No al cambio di residenza, si all’aumento del mantenimento.

Tribunale di Milano, 27 luglio 2020
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
riunito in camera di consiglio in data 2.7.2020 nel procedimento in materia di
ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE
PER FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
ex artt. 316, comma IV, 337-bis e ss c.c., 737 c.p.c.
su ricorso depositato in data 20/03/2019
DA
GAIA c.f. xxx nata a Verona il 19/10/1986 rappresentata e difesa dall’avv. LANZA
BARBARA MARIA con studio in VIA PIAZZETTA ALCIDE DE GASPERI, 4 37122
VERONA presso la quale ha eletto domicilio telematico
CONTRO
CORNELIO c.f. yyy nato a Milano il 25/07/1993 rappresentato e difeso dall’avv. RINALDI
FLAMINIA con studio in LARGO MESSICO, 3 00198 ROMA presso il quale ha eletto
domiciliato telematico
Genitori di Tulliola nata il 10.10.2016
Atti comunicati al PM e vistati senza osservazioni in data 3.4.2019
Letti gli atti ed i documenti di causa, sentite le parti personalmente ed i loro difensori lette le
relazioni dei servizi sociali di Milano
ha pronunciato il seguente
D E C R E T O
Premesso che
Gaia chiedeva autorizzarsi il trasferimento con la figlia Tulliola in Verona presso i propri
genitori, l’affidamento della minore ad entrambi i genitori, frequentazioni con il padre a fine
settimana alternati e due giorni ogni quindici giorni, in concomitanza ai turni di riposo del
padre, sette giorni durante le vacanze natalizie, l’alternanza dell’intero periodo di carnevale e di
Pasqua, due settimane durante le vacanze estive, un contributo paterno per il mantenimento
della figlia Tulliola di € 250,00 mensile oltre al 50% le spese accessorie sostenute per la figlia
secondo le linee guida del Tribunale di Milano; in via subordinata, in caso di mancato
trasferimento, l’assegnazione della abitazione familiare, con arredi e corredi, sita in Milano, il
prevalente collocamento della bambina con la madre, un contributo paterno per il
mantenimento della figlia Tullio la di € 500,00 mensile oltre al 50% le spese accessorie, e
frequentazioni come sopra.
Allegava, tra l’altro, comportamenti aggressivi verbalmente e fisicamente del compagno anche
alla presenza delle minore, la mancanza di sostegno economico da parte dello stesso pur
essendo ella disoccupata, la elevata conflittualità con i nonni paterni e la necessità che
intervenissero i servizi sociali.
Con decreto del 2.4.2019 veniva fissata l’udienza del 13.6.2019 innanzi al Collegio.
In data 5.6.2019 si costituiva il Cornelio al solo fine di dare conto dell’accordo sottoscritto con
la Gaia e depositato dalla ricorrente con nota del 10.6.2019.
Nell’accordo si prevedeva l’affido condiviso di Tulliola, il suo prevalente resterà collocamento
presso la madre nell’immobile sito ad Milano via Leopardi __ condotto in locazione,
l’assegnazione della casa a Gaia, frequentazioni padre/figlia per una o due giornate consecutive
a seconda dei turni di riposo del padre da comunicare entro il 30 del mese precedente, due
settimane durante le vacanze estive, la metà delle vacanze natalizie ed i ponti alternati, il
pagamento entro il giorno 10 di ogni mese dell’importo minimo concordato di € 250,00, la
oltre al 50% delle spese extra e degli assegni familiari. I genitori accettavano di essere
sostenuti nella genitorialità dai servizi sociosanitari competenti.
Alla udienza collegiale del 13.6.2019 i difensori dichiarano che gli accordi sottoscritti erano
subordinati ad un monitoraggio del nucleo familiare da parte dei servizi sociali di Milano, già
contattati da entrambe le parti ed il Tribunale disponeva che i servizi sociali inviassero una
relazione sul percorso avviato entro il 07.11.2019.
Alla successiva udienza camerale del 14.11.2019 Gaia dichiarava di non aver ancora trovato
un lavoro e di volersi trasferire dai propri genitori perché ad Milano era sola e senza appoggio
alcuno ed il suo difensore evidenziava che gli accordi conclusi potevano essere mantenuti solo
se fosse stato elevato ad € 400 il contributo paterno.
La successiva udienza del 12.3.2020 veniva rinviata su istanza delle parti al 14.5.2020. Quindi,
con decreto dell’8.5.2020 veniva fissata l’udienza cartolare dell’11.6.2020 con termine fino al
5.6.2020 per il deposito di note scritte e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
Considerato che
Con le note conclusive la ricorrente chiede, in via principale, di essere autorizzata al
trasferimento a Verona.
Il Tribunale ritiene tale domanda infondata e da respingersi.
La stessa Gaia ha sottoscritto un accordo con il Cornelio nel maggio del 2019 che prevedeva la
sua permanenza ad Milano nella casa familiare. Si osserva, inoltre che la sua intenzione di
trasferimento è fondata solo sulla considerazione che ella a Milano è sola ed in difficoltà a
trovare un lavoro compatibile con le sue esigenze di accudimento della minore, mentre a
Verona godrebbe dell’aiuto dei suoi genitori. Nulla di più ha rappresentato circa sue concrete
possibilità lavorative nel piccolo Comune del veronese, possibilità che non possono che
ritenersi inferiori a quelli che offre la città di Milano ed il suo hinterland. La stessa Gaia, alla
udienza del 13.6.2019, ha dichiarato di aver lavorato come commessa con un contratto a
termine con uno stipendio di € 1.200/1.5000 mensili e di aver sempre trovato un nuovo lavoro
entro 4/5 mesi dopo la scadenza del precedente. Nella relazione dei servizi sociali del 4.3.2020
si dà atto del fatto che ella, responsabilmente, ha rappresentato ai servizi di voler anteporre il
bene della figlia e la conservazione del rapporto della stessa con il padre alle proprie difficoltà
e quindi “avrebbe pensato di non trasferirsi a Verona” anche se qui ha soddisfatte molte
necessità economiche ed organizzative. Si osserva, altresì, che dalla lettura delle note scritte
della ricorrente del 5.6.2020 sembra che la richiesta, prima abbandonata, di volersi trasferire
presso la propria famiglia di origine sia stata determinata da un “legittimo risentimento”
conseguente al sospetto avanzato dalla difesa del Cornelio che la sua disponibilità a rimanere
in Milano sarebbe dovuta alla sua nuova relazione sentimentale. La Gaia non vuole vedere
“banalizzato il proprio sacrificio”. La motivazione da ultimo apportata non è idonea
certamente a sacrificare l’interesse della minore a coltivare un rapporto costante e frequente
con il padre.
Da ultimo si osserva che Tulliola ha oramai quasi 5 anni, che frequenta la scuola materna e che
la Gaia è stata autorizzata dal Tribunale alla udienza del 14.11.2019 ad iscrivere la figlia al pre
ed al post scuola con spese a carico di entrambi al 50%. Ella, quindi, ha ampie possibilità di
occuparsi della figlia e di lavorare full time.
L’affidamento della minore non può che essere ad entrambi i genitori, vista la domanda
congiunta delle parti e l’assenza di rilievi circa la idoneità genitoriale espressi dai servizi
sociali che si sono occupati del nucleo familiare per accesso diretto dei genitori.
La prevalente permanenza della minore deve essere presso la madre con assegnazione alla
stessa della casa familiare condotta in locazione, con tutto quanto l’arreda, vista la domanda
congiunta e, allo stato, l’avvenuta intestazione del contratto di locazione alla Gaia.
Quanto alle frequentazioni della minore con il padre deve sostanzialmente confermarsi il
calendario concordato dalle parti e trasfuso nell’accordo raggiunto nel maggio 2019, cui fanno
riferimento i difensori nelle note scritte conclusive, ma deve anche conferirsi incarico ai
servizi sociali affinché apportino allo stesso variazioni se nell’interesse della minore e, in
particolare, in relazione ai fine settimana, qualora la madre avrà un’occupazione lavorativa,
predisponendo fine settimana alternati dal venerdì sera alla domenica sera per ciascuno dei
genitori, eventualmente rivedendo le frequentazioni infrasettimanali con il padre al fine di non
penalizzare il rapporto dello stesso con Tulliola.
Deve inoltre essere conferito formalmente incarico ai servizi sociali di Milano di monitorare
il nucleo familiare e di proseguire il percorso di sostegno alla genitorialità eventualmente
anche prevedendo un percorso di ADM (Assistenza Domiciliare Minori) anche al fine di
favorire gli stili educativi dei genitori e la comunicazione tra loro (si veda relazione servizi del
11.11.2019 e del 4.3.2020).
Quanto alle previsioni economiche si osserva che la Gaia ancora non ha trovato lavoro. Se
tale situazione appare giustificata dalle recenti vicende legate alla emergenza epidemiologica
ed al lockdown, dovrebbe poter essere superata a breve, vista la capacità di lavoro della
predetta, confermata dalle sue stesse dichiarazioni sopra riportare e la prolungata ed
autorizzata permanenza scolastica della minore, prossima a compiere 5 anni, e tenuto conto
delle frequentazioni paterne che potrebbero concentrarsi nella settimana, oltre ai fine settimana
alternati sostenendo la madre nell’accudimento della minore.
Il Cornelio ha invece sottoscritto un nuovo contratto di lavoro in data 28.11.2019 con scadenza
al 31.5.2020, quale impiegato responsabile punto vendita con uno stipendio lordo di € 1950
mensili per 14 mensilità, contratto che deve ritenersi prorogato visto che nelle note scritte del
5.6.2020 nulla è detto sul punto dalla sua difesa se non che nei mesi di marzo e aprile 2020 è
stato posto in cassa integrazione (cfr. buste paga).
Inoltre il Cornelio convive da tempo con la nuova compagna, con la quale avrebbe acquistato
una casa in Milano in Via Ambrosoli n. 12 per il cui acquisto sembra aver contratto un mutuo
unitamente alla compagna per il quale versa la rata di € 340 pari al suo 50% (si veda la peraltro
lacunosa documentazione depositata con le note scritte cartolari).
La difesa del resistente ha allegato, oltre al mutuo, una serie di ulteriori debiti: € 350,00 per
polizze intestate ad Tulliola, di cui non risulta alcuna documentazione ed € 115,00 per rata auto
per la quale è stato prodotto solo parte, poco leggibile, del contratto di finanziamento dal quale
non si evince che sia stato sottoscritto dal Cornelio.
La difesa del Cornelio non ha mai depositato le dichiarazioni dei redditi o le certificazioni
uniche e la situazione economica complessiva del predetto è, allo stato, quantomeno non
chiara e certamente non aderente alle allegazioni della difesa in mancanza di idonea
documentazione.
Considerato che la casa dove vive la minore è in locazione con contratto intestato alla Gaia e
con canone dalla stessa integralmente pagato, richiamato l’art. 337 ter c.c. e considerate le
necessitò della minore, in uno con i tempi di permanenza presso il padre, si ritiene equo, anche
ipotizzando un prossimo rapporto di lavoro della Gaia, e considerato la convivenza del
Cornelio con altra persona che consente un risparmio di spese, quantificare il contributo di
mantenimento paterno nella somma mensile di € 350,00 alla quale si aggiungono il 50% delle
spese extra come da Linee guida di questo Tribunale, ed il 50% della retta dell’asilo Tulliola e
dei buoni pasto, oltre al 50% del costo del pre e del post scuola. La decorrenza dell’assegno
paterno di mantenimento è fissata dalla domanda di cui alle note scritte del 5.6.2020.
Gli assegni familiari spettano alla Gaia, come anche da Linee guida di questo Tribunale, con
la quale la minore vive prevalentemente, con decorrenza dall’accordo delle parti del maggio
2019 e saranno percepiti dal padre fino a che lo stesso sarà l’unico ad avere un contratto di
lavoro e versati alla madre, unitamente agli arretrati, se già non percepiti, il mese successivo
all’incasso.
Le spese di lite vista la parziale reciproca soccombenza vengono integralmente compensate
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o
rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria,
così statuisce:
1. Affida la figlia minore Tulliola ad entrambi i genitori,
2. Dispone che Tulliola viva prevalentemente con la madre in Milano in via Vittorio
Alfieri __ presso la quale ha residenza anagrafica,
3. Assegna la casa familiare in in via Vittorio Alfieri __ alla madre,
4. Dispone che i servizi sociali del Comune di Milano proseguano nell’attento
monitoraggio del nucleo familiare e proseguano nel percorso di sostegno alla genitorialità a
favore di entrambi i genitori, eventualmente anche prevedendo un percorso di ADM
(Assistenza Domiciliare Minori) anche al fine di favorire gli stili educativi dei genitori e la
comunicazione tra loro, segnalando tempestivamente eventuali situazioni di pregiudizio della
minore alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni,
5. Dispone che il padre veda a tenga con sé la minore:
-due giorni alla settimana comunicando, entro il giorno 30 di ogni mese, le due giornate
del mese successivo che terrà con sé la figlia dall’uscita da scuola secondo le seguenti
modalità:
– qualora i turni di riposo del padre si riferiscano a due giornate consecutive, il signor
Cornelio terrà con sé Tulliola per due pernottamenti consecutivi e, dunque, dall’uscita
dell’asilo (oppure durante la sospensione scolastica dalle ore 10) sino alle ore 9:00 del
terzo giorno successivo, quando il padre riporterà la figlia all’asilo nido o presso
l’abitazione materna se le giornate dovessero coincidere con il sabato o la domenica o in
altri giorni di chiusura dell’asilo,
– qualora i turni di riposo del padre si riferiscano a due giornate non consecutive, il
Cornelio terrà con sé Tulliola per due pernottamenti non consecutivi e, dunque, dall’uscita
dell’asilo (oppure durante la sospensione scolastica dalle ore 10) sino alle ore 9:00 del
giorno successivo quando il padre riporterà la figlia presso l’asilo o presso l’abitazione
materna se le giornate dovessero coincidere con il sabato o la domenica o in altri giorni di
chiusura dell’asilo,
-durante le vacanze natalizie, ove il lavoro dei genitori lo permetta, in via alternata dal 23
al 30 dicembre pomeriggio oppure dal 30 dicembre pomeriggio al 6 gennaio. In particolare
la figlia starà, negli anni dispari la settimana di Natale con la madre, negli anni pari la
settimana di Natale con il padre,
-alternanza delle festività religiose o nazionali (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 2 novembre,
8 dicembre),
-le vacanze di Carnevale, quando previste dal calendario scolastico, saranno alternate di
anno in anno, precisando che negli anni pari spetteranno alla madre nei dispari al padre,
-alternanza delle intere vacanze pasquali, che negli anni pari spetteranno al padre negli
anni dispari alla madre,
-entrambi i genitori trascorreranno con la figlia due settimane anche non consecutive
durante le vacanze scolastiche estive, da concordare, secondo i turni lavorativi di entrambi
i genitori entro il 30 maggio di ogni anno,
-entrambi genitori avranno l’obbligo comunicare i luoghi nei quali la figlia soggiornerà
durante i periodi di vacanza o durante i fine settimana, se diversi dai rispettivi luoghi di
residenza/domicilio, e di garantire all’altro genitore contatti telefonici giornalieri nella
fascia oraria compresa tra le 20,00 e le 20,30 circa,
6. Incarica i servizi sociali del Comune di Milano di apportare al previsto calendario
variazioni se nell’interesse della minore e, in particolare, in relazione ai fine settimana
qualora la madre avrà un’occupazione lavorativa, predisponendo fine settimana alternati
dal venerdì sera alla domenica sera per ciascuno dei genitori, eventualmente rivedendo le
frequentazioni infrasettimanali con il padre al fine di non penalizzare il rapporto dello
stesso con Tulliola,
7. PONE a carico del padre l’obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore
mediante versamento alla madre in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese dell’importo
mensile di € 350,00, oltre a rivalutazione annuale Istat (prima rivalutazione giugno 2021) con
decorrenza dal rateo di giugno 2020, oltre al 50% delle spese come da Linee guida di questo
Tribunale di seguito trascritte, oltre al 50% della retta dell’asilo e dei buoni pasto, oltre al 50%
del costo del pre e del post scuola,
– spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite
specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante; b) cure dentistiche presso strutture
pubbliche; c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale; d) tickets sanitari; e) occhiali o lenti a contatto per uso non
cosmetico se prescritte dallo specialista; f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di
base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
– spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure
dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private; b) cure termali e
fisioterapiche;c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero
previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente; d) farmaci omeopatici;
– spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse
scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici; b) libri di testo; c)
materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta
dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica; d)
dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di
studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica; f) fondo cassa richiesto dalla scuola; g)
gite scolastiche senza pernottamento; h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal
luogo di residenza all’istituto scolastico;
– spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse
scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati; b) gite scolastiche con
pernottamento; c) corsi di recupero e lezioni private; d) corsi di specializzazione/ master e
corsi post universitari in Italia e all’estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
– spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)
tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest,
campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
– spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di
lingue; b) corsi di musica e strumenti musicali; c) attività sportive e pertinente abbigliamento e
attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e
ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter; f) viaggi studio in Italia e all’estero, stage
sportivi e vacanze senza i genitori; g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e
lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di
trasporto dei figli;
avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta
scritta dell’altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell’immediatezza della
richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di
avvenuta ricezione) all’altro genitore la documentazione comprovante l’esborso sostenuto entro
30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
8. DISPONE che gli assegni familiari vengano corrisposti alla madre quale voce
aggiuntiva rispetto all’assegno di mantenimento, dal maggio 2019 e che saranno
percepiti dal padre fino a che lo stesso sarà l’unico ad avere un contratto di lavoro e
dallo stesso versati alla madre, unitamente agli arretrati se non percepiti, il mese
successivo all’incasso,
9. COMPENSA le spese di lite.
Decreto immediatamente esecutivo ex lege.