La sanzione dell’annullamento degli atti compiuti senza il consenso dell’altro coniuge, non opera per i beni non ricadenti nella comunione

Cass. civ. Sez. II, 22 febbraio 2018, n. 4302
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 12566/2012 proposto da:
M.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARIO FANI 37, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE CAUDULLO, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIAGRAZIA CARUSO;
– ricorrente –
contro
G.S., elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZZA CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NATALE NAPOLI;
– controricorrente –
e contro
L.V.R.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 314/2012 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 23/02/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/06/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto,che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
L.V.R. conveniva nel 1999 in giudizio innanzi al Tribunale di Catania – Sezione Distaccata di Giarre M.G. e G.S..
L’attrice esponeva che con scrittura privata del 22 settembre 1989 il M., coniugato in regime di comunione dei beni con la G., aveva promesso di venderle due unità immobiliari site in (OMISSIS) ed in atti specificamente individuate e che, al fine di varie vicende, il promittente venditore e la di lui coniuge non si presentavano – sebbene diffidati – a stipulare l’atto pubblico di trasferimento dei beni promessi in vendita.
L’attrice chiedeva, quindi, l’emissione di sentenza ex art. 2932 c.c., in proprio favore salvo il diritto all’eventuale risoluzione del contratto preliminare del 1999.
Costituitosi in giudizio, il M. non si opponeva alle domande attorea ed instava affinché la G. rispondesse del fatto che egli non aveva potuto adempiere.
La G. chiedeva il rigetto delle domande poste nei suoi confronti in quanto priva di qualsiasi legittimazione passiva.
L’adito Tribunale di prima istanza con sentenza in data 8/9 giugno 2009, dichiarava risolto il preliminare de quo per inadempimento del promittente venditore e rigettava le domande proposte nei confronti della G..
Avverso la suddetta sentenza, di cui chiedeva la riforma, interponeva appello il M. insistendo nelle istanze già formulate in primo grado e comunque perché in ogni caso le condanne emesse in favore della L.V. fossero poste anche a carico della G..
L’adita Corte di Appello di Catania, con sentenza n. 314/2012, accoglieva parzialmente l’appello del M. rideterminando la somma dovuta, a titolo di restituzione, in Euro 26.000,42, accoglieva l’appello incidentale della G. con condanna della L.V. alla refusione in favore della prima delle spese di lite di primo grado, nonché con condanna del M. e della L.V. alla refusione in favore dell’Erario delle spese sostenute per la difesa della G. nel giudizio di secondo grado, compensando le spese del giudizio fra il M. e la L.V.. Per la cassazione della suddetta sentenza della Corte etnea il M. ricorre con atto affidato a due articolati e promiscui motivi, resistito con controricorso dalla G..
Non ha svolto attività difensiva la rimanente parte intimata.
Come da ordinanza interlocutoria del 10 novembre 2016 la causa, già fissata per la trattazione in pubblica udienza, veniva rinviata a nuovo ruolo stante la necessità della formazione di un collegio con differente composizione.
Motivi della decisione
1.- Con l’articolato primo motivo del ricorso si censura promiscuamente il vizio di “violazione e falsa applicazione dell’art. 177 c.c., dell’art. 180 c.c., dell’art. 184 c.c. e dell’art. 2932 c.c. con riferimento all’art. 360, nn. 3 e 5, nonché violazione di legge, motivazione erronea, insufficiente e contraddittoria su di un punto decisivo della controversia”.
2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di “violazione e falsa applicazione dell’art. 180 c.c., art. 115 c.p.c., art. 116 c.p.c., art. 184 c.c., art. 184 bis c.p.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, nonché violazione di legge, motivazione errata, insufficiente e contraddittoria su un fatto decisivo della controversia.
3.- I due motivi, stante la loro connessione, possono essere trattati congiuntamente.
Le doglianze, nel loro complesso sottese ad entrambi i motivi, attengono, in sostanza, alla lamentata esclusione della G. dal dover rispondere nei confronti della L.V. – in via solidale con il ricorrente – per il mancato perfezionamento del preliminare de quo.
La censura non è fondata.
E’ corretto, infatti, il rigetto della pretesa del M., secondo cui doveva rispondere dell’inadempimento lamentato dalla L.V. anche la G..
Stanti gli effetti meramente obbligatori del contratto preliminare sottoscritto dal M. (che ebbe a promettere in vendita alla L.V. la stessa unità immobiliare oggetto di precedente preliminare, cui la G. era estranea, con tale Mo.) è del tutto infondata la pretesa del M. di cui al motivo.
Del tutto irrilevante è, poi, il riferimento di cui al ricorso in esame alla circostanza del consenso che sarebbe stato prestato dalla coniuge G. al contratto preliminare per cui è causa, atteso – come già detto – gli effetti meramente obbligatori nascenti da quest’ultimo.
Il riferimento alla norma, invocata dal ricorrente, di cui all’art. 184 c.c., è, per di più, del tutto errato in quanto quella norma si riferisce ad altra fattispecie ovvero all’ipotesi in cui vi sia stato trasferimento di bene già entrato a far parte della comunione legale fra coniugi, ma ceduto da uno solo dei due coniugi (peraltro in tale ipotesi, comunque differente da quella in esame, l’atto posto in essere dal singolo coniuge sarebbe valido ed efficace e soggetto, ai sensi della detta norma, alla sola annullabilità richiesta tempestivamente dall’altro coniuge).
In tal senso risulta corretto il riferimento al relativo principio enunciato dall’impugnata sentenza e di cui a Cass. n. 1252/1995. Peraltro quel principio risulta più volte ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis: Cass. n.ri 12923/2012 e 9888/2016), né parte ricorrente ha enunciato altri principi né esposto valide ragioni idonee a mutare il consolidato orientamento di questa Corte.
I motivi, in quanto infondati, vanno perciò respinti.
4.- Il ricorso deve, dunque, essere rigettato.
5.- Le spese seguono la soccombenza e si determinano così come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio, determinate in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2018