La negoziazione assistita familiare non è utilizzabile per tutte le forme di divorzio previste dalla legge.

Tribunale di Torino, 1^ giugno 2018
Premesso
che in data (…)2.2018 le parti, ritualmente difese, depositavano alla Procura della Repubblica presso
questo Tribunale Accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita, ex legge
162/2014, con il quale, evidenziata la crisi coniugale e l’interruzione della convivenza, dichiaravano di
voler sciogliere il matrimonio contratto in … (GERMANIA), il (…) 2003 (…) esponendo di aver individuato
soluzioni condivise in merito all’affidamento della figlia minore, alle modalità di visita e al mantenimento
della stessa, nonché ad aspetti minori;
che, in particolare, i coniugi allegavano di voler accedere al divorzio diretto, senza la preventiva pronuncia
di separazione, come consentito dall’art. 213 del Codigo Civil argentino, legge nazionale comune ai
coniugi e pertanto applicabile al caso sulla base dell’art. 31 della legge 31.5.1995 n. 218 (DIP);
che in data 5.4.2018 il Pubblico Ministero riteneva di non poter accogliere la domanda rilevando che
l’Accordo “non corrispondente all’interesse della figlia in quanto
– ai sensi dell’art. 6 comma 1 del dd. ll. n. 132/14 convertito con L. n. 162/14, la convenzione di
negoziazione assistita può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di
separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei
casi di cui all’articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1970, n. 898, e successive
modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio;
– ai sensi del sopra indicato art. 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1970, n. 898, lo
scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi
nei casi in cui è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi,
ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la
separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970;
– al di fuori dei predetti casi la convenzione di negoziazione assistita non può essere conclusa in assenza
di precedente intervenuta separazione” e, pertanto, disponeva la trasmissione degli atti al Presidente di
questa Sezione (in conformità alla Circolare congiunta del Tribunale e della Procura della Repubblica
sottoscritta il 28 gennaio 2015) per quanto di competenza;
che all’udienza 14.5.2018, fissata ex art. 6 legge 162/2014, le parti sono comparse con i rispettivi legali e
hanno insistito per l’accoglimento degli accordi di negoziazione assistita e quindi per la pronuncia di
divorzio, auspicando un’interpretazione analogica dell’art. 6 della legge 162/2014 e sottolineando come
tale disposizione consenta al Pubblico Ministero di negare l’autorizzazione solo in presenza di accordi in
contrasto con l’interesse della prole, condizione insussistente nel caso in esame;
considerato
che l’interpretazione della normativa sulla negoziazione assistita da avvocati di cui alla L. 162/2014, di
conversione del D.L. 132/2014, e, in particolare, l’individuazione del più corretto iter processuale nei casi
in cui il Pubblico Ministero non ritenga di poter autorizzare l’accordo negoziale tra le parti e lo trasmetta al Presidente del Tribunale si presenta piuttosto ardua, stante l’estrema sinteticità del dato normativo, ma, a seguito dell’apporto chiarificatore dei contributi dottrinali e di alcune pronunce di merito (Pres. Tribunale
Termini Imerese 24.3.2015; Pres. Tribunale Torino 20.4.2015; Pres. Tribunale di Udine 29.1.2016, in
Avvocati di Famiglia, n. 1/2016, p. 9; Pres. Tribunale di Palermo, 1°.12.2016), può essere effettuata,
sulla scorta degli argomenti esposti nei menzionati provvedimenti (agevolmente consultabili sul Web), nel
senso che la fase avanti al Presidente sia da ricondurre alle forme del rito camerale, con autonomia di
valutazione rispetto al diniego del P.M., tenuto anche conto delle delucidazioni che le parti possono fornire o della modificazione degli accordi oggetto del dissenso del P.M. ad opera delle stesse;
ritenuto che, nel caso in esame, il dissenso del P.M. verte sulla mancata previsione, nel testo del menzionato art.
6, della possibilità di divorzio non preceduto dalla separazione dei coniugi;
che la posizione assunta dal Pubblico Ministero è indubbiamente supportata dal dato letterale dell’art. 6, il
cui primo comma delimita i casi di negoziazione familiare, in particolare, avente ad oggetto la “cessazione
degli effetti civili del matrimonio” o di “scioglimento del matrimonio” a quelli “di cui all’art. 3, primo
comma, numero 2), lettera b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni” , cioè a
dire alle ipotesi in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale” e la separazione si è protratta
ininterrottamente per i periodi indicati nel comma successivo dell’articolo – dodici o sei mesi –
notoriamente ridotti per effetto della legge 55/2015 sul divorzio “breve”;
che, di conseguenza, come posto in evidenza dalla dottrina (M. Sesta, Codice della Famiglia, Giuffrè
Editore, p. 2526; A. Zaccaria, Commentario Breve al Diritto della Famiglia, CEDAM, p. 1473; F. Danovi, Il
processo di separazione e divorzio, Giuffrè Editore, p. 873; S. Caporusso, Profili processuali delle nuove
procedure consensuali di separazione personale e divorzio, Riv. Dir. Civile, 3/2015, p. 718) non possono
essere oggetto di accordi di negoziazione assistita tutti gli altri casi di scioglimento e cessazione degli
effetti civili del matrimonio contemplati dall’art. 3 della legge 898/1970;
che tale disciplina presenta una certa ragionevolezza, in primo luogo perché il divorzio preceduto dalla
separazione personale rappresenta l’ipotesi assolutamente più frequente nella pratica giudiziaria e la
legge 162/2014 mira proprio a ridurre il contenzioso avanti ai Tribunali, introducendo soluzioni
stragiudiziali per la definizione dei conflitti; inoltre gli altri casi di divorzio elencati dal menzionato art. 3
possono presentare difficoltà di accertamento e profili giuridici non semplici, che impongono il giudizio e
la competenza del Collegio e difficilmente potevano essere rimessi a una semplice autorizzazione da parte
del P.M. (basti pensare all’accertamento dell’inidoneità a mantenere o ricostituire la convivenza familiare
nei casi di condanna di un coniuge, oppure alla mancata consumazione del matrimonio);
che, con specifico riguardo alla fattispecie in esame, nella quale le parti domandano l’applicazione della
normativa del Paese comune (Argentina), che consente il divorzio diretto, vale in qualche misura la stessa
considerazione, in quanto l’applicazione al caso specifico della normativa straniera, da attuarsi in base alle
disposizioni del Reg. UE n. 1259/2010 (c.d. Reg. Roma III) che, superando l’art. 31 legge 218/1995,
individuano la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale e hanno applicazione generale
(art. 4), può comportare l’esame di questioni di non facile soluzione, quali la valutazione della
tempestività e validità dell’accordo per la scelta della legge applicabile (art. 5), anch’esse difficilmente
affrontabili nella sede stragiudiziale e attraverso una semplice autorizzazione amministrativa;
che, pertanto, la conclusione assunta dal Pubblico Ministero viene in questa sede condivisa;
che, ancora, siffatta interpretazione dell’art. 6 legge 162/2014 non solleva particolari dubbi di illegittimità
costituzionale, atteso che i coniugi di nazionalità straniera e che possono astrattamente avvalersi del
divorzio diretto hanno comunque la possibilità, ove ritengano, di accedere alla negoziazione assistita da
avvocati chiedendo previamente la separazione personale, oppure, se intenzionati a sciogliere il
matrimonio senza la previa separazione, depositare un ricorso di divorzio a domanda congiunta, soluzioni
che in linea di fatto non comportano particolare aggravio e la cui praticabilità impedisce comunque di
ravvisare un profilo di illegittimità costituzionale fondato sulla violazione del principio di uguaglianza
davanti alla legge ex art. 3 Costituzione;
che, infine, con particolare riferimento alla locuzione dell’art. 6 che dispone che il Procuratore della
Repubblica trasmette gli atti al Presidente del Tribunale “quando ritiene che l’accordo non risponde
all’interesse dei figli”, all’affermazione delle parti secondo cui il P.M. avrebbe in questo caso agito al di
fuori di tale presupposto, si deve replicare osservando anzitutto che la normativa in esame non prevede
altre possibilità per il Pubblico Ministero di definire, con pronuncia di segno negativo, l’ iter avviato con il
deposito della negoziazione assistita e che pertanto è da preferire un’interpretazione non eccessivamente
rigorosa di tale presupposto (si pensi al caso in cui le parti non sono assistite, ciascuna, da un proprio
avvocato, come richiesto dal primo comma dell’articolo), pena il venir meno di ogni successivo controllo
da parte del Presidente nel contraddittorio delle parti (mentre dai lavori preparatori della legge si desume
una precisa volontà del Legislatore di assicurare “la rispondenza alle norme e ad un corretto principio di
equilibrio e di tutela dei soggetti deboli” attraverso un “successivo passaggio attraverso il pubblico
ministero e il tribunale”, seduta Senato, Aula, n. 333 del 16.10.2014);
che, più in generale, appare difficile concludere che non vi sia un collegamento tra la tutela dell’interesse
dei figli e le limitazioni normative per l’ accesso al divorzio, essendo piuttosto evidente che le disposizioni
di legge in materia di matrimonio tengono prioritariamente conto degli effetti sulla prole e, quindi,
dell’esigenza di garantire una certa stabilità del vincolo, avendo la fase della separazione personale
proprio lo scopo di suggerire alla parti una più attenta riflessione sulle scelte da compiere in ambito
familiare.
P.Q.M.
Visto l’art. 6 del D.L. 12.9.2014 n. 132, convertito in L. 10.11.2014 n. 162,
non autorizza , nel senso di cui in motivazione, l’Accordo 2.2.2018 raggiunto a seguito di negoziazione
assistita da avvocati a norma del citato art. 6 legge 162/2014 tra X X e Y ;
manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.

La donazione (simulata) trascritta è opponibile all’Erario, in quanto terzo rispetto alla simulazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25888/2011 proposto da:
D.B., elettivamente domiciliato in ROMA VIA APRICALE 31, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO VITOLO, rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRO ORSENIGO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI LODI, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 127/2011 della COMM. TRIB. REG. di MILANO, depositata l’11/07/2011;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 21/06/2018 dal Consigliere Dott. MARINA CIRESE.
Svolgimento del processo
che:
Con ricorso proposto in data 13 novembre 2009 D.B. impugnava l’avviso di liquidazione notificatogli in data 11.9.2004 con il quale la Direzione provinciale di Lodi – Ufficio Territoriale di Codogno richiedeva il versamento delle maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastali nella misura ordinaria a seguito della revoca delle agevolazioni “prima casa” concesse sull’atto di acquisto di un immobile sito in (OMISSIS) per Notaio S.R.P. del 29.7.2004 registrato il 12.8.2014 in quanto il D. aveva ceduto per donazione detto immobile in data 9.12.2006, cessione avvenuta prima del decorso del termine di cinque anni dall’acquisto e trascorso il termine di 12 mesi per il riacquisto di abitazione.
Il ricorrente sosteneva l’illegittimità dell’atto impugnato in quanto l’immobile era stato donato solo simulatamente alla madre N.C. e vi era una controdichiarazione sottoscritta dalle parti in data 9.12.2006 con efficacia risolutoria e retroattiva sicché era venuto meno il presupposto per la ripresa a tassazione.
La Commissione Tributaria Provinciale di Lodi, con sentenza n. 73/02/2010 del 17.3.2010, accoglieva il ricorso compensando tra le parti le spese di lite.
Interposto appello da parte della Direzione Provinciale di Lodi, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con sentenza n. 127/45/11 dell’11.7.2011, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava il ricorso del contribuente sull’assunto che l’atto posto in essere, ovvero la simulata donazione, ha significato solo in quanto ha effetto nei confronti dei terzi tra i quali non può non esserci l’Erario.
Avverso detta pronuncia D.B. proponeva ricorso per cassazione articolato in tre motivi cui resisteva con controricorso l’Agenzia delle Entrate.
Motivi della decisione
che:
1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduceva la nullità della sentenza e del procedimento per essere stato l’atto di appello proposto e sottoscritto da un soggetto che non rivestiva la qualifica di Direttore pro tempore della Direzione Provinciale appellante.
2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente deduceva la violazione e falsa applicazione degliartt. 1414 e 1415 c.c., per non avere la Commissione Tributaria Regionale considerato che la simulazione assoluta e la risoluzione per mutuo dissenso hanno determinato l’eliminazione dell’atto di liberalità posto a base della revoca delle agevolazioni prima casa e che il ricorrente non ha mai inteso “spendere fiscalmente l’atto di donazione”.
3. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente deduce l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia per non avere la sentenza impugnata sufficientemente motivato in ordine all’eccezione di mancata sottoscrizione dell’atto di appello da parte del Direttore pro tempore ed in ordine alla titolarità del diritto di proprietà del bene in capo al ricorrente.
Il primo motivo è infondato.
Ed invero, a prescindere dal rilievo che in atti vi è un’apposita delega rilasciata dal Direttore della Direzione Provinciale di Lodi sottoscritta in data antecedente alla proposizione dell’appello, va comunque rilevato che “In tema di contenzioso tributario, delD. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,art.10e art.11, comma 2, riconoscono la qualità di parte processuale e conferiscono la capacità di stare in giudizio all’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate nei cui confronti è proposto il ricorso, organicamente rappresentato dal direttore o da altra persona preposta al reparto competente, da intendersi con ciò stesso delegata in via generale, sicché è validamente apposta la sottoscrizione dell’appello dell’ufficio finanziario da parte del preposto al reparto competente, anche ove non sia esibita in giudizio una corrispondente specifica delega, salvo che non sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all’ufficio appellante o, comunque, l’usurpazione del potere d’impugnare la sentenza” (Cass. Sez. 5, n. 6691/2014; Cass. Sez. 5, n. 12768/2006).
La provenienza della sottoscrizione da parte del soggetto che ha il potere di impegnare l’Amministrazione finanziaria si presume anche nel caso di sottoscrizione illeggibile salvo che non se ne dimostri la falsità o l’usurpazione (vedi Cass., Sez. 8332/2016).
Nel caso di specie la circostanza della non appartenenza del sottoscrittore all’ufficio appellante e quella dell’usurpazione del relativo non sono state neppure allegate.
Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso.
Va premesso che il negozio simulato exart. 1414 c.c., non produce effetti tra le parti e, tuttavia, produce effetti nei confronti dei terzi in baseall’art. 1415 c.c., secondo cui la simulazione non può essere opposta dalle parti contraenti ai terzi, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di simulazione.
Non vi è dubbio, pertanto, che il negozio simulato, nel caso di specie la donazione trascritta exart. 2643 c.c., sia opponibile all’Erario, in quanto terzo rispetto alla simulazione (vedi in tal senso Cass. Sez. 5, n. 1568/2014), sicché l’atto di donazione determina il venir meno di una condizione giustificativa del regime delle agevolazioni “prima casa”, ovvero che l’immobile non sia venduto o donato prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di acquisto.
Non può assumersi, inoltre, che l’atto di risoluzione stipulato in data 5 ottobre 2009 innanzi al Notaio G. abbia efficacia risolutoria degli effetti derivanti dall’atto di donazione, atteso che l’effetto risolutorio attiene unicamente ai rapporti tra le parti e non già ai terzi, come si desumedall’art. 1373 c.c..
Ed invero, secondo la prevalente dottrina, il mutuo dissenso può, a rigore, rappresentare una causa di risoluzione dei soli contratti ad effetti obbligatori e non dei contratti ad effetti traslativi ponendosi in evidenza come i contratti ad effetti traslativi esauriscano la loro funzione nel momento in cui viene prestato il consenso, sicché, con riferimento ad essi, può solo ipotizzarsi un contratto ad effetti opposti a quelli traslativi già prodotti e non il mutuo dissenso che, come causa risolutiva tipica del contratto, presuppone che il rapporto giuridico sussista e permanga in vigore. A seguito del mutuo dissenso il rapporto giuridico costituito con il contratto viene meno con effetto retroattivo ma sono fatti salvi i diritti dei terzi.
Non può ritenersi, pertanto, che nel caso di specie detto atto, peraltro stipulato in data successiva alla notifica dell’avviso di liquidazione diretto al recupero delle imposte in misura ordinaria, abbia efficacia retroattiva elidendo completamente con riguardo ai terzi gli effetti derivanti dalla stipula dell’atto di donazione.
Ed invero in tema di imposta di registro la S.C. ha negato l’efficacia retroattiva del mutuo dissenso affermando che “…l’applicazione delD.P.R. 26 aprile 1986, n. 131,art.38, che prevede la restituzione dell’imposta per la parte eccedente la misura fissa nel caso di nullità o annullamento dell’atto per causa non imputabile alle parti, è limitata, in considerazione del dato letterale e della sua “ratio”, alle sole ipotesi di nullità o annullamento dell’atto per patologie ascrivibili a vizi esistenti “ab origine”, e con esclusione di quelli sopravvenuti o relativi ad inefficacia contrattuale derivante da altre e diverse ragioni. (Nella specie, la S.C. ha escluso il diritto alla restituzione dell’imposta a seguito della retrocessione del bene determinata dalla successiva pattuizione di risoluzione del contratto originario), (Cass., Sez. 6- 5, n. 791/2015).
Ed ancora ha ritenuto che “In tema di imposta di registro, il contratto con il quale viene convenuta la risoluzione del contratto di vendita con riserva di proprietà di un immobile, comportando la retrocessione del bene oggetto del contratto risolto (cosa che per la legge di registro si verifica anche nella ipotesi di vendita con riserva di proprietà, dato che tale normativa considera detta vendita immediatamente produttiva dell’effetto traslativo), deve essere assoggettato alla imposta proporzionale da applicarsi con la aliquota prevista per i trasferimenti immobiliari” (Cass., Sez. 5075/1998).
Il terzo motivo di ricorso è assorbito.
Conclusivamente il ricorso va rigettato.
La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
– rigetta il ricorso;
– condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida nella misura di Euro 2900,00, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 giugno 2018.
Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2018

L’onere della prova dei presupposti di applicabilità dell’art. 170 c.c., grava su chi intende avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 21902/2016 proposto da:
R.L., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati LUIGI CINI, CRISTIAN PICCIOLI giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
EQUITALIA SERVIZI DI RSCOSSIONE SPA, già EQUITALIA CENTRO SPA in persona del procuratore pro tempore Dr.ssa C.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MUZIO CLEMENTI 48, presso lo studio dell’avvocato PIEREMILIO SAMMARCO, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 254/2016 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 26/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/05/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto;
udito l’Avvocato CRISTIAN PICCIOLI;
udito l’Avvocato PIERAMILIO SAMMARCO;
Svolgimento del processo
1. R.L. ricorre, affidandosi a sei motivi illustrati anche con memoria, per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Ancona che aveva respinto l’impugnazione da lui proposta avverso la pronuncia del Tribunale di Pesaro di rigetto della domanda avanzata nei confronti di Equitalia Marche Spa (già Marcheriscossioni Spa) per ottenere il risarcimento dei danni a lui derivati dall’iscrizione – a suo dire illegittima – di due distinte ipoteche, iscritte sugli immobili oggetto del fondo patrimoniale che aveva costituito alcuni anni prima.
Il R. aveva dedotto, nei gradi di merito, che l’iscrizione ipotecaria relativa agli importi da lui dovuti alla società di riscossione, per cartelle esattoriali relative a sanzioni amministrative per violazione del codice della strada ed per omesso pagamento di tributi, doveva essere ricondotta a debiti estranei ai bisogni della famiglia ed, in quanto tale, doveva ritenersi illegittima per violazionedell’art. 170 c.c..
2. L’intimata ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, exart. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza in relazioneall’art. 132 c.p.c., n. 2, per erronea indicazione, sia nell’epigrafe che nel dispositivo, del soggetto giuridico convenuto e cioè “Equitalia Marche Spa” e non “Equitalia Centro Spa”, società che si era costituita con autonomo atto, nel corso del giudizio d’appello.
1.2 Con il secondo motivo, lamenta, exart. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione degliartt. 167 e 170 c.c., anche in relazioneall’art. 2697 c.c.:
assume che i giudici d’appello, con la pronuncia impugnata, avevano impropriamente posto a suo carico l’onere della prova concernente l’estraneità, ai bisogni della famiglia, del fatto che aveva generato i crediti per cui era stata iscritta l’ipoteca; lamenta altresì che non era stato considerato che il creditore era a conoscenza di tale circostanza, vista la natura sanzionatoria e non riparatoria dell’esecuzione.
1.3 Con il terzo motivo, il ricorrente, ex art. 360, comma 1, n. 4, deduce la nullità della sentenza per violazionedell’art. 112 c.p.c., ed, exart. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione degliartt. 112, 115, 167 e 342 c.p.c., in relazioneall’art. 2697 c.c.: lamenta che, nonostante la società di riscossione non avesse contestato la dedotta estraneità dei crediti ai bisogni familiari ed avesse prodotto le cartelle esattoriali comprovanti la fonte del credito, la Corte non aveva esaminato l’eccezione da lui mossa nè, applicando correttamente l’art. 115, aveva ritenuto incontestati i fatti dedotti.
1.4 Con il quarto ed il quinto motivo, il R., exart. 360 c.p.c., n. 3, deduce la violazione e falsa applicazione degliartt. 112, 113, 132, 342 e 345 c.p.c., in relazione ai crediti derivanti da tributi che la Corte aveva ritenuto oggetto di pronuncia del primo giudice, nonostante che essa fosse riferita soltanto alle sanzioni amministrative: lamenta che in tal modo, i giudici d’appello avevano impropriamente integrato la motivazione, travalicando, con ciò, i propri poteri. Assume, conseguentemente, che sulla specifica questione – in relazione alla quale era fondata una parte, sia pur quantitativamente inferiore del complessivo credito – doveva ritenersi che la Corte aveva omesso di pronunciarsi.
1.5 Con il sesto motivo, infine, lamenta, exart. 360 c.p.c., n. 3, la violazione o erronea applicazione degliartt. 1226, 2043 e 2056 c.c., della L. n. 602 del 1973, art. 77, e degliartt. 23 e 53 Cost., per manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte territoriale aveva affermato che egli non aveva subito, comunque, alcun danno risarcibile.
2. Il primo motivo è manifestamente infondato in ragione di quanto previstodall’art. 110 c.p.c.: Equitalia Centro Spa, infatti, è succeduta, nel corso del giudizio d’appello, ad Equitalia Marche Spa ed il giudizio è regolarmente proseguito nei suoi confronti.
Pertanto l’erronea indicazione della ragione sociale nell’epigrafe della sentenza costituisce una mera irregolarità che non configura il vizio dedotto.
3. Gli altri motivi proposti devono essere congiuntamente esaminati per la stretta connessione logica che li accomuna: essi sono tutti infondati.
Le censure mosse alla sentenza impugnata, infatti, sono complessivamente incentrate sulla questione concernente l’aggredibilità del fondo patrimoniale per crediti esattoriali (nel caso in esame consistenti in sanzioni amministrative ed in omissioni contributive) questione che, tuttavia, è posta sullo sfondo della vicenda concernente la presente controversia la quale ha per specifico oggetto un’azione risarcitoria e non riguarda i possibili rimedi azionabili nell’ambito del processo esecutivo.
3.1. Al riguardo, deve precisarsi che questa Corte, dopo alcuni arresti (cfr. Cass. 19667/2014, Cass. 15354/2015 e Cass. 10794/2016) che avevano affermato che l’esecuzione richiamatadall’art. 170 c.c., fosse estranea all’iscrizione ipotecaria che, quindi, doveva ritenersi generalmente consentita, ha statuito più specificamente, con principio al quale questo Collegio intende dare continuità, che “in tema di riscossione coattiva delle imposte, l’iscrizione ipotecaria di cuiD.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77, è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicatedall’art. 170 c.c., sicché è legittima solo se l’obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l’estraneità ai bisogni della famiglia” (cfr. Cass. 23876/2015).
In conseguenza di ciò, il debitore deve necessariamente dimostrare non solo la regolare costituzione del fondo patrimoniale e la sua opponibilità al creditore procedente, ma anche che il debito nei confronti di tale soggetto sia stato contratto per scopi estranei alle necessità familiari.
3.2 Ciò posto, i beni costituenti fondo patrimoniale non possono essere sottratti all’azione esecutiva dei creditori quando lo scopo perseguito nell’obbligazione sia quello di soddisfare i bisogni della famiglia, da intendersi non in senso oggettivo, ma come comprensivi anche dei bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione dell’indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto, in conseguenza delle possibilità economiche familiari.
E, al riguardo, è stato affermato che “l’onere della prova dei presupposti di applicabilitàdell’art. 170 c.c., grava su chi intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale, sicché, ove sia proposta opposizione, exart. 615 c.p.c., per contestare il diritto del creditore ad agire esecutivamente, il debitore opponente deve dimostrare non soltanto la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore procedente, ma anche che il suo debito verso quest’ultimo venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia, a tal fine occorrendo che l’indagine del giudice si rivolga specificamente al fatto generatore dell’obbligazione, a prescindere dalla natura della stessa: pertanto, i beni costituiti in fondo patrimoniale non potranno essere sottratti all’azione esecutiva dei creditori quando lo scopo perseguito nell’obbligarsi fosse quello di soddisfare i bisogni della famiglia, da intendersi non in senso meramente oggettivo ma come comprensivi anche dei bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione dell’indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto, in conseguenza delle possibilità economiche familiari”. (cfr. Cass. 4011/2013; Cass. 5385/2013) 3.3. Tanto premesso, il secondo ed il terzo motivo, concernenti proprio l’erronea ripartizione dell’onere probatorio, sono infondati in quanto la Corte territoriale, nel porre a carico del ricorrente l’onere di provare l’estraneità dei crediti ai bisogni familiari, ha fatto corretta applicazione dei principi sopra riportati.
3.4. Ma anche le censure contenute nel quarto e nel quinto motivo non hanno pregio: in primo luogo perché è consentito alla Corte, nell’ambito del devolutum, di integrare la motivazione (cfr. Cass. 4889/2016), motivazione che, nel caso in esame – in cui l’oggetto della lite erano e sono le pretese complessivamente contenute nelle cartelle esattoriali oggetto di esecuzione non si ritiene abbia travalicato il perimetro entro il quale erano stati proposti i motivi d’appello.
In secondo luogo, la natura del tributo non contraddice, in mancanza di prova contraria della quale era onerato il ricorrente, la circostanza che i crediti portati dai titoli esecutivi in esame, sia per violazioni del codice della strada sia per omesso pagamento di tributi (non meglio identificati), riguardassero esigenze familiari.
3.5. Infine, anche il sesto motivo è infondato.
Si osserva, infatti, che in ragione della natura risarcitoria della causa, non risulta che il R. abbia subito alcun danno ingiusto: il ricorrente, infatti, era – comunque – tenuto a pagare le sanzioni a lui inflitte, visto che, per ciò che emerge dagli atti, le cartelle esattoriali non furono oggetto di opposizione, con la conseguenza che il credito doveva ritenersi definitivamente accertato ed oggetto di legittima pretesa.
3.6. Una diversa soluzione legittimerebbe, in modo improprio, l’utilizzo del fondo patrimoniale (istituto che ha la finalità di apprestare misure di protezione per i bisogni economici della famiglia) a scopo elusivo: al riguardo, il richiamo della Corte territoriale ai principi concernenti la solidarietà economica e la ratio degliartt. 23 e 53 Cost. (cfr. pag. 11 della sentenza) configura una corretta applicazione delle fattispecie in esame, consentendo un corretto bilanciamento delle diverse esigenze.
4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002,art.13, comma 1quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 6200,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso spese generali nella misura di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002,art.13, comma 1quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma del comma ibis dello stesso art. 13.

L’addebito della separazione non pregiudica il diritto all’assegno per il mantenimento della prole

Cass. Civ. sez. 28 agosto 2018, n. 21272
Fatto e Diritto
Rilevato che
Il Tribunale di Napoli ha dichiarato la separazione dei coniugi D.L. e N.Z. con addebito alla L., per abbandono, insieme ai due figli, della casa familiare e ha imposto, a carico del sig. N.Z. un assegno per il mantenimento dei figli pari a 1.000 euro mensili. La Corte di appello, confermando nel resto la decisione di primo grado ha elevato la misura di tale assegno sino a 2.500 euro mensili.
2. Ricorre per cassazione Z. affidandosi a quattro motivi di impugnazione: a) omessa pronuncia su una
eccezione determinante ai fini della decisione. Violazione dell’art. 112 c.p.c. alla luce dell’art. 360 n. 4 c.p.c.; b) omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, ex art. 360 n. 5 c.p.c. in relazione all’art. 342 c.p.c.; c) violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.; d) violazione e falsa applicazione dell’art. 2932 c.c. in combinato disposto con gli artt. 155 c.c. prima della riforma di cui all’art. 5 del decreto legislativo n. 154 del 28 dicembre 2013 e altrimenti in combinato disposto con l’art. 377 ter c.c. e violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.
3. Si difende con controricorso D.L..
Ritenuto che
4. Con i primi tre motivi il ricorrente lamenta che la Corte di appello non ha pronunciato o comunque non ha di fatto esaminato e, in ogni caso, ha erroneamente deciso sulla sua eccezione di inammissibilità dell’appello ex art. 342 c.p.c.
5. I motivi sono infondati. La Corte di appello ha esplicitamente respinto l’eccezione di inammissibilità
dell’appello sollevata dall’appellato e ha motivato tale rigetto in relazione alla specifica e chiara indicazione delle parti contestate della motivazione della decisione di primo grado e delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto nonché in relazione alle circostanze rilevanti da cui secondo l’appellante deriva la violazione di legge dedotta con riferimento ai capi della sentenza di primo grado impugnati. Dalla stessa lettura delle conclusioni dell’atto di appello, riportate nella parte espositiva della motivazione, risulta la correttezza di tale valutazione perché emerge chiaramente che la L. ha impugnato la sentenza di primo grado ritenendola non conforme ai parametri normativi e giurisprudenziali in materia di determinazione dell’assegno di mantenimento dei figli e sotto il profilo fattuale ha messo in rilievo che ella ha perso la unica fonte di reddito che derivava dall’attività svolta, “in nero”, in favore del marito, che è attualmente costretta a vivere nella angusta abitazione della madre insieme ai figli e che questi ultimi hanno la legittima aspirazione di conservare, almeno tendenzialmente, il tenore di vita goduto prima della separazione, quanto meno potendo disporre di una abitazione adeguata in cui risiedere insieme alla madre e per la quale si rende necessario il pagamento di un canone di locazione indicativamente quantificato in 1.500 euro mensili. Va pertanto escluso che la Corte di appello abbia omesso l’esame di fatti decisivi, peraltro non indicati dal ricorrente, ovvero che abbia reso una motivazione apparente o violato o falsamente applicato le disposizioni dell’art. 112 e 342 c.p.c.
6. Con il quarto motivo N.Z. deduce violazione di legge quanto alla decisione di elevare l’ammontare
dell’assegno perché in violazione delle norme sull’assegno di mantenimento dei figli e sulla prova.
Rileva in particolare di aver costituito una nuova famiglia e di essere padre di due figli avuti dalla sua attuale
partner. Contesta le argomentazioni della Corte di appello sulla disponibilità di una florida situazione economica e patrimoniale, che secondo la Corte territoriale sarebbe stata parzialmente occultata dall’odierno ricorrente, che non ha prodotto le ultime dichiarazioni dei redditi e ha dimostrato di sottostimare i redditi dell’azienda familiare, nonché sulla insufficienza dell’assegno di mantenimento dei figli così come determinato in primo grado.
7. Il motivo è inammissibile perché, nonostante sia formulato con la prospettazione di violazioni e false
applicazioni di norme di legge, che sono rimaste del tutto generiche e non motivate, consiste in realtà in una contestazione delle valutazioni di merito compiute dalla Corte di appello secondo un iter motivazionale coerente e basato sulla ricostruzione del tenore di vita dei figli precedentemente alla separazione e sulla ricostruzione delle disponibilità economiche dei coniugi.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi euro 4.100, di cui 100 per spese, oltre accessori di legge e spese forfettarie.
Dispone che in caso di pubblicazione della presente ordinanza siano omesse le generalità e gli altri elementi identificativi delle parti.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 13 comma 1 bis del D.P.R. n. 115/2002

controllo giudiziario sulla legittimità degli accordi siglati in sede di negoziazione assistita.

Tribunale di Genova, decreto 20 gennaio 2018
Il Presidente, Francesco Mazza Galanti,
a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 17.1.2018, nel procedimento avente ad oggetto
l’autorizzazione riguardante l’accordo “a seguito di negoziazione assistita per la modifica delle
condizioni di divorzio poste dalla sentenza n. 2455/2017 del Tribunale di Genova”, promosso da:
P____, rappresentato e difeso dall’Avv. ______, presso il cui studio in Chiavari è elettivamente
domiciliato in forza di procura in atti,
e R______, rappresentata e difesa dall’Avv. ______ presso il cui studio in Genova è elettivamente
domiciliata in forza di procura in atti,
sentito l’Ufficio del Pubblico Ministero,
ha pronunciato il seguente
DECRETO
Va premesso che, a seguito della separazione consensuale intervenuta tra i signori P____ e
R_____, omologata dal Tribunale di Chiavari in data 21.9.2007, il Tribunale di Genova, con
sentenza in data 21.9.2017, ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio a
suo tempo contratto dai predetti coniugi.
Successivamente le parti, con il menzionato accordo a seguito di negoziazione assistita, hanno
inteso definire convenzionalmente ogni controversia (civile e penale) tra di essi insorta anche
in modifica delle condizioni previste nella citata sentenza di divorzio. In particolare, tenuto
conto della difficoltà dichiarata dal signor P____ di versare l’assegno di mantenimento per i
due figli nella misura di euro 700,00 mensili (così come stabilito dal Tribunale nella
menzionata sentenza), essi, da un lato, hanno determinato il contributo di mantenimento dei
figli a carico del padre nella misura di euro 450,00 mensili, oltre al 50% delle spese
straordinarie, dall’altro, hanno definito in via transattiva il credito vantato dalla signora
R_____ (nella affermata misura di euro 39.985,78) nei confronti dell’ex coniuge a titolo di
assegni di mantenimento non corrisposti e/o parzialmente corrisposti. Più precisamente, con
riguardo a tale ultimo aspetto, il signor P____, dichiarando di avvalersi del contributo dei
propri genitori, ha corrisposto alla ex moglie la somma di euro 32.000,00, dalla stessa
accettati “a saldo e stralcio e definizione di ogni di lei diritto e maggiore pretesa
esclusivamente per le causali ed i riferimenti temporali” indicati in atti.
In data 13.12.2017, le parti depositavano nella Cancelleria della Procura della Repubblica
presso questo Tribunale l’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione
assistita, ai sensi della legge n. 162/2014, con il quale intendevano formalizzare le modifiche
alle condizioni di divorzio previste nella sentenza n. 2455/2017 del Tribunale di Genova.
Il giorno successivo, vale a dire il 14.12.2017, il Pubblico Ministero, tenuto conto del fatto
che l’accordo tra gli ex coniugi prevedeva una “riduzione consistente del contributo
economico mensile a carico del P____ per il mantenimento dei figli”, esprimeva l’opinione
che detto accordo non fosse rispondente all’interesse della prole e, pertanto, ai sensi dell’art.
6, comma 2, del D.L. n. 132/2014, convertito nella Legge n.162/2014, trasmetteva gli atti al
Presidente del Tribunale per quanto di competenza.
Pervenuti gli atti a questo Ufficio in data 18.12.2017, questo Presidente, il 20 dicembre u.s.,
emetteva decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi della disposizione citata dal Pubblico
Ministero, disponendo la prevista comparizione delle parti avanti a sé, previa apertura di un
procedimento di volontaria giurisdizione.
Alla prevista udienza del 17 gennaio, le parti sono comparse avanti allo scrivente unitamente
ai loro difensori che, in precedenza, avevano depositato memorie autorizzate di analogo
tenore al fine di meglio illustrare le ragioni che erano state determinanti al fine di
sottoscrivere il citato accordo di negoziazione assistita.
Alla stessa udienza compariva il Pubblico Ministero il quale, re melius perpensa, esaminate le
memorie delle parti, mutava il proprio convincimento ritenendo giustificata la riduzione
dell’assegno destinato ai figli. In proposito, egli osservava che, proprio nell’ambito della
causa di divorzio, gli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza avevano consentito di
appurare che il signor P____ era privo di beni mobili (salvo uno scooter) e immobili,e
neppure era titolare di rapporti bancari e/o postali capienti e/o di deposito titoli.
I legali delle parti, preso atto delle conclusioni del Procuratore della Repubblica Aggiunto,
chiedevano che questo giudice volesse autorizzare l’accordo cui le parti erano pervenute a
seguito della più volte menzionata negoziazione assistita.
Tutto ciò premesso, prima di affrontare il merito della decisione, non si può fare a meno di
brevemente soffermarsi su alcuni aspetti processuali del presente procedimento. E, infatti,
come è stato opportunamente sottolineato (si v. ad es. Trib. Torino, decreto 27 settembre
2016, Pres. est. Castellani), appare “piuttosto ardua” l’individuazione del corretto iter
processuale da seguire nel caso in cui il Pubblico Ministero non ritenga di poter autorizzare
l’accordo negoziale tra le parti e lo trasmetta al Presidente del Tribunale. Tuttavia, in adesione
con quanto sostenuto dalla giurisprudenza di merito (si v. oltre alla pronuncia sopra citata,
Trib. Torino, decreto 15 gennaio 2015, Pres. est. Tamagnone, Trib. Termini Imerese, decreto
24 marzo 2015; Trib. Torino, decreto 20 aprile 2015, Pres. est. Castellani), non v’è dubbio
che anche il presente procedimento debba essere ricondotto al rito camerale (come affermato
anche da questo giudice nel citato decreto di fissazione udienza del 20.12.2017). E’ altrettanto
pacifico che al giudicante debba essere riconosciuta piena autonomia di valutazione rispetto al
diniego espresso dal Pubblico Ministero. In argomento, è il caso di precisare che, se è vero
che proprio la riconducibilità lato sensu alla procedura in camera di consiglio consentirebbe
di ipotizzare il ricorso ad una decisione collegiale, tuttavia, proprio la particolarità del rito
prevista dalla normativa in materia di negoziazione assistita, induce a ritenere non solo
legittima, ma più coerente al sistema prefigurato dal legislatore una decisione monocratica da
parte del giudice designato (in questo senso, oltre ai precedenti sopra richiamati, cfr. anche
Trib. Palermo, Sez. I, 1 dicembre 2016). E, infatti, se è previsto, dal citato art. 6 del D.L. n.
132/2014 che nella prima (e di regola ultima) fase, l’autorizzazione all’accordo raggiunto
dalle parti in sede di negoziazione assistita (anche in relazione alle previsioni riguardanti i
figli) è di competenza del Pubblico Ministero, non vi è motivo di non attribuire la competenza
in via esclusiva al Presidente del Tribunale (o al magistrato da questi designato) in caso di
diniego dell’autorizzazione da parte del suddetto Ufficio.
Venendo al caso in esame, la particolarità dello stesso è che, avanti a questo giudice, il
Procuratore della Repubblica Aggiunto ha mutato il proprio orientamento, mostrando di
ritenere conforme all’interesse dei figli la convenzione di negoziazione assistita cui i genitori
erano pervenuti. E, tuttavia, stante l’impossibilità di far regredire il procedimento alla prima
fase, ormai esaurita, non pare dubbio che sia il Presidente, appunto in veste monocratica, a
dovere assumere la decisione a suo tempo denegata dall’Ufficio di Procura.
Venendo al merito, come si è appena osservato, la riduzione dell’entità dell’assegno di
contribuzione al mantenimento dei figli posto a carico del padre, è stata ritenuta “necessitata”
dallo stesso Pubblico Ministero, a fronte delle difficoltà lavorative del signor P___ e della sua
attuale condizione economica. In ogni caso, attualmente, il padre appare in grado (forse anche
con il contributo dei propri genitori) di garantire il pagamento dell’assegno mensile di
mantenimento in questione, così come stabilito in sede di negoziazione, i figli non risultano
pregiudicati dal nuovo accordo e, come è stato evidenziato, la loro madre ha potuto ottenere
dall’ex coniuge una somma non irrilevante (così da definire il pregresso contenzioso
economico), motivo per cui, anche in relazione a tale ultimo profilo, gli stessi figli potranno
indirettamente beneficiare dell’accordo economico cui i genitori sono pervenuti.
In definitiva, alla luce di quanto sopra esposto, l’accordo tra i coniugi può essere autorizzato
non risultando contrastante con gli interessi della prole.
P.Q.M.
Visto l’art. 6 del D.L. n. 132/2014, convertito nella L. n. 162/2014,
autorizza l’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita, ai sensi dell’art. 6 del D.L. n.
132/2014, tra il signor P____ e la signora R______, in data 6.12.2017, in punto modifica delle
condizioni di divorzio previste dalla sentenza del Tribunale di Genova n. 2455/2017

Il beneficiario può essere collocato in casa di cura con il consenso dell’ads

Tribunale di Vercelli
Ufficio del Giudice tutelare
Decreto 28 marzo 2018
Est. Bianconi;
TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE – VOLONTARIA GIURISDIZIONE
UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE
RGV 733 2017 (Apertura amministrazione di sostegno (artt. 404 e segg., c.c.) )
Oggi 28.3.2018, ad ore 09.30, il Giudice tutelare dott. Carlo Bianconi si recava presso
l’abitazione della beneficiaria A. B., di anni 83 ed in atti generalizzata, unitamente
all’Avvocato Mattia Bazzano del Foro di Vercelli, ADS nominato nell’interesse della
medesima.
L’abitazione è sita in *****.
Suonato il campanello, la beneficiaria si avvicinava alla porta di ingresso, ma non riusciva
in alcun modo ad aprirla.
Affacciatasi alla finestra, ella ha mostrato di non riconoscere l’ADS, che si era recato dalla
B. (per la quinta volta in pochi mesi) appena il 12.3.2018.
Tantomeno, riconosceva il GT, visto solo all’udienza 11.7.2017.
Ciò nonostante, mostrandosi sorridente, interloquiva con l’ADS, cercando di seguire le
istruzioni di questi, che la invitava ad aprire la porta, chiedendole se vi fossero delle chiavi
inserite (ovvero, diversamente, se le stesse fossero in qualche cassetto).
Fallito ogni tentativo, l’ADS era costretto, senza alcuna opposizione da parte della
beneficiaria (che, anzi, si adoperava per alzare ulteriormente la tapparella), ad entrare nella
abitazione attraverso la finestra (sic).
Quivi il medesimo riscontrava l’assenza di chiavi nella toppa interna della porta di
ingresso, che era peraltro chiusa con alcune mandate, con conseguente impossibilità di
apertura dall’interno.
La beneficiaria ribadiva – a modo suo – di non sapere dove fossero le chiavi e
soggiungeva: “le ha lei” (riferendosi, con ogni probabilità a C. D., compagna del figlio
defunto della beneficiario, che occupa sine titulo la villetta prospiciente l’abitazione della
beneficiaria, di proprietà esclusiva di quest’ultima).
L‘ADS procurava l’ingresso del GT attraverso l’apertura di una porta finestra prospiciente
il portico di ingresso (soluzione, questa, che la beneficiaria neppure aveva preso in
considerazione).
La beneficiaria faceva accomodare ADS e GT nella cucina, e si appartava per vestirsi; ella,
infatti, aveva accolto i medesimi con indosso una camicia da notte, ed in mutande.
La casa si presentava in discrete condizioni quanto all’ordine; essa, di fatto, è costituita da
una camera da letto, da una cucina, e da un bagno; un’ulteriore stanza era chiusa a chiave,
ed era impossibile accedervi.
Nella cucina, il pavimento era piuttosto sporco, il frigorifero era sostanzialmente vuoto e vi
era un fornello a gas – spento – con una pentola contenente una minestra (verosimilmente il
pranzo della beneficiaria, la quale affermava di “cucinare da sola”).
La B. non riusciva a rispondere alla domanda se fosse in possesso di un telefono; l’ADS
recuperava un cellulare dal di lei comodino (dopo averle chiesto il permesso), ma la
beneficiaria non si mostrava minimamente in grado di comporre un qualsivoglia numero.
Ella riferiva di passare la giornata tra la stanza da letto e la cucina, ove usa sedersi vicino
alla finestra e guardare il passaggio sul corso Vittorio Veneto.
Presentava una enorme difficoltà e precarietà nell’incedere e nel compiere le operazioni
più basilari, quali la seduta; affermava di soffrire di forti dolori alla schiena.
Riferiva di non assumere alcun medicinale (anche se l’ADS mostrava ricetta del medico di
base che prescrive l’assunzione di due farmaci al giorno, la cui presenza in casa non era
dato riscontrare).
Incorreva in numerosissime defaillances riguardo gli argomenti più semplici; proferiva
frasi inattendibili (ad esempio, di voler prendere la bicicletta per recarsi al cimitero) e si
contraddiceva più volte. Non era in grado di riferire la data odierna, nemmeno con
riferimento all’anno 2018.
Riferiva di non gradire un ricovero in casa di riposo, né l’assunzione di una badante, ma
non era in grado di spiegare le motivazioni della “sua decisione”.
Ciò premesso, si osserva quanto segue.
Si danno per richiamati:
– la relazione iniziale dell’ADS;
– l’istanza 26.2.2018 dell’ADS volta ad ottenere il conferimento dei poteri finalizzati al
ricovero della beneficiaria in RSA;
– il relativo decreto 27.2.2018 di questo GT;
– la relazione 13.3.2018 dell’ADS;
– le relazioni di CTU in atti;
alla luce di quanto sopra, e di quanto oggi riscontrato, emerge evidente la gravissima
condizione di precarietà, fragilità ed asservimento della beneficiaria.
Sinteticamente.
Ella, persona in possesso di un cospicuo patrimonio, vive in uno spoglio e sporco
appartamentino “di servizio”, rispetto alla sua abitazione storica (di cui è proprietaria
esclusiva), oggi occupata sine titulo dalla “nuora”.
Trascorre le giornate dapprima allettata sino a tarda ora, e quindi seduta su di una sedia in
cucina, sostanzialmente senza fare niente, e da sola.
Riceve evidentemente solo le visite della “nuora”, che probabilmente si adopererà per
cucinarle qualche pasto semplice, e, auspicabilmente (ma è lecito dubitarne),
somministrarle i farmaci.
È di fatto segregata in casa: ella ha mostrato con disarmante evidenza di non essere in
grado di uscire dalla abitazione, chiusa con una chiave in possesso di terzi (lo stesso
avvenne in sede di secondo accesso del CTU).
Non riesce a deambulare, e rischia di inciampare ad ogni pie’ sospinto.
Fatica nel sedersi e nel compiere le operazioni più semplici.
La casa è priva di strumenti di sostegno per persone con ridotta mobilità, anche nel bagno,
e caratterizzata dalla presenza di un (pericolosissimo) fornello a gas.
La beneficiaria non è assolutamente in grado di chiamare aiuto con il telefono cellulare,
che non ricorda dove ripone, e in ogni caso non sa utilizzare.
Non ha coscienza di malattia e non assume farmaci di propria iniziativa.
Ha mostrato di esporsi ingenuamente ed acriticamente a qualunque richiesta di terzi: ella
non ha riconosciuto l’ADS e tantomeno il GT: nondimeno, si è adoperata per farli entrare
nella sua abitazione (lo stesso avvenne in sede di secondo accesso del CTU); quando i
medesimi erano seduti con lei al tavolo della cucina, non ha avuto esitazioni nel concedere
al primo di assentarsi per andare nella sua camera da letto a recuperare il telefono; ove si
fosse trattato di malintenzionati, ella sarebbe stata esposta facilmente ad ogni tipo di
pericolo.
Alla luce di tutto ciò si impone la immediata adozione di provvedimenti tutelanti per la sua
salute.
L’assunzione di una “badante” per 24 ore giornaliere è una strada ad oggi impercorribile;
in primis, l’immobile, almeno per come visionato, non è idoneo ad accogliere una
lavoratrice nel rispetto della normativa di settore (potrebbe verosimilmente esserlo la villa
prospiciente, ma solo in caso di sua liberazione coattiva; si invita espressamente l’ADS a
valutare iniziative in tal senso); in secondo luogo, l’atteggiamento della “nuora” – che,
appunto, occupa l’immobile di fronte – porterebbe a continui e gravi diverbi, con
appesantimento dei rapporti familiari e di lavoro, e costante conflittualità: prova ne siano le
relazione antecedenti l’apertura della procedura del Sindaco di Villata, che in più occasioni
ebbe modo di scontrarsi con tale soggetto, nonché quanto evidenziato dal CTU e dall’ADS
in occasione del secondo accesso del perito.
La soluzione della vicenda passa necessariamente attraverso un celere inserimento in RSA
della beneficiaria.
Dal punto di vista giuridico, tale operazione è sicuramente lecita e ammissibile nell’ambito
della presente misura di protezione, e ciò anche indipendentemente dal dissenso (peraltro
“di facciata”) della beneficiaria.
Innanzitutto, l’art. 358 c.c. – norma che dispone che il minore in tutela (dunque
l’interdetto) non può abbandonare l’istituto cui è stato destinato senza il permesso del
tutore – disciplina una limitazione, o comunque un effetto, della interdizione, ed è dunque
estensibile al beneficiario di ADS ex art. 411, u.c., c.c., non essendovi ragioni letterali per
ritenere il contrario.
Né si dica che ciò comporterebbe la necessità di aggravamento della misura di ADS, con
conversione della stessa in tutela: da un lato, per la considerazione tecnica appena
illustrata; dall’altro, per le deleterie conseguenze sulle tempistiche processuali, specie
nell’ipotesi in cui la richiesta di ricovero pervenga allorquando (come nel caso in esame) la
misura di ADS sia già aperta; in tal caso, infatti, il provvedimento del Giudice tutelare,
nell’ambito della ADS, può essere adottato ad horas, laddove lo switch procedimentale
verso la misura di tutela dovrebbe necessariamente seguire la (barocca) trafila di cui all’art.
413, u.c., c.c., con trasmissione degli atti al Pubblico Ministero e successiva instaurazione
della procedura di interdizione.
In ultimo, il consenso del beneficiario, tanto alla misura di amministrazione di sostegno,
quanto al compimento degli atti ad essa relativi, non costituisce condizione indefettibile;
non si capirebbe altrimenti il senso dell’art. 410 c.c., che tale dissenso disciplina,
prevedendo per l’appunto il ricorso al GT; non si comprenderebbe il dictum di Cass. Sez. I,
nr. 22602/2017 (punto 18.6) nella parte in cui afferma che, al ricorrere dei presupposti, e
perdurante il rifiuto del beneficiando, “la scelta della nomina dell’amministratore di
sostegno s’impone laddove la riluttanza della persona fragile si fondi su un senso di
orgoglio ingiustificato”; non si capirebbe infine, e paradossalmente, lo stesso istituto della
ADS, che rimarrebbe di fatto svuotato e privo di significato, se l’ADS dovesse
acriticamente seguire ogni volontà della persona beneficiaria (anche laddove essa
costituisse palese estrinsecazione della patologia).
Nel caso in esame, la beneficiaria in ben due occasioni (esame del GT all’udienza di luglio
Copyright © – Riproduzione riservata Pagina 4 di 6
2017 e primo esperimento peritale dell’ottobre 2017) si era infatti detta ben disposta circa
un ricovero in struttura, spiegandone con onesta semplicità le ragioni addotte a sostegno: in
sintesi, la volontà di “non pesare sugli altri”.
Solo di recente, ed evidentemente a causa dell’ingravescente demenza senile che la
attanaglia (si confrontino le due perizie in atti, che limpidamente descrivono il netto e
progressivo declino psico-cognitivo della B.), la stessa ha iniziato ad opporre un certo
dissenso, peraltro gentile, ma profondamente immotivato, e tale da lasciare ipotizzare
ingerenze altrui.
Come ben evidenziato dall’ADS nella ultima relazione:
– la necessità di cure fisioterapiche;
– la necessità di controllo sull’assunzione dei farmaci,
– la necessità di interazione tra la beneficiaria e terze persone, anche in ottica
terapeutica rispetto alla patologia che la affligge;
– la impellente necessità di accudimento e di inserimento della medesima in un contesto
protetto, sorvegliato e garantito;
impongono senza dilazione l’adozione di un provvedimento come quello in esame.
Alla luce di tutto quanto precede, e ravvisata l’ulteriore necessità di coinvolgere, per
quanto di rispettiva competenza, l’Ufficio del Pubblico Ministero in sede, ed i servizi
socio-assistenziali e sanitari competenti;
P.Q.M.
Visti gli artt. 344, comma 2, 358, 411, u.c., 407, c. 4 c.c. e 44 disp. att. c.c.
deferisce all’amministratore di sostegno il potere di prestare, in nome e per conto della
beneficiaria ex art. 405, comma 5, nr. 3) c.c., il consenso all’immediato inserimento presso
una casa di cura e ricovero a sua scelta, previo concerto nei termini di cui sopra; analogo
potere è conferito con riferimento alle eventuali dimissioni della beneficiaria;
dispone che il responsabile della struttura individuata, nella persona del direttore pro
tempore, inibisca alla beneficiaria le dimissioni dalla struttura in assenza del consenso
dell’amministratore e/o sino a nuova determinazione del Giudice tutelare;
deferisce all’amministratore di sostegno il potere di avvalersi della collaborazione e
dell’ausilio degli operatori dei servizi socio assistenziali e sanitari (e, unicamente in caso di
gravissima necessità, della forza pubblica) per i fini di cui al presente decreto, sempre
salvo il rispetto della dignità e della libertà personale della beneficiaria.
dispone che l’ADS depositi breve relazione entro 45 giorni dalla comunicazione;
visto l’art. 344, comma 2, c.c.
Copyright © – Riproduzione riservata Pagina 5 di 6
dispone la immediata presa in carico della beneficiaria da parte dei servizi socioassistenziali
e sanitari competenti per territorio per il Comune di Villata, per il dovuto
concerto con l’amministratore di sostegno;
dispone la trasmissione del presente verbale all’Ill.mo Sig. Procuratore della Repubblica in
sede affinché, previa estrazione di ogni e qualsiasi atto della presente procedura, ed
eventualmente ravvisate specifiche ipotesi di reato, voglia procedere alle determinazioni di
Sua esclusiva competenza.
Efficacia immediata ex art. 741, comma 2, c.p.c..
Si specifica che dell’odierno sopralluogo sono state effettuati riprese video-fotografiche a
cura del GT, che si verseranno nel fascicolo informatico con nota separata, previo concerto
con la Cancelleria.
Manda la Cancelleria per la comunicazione, con cortese urgenza, all’ADS, al PM in sede,
ed al S.S.A. competente.
Il Giudice tutelare
Dott. Carlo Bianconi

Centrale, nel sistema di accoglienza, il ruolo del tutore volontario.

Tribunale per i Minorenni di Palermo, 20 giugno 2018
Letti gli atti relativi a (omissis…), nata il (omissis…), paese d’origine (omissis…), minore straniera priva
di genitori nel territorio nazionale, inserita nella struttura comunitaria (omissis…);
rilevato che il procedimento è stato promosso dal procuratore minorile ai sensi dell’art. 19, comma 5, del
decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (modificato dall’art. 2 del decreto legislativo 22 dicembre 2017
n. 220), e occorre in primo luogo nominare alla minore un tutore;
che allo stato non si rinvengono, nell’elenco distrettuale di cui all’art. 11 della legge n. 47/17, tutori
volontari disponibili ad assumere la tutela, in ragione del numero delle tutele già loro assegnate e
dell’ubicazione della struttura, lontana dal comune di residenza dei rimanenti tutori iscritti in elenco;
che pertanto va necessariamente nominato in via provvisoria, quale tutore, il Sindaco del comune ove
insiste la struttura comunitaria;
che nel sistema di accoglienza delineato nella legge n. 47/17 il tutore volontario – la cui istituzione
risponde ad obblighi sovranazionali del nostro paese – riveste un ruolo fondamentale, perché assicura al
minore straniero privo dei genitori un riferimento sostitutivo indispensabile, che gli consente di esercitare
i suoi diritti in modo effettivo e appropriato, corrispondente cioè ai suoi specifici e individuali bisogni;
che pertanto – in ragione della centralità, nel sistema di accoglienza, del ruolo del tutore volontario
introdotto dalla legge n. 47/17 – va dato incarico al Sindaco di trasferire il minore in una struttura ubicata
in altra zona del territorio nazionale che consenta la nomina di un tutore volontario, avvalendosi
dell’ausilio del Prefetto, della Struttura di Missione per l’accoglienza dei MSNA del Ministero dell’Interno
(Dipartimento delle Libertà civili e Immigrazione) e dello S.P.R.A.R. Sistema di Protezione per Richiedenti
Asilo e Rifugiati;
che infatti, allo stato, solo mediante questo trasferimento il minore potrà fruire del tutore volontario, in
conformità alla legge e in modo analogo a quanto accade per i moltissimi altri minori stranieri presenti nel
territorio del distretto, ai quali questo ufficio ha già nominato un tutore volontario;
che ai fini dell’individuazione della struttura comunitaria in cui trasferire il minore, va opportunamente
coinvolta l’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, cui la legge attribuisce il monitoraggio del
sistema nazionale dei tutori volontari (art. 2 del decreto legislativo 22 dicembre 2017 n. 220), e che ha
più volte denunciato la necessità, per il funzionamento del sistema, di una distribuzione uniforme sul
territorio nazionale dei minori stranieri non accompagnati, la gran parte dei quali è invece concentrata in
Sicilia;
dichiara aperta presso questo Tribunale la tutela di (omissis…)
nomina in via provvisoria quale tutore il Sindaco del comune di (omissis…), con
incarico di trasferire la minore in una struttura comunitaria ubicata in altra zona del territorio nazionale
che consenta la nomina di un tutore volontario iscritto negli elenchi di cui all’art. 11 della legge n.47/17,
da individuarsi anche mediante informazioni da assumere presso l’Autorità Garante per l’Infanzia e
l’Adolescenza e avvalendosi dell’ausilio del Prefetto di Trapani, della Struttura di Missione per l’accoglienza
dei MSN A del Ministero dell’Interno (Dipartimento delle Libertà civili e Immigrazione) e dello S.P.R.A.R.
Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati.
Dichiara che con il presente decreto il tutore provvisorio è comunque immesso, nelle more, nelle sue
funzioni, e lo invita a prendere contatti con la minore, assicurandosi delle sue condizioni, e ad esercitare i
relativi poteri nelle sue relazioni con le pubbliche amministrazioni e nelle altre attività che comportino la
sua rappresentanza, con particolare riguardo alla richiesta di permesso di soggiorno e, ove ne ricorrano i
presupposti, l’accesso al programma di protezione internazionale.
Delega per la gestione della tutela il giudice (omissis…).
Dispone comunicarsi il presente provvedimento al Sindaco, al Prefetto di Trapani, alla Struttura di
Missione per l’accoglienza dei MSNA del Ministero dell’Interno (Dipartimento delle Libertà civili e
Immigrazione), allo S.P.R.A.R. Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati, al responsabile della
comunità, al P.M. e all’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, nonché, per dovuta conoscenza,
alla Direzione Generale dell’Immigrazione e Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali.

Accesso civico generalizzato e conversazioni private

Consiglio di Stato, 25 Giugno 2018
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1533 del 2018, proposto da:
…, rappresentata e difesa dall’avvocato …, con domicilio eletto presso lo studio …
contro
Istituto Nazionale di Astrofisica – Affari Legali, …
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE III BIS n. 11628/2017, resa tra le parti, avente ad oggetto, previo accertamento dell’illegittimità dell’operato dell’INAF:
1. accertare il diritto all’accesso civico “generalizzato”:
a) al “video in versione integrale del Collegio dei Direttori allargato del 23 Febbraio 2017, trasmesso in diretta in streaming e, successivamente, pubblicato mediante collegamento accessibile dal sito dell’INAF, ma dopo qualche giorno parzialmente ‘tagliato’”, specificando che oggetto di richiesta era anche la parte della registrazione – intercorrente tra le ore 4:10 circa e le ore 4:40 dall’inizio del video – in cui è ripreso, tra l’altro, un colloquio di circa 10 minuti tra il Dott. …., Direttore Generale e Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, e la D.ssa …;
b) al “provvedimento con il quale sarebbe stato disposto ‘il taglio’ del video inizialmente pubblicato nella versione integrale”.
2. dichiarare illegittima la condotta omissiva e il silenzio dell’INAF sotto il profilo della violazione del D. L.vo 33/2013;
3. dichiarare illegittimo il silenzio opposto anche dal responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza alla richiesta di riesame, per violazione del D.L.vo 33/2013;
4. ordinare all’INAF, ex art. 116, c. 4, d. Lgs. 104/2010, il rilascio di tali ‘atti’ in copia.”
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Istituto Nazionale di Astrofisica – Affari Legali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2018 il Cons. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti gli avvocati …
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1. È appellata la sentenza del TAR Lazio, sez. terza bis, n. 11628/2017, di reiezione del ricorso proposto dalla dott.ssa. … per l’accesso civico agli atti.
Segnatamente, la ricorrente, dipendente con qualifica di Tecnologo dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (d’ora in poi INAF), in servizio presso l’Osservatorio Astrofisico di Catania, ha chiesto l’accesso civico sensi del d. l.vo n.97/2016 ai seguenti documenti:
1) Video in versione integrale del Collegio dei Direttori allargato del 23 Febbraio 2017, trasmesso in diretta in streaming e, successivamente, pubblicato mediante collegamento accessibile dal sito dell’INAF, ma dopo qualche giorno parzialmente “tagliato”, specificando che oggetto di esplicita richiesta era anche la parte della registrazione – intercorrente tra le ore 4:10 circa e le ore 4:40 dall’inizio del video – in cui è ripreso, tra l’altro, un colloquio di circa dieci minuti tra il dott. …, Direttore generale e responsabile prevenzione corruzione, e la dott.ssa Umana;
2) Provvedimento con il quale sarebbe stato disposto “il taglio” del video inizialmente pubblicato nella versione integrale.
2. Dopo un primo sostanziale diniego opposto dall’INAF, la ricorrente ha proposto formale ‘richiesta di riesame’ al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’INAF.
3. Rimasta l’istanza senza esito, con il ricorso in esame, la ricorrente ha dedotto la violazione della normativa in materia di trasparenza e di accesso civico generalizzato nonché la mancata conclusione del procedimento volto all’accesso civico con provvedimento espresso e motivato nel termine previsto dall’art. 5, comma 7, d. l.vo n. 33/2013.
4. Costituitasi in giudizio l’INAF, oltre che per l’inesistenza materiale della registrazione streaming richiesta, il TAR ha respinto il ricorso sul rilievo che l’accessibilità della ripresa relativa alla pausa pranzo – e, in particolare, al colloquio di circa dieci minuti tra il dott. …, Direttore generale e responsabile prevenzione corruzione, e la dott.ssa Umana – non fosse “strumentale al perseguimento delle funzioni istituzionali, all’utilizzo delle risorse pubbliche e alla promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, quanto piuttosto a ragioni personali della ricorrente che si inseriscono nel quadro dei rapporti con la dott.ssa …”.
5. Appella la sentenza la dott.ssa. …
7. Alla Camera di consiglio del 24.05.2018 la causa, su richiesta della parte, è stata trattenuta in decisione.
8. Con i motivi d’appello, la ricorrente lamenta gli errori di giudizio in cui sarebbero incorsi i giudici di prime cure nell’omettere di considerare il diritto della ricorrente all’accesso integrale del video della seduta del Collegio dei direttori allargato del 23.02.2017 ivi compresa la ripresa del colloquio tra il dott. .. e la dott.ssa ….
8.1 Ostensione estesa anche al provvedimento con il quale sarebbe stato disposto il taglio del video inizialmente pubblicato nella versione integrale.
9. L’appello è infondato.
9.1 L’accesso ha ad oggetto le parti eliminate della ripresa streaming della riunione, tenutasi il 23 febbraio 2017 presso la sede centrale dell’INAF, in quanto relative ai colloqui tra i partecipanti alla riunione intrattenuti durante la sospensione dei lavori per la pausa pranzo, ed inavvertitamente filmati.
9.2 L’epurazione della registrazione non pertinente ai lavori della riunione dei Consigli rispettivamente d’amministrazione e scientifico, integrati dal Direttore generale e da quello scientifico, è avvenuta il 3 marzo 2017.
9.3 Di essa, ossia della parte di ripresa eliminata, il responsabile del procedimento ha dato formalmente atto di non conservarne la registrazione (cfr., prot. n. 349 del 7.04.2017).
Dichiarazione che, in quanto atto pubblico, ai sensi dell’art. 2700 c.c. fa piena prova fino a querela di falso dei fatti compiuti dal dichiarante.
9.4 Aggiungasi che alla materiale inesistenza della registrazione, ex se ostativa all’accesso ai “ dati e documenti” non (più) “detenuti” dall’amministrazione, fa riscontro sul piano giuridico un’ulteriore decisiva considerazione.
10. L’accesso pubblico generalizzato di cui all’art. 5 d.lgs. n.33/2013, rivendicato dalla ricorrente, ha l’esclusiva finalità di “favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”, non già di rendere pubblici colloqui privati – qual è quello svoltosi nella pausa pranza fra il Direttore generale e la dott.ssa Umana inavvertitamente fatti oggetto di registrazione – che esulano dall’esercizio di funzioni istituzionali.
11. Inoltre l’accesso dell’accesso va bilanciato con il diritto alla protezione dei dati personali di cui è parola all’art.5 bis, comma 2 lett.c), d.lgs. n.33/2013.
11.1 In coerente continuità normativa, l’art.5, comma 5, d.lgv. cit., prescrive infatti che “fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l’amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell’articolo 5-bis, comma 2,d.lgv. cit. è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione” ai fini della eventuale opposizione.
11.2 Nel caso in esame non è dato individuare a monte l’interesse pubblico costituente il presupposto ai sensi dell’art. 11 del d.lgs.196/2003 per il trattamento dei dati sensibili riguardanti manifestazioni di pensiero fra persone che (in quel particolare momento) non rivestono né esercitano funzioni pubbliche.
11.3 Come correttamente sottolineato dal TAR, gli obblighi di tutela dei dati personali sono oggi ancor più pregnanti dopo l’entrata in vigore degli artt. 5, 6 e ss. Regolamento UE 2016/679, laddove ribadiscono l’inderogabilità – neppure in nome della trasparenza e del diritto di accesso – di essi per effetto di disposizioni normative interne di eventuale segno opposto.
12. Conclusivamente l’appello deve essere respinto.
13. La natura della controversia dedotta in giudizio giustifica la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese del presente grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Il genitore è litisconsorte necessario nei giudizi aventi ad oggetto la limitazione od ablazione della responsabilità genitoriale con conseguente irrilevanza della formula con la quale si è qualificato come parte nella proposizione del reclamo

Cass. civ. Sez. I, 20 febbraio 2018, n. 4099
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3917/2017 proposto da:
D.B.G., nella qualità di padre del minore D.B.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via Sistina n.42, presso lo studio dell’avvocato Malacarne Angela, rappresentato e difeso dall’avvocato Ripullone Vito, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
B.A., nella qualità di curatore speciale e M.N., nella qualità di tutore del minore D.B.A., D.A.R.P., D.M.A., Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bari, Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bari, S.P.G.;
– intimati –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di BARI, depositato il 27/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/10/2017 dal cons. ACIERNO MARIA.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Il Tribunale per i minorenni di Bari ha dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale D.B.G. per aver negato al figlio minore A. la continuità affettiva con la famiglia materna, dopo la morte della madre, così arrecandogli grave pregiudizio psichico.
La Corte d’Appello di Bari, decidendo sul reclamo proposto da D.B.G. ed iscritto al numero di R.G. n. 550/16, con decreto depositato il 27/12/2016, ne ha dichiarato l’inammissibilità.
A sostegno della decisione la Corte territoriale ha rilevato che il reclamante non ha agito in proprio ma in qualità di legale rappresentante del minore pur essendo già decaduto dalla responsabilità genitoriale in virtù del provvedimento di primo grado provvisoriamente esecutivo.
Avverso tale decisione è stato proposto da D.B.G. ricorso per cassazione. A pag. 26 del ricorso è specificamente prospettata la censura relativa alla illegittimità del rilevato difetto di legittimazione passiva.
Preliminarmente il ricorrente ha richiesto la rimessione alle Sezioni Unite del ricorso sul profilo attinente all’ammissibilità del ricorso per cassazione in ordine ai provvedimenti cd. de potestate.
Al riguardo si è affermato di recente un orientamento favorevole all’ammissibilità di tali ricorsi (Cass. 23633 del 2016) dal quale il Collegio non intende discostarsi con conseguente rigetto, non ravvisandosene la necessità, dell’istanza di rimessione alle Sezioni Unite.
La censura proposta è manifestamente fondata dal momento che il D.B. è litisconsorte necessario nei giudizi aventi ad oggetto la limitazione od ablazione della responsabilità genitoriale con conseguente irrilevanza della formula con la quale si è qualificato come parte nella proposizione del reclamo.
Il giudizio sulla responsabilità genitoriale non può che svolgersi con i genitori o il genitore superstite nella qualità di parte in quanto titolare ex lege, in virtù dello status filiationis, del complesso di diritti e doveri di cui essa si compone. Senza la partecipazione del genitore il giudizio sulla responsabilità genitoriale è tamquam non esset non essendo costituito validamente il contraddittorio. Il provvedimento di primo grado ancorché provvisoriamente esecutivo, è privo di definitività se tempestivamente impugnato e, conseguentemente, è del tutto inidoneo a far perdere al genitore la titolarità della legittimazione ad agire nel giudizio in cui si mette in discussione il proprio esclusivo diritto-dovere di conservare la titolarità e di esercitare la responsabilità genitoriale sul figlio non ancora maggiorenne.
I principi sopra esposti sono, peraltro, sostenuti dal costante orientamento di questa Corte che ne ha esteso l’applicabilità anche alle impugnazioni dei provvedimenti di adozione in casi particolari. Al riguardo con la sentenza n. 6051 del 2012 è stato affermato:
“Il genitore è legittimato ad impugnare il provvedimento di adozione in casi particolari, ancorché decaduto dall’esercizio della potestà genitoriale, permanendo la sua qualità di parte nel relativo procedimento”.
Incontestato infine il litisconsorzio necessario dei genitori nei giudizi rivolti alla dichiarazione di adottabilità. Il principio è stato di recente confermato dalla pronuncia n. 15369 del 2015 di cui si riproduce la massima ufficiale:
“In tema di dichiarazione dello stato di adottabilità del minore, i genitori dell’adottando, ove esistenti, sono le sole parti necessarie e formali dell’intero procedimento e quindi litisconsorti necessari anche nel giudizio di appello, quand’anche in primo grado non si siano costituiti, nonché unici soggetti a dover essere obbligatoriamente sentiti”.
Gli orientamenti illustrati costituiscono lo sviluppo logico del principio secondo il quale i provvedimenti limitativi od ablativi della responsabilità genitoriale possono essere assunti soltanto in un giudizio nel quale i genitori siano parti necessarie, peraltro munite del pieno potere di agire, contraddire ed impugnare le decisioni che producano effetti provvisori o definitivi sulla titolarità o sull’ esercizio della responsabilità genitoriale.
Tale diritto non è limitato al giudizio relativo alla dichiarazione di adottabilità nel quale è in discussione la conservazione dello status filiationis ma si estende a tutti gli altri giudizi che possono incidere sulla responsabilità genitoriale fino ad escluderla, anche se non diretti ad esiti convergenti verso la dichiarazione di adottabilità.
In conclusione il ricorso deve essere accolto per quanto di ragione, il provvedimento impugnato deve essere cassato con rinvio alla Corte d’Appello di Bari in diversa composizione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione. Cassa il provvedimento impugnato e rinvia alla Corte d’Appello di bari in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 ottobre 2017.

Il giudice è competente ex art. 22, co. 1, n. 1 c.c. per l’azione di petizione di eredità se i beni esistevano all’apertura della successione

Cass. civ. sez. VI – 3, 9 aprile 2018, n. 8611
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17648-2017 RG. proposto da:
C.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PAPARESCHI n. 11, presso lo studio dell’avvocato DEBORAH WAHL rappresentata e difesa dall’avvocato GIANNI LUIGI VACCA;
– ricorrente –
contro
C.F., S.C.;
– intimati –
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE DI CHIETI, depositata il 01/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 11/01/2018 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale BASILE Tommaso, che chiede dichiararsi la competenza del Tribunale di Chieti Sezione Distaccata di Ortona.
Svolgimento del processo
che il Tribunale Ordinario di Chieti-Sezione distaccata di Ortona, decidendo sulla domanda proposta da C.D. nei confronti di C.F. e S.C. aventi ad oggetto l’accertamento della indebita appropriazione da parte dei convenuti di somme di pertinenza esclusiva della madre dei C., successivamente deceduta, ed appartenenti, pertanto all’asse ereditario, nonché sulla domanda di condanna al risarcimento dei danni proposta nei confronti dei medesimi convenuti, con ordinanza depositata in data 1.6.2017, ha accolto la eccezione di incompetenza formulata dai convenuti ed ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Pescara, rilevando che la causa aveva natura ereditaria e dunque trovava applicazione il criterio di radicamento della competenza previstodall’art. 22 c.p.c., comma 1, n. 1) in relazione al luogo di apertura della successione;
– che la ordinanza declinatoria della competenza è stata ritualmente impugnata con regolamento necessario exart. 42 c.p.c.da C.D. con atto notificato alle controparti in data 4.7.2017 – che C.F. e S.C. non hanno depositato memorie difensive;
– che il Pubblico Ministero ha concluso per l’accoglimento del ricorso e l’affermazione della competenza del Tribunale Ordinario di Chieti.

Motivi della decisione
– che pur non avendo il Giudice istruttore previamente invitato le parti a precisare le conclusioni, osserva il Collegio che tale omissione integra un vizio processuale che non ridonda nella nullità – per lesione del diritto di difesa della ricorrente – del provvedimento dichiarativo della incompetenza, atteso che detto provvedimento emesso nella forma della ordinanza, in quanto idoneo a definire il giudizio avanti il Giudice che lo ha pronunciato, per essere rimosso deve, comunque, essere impugnato con il mezzo tipico del regolamento necessario di competenza previsto dall’ordinamento processuale (cfr. Corte cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 16005 del 21/07/2011; id. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 23095 del 10/10/2013);
– che il rilievo di parte ricorrente secondo cui il Giudice pronunciando sulla competenza non avrebbe potuto condannare alle spese exart. 91 c.p.c., presupponendo tale condanna un provvedimento definitivo adottato nella “forma della sentenza”, è destituito di pregio, tenuto conto: a) che la condanna alle spese exart. 91 c.p.c.implica la soccombenza e questa si determina in relazione all’esito della “decisione del giudizio”: ne segue che è alla natura sostanziale e non alla forma del provvedimento giurisdizionale che occorre avere riferimento, atteso che, se il provvedimento risulta idoneo a definire il giudizio, rivestendo pertanto i caratteri della decisorietà e definitività (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21697 del 20/10/2011; id. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 23727 del 19/11/2015; id. Sez. 3 -, Sentenza n. 3122 del 07/02/2017; id. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 7010 del 17/03/2017), insorge allora l’obbligo del Giudice di condannare la parte soccombente alla rifusione delle spese di lite, in tal senso dovendo intendersi il riferimento alla “sentenza che chiude il processo” contenuto nell’art. 91 c.p.c., comma 1 a seguito della soppressione del periodo “eguale provvedimento emette nella sua sentenza il giudice che regola la competenza” operata dallaL. n. 69 del 2009,art.45, comma 10, ai soli fini di coordinamento con la forma di ordinanza prevista a seguito delle modifiche disposte dalla stessa legge all’art. 42 e art. 279 c.p.c., comma 1, (Corte cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 23359 del 09/11/2011; id. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 21565 del 18/10/2011); b) la forma della “ordinanza” espressamente individuata dall’art. 279 c.p.c., comma 1, per la pronuncia sulla questione pregiudiziale di competenza, non impedisce affatto di riconoscere al provvedimento declinatorio della competenza dal Giudice adito natura decisoria, come peraltro chiaramente evincibile dalla stessa norma processuale laddove distingue nettamente le ordinanze che attengono alla “istruzione del giudizio” con le quali il Giudice provvede “senza definire il giudizio”, dalle ordinanze concernenti la competenza con le quali il Giudice “decide” sulla questione pregiudiziale definendo il giudizio – in tal caso dovendo regolare le spese di lite exart. 91 c.p.c.- ovvero, se non definisce il giudizio (in quanto rigetta la eccezione ed afferma la propria competenza), impartisce i provvedimenti necessari alla ulteriore istruzione; c) la natura decisoria della ordinanza che dichiara la incompetenza del Giudice adito è palesata inequivocamente dalla collocazione del rimedio del regolamento di competenza tra i mezzi di impugnazione in senso stretto ex art. 323 c.p.c., e dalla efficacia cd. panprocessuale exart. 44 c.p.c.che esplica la declaratoria di incompetenza non impugnata con regolamento; d) né sussiste la difficoltà pratica prospettata dalla parte ricorrente secondo cui la parte soccombente sulla pronuncia declinatoria della competenza, rivelatasi errata all’esito del giudizio per regolamento necessario, non potrebbe più recuperare le spese alle quali era stata condannata dal Giudice a quo: ed infatti, secondo i principi propri del giudizio impugnatorio, alla parte che abbia impugnato con regolamento di competenza la ordinanza di incompetenza, con esito favorevole, dovranno comunque essere riliquidate, dal Giudice di merito – dichiarato competente ed avanti al quale prosegue il giudizio riassunto – le spese dell’intero giudizio: essendo appena il caso di rilevare come la liquidazione delle spese di lite contenuta nel provvedimento di incompetenza annullato costituisca mera “statuizione dipendente” che viene travolta con l’annullamento del provvedimento impugnato (cfr. Corte cass. Sez. U, Ordinanza n. 14205 del 06/07/2005; id. Sez. 1, Sentenza n. 10636 del 09/05/2007);
– che il ricorso per regolamento di competenza deve ritenersi fondato quanto alla dedotta errata applicazione dell’art. 22 c.c., comma 1, n. 1) (che radica avanti il Giudice del luogo in cui si è aperta la successione la competenza per le cause aventi ad oggetto la “petitio hereditatis” e quelle tra coeredi fino alla divisione).
Dall’atto di citazione, notificato il 18.1.2017 (le cui conclusioni sono state interamente trascritte anche nel ricorso exart. 47 c.p.c.) emerge che C.D. oltre a denunciare di aver subito danni a causa delle condotte illecite ascritte al coerede C.F. ed al coniuge di quello S.C., qualificate come fatti penalmente rilevanti (appropriazione indebita o truffa, realizzate con il prelievo dal conto corrente intestato alla de cuius – sul quale C.F. era delegato ad operare – di somme di esclusiva pertinenza dell’intestataria, deceduta qualche giorno dopo), richiedendo la condanna al risarcimento dei danni, ha chiesto altresì al Tribunale di Chieti di accertare e dichiarare che la predetta somma appartiene all’asse ereditario”. La ricorrente sostiene che tale richiesta dovrebbe intendersi non come esercizio dell’azione di petizione ereditaria, ma come mera allegazione della qualità di coerede in funzione esclusivamente della dimostrazione della legittimazione ad agire ex art. 2043 c.c. quale soggetto danneggiato, essendo stata svolta l’azione risarcitoria anche nei confronti della S. che non rivestiva la qualità di coerede.
Osserva il Collegio che non è dirimente, al riguardo, la circostanza che la convenuta S.C. – coniuge del coerede C.F. -, è soggetto estraneo alla successione ereditaria, atteso che l’azione di restituzione ex art. 533 c.c. può essere esperita nei confronti di “chiunque possiede tutti o parte dei beni ereditari” e dunque anche nei confronti di soggetti privi della qualità di coerede o non chiamati a succedere. Né potrebbe comunque rilevarsi decisivo – ai fini della risoluzione della questione di competenza territoriale – quando anche si ipotizzasse una autonoma azione risarcitoria exart. 2043 c.c. nei confronti del terzo non coerede, rispetto a quella di “petitio hereditatis” promossa nei confronti del coerede C.F., in quanto le modifiche alla competenza determinate dal “cumulo soggettivo” delle cause proposte nei confronti di diverse parti ex art. 33 c.p.c. opera esclusivamente in relazione ai fori generali delle persone fisiche e giuridiche e non anche in relazione ai fori speciali esclusivi, qual è quello dell’art. 22 c.c.(cfr. Corte cass. Sez. 2, Sentenza n. 4862 del 01/03/2007).
Né assume rilievo la mancata contestazione da parte dei convenuti della qualità di coerede dell’attrice (risolvendosi tale non contestazione semplicemente in una “relevatio ad onere probandi” a favore di colui che agisce con azione di restituzione exart. 533 c.c.(cfr. Corte cass. Sez. 2, Sentenza n. 1074 del 16/01/2009).
Dirimente invece, a risolvere la questione con l’affermazione della competenza del Giudice del tribunale Ordinario di Chieti -Sezione distaccata di Ortona, è il fatto materiale allegato come costitutivo delle domande, secondo cui la condotta asseritamente illecita consistita nel prelievo delle somme giacenti sul conto corrente intestato alla “de cuius”, si era realizzata anteriormente alla apertura della successione e dunque, al momento del decesso, gli importi prelevati non essendo ricompresi nell’asse ereditario, non possono considerarsi beni ereditari, i quali soltanto legittimano l’esperimento della “petitio hereditatis”.
Ed infatti, come da ultimo ancora ribadito da questa Corte cass. Sez. 2, Sentenza n. 3181 del 09/02/2011, “ciò che l’erede può reclamare con l’hereditatis petitio – azione nella quale l’erede non subentra al de cuius, ma che a lui viene attribuita ex novo – sono i beni nei quali egli è succeduto mortis causa al defunto, ossia i beni che, al tempo dell’apertura della successione, erano compresi nell’asse ereditario (cfr. Cass., Sez. 2, 2 agosto 2001, n. 10557; Cass., Sez. 2, 16 gennaio 2009, n. 1074); ne consegue che l’azione non può essere esperita per far ricadere in successione somme di denaro che l’ereditando abbia, prima della sua morte, rimesso a mezzo assegni bancari, senza una apparente causa giustificativa, al futuro erede e che questi abbia o abbia avuto nella disponibilità, non già a titolo di erede o senza titolo alcuno, bensì in forza di un titolo giuridico preesistente ed indipendente rispetto alla morte del de cuius (cfr. Cass., Sez. 2, 23 ottobre 1974, n. 3067; Cass., Sez. 2, 19 marzo 2001, n. 3939)…”. – deve dunque affermarsi la competenza per territorio del Tribunale di Chieti – Sezione distaccata di Ortona, avanti il quale la causa dovrà essere riassunta nel termine previsto dall’art. 50 c.p.c.e che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.
Dichiara la competenza del Tribunale Ordinario di Chieti – Sezione distaccata di Ortona avanti il quale la causa dovrà essere riassunta nel termine di legge.
Spese rimesse.