Matrimonio c.d. concordatario – Trascrizione tempestiva ma incompleta dell’atto di matrimonio – Convenzione patrimoniale – Omessa trascrizione – Trascrizione tardiva della convenzione – Effetti tra le parti

Cass. Civile, Sez. 1 – , Sentenza n. 22594 del 27/09/2017.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 16418/2015 proposto da:
D.M.M., domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile
della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato Giuliani
Lorenzo, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
R.F., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile
della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Di
Liberatore Luigi, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 505/2015 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,
depositata il 09/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
29/05/2017 dal cons. DOGLIOTTIMASSIMO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale FEDERICO
Sorrentino, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di ragione;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato Giuliani Lorenzo che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso;
udito, per il controricorrente, l’Avvocato Di Liberatore Luigi che ha
chiesto il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, R.F. conveniva in giudizio
D.M.M., ex coniuge, perchè si dichiarasse che era simulato un atto
pubblico di compravendita, nella parte in cui si indicava, quale
acquirente di immobile (rogito notaio C., (*)), la D.M.; che il prezzo di
acquisto era stato pagato da esso R. con i proventi della propria attività
imprenditoriale; che l’immobile era di sua proprietà esclusiva; in via
subordinata, chiedeva che questo fosse dichiarato di proprietà di
entrambi i coniugi, in quanto parte della comunione de residuo al
momento della separazione personale tra essi. Affermava l’attore che la
D.M. aveva precisato al notaio rogante di trovarsi in regime di comunione
legale.
Costituitosi il contradditorio, la D.M. eccepiva che l’acquisto
dell’immobile era stato effettuato in regime di separazione dei beni e con
proprie disponibilità economiche (in particolare la provvista era stata a
lei trasmessa dalla madre,a seguito della vendita di un suo
appartamento); evidenziava altresì che i coniugi in data 14/01/2002
(dopo la loro separazione personale) avevano sottoscritto una
dichiarazione d’impegno, con la quale chiarivano di trovarsi in regime di
separazione dei beni e di non avere in proprietà comune alcun immobile.
Il Tribunale di Teramo-sezione distaccata di Atri, con sentenza in data
15/05/2008,rigettava la domanda del R., ritenendo comprovato che
l’acquisto dell’immobile era stato effettuato con denaro della D.M. e in
regime di separazione dei beni tra i coniugi.
Proponeva appello il R.. Costituitosi il contraddittorio, l’appellata ne
chiedeva il rigetto.
La Corte d’Appello de l’Aquila, con sentenza in data 09/04/2015,
accoglieva l’appello ed affermava che l’immobile era stato acquistato in
regime di comunione legale dei beni, precisando che i coniugi avevano
bensì dichiarato in forma scritta davanti al ministro del culto cattolico
che aveva celebrato il matrimonio concordatario, la loro scelta del regime
di separazione dei beni, ma la relativa annotazione non compariva nella
copia dell’atto di matrimonio inviato all’ufficiale dello stato civile per la
trascrizione.
Ricorre per cassazione l’appellata.
Resiste con controricorso l’appellante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente osservato che il ricorso appare ammissibile: sono
chiaramente indicati le violazioni di legge e i vizi di motivazione (e non
rileva che nel medesimo motivo, ci si riferisca ad entrambi i profili); le
violazioni di legge sono trattate adeguatamente.
Con il primo motivo, la ricorrente lamenta violazione degli artt. 162 e 163
c.c., e della L. n. 121 del 1985, art. 8; insufficiente e contraddittoria
motivazione, precisando che al matrimonio concordatario sono
riconosciuti effetti civili al momento della celebrazione, nonostante
trascrizione tardiva, e che tale principio opera anche con riferimento
all’eventuale dichiarazione di scelta del regime di separazione dei beni,
per cui l’istanza del R. in data 21/11/2001 di effettuare l’annotazione di
scelta del regime di separazione dei beni a margine dell’atto di
matrimonio, ha attribuito alla dichiarazione stessa efficacia retroattiva
fino alla celebrazione del matrimonio stesso. Nessuna rilevanza si doveva
attribuire alla dichiarazione della D.M. di trovarsi in regime di
comunione dei beni, davanti al notaio rogante.
Con il secondo, violazione dell’art. 112 c.p.c., ravvisando una non
corrispondenza tra richiesto e pronunciato, essendosi limitato l’odierno
resistente, nel giudizio d’appello, a chiedere l’accoglimento della sua
domanda di simulazione, e in subordine di dichiarazione della
sussistenza del regime di comunione de residuo tra i coniugi.
Con il terzo, violazione dell’art. 2909 c.c., nonchè omessa motivazione,
eccependo l’esistenza di un giudicato interno, in quanto l’appellante non
avrebbe impugnato l’affermazione del primo giudice circa la sussistenza
del regime di separazione dei beni.
Pacifici i fatti di causa.
I coniugi celebrarono il matrimonio secondo il rito concordatario in data
20/07/1985 e dichiararono al ministro del culto cattolico officiante, alla
presenza di due testimoni, la loro volontà di scegliere il regime di
separazione dei beni. L’atto di matrimonio fu trasmesso all’ufficiale dello
stato civile italiano e regolarmente trascritto, privo peraltro
dell’annotazione relativa al regime. Questa fu apposta su richiesta del R.
soltanto il 15/10/2001, dopo la separazione dei coniugi. In data
16/12/1993 era stato rogato atto di compravendita di terreno, ove era
indicata come acquirente la D.M. che dichiarava di trovarsi in regime di
comunione dei beni con il marito.
Afferma la ricorrente, richiamando la L. n. 121 del 1985, art. 8, a seguito
della revisione del concordato tra Stato italiano e Chiesa cattolica, con gli
accordi di Villa Madama del 1984, che al matrimonio con il rito
concordatario vengono riconosciuti effetti civili dal momento della
celebrazione, anche se l’ufficiale dello stato civile abbia effettuato la
trascrizione oltre il termine prescritto. L’argomentazione non ha pregio,
in quanto non si controverte sulla trascrizione del matrimonio,
regolarmente effettuata, ma sulla mancata annotazione della scelta di
regime,a margine dell’atto trascritto.
L’art. 162 c.c., precisa che le convenzioni matrimoniali (necessariamente
attinenti al regime patrimoniale del coniugi) sono stipulate con atto
pubblico sotto pena di nullità. E si tratterà, almeno di regola, di atto
pubblico notarile (anche se l’art. 1382 c.c. 1865, esplicitamente parlava di
“contratti matrimoniali” – peraltro non del tutto coincidenti con le
“convenzioni” – da stipularsi con atto pubblico davanti al notaio). Esse
non potrebbero dunque stipularsi davanti all’ufficiale dello stato civile.
Eccezioni al principio sono contenuti nella L. n. 151 del 1975, art. 228,
(riforma del diritto di famiglia) per cui ciascun coniuge poteva escludere
l’applicazione del nuovo regime legale di comunione dei beni, con
dichiarazione entro il 20/09/1975 (termine poi variamente prorogato)
davanti al notaio o all’ufficiale dello stato civile; nonchè nell’art. 167 c.c.,
per cui il fondo patrimoniale può essere costituito da un terzo, anche per
testamento (pur essendo necessario l’accettazione dei coniugi con atto
pubblico). Eccezioni per,-altro più apparenti che reali, perchè si tratta di
atti unilaterali che incidono sul regime patrimoniale dei coniugi.
Ma la regola dell’atto pubblico notarile soffre un’altra eccezione
contenuta nell’art. 162 c.c., comma 2, per cui la scelta del regime può
essere dichiarata anche “nell’atto di matrimonio”: previsione dettata
all’evidenza da ragioni di semplificazione (la scelta del regime di
separazione dei beni, totalmente regolato dal codice civile, senza ulteriori
clausole o specificazioni). All’entrata in vigore della norma, era stato
espresso qualche dubbio circa la scelta, se questa dovesse comunque
effettuarsi (anche per i matrimoni concordatari) davanti all’ufficiale dello
stato civile ovvero pure davanti al ministro del culto cattolico officiante.
Giurisprudenza di merito e dottrina risposero, in netta prevalenza, in
senso positivo. E la stessa L. n. 121 del 1985, che recepisce, come si
diceva, l’accordo di revisione del Concordato del 1929, precisa, all’art. 8,
che nell’atto di matrimonio (canonico) potranno essere inserite le
dichiarazioni dei coniugi consentite dalla legge civile. Sussiste, anche al
riguardo, una sorta di delega dello Stato italiano al sacerdote officiante
che svolge il ruolo dell’ufficiale dello stato civile, e dunque una funzione
pubblica.
In generale, le convenzioni possono essere stipulate in ogni tempo, sia
prima che dopo la celebrazione del matrimonio, e tuttavia non possono
essere opposte a terzi, se non vi è annotazione, a margine dell’atto di
matrimonio, della data, del notaio rogante, della generalità dei contraenti
ovvero della scelta del regime (di separazione dei beni).
Chiarisce dunque la previsione (e al riguardo la giurisprudenza è ormai
ampiamente consolidata: per tutte Cass. n. 8824 del 1987 e numerosa
giurisprudenza successiva; v. pure Corte cost. n. 111 del 1995) che solo
con l’annotazione il regime prescelto e dunque le convenzioni stipulate
(anche atipiche) sono opponibili ai terzi, i quali vengono dunque a
conoscenza delle convenzioni e del regime relativo attraverso
l’annotazione dell’atto di matrimonio contenuto nei registri pubblici dello
stato civile.
Ma non si potrebbe certo parlare di invalidità delle convenzioni o della
scelta del regime nei rapporti interni tra i coniugi, ove l’atto di
matrimonio, come nella specie, sia stato regolarmente trascritto, ma
privo dell’annotazione del regime. Ciò varrà per le convenzioni
matrimoniali, nonchè per la scelta del regime (di separazione), effettuata
davanti all’ufficiale dello stato civile (per il matrimonio civile) e con
l’equiparazione della dichiarazione davanti al sacerdote, già affermata
dalla giurisprudenza di merito e poi confermata da una prassi assai
consolidata ma pure da un riscontro normativo chiaro ed esplicito già
indicato (L. n. 121 del 1985, art. 8). Non sussiste ragione alcuna per
escludere, nei rapporti interni tra le parti, la validità di una scelta
comune, espressione della loro libera volontà.
E’ da ritenere dunque che la scelta di regime di separazione, espressa in
forma scritta, alla presenza di due testimoni, davanti al ministro del culto
cattolico officiante, ancorchè non annotata nell’atto di matrimonio
trascritto nei registri dello stato civile, nei rapporti interni tra i coniugi
mantenga la sua validità.
Nè si potrebbe sostenere che sia sufficiente una dichiarazione unilaterale
di un coniuge davanti al notaio per effettuare una modifica di regime (che
tale sarebbe da separazione a comunione di beni). La stessa
giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 2954 del 2003) ha chiarito che
non può modificarsi il regime patrimoniale con atto unilaterale di un
coniuge, e che non potrebbe escludersi un bene singolo dal regime
prescelto, senza una modifica generale del regime stesso, nelle forme di
cui all’art. 162 c.c. Dunque nessuna rilevanza avrà la dichiarazione della
D.M. davanti al notaio circa il regime di comunione, in occasione della
compravendita de qua.
Va pertanto accolto, per quanto di ragione, il primo motivo di ricorso,
assorbiti gli altri. Va cassato il provvedimento impugnato. Non dovendosi
effettuare ulteriori accertamenti di fatto, può pronunciarsi nel merito,
rigettando la domanda di R.F., e precisandosi che le parti si trovavano,
quanto ai rapporti interni, in regime di separazione dei beni.
La complessità della questione e la sua relativa novità richiedono la
compensazione delle spese per ogni grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie, per quanto di ragione, il primo motivo di ricorso,
assorbiti gli altri; decidendo nel merito, rigetta la domanda di R.F.;
compensa tra le parti le spese per ogni grado di giudizio.
Così deciso in Roma, il 29maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2017.