento di P., in via
esclusiva, alla madre, la disciplina di un regime di visita padre/figlio in luogo neutro e la
conferma dell’obbligo del padre di corrispondere mensilmente alla madre a titolo di
contributo al mantenimento del figlio la somma di Euro 250,00, oltre al 50% delle spese
straordinarie.
2. Con memoria difensiva in data 5.12.2018, il Sig. A. R. ha rappresentato, tra l’altro,
che: (i) si è opposto alla partecipazione del figlio alle attività esterne organizzate dalla scuola,
ma solo perché il figlio non aveva mostrato interesse a parteciparvi e, inoltre, perché
“onerose” e potenzialmente pericolose; (ii) ha richiesto al figlio di redigere inventari degli
alimenti presenti nella dispensa della casa materna, ma solo per “educare il figlio al valore del
denaro”; (iii) ha cessato di corrispondere la somma mensile dovuta a titolo di contributo al
mantenimento del figlio, ma solo perché desidera provvedere direttamente al mantenimento
del figlio e (iv) in data 24.8.2018, vi è stata una lite tra i genitori alla presenza del figlio, ma
nell’ambito della quale il padre non ha causato lesioni alla madre. Alla luce di quanto precede,
il padre ha domandato, in via principale, la modifica delle condizioni di divorzio, prevedendo
l’affidamento di P., in via esclusiva, al padre, con conseguente facoltà di mantenimento
diretto del figlio e, in via subordinata, l’affidamento condiviso di P., con collocazione
presso il padre.
3. All’esito dell’udienza, innanzi al Collegio, del 12.12.2018, con decreto in pari data, è stata
provvisoriamente sospesa ogni frequentazione padre/figlio ed è stata disposta CTU su
eventuali disturbi psichiatrici in capo ai genitori e sulla loro capacità genitoriale.
4. Con perizia in data 4.7.2019, il CTU, Dott.ssa Giovanna De Giorgi, la quale ha anche
ascoltato il minore P., ha riportato, tra l’altro, che: (i) “il Sig. R. A. presenta un
quadro psicopatologico riconducibile […] ad un disturbo delirante […] sono presenti anche
tratti di un modesto disturbo ossessivo compulsivo”; (ii) “la Sig.ra P. S. non mostra
alcun importante quadro psicopatologico”; (iii) P. “si lamenta del fatto che non può fare
mai quello che fanno i suoi coetanei […] perché il padre non gli concede il permesso […]
deve fare lui, bambino, la lista della spesa delle cose che mancano in casa perché il padre
non si fida di sua mamma”. Il CTU ha, poi, concluso suggerendo l’affidamento di P., in
via condivisa, con regime di visita padre/figlio “al momento, per cautela, con cadenza
quindicinale ed, inizialmente, in luogo neutro; successivamente, in base alle certificazioni
periodiche redatte dal Centro di Salute Mentale […] che prenderà in carico [il padre],
potrebbero anche avvenire in luogo non più neutro”.
5. All’udienza dell’11.9.2019, il Sig. A. R., invitato dal Collegio a manifestare la
propria eventuale disponibilità a seguire il percorso delineato dal CTU al fine di riprendere
gradualmente la frequentazione col proprio figlio P., ha dichiarato: “io non ho nessuna
patologia, quindi, non sono disponibile a seguire il percorso delineato dal CTU”.
6. All’esito dell’udienza dell’11.9.2019, il Collegio si è riservato e qui decide nei termini che
seguono.
7. Preliminarmente deve essere rigettata l’istanza della difesa del Sig. A. R. volta a
consegnare direttamente al Collegio le osservazioni alla perizia, che la CTU ha dichiarato di
non aver ricevuto nei termini concessi. Il termine per la trasmissione delle osservazioni al
CTU è, infatti, previsto al fine di consentire al CTU di valutarle prima di provvedere al
deposito della perizia finale e di poterne dare conto nell’ambito della stessa perizia finale,
prendendo specifica posizione. In sostanza, il termine è previsto affinché il consulente del
Giudice possa fornire al Giudice, che è privo delle competenze tecnico/scientifiche di cui è,
invece, dotato il consulente, una sintesi, comprensibile anche a un soggetto non esperto in
materia, dei dati tecnici acquisiti dal CTU e dai consulenti di parte. Si comprende, dunque,
come la parte non possa pretendere di sottoporre direttamente le proprie osservazioni al
Giudice, il quale nomina il CTU proprio perché è privo delle competenze tecnico/scientifiche
necessarie all’elaborazione dei dati tecnici, di volta in volta, rilevanti.
8. Quanto all’affidamento del figlio, come è noto, perché possa derogarsi alla regola
dell’affidamento condiviso, è necessario “che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una
sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da
rendere quell’affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come, nel caso, ad
esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di
obiettiva lontananza)” (così, tra le altre, Cass. 19.6.2008, n. 16593). Nel caso di specie, le
patologie psichiatriche riscontrate in capo al padre, che lo hanno condotto a tenere, anche nei
confronti del figlio P., i gravi comportamenti già descritti (non negati neppure dal padre,
che si è limitato essenzialmente a fornirne insufficienti giustificazioni), costituiscono motivo
di pregiudizio per il figlio P.. Inoltre, se è vero che il CTU ha suggerito di affidare il figlio
P. congiuntamente a entrambi i genitori, è anche vero che lo stesso CTU ha delineato un
percorso per la cura delle patologie evidenziate in capo al padre, finalizzato anche al
potenziamento delle capacità genitoriali paterne, nel corso del quale il padre avrebbe potuto
incontrare il figlio solo una volta ogni 15 giorni in luogo neutro, fino alla guarigione e
all’auspicato ampliamento della frequentazione. Il padre, tuttavia, all’udienza dell’11.9.2019,
ha opposto un netto rifiuto a seguire il percorso di cura delineato dal CTU, con la
conseguenza che il Collegio è tenuto a decidere in ordine all’affidamento del figlio P.,
senza poter tenere conto dei miglioramenti che il padre avrebbe potuto conseguire grazie al
percorso di cura delineato dal CTU. Orbene, allo stato, il Collegio ritiene che l’affidamento
condiviso del figlio P. sarebbe pregiudizievole per il minore, dal momento che, come
evidenziato anche dal CTU, le patologie psichiatriche del padre, in assenza di cura, sono tali
da pregiudicare il minore, sicché deve essere accolta la domanda della madre, volta
all’ottenimento dell’affidamento esclusivo, fermo restando, ovviamente, che il padre potrà, in
ogni momento, decidere di avviare un percorso di cura delle proprie patologie, al termine del
quale potrà essere eventualmente valutata la modifica del regime di affidamento del figlio
P.. Non solo. È anche pacifico che il padre non contribuisca più al mantenimento del
minore dal mese di giugno del 2018, con ciò manifestando di disinteressarsi alla sussistenza
del minore.
9. Quanto al regime di frequentazione padre/figlio, stante il rifiuto del padre di seguire il
percorso di cura delineato dal CTU, non si ritiene di poter disporre neppure la frequentazione
minima (ogni 15 giorni e in luogo neutro) suggerita dal CTU sul presupposto
dell’accettazione delle cure da parte del padre. Gli incontri in luogo neutro, infatti, non
costituiscono una modalità ordinaria di incontro genitori/figli, ma uno strumento, di
applicazione straordinaria, necessariamente finalizzato al potenziamento delle capacità
genitoriali e al successivo ampliamento del regime di visita; una prospettiva che, nel caso di
specie, al momento, è assente, stante il rifiuto del padre a seguire un percorso di cura delle
proprie patologie psichiatriche.
10. Quanto ai profili economici, rilevato, da un lato, che il padre ha domandato la revoca tout
court dell’obbligo di versare mensilmente alla madre la somma di Euro 250,00, oltre al 50%
delle spese straordinarie, solo in conseguenza dell’auspicata collocazione del figlio P.
presso di sé e, dall’altro lato, che la collocazione del figlio P. rimane – anche in base al
presente decreto – presso la madre, la domanda del padre deve essere rigettata, confermando,
invece, sul punto, come richiesto dalla madre, la statuizione della sentenza di divorzio, non
essendo, peraltro, neppure state allegate eventuali modificazioni dei redditi dei genitori e/o
delle esigenze del figlio intervenute dopo la pronuncia della sentenza di divorzio.
11. Le spese di lite, liquidate in Euro 2.225,00, oltre accessori di legge, in base al D.M. 55/2014,
procedimenti di volontaria giurisdizione, valore indeterminabile (basso), devono essere poste
a carico del Sig. A. R., in applicazione del principio della soccombenza. Parimenti,
devono essere poste interamente a carico del Sig. A. R. le spese di CTU, liquidate
come da separato decreto.
P.Q.M.
– affida il figlio minore P. R., nato a Genova, il 14.3.2008, in via c.d. “superesclusiva”
ex art. 337-quater, comma 3, c.c., alla madre, Sig.ra S. P., nata a Genova, il
24.11.1976, con collocazione prevalente presso quest’ultima,
– dispone che, allo stato, il padre, Sig. A. R., nato a Ovada, il _.1975, non possa
incontrare e tenere con sé il figlio minore P. R., nato a Genova, il __.2008,
– ferme, per il resto, le condizioni di cui alla sentenza del Tribunale di Alessandria in data
4.6.2018,
– condanna il Sig. A. R., nato a Ovada, il ___.1975 a corrispondere alla Sig.ra
S. P., nata a Genova, il ___.1976 la somma di Euro 2.225,00, oltre accessori di
legge, a titolo di spese di lite, oltre alle spese di CTU, liquidate come da separato decreto.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Alessandria, il 25 settembre 2019
Il Giudice Relatore Il Presidente
(Dott. Marco Bonci) (Dott.ssa Caterina Santinello)
