Possono essere oggetto di revocatoria i trasferimenti immobiliari effettuati in fase di separazione

Cass. civ. Sez. III, 19 aprile 2018, n. 9635
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11743/2015 proposto da:
V.M., elettivamente domiciliato in ROMA, V. DEI PONTEFICI 3, presso lo studio dell’avvocato MARCO GIULIANI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIORGIO BORELLI giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
ITALFONDIARIO SPA, nella sua qualità di procuratore di ERIS FINANCE SRL, in persona dell’Avv. F.G. nella sua qualità di Amministratore Delegato e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BOSIO 2, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO LUCONI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROBERTO MARIA PLATI giusta procura speciale in calce al controricorso;
MAGNETE SECURITISATION SRL in persona dell’Amministratore Unico Dott. G.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA GRAZIOLI 15, presso lo studio dell’avvocato BENEDETTO GARGANI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati GUIDO GARGANI, BARBARA SANSONI, ANTONELLA CUVIELLO giusta procura speciale del Dott. Notaio DE.MA.GI. in (OMISSIS);
– controricorrenti –
e contro
UNICREDIT BANCA SPA, UNICREDIT CORPORATE BANKING SPA, SOCIETA’ GESTIONE CREDITI BP SOC.COOP, N.S.;
– intimati –
e contro
FACTORIT SPA in persona del Consigliere Delegato D.M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA CONSULTA 50, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO MANCINI, che la rappresenta e difende giusta procura speciale del Dott. Notaio Z.F. in (OMISSIS);
PHOENIX ASSET MANAGEMENT SPA in persona del Consigliere Delegato Dott. T.R., quale membro del C.D.A., non in proprio, bensì nella sua qualità di mandataria della società TIBERIUS S.P.V. S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II, 154 presso lo studio dell’avvocato ROBERTO M. PLATI che la rappresenta e difende giusta procura speciale del Dott. Notaio O.F. in (OMISSIS);
– resistenti con procure speciali notarili –
avverso la sentenza n. 2422/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 28/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 11/01/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo
che:
1. Unicredit Banca Spa, Factorit Spa e la Banca Popolare di Verona hanno evocato in giudizio, dinanzi al Tribunale di Modena, V.M. e N.S., proponendo azione revocatoria dell’atto di trasferimento immobiliare in favore della N. (coniuge) contenuto nel verbale di separazione consensuale del 23.5.2002/3.6.2002, avente per oggetto l’appartamento di loro proprietà sito in (OMISSIS).
Nella contumacia della N., il Tribunale accoglieva la domanda e revocava l’atto di trasferimento immobiliare.
2. Avverso la predetta sentenza sono stati proposti separati appelli sia dal V. che dalla N.: successivamente riuniti, venivano respinti dalla Corte di Bologna che, pur escludendo la natura gratuita del trasferimento statuita dal primo giudice, riteneva comunque sussistenti tutti i presupposti dell’actio pauliana proposta, confermando, con ciò, la pronuncia impugnata.
3. Il V. ricorre per la cassazione della sentenza affidandosi a tre motivi.
4. Si sono difese con controricorso le società intimate Phoenix Asset Managment spa (subentrata, exart. 111 c.p.c., alla Eris Finance srl, rappresentata dalla mandataria Italfondiario Spa) anche in qualità di cessionaria dei crediti della Tiberius SPV Srl; la Factorit Spa e la Magnete Sicuritisation Srl.
5. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta.

Motivi della decisione
che:
1. Deve essere preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla Factorit Srl: la società – premesso che il ricorso era stato notificato nei suoi confronti presso la cancelleria della Corte d’Appello di Bologna nonostante che il nuovo difensore (appartenente al foro di Milano), nel costituirsi nel giudizio d’appello, avesse indicato, exart. 125 c.p.c.edart. 366 c.p.c., come modificato dallaL. n. 183 del 2011,art.25, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata – assumeva che detta notifica doveva ritenersi inesistente e che pertanto la sentenza d’appello, nei suoi confronti, fosse passata in giudicato.
Al riguardo, si osserva che questa Corte ha avuto modo di chiarire che, in simmetria conl’art. 366 c.p.c.e coerentemente alla nuova formulazionedell’art. 125 c.p.c., all’onere dell’elezione di domicilio si affianca – a partire dall’entrata in vigore delle modifiche delle disposizioni appena citate, introdotte dallaL. n. 183 del 2011- la possibilità di indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata dal quale deriva, poi, l’obbligo di provvedere alle notificazioni a mezzo PEC (cfr., al riguardo, Cass. SU 10143/2012). Tuttavia, in ordine alle conseguenze della eventuale violazione di tale principio, è stato anche affermato (cfr. Cass. SU 14916/2016; Cass. 4667/2017) che “la notifica del ricorso per cassazione effettuata alla parte presso la cancelleria dove sia stato domiciliato ex lege il suo procuratore esercente extra districtum va ritenuta nulla, e non inesistente, in quanto il luogo in cui la stessa viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto, con conseguente necessità di disporne la rinnovazione ove il vizio non sia stato sanato dall’avvenuta costituzione della parte intimata”.
Nel caso in esame, ricorre esattamente l’ipotesi sopra formulata, ragione per cui l’avvenuta costituzione della società Factorit Spa deve ritenersi idonea a sanare il vizio denunciato: conseguentemente l’eccezione di inammissibilità deve essere rigettata.
2. Quanto ai motivi del ricorso, si osserva quanto segue.
Con il primo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione, exart. 360 c.p.c., n. 3,artt. 2729, 2901 c.c.edartt. 112 e 115 c.p.c., il ricorrente lamenta che la Corte bolognese abbia apoditticamente affermato la sussistenza della scienza damni in capo alla moglie N.S., nonostante che le controparti onerate non ne avessero dato alcuna prova, fondando, con ciò, la propria decisione su una doppia presunzione (praesumptum de praesumpto) in base alla quale dalla sua condizione di coniuge era stato dedotto che egli tenesse informata la ex moglie delle vicende societarie e da ciò, ancora, era stato desunto che ella fosse parte del consilium fraudis, violando in tal modo tutte le norme sopra richiamate.
3. Il motivo è infondato, non ricorrendo l’ipotesi della “doppia presunzione” prospettata: infatti la Corte Bolognese ha esaminato la progressione cronologica degli eventi, configurabili come un fatto unico complesso (costituito dalla circostanza che il V. fosse fideiussore delle obbligazioni assunte dalla ” V. Impianti Srl” di cui era amministratore unico; dalla condizione di coniugio dei V. – N. all’epoca di insorgenza della stipula della fideiussione, nonché dalla collaborazione con il marito della N. la quale aveva lavorato, sia pur non stabilmente, presso la società debitrice garantita), ed ha dedotto, legittimamente, la implicita consapevolezza della moglie in ordine alla complessiva situazione debitoria della società, risalendo pertanto da un insieme concatenato di circostanze note, precisamente individuate, al fatto ignoto oggetto della scientia damni.
4. Con il secondo motivo, il V. lamenta l’insufficiente ed omessa motivazione exart. 360 c.p.c., n. 5, in ordine ai vizi intrinseci della motivazione sulla sussistenza della scientia damni. Lamenta che la Corte da una parte non aveva ammesso le istanze istruttorie avanzate per confutare la tesi delle controparti, e dall’altra aveva erroneamente presunto che la N. conoscesse la situazione finanziaria compromessa della società di cui il V. era amministratore.
5. Il motivo è inammissibile.
La Corte rileva infatti che la doglianza, ricondotta dal ricorrente all’art. 360, n. 5, è espressamente riferita ai “vizi intrinseci della motivazione”, ipotesi abrogata delD.L. 22 giugno 2012, n. 83,art.54, comma 1, lett. B, convertito nellaL. n. 134 del 2012, ed applicabile alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione (e cioè dal 12.9.2012). A ciò si aggiunge, inoltre, il difetto di autosufficienza del motivo visto che le istanze istruttorie di cui si censura la mancata ammissione non sono state riportate nel ricorso.
5. Con la terza doglianza, il ricorrente lamenta l’insufficiente ed omessa motivazione, exart. 360 c.p.c., n. 5, in ordine ai vizi intrinseci delle argomentazioni sulle quali la Corte ha fondato il convincimento della sussistenza dell’eventus damni. Si duole altresì dell’omesso esame della circostanza che sul bene gravava comunque il diritto di abitazione della moglie e che esso era ipotecato: pertanto il trasferimento in sede di separazione, tenuto conto del ridotto valore dell’immobile riconducibile a dette circostanze, non poteva configurare un danno rispetto alla garanzia patrimoniale da lui prestata.
Il motivo, per la parte riconducibile al vizio di motivazione, è inammissibile per le medesime argomentazioni sviluppate sulla precedente censura.
Per la parte in cui il ricorrente lamenta un vizio logico di essa su un fatto decisivo per il giudizio; tale da consentire di ricondurre la doglianzaall’art. 360 c.p.c., n. 4, la Corte osserva che la censura è infondata.
Infatti, premesso che l’assegnazione della casa coniugale, di per se, non priva di valore l’immobile, deve precisarci che le condizioni per l’esercizio dell’azione revocatoria ordinaria consistono: 1) nell’esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria ed il debitore che ha compiuto l’atto di disposizione; 2) nell’effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale conseguente al compimento, da parte del debitore, dell’atto traslativo; 3) nella ricorrenza, in capo al debitore medesimo, ed eventualmente al terzo, della consapevolezza che, con l’atto di disposizione, venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori.
A tal fine, non vale ad escludere l’eventus damni la circostanza che i beni fossero stati in precedenza ipotecati a favore di un terzo, atteso che l’azione revocatoria ordinaria ha la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, e non la garanzia specifica, con la conseguenza che sussiste l’interesse del creditore, da valutarsi ex ante, e non con riguardo al momento dell’effettiva realizzazione, di far dichiarare inefficace un atto che impedisca o renda maggiormente difficile e incerta l’esazione del suo credito (cfr., al riguardo, Cass. sez. 3 civ. 13172/2017).
La motivazione resa dalla Corte bolognese, anche sotto questo profilo risulta logica e coerente ai principi sopra riportati, in quanto tale immune anche dal vizio oggetto di alternativa sussunzione.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese del grado di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in proporzione all’impegno processuale delle parti intimate.
Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002,art.13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente a rifondere alle controparti le spese del grado che liquida, per compensi, in Euro 6500,00 in favore della Phoenix Asset Management Spa ed in Euro 5000,00 in favore degli altri intimati, oltre che per tutti, agli accessori ed al rimborso forfettario spese generali nella misura di legge.
Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002,art.13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 11 gennaio 2018.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2018

Della pensione di reversibilità a favore dei congiunti della vittima non si deve tener conto nella liquidazione del danno patrimoniale da morte del familiare

Cass. civ. Sezioni Unite Sent., 22 maggio 2018, n. 12564
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 27227/2011 proposto da:
D.S.F., D.S.C. e D.S.A., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA’ 20, presso lo studio dell’Avvocato STEFANO VITI, che li rappresenta e difende unitamente all’Avvocato MICHELE MIRENGHI;
– ricorrenti –
contro
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTESANTO 68, presso lo studio dell’Avvocato CLAUDIO FERRAZZA, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
F.S.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 3851/2010 della Corte d’appello di ROMA, depositata il 29 settembre 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13 febbraio 2018 dal Consigliere Alberto Giusti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per l’accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso;
udito l’Avvocato Michele Mirenghi.

Svolgimento del processo
1. – Il (OMISSIS) D.S.V. perse la vita in conseguenza di un sinistro stradale.
Secondo la ricostruzione compiuta dal giudice penale, il sinistro fu provocato dalla imprudente condotta di guida di F.S., la quale, omettendo di concedere la precedenza al veicolo condotto da Mauro Sbaraglia, costrinse quest’ultimo ad una disperata manovra di emergenza, all’esito della quale investì D.S.V. ed il suo nipote minorenne.
2. – Nel 2003 la vedova della vittima, Fa.Ma., ed altri congiunti di D.S.V. convennero dinanzi al Tribunale di Roma F.S. e il suo assicuratore della responsabilità civile, Meieaurora s.p.a. (che in seguito, per effetto di ripetute fusioni, muterà ragione sociale in Unipol Assicurazioni s.p.a.).
L’attrice domandò il risarcimento dei danni patiti in conseguenza della morte del marito; tra questi, chiese il ristoro del danno patrimoniale da perdita dell’aiuto economico ricevuto dal coniuge.
Il Tribunale di Roma, con sentenza in data 25 febbraio 2005, accolse solo in parte la domanda di Fa.Ma.. Il giudice di primo grado ritenne che, godendo la Fa. di redditi da pensione superiori a quelli del defunto coniuge, non era verosimile che quest’ultimo destinasse alla prima una parte del proprio reddito. Il Tribunale rilevò inoltre che, avendo la Fa. beneficiato, dopo la morte del marito, di una pensione di reversibilità, pari al 60% della pensione percepita dallo scomparso, tale erogazione elideva l’esistenza stessa di un danno patrimoniale.
3. – La sentenza venne appellata dalla Fa., la quale – per quanto in questa sede rileva – si dolse del rigetto della domanda di risarcimento del danno patrimoniale.
A sostegno del gravame l’appellante dedusse, tra l’altro, che era erronea in diritto l’affermazione secondo cui nella liquidazione del danno patrimoniale dovesse tenersi conto della pensione di reversibilità erogata alla vedova della vittima dall’ente previdenziale.
4. – La Corte d’appello di Roma, con sentenza resa pubblica mediante il deposito in cancelleria il 29 settembre 2010, ha rigettato il gravame.
La Corte territoriale ha posto, a fondamento della statuizione di rigetto, le due rationes decidendi adottate dal Tribunale, e cioè: (a) la Fa. godeva di un reddito superiore a quello del defunto marito; (b) in ogni caso, l’erogazione alla vedova della pensione di reversibilità escludeva l’esistenza di un danno patrimoniale.
5. – La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da D.S.C., D.S.A. e D.S.F. (eredi di Fa.Ma., deceduta nelle more del giudizio), con ricorso articolato su due motivi ed illustrato da memorie.
Ha resistito la sola Unipol Assicurazioni s.p.a.
6. – La Terza Sezione di questa Corte, con ordinanza interlocutoria 22 giugno 2017, n. 15536, ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite al fine di risolvere il contrasto di giurisprudenza sulla questione, sollevata con il secondo motivo del ricorso, se, in tema di danno patrimoniale patito dal familiare di persona deceduta per colpa altrui, dall’ammontare del risarcimento debba essere detratto il valore capitale della pensione di reversibilità percepita dal superstite in conseguenza della morte del congiunto.
Il Primo Presidente ha disposto l’assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite.

Motivi della decisione
1. – La questione rimessa all’esame di queste Sezioni Unite è se il danno patrimoniale patito dal coniuge di persona deceduta, consistente nella perdita dell’aiuto economico offerto dal defunto, debba essere liquidato detraendo dal credito risarcitorio il valore capitalizzato della pensione di reversibilità accordata al superstite dall’Istituto nazionale della previdenza sociale.
Tale questione rileva per l’esame del secondo motivo di ricorso, con cui si deduce che erroneamente la Corte d’appello avrebbe escluso l’esistenza di un danno risarcibile, sol perché alla vedova della vittima era stata erogata dall’Inps la pensione di reversibilità.
2. – Sulla questione devoluta all’esame delle Sezioni Unite si registrano orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di questa Corte.
2.1. – L’orientamento prevalente è nel senso che della pensione di reversibilità a favore dei congiunti della vittima non si deve tener conto nella liquidazione del danno patrimoniale da morte del familiare.
Il principio secondo cui dall’importo liquidato a titolo di risarcimento del danno patrimoniale da morte del familiare non deve essere detratto quanto già percepito dal congiunto a titolo di pensione di reversibilità, si basa sia sulla natura non risarcitoria di tale erogazione previdenziale, sia sull’inapplicabilità, in ragione della diversità di titolo dell’attribuzione patrimoniale pensionistica rispetto al fatto illecito, della compensatio lucri cum damno. Il danneggiante – si afferma può pretendere la compensatio solo se anche il vantaggio sia stato da lui stesso determinato con il suo fatto illecito: quando, in altri termini, il lucro sia conseguenza immediata e diretta del fatto illecito, avente in sè stesso la normale idoneità a determinare l’effetto vantaggioso. Non si può quindi far luogo alla detrazione se il beneficio ripete la sua fonte e la sua ragione giuridica da un titolo diverso e indipendente dal fatto illecito e la morte rappresenta solo la condizione perché quel titolo spieghi la propria efficacia. Porre la condizione per il verificarsi di una conseguenza giuridica non significa averla determinata, mancando, per ciò solo, il rapporto di causalità efficiente.
Si tratta di un orientamento che ha costituito per decenni incontrastato diritto vivente (Cass., Sez. 3^, 29 luglio 1955, n. 2442; Cass., Sez. 3^, 14 marzo 1996, n. 2117; Cass., Sez. 3^, 18 novembre 1997, n. 11440; Cass., Sez. 3^, 10 febbraio 1998, n. 1347; Cass., Sez. 3^, 25 marzo 2002, n. 4205; Cass., Sez. 3^, 31 maggio 2003, n. 8828; Cass., Sez. 3^, 11 febbraio 2009, n. 3357), tanto che l’adesione ad esso è stata talora ribadita con motivazione semplificata, affidata al semplice richiamo dell’autorità del precedente (così Cass., Sez. 3^, 10 marzo 2014, n. 5504).
2.2. – Questo indirizzo è stato messo in discussione da Cass., Sez. 3^, 13 giugno 2014, n. 13537, la quale ha affermato l’opposto principio del non-cumulo: dall’ammontare del risarcimento del danno patrimoniale patito dal familiare di persona deceduta per colpa altrui deve essere sottratto il valore capitale della pensione di reversibilità percepita dal superstite in conseguenza della morte del congiunto, attesa la funzione indennitaria assolta da tale trattamento, che è rivolto a sollevare i familiari dallo stato di bisogno derivante dalla scomparsa del congiunto, con conseguente esclusione, nei limiti del relativo valore, di un danno risarcibile.
Il rovesciamento dell’orientamento tradizionale è affidato, anzitutto, al rilievo chel’art. 1223 cod. civ.esige una lettura unitaria, e non asimmetrica, sia quando si tratta di accertare il danno sia quando si tratta di accertare il vantaggio per avventura originato dal medesimo fatto illecito. Se ne fanno discendere i seguenti corollari: (a) ai fini dell’operatività della compensatio, lucro e danno non vanno concepiti come un credito ed un debito autonomi per genesi e contenuto, rispetto ai quali si debba indagare soltanto se sussista la medesimezza della fonte; (b) piuttosto, del lucro derivante dal fatto illecito occorre stabilire unicamente se costituisca o meno una conseguenza immediata e diretta del fatto illecito ai sensidell’art. 1223 cod. civ.; (c) vantaggi e svantaggi derivati da una medesima condotta possono compensarsi anche se alla produzione di essi hanno concorso, insieme alla condotta umana, altri atti o fatti, ovvero direttamente una previsione di legge; (d) nell’ottica del rapporto di diritto civile che lega vittima e responsabile, per quantificare le conseguenze pregiudizievoli dell’illecito dal punto di vista economico, non può spezzarsi la serie causale e ritenere che il danno derivi dall’illecito e l’incremento patrimoniale rappresentato dalla pensione di reversibilità no, e ciò perché senza il primo non vi sarebbe stato il secondo.
A sostegno della soluzione nel senso della detraibilità si richiama inoltre il principio di indifferenza: il risarcimento non deve impoverire il danneggiato, ma neppure arricchirlo, sicché non può creare in favore di quest’ultimo una situazione migliore di quella in cui si sarebbe trovato se il fatto dannoso non fosse avvenuto, immettendo nel suo patrimonio un valore economico maggiore della differenza patrimoniale negativa indotta dall’illecito.
Il defalco dall’ammontare del risarcimento del valore capitale della pensione di reversibilità viene giustificato anche sull’osservazione che l’erogazione della reversibilità ha una funzione indennitaria, a prescindere dal fine solidaristico cui sono improntate le disposizioni che la prevedono: poiché essa ha lo scopo di sollevare i familiari dallo stato di bisogno causato dalla scomparsa della persona che all’interno del nucleo familiare produceva un reddito destinato alla famiglia, il percettore della suddetta pensione – si afferma – non patisce alcun danno patrimoniale per effetto della morte del congiunto, fino all’ammontare del valore capitale della pensione stessa.
2.3. – Il revirement non è stato condiviso dalla giurisprudenza successiva. Cass., Sez. III, 30 settembre 2014, n. 20548, ha fatto applicazione del principio tradizionale della non detraibilità dall’ammontare del risarcimento del danno di quanto già percepito a titolo di pensione di reversibilità. Anche Cass., Sez. 3^, 20 febbraio 2015, n. 3391, ha mantenuto fermo l’orientamento a favore del non-diffalco, ritenuto ancorato a basi di “indubbia e condivisa coerenza”, giacché tale pensione, fondandosi su di un titolo diverso dall’atto illecito, impedisce la compensazione, senza che assuma rilievo il fatto che, in conseguenza del cumulo della pensione di reversibilità e del risarcimento, la vittima si venga a trovare in una situazione patrimoniale più favorevole di quella in cui si sarebbe trovata in assenza dell’illecito.
2.4. – In presenza del suindicato contrasto, già in precedenza la Terza Sezione, con ordinanza interlocutoria 5 marzo 2015, n. 4447, aveva rimesso alle Sezioni Unite la soluzione della questione se il fatto che il danno da illecito e l’attribuzione patrimoniale in forma di pensione di reversibilità derivino da titoli diversi, escluda o meno l’operatività del principio della compensatio, impedendo che dal risarcimento dovuto sia detratto il valore capitale della prestazione previdenziale.
In quella occasione, le Sezioni Unite (sentenza 30 giugno 2016, n. 13372) non esaminarono il fondo della questione, rilevando che, nella causa rimessa, la problematica “della compensatio lucri cum damno, pur di estremo interesse sul piano giuridico, si presenta(va) in concreto quanto meno prematura” per ragioni intrinseche alla vicenda processuale ivi rilevante.
Le Sezioni Unite non mancarono, nondimeno, di osservare incidentalmente quanto segue: “L’individuazione dei presupposti di applicazione del principio della compensatio lucri cum damno, che è strettamente connesso con il tema della cumulabilità di varie voci di danno ai fini dell’applicabilità del principio del risarcimento del danno effettivo, presuppone pur sempre l’esistenza (e l’entità) di un danno risarcibile; e solo su questo eventualmente sarebbe esercitabile la surroga. Non senza osservare che la riscossione dell’indennizzo da parte del danneggiato eliderebbe in misura corrispondente il suo credito ri-sarcitorio nei confronti del danneggiante, che pertanto si estinguerebbe e non potrebbe essere più preteso, né azionato”.
2.5. – Nel rimettere nuovamente alle Sezioni Unite la risoluzione del contrasto di giurisprudenza, il Collegio della Terza Sezione – ponendosi in continuità con l’indirizzo inaugurato dalla sentenza n. 13537 del 2014 – dichiara di auspicare che il problema interpretativo che sta alla base della questione sia risolto secondo i seguenti principi: (a) alla vittima di un fatto illecito spetta il risarcimento del danno esistente nel suo patrimonio al momento della liquidazione; (b) nella stima di questo danno occorre tenere conto dei vantaggi che, prima della liquidazione, siano pervenuti o certamente perverranno alla vittima, a condizione che il vantaggio possa dirsi causato dal fatto illecito ed abbia per risultato diretto o mediato quello di attenuare il pregiudizio causato dall’illecito; (c) per stabilire se il vantaggio sia stato causato dal fatto illecito deve applicarsi la stessa regola di causalità utilizzata per accertare se il danno sia conseguenza dell’illecito.
Ad avviso del Collegio rimettente, a pretendere la medesimezza del titolo per il danno e per il lucro ai fini dell’operatività della compensatio anche nelle fattispecie che si caratterizzano per la presenza di rapporti giuridici trilaterali, si finirebbe per negare di fatto qualsiasi spazio all’istituto, essendo assai raro (se non impossibile) che un fatto illecito possa provocare da sé solo, ossia senza il concorso di nessun altro fattore umano o giuridico, sia una perdita, sia un guadagno. Si tratterebbe invece unicamente di stabilire se il lucro costituisca o meno una conseguenza immediata e diretta del fatto illecito ai sensidell’art. 1223 c.c..Qualificare d’altra parte molti vantaggi come occasionati e non causati dal fatto illecito sarebbe incoerente con la moderna nozione di causalità giuridica: pertanto, allorquando il fatto di danno sia anche coelemento di una fattispecie, di fonte normativa o negoziale, costitutiva di una provvidenza indennitaria a favore del danneggiato, pure siffatta provvidenza – si sostiene – rappresenta un effetto giuridico immediato e diretto della condotta che quel danno ha provocato, giacché da essa deriva secondo un processo di lineare regolarità causale.
Secondo la lettura proposta nell’ordinanza di rimessione, il cumulo dei benefici, rispettivamente di carattere indennitario e risarcitorio, determinerebbe nei fatti una locupletazione del danneggiato, strutturalmente incompatibile con la natura meramente reintegratoria della responsabilità civile, tenuto conto che il risarcimento non può creare in favore del danneggiato una situazione migliore di quella in cui si sarebbe trovato se il fatto dannoso non fosse avvenuto, immettendo nel suo patrimonio un valore economico maggiore della differenza patrimoniale negativa indotta dall’illecito.
Con particolare riferimento allo specifico quesito concernente la cumulabilità o meno della pensione di reversibilità, l’ordinanza interlocutoria osserva che, mentre nel rapporto tra l’assistito e l’ente obbligato al pagamento del beneficio previdenziale il diritto del primo scaturisce dalla legge e l’illecito è mera condicio iuris per l’erogazione, ben diversa sarebbe la prospettiva se ci si pone nell’ottica del rapporto di diritto civile che lega vittima e responsabile. In questo diverso rapporto giuridico si tratterebbe di stabilire, non già se il beneficio dovuto per legge spetti o meno, ma di quantificare con esattezza le conseguenze pregiudizievoli dell’illecito. E per quantificare tali conseguenze dal punto di vista economico non potrebbe spezzarsi la serie causale, e ritenere che il danno derivi dall’illecito e l’incremento patrimoniale no. In altri termini, l’affermazione secondo cui l’illecito non sarebbe causa in senso giuridico delle attribuzioni erogate alla vittima non terrebbe conto dell’intrecciarsi dei due ordini di rapporti: quello tra danneggiato e terzo sovventore, e quello tra danneggiato e danneggiante.
3. – Come correttamente rileva l’ordinanza interlocutoria della Terza Sezione, la soluzione della specifica questione rimessa all’esame delle Sezioni Unite coinvolge un tema di carattere più generale, che attiene alla individuazione della attuale portata del principio della compensatio lucri cum damno e sollecita una risposta all’interrogativo se e a quali condizioni, nella determinazione del risarcimento del danno da fatto illecito, accanto alla poste negative si debbano considerare, operando una somma algebrica, le poste positive che, successivamente al fatto illecito, si presentano nel patrimonio del danneggiato.
L’ordinanza di rimessione pone questo tema a oggetto di un quesito di portata più ampia di quello riguardante la detraibilità o meno della pensione di reversibilità: se, in tema di risarcimento del danno, ai fini della liquidazione dei danni civili il giudice debba limitarsi a sottrarre dalla consistenza del patrimonio della vittima anteriore al sinistro quella del suo patrimonio residuato al sinistro stesso, senza far ricorso prima alla liquidazione e poi alla compensatio; e se, di conseguenza, quando l’evento causato dall’illecito costituisce il presupposto per l’attribuzione alla vittima, da parte di soggetti pubblici o privati, di benefici economici il cui risultato diretto o mediato sia attenuare il pregiudizio causato dall’illecito, di questi il giudice debba tener conto nella stima del danno, escludendone l’esistenza per la parte ristorata dall’intervento del terzo.
Tale interrogativo, al quale è sottesa una richiesta indistinta e omologante di tutte le possibili evenienze legate al sopravvenire, al fatto illecito produttivo di conseguenze dannose, di benefici collaterali al danneggiato, viene esaminato dalle Sezioni Unite nei limiti della sua rilevanza: fino al punto, cioè, in cui esso rappresenta un presupposto o una premessa sistematica indispensabile per l’enunciazione, a risoluzione del contrasto di giurisprudenza, di un principio di diritto legato all’orizzonte di attesa della fattispecie concreta.
Questa delimitazione di ambito e di prospettiva non è frutto di una scelta discrezionale del Collegio decidente, ma conseguenza che si ricollega alle funzioni ordinamentali e alle attribuzioni processuali delle Sezioni Unite, alle quali è affidata, non l’enunciazione di principi generali e astratti o di verità dogmatiche sul diritto, ma la soluzione di questioni di principio di valenza nomofilattica pur sempre riferibili alle specificità del singolo caso della vita. Se ne ha una conferma nella stessa previsionedell’art. 363 c.p.c., perché anche là dove la Corte di cassazione è chiamata ad enunciare un principio di diritto nell’interesse della legge, si tratta tuttavia del principio di diritto al quale il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi nella risoluzione della specifica controversia.
3.1. – L’esistenza dell’istituto della compensatio, inteso come regola di evidenza operativa per la stima e la liquidazione del danno, non è controversa nella giurisprudenza di questa Corte, trovando il proprio fondamento nella idea del danno risarcibile quale risultato di una valutazione globale degli effetti prodotti dall’atto dannoso.
Se l’atto dannoso porta, accanto al danno, un vantaggio, quest’ultimo deve essere calcolato in diminuzione dell’entità del risarcimento: infatti, il danno non deve essere fonte di lucro e la misura del risarcimento non deve superare quella dell’interesse leso o condurre a sua volta ad un arricchimento ingiustificato del danneggiato. Questo principio è desumibiledall’art. 1223 cod. civ., il quale stabilisce che il risarcimento del danno deve comprendere così la perdita subita dal danneggiato come il mancato guadagno, in quanto siano conseguenza immediata e diretta del fatto illecito. Tale norma implica, in linea logica, che l’accertamento conclusivo degli effetti pregiudizievoli tenga anche conto degli eventuali vantaggi collegati all’illecito in applicazione della regola della causalità giuridica. Se così non fosse – se, cioè, nella fase di valutazione delle conseguenze economiche negative, dirette ed immediate, dell’illecito non si considerassero anche le poste positive derivate dal fatto dannoso – il danneggiato ne trarrebbe un ingiusto profitto, oltre i limiti del risarcimento riconosciuto dall’ordinamento giuridico (Cass., Sez. 3^, 11 luglio 1978, n. 3507).
In altri termini, il risarcimento deve coprire tutto il danno cagionato, ma non può oltrepassarlo, non potendo costituire fonte di arricchimento del danneggiato, il quale deve invece essere collocato nella stessa curva di indifferenza in cui si sarebbe trovato se non avesse subito l’illecito: come l’ammontare del risarcimento non può superare quello del danno effettivamente prodotto, così occorre tener conto degli eventuali effetti vantaggiosi che il fatto dannoso ha provocato a favore del danneggiato, calcolando le poste positive in diminuzione del risarcimento.
3.2. – Controversi sono piuttosto la portata e l’ambito di operatività della figura, ossia i limiti entro i quali la compensatio() può trovare applicazione, soprattutto là dove il vantaggio acquisito al patrimonio del danneggiato in connessione con il fatto illecito derivi da un titolo diverso e vi siano due soggetti obbligati, appunto sulla base di fonti differenti.
E’ la situazione che si verifica quando, accanto al rapporto tra il danneggiato e chi è chiamato a rispondere civilmente dell’evento dannoso, si profila un rapporto tra lo stesso danneggiato ed un soggetto diverso, a sua volta obbligato, per legge o per contratto, ad erogare al primo un beneficio collaterale: si pensi all’assicurazione privata contro i danni, nella quale l’assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro; si considerino i benefici della sicurezza e dell’assistenza sociale, da quelli legati al rapporto di lavoro (e scaturenti dalla tutela contro gli infortuni e le malattie professionali) a quelli rivolti ad assicurare ad ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari per vivere una tutela assistenziale; si pensi, ancora, alle numerose previsioni di legge che contemplano indennizzi o speciali elargizioni che lo Stato corrisponde, per ragioni di solidarietà, a coloro che subiscono un danno in occasione di disastri o tragedie e alle vittime del terrorismo o della criminalità organizzata.
La vicenda concreta all’esame delle Sezioni Unite si colloca in quest’ambito. In essa il duplice rapporto bilaterale è rappresentato, da un lato, dalla relazione creata dal fatto illecito, permeata dalla disciplina della responsabilità civile, che garantisce, dopo il decesso della vittima primaria in conseguenza del sinistro stradale, il risarcimento del danno patrimoniale sofferto dai familiari in conseguenza della perdita del sostentamento economico loro assicurato in vita dal congiunto; dall’altro, dalla relazione discendente dalla legislazione previdenziale, la quale, attraverso la pensione di reversibilità, assicura a quei medesimi familiari un trattamento economico alla morte del titolare della posizione previdenziale, anche quando il decesso dipenda dal fatto illecito di un terzo.
In questa ed in altre fattispecie similari si tratta di stabilire se l’incremento patrimoniale realizzatosi in connessione con l’evento dannoso per effetto del beneficio collaterale avente un proprio titolo e una relazione causale con un diverso soggetto tenuto per legge o per contratto ad erogare quella provvidenza, debba restare nel patrimonio del danneggiato cumulandosi con il risarcimento del danno o debba essere considerato ai fini della corrispondente diminuzione dell’ammontare del risarcimento.
3.3. – Restano fuori dal quesito rivolto alle Sezioni Unite le ipotesi in cui, pur in presenza di titoli differenti, vi sia unicità del soggetto responsabile del fatto illecito fonte di danni ed al contempo obbligato a corrispondere al danneggiato una provvidenza indennitaria.
In queste ipotesi vale la regola del diffalco, dall’ammontare del risarcimento del danno, della posta indennitaria avente una cospirante finalità compensativa.
La compensatio opera cioè in tutti i casi in cui sussista una coincidenza tra il soggetto autore dell’illecito tenuto al risarcimento e quello chiamato per legge ad erogare il beneficio, con l’effetto di assicurare al danneggiato una reintegra del suo patrimonio completa e senza duplicazioni.
Questa Corte, anche a Sezioni Unite, ha infatti affermato che l’indennizzo corrisposto al danneggiato, ai sensi dellaL. 25 febbraio 1992, n. 210, a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto deve essere integralmente scomputato dalle somme spettanti a titolo di risarcimento del danno, venendo altrimenti la vittima a godere di un ingiustificato arricchimento consistente nel porre a carico di un medesimo soggetto (il Ministero della salute) due diverse attribuzioni patrimoniali in relazione al medesimo fatto lesivo (Cass., Sez. U., 11 gennaio 2008, n. 584; Cass., Sez. 3^, 14 marzo 2013, n. 6573).
Alla medesima conclusione è pervenuta la giurisprudenza amministrativa.
Chiamato a stabilire, nell’espressione nomofilattica dell’Adunanza Plenaria, se la somma dovuta dal datore di lavoro pubblico ad un proprio dipendente per lesione della salute conseguente alla esalazione di amianto nei luoghi di lavoro sia cumulabile con l’indennizzo percepito a seguito del riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio ovvero se tale indennizzo debba essere decurtato dal risarcimento del danno, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1 del 2018, ha enunciato il principio di diritto secondo cui “la presenza di un’unica condotta responsabile, che fa sorgere due obbligazioni da atto illecito in capo al medesimo soggetto derivanti da titoli diversi aventi la medesima finalità compensativa del pregiudizio subito dallo stesso bene giuridico protetto, determina la costituzione di un rapporto obbligatorio sostanzialmente unitario che giustifica, in applicazione della regola della causalità giuridica e in coerenza con la funzione compensativa e non punitiva della responsabilità, il divieto del cumulo con conseguente necessità di detrarre dalla somma dovuta a titolo di risarcimento del danno contrattuale quella corrisposta a titolo indennitario”.
Preme qui sottolineare i fondamentali passaggi attraverso i quali si snoda l’argomentazione che sostiene la decisione del giudice amministrativo: (a) “l’applicazione delle regole della causalità giuridica impone che venga liquidato soltanto il danno effettivamente subito dal danneggiato”; (b) “il riconoscimento del cumulo implicherebbe l’attribuzione alla responsabilità contrattuale di una funzione punitiva”, giacché l’esistenza “di un solo soggetto responsabile e obbligato comporterebbe per esso l’obbligo di corrispondere una somma superiore a quella necessaria per reintegrare la sfera del danneggiato con ingiustificata locupletazione da parte di quest’ultimo”: risultato, questo, non ammissibile, difettando “una espressa previsione legislativa che contempli un illecito punitivo e dunque autorizzi un rimedio sovracompensativo”, non essendo nemmeno configurabile “una duplice causa dell’attribuzione patrimoniale”; (c) “nella fattispecie in esame l’accertata finalità compensativa di entrambi i titoli delle obbligazioni concorrenti e del conseguente meccanismo risarcitorio, nonché la semplicità del rapporto che evita le possibili complicazioni ricostruttive connesse al funzionamento della surrogazione, impedisce che possa operare il cumulo tra danno e indennità”.
3.4. – Tornando all’ambito operativo della compensatio in presenza di una duplicità di posizioni pretensive di un soggetto verso due soggetti diversi tenuti, ciascuno, in base ad un differente titolo, occorre rilevare che la prevalente giurisprudenza di questa Corte ritiene che per le fattispecie rientranti in questa categoria valga la soluzione del cumulo del vantaggio conseguente all’illecito, non quella del diffalco.
Si afferma, in particolare, che la compensatio è operante solo quando il pregiudizio e l’incremento discendano entrambi, con rapporto immediato e diretto, dallo stesso fatto, sicché se ad alleviare le conseguenze dannose subentra un beneficio che trae origine da un titolo diverso ed indipendente dal fatto illecito generatore di danno, di tale beneficio non può tenersi conto nella liquidazione del danno, profilandosi in tal caso un rapporto di mera occasionalità che non può giustificare alcun diffalco. In altri termini, la detrazione può trovare applicazione solo nel caso in cui il vantaggio ed il danno siano entrambi conseguenza immediata e diretta del fatto illecito, quali suoi effetti contrapposti; essa invece non opera quando il vantaggio derivi da un titolo diverso ed indipendente dall’illecito stesso, il quale costituisce soltanto la condizione perchè il diverso titolo spieghi la sua efficacia (Cass., Sez. 3^, 15 aprile 1993, n. 4475; Cass., Sez. 3^, 28 luglio 2005, n. 15822).
Secondo questa prospettiva, la diversità dei titoli delle obbligazioni – il fatto illecito, da un lato; la norma di legge (ad esempio, nel caso di percezione di benefici da parte di enti previdenziali, assicuratori sociali, pubbliche amministrazioni) o il contratto (ad esempio, nel caso di percezione di indennizzi assicurativi), dall’altro – costituisce una idonea causa di giustificazione delle differenti attribuzioni patrimoniali: conseguentemente, la condotta illecita rappresenta, non la causa del beneficio collaterale, ma la mera occasione di esso.
3.5. – L’ordinanza di rimessione esattamente constata che è assai raro che le poste attive e passive abbiano entrambe titolo nel fatto illecito. Richiamando la nozione di causalità che si è venuta sviluppando nella giurisprudenza di questa Corte, la quale ha da tempo abbandonato la distinzione scolastica tra causa remota, causa prossima ed occasione, sostituendola con la nozione di regolarità causale (Cass., Sez. 3^, 13 settembre 2000, n. 12103), l’ordinanza propone di superare l’inconveniente di una interpretazione “asimmetrica”dell’art. 1223 c.c.: una interpretazione che, quando si tratta di accertare il danno, ritiene che il rapporto fra illecito ed evento può anche non essere diretto ed immediato (Cass., Sez. 3^, 21 dicembre 2001, n. 16163; Cass., Sez. 3^, 4 luglio 2006, n. 15274), mentre esige al contrario che lo sia, quando passa ad accertare il vantaggio per avventura originato dal medesimo fatto illecito.
3.6. – Le Sezioni Unite ritengono che la sollecitazione a compiere la verifica in tema di assorbimento del beneficio nel danno in base a un test eziologico unitario, secondo il medesimo criterio causale prescelto per dire risarcibili le poste dannose, non possa spingersi fino al punto di attribuire rilevanza a ogni vantaggio indiretto o mediato, perché ciò condurrebbe ad un’eccessiva dilatazione delle poste imputabili al risarcimento, finendo con il considerare il verificarsi stesso del vantaggio un merito da riconoscere al danneggiante.
Così, non possono rientrare nel raggio di operatività della compensatio i casi in cui il vantaggio si presenta come il frutto di scelte autonome e del sacrificio del danneggiato, come avviene nell’ipotesi della nuova prestazione lavorativa da parte del superstite, prima non occupato, in conseguenza della morte del congiunto.
Allo stesso modo, nel determinare il risarcimento del danno, non sono computabili gli effetti favorevoli derivanti dall’acquisto dell’eredità da parte degli eredi della vittima: la successione ereditaria, infatti, è legata non già al fatto di quella morte, bensì al fatto della morte in generale, che si sarebbe verificata (anche se in un momento successivo) in ogni caso, a prescindere dall’illecito.
Si tratta di un esito interpretativo che discende pianamente dall’insegnamento della dottrina, la quale ha evidenziato che le conseguenze vantaggiose, come quelle dannose, possono computarsi solo finché rientrino nella serie causale dell’illecito, da determinarsi secondo un criterio adeguato di causalità, sicché il beneficio non è computabile in detrazione con l’applicazione della compensatio allorché trovi altrove la sua fonte e nell’illecito solo un coefficiente causale.
3.7. – Nei casi appena indicati il criterio del nesso causale funge realmente da argine all’operare dello scomputo da compensatio.
Più in generale, il Collegio ritiene che affidare il criterio di selezione tra i casi in cui ammettere o negare il cumulo all’asettico utilizzo delle medesime regole anche per il vantaggio, finisca per ridurre la quantificazione del danno, e l’accertamento della sua stessa esistenza, ad una mera operazione contabile, trascurando così la doverosa indagine sulla ragione giustificatrice dell’attribuzione patrimoniale entrata nel patrimonio del danneggiato.
Invece, ai fini della delineazione di quel criterio di selezione, proprio da tale indagine occorre muovere, guardando alla funzione di cui il beneficio collaterale si rivela essere espressione, per accertare se esso sia compatibile o meno con una imputazione al risarcimento.
E’ un approccio ermeneutico, questo, che da tempo la scienza giuridica offre alla comunità interpretante, rilevando che la determinazione del vantaggio computabile richiede che il vantaggio sia causalmente giustificato in funzione di rimozione dell’effetto dannoso dell’illecito: sicché in tanto le prestazioni del terzo incidono sul danno in quanto siano erogate in funzione di risarcimento del pregiudizio subito dal danneggiato. La prospettiva non è quindi quella della coincidenza formale dei titoli, ma quella del collegamento funzionale tra la causa dell’attribuzione patrimoniale e l’obbligazione risarcitoria.
Ed è una linea d’indagine tanto più ineludibile oggi, in vista di un’apertura al confronto con l’elaborazione della dottrina civilistica Europea.
Infatti, i Principles of European Tort Law, all’art. 10:103, prevedono che, nel determinare l’ammontare dei danni, i vantaggi ottenuti dal danneggiato a causa dell’evento dannoso devono essere presi in considerazione, salvo che ciò non sia conciliabile con lo scopo dei vantaggi (unless this cannot be reconciled with the purpose of the benefit).
Analoga è la direttiva seguita dal Draft Common Frame of Reference. Secondo l’art. 6:103 del libro VI, dedicato alla equalisation of benefits, i vantaggi derivanti al soggetto che abbia sofferto un danno giuridicamente rilevante in conseguenza dell’evento dannoso non debbono essere presi in considerazione nel quantificare il danno, a meno che sia giusto e ragionevole farlo, avuto riguardo al tipo di danno sofferto, alla natura della responsabilità addebitata alla persona che ha causato il danno e, quando il beneficio sia erogato da un terzo, allo scopo perseguito conferendo il beneficio.
Nell’una e nell’altra prospettiva, pertanto, si è ben lontani dal suggerire una regola categoriale destinata ad operare in modo “bilancistico”: c’è, piuttosto, l’invito ad instaurare un confronto tra il danno e il vantaggio che di volta in volta viene in rilievo, alla ricerca della ragione giustificatrice del beneficio collaterale e, quindi, di una ragionevole applicazione del diffalco.
La selezione tra i casi in cui ammettere o negare il diffalco deve essere fatta, dunque, per classi di casi, passando attraverso il filtro di quella che è stata definita la “giustizia” del beneficio e, in questo ambito, considerando la funzione specifica svolta dal vantaggio.
Così, nel caso di assicurazione sulla vita, l’indennità si cumula con il risarcimento, perché si è di fronte ad una forma di risparmio posta in essere dall’assicurato sopportando l’onere dei premi, e l’indennità, vera e propria contropartita di quei premi, svolge una funzione diversa da quella risarcitoria ed è corrisposta per un interesse che non è quello di beneficiare il danneggiante.
3.8. – Una verifica per classi di casi si impone anche per accertare se l’ordinamento abbia coordinato le diverse risposte istituzionali, del danno da una parte e del beneficio dall’altra, prevedendo un meccanismo di surroga o di rivalsa, capace di valorizzare l’indifferenza del risarcimento, ma nello stesso tempo di evitare che quanto erogato dal terzo al danneggiato si traduca in un vantaggio inaspettato per l’autore dell’illecito.
Solo attraverso la predisposizione di quel meccanismo, teso ad assicurare che il danneggiante rimanga esposto all’azione di “recupero” ad opera del terzo da cui il danneggiato ha ricevuto il beneficio collaterale, potrà aversi detrazione della posta positiva dal risarcimento.
Se così non fosse, se cioè il responsabile dell’illecito, attraverso il non-cumulo, potesse vedere alleggerita la propria posizione debitoria per il solo fatto che il danneggiato ha ricevuto, in connessione con l’evento dannoso, una provvidenza indennitaria grazie all’intervento del terzo, e ciò anche quando difetti la previsione di uno strumento di riequilibrio e di riallineamento delle poste, si avrebbe una sofferenza del sistema, finendosi con il premiare, senza merito specifico, chi si è comportato in modo negligente.
Non corrisponde infatti al principio di razionalità – equità, e non è coerente con la poliedricità delle funzioni della responsabilità civile (cfr. Cass., Sez. U., 5 luglio 2017, n. 16601), che la sottrazione del vantaggio sia consentita in tutte quelle vicende in cui l’elisione del danno con il beneficio pubblico o privato corrisposto al danneggiato a seguito del fatto illecito finisca per avvantaggiare esclusivamente il danneggiante, apparendo preferibile in tali evenienze favorire chi senza colpa ha subito l’illecito rispetto a chi colpevolmente lo ha causato.
E stabilire quando accompagnare la previsione del beneficio con l’introduzione di tale meccanismo di surrogazione o di rivalsa, il quale consente al terzo di recuperare le risorse impiegate per erogare una provvidenza che non rinviene il proprio titolo nella responsabilità risarcitoria, è una scelta che spetta al legislatore. Ad esso soltanto compete, in definitiva, trasformare quel duplice, ma separato, rapporto bilaterale in una relazione trilaterale, così apprestando le condizioni per il dispiegamento dell’operazione di scomputo.
E’, questa, l’indicazione di sistema che giunge anche dal rappresentante dell’Ufficio del pubblico ministero, il quale, nel rifiutare la prospettiva “totalizzante” del computo nella stima del danno di vantaggi che, prima della liquidazione, siano pervenuti o certamente perverranno alla vittima, ha delineato “i due presupposti essenziali per poter svolgere la decurtazione del vantaggio”: accanto al contenuto, “per classi omogenee o per ragioni giustificatrici”, del vantaggio, la previsione, appunto, di un meccanismo di surroga, di rivalsa o di recupero, che “instaura la correlazione tra classi attributive altrimenti disomogenee”. Così, in tutti i casi in cui sia una norma legislativa ad attribuire, “senza regolare l’eventuale rapporto con il tema risarcitorio”, un vantaggio collaterale (si pensi agli interventi, in nome della solidarietà nazionale, con provvidenze ed elargizioni, in favore di individui e comunità a fronte di eventi catastrofici o disastri suscettibili di essere ascritti a condotte non iure e contra ius di soggetti terzi), il giudice della responsabilità civile non potrebbe procedere, tout court, ad effettuare l’operazione compensativa o di defalco. Se così facesse, egli vanificherebbe il senso più profondo della previsione normativa costituente il titolo dell’attribuzione, che risiede nell’assunzione da parte della generalità del carico di determinati svantaggi subiti dal o dai soggetti danneggiati, non nella volontà di premiare chi si è comportato in modo negligente o di alleggerire la sua posizione debitoria.
4. – Date queste premesse e venendo, dunque, alla specifica questione oggetto del contrasto, preme innanzitutto sottolineare che la pensione di reversibilità, appartenente al più ampio genus delle pensioni ai superstiti, è una forma di tutela previdenziale nella quale l’evento protetto è la morte, vale a dire un fatto naturale che, secondo una presunzione legislativa, crea una situazione di bisogno per i familiari del defunto, i quali sono i soggetti protetti.
L’ordinamento configura la pensione di reversibilità come “una forma di tutela previdenziale ed uno strumento necessario per il perseguimento dell’interesse della collettività alla liberazione di ogni cittadino dal bisogno ed alla garanzia di quelle minime condizioni economiche e sociali che consentono l’effettivo godimento dei diritti civili e politici (art. 3 Cost., comma 2) con una riserva, costituzionalmente riconosciuta, a favore del lavoratore di un trattamento preferenziale (art. 38 Cost., comma 2) rispetto alla generalità dei cittadini (art. 38 Cost., comma 1)” (Corte cost., sentenza n. 286 del 1987).
Nella pensione di reversibilità, la finalità previdenziale “si raccorda a un peculiare fondamento solidaristico” (Corte cost., sentenza n. 174 del 2016). Si tratta di una solidarietà che “si realizza quando il bisogno colpisce i lavoratori ed i loro familiari per i quali, però, non può prescindersi dalla necessaria ricorrenza dei due requisiti della vivenza a carico e dello stato di bisogno, i quali si pongono come presupposti del trattamento”. Per effetto della morte del lavoratore, dunque, “la situazione pregressa della vivenza a carico subisce interruzione”, ma il trattamento di reversibilità “realizza la garanzia della continuità del sostentamento ai superstiti” (Corte cost., sentenza n. 286 del 1987, cit.).
4.1. – L’erogazione della pensione di reversibilità non è geneticamente connotata dalla finalità di rimuovere le conseguenze prodottesi nel patrimonio del danneggiato per effetto dell’illecito del terzo. Quell’erogazione non soggiace ad una logica e ad una finalità di tipo indennitario, ma costituisce piuttosto – come è stato rilevato in dottrina – l’adempimento di una promessa rivolta dall’ordinamento al lavoratore-assicurato che, attraverso il sacrificio di una parte del proprio reddito lavorativo, ha contribuito ad alimentare la propria posizione previdenziale: la promessa che, a far tempo dal momento in cui il lavoratore, prima o dopo il pensionamento, avrà cessato di vivere, quale che sia la causa o l’origine dell’evento protetto, vi è la garanzia, per i suoi congiunti, di un trattamento diretto a tutelare la continuità del sostentamento e a prevenire o ad alleviare lo stato di bisogno.
Sussiste dunque una ragione giustificatrice che non consente il computo della pensione di reversibilità in differenza alle conseguenze negative che derivano dall’illecito, perché quel trattamento previdenziale non è erogato in funzione di risarcimento del pregiudizio subito dal danneggiato, ma risponde ad un diverso disegno attributivo causale. La causa più autentica di tale beneficio – è stato osservato – deve essere individuata nel rapporto di lavoro pregresso, nei contributi versati e nella previsione di legge: tutti fattori che si configurano come serie causale indipendente e assorbente rispetto alla circostanza (occasionale e giuridicamente irrilevante) che determina la morte.
Esattamente il pubblico ministero nell’udienza di discussione ha messo in luce che la pensione di reversibilità spetta per il fatto-decesso come tale, senza alcuna rilevanza della causa, naturale o umana, di esso; ed è attribuita, alle condizioni stabilite dalla normativa, come effetto delle contribuzioni che il lavoratore ha pagato nel corso dello svolgimento del rapporto. In questa prospettiva, “l’occasione materiale del decesso, ossia il fatto illecito altrui, resta del tutto confinata all’esterno di questa erogazione previdenziale; e scomputarne l’importo quando per evenienza il decesso abbia origine da un illecito civile produrrebbe conseguenze di dubbia costituzionalità”.
Una conferma di questo esito interpretativo viene dagli insegnamenti della dottrina, la quale, nel condividere la soluzione alla quale la giurisprudenza di questa Corte è pervenuta sin dagli anni cinquanta del secolo scorso, valorizza la circostanza che l’incremento patrimoniale corrispondente all’acquisto del diritto alla reversibilità si ricollega ad un sacrificio economico del lavoratore, e quindi non costituisce un vero e proprio lucro; laddove, affinché nell’ambito del giudizio di responsabilità civile si abbia una riduzione del danno risarcibile, è necessario che con il danno prodotto concorra un autentico lucro prodotto, vale a dire un “gratuito vantaggio economico”. Quando la condotta del danneggiante costituisce semplicemente l’occasione per il sorgere di un’attribuzione patrimoniale che trova la propria giustificazione in un corrispondente e precedente sacrificio, allora – si afferma – non si riscontra quel lucro che, unico, può compensare il danno e ridurre la responsabilità.
In questa stessa direzione convergono le più recenti riflessioni sul tema. Proprio prendendo le mosse dalla necessità di guardare alla funzione concreta e alla giustificazione più profonda del beneficio collaterale rappresentato dalla pensione di reversibilità, la dottrina esclude, secondo un giudizio normativo-valoriale, che il welfare previdenziale istituito e alimentato dai contributi del lavoratore, come tale espressione di una scelta di sistema pienamente conforme al respiro costituzionale della sicurezza sociale, sia suscettibile di essere considerato un beneficio da assoggettare all’impiego contabilmente causale della compensatio lucri cum damno. D’altra parte – si sottolinea – la stessa valutazione della pensione di reversibilità nel contesto attuale, caratterizzato dal passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo, ne conferma e ne rafforza la funzione previdenziale, trattandosi di un’attribuzione che rinviene la sua causa necessaria, oltre che nella previsione di legge, nel sacrificio del lavoratore attraverso il versamento dei contributi.
4.2. – Non appare dirimente, in senso contrario, il parallelismo che l’ordinanza di rimessione prospetta con la questione del cumulo di stipendio e risarcimento del danno da incapacità lavorativa temporanea, nel caso di danno alla salute di un impiegato: questione – ricorda il Collegio della Terza Sezione – che venne in un primo tempo affrontata affermandosi che, nel caso in cui un impiegato resti assente dal lavoro a causa di un infortunio, continuando a percepire la retribuzione, egli ha diritto di chiedere al danneggiante anche il danno da incapacità temporanea, ma che poi ha trovato, con la citata sentenza n. 3507 del 1978, una soluzione diversa, definitivamente accolta anche dalla giurisprudenza successiva, nel senso che in tale evenienza non sussiste danno patrimoniale, e pertanto non compete alcun risarcimento a questo titolo, a meno che il lavoratore non deduca di avere dovuto rinunciare a straordinari o trasferte, o di avere subito pregiudizi nella carriera per la forzata assenza dal lavoro.
In realtà, la non comparabilità delle situazioni emerge dalla stessa motivazione che sostiene il richiamato precedente: la quale – nel constatare che, “ove lo stipendio continui ad essere percepito dall’infortunato nella sua interezza”, “il danno, sotto questo profilo, non si è neppure prodotto” – non ha mancato tuttavia di sottolineare che “altra e più delicata questione sorge, invece, quando il fatto illecito ponga in essere le condizioni ovvero i presupposti perché profittino al danneggiato particolari vantaggi prima non goduti: solo allora sorge l’esigenza di verificare, nella prospettiva dei principi che regolano la compensatio lucri cum damno, se detti vantaggi siano in rapporto di causa ad effetto con l’illecito, se cioè i primi siano conseguenza immediata e diretta del secondo”.
4.3. – D’altra parte, neppure appare condivisibile la tesi, sostenuta nella sentenza n. 13537 del 2014 che ha dato avvio al contrasto di giurisprudenza, secondo cui negare la compensatio tra risarcimento del danno patrimoniale da uccisione del congiunto e pensione di reversibilità finirebbe per “abrogare in via di fatto” l’azione di surrogazione spettante all’ente previdenziale, privando l’assicuratore sociale o l’ente previdenziale di un diritto loro “espressamente attribuito dalla legge”.
In realtà, nessuna delle norme richiamate nella citata sentenza lascia chiaramente intendere la sussistenza di un subentro dell’Inps nei diritti del familiare superstite, percettore del trattamento pensionistico di reversibilità, verso i terzi responsabili del fatto illecito che ha determinato la morte del congiunto.
Invero, la surrogazionedell’art. 1916 c.c., comma 4, si applica alle assicurazioni sociali contro gli infortuni sul lavoro; la L. 12 luglio 1984, n. 222, art. 14, prevede la surroga delle prestazioni in tema di invalidità pensionabile, che non sono assimilabili alla pensione di reversibilità ai superstiti; analogamente, laL. 4 novembre 2010, n. 183,art.41, stabilisce sì, a vantaggio dell’ente erogatore, il recupero, nei confronti del responsabile civile e della compagnia di assicurazioni, delle prestazioni erogate in conseguenza del fatto illecito di terzi, ma con riguardo alle pensioni, agli assegni e alle indennità, spettanti agli invalidi civili ai sensi della legislazione vigente; infine, l’art. 42 della medesima legge, nel disciplinare le comunicazioni delle imprese di assicurazione all’Inps, si occupa delle azioni surrogatorie e di rivalsa spettanti all’ente assicuratore “nei casi di infermità comportante incapacità lavorativa, derivante da responsabilità di terzi”.
5. – A composizione del contrasto di giurisprudenza deve pertanto essere enunciato il seguente principio di diritto:
“Dal risarcimento del danno patrimoniale patito dal familiare di persona deceduta per colpa altrui non deve essere detratto il valore capitale della pensione di reversibilità accordata dall’Inps al familiare superstite in conseguenza della morte del congiunto”.
6. – Il secondo motivo va dunque dichiarato fondato, perché la Corte d’appello si è discostata da questo principio.
Ritenendo che l’erogazione alla vedova della pensione di reversibilità escludesse l’esistenza di un danno patrimoniale, la Corte d’appello ha infatti erroneamente assorbito, nel risarcimento da sinistro stradale, il valore capitale della pensione di reversibilità costituita dall’Inps a favore della vedova, pari al 60% della pensione già percepita dal de cuius.
7. – Resta da esaminare il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia motivazione insufficiente e comunque contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, concernente la valutazione del danno patrimoniale patito da Fa.Ma..
7.1. – La Corte d’appello – premesso che il D.S., marito della Fa., godeva di un reddito appena al di sopra del limite di sussistenza e la moglie godeva di un reddito quasi doppio – è giunta alla conclusione che la vittima destinasse la pensione esclusivamente alla soddisfazione dei propri bisogni personali.
Sennonché, così decidendo, la Corte di merito non ha tenuto conto della documentazione in atti (in particolare del prospetto dell’Inps in data 1 marzo 2004, puntualmente richiamato in ricorso), da cui risulta che la Fa. godeva, negli anni immediatamente precedenti il sinistro, di un reddito nettamente inferiore rispetto a quello percepito dal marito.
Anche il primo motivo va dunque dichiarato fondato.
8. – La sentenza impugnata è cassata.
La causa deve essere rinviata alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.
Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.

Nella separazione i “redditi adeguati” vanno rapportati al tenore di vita previa prova a carico del richiedente sulla ricorrenza dei presupposti dell’assegno

Cass. civ. Sez. VI – 1, 20 marzo 2018, n. 6886
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23210-2016 proposto da:
S.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE 60, presso lo studio dell’avvocato PAOLO CIUFFA, rappresentata e difesa dall’avvocato ANDREA DE PASQUALE;
– ricorrente –
contro
O.S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 29, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO BEVILACQUA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROSALBA BIANCHI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 975/2016 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 11/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/02/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE.

Svolgimento del processo
La Corte d’appello di Torino, con sentenza dell’11 giugno 2016, ha revocato l’assegno di mantenimento, quantificato in Euro 800,00 mensili, che il tribunale aveva posto a carico di O.S.M. in favore della moglie separata S.G. “fino a quando la signora non reperirà un’attività lavorativa” ed ha confermato il contributo di mantenimento in favore della figlia C..
Avverso questa sentenza la S. ha proposto ricorso per cassazione, illustrato da memoria, cui si è opposto l’ O. con controricorso e memoria.

Motivi della decisione
Con un unico motivo la S. ha denunciato violazione e falsa applicazionedell’art. 2697 c.c.,artt. 115 e 116 c.p.c., per avere ritenuto insussistente il proprio diritto al pagamento dell’assegno di mantenimento, avendo la sentenza impugnata posto a suo carico l’onere di dimostrare l’inadeguatezza dei suoi redditi a conservare il tenore di vita matrimoniale, mentre era l’ O. che doveva dimostrare il possesso di redditi adeguati, e per avere omesso di considerare che essa aveva tentato di trovare un’occupazione lavorativa, mediante stages di lavoro, ma senza esito positivo.
Il motivo è infondato.
La sentenza impugnata, pur avendo ritenuto sussistente il divario tra le capacità economiche delle parti, ha ritenuto che lo stato di disoccupazione della S., già accertato dal Tribunale, non fosse incolpevole e, quindi, non giustificasse l’attribuzione dell’assegno di mantenimento, non avendo essa dimostrato di essersi attivata per reperire un’occupazione lavorativa, tenuto conto della sua giovane età (circa 35 anni), del titolo di studio di cui era in possesso (laurea), della mancanza di patologie invalidanti e del tempo (circa sei anni) trascorsi dalla data del deposito del ricorso per separazione.
Si tratta di un plausibile accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità con il mezzo proposto né, a norma del novellatoart. 360 c.p.c., n. 5, sono stati indicati fatti decisivi il cui esame sia stato omesso dai giudici di merito, risolvendosi il motivo in un’inammissibile istanza di riesame dell’esito della valutazione delle risultanze probatorie acquisite nel giudizio di merito.
Infondata è la doglianza exart. 2697 c.c.di erronea applicazione della regola di giudizio fondata sull’onere della prova. Se è vero che nella separazione personale i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensidell’art. 156 c.c., l’assegno di mantenimento a favore del coniuge sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (Cass. n. 12196/2017), è anche vero che la prova della ricorrenza dei presupposti dell’assegno incombe su chi chiede il mantenimento (v., tra le tante, Cass. n. 1691/1987) e che tale prova ha ad oggetto anche l’incolpevolezza del coniuge richiedente, quando – come nella specie – sia accertato in fatto che, pur potendo, esso non si sia attivato doverosamente per reperire un’occupazione lavorativa retribuita confacente alle sue attitudini, con l’effetto di non poter porre a carico dell’altro coniuge le conseguenze della mancata conservazione del tenore di vita matrimoniale.
Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 3200,00, di cui Euro 100,00 per esborsi.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi.
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2018.

RECLAMO E CONTESTAZIONE

Di Gianfranco Dosi

I. Il quadro giuridico
II. La “contestazione” dello stato di figlio (nato nel matrimonio)
a) I casi in cui è ammessa l’azione di contestazione
b) La legittimazione attiva
III. Il “reclamo” dello stato di figlio (nato nel matrimonio)
a) I casi in cui è ammessa l’azione di reclamo
b) La legittimazione attiva
IV. La legittimazione passiva e il litisconsorzio in entrambe le cause
Il quadro giuridico
L’azione di “reclamo dello stato di figlio” (art. 239 c.c.) e quella di “contestazione dello stato di figlio” (art. 240 c.c.) costituiscono due azioni di stato previste nel codice civile esercitabili in caso di filiazione matrimoniale.
La disciplina non è riferibile alla filiazione fuori dal matrimonio. Persiste infatti nell’ordinamento, anche dopo l’unificazione dello status filiationis operata dalla legge 10 dicembre 2012, n. 219 e dal decreto legislativo di attuazione 28 dicembre 2013, n. 154, ancora l’accesso differenziato allo stato che nel caso di filiazione matrimoniale avviene tramite la presunzione di paternità al cui meccani¬smo sono strettamente connesse le due azioni di “contestazione” e di “reclamo”.1
1 In dottrina si è ritenuto di non potersi escludere, dopo le riforme del 2012 e del 2013 sull’unificazione dello status filiationis che l’azione di contestazione possa essere proponibile anche per contestare lo stato di un figlio riconosciuto da genitori non coniugati, qualora detto riconoscimento sia stato effettuato nei riguardi di un figlio non partorito dalla donna indicata come madre. Ciò in quanto in caso contrario si avrebbe una ingiustificabile differenza di trattamento fra filiazione nel matrimonio e filiazione fuori del matrimonio, posto che nel primo caso la maternità è contestabile senza limiti di tempo (art.240 c.c.), mentre, nel secondo caso diverrebbe incontesta¬bile dopo cinque anni dal riconoscimento (in base al nuovo testo dell’art. 263 c.c. sui termini dell’impugnazione del riconoscimento per difetto di vericità).
Entrambe le azioni sono imprescrittibili e quindi lo stato di figlio nato nel matrimonio può essere contestato e reclamato in ogni tempo.
Con l’azione di “reclamo”, imprescrittibile, l’interessato può richiedere lo status di figlio nato nel matrimonio allorché lo status non gli venne attribuito alla nascita per diverse ragioni indicate tas-sativamente nell’art. 239 c.c. mentre con l’azione di “contestazione”, anch’essa imprescrittibile, lo status attribuito erroneamente può essere rimosso – anche in questo caso in ipotesi tassative – su iniziativa di chi risulta genitore o di chi vi abbia comunque interesse, ivi compreso il figlio.
La poco lineare sovrapposizione sistematica delle norme che disciplinano queste due azioni (dopo la riforma della filiazione del 2012 e 2013) rende disagevole anche la ricostruzione della disciplina, lasciando aperti alcuni dubbi non del tutto ancora risolti.
È opportuno, pertanto, riprodurre qui di seguito le disposizioni normative relative alle due azioni per evidenziare i riferimenti essenziali della disciplina giuridica.
Art. 239 (Reclamo dello stato di figlio)
Qualora si tratti di supposizione di parto o di sostituzione di neonato, il figlio può reclamare uno stato diverso.
L’azione di reclamo dello stato di figlio può essere esercitata anche da chi è nato nel matrimonio ma fu iscritto come figlio di ignoti, salvo che sia intervenuta sentenza di adozione.
L’azione può inoltre essere esercitata per reclamare uno stato di figlio conforme alla presunzione di paternità da chi è stato riconosciuto in contrasto con tale presunzione e da chi fu iscritto in conformità di altra presunzione di paternità. L’azione può, altresì, essere esercitata per reclamare un diverso stato di figlio quan¬do il precedente è stato comunque rimosso.
Art. 240 (Contestazione dello stato di figlio)
Lo stato di figlio può essere contestato nei casi di cui al primo e secondo comma dell’articolo 239.
Art. 241 (Prova in giudizio)
Quando mancano l’atto di nascita e il possesso di stato, la prova della filiazione può darsi in giudizio con ogni mezzo.
Art. 248 (Legittimazione all’azione di contestazione dello stato di figlio. Im¬prescrittibilità).
L’azione di contestazione dello stato di figlio spetta a chi dall’atto di nascita del figlio risulti suo genitore e a chiunque vi abbia interesse.
L’azione è imprescrittibile.
Quando l’azione è proposta nei confronti di persone premorte o minori o altrimenti incapaci, si osservano le disposizioni dell’articolo precedente.
Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori.
Si applicano il sesto comma dell’articolo 244 e il secondo comma dell’articolo 245.
Art. 249 (Legittimazione all’azione di reclamo dello stato di figlio. Impre¬scrittibilità)
L’azione per reclamare lo stato di figlio spetta al medesimo.
L’azione è imprescrittibile.
Quando l’azione è proposta nei confronti di persone premorte o minori o altrimenti incapaci, si osservano le disposizioni dell’articolo 247.
Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori.
Si applicano il sesto comma dell’articolo 244 e il secondo comma dell’articolo 245.
II La “contestazione” dello stato di figlio (nato nel matrimonio)
È opportuno esaminare prima l’azione di “contestazione”, dal momento che l’azione di ”reclamo” presuppone necessariamente una precedente azione di “contestazione”. Non vi è, comunque, al¬cuna controindicazione a ritenere proponibile da parte del figlio l’azione di “reclamo” anche conte¬stualmente a quella di “contestazione”.
a) I casi in cui è ammessa l’azione di contestazione
Come è noto, lo stato di figlio nato nel matrimonio è attribuito in forza della presunzione di pater¬nità cui all’art. 232 c.c. e, ove non corrispondente alla verità biologica, può essere eliminato con l’azione di “disconoscimento” (sentenza costitutiva) nei modi e nei termini previsti (art. 235 c.c. e art. 244 c.c.)2
2 Cfr la voce DISCONOSCIMENTO DI PATERNITA’ .
Al di fuori di questi casi non è possibile contestare lo stato di figlio (nato nel matrimonio) se non nelle ipotesi espressamente indicate nell’art. 240 c.c. (Contestazione dello stato di figlio) e cioè nei soli “casi di cui al primo e secondo comma dell’art. 239”.
Secondo la giurisprudenza l’azione di “contestazione” ha carattere residuale rispetto a quella di “disconoscimento” (Cass. civ. Sez. I, 24 marzo 2000, n. 3529; Cass. civ. Sez. I, 25 gennaio 1996, n. 547) il che comporta che l’azione di “contestazione” non è esperibile in alternativa a quel¬la di “disconoscimento”. Altrimenti si finirebbe per consentire sempre la contestazione dello stato di figlio nato nel matrimonio anche oltre i termini previsti da quella norma per i legittimati attivi diversi dal figlio. Le due azioni hanno, infatti, presupposti e sfere di operatività assolutamente diverse.
L’azione di “contestazione” (la cui sentenza – da annotare a margine dell’atto di nascita – ha effetti dichiarativi) riguarda tre casi che sono, in verità, oggettivamente rari:
1) Supposizione di parto. È tale quella situazione che si potrebbe verificare – come indica peraltro l’art. 566 del codice penale che lo prevede come reato – quando nei registri di stato civile “si fa figurare una nascita inesistente”. La supposizione di stato postula l’inesistenza della reale nascita di un essere umano destinatario di uno status qualsiasi, e si parla quindi “supposizione” in quanto lo status è riferito ad un nato immaginario Cass. Pen. Sez. II, 6 novembre 1961). In tal caso coloro che appaiono “genitori” (ma anche chiunque altro vi abbia interesse) sono legittimati a promuovere l’azione per cancellare una registrazione fantasma di stato civile alla quale non corri¬sponde l’esistenza di nessuna persona vivente.
2) Sostituzione di neonato. E’ tale quella situazione che si verifica quando vi è un vero e proprio scambio materiale di un neonato con un altro (in un momento evidentemente successivo all’iscri¬zione di entrambi presso i registri dello stato civile: Cass. pen. Sez. VI, 11 aprile 1996, n. 3404; Cass. pen. Sez. VI, 18 febbraio 1994, n. 6318). Anche in tal caso i genitori e chiunque vi abbia interesse, tra cui per esempio il figlio stesso, possono promuovere l’azione per sanare l’errore.
3) Iscrizione come figlio di ignoti di un figlio nato nel matrimonio (nel caso in cui nessuno abbia per esempio presentato la dichiarazione di nascita: art. 32 DPR 3 novembre 2000, n. 396). Anche in questo caso – e sempre che non venga dichiarata l’adozione del neonato – può essere promossa l’azione per contestare quella iscrizione. Il figlio era nato nel matrimonio ma è stato registrato alla nascita come figlio non riconosciuto da nessuno.
Il codice parla in questi casi di “contestazione” e non di “disconoscimento” perché si tratta di situa¬zioni in cui lo status legale (di figlio nato nel matrimonio) è stato attribuito o in modo immaginario (supposizione di parto) o a causa di un errore (sostituzione di neonato) o a causa della omissione della dichiarazione di nascita del figlio come nato nel matrimonio. Tutte situazioni indipendenti dall’attribuzione dello status in connessione alla presunzione di paternità.
Negli ultimi due casi (non nel primo in cui manca proprio il neonato) l’azione di contestazione è necessariamente il presupposto della eventuale successiva azione di reclamo dello stato (di figlio nato nel matrimonio) da parte del figlio stesso. In altre parole l’interessato potrà chiedere che gli sia attribuito lo stato di figlio corrispondente alla realtà, solo dopo che sia stato contestato (da parte sua o da parte di altri) l’avvenuto scambio dopo la nascita con altra persona o l’avvenuta omissione della dichiarazione di nascita.
L’art. 104, settimo comma, del decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 stabilisce che: “Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell’entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219, le disposizioni del codice civile, come modificate dal presente decreto legislativo, si applicano alle azioni… di contestazione dello stato di figlio, relative ai figli nati prima dell’entrata in vigore del medesimo decreto legislativo”.
b) La legittimazione attiva
Secondo quanto dispone il primo comma dell’art. 248 c.c. l’azione di contestazione dello stato di figlio spetta a chi dall’atto di nascita del figlio risulti suo genitore e a chiunque vi abbia interesse (per esempio per motivi ereditari).
La giurisprudenza ha escluso (con riferimento all’art. 263 c.c. che prevede l’impugnazione del rico-noscimento per difetto di veridicità) che tra i soggetti aventi un interesse all’azione possa esservi il pubblico ministero (Cass. civ. Sez. I, 16 marzo 1994, n. 2515; Cass. civ. Sez. I, 18 otto¬bre 1989, n. 4201) ritenendo la norma riferibile ai soli soggetti privati che abbiano un interesse individuale qualificato (concreto, attuale e legittimo) sul piano del diritto sostanziale, di carattere patrimoniale o morale, all’essere o al non essere dello status, del rapporto, dell’atto dedotto in giudizio (ad es. gli eredi e i parenti di chi risulti il genitore o l’autore del riconoscimento, colui che allega di essere il vero genitore). Relativamente all’azione di contestazione la legittimazione attiva del Pubblico Ministero è stata esclusa nel lontano passato da Cass. civ. Sez. I, 23 ottobre 1971, n. 2983.
Non è applicabile in quanto nessun rinvio viene espressamente fatto nell’art. 248 a tale situazione, quanto previsto per il disconoscimento in caso di morte del figlio (dove si ammette che l’azione possa essere in tal caso esercitata dal coniuge o dai discendenti). Il legislatore ha ritenuto suf¬ficiente attribuire la legittimazione a “chiunque vi abbia interesse” espressione nella quale sono evidentemente compresi anche i soggetti diversi dal figlio che abbiamo un interesse all’azione anche dopo la morte del figlio.
III Il “reclamo” dello stato di figlio (nato nel matrimonio)
a) I casi in cui è ammessa l’azione di reclamo
Premesso che nessuno può reclamare uno stato di figlio contrario a quello che gli attribuisce l’atto di nascita, se prima lo status non veritiero non è stato rimosso attraverso l’azione di contestazione (art. 239, ultimo comma, c.c.), il “reclamo” dello stato di figlio (nato nel matrimonio) è ammesso – secondo quanto dispone l’art. 239 c.c. – innanzitutto nei casi sopra esaminati in cui è ammessa l’azione di “contestazione” e cioè (non tanto in caso di supposizione di neonato in cui il neonato è solo immaginario ma) nei casi di sostituzione di neonato (App. L’Aquila, 4 maggio 1982 in cui il soggetto era stato “sostituito” non quando era in neonato ma quando aveva compiuto due anni) e di iscrizione come figlio di ignoti di un figlio nato nel matrimonio.
In secondo luogo l’azione è ammessa anche “per reclamare uno stato di figlio conforme alla presunzione di paternità da chi è stato riconosciuto in contrasto con tale presunzione e da chi fu iscritto in conformità di altra presunzione di paternità” (terzo comma), nonché “per reclamare un diverso stato di figlio quando il precedente è stato comunque rimosso” (quarto comma).
L’ipotesi di chi è stato riconosciuto in contrasto con la presunzione di paternità è quella del figlio che, ancorché nato nel matrimonio, è stato alla nascita riconosciuto come figlio nato fuori dal matrimonio dalla madre (ammessa a dichiarare che il figlio è nato da persona diversa dal marito: Cass. civ. Sez. I, 27 agosto 1997, n. 8059; Cass. civ. Sez. I, 5 aprile 1996, n. 3194; Cass. civ. Sez. I, 10 ottobre 1992, n. 11073) ovvero da altra persona (evidentemente prima della formazione dell’atto di nascita che avrebbe fatto scattare la presunzione di nascita nel matrimonio).
L’ipotesi, invece, del figlio che fu iscritto in conformità di altra presunzione di paternità è quella del figlio nato da una donna che, in violazione del divieto di cui all›art. 89, contragga nuove nozze prima del decorso del termine di trecento giorni dallo scioglimento del precedente matrimonio (vi saranno due diverse presunzioni di paternità in contrasto tra loro) ovvero nato da una donna validamente coniugata che contragga un altro matrimonio, il quale, sebbene invalido, sia idoneo in astratto ad attribuire lo stato di figlio in applicazione dell›art. 128 del codice. In questi casi la nascita del figlio soggiace a due presunzioni di paternità. La legge accorda quindi al figlio il diritto di reclamare lo stato di figlio nato nel (secondo) matrimonio contratto dalla madre.
L’ultimo comma dell’art. 239 prevede che l’azione di reclamo può essere esercitata quando il precedente stato di figlio sia stato comunque rimosso senza però indicare i casi in cui ciò possa avvenire e quindi lasciando l’interprete in difficoltà.
b) La legittimazione attiva
Secondo quanto dispone il primo comma dell’art. 249 c.c. l’azione di reclamo dello stato di figlio spetta solo al figlio.
L’azione non spetta quindi alla madre (Trib. Roma Sez. I, 8 agosto 2014).
Non sono ammessi ad esercitarla i discendenti in caso di morte del figlio. Si ritiene in dottrina che si tratti di una svista del legislatore il quale in tutte le azioni di stato (per esempio art. 270 c.c. per il riconoscimento; art. 246 c.c. per il disconoscimento) prevede la trasmissibilità del diritto di azione.
IV La legittimazione passiva e il litisconsorzio in entrambe le cause
Le azioni di” contestazione” e di “reclamo” seguono il rito a cognizione ordinaria e la competenza è del tribunale in composizione collegiale (secondo l’art. 50-bis c.p.c. che richiama le cause nelle quali ai sensi dell’art. 70 c.p.c. è obbligatorio l’intervento del pubblico ministero).
Sia nell’azione di contestazione che in quella di reclamo, secondo quanto prescrivono rispettiva¬mente l’art. 248 e l’art. 249 “nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori” il che signi¬fica che la legge indica una regola di litisconsorzio necessario delle parti convenute.
Le due disposizioni prevedono entrambe inoltre che “Quando l’azione è proposta nei confronti di persone premorte o minori o altrimenti incapaci, si osservano le disposizioni dell’art. 247” dove si prevede in primo luogo che se una delle parti è minore o interdetta, l’azione è proposta in contrad¬dittorio con un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso; e in secondo luogo che se il presunto padre o la madre o il figlio sono morti, l’azione si propone nei confronti delle persone indicate nell’art. 246 e cioè nei confronti dei discendenti o degli ascendenti o, in loro mancanza, nei confronti di un curatore nominato dal giudice.
Per espresso rinvio, infine, contenuto sempre negli articoli 248 e 249 si applica il sesto comma dell’articolo 244. Pertanto entrambe le azioni possono essere altresì promosse “da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto i quattordici anni ovvero del pubblico ministero o dell’altro genitore, quando si tratti di figlio di età inferiore”.
Ugualmente trova applicazione, sempre per il richiamo espresso che ne fanno le norme sopra cita¬te, il secondo comma dell’articolo 245 con la conseguenza che “Quando il figlio si trova in stato di interdizione ovvero versa in condizioni di abituale grave infermità di mente, che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, l’azione può essere altresì promossa da un curatore speciale no¬minato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del pubblico ministero, del tutore, o dell’altro genitore. Per gli altri legittimati l’azione può essere proposta dal tutore o, in mancanza di questo, da un curatore speciale, previa autorizzazione del giudice”.
Quanto alla prova si ricorda che l’art. 241 c.c. fissa il principio per cui la prova della filiazione può essere data con ogni mezzo. A tale proposito Trib. Parma, 17 ottobre 1998 ha ritenuto che la prova della maternità può ricavarsi dalla documentazione inerente al parto, mentre la prova della paternità potrebbe essere anche suffragata dalle ragioni addotte dai genitori in ordine alle difficoltà d’ordine psicologico che hanno portato alla mancata registrazione del neonato come legittimo.

RECLAMO E CONTESTAZIONE DELLO STATO DI FIGLIO
Giurisprudenza
Trib. Roma Sez. I, 8 agosto 2014 (Famiglia e Diritto, 2014, 10, 929 nota di BUGETTI)
Non potendosi ritenere che il principio della verità genetica nei rapporti di filiazione sia sovraordinato rispetto al predetto interesse del figlio, non è fondata la q.l.c. dell’art. 269 c.c., nella parte in cui prevede, senza eccezioni, che la madre sia colei che partorisce il figlio, dell’art. 239, comma 1, c.c. nella parte in cui consente di reclamare lo stato di figlio solo in caso di supposizione di parto o sostituzione di neonato, nonché dell’art. 243-bis c.c. nella parte in cui limita la legittimazione a proporre l’azione di disconoscimento di paternità, anche in relazione all’art. 263 c.c., che invece attribuisce l’azione a chiunque vi abbia interesse.
Cass. civ. Sez. I, 24 marzo 2000, n. 3529 (Familia, 2002, 533 nota di VARANO)
In presenza della normativa degli art. 235 ss. c.c. (che disciplina organicamente la contestazione di uno degli specifici presupposti della legittimità, quale è la paternità), non è possibile applicare alla stessa fattispecie anche l’art. 248 c.c., il quale riguarda la contestazione di presupposti necessariamente diversi da quello della paternità.
Trib. Parma, 17 ottobre 1998 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Qualora il figlio, la cui nascita sia avvenuta in costanza di matrimonio dei genitori, sia stato registrato allo stato civile come nato da padre ignoto e da donna che non consente d’essere nominata a causa ed in conseguenza di gravi e drammatici problemi psicologici affliggenti i genitori (nella specie, trattavasi di bambina, il cui gemello era morto precocemente a seguito di aborto spontaneo, nata, dopo solo 25 settimane di gestazione, in condizioni fisiche assai precarie e con notevoli probabilità, in caso di sopravvivenza, d’essere gravemente minorata (cieca) o, comunque, priva di autonomia e d’ogni capacità di relazione), è consentita, al fine di far acquisire all’infante lo “status”, del tutto veridico, di figlio legittimo, la proposizione dell’azione di reclamo della legittimità, che ben può essere promossa nei confronti di entrambi i genitori da un curatore speciale del minore. La prova della maternità può ricavarsi dalla documentazione inerente al parto, mentre la prova della paternità, la cui presunzione non vale come integrativa del titolo, può essere suffragata dalle ragioni addotte dai genitori in ordine alle difficoltà d’ordine psicologico che hanno portato alla mancata registrazione del neonato come legittimo, nonché dal fatto che i genitori abbiano successivamente reso una dichiarazione di “riconoscimento” del figlio, pur rifiutata dall’uf¬ficiale di stato civile.
Cass. pen. Sez. VI, 11 aprile 1996, n. 3404 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’articolo 567 del c.p. contiene due distinte ipotesi di reato, differenti non solo nella pena, ma anche nella loro struttura, data la diversità dei mezzi con cui si ottiene l’alterazione dello stato civile del neonato. Il comma 1 concerne, infatti, l’alterazione mediante la sostituzione materiale di un neonato a un altro e ha come presupposto che i due neonati siano già iscritti nei registri dello stato civile. Il comma 2 considera, invece, l’alterazione di sta¬to mediante falsità documentale ideologica e ha come presupposto la circostanza che l’alterazione sia commessa nella formazione dell’atto di nascita. Trattasi, quindi, di due reati autonomi, dovendosi escludere invece che la previsione del comma 2 contempli una previsione aggravata rispetto a quella del comma 1.
Cass. civ. Sez. I, 25 gennaio 1996, n. 547 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il figlio nato da madre coniugata, che abbia lo stato di figlio legittimo attribuitogli dall’atto di nascita (sussista o meno pure il possesso del relativo status), non può contestare la paternità legittima avvalendosi dalla disposizio¬ne di cui all’art. 248 c.c., in quanto tale norma non è concorrente con quella dettata in tema di disconoscimento della paternità e non può ad essa derogare, dato che configura un’azione con contenuto residuale, esperibile solo ove non siano previste e regolate altre azioni di contestazione della legittimità. Ne deriva che, per rimuovere la presunzione di concepimento durante il matrimonio, deve avvalersi dell’azione di disconoscimento della paternità anche il figlio che sia nato decorsi trecento giorni dall’omologazione della separazione consensuale (o dalla pro¬nuncia di separazione giudiziale) in epoca in cui era vigente il vecchio testo dell’art. 232 c.c., poichè tale ipotesi, pur non essendo contemplata dalla legge del tempo tra le cause di esclusione della richiamata presunzione, è riconducibile, per effetto della disposizione transitoria di cui all’art. 229 della legge n. 151 del 1975, al discono¬scimento del rapporto di filiazione per mancata coabitazione, ex art. 235, comma 1, n. 1, c.c. (che, nella specie, l’interessato avrebbe potuto e dovuto promuovere nel termine fissato dalla riferita disposizione transitoria).
Cass. pen. Sez. VI, 18 febbraio 1994, n. 6318 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Integra alterazione di stato ogni dichiarazione resa in sede di formazione dell’atto di nascita con la quale si attri¬buisce al figlio riconosciuto una discendenza che non gli compete secondo natura. Mentre nel caso di sostituzione di neonato già denunciato allo stato civile ( art. 567 comma 1 c.p.) l’interesse tutelato è quello (della collettività e del neonato) alla conservazione dello stato civile acquisito in forza dell’iscrizione, nell’ipotesi del capoverso dell’art. 567 c.p. tutelato è l’interesse a che il neonato non acquisti uno stato civile difforme da quello a lui spettante in conformità dei dati costitutivi reali o – quando ciò non sia possibile – in conformità della disciplina sostitutiva prevista negli artt. 75, 77 e 77 bis dell’ord. st. civile.
Cass. civ. Sez. I, 16 marzo 1994, n. 2515 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Nell’impugnazione del riconoscimento di figlio naturale, l’espressione “chiunque vi abbia interesse”, usata dall’art. 263 c.c. per indicare i soggetti che vi sono legittimati, non può ritenersi comprensiva del P.M., essendo essa riferibile ai soli soggetti privati che abbiano un interesse individuale qualificato (concreto, attuale e legittimo) sul piano del diritto sostanziale, di carattere patrimoniale o morale, all’essere o al non essere dello status, del rapporto, dell’atto dedotto in giudizio (ad es. gli eredi e i parenti di chi risulti il genitore legittimo o l’autore del riconoscimento, colui che allega di essere il vero genitore ecc.), con la conseguenza che trova applicazione, in mancanza di una deroga esplicita, la regola generale prevista dall’art. 70 n. 3 c.p.c. secondo la quale nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone il P.M. deve (soltanto) intervenire sotto pena di nullità, e non può, quindi, (anche) esercitare l’azione e proporre impugnazione, senza neppure essere legittimato a proporre domande nuove o riconvenzionali, che comportino l’obbligo ex art. 292 c.p.c..
Cass. civ. Sez. I, 18 ottobre 1989, n. 4201 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Nelle controversie in tema di impugnazione del riconoscimento di figlio naturale (e di contestazione della legitti¬mità), trova applicazione, in mancanza di una deroga esplicita, la regola generale prevista dall’ art. 70, n. 3, c. p. c., secondo la quale nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone il p.m. deve (soltanto) intervenire sotto pena di nullità e non può, quindi, (anche) esercitare l’azione e proporre impugnazione; né l’espressione , usata dall’art. 263 c. c. per indicare i soggetti legittimati ad impugnare il riconoscimento, può ritenersi com¬prensiva del p. m., essendo essa riferibile ai soli soggetti privati che abbiano un interesse individuale qualificato (concreto, attuale e legittimo) sul piano del diritto sostanziale, di carattere patrimoniale o morale, all’essere o al non essere dello status, del rapporto, dell’atto dedotto in giudizio (ad es. gli eredi e i parenti di chi risulti il genitore legittimo o l’autore del riconoscimento, colui che allega di essere il vero genitore ecc.).
App. L’Aquila, 4 maggio 1982 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’azione di reclamo di un diverso stato, da parte di figlio legittimo, ai sensi dell’art. 239 c. c., in caso di sostitu¬zione di neonato, è ammissibile anche ove la sostituzione (o lo scambio) sia avvenuto allorché il ricorrente, per la sua età, non aveva ancora maturato il concetto della propria identità nei rapporti con altre persone e non era in grado di comunicarla ad altri (nella specie una bambina di circa due anni, scampata al sisma di Avezzano del 1953, era stata riconosciuta come propria figlia legittima da un soggetto cui le autorità la avevano affidata e presso il quale la stessa era sempre vissuta).
Cass. civ. Sez. I, 23 ottobre 1971, n. 2983 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il P.M. non è legittimato ad esercitare azioni civili in materia di stato delle persone fuori dai casi previsti specifi¬catamente dalla legge; in particolare non è legittimato ad esercitare l’azione di contestazione di stato, neppure quando lo stato da contestare risulti da un atto la cui falsità sia incontroversa, ma non sia stata dichiarata dal giudice penale, ai sensi degli artt. 380 e 480 c.p.p.
Cass. pen. Sez. II, 6 novembre 1961 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il delitto di supposizione di stato postula l’inesistenza della reale nascita di un essere umano de¬stinatario di uno status qualsiasi (donde la supposizione di tale status in quanto riferito a nato im¬maginario) mentre il reato di alterazione presuppone l’esistenza di una nascita reale e del relativo status del nuovo nato da poter modificare e rendere diverso L’aver fatto risultare in atto di nascita tardivo la nascita da una determinata donna di un bimbo nato, invece, in precedenza, da altra donna e come tale a suo tempo regolarmente iscritto in anagrafe, integra il reato di supposizione di stato.

L’ads può essere autorizzato dal GT alla prestazione di consenso informato sul fine vita ai sensi della L. 219/17

Giudice Tutelare di Modena, decreto 23 marzo 2018
A scioglimento della riserva che precede,
rilevato che la persona, A.M.H. nata a (omissis) il (omissis) e residente a
(omissis), come da certificazione medica in atti, in stato di coma “in emorragia
subaracnoidea da rottura aneurisma di arteria comunicante posteriore”. In
particolare, la predetta è stata vista domiciliarmente nel reparto di Medicina
Gastro lungodegenza del Policlinico di (omissis). La stessa, ricoverata in
rianimazione dal 4 gennaio scorso, si trova in stato di incoscienza, ricoverata a
letto, tracheotomizzata, con sondino naso-gastrico per alimentazione ed
idratazione. Per il suo stato, è risultato impossibile ogni forma di interazione e
contatto; che la persona appare perciò “psichicamente menomata”(art. 404
c.c.); che, poi, la medesima necessita di protezione, in quanto, tenuto conto
della descritta patologia, risulta “impossibilitata a provvedere ai propri
interessi”; che, da questo punto di vista, gli stessi si compendiano, dal punto di
vista patrimoniale, nella gestione dello stipendio e, quanto alla cura personale,
nella manifestazione del consenso ai trattamenti medico-sanitari; che sono,
perciò, in concreto ravvisabili i presupposti di istituzione della misura protettiva
dell’amministrazione di sostegno, “con la minor limitazione possibile della sua
capacità di agire” (art. 1 l. 9 gennaio 2004, n. 9); che, con riguardo
all’espressione del consenso informato (ovvero, al rifiuto) ai trattamenti
medico-sanitari da parte di persona incapace di esprimersi, la questione è stata
risolta dalla recente l. 22 dicembre 2017, n. 219.
Superando la tesi tradizionale che escludeva la rappresentanza in materia di
atti personalissimi, quali quelli in discorso, fu la Corte Suprema a chiarire che il
consenso potesse essere manifestato da parte del tutore di persona interdetta,
a condizione che venisse ricercato il suo best interest e ricercandone la volontà
precedentemente da lui espressa (Cass. 16 ottobre 2007, n. 21.748), con ciò
dando attuazione all’art. 6 della Convenzione di Oviedo del 4 aprile 1997
(ratificata dall’Italia con l. 28 marzo 2001, n. 145), la quale ammetteva che il
rappresentante legale (dell’incapace) potesse esprimere il consenso informato
al trattamento medico al suo posto.
In materia di amministrazione di sostegno, la giurisprudenza sul punto di
mostrava oscillante, seppur tendendo a prevalere l’indirizzo inaugurato dal
Tribunale di Modena nel 2004 (Trib. Modena 28 giugno 2004, est. Stanzani, in
persona e danno, con nota adesiva di Cendon), secondo cui, quando
l’interessato non fosse in grado di esprimere consenso consapevole
relativamente a decisioni di natura sanitaria, all’amministratore di sostegno
potevano essere attribuiti poteri di rappresentanza al fine di esprimere il
consenso informato in nome e per conto del beneficiario (Trib. Modena 20
marzo 2008, ivi). Validando e giuridificando questi orientamenti, e così
eliminando ogni residua incertezza, la nuova legge n. 219 del 2017, dispone
che: “il consenso informato della persona inabilitata e’ espresso dalla
medesima persona inabilitata. Nel caso in cui sia stato nominato un
amministratore di sostegno la cui nomina preveda l’assistenza necessaria o la
rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, il consenso informato e’ espresso
o rifiutato anche dall’amministratore di sostegno ovvero solo da quest’ultimo,
tenendo conto della volonta’ del beneficiario, in relazione al suo grado di
capacita’ di intendere e di volere” (art. 3, 4° comma, l. cit.);
che, nella scelta dell’amministratore va prescelto il padre, disponibile
all’incarico, col consenso dei familiari,
nomina
H.N. nato a (omissis) il (omissis) e residente a (omissis) amministratore di
sostegno della figlia A.M.H. nata a (omissis) il (omissis) e residente a
(omissis), con le seguenti prescrizioni:
1) l’incarico è a tempo indeterminato;
2) l’amministratore deve adempiere l’incarico con esclusivo riguardo alla cura
dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario;
3) l’amministratore avrà il potere di compiere, in nome e per conto del
beneficiario, i seguenti atti:
– riscossione e gestione dello stipendio/pensione, con rilascio di quietanza;
pensione utilizzabile per intero nella cura, assistenza ed il soddisfacimento dei
bisogni di vita quotidiana della persona assistita. Con obbligo di investimento
del capitale residuo in titoli obbligazionari fruttiferi (titoli di Stato o garantiti
dallo Stato o buoni postali fruttiferi) e, alla scadenza, con obbligo di
reinvestimento in identica o analoga tipologia di titoli;
– presentazione e sottoscrizione di eventuali istanze o denunce, anche a
carattere fiscale, agli uffici pubblici ed amministrazione del c.c. di cui la
persona è intestata;
– prestazione del consenso informato (ovvero, rifiuto) per cure e trattamenti
sanitari che si rendessero necessari per la salute della persona;
4) l’amministratore deve riferire per iscritto a questo Ufficio entro il mese di
marzo di ogni anno solare circa l’attività svolta a favore del beneficiario e sulle
condizioni di vita personali e sociali del medesimo; nello stesso termine è
tenuto al deposito del rendiconto;
5)l’amministratore deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti
da compiere, come pure, questo Ufficio, qualora vi sia dissenso con il
beneficiario stesso;
6) l’amministratore deve verificare le condizioni di vita del beneficiario,
effettuando visite periodiche;
7) l’amministratore è soggetto alle autorizzazioni di cui agli artt. 374, 375 e
376 c.c., per il compimento degli atti ivi indicati.
8) fissa per il giuramento dell’amministratore di sostegno l’udienza del 11
aprile 2018 h. 11,30.
Il decreto è provvisoriamente esecutivo.

E’ efficace anche in Italia il divorzio straniero che preveda una tempistica più breve rispetto all’Italia

Cass. 21 maggio 2018 n° 12473

RILEVATO CHE: La Corte d’appello di Venezia, con l’ordinanza in epigrafe indicata, emessa a seguito di ricorso ex artt.702 bis cod. proc. civ. e 30 del d.lgs. 1 settembre 2011, n.150 proposto da D.A. , ha dichiarato l’efficacia nel territorio della Repubblica italiana della sentenza pronunciata dal Tribunale di Galati (Romania) il 18/02/2014 n. 1526/2014, come integrata dal provvedimento di chiarimenti n.1208/2014 pronunciato dallo stesso Tribunale il 01/04/2014: detti provvedimenti avevano dichiarato l’annullamento del matrimonio celebrato tra D.A. e B.G. in data (omissis) ed iscritto nel registro di stato civile del Comune della località di Radiu, ponendo a carico del B. l’obbligo di versare alla D. l’assegno percentuale del 33% del suo reddito realizzato mensilmente per il mantenimento dei figli C.G. ((omissis) ) e S.C. ((omissis) ), di cui il 16% per ciascuno. La Corte di appello, rilevata la mancata comparizione del B. , nonostante la regolare notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell’udienza, sulle conclusioni del PM favorevoli all’accoglimento, ha proceduto alla delibazione della sentenza straniera, a norma dell’art. 67 della legge 31 maggio 1995, n. 218. Avverso questa decisione B.G. ricorre per cassazione con cinque motivi. La ex coniuge replica con controricorso. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ. CONSIDERATO CHE: 1.1. Primo motivo – Violazione o falsa applicazione di legge degli artt.702 bis, terzo comma, 153 e 154 cod. proc. civ., per il mancato rispetto del termine per la notifica con conseguente inammissibilità della domanda (art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.). Il ricorrente sostiene che il ricorso non venne notificato nel termine perentorio fissato dalla Corte di appello e che questa avrebbe dovuto rilevare d’ufficio la decadenza e non rimettere la parte in termini, come invece avvenne. 1.2. Il motivo è infondato. 1.3. Considerato che la rubrica dei motivi è priva di efficacia vincolante (Cass. nn. 5848/2012, 7981/2007), appare evidente che la censura, non prospetta asseriti errori concernenti l’erronea ricognizione ed esegesi delle norme che si lamentano violate, bensì un preteso error in procedendo per difetto dell’attività valutativa del giudice a quo, con la conseguenza che la Corte può decidere la questione anche mediante l’accesso diretto agli atti processuali, ove necessario, dichiarando, se del caso, la nullità della sentenza impugnata (Cass. n. 5971 del 12/03/2018, n. 17653 del 15/10/2012). Ciò posto, osserva la Corte che nel caso in esame non trova applicazione il condiviso principio al quale il ricorrente si richiama, secondo il quale “Nel procedimento disciplinato dagli artt. 702-bis e ss. cod. proc. civ., in caso di inosservanza dei requisiti afferenti tanto all’”editio actionis” che alla “vocatio in ius”, è applicabile, allorché il convenuto non si costituisca sanando il vizio rilevato, la regola della rinnovazione dell’atto introduttivo nullo ai sensi dell’art. 164 cod. proc. civ. con l’assegnazione, da parte del giudice, di un termine perentorio per provvedere ad una nuova notificazione.” (Cass. n. 5517 del 06/03/2017, Sez. U. n. 5700 del 2014; Cass. 19345/15). Invero, dall’esame degli atti emerge che la Corte di appello -a seguito della presentazione del ricorso- aveva fissato l’udienza per il 2/12/2015, assegnando “il termine di dieci giorni prima dell’udienza per la costituzione del convenuto” e disponendo la notifica del ricorso e del pedissequo decreto “almeno tenta giorni prima della data fissata per la costituzione” con provvedimento in data 16/10/2015, che venne depositato in cancelleria in data 20/10/2015 e comunicato telematicamente alla parte istante in data 21/10/2015. Orbene, alla luce di detto provvedimento il termine per la costituzione del convenuto, da calcolarsi a ritroso ed in teoria scadente nel giorno di domenica 22/11/2015, andava, invece, in concreto a cadere il 20/11/2015, in applicazione dell’art. 155, quarto e quinto comma, cod. proc. civ. (Cass. n. 21335 del 14/09/2017), ed il termine per la notificazione, sempre calcolato a ritroso andava a scadere il 21/10/2015, e, quindi, con immediata prossimità alla data di deposito del provvedimento stesso, tale da rendere impossibile l’effettuazione degli adempimenti ivi previsti. Sulla scorta di tali inequivoche circostanze il provvedimento adottato dal Presidente della Corte di appello in data 17/11/2015, sia pure su segnalazione della ricorrente, non configura una remissione in termini a favore di quest’ultima, ma costituisce un differimento – e con tale termine si esprime il Presidente della Corte territoriale – della data d’udienza all’11/01/2016, disposto d’ufficio e riverberantesi automaticamente sui termini ordinatori connessi a catena. A seguito dell’esito negativo del tentativo di notificazione, alla prima udienza dell’11/01/2016 la ricorrente chiese ed ottenne una proroga del termine per la notificazione, questa volta di carattere perentorio, che rispettò provvedendo nei termini. Ne consegue la infondatezza del motivo. 2.1. Secondo motivo – Violazione o falsa applicazione degli artt. 70 e ss. cod. proc. civ. relativamente alla mancata notificazione alla Procura della Repubblica ed al mancato intervento personale in giudizio della stessa (art.360, primo comma, n.4, cod. proc. civ.). 2.2. Il motivo è infondato. 2.3. Dall’ordinanza impugnata si evince che il PM, nel procedimento in esame, non solo si è espresso, ma ha visto il collegio assumere una decisione conforme alla propria richiesta: risulta pertanto soddisfatto il requisito della necessaria partecipazione del P.M. al procedimento di delibazione (Cass. n. 19277 del 16.12.2003), peraltro stabilito nell’interesse dello stesso, senza che rilevi la sua effettiva presenza o meno all’udienza. 3.1. Violazione o falsa applicazione degli artt.64 e ss. della legge 31 maggio 1995, n.218 relativamente all’insussistenza dei requisiti ivi previsti in punto di contrarietà all’ordine pubblico della delibanda sentenza straniera relativa al cd. “divorzio-lampo” rumeno (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.). 3.2. Il motivo è infondato. 3.3. Va confermato il principio secondo il quale “In tema di riconoscimento di sentenza straniera di divorzio, la circostanza che il diritto straniero preveda che il divorzio possa essere pronunciato senza passare attraverso la separazione personale dei coniugi ed il decorso di un periodo di tempo adeguato tale da consentire ai coniugi medesimi di ritornare sulla loro decisione, non costituisce ostacolo al riconoscimento in Italia della sentenza straniera che abbia fatto applicazione di quel diritto, per quanto concerne il rispetto del principio dell’ordine pubblico, richiesto dall’art. 64, comma 1, lettera g), della legge 31 maggio 1995, n. 218, essendo a tal fine necessario, ma anche sufficiente, che il divorzio segua all’accertamento dell’irreparabile venir meno della comunione di vita tra i coniugi.” (Cass. n. 16978 del 25/07/2006). Nel caso di specie il ricorrente invoca la violazione dell’ordine pubblico esclusivamente in relazione al parametro dei differenti – e più brevi -tempi della procedura di divorzio, parametro che non integra un ostacolo al riconoscimento della sentenza straniera, assunta peraltro sull’accordo delle parti, che è certamente sintomatico del definitivo venir meno della comunione di vita (fol.14 del ricorso). 4.1. Quarto motivo – Violazione o falsa applicazione degli artt. 64 e ss. della legge n. 218/1995 in punto di contrarietà della delibanda sentenza straniera all’ordine pubblico processuale con riguardo all’estensione all’obbligo di mantenimento per i figli oltre il consenso prestato e con riguardo alla mancata perimetrazione del reddito netto del genitore obbligato. 4.2. Quinto motivo – Violazione o falsa applicazione del’art. 64, comma 1, lett. b) della legge n. 218/1995 in punto di violazione del diritto di difesa quanto alla delibanda sentenza straniera. 4.3. I due motivi possono essere trattati congiuntamente perché concernono la stessa questione e sono avvinti sotto il profilo logico. 4.4. Il ricorrente sostiene che, con la richiesta di delibazione, la ex moglie intendeva preordinarsi i mezzi per agire esecutivamente sui redditi dallo stesso prodotti in Italia, ed assume che gli accordi di divorzio riguardavano solo i redditi prodotti in Romania. Sostiene che l’ordinanza di delibazione nella parte in cui estende l’efficacia esecutiva della sentenza di divorzio resa in Romania, va oltre quanto concordato dalle parti e viola il suo diritto di difesa. 4.5. I motivi sono inammissibili. In disparte che quanto esposto a sostegno della censura non trova riscontro nella ordinanza impugnata e che il ricorso prospetta una interpretazione dell’accordo di divorzio non avvalorata da elementi specifici ed ipotizza finalità che non è dato evincere né dalla ordinanza impugnate, né dagli atti processuali, va osservato che il B. , ritualmente citato nel procedimento di delibazione, ha volontariamente scelto di non parteciparvi, per cui nessuna violazione del diritto di difesa è ravvisabile. 5.1. In conclusione il ricorso va rigettato. 5.2. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 5.3. Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
P.Q.M.
– Rigetta il ricorso; – Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.100,00, compresi gli esborsi, oltre spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge; – Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52

La mera disoccupazione non scrimina la condotta di chi viene meno agli obblighi di assistenza familiare

Corte d’Appello Cagliari, Sezione 1 penale
Sentenza 12 marzo 2018, n. 136
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE PENALE
Composta dai Signori
Dott. Alessandro Castello – Presidente
Dott.ssa Silvia Badas – Consigliere
Dott.ssa Claudia Belelli – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa contro
(…) nato a V. il (…)
Libero – assente
Prescrizione: 1 marzo 2019
APPELLANTE
Avverso la sentenza in data 27 gennaio 2016 del Tribunale di Cagliari in composizione
monocratica con la quale, con le attenuanti generiche equivalenti alla contestata
recidiva, è stato condannato alla pena di due mesi di reclusione, oltre al pagamento
delle spese processuali
PERCHE’ DICHIARATO COLPEVOLE
“del reato di cui all’art. 3 L. 8 febbraio 2006, n. 54 punito ai sensi dell’art. 570 c.p.
perché, omettendo si adempiere al provvedimento emesso dal Tribunale per i
Minorenni di Cagliari in data 15.06.2009, si sottraeva agli obblighi di assistenza verso i
figli (…), (…), (…) ed (…), minori degli anni diciotto, non provvedendo al versamento
dell’assegno mensile di mantenimento di 400,00. In Villacidro, da giugno a settembre
2011. Con l’aggravante di cui all’art. 99 c.p. della recidiva semplice”
Sentita la relazione del Cons. dott.ssa Cl.Be.;
sentiti il P.G. e il difensore dell’imputato nelle rispettive
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 27 gennaio 2016 il Tribunale di Cagliari in composizione
monocratica, pronunciando in esito a dibattimento, condannava (…) – con le
attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva – alla pena di due mesi di
reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, avendolo giudicato colpevole
del delitto di cui in epigrafe.
Il primo giudice perveniva all’affermazione della penale responsabilità in ordine al
reato contestato all’imputato sulla scorta della prova dichiarativa e documentale
acquisita nel corso dell’istruttoria dibattimentale, da cui era emerso che:
– dalla relazione sentimentale intrapresa da (…) con l’imputato erano nati quattro figli,
(…) nel (…), (…) nel (…), (…) nel (…) ed (…) nel (…);
– la convivenza era cessata nell’anno 2006 e con Provv. in data 15 giugno 2009, il
Tribunale per i Minorenni di Cagliari aveva posto a carico del (…), che all’epoca
lavorava come guardiano “presso una signora”, l’obbligo di contribuire al
mantenimento dei minori figli mediante la corresponsione dell’importo di Euro 400,00
mensili;
– l’imputato nel periodo in contestazione non aveva mai versato l’importo in questione,
limitandosi a corrispondere Euro 50,00 due sole volte all’anno, giustificando
l’inadempimento con il proprio stato di disoccupazione;
– in sede di esame (…) aveva affermato: di aver perso il lavoro presso la ditta (…) nel
gennaio 2009; di vivere presso i genitori, entrambi percettori di trattamento
pensionistico; di non sostenere alcun costo abitativo e di essere in quel momento
sottoposto agli arresti domiciliari.
Il Tribunale riteneva, dunque, integrati gli elementi costitutivi del reato ascritto
all’odierno appellante, rilevando che questi durante il periodo in contestazione aveva
totalmente omesso di corrispondere quanto stabilito dal Tribunale per i Minorenni di
Cagliari in favore dei quattro figli minori, integrando in tal modo la fattispecie di cui
all’art. 3 della L. n. 54 del 2006 per la cui configurabilità è sufficiente il mero
inadempimento, anche parziale, a prescindere dal fatto che allo stesso consegua la
mancanza dei mezzi di sussistenza.
L’imputato, inoltre, riconosciuto l’inadempimento, non aveva fornito prova della
incolpevole e assoluta impossibilità di provvedere al mantenimento della prole.
Sotto il profilo sanzionatorio il Tribunale, concesse le attenuanti generiche in ragione
delle tristi condizioni di vita e bilanciandole in termini di equivalenza rispetto alla
contestata recidiva, muoveva da una pena base di tre mesi di reclusione e condannava
il (…) alla pena sopra indicata.
Avverso la sentenza ha proposto tempestivo appello la difesa dell’imputato per
domandare, in via principale, l’assoluzione dello stesso perché il fatto non costituisce
reato; in via subordinata il contenimento del trattamento sanzionatorio.
A fondamento dell’impugnazione l’appellante ha sostenuto che, come emerso a
dibattimento, le condizioni reddituali dell’imputato sarebbero state incapienti rispetto
all’obbligo di mantenimento impostogli dal Tribunale per i minorenni di Cagliari, atteso
che la circostanza di aver lavorato, nel periodo in contestazione, presso la (…) –
impianti fotovoltaici di (…) non sarebbe indicativa della capacità dello stesso di far
fronte al pagamento dell’importo stabilito a suo carico per il mantenimento dei figli.
La circostanza suddetta, così come quella relativa alla mancata percezione di
retribuzione per l’attività lavorativa svolta da gennaio a settembre 2009, erano state
allegate dall’imputato a giustificazione di un inadempimento incolpevole in quanto
conseguente alla propria disagiata condizione economica in seguito tradottasi in uno
stato di vera e propria indigenza, conosciuto dalla stessa madre dei minori.
L’attuale svolgimento di attività lavorativa del tutto saltuaria non gli consentirebbe,
tuttora, neanche di provvedere alle proprie primarie esigenze, ricevendo pertanto a tal
fine il sostegno dei genitori.
Dette circostanze non sarebbero state valutate dal primo giudice a comprova di una
situazione di oggettiva e incolpevole inadempimento che varrebbe ad escludere la
volontarietà dell’inadempimento e, quindi, la configurabilità del reato al medesimo
ascritto per difetto dell’elemento psicologico.
L’appello è destituito di fondamento e deve, pertanto, essere rigettato.
Diversamente da quanto si sostiene nel gravame, il compendio probatorio raccolto a
carico dell’imputato in relazione al contestato inadempimento dell’obbligo di
mantenimento della prole mediante versamento dell’importo a tal fine stabilito dal
Tribunale per i Minorenni, pone in risalto tutti gli elementi costitutivi della fattispecie
incriminatrice.
Quanto all’omesso integrale versamento dell’importo predetto, la circostanza è pacifica
in quanto riconosciuta dallo stesso imputato la cui difesa ha, infatti, incentrato il
gravame sul dedotto difetto dell’elemento psicologico del reato.
L’assunto difensivo non è, però condivisibile.
Si osserva al riguardo che la condizione di incapacità a far fronte all’obbligo di versare
l’assegno posto a carico dell’onerato a titolo di mantenimento della prole minore di
età, per consolidata giurisprudenza di legittimità, peraltro citata dallo stesso
appellante, deve consistere in una – nel caso di specie indimostrata – situazione
incolpevole di assoluta indisponibilità di introiti sufficienti a soddisfare le esigenze
minime di vita degli aventi diritto, la cui allegazione non può ritenersi sufficiente
allorché si basi sull’asserzione del mero stato di disoccupazione; occorre, invero, a tal
fine, la prova, incombente sull’imputato, di essersi trovato, per tutto il periodo nel
quale si sono reiterate le inadempienze, in una situazione di incapacità economica
assoluta di far fronte all’obbligazione.
Deve, pertanto, trattarsi – come detto – di in una situazione di radicale mancanza di
mezzi finanziari sì da escludere qualunque incolpevole margine di scelta per l’agente,
di modo che la responsabilità non è esclusa dall’incapacità di adempiere ogniqualvolta
questa sia dovuta, anche solo parzialmente, a colpa dell’agente.
Del resto, la soggettività che informa la violazione di cui all’art.3 della L. n. 54 del
2006 è integrata dalla mera consapevolezza di sottrarsi all’obbligo di mantenimento,
certamente sussistente nel caso di specie, alla stregua del riconoscimento
dell’inadempimento totale da parte dell’imputato nella conoscenza del provvedimento
che detto obbligo aveva stabilito e di cui il (…) non risulta aver mai chiesto la modifica
in termini congrui rispetto alla dedotta incapienza reddituale.
Ciò detto, difetta agli atti la prova relativa all’obiettiva impossibilità, da parte del (…)
di far fronte agli obblighi di mantenimento nei richiamati termini stabiliti dall’autorità
giudiziaria, non avendo la dedotta indisponibilità di mezzi superato la soglia della mera
allegazione.
Detta allegazione, peraltro, quand’anche dimostrata non gioverebbe, da sola,
all’interessato, dovendo – ai fini dell’esenzione da responsabilità – altresì risultare
positivamente accertata una sua seria attivazione al fine di ottemperare ai doveri di
mantenimento dei figli senza riuscire a conseguire dei redditi pur avendo usato, in
proposito, ogni possibile diligenza.
Come il giudizio di penale responsabilità, del pari anche il trattamento sanzionatorio
deve essere confermato, reputandosi la pena inflitta congrua e proporzionata alla
gravità della condotta, tenuto conto dell’assoluto disinteresse manifestato verso le
elementari e primarie esigenze di vita dei quattro figli minori in tenera età.
Alla conferma integrale della sentenza impugnata segue dunque la condanna
dell’appellante al pagamento delle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte
Visti gli artt. 605 e 592 c.p.p., conferma la sentenza impugnata e condanna (…) alle
spese di questo grado del giudizio.
Termine di deposito 60 giorni.
Così deciso in Cagliari l’8 febbraio 2018.
Depositata in Cancelleria il 12 marzo 2018.

Grava sul convivente autore dell’atto di ricognizione di debito l’onere di provare l’inesistenza, l’invalidità o l’estinzione del rapporto fondamentale

Cass. civ. Sez. III, 15 maggio 2018, n. 11766
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE-
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 18422/2015 proposto da:
S.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DE CAROLIS UGO 101, presso lo studio dell’avvocato FULVIO FRANCUCCI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIERO GOZZI giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
P.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO SPADAFORA, rappresentato e difeso dall’avvocato GIAN PAOLO NOVELLI giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1526/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 17/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/10/2017 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto;
udito l’Avvocato FULVIO FRANCUCCI;
udito l’Avvocato GIAN PAOLO NOVELLI.
Svolgimento del processo
1. S.F. ricorre per cassazione, sulla base di quattro motivi, avverso la sentenza n. 1526/14 del 17 giugno 2014 della Corte di Appello di Bologna, che – riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Ravenna n. 25/08 del 20 maggio 2008, in accoglimento del gravame proposto da P.E. – ha condannato l’odierna ricorrente sia a pagare al predetto P., a titolo di regresso exart. 1950 c.c., la somma di Euro 5.388,15 (oltre interessi, nella misura legale, dal 22 gennaio 2007 al saldo), sia a restituirgli, ciò che qui interessa, un prestito dal primo erogatole nella misura di Euro 37.500,00.
2. Riferisce, in punto di fatto, l’odierna ricorrente di aver intrattenuto, per circa sei anni (dal 1998 al 2004), una convivenza more uxorio con il P., cimentandosi anche in una comune attività imprenditoriale per il sostentamento della vita di coppia, con scelta caduta su un negozio di abbigliamento, per la cui apertura veniva stipulato – in data 4 novembre 2000 – un mutuo chirografario, sottoscritto da entrambi i conviventi, ma in relazione al quale il P. rilasciava pure duplice garanzia fideiussoria.
Assume, dunque, l’odierna ricorrente che ambedue i conviventi si sarebbero occupati, con le stesse mansioni e pari capacità di gestione, dell’esercizio commerciale suddetto, contribuendo, inoltre, economicamente alla vita di coppia nei limiti delle proprie risorse.
Terminata la relazione affettiva nel giugno 2004, la S. ed il P. – secondo quanto si legge sempre nel ricorso – cedevano ad un terzo acquirente, nei primi mesi del 2005, l’attività commerciale creata, senza che nessuna pretesa economica, in occasione dell’operazione di vendita, fosse avanzata dal P..
Radicato da quest’ultimo un giudizio cautelare per la tutela del suo diritto, ritenendo il P. che la S. fosse propria debitrice in forza delle fideiussioni da esso prestate, oltre che in virtù di prestiti personali ammontanti ad Euro 37.500,00, denegata la richiesta cautelare, l’adito Tribunale respingeva anche l’azione volta all’accertamento del diritto dell’attore sia a rimanere indenne e manlevato da qualsivoglia conseguenza pregiudizievole derivante dalle fideiussioni prestate (o, in subordine, ad ottenere la ripetizione di tutte le somme che, per effetto delle stesse, fosse stato tenuto a pagare), sia ad ottenere la restituzione dei prestiti effettuati.
Proposto appello dal P., la Corte felsinea, in accoglimento del gravame, provvedeva nei termini sopra riassunti, e ciò sul rilievo dell’inesistenza, nel caso di specie, degli “estremi per l’accertamento di una società di fatto” tra le parti, ovvero “per affermare l’esistenza di una comunione di fatto dal punto di vista patrimoniale estesa anche a rapporti estranei all’instaurata convivenza”.
Inoltre, quanto alla prima domanda attorea, la sentenza oggi impugnata sottolineava che “la veste di fideiussore del P. ha un formale riscontro documentale che non è possibile superare sulla base di considerazioni meramente indiziarie”. Con particolare riferimento, poi, alla domanda di restituzione del prestito, la stessa veniva accolta sulla base di un prospetto contabile, recante “l’indicazione dei soldi resi ad E. e da dare ad E.”, dandosi atto come siffatta scrittura fosse stata “sottoscritta dalla S.” (che provvedeva al riconoscimento di “sottoscrizione e contenuto” della stessa, in occasione dell’interrogatorio formale), evenienza che ne avrebbe avvalorato “la natura di atto formale e di riconoscimento di debito e non meramente contabile”.
3. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna ha proposto ricorso per cassazione la S., sulla base – come detto di quattro motivi.
3.1. Con il primo motivo, si deduce – ai sensidell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), – “violazione degliartt. 1324, 1362 e 1963 c.c., e 2697 c.c., nonché degliartt. 113 e 115 c.p.c.”, sul rilievo che sarebbero stati disattesi “i criteri ermeneutici di interpretazione indicatidall’art. 1362 c.c.e ss.”, nonché per essere stata “omessa la ricostruzione della volontà delle parti”, oltre che per essere stato “posto a fondamento della decisione una prova non proposta dalle parti”.
In particolare, si assume che il summenzionato prospetto contabile consisterebbe in “un foglio non sottoscritto, contenente confusi dati numerici, nemmeno sommati algebricamente e comunque interpretati senza essere posti in relazione al comportamento delle parti e alla loro volontà”.
Più esattamente, la “completa assenza di sottoscrizione”, comporterebbe che il giudice di appello, “in violazione di quanto impostodall’art. 115 c.p.c.”, avrebbe “posto a fondamento della propria decisione un documento inesistente, mai offerto in produzione dalle parti”. Inoltre, la decisione impugnata avrebbe riconosciuto “valore ricognitivo ad un calcolo (tot. Euro 37.500,00) che non ha neppure alcuna connessione con i dati numerici che lo precedono, sommando algebricamente i quali si giunge ad un risultato differente e pure inferiore”. Infine, si nega che “da detto documento possa trasparire “una specifica intenzione ricognitiva” a favore del P.”, atteso che – secondo l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità – per l’applicazionedell’art. 1988 c.c., sarebbe “necessaria la consapevolezza del riconoscimento desunta da una dichiarazione univoca, tale da escludere che la relativa dichiarazione possa avere finalità diverse o che il riconoscimento resti condizionato da elementi estranei alla volontà del debitore.
Con specifico riferimento a tale ultimo profilo di doglianza, va rimarcato come la ricorrente censuri la sentenza impugnata giacché avrebbe “omesso di considerare” che la dichiarazione de qua era “riferita ad un’attività gestita in comune dalle parti” (il negozio di abbigliamento), come sarebbe stato agevole accertare sulla base di una serie di dati, idonei a rivelare la effettiva volontà delle parti, e la cui mancata valorizzazione integrerebbe, dunque, violazione dei criteri ermeneutici indicati dalla legge. Rileverebbero, infatti, in tal senso: la disponibilità, da parte del P., del conto corrente intestato alla ditta S.F., avendo delega completa ad operare su di esso, con potere di emissione di assegni; la conduzione e definizione, sempre ad opera del medesimo, degli accordi per la cessione a terzi dell’azienda; l’espresso consenso, manifestato, per iscritto, a tale operazione, senza avanzare alcuna rivendicazione in merito a propri asseriti crediti verso la S.; la fattiva ed assidua presenza del P. nella gestione dell’esercizio commerciale.
3.2. Il secondo motivo, sempre prospettato ai sensidell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), ipotizza “violazione e falsa applicazione degliartt. 1987 e 1988 c.c.”, segnatamente laddove la sentenza impugnata ha ritenuto che il suddetto prospetto contabile fosse “di per sé fonte di obbligazione di pagamento”, così omettendo ogni accertamento sul rapporto in cui detta dichiarazione risultava intervenuta.
Sul presupposto secondo cui “la promessa di pagamento e la ricognizione di debito non costituiscono promesse unilaterali ai sensidell’art. 1987 c.c., e dunque non sono fonti di obbligazioni”, essendo la “loro efficacia limitata al tema della prova del rapporto fondamentale che ne costituisce l’oggetto”, producendo solo una “inversione dell’onere probatorio circa l’esistenza dell’obbligazione sottostante”, la ricorrente censura la sentenza impugnata perché avrebbe disatteso tali principi. In base ad essi, si ipotizza nel ricorso, il riconoscimento del debito “comporta unicamente l’inversione dell’onere della prova”, e ciò “in quanto la sua esistenza, estensione, validità ed efficacia dipende dalla prova del rapporto obbligatorio in cui interviene”. Orbene, nel caso di specie, la Corte di Appello di Bologna avrebbe “completamente omesso l’accertamento del rapporto sottostante alla ritenuta ricognizione”, e ciò “prescindendo dai “legami” esistenti tra le parti”, ed in particolare “omettendo ogni opportuno accertamento” con riguardo alla “comunione di fatto dal punto di vista patrimoniale”, esistente tra i conviventi more uxorio ed “estesa anche ai rapporti estranei all’instaurata convivenza”.
3.3. Il terzo motivo è, invece, proposto simultaneamente ai sensidell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), denunciandosi, da un lato, violazione e falsa applicazionedell’art. 2034 c.c., eart. 430 c.c., comma 2, nonché, dall’altro, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ovvero “l’esistenza di obbligazioni naturali” a carico del P., statuendo erroneamente la Corte felisinea il diritto dello stesso a ripetere quanto pagato in forza del loro adempimento.
Si censura il fatto che il giudice di appello, nell’ambito di un’interpretazione riduttiva dei doveri morali e sociali ravvisabili nelle relazioni more uxorio, avrebbe erroneamente escluso che i versamenti di somme da parte del P. potessero costituire adempimento di detti obblighi, disattendendo quella giurisprudenza di legittimità che nega il diritto del convivente di ripetere le eventuali attribuzioni patrimoniali effettuate nel corso o in relazione alla convivenza.
La sentenza impugnata, inoltre, non avrebbe ritenuto opportuno valutare l’adeguatezza delle elargizioni rispetto alle consistenze patrimoniali del P. e della S., “limitandosi a vedere il rapporto tra le parti come una sterile interazione tra un soggetto creditore e un soggetto debitore”, mentre il primo “contribuiva alla gestione del negozio assiduamente e fattivamente”, giovandosi anche dei suoi ricavi.
3.4. Infine, il quarto motivo – proposto a normadell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), – censura la sentenza impugnata per avere “completamente omesso di accertare l’esistenza di una comunione di fatto” tra i due conviventi more uxorio, essendo mancato nel ragionamento del giudice di seconde cure ogni riferimento a dati che lo hanno indotto ad una simile conclusione.
4. Ha proposto controricorso P.E., per resistere all’avversaria impugnazione.
In punto di fatto, il controricorrente precisa che il documento prodotto nel presente giudizio dalla S. (il prospetto contabile), del quale ella contesta l’idoneità a costituire ricognizione di debito, in ragione, tra l’altro, dell’assenza di sottoscrizione, costituirebbe solo l’estratto di un più ampio documento già presente agli atti dei due gradi di merito del presente giudizio. Si tratterebbe, infatti, solo della prima di tre complessive pagine dell’agenda su cui l’odierna ricorrente teneva la propria contabilità, l’ultima delle quali recante non solo la sottoscrizione dell’interessata, ma anche la stampigliatura della data in cui fu trasmessa via fax al commercialista.
Ciò premesso, e non senza ulteriormente precisare come controparte non abbia “mai confutato esistenza ed ammontare delle elargizioni ricevute dal P., essendosi limitata unicamente a contestare la natura di prestito”, l’odierno controricorrente ribadisce come la S., nel corso dell’interrogatorio formale effettuato nel primo grado di giudizio, abbia confermato il contenuto e la sottoscrizione del documento de quo. Evidenzia, inoltre, che contrariamente a quanto sostenuto nell’avversario ricorso – la somma algebrica degli importi indicati nel predetto documento (Euro 37.622,73) corrisponde, sostanzialmente, a quella cifra di Euro 37.500,00 per la cui ripetizione esso P. ha agito in giudizio, al netto di un piccolo arrotondamento al ribasso.
Quanto, poi, al merito delle censure avanzate dalla ricorrente, il P. sottolinea come essa insista a sostenere, “per non restituire quanto ricevuto”, che i prestiti ricevuti “rientrano nell’alveo delle obbligazioni naturali”. Così, tuttavia, non sarebbe, giacché “una cosa sono le spese sostenute per le necessità familiari” (delle quali esso P., difatti, “si è mai sognato di tenere una contabilità analitica e dettagliata durante il rapporto di convivenza, nè si è mai sognato di chiedere la restituzione dopo)”, altro, invece, “i prestiti effettuati in favore dell’attività commerciale della S.”.
Infondata, poi, sarebbe la doglianza relativa alla “omissione” in cui la Corte di Appello sarebbe incorsa quanto all’accertamento delle obbligazioni naturali, giacché il giudice di seconde cure avrebbe, piuttosto, espressamente “escluso” qualsiasi ricostruzione dei rapporti intercorsi tra le parti che richiami il dispostodell’art. 2034 c.c.. Inoltre, si evidenzia come l’odierna ricorrente non abbia “mai offerto il benché minimo elemento di prova, atto a far ipotizzare che le somme le fossero state corrisposte dal P. in adempimento di un’obbligazione naturale”.
Infine, quanto all’omesso esame della questione relativa all’esistenza di una “comunione di fatto” tra i conviventi more uxorio, il P. – non senza previamente evidenziare come l’accertamento della stessa non sarebbe stato richiesto da nessuno, né in primo né in secondo grado, costituendo, così, una domanda nuova – esclude, in ogni caso, che le risultanze istruttorie ne abbiano confermato la ricorrenza. Si sottolinea, infine, come siffatta tesi non possa – in ogni caso – trovare giuridico accoglimento, giacché ciò equivarrebbe ad ipotizzare per i conviventi more uxorio un “regime di comunione legale “in automatico”, senza neppure la possibilità di scegliere un diverso regime patrimoniale, a differenza di quanto avviene per i coniugi”, in disparte ogni altro rilievo circa le conseguente aberranti soprattutto in termini di incertezza sulla circolazione dei beni derivanti dall’applicazione delle regole dettatedall’art. 177 c.c..
5. Entrambe le parti hanno presentato memorie exart. 378 c.p.c., ribadendo quanto già affermato.
Motivi della decisione
6. Il ricorso è da respingere.
6.1. In particolare, i motivi primo, secondo e terzo – da trattare congiuntamente, in quanto censurano, sotto diversi angoli visuali, la sentenza impugnata, laddove ha ritenuto il prospetto contabile inviato dalla S. al proprio commercialista idoneo ad integrare riconoscimento del debito, ai fini ed agli effetti di cuiall’art. 1988 c.c.- non sono fondati.
6.1.1. In particolare, con il primo motivo si contesta che il documento de quo possa considerarsi espressivo di uno “specifico intento ricognitivo”, trattandosi di “un foglio non sottoscritto, contenente confusi dati numerici, nemmeno sommati algebricamente e comunque interpretati senza essere posti in relazione al comportamento delle parti e alla loro volontà”.
Proposta la censura in questi termini (e non, invece, lamentando che la ricognizione, perché possa spiegare i suoi effetti, deve essere “rimessa direttamente dall’obbligato al creditore, senza intermediazioni”, cfr. Cass. Sez. 3, sent. 14 febbraio 2012, n. 2104, Rv. 621529-01), la stessa va rigettata.
E ciò non soltanto perché i dubbi sull’assenza della sottoscrizione e sulla congruità, dal punto vista algebrico, delle cifre in esso riportate, sono superabili sulla scorta dei rilievi proposti dal controricorrente P., ma soprattutto in ragione delle considerazioni che seguono.
Sul punto, infatti, va ribadito che la “ricognizione di debito, come qualsiasi altra manifestazione di volontà negoziale, può risultare anche da un comportamento tacito, purché inequivoco, tale essendo il contegno che nessuno terrebbe se non al fine di riconoscersi debitore, e senza altro scopo se non quest’ultimo” (Cass. Sez. 3, sent. 21 luglio 2016, n. 14993, Rv. 641448-01), dovendo inoltre compiersi, nell’interpretazione dell’atto ricognitivo, “una ricostruzione dell'”intenzione delle parti” (rilevante sotto il profilo di cuiall’art. 1362 cod. civ.) afferente, in via esclusiva, alla volontà espressa dal dichiarante, e non certamente a quella – peraltro, del tutto ipotetica del destinatario di quelle dichiarazioni” (Cass. Sez. 3, sent. 1 agosto 2002, n. 11433, Rv. 556500-01). Proprio a tale ultima volontà, per contro, pretenderebbe di attribuire rilievo la ricorrente, richiamando il contributo del P. alla gestione della (asseritamente) comune attività imprenditoriale.
Corrobora, d’altra parte, l’esito del rigetto anche il rilievo secondo cui “l’indagine sul contenuto e sul significato della dichiarazione al fine di stabilire se importino ricognizione di debito ai sensidell’art. 1988 c.c., rientra nel potere discrezionale del giudice di merito” (cfr. Cass. Sez. 1., sent. 1febbraio 2007, n. 2205, Rv. 595044-01), potere ormai sindacabile solo entro le strette maglie del “novellato” testodell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).
6.1.2. Ciò premesso, spostando l’analisi dal piano della astratta “idoneità ad esprimere l’intento ricognitivo”, propria della dichiarazione suddetta, a quello – evocato dal secondo motivo di ricorso – degli effetti destinati a scaturire da essa, deve qui ribadirsi come l’odierna ricorrente censuri il fatto che l’astrazione processuale, conseguente all’avvenuta ricognizione, obbligasse il giudice di appello a compiere “l’accertamento del rapporto sottostante alla ritenuta ricognizione”, ciò che il medesimo avrebbe dovuto fare senza poter prescindere “dai “legami” esistenti tra le parti”, ed in particolare dalla supposta “comunione di fatto” tra i già conviventi more uxorio.
Ai fini del rigetto del motivo, tuttavia, è sufficiente osservare come la già ricordata astrazione processuale conseguente alla ricognizione si sostanzi in una “relevatio ab onere probandi” che dispensa il destinatario della dichiarazione dalla necessità di provare il rapporto sottostante al debito riconosciuto, che si presume fino a prova contraria, salvo, appunto, che “la parte da cui provenga dimostri che il rapporto medesimo non sia stato instaurato, o sia sorto invalidamente” (Cass. Sez. 1, sent. 13 giugno 2014, n. 13506, Rv. 631306-01), ovvero “che esista una condizione o un altro elemento ad esso attinente che possa comunque incidere sull’obbligazione derivante dal riconoscimento” (Cass. Sez. 1, sent. 13 ottobre 2016, n. 20689, Rv. 642050-03).
Conseguentemente, non era il giudice a dover accertare quale fosse il rapporto sottostante, ma essa S. a doverne dimostrare l’inesistenza, l’estinzione o l’invalidità.
6.1.3. Ne deriva, pertanto, che il discorso finisce – di nuovo – con il traslare su di un ulteriore piano (al quale fa riferimento il terzo motivo di ricorso), ovvero quello della supposta erroneità della decisione impugnata nell’escludere che i versamenti di somme da parte del P. potessero costituire adempimento di obbligazioni naturali verso la convivente S..
Nondimeno, anche questo motivo è destinato al rigetto.
Se, infatti, è innegabile – come argomenta la ricorrente nel proprio atto di impugnazione – che le attribuzioni patrimoniali a favore del convivente more uxorio effettuate nel corso del rapporto configurino l’adempimento di una obbligazione naturale exart. 2034 c.c., purché a condizione che siano rispettati i principi di proporzionalità e di adeguatezza (cfr. Cass. Sez. 1, sent. 22 gennaio 2014, n. 1277, Rv. 629802-01; Cass. Sez. 2, sent. 13 marzo 2003, n. 3713, Rv. 651116-01), siffatta conclusione non giova, di per sé, alla S..
Sarebbe stato, infatti, suo onere dimostrare che gli importi – pari, complessivamente, a Euro 37.500,00 – risultanti dal documento dalla stessa sottoscritto (ed indicati, tra l’altro, come “da dare ad E.”), dei quali il P. ha reclamato la restituzione, fossero proprio quelli corrispondenti, invece, ad attribuzioni compiute dallo stesso in adempimento degli obblighi nascenti dal rapporto di convivenza.
Valga, sul punto, rilevare che se il destinatario della dichiarazione exart. 1988 c.c., “stante l’astrazione della causa debendi”, allorché agisca “per l’adempimento della obbligazione”, ha soltanto l’onere di provare la ricorrenza della promessa o della ricognizione di debito, “e non anche la esistenza del rapporto giuridico da cui essa trae origine”, incombe, invece, all’autore della dichiarazione “l’onere di provare la inesistenza o la invalidità o l’estinzione del rapporto fondamentale”; di conseguenza, “è di palmare evidenza che non è sufficiente perché detto onere possa dirsi adempiuto, che lo stesso affermi e dimostri che “altro” rapporto fondamentale è stato estinto”, essendo, invece, indispensabile non tanto la dimostrazione che “in precedenza esisteva un rapporto di debito e credito e questo, per qualsiasi motivo, si è estinto, ma che esista coincidenza – concreta tra tale rapporto (di cui è data la prova) e quello “presunto” per effetto della ricognizione di debito e non (…) una mera “compatibilità” astratta tra i due titoli” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 23 febbraio 2006, n. 4019, Rv. 587935-01).
6.2. Infine, il quarto motivo è inammissibile.
Esso, a tacer d’altro (ovvero al profilo di “novità” denunciato dal controricorrente, idoneo a comportare il medesimo esito processuale: cfr., ex multis, Cass. Sez. 1, sent. 25 ottobre 2017, n. 25319; Rv. 645791-01), si sostanzia nella censura, più che dell’omesso esame di un “fatto”, della mancata disamina, da parte della Corte felsinea, della questione giuridica della configurabilità di una “comunione di fatto” (a somiglianza della comunione patrimoniale tra i coniugi) tra i conviventi more uxorio.
Così intesa, dunque, la censura non appare idonea ad integrare, neppure astrattamente, il vizio suscettibile di riconduzione al novellato testodell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), visto che esso deve investire “non una “questione” o un “punto” della sentenza” (come avvenuto, invece, nel presente caso), “ma un fatto vero e proprio, e quindi un fatto principale, exart. 2697 c.c.(cioè, un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo), oppure secondario (cioè, dedotto in funzione di prova di un fatto principale)”; cfr., da ultimo, in motivazione Cass. Sez. 1, sent. 8 settembre 2016, n. 17761, R. 641174-01; in senso analogo – sulla necessità che l’omesso esame investa sempre un “fatto storico, principale o secondario” – si veda anche Cass. Sez. 6-5, ord. 4 ottobre 2017, n. 23238, Rv. 646308-01.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ai sensi delD.M. 10 marzo 2014, n. 55.
8. A carico della ricorrente, rimasta soccombente, sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi delD.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,art.13, comma 1quater.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e condanna S.F. a rifondere ad P.E. le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 9.600,00, più Euro 200,00 per esborsi e spese forfettarie nella misura del 15%, oltre accessori di legge.
Ai sensi delD.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,art.13, comma 1quater, nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228,art.1, comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 24 ottobre 2017.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2018

Nei giudizi per il riconoscimento e determinazione dell’assegno divorzile bisogna attendere la decisione delle Sezioni Unite

Cass. civ. Sez. VI – 1, 18 maggio 2018, n. 12378
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 15250/2016 proposto da:
D.S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 9, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO CANESTRELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARA RONCOLETTA;
– ricorrenti –
contro
N.R.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 84/2016 della CORTE D’APPELLO di TRENTO, depositata il 17/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 22/02/2018 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con sentenza del 3 marzo 2016 la Corte d’appello di Trento ha respinto il gravame proposto da D.S. avverso la pronuncia del Tribunale che – avendo già dichiarato con sentenza non definitiva lo scioglimento del matrimonio contratto con N.R. – aveva disposto che egli versasse in favore di quest’ultima un assegno divorzile di Euro, 950,00 mensili e lo aveva condannato alla rifusione delle spese di lite ponendo altresì a suo carico le spese della consulenza tecnica d’ufficio.
La Corte d’appello ha ritenuto che:
l’assetto economico stabilito con l’assegno di mantenimento in sede di separazione (con sentenza che nel caso di specie non è stata oggetto di ricorso per cassazione ed è quindi passata in giudicato), non avendo subito sostanziali modificazioni, potesse costituire un valido indice di riferimento del tenore di vita goduto durante il matrimonio e delle condizioni economico-patrimoniali dei coniugi ai fini della determinazione dell’assegno divorzile, pur tenendo presente la diversità concettuale tra le due tipologie di prestazione;
– la decisione del tribunale non si prestasse a censure né rispetto al an debeatur né rispetto al quantum debeatur dell’assegno divorzile, stante l’accertata sproporzione reddituale e patrimoniale tra i due coniugi e l’inidoneità dei redditi dell’appellata a garantire un tenore di vita analogo a quello di cui poteva godere in costanza di matrimonio, anche in considerazione della lunga durata dell’unione e del contributo da lei offerto nell’interesse della famiglia;
– irrilevanti fossero le spese ordinarie sostenute dall’appellante (ad es., gas, elettricità, telefono, etc…), dovendo queste essere parimenti sostenute dall’appellante, nonché le spese sostenute per la propria salute e per l’accudimento della sua anziana madre;
– quanto alle spese di lite, non fosse ravvisabile alcuna reciproca soccombenza in primo grado; quanto alle spese della consulenza tecnica, il suo espletamento fosse stato richiesto proprio dall’appellante.
Ha proposto ricorso per cassazione D.S., affidandosi a due motivi, così articolati:
1) violazione e/o falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, L. n. 898 del 1970, art. 5; nullità della sentenza ex art. 360, n. 4, per mancata valutazione delle prove documentali offerte; omesso esame circa un fatto decisivo ex art. 360, n. 5: l’assegno divorzile ha natura assistenziale e non può essere equiparato all’assegno di mantenimento posto in sede di separazione. Il Collegio ha omesso di valutare correttamente la fascia economico-sociale delle parti e l’ingente patrimonio immobiliare della signora N., mentre avrebbe dovuto tenere in adeguata considerazione sia la situazione economica della richiedente, sia quella di D.;
2) violazione o falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 91 c.p.c., in relazione all’errata condanna del sig. D. alle spese di giudizio e di c.t.u, nonché nullità della sentenza ex art. 360, n. 4 e omesso esame circa un fatto decisivo ex art. 360, n. 5: dato che la signora N. si era opposta alla domanda di divorzio e aveva chiesto un assegno divorzile più alto di quello riconosciuto dalla decisione impugnata, doveva quantomeno pervenirsi a una statuizione di soccombenza reciproca. Quanto alla c.t.u., le sue spese non possono essere poste a carico del D., perché era stata chiesta per accertare “all’occorrenza” il patrimonio immobiliare della N., elemento che comunque rientrava nell’onere della prova di quest’ultima.
In considerazione della necessità di attendere la pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte circa la determinazione e la quantificazione dell’assegno divorzile, occorre rinviare la causa a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 febbraio 2018.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2018

Qualora il giudice intenda disattendere le dichiarazioni del minore e le conclusioni peritali, deve motivare la sua decisione con particolare rigore e pertinenza

Cass. civ. Sez. I, 24 maggio 2018, n. 12957
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
S.F., elettivamente domiciliata in Roma, via Famagosta 2, presso l’avv. Eugenio Mete che la rappresenta e difende, in virtù di mandato in calce al ricorso;
– ricorrente –
nei confronti di:
Su.Vi., elettivamente domiciliato in Roma, circonvallazione Trionfale 145, presso l’avv. Stefano Colella dal quale è rappresentato e difeso in virtù di mandato a margine del controricorso (fax n. 06/39731068, p.e.c. stefanocolella(at)ordineavvocatiroma.orq);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1978/2016 della Corte di appello di Roma, emessa il 16 marzo 2016 e depositata il 25 marzo 2016, n. R.G. 6218/2013;
letta la requisitoria del P.G. in persona del cons. Francesca Ceroni;
sentita la relazione in camera di consiglio del cons. Giacinto Bisogni.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Rilevato che:
1. Il Tribunale di Roma, nel giudizio di separazione fra i coniugi S.F. e Su.Vi. ha emesso sentenza n. 20755/2013 con la quale ha respinto le reciproche domande di addebito, ha affidato la figlia E.S., nata il (OMISSIS) ai servizi sociali, ha disposto la sua residenza prevalente presso il padre regolando la frequentazione con la madre e ponendo a carico di quest’ultima un contributo mensile al mantenimento della figlia di 300 Euro oltre al 50% delle spese straordinarie. Il Tribunale ha inoltre condannato la S. ex art. 709 ter c.p.c., al pagamento di 1.000 Euro in favore della Cassa Ammende e ha ammonito i genitori a tenere comportamenti di maggiore cooperazione nell’interesse della minore.
2. La sentenza è stata appellata da entrambi i coniugi che hanno insistito nelle reciproche domande di addebito della separazione. La S. ha chiesto che fosse disposto l’affidamento condiviso della figlia con fissazione della sua residenza principale presso di sé e imposizione al Su. di un contributo mensile al mantenimento della figlia, pari a 1.000 Euro oltre al 50% delle spese straordinarie. Ha chiesto infine la revoca della sanzione irrogata ex art. 709 ter c.p.c.. Il Su. ha chiesto l’elevazione a 580 Euro del contributo mensile al mantenimento della figlia a carico della S. e la sua condanna alla restituzione di quanto corrisposto durante il giudizio di primo grado a titolo di assegno di mantenimento poi revocato. Ha proposto domanda di condanna della controparte ai sensi dell’art. 96 c.p.c..
3. La Corte di appello di Roma ha accolto la domanda del Su. di condanna della S. alla restituzione della somma di 6.000 Euro, percepita, a titolo di assegno di mantenimento, nel corso del giudizio di primo grado. Ha respinto le domande proposte, nel corso del giudizio di appello, dalla S. ex art. 709 ter c.p.c., e art. 330 c.c., e la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., proposta dal Su.. Ha compensato le spese del giudizio di appello.
4. Ricorre per cassazione S.F. che, con sette motivi di impugnazione, lamenta la mancata nomina di un curatore speciale della minore in presenza di un rilevante conflitto tra i genitori (primo motivo), la mancata audizione della minore da parte del giudice e la non considerazione della volontà da lei espressa di abitare con la madre e la sorella, volontà valorizzata dal consulente tecnico che ha ritenuto la madre il genitore più attento ai bisogni della figlia e ha riscontrato un deciso peggioramento delle condizioni della minore che impongono urgentemente un intervento psicoterapeutico per contrastare la tendenza alla depressione come conseguenza della separazione dalla madre e dalla sorella (motivi dal secondo al sesto). Infine la ricorrente, con il settimo motivo, censura la condanna alla ripetizione della somma di 6.000 Euro perché contraria ai principi giurisprudenziali in tema di ripetibilità delle somme percepite a titolo di assegno di mantenimento, in base a provvedimenti presidenziali revocati nel successivo corso del giudizio. In questa prospettiva ha evidenziato la modestia dell’importo dell’assegno di mantenimento di 400 Euro mensili percepito (dal giugno 2007 all’agosto 2008) sino a quando non ha avuto una occupazione lavorativa stabile.
5. Si difende con controricorso Su.Vi..
6. Le parti depositano memorie difensive.
7. Il Procuratore Generale ha chiesto la cassazione della sentenza della Corte di appello e la pronuncia del seguente principio di diritto: “la tutela del diritto fondamentale di sorellanza e fratellanza impone che, in caso di separazione dei genitori, i fratelli e le sorelle debbano essere collocati presso il medesimo genitore, salvo che emerga la contrarietà in concreto di tale collocamento al loro interesse”.
Ritenuto che:
8. Devono essere esaminati preventivamente e unitariamente i motivi dal secondo al sesto che si rivelano fondati. Ritiene la giurisprudenza di legittimità che nel giudizio di separazione personale tra coniugi, l’audizione del minore infradodicenne capace di discernimento – direttamente da parte del giudice ovvero, su mandato di questi, da parte di un consulente o del personale dei servizi sociali – costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il giudice non ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, l’esame manifestamente superfluo o in contrasto con l’interesse del minore (Cass. civ. sez. 1^ n. 19327 del 29 settembre 2015). Tuttavia l’ascolto del minore è cosa diversa dallo svolgimento di una consulenza tecnica volta a fornire al giudice strumenti di valutazione per individuare quale sia la situazione più confacente all’interesse del minore, per ciò che concerne la decisione che dovrà adottare circa la convivenza con l’uno o l’altro genitore. L’ascolto è infatti una relazione tendenzialmente diretta fra il giudice e il minore che dà spazio, all’interno del processo, alla partecipazione attiva del minore al procedimento che lo riguarda. La consulenza, se pure si avvale preferibilmente di un ascolto diretto del minore da parte di uno specialista, è una indagine che prende in considerazione una serie di fattori quali in primo luogo la personalità, la capacità di accudimento e di educazione dei genitori, la relazione in essere con il figlio. Ciò comporta che il giudice deve motivare le ragioni per cui ritiene il minore infradodicenne incapace di discernimento, se decide di non disporne l’ascolto, così come deve motivare perché ritiene l’ascolto effettuato nel corso delle indagini peritali idoneo a sostituire un ascolto diretto ovvero un ascolto demandato a un esperto al di fuori del contesto relativo allo svolgimento di un incarico peritale. Tale motivazione appare, in generale, tanto più necessaria quanto più l’età del minore, come nel caso in esame, si approssima a quella dei dodici anni oltre la quale subentra l’obbligo legale dell’ascolto. È vero inoltre che il giudice non è tenuto a recepire, nei suoi provvedimenti, le dichiarazioni di volontà che emergono dall’ascolto del minore così come non è tenuto a recepire le conclusioni dell’indagine peritale. Tuttavia qualora il giudice intende disattendere tali dichiarazioni e tali conclusioni ha l’obbligo di motivare la sua decisione con particolare rigore e pertinenza. Nel caso in esame vi è stata una chiara volontà espressa dalla figlia di convivere con la madre e con la sorella con la quale ha un rapporto affettivo importante e di reciproco sostegno. Tale volontà è stata apprezzata dal consulente che ha ritenuto il legame con la sorella il maggior riferimento affettivo e stabilizzante per E.S., sulla base di una valutazione psicologica che si aggiunge alla condivisibile considerazione generale del PG circa la necessità di preservare nelle separazioni la conservazione del rapporto fra fratelli e sorelle e di non adottare provvedimenti di affidamento che comportino la loro separazione se non per ragioni ineludibili e, comunque, sulla base di una motivazione rigorosa che evidenzi il contrario interesse del minore alla convivenza. In questa prospettiva, sia normativa (che trova la sua fonte nel quadro legislativo nazionale e nelle convenzioni internazionali specificamente nell’art. 8 della C.E.D.U.) sia riferibile a un sapere extragiuridico, quale è quello di cui si è avvalsa, nel caso in esame, la Corte di appello, mediante la consulenza, la prescrizione normativa dell’ascolto del minore richiede una valorizzazione sostanziale del punto di vista del minore ai fini della decisione che lo concerne. Si impone in questi casi pertanto una rigorosa verifica della contrarietà al suo interesse, come condizione necessaria per disattenderle, delle valutazioni e aspirazioni espresse dal minore nel corso dell’ascolto. I risultati, che peraltro sono ampiamente riportati nella motivazione della Corte di appello, dell’indagine sulle carenze genitoriali di entrambi i genitori e sulla attuale situazione gravemente insoddisfacente della minore, non consentono di ritenere che tale verifica sia stata compiuta. La conflittualità delle parti in causa non può costituire, di per sé, una giustificazione idonea a far ritenere prevalente l’interesse del minore al mantenimento dello status quo. La decisione sul collocamento di E.S. va pertanto cassata per consentire alla Corte di appello una nuova verifica su quale sia la residenza della minore, presso il padre o la madre, maggiormente corrispondente al suo interesse. Verifica che, partendo dall’ascolto della minore, prenda in esame il contesto dei due nuclei familiari, l’idoneità genitoriale e la esigenza primaria della conservazione del legame e della condivisione di vita con la sorella.
9. Per quanto riguarda il primo motivo di ricorso la Corte ritiene che il giudizio di separazione, nel quale vengono adottati provvedimenti che concernono il minore, non determina automaticamente, nel caso di rilevante conflittualità fra le parti in causa, una situazione di conflitto di interesse fra genitori e figli. Deve piuttosto ritenersi che essa può determinarsi in concreto in relazione a comportamenti processuali delle parti che tendano a impedire al giudice una adeguata valutazione dell’interesse del minore ovvero a frapporsi alla libera prospettazione del punto di vista del minore in sede di ascolto da parte del giudice. Si tratta, in questi casi, di una situazione di conflitto che richiede la nomina di un curatore speciale ma la cui individuazione è rimessa alla valutazione del giudice di merito.
10. Quanto all’ultimo motivo di ricorso la Corte rileva che alla luce della giurisprudenza, anche recente, di legittimità, in tema di separazione personale, la riduzione e la revoca dell’assegno di mantenimento in favore del coniuge e dei figli decorre normalmente dal momento della pronuncia giudiziale che ne modifica la misura o ne accerta l’inesistenza dei presupposti. Non sono quindi rimborsabili le somme percepite in forza di precedenti provvedimenti non definitivi, qualora, per la loro non elevata entità, tali somme siano state comunque destinate ad assicurare il mantenimento del coniuge fino all’eventuale esclusione del diritto stesso o al suo affievolimento in un obbligo di natura solo alimentare, e si debba presumere, proprio in virtù della modestia del loro importo, che le stesse siano state consumate per fini di sostentamento personale (cfr. fra le molte, Cass. civ. sez. 1^ n. 6864 del 20 marzo 2009 che ha escluso la ripetibilità di un assegno di mantenimento di 350 Euro mensili e Cass. civ. sez. 6^-1 n. 15186 del 20 luglio 2015).
11. Il ricorso va pertanto accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di appello di Roma che in diversa composizione deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Roma che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Dispone che in caso di pubblicazione della presente ordinanza siano omesse le generalità e gli altri elementi identificativi delle parti.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 27 ottobre 2017.
Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2018