Non è necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare al rilascio del passaporto per la figlia minorenne che sia affidata in maniera esclusiva ad un genitore.

Tribunale di Mantova,12 dicembre 2017

Tribunale di Mantova Il giudice tutelare dott. Luigi Pagliuca,
letta l’istanza depositata in data 1.12.17 da B. O. e volta ad ottenere
l’autorizzazione al rinnovo del passaporto a favore della figlia minorenne
M. R. (nata a B. il 28.12.2005), figlia anche di R. G. ed affidata in via
esclusiva alla madre con provvedimento del Tribunale di Mantova in data
27.2.2014;
rilevato che ai sensi dell’art. 3, lett. a) legge 1185/67 per il rilascio del
passaporto a favore di minore sottoposto alla responsabilità genitoriale è,
in generale, necessario l’assenso di entrambi i genitori, in mancanza del
quale è necessario ottenere l’autorizzazione del giudice tutelare;
rilevato, tuttavia, che ai sensi dell’art. 3, lett. b) della stessa legge
l’autorizzazione del giudice tutelare non è necessaria quando il
richiedente “sia titolare esclusivo della responsabilita’ genitoriale sul
figlio” ipotesi nella quale – quindi – il passaporto potrà essere rilasciato a
fronte della semplice richiesta del genitore esercente in via esclusiva la
responsabilità genitoriale, senza che siano necessari anche l’assenso
dell’altro genitore o l’autorizzazione del giudice tutelare;
rilevato che ai sensi dell’art. 337quater, c. 3 cc “il genitore a cui sono
affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha
l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi”ritenuto,
quindi, che il genitore esclusivo affidatario del figlio, in quanto appunto
esercente in via esclusiva la responsabilità genitoriale sullo stesso, ai
sensi dell’art. 3 lett. b) sopra richiamato abbia titolo per richiedere ed
ottenere il rilascio del passaporto a favore del figlio medesimo, senza
dover richiedere a tal fine anche l’assenso dell’altro genitore o
l’autorizzazione del giudice tutelare. Ciò salvo solo il caso in cui, ai sensi
dell’art. 337 quater, c. 3 cc (nella parte in cui fa salva ogni diversa
disposizione del giudice) il giudice che abbia disposto l’affido esclusivo
non abbia espressamente previsto che, in relazione al rilascio del
passaporto, permanga l’esercizio congiunto della responsabilità in capo
ad entrambi genitori; rilevato che nella fattispecie con provvedimento del
Tribunale di Mantova in data 27.2.14 la figlia R. M. è stata affidata in via
esclusiva alla madre B. O. senza limitazioni di sorta in ordine al potere
della madre affidataria di richiedere nel suo interesse il rilascio del
passaporto; ritenuto, quindi, che nel caso di specie il passaporto a favore
della minore R. M. debba essere rilasciato a semplice richiesta della sola
madre B. O., senza che a tal fine sia necessario anche l’assenso del padre
R. G., né l’autorizzazione del giudice tutelare; ritenuto, quindi, che debba
essere dichiarata l’inammissibilità dell’istanza volta ad ottenere
l’autorizzazione del giudice tutelare al rilascio del passaporto, in quanto
nella fattispecie non necessaria
PQM
Dichiara l’inammissibilità dell’istanza, dando atto che sussistono i
presupposti per rilasciare il passaporto a favore della minore R. M. a
semplice richiesta della sola madre B. O. affidataria esclusiva della
minore, senza che a tal fine sia necessario anche l’assenso del padre R. G.,
né l’autorizzazione del giudice tutelare;
Si comunichi alla ricorrente.
Mantova, 12.12.2017
Il Giudice tutelare
Dott. Luigi Pagliuca