DIRITTO DI VISITA DEI NONNI, INTERESSE PREVALENTE DEL MINORE

Trib. Min. Lecce, 23 dicembre 2020, n. 2157
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sig.ri magistrati:dott.ssa Lucia Rabboni Presidente dott.ssa Ida Cubicciotti Giudice rel. dott. Andrea Feltri Giudice on.dott.ssa Maria Rosa Pennetta Giudice on.
ha pronunciato il seguente DECRETO
Nel procedimento n. 411/2020 RVG, avente ad oggetto:“Ricorso ex art. 317 bis c.c.” relativamente alla minore(omissis)nata a Galatina il 25/1/2017;letti gli atti del procedimento in epigrafe indicato ed all’esito dell’espletata istruttoria,osserva:con ricorso del 29/7/2020 (omissis), nonna paterna della minore (omissis), esponeva che. –i genitori della minore impedivano ogni rapporto tra essa e la ricorrente, sulla scorta di argomentazione fantasiose; -in questo modo essi pregiudicavano il diritto della ricorrente a conservare una relazione significativa con la nipote; -la giurisprudenza di legittimità e quella sovranazionale avevano più volte sancito il diritto dei minori a mantenere una relazione significativa con gli avi. Tanto premesso concludeva per l’adozione di ogni provvedimento idoneo alla tutela del diritto della minore a mantenere una significativa relazione con essa ricorrente. Instauratosi il contraddittorio si costituivano in giudizio i genitori della minore, a propria volta esponendo che. –la nonna paterna aveva sempre assunto un comportamento invasivo nella vita della famiglia, nonché sostitutivo di quello materno, non risparmiando censure alla madre della minore; -ella aveva anche aizzato il figlio a lasciare la moglie, pretendendo di avere un ruolo guida per la minore; -i comportamenti dell’ava avevano generato tensioni di coppia che avevano inciso sul benessere della minore, onde i coniugi avevano preferito allontanarsi dalla nonna paterna di essa; -avevano anche chiesto alla ricorrente di recarsi essa a Lecce per fare visita alla nipote, piuttosto che pretendere che fossero i genitori e la minore a recarsi a Bari per far visita alla nonna; -la ricorrente aveva sempre rifiutato tale opzione, così addivenendo a non vedere la nipote da oltre
un anno; -i genitori erano consapevoli del fatto che una buona relazione con la nonna fosse importante per la loro figlia, non opponendosi al ripristino di essa ma con modalità protette per la piccola.Tanto premesso concludevano per la verifica della sussistenza dell’effettivo interesse della minore al ripristino della relazione con la nonna paterna e, in caso positivo, per la ripresa degli incontri in spazio protetto ed alla presenza di personale specializzato, nel luogo di residenza della minore.All’udienza del 20 ottobre comparivano i genitori della minore che ribadivano di opporsi alle modalità di incontro pretese dall’ava paterna, consistenti in soggiorni di più giorni della minore a Bari, anche senza i genitori. Essi riferivano che la nonna paterna non era favorevole a nessun’altra modalità di incontro, né aveva mai voluto sperimentare le pur proposte videochiamate. Essi si dichiaravano disponibili alla ripresa della relazione, ma in spazio neutro e nel luogo di residenza della minore.All’udienza del 9/12/2020 compariva la ricorrente, la quale dichiarava che da 13 mesi non aveva la possibilità di vedere la nipote, negava di essere mai stata intrusiva, ammetteva di avere unarelazione non idilliaca con la madre della minore, richiedeva il ripristino della relazione ma non in spazio neutro, bensì presso la propria abitazione.All’esito dell’espletata istruttoria il PMM rendeva, in data 15/12/2020, parere contrario all’accoglimento del ricorso.Appare opportuno chiarire che l’interesse tutelato dalla nonna di riferimento (art.317 bis c.c.) è quello del minore ad intrattenere una relazione con gli avi, intesi come radicie supporto affettivo, e non già quello degli avi al riconoscimento del diritto alla frequentazione dei discendenti, così appalesandosi il chiaro fraintendimento da parte dei ricorrenti che hanno esplicitamente ammesso di avere proposto la presente domanda al fine del riconoscimento del proprio diritto a vedere la nipote.D’altra parte l’età della minore (attualmente tre anni), il fatto incontestato che essa non veda la nonna da oltre un anno, la circostanza che la pace familiare del nucleo ristretto di appartenenza della minore sia tutelato da entrambi i genitori che, per scelta, hanno dismesso le modalità di frequentazione imposte dalla nonna paterna, la indisponibilità dell’ava ad intraprendere ogni percorso di mediazione ed ogni trasferta presso il luogo di residenza della minore, impongono di ritenere anzitutto che alcuna relazione significativa si possa essere instaurata tra la bambina e la nonna in relazione all’età della prima, e che l’interesse perseguito dalla ricorrente conla presente istanza sia quello proprio e non quello della discendente.Tanto impone, in linea con il parere reso dal PMM in data 12/12/2020, il rigetto della domanda con compensazione delle spese di lite, atteso il tenore dell’interesse tutelato e l’opportunità di non determinare ulteriori ragioni di conflittualità familiare.
P.Q.M.
Letto l’art.317 bis c.c.,
-Rigetta la domanda;
-Compensa tra le parti le spese del presente procedimento.