Se rispondente al miglior interesse del minore, la permanenza in Italia del genitore straniero, anche se condannato, va autorizzata

Cass. civ. Sez. I, 4 giugno 2018, n. 14238
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 3358/2017 proposto da:
Y.F., W.P., quali genitori dei minori L., F. e E., domiciliati in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione,rappresentati e difesi dall’avvocato Migliaccio Luigi, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli, Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli;
– intimati –
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 11/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/01/2018 dal cons. Dott. ACIERNO MARIA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso in via principale per il rigetto, in subordine per la rimessione alle Sezioni Unite;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato Migliaccio Luigi che ha chiesto l’accoglimento.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con decreto n. 225/2016 la Corte d’appello di Napoli ha rigettato il reclamo proposto da Y.F. e W.P., cittadini cinesi, avverso la decisione del Tribunale per i minorenni di Napoli che aveva rigettato il ricorso dagli stessi proposto al fine di ottenere l’autorizzazione alla permanenza del territorio nazionale nell’interesse dei tre figli minori ( Y.F., L. e E.) ai sensi delD.Lgs. n. 286 del 1998,art.31, comma 3.
A sostegno del rigetto la Corte territoriale ha affermato:
– ilD.Lgs. n. 286 del 1998,art.31, tutela il minore straniero che versi in una situazione di eccezionale e contingente grave pericolo per il suo sviluppo psico-fisico, e non ha la finalità di garantire, in ogni caso, il diritto del medesimo di crescere ed essere educato nella propria famiglia, né di salvaguardare la sua situazione di integrazione nel tessuto sociale dove vive;
– il diritto del minore a vivere nella propria famiglia non può prevalere sull’interesse dello Stato alla tutela del territorio e alla sicurezza dei cittadini, nel caso in cui colui che richieda il permesso di soggiorno abbia commesso reati tali da far presumere la sua pericolosità sociale. Nella specie risulta che Y.F. e W.P. sono attualmente imputati e hanno riportato condanne irrevocabili per reati relativi alla tutela del diritto d’autore, ricettazione e contraffazione, fatti che comportano la revoca del permesso di soggiorno e l’espulsione dello straniero dal territorio. Ciò fa presumere che l’istanza da essi formulata ex art. 31 cit. sia del tutto strumentale;
– i minori sono tutti nati in Italia e sono ben inseriti nel contesto scolastico ed amicale, ma la previsione che essi potrebbero subire un danno psicologico in conseguenza dell’allontanamento dei genitori non costituisce ragione sufficiente per consentire l’ulteriore permanenza di quest’ultimi in Italia. Inoltre, anche qualora gli istanti fossero autorizzati a rimanere in Italia, i figli minori sarebbero comunque privati del loro sostegno, in quanto dovrebbero scontare in prigione varie condanne a pene detentive di rilevante durata: correttamente il Tribunale per i minorenni ha ritenuto superflua una consulenza tecnica d’ufficio su di loro.
Avverso questa pronuncia propongono ricorso per cassazione Y.F. e W.P. sulla base di due motivi, accompagnati da memoria exart. 378 c.p.c..
In esito all’adunanza camerale del 12/06/2017, tenutasi presso la Sesta sezione civile, la trattazione del presente ricorso è stata rimessa, con ordinanza interlocutoria n. 19921/2017, alla pubblica udienza della Prima sezione civile.
Con il primo motivo viene censurata, sotto il profilo della violazione delD.Lgs. n. 286 del 1998,art.31, comma 3, l’interpretazione fortemente restrittiva data dalla Corte d’appello all’espressione “gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore”, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità e con la ratio stessa dell’istituto in questione, che pone al centro l’interesse del minore. Il decreto impugnato risulta motivato esclusivamente sulle condanne penali riportate dai ricorrenti.
Con il secondo motivo viene censurato, sotto il profilo dell’omesso esame circa un fatto decisivo exart. 360 c.p.c., n. 5, il mancato svolgimento di un giudizio prognostico sulle prospettive di danno grave per i minori, nati e cresciuti in Italia e qui ben radicati, nell’ipotesi di allontanamento di uno o entrambi i genitori.
Il ricorso, i cui motivi possono trattarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, è fondato.
IlD.Lgs. n. 286 del 1998,art.31, comma 3, prevede che il Tribunale per i minorenni possa rilasciare – anche in deroga alle disposizioni che regolano il soggiorno dei cittadini stranieri nel territorio nazionale – un’autorizzazione temporanea all’ingresso o alla permanenza in Italia del familiare di un minore, per gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico del minore medesimo e tenuto conto della sua età e delle sue condizioni di salute.
La pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte n. 21799 del 25/10/2010, cui ha fatto seguito la costante giurisprudenza di questa Sezione, ha chiarito che siffatta autorizzazione non richiede necessariamente l’esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla salute del minore, ma può comprendere qualsiasi danno effettivo ed obiettivamente grave che deriva o deriverà allo stesso dall’allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall’ambiente in cui è cresciuto, in considerazione della sua età o delle sue condizioni di salute sia fisica che psichica (Cass. n. 2648/2011; n. 13237/2011; n. 14125/2011, par. 2; Cass. 17739/2015, par. 9; n. 24476/2015, riv. 638154-01; n. 25419/2015, rv. 638177-01; n. 4197/2017; n. 29795/2017, par. 5). Il giudice del merito, in altri termini, è chiamato ad accertare la sussistenza di “gravi motivi” basati su una situazione oggettiva attuale o futura dedotta, attraverso un giudizio prognostico, quale conseguenza dell’allontanamento improvviso del familiare (Cass. n. 17861/2017, rv. 645052-01), avendo la parte, dal canto suo, l’onere di dedurre in modo specifico il grave disagio psico-fisico del minore che da tale allontanamento discenderebbe (Cass. n. 26710/2017, rv. 64656601).
L’art. 31 cit. delinea, pertanto, due distinte situazioni giuridiche soggettive: da un lato, il diritto del minore ad avere l’assistenza e la cura del proprio familiare in Italia; dall’altro, il diritto del familiare a dare assistenza al minore stesso, in ragione della tutela di “quel particolare bene della vita costituito dall’unità della famiglia e della reciproca assistenza tra i suoi membri” (Cass. n. 21799/2010). Si tratta di due posizioni complementari, di cui quella del familiare subordinata a quella del minore, titolare di un interesse che, infatti, costituisce l’oggetto primario della tutela apprestata dalla disposizione in esame, come risulta dalla sua rubrica (“Disposizioni a favore dei minori”) e, ancor più significativamente, dall’essere la valutazione sulla sussistenza dei “gravi motivi” rimessa all’apprezzamento del Tribunale per i minorenni. Ne deriva che l’interesse del familiare ad ottenere l’autorizzazione all’ingresso o alla permanenza nel territorio nazionale riceve tutela in via riflessa, ovvero nella misura in cui sia funzionale a salvaguardare lo sviluppo-psicofisico del minore, che è il bene giuridico protetto dalla norma nonché la ragione unica del provvedimento autorizzatorio.
La temporaneità dell’autorizzazione non esclude che essa possa essere prorogata ove, al termine del periodo previsto, permanga la sua ragione giustificativa (i “gravi motivi”), né che possa essere revocata prima della scadenza “quando vengano a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio”, essendo la condizione psicofisica del minore, invero, una situazione naturalmente suscettibile di mutare ed evolversi nel tempo (Cass. n. 17861/2017, rv. 64505201). La norma in esame prevede altresì due ulteriori fattispecie di revoca dell’autorizzazione, dovute ad attività del familiare incompatibili “con le esigenze del minore” o “con la permanenza in Italia”. Si tratta di ipotesi che, all’evidenza, sono distinte sia quanto al loro presupposto fattuale, sia quanto alla loro ratio. La prima ipotesi si spiega già in ragione della natura dell’autorizzazione, perché l’ingresso o la permanenza dell’istante, concessi in deroga all’ordinario regime giuridico disciplinante l’immigrazione, si giustifica se ed in quanto egli svolga la propria funzione familiare a beneficio del minore e del suo sviluppo psico-fisico, venendosi altrimenti a contraddire lo scopo stesso della disposizione in oggetto (Cass. 21799/2010, par. 8). Ne consegue che comportamenti dell’adulto richiedente incompatibili con le esigenze del minore condurranno il Tribunale a negare il rilascio dell’autorizzazione (o a revocarla in caso di condotte sopravvenute), essendo una valutazione necessariamente implicita in quella concernente la sussistenza dei “gravi motivi” e non scindibile da essa.
Nondimeno, l’art. 31 introduce un parametro esterno a quello che, come detto, costituisce il bene giuridico tutelato dalla norma, in quanto conferisce rilievo ostativo ad attività del familiare incompatibili con la sua permanenza nel territorio nazionale, sia nel caso in cui siffatte attività siano sopravvenute sia, a fortiori, nel caso in cui vengano riscontrate dal giudice già al momento del primo rilascio. L’accertamento dell'”incompatibilità” della condotta dell’istante impone pertanto un giudizio di bilanciamento tra la protezione del benessere psico-fisico del minore (incluso il suo diritto al mantenimento dell’unità familiare), al cui scopo la presenza dell’adulto in Italia è finalizzata, e la tutela dell’ordine pubblico, da svolgersi alla stregua dei parametri dettati dalle norme interne e internazionali e precisati dalla giurisprudenza nazionale ed Europea, tenuto conto che la garanzia del superiore interesse del minore costituisce in questa sede il criterio interpretativo principale. A tal proposito viene in rilievo, in primo luogo, ilD.Lgs. n. 286 del 1998,art.28, comma 3, in base a cui “in tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all’unità familiare e riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo”, nonché laL. n. 184 del 1983,art.1, che enuncia il diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia di origine, e l’art. 337ter c.c., che riconosce al figlio minore “il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi”. Tra i documenti internazionali di maggior importanza vi è la Convenzione di New York del 20 novembre 1989 sui diritti del bambino, resa esecutiva dall’Italia con laL. n. 176 del 1991, il cui art. 3 afferma la necessità della considerazione in via preminente dell’interesse superiore del fanciullo in tutti i procedimenti che lo riguardano. La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (Nizza, 7 dicembre 2000) prevede un catalogo di diritti, assai ampio e specificatamente determinato, che coinvolgono direttamente o indirettamente la vita familiare (e in particolare il rapporto genitori-figli), la protezione e il rispetto della dignità umana (art. 6), il rispetto della vita privata e familiare (art. 7), il diritto dei minori alla protezione e alle cure necessaria per il loro benessere e ad intrattenere regolarmente relazioni e contatti diretti con i genitori, salvo che ciò appaia contrario al loro interesse (art. 24) (Cass. n. 4197/2018). La Corte Europea dei diritti dell’uomo, nell’interpretazione dell’art. 8 della Convenzione (“diritto al rispetto della vita privata e familiare”), ha enucleato una serie di parametri da tenere in considerazione nella valutazione della legittimità dell’ingerenza statuale nel diritto al rispetto della vita privata e familiare dello straniero (pronunce Boultif v. Switzerland, 02.11.2001, e Uner v. The Netherlands, 18.10.2006), da cui discende che l’accertamento della pericolosità sociale – secondo quanto statuito da questa Corte anche in relazione al sindacato sulla legittimità dei provvedimenti espulsivi e sul diniego di permesso di soggiorno per motivi familiari – dovrà essere svolto in concreto e non in astratto, attraverso un esame della condotta e della situazione complessiva dell’istante (Cass. 18482/2011). A questa preventiva valutazione, attinente alla condizione dell’adulto istante, segue il giudizio di bilanciamento tra l’interesse statuale all’allontanamento (o al diniego di ingresso) di cittadini stranieri socialmente pericolosi e il diritto del minore così come declinato dal citato articolo. Siffatto giudizio deve essere effettuato alla stregua dei criteri indicati dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo, tra cui vi sono il miglior interesse e il benessere del figlio minore (“the best interests and well-being of the children, in particular the seriousness of the difficulties which any children of the applicant are likely to encounter in the country to which the applicant is to be expelled”), al fine di verificare se il rigetto dell’istanza, rappresentando un’interferenza nella vita familiare del richiedente, costituisca una misura necessaria in una società democratica e proporzionata al legittimo fine perseguito (CEDU, Uner v. The Netherlands, cit., par. 57-58), tenuto conto che il carattere fortemente derogatorio della norma in esame comporta che l’interesse del minore – benché non possa considerarsi in senso assoluto sempre gerarchicamente prevalente – si trovi in una posizione di preminenza tale da imporre al giudice di considerare in ogni singolo caso quale delle soluzioni possibili sia ad esso più favorevole.
Il decreto impugnato non ha fatto corretta applicazione dei principi appena richiamati.
In primo luogo, nel premettere che l’art. 31 tutela situazioni di contingente ed eccezionale grave pericolo per lo sviluppo psico-fisico del minore, il giudice a quo invoca un orientamento di questa Corte che la più volte richiamata pronuncia delle Sezioni Unite n. 21799/2010 ha inteso superare, perché il requisito dell'”eccezionalità”, oltre a travalicare la lettera della legge, è contrario all’interpretazione della disposizione letta alle luce delle norme costituzionali e internazionali rilevanti.
In secondo luogo, la valutazione svolta dalla Corte territoriale risulta incentrata pressoché esclusivamente sulla posizione e sulla condotta dei genitori, ritenuti socialmente pericolosi in ragione delle condanne penali riportate (violazione delle norme in materia di diritto d’autore, contraffazione, ricettazione, etc…), da cui si evincerebbe che l’istanza dagli stessi formulata è meramente strumentale. Tale giudizio, tuttavia, non viene svolto in concreto ma risulta esclusivamente incentrato su una presunzione di pericolosità discendente dal disposto normativo delD.Lgs. n. 286 del 1998,art.4, comma 3, – che considera ostative all’ingresso nel territorio nazionale le condanne per i reati relativi alla tutela del diritto d’autore e quelli di cuiall’art. 473 c.p.(“contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli, e disegni”) eart. 474 c.p.(“introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi”) – disposizione cui l’art. 31, comma 3, cit., consente di derogare alla ricorrenza dei “gravi motivi”, stabilendo, invero, che l’autorizzazione possa concedersi “anche in deroga alle altre disposizioni del presente testo unico”. Inoltre, la pronuncia mostra di non tenere in debita considerazione quello che costituisce il principale oggetto del giudizio ex art. 31 cit., ovvero il possibile pregiudizio psico-fisico che verrebbe arrecato ai tre figli minori in conseguenza dell’allontanamento dei genitori o dello sradicamento dal contesto di vita attuale. Infatti, da un lato viene dato atto che i figli, nati e cresciuti in Italia, sono ben inseriti nel contesto scolastico e amicale; dall’altro, viene escluso in astratto che la previsione che essi subiscano un danno psicologico a seguito dell’espulsione dei signori F. costituisca ragione sufficiente per rilasciare l’autorizzazione ex art. 31, sulla base di un’interpretazione che, richiamando la necessità che vengano dedotte situazioni di carattere “eccezionale”, trascura la giurisprudenza di questa Corte e la ratio dell’istituto in esame, mirante a una tutela globale del minore, comprensiva tanto della salute fisica quanto di quella psichica, a prescindere dall’eccezionalità o meno della situazione dedotta in giudizio (Cass. n. 24476/2015, rv. 638154-01). Al contrario, proprio l’accertato radicamento dei minori nel territorio nazionale avrebbe dovuto condurre la Corte di merito a valutare con attenzione il possibile pregiudizio psico-fisico discendente dal diniego del provvedimento autorizzatorio, non potendosi, d’altra parte, conferire rilievo alla possibilità che i tre figli possano espatriare con i genitori, trattandosi di un un’opzione non valutabile dal giudice, in virtù del divieto di espulsione dei minori vigente nel nostro ordinamento e del conseguente diritto costituzionalmente e convenzionalmente garantito dei minori di soggiornare in Italia unitamente ai genitori ove ricorrano le condizioni di legge (Cass. n. 1824/2016, par. 3). Parimenti non corretta l’argomentazione secondo cui i figli minori sarebbero in ogni caso privati del sostegno dei loro genitori a causa dello stato di carcerazione in cui essi verrebbe a trovarsi, perché basata su una prognosi apodittica e non concretamente giustificata.
Pertanto, il giudice è chiamato in primo luogo ad accertare, con riferimento esclusivo ai minori, la sussistenza di “gravi motivi” connessi con il loro sviluppo psicofisico, così come intesi dalla costante giurisprudenza di questa Corte a partire dalla succitata pronuncia delle Sezioni Unite n. 21799/2010. Esaurito positivamente tale accertamento, il Tribunale, a fronte del compimento da parte del familiare istante di attività “incompatibili con la sua permanenza in Italia”, potrà negare l’autorizzazione soltanto all’esito di un esame complessivo, svolto in concreto e non in astratto, della sua condotta, cui segua un attento giudizio di bilanciamento tra l’interesse statuale alla tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza nazionale e il preminente interesse del minore.
Tale giudizio di bilanciamento non è stato svolto dalla Corte territoriale, che, al contrario, attraverso un’inversione giuridicamente erronea, ha negato l’autorizzazione richiesta deducendone l’immeritevolezza dai precedenti penali degli odierni ricorrenti ma trascurando l’interesse dei minori, assegnandovi carattere residuale anziché considerazione primaria.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto e la pronuncia impugnata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che si atterrà al seguente principio di diritto: “Nel giudizio avente ad oggetto l’autorizzazione all’ingresso o alla permanenza in Italia del familiare del minore straniero,D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 31, comma 3, la sussistenza di comportamenti del familiare medesimo incompatibili con il suo soggiorno nel territorio nazionale deve essere valutata in concreto e attraverso un esame complessivo della sua condotta, al fine di stabilire, all’esito di un attento bilanciamento, se le esigenze statuali inerenti alla tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza nazionale debbano prevalere su quelle derivanti da gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore, cui la norma conferisce protezione in via primaria”.
Il giudice del rinvio provvederà anche alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma delD.Lgs. n. 196 del 2003,art.52.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 gennaio 2018.

L’ex convivente potrà proporre azione di arricchimento nei confronti dell’altro qualora il conferimento non sia supportato da una giusta causa (contratto, atto di liberalità o adempimento di obbligazione naturale)

Cass. civ. Sez. III, 7 giugno 2018, n. 14732
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5644/2016 proposto da:
C.O., elettivamente domiciliata in ROMA, V. SENECA 73, presso lo studio dell’avvocato PAOLO MORRICONE, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO CORRA’ giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
D.M., considerata domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati LAURA GASPAROTTO, ALESSANDRO PESAVENTO giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 94/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 20/01/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/01/2018 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.
Svolgimento del processo
1.Nel 2003 D.M. conveniva in giudizio il proprio ex partner, M.S., chiedendo accertarsi la cessazione della famiglia di fatto costituita con il M. fino all’agosto 2001, accertarsi la consistenza del patrimonio comune a quella data, conseguente agli apporti in denaro e in lavoro di entrambi i conviventi, e disporsi la divisione di esso in parti uguali, con l’attribuzione in proprio favore del controvalore in denaro; in subordine chiedeva accertarsi l’ingiustificato arricchimento del suo ex convivente, con la condanna del medesimo alla restituzione degli importi ricevuti.
Rappresentava che era intercorsa tra i due una relazione iniziata fin dal 1987, e che si era instaurata una convivenza di fatto dal 1997 fino al 2001; che entrambi i partners avevano contribuito, prima dell’instaurazione della convivenza, in denaro e con il contributo lavorativo personale, alla costruzione di una casa di abitazione eretta tra il 1995 e 1997 su un terreno di esclusiva proprietà del M., che pertanto era divenuta proprietà esclusiva di questi; che il M., allo scioglimento della convivenza, aveva trattenuto per sé tutti gli arredi della casa, acquistati insieme o dall’uno o l’altro dei partners durante la convivenza, i risparmi versati da entrambi su un conto cointestato, un motoscooter; che l’attrice aveva personalmente sostenuto anche spese per l’acquisto dei materiali necessari alla costruzione della casa; che aveva personalmente lavorato alla costruzione della casa; che la convivenza nel periodo tra il 1997 e il 2001 si era svolta secondo paritetica cooperazione economica nel rispetto della quale i conviventi, entrambi lavoratori subordinati, versavano i loro stipendi nel conto corrente cointestato.
Si costituiva in giudizio M.S., rappresentando che il terreno su cui sorgeva la casa era di sua esclusiva proprietà, e che di conseguenza aveva acquistato la proprietà della casa, e che le contribuzioni al menage familiare della D., in denaro o in lavoro, erano state effettuate a titolo gratuito, ed erano irripetibili, in quanto prestate in adempimento di un dovere morale e che pertanto nulla le doveva.
2. Il Tribunale, con sentenza n. 1787/2007, rigettava tutte le domande dell’attrice (dichiarando inammissibile in quanto tardiva la domanda exart. 936 c.c., formulata solo con la memoria exart. 183 c.p.c., con la quale la D. chiedeva la restituzione delle utilità prestate per la costruzione della casa acquisita in proprietà esclusiva al – marito in quanto proprietario del terreno, in riferimentoall’art. 936 c.c., comma 2).
3. D.M. proponeva appello per la riforma della sentenza impugnata. M.S. resisteva al gravame. La Corte d’appello, pur condividendo la ricostruzione del primo giudice nel senso della tardività della domanda exart. 936 c.c., formulata dalla D. solo in sede di memoria contenente la precisazione delle domande introduttive, ammetteva una parte delle prove orali richieste dall’appellante, e accoglieva la domanda di arricchimento senza causa con riguardo al contributo di D.M. alla costruzione dell’abitazione; escludeva la sussistenza di una obbligazione naturale e l’irripetibilità delle prestazioni, dal momento che esse erano andate a totale vantaggio di uno due partner) in mancanza di un rapporto che la giustificasse (la D. e il M., all’epoca dei fatti, non erano né sposati né conviventi); riconosceva alla D. una somma equitativamente determinata per il lavoro prestato nella costruzione della casa; accoglieva la domanda di divisione dei beni residui al momento della cessazione della convivenza.
In particolare, la corte d’appello richiamava la giurisprudenza di legittimità secondo la quale, nell’ambito di una famiglia di fatto, le reciproche dazioni in denaro o in lavoro che vanno a vantaggio del complessivo menage familiare trovano il loro fondamento in una obbligazione naturale, ovvero sono erogate nella convinzione, esistente in capo ai partners, di adempiere ad una obbligazione fondata su doveri morali o sociali (e quindi non sono di norma ripetibili), purché esse si mantengano nei limiti di proporzionalità e di adeguatezza, parametrati alle condizioni sociali e patrimoniali delle parti (posizione espressa da Cass. n. 11330 del 2009; Cass. n. 3713 del 2003).
Tuttavia, escludeva che i conferimenti connessi alla realizzazione della casa fossero riconducibili nell’alveo delle obbligazioni naturali perché: a) i due all’epoca erano fidanzati ma non conviventi e quindi non formavano ancora una famiglia di fatto pertanto non sussisteva alcuna obbligazione naturale in capo alla D. che giustificasse la non ripetibilità di quei conferimenti; b) si trattava di dazioni consistenti, che si collocavano oltre la soglia di proporzionalità ed adeguatezza rispetto ai mezzi di ciascuno dei partners. Quindi, condannava il M. alla restituzione di tutti i conferimenti in denaro per i quali riteneva raggiunta la prova. Accoglieva anche, e liquidava in via equitativa, la domanda della D. a vedersi riconoscere una somma a titolo di indennità per le ore di lavoro prestate negli anni, il sabato e la domenica, nel suo tempo libero, per la costruzione della casa, in accoglimento dell’azione di indebito arricchimento. Per quanto concerne poi le somme residuate sul conto corrente cointestato, la corte chiariva l’estraneità di esse alla problematica delle obbligazioni naturali, e le riconduceva allo scioglimento di una comunione ordinaria; di conseguenza, ne attribuiva l’importo a ciascuno al 50% (con obbligo del M. di corrispondere gli importi prelevati o che non aveva accettato di suddividere con la sua ex compagna).
4. Dopo il deposito della sentenza di appello, in data 09.06.2015, M.S. decedeva senza lasciare testamento; C.O., che il M. aveva sposato dopo il termine della sua relazione con la D., accettava l’eredità con beneficio di inventario.
La C. propone ricorso per Cassazione, articolato in quattro motivi, nei confronti di D.M. per la cassazione della sentenza n. 94/2015, depositata dalla Corte d’appello di Venezia il 20.01.2015. Notifica il ricorso anche agli altri eredi del M..
D.M. resiste con controricorso.
La causa è stata avviata alla trattazione in adunanza camerale non partecipata.
La ricorrente ha depositato memoria.
Motivi della decisione
Preliminarmente, va detto che sussiste la legittimazione processuale in capo all’attuale ricorrente, sig. C.O., che non era parte dell’originario giudizio e propone il ricorso quale moglie, ed erede legittima, del defunto M.S. (trattandosi di verifica attinente alla regolare costituzione delle parti essa deve essere effettuata d’ufficio).
In tema di impugnazione per cassazione, al fine di evitare una pronuncia di inammissibilità del ricorso, il soggetto che non è stato parte del giudizio di merito deve allegare la propria “legitimatio ad causam”, e fornire la dimostrazione di essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa, avendo l’impugnante, che si affermi successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria, l’onere di fornire la prova documentale della propria legittimazione, a meno che il resistente non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.
La documentazione prodotta dalla C. è idonea a documentare la sua legittimazione: la ricorrente ha prodotto infatti sia il certificato di morte del M., che il certificato di matrimonio, che la dichiarazione di accettazione dell’eredità con beneficio di inventario, dalla quale risulta che il M. è morto intestato.
Il ricorso è pertanto ammissibile.
Nondimeno, esso è infondato.
Va premesso che la controversia in esame sottopone all’attenzione della Corte alcune questioni, sempre più ricorrenti nella pratica ma non del tutto risolte sul piano normativo né frequentemente esaminate in sede di legittimità, connesse alla cessazione di una relazione affettiva, alla individuazione dei principi da applicare per la regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra gli ex partners e alla divisione del patrimonio comune.
Per la miglior comprensione della fattispecie e delle domande delle parti, nonché delle questioni che in relazione ad esse residuano in questa sede, va puntualizzato che nel caso di specie, la relazione sentimentale si è protratta per un lungo periodo di tempo, nell’arco del quale, per circa dieci anni i due partners hanno vissuto separatamente (il loro legame viene definito dalla sentenza in termini di fidanzamento) contribuendo con il denaro e il lavoro di entrambi alla costruzione di una casa comune. A questo primo periodo ha fatto seguito un secondo periodo di convivenza nella casa stessa, durato quattro anni, al termine del quale la relazione si è conclusa.
Nel caso in esame, con il primo motivo, la ricorrente denuncia la violazionedell’art. 2042 c.c., laddove la sentenza impugnata considera proponibile l’azione di indebito arricchimento previstadall’art. 2041 c.c., nonostante fosse esperibile – e non esaminata perché proposta tardivamente – l’azione previstadall’art. 936 c.c..
Sostiene che la Corte d’appello non abbia correttamente interpretato e applicato alla fattispecie la norma citata perché ha condannato M.S. a indennizzare, ai sensidell’art. 2041 c.c., D.M. per il valore dei materiali e il prezzo della manodopera impiegati nella costruzione della casa senza considerare che tale domanda, trattandosi pacificamente di casa di abitazione costruita su terreno di proprietà del M., doveva essere formulata dall’attrice ai sensidell’art. 936 c.c., con conseguente improponibilità dell’azione sussidiaria regolatadall’art. 2041 c.c..
Il motivo è infondato, perché la situazione in esame non è riconducibile alle fattispecie tutelatedall’art. 936 c.c.: l’art. 936, disciplina la particolare eventualità in cui un terzo che non vi sia in alcun modo legittimato né autorizzato, realizzi un’opera su un fondo altrui e detta una disciplina differente per le due diverse ipotesi, quella in cui il proprietario voglia trattenere le opere eseguite sul suo fondo senza autorizzazione (dettando dei criteri di indennizzo per il terzo) e quella in cui invece vuole che siano asportate. Nel caso in esame non è mai stato messo in discussione che la D. non si è intromessa nella costruzione facendo realizzare arbitrariamente opere non autorizzate, piuttosto la stessa ha contribuito con il proprio lavoro, le proprie scelte ed anche economicamente, con ripetuti contributi patrimoniali, alla realizzazione delle opere autorizzate dal proprietario (e scelte, in origine, di comune accordo, perché la costruzione doveva costituire l’abitazione della coppia), per cui correttamente la fattispecie è stata inquadrata nell’ambito dell’azione generale di arricchimento senza causa e la domanda è stata accolta una volta esclusa l’esistenza di una obbligazione naturale (che avrebbe reso irripetibile la dazione in denaro).
Peraltro, come osservato dalla controricorrente, la mancanza del presupposto della residualità, nel caso di specie, dell’azione di ingiustificato arricchimento, non sembra sia questione già in precedenza introdotta dalla parte ricorrente, non risultando affrontata dalla sentenza d’appello (né denunciata in termini di omessa pronuncia). Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia la falsa applicazionedell’art. 2041 c.c., laddove la sentenza impugnata non ha considerato che la volontarietà della prestazione esclude l’ingiustificato arricchimento (in relazione alle domande volte all’indennizzo del lavoro svolto ed al recupero del denaro investito nella costruzione della casa).
Sostiene che la Corte d’appello abbia errato nell’interpretarel’art. 2041 c.c., laddove ha ritenuto che il fidanzamento in assenza di convivenza more uxorio non sia giusta causa di arricchimento nonostante la pacifica volontarietà del trasferimento di utilità economiche. Osserva che, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, la semplice volontà dell’impoverito di effettuare la dazione integri giusta causa dello spostamento patrimoniale, e quindi impedimento al riconoscimento del diritto all’indennizzo; e che tale principio sia stato applicato soprattutto a fattispecie di arricchimento determinate da affectionis vel benevolentiae causa in quanto indubbiamente connotate dalla volontà della parte che si assume danneggiata.
Il motivo è infondato.
Si tratta di questioni non infrequenti, anche se non idoneamente disciplinate, che concernono le conseguenze economiche dello scioglimento della famiglia di fatto, o comunque dei principi applicabili allorché cessino rapporti sentimentali stabili, in relazione alla sorte delle spese sostenute in vista della futura convivenza.
I principi da applicare sono stati compiutamente espressi da Cass. n. 11330 del 2009, che da un lato ricostruisce sistematicamente tutte le ipotesi in cui non si possa legittimamente richiamare la mancanza di causa del conferimento, a fondamento dell’azione di arricchimento, dall’altro fa applicazione degli indicati principi proprio in relazione ad un disciolto rapporto di convivenza more uxorio: “l’azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell’altro che sia avvenuta senza giusta causa, sicché non è dato invocare la mancanza o l’ingiustizia della causa qualora l’arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell’adempimento di un’ obbligazione naturale. E’, pertanto, possibile configurare l’ingiustizia dell’arricchimento da parte di un convivente “more uxorio” nei confronti dell’altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza – il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto – e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza”.
Riprendendo i principi sopra citati, deve puntualizzarsi che all’interno dell’azione di indebito arricchimento, la volontarietà del conferimento è idonea ad escludere il diritto alla ripetizione di quanto spontaneamente pagato in quanto (o come anche si usa dire, nella misura in cui) essa è spontaneamente indirizzata ad avvantaggiare il soggetto in cui favore viene effettuato il conferimento, ovvero in quanto essa sia una volontaria attribuzione patrimoniale a fondo perduto in favore di una determinata persona, che il conferente intende sostenere o aiutare economicamente in una sua attività o iniziativa, o esigenza.
Nel nostro caso, il conferimento di denaro e del proprio tempo libero, impegnato in ore di lavoro per la costruzione della casa che doveva essere la dimora comune, è stato senz’altro volontario da parte della D. (ed effettuato peraltro quando essa ancora non era convivente col M., ma proprio in vista della instaurazione della futura convivenza).Esso però non è stato effettuato dalla donna in favore esclusivo del partner, per aiutarlo a costruire la sua casa, bensì è stato effettuato dalla donna in favore ed in vista della costruzione di un futuro comune, cioè per costruire un immobile che poi avrebbero goduto insieme, all’interno del loro rapporto, per consentire ad entrambi di coabitare in una casa che avevano progettato e costruito anche materialmente insieme, nell’ambito e per la realizzazione di un progetto comune. In ragione della proprietà esclusiva del terreno e dell’operatività del principio dell’accessione, quel conferimento è andato di fatto ad integrare un bene che è entrato, per le regole che disciplinano i modi di acquisto della proprietà, nella proprietà esclusiva dell’ex partner. Ciò non fa venir meno il fatto che la volontarietà del conferimento fosse indirizzata non al vantaggio esclusivo del partner, ma alla formazione e poi alla fruizione comune di un bene e non costituisse né una donazione né una attribuzione spontanea in favore del solo soggetto che se ne è giovato. Nel momento in cui lo stesso progetto dell’esistenza di un patrimonio e di beni comuni è venuto meno, perché si è sciolto il rapporto sentimentale tra i due ed è stato accantonato il progetto stesso di vita in comune, al convivente che non si è preventivamente tutelato in alcun modo non potrà essere riconosciuta la comproprietà del bene che ha collaborato a costruire con il suo apporto economico e lavorativo, ma avrà diritto a recuperare il denaro che ha versato e ad essere indennizzato per le energie lavorative impiegate volontariamente, per quella determinata finalità, in applicazione e nei limiti del principio dell’indebito arricchimento.
Pertanto, i contributi, in lavoro o in natura, volontariamente prestati dal partner di una relazione personale per la realizzazione della casa comunque non sono prestati a vantaggio esclusivo dell’altro partner e pertanto non sono sottratti alla operatività del principio della ripetizione di indebito.
Neppure è idoneo, al fine di escludere l’applicabilità della disciplinadell’art. 2041 c.c., il richiamo al principio delle obbligazioni naturali.
Premesso quanto sopra in relazione alla applicabilità della disciplina sull’ingiustificato arricchimento qualora le prestazioni siano state spontaneamente erogate non in favore esclusivo del partner ma in vista della realizzazione di un progetto comune, occorre poi verificare se all’applicabilità delle norme sull’ingiustificato arricchimento osti la disciplina delle obbligazioni naturali, o se nel caso di specie le somme (e le prestazioni lavorative) erogate non fossero ripetibili perché effettuate in adempimento di una obbligazione naturale.
La sentenza impugnata, come sopra sinteticamente indicato, esamina il problema e lo risolve escludendo che i conferimenti connessi alla realizzazione della casa fossero riconducibili nell’alveo delle obbligazioni naturali sulla base di due ordini di considerazioni: perché i due all’epoca erano solo fidanzati ma non ancora conviventi e quindi non formavano ancora una famiglia di fatto – pertanto non sussisteva alcuna obbligazione naturale in capo alla D. che giustificasse la non ripetibilità di quei conferimenti; perché si trattava di esborsi consistenti, che si collocavano oltre la soglia di proporzionalità ed adeguatezza rispetto ai mezzi di ciascuno dei partners. La motivazione giunge alla corretta conclusione di escludere che tali spontanee prestazioni siano irripetibili perché riconducibili nell’alveo delle obbligazioni naturali: si tratta di prestazioni esulanti dall’adempimento di obbligazioni inerenti al rapporto di convivenza.
In più, e questo profilo è ben colto dalla sentenza impugnata, i conferimenti in denaro e in lavoro per la costruzione della casa comune non sarebbero in ogni caso riconducibili alle obbligazioni naturali perché è stato accertato in fatto, dalla corte d’appello, che essi fossero ben superiori al normale tenore di vita della D., operaia, proprio perché finalizzati non ad una liberalità e non al normale contributo alle spese ordinarie della convivenza, ma a realizzare quella che avrebbe dovuto essere la casa della coppia (i conferimenti effettuati si collocherebbero quindi comunque al di sopra della soglia che il giudice di merito deve individuare nel rispetto dei principi di proporzionalità ed adeguatezza, richiamati da ultimo da Cass. n. 1266 del 2016). Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia la violazionedell’art. 115 c.p.c., laddove la sentenza impugnata ritiene indimostrato l’accordo divisorio (in base alla contribuzione effettiva) del conto cointestato, dedotto da una parte, nonostante l’altra non l’avesse mai contestato (il motivo è relativo quindi all’accoglimento della domanda di restituzione del 50% delle somme esistenti sul conto corrente comune). Sostiene che, a fronte della mancata contestazione da parte della D. dell’esistenza di un preventivo accordo di divisione delle somme relative al conto cointestato, al quale le pani avrebbero dato spontanea attuazione, dedotto dal M., la Corte d’appello avrebbe dovuto rigettare la domanda di (ulteriore) divisione delle somme che erano residuate sul conto nel momento della cessazione della convivenza.
Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia la violazione degliartt. 1101 e 1114 c.c., laddove la sentenza impugnata assegna, in sede di divisione, a ciascun comunista metà dei beni in comunione nonostante la parte attrice avesse riconosciuto di aver conferito in comunione beni in misura inferiore alla metà.
Sostiene che, poiché il M. versava mensilmente sul c/c l’importo di 2.400.000 Lire, mentre la D. versava 1.600.000, il primo conferiva in comunione denaro nella misura del 60%, mentre la seconda del 40%, e che pertanto nel rispetto di tale proporzione tra i due dovesse essere eventualmente diviso il residuo.
Il terzo ed il quarto motivo possono essere esaminati congiuntamente, in quanto pongono in discussione sotto differenti profili la decisione sul punto in cui ha disposto l’attribuzione alla ex convivente del 50 % delle somme esistenti sul conto cointestato.
Essi sono entrambi inammissibili.
Il terzo motivo è inammissibile in primo luogo perché è volto ad introdurre una questione nuova, in quanto nella sentenza impugnata non si fa alcuna menzione di un precedente accordo volto alla spartizione del denaro e dei titoli sui conti cointestati, a seguito del quale la D. avrebbe rinunciato ad ogni pretesa sul conto cointestato. Inoltre, tende ad una rinnovazione del giudizio in fatto per arrivare ad una diversa ripartizione degli importi depositati sul conto comune.
Anche il quarto motivo è inammissibile.
In caso di conto corrente cointestato tra due conviventi di fatto, si presume che entrambi abbiano contribuito a determinare l’ammontare del deposito in parti uguali, per cui, dal momento dello scioglimento della convivenza ciascuno dei partner ha diritto all’attribuzione del 50% della somme presenti sul conto, se l’altra parte non dimostri una diversa misura dei conferimenti (in applicazione ai rapporti tra ex conviventi del principio consolidato sulla presunzione di parità in caso di cointestazione del rapporto di conto corrente, enunciato da ultimo da Cass. n. 77 del 2018, e prima da Cass. n.4066 del 2009, secondo il quale nel conto corrente bancario intestato a due (o più) persone, i rapporti interni tra correntisti non sono regolatidall’art. 1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensìdall’art. 1298 c.c., comma 2, in base al quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali, solo se non risulti diversamente).
La corte d’appello ha fatto corretta applicazione del principio sopra indicato, relativo alle norme sulla comunione e sui rapporti interni tra obbligati solidali per regolare la sorte degli importi residuati sul conto corrente comune al momento dello scioglimento della convivenza, accertando quale fosse l’importo residuo e disponendo che il 50% di esso, che quantifica, debba essere restituito alla D.. Essa ha applicato la presunzione che gli apporti di entrambe le parti fossero equivalenti, e non contiene alcun accertamento sulla misura dei conferimenti di ciascuno, che evidentemente non era stato inserito nel thema decidendum né era stato oggetto di prova: esso costituisce questione nuova, ed in ogni caso non sarebbe possibile procedere ad un nuovo accertamento in fatto sul punto.
Il ricorso va complessivamente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.
Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e il ricorrente risulta soccombente, pertanto egli è gravato dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma delD.P.R. n. 115 del 2002,art.13, comma 1quater, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Pone a carico del ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla parte controricorrente, che liquida in complessivi Euro 4.500,00 oltre 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Corte di Cassazione, il 12 gennaio 2018.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2018

Non costituisce pregiudizio per il creditore la donazione indiretta successiva all’atto di disposizione compiuto se, a tale momento, il patrimonio residuo del debitore soddisfaceva le sue ragioni

Cass. civ. sez. VI – 3, 4 aprile 2018, n. 8345
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29243/2016 proposto da:
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO SOMALIA 67, presso lo studio dell’avvocato RITA GRADARA, rappresentata e difesa dall’avvocato STEFANO SARZI SARTORI;
– ricorrente –
contro
B.P., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE 87, presso lo studio dell’avvocato ARTURO ANTONUCCI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ROBERTO VASSALLE, FRANCESCA VIRGILI;
– controricorrente –
contro
B.A.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1172/2015 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 19/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/02/2018 dal Consigliere Dott. SESTINI DANILO;
Dato atto che il Collegio ha disposto la motivazione semplificata.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Rilevato che:
la Corte di Appello di Brescia ha confermato la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda exart. 2901 c.c., proposta dalla MPS Gestione Crediti Banca s.p.a. nei confronti di B.P. e del figlio A., in relazione ad una donazione indiretta compiuta dal primo (mediante il pagamento del prezzo di un immobile acquistato dal secondo);
la Corte ha condiviso la valutazione del Tribunale che aveva escluso la ricorrenza dell’eventus damni in quanto, al momento in venne compiuto l’atto revocando, il residuo patrimonio di B.P., costituito anche da un “considerevole patrimonio immobiliare”, era “ampiamente superiore al debito dello stesso nei confronti della banca (…) ed era per gran parte vincolato a garanzia dell’esposizione debitoria conseguente all’apertura di credito”;
ha proposto ricorso per cassazione la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. (incorporante la MPS Gestione Crediti Banca), affidandosi ad un unico motivo; ha resistito B.P. con controricorso.
Considerato che:
con l’unico motivo, la ricorrente ha denunciato la violazione e la falsa applicazionedell’art. 2901 c.c., evidenziando che il pregiudizio rilevante ai fini dell’azione revocatoria ordinaria “non include il mero danno attuale, ma anche il danno potenziale” e che, con la donazione indiretta in favore del figlio, il B. aveva comunque determinato una “scarto di garanzia”, ossia una considerevole riduzione della differenza fra l’esposizione debitoria e le garanzie patrimoniali;
il motivo è infondato giacché:
la Corte ha correttamente verificato la sussistenza dell’eventus damni all’epoca in cui venne compiuto l’atto di disposizione dedotto in giudizio, costituente il momento in cui doveva apprezzarsi se il patrimonio residuo del debitore fosse tale da soddisfare le ragioni del creditore (cfr. Cass. n. 23743/2011, che ha anche precisato come restino invece “assolutamente irrilevanti, al fine anzidetto, le successive vicende patrimoniali del debitore, non collegate direttamente all’atto di disposizione”);
rispetto a tale momento, la Corte ha accertato che il residuo patrimonio del B. era – come detto – “ampiamente superiore al debito dello stesso nei confronti della banca”, sulla base di dati che non erano “stati specificamente contestati da MPS”, con la conseguenza che non appariva configurabile alcun pregiudizio per il creditore, neppure in termini di maggiore difficoltà di realizzare il proprio credito;
a fronte di tale apprezzamento – riservato al giudice di merito e non censurato sotto il profilo dell’irriducibile anomalia motivazionale – la decisione impugnata risulta dunque conforme a diritto per avere rigettato la domanda in difetto del requisito dell’eventus damni;
le spese di lite seguono la soccombenza;
trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, sussistono le condizioni per l’applicazione delD.P.R. n. 115 del 2002,art.13, comma 1quater.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in Euro 200,00) e agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002,art.13comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

L’art. 570 co. 2 c.p. impone l’obbligo positivo di un effettivo adempimento mediante esborso delle somme dovute a soddisfacimento diretto dei bisogni del minore

Cass. pen. Sez. III, 14 marzo 2018, n. 11565
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C.V., nato il (OMISSIS) – PARTE CIVILE;
avverso la sentenza del 25/10/2016 della CORTE APPELLO di SALERNO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. FILIPPI PAOLA che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi presentati dalle parti ricorrenti.
Udito il difensore presente, Avvocato Luca Pagliaro, al termine del proprio intervento si riporta ai motivi del ricorso.
Svolgimento del processo
1. – Con sentenza del 9 ottobre 2014, il Tribunale di Salerno ha assolto l’imputato, per insussistenza dei fatti, dai reati di cui:all’art. 570 c.p., a lui contestato per avere tenuto una condotta contraria alla morale della famiglia, non incontrandosi con il figlio naturale e omettendo di versare il mantenimento all’ex compagna, facendo mancare loro i mezzi di sussistenza (capo B dell’imputazione); all’art. 609 bis c.p., a lui contestato per avere palpeggiato la ex compagna nelle parti intime contro sua volontà, tenendola ferma con le braccia (capo C). Lo ha invece condannato, anche al risarcimento del danno nei confronti della parte civile costituita, da liquidarsi in sede civile, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti all’aggravante contestata, per il reato di cuiall’art. 81 c.p., comma 2,artt. 594, 582 e 585 c.p., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, aveva aggredito la ex compagna procurandole lesioni personali e insultandola (capo A).
Con sentenza del 25 ottobre 2016, la Corte d’appello di Salerno ha assolto l’imputato dal reato di cuiall’art. 594 c.p., perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, rideterminando la pena in diminuzione per i residui reati, e ha confermato, quanto al resto, la sentenza di primo grado; ha altresì rigettato l’appello della parte civile, condannandola al pagamento delle spese del grado di giudizio.
2. – Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione.
2.1. – Con un primo motivo di doglianza, si lamentano la mancanza, la contraddittorietà, la manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla responsabilità penale, il cui accertamento sarebbe stato basato sulla versione accusatoria della persona offesa. Non si sarebbe considerato che la stanza dove si sarebbero svolti i fatti non avrebbe consentito, per la sua ridotta altezza, che l’imputato colpisse con una sedia la persona offesa, secondo le modalità da quest’ultima descritte. Ella aveva infatti riferito che l’imputato aveva alzato la sedia sulla propria testa, pur in presenza di uno spazio di soli 20 cm tra la testa e il soffitto. Si sostiene, altresì, che la persona offesa sarebbe stata ritenuta non credibile quanto alla violenza sessuale, per la quale vi era stata assoluzione; e si sottolinea, quanto alle lesioni, l’inidoneità dei certificati medici in atti a provare la dinamica del fatto. Quanto al secondo episodio contestato, che consisterebbe nel ferimento al braccio con un coltello, la persona offesa avrebbe riferito di avere presentato una querela, poi ritirata, della quale non vi sarebbe traccia in atti. Non si sarebbe considerato che la stessa aveva l’interesse a mentire sul punto, per dissidi circa la prole, e trattandosi di un soggetto dotato di una personalità tendente alla manipolazione.
2.2. – In secondo luogo, la decisione impugnata sarebbe viziata in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente rispetto alla contestata aggravante.
Non si sarebbe considerato che l’imputato è un soggetto incensurato, stimato nell’ambiente lavorativo, che si è sottoposto volontariamente all’esame delle parti, essendo stato presente a tutte le udienze. Si ricorda, inoltre, che nel giudizio di comparazione tra le circostanze aggravanti e attenuanti, non può ritenersi valido elemento di giudizio la semplice negazione del fatto da parte dell’imputato.
2.3. – Si impugna, in terzo luogo, la condanna dell’imputato alle spese del giudizio di secondo grado in favore della parte civile, sul rilievo che l’appello di quest’ultima avrebbe dovuto essere considerato generico, perché con lo stesso semplicemente si chiedeva la condanna dell’imputato per i fatti per i quali era stato assolto primo grado.
3. – La sentenza è stata impugnata anche dal difensore della parte civile.
3.1. – Si deduce, in primo luogo, la nullità della sentenza stessa, perché nel suo dispositivo sarebbe stata omessa qualsiasi pronuncia in ordine alla conferma della sentenza di primo grado, quanto all’assoluzione dai reati di cui ai capi B e C dell’imputazione.
3.2. – Con un secondo motivo di doglianza, si lamentano vizi della motivazione in relazione all’assoluzione dell’imputato dal reato di violenza sessuale. La motivazione del Tribunale, secondo cui vi erano attriti pregressi tra le parti, sarebbe smentita dai fatti, mentre non si sarebbe considerata la versione accusatoria della persona offesa, la quale aveva riferito la condotta descritta nell’imputazione, a seguito del tentativo dell’imputato di avere un rapporto sessuale con lei. Non si sarebbe considerato, inoltre, che vi è la prova dell’invio, da parte dell’imputato, di un messaggio con il quale egli chiedeva alla vittima di dichiarare falsamente al pronto soccorso di essersi ferita in un incidente stradale, nonché dell’assoluzione pronunciata dal Giudice di pace nei confronti dell’attuale persona offesa, imputata in un procedimento per minacce nei confronti dell’attuale imputato.
3.3. – Si prospettano, poi, vizi della motivazione in relazione all’assoluzione dell’imputato dal reato di maltrattamenti.
Il Tribunale aveva ritenuto che, pur in mancanza di prova della corresponsione di mezzi economici, l’imputato non si fosse disinteressato alla sorte del figlio e avesse assunto un debito in favore della parte civile, stipulando un mutuo a garanzia per l’acquisto di un appartamento. Quanto alla garanzia, lo stesso imputato non avrebbe affermato di avere pagato rate, essendosi limitato ad affermare, senza darne prova, di avere dato una cifra in contanti all’ex compagna il giorno della stipula del contratto.
3.4. – In quarto luogo, si impugna la condanna al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio, sul rilievo che la stessa sarebbe ingiusta, sia perché scaturente dalle ingiuste assoluzioni dell’imputato, sia perché l’impugnazione di quest’ultimo era stata accolta solo in parte, con rideterminazione della pena in diminuzione.
Motivi della decisione
4. – Il ricorso dell’imputato è inammissibile.
4.1. – Il primo motivo di impugnazione – relativo alla motivazione circa la responsabilità penale – è inammissibile, perché formulato in modo non specifico. La difesa si limita, infatti, a contestare l’attendibilità della persona offesa, senza puntualmente richiamare gli atti di causa dai quali tale inattendibilità deriverebbe e senza considerare gli elementi di riscontro, sostanzialmente riproducendo censure già esaminate e motivatamente disattese in primo e secondo grado.
Contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa, la Corte d’appello ha preso in considerazione la prospettazione secondo cui il soffitto della stanza nella quale l’imputato aveva colpito la persona offesa con una sedia era particolarmente basso, e ne ha escluso la rilevanza, evidenziando che la dinamica del fatto descritta dalla persona offesa risulta pienamente compatibile con tale caratteristica del soffitto. Del tutto generiche sono, parimenti, le considerazioni difensive circa l’inidoneità, quali riscontri, dei certificati medici delle lesioni. Quanto, poi, al secondo episodio contestato, consistente nel ferimento al braccio con un coltello, la difesa si limita ad asserire che la persona offesa avrebbe riferito di avere presentato una querela, poi ritirata, della quale non vi sarebbe traccia in atti, senza compiutamente formulare specifiche censure circa l’inattendibilità della stessa. Non sono tali, infatti, le mere affermazioni secondo cui quest’ultima aveva interesse a mentire sul punto, per dissidi circa la prole, ed era un soggetto dotato di una personalità tendente alla manipolazione. Del tutto correttamente, del resto, il Tribunale e la Corte d’appello hanno ritenuto raggiunta la prova delle lesioni, che trovano riscontro nei rilievi fotografici, negli SMS inviati dall’imputato alla persona offesa, dotati di sostanziale contenuto confessorio, nelle certificazioni mediche in atti; non hanno invece ritenuto provata, per mancanza di riscontri, la violenza sessuale, non essendo sufficientemente specifiche le propalazioni accusatorie della vittima sul punto, in presenza di elementi, quale l’inimicizia con l’imputato, che non consentivano di considerare da sole sufficienti tali propalazioni ai fini della prova della responsabilità.
4.2. – Inammissibile è anche il secondo motivo di ricorso, relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente rispetto alla contestata aggravante. La Corte d’appello ha preso in considerazione la prospettazione difensiva secondo cui l’imputato è un soggetto incensurato, stimato nell’ambiente lavorativo, che si è sottoposto volontariamente all’esame delle parti, essendo stato presente a tutte le udienze, confermando il giudizio di equivalenza tra le circostanze già formulato in primo grado. Con motivazione pienamente logica incoerente e, dunque, insindacabile in sede di legittimità, ha altresì evidenziato la mancanza di ulteriori elementi positivi di giudizio, tali da indurre a modificare la già formulata statuizione di equivalenza tra le circostanze.
4.3. – Manifestamente infondato è il terzo motivo di ricorso, con cui si censura la condanna dell’imputato alle spese del giudizio di secondo grado in favore della parte civile, limitandosi a rilevare che l’appello di quest’ultima avrebbe dovuto essere considerato generico. La difesa asserisce, sul punto, che con l’atto di appello semplicemente si chiedeva la condanna dell’imputato per i fatti per i quali era stato assolto in primo grado; mentre, dalla semplice lettura dello stesso, emerge che tale richiesta era espressamente collegata all’interesse della parte civile all’ulteriore integrale risarcimento dei danni.
4.4. – Il ricorso dell’imputato, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a normadell’art. 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 2.000,00.
5. – Il ricorso della parte civile è, invece, parzialmente fondato.
5.1. – Il primo motivo – con cui si deduce la nullità della sentenza impugnata, perché nel suo dispositivo sarebbe stata omessa qualsiasi pronuncia in ordine alla conferma della sentenza di primo grado, quanto all’assoluzione dai reati di cui ai capi B e C dell’imputazione – è infondato. Il dispositivo della sentenza, pur recando effettivamente un esplicito riferimento al rigetto dei motivi di appello relativi all’assoluzione per i reati di cui sopra, contiene statuizioni dalle quali tale rigetto si desume in modo univoco. La Corte d’appello, infatti, conferma le statuizioni civili della sentenza di primo grado, evidentemente limitate al solo capo per il quale vi è stata condanna; inoltre condanna la parte civile al pagamento delle spese processuali del grado di giudizio; pagamento il cui presupposto è la soccombenza totale della parte, ai sensidell’art. 592 c.p.p., commi 1 e 4.
5.2. – Del tutto generico è il secondo motivo di doglianza, con si lamentano vizi della motivazione in relazione all’assoluzione dell’imputato dal reato di violenza sessuale. La valutazione del Tribunale, correttamente confermata dalla Corte d’appello, si basa – come visto – sulla considerazione unitaria delle dichiarazioni accusatorie della persona offesa, le quali non sono ritenute di per sé sufficienti ai fini della responsabilità penale. Quanto al capo A le stesse sono, però, ampiamente suffragate da altri elementi di prova (vedi sopra sub 4.1.); quanto al capo C, invece, risultano prive di riscontro, con la conseguenza che non risulta superato il principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio”.
5.3. E’ parzialmente fondato il terzo motivo, relativo all’assoluzione dell’imputato da due fattispecie di reato di cuiall’art. 570 c.p.(capo B dell’imputazione). Si contesta all’imputato di avere tenuto una condotta contraria alla morale della famiglia, non incontrandosi con il figlio naturale e omettendo di versare il mantenimento all’ex compagna, facendo mancare loro i mezzi di sussistenza.
Quanto alla prima delle due condotte – che secondo l’imputazione rientra nell’ambito di applicazione del primo comma dell’articolo richiamato – deve rilevarsi che le sentenze di primo e secondo grado e la stessa prospettazione della parte civile evidenziano che l’imputato aveva rapporti con il figlio minore, perché lo vedeva con regolarità presso la casa della ex convivente, dove si tratteneva a dormire anche dopo la cessazione della convivenza more uxorio.
Ne deriva la manifesta insussistenza del reato contestato.
Quanto alla seconda condotta, deve rilevarsi che la stessa è riconducibile all’ambito di applicazionedell’art. 570 c.p., comma 2, 2), limitatamente alla posizione del figlio minore dell’imputato.
Infatti, per quanto qui rileva, la disposizione in parola sanziona “chi fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro”. La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che la violazione degli obblighi di assistenza familiare sussiste anche in assenza di una disposizione civilistica che imponga la corresponsione di un assegno, laddove si riscontri una situazione concreta di bisogno rispetto ai figli, in virtù di un obbligo morale che è il vero oggetto della disciplina dell’art. 570 (Sez. 6, n. 32478 del 05/07/2016). E, in materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la minore età dei discendenti, destinatari dei mezzi di sussistenza, rappresenta in re ipsa una condizione soggettiva dello stato di bisogno, con il conseguente obbligo per i genitori di contribuire al loro mantenimento, assicurando ad essi detti mezzi di sussistenza (Sez. 6, n. 50075 del 04/10/2016).
Inoltre, l’eventuale capacità economica dell’altro coniuge non esclude la responsabilità del soggetto che non adempie agli obblighi di assistenza familiare nei confronti dei figli minori d’età (Sez. 6, n. 48604, del 27/09/2017).
Tornando al caso in esame, deve rilevarsi che la Corte d’appello ha ritenuto contraddittorio il racconto della persona offesa con riferimento al disinteresse mostrato dell’imputato per il mantenimento del figlio minore; disinteresse che non si concilierebbe con la sottoscrizione del contratto di mutuo a garanzia per l’acquisto di un appartamento, a favore della ex convivente.
È peraltro vero che, quanto alla garanzia fideiussoria prestata, lo stesso imputato non ha affermato di avere pagato rate, essendosi limitato ad asserire, senza darne prova, di avere dato una cifra in contanti all’ex compagna il giorno della stipula del contratto. Per quanto emerge dalla stessa ricostruzione della Corte d’appello, dunque, non vi è sufficiente prova del fatto che l’imputato abbia fornito mezzi di sussistenza al figlio, perché tale non è la semplice stipula di una fideiussione, dalla quale non deriva in concreto alcun esborso di denaro, a meno che non vi sia l’escussione del fideiussore da parte del creditore; ipotesi non verificatasi nel caso di specie. Deve infatti affermarsi il seguente principio di diritto: “Ai fini dell’applicazionedell’art. 570 c.p., comma 2, n. 2), non vale ad escludere la mancanza di mezzi di sussistenza per i discendenti di età minore, la semplice prestazione, da parte del genitore, di garanzie patrimoniali per debiti contratti nel loro interesse, cui non segua un effettivo esborso. L’obbligo la cui violazione è sanzionata dalla norma deve intendersi, infatti, come un obbligo positivo di concreta garanzia dei mezzi di sussistenza, da adempiersi con la dazione di denaro o attraverso il soddisfacimento diretto dei bisogni del minore destinatario”.
5.4. – Come visto, la Corte d’appello non ha fatto corretta applicazione di tale principio, con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente al reato di cuiall’art. 570 c.p., comma 2, n. 2), ai soli effetti civili, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al giudice civile competente per valore in grado d’appello, al quale deve essere rimesso anche il regolamento delle spese. L’accoglimento del terzo motivo di ricorso, comporta l’assorbimento del quarto, riferito alla condanna della parte civile al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio, perché, ai fini di tale condanna, risulta pregiudiziale la valutazione circa la fondatezza del motivo di appello relativo al reato di cuiall’art. 570 c.p., comma 2, n. 2); valutazione che, seppure ai soli fini civili, è stata rimessa al giudice di rinvio.
Il ricorso della parte civile deve essere rigettato nel resto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso dell’imputato C.V. e lo condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al reato di cuiall’art. 570 c.p., comma 2, n. 2), ai soli effetti civili, e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al giudice civile competente per valore in grado d’appello, al quale rimette il regolamento delle spese. Rigetta nel resto il ricorso della parte civile.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma delD.Lgs. n. 196 del 2003,art.52, in quanto imposto dalla legge.

La sanzione prevista dalla L. n. 898 del 1970, art. 12-sexies è applicabile anche per la violazione degli obblighi di contribuzione economica derivanti dall’ordinanza presidenziale

Cass. pen. Sez. VI, 29 maggio 2018, n. 24162
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
F.L., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza in data 21/06/2017 della Corte d’appello di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Antonio Corbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Dott. Delia Cardia, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito per il ricorrente, l’avvocato Cinzia Passero, in sostituzione dell’avvocato Biagio Maurizio La Venuta, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza emessa in data 21 giugno 2016, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Termini Imerese, per quanto di interesse in questa sede, ha, previa riqualificazione giuridica del fatto, affermato la penale responsabilità di F.L. per il reato di cui allaL. n. 54 del 2006,art.3, per aver omesso di corrispondere l’assegno di mantenimento in favore dei due figli maggiorenni, fissato in Euro 300,00 mensili con provvedimento del Presidente del Tribunale di Termini Imerese il 28 ottobre 2012, con condotta perdurante dalla data appena indicata al 30 luglio 2013, ed ha rideterminato la pena in due mesi di reclusione.
2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe l’avvocato Biagio Maurizio La Venuta, quale difensore di fiducia di F.L., articolando quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento allaL. n. 54 del 2006,art.3,L. n. 898 del 1970,art.12-sexiese artt. 530, 125, 546 e 192 c.p.p., nonché vizio di motivazione, a normadell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), avendo riguardo alla sussistenza e configurabilità del fatto di reato.
Si deduce che la sanzione prevista dallaL. n. 898 del 1970,art.12-sexiesè inapplicabile per sanzionare la violazione degli obblighi di contribuzione economica derivanti dall’ordinanza del Presidente del Tribunale, stante il divieto di applicazione analogica delle disposizioni incriminatrici (si cita, a sostegno, Sez. 6, n. 2824 del 03/02/1999, Bracci, Rv. 212887).
2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento allaL. n. 54 del 2006,art.3eL. n. 898 del 1970,art.12-sexies, nonché vizio di motivazione, a normadell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), avendo riguardo alla sussistenza e configurabilità del fatto di reato.
Si deduce che la sentenza impugnata, nonostante la questione sia stata posta con i motivi nuovi di appello, ha omesso di considerare che l’ordinanza del Presidente del Tribunale, emessa in data 28 ottobre 2012, è stata sostanzialmente revocata con la sentenza pronunciata dal Tribunale civile di Termini Imerese in data 29 marzo 2016, prevedendo solo un assegno da corrispondere direttamente ai figli maggiorenni (si cita Sez. 6, n. 21475 del 05/02/2015, M.L., non mass.). Si aggiunge che la somma fissata nell’ordinanza del Presidente del Tribunale è stata versata alla moglie dell’imputato, e che i figli non convivevano con la stessa.
2.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento allaL. n. 54 del 2006,art.3,L. n. 898 del 1970,art.12-sexies, e artt. 530, 125, 546 e 192 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a normadell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), avendo riguardo alla sussistenza del dolo.
Si deduce che la coscienza e volontà dell’imputato di far mancare il mantenimento ai figli è esclusa perché dagli atti risulta che questi non convivevano con la madre ed hanno sempre lavorato. Si aggiunge che gli accertamenti compiuti hanno evidenziato l’assenza di lavoro e redditi per l’imputato.
2.4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, a normadell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), avendo riguardo alla pena inflitta.
Si deduce che le condizioni di indigenza dell’imputato e l’assenza di reali pregiudizi subiti dai figli avrebbero dovuto determinare l’applicazione della sola pena pecuniaria.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è complessivamente infondato per le ragioni di seguito precisate.
2. Infondate sono le censure esposte nel primo motivo.
Le stesse contestano la configurabilità del reato di cui allaL. n. 54 del 2006,art.3, negando che l’obbligo penalmente sanzionato possa discendere dall’inadempimento dell’ordinanza del Presidente del Tribunale.
In realtà, il Collegio ritiene di dover dare continuità al principio secondo cui, in tema di violazione degli obblighi di natura economica posti a carico del genitore separato, il disposto di cui allaL. 1 dicembre 1970, n. 898,art.12-sexies(richiamato dallaL. 8 febbraio 2006 n. 54,art.3) si applica anche all’inadempimento dell’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento in favore dei figli minori, stabilito dal Presidente del tribunale tra le disposizioni conseguenti all’autorizzazione dei coniugi a vivere separati (così Sez. 6, n. 43341 del 27/09/2016, D C., Rv. 268506).
Ed infatti, questa conclusione è persuasivamente sostenuta sul rilievo che laL. n. 54 del 2006,art.3sanziona la violazione degli “obblighi di natura economica”, senza operare alcuna distinzione quanto alla loro fonte.
Per effetto di questa disposizione è superato il principio affermato da Sez. 6, n. 2824 del 03/02/1999, Bracci, Rv. 212887, e richiamato nel ricorso: questa decisione – secondo la quale la sanzione prevista dallaL. n. 898 del 1970,art.12-sexiesnon è applicabile all’inosservanza dell’ordinanza emessa, a norma dell’art. 4 della legge citata, dal Presidente del Tribunale in via temporanea e urgente nell’interesse dei coniugi e della prole – è stata emessa in relazione ad un contesto normativo antecedente all’entrata in vigore dellaL. n. 54 del 2006.
Per completezza, si può aggiungere che la conclusione non muta per effetto dell’introduzionedell’art. 570-bis c.p., inserito dalD.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21,art.2, ed in vigore dal 6 aprile 2018. Questa disposizione, infatti, prevedendo: “Le pene previste dall’art. 570 si applicano al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipo di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli”, non risulta aver recato alcuna modifica rilevante ai fini della decisione da assumere in questa sede.
3. Infondate sono anche le censure esposte nel secondo e nel terzo motivo, da esaminare congiuntamente.
Le stesse deducono che l’ordinanza del Presidente del Tribunale impositiva dell’obbligo per l’imputato di versare le somme in contestazione è stata sostanzialmente revocata con la sentenza del Tribunale che ha disposto di corrispondere l’assegno ai soli figli, che il denaro, per effetto dell’ordinanza in questione, doveva essere versate alla moglie sebbene i figli non convivessero con la stessa, ma fossero maggiorenni e lavorassero, e che egli era disoccupato e privo di redditi.
3.1. Le questioni giuridiche da affrontare attengono all’applicabilità della disposizione incriminatrice di cui allaL. n. 54 del 2006,art.3anche in caso di violazione degli obblighi disposti a beneficio dei figli maggiorenni, ed ai limiti di rilevanza della situazione di difficoltà economica dell’obbligato.
Per quanto concerne la prima questione, la risposta deve essere positiva.
Invero, l’art. 3 citato, come si è detto, sanziona la “violazione degli obblighi di natura economica”, senza operare distinzioni. Deve aggiungersi che l’art. 1 della medesimaL. n. 54 del 2006ha regolato specificamente la possibilità di imporre, in sede di separazione, il pagamento di un assegno periodico in favore dei “figli maggiorenni”, introducendol’art. 155-quinquies cod. civ., nel quale, tra l’altro, si prevede che detto “assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all’avente diritto”. Del resto, sia pure incidentalmente, l’applicabilità dellaL. n. 54 del 2006,art.3è stata più volte affermata con riferimento alle violazioni degli obblighi di natura economica nei confronti dei figli maggiorenni (cfr., specificamente: Sez. 6, n. 23794 del 27/04/2017, B., Rv. 270223; Sez. 6, n. 36263 del 22/09/2011, C., Rv. 250879; Sez. 6, n. 6575 del 18/11/2008, dep. 2009, G., Rv. 243529).
Deve aggiungersi che, sempre in relazione alla configurabilità del reato in questione per l’omesso pagamento dell’assegno in favore dei figli maggiorenni, non occorre la prova della mancanza dei mezzi di sussistenza da parte dei medesimi. In effetti,l’art. 155-quinquies cod. civ., come introdotto dallaL. n. 54 del 2006, prevede la possibilità di disporre il versamento di un assegno periodico in favore dei figli maggiorenni sul più limitato presupposto che gli stessi siano semplicemente “non indipendenti economicamente”.
Per quanto si riferisce alla seconda questione, è sufficiente richiamare l’orientamento consolidato della giurisprudenza.
Innanzitutto, come ribadito da numerose pronunce, in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l’incapacità economica dell’obbligato, intesa come impossibilità di far fronte agli adempimenti sanzionatidall’art. 570 cod. pen., deve essere assoluta e deve altresì integrare una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti (cfr., tra le tante, Sez. 6, n. 33997 del 24/06/2015, C., Rv. 264667, nonchè Sez. 6, n. 41362 del 21/10/2010, M., Rv. 248955). Inoltre, sempre secondo un indirizzo ermeneutico largamente condiviso, ai fini dell’esclusione della responsabilità per il reato di cuiall’art. 570 c.p., comma 2, n. 2, incombe all’interessato l’onere di allegare gli elementi dai quali possa desumersi l’impossibilità di adempiere alla relativa obbligazione, del tutto inidonea essendo a tal fine la dimostrazione di una mera flessione degli introiti economici o la generica allegazione di difficoltà (v., esemplificativamente, Sez. 6, n. 8063 del 08/02/2012, G., Rv. 252427, nonché Sez. 6, n. 5751 del 14/12/2010, dep. 2011, P., Rv. 249339).
3.2. La sentenza impugnata descrive compiutamente gli elementi di fatto ritenuti rilevanti.
I giudici di secondo grado segnalano, in primo luogo, che il provvedimento del Presidente del Tribunale, emesso in sede di separazione il 28 ottobre 2012, poneva a carico dell’imputato l’obbligo di versare alla moglie 200,00 Euro mensili e ai due figli, entrambi maggiorenni, la somma di 300,00 Euro mensili, e che il medesimo ricorrente non aveva mai corrisposto alcunché fino al 30 luglio 2013, data indicata in contestazione, versando quindi in situazione di “assoluto inadempimento”. Rappresentano, poi, che la sentenza del 29 marzo 2016 ha revocato l’obbligo di mantenimento nei confronti della sola moglie, che, ai fini del reato in contestazione, non rileva la prova dello stato di bisogno dei figli, quali beneficiari dell’assegno, e che l’incapacità dell’imputato è oggetto di mera affermazione dello stesso, sprovvista di qualunque allegazione.
3.3. Le conclusioni della Corte d’appello sono corrette.
In effetti, la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito non è censurabile, stante l’assenza di critiche idonee ad evidenziare vizi logici o giuridici o effettivi travisamenti della prova; anzi, il ricorso, con riguardo ad uno dei figli, si limita semplicemente a rilevare che lo stesso ha dichiarato di vivere con la nonna materna.
Ciò posto, è indiscutibile anche la correttezza dell’applicazione dei principi evidenziati in precedenza, posto che laL. n. 54 del 2006,art.3sanziona anche la violazione degli obblighi di natura economica disposti a beneficio dei figli maggiorenni “non indipendenti economicamente”, che il giudice può disporre l’effettuazione pagamento della somma stabilita a beneficio di questi anche a mani della madre, e che l’incapacità economica dell’imputato deve essere rigorosamente dimostrata, tanto più a fronte di una situazione di “assoluto inadempimento”.
4. Manifestamente infondate sono le censure esposte nel quarto motivo, che contestano la mancata applicazione della sola pena pecuniaria.
La sentenza impugnata ha compiutamente spiegato che la sanzione è stata determinata avendo riguardo alla durata dell’inadempimento, protrattosi anche per il periodo successivo a quello indicato in imputazione, al grave pregiudizio per i due figli, così da integrare due distinti reati, ed al precedente penale per furto.
Trattasi di motivazione che procede a corretta applicazione dei principi di cuiall’art. 133 cod. pen., indicando sia profili attinenti alla gravità dei fatti, sia profili concernenti la personalità del reo, e che, come tale, è idonea a giustificare l’applicazione della pena detentiva e non di quella pecuniaria.
5. All’infondatezza delle censure, segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

ASSENZA

di Gianfranco Dosi
I La scomparsa di una persona e la natura solo eventuale delle procedure civilistiche che ne conseguono
Secondo i dati forniti dal Ministero dell’Interno il numero delle persone che scompaiono in Italia è sempre in aumento: nel 2017 le denunce di scomparsa sono state 211.219 (22.109 in più rispetto al 2016) mentre le persone rintracciate sono state 158.229. Quindi non si sono avute più notizie di 52.990 persone scomparse (nel 75% uomini e nel 25% donne). Il dato comprende anche le denunce di stranieri scomparsi.
A scomparire possono essere persone (maggiorenni o minori) che volontariamente decidono di far perdere le loro tracce oppure persone incapaci di intendere o di volere che si perdono senza fare rientro nel luogo in cui abitavano, oppure ancora che vengono per esempio rapite o sequestrate o che partecipano ad operazioni militari o di protezione civile restando vittime di qualche evento che ne fa perdere le tracce.
Scomparire vuol dire, insomma, “non comparire più nel luogo dell’ultimo domicilio senza che vi siano notizie circa il luogo in cui la persona scomparsa si trova” (concetto lucidamente espresso nell’art. 48 c.c.). La legge non indica il periodo minimo di tempo per potersi parlare di scomparsa, ma è evidente che deve trascorrere un tempo sufficiente o devono sussistere elementi di fatto – valutate tutte le circostanze del caso – per rendere ragionevole l’ipotesi della scomparsa.
Ugualmente non deve essere trascorso un tempo tale da lasciar presumere che lo scomparso sia addirittura morto. Così per esempio Trib. Monza, 24 novembre 1987 ha in passato affermato che quando risulti che una persona, per il trascorrere degli anni, sia certamente deceduta, non si può far luogo alla nomina di un curatore allo scomparso. E d’altro canto la scomparsa non deve essersi verificata da troppo tempo tanto da far presumere che lo scomparsi sia morto (Cass. civ. Sez. II, 6 luglio 1972, n. 2247).
Che succede quando una persona scompare?
A questo problema danno risposta sia il codice civile (dall’art. 48 all’art. 57 nell’ambito in titolo IV del primo libro, appositamente riservato all’assenza e alla dichiarazione di morte presunta) sia il codice di procedura civile (dall’art. 721 all’art. 731).
Si prevedono procedure civilistiche di conservazione e di amministrazione del dei beni dello scomparso che sono procedure non necessitate ma solo eventuali.
Va, infatti, chiarito che tutte le procedure in questione e tutti gli adempimenti successivi alla scomparsa non sono previsti come obbligatori. Se vi sono particolari esigenze di tutela e di protezione del patrimonio dello scomparso, gli interessati o il pubblico ministero possono senz’altro richiedere l’attivazione delle procedure che saranno tra breve illustrate. Se queste esigenze di tutela non vi sono – per esempio per l’assenza di un patrimonio dello scomparso o per altre ragioni – non si farà luogo a queste procedure.
La scomparsa di una persona non determina quindi necessariamente né l’attivazione delle misure di natura cautelare a tutela del patrimonio dello scomparso, né l’attivazione dello stesso procedimento che si conclude con la dichiarazione di assenza, tanto è vero che alla dichiarazione di morte presunta1 si può giungere “anche se sia mancata la dichiarazione di assenza” (art. 58, ult. Co, c.c.).
Proprio perché la scomparsa determina solo la quiescenza dei rapporti giuridici facenti capo allo scomparso, l’obbligo per esempio dell’I.N.A.I.L. di pagamento della rendita vitalizia non rimane sospeso in caso di scomparsa del beneficiario (Cass. civ. Sez. lavoro, 21/01/2005, n. 1253).
II La scomparsa di una persona e gli eventuali adempimenti di conservazione del suo patrimonio
a) La nomina del curatore
L’effetto principale – oltre a quello di far decorrere dal momento della scomparsa il tempo per la eventuale dichiarazione di assenza di cui si parlerà più oltre – è quello di rendere possibile “agli interessati o al pubblico ministero” di richiedere al tribunale dell’ultima residenza della persona scomparsa la nomina di un curatore ove vi siano esigenze di conservazione del patrimonio di cui è titolare lo scomparso (art. 48 c.c.).
Non si tratta di una evenienza obbligatoria ma solo eventuale. Lo scomparso potrebbe, infatti, non avere beni o un patrimonio di cui si renda necessaria l’amministrazione o potrebbe non esservi una consistenza patrimoniale che renda necessario l’intervento di un curatore. Potrebbero non essere in corso procedimenti che rendano necessaria la rappresentanza dello scomparso. E’ comunque sempre necessaria l’istanza degli interessati o del pubblico ministero.
L’esigenza della nomina può porsi anche nel corso di un giudizio in cui una parte scompaia. In tal caso sarò lo stesso giudice a segnalare al pubblico ministero il fatto affinché possa essere azionata, ove ritenuta opportuna, la procedura di nomina del curatore (Corte cost. 16 ottobre 1986, n. 320).
Tutte queste circostanze sono sintetizzate nel codice civile all’art. 48 (curatore dello scomparso): “Quando una persona non è più comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio o dell’ultima sua residenza e non se ne hanno più notizie, il tribunale dell’ultimo domicilio o dell’ultima residenza, su istanza degli interessati o dei presunti successori legittimi o del pubblico ministero, può nominare un curatore che rappresenti, la persona in giudizio o nella formazione degli inventari e dei conti e nelle liquidazioni o divisioni in cui sia interessata, e può dare gli altri provvedimenti necessari alla conservazione del patrimonio dello scomparso”.
Il secondo comma precisa, come si è detto, che “Se vi è un legale rappresentante, non si fa luogo alla nomina del curatore”.
La nomina di un curatore allo scomparso non produce, di per sé, alcuna conseguenza sulla legittimazione passiva del soggetto, ovvero sulla sua capacità processuale, ove, pertanto, la nomina del curatore non sia comunicata a colui il quale agisce in giudizio nei riguardi dello scomparso, la domanda giudiziale deve ritenersi del tutto legittimamente proposta essendo onere del curatore rendere noto il proprio potere di rappresentanza e costituirsi in giudizio al suo posto (Cass. civ., 19 aprile 1983, n. 2672; App. Palermo Sez. II, 18 giugno 2013).
Ugualmente la scomparsa del creditore, con la nomina di un curatore speciale non implica di per sé che il debitore debba eseguire od offrire la prestazione a detto curatore, tenendo conto che tale evento non incide sulla capacità o sullo status del soggetto (a differenza di quanto si verifica nei casi di dichiarazione di assenza o di morte presunta), e che è onere del curatore medesimo di dare notizia della sua nomina, indicando luogo, tempo e modalità dell’adempimento (Cass. civ. Sez. II, 4 luglio 1991, n. 7364).
b) I poteri del curatore
Il curatore “rappresenta, la persona in giudizio o nella formazione degli inventari e dei conti e nelle liquidazioni o divisioni in cui sia interessata” (art. 48 c.c.) e proprio per questo motivo se lo scomparso è persona minore o interdetta con un proprio rappresentante non è necessaria la nomina di un curatore. Sarà lo stesso rappresentante dell’incapace scomparso a rappresentarlo negli atti indicati.
L’attività svolta dal curatore ha sostanzialmente scopo conservativo del patrimonio dello scomparso essendo finalizzata ad evitare che il patrimonio di questi non subisca pregiudizio per effetto della momentanea assenza del titolare. La conservazione del patrimonio si realizza attraverso l’assunzione di tutte le misure necessarie ad evitare la distruzione della ricchezza, in conseguenza dello stato di incertezza che si determina nei rapporti giuridici facenti capo allo scomparso (Cass. civ. Sez. II, 20 febbraio 2014, n. 4081) e può implicare la gestione di attività economiche complesse, quali per esempio la gestione della società facente capo allo scomparso.
E’ stato precisato che previa autorizzazione del tribunale competente, il curatore dello scomparso può conferire ad una terza persona procura ad amministrare i beni, siti all’estero, alla persona scomparsa intestati e bisognevoli di adeguata amministrazione (Trib. Isernia, 8 ottobre 1997) ed inoltre che il curatore può essere autorizzato anche all’alienazione di immobili di proprietà dello scomparso (App. Bari, 22 gennaio 1997).
Il curatore, in quanto abilitato alla conservazione del patrimonio della persona scomparsa, nel quale rientra anche il diritto, precedentemente acquisito dalla stessa, al trattamento di pensione di vecchiaia, è legittimato a riscuotere, non iure proprio ma in nome e per conto dello scomparso, i ratei pensionistici a questo spettanti (Cass. civ. Sez. lavoro, 24 ottobre 1989, n. 4338).
Il curatore è legittimato a provvedere, ovviamente, alla tutela degli interessi dello scomparso anche se, decorso il termine di due anni dal giorno a cui risale l’ultima notizia di costui, non sia stato promosso il procedimento per la dichiarazione di assenza (Cass. civ. Sez. I, 21 marzo 1963, n. 692).
c) La procedura
La procedura per la nomina del curatore è camerale. Trattasi di atti di volontaria giurisdizione. L’art. 721 c.p.c. (Provvedimenti conservativi nell’interesse dello scomparso) prescrive che “I provvedimenti indicati nell’articolo 48 del codice civile sono pronunciati dal tribunale in camera di consiglio, su ricorso degli interessati, sentito il pubblico ministero”. L’impugnazione si propone entro dieci giorni dalla comunicazione alla corte d’appello sempre con ricorso e il provvedimento della corte d’appello, pronunciato in camera di consiglio, non è altrimenti impugnabile (art. 739 c.p.c.).
d) I casi in cui non va nominato il curatore
Come sopra anticipato il secondo comma dell’art. 48 c.c. precisa che “Se vi è un legale rappresentante, non si fa luogo alla nomina del curatore”.
Quindi, se lo scomparso è un incapace (un minore oppure – come spesso avviene, una persona interdetta) non si procede alla nomina di un curatore (art. 48, cpv, c.c.): saranno rispettivamente i genitori o il tutore a rappresentare l’incapace. Il curatore ugualmente non sarà nominato in caso di scomparsa del beneficiario di amministrazione di sostegno in quanto all’amministratore di sostegno sono quasi sempre attribuiti poteri pieni di rappresentanza negoziale del beneficiario.
Il potere di rappresentanza può anche essere stato attribuito dallo scomparso. Se quindi lo scomparso abbia in precedenza nominato un procuratore generale per la cura dei propri affari, non si farà luogo alla nomina del curatore, sempre che il potere di rappresentanza non sia esteso a tutto l’ambito di attività ricompreso nei poteri attribuiti dalla legge al curatore.
III La sentenza dichiarativa dell’assenza
Se la scomparsa si protrae oltre due anni dal giorno a cui risale l’ultima notizia, “i presunti successori legittimi e chiunque ragionevolmente creda di avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla morte di lui”, può chiedere al tribunale dell’ultimo domicilio dello scomparso una formale dichiarazione di assenza.
La cerchia dei soggetti legittimati a chiedere la dichiarazione di assenza è quindi più ristretta rispetto a quella di coloro che possono chiedere la nomina del curatore dello scomparso. Il pubblico ministero non è, per esempio, compreso tar i legittimati a chiedere la dichiarazione di assenza. Secondo la dottrina tra i soggetti legittimati sarebbero inclusi anche coloro che ritengono di essere eredi testamentari o presunti legatati, così come anche i titolari di un diritto di usufrutto o il nudo proprietario.
Anche in questo caso non si tratta di una procedura necessita. Se qualcuno dei soggetti legittimati lo richiede si farà luogo al procedimento, altrimenti non si procede in alcun modo.
Il procedimento è disciplinato in modo semplificato. La domanda va proposta con ricorso, nel quale debbono essere indicate le generalità e la residenza dei presunti successori legittimi dello scomparso e, se esistono, del suo procuratore o rappresentante legale (art. 722 c.p.c.). Il presidente del tribunale fissa con decreto l’udienza per la comparizione del ricorrente e di tutte le persone indicate nel ricorso, potendo anche ordinare che il decreto sia pubblicato in uno o più giornali. Il decreto è comunicato al pubblico ministero (art. 723 c.p.c.) affinché possa intervenire (art. 70, n. 5 c.p.c.). All’udienza il giudice interroga le persone comparse sulle circostanze che ritiene rilevanti, assume, quando occorre, ulteriori informazioni e quindi riferisce in camera di consiglio per i provvedimenti del tribunale, che pronuncia con sentenza (art. 724 c.p.c.).
La procedura ha natura camerale contenziosa nel senso che il rito seguito è quello camerale ma la procedura si conclude con sentenza, avverso la quale sono esperibili gli ordinari mezzi di impugnazione con ricorso da notificare entro trenta giorni dal deposito della sentenza a tutti coloro che sono stati indicati nell’atto introduttivo. La corte d’appello decide con sentenza ricorribile per cassazione (Cass. civ. Sez. I, 20 giugno 1962, n. 1588).
IV La pubblicazione della sentenza
L’art. 729 c.p.c. prescrive che la sentenza che dichiara l’assenza (o la morte presunta) deve essere inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale e “pubblicata sul sito internet del Ministero della giustizia” (art 37, comma 18 lett. b del Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111). L’inserzione vale come notificazione anche se il tribunale può sempre disporre ulteriori mezzi di pubblicità, quali per esempio, la pubblicazione su determinati giornali.
Copia della Gazzetta ufficiale (ed eventualmente anche dei giornali sui quali il tribunale avesse disposto la pubblicazione) andrà poi depositata dagli interessati nella cancelleria del tribunale la quale provvederà all’annotazione dell’adempimento nell’originale della sentenza.
V L’esecutività della sentenza e la comunicazione all’ufficio di stato civile
La sentenza che dichiara l’assenza ha natura dichiarativa e non è, conseguentemente, provvisoriamente esecutiva. L’art. 282 c.p.c. sulla provvisoria esecuzione delle sentenze di primo grado non è applicabile alle sentenze costitutive e dichiarative.
Espressamente l’art. 730 c.p.c. prescrive che la sentenze dichiarativa dell’assenza (e della morte presunta) “non può essere eseguita prima che sia passata in giudicato e che sia compiuta l’annotazione” sull’originale della sentenza degli adempimenti relativi alle modalità di pubblicizzazione sopra indicate.
Al momento del passaggio in giudicato il cancelliere deve dare notizia della sentenza all’ufficio di stato civile competente (cioè a quello in cui è avvenuta la nascita) per l’annotazione a margine dell’atto di nascita (art. 731 c.p.c. e art. 49, lett. f del DPR 396/2000, Ordinamento di stato civile).
VI Lo scioglimento della comunione legale e gli altri effetti di diritto di famiglia
L’effetto immediato della dichiarazione di assenza è lo scioglimento della comunione legale della persona a cui si riferisce. L’art. 191 c.c. prevede tra i casi di scioglimento della comunione legale la dichiarazione di assenza. Pertanto il giudicato (e l’annotazione) della sentenza di assenza comportano il passaggio automatico al regime di separazione dei beni.
L’art. 117 c.c. prevede i casi in cui può essere impugnato il matrimonio contratto in violazione degli articoli 84 (minore età), 86 (libertà di stato), 87 (rapporti di parentela), 88 (delitto). In tutti questi anche gli ascendenti o il pubblico ministero ovvero chi ha un interesse legittimo e attuale può impugnare il matrimonio contratto in violazione appunto di quelle norme. Ebbene, il terzo comma dell’art. 117 c.c. precisa che “il matrimonio contratto dal coniuge dell’assente non può essere impugnato finché dura l’assenza”.
L’art. 317 c.c. prevede che in caso di “impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l’esercizio della responsabilità genitoriale, questa è esercitata in modo esclusivo dall’altro”. Ciò significa che la dichiarazione di assenza di un genitore concentra sull’altro, in via esclusiva, la responsabilità genitoriale.
Infine può certamente essere nominato un tutore al minore in caso di dichiarazione di assenza di entrambi i genitori o di quello che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale. L’apertura della tutela, secondo l’art. 343 c.c. avviene, infatti, non solo quando entrambi i genitori sono morti ma anche quando “per altre cause non possono esercitare la responsabilità genitoriale”.
In passato Cass. civ. Sez. lav. 15 novembre 1988, n. 6168 ha affermato che la moglie di persona assente ha diritto all’erogazione pro quota dei ratei pensionistici spettanti all’assente a titolo di pensione di reversibilità. Di contrario avviso era stata in precedenza Cass. civ. Sez. lav. 14 gennaio 1983, n. 299 secondo cui il coniuge di assicurato presso l’Enpam dichiarato assente con sentenza divenuta esecutiva non avrebbe diritto alla pensione di riversibilità in quanto la disciplina dell’immissione temporanea nel possesso di beni della persona scomparsa e dell’ammissione all’esercizio temporaneo dei diritti dipendenti dalla di lui morte, dettata dall’art. 50 c.c. per il caso di dichiarazione di assenza dello scomparso, riguarda esclusivamente il patrimonio dell’assente al momento della scomparsa, ed è diretta a tutelare le aspettative di eredi od altri interessati su detto patrimonio, mentre non può implicare il sacrificio di ragioni di terzi (quali l’Empam) con l’introduzione a loro carico di obblighi che risulterebbero insussistenti in caso di ritorno dell’assente.
VII L’immissione nel possesso temporaneo dei beni
L’immissione nel possesso temporaneo dei beni è il provvedimento che, divenuta eseguibile la sentenza di assenza consente al tribunale – ai sensi dell’art. 50 c.c. – “su istanza di chiunque vi abbia interesse o del pubblico ministero” l’adozione di un provvedimento che “attribuisce a coloro che l’ottengono e ai loro successori l’amministrazione dei beni dell’assente, la rappresentanza di lui in giudizio e il godimento delle rendite dei beni” (art. 53 c.c. Effetti della immissione nel possesso temporaneo).
L’immissione nel possesso die beni si protrae fino all’accertamento della morte o alla dichiarazione di morte presunta.
Art. 50 c.c. (Immissione nel possesso temporaneo dei beni)
Divenuta eseguibile la sentenza che dichiara l’assenza, il tribunale, su istanza di chiunque vi abbia interesse o del pubblico ministero, ordina l’apertura degli atti di ultima volontà dell’assente, se vi sono.
Coloro che sarebbero eredi testamentari o legittimi, se l’assente fosse morto nel giorno a cui risale l’ultima notizia di lui, o i loro rispettivi eredi possono domandare l’immissione nel possesso temporaneo dei beni.
I legatari, i donatari e tutti quelli ai quali spetterebbero diritti dipendenti dalla morte dell’assente possono domandare di essere ammessi all’esercizio temporaneo di questi diritti.
Coloro che per effetto della morte dell’assente sarebbero liberati da obbligazioni possono essere temporaneamente esonerati dall’adempimento di esse, salvo che si tratti delle obbligazioni alimentari previste dall’articolo 434.
Per ottenere l’immissione nel possesso, l’esercizio temporaneo dei diritti o la liberazione temporanea dalle obbligazioni si deve dare cauzione nella somma determinata dal tribunale; se taluno non sia in grado di darla, il tribunale può stabilire altre cautele, avuto riguardo alla qualità delle persone e alla loro parentela con l’assente.
In virtù di quanto stabilito nell’art. 52 c.c. (Effetti della immissione nel possesso temporaneo) l’immissione nel possesso temporaneo dei beni deve essere preceduta dalla formazione dell’inventario dei beni e attribuisce a coloro che l’ottengono e ai loro successori l’amministrazione dei beni dell’assente, la rappresentanza di lui in giudizio e il godimento delle rendite dei beni nei limiti stabiliti dall’art. 53 (Godimento dei beni) secondo il quale gli ascendenti, i discendenti e il coniuge immessi nel possesso temporaneo dei beni ritengono a loro profitto la totalità delle rendite mentre tutti gli altri soggetti devono riservare all’assente il terzo delle rendite.
Coloro che hanno ottenuto l’immissione nel possesso temporaneo dei beni non possono alienarli, ipotecarli o sottoporli a pegno, se non per necessità o utilità evidente riconosciuta dal tribunale il quale, nell’autorizzare questi atti dispone circa l’uso e l’impiego delle somme ricavate (art. 54).
Quindi l’immissione nel possesso dei beni attribuisce il potere di amministrazione e di godimento ma non di disposizione (Cass. civ. sez. I, 24 gennaio 1981, n. 536).
Non è escluso che altre persone possano successivamente richiedere l’immissione nel possesso temporaneo die beni dell’assente. Come chiarisce infatti l’art. 55 c.c. (Immissione di altri nel possesso temporaneo), se durante il possesso temporaneo taluno prova di avere avuto, al giorno a cui risale l’ultima notizia dell’assente, un diritto prevalente o uguale a quello del possessore, può escludere questo dal possesso o farvisi associare; ma non ha diritto ai frutti se non dal giorno della domanda giudiziale.
VIII L’assegno alimentare a favore del coniuge dell’assente
L’art. 51 c.c. (Assegno alimentare a favore del coniuge dell’assente) prescrive che “Il coniuge dell’assente, oltre ciò che gli spetta per effetto del regime patrimoniale dei coniugi e per titolo di successione, può ottenere dal tribunale, in caso di bisogno, un assegno alimentare da determinarsi secondo le condizioni della famiglia e l’entità del patrimonio dell’assente”.
Il testo della disposizione richiama un po’ il contenuto dell’art. 9-bis della legge sul divorzio che in caso di morte dell’ex coniuge che erogava un assegno divorzile consente all’ex coniuge superstite di poter chiedere un assegno alimentare a carico dell’eredità.
Naturalmente l’assegno alimentare, da determinarsi secondo le condizioni della famiglia e l’entità del patrimonio dell’assente, si protrae fino all’accertamento della morte o alla dichiarazione di morte presunta dell’assente. Quando di dovessero verificare queste circostanze il coniuge dell’assente avrà la piena attribuzione dei diritti successori e cesserà l’attribuzione dell’assegno alimentare.
Il tribunale deve determinare sia i soggetti tenuti all’adempimento sia la ripartizione tra gli stessi dell’importo.
Si ritengono applicabili gli altri principi contenuti nella normativa sugli alimenti e tra questi quello di cui all’art. 440 c.c. che consente la riduzione o la revoca dell’assegno al sopraggiungere di circostanze che modificano, in peggio o in meglio, lo stato di bisogno dell’avente diritto.
La domanda (che è autonoma rispetto al procedimento finalizzato alla dichiarazione dell’assenza) è rivolta al tribunale dell’ultimo domicilio dell’assente in contraddittorio con gli eredi immessi nel possesso temporaneo dei beni che dovranno provvedere all’erogazione dell’assegno.
Il rito processuale è sostanzialmente quello previsto per gli alimenti e quindi il rito a cognizione ordinaria che si conclude con sentenza.
Ha precisato Cass. civ. Sez. lavoro, 19 marzo 1992, n. 3405 che l’Inps è passivamente legittimato in ordine alla pretesa concernente l’attribuzione, a titolo di assegno alimentare ai sensi dell’art. 51 c. c., di una quota della pensione dell’assente.
IX Il ritorno dell’assente o la prova della sua esistenza
All’eventualità che l’assente ritorni o se ne provi l’esistenza fa riferimento l’art. 56 c.c. scondo il quale “Se durante il possesso temporaneo l’assente ritorna o è provata la sua esistenza cessano gli effetti della dichiarazione di assenza, salva, se occorre, l’adozione di provvedimenti per la conservazione del patrimonio a norma dell’articolo 48.
I possessori temporanei dei beni devono restituirli; ma fino al giorno della loro costituzione in mora continuano a godere i vantaggi attribuiti dagli articoli 52 e 53, e gli atti compiuti ai sensi dell’articolo 54 restano irrevocabili.
Se l’assenza è stata volontaria e non è giustificata, l’assente perde il diritto di farsi restituire le rendite riservategli dalla norma dell’articolo 53”.
X La prova della morte dell’assente
Se durante il possesso temporaneo è provata la morte dell’assente, la successione si apre a vantaggio di coloro che al momento della morte erano suoi eredi o legatari (art. 57 c.c.). Ugualmente avverrà (secondo il richiamo contenuto nell’art. 63 c.c.) in caso di dichiarazione di morte presunta.
Troveranno applicazione anche in questo caso le disposizionI del secondo comma dell’art. 56 sopra viste e cioè i possessori temporanei dei beni devono restituirli; ma fino al giorno della loro costituzione in mora continuano a godere i vantaggi attribuiti dagli articoli 52 (Effetti della immissione nel possesso temporaneo) e 53 (Godimento dei beni) e gli atti di alienazione autorizzati dal tribunale restano irrevocabili.

Giurisprudenza
Cass. civ. Sez. II, 20 febbraio 2014, n. 4081 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’attività svolta dal curatore dello scomparso, ai sensi dell’art. 48 c.c., consiste nell’approntare gli strumenti necessari alla “conservazione del patrimonio” verificandosi con la scomparsa una situazione di quiescenza dei rapporti giuridici facenti capo allo scomparso, senza immissione neppure temporanea degli eredi nel possesso dei beni, né liberazione o sospensione delle obbligazioni assunte nei confronti dello scomparso. La conservazione del patrimonio si realizza attraverso l’assunzione di tutte le misure necessarie ad evitare la distruzione della ricchezza, in conseguenza dello stato di incertezza che si determina nei rapporti giuridici facenti capo allo scomparso. L’attività svolta dal curatore ha sostanzialmente scopo conservativo del patrimonio dello scomparso essendo finalizzata ad evitare che il patrimonio di questi non subisca pregiudizio per effetto della momentanea assenza del titolare.
La “conservazione del patrimonio dello scomparso”, ai sensi dell’art. 48 cod. civ., pur non configurandosi come intrinsecamente dinamica, può implicare la gestione di attività economiche complesse, affinché non subiscano pregiudizio per la momentanea assenza del titolare, sicché il giudice può autorizzare il curatore dell’imprenditore scomparso a gestire le società a lui facenti capo. (Cassa con rinvio, Trib. Piacenza, 09/10/2007)
App. Palermo Sez. II, 18 giugno 2013 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Ai sensi dell’art. 48 c.c., in seguito all’allontanamento della persona dall’ultimo domicilio e dall’ultima residenza senza che vi faccia rientro o dia proprie notizie, può procedersi alla nomina di un curatore che rappresenti lo scomparso in giudizio o in determinati negozi o operazioni necessarie alla conservazione del suo patrimonio. La nomina di un curatore allo scomparso non produce, di per sé, alcuna conseguenza sulla legittimazione passiva del soggetto, ovvero sulla sua capacità processuale. Ove la nomina del curatore dello scomparso non sia comunicata a colui il quale agisce in giudizio nei riguardi dello stesso, la domanda giudiziale deve ritenersi legittimamente proposta nei riguardi dello scomparso, essendo onere del curatore rendere noto il proprio potere di rappresentanza e costituirsi in giudizio al suo posto.
Cass. civ. Sez. lavoro, 21 gennaio 2005, n. 1253 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’obbligo dell’I.N.A.I.L. di pagamento della rendita vitalizia non rimane sospeso in caso di scomparsa del beneficiario atteso che la dichiarazione di scomparsa, ai sensi degli artt. 48 c.c. e ss., determina solo la quiescenza dei rapporti giuridici facenti capo allo scomparso, e la necessità di conservazione del suo patrimonio, a cui provvede il curatore all’uopo nominato; non vi è immissione, neppure temporanea, degli eredi nel possesso dei beni, come si prevede per il caso di assenza, né liberazione o sospensione delle obbligazioni, anche strettamente personali, assunte da terzi verso lo scomparso, né assume alcun rilievo la questione della trasmissibilità del diritto agli eredi.
Trib. Isernia, 8 ottobre 1997 (Dir. Famiglia, 1999, 163 nota di FUCCILLO)
Previa autorizzazione del tribunale competente, il curatore dello scomparso può conferire ad una terza persona procura ad amministrare i beni, siti all’estero, alla persona scomparsa intestati e bisognevoli di adeguata amministrazione.
App. Bari, 22 gennaio 1997 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il curatore dello scomparso, nominato ai sensi dell’art. 48 c.c., può essere autorizzato ad alienare un immobile appartenente al patrimonio dello scomparso, al fine di provvedere al pagamento di debiti maturati e maturandi cui non sia possibile far fronte col normale attivo della gestione del detto patrimonio, giacchè tale alienazione può considerarsi rientrante nella finalità di conservazione e gestione del patrimonio stesso.
Cass. civ. Sez. lavoro, 19 marzo 1992, n. 3405 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di azione (di accertamento) di un coniuge, volta alla dichiarazione di assenza dell’altro coniuge ed al regolamento interinale del patrimonio dello scomparso, l’Inps è passivamente legittimato in ordine alla pretesa dell’attore concernente l’attribuzione, a titolo di assegno alimentare ai sensi dell’art. 51 c. c., di una quota della pensione dell’assente.
Cass. civ. Sez. II, 4 luglio 1991, n. 7364 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
La scomparsa del creditore, con la nomina di un curatore speciale ( art. 48 c. c.), non implica di per sé che il debitore debba eseguire od offrire la prestazione a detto curatore, tenendo conto che tale evento non incide sulla capacità o sullo status del soggetto (a differenza di quanto si verifica nei casi di dichiarazione di assenza o di morte presunta), e che è onere del curatore medesimo di dare notizia della sua nomina, indicando luogo, tempo e modalità dell’adempimento.
Cass. civ. Sez. lavoro, 24 ottobre 1989, n. 4338 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il curatore dello scomparso, in quanto abilitato, ai sensi dell’art. 48 c. c., alla conservazione del patrimonio della persona scomparsa, nel quale rientra anche il diritto, precedentemente acquisito dalla stessa, al trattamento di pensione di vecchiaia, è legittimato a riscuotere, non iure proprio ma in nome e per conto dello scomparso, i ratei pensionistici a questo spettanti, senza che a tale legittimazione sia di ostacolo la mancata prova dell’esistenza in vita del pensionato ai sensi dell’art. 69 c. c. essendo tale norma inapplicabile alla specie per l’indubitabile anteriorità dell’insorgenza del diritto alla pensione rispetto alla scomparsa del suo titolare.
Cass. civ. Sez. lav. 15 novembre 1988, n. 6168 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
La moglie di persona assente ha diritto all’erogazione pro quota dei ratei pensionistici spettanti all’assente a titolo di pensione di reversibilità.
Trib. Monza, 24 novembre 1987 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Quando risulti che una persona, per il trascorrere degli anni, sia certamente deceduta, non si può far luogo alla nomina di un curatore allo scomparso.
Poiché la nomina del curatore allo scomparso presuppone una situazione di incertezza circa l’esistenza in vita ed il domicilio attuale della persona, ad essa non può procedersi qualora sia da ritenere certo, in relazione all’epoca assai lontana cui risalgono la nascita e le ultime notizie della persona stessa, il suo avvenuto decesso.
Cass. civ. Sez. I, 19 aprile 1983, n. 2672 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Nel nostro ordinamento la semplice scomparsa, definita dall’art. 48 c.c. come l’allontanarsi della persona dall’ultimo domicilio e dall’ultima residenza senza che vi faccia ritorno o dia proprie notizie, consente di nominare un curatore che rappresenti lo scomparso in giudizio ovvero in determinati negozi od operazioni e di impartire altri provvedimenti necessari alla conservazione del suo patrimonio, ma, a differenza di quanto si verifica in conseguenza della dichiarazione di assenza o di morte presunta, non incide sulla capacità o sugli status del soggetto, e neppure sulla generalità dei rapporti che a lui fanno capo, unitariamente considerati; essa, pertanto, non produce, di per sé, conseguenze sulla legittimazione passiva del soggetto ovvero sulla sua capacità processuale, con la conseguenza che, anche quando sia stato nominato un curatore allo scomparso, se tale nomina non sia stata formalmente comunicata a colui che agisce, legittimamente la domanda viene proposta nei confronti dello scomparso, essendo onere del curatore rendere noto il potere di rappresentanza e costituirsi al suo posto.
Cass. civ. Sez. I, 14 gennaio 1983, n. 299 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il coniuge di assicurato presso l’Enpam dichiarato assente con sentenza divenuta esecutiva non ha diritto alla pensione di riversibilità.
La disciplina dell’immissione temporanea nel possesso di beni della persona scomparsa e dell’ammissione all’esercizio temporaneo dei diritti dipendenti dalla di lui morte, dettata dall’art. 50 c.c. per il caso di dichiarazione di assenza dello scomparso medesimo, riguarda esclusivamente il patrimonio dell’assente al momento della scomparsa, ed è diretta a tutelare le aspettative di eredi od altri interessati su detto patrimonio, mentre non può implicare il sacrificio di ragioni di terzi, con l’introduzione a loro carico di obblighi che risulterebbero insussistenti in caso di ritorno dell’assente. Pertanto, deve escludersi che la dichiarazione di assenza possa essere invocata dai presunti superstiti per conseguire, sia pure in via provvisoria, prestazioni pensionistiche indirette da parte di enti previdenziali (nella specie, ENPAM).
Cass. civ. Sez. I, 24 gennaio 1981, n. 536 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il negozio dispositivo di beni della persona dichiarata assente posto in essere dal suo presunto erede, sebbene inficiato dalla carenza di legittimazione di quest’ultimo, il quale, ancorché immesso nel possesso di tali beni, non ha il potere di disporne (artt. 52 e 54 c.c.), non rimane caducato quando – dichiarata la morte presunta dell’assente e verificatasi conseguentemente, alla stregua degli artt. 58 e 456 c.c., l’apertura della successione al medesimo al momento dell’ultima sua notizia – risulti che detto erede, allora non legittimato, era effettivamente titolare del diritto oggetto del negozio, poiché, per effetto del postumo riconoscimento in capo a lui di siffatta titolarità, si determina il consolidamento della stessa e della correlativa legittimazione. Ne consegue che colui che si accolla le obbligazioni di un concordato fallimentare (assuntore), dietro corrispettivo della cessione dei beni dell’attivo, si sostituisce al fallito anche nella titolarità di quelli di tali beni che il medesimo abbia acquistato come erede dell’assente di cui sia stata dichiarata la morte presunta in epoca antecedente al concordato.
Cass. civ. Sez. II, 6 luglio 1972, n. 2247 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
l curatore, nominato dal Tribunale per la rappresentanza in giudizio di una persona scomparsa, è legittimato a tutelarne gli interessi anche quando siano decorsi due anni dall’ultima notizia e non sia stato promosso il procedimento per la dichiarazione di assenza. Dopo tale dichiarazione la rappresentanza spetta ai presunti successori mortis causa dell’assente che vengono immessi nel possesso temporaneo dei beni.
Cass. civ. Sez. I, 21 marzo 1963, n. 692 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il curatore è legittimato a provvedere alla tutela degli interessi dello scomparso anche se, decorso il termine di due anni dal giorno a cui risale l’ultima notizia di costui, non sia stato promosso il procedimento per la dichiarazione di assenza.
Cass. civ. Sez. I, 20/06/1962, n. 1588 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Attribuito dal codice di rito ai provvedimenti relativi all’ assenza ed alla dichiarazione di morte presunta forma, contenuto ed effetti di sentenza, compresa la forza di giudicato, nel quadro del carattere sostanzialmente contenzioso del giudizio, deve ritenersi l’impugnabilità dei provvedimenti stessi in appello ed in cassazione.

In casi di eccezionale gravità il giudice può estendere d’ufficio al beneficiario dell’amministrazione di sostegno le restrizioni previste per l’interdetto e l’inabilitato con riguardo alla capacità di donare e di testare

Cass. civ. Sez. I, 21 maggio 2018, n. 12460
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14409/2015 R.G. proposto da:
B.E., rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppe Savini, con domicilio eletto in Roma, via Q. Sella, n. 41, presso lo studio dell’Avv. Camilla Bovelacci;
– ricorrente –
contro
M.M. e PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI RAVENNA;
– intimati –
avverso il decreto della Corte d’appello di Bologna depositato il 30 marzo 2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 novembre 2017 dal Consigliere Dott. Guido Mercolino.
Svolgimento del processo
1. Con decreto del 4 novembre 2014, il Giudice tutelare del Tribunale di Ravenna, su ricorso del Pubblico Ministero, nominò un amministratore di sostegno a B.E., al quale estese anche le limitazioni e i divieti previsti dal codice civile nei confronti degl’interdetti con riguardo alla capacità di donare e di testare.
2. Il reclamo proposto dal B. è stato rigettato dalla Corte d’Appello di Bologna con decreto del 30 marzo 2015.
Premesso che nella richiesta di nomina dell’amministratore di sostegno ai fini del compimento degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione doveva ritenersi compresa anche l’adozione d’interventi diretti a limitare la capacità di porre in essere atti di liberalità, la Corte ha ritenuto giustificate le restrizioni imposte al reclamante, osservando che con la limitazione della capacità di testare prevista per l’interdetto l’art. 591 c.c. mira a far sì che le disposizioni di ultima volontà siano il frutto di scelte consapevoli compiute in presenza dei necessari requisiti psichici, e rilevando che il reclamante era risultato affetto da prodigalità, perdite di memoria, mancanza di senso del denaro nonché da una certa confusione mentale, tali da comportare un concreto pericolo che eventuali disposizioni testamentarie fossero il frutto delle predette alterazioni. Ha concluso pertanto che correttamente il Giudice tutelare aveva esteso al reclamante le limitazioni riguardanti la capacità di donare e di testare, precisando che tale facoltà poteva essere esercitata anche d’ufficio, una volta iniziato il procedimento per la nomina dell’amministratore di sostegno.
3. Avverso il predetto decreto il B. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo. Gl’intimati non hanno svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
1. Con l’unico motivo d’impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 407 e 411 c.c., sostenendo che quest’ultima disposizione esclude la possibilità di estendere d’ufficio al beneficiario dell’amministrazione di sostegno le norme dettate per l’interdetto e l’inabilitato, la cui applicazione comporterebbe uno snaturamento della funzione protettiva dell’istituto, caratterizzato da una tendenziale conservazione della capacità di agire. Afferma l’improprietà del richiamo del decreto impugnato all’art. 407 c.c., penultimo comma, il quale, nel consentire al giudice tutelare d’intervenire anche d’ufficio, si riferisce esclusivamente alla ipotesi in cui si tratti di modificare o integrare un decreto già emesso, e comunque non permette di applicare d’ufficio norme dettate per l’interdetto o l’inabilitato. Nell’ammettere la possibilità di provvedere d’ufficio, la Corte di merito è incorsa in contraddizione, avendo contestualmente affermato che la richiesta avanzata dal Pubblico Ministero comprendeva in realtà quella di applicazione delle norme in materia di donazione e testamento dettate per l’interdetto; tale richiesta, peraltro, non soddisfaceva i requisiti di cui all’art. 411 c.p.c., u.c., non recando un esplicito riferimento alle limitazioni previste per l’interdetto e l’inabilitato né al testamento, non an-noverabile tra gli atti di straordinaria amministrazione.
1.1. Il motivo è infondato.
Com’è noto, la ratio dell’amministrazione di sostegno è stata individuata da questa Corte nell’esigenza di offrire a chi si trovi nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, ravvisandosi in tale specifica funzione l’elemento caratteristico dell’istituto in esame rispetto agli altri già previsti a tutela degli incapaci, quali l’interdizione e l’inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla L. 9 gennaio 2004, n. 6 attraverso la novellazione degli artt. 414 e 427 c.c.. E’ stato tuttavia precisato che, rispetto ai predetti istituti, l’ambito di applicazione dell’amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa (cfr. Cass., Sez. 1, 26/10/2011, n. 22332; 29/11/2006, n. 25366; 12/06/2006, n. 13584).
La predetta flessibilità si realizza principalmente attraverso tre disposizioni, che costituiscono i cardini della disciplina dell’istituto:
a) l’art. 405 c.c., comma 5, nn. 3 e 4, secondo cui il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno deve indicare l’oggetto dell’incarico e gli atti che l’amministratore ha il potere compiere in nome e per conto del beneficiario, nonchè quelli che quest’ultimo può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore;
b) l’art. 409 c.c., comma 1, che, nel prevedere la conservazione della capacità di agire del beneficiario per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore, precisa che il beneficiario può compiere in ogni caso gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana;
c) l’art. 411 c.c., che, nel dichiarare applicabili all’amministrazione di sostegno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353 e da 374 a 388 c.c. (comma 1) e quelle di cui agli artt. 596, 599 e 779 c.c. (comma 2), attribuisce al giudice tutelare il potere di disporre, con il provvedimento di nomina dell’amministratore o in un momento successivo, che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l’interdetto o l’inabilitato, si estendano al beneficiario della misura in esame, avuto riguardo all’interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni (comma 4).
Tali disposizioni, consentendo al giudice tutelare di conformare il libero esercizio delle facoltà del beneficiario e la correlata ampiezza dei poteri d’intervento dell’amministratore in base alle esigenze di protezione della persona e di gestione degl’interessi patrimoniali emergenti da una valutazione in concreto delle condizioni psico-fisiche dell’interessato, forniscono un quadro di estrema duttilità dell’istituto, volto a superare l’alternativa secca tra capacità ed incapacità, cui era improntata la precedente disciplina dell’interdizione e dell’inabilitazione, in modo tale da salvaguardare le residue capacità del beneficiario, permettendo nel contempo di far fronte ad una molteplicità di situazioni tra loro profondamente diverse, non necessariamente permanenti né collegate obbligatoriamente ad uno stato d’infermità mentale (cfr. Cass., Sez. 1, 11/09/2015, n. 17962; 22/04/2009, n. 9628).
L’ottica di prevalente tutela della persona e di conseguente valorizzazione delle sue residue capacità, cui s’ispira la disciplina dell’amministrazione di sostegno rispetto a quella delle altre misure di protezione, maggiormente orientate a favore della salvaguardia della sfera patrimoniale, ha peraltro indotto la prevalente dottrina a dubitare della possibilità di ampliare la sfera del potere conformativo riconosciuto al giudice tutelare fino ad includervi la possibilità d’imporre restrizioni alla facoltà di porre in essere gli atti c.d. personalissimi, cioè quegli atti (come i negozi familiari, quelli mortis causa, le donazioni) che, non tollerando l’intervento della volontà di un terzo in funzione d’intermediazione o integrazione di quella dell’interessato, non possono essere compiuti con la rappresentanza o l’assistenza dell’amministratore. Si è infatti osservato che, in quanto volta ad agevolare il pieno dispiegamento della personalità del beneficiario, attraverso il superamento degli ostacoli derivanti dall’infermità o comunque dalla menomazione che ha dato luogo all’adozione del provvedimento, la disciplina in esame mal si concilia con un sistema di preclusioni, sia pure introdotte caso per caso dalla autorità giudiziaria, riguardanti il compimento di atti che rappresentano per ogni individuo una fondamentale manifestazione di libertà ed un momento di realizzazione degl’interessi personali.
Tale orientamento non ha incontrato il favore della giurisprudenza di legittimità, la quale, in tema di matrimonio, ha recentemente riconosciuto, in presenza di circostanze di eccezionale gravità, la possibilità di estendere al beneficiario dell’amministrazione di sostegno il divieto previsto dall’art. 85 c.c., attraverso un apposito provvedimento del giudice tutelare: pur rilevandosi che la diversità dell’ispirazione sottesa all’istituto dell’interdizione impedisce una generalizzata applicazione, in via analogica, delle limitazioni che ne derivano al beneficiario dell’amministrazione di sostegno, si è infatti ritenuto che il rilievo conferito dal legislatore al best interest di quest’ultimo, posto anche in relazione con la ratio della nuova misura, che ne permette l’utilizzazione anche in situazioni talmente gravi da giustificare in astratto il ricorso all’interdizione, non consenta di escludere a priori la possibilità d’imporre il predetto divieto attraverso l’esercizio del potere previsto dall’art. 411 c.c., comma 4, ove, alla luce dell’interesse protetto dalla norma, la tutela dell’amministrato possa realizzarsi solo con l’estremo sacrificio della libertà matrimoniale (cfr. Cass., Sez. 1, 11/05/2017, n. 11536).
In termini non diversi, pur dovendosi escludere la possibilità di estendere in via analogica al beneficiario dell’amministrazione di sostegno l’incapacità prevista dall’art. 591 c.c., comma 2, n. 2 per l’interdetto, occorre ammettere, conformemente ad un orientamento manifestatosi in dottrina, che il giudice tutelare possa imporre allo stesso, mediante il provvedimento di nomina dell’amministratore o successivamente, una limitazione della capacità di testare, ove le condizioni psico-fisiche dell’interessato appaiano compromesse in misura tale da indurre a ritenere che egli non sia in grado di esprimere una libera e consapevole volontà testamentaria. Allo stesso modo, deve riconoscersi la possibilità d’imporre limitazioni alla capacità di donare, il cui esercizio da parte del beneficiario dell’amministrazione di sostegno non può ritenersi precluso, in linea generale, dall’art. 774 c.c., comma 1, avuto riguardo alla previsione dell’art. 411, comma 2, che estende all’amministratore l’incapacità a ricevere prevista dallo art. 779 per il tutore, ed a quella del terzo comma del medesimo articolo, che dichiara valide le “convenzioni” (ivi comprese, quindi, le donazioni) in favore dell’amministratore che sia coniuge o convivente o parente entro il quarto grado del beneficiario.
Le obiezioni sollevate in proposito dalla dottrina maggioritaria muovono innanzitutto dal carattere eccezionale dell’incapacità di testare, intesa come restrizione della fondamentale libertà di compiere un atto che costituisce espressione della sfera sentimentale-affettiva propria di ogni uomo, e dalla conseguente tassatività delle ipotesi previste dall’art. 591 c.c., il quale, nel limitare la predetta incapacità all’interdetto, non fa alcun riferimento ad altre figure d’incapaci, primo fra tutti l’inabilitato. Si è osservato inoltre che, in quanto destinato ad operare post mortem, l’atto in questione, nel quale trovano spazio disposizioni di carattere non solo patrimoniale, ma anche familiare e personale, non è in grado di arrecare alcun pregiudizio al suo autore, mentre gl’interessi dei suoi familiari restano tutelati dalla facoltà di esercitare l’azione di riduzione, se legittimari, ed in ogni caso dalla possibilità, prevista dall’art. 591, comma 2, n. 3, di ottenere l’invalidazione del testamento, ove provino che il suo autore versava, per qualsiasi causa, anche transitoria, in stato d’incapacità d’intendere e di volere al momento in cui l’atto fu posto in essere. All’azione di annullamento resterebbe parimenti affidata, in caso di donazione, la tutela dei familiari e dello stesso beneficiario, conformemente alla disciplina dettata dall’art. 775 c.c.. In linea più generale, si afferma infine che l’estensione dell’incapacità di testare e donare al beneficiario dell’amministrazione di sostegno rischia di perpetuare la rigida dicotomia capacità-incapacità che caratterizzava gl’istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione, nonché la logica patrimonialistica cui gli stessi risultavano prevalentemente improntati, ed il cui superamento costituiva il principale obiettivo perseguito attraverso l’introduzione della nuova disciplina.
In contrario, occorre tuttavia rilevare che la predetta dicotomia è destinata inevitabilmente a riemergere in presenza di atti, come quelli personalissimi, rispetto ai quali, a fronte di una grave compromissione delle facoltà cognitive o volitive dell’autore, non sembrano agevolmente ipotizzabili forme d’intermediazione o integrazione da parte di terzi, a meno che le stesse non si traducano nella prestazione di un consenso al compimento dell’atto, la cui necessità si porrebbe però in stridente contrasto con il carattere personale dello stesso e con la valorizzazione della capacità del beneficiario, cui tende l’istituto in esame. Significativa, in tal senso, è la mancata previsione dell’incapacità di testare per il caso dell’inabilitazione, la cui pronuncia, richiedendo che lo stato d’infermità mentale non sia talmente grave da far luogo all’interdizione, postula evidentemente il possesso di residue facoltà cognitive e volitive sufficienti a consentire l’autonoma formazione ed espressione di una volontà testamentaria libera e consapevole: non è un caso, d’altronde, che, in riferimento all’ipotesi dell’infermità mentale, la distinzione tra i presupposti dell’interdizione e quelli dell’inabilitazione resti affidata al diverso grado di menomazione delle facoltà psichiche, la cui generica individuazione da parte del legislatore impone, nel relativo apprezzamento, di far riferimento, oltre che alla capacità di provvedere autonomamente alla cura della propria persona, a quella di porre in essere gli atti che, preclusi all’interdetto, sono invece ordinariamente consentiti all’inabilitato.
Al di là di tali considerazioni, peraltro, è proprio la generalizzata esclusione del potere d’imporre limitazioni al compimento di singoli atti, anche personalissimi, senza far luogo necessariamente all’interdizione, a riproporre, contro le intenzioni dei suoi stessi sostenitori, quell’alternativa tra capacità ed incapacità, che l’introduzione dell’amministrazione di sostegno mira a superare, in tal modo riducendo le potenzialità applicative dell’istituto, in contrasto con gli obiettivi avuti di mira dal legislatore, che sulla diversificazione dei provvedimenti del giudice tutelare ha contato proprio al fine di consentirne l’adeguamento alle peculiarità delle singole fattispecie ed alle specifiche esigenze di protezione del beneficiario. E se è vero che, in riferimento alla capacità di testare, tali esigenze sono destinate a cessare con la morte di quest’ultimo, mentre rispetto sia al testamento che alla donazione quelle di tutela dei familiari possono essere soddisfatte mediante l’impugnazione dell’atto, è anche vero, però, che, in presenza di situazioni di eccezionale gravità, tali da indurre a ritenere che il processo di formazione e manifestazione della volontà possa andare incontro a turbamenti per l’incidenza di fattori endogeni o di agenti esterni, l’esclusione a priori della capacità di testare o donare può rivelarsi uno strumento di tutela assai più efficace non solo dell’interesse di coloro che aspirano alla successione, ma anche della persona del beneficiario, potenzialmente esposta a pressioni e condizionamenti.
Quanto poi alla possibilità d’imporre d’ufficio le predette restrizioni, è sufficiente richiamare da un lato l’art. 405 c.c., comma 5, nn. 3 e 4, che, imponendo al giudice tutelare d’individuare gli atti che l’amministratore può compiere in nome e per conto del beneficiario e quelli che quest’ultimo può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore, gli consente di conformare il contenuto del provvedimento alle esigenze di protezione emergenti dall’istruttoria espletata, dall’altro il disposto dell’art. 407 c.c., comma 4, il quale, in ossequio alle finalità pubblicistiche dell’istituto, attribuisce al medesimo giudice il potere di modificare o integrare, anche d’ufficio, in qualsiasi momento le decisioni assunte con il decreto di nomina dell’amministratore, in tal modo confermando che, sebbene il provvedimento debba essere assunto a seguito di ricorso, secondo la testuale previsione dell’art. 407 c.c., comma 1 e dell’art. 411 c.c., comma 4, ultimo periodo, nell’adozione delle relative determinazioni il giudice non è obbligato ad attenersi alle richieste delle parti.
2. Il ricorso va pertanto rigettato, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo alla mancata costituzione degl’intimati.
Trattandosi di procedimento esente dal contributo unificato, non trova applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella ordinanza.

Il percepimento dell’una tantum in sede di divorzio legittima comunque il diritto alla pensione di reversibilità

Corte dei Conti Umbria 21 febbraio 2018 n° 5
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del Popolo italiano
la Corte dei conti
sezione giurisdizionale per l’UMBRIA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso di G. Z., nata a omissis il omissis ed ivi residente alla omissis
(omissis), iscritto al n. 12743 del registro di segreteria e depositato il 27
ottobre 2017, rappresentata e difesa dall’Avv. Bernardo Rufini e dall’Avv. Pier
Paolo Davalli ed elettivamente domiciliata in Perugia in via del Sole 8
proposto contro l’INPS;
Vistol’atto introduttivo del giudizio.
Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale.
Uditi, nell’udienza del 17 gennaio 2018, gli Avvocati Pier Paolo Davalli e
Bernardo Rufini per la ricorrente nonché l’Avvocato Roberto Annovazzi per
l’INPS.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con il ricorso in epigrafe è stata impugnata la determinazione negativa con
cui l’INPS ha rigettato la richiesta di pensione di reversibilità avanzata dalla Z.
nella qualità di coniuge divorziato dell’Avv. M. R. ex art. 5, comma 2, legge
898/1970, come modificata dalla legge 6 marzo 1987, n. 74.
La ricorrente, invocando anche un precedente delle Sezioni riunite di questa
Corte (C. conti, sez. riun., 7 dicembre 2005, n. 7), ha segnalato di essere
titolare di assegno divorzile previsto dall’art. 5 della legge sul divorzio,
corrisposto in unica soluzione, giusta sentenza di cessazione degli effetti civili
del matrimonio del Tribunale di Perugia n. 11141/1988 (doc. 2) di
accoglimento della domanda congiunta di divorzio presentata dagli ex coniugi
il 18 agosto 1988, le cui condizioni sono state “integralmente trascritte e
riportate” nella sentenza (Trib. Perugia, sent. 11141/1988, pag. 3) la quale
menziona espressamente, ai fini della trascrizione immobiliare, anche la
“costituzione di usufrutto a favore della Sig.ra Z. G.”.
2. L’INPS, costituendosi con memoria depositata il 4 gennaio 2017, ha
contestato la fondatezza del ricorso confermando la legittimità dei
provvedimenti negativi adottati.
La difesa dell’INPS ha richiamato la giurisprudenza costituzionale e di
legittimità, formatasi in epoca risalente, che subordina la nascita del diritto alla
pensione di riversibilità al riconoscimento giudiziale della spettanza
dell’assegno divorzile, escludendolo in caso di corresponsione dello stesso
una tantum.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve preliminarmente affermarsi la giurisdizione di questa Corte trattandosi
di controversia di natura pensionistica (art. 1, comma 2, c.g.c.). Sulla natura
pensionistica del rapporto de quo si sono pronunciate anche le Sezioni riunite
di questa Corte (C. conti, sez. riun., 7 dicembre 2005, n. 7).
2. La pretesa è fondata per le ragioni di seguito indicate.
E’ noto quanto sia controversa la natura giuridica dell’assegno divorzile,
originariamente considerato polifunzionale (Cass., sez. un., 26 aprile 1974, n.
1194 e sez. un., 9 luglio 1974, n. 2008, che attribuivano a tale assegno una
funzione assistenziale, risarcitoria e compensativa), poi, a seguito della legge
di modifica 74/1987, monofunzionale ed in particolare assistenziale (Cass.,
sez. un., 29 novembre 1990, n. 11490; C. cost., 11 febbraio 2015, n. 11),
dovendo mirare a consentire all’ex coniuge il mantenimento di un tenore di
vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e che sarebbe
presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso, ovvero che
poteva ragionevolmente prefigurarsi sulla base delle aspettative esistenti nel
corso del rapporto matrimoniale. La Corte costituzionale ha rigettato la
questione di legittimità costituzionale evidenziando che il parametro del
“tenore di vita” rileva per determinare in astratto il tetto massimo della misura
dell’assegno, ma in concreto concorre, e va poi bilanciato, caso per caso, con
tutti gli altri criteri indicati nello stesso art. 5 legge 898/1970 che possono
anche condurre all’azzeramento dell’emolumento, come costantemente
enunciato dalla stessa Suprema Corte (così C. cost., 11 febbraio 2015, n. 11).
Di recente la Corte di cassazione, in considerazione dell’evoluzione del
costume sociale, ha rivisitato il proprio orientamento con sentenza 10 maggio
2017, n. 11504, stabilendo che il riconoscimento del diritto all’assegno
divorzile postula che il giudice cui sia rivolta la corrispondente domanda
accerti che l’istante sia privo di indipendenza o autosufficienza economica
(desumibile – salvo altri rilevanti indici nelle singole fattispecie – dal possesso
di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari,
dalle capacità e possibilità effettive di lavoro personale, dalla stabile
disponibilità di una casa di abitazione), sicchè, solo ricorrendo tale
condizione, potrà procedere alla relativa quantificazione avvalendosi di tutti i
parametri indicati, dall’art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, come
sostituito dall’art. 10 della l. n. 74 del 1987 (condizioni dei coniugi, ragioni
della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla
conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello
comune, reddito di entrambi, durata del matrimonio).
Il diritto alla pensione di reversibilità previsto dall’art. 9 della legge sul divorzio
ha natura previdenziale ed è autonomo dall’assegno di divorzio, anche se la
spettanza di quest’ultimo costituisce presupposto imprescindibile per
l’ottenimento del primo (“Il diritto al trattamento di reversibilità, previsto,
dall’art. 9, comma secondo, della legge n. 898 del 1970 nel testo novellato
dall’art. 13 legge 6 marzo 1987, n. 74, a favore del coniuge divorziato, in
assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di
reversibilità, purché il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico
sia anteriore alla sentenza di divorzio, e purché sussistano gli ulteriori requisiti
della titolarità dell’assegno di divorzio e del mancato passaggio a nuove
nozze, sorge nel coniuge divorziato, in via autonoma ed automatica, nel
momento della morte del pensionato, in forza di un’aspettativa maturata,
sempre in via autonoma e preventiva, nel corso della vita matrimoniale,
sicché è insuscettibile di essere vanificato dal successivo decorso degli eventi
relativi al rapporto matrimoniale. Esso – inoltre – non rappresenta la
continuazione – mutato il debitore – del diritto all’assegno divorzile del quale
era titolare nei confronti dell’ex coniuge avanti la sua morte, ma un autonomo
diritto di natura squisitamente previdenziale, alla pensione di reversibilità,
collegato automaticamente alla fattispecie legale, di modo che prescinde da
ogni pronuncia giurisdizionale che, ove necessaria, ha natura meramente
dichiarativa. Nel caso di concorso fra coniuge divorziato e coniuge superstite,
aventi entrambi i requisiti per la pensione di reversibilità, ai fini della
determinazione (ex art. 9, comma terzo, della legge n. 898 del 1970, nel testo
novellato dall’art. 13 della legge n. 74 del 1987) della quota da attribuirsi al
“coniuge divorziato” (o – più puntualmente – ai fini della ripartizione del
trattamento di reversibilità tra il coniuge superstite e quello divorziato) non
possono essere utilizzati criteri diversi da quello della “durata del rapporto”
matrimoniale, ossia dal semplice dato numerico rappresentato dalla
proporzione fra le estensioni temporali dei rapporti matrimoniali degli stessi
coniugi con l’ex coniuge deceduto: E tale durata del rapporto matrimoniale
non può essere intesa che come coincidente con la durata legale del
medesimo, e pertanto non possono assumere rilevanza , in pregiudizio del
“coniuge divorziato”, la eventuale cessazione della convivenza matrimoniale
ancora prima della pronuncia di divorzio, o (in favore – questa volta – del
“coniuge superstite”) l’eventuale periodo di convivenza “more uxorio” con l’ex
coniuge deceduto, che abbia preceduto la stipulazione del nuovo matrimonio .
Ne consegue che la quota della pensione di reversibilità spettante a ciascuno
dei coniugi, non può che essere data dal rapporto tra la durata legale del suo
matrimonio con l’ex coniuge e la misura costituita dalla somma dei due
periodi matrimoniali, e che rimane preclusa l’adozione di qualsiasi altro
criterio di valutazione, anche se in funzione di mera emenda o di mera
correzione del risultato conseguito. In presenza di un coniuge superstite
avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il diritto del coniuge divorziato
ad una quota del trattamento di reversibilità (art. 9, comma terzo, dell’art. 9,
legge n. 898 del 1970 nel testo novellato dall’art. 13 della legge n. 74 del
1987) dello ex coniuge deceduto, non costituisce soltanto un diritto vantato
nei confronti del coniuge superstite avente – in quanto tale – natura e funzione
di prosecuzione del precedente assegno di divorzio, ma costituisce un
autonomo diritto (avente natura previdenziale al pari di quel diritto che si
configura invece – ai sensi del secondo comma dell’art. 9 cit. – allorché
manchi un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità)
al trattamento di reversibilità, che l’ordinamento attribuisce al coniuge
superstite, con la sola peculiarità per cui un tal diritto è limitato –
quantitativamente – dall’omologo diritto spettante al coniuge superstite. Ne
consegue: 1) che sia il coniuge divorziato che quello superstite siano titolari di
un proprio diritto all’unico trattamento di reversibilità; diritto autonomo e
concorrente, in pari grado, e qualificantesi – per l’appunto – come diritto ad
una quota della pensione di reversibilità; 2) che il coniuge superstite non sia
più l’unico naturale destinatario della pensione di reversibilità spettante al
“coniuge sopravvissuto”; 3) che, anche nell’ipotesi in cui vi sia il concorso di
più coniugi divorziati ed il coniuge superstite, quel che viene diviso è l’unico
trattamento di reversibilità spettante, in astratto, al “coniuge superstite”, e non
un diritto di quest’ultimo; 4) che, nell’ipotesi di decesso o di passaggio a
nuove nozze del coniuge superstite, il coniuge divorziato ha diritto all’intero
trattamento di reversibilità” Cass., sez. un., 12 gennaio 1998, n. 159).
In altri termini, come precisato dalle Sezioni riunite di questa Corte (C. conti,
sez. riun., 7 dicembre 2005, n. 7), “l’esistenza di una pronuncia positiva sul
diritto all’assegno è sempre accertabile dal giudice delle pensioni mediante la
lettura ed interpretazione della sentenza del giudice del divorzio, concernendo
l’accertamento dell’esistenza – inesistenza di un fatto giuridico”.
Tra la tesi del diritto all’assegno in astratto e quella della spettanza in
concreto (“godimento effettivo dell’assegno di divorzio”) le Sezioni riunite
hanno optato, quindi, anche richiamando la giurisprudenza costituzionale
formatasi in materia (C. cost. 7/1980, 286/1987, 87/1995), per la seconda
imponendo al Giudice delle pensioni un giustificato accertamento della
spettanza del diritto come emergente dal titolo, essendo la sentenza civile di
attribuzione dell’assegno divorzile una pronuncia costitutiva, mentre quella del
giudice delle pensioni una pronuncia di accertamento e condanna.
Tale linea interpretativa è stata poi avallata dal Legislatore attraverso
l’approvazione di una norma di interpretazione autentica (art. 5, legge 28
dicembre 2005, n. 263, secondo il quale l’art. 9 legge divorzio, nella parte in
cui si riferisce alla “titolarità dell’assegno ai sensi dell’art. 5”, deve intendersi
come “avvenuto riconoscimento dell’assegno medesimo da parte del
Tribunale ai sensi del predetto articolo 5 della citata legge 898/1970”).
Ciò premesso la questione giuridica investe la corretta interpretazione dell’art.
9 della legge sul divorzio, con specifico riguardo alla corresponsione
dell’assegno divorzile una tantum, nella parte in cui prevede il diritto alla
pensione di reversibilità a favore del solo “coniuge rispetto al quale è stata
pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del
matrimonio […] se non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare di
assegno ai sensi dell’art. 5”.
La giurisprudenza di legittimità non ha dato soluzioni univoche a tale
problematica, tanto che di recente la questione è stata rimessa all’attenzione
delle Sezioni unite (Cass., sez. I, ord. rim., 10 maggio 2017, n. 11453).
Per un primo orientamento la soluzione dovrebbe essere negativa. La
corresponsione una tantum renderebbe il coniuge non titolare dell’assegno
divorzile (Cass., 10458/2002; 3635/2012; 26128/2015; 9054/2016).
Altra tesi più recente, invece, opta per la soluzione opposta evidenziando che
l’adempimento dell’obbligo attraverso una prestazione unitaria attesterebbe
sostanzialmente la titolarità dell’assegno divorzile (Cass., 13108/2010;
11744/2011). La pronuncia del 2010 si riferisce proprio ad un caso di assegno
divorzile corrisposto in unica soluzione attraverso la costituzione di un diritto
di usufrutto (“In tema di divorzio e con riguardo al trattamento economico del
coniuge divorziato in caso di morte dell’ex coniuge, l’accordo intervenuto tra i
coniugi in ordine all’attribuzione dell’usufrutto sulla casa coniugale a titolo di
corresponsione dell’assegno di divorzio in unica soluzione, a norma dell’art. 5,
comma 8, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, è idoneo a configurare la
titolarità di detto assegno, alla stregua del principio della riconduzione ad
assegno divorzile di tutte le attribuzioni operate in sede od a seguito di
scioglimento del vincolo coniugale, dalle quali il beneficiario ritrae utilità
espressive della natura solidaristico-assistenziale dell’istituto; ne consegue
che tale costituzione di usufrutto soddisfa il requisito della previa titolarità di
assegno prescritto dall’art. 5 della legge ai fini dell’accesso alla pensione di
reversibilità, o, in concorso con il coniuge superstite, alla sua ripartizione”).
Si ritiene di dare seguito alla tesi progressista la quale è più corretta dal punto
di vista giuridico, sia alla luce dell’interpretazione letterale che di quella logicosistematica.
Il diritto alla pensione di reversibilità è un diritto proprio dell’ex coniuge che
discende direttamente dalla legge (nella specie l’art. 9 della legge sul
divorzio), tanto che la dottrina civilistica ascrive la figura alla categoria delle
vocazioni anomale trattandosi di poste escluse dall’oggetto della successione
mortis causa del de cuius.
Per tale ragione è fondamentale interpretare correttamente le previsioni della
legge sul divorzio alla luce dei principi generali del diritto delle obbligazioni e
dei contratti.
L’art. 9 attribuisce il diritto alla pensione di reversibilità al coniuge che sia
“titolare di assegno ai sensi dell’art. 5”.
Circa i presupposti in presenza dei quali sorge il diritto all’assegno divorzile si
è già detto in precedenza ricostruendo la problematica interpretazione dell’art.
5, comma 6, della legge sul divorzio (“Con la sentenza che pronuncia lo
scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale,
tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del
contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione
familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune,
del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto
alla durata del matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare
periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha
mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”).
Trattasi, secondo le Sezioni riunite (C. conti, sez. riun., 7 dicembre 2005, n.7)
di un accertamento costitutivo che deve essere compiuto dal Giudice civile.
Risolto positivamente l’aspetto logicamente preliminare relativo all’an
debeatur, la legge sul divorzio, a seguito delle modifiche del 1987, prevede
che l’assegno possa essere corrisposto attraverso prestazioni periodiche
oppure in unica soluzione (art. 5, comma 8 “Su accordo delle parti la
corresponsione può avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa
dal Tribunale. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva
domanda di contenuto economico”).
L’identificazione delle modalità di soddisfacimento dell’obbligo di versamento
dell’assegno divorzile, dunque, è logicamente successiva ad ogni valutazione
relativa alla titolarità dell’assegno divorzile, il cui esito positivo
necessariamente presuppone.
Il versamento una tantum non può dunque escludere la spettanza della
pensione di reversibilità per carenza di titolarità dell’assegno divorzile, atteso
che, al contrario, esso, costituendo atto di adempimento di un obbligo ex lege,
ne assevera inequivocamente l’esistenza.
La prestazione che effettua il coniuge in favore dell’altro non è liberale, né
gratuita, ma posta in essere a titolo oneroso, in quanto finalizzata al
soddisfacimento una tantum dell’obbligo legale di corrispondere e versare
l’assegno divorzile (art. 5, comma 8, legge 898/1970). La prestazione
effettuata dall’ex coniuge all’altro, quindi, ha una propria funzione economicoindividuale
che rinviene il titolo giuridico non solo nell’accordo negoziale a
monte (la domanda congiunta di scioglimento degli effetti civili del
matrimonio) ma anche nel titolo giudiziale a valle (la sentenza giudiziale) che
recepisca la volontà concorde delle parti. La prestazione, titolata e non
astratta, essendo adempitiva di un obbligo legale (soddisfacimento
dell’assegno divorzile una tantum) è peraltro sottratta all’imposta sul reddito
delle persone fisiche (Cass., 8 maggio 2015, n. 9336).
La sola differenza esistente tra la corresponsione periodica e quella una
tantum è che quest’ultima non può essere imposta d’ufficio dal Giudice civile
dovendo essere il frutto dell’esercizio della libera autonomia privata bilaterale
di entrambi gli ex coniugi (Cass., 18 febbraio 2000, n. 1810), autonomia che
può legittimamente spiegarsi atteso che non ha natura preventiva ma
successiva al venir in essere delle cause di scioglimento del matrimonio
(come è noto la giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione, salvo
qualche flebile apertura – Cass., 12 dicembre 2012, n. 23713, considera nulli
gli accordi preventivi aventi ad oggetto l’assegno divorzile).
Nel caso concreto, dunque, la sentenza del Tribunale civile di Perugia n.
11141/1988, di applicazione dell’art. 5 della legge 898/1970, come modificata
dalla legge 74/1987, ha accertato l’esistenza dei presupposti per la
corresponsione dell’assegno divorzile, il cui soddisfacimento è stato fissato
una tantum ex art. 5, comma 8, legge 898/1970, tra l’altro, attraverso la
costituzione di un diritto di usufrutto in favore della ricorrente.
Per tale ragione, essendo la prestazione titolata (è noto come, in relazione a
fattispecie analoghe, la giurisprudenza di legittimità e una certa dottrina abbia
parlato di “adempimento traslativo”), la costituzione del diritto di usufrutto
risultante dalla sentenza n. 11141/1988, costituisce tecnica e modalità
adempitiva una tantum dell’assegno divorzile che assevera la “titolarità
dell’assegno” (di cui discorre l’art. 9, comma 2, legge 898/1970), con
conseguenziale spettanza del diritto alla pensione di reversibilità.
Per tali ragioni il ricorso deve essere accolto dichiarandosi il diritto della
ricorrente alla percezione della pensione di reversibilità, con condanna
dell’INPS alla corresponsione della stessa, con decorrenza dalla data della
morte del de cuius. Sulle somme dovute devono essere corrisposti interessi e
rivalutazione monetaria (art. 167, comma 3, c.g.c.).
4. In ragione della complessità e delicatezza della questione, nonché
dell’esistenza di orientamenti giurisprudenziali divergenti, deve disporsi la
compensazione delle spese sussistendo giuste e gravi ragioni (art. 31,
comma 3, c.g.c.).
P.Q.M.
La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per l’Umbria, accoglie il ricorso nei
sensi di cui in motivazione e compensa le spese.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 17 gennaio 2018.
Il Giudice
F.to Cons. Pasquale Fava
Depositata in segreteria il 21 febbraio 2018.
Il Direttore di Segreteria
F.to Elvira Fucci
Il Giudice Unico, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
DISPONE
che, a cura della Segreteria, venga apposta l’annotazione di cui al comma 3
del su detto art. 52 nei confronti del ricorrente.
IL GIUDICE UNICO
F.to Cons. Pasquale Fava
In esecuzione di quanto disposto dal Giudice Unico, ai sensi dell’art. 52 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione dovranno
essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi della parte
ricorrente.
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
F.to Elvira Fucci

La convalida del testamento o della donazione invalidi da parte degli eredi del donante esige la volontà di attribuire efficacia all’atto invalido e la conoscenza della causa di invalidità

Cass. civ. Sez. II, 12 aprile 2018, n. 9091
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 16731/2013 R.G. proposto da:
M.M.C., M.R., rappresentati e difesi dagli avv. Matteo Savio e Roberto Ponchione in forza di procura speciale autenticata nelle firme dal notaio G.P. di (OMISSIS) il (OMISSIS), rep. n. (OMISSIS), con domicilio eletto in Roma, via Premuda 6, presso lo studio dell’avv. Salvatore Amatore;
– ricorrenti –
contro
V.O., rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del controricorso, dall’avv. Luigi A. Florio, con domicilio eletto in Roma, via XX Settembre 26, presso lo studio del difensore;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Torino n. 1004, depositata il 13 maggio 2013;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 dicembre 2017 dal Consigliere Giuseppe
Tedesco;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli avv. Roberto Ponchione per i ricorrenti e Luigi Florio per la controricorrente.
Svolgimento del processo
1. V.O. chiamava in giudizio dinanzi al tribunale di Asti gli eredi di M.G.F., deducendo che il defunto, cui era stata legata sentimentalmente, aveva prima di morire assunto la determinazione di donarle la somma di Euro 120.000,00. Precisava che gli eredi, resi edotti della volontà del defunto, vi avevano prontamente dato parziale attuazione, versando la somma di Euro 50.200,00, formalizzando poi, con lettera del 10 marzo 2006, l’impegno a pagare la differenza. Essendo poi mancato l’adempimento spontaneo, la V. ne chiedeva la condanna al pagamento della somma di Euro 69.200,00.
2. Il tribunale rigettava la domanda. In particolare rilevava che la pretesa della V. non poteva fondarsi sull’applicabilitàdell’art. 799 c.c., che prevede la conferma di donazione nulla ex art. 799, ad opera degli eredi del donante, dovendosi nel contempo escludere la fattispecie dell’adempimento di obbligazione naturale. Condannava pertanto la V. a restituire quanto ricevuto.
3. Sull’appello della V. la corte d’appello accoglieva la domanda, condannando gli eredi a pagare la differenza rispetto a quanto in un primo tempo spontaneamente versato in esecuzione della volontà del loro congiunto. In primo luogo la corte distrettuale rimarcava come fosse nella specie pacifica l’esistenza di una donazione orale fatta dal defunto in favore della V.. Posta tale premessa riteneva che la donazione fosse stata confermata dagli eredi ai sensidell’art. 799 c.c., in quanto costoro, con la coscienza della causa di nullità, dapprima avevano dato alla donazione parziale esecuzione, confermandola poi espressamente con una dichiarazione scritta in cui erano presenti tutti i requisiti richiestidall’art. 1444 c.c., norma, quest’ultima, che la corte d’appello riteneva applicabile anche al caso di convalidazione di donazione nulla. La corte distrettuale, inoltre, poiché la sentenza riformata era stata parzialmente eseguita dalla V., condannava gli eredi a restituire quanto ricevuto in forza della sentenza di primo grado oggetto di riforma.
4. Per la cassazione della sentenza M.M.C. e M.R. hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.
L’intimata ha resistito con controricorso.
I ricorrenti hanno depositato memoria.
Motivi della decisione
1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazionedell’art. 799 c.c.in relazioneall’art. 1344 c.c.(art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).
Il motivo contiene una pluralità di censure:
a) la corte d’appello non aveva tenuto conto che la conferma previstadall’art. 799 c.c., tanto se attuata tramite dichiarazione negoziale, quanto se attuata mediante esecuzione, deve essere fatta volontariamente, mentre nel caso in esame tale requisito non sussisteva, in quanto agli eredi era stato fatto credere che il defunto avesse disposto validamente a favore della V.;
b) la lettera degli eredi del 10 marzo 2006 non esprimeva univocamente una volontà di conferma dell’atto di disposizione invalido del defunto, quanto piuttosto la decisione personale degli stessi eredi di porre in essere una donazione in ricordo del fratello.
Insomma non si è in presenza di convalidazione di una donazione nulla, ma di un atto di autonomo di disposizione posto in essere dagli eredi, incoercibile in quanto privo dei requisiti di forma;
c) i ricorrenti sostengono infine che non era prova che gli eredi sapessero che la donazione fosse parzialmente nulla anche per violazionedell’art. 771 c.c.: al momento di apertura della successione non c’era nell’asse ereditario l’intero importo di Euro 120.000,00, ma la minore somma di Euro 50.200,00.
Il motivo è complessivamente infondato.
a.1) La convalida del testamento (art. 590 c.c.) o della donazione (art. 799 c.c.) invalidi da parte degli eredi del donante esige la volontà di attribuire efficacia all’atto invalido e la conoscenza della causa di invalidità; la manifestazione di tale volontà e scienza non comporta la adozione di formule sacramentali ed è anzi implicita nell’esecuzione volontaria della liberalità nulla da parte di chi conosceva la causa invalidante; tuttavia, se la convalida avviene mediante atto formale, quest’atto deve contenere i requisiti previstidall’art. 1444 c.c., per la convalida dell’atto annullabile, cioè l’indicazione del negozio invalido e della causa d’invalidità nonché la dichiarazione che si intende convalidarlo (Cass. 1545/1974; n. 17392/2017).
È vero pertanto che la conferma deve essere fatta volontariamente, ossia nulla iure cogente, ma la sentenza impugnata non dice nulla di diverso, per cui è chiaro che i ricorrenti, sotto lo schermo della violazione di legge, censurano la ricostruzione dei fatti data dai giudici di merito, per avere ritenuto volontaria esecuzione un comportamento che tale non era.
b.1) In linea di principio per aversi donazione nulla che possa formare oggetto di conferma o esecuzione volontaria, occorre la presenza di un accordo tra donante e donatario diretto a procurare al donatario un arricchimento per spirito di liberalità, in conformità alla nozione legale di donazione (art. 769 c.c.).Se mancano questi presupposti (per esempio in presenza di un mero proponimento di donare che non si sia concretato in una manifestazione di volontà precisa, sebbene inidonea a produrre l’effetto giuridico avuto di mira), l’atto compiuto dall’erede non è che atto di disposizione autonomo e indipendente: in tal caso bisogna osservare le disposizioni di forma e di sostanza che valgono per gli atti di disposizione rispetto all’erede o avente causa, e la liberalità si intende fatta, a tutti gli effetti, dall’erede piuttosto che dal defunto (invece, in presenza di convalidazione vera e propria, sono retroattivamente attribuiti effetti giuridici a una donazione nulla, con la conseguenza che la liberalità si considera fatta dal donante defunto: quindi valgono tutti i divieti che valgono in suo confronto; è soggetta a collazione e riduzione rispetto al defunto).
b.2) La corte d’appello, nel trattare della convalida, incomincia la propria analisi, rilevando: “E’ pacifica fra le parti la donazione verbale fatta dal defunto alla V. per l’importo di Euro 200.000,00, enunciata da parte appellante in primo grado e riferita da parti appellate in memoria costitutiva (…)”.
Tale essenziale premessa della decisione, costituita dal positivo riscontro di una fattispecie negoziale conforme alla nozione legale di donazione (art. 769 c.c.), salvo il difetto di forma, non ha costituito oggetto di censura, né sotto il profilo della identificazione del “fatto storico” dato per “pacifico”, né sotto quello della sua qualificazione giuridica quale donazione nulla per difetto di forma.
Stando così le cose è chiaro che la censura non pone il problema della corretta individuazione dei requisiti richiesti perché l’atto dell’erede possa ritenersi convalidazione di donazione nulla exart. 799 c.c., piuttosto che atto di disposizione autonomo, ma di interpretazione della volontà espressa dagli eredi nella lettera del 10 marzo 2006. Si sostiene che tale volontà non era diretta a convalidare la donazione, ma enunciava l’intendimento degli eredi di porre in essere un atto di disposizione autonomo e indipendente, in ricordo del fratello.
In questo senso, però, la censura si esaurisce nel proporre una diversa interpretazione della scrittura, in contrasto con il principio che l’interpretazione del negozio data dal giudice di merito è censurabile in sede di legittimità nella sola ipotesi di motivazione inadeguata ovvero di violazione di canoni legali di interpretazione contrattuale di cuiall’art. 1362 c.c.e ss., applicabili nei limiti della compatibilità anche ai negozi unilaterali (Cass. n. 9127/2015). “Pertanto, al fine di far valere una violazione sotto i due richiamati profili, il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamene violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non essendo consentito il riesame del merito in sede di legittimità” (Cass. n. 17168/2012; conf. n. 13242/2010; n. 9054/2013).
c.1) La concorrenza della causa di nullità exart. 771 c.c., non è minimamente considerata dalla sentenza impugnata, nella quale non si rinviene alcuna affermazione intesa a sostenere che, in presenza di una donazione di beni futuri fatta oralmente, la convalida che menzioni solo il difetto di forma sana il contratto anche per il diverso vizio (il che sarebbe stata certamente affermazione errata).
La decisione, pertanto, andava censurata non per violazione di legge, ma per omissione di pronuncia, con onere dei ricorrenti di indicare dove e in che termini la questione che la liberalità aveva oggetto anche beni futuri fu sottoposta all’esame della corte d’appello, al fine di “consentire al giudice di verificarne, in primo luogo, la ritualità e la tempestività, e, in secondo luogo, la decisività (Cass., S.U. n. 15781/2005; n. 5344/2013).
2. Il secondo motivo denuncia omessa, insufficiente contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia e violazione degliartt. 799 e 1444 c.c..
Si rimprovera alla corte d’appello di avere dato per pacifica l’esistenza di una donazione nulla per difetto di forma, mentre avrebbe dovuto piuttosto rilevare l’inesistenza materiale del negozio in presenza della sola dichiarazione orale.
2.1. Il motivo è infondato.L’art. 799 c.c., consente la convalidazione della donazione nulla “da qualsiasi causa dipenda”. Se il donante abbia manifestato la precisa volontà di donare un determinato bene e il donatario abbia accettato, è convalidabile non solo la donazione non per atto pubblico o per atto pubblico nullo come tale, ma anche la donazione puramente orale.
3. Il terzo motivo denuncia omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione e violazione degli artt. 1429 e 1439, in relazioneall’art. 799 c.c., eart. 118 disp. att. c.p.c..
Il senso della censura è che gli eredi erano stati indotti a dare esecuzione alla volontà del defunto, accreditando la somma, sulla base di una inesatta percezione della realtà dei fatti, determinata dal dolo del terzo. Si sostiene che, benché l’eccezione fosse stata sollevata, essa non è stata in alcun modo trattata e affrontata dalla corte d’Appello di Torino, che nulla ha motivato sul punto.
3.1. Il motivo è inammissibile. È chiaro infatti che non si deduce né un vizio di motivazione (del resto nella specie neanche proponibile in baseall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis), né una violazione delle norme in tema di vizi della volontà negoziale, ma piuttosto un’omissione di pronuncia su una specifica eccezione, per cui la sentenza andava censurata sotto questo diverso profilo. In ogni caso il motivo incorre in un vizio di autosufficienza, in quanto non indica dove e in che termini l’eccezione fu portata all’attenzione del giudice d’appello (v. supra).
4. Il quarto motivo denuncia omessa, insufficiente contraddittoria motivazione e violazione degli art. 1429 e 1439, in relazioneall’art. 799 c.c., eart. 118 disp. att. c.p.c..
Gli eredi avevano eccepito la novità della deduzione di controparte fondata sull’applicazionedell’art. 799 c.c..La sentenza ha replicato che non si tratta di eccezione, ma di una argomentazione giuridica, considerata dalla sentenza di primo grado e comunque proponibile dal giudice in sede di qualificazione della domanda. Si legge nella sentenza d’appello: “D’altro canto, l’intera esposizione fattuale della vicenda – sopra ampiamente riferita – svolta in citazione di primo grado prospetta, pur non qualificandola, la fattispecie anzidetta. Il che significa che i fatti erano stati dedotti, restando sempre riservata al giudice ogni loro qualificazione”.
Sostengono i ricorrenti che, in applicazione del medesimo criterio, la corte d’appello avrebbe dovuto rilevare la nullità della donazione per violazionedell’art. 771 c.c..Dagli atti di causa risultava infatti che, al momento della morte del disponente, nel suo patrimonio ereditario esisteva solo la somma di Euro 50.200,00, prontamente accreditata alla controparte.
4.1. Il motivo incorre nel medesimo profilo di inammissibilità (difetto di autosufficienza) riscontrato nell’esame del primo motivo, quando la questione fu considerata sotto il profilo della mancata coscienza della (supposta) diversa causa che invalidava il negozio.
Si può aggiungere che l’eventuale violazione del divieto postodall’art. 771 c.c., va riscontrata con riferimento al momento dell’atto di disposizione da parte del donante, mentre i ricorrenti considerano la situazione esistente al momento della morte.
In questi termini, pertanto, il fatto di cui si lamenta la mancata considerazione non è neanche decisivo.
5. Il quinto motivo denuncia violazione e falsa applicazionedell’art. 354 c.p.c., per avere rilevato d’ufficio la eccezione exart 799 c.c..
5.1. Il motivo è infondato. La corte d’appello ha chiarito di avere fatto opera di qualificazione giuridica della domanda sulla base dei fatti dedotti (v. supra). E si sa che l’interpretazione della domanda giudiziale è operazione riservata al giudice del merito e non è censurabile in sede di legittimità quando sia motivata in maniera congrua e adeguata (Cass. n. 12944/2012; 21208/2005). Analogamente, in tema di eccezioni in senso stretto, è stato precisato che per la loro proposizione non sono richieste formule sacramentali, essendo sufficiente che la volontà della parte di sollevarla sia desumibile, in modo non equivoco, dall’insieme delle sue difese, secondo un’interpretazione del giudice di merito che, se ancorata a correnti canoni di ermeneutica processuale, non è censurabile in sede di legittimità (Cass. n. 20870/2009; n. 11728/2002).
6. In conclusione il ricorso va interamente rigettato.
Avuto riguardo alla particolare complessità delle questioni si ritiene di disporre la compensazione delle spese del presente giudizio.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dellaL. 24 dicembre 2012, n. 228,art.1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto l’art. 13, comma 1 quater del testo unico di cui alD.P.R. 30 maggio 2002, n. 115- della sussistenza dell’obbligo del versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
rigetta il ricorso; dichiara interamente compensate le spese del presente giudizio.
Dichiara ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002,art.13, comma 1quater, inserito dallaL. n. 228 del 2012,art.1, comma 17, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 21 dicembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2018

Le vicende successive al matrimonio non fanno venir meno la solidarietà post coniugale.

Tribunale di Genova 22 febbraio 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Il Tribunale di Genova nelle persone dei signori Magistrati
Dott. Francesco Mazza Galanti Presidente
Dott.ssa Laura Cresta Giudice relatore
Dott.ssa Marina Pugliese Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2684/2016 R.G. promossa da
D________ n. Genova il ____.1956, elett dom in Genova presso lo studio dell’Avv.
______ che lo rappresenta e difende come da delega in atti
ricorrente
CONTRO
G_________, n. Genova il ____1958, elett dom in Genova, presso e nello studio
dell’Avv. ______ che la rappresenta e difende come da delega in atti anche
disgiuntamente con l’Avv. ______
resistente
con l’intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del procuratore della Repubblica
di Genova
In punto: “divorzio contenzioso”
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 23.11.2017
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.2.2016 il signor ___D_____ conveniva in giudizio la
moglie ____ G_____, nanti il Tribunale di Genova, affinchè venisse pronunciata la
cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato fra le parti in Genova, il ____.1989,
dalla cui unione era nata la figlia F_____, il ____.1995.
Il ricorrente inoltre chiedeva che, a parziale modifica delle condizioni di separazione
consensuale omologate il 15.3.2011, così come già modificate dal Tribunale di Genova con
provvedimento ex art 710 c.p.c. in data 13.2.2013 (ove veniva revocato il contributo
originariamente previsto per il mantenimento della moglie, pari ad euro 300,00, avendo la
predetta rinvenuto attività lavorativa presso la pizzeria “______” di Genova), venisse
revocata l’assegnazione della casa coniugale – di sua esclusiva proprietà- e sita in Genova,
via _______, a suo tempo attribuita alla moglie, avendo la figlia F_____ espresso la
volontà di ivi continuare a vivere con il proprio padre; con richiesta, conseguenziale, di un
contributo per il mantenimento della figlia, da porsi a carico della convenuta.
All’udienza presidenziale del 19.9.2016 veniva sentito il solo ricorrente, non essendo
comparsa la moglie convenuta, nonostante le ritualità della notifica, ed alla successiva
udienza del 17.10.2016, fissata per l’ascolto di F_____, si costituiva la moglie che non si
opponeva alla pronuncia di divorzio ma chiedeva, oltre alla conferma del regime vigente,
anche il riconoscimento del diritto ad un assegno divorzile, per un importo pari ad euro
300,00, essendo titolare unicamente di un reddito mensile lordo per circa euro 400,00.
All’esito dell’audizione di F_____, che esprimeva la propria volontà di continuare a vivere
con la madre nella casa familiare, e che chiedeva che il contributo per il proprio
mantenimento venisse dal padre versato alla madre, il Presidente f.f., avendo parte
ricorrente espressamente abbandonato la domanda di assegnazione a sé della casa
familiare, confermava il regime in vigore, ad eccezione dell’affidamento della figlia F____,
divenuta nel frattempo maggiorenne, e rimetteva la causa nanti il G.I.
Intervenuto il P.M., concessi i termini ex art 183 co. 6 c.p.c., la causa veniva istruita solo
documentalmente, non essendo state ammesse le prove richieste dalle parti, ed infine
all’udienza del 23.11.2017 le parti precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva
rimessa in decisione al Collegio, previa concessione dei termini di legge per le difese finali.
***
Passando al merito della causa sussistono le condizioni di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
Legge 1.12.1970 per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato
fra le parti.
Risulta infatti che i coniugi si siano separati consensualmente, a seguito di
provvedimento di omologa del 15.3.2011 del Tribunale di Genova, e da allora non risulta
che vi sia stata alcuna interruzione dello stato di separazione e non è data alcuna
possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale, tenuto conto del lungo
tempo trascorso, senza che sia intervenuta alcuna riconciliazione.
Avendo parte ricorrente espressamente abbandonato, all’esito dell’audizione della figlia, la
domanda di revoca dell’assegnazione della casa già coniugale alla moglie, si impone, sul
punto, la conferma dell’attuale regime come già concordato in sede di separazione
consensuale, ovvero l’assegnazione della casa sita in Genova, via _____ alla moglie, con
cui è rimasta a vivere la figlia F_____, maggiorenne, ma non economicamente autonoma
per espresso riconoscimento di entrambi i genitori.
In relazione alle contrapposte domande svolte dalle parti e relative al contributo per il
mantenimento della figlia e della moglie va osservato quanto segue.
Per consolidato orientamento giurisprudenziale, sia di legittimità che di merito, è dovuto il
contributo per il mantenimento dei figli maggiorenni, conviventi con il genitore istante, e
non ancora autosufficienti, in quanto l’obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento
dei figli, secondo le regole dell’art. 316 bis c.c. non cessa ,“ipso facto”, con il raggiungimento
della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finchè il
genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell’obbligo stesso non dia la prova
che il figlio abbia raggiunto l’indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento
di un’attività economica dipenda da un atteggiamento di inerzia, ovvero di rifiuto ingiustificato
dello stesso. In altre parole è configurabile l’esonero dalla corresponsione dell’assegno,
laddove, posto in concreto nelle condizioni di raggiungere l’autonomia economica dai
genitori, il figlio maggiorenne abbia opposto rifiuto ingiustificato alle opportunità di lavoro
offerte.
Nel caso di specie va fin da subito osservato che lo stesso ricorrente riconosce che la figlia
non sia economicamente autonoma; la domanda di riduzione del contributo, concordato
nella consensuale del 2011, da euro 500,00 ad euro 300,00 consegue alle allegazione che
la figlia svolga attività lavorativa saltuaria, che la moglie abbia migliorato la propria
condizione reddituale, non essendo più disoccupata, come era all’epoca della separazione,
e che sia invece peggiorata la propria condizione economica.
Esaminando a questo punto le rispettive condizioni delle parti va fin da subito smentita
l’affermazione del ricorrente che i redditi da lavoro derivanti dalla propria professione di
agente di commercio siano peggiorati; ed infatti dall’esame di tutte le dichiarazioni dei
redditi prodotte dalla difesa del marito risulta che il predetto, per l’anno 2016, abbia
dichiarato un reddito complessivo superiore a quelli degli anni precedenti, anche con
riferimento all’anno 2010 e 2011, epoca degli accordi separativi (ed infatti risultano i
seguenti dati:
Anno 2010 – rigo RN1 – redditi dichiarati € 27.877,00
Anno 2011 – rigo RN1 – redditi dichiarati € 27.896,00
Anno 2012 – rigo RN1 – redditi dichiarati € 23.249,00
Anno 2013 – rigo RN1 – redditi dichiarati € 18.376,00
Anno 2014- rigo RN1 – redditi dichiarati € 26.277,00
Anno 2015 – rigo RN1 – redditi dichiarati € 23.384,00
Anno 2016 – rigo RN1 – redditi dichiarati € 29.978,00).
A ciò si aggiunga la considerazione che lo stesso è titolare anche di un significativo
patrimonio immobiliare, come risulta dalle visure catastali prodotte sub 7) dalla resistente,
e come anche evincibile dalla lettura della dichiarazioni dei redditi dello stesso ricorrente.
Più nel dettaglio, e per la parte che maggiormente rileva sotto il profilo patrimoniale, si
osserva che il signor D___ vive in un immobile di 203 mq, sito in Genova, via ____, di cui
è comproprietario unitamente al fratello con lui convivente; oltre a detto immobile lo
stesso risulta titolare, in via esclusiva, della casa già familiare di via ____, e relative
pertinenze, assegnata alla moglie, ed inoltre di un immobile sito nel Comune di Cantalupo
Ligure (AL), di 106 mq, e di altro immobile, nella medesima località, con relative
pertinenze, di 133 mq, in comproprietà con il fratello, come pure di un fondo commerciale
(Cat C1) di mq 28 in Genova via ______, pure questo in comproprietà con il fratello.
La moglie dal canto suo non risulta titolare di alcuna proprietà immobiliare, pur non
essendo gravata da oneri alloggiativi, essendo rimasta a vivere nella casa di proprietà del
marito ed a lei assegnata.
Dal punto di vista lavorativo risulta dall’estratto contributivo INPS prodotto dalle resistente
(v. all 18) che la signora G_____ svolgesse con continuità attività lavorativa, quale
lavoratore dipendente, dagli anni ’80 fino ai primi anni di matrimonio, ovvero al novembre
1991, mentre il successivo impiego rinvenuto si colloca nei primi mesi del 2009,
presumibilmente in coincidenza della crisi coniugale, tenuto conto che la separazione
consensuale fra i coniugi avvenne all’udienza presidenziale del 11.2.2011.
Non è oggetto di contestazione fra le parti (ed è inoltre documentale) che la revoca del
contributo per il mantenimento della moglie, previsto negli accordi separativi, fosse
intervenuta nel corso del 2013, nell’ambito del procedimento azionato dal marito, ex art
710 c.p.c. , essendo in detta sede emerso che la moglie prestasse con continuità attività
lavorativa presso la pizzeria _____ di Genova; peraltro detto impiego (svolto alle
dipendenze della ditta _____ e C. s.a.s., v. estratto contributivo citato) cessò a seguito di
licenziamento per superamento del periodo di comporto, come risulta dalla lettera all. 6
fasc. resistente del 21.10.2013.
A questo proposito va osservato che risulta documentalmente provato, né è oggetto di
contestazione, che la G_____ abbia subito un intervento chirurgico a seguito di malattia
oncologica per carcinoma al seno, e sia stata sottoposta a cicli di chemioterapia nel corso
del 2010 e che, nel corso del 2013, abbia subito un secondo intervento chirurgico (v. all 5
resistente). In conseguenza di detta malattia, dopo essere stata riconosciuta invalida al
lavoro al 100% (doc.21), in sede di revisione, in data 18.8.2016, veniva riconosciuta
invalida al lavoro al 67% (doc.4).
Dopo avere perso il lavoro per il patito licenziamento, nell’ottobre 2013, risulta che la
convenuta si sia attivamente adoperata per rinvenire ulteriori occasioni lavorativa, tanto
che risulta incontestato fra le parti che la stessa sia stata assunta con contratto di lavoro
intermittente presso la _____ s.a.s. di ____, a decorrere dal 12.4.2014, ed inserita con
continuità, a far data dal 23.6.2014, nei programmi formativi finanziati dalla Regione
Liguria per favorire le persone con disagio sociale, risultando nell’ultimo periodo essere
stata assunta con contratto a tempo determinato dalla Cooperativa Sociale ____.
Peraltro detti incarichi lavorativi, sempre per periodi di tempo determinati, risultano tutti di
redditività modesta, e certamente al di sotto di una soglia minima per potere ritenere la
convenuta economicamente autonoma, e ciò nonostante l’impegno dimostrato e profuso
per reinserirsi nel mondo del lavoro.
Risulta infatti dalla documentazione fiscale prodotta che nell’anno 2016 la signora G____
abbia percepito le seguenti somme:
Dal 01/01/2016 al 10/02/2016 borsa lavoro presso la cooperativa sociale _______ –
compenso lordo mensile di circa euro 400,00; dal 11/03/2016 al 30/09/2016 lavoro
dipendente presso la ______ coop. Sociale, reddito percepito pari a € 4.132,15; dal
contratto a chiamata presso la _____ sas – redditi percepiti € 118,24; dal 06/06/2016 al
05/08/2016 con la borsa lavoro presso _____ coop. soc. a.r.l. – compenso percepito circa
€ 200,00 lordi mensili; dal 3/10/2016 al 31/12/2016 lavoro presso il Centro di ____ della
C.D.O. – compenso percepito € 303,00; dal 03/10/2016 al 31/12/2016 lavoro dipendente
presso ______ – redditi percepiti € 2115,59.
In queste condizioni, pur avendo il Collegio ben presente il recente arresto
giurisprudenziale di cui alla sentenza della S.C. n. 11504/2017, depositata il 10.5.2017,
in cui si evidenzia che con la sentenza di divorzio il rapporto matrimoniale si estingue
definitivamente sul piano sia dello status personale dei coniugi, i quali devono perciò
considerarsi da allora in poi “persone singole “, sia dei loro rapporti economicopatrimoniali
(art. 191, comma 1, cod. civ.) e, in particolare, del reciproco dovere di
assistenza morale e materiale (art. 143, comma 2, cod. civ.), deve valutarsi non
sussistente una condizione di autosufficienza economica del coniuge che richiede
l’assegno, pur considerando che la stessa, allo stato, beneficia della casa coniugale di
proprietà del marito.
Si reputa pertanto congruo prevedere quale assegno divorzile in favore della moglie un
importo mensile pari ad euro 250,00, anche considerata la particolare durata del
matrimonio, celebrato nel 1989, nel corso del quale la famiglia è stata prevalentemente
mantenuta dai redditi derivanti dal lavoro del marito, dovendosi ritenere che
l’intervenuto ritiro dal mondo del lavoro della moglie, per quasi 18 anni, sia coinciso con
il prevalente accudimento a suo carico della figlia e della cura delle altre incombenze
familiari; detto importo andrà versato entro il 5 di ogni mese e sarà soggetto a
rivalutazione annuale secondo gli indici istat.
Detto importo risulta congruo già valutato l’accordo sottoscritto fra le parti in sede di
separazione consensuale, ed in forza del quale il marito si è fatto carico di tutte le spese
di amministrazione ordinaria della casa coniugale.
Su detta condizione concordemente sottoscritta dai coniugi in sede di separazione
consensuale, ed in ordine alla quale nel presente giudizio le parti svolgono contrapposte
domande, occorre precisare che, in adesione alla recente giurisprudenza della Suprema
Corte (v. ex multis Cass civile, sentenza n. 16909/2015), vada rilevato che il contenuto
specifico degli accordi di separazione sia composto:
1) da un contenuto essenziale relativo prevalentemente alla cessazione del dovere di
convivenza e alla regolamentazione degli altri obblighi previsti dall’art. 143 c.c.
(mantenimento del coniuge, sussistendone i presupposti; affidamento, educazione e
mantenimento della prole; assegnazione della casa familiare), ove l’autonomia dei
coniugi è limitata in vista del superiore interesse della famiglia e della prole;
2) da un contenuto eventuale, attinente ad ambiti che esulano dagli elementi essenziali
della separazione consensuale e che, quando hanno un contenuto prettamente
patrimoniale, vanno qualificati come rientranti nei contratti atipici a cui si applica la
relativa disciplina (art. 1322 c.c. ss. c.c.).
Da ciò consegue che, nel caso di specie, trattandosi di regolamentazione assunta
liberamente dalle parti al di fuori del contenuto essenziale della separazione, la stessa
esuli del tutto dalla materia del presente giudizio, potendo le parti modificarli solo sulla
base di un sopraggiunto diverso accordo fra loro; ciò in quanto l’efficacia di detti accordi
tra le parti trova il proprio riferimento normativo nell’art 1372 c.c..
Passando infine ad esaminare le contrapposte domande svolte relativamente al
contributo da prevedere per il mantenimento della figlia F____, reputa il Collegio che
possa parzialmente accogliersi la domanda di riduzione del contributo posto a carico del
padre. Detta riduzione, ad un importo mensile che si reputa congruo individuare, tenuto
conto delle rispettive condizioni economiche dei genitori, in euro 400,00, valorizza infatti
la circostanza che la figlia, che pacificamente risulta da tempo libera da impegni di
studio, avendo nel frattempo già compiuto 22 anni, e che risulta avere frequentato un
corso di due anni per la professione di estetista, conclusosi nel 2016, senza peraltro
avere provveduto all’esito a sostenere l’esame finale richiesto, può certamente
utilmente impiegare il proprio tempo per la ricerca di un impiego, anche saltuario e
precario, che possa verosimilmente consentirle di non gravare integralmente sui propri
genitori per le proprie esigenze di vita, risultando peraltro avere già effettuato un breve
periodo di tirocinio nel modo del lavoro come cameriera.
Detto importo, come richiesto espressamente dalla figlia in corso di giudizio, andrà
versato alla madre convivente entro il 5 di ogni mese e sarà soggetto a rivalutazione
annuale secondo gli indici Istat; inoltre i genitori si suddivideranno fra loro, al 50%, le
spese strarodinerie della figlia come individuate e disciplinate dal documento di
orientamento uniforme di questa Sezione Famiglia del 15.9.2016
Quanto alle spese di lite, considerata la reciproca parziale soccombenza delle parti, le
stesse vanno integralmente compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione
ed eccezione disattesa,
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Genova il
____1989 (iscritto negli atti dello Stato civile del Comune di Genova al nr. ___, anno
1989, Parte II, S. A, Uff 1) tra:
D’_____ n. Genova il ___.1956, e G_____, n. Genova il ___.1958,
– stabilisce a carico di D’______ l’obbligo di corresponsione di assegno divorzile di euro
250,00 a favore di G______, da corrispondersi entro il 5 di ogni mese, ed annualmente
rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
– stabilisce a carico di D______ l’obbligo di corresponsione di contributo per il
mantenimento della figlia F____, fino al raggiungimento dell’indipendenza economica,
dell’importo mensile di euro 400,00, da corrispondersi entro il 5 di ogni mese a favore di
G_____, ed annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese
straordinarie come in motivazione indicate e disciplinate.
– conferma la assegnazione della casa già coniugale, sita in Genova via ___ alla signora
G____
– dichiara inammissibili le rimanenti domanda
-Compensa integralmente le spese del presente giudizio.
Genova, così deciso nella camera di consiglio del 22 febbraio 2018
Il Giudice est Il Presidente
dott.ssa Laura Cresta Dott. Francesco Mazza Galanti