Nelle cause di divorzio e separazione il giudice può adottare d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio di merito, tutti i provvedimenti necessari (come anche negare l’audizione) per la migliore protezione dei minori

Cass. civ. Sez. I, 24 agosto 2018, n. 21178
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da C.S., rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa in calce al ricorso, dall’Avv.to Stefano Gallarato del Foro di Torino, ed elettivamente domiciliato in corso Duca degli Abruzzi n. 16 in Torino, presso lo studio del difensore, che ha pure indicato recapito PEC;
– ricorrente –
contro
D.E.M.A., rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale stesa in calce al controricorso, dall’Avv.to Antonina Scolaro del Foro di Torino, la quale ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima, in corso Re Umberto n. 28 in Torino;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1460 del 17/06/2015, pronunciata dalla Corte d’Appello di Torino e pubblicata il 25/07/2015;
udita la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio.
la Corte osserva:
Svolgimento del processo
le questioni oggetto del presente giudizio attengono alla quantificazione dell’importo dell’assegno paterno, dovuto a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, nonché alla mancata audizione di un figlio di età minore, ma ormai prossimo a divenire maggiorenne.
Il Tribunale di Ivrea, con sentenza del 15.2.2012, ha pronunciato la separazione dei coniugi, originariamente richiesta dalla moglie, rigettando la domanda di addebito introdotta dal marito. Ha affidato alla madre entrambi i figli minori, due maschi nati rispettivamente il 31.12.2000 e l’1.5.1999, – quest’ultimo oramai divenuto maggiorenne, pertanto – prevedendo che gli incontri con il padre si svolgessero secondo modalità protette e fissando un assegno, quale contributo del padre per il mantenimento dei figli, pari a complessivi Euro 350,00 mensili.
Proponeva appello il marito e, per quanto ancora di interesse, insisteva per la dichiarazione di addebito della separazione alla moglie, contestando pure l’affidamento dei figli alla sola madre.
Nel corso del giudizio di secondo grado veniva prevista, e poi incrementata, la facoltà di libera frequentazione dei figli con il padre. La Corte territoriale non ammetteva le prove testimoniali articolate dalle parti, e stimava inopportuno procedere all’ascolto dei minori, ritenendo che gli stessi fossero oggetto di pressioni da parte di entrambi i genitori, come riferito dagli specialisti che li seguivano.
Conordinanza del 14.11.2014, la Corte di merito disponeva l’affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori e, preso atto che il figlio maggiore intendeva frequentare la scuola presso il Comune di residenza del padre, ne disponeva il collocamento prevalente presso di lui.
La Corte d’Appello poi, definendo il grado di giudizio, confermava l’affidamento condiviso dei figli ai genitori. Disponeva il ricollocamento del figlio maggiore presso la madre. Fissava in Euro 350,00 il contributo mensile paterno per il mantenimento di ciascun figlio ritenendo, tra l’altro, potersi riconoscere valore indiziario ad una relazione investigativa prodotta dalla difesa della moglie, che stimava potesse concorrere a far ritenere che il reddito a disposizione del marito fosse maggiore del dichiarato, consistente in una pensione pari ad Euro 960,00 mensili circa.
Avverso la decisione della Corte d’Appello di Torino ha proposto ricorso il marito, affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso la moglie.
Motivi della decisione
1.1. – Con il primo motivo di ricorso l’impugnante, dichiarando di proporre la propria censura ai sensidell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, contesta la violazione o falsa applicazione degliartt. 345 e 356 c.p.c., in conseguenza dell’acquisizione, nel corso del secondo grado del giudizio, di una relazione investigativa tardivamente prodotta dalla controparte, cui la Corte territoriale ha attribuito valore indiziario ai fini della stima dei redditi del deducente e della conseguente quantificazione dell’assegno di cui è stato onerato per il mantenimento dei figli.
1.2. – Mediante il secondo motivo di impugnazione il ricorrente, proponendo la propria censura ai sensidell’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., contesta il “difetto di motivazione” cui è conseguita la “nullità del procedimento di secondo grado per mancata audizione del minore”, ai sensi dell’art. 337 octies c.c..
2.1. – Con il primo motivo di ricorso, l’impugnante censura la Corte di merito per aver acquisito e ritenuto utilizzabile per la decisione, nell’ambito della quale ha attribuito alla stessa un significativo rilievo indiziario, una relazione investigativa privata circa la sua partecipazione ai redditi di una impresa di famiglia, prodotta soltanto in sede di precisazione delle conclusioni nel grado di appello, non “vallata da esame testimoniale del redattore e nell’assenza del necessario contraddittorio. Osserva il ricorrente che l’ammontare del contributo mensile per il mantenimento dei figli di cui risulta ora onerato è stato raddoppiato dalla Corte territoriale, rispetto a quanto deciso in primo grado, proprio sulla base della prova documentale consistente nella relazione investigativa, che non avrebbe potuto essere utilizzata perché acquisita in violazione delle norme procedurali di cuiall’art. 345 c.p.c., comma 3, eart. 356 c.p.c..
Afferma l’impugnante, inoltre, che l’odierna controricorrente non ha chiarito in alcun modo cosa le abbia impedito di produrre una simile relazione in precedenza, nel corso del primo o secondo grado del giudizio. Il ruolo di “coadiuvante” svolti da ricorrente nella impresa di famiglia, richiamato dalla Corte d’Appello sulla base della relazione investigativa acquisita, peraltro, era già stato esaminato nel primo grado del giudizio, nel corso del quale erano state anche disposte ed espletate le indagini di polizia tributaria sui redditi, sul patrimonio e sul tenore di vita delle parti. Dalla stessa relazione la Corte territoriale ha desunto che il reddito del C. non si limita alla percezione di una modesta pensione, risultando proprietario di unità immobiliari. La Corte di merito afferma pure, sempre sul fondamento della relazione investigativa, che l’odierno ricorrente “ha a disposizione un’auto BMW”, sintomo rivelatore di una non indifferente capacità patrimoniale.
Il motivo di ricorso si appalesa infondato, in considerazione delle esigenze e finalità pubblicistiche di tutela degli interessi morali e materiali della prole, che sono sottratte all’iniziativa e alla disponibilità delle parti, ed in virtù delle quali è fatto sempre salvo il potere del giudice di adottare d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio di merito, tutti i provvedimenti necessari per la migliore protezione dei figli, ivi compresi quelli di attribuzione e determinazione del quantum del contributo di mantenimento da porre a carico del genitore non affidatario (cfr. Cass. sez. 1^, sent. 13.01.2004, n. 270; Cass. sez. 1^, sent. 22.06.1999, n. 6312). E’ orientamento consolidato e condivisibile di questa Corte di legittimità, e si intende pertanto assicurarvi continuità, quello secondo cui “laL. n. 898 del 1970,art.6, comma 9”, così “comel’art. 155 c.c., comma 7, in materia di separazione, disponendo che i provvedimenti relativi all’affidamento dei figli e al contributo per il loro mantenimento possono essere diversi rispetto alle domande delle parti o al loro accordo, ed emessi dopo l’assunzione di mezzi di prova dedotti dalle parti o disposti d’ufficio dal giudice, opera una deroga alle regole generali sull’onere della prova, attribuendo al giudice poteri istruttori di ufficio per finalità di natura pubblicistica”, con la conseguenza che le domande delle parti non possono essere respinte in relazione al profilo della mancata dimostrazione degli assunti sui quali si fondano e che i provvedimenti da emettere, da parte del giudice, devono essere ancorati ad una “adeguata verifica delle condizioni patrimoniali dei genitori e delle esigenze di vita dei figli esperibile anche di ufficio”: Cass. sez. 1^, sent. 12.12.2005, n. 27391. La Suprema Corte, del resto, ha avuto pure modo di chiarire che “laL. n. 898 del 1970,art.5, comma 9- il quale stabilisce che, in caso di contestazioni, il tribunale dispone indagini sui redditi e patrimoni delle parti, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria – ed il successivo art. 6, comma 9 – il quale dispone che i provvedimenti in materia di contributo per il mantenimento dei figli minori debbono essere emessi dopo l’assunzione di mezzi di prova dedotti dalle parti o disposti d’ufficio dal giudice – introducendo il potere di disporre indagini ed assumere mezzi di prova” (anche) “d’ufficio, hanno operato una chiara deroga alle regole generali sull’onere della prova, la quale importa che le istanze delle parti relative al riconoscimento ed alla determinazione dell’assegno divorzile o del contributo di mantenimento non possono essere respinte sotto il profilo della mancata dimostrazione, da parte dell’istante, degli assunti sui quali le richieste sono basate” (Cass. sez. 1^, sent. 03.07.1996, n. 6087), tutte quelle volte che il giudice sia comunque in condizione di desumere aliunde l’attendibilità del dato (anche se) prospettato dalla parte.
Il motivo di ricorso risulta, pertanto, inammissibile.
2.2. – Il ricorrente contesta con il secondo motivo di ricorso, invocando la violazione dell’art. 337 octies c.c., che la Corte d’Appello non ha provveduto a disporre l’audizione dei minori, nel riformare nuovamente la disciplina dell’affido e la collocazione dei figli, nel senso di fissare il collocamento anche del primogenito presso la madre, nonostante questi avesse mostrato di voler vivere con il padre.
Innanzitutto occorre evidenziare il difetto di rigore in cui incorre la parte nella redazione del motivo, mediante il quale contesta vizi eterogenei (nullità della sentenza, vizio di motivazione, configurando, invero, anche una pretesa violazione di legge). In ogni caso, la motivazione circa la mancata audizione dell’allora minore viene fornita dalla Corte territoriale. Scrive infatti quest’ultima che, “con provvedimento in data 11.7.2014”, era stato “rilevato l’evidente disagio e condizionamento in cui si trovavano i minori”, e ciò induceva a ritenere “inopportuno procedere all’audizione dei medesimi…” (sent. C. d’A., p. 5). Non solo:, proprio in riferimento al figlio Federico, ora maggiorenne, in relazione al quale la critica del ricorrente più specificamente si concentra, la Corte di merito ha rilevato come “il riscontro nell’aggiornamento richiesto al Servizio di Psicologia imponga di ripristinare la collocazione di Federico presso la madre… la decisione si fonda sull’evidente condizionamento dei minori che non può, evidentemente, trovare rimedio nell’audizione dei medesimi bensì soltanto nella valutazione tecnica da parte di professionista che interpreti, autenticamente, adesioni e rifiuti” (sent. C. d’A., p. 7 s.). Del resto la Suprema Corte ha già avuto occasione di precisare che, proprio in tema di separazione personale tra coniugi, l’audizione del minore… – direttamente da parte del giudice ovvero, su mandato di questi, mediante gli uffici di un consulente o del personale dei servizi sociali – costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il giudice non ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, l’esame manifestamente superfluo o in contrasto con l’interesse del minore (Cass. sez. I, sent. n. 19327 del 29/09/2015). Nel caso di specie il minore è stato sentito dagli specialisti del Servizio di psicologia che lo seguivano e ne hanno riferito all’Autorità giudiziaria, e la Corte territoriale ha chiaramente esplicitato le ragioni per le quali appariva inopportuna l’audizione diretta da parte del giudice.
Ai chiari argomenti proposti dalla Corte territoriale, il ricorrente non propone una critica specifica, ed in relazione a questo profilo il motivo di ricorso, per il resto infondato, deve essere dichiarato inammissibile.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate come quantificate in dispositivo.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso proposto da C.S., che condanna al pagamento delle spese di lite in favore di D.E.M.A., e le liquida in complessivi Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Dispone, ai sensi delD.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196,art.52, comma 5, che, in caso di riproduzione per la diffusione della presente decisione, le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi.

La casa coniugale cade in comunione anche se acquistata con denaro del genitore di uno dei coniugi

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
ORDINANZA
Svolgimento del processo
1 La Corte d’Appello di Ancona, con sentenza 29.12.2016, ha respinto il gravame proposto da G.M. contro la sentenza di primo grado (n. 553/09 del Tribunale di Ascoli Piceno) che a sua volta aveva respinto le domande da lui proposte contro il coniuge separato V.I. in contraddittorio con la società venditrice Virgili Costruzioni srl (dichiararsi nullo ed inefficace l’atto di compravendita relativo all’acquisto della comproprietà di un immobile da parte dell’ex coniuge per non avere corrisposto il prezzo; dichiararsi nullo il dissimulato atto di donazione dal marito alla moglie per mancanza di forma; dichiararsi l’esclusiva proprietà del bene in capo all’attore).
2 Contro tale sentenza il G. ricorre per cassazione a cui resiste con controricorso la V.. La società venditrice non ha svolto difese.
3 Il relatore ha proposto il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.
Il ricorrente ha depositato una memoria.

Motivi della decisione
Con unico complesso motivo il ricorrente deduce ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 “nullità della sentenza e del procedimento. Error in procedendo e violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 per illogicità e contraddittorietà della motivazione”.
Deduce ancora ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 “errata o falsa applicazione dell’art. 179 c.c., lett. b e art. 115 c.p.c. o in subordine dell’art. 1417 c.c.”. Sostiene il ricorrente che la Corte d’Appello avrebbe dovuto dichiarare che il bene non rientrava nella comunione tra i coniugi perchè oggetto di donazione indiretta della madre in favore del figlio, come peraltro riscontrato a pag. 3 della sentenza e ha trascritto il contenuto della seconda memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6 con cui si deduceva, anche attraverso il deposito di assegni, la fornitura, da parte della madre, del danaro necessario all’acquisto e si chiedeva di provare per testi la circostanza.
Il motivo, nella parte in cui denunzia l’illogicità e contraddittorietà della motivazione, è inammissibile.
Come chiarito dalle sezioni unite, la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 Rv. 629830; v. anche Sez. 3 -, Sentenza n. 23940 del 12/10/2017 Rv. 645828;).
Nel caso si specie si è certamente al di fuori di tale ipotesi estrema perchè la motivazione non solo esiste materialmente, ma non è nè apparente nè caratterizzata da affermazioni inconciliabili, essendosi la Corte di merito limitata a rilevare, sul tema della donazione indiretta del bene dalla madre al figlio, che in primo grado non era stata proposta nessuna domanda in tal senso, aggiungendo, poi, che la donazione da madre a figlio in procinto del matrimonio si riferiva a somme di danaro (v. pag. 3 sentenza impugnata). Quindi è fuori luogo il richiamo all’art. 132 c.p.c., n. 4.
Per il resto la censura è infondata.
La violazione di una norma di diritto comporta un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione (v. tra le varie, Sez. L, Sentenza n. 195 del 11/01/2016 Rv. 638425; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015 Rv. 638171; Sez. 5, Sentenza n. 8315 del 04/04/2013 Rv. 626129; Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010 Rv. 612745; più di recente, v. anche Sez. 2 -, Ordinanza n. 20964 del 08/09/2017 Rv. 645246 in motivazione).
Ebbene, nel caso in esame la critica mossa dal ricorrente non investe affatto la ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge denunziate e quindi non pone nessun problema interpretativo, nel senso sopra indicato, delle norme sull’oggetto della comunione tra coniugi, sulla donazione o sulla simulazione, ma riguarda, molto più semplicemente, l’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: si tende insomma a sostenere che l’appartamento, in quanto frutto di donazione indiretta da madre a figlio, non rientrasse nella comunione legale, ma la Corte d’Appello, lungi dal riconoscere “l’intervenuta donazione indiretta dell’immobile dalla madre al figlio” (così in ricorso a pag. 7), ha al contrario rilevato (v. pag. 3) che una tale domanda non era stata proposta al giudice di primo grado (circostanza che il ricorso non è in grado di smentire, non essendo certamente sufficienti le richieste istruttorie formulate nella seconda memoria depositata ai sensi dell’art. 183 c.p.c.).
In ogni caso – come già detto – la Corte del merito ha accertato che la donazione tra madre e figlio aveva riguardato solo una somma di danaro da utilizzare per l’acquisto della casa familiare e che il figlio, impiegando tale somma nell’acquisto da condividere con la futura moglie, ha in tal modo donato a questa il 50% della proprietà consentendone l’intestazione alla medesima (v. pag. 3).
L’apprezzamento della Corte di merito, in linea con i principi che regolano la forma delle donazioni indirette (non necessità dell’atto solenne, ma sufficienza del rispetto della forma prescritta per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità), non è pertanto censurabile.
In conclusione, il ricorso va respinto con addebito di spese alla parte soccombente.
Considerato infine che il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1 – quater al testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, a carico del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 -bis.

L’Avvocato può ricevere le somme del cliente anche senza specifica autorizzazione contenuta nella procura alle liti

Cass. civ., sez. III, 25 settembre 2018, n. 22544.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Svolgimento del processo
1. La società F.G., Finanziaria Generale S.p.a. (d’ora in poi, “F.G.”) ricorre, sulla base di sei motivi, per la cassazione della sentenza n. 490/13 del 5 novembre 2013 della Corte di Appello di Perugia che accogliendo l’appello principale proposto dal Ministero della Giustizia avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Perugia n. 692/08 del 9 giugno 2008 e respingendo, invece, quello incidentale dell’odierna ricorrente – rigettava la domanda risarcitoria da essa F.G. avanzata nei confronti del predetto Ministero.
2. Riferisce, in punto di fatto, di aver convenuto innanzi al Tribunale perugino l’Avv. D.V. ed il Ministero della Giustizia, sul presupposto di aver affidato, al primo, una procura generale alle liti per atto notarile, priva, però, del potere di incassare e rilasciare quietanze, documento attraverso la cui esibizione il legale aveva, nondimeno, ottenuto – dalla cancelleria dell’ufficio esecuzioni del Tribunale del capoluogo umbro – diversi mandati di pagamento, per un importo complessivo di Euro 346.700,75, oltre accessori, e ciò in relazione a diverse procedure esecutive nelle quali essa F.G. risultava creditrice.
Lamentando che l’Avv. D. avesse illegittimamente trattenuto tali somme e che la condotta omissiva e gravemente negligente dei funzionari di cancelleria si ponesse in rapporto di diretta causalità col danno da essa subito, l’odierna ricorrente conveniva in giudizio, oltre al suddetto legale, il Ministero della Giustizia.
Riunito al descritto giudizio altro radicato – innanzi a quello stesso ufficio giudiziario – da essa F.G., in qualità di rappresentante processuale della società Banca dell’Umbria 1462 S.p.a., relativo a fatto di identico tenore (ovvero l’incasso, attraverso le medesime modalità e dunque in asserito difetto del potere di incassare e rilasciare quietanze, dell’importo di Euro 18.807,36, spettante alla predetta società all’esito di procedura esecutiva), l’allora parte attrice vedeva parzialmente soddisfatta la propria pretesa. L’adito Tribunale, infatti, condannava – per quanto qui ancora di interesse – al risarcimento del danno patrimoniale, nella misura di Euro 365.308,11 (comprensiva della somma dovuta alla società Banca dell’Umbria 1462 S.p.a.), oltre che il D., anche il Ministero, quantunque, quest’ultimo, limitatamente al minore importo di Euro 260.740,21 (incluso sempre quanto dovuto alla società testè menzionata), accogliendo l’eccezione di parziale prescrizione del diritto azionato, avanzata dal Ministero.
Proposto gravame principale da quest’ultimo, mentre F.G. chiedeva, con appello incidentale, la riforma della sentenza impugnata in punto prescrizione, la Corte perugina, accogliendo il primo e respingendo il secondo, riformava parzialmente la pronuncia del giudice di prime cure, escludendo la responsabilità del Ministero.
A tale esito essa perveniva – secondo la prospettazione dell’odierno ricorrente – sul rilievo che dall’interpretazione della suddetta procura generali alle liti, condotta alla stregua dei canoni ermeneutici di cui all’art. 1362 c.c., comma 2, e art. 1367 c.c., si ricaverebbe che “il pagamento effettuato verso il D. avesse effetto liberatorio ai sensi dell’art. 1188 c.c., comma 1”.
3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la F.G., svolgendo sei motivi.
3.1. Con il primo motivo – proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), – è dedotta “violazione e falsa applicazione dell’art. 84 c.p.c., comma 2”.
Si rileva che, secondo quanto confermerebbe la giurisprudenza di legittimità, tra gli atti che comportano la disposizione del diritto in contesa – e che, come tali, necessitano, ai sensi della norma testè richiamata, del conferimento di mandato speciale – rientrerebbero anche la riscossione dei crediti ed il rilascio delle rispettive quietanze, sicchè un difensore, ove non sia espressamente munito del potere di compierli, opererebbe come falsus procurator, con la conseguenza che il pagamento effettuato in suo favore non avrebbe efficacia liberatoria, secondo quanto previsto dall’art. 1188 c.c., comma 2.
Nondimeno, la sentenza impugnata, pur riconoscendo che la procura generale alle liti rilasciata all’Avv. D. non contemplasse espressamente il potere di incassare i crediti di F.B., nell’affermare che talune espressioni in essa contenute varrebbero a qualificare il legale come indicatario di pagamento (rilevando in tal senso, in particolare, il riconoscimento allo stesso della facoltà di compiere “quant’altro sia opportuno e necessario nell’interesse della società F.G. S.p.a. o dei suoi mandanti”, nonchè l’aggiunta del periodo “il tutto con dichiarazione di avere per rato e valido l’operato dei nominati procuratori senza bisogno di ulteriori atti di ratifica e/o conferma”), avrebbe violato l’art. 84 c.p.c., comma 2.
3.2. Il secondo motivo – proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), – deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 1188 c.c., comma 1”.
Si contesta la sentenza impugnata, laddove la Corte di Appello ha ricondotto la fattispecie sottoposta al suo vaglio nell’alveo della norma suddetta, considerando il D. non come difensore, bensì come indicatario dei pagamento.
Un esito, questo, che si fonda – secondo la ricostruzione che la ricorrente propone del decisum della Corte perugina – su di un “duplice ordine di argomenti”.
In primo luogo, la necessità di interpretare alla stregua del principio della conservazione del contratto, ex art. 1367 c.c., le clausole contrattuali già sopra indicate; difatti, dette clausole, “non potendo stabilire una ratifica anticipata”, varrebbero, da un lato, “ad estendere l’ambito dei poteri rappresentativi” del legale, nonchè, dall’altro, “a qualificare il D. quale indicatario a ricevere il pagamento”.
In secondo luogo, lo stesso comportamento delle parti (destinato ad assumere rilievo ex art. 1362 c.c., comma 2) confermerebbe detta circostanza, rilevando, in tal senso, la condotta tenuta in sede processuale da F.G., giacchè essa – a fronte dell’affermazione del Ministero, tesa ad evidenziare come l’odierna ricorrente avesse, in passato, ricevuto pagamenti dal D. senza obiezioni di sorta – non avrebbe contestato di aver ricevuto i pagamenti, ma solo di non aver avanzato rimostranze. Nella stessa prospettiva, ovvero di un’interpretazione della procura che tenga conto del comportamento delle parti, rileverebbe l’impegno assunto dal legale – con scrittura del 20 ottobre 1992 – a versare nel più breve tempo possibile gli importi incassati, giacchè esso confermerebbe che l’intento originario delle parti era nel senso di consentirgli di incassare dalle cancellerie quanto dovuto da F.G.. La sentenza impugnata, difatti, afferma che la vicenda in esame si pone “al di fuori dei rapporti di rappresentanza, essendo la posizione giuridica del D. da qualificare quale adiectus solutionis causa anche a prescindere da un rapporto di rappresentanza (processuale)’; rilevando in tale prospettiva il “rapporto di indicazione all’incasso che ha fonte nella nota del 21.10.1992”, anche in ragione del fatto che “il conferimento di un mandato a riscuotere un credito non è soggetto a particolari forme”.
Ciò premesso, la ricorrente rileva che neppure le controparti hanno sostenuto che il D. si qualificasse, presso la cancelleria del Tribunale di Perugia, come mero indicatario di pagamento, invocando la convenzione del 21 ottobre 1992, di talchè la sentenza impugnata, operando tale ricostruzione, avrebbe “falsamente applicato ad una fattispecie attinente il qualificato rapporto parte/difensore le regole destinate a disciplinare il rapporto tra il debitore e l’indicatario”.
3.3. Il terzo motivo – proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5) – deduce “violazione dell’art. 1363 c.cv.”, nonchè, subordinatamente, “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, identificato con la “espressione “nell’ambito delle suddette attività” contenuta nella procura generale alle liti”.
Secondo la ricorrente, la Corte di Appello avrebbe contravvenuto al criterio della “interpretazione complessiva delle clausole”, nel compiere l’operazione ermeneutica che l’ha indotta a trarre, dalla citata procura generale alle liti, anche la qualificazione del D. come indicatario di pagamento. Essa, infatti, avrebbe ignorato che l’espressione “nel sopra delineato ambito”, pure presente nel documento, “riferisce e limita alle sole attività delegate” (e non oltre esse) “la facoltà di fare quanto altro opportuno e necessario”, consentendo così “di porre in essere quelle attività materiali ed esecutive, oggettivamente implicite nei poteri conferiti e che, come tali, non richiedono nè ratifica, nè conferma”, in tal senso dovendosi intendere la frase “senza bisogno di ratifica e/o conferma”, pure presente nel documento.
Inoltre, l’omesso esame di tale espressione – che avrebbe imposto un’interpretazione restrittiva dei poteri del D., incompatibile con quella, opposta, invece adottata – configura, secondo la F.G., un palese vizio di motivazione, con tutte le relative conseguenze.
3.4. Il quarto motivo – proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – ipotizza “violazione o falsa applicazione dell’art. 1367 c.c.”.
Assume la ricorrente che le clausole della procura, nell’interpretazione da essa proposta, lungi dall’essere prive di senso e/o effetto, hanno semplicemente una portata più limitata rispetto a quella ipotizzata nella sentenza impugnata, donde la dedotta violazione o falsa applicazione dell’art. 1367 c.c., laddove si è ritenuto che il principio di conservazione degli atti sia destinato a regolare anche l’ipotesi in cui vi siano due diverse interpretazioni, (ma) entrambe con un proprio senso ed un proprio effetto.
3.5. Con il quinto motivo – proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4) e 3) – si ipotizza, rispettivamente, “nullità della sentenza per violazione dell’art. 345 c.p.c.”, nonchè, in via subordinata e alternativa, “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, identificato “nella tardiva produzione della nota D./FG s.p.a. del 21.10.1992”.
La ricorrente, muovendo dalla constatazione che l’impugnata sentenza ha qualificato come “tardiva” la produzione – in sede di gravame – del suddetto documento, si duole del fatto che abbia ricostruito anche in base ad esso quello che ha assunto essere l’intento originario delle parti (ovvero, individuare nell’Avv. D. anche un adiectus solutionis causa), addirittura riconoscendo, anzi, in quella convenzione la fonte del potere di incassare conferito al legale; di qui l’ipotizzata violazione dell’art. 345 c.p.c. e la conseguente nullità della sentenza.
In alternativa, si ipotizza che tale riconoscimento sia frutto dell’omesso esame del fatto che la produzione del relativo documento risulta avvenuta tardivamente, donde il lamentato vizio di motivazione.
3.6. Infine, con il sesto motivo – proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4) e 3) – si ipotizza, rispettivamente, “nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 c.p.c., comma 1”, nonchè, in via subordinata e alternativa, “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.
Il motivo si appunta sull’affermazione della Corte di Appello secondo cui il conferimento al D. della qualità di indicatario di pagamento sarebbe comprovato anche dal comportamento processuale delle parti, e segnatamente dal fatto che essa F.G. non ha contestato di aver ricevuto le somme incassate dal legale, ma solo di aver avanzato rimostranze.
Lamenta, al riguardo, l’odierna ricorrente che il principio di non contestazione presuppone che siano state dedotte circostanze specifiche, mentre, nella specie, nè il D. nè il Ministero (come, del resto, neppure la sentenza impugnata) hanno chiarito quali siano “le somme incassate”, come confermerebbe il fatto che, il secondo, ha cercato di produrre in giudizio, tardivamente, quietanze relative a versamenti effettuati, al legale, dalle cancellerie, ulteriori rispetto a quelli oggetto di causa. D’altra parte, nessuno dei due convenuti avrebbe dedotto – nè, tanto meno, provato – che anche uno solo dei pagamenti effettuati dalla cancellerie (sia quelli indicati in citazione, sia quelli diversi di cui alla documentazione tardivamente prodotta dal Ministero) sia stato riversato dal D. ad essa F.G..
3.7. Nel concludere, dunque, per l’accoglimento del ricorso, la F.G. evidenzia che, in relazione alla questione già oggetto del suo appello incidentale (quella concernente la prescrizione parziale del suo diritto a conseguire il risarcimento del danno), nulla osta a che questa Corte possa decidere nel merito, trattandosi di questione di diritto.
Assume, in particolare, l’erroneità della statuizione del giudice di appello che ha qualificato la responsabilità del Ministero come aquiliana, “non ravvisandosi l’esistenza di alcun vincolo contrattuale tra le parti”.
In senso contrario rileva che, nella specie, sussisteva un obbligo specifico del Ministero di pagare ad essa F.G. le somme ottenute dalle esecuzioni immobiliari, come confermerebbe, del resto, lo stesso riferimento – contenuto nella sentenza impugnata – all’art. 1189 c.c. (recte: 1188), che facendo riferimento ad un “creditore” e un “debitore” presuppone l’esistenza di una relazione tra le parti preesistente al danno.
A tale esito, ovvero al riconoscimento della natura contrattuale della responsabilità del Ministero (con le debite conseguenze in tema di prescrizione del diritto al risarcimento di essa F.G.), conducono secondo la ricorrente – due alternativi rilievi. Per un verso, la constatazione che la giurisprudenza di legittimità circoscrive i casi di responsabilità aquiliana della P.A. alle sole ipotesi in cui ricorra una condotta della stessa la cui idoneità lesiva possa esplicarsi, indifferentemente, nei nei confronti della generalità dei cittadini, ovvero un’evenienza da escludersi nel caso di specie, visto che solo essa F.G. poteva risentire (come ha, effettivamente, risentito) un danno dal contegno tenuto dai funzionari della cancelleria del Tribunale di Perugia. Per altro verso, invece, potrebbe trovare applicazione, nel caso in esame, la fattispecie della responsabilità da “contatto sociale”.
4. Sopravvenuto il fallimento della F.G., si costituiva per la curatela, con comparsa del 21 novembre 2016, il nuovo difensore, che ha rinnovato – nei riguardi del Ministero della Giustizia – la notificazione del ricorso, che la società in bonis aveva compiuto presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, e non presso l’Avvocatura Generale, ribadendo quanto in precedenza dedotto e richiesto.
5. Ha resistito, con controricorso, alla descritta impugnazione il Ministero della Giustizia, chiedendone la declaratoria di inammissibilità e, comunque, il rigetto.
Quanto, in particolare, al primo e al secondo motivo, se ne assume l’infondatezza sul rilievo che la procura alle liti può conferire, come accaduto nella specie, il potere di ricevere il pagamento, senza che ciò escluda il potere di rappresentanza.
In ordine, invece, al terzo ed al quarto motivo, ne è eccepita, innanzitutto, l’inammissibilità, atteso che l’interpretazione degli atti di autonomia privata costituisce un’indagine di fatto affidata al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità, ove immune da vizi logici o da errori di diritto. Nella specie, poi, la ricorrente – lungi dall’evidenziare insufficienze o aporie intrinseche al ragionamento ermeneutico – si è limitata a prospettare, inammissibilmente, una diversa (e ad essa più favorevole) interpretazione delle clausole della procura alle liti. Nel merito, peraltro, si ribadisce che quella accolta dalla Corte di Appello costituirebbe l’unica soluzione interpretativa razionale.
Sul quinto motivo si rileva che la conclusione raggiunta dalla sentenza impugnata, circa la qualità di indicatario di pagamento posseduta dal D., non si fonda – per espresso riconoscimento della Corte perugina, che ha ritenuto, difatti, tardiva siffatta produzione documentale – sulla convenzione del 21 ottobre 1992, presa in considerazione solo in ultima istanza e come elemento idoneo a corroborare la conclusione già raggiunta.
Infine, in relazione al sesto motivo, si ribadisce che il D. ha riscosso svariati crediti per conto di F.G., per un lungo arco di tempo, in difetto di qualsiasi rimostranza e senza che l’odierna ricorrente abbia mai contestato di avere ricevuto dal legale altri pagamenti. All’uopo il Ministero evidenzia di aver dedotto, con l’atto di appello, di essere riuscito a ritrovare – solo dopo il deposito della sentenza di prime cure – “documentazione comprovante il pagamento di altri crediti della F.G. s.p.a. riscossi dall’Avv. D. negli anni 1994-95-9698 e 2001”, sicchè esso avrebbe analiticamente indicato, diversamente da quanto assume il ricorrente, quali siano le somme incassate, senza contestazione alcuna da parte di F.G..

Motivi della decisione
6. Il ricorso non è fondato (recte: entrambi i ricorsi non sono fondati).
6.1. In limine, peraltro, deve affermarsi che è idonea ad escludere il passaggio in giudicato della sentenza impugnata la rinnovazione della notificazione del ricorso, operata dalla curatela del fallimento F.G. su autonoma iniziativa, avendo essa constatato che quella originaria era stata compiuta presso l’Avvocatura Distrettuale di Perugia e non presso l’Avvocatura Generale dello Stato.
Come evidenziato dalla stessa ricorrente, opera, nella specie, il principio secondo cui la “nullità della notifica del ricorso per cassazione è sanabile in forza della rinnovazione della notifica, sia quando il ricorrente vi provveda di propria iniziativa, anticipando l’ordine contemplato dall’art. 291 c.p.c., sia quando agisca in esecuzione di esso, senza che rilevi che alla rinnovazione si provveda posteriormente alla scadenza del termine per impugnare” (da ultimo, Cass. Sez. Lav., sent. 18 ottobre 2016, n. 710, Rv. 638230-01; nello stesso senso Cass. Sez. 5, sent. 27 settembre 2011, n. 19702, Rv. 619311-01; Cass. Sez. 5, sent. 14 maggio 2004, n. 9242, Rv. 572885-01).
6.2. Nondimeno, sebbene ammissibile, il ricorso proposto dalla società F.G., e poi dalla curatela, deve essere rigettato.
6.2.1. Non fondati risultano il primo ed il secondo motivo, suscettibili di trattazione unitaria data la loro stretta connessione.
Al riguardo, occorre muovere dalla constatazione che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il “procuratore ad litem, se non è specificamente autorizzato, non è legittimato a riscuotere le somme dovute al proprio cliente ed a liberare il debitore” (Cass. Sez. 3, sent. 24 aprile 1971, n. 1199, Rv. 351351-01; Cass. Sez. 3, sent. 9 settembre 1998, n. 8927, Rv. 518729-01). Ciò non toglie, tuttavia, che pur in difetto di una specifica autorizzazione ad operare come rappresentante del creditore, rinvenibile nella già citata procura notarile ad lites, la legittimazione del D. a riscuotere i crediti di F.G. potesse trovare titolo – come ha correttamente ritenuto la Corte perugina – nel conferimento di un autonomo potere, ex art. 1188 c.c., comma 1, di ricevere la prestazione, quale mero indicatario di pagamento.
Nota è, infatti, la differenza tra le due figure, giacchè – come ha da tempo affermato questa Corte – l’art. 1188 c.c., “dopo avere enunciato la regola che il pagamento deve essere fatto al creditore, consente che questi può commettere anche ad altri soggetti di ricevere la prestazione, secondo il principio per cui la titolarità di un diritto non ne implica la necessaria gestione da parte del titolare, il quale ben può affidarla ad altri”; orbene, “il fatto che la legge distingua tra rappresentante e soggetto (espressamente o tacitamente) indicato dal creditore implica, poi, che la designazione del secondo (denominato anche adiectus solutionis causa) avviene al di fuori di un rapporto di rappresentanza in senso tecnico, come si ricava logicamente dal fatto che le due categorie di soggetti sono indicate distintamente” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 23 giugno 1997, n. 5579, Rv. 505372-01).
Ne deriva, dunque, che a prescindere dall’esistenza di un (espresso) potere di riscuotere la prestazione conseguente alla sua posizione di procuratore ad lites, l’Avv. D. potesse porsi come indicatario di pagamento, come ha ritenuto la sentenza impugnata, senza, pertanto, che il giudice di appello sia incorso in alcuna violazione e/o falsa applicazione dell’art. 84 c.p.c., comma 2, e art. 1188 c.c., comma 1.
6.2.2. Non fondati sono anche i motivi terzo e quarto.
Essi censurano la decisione della Corte umbra laddove nell’interpretare il testo della procura notarile rilasciata al legale – ha ritenuto che la stessa si ponesse come fonte (anche) della legittimazione dell’Avv. D. a ricevere il pagamento, con effetto solutorio nei riguardi del soggetto obbligato.
Sul punto, come ha esattamente osservato in udienza il sostituto Procuratore Generale presso questa Corte, deve muoversi dal rilievo che la procura ad litem “è atto geneticamente sostanziale con rilevanza processuale, che va interpretato secondo i criteri ermeneutici stabiliti per gli atti di parte dal combinato disposto di cui all’art. 1367 c.c. e art. 159 c.p.c., nel rispetto in particolare del principio di relativa conservazione, in relazione al contesto dell’atto cui essa accede, rimanendo sotto tale profilo censurabile l’interpretazione datane dal giudice di merito solo per eventuali omissioni ed incongruità argomentative, e non anche mediante la mera denunzia dell’ingiustificatezza del risultato interpretativo raggiunto, prospettante invece un sindacato di merito inammissibile in sede di legittimità” (così Cass. Sez. 1, sent. 12 ottobre 2006, n. 21924, Rv. 594608-01; nello stesso senso anche Cass. Sez. 3, sent. 21 gennaio 2011, n. 1419, Rv. 615705-01).
Orbene, proprio l’operatività – anche in tale ambito – dei principi relativi all’ermeneutica contrattuale comporta, pertanto, la necessità di fare applicazione di quanto enunciato, in siffatta materia, da questa Corte.
Va, dunque, qui ribadito che “la parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui all’art. 1362 c.c. e ss., avendo invece l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi” – come, invece, avvenuto nel caso di specie – “nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poichè quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicchè, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra” (così, da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. 28 novembre 2017, n. 28319, Rv. 646649-01).
D’altra parte, non appare destinata a miglior sorte neppure la censura – articolata, in particolare, con il terzo motivo di ricorso – di omesso esame di un “punto” decisivo, identificato, come dianzi illustrato, nella “espressione “nell’ambito delle suddette attività” contenuta nella procura generale alle liti”.
In proposito, infatti, è sufficiente notare che “l’omesso esame della questione relativa all’interpretazione del contratto” (ovvero, come nella specie, di un atto ad esso equiparabile) “non è riconducibile al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5), in quanto l’interpretazione di una clausola negoziale non costituisce “fatto” decisivo per il giudizio, atteso che in tale nozione rientrano gli elementi fattuali e non quelli meramente interpretativi” (Cass. Sez. 3, sent. 8 marzo 2017, n. 5795, Rv. 643401-01).
6.3. Non suscettibili di accoglimento, infine, risultano il motivo quinto e sesto.
Essi, a tacer d’altro, non colgono l’effettiva ratio decidendi che sorregge la sentenza impugnata. La decisione della Corte perugina, infatti, nel ritenere che l’Avv. D. rivestisse la posizione di un mero adiectus solutionis causa, ha attribuito rilievo sia al contenuto della procura notarile alle liti, sia alla situazione di fatto esistente, ritenendo integrata, pertanto, “un’indicazione di pagamento per facta concludentia”.
Orbene, lungi dall’investire tale statuizione, i motivi in esame ipotizzano la violazione del divieto di nova in appello, ovvero del principio di “non contestazione”, attribuendo importanza dirimente ad aspetti – l’efficacia della nota integrativa del 21 ottobre 2012 (della quale, peraltro, la sentenza impugnata ha affermato espressamente di non voler tenere conto) e del silenzio serbato da F.G. in ordine ai pagamenti ricevuti – che assumono, invece, nel ragionamento del giudice di appello rilievo del tutto ancillare.
Va, pertanto, fatta applicazione del principio secondo cui la “proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art. 366 c.p.c., n. 4), con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d’ufficio” (Cass. 6-1., ord. 7 settembre 2017, Rv. 645744-01).
7. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente – e, per essa, ormai, della curatela fallimentare della società F.G., Finanziaria Generale S.p.a. – a rifondere al Ministero della Giustizia le spese del presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo.
8. A carico della ricorrente, atteso l’integrale rigetto della proposta impugnazione, sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi, condannando la curatela fallimentare della società F.G., Finanziaria Generale S.p.a. a rifondere al Ministero della Giustizia le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 10.000,00, più Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, all’esito di pubblica udienza della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 22 dicembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2018.

In presenza della scientia fraudis è ammissibile l’azione revocatoria del trasferimento di un immobile avvenuto in ottemperanza agli accordi di separazione

Cass. civ. Sez. III, 5 luglio 2018, n. 17612
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28420/2015 proposto da:
M.M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO BRIZZOLARI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato RAMONA INGLETTO giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
CIICAI SOC COOP, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 29, presso lo studio dell’avvocato MARIANO MARZOCCHI BURATTI, rappresentata e difesa dall’avvocato ISABELLA TREBBI GIORDANI giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
C.G.;
– intimato –
Nonché da:
C.G., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato CHIARA BRUNO giusta procura speciale autenticata dall’Ambasciata d’Italia in Bucarest il 18/12/2015 rep. n. (OMISSIS);
– ricorrente incidentale –
contro
CIICAI SOC COOP in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 29, presso lo studio dell’avvocato MARIANO MARZOCCHI BURATTI, rappresentata e difesa dall’avvocato ISABELLA TREBBI GIORDANI giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente all’incidentale –
e contro
M.M.A.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2533/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 27/04/2018 dal Consigliere Dott. PASQUALE GIANNITI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto,
che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale.

Svolgimento del processo
che:
1. La Corte di Appello di Bologna, con sentenza n. 2533/2014, ha integralmente confermato la sentenza n. 4732/2009 con la quale il Tribunale di quella stessa città – dichiarata l’inammissibilità della domanda formulata dal consorzio attoreo CIICAI in sede di memoria exart. 183 c.p.c., comma 5 (in quanto nuova) e della domanda riconvenzionale di condanna, formulata in via subordinata da parte convenuta M.M.A. nei confronti dell’altro convenuto, suo coniuge separato, C.G. (in quanto priva di collegamento oggettivo con la domanda principale) – aveva dichiarato l’inefficacia, nei confronti del Consorzio CIICAI, della compravendita – di cui all’atto a ministero notaio Ventre in data 16/8/2000, intercorsa tra il C. (parte alienante) e la M. (parte acquirente) – avente ad oggetto la quota di un mezzo dell’appartamento ad uso civile abitazione, con posto auto in uso esclusivo, sito in (OMISSIS).
2. M.M.A. ricorre avverso la suddetta sentenza, articolando 5 motivi.
Resistono sia il Consorzio che il C.. Quest’ultimo propone a sua volta ricorso incidentale, affidato a 5 motivi, ai quali resiste a sua volta il Consorzio con controricorso.
In vista dell’odierna udienza presenta conclusioni scritte il Procuratore Generale il quale chiede il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale.
Presentano memorie la ricorrente principale M., il controricorrente ricorrente incidentale C. e la contro ricorrente società cooperativa CIICAI. I primi due contestano entrambi le conclusioni del PM; mentre la società CIICAI, oltre a controdedurre rispetto al ricorso principale ed al ricorso incidentale, allega documentazione relativa al giudizio di sospensiva della sentenza impugnata (nel quale si era costituita opponendosi all’istanza di sospensione, poi respinta dalla Corte territoriale che ha rimesso a questa Corte la liquidazione delle relative spese processuali).

Motivi della decisione
che:
1. Il ricorso principale ed il ricorso incidentale sono entrambi inammissibili.
Invero, l’art. 360 bis c.p.c., introdotto dallaL. n. 69 del 2009(entrata in vigore il 4/7/2009 e, pertanto, applicabile alle controversie, quali la presente, nelle quali il provvedimento impugnato mediante ricorso per cassazione sia stato pubblicato o depositato successivamente a detta data), al primo comma numero 1, prevede che il ricorso per cassazione è inammissibile quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa.
E le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 19051 del 2010, pronunciando in ordine all’interpretazione di detta norma, hanno precisato che sussiste la manifesta infondatezza del ricorso quando, al momento della pronuncia, la decisione di merito, si presenta conforme alla propria giurisprudenza ed il ricorso non prospetta argomenti per modificarla.
Tanto si verifica per l’appunto nel caso di specie per le ragioni di seguito indicate.
2. Manifestamente infondati sono il primo ed il quarto motivo di ricorso principale, che per ragioni di connessione si trattano congiuntamente.
2.1. Con il primo motivo la M. denuncia, in relazioneall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 2901, commi 1 e 3.
Si lamenta che la Corte territoriale, incorrendo nei vizi denunciati, ha commesso i seguenti due errori di diritto:
a) non ha considerato che la vendita, oggetto dell’azione revocatoria, costituiva atto dovuto, in quanto, da un lato era mero atto esecutivo dell’accordo intercorso tra lei ed il coniuge prima del 29/6/2000 e, dall’altro, aveva la funzione di consentire al C. di pagare il pregresso debito di 15 milioni delle vecchie Lire per il mancato mantenimento suo e delle figlie;
b) ha ritenuto che lei fosse consapevole del preteso pregiudizio per le ragioni creditorie del Consorzio sulla base del contenuto di un colloquio telefonico da lei avuto nel mese di luglio 2000 con tale D.M., responsabile del Consorzio (nel corso del quale colloquio lei avrebbe detto che il C., dopo le forniture, si era dileguato), senza considerare che, per giurisprudenza consolidata, la sussistenza del requisito del consilium fraudis deve essere valutato con riferimento al momento di compimento dell’atto (e, quindi, nella specie, prima del 29/6/2000, data nella quale le parti si erano impegnate rispettivamente a vendere e ad acquistare la quota del 50% di proprietà del C.).
In definitiva, secondo la ricorrente, la Corte territoriale è incorsa nel vizio denunciato nella parte in cui l’ha ritenuta consapevole dell’effetto pregiudizievole che il contratto di compravendita avrebbe avuto per le ragioni del Consorzio creditore, senza considerare che detto contratto era atto esecutivo dell’accordo sulla separazione consensuale ed era stato concertato prima del 29/6/2000, quando cioè lei non poteva essere consapevole della fornitura e, tanto meno, delle intenzioni del marito in merito al pagamento della stessa.
2.2. Con il quarto motivo denuncia, sempre in relazioneall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2901 c.p.c., degliartt. 150,158, 191 e 2751 c.c., nonché degliartt. 3, 29, 30 e 31 Cost..
Richiamando dottrina, deduce la irrevocabilità dei trasferimenti immobiliari nell’ambito degli accordi di separazione o diverso, in quanto “riconducibili a negozi di adempimento di un obbligo di particolare rilievo costituzionale dove il profilo della doverosità assorbe quello della frode”: quanto precede tanto più nel caso di specie nel quale lei aveva rinunciato all’assegno di mantenimento che le era stato riconosciuto in occasione dei provvedimenti presidenziali ed era intervenuta compensazione di parte del prezzo (nella misura di 15 milioni delle vecchie Lire) con il debito del marito per contributi di mantenimento non versati nel precedente periodo di allontanamento dalla casa coniugale.
In definitiva, secondo la ricorrente, gli atti esecutivi di accordi tra coniugi in sede di separazione consensuale, aventi carattere solutorio/compensativo degli obblighi nascenti dal matrimonio, dovrebbero essere ritenuti irrevocabili, come pure dovrebbe essere ritenuto tale l’atto di divisione/liquidazione della casa coniugale in comunione assegnata alla moglie in sede di separazione (ove questo sia stato effettuato per un prezzo congruo, come nel caso in esame e senza alcun scopo fraudolento da parte dei coniugi).
2.3. E’ jus receptum nella giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le più risalenti, le sent. nn. 657/1994, 2270/1993, 2788/1991 e 3940/1984) il principio per cui ciascun coniuge ha il diritto di condizionare il proprio assenso alla separazione a un soddisfacente assetto dei rapporti patrimoniali, nonché quello per cui “i rapporti patrimoniali tra i coniugi separati hanno rilevanza solo per le parti, non essendovi coinvolto alcun pubblico interesse, per cui essi sono pienamente disponibili e rientrano nella loro autonomia privata” (sent. n. 6424/1987).
D’altronde, oltre che il generale principio dell’autonomia privata, sono indicativi dell’ammissibilità di atti negoziali traslativi tra i coniugi o ex coniugi:l’art. 711 c.p.c., comma 3, che – con riguardo alla separazione consensuale – prevede che nel processo verbale deve darsi atto delle “condizioni riguardanti i coniugi stessi e la prole”; l’art. 4, comma 16 (già comma 13), L. divorzio, che – con riguardo allo scioglimento del vincolo matrimoniale – fa riferimento alle “condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici”; l’art. 5, comma 8 L. divorzio, secondo il quale – se vi è “accordo” – è possibile corrispondere l’assegno divorzile periodico in un’unica soluzione.
In base alla lettura coordinata delle predette disposizioni ed alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, l’espressione “condizioni della separazione”, contenutanell’art. 711 c.p.c., comma 5, va intesa non soltanto in senso soggettivo, ma anche oggettivo. In altri termini, “condizioni della separazione” non sono soltanto quelle “regole di condotta” destinate a scandire il ritmo delle reciproche relazioni per il periodo successivo alla separazione o al divorzio, ma anche tutte quelle pattuizioni alla cui conclusione i coniugi intendono comunque ancorare la loro disponibilità per una definizione consensuale della crisi coniugale; e, tra queste ultime, l’assetto, il più possibile definitivo, dei propri rapporti economici, con la liquidazione di tutte le “pendenze” ancora eventualmente in atto (cfr. sent. n. 5473/2006).
Proprio con detta ultima sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che: “gli accordi di separazione personale fra i coniugi, contenenti attribuzioni patrimoniali da parte dell’uno nei confronti dell’altro e concernenti beni mobili o immobili, non risultano collegati necessariamente alla presenza di uno specifico corrispettivo o di uno specifico riferimento ai tratti propri della “donazione”, e – tanto più per quanto può interessare ai fini di una eventuale loro assoggettabilità all’actio revocatoria di cuiall’art. 2901 c.c.- rispondono, di norma, ad un più specifico e più proprio originario spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell’evento di “separazione consensuale” (il fenomeno acquista ancora maggiore tipicità normativa nella distinta sede del divorzio congiunto), il quale, sfuggendo – in quanto tale – da un lato alle connotazioni classiche dell’atto di “donazione” vero e proprio (tipicamente estraneo, di per sè, ad un contesto – quello della separazione personale – caratterizzato proprio dalla dissoluzione delle ragioni dell’affettività), e dall’altro a quello di un atto di vendita (attesa oltretutto l’assenza di un prezzo corrisposto), svela, di norma, una sua “tipicità” propria la quale poi, volta a volta, può, ai fini della più particolare e differenziata disciplina di cuiall’art. 2901 c.c., colorarsi dei tratti dell’obiettiva onerosità piuttosto che di quelli della “gratuità”, in ragione dell’eventuale ricorrenza – o meno – nel concreto, dei connotati di una sistemazione “solutorio-compensativa” più ampia e complessiva, di tutta quell’ampia serie di possibili rapporti (anche del tutto frammentari) aventi significati (o eventualmente solo riflessi) patrimoniali maturati nel corso della (spesso anche lunga) quotidiana convivenza matrimoniale (Sez. 3, Sentenza n. 5473 del 14/03/2006, Rv. 589660-01).
Atti traslativi tra coniugi (ed ex coniugi) possono perfezionarsi non soltanto in sede giudiziale (nel verbale di separazione giudiziale redatto nel corso dell’udienza exart. 711 c.p.c., oppure in quello di comparazioni davanti al collegio nella procedura divorzile su domanda congiunta ai sensi dell’art. 4, comma 16 legge divorzio), ma anche in sede stragiudiziale, frequentemente (ma non solo) in adempimento di un impegno a trasferire assunto in sede giudiziale.
In tal caso, l’obbligazione assunta dinanzi al giudice di operare un trasferimento, mobiliare o immobiliare, trova esecuzione attraverso un apposito atto di attuazione (c.d. negozio traslativo con causa esterna), a struttura bilaterale.
Orbene, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr., oltre alla già citata sent. n. 3747/2006, le sentenze nn. 11342/2004 e 9117/1999) l’inadempimento dell’obbligazione di trasferire trova rimedio giudizialenell’art. 2932 c.c..Vero è che la formulazione letterale di detta norma rende quest’ultima applicabile solo in presenza di un obbligo “a concludere un contratto” (e non di un “obbligo a trasferire”); come pure è vero che la stessa sfocia in una sentenza che produce gli effetti “del contratto non concluso” (e non di un “trasferimento non attuato”). Tuttavia, la norma già da tempo conosce applicazione nella giurisprudenza di legittimità (cfr. sent. n. 2301/1994, 1583/1982) nella fattispecie previstadall’art. 1706 c.c., comma 2 (in cui l’obbligazione di ritrasferire i beni al mandante deve essere attuata non in forza di un contratto, ma con un negozio traslativo di esecuzione del mandato). Pertanto, la sentenza exart. 2932 c.c., ben può assumere funzione sostitutoria degli effetti che sarebbero dovuti scaturire dall’atto traslativo rimasto ineseguito (anche nel caso in cui si escluda la natura preliminare dell’impegno a trasferire concluso in sede di separazione consensuale o di divorzio su domanda congiunta).
Proprio questa Sezione ha avuto modo di precisare di recente (sentenza n. 1144 del 22/01/2015, Rv. 634380-01) che è ammissibile l’azione revocatoria ordinaria del trasferimento di immobile, effettuato da un genitore in favore della prole in ottemperanza ai patti assunti in sede di separazione consensuale omologata, poiché esso trae origine dalla libera determinazione del coniuge e diviene “dovuto” solo in conseguenza dell’impegno assunto in costanza dell’esposizione debitoria nei confronti di un terzo creditore, sicché l’accordo separativo costituisce esso stesso parte dell’operazione revocabile e non fonte di obbligo idoneo a giustificare l’applicazionedell’art. 2901 c.c., comma 3.
E già in passato era stato affermato che l’esperibilità dell’azione revocatoria non trova ostacolo: né nell’avvenuta omologazione dell’accordo di separazione, che lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione; né nell’ipotetica inscindibilità di tale pattuizione dal complesso delle altre condizioni della separazione; né, infine, nella circostanza che il trasferimento immobiliare o la costituzione del diritto reale minore siano stati pattuiti in funzione solutoria dell’obbligo di mantenimento del coniuge o di contribuzione al mantenimento dei figli, venendo nella specie in considerazione non già la sussistenza dell’obbligo in sè, di fonte legale, ma le concrete modalità del suo assolvimento (sent. 12 aprile 2006 n. 8516; nonchè sent. 26 luglio 2005 n. 15603).
Facendo buon governo dei principi che precedono, la Corte di appello di Bologna ha correttamente escluso la natura di atto dovuto all’alienazione della quota immobiliare in base agli accordi di separazione; ed ha rilevato che la vendita dell’immobile era da inquadrarsi, per espressa ammissione della ricorrente, in un “accordo tra i coniugi per separare definitivamente le loro vite, compresi i rapporti patrimoniali”. Contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente, la Corte ha tenuto in considerazione il contesto complessivo nel quale l’atto di trasferimento era stato stipulato, ma, si ribadisce, ha ritenuto che tale collegamento non implicava necessariamente né l’onerosità del suo trasferimento e neppure la sua configurabilità come atto dovuto (con conseguente revocabilità dell’intervenuto trasferimento immobiliare).
D’altronde, nel caso di specie, secondo l’insindacabile accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito, la merce è stata consegnata anche alla M. il 15/6/2000, cioè in data anteriore sia al trasferimento dell’immobile (che è stato trascritto in data 16/8/2000) che all’accordo tra i coniugi (raggiunto all’udienza del 22/9/2000), ragion per cui l’alienazione della quota immobiliare è comunque successiva al sorgere del credito del Consorzio contro ricorrente.
La Corte territoriale ha dunque correttamente ritenuto sussistente la scientia fraudis, sul presupposto che: a) agli atti di causa vi era riscontro documentale del fatto che la M. si era recata nel giugno 2000 presso il Consorzio a ritirare merce, quanto meno in parte ordinata dal marito; b) la stessa M. aveva portato al Consorzio la dichiarazione dei redditi del coniuge. Da tali dati obiettivi la Corte di appello ha desunto che la M. era a conoscenza della posizione debitoria del marito nei confronti del Consorzio, nonché dell’attenzione di quest’ultimo alla verifica della solvibilità del C..
3.In via subordinata, con il secondo motivo, la M. denuncia, in relazioneall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di fatti decisivi e controversi.
Si lamenta che la Corte territoriale non ha considerato due fatti decisici e controversi tra le parti. Precisamente: a) il fatto che in data antecedente al 29/6/2009 esisteva già un accordo sulle condizioni della separazione, accordo che comprendeva la compravendita in esame, che sarebbe stata stipulata il successivo 19/8/2000. Dato cronologico questo, secondo la ricorrente, fondamentale e decisivo: sia ai fini della valutazione della compravendita come atto dovuto ed esecutivo di precedente accordo; sia ai fini della valutazione della sua inconsapevolezza, al momento della concertazione con il marito della compravendita di parte della casa coniugale, del pregiudizio per le ragioni della Cooperativa creditrice; b) la circostanza della parziale compensazione del prezzo (limitatamente alla somma di 15 milioni delle vecchie Lire) con il pregresso debito maturato nei suoi confronti dal C. per omesso mantenimento delle figlie relativamente all’anno 1997.
L’inammissibilità del motivo consegue al fatto che la ricorrente non tiene conto della circostanza che, ai sensi della nuova formulazionedell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – applicabile alle sentenze pubblicate dopo l’11 settembre 2012 e dunque anche alla pronuncia impugnata con il ricorso in esame, depositata il 19 dicembre 2014 – il controllo sulla motivazione può investire soltanto l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, la quale sussiste nelle sole ipotesi di “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, di “motivazione apparente”, di “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e di “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, sicchè il sindacato sulla motivazione è possibile solo con riferimento al parametro dell’esistenza e della coerenza, non anche con riferimento al parametro della sufficienza (Cass. Sez. U. 07/04/2014, nn. 08053 e 08054; v. anche Cass. 08/10/2014, n. 21257).
In realtà, il motivo attiene a profili di fatto e tende ad ottenere da questa Corte di legittimità un nuovo giudizio in contrapposizione a quello formulato nel caso di specie da entrambi i giudici di merito, peraltro in maniera conforme e ben superiore al c.d. minimo costituzionale.
Il motivo è anche manifestamente infondato in quanto non risulta che alla data del 29 giugno 2000 i coniugi avessero già raggiunto un accordo sul futuro trasferimento del cespite immobiliare.
4. Con il terzo motivo, denuncia, sempre in relazioneall’art. 360 c.p.c., comma 1, violazione e falsa applicazionedell’art. 2901 c.c., sotto il profilo dell’elemento oggetto dell’azione revocatoria (id est, l’eventus damni).
Si lamenta che la Corte territoriale ha errato nel ritenere che il suo acquisto dal marito della quota del 50% della casa coniugale comportava un eventus damni per le ragioni creditorie del Consorzio, in quanto detta casa costituiva l’unica proprietà immobiliare del C., potendosi/dovendosi considerare al contrario addirittura vantaggiosa detta operazione per il patrimonio del C. (che, per plurime ragioni, vedeva così aumentate le proprie capacità finanziarie di pagare l’intero debito del Consorzio); in particolare, la modificazione del patrimonio del C. – derivante, da un lato, dalla vendita della sua quota indivisa del 50% della casa coniugale e, dall’altro, dall’incasso del prezzo e dallo sgravio dell’assegno di mantenimento, non era nel suo complesso tale da aggravare la situazione patrimoniale del C. rispetto a quella preesistente.
Si lamenta altresì che la Corte territoriale l’ha ritenuta consapevole di detto (insussistente) pregiudizio per le ragioni creditorie del consorzio, senza considerare che le condizioni economiche della separazione (tra cui la compravendita) non potevano a lei apparire svantaggiose per il patrimonio del marito (che otteneva la liquidazione della sua quota, altrimenti non utilizzabile, e l’eliminazione dell’assegno di mantenimento della moglie e delle figlie).
Il motivo è manifestamente infondato, in quanto, secondo la giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, Sentenza n. 1896 del 09/02/2012, Rv. 621268-01), a fondamento dell’azione revocatoria ordinaria non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso.
A questo proposito, la sostituzione di un immobile con il denaro derivante dalla compravendita comporta di per sé una rilevante modifica qualitativa della garanzia patrimoniale, in considerazione della maggiore facilità di cessione del denaro.
Tale principio è stato correttamente applicato dalla Corte territoriale nel caso di specie, nel quale il bene immobile alienato è l’unico bene immobile di proprietà del debitore.
5. In via subordinata, in caso di conferma dell’accoglimento della domanda riconvenzionale ex adverso proposta, con il quinto ed ultimo motivo denuncia, sempre in relazioneall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione degliartt. 36 e 40 c.p.c.,dell’art. 2902 c.c.,art. 24 Cost.eart. 111 Cost., comma 2, nonchè dell’art. 6 par. 1 della Convenzione CEDU. Si lamenta che la Corte territoriale ha confermato l’inammissibilità della domanda riconvenzionale che lei aveva proposto, sia pure in via subordinata, nei confronti del C. per ottenere la restituzione del prezzo pagato e, comunque, il risarcimento dei danni subiti per effetto dell’accoglimento della domanda revocatoria. Rileva che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte, la connessione della domanda riconvenzionale rispetto alla domanda principale deve essere valutata dal punto di vista processuale (e non sostanziale), nel senso che a dover essere connesse tra loro sono le azioni (e non le domande). La Corte, dunque, aveva errato nel valutare la possibilità del simultaneus processus sulla base dell’identità del rapporto sostanziale, mentre avrebbe dovuto valutarlo sulla base della connessione processuale: se l’origine del litisconsorzio necessario nell’azione revocatoria trae origine anche dall’azione di rivalsa spettante al terzo acquirente nei confronti del debitore alienante, secondo la ricorrente, anche alla luce delle richiamate norme costituzionali (inerenti il diritto di difesa e ad una ragionevole durata del processo) risulta del tutto illegittimo ed irragionevole ritenere che l’azione di rivalsa possa considerarsi estranea alla domanda revocatoria ed impedire che sia proposta ed esaminata nello stesso processo.
Il motivo è manifestamente infondato, in quanto, in via generale, l’azione riconvenzionale, come è noto, per essere ammissibile, deve dipendere da fatti che siano genericamente collegati con i fatti costitutivi della domanda principale o con i fatti estintivi o impeditivi o modificativi già introdotti nella causa sotto forma di eccezione. In altri termini, la domanda riconvenzionale, ampia il rapporto processuale instaurato dall’attore con la proposizione di un’autonoma domanda che deve dipendere dal titolo già dedotto in giudizio dall’attore ovvero da quello che già appartiene alla causa quale mezzo di eccezione. La dipendenza dal titolo si intende riferita a qualsiasi rapporto o situazione giuridica nella quale sia ravvisabile un “collegamento obiettivo” tra domanda principale e domanda riconvenzionale, tale da rendere consigliabile il simultaneus processus in ordine alle due domande.
Tanto correttamente non è stato ravvisato nel caso di specie, nel quale le domande, proposte in via riconvenzionale dalla M. nei confronti del C., non dipendono dal titolo dedotto in giudizio dal Consorzio; e neppure appartengono al titolo dedotto in giudizio come mezzo di eccezione, in quanto non è ravvisabile alcun collegamento obiettivo tra l’azione revocatoria proposta dal Consorzio e la domanda della M. di condanna del C. al pagamento del credito dalla stessa vantato.
Pertanto, in applicazione di detti principi, la Corte territoriale ha correttamente non ammesso la domanda riconvenzionale di pagamento, formulata in via subordinata dalla ricorrente (quale terza acquirente) nei confronti del venditore-debitore, osservando che l’atto di disposizione del proprio patrimonio, che era stato operato dal debitore, era atto al quale il creditore era del tutto estraneo e rispetto al quale non era configurabile alcun “rapporto trilaterale”. Così valutando, la Corte d’appello ha confermato la decisione del giudice di primo grado, in punto di completa estraneità del Consorzio ad un rapporto contrattuale intervenuto nell’ambito di una dinamica involgente questioni relative a rapporti tra i coniugi (e, pertanto, non idoneo a giustificare una trattazione congiunta delle due cause).
6. Inammissibili sono anche i motivi ai quali è affidato il ricorso incidentale del C..
6.1. Con il primo motivo (pp. 17-23) il C. denuncia, in relazioneall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazionedell’art. 1326 c.c..
Deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte, la proposta preventivo del 29 maggio 2000 era stata da lui accettata con conferma d’ordine 1 giugno 2000; mentre il documento consortile 7 giugno 2000 non aveva valenza di nuova proposta contrattuale e comunque non era stata da lui accettata né formalmente e neppure tacitamente (non potendosi interpretare come accettazione tacita il comportamento da lui tenuto nel successivo mese di luglio 2000 con contestazioni verbali e lettera raccomandata ar con intimazione al corretto adempimento contrattuale). In sintesi, secondo il controricorrente, erroneamente è stato ritenuto concluso un contratto avente ad oggetto la fornitura di materiale minore rispetto a quella portata nel preventivo del 29 maggio, con condizioni e termini di pagamento diversi da quelli convenuti.
6.2. Con il secondo motivo (pp. 23-32) denuncia, in relazioneall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di fatti decisivi e controversi.
Si lamenta che la Corte ha omesso di esaminare e valutare le contestazioni da lui effettuate, sia verbalmente che con lettera raccomandata ar diretta all’avv. Paolo Bruno, dopo la ricezione della “prima fornitura”, in punto di inadempimento contrattuale del Consorzio. Tali contestazioni, se considerate, avrebbero potuto determinare l’accoglimento della sua domanda riconvenzionale (sulla base della ritenuta fondatezza del contratto per la fornitura di materiale per il valore di oltre 463 milioni e del conseguente suo diritto al risarcimento danni da inadempimento contrattuale). Rileva che, se durante il suo interrogatorio formale non aveva effettuato alcuna contestazione, ciò era avvenuto perché lui si era limitato a rispondere alle domande che gli erano state formulate. E precisa che le sue contestazioni era motivate non per la minore quantità di materiale spedito dal consorzio, ma per i termini di pagamento portati nelle fatture dei materiali spediti a fine giugno (diversi da quelli concordati) e per la successiva prospettata sospensione della prestazione in difetto di rilascio di idonee garanzie.
6.3. Con il terzo motivo (pp. 32-37) denuncia, in relazioneall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degliartt. 1321, 1326 e 1363 c.c..
Deduce che la Corte, applicando correttamente la normativa richiamata, avrebbe dovuto riconoscere validità al contratto formatosi con preventivo proposto del Consorzio del 29 maggio (erroneamente ritenuto semplice preventivo o minuta, stante la completezza di tutti gli elementi caratterizzanti la vera e propria proposta contrattuale) e sua accettazione del successivo 1 giugno 2000.
6.4. Con il quarto motivo (pp. 37-43) denuncia, in relazioneall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degliartt. 1453 e 1455 c.c., nonchédell’art. 36 c.p.c..
Si lamenta che la Corte, incorrendo nel menzionato vizio, ha ritenuto infondata sia la sua domanda di accertamento e di dichiarazione di risoluzione contrattuale che quella di risarcimento danni, sull’erroneo presupposto che l’unico contratto concluso tra le parti fosse quello avente ad oggetto il minor quantitativo di merci dal complessivo importo di 60.685.209 delle vecchie Lire e che il consorzio fosse unico creditore del corrispettivo prezzo. Deduce che il grave inadempimento contrattuale da parte del consorzio (a seguito della mancata consegna di materiale per l’ulteriore importo di 341.084.240 delle vecchie Lire, più Iva) aveva determinato il presupposto della risoluzione del contratto ed il verificarsi di danni a suo carico (per mancato guadagno derivante dalla mancata vendita della fornitura commessa dalla ditta Il Punto), danni il cui ammontare lui aveva posto in compensazione con il credito vantato nei suoi confronti dal consorzio (per mancato pagamento del prezzo della merce, che gli era stata consegnata). Precisa che quella da lui effettuata nel giudizio di appello era domanda subordinata, configurante emendatio libelli, consentita nella specie, in quanto introduttiva di un petitum mediato minore rispetto alla domanda principale.
6.5. Con il quinto ed ultimo motivo (pp. 43-44) denuncia, in relazioneall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazionedell’art. 2901 c.c..
Si lamenta che la Corte ha violato la norma richiamata nella parte in cui ha ritenuto sussistenti l’eventus damni e la scientia damni, cioè i presupposti, normativamente stabiliti, per l’accoglimento della domanda revocatoria.
Deduce che, in considerazione dell’inadempimento contrattuale del consorzio e della illecita sospensione nel mese di luglio 2000 della fornitura di materiali da consegnare per l’intera quantità entro il successivo 1 settembre, lui, all’atto della vendita della quota di comproprietà della casa nell’antecedente mese di agosto, non riteneva che l’atto di disposizione potesse determinare la perdita della garanzia patrimoniale e, comunque, potesse costituire un pregiudizio per il consorzio. A quella data infatti egli si prospettava soltanto il grave inadempimento del consorzio, che gli aveva causato rilevanti danni, di entità economica di gran lunga maggiori del prezzo delle merci, e che egli avrebbe potuto far valere in giudizio avverso l’inadempiente fornitore con pertinenti azioni risarcitorie.
6.6. I motivi, congiuntamente esaminati, sono in parte inammissibili e in parte manifestamente infondati. Sono inammissibili laddove prospettano questioni di fatto che richiedono una nuova valutazione del merito da parte di questo Giudice di legittimità. Sono manifestamente infondati laddove prospettano violazioni di legge che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente principale e dal ricorrente incidentale, non sono affatto ravvisabili nella sentenza impugnata, per quanto sopra rilevato, e neppure una questione di cui al n. 5 del nuovoart. 360 c.p.c., come interpretato da questa corte.
Al rilievo che precede si aggiunge la considerazione che la Corte territoriale con motivazione congrua: ha disconosciuto valore di proposta al preventivo del maggio 2000, riconoscendo invece detta qualità al preventivo successivo, di cui alla fornitura minore del giugno 2000; al riguardo di detta fornitura, ha ritenuto che, nonostante le contestazioni, si era formato un accordo, risultante dall’avvenuta consegna (con conseguente insorgere del debito del pagamento del relativo prezzo). E con motivazione parimenti congrua ha ritenuto la sussistenza dei presupposti richiestidall’art. 2901 c.c.(e in particolare la consapevolezza della impossidenza del debitore) nei confronti di entrambi i contraenti.
7. Alla inammissibilità del ricorso principale e del ricorso incidentale consegue la condanna dei due ricorrenti al pagamento delle spese processuali sostenute dalla società coopertiva CIICAI (per questo giudizio di legittimità e per il giudizio di sospensiva) e liquidate come da dispositivo, nonchè al pagamento dell’ulteriore importo, dovuto per legge e pure indicato in dispositivo. Avuto riguardo al dispostodell’art. 91 c.p.c., nella formulazione vigente all’epoca di introduzione del giudizio di merito e tenuto conto della natura della controversia e delle posizioni delle due parti, le spese vanno invece dichiarate integralmente compensate tra la ricorrente M. ed il controricorrente C., ricorrente in via incidentale.

P.Q.M.
La Corte:
– dichiara inammissibile il ricorso principale;
– dichiara inammissibile il ricorso incidentale;
– dichiara integralmente compensate tra la ricorrente M. ed il contoricorrente C., ricorrente in via incidentale, le spese del presente giudizio di legittimità;
– condanna la ricorrente M. ed il contoricorrente C., ricorrente in via incidentale, al pagamento delle spese processuali sostenute società cooperativa CIICAI, spese che liquida, a carico di ciascuna delle parti, in Euro 5.000 per il giudizio di legittimità ed in Euro 1000 per il giudizio di sospensiva della sentenza impugnata, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200 per ciascuno dei due giudizi ed agli accessori di legge;
Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002,art.13, comma 1-quater, inserito dallaL. n. 228 del 2012,art.1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 aprile 2018.
Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2018

Il divorzio congiunto non è rinunciabile da uno solo dei coniugi

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Rilevato che F.P.P. ha proposto ricorso per cassazione, per tre motivi, avverso la sentenza del 27 marzo 2017, con cui la Corte d’appello di L’Aquila ha rigettato il gravame da lui interposto avverso la sentenza emessa il 30 luglio 2015 dal Tribunale di Pescara, che aveva dichiarato improcedibile la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dal ricorrente con R.G.A., rilevando che all’udienza di comparizione dei coniugi la donna aveva revocato il consenso precedentemente prestato;
che la R.G. non ha svolto attività difensiva;
che il Collegio ha deliberato, ai sensi del decreto del Primo Presidente del 14 settembre 2016, che la motivazione dell’ordinanza sia redatta in forma semplificata.
Considerato che con il primo motivo d’impugnazione il ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 4, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto ammissibile la revoca unilaterale del consenso alla domanda congiunta di divorzio, senza considerare che, a differenza di quanto accade nella separazione consensuale, la stessa non impedisce l’accertamento della sussistenza dei presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio e non comporta il venir meno degli accordi patrimoniali intervenuti tra i coniugi, a meno che la domanda non costituisce il frutto di errore, violenza o dolo;
che, in tema di divorzio a domanda congiunta, questa Corte ha già avuto modo di affermare che l’accordo sotteso alla relativa domanda riveste natura meramente ricognitiva con riferimento ai presupposti necessari per lo scioglimento del vincolo coniugale, la cui sussistenza è soggetta a verifica da parte del tribunale, avente pieni poteri decisionali al riguardo, mentre ha valore negoziale per quanto concerne la prole ed i rapporti economici, nel cui merito il tribunale non deve entrare, a meno che le condizioni pattuite non si pongano in contrasto con l’interesse dei figli minori;
che la revoca del consenso da parte di uno dei coniugi, mentre risulta irrilevante sotto il primo profilo, in quanto il ritiro della dichiarazione ricognitiva non preclude al tribunale il riscontro dei presupposti necessari per la pronuncia del divorzio, è inammissibile sotto il secondo, dal momento che la natura negoziale e processuale dell’accordo intervenuto tra le parti in ordine alle condizioni del divorzio ed alla scelta dell’iter processuale esclude la possibilità di ripensamenti unilaterali, configurandosi la fattispecie non già come somma di distinte domande di divorzio o come adesione di una delle parti alla domanda dell’altra, ma come iniziativa comune e paritetica, rinunciabile soltanto da parte di entrambi i coniugi (cfr. Cass., Sez. 6^, 13/02/2018, n. 10463; Cass., Sez. 1^, 8/07/1998, n. 6664);
che non può quindi condividersi l’affermazione della sentenza impugnata, secondo cui, analogamente a quanto accade nel procedimento di separazione consensuale, la revoca del consenso da parte di uno dei coniugi comporta il venir meno del requisito indispensabile per l’accoglimento della domanda, rappresentato dall’intesa tra le parti, configurandosi la stessa come un atto unitario ed essenzialmente negoziale, espressione della capacità dei coniugi di autodeterminarsi responsabilmente, rispetto al quale la pronunzia del tribunale è rivolta unicamente ad attribuire efficacia dall’esterno all’accordo stipulato dai coniugi;
che la prospettata analogia tra la separazione consensuale ed il divorzio a domanda congiunta si pone d’altronde in contrasto con le profonde differenze riscontrabili tra le relative discipline, una delle quali (come riconosciuto dalla stessa sentenza impugnata) individua il presupposto sostanziale della fattispecie nell’accordo tra i coniugi, al quale il tribunale è chiamato ad attribuire efficacia dall’esterno, mediante un’attività di controllo che non può mai tradursi in un’integrazione o una sostituzione del consenso delle parti, mentre l’altra, pur muovendo da un ricorso congiunto, richiede una pronuncia costitutiva, fondata sull’accertamento dei presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970, art. 3, con la conseguenza che mentre il primo procedimento è annoverabile tra quelli di giurisdizione volontaria, il secondo costituisce espressione di giurisdizione contenziosa;
che le predette differenze trovano conferma anche nella diversa disciplina dettata per l’ipotesi in cui le condizioni relative all’affidamento ed al mantenimento dei figli appaiano in contrasto con il loro interesse, dal momento che per la separazione l’art. 158 c.c., comma 2, consente al tribunale di suggerire le necessarie modificazioni e, in caso d’inidonea soluzione, di rifiutare allo stato l’omologazione, mentre la L. n. 898 del 1970, art. 4, comma 16, prevede l’adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti e la prosecuzione del giudizio nelle forme contenziose;
che, in applicazione dei richiamati principi, deve escludersi che nella specie la revoca del consenso da parte dell’intimata comportasse l’arresto del procedimento, dovendo il tribunale provvedere ugualmente all’accertamento dei presupposti per la pronuncia del divorzio, per poi passare, in caso di esito positivo della verifica, all’esame delle condizioni concordate dai coniugi, valutandone la conformità a norme inderogabili ed agl’interessi della figlia minore;
che il ricorso va pertanto accolto, restando assorbiti il secondo ed il terzo motivo, con cui il ricorrente ha dedotto l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio e la violazione degli artt. 112 e 136 cod. proc., censurando la sentenza impugnata per essersi limitata a dare atto della revoca del consenso da parte dell’intimata, senza esaminare il contenuto della relativa dichiarazione, nonchè per aver omesso di pronunciare sul merito della domanda, nonostante la sussistenza dei presupposti per lo scioglimento del vincolo coniugale e l’insussistenza di diritti indisponibili dell’intimata o di pattuizioni contrastanti con l’interesse dell’unica figlia ancora minorenne;
che la causa va conseguentemente rinviata alla Corte d’Appello di L’Aquila, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia alla Corte di appello di L’Aquila, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella ordinanza.

All’ex coniuge che abbia percepito l’assegno di divorzio in un’unica soluzione non spetta alcun diritto alla pensione di reversibilità

Cass. civ. Sez. Unite, 24 settembre 2018, n. 22434
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 21830-2014 proposto da:
C.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 23/A, presso lo STUDIO LEGALE PROIA & PARTNERS, rappresentata e difesa dagli avvocati SIMONE PIETRO EMILIANI e STEFANO GIUBBONI;
– ricorrente –
contro
P.M.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TUCCIMEI 1, presso lo studio dell’avvocato CARMEN TRIMARCHI, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE CICCIARI;
– controricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Commissario Straordinario pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO MANGIAPANE, che lo rappresenta e difende;
– resistente –
e contro
CASSA NAZIONALE PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 3/2014 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 11/03/2014.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/2017 dal Consigliere Dott. GIACINTO BISOGNI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO LUCIO, che ha concluso per il rigetto dei primi quattro motivi del ricorso, manifestamente infondata la questione di costituzionalità del quinto motivo;
uditi gli avvocati Simone Pietro Emiliani, Giuseppe Cicciari e Filippo Mangiapane.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Rilevato che:
1. La Corte di appello di Messina, confermando la decisione di primo grado, ha negato il diritto di C.A. a percepire una quota della pensione di reversibilità dell’ex coniuge B.C. ritenendo ostativa la circostanza dell’avvenuto percepimento in unica soluzione dell’assegno divorzile.
2. In base alla disposizione di cui allaL. 1 dicembre 1970, n. 898,art.9, comma 3, (come sostituito dallaL. 6 marzo 1987, n. 74,art.13), al coniuge nei confronti del quale sia stata pronunciata la sentenza di scioglimento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili e che sia titolare dell’assegno di cui allaL. n. 898 del 1970,art.5spetta il concorso sulla pensione di reversibilità, tenuto conto della durata del rapporto. La Corte di appello ha ritenuto che il requisito della titolarità dell’assegno deve essere attuale e cioè che al momento del sorgere del diritto alla pensione di reversibilità deve essere in atto una prestazione periodica in favore dell’ex coniuge.
3. C.A. ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte di appello di Messina affidato a cinque motivi con i quali ha dedotto la violazione da parte della sentenza impugnata dellaL. n. 898 del 1970,artt.5,9e9 bisper avere disatteso la natura previdenziale del suo diritto a una quota della pensione di reversibilità e ha eccepito l’incostituzionalità dellaL. n. 898 del 1970,art.9se interpretata alla stregua della decisione impugnata.
4. A sostegno di questa qualificazione del diritto a una quota della pensione di reversibilità da parte dell’ex coniuge la ricorrente ha invocato la sentenza n. 159 del 12 gennaio 1998 delle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione in cui venne rimarcata la variazione del regime giuridico preesistente alla novella del 1987 (L. n. 74 del 1987,art.13) e specificamente l’esclusione del potere discrezionale del giudice in ordine all’an debeatur. Per effetto dell’intervento del legislatore del 1987 l’attribuzione al coniuge divorziato del diritto a una quota della pensione di reversibilità era divenuta ormai automatica essendo condizionata esclusivamente dal verificarsi di una fattispecie legale sottratta alla discrezionalità del giudice e all’accertamento in concreto di una situazione di bisogno trattandosi di una prestazione di natura previdenziale.
5. In particolare con il primo motivo di ricorso la ricorrente afferma che il presupposto erroneo da cui è partita la Corte di appello è l’assimilazione della funzione dei due istituti (assegno divorzile e diritto dell’ex coniuge alla pensione di reversibilità). Infatti l’assegno divorzile ha una natura esclusivamente assistenziale fondata sulla solidarietà post-coniugale e intesa a garantire mezzi adeguati all’ex coniuge al fine di consentirgli una tendenziale conservazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (sentenze delle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione n. 11490 e 11492 del 29 novembre 1990). La pensione di reversibilità ha invece natura e funzione diversa, come è stato chiarito dalle Sezioni Unite civili con la citata sentenza n. 159/1998 che, partendo dalla radicale diversità del disposto originario dellaL. n. 898 del 1970,art.9, comma 3rispetto a quello novellato dallaL. n. 74 del 1987, ha evidenziato la natura previdenziale dell’assegno di reversibilità, la sua non assimilabilità all’assegno di divorzio, di cui non costituisce la continuazione, la sostanziale diversità nei criteri di attribuzione e di determinazione.
6. Con lo stesso motivo e per le stesse ragioni la ricorrente critica la giurisprudenza lavoristica che, secondo il suo giudizio, enfatizza la diversità dell’assetto di interessi realizzato con la corresponsione periodica e con la corresponsione in unica soluzione dell’assegno di divorzio valorizzando il carattere definitivo e non modificabile della corresponsione una tantum. Mentre la corresponsione di un assegno periodico pone in essere una definizione dei rapporti fra gli ex coniugi rebus sic stantibus e quindi modificabile per circostanze sopravvenute.
7. In questa prospettiva però, secondo la ricorrente, non solo si confonde la natura delle due prestazioni (che è assistenziale per l’assegno di divorzio e previdenziale per l’assegno di reversibilità) ma si finisce anche per considerare, erroneamente, riaperto e modificato, dall’attribuzione al coniuge divorziato del diritto alla pensione di reversibilità, l’assetto degli interessi realizzato con a corresponsione una tantum. Con quest’ultima si è adempiuto a una prestazione dipendente dal riconoscimento della titolarità del diritto all’assegno mentre l’attribuzione del diritto alla pensione di reversibilità è sì una conseguenza di tale riconoscimento ma non una modifica, non consentita, delle condizioni del divorzio. Né può dirsi che l’attribuzione della pensione di reversibilità all’ex coniuge presuppone una situazione attuale di dipendenza economica. Sulla basedell’art. 38 Cost., che prevede l’attribuzione dei trattamenti previdenziali secondo una valutazione generale e astratta dello stato di bisogno, deve ritenersi che il requisito della titolarità dell’assegno altro non è se non l’attestazione della qualità di coniuge economicamente debole, vissuta nel matrimonio ormai sciolto, con la conseguenza che negare il riconoscimento al concorso sulla pensione di reversibilità significa negare al coniuge divorziato economicamente debole i suoi diritti previdenziali. Secondo la ricorrente, la titolarità dell’assegno di cui allaL. n. 898 del 1970,art.9, comma 3, va intesa come accertamento del diritto all’assegno a prescindere dalle modalità della sua corresponsione che ben possono consistere in una dazione in unica soluzione o periodica. La disposizione di cui allaL. n. 898 del 1970,art.5, comma 9, secondo cui la corresponsione in una unica soluzione dell’assegno preclude la proponibilità di ogni successiva domanda di contenuto economico, non si riferisce alla pensione di reversibilità, prestazione che grava sull’ente previdenziale e non costituisce affatto una continuazione dell’assegno divorzile di cui non condivide affatto la natura assistenziale.
8. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente contesta la motivazione della Corte di appello laddove ha operato una equazione fra attualità e titolarità dell’assegno. La ricorrente riconosce che la Corte Costituzionale ha ricollegato la estensione, da parte del legislatore, dei beneficiari del trattamento di reversibilità all’esistenza di uno stato di bisogno (Corte Costituzionale n. 7 del 25 gennaio 1980 secondo cui “il trattamento di riversibilità realizza una garanzia di continuità del sostentamento al superstite”), dipendente dalla morte del lavoratore che provvede al mantenimento della famiglia (Corte Costituzionale n. 123 del 28 giugno 1963 secondo cui “la riversibilità della pensione della previdenza sociale ai familiari superstiti trova la sua causa e la sua ragion d’essere nella circostanza che, quando viene a mancare il lavoratore che provvedeva al sostentamento della famiglia, alcuni componenti del nucleo familiare rimangono privi dei mezzi atti a soddisfare bisogni essenziali di vita e di sostentamento, prima forniti dal lavoratore stesso”): una condizione che accomuna anche il coniuge divorziato ancora a carico dell’ex coniuge. Tuttavia la stessa Corte Costituzionale (con la sentenza n. 777 del 22 giugno 1988) ha rilevato che, dopo la novella del 1987, l’attribuzione al coniuge divorziato del diritto a fruire dell’assegno di reversibilità ha acquistato carattere di automaticità e non è più subordinata alla condizione dell’esistenza effettiva di uno stato di bisogno precedentemente rimesso all’apprezzamento del giudice. Successivamente con la sentenza n. 87 dell’8 marzo 1995 la Corte Costituzionale ha anche chiarito che il diritto dell’ex coniuge superstite alla pensione di riversibilità non è la continuazione, mutato debitore, del diritto all’assegno di divorzio precedentemente percepito dal coniuge defunto, ma è un diritto nuovo di natura previdenziale, collegato a una fattispecie legale i cui elementi (titolarità di pensione diretta da parte del coniuge defunto in virtù di un rapporto anteriore alla sentenza di divorzio, titolarità da parte del coniuge superstite di assegno divorzile disposto dal giudice ai sensi dell’art. 5) non richiedono alcuna valutazione da parte del giudice. Secondo la ricorrente quindi, mentre per gli altri beneficiari, escluso ovviamente il coniuge superstite, il presupposto del riconoscimento del diritto al trattamento di reversibilità si fonda su uno stato di bisogno sia pure configurato in termini generali e astratti, per il coniuge divorziato lo stesso presupposto consiste nella pregressa vita in comune e nel contributo alla formazione del patrimonio familiare e dell’ex coniuge deceduto, contributo che il legislatore riconosce automaticamente come effetto della descritta fattispecie legale.
9. Con il terzo motivo di ricorso si ribadisce l’argomento a contrario suggerito dallaL. n. 898 del 1970,art.9 bis, che subordina l’attribuzione di un assegno periodico a carico dell’eredità al “riconoscimento del diritto a una corresponsione periodica di somme di denaro a norma dellaL. n. 898 del 1970,art.5”. Secondo la ricorrente il legislatore ha specificamente identificato nella corresponsione periodica dell’assegno divorzile una condizione per l’attribuzione di un assegno a carico dell’eredità, a differenza di quanto previsto nell’art. 9 relativamente alla pensione di reversibilità che non a caso richiede solo la titolarità dell’assegno divorzile e non la corresponsione in corso di un assegno periodico.
10. Con il quarto motivo si contesta la motivazione della Corte di appello che ha ritenuto applicabile anche alla pensione di reversibilità la disposizione dellaL. n. 898 del 1970,art.5, comma 8, secondo cui la corresponsione dell’assegno divorzile in unica soluzione esclude la proponibilità di qualsiasi successiva domanda di contenuto economico. Secondo la ricorrente l’interpretazione della Corte di appello si basa sull’erronea qualificazione del diritto del coniuge divorziato a una quota della pensione di reversibilità come diritto nei confronti del coniuge superstite e non nei confronti dell’ente previdenziale. L’assegno di reversibilità non può considerarsi una prestazione aggiuntiva rispetto alla corresponsione in unica soluzione dell’assegno di divorzio per la eterogeneità della natura delle due prestazioni e per la diversità dei soggetti obbligati.
11. Con il quinto motivo si ripropone, subordinatamente all’ipotesi di rigetto dei precedenti motivi, la questione di costituzionalità delle disposizioni che regolano l’accesso del coniuge divorziato alla pensione di reversibilità, in relazione agliartt. 3 e 27 Cost., (rectius 37) eart. 38 Cost..Ritiene la ricorrente che la discriminazione fra corresponsione periodica e in unica soluzione dell’assegno divorzile costituisce una irragionevole e arbitraria esclusione, in danno del coniuge che opti per la seconda modalità, del diritto a fruire di una prestazione di natura esclusivamente previdenziale che costituisce attuazione della garanzia di cuiall’art. 38 Cost.e prescinde del tutto dalla regolazione degli interessi propria dell’assegno divorzile.
12. Si difende con controricorso P.M.S..
13. La prima sezione della Corte di Cassazione, con ordinanza interlocutoria n. 11453/2017 del 19 gennaio – 10 maggio 2017, ha disposto la trasmissione degli atti al Primo Presidente per l’eventuale rimessione alle Sezioni Unite. Ha infatti rilevato l’esistenza di un contrasto negli orientamenti della giurisprudenza di legittimità circa la natura giuridica del diritto alla pensione di reversibilità e la interpretazione della norma (L. n. 898 del 1970,art.9, comma 3) che pone come presupposto per il diritto alla pensione di reversibilità la titolarità dell’assegno di cui all’art. 5.
14. In particolare la ordinanza interlocutoria ha fatto riferimento alle sentenze nn. 159 del 12 gennaio 1998 e 12540 del 14 dicembre 1998 delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione che hanno affermato la natura previdenziale del diritto e alle sentenze della Sezione Lavoro (dalla sentenza n. 10458 del 18 luglio 2002 sino alle successive pronunce nn. 3635 dell’8 marzo 2012, 26168 del 30 dicembre 2015 e 9054 del 5 maggio 2016) e della Sezione Prima (sentenza n. 17018 del 12 novembre 2003) che pure riconoscono la natura previdenziale del diritto alla pensione di reversibilità ma escludono il concorso del coniuge divorziato se la corresponsione dell’assegno non sia attuale in quanto è stata convenuta dalle parti in unica soluzione mediante la dazione di un capitale o un trasferimento patrimoniale.
15. L’ordinanza interlocutoria rileva per altro verso che le più recenti sentenze della Sezione Prima (nn. 13108 del 28 maggio 2010 e 16744 del 29 luglio 2011) ritengono che la natura previdenziale del diritto sia decisiva per rendere autonoma l’erogazione (e la funzione) della pensione di reversibilità dalla modalità di adempimento dell’obbligazione di natura solidaristica-assistenziale propria dell’assegno divorzile che pertanto può avvenire sia in maniera periodica che in unica soluzione.
16. La causa è stata discussa davanti alle Sezioni Unite all’udienza del 5 dicembre 2017 in vista della quale i difensori di C.A. e P.M.S. hanno depositato memorie.
Ritenuto che:
17. Il ricorso si basa fondamentalmente sulla sentenza delle Sezioni Unite n. 159 del 12 gennaio 1998. Con questa pronuncia le Sezioni Unite furono chiamate a risolvere tre questioni interpretative che si erano presentate nell’applicazione del nuovo testo del terzo comma dellaL. n. 898 del 1970, art.9e che non concernevano peraltro la questione oggetto della presente controversia.
18. La prima questione era relativa alla identificazione della natura del trattamento di reversibilità riservato al coniuge divorziato: -se costituisse un diritto nei confronti del coniuge superstite e condividesse sostanzialmente la stessa natura dell’assegno divorzile ovvero se consistesse in un diritto autonomo, se pure concorrente con quello del coniuge superstite al trattamento di reversibilità, e quindi presentasse una natura prettamente previdenziale e una riferibilità soggettiva diretta in capo al coniuge divorziato nei confronti dell’ente previdenziale.
19. La seconda questione si riferiva alla individuazione del criterio di determinazione della quota da attribuire al coniuge divorziato e in particolare se tale criterio doveva essere quello matematico e automatico, ancorato alla durata del matrimonio, ovvero temperato da altri elementi di giudizio, specificamente quelli utilizzabili ai fini della quantificazione dell’assegno divorzile, o, altrimenti, se la durata del matrimonio non fosse altro che uno fra gli altri criteri concorrenti e utilizzabili nella liquidazione dell’assegno divorzile.
20. La terza questione si riferiva infine ai criteri per determinare la durata del rapporto e in particolare se si dovesse prendere a riferimento rigidamente la durata legale del matrimonio ovvero se si dovesse tenere conto della durata effettiva della convivenza tenendo quindi conto di una eventuale convivenza prematrimoniale ed escludendo invece il periodo di separazione precedente al divorzio.
21. La risposta delle Sezioni Unite a queste tre questioni interpretative fu nel senso di considerare il coniuge divorziato titolare di un autonomo diritto al trattamento di reversibilità, potenzialmente all’intero trattamento, ma limitato quantitativamente dall’omologo diritto spettante al coniuge superstite; di escludere la utilizzabilità di criteri diversi da quello della durata del rapporto; di intendere per durata del rapporto la durata legale del matrimonio e pertanto di escludere la rilevanza, in pregiudizio del coniuge divorziato, dell’eventuale cessazione della convivenza matrimoniale prima della pronuncia di divorzio, o, in favore del coniuge superstite dell’eventuale periodo di convivenza more uxorio con l’ex coniuge che abbia preceduto la stipulazione del nuovo matrimonio.
22. La sentenza n. 159/1998 delle Sezioni Unite ha avuto seguito nella giurisprudenza di legittimità per quanto concerne la affermazione della natura previdenziale del trattamento di reversibilità e il riconoscimento della pari dignità del diritto del coniuge divorziato e di quello del coniuge superstite. La giurisprudenza successiva tuttavia ha rivisto la configurazione automatica e predeterminata del diritto e ha superato le risposte date in quella sede dalle Sezioni Unite alla seconda e alla terza questione.
23. Il contrasto giurisprudenziale per ciò che concerne la questione sottoposta al vaglio delle Sezioni Unite va quindi correttamente inquadrato rilevando l’inesistenza di una precedente pronuncia delle Sezioni Unite sullo specifico tema oggetto della presente controversia e registrando la attualità solo parziale della citata pronuncia del 1998 sulla natura previdenziale dell’assegno di reversibilità.
24. Per quanto concerne quest’ultimo profilo deve infatti sottolinearsi come la Corte Costituzionale sia stata chiamata, immediatamente dopo la sentenza delle Sezioni Unite del 1998, a pronunciarsi sulla stessa questione dei criteri di determinazione della quota spettante all’ex coniuge.
25. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 419 del 20 ottobre 1999, nel rigettare la sollevata questione di costituzionalità, ha fornito l’interpretazione dellaL. n. 898 del 1970,art.9, comma 3compatibile con le disposizioni di cui agli artt. 3 e 38 della Carta fondamentale. Secondo il giudice delle leggi “la pensione di reversibilità realizza la sua funzione solidaristica in una duplice direzione. Nei confronti del coniuge superstite, come forma di ultrattività della solidarietà coniugale, consentendo la prosecuzione del sostentamento prima assicurato dal reddito del coniuge deceduto. Nei confronti dell’ex coniuge, il quale, avendo diritto a ricevere dal titolare diretto della pensione mezzi necessari per il proprio adeguato sostentamento, vede riconosciuta, per un verso, la continuità di questo sostegno e, per altro verso, la conservazione di un diritto, quello alla reversibilità di un trattamento pensionistico geneticamente collegato al periodo in cui sussisteva il rapporto coniugale. Si tratta, dunque, di un diritto alla pensione di reversibilità, che non è inerente alla semplice qualità di ex coniuge, ma che ha uno dei suoi necessari elementi genetici nella titolarità attuale dell’assegno, la cui attribuzione ha trovato fondamento nell’esigenza di assicurare allo stesso ex coniuge mezzi adeguati (L. n. 898 del 1970,art.5, comma 6)”.
26. Secondo la Corte Costituzionale “in presenza di più aventi diritto alla pensione di reversibilità (il coniuge superstite e l’ex coniuge), la ripartizione del suo ammontare tra di essi non può avvenire escludendo che si possa tenere conto, quale possibile correttivo, delle finalità e dei particolari requisiti che, in questo caso, sono alla base del diritto alla reversibilità. Ciò che il criterio esclusivamente matematico della proporzione con la durata del rapporto matrimoniale non consente di fare. Difatti una volta attribuito rilievo, quale condizione per aver titolo alla pensione di reversibilità, alla titolarità dell’assegno, sarebbe incoerente e non risponderebbe al canone della ragionevolezza, né, per altro verso, alla duplice finalità solidaristica propria di tale trattamento pensionistico, la esclusione della possibilità di attribuire un qualsiasi rilievo alle ragioni di esso perché il tribunale ne possa tenere in qualche modo conto dovendo stabilire la ripartizione della pensione di reversibilità”.
27. La giurisprudenza di legittimità ha fatto costante applicazione, da allora, del criterio enucleato dalla Corte costituzionale in numerose pronunce fra le quali sembra rilevante, in questa sede, richiamare quelle che sottolineano la funzione solidaristica del trattamento di reversibilità, diretta alla continuazione della funzione di sostegno economico, assolta a favore dell’ex coniuge e del coniuge convivente, durante la vita del dante causa, rispettivamente con il pagamento dell’assegno di divorzio e con la condivisione dei rispettivi beni economici da parte dei coniugi conviventi (Cass. civ. sez. 1, n. 16093 del 21 settembre 2012, n. 26358 del 7 dicembre 2011, n. 10638 del 9 maggio 2007, n. 4868 del 7 marzo 2006, n. 15164 del 10 ottobre 2003).
28. Deve rimarcarsi che, dopo la sentenza della Corte Costituzionale del 1999, la giurisprudenza di legittimità ha escluso, in ragione del carattere solidaristico della pensione di reversibilità, che, nella ripartizione dell’assegno, in caso di concorso tra coniuge divorziato e coniuge superstite, aventi entrambi i requisiti per la relativa pensione, il criterio della durata legale dei rispettivi matrimoni comporti automatismi di qualsiasi tipo, dovendo il giudice del merito tener conto di ulteriori elementi, correlati alle finalità che presiedono al detto trattamento, e, tra questi, in primo luogo, dell’ammontare dell’assegno goduto dal coniuge divorziato prima del decesso dell’ex coniuge (Cass. civ. sez. 1 n. 23379 del 16 dicembre 2004).
29. Deve ritenersi quindi non più invocabile la sentenza n. 159 delle Sezioni Unite del 1998 laddove identifica il fondamento della pensione di reversibilità nell’apporto alla formazione del patrimonio comune e a quello proprio dell’altro coniuge e nelle aspettative formatesi durante e per effetto del matrimonio. Se in particolare l’apporto alla formazione del patrimonio comune e dell’altro coniuge può considerarsi elemento costitutivo della solidarietà coniugale e post-coniugale, che peraltro non impone necessariamente il riconoscimento del diritto all’assegno divorzile, il presupposto per l’attribuzione della pensione di reversibilità è, invece, il venir meno di un sostegno economico che veniva apportato in vita dal coniuge o ex coniuge scomparso e la sua finalità è quella di sovvenire a tale perdita economica all’esito di una valutazione effettuata dal giudice in concreto che tenga conto della durata temporale del rapporto, delle condizioni economiche dei coniugi, dell’entità del contributo economico del coniuge deceduto e di qualsiasi altro criterio utilizzabile per la quantificazione dell’assegno di mantenimento. Anche la previsione, nellaL. n. 898 del 1970,art.9della condizione che l’ex coniuge non sia “passato a nuove nozze” conduce, del resto, a correlare il diritto alla pensione di reversibilità all’attualità della corresponsione dell’assegno divorzile.
30. Alla luce di queste constatazioni, che derivano dall’esame della giurisprudenza successiva alla citata pronuncia delle Sezioni Unite del 1998, il problema dell’interpretazione dell’espressione testuale “titolare dell’assegno” di divorzio, di cui allaL. n. 898 del 1970,art.9, comma 3nel testo in vigore, assume quindi una direzione univoca nel senso di valorizzare il significato della titolarità come condizione che vive e si qualifica nell’attualità (non condividendosi pertanto l’opposto indirizzo ermeneutico segnato dalle uniche due decisioni le quali affermano che la titolarità dell’assegno di divorzio non significa necessariamente corresponsione periodica e attuale dell’assegno: Cass. civ. sez. 1 n. 13108 del 28 maggio 2010 e n. 16744 del 29 luglio 2011). Se infatti la finalità del legislatore è quella di sovvenire a una situazione di deficit economico derivante dalla morte dell’avente diritto alla pensione, l’indice per riconoscere l’operatività in concreto di tale finalità è quello della attualità della contribuzione economica venuta a mancare; attualità che si presume per il coniuge superstite e che non può essere attestata che dalla titolarità dell’assegno, intesa come fruizione attuale di una somma periodicamente versata all’ex coniuge come contributo al suo mantenimento. Del resto l’espressione titolarità nell’ambito giuridico presuppone sempre la concreta e attuale fruibilità ed esercitabilità del diritto di cui si è titolari; viceversa, un diritto che è già stato completamente soddisfatto non è più attuale e concretamente fruibile o esercitabile, perchè di esso si è esaurita la titolarità.
31. In questo senso è sicuramente pertinente il riferimento della giurisprudenza lavoristica allaL. n. 898 del 1970,art.5, comma 8. La corresponsione dell’assegno in unica soluzione preclude la proponibilità di qualsiasi successiva domanda di contenuto economico da parte del coniuge beneficiario dell’assegno una tantum senza che ciò equivalga a negare il carattere autonomo e di natura previdenziale del diritto dell’ex coniuge al concorso sulla pensione di reversibilità. Significa invece prendere atto che il diritto all’assegno divorzile è stato definitivamente soddisfatto e che non esiste alla morte dell’ex coniuge una situazione di contribuzione economica periodica e attuale che viene a mancare. Difetta pertanto il requisito funzionale del trattamento di reversibilità che è dato dal presupposto solidaristico finalizzato alla continuazione del sostegno economico in favore dell’ex coniuge. L’assegno di reversibilità non costituisce la mera continuazione post mortem dell’assegno di divorzio ma si giustifica con le stesse ragioni che giustificavano il sostegno economico all’ex coniuge, mediante la corresponsione dell’assegno divorzile; mentre il quantum, in caso di concorso con il diritto del coniuge superstite, sarà modulato sulla base della verifica giudiziale diretta ad accertare gli elementi che conducono a una ripartizione equa fra gli aventi diritto.
32. Anche le considerazioni della Corte di appello sulla inesistenza di un argomento a contrario dato dalla previsione normativa di cui allaL. n. 898 del 1970,art.9 bissono condivisibili. L’assegno periodico a carico dell’eredità ha un carattere di continuità strutturale e soggettiva con l’assegno divorzile che il diritto alla pensione di reversibilità non ha per la sua natura di prestazione previdenziale, essendo comunque finalizzato a tutelare il soggetto beneficiario di una situazione di contribuzione economica venuta meno con la morte dell’ex coniuge titolare di pensione. L’assegno a carico dell’eredità presuppone l’accertamento in concreto e la persistenza dello stato di bisogno. L’assegno di reversibilità è una prestazione previdenziale la cui attribuzione dipende dalla ricorrenza di una condizione legale graduata in funzione della persistenza del vincolo di condivisione affettiva ed economica con il lavoratore che beneficiava del trattamento pensionistico. Si tratta di differenze che possono giustificare la diversa dizione normativa senza che quest’ultima sia comunque idonea a configurare un argomento a contrario all’interpretazione dell’espressione “titolare dell’assegno di cui all’art. 5”, intesa come titolarità, allo stato attuale, dell’assegno e non di un diritto che è stato ormai definitivamente soddisfatto.
33. Con riguardo alla questione di legittimità costituzionale prospettata in via subordinata dalla ricorrente, va sottolineato, per rimarcarne la manifesta infondatezza, che, anche nella giurisprudenza costituzionale si ravvisa una sostanziale continuità interpretativa dalla fine degli anni 1990. È infatti ricorrente il riferimento al presupposto solidaristico dell’istituto della reversibilità e alla sua finalità di sovvenire alla situazione di difficoltà economica che deriva dalla morte dell’ex coniuge. Questi, con il suo contributo economico, provvedeva infatti ad eliminare o comunque ad attutire la condizione di dipendenza economica dell’ex coniuge e comunque a soddisfare quell’esigenza di solidarietà post-coniugale che giustifica l’imposizione di un assegno divorzile. Significativo è il richiamo operato di recente dalla sentenza n. 174 del 2016 della Corte Costituzionale al “fondamento solidaristico della pensione di reversibilità, che ne determina la finalità previdenziale”. La sentenza riconferma la validità della “configurazione della pensione di reversibilità come forma di tutela previdenziale e strumento per il perseguimento dell’interesse della collettività alla liberazione di ogni cittadino dal bisogno ed alla garanzia di quelle minime condizioni economiche e sociali che consentono l’effettivo godimento dei diritti civili e politici”. La Corte Costituzionale richiama inoltre la propria giurisprudenza sulla “pensione di reversibilità quale prestazione che mira a tutelare la continuità del sostentamento e a prevenire lo stato di bisogno che può derivare dalla morte del coniuge” (sentenze nn. 18 del 12 febbraio 1998, 926 dell’8 luglio 1988 e 777 del 22 giugno 1988) e sul “perdurare del vincolo di solidarietà coniugale, che proietta la sua forza cogente anche nel tempo successivo alla morte” (sentenze nn. 419 del 27 ottobre 1999 e 70 dell’11 marzo 1999). Una continuità giurisprudenziale, questa, che rende pienamente compatibile con le disposizioni degliartt. 3, 37 e 38 Cost.l’interpretazione che considera la titolarità dell’assegno come titolarità attuale, mediante la concreta corresponsione di una contribuzione periodica sino al momento della morte dell’ex coniuge obbligato.
34. In definitiva il contrasto giurisprudenziale che ha determinato il rinvio della controversia a queste Sezioni Unite deve risolversi con l’affermazione del principio di diritto per cui, ai fini del riconoscimento della pensione di riversibilità, in favore del coniuge nei cui confronti è stato dichiarato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dellaL. 1 dicembre 1970, n. 898,art.9nel testo modificato dallaL. 6 marzo 1987, n. 74,art.13la titolarità dell’assegno, di cui all’art. 5 della stessaL. 1 dicembre 1970, n. 898, deve intendersi come titolarità attuale e concretamente fruibile dell’assegno divorzile, al momento della morte dell’ex coniuge, e non già come titolarità astratta del diritto all’assegno divorzile che è stato in precedenza soddisfatto con la corresponsione in un’unica soluzione.
35. Il ricorso va respinto con compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Dispone omettersi in caso di pubblicazione della presente sentenza ogni riferimento ai nominativi e agli altri elementi identificativi delle parti.
Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002,art.13, comma 1quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, art. 1 bis.

ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI

Di Gianfranco Dosi
I. Quali sono le ipotesi di adozione di minori cosiddetta in casi particolari?
II. La prima ipotesi: il rapporto stabile e duraturo con il minore orfano di genitori
III. La seconda ipotesi: l’adozione da parte del coniuge del figlio minore dell’altro co¬niuge
IV. La terza ipotesi: l’adozione del minore con handicap
V. La quarta ipotesi: l’impossibilità di affidamento preadottivo
a) L’interpretazione restrittiva (l’impossibilità di fatto dell’affidamento preadottivo)
b) L’interpretazione estensiva (è sufficiente l’impossibilità giuridica di affidamento pre¬adottivo)
VI. L’adozione del figlio minore del proprio partner omosessuale
VII. Lo status del figlio adottato con l’adozione in casi particolari
VIII. L’adozione mite
IX. Il procedimento
a) La procedura
b) Il necessario consenso del minore quattordicenne e l’audizione del minore di età inferiore
c) L’obbligo dell’assenso del genitore. Quando il dissenso è superabile?
d) La natura costitutiva della sentenza e suoi riflessi
X. Le conseguenze in tema di responsabilità genitoriale
XI. Il cognome del figlio adottato
XII. La revoca dell’adozione in casi particolari
XIII. Il senso e l’ampiezza del rinvio alle norme sull’adozione dei maggiorenni
I Quali sono le ipotesi di adozione di minori cosiddetta in casi particolari?
La legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149 (Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile) e dalla legge 19 ottobre 2015, n. 173 (Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare) si occupa dell’affidamento e dell’adozione dei minori (per la quale ha competenza esclusiva il tribunale per i minorenni), disciplinando nella sua parte più corposa e significativa sia l’adozione piena – che consegue alla dichiarazione di adot¬tabilità di un minore in condizione di abbandono – sia l’adozione internazionale, cioè l’adozione di minori stranieri effettuata all’estero da coppie italiane.
Alcune disposizioni della legge (dall’art. 44 all’art. 57) attribuiscono, poi, sempre al tribunale per i minorenni, la competenza a dichiarare l’adozione di minori in situazioni particolari il cui denomi¬natore comune è costituito dal consolidamento di un legame affettivo già esistente tra il minore e una persona (o tra il minore e una coppia di persone) che, con l’adozione, acquisisce vere e proprie garanzie giuridiche.

Genitore – nella prospettiva di questo tipo di adozione – è soprattutto chi si prende cura del minore e lo accudisce in quanto legato a lui da una relazione affettiva stabile e duratura. Si parla a tale proposito di genitore sociale.
A differenza dell’adozione piena (che consegue alla dichiarazione di adottabilità) la particolare adozione prevista nell’art art. 44 della legge 184/83 non recide i legami del minore con la sua famiglia di origine (di cui il minore rimane figlio), ma offre allo stesso la possibilità di formalizzare anche, nell’ambito della famiglia in cui è inserito, i positivi rapporti affettivi instaurati con determi¬nati soggetti che si stanno effettivamente occupando di lui e che diventano i suoi genitori adottivi.
La riforma sulla filiazione operata dalla legge 10 dicembre 2012, n. 219, come meglio si dirà più oltre, ha reso omogenea nell’ambito della nuova definizione di parentela (art. 74 c.c.) l’adozione piena all’adozione in casi particolari, unificando di fatto lo status di tutti i figli minori ivi compresi quelli adottivi.
Le ipotesi di adozione in casi particolari sono quattro e sono tutte indicate nell’art. 44 della leg¬ge dove si prevede che i minori possono essere adottati anche se non vi è stata dichiarazione di adottabilità:
a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, anche maturato nell’ambito di un prolungato periodo di affidamento, quando il minore sia orfano di padre e di madre;
b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell’altro coniuge;
c) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia orfano di padre e di madre;
d) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.
Come precisano gli ultimi due commi dell’art. 44, nei casi di cui alle lettere a), c), e d) sopra indi¬cati, l’adozione – considerata la natura eccezionale di queste situazioni – è consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato; inoltre se l’adottante è persona coniugata e non separata, l’adozione (del tutto ragionevolmente) può essere disposta solo a seguito di richiesta da parte di entrambi i coniugi. Esclusivamente nei casi di cui alle lettere a) e d) l’età dell’adottante deve su¬perare di almeno diciotto anni quella di coloro che egli intende adottare.
Si tratta quindi di forme di adozione consentite, sostanzialmente, anche alle persone singole.
Viceversa allo stato attuale della normativa vigente è da escludere che una persona singola possa procedere all’adozione piena di un minore (cosiddetta legittimante, con riguardo all’effetto parifi¬cato alla nascita nel corso del matrimonio) (Cass. civ. Sez. I, 14 febbraio 2011, n. 3572 che, comunque, non vede ostacoli all’introduzione di tale possibilità da parte del legislatore; Cass. civ. Sez. I, 21 luglio 1995, n. 7950; Trib. Minorenni Firenze, 4 febbraio 1995; App. Roma, 28 novembre 1994; Trib. Minorenni Roma, 24 marzo 1993).
È invece consentito il rilascio dell’idoneità all’adozione internazionale a persona singola nei casi particolari indicati dall’art. 44 della legge, compresa l’ipotesi di cui alla lett. d di “constatata im¬possibilità di affidamento preadottivo (Corte cost. 29 luglio 2005, n. 347; Cass. civ. Sez. I, 18 marzo 2006, n. 6078; Cass. civ. Sez. I, 8 novembre 1994, n. 9278; App. Roma, 12 gennaio 2006; Trib. Minorenni Bologna, 7 febbraio 2003; Trib. Minorenni Salerno, 19 luglio 2002; Trib. Minorenni Milano, 11 settembre 2001; Trib. Minorenni Genova, 14 ottobre 1995).
In tutti i procedimenti di adozione cosiddetta in casi particolari il tribunale per i minorenni deve verificare che l’adozione realizzi il preminente interesse del minore. L’art 57 della legge lo prevede espressamente affermando che “a tal fine il tribunale per i minorenni, sentiti i genitori dell’adot¬tando, dispone l’esecuzione di adeguate indagini da effettuarsi, tramite i servizi locali e gli organi di pubblica sicurezza, sull’adottante, sul minore e sulla di lui famiglia. L’indagine dovrà riguardare in particolare: a) l’idoneità affettiva e la capacità di educare e istruire il minore, la situazione perso¬nale ed economica, la salute, l’ambiente familiare degli adottanti; b) i motivi per i quali l’adottante desidera adottare il minore; c) la personalità del minore; d) la possibilità di idonea convivenza, tenendo conto della personalità dell’adottante e del minore.
Questo principio generale è confermato dalla giurisprudenza che in tema di adozione in casi parti¬colari, ritiene assolutamente necessario che il giudice accerti, caso per caso, quale sia in concreto e non astrattamente l’interesse del minore (Cass. civ. Sez. I, 10 maggio 2011, n. 10265; Cass. civ. Sez. I, 9 maggio 2002, n. 6633).
II La prima ipotesi: il rapporto stabile e duraturo con il minore orfano di genitori
Questa prima ipotesi (art. 44 lett. a) nel testo originario della legge 184/83 prevedeva la possibilità di adozione “da persone unite al minore, orfano di padre e di madre, da vincolo di parentela fino al sesto grado o da rapporto stabile e duraturo preesistente alla perdita dei genitori” ma il testo è stato riformato dapprima dalla legge 149/2001 e recentemente dalla legge 19 ottobre 2015, n. 173 sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare.

Il testo vigente prevede quindi la possibilità di adozione “da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, anche maturato nell’am¬bito di un prolungato periodo di affidamento, quando il minore sia orfano di padre e di madre”.
La legge vuole garantire al minore rimasto orfano dei genitori la possibilità di mantenere un rap¬porto parentale (vincolo di parentela fino al sesto grado) oppure di un rapporto affettivo (rapporto stabile e duraturo, anche maturato nell’ambito di un prolungato periodo di affidamento “preesi¬stente alla perdita dei genitori”).
Come si è già detto questo tipo di adozione può essere disposta anche in favore di una persona singola.
Se non vi fosse questo tipo di adozione il minore – essendo orfano di genitori – dovrebbe essere dichiarato adottabile e affidato ad altra famiglia. Il che costituirebbe certamente un trauma o co¬munque un pregiudizio per il minore che si troverebbe a dover lasciare il nucleo parentale nel quale è inserito o il nucleo affettivo nel quale era da tempo, ugualmente, inserito.
“Rapporto stabile e duraturo” vuol dire che deve esservi uno stretto legame fra il minore e il nucleo parentale o affettivo in cui si trova inserito.
La precisazione che il rapporto stabile può essere stato “anche maturato nell’ambito di un pro¬lungato periodo di affidamento” è in linea con lo spirito della legge 19 ottobre 2015, n. 173 sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare, il cui articolo 4 ha introdotto nel testo della disposizione questa indicazione proprio per non frustrare le aspettative alla trasformazione del legame da affettivo a giuridico.
Cass. civ. Sez. I, 1 agosto 1996, n. 6956 ha ritenuto che la legge 184/83, ai fini dell’adozione ex art. 44 lett. a, non operi alcuna distinzione tra parentela in linea retta e in linea collaterale.
III La seconda ipotesi: l’adozione da parte del coniuge del figlio minore dell’altro coniuge
Questa seconda ipotesi di adozione in casi particolari (art. 44 lett. b) è la più diffusa e anche la più conosciuta e consente al coniuge di adottare il figlio dell’altro coniuge.
La norma non si applica ai conviventi di fatto (e quindi il convivente di fatto non può adottare il figlio del proprio partner in base all’art. 44 lett. b) e nemmeno alle unioni civili tra persone dello stesso sesso in quanto l’art. 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76 (regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze) lo esclude espressamente1.
Nell’adozione del figlio del proprio coniuge non c’è un minore in stato di abbandono. Il vincolo giuri¬dico di natura adottiva è teso a salvaguardare il rapporto affettivo creatosi tra il figlio minore di uno dei coniugi e la persona che si sia unita a quest’ultimo in matrimonio. Può avvenire che il genitore biologico del minore sia una ragazza madre o anche che si tratti di un genitore vedovo o divorziato che contrae nuove nozze o semplicemente genitore affidatario del figlio nato fuori dal matrimonio.
L’adozione in casi particolari ex art. 44 lett. b) costituisce un tipo di adozione pur sempre rivolto alla tutela del preminente interesse del minore, ma avente la singolarità d’essere diretto alla dupli¬ce esigenza di rafforzare, da un lato, l’unità familiare agevolando l’inserimento familiare del minore che sia figlio di uno solo dei coniugi, e di evitare, dall’altro, che l’instaurazione del nuovo rapporto determini la rottura del vincolo esistente con l’altro genitore biologico e/o con i di lui parenti, quando con costoro il minore stesso mantenga legami significativi; è in applicazione di tali principi che il minore non acquista lo “status” di figlio legittimo (per utilizzare il linguaggio precedente alla riforma della filiazione del 2012), ma lo “status” di figlio adottivo, cui spetta nei confronti dei geni¬tori adottivi – ai quali compete la responsabilità genitoriale, di cui è invece privato l’altro genitore biologico – il diritto al mantenimento, all’educazione ed all’istruzione, conservando nei confronti della famiglia di origine (con la quale manchino o siano venuti meno legami affettivi e rapporti sta¬bili e consolidati e duraturi) solo i doveri ed i diritti d’ordine patrimoniale, ed in particolare i diritti successori, che saranno i coniugi costituenti la famiglia adottiva ad esercitare per conto del minore (App. Perugia, 25 maggio 1992).
La giurisprudenza ammette anche che questo tipo di adozione possa interessare il rapporto tra il minore e il coniuge del genitore in fase di separazione. Si è precisato, infatti, in giurisprudenza (Cass. civ. Sez. I, 19 ottobre 2011, n. 21651) che l’adozione del figlio del coniuge, che di norma implica armonia e convivenza comune tra genitore e adottante, non è di per sé preclusa dalla sopravvenuta crisi del loro matrimonio qualora il minore conservi interesse all’adozione per avere instaurato una positiva relazione con il richiedente; tale interesse va invece escluso, e con esso l’adozione, quando si registri la sofferenza dell’adottando per il clima familiare altamente conflittuale e quando l’incapacità del coniuge di confrontarsi con il genitore per la gestione del minore lasci presagire che l’adozione sarebbe deleteria per i suoi delicati equilibri esistenziali. Con una valutazione in concreto Trib. Minorenni L’Aquila, 10 febbraio 1995 ha, invece, ritenuta ostativa all’adozione la condizione di separazione di fatto di due coniugi.
Si deve anche ricordare che Corte cost. 2 febbraio 1990, n. 44 aveva dichiarato illegittimo il testo originario dell’art. 44 della legge 184/83 limitatamente al disposto della lettera b, nella parte in cui non consentiva al giudice competente di ridurre, quando sussistano validi motivi per la realizzazione dell’unità familiare, l’intervallo di età dei diciotto anni che era previsto anche per l’adozione del figlio del proprio coniuge. Proprio in virtù di tale sentenza, il testo vigente della nor¬ma e specificamente della lettera b (rimodellato come si è visto, dapprima dalla legge 149/2001 e poi dalla legge 173/2015) non comprende più l’indicazione di tale obbligatorio intervallo di età tra adottante e adottando che è rimasto invece necessario per l’adozione nei casi particolari di cui alle lettere a e d (Cass. civ. Sez. I, 14 gennaio 1999, n. 354; Trib. Minorenni Perugia, 10 novembre 1998).
IV La terza ipotesi: l’adozione del minore con handicap
Il terzo caso di adozione “particolare” di minori – inserito alla lett. c dell’art. 44 della legge 184/83 con la legge 149/2001 – è quello che si verifica quando il minore si trova nelle condizioni indicate dall’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia orfano di padre e di madre.
La legge 104/92 detta i principi dell’ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assi¬stenza della persona con handicap cioè di chi “presenta una minorazione fisica, psichica o senso¬riale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di inte¬grazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”.
Un minore che si trovi in queste condizioni e che sia orfano di genitori, può essere adottato con questa modalità “particolare” di adozione indipendentemente dal fatto che sia dichiarato in stato di adottabilità o che non vi siano coniugi disponibili all’affidamento preadottivo.
In questo caso – come nelle ipotesi di cui alle lettere a e d – l’adozione è consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato e, come nel caso dell’adozione del figlio del proprio coniuge, non è necessario che sussista l’intervallo di età minimo di diciotto anni tra l’età dell’adottante e quello del minore adottando.
V La quarta ipotesi: l’impossibilità di affidamento preadottivo
La quarta ed ultima ipotesi dell’adozione di minori in casi particolari (art. 44 lett. d) è quella che può essere pronunciata “quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo”.
L’interpretazione di questa disposizione è sempre stata piuttosto controversa. Che significa “im¬possibilità di affidamento preadottivo”?
Sono stati proposti due orientamenti interpretativi che fanno leva l’uno, restrittivo, sull’impossibi¬lità di fatto e l’altro, estensivo, basato sull’impossibilità giuridica, cioè di diritto.
a) L’interpretazione restrittiva (l’impossibilità di fatto dell’affidamento preadottivo)
La prima linea interpretativa, di carattere restrittivo, ritiene che l’affidamento preadottivo debba essere considerato “impossibile” tutte le volte in cui, dichiarato lo stato di adottabilità, risulte¬rebbe impossibile l’affidamento preadottivo per i motivi più svariati. In sostanza perché il minore non trova una famiglia disponibile ad adottarlo per motivi legati alla sua età, al suo carattere, alla sua infermità.
Quindi l’art. 44 presuppone che il minore si trovi in condizione di abbandono e che nessuno faccia richiesta di adottarlo con l’adozione legittimante. In questa situazione il minore potrebbe essere adottato anche ai sensi dell’art. 44.
In questi casi la legge offrirebbe al minore la possibilità alternativa dell’art. 44 e cioè di un inseri¬mento in una famiglia o presso una persona singola che non avrebbe i requisiti legali per adottarlo ma con cui il minore magari ha già una consuetudine di vita in comune o una significativa relazione affettiva o può prevedersi in concreto che li possa avere. Al rischio di non poter utilizzare l’adozione piena la legge preferisce, cioè, l’adozione di cui all’art. 44 della legge che non offre le stesse garan¬zie di pienezza giuridica dei risultati ma costituisce pur sempre un legame giuridico significativo.
Il legislatore del 1983 avrebbe voluto, perciò, riferirsi con quella espressione – stando a questa linea interpretativa tradizionale – alla situazione del minore che per qualsiasi ragione non avrebbe trovato, ove dichiarato adottabile, una coppia disponibile all’affidamento preadottivo.
A questa linea interpretativa recentemente hanno fatto riferimento Trib. Minorenni Milano, 17 ottobre 2016 e Trib. Minorenni Milano, 20 ottobre 2016.
b) L’interpretazione estensiva (è sufficiente l’impossibilità giuridica di affidamento pre¬adottivo)
Dell’interpretazione dell’espressione “constatata impossibilità di affidamento preadottivo” si occu¬pò la Corte costituzionale nel 1999 a seguito di questioni sollevate da un’ordinanza del Tribunale per i minorenni di Ancona e da due ordinanze del tribunale per i minorenni di Roma (complessiva¬mente in tre diverse vicende nelle quali l’adozione era stata richiesta dagli zii affidatari in seguito alla decadenza della “potestà” della madre). I giudici remittenti osservavano che per accogliere le domande loro formulate, avrebbero dovuto preliminarmente constatare l’impossibilità dell’af¬fidamento preadottivo “che (stando all’interpretazione restrittiva tradizionale di cui si è parlato) presuppone necessariamente l’esistenza di uno stato di abbandono e di adottabilità già definitiva¬mente dichiarato, in quanto solo nei confronti dei minori adottabili sarebbe possibile disporre detto affidamento e constatarne l’eventuale impossibilità”. Tuttavia i minori non erano stati dichiarati adottabili, né avrebbero potuto esserlo in quanto di loro si stavano validamente occupando gli zii, il che escludeva giuridicamente l’esistenza dello stato di abbandono che potesse legittimare la dichiarazione dello stato di adottabilità (art. 8 della legge 184/83).
Le questioni vennero ritenute non fondate. Affermò infatti, allora, la Corte (Corte cost. 7 ottobre 1999, n. 383) che l’art. 44 della legge n. 184 del 1983 si sostanzia in una sorta di clausola resi¬duale per i casi speciali non inquadrabili nella disciplina dell’adozione “legittimante”, consentendo l’adozione dei minori “anche quando non ricorrono le condizioni di cui al primo comma dell’art. 7”. Le ordinanze di rimessione – sostenne la Corte costituzionale – ritengono di dover trarre dal riferimento letterale alla “constatata impossibilità di affidamento preadottivo” il presupposto inter¬pretativo secondo cui, per far ricorso all’ipotesi prevista dalla lettera c della norma (oggi lett. d), occorre necessariamente la previa dichiarazione dello stato di abbandono del minore e quindi la declaratoria formale di adottabilità, nonché il vano tentativo del predetto affidamento. In realtà, l’art. 44 è tutto retto dalla “assenza delle condizioni” previste dal primo comma del precedente art. 7 della medesima legge n. 184.
Effettivamente l’art. 44 al primo comma afferma testualmente che i minori possono essere adot¬tati ai sensi dell’art. 44 “anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell’art. 7” dove si afferma il principio che l’adozione cosiddetta legittimante è consentita “a favore dei minori dichiarati in stato di adottabilità”.
Quindi la condizione di abbandono e la dichiarazione di adottabilità – afferma la Corte costitu¬zionale – non sono presupposto necessario dell’adozione ai sensi dell’art. 44 lett. d. Deve quindi concludersi che l’art. 44, lett. d non esige che sia concretamente tentato l’affidamento preadottivo e ne sia constatata l’impossibilità, quando il minore venga richiesto in adozione da soggetti che al minore sono legati da un rapporto stabile affettivo.
Veniva così a proporsi una seconda linea interpretativa dell’art. 44 secondo cui la disposizione soddisferebbe l’esigenza di garantire l’adozione anche nei casi in cui non è giuridicamente possibile l’affidamento preadottivo, essendo inesistente una condizione di abbandono.
La giurisprudenza di merito – soprattutto quella più recente – riconosce che per aversi l’impos¬sibilità di affidamento preadottivo (che consente l’adozione ex art. 44 lett. d) è sufficiente che l’impossibilità sia giuridica, cioè che non sussista la condizione di abbandono (App. Torino Sez. minori, 27 maggio 2016; Trib. Minorenni Roma, 20 marzo 2016; Trib. Minorenni Roma, 30 dicembre 2015; Trib. Minorenni Roma, 22 ottobre 2015; Corte d’appello di Roma, Sez. minori, 23 dicembre 2015; Trib. Minorenni Roma, 30 luglio 2014; Trib. Minorenni Perugia, 16 settembre 2010; Trib. Minorenni Bari, 7 maggio 2008; Trib. Minorenni Roma, 8 gennaio 2003; App. Bologna Sez. minori, 15 aprile 1989).
La giurisprudenza di legittimità non era in passato apparsa del tutto orientata a confermare questa interpretazione, sia pure in una vicenda diversa da quelle cui la giurisprudenza di merito sopra segnalata fa applicazione. Si fa riferimento ad una decisione (Cass. civ. Sez. I, 27 settembre 2013, n. 22292) in una vicenda in cui due coniugi avevano richiesto l’adozione ex art. 44 lett. d di una minore loro affidata nella casa famiglia da essi gestita all’età di due mesi di vita. Il Tribu¬nale per i minorenni di Roma aveva dichiarato in seguito l’adottabilità della minore, autorizzando i contatti fra la minore e una coppia selezionata fra quelle disponibili all’affidamento preadottivo e, con successivo decreto disponeva il collocamento provvisorio della piccola presso il nuovo nucleo familiare. Successivamente respingeva la richiesta di adozione ai sensi dell’art. 44 lett. d fatta dalla coppia che l’aveva in affidamento dall’età di due mesi, in quanto nel frattempo era stata di¬chiarata l’adottabilità della minore. La Corte di appello di Roma confermava la decisione. La coppia ricorreva per cassazione dove i giudici respingevano il ricorso affermando in punto di diritto che il presupposto per l’adozione in casi particolari ai sensi dell’art. 44 lett. d va individuato letteralmen¬te nella vera e propria “impossibilità di affidamento preadottivo” del minore che nella fattispecie si era già verificato in quanto la minore era stata nel frattempo dichiarata adottabile e affidata in preadozione ad una coppia idonea.
Ha recentemente affermato, invece, l’interpretazione estensiva Cass. civ. Sez. I, 22 giugno 2016, n. 12962 secondo cui l’espressione “constatata impossibilità di affidamento preadottivo”, quale condizione alla quale è subordinata la pronuncia dell’adozione in casi particolari ai sensi dell’art. 44, lett. d, della legge 184/83, deve essere interpretata, non in senso restrittivo, quale “impossibilità di fatto” – che presuppone la preesistenza di una situazione di abbandono del mi¬nore adottando – ma, coerentemente con il sistema di tutela dei minori e dei rapporti di filiazione biologica e adottiva attualmente vigente, in senso più ampio, quale impossibilità di “diritto” di procedere all’affidamento preadottivo.
Nella sentenza – in una vicenda in cui donna aveva chiesto e ottenuto dal tribunale per i minorenni di Roma l’adozione ex art. 44 lett. d della figlia minore della propria compagna – la Cassazione, rigettando il ricorso del procuratore generale avverso la decisione della corte d’appello che aveva confermato la sentenza del tribunale, afferma peraltro che, poiché all’adozione in casi particolari prevista dall’art. 44, comma 1, lett. d), possono accedere sia le persone singole che le coppie di fatto, l’esame dei requisiti e delle condizioni imposte dalla legge, sia in astratto (“la constatata impossibilità dell’affidamento preadottivo”), sia in concreto (l’indagine sull’interesse del minore imposta dall’art. 57, comma 1, n. 2), non può essere svolto – neanche indirettamente – dando ri¬lievo all’orientamento sessuale del richiedente e alla conseguente natura della relazione da questo stabilita con il proprio partner.
VI L’adozione del figlio minore del proprio partner omosessuale
Proprio in tema di orientamento sessuale dei richiedenti l’adozione, l’art. 44 lett. d potrebbe costi¬tuire, secondo una giurisprudenza di merito che si va diffondendo, il contenitore plausibile anche per l’adozione del figlio minore del proprio partner omosessuale (Trib. Minorenni Roma, 20 marzo 2016; Trib. Minorenni Roma, 30 dicembre 2015; Trib. Minorenni Roma, 22 ottobre 2015; Corte d’appello di Roma, Sez. minori, 23 dicembre 2015; Trib. Minorenni Roma, 30 luglio 2014).
L’esclusione della stepchild adoption dalla riforma che ha disciplinato le unioni civili e le convivenze di fatto (legge 20 maggio 2016, n. 76)2 è controbilanciata da una giurisprudenza che si presenta come una vera e propria sfida rispetto a questa esclusione.
Nella sentenza che ha fatto da apripista a questo orientamento (Tribunale per i minorenni di Roma, 30 luglio 2014) la chiave di lettura utilizzata dai giudici è molto chiara e consiste nel ritenere ammissibile l’adozione ex art. 44 lett. d non solo nei casi di impossibilità di fatto di affidamento preadottivo ma anche nelle situazioni di impossibilità giuridica di detto affido prea¬dottivo, cioè tutte le volte in cui non vi sia una condizione di abbandono. La vicenda concerneva una minore di cui era stata chiesta l’adozione ai sensi dell’art. 44 lett. d della legge 184/83 dalla convivente della madre. Nel ricorso si riferiva che le due donne avevano sentito il desiderio di avere un figlio e che la più giovane aveva portato avanti la gravidanza in seguito a procreazione medicalmente assistita realizzata in Spagna. Dopo la nascita la minore aveva sempre convissuto con entrambe. Successivamente le due donne avevano contratto matrimonio in Spagna. Sia la psicologa che l’assistente sociale dichiaravano ai giudici che dall’incontro con le “due mamme” non erano emersi elementi che potessero indurre a ritenere l’esistenza di un qualsivoglia disagio o disturbo della bambina.
Il Pubblico ministero esprimeva parere negativo all’accoglimento del ricorso perché nel caso di specie “manca il presupposto ineludibile della norma indicata, costituito da una situazione di abbandono”. Quindi il P.M. aderiva all’orientamento che ritiene che alla base dell’art. 44 lett. d vi debba essere comunque una situazione di abbandono a cui per motivi di fatto o per inoppor¬tunità non potrà consentire l’affidamento preadottivo a terzi. Il tribunale ha ritenuto invece di dover accogliere il ricorso, adeguandosi all’orientamento che, come sopra detto, è oggi assolu¬tamente prevalente.
La sentenza è stata confermata dalla Corte d’appello (Corte d’appello di Roma, Sez. minori, 23 dicembre 2015) e come già sopra anticipato, dalla Corte di cassazione (Cass. civ. Sez. I, 22 giugno 2016, n. 12962).
VII Lo status del figlio adottato con l’adozione in casi particolari
L’adozione pronunciata ai sensi dell’art. 44 delle legge 184/83 non ha gli stessi effetti dell’ado¬zione che potremmo chiamare “piena” e che nel linguaggio giuridico precedente alla riforma della filiazione operata dalla legge 10 dicembre 2012, n. 219 è sempre stata chiamata “legittimante”.
L’adozione “piena” è prevista per far fronte all’abbandono dei minori, è preceduta dalla dichiara¬zione di adottabilità e, per effetto dell’art. 27 della legge 184/83, conduce alla conseguenza che l’adottato “acquista lo stato di figlio [legittimo] degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome” producendo la cessazione “dei rapporti dell’adottato verso la famiglia d’origine”.
L’adozione di cui all’art. 44 della legge 184/83 è “semi-piena”, ed i suoi effetti sono quelli previsti nel codice civile per l’adozione delle persone maggiorenni. L’art. 55 della legge 184/83 rinvia, infatti, per l’individuazione degli effetti, alle “disposizioni degli articoli 293, 294, 295, 299, 300 e 304 del codice civile”.
Tra queste norme quella che esprime specificamente gli effetti è l’art. 300 c.c. secondo cui “l’adot¬tato conserva tutti i diritti e i doveri verso la sua famiglia d’origine, salve le eccezioni stabilite dalla legge” [sostanzialmente in materia di impedimenti matrimoniali]; il che significa che l’adottato ai sensi dell’art. 44 ha di fatto due famiglie: quella originaria (biologica) e quella adottiva (affettiva). Naturalmente l’esercizio della responsbailità genitoriale è attribuito alla famiglia adottiva (ai co¬niugi, se adottato da coniugi, o al singolo adottante) come prescrive espressamente l’art. 55 legge 184/83. L’adottante – dispone questa norma – ha “l’obbligo di mantenere l’adottato, di istruirlo ed educarlo conformemente a quanto prescritto dall’art. 147 del codice civile”.
Anche in giurisprudenza si ammette la pacifica cessazione dell’obbligazione di mantenimento in capo al genitore biologico a seguito di adozione in casi particolari (Cass. civ. Sez. I, 30 gennaio 1998, n. 978).
Lo status del minore adottato con l’adozione in casi particolari non sarebbe, quindi, identico – se¬condo questa impostazione normativa – allo status del minore adottato con l’adozione piena. E questo ancorché per esempio gli effetti successori siano identici (articoli 536, 567, 468 c.c.), sia pure con la precisazione che “l’adozione non attribuisce all’adottante alcun diritto di successione” (art. 304 c.c., richiamato, come si è sopra visto, dall’art. 55 della legge 184/83).
Sennonché la riforma della filiazione operata dalla legge 10 dicembre 2012, n. 219 ha modificato l’art. 74 del codice civile (parentela) che ora risulta così riformulato: “La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all’in¬terno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di età, di cui agli articoli 291 e seguenti”.
L’effetto di questa nuova formulazione della definizione della “parentela” è che, anche per i minori adottati con l’adozione in casi particolari, trova applicazione il principio fondamentale introdotto dalla riforma della filiazione del 2012 secondo cui “tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico” (nuovo art. 315 c.c. intitolato “stato giuridico della filiazione”). Pertanto, nonostante la differenza degli effetti, lo status giuridico del minore adottato con l’adozione in casi particolari è il medesimo del minore adottato con l’adozione “legittimante”. Il che non significa che tutti i minori adottati sono diventati figli “legittimi” (qualificazione distintiva rispetto ai figli “naturali”) ma che tutti i figli (nati dal matrimonio o fuori dal matrimonio ovvero adottati) hanno lo stesso status giuridico, non essendo più concepibili distinzioni relative, appunto, allo status.
La conseguenza immediata di questa nuova impostazione è che anche per i minori adottati in casi particolari, ai sensi dell’art. 44 della legge 184/83, si realizzano gli effetti di parentela nei riguardi dei familiari degli adottanti o dell’adottante. Il vincolo di parentela non sorge nei soli casi di ado¬zione di persone maggiori di età.
La disposizione, quindi, contenuta nel secondo comma dell’art. 304 c.c. (“L’adozione non induce alcun rapporto civile tra l’adottante e la famiglia dell’adottato, né tra l’adottato e i parenti dell’a¬dottante…”) è da considerare tacitamente abrogata relativamente all’adozione dei minori di età in casi particolari. Si potrebbe anche dire – ma è la stessa cosa – che per l’adozione in casi particolari dei minori di età è tacitamente abrogato l’art. 55 della legge n. 184/1983 nella parte in cui richia¬ma l’art. 300, secondo comma, del codice civile. Il vincolo di parentela caratterizza perciò ogni tipo di filiazione, con la sola eccezione della filiazione adottiva del maggiorenne.
Al di là dello status unico, rimane naturalmente la differenza degli effetti nel senso che l’adozio¬ne piena fa cessare ogni rapporto con la famiglia d’origine (art. 27 legge 184/83) a differenza di quanto avviene per l’adozione di minori in casi particolari in cui la responsabilità genitoriale con i connessi obblighi di mantenimento viene ad essere attribuita completamente all’adottante o agli adottanti con la conseguente esclusione (sospensione) quindi di doveri di istruzione, educazione e mantenimento a carico dei genitori biologici del minore.
La sopravvivenza dei rapporti giuridici anche di parentela con la famiglia biologica d’origine (quindi la possibile coesistenza, quando vi siano, di più genitori o di più nonni) costituisce certamente una asimmetria se valutata con riferimento alle regole delle normali relazioni fa¬miliari, (Trib. Roma, 8 agosto 2014 ha affrontato il tema della sovrapposizione tra più figure genitoriali nella nota vicenda originata dallo scambio delle provette in un caso di fecondazione in vitro, considerando implausibile la coesistenza di una doppia genitorialità) ma non dovrebbe essere eccessivamente enfatizzata finché si presenta coerente con lo spirito dell’adozione dei minori che è quello di garantire in via prioritaria il benessere di un minore e le sue esigenze di crescita equilibrata e serena.
VIII L’adozione mite
Nel lessico della giustizia civile minorile da molto tempo si parla di “adozione mite” per riferirsi a casi in cui pur in presenza di una situazione che potrebbe evolvere verso l’adozione piena e cioè verso la fuoriuscita definitiva di un minore dalla sua famiglia d’origine, il tribunale preferisce una soluzione meno radicale in presenza di legami tra il minore e la sua famiglia d‘origine che appaio¬no in qualche modo ancora per il minore di un certo significato e di una certa rilevanza, lasciando perciò coesistere l’intervento mirato all’adozione con la salvaguardia di tali legami.
In questi casi all’adozione piena si preferisce un’adozione in casi particolari, nelle forme dell’art. 44 lett. d e si parla di adozione mite.
La prassi è nata nel 2003 al tribunale per i minorenni di Bari che ne comunicò anche l’intenzione progettuale al CSM in quell’anno. La procedura si articola in due fasi. Nella prima il tribunale ac¬certa la impraticabilità di un rientro del minore in famiglia. Nella seconda, accertata la non prati¬cabilità del rientro, valuta se vi sono le condizioni per la dichiarazione di adottabilità oppure se il minore, non in stato di abbandono, si trovi “permanentemente privo di ambiente familiare idoneo”. Si tratta della nozione cosiddetta di semi-abbandono.
Così viene riassunta questa situazione in Trib. Minorenni Bari, 7 maggio 2008: rientra nel concetto di “semiabbandono permanente” la condizione di grave disagio del minore, in affida¬mento familiare oltre il tempo limite, di cui la famiglia d’origine è parzialmente e permanente¬mente insufficiente per il pieno ed adeguato sviluppo della sua personalità, ancorché svolga un ruolo attivo e positivo tale da escludere declaratoria di adottabilità di cui all’art. 7 della legge 4 maggio 1983, n. 184. In tale ipotesi può farsi luogo alla cosiddetta adozione mite, applicando in via interpretativa l’art. 44, comma 1, lett. d), della legge 4 maggio 1983, n. 184 in materia di adozione non legittimante, norma da coordinare con le disposizioni di cui agli artt. 45 e 46 della stessa legge, in base alle quali non si esige il presupposto della situazione di abbandono morale e materiale del minore, ma solo il consenso dei genitori o del tutore all’adozione oppure, in caso di mancato consenso e assenso, la circostanza che i genitori non esercitino la “potestà” sul figlio e quindi che sia stato pronunciato nei loro confronti un provvedimento di decadenza dalla “potestà” genitoriale. Per effetto del provvedimento di adozione così pronunciato il minore può assumere il cognome dell’adottante, sostituendolo al proprio, quando esso costituisca ormai segno distintivo della sua identità personale.
Cass. civ. Sez. I, 12 gennaio 2010, n. 260 ha ritenuto che in materia di adozione del minore, non può ritenersi lesiva del diritto di difesa una dichiarazione di assenso del genitore biologico ad una forma di adozione meno severa nei suoi confronti, quale l’adozione mite ex art. 44, legge n. 184 del 1983, – nella specie giustificata dalla constatata impossibilità di affidamento preadottivo – qualora espressa nell’ambito della procedura per l’accertamento dello stato di abbandono. In tal senso, invero, l’accertamento dello stato di abbandono, quale presupposto della dichiarazione di adottabilità, determina la fine del vincolo con il genitore naturale, laddove, al contrario, l’adozione mite consente la conservazione del rapporto.
In altre decisioni della Corte di cassazione compare l’espressione “adozione mite” ma soltanto con riferimento a procedure di cui all’art. 44 lett. d della legge 184/83 considerate alternative a quelle dell’adozione piena.
IX Il procedimento
a) La procedura
La competenza a pronunciarsi sull’adozione dei minori (anche nei casi particolari di cui si sta par¬lando) è il tribunale per i minorenni, specificamente quello del distretto dove si trova il minore (art. 56 legge 4 maggio 1983, n. 184). Non ha rilevanza il concetto di residenza ma quello di dimora reale e attuale.
Il consenso dell’adottante e dell’adottando che ha compiuto i quattordici anni e del legale rappre¬sentante dell’adottando – di cui si parlerà tra breve – deve essere manifestato personalmente al presidente del tribunale o ad un giudice da lui delegato.
Trovano applicazione – per espresso rinvio che ne fa l’art. 56 in questione – gli articoli 313 e 314 del codice civile, ferma restando la competenza del tribunale per i minorenni e della sezione per i minorenni della corte di appello.
Il procedimento di adozione in casi particolari davanti al tribunale per i minorenni si svolge, quindi, in camera di consiglio come prevede l’art. 313 c.c. a cui, appunto, fa rinvio l’art. 56 della legge sull’adozione. Occorre riconoscere che il procedimento è piuttosto lacunoso, non prevedendo, pe¬raltro, per il minore garanzie processuali chiare. Non è neanche prevista espressamente la nomina del curatore speciale che, tuttavia, andrebbe considerata obbligatoria come riconosce Cass. civ. Sez. I, 21 settembre 2015, n. 18575 dove si afferma che il minore è sostanzialmente parte del procedimento e gli deve essere nominato un curatore speciale a pena di nullità, anche se la nullità sarebbe relativa, come tale non rilevabile d’ufficio, ma denunciabile soltanto dalla parte interessata.
Già in passato Cass. civ. Sez. I, 16 ottobre 2003, n. 15485 aveva affermato che con riferimen¬to all’adozione in casi particolari, non potendo i minori stare in giudizio se non rappresentati dai genitori titolari della “potestà” ovvero dal tutore, al quale utlimo non può essere riconosciuta una funzione meramente consultiva ma la qualità di parte del procedimento, con conseguente legitti¬mazione all’impugnazione.
Il tribunale deve verificare – come prescrive l’art. 57 – se ricorrono le circostanze di cui all’articolo 44 e se l’adozione realizza il preminente interesse del minore. A tal fine dispone l’esecuzione di adeguate indagini sulla idoneità affettiva e la capacità dei richiedenti di occuparsi dell’educazione del minore nonché sulla loro situazione personale ed economica, sulla salute, sull’ambiente fa¬miliare. Le indagini devono estendersi anche ai motivi per i quali l’adottante desidera adottare il minore; la personalità del minore; alla possibilità di una idonea convivenza, tenendo conto della personalità dell’adottante e del minore.
Al termine di tali indagini il tribunale, sentito il pubblico ministero e omessa ogni altra formalità di procedura, provvede con sentenza decidendo di far luogo o non far luogo alla adozione.
L’adottante, il pubblico ministero e l’adottando, entro trenta giorni dalla comunicazione, possono proporre impugnazione davanti alla corte d’appello che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.
Secondo Cass. civ. Sez. I, 18 aprile 2012, n. 6051 il genitore del minore è legittimato ad impu¬gnare il provvedimento di adozione in casi particolari, ancorché decaduto dall’esercizio della “potestà” genitoriale, permanendo la sua qualità di parte nel relativo procedimento; infatti, non sono desumi¬bili dalla normativa vigente elementi idonei ad escluderla, sia perché l’art. 313 cod. civ., richiamato dall’art. 56 della legge 4 maggio 1983, n.184, riferendosi all’adozione di maggiorenni, ovviamente non prevede la legittimazione ad impugnare dei “genitori”, sia perché essi, in quanto titolari di un’autono¬mia valutativa in ordine all’individuazione delle soluzioni di maggior utilità per il minore, hanno una posizione processuale propria, che mal si concilia con limitazioni imposte al potere d’impugnazione.
Di contrario avviso era stata irragionevolmente in passato Cass. civ. Sez. I, 4 luglio 2002, n. 9689 secondo cui i genitori del minore adottando ex art. 4 legge 184/83 sono legittimati ad impugnare il decreto di adozione solo in quanto legali rappresentanti di quest’ultimo, non quindi “iure proprio” ma unicamente per far valere l’interesse del minore, qualora, quindi, il minore si trovi nella constatata impossibilità di affidamento preadottivo, è esclusa la legittimazione a detta impugnazione in capo al genitore decaduto dalla “potestà” genitoriale.
Essendo previsto il procedimento in camera di consiglio trova processualmente applicazione il rito camerale (sia in primo grado che in appello) e quindi la domanda di adozione in casi particolari va proposta con ricorso (in primo grado e in appello) mentre la decisione del tribunale per i minorenni e della Corte è adottata con le forme della sentenza. Si tratta di uno di quei procedimenti che nella prassi giudiziaria sono chiamati semi-contenziosi.
Il provvedimento finale assume la forma della sentenza, e non più del decreto (a seguito delle mo¬difiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184 apportate dalla legge 28 marzo 2001, n. 149 modificativa dell’art. 313 c.c., dettato per l’adozione di maggiore di età, ma richiamato dall’art. 56 della legge, n. 184 del 1983).
La sentenza è quindi ricorribile per cassazione per tutti i motivi indicati nell’art. 360 c.p.c. (Cass. civ. Sez. I, 16 ottobre 2003, n. 15485 a differenza di quanto si era ritenuto in passato (Cass. civ. Sez. I, 21 marzo 2001, n. 4026, Cass. civ. Sez. I, 3 marzo 2001, n. 3130; Cass. civ. Sez. I, 16 giugno 2000, n. 8240 e molte altre) allorché il provvedimento finale era previsto nelle forme del decreto e non della sentenza.
La sentenza definitiva che pronuncia l’adozione – secondo quanto prescrive l’art. 314 anch’esso richiamato dall’art. 56 – è trascritta a cura del cancelliere del tribunale competente, entro il decimo giorno successivo a quello della relativa comunicazione, da effettuarsi non oltre cinque giorni dal deposito, da parte del cancelliere del giudice dell’impugnazione, su apposito registro e comunicata all’ufficiale di stato civile per l’annotazione a margine dell’atto di nascita dell’adottato.
Con la procedura di cui al primo comma deve essere altresì trascritta ed annotata la sentenza di revoca della adozione, passata in giudicato.
b) Il necessario consenso del minore quattordicenne e l’audizione del minore di età in¬feriore
Nel procedimento di adozione nei casi previsti dall’articolo 44 è richiesto il necessario consenso non solo, come è evidente, dell’adottante ma anche “dell’adottando che abbia compiuto il quattor¬dicesimo anno di età”.
Pertanto un minore che ha compiuto quattrodici anni non potrà mai essere adottato se non presta il proprio consenso.
Il principio ha nella legge sull’adozione dei minori una portata generale e trova applicazione anche nell’adozione piena dove l’art. 25 prescrive che il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all’adozione nei confronti della coppia prescelta.

Per esprimere un consenso valido occorre una maturità minima che la legge individua al compi¬mento dei quattordici anni che è l’età a cui si ricollegano anche molti altri diritti del minore, quali quello di richiedere la nomina di un curatore per il disconoscimento della paternità (art. 244 c.c.) o per l’impugnazione del riconoscimento (art. 263 c.c), di dare il proprio assenso al riconoscimento e di essere riconosciuto anche senza il consenso dell’altro genitore (art. 250 c.c.), di opporsi alla proposizione da parte dell’azione dichiarativa della paternità o della maternità (art. 273 c.c.).
Al di sotto di tale età non è richiesto il consenso del minore ma è obbligatoria l’acquisizione del suo punto di vista, in connessione con il diritto del minore di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano se ha compiuto dodici anni o anche di età inferiore se capace di discernimento (art. 315 c.c.).
Pertanto – come prescrive espressamente l’art. 45 – “Se l’adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha una età inferiore, deve essere sentito, in considerazione della sua capacità di discernimento. In ogni caso, se l’adottando non ha compiuto gli anni quat¬tordici, l’adozione deve essere disposta dopo che sia stato sentito il suo legale rappresentante”.
Come si vede la legge prevede che il legale rappresentate del minore di età inferiore ai quattordici anni deve essere “sentito”. Il testo originario dell’art. 45 al secondo comma prescriveva, invece, che egli dovesse dare il consenso. La Corte costituzionale aveva dichiarato l’illegittimità costituzio¬nale dell’art. 45, secondo comma, nella parte in cui è previsto il consenso anziché l’audizione del legale rappresentante del minore (Corte cost. 18 febbraio 1988, n. 182). Proprio per questo motivo la riforma dell’adozione operata con legge 28 marzo 2001, n. 149 modificò l’art. 45 che prevede ora, appunto, che l’adozione del minore in casi particolari deve essere disposta dopo che sia stato semplicemente sentito il legale rappresentante del minore adottando.
Il consenso deve essere manifestato personalmente al presidente del tribunale o ad un giudice da lui delegato.
c) L’obbligo dell’assenso del genitore. Quando il dissenso è superabile?
Per l’adozione in casi particolari – l’art. 46 della legge 4 maggio 1983, n. 184 – richiede l’assenso dei genitori e del coniuge dell’adottando.
L’uso della parola “consenso” riferito al minore e della diversa parola “assenso” riferito ai i genitori esprime una diversità di contenuto. In entrambi i casi si tratta di una manifestazione di volontà, ma nel primo caso (consenso del minore quattordicenne) esso è presupposto necessario, mentre nel secondo caso (assenso dei genitori) ha il significato di una valutazione del genitore che se ne¬gativa, è superabile da un diverso apprezzamento del giudice: il dissenso del genitore, insomma, potrebbe essere superato dal tribunale. Questo è il senso delle due diverse parole.
D’altra parte, come si è visto, Corte cost. 18 febbraio 1988, n. 182 sia pure sul versante del consenso da parte del legale rappresentante del minore aveva dichiarato l’illegittimità costituzio¬nale dell’art. 45, secondo comma, nella parte in cui prevedeva il consenso anziché l’audizione del legale rappresentante del minore, con ciò chiarendo che il dissenso del legale rappresentante può essere sempre superato da una valutazione del tribunale di contrasto di tale dissenso con l’inte¬resse del minore adottando.
Ciò premesso, tuttavia, si deve osservare che l’art. 46 della legge 184/83 prevede che il dissenso del genitore è insuperabile se è espresso dal genitore “esercente la responsabilità genitoriale”. Il principio è stato affermato molto perentoriamente da Cass. civ. Sez. I, 26 luglio 2000, n. 9795 secondo cui il dissenso da parte del genitore esercente la “potestà” sul minore è assolutamente ostativo all’adozione, anche in presenza del consenso dell’adottando ultraquattordicenne.
Si prevede, infatti, nell’art. 46 che “Quando è negato l’assenso previsto dal primo comma, il tri¬bunale, sentiti gli interessati, su istanza dell’adottante, può, ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all’interesse dell’adottando, pronunziare ugualmente l’adozione, salvo che l’assenso sia stato rifiutato dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale o dal coniuge, se convivente, dell’adottando [espressione quest’ultima che fa riferimento al caso in cui l’adottando minore fosse coniugato]. Parimenti il tribunale può pronunciare l’adozione quando è impossibile ottenere l’as¬senso per incapacità o irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo”.
Il significato della norma è molto chiaro ed è che l’adozione in casi particolari non può essere pro¬nunciata se il dissenso proviene dal genitore esercente la responsabilità genitoriale.
La questione ha soprattutto rilevanza nel caso di adozione di cui all’art. 44 lett. b della legge 184/83. Che succede nel caso di domanda di adozione del figlio del proprio coniuge, se l’altro ge¬nitore del minore (ove esistente) rifiuta di dare il suo assenso?
Bisogna chiedersi allora che significa “genitore esercente la responsabilità genitoriale”.
Il problema riguarda (oltre alla situazione di genitori decaduti dalla responsabilità genitoriale) la filiazione fuori dal matrimonio per la quale l’art. 316 c.c. (riformato dalla legge 10 dicembre 2012, n. 219) prevede ora che “il genitore che ha riconosciuto il figlio esercita la responsabilità genito¬riale” e poi precisa che “se il riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio è fatto dai genitori l’esercizio della responsabilità genitoriale spetta ad entrambi”. La rivoluzione normativa è molto evidente se si raffronta questo testo con il corrispondente previgente art. 317-bis del codice civile dove l’esercizio della “potestà” da parte di entrambi i genitori che avevano riconosciuto il figlio naturale era previsto solo se i due genitori convivevano3. Perciò nel sistema normativo precedente, la convivenza dei genitori era la condizione necessaria perché i due genitori fossero ritenuti en¬trambi esercenti la “potestà”. Questo presupposto non è più previsto nella legge ora vigente. Ora, secondo la nuova legge, per esercitare la responsabilità genitoriale basta aver riconosciuto il figlio. L’esercizio della responsabilità perciò, è sempre esistente in entrambi i genitori naturali anche se non convivono (o non hanno mai convissuto).
Identica naturalmente nei confronti dei figli è anche la situazione dei genitori uniti in matrimonio che vivono separati o divorziati (dopo la separazione “la potestà sui figli è esercitata da entrambi i genitori” sia in caso affidamento condiviso che in caso di affidamento esclusivo, come prevede l’art. 337-ter – c.c.), mentre il secondo comma dell’art 4 della medesima legge prescriveva che “le di¬sposizioni della presente legge si applicano anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonché ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati”.
La sentenza che ha fatto applicazione definitiva di questi principi in materia di filiazione fuori dal matrimonio è stata Cass. civ. Sez. I, 10 maggio 2011, n. 10265 che in un caso di adozione del figlio del proprio coniuge ex art. 44 della legge 184/83 in cui è previsto il necessario consenso all’adozione dell’altro genitore esercente la “potestà”, ha ritenuto di dare rilevanza al dissenso manifestato dal genitore naturale non convivente considerandolo esercente della “potestà”. La sentenza ha affermato che in tema di adozione in casi particolari, ha efficacia preclusiva il dissen¬so manifestato dal genitore naturale non convivente dovendo egli ritenersi comunque “esercente la potestà”, pur quando lo stesso non sia mai stato convivente con il minore; invero, la legge 8 febbraio 2006, n. 54 sull’esercizio della “potestà” in caso di crisi della coppia genitoriale e sull’af¬fidamento condiviso, applicabile anche ai figli di genitori non coniugati, ha corrispondentemente riplasmato l’art. 317 bis cod. civ.. Il principio della bigenitorialità ha, infatti, informato di sé il contenuto precettivo della norma citata, eliminando ogni difformità di disciplina tra figli legittimi e naturali, cosicché la cessazione della convivenza tra genitori naturali non conduce più alla cessa¬zione dell’esercizio della “potestà”.
Pertanto, per concludere, l’art. 46 della legge 4 maggio 1983, n. 184 prevede per l’adozione in casi particolari l’assenso insuperabile dei genitori del minore esercenti la responsabilità genitoriale con la conseguenza che – con riferimento alla lettera b dell’art. 44 – l’altro genitore (sia in caso di figlio nato nel matrimonio sia di figlio nato fuori dal matrimonio) potrà sempre paralizzare la pretesa di adozione del figlio da parte del coniuge del proprio ex partner, senza che sia possibile in alcun modo al tribunale per i minorenni pronunciare l’adozione ritenendo “il rifiuto ingiustificato o contrario all’interesse dell’adottando” in quanto, come si ripete, l’art. 46 non consente di superare in alcun modo il dissenso del genitore esercente la responsbailità genitoriale.
Nella precedente giurisprudenza di legittimità Cass. civ. Sez. I, 5 agosto 1996, n. 7137 aveva dato per scontato che l’esercizio della “potestà” non spetta al genitore non affidatario e quindi il dissenso del genitore non affidatario era sempre superabile. Ad analoghe conclusioni sono giunti App. Napoli, 27 aprile 2011 secondo cui l’adozione in casi particolari ex art. 44, lett. b non è misura sanzionatoria, ma uno strumento di tutela del preminente interesse del minore, sicché il giudice minorile può disporla anche senza il consenso del genitore che non esercita la “potestà” genitoriale, e pur se questi non sia stato destinatario di provvedimenti limitativi e/o ablativi della “potestà” genitoriale, allorché tale opposizione sia ritenuta ingiustificata rispetto all’interesse del minore stesso. Ugualmente in passato hanno ammesso l’adozione ritenendo ingiustificato il dis¬senso del genitore Trib. Minorenni Sassari, 14 novembre 2002; Trib. Minorenni Perugia, 10 ottobre 1995; App. Torino, 3 dicembre 1994.
Ebbene in linea con quest’ultimo orientamento (fortemente critico verso la considerazione dell’eser¬cizio della responsabilità genitoriale sempre ad entrambi i genitori) si è posta recentemente una de¬cisione della Cassazione con la quale – in contrasto con l’orientamento precedente – si è in sostanza interpretato l’art. 46 della legge 184/83 (Quando è negato l’assenso previsto dal primo comma, il tribunale, sentiti gli interessati, su istanza dell’adottante, può, ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all’interesse dell’adottando, pronunziare ugualmente l’adozione, salvo che l’assenso sia stato rifiutato dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale…) accogliendo l’interpretazione se¬condo cui “il dissenso è superabile nei casi in cui il genitore non ha il concreto ed effettivo esercizio della responsabilità genitoriale” (Cass. civ. Sez. I, 21 settembre 2015, n. 18575).
In altre parole affinché il dissenso del genitore sia ostativo all’adozione non è sufficiente la mera titolarità della responsabilità genitoriale ma ne serve il concreto ed effettivo esercizio.
Nella vicenda trattata da questa decisione la madre dell’adottanda, non aveva mai instaurato un rapporto con la figlia, che sin da tenera età era stata inserita in un istituto per minori e poi affidata in affidamento preadottivo a due coniugi. Successivamente era stata revocato la dichiarazione di adottabilità e la minore era stata chiesta in adozione ex art. 44 della legge 184/83 dagli stessi coniugi che l’avevano in affidamento, La madre si era opposta ma il tribunale e poi la Corte d’ap¬pello avevano ritenuto il dissenso in contrasto con l’interesse della minore e avevano ugualmente pronunciato l’adozione.
Questo punto di vista è stato riaffermato in Cass. civ. Sez. I, 16 luglio 2018, n. 18827 dove viene data continuità al principio secondo cui non ha efficacia preclusiva, ai sensi della L. n. 184 del 1983, art.46, comma 2, il dissenso manifestato dal genitore che sia meramente titolare della responsabilità genitoriale, senza averne il concreto esercizio grazie a un rapporto effettivo con il minore, e che, tuttavia.
Il principio viene meglio puntualizzato con le precisazioni e le limitazioni che seguono.
Va in primo luogo rilevato che quel principio fu enunciato con riferimento ad una fattispecie concre¬ta in cui il genitore (la madre) non esercitava in concreto, da molti anni, la responsabilità genito¬riale sulla figlia, con la quale non intratteneva alcun effettivo rapporto, se non quello esplicantesi, in epoca più recente, negli incontri protetti.
Si trattava di una fattispecie concreta del tutto diversa da quella su cui è intervenuta la sentenza 18827/2018 la quale, invece, ha posto in rilievo che la madre naturale non si è mai completamente disinteressata del figlio non sussistendo, pertanto, un effettivo mancato esercizio della genitoriali¬tà, e, soprattutto, che la coppia di adottanti ha tenuto un comportamento non conforme allo spirito dell’affido e dell’adozione speciale, creando progressivamente una situazione di fatto che ha sca¬vato un solco di incomunicabilità ed avversione tra madre e figlio: un atteggiamento, quindi, volto non a favorire il coinvolgimento della madre naturale nel rapporto con il figlio, ma ad estrometterla progressivamente dalla vita affettiva del minore.
Va altresì rilevato che il riferimento operato nella sentenza n. 18575 del 2015 alla convivenza tra genitore biologico e minore quale elemento caratterizzante “di regola” il concreto esercizio del rapporto affettivo con il minore sembra porsi in contrasto con il diverso orientamento espresso dalla Corte di legittimità nella sentenza n. 10265 del 10 maggio 2011, nella quale si è affermato che “in tema di adozione in casi particolari, ha efficacia preclusiva, ai sensi della L. 4 maggio 1983, n. 184,art.46, il dissenso manifestato dal genitore naturale non convivente all’adozione del figlio minore a norma dell’art. 44, lett. b) della legge richiamata, dovendo egli ritenersi comunque “eser¬cente la potestà”, pur quando lo stesso non sia mai stato convivente con il minore”.
Può pertanto affermarsi che non sia la convivenza l’elemento sintomatico necessario, di regola, per verificare la sussistenza del concreto esercizio di un effettivo rapporto con il minore, potendosi e dovendosi desumere tale concreto esercizio dalle reali e qualificanti modalità di svolgimento delle relazioni tra genitore e minore anche se non conviventi tra loro.
Ritiene di conseguenza il collegio che debbano essere delimitati la portata ed il perimetro appli¬cativo del principio enunciato dalla sentenza n. n. 18575 del 2015, anche per evitare che, nella assolutezza della sua formulazione, esso rischi di porsi in dissonanza con le linee guida che gover¬nano i presupposti e ispirano la disciplina dell’adozione- in forza dei quali l’interesse prevalente del minore è quello “di vivere, per quanto possibile, con i propri genitori e di essere allevato nell’am¬bito della propria famiglia” di origine (Cass. n. 13435 del 2016), con la conseguenza che il ricorso alla dichiarazione di adottabilità deve rappresentare la “extrema ratio” (Cass. n. 23979 del 2015; n. 3915 del 2018), richiedendosi al giudice di merito di operare un giudizio prognostico teso, in primo luogo, a verificare l’effettiva ed attuale possibilità di recupero delle capacità e competenze genitoriali (Cass. n. 7559 del 2018) – e di rovesciare, invece, i termini di confronto con riferimento all’adozione speciale di cui allaL. n. 184 del 1983,art.44, comma 1, lett. d), in cui il consenso del genitore biologico rileva solo se conforme all’interesse del minore e solo se sorretto da un rapporto effettivo con lui, caratterizzato di regola dalla convivenza.
Il principio enunciato dalla sentenza n. 18575 del 2015 deve essere anche più specificamente raccordato con la funzione propria del particolare tipo di adozione speciale oggetto del presente giudizio, la quale, come esattamente rilevato dal giudice di appello, consente di formalizzare il rapporto affettivo instaurato dal minore con i soggetti impegnati nella sua cura, creando uno status personale tra adottante e adottato, senza però far venir meno il vincolo esistente con i genitori biologici e la famiglia di origine. Diversamente ragionando, si rischia di svilire il preminente inte¬resse del minore alla piena tutela delle relazioni familiari “effettive”, parimenti riducendo a mera declamazione verbale, ma smentita nei fatti, il carattere “funzionale” della potestà, il suo essere oggi “responsabilità” e non diritto.
Sembra, dunque, necessario guardare alla realtà effettiva delle relazioni familiari. E’ su questa via, d’altra parte, che si muove la giurisprudenza della Corte Europea di Strasburgo (cfr. Wagner c. Lussemburgo, 28 giugno 2007; Schneider v. Germany, 15 settembre 2011, c. 17080/7), secondo la quale, per vita familiare ai sensi dell’art. 8 CEDU, si devono intendere non solo i vincoli formali di genitorialità e parentela, ma, ancor prima, le relazioni di fatto esistenti, intese come ambiente familiare che soddisfa i bisogni esistenziali del minore.
Se, dunque, si considerano le relazioni familiari nella loro effettività e l’interesse del minore alla salvaguardia di quelle non meramente formali, ma realmente esistenti nella sua esperienza di vita, si comprende anche che cosa debba intendersi per “esercizio della potestà (oggi “responsabilità”). Non un’investitura formale da parte del legislatore – che non può mai mancare quando ad essere attribuito è un potere che ha senso in quanto si abbia la possibilità di esercitarlo – ma effettivo esercizio delle responsabilità. Questo, sì, può mancare quando il genitore, pur formalmente in¬vestito del potere, in concreto non lo eserciti. In questi casi l’intervento del giudice che valuti la corrispondenza dell’adozione all’interesse del minore si giustifica e si apprezza come momento di bilanciamento degli interessi in gioco: del genitore a conservare un rapporto privilegiato con il figlio, e di quest’ultimo ad essere inserito a tutti gli effetti, con pieno riconoscimento di diritti e doveri, nella famiglia che si prende cura di lui (cfr., ad esempio, Cass. n. 6633 del 2002).
Proprio alla stregua di tali considerazioni, dunque, il Collegio ritiene, da un lato, di dare continuità al principio generale desumibile da Cass. n. 18575 del 2015, ribadendo, così, che, per genitori esercenti la responsabilità genitoriale, il cui dissenso, ai sensi della L. n. 184 del 1983, art.46, comma 2, impedisce l’adozione particolare, debbano intendersi i genitori che non siano meri tito¬lari della responsabilità stessa, ma ne abbiano, altresì, il concreto esercizio, grazie a un rapporto effettivo con il minore; dall’altro, però, reputa che la L. n. 184 del 1983, art.46, comma 2, laddove sancisce che il dissenso all’adozione ex art. 44 della medesima legge manifestato dal genitore esercente la responsabilità genitoriale osti alla pronuncia di quell’adozione, debba comunque con¬figurarsi come una norma di salvaguardia, trovando un siffatto limite la sua giustificazione in valori costituzionalmente garantiti, quali quello della conservazione della compagine familiare e della società coniugale effettivamente vissute, di cui agli artt. 29 e 30 Cost., che prevalgono anche in presenza di opposti consensi manifestati dall’adottante e dall’adottando.
Il dissenso espresso dal genitore titolare della responsabilità genitoriale, ed esercente la stessa benché, come nella specie, non convivente con il proprio figlio minorenne, mantiene, dunque, il suo valore preclusivo all’adozione L. n. 184 del 1983, ex art. 44 salvo che non si sia già manife¬stata – come era palesemente accaduto nella fattispecie all’attenzione della menzionata sentenza n. 18575 del 2015 – una situazione di disgregazione del contesto familiare d’origine del minore.
Deve conseguentemente affermarsi il seguente principio di diritto: “In tema di adozione particola¬re, il dissenso manifestato dal genitore titolare della responsabilità genitoriale, anche se non con¬vivente con il figlio minore, ha efficacia preclusiva ai sensi della L. n. 184 del 1983, art.46, comma 2, salvo che non sia stata accertata una situazione di disgregazione del contesto familiare d’origine del minore in conseguenza del protratto venir meno del concreto esercizio di un rapporto effettivo con il minore stesso da parte del genitore esercente la responsabilità”.
d) La natura costituiva della sentenza e i suoi riflessi
Secondo l’art.47 della legge 184/83 l’adozione produce i suoi effetti – come in tutti i casi di sen¬tenze costitutive di status – dalla data della sentenza che la pronuncia. Finché la sentenza non è emanata, tanto l’adottante quanto l’adottando possono revocare il loro consenso.
Se uno dei coniugi muore dopo la prestazione del consenso e prima della emanazione della senten¬za, si può ugualmente procedere, su istanza dell’altro coniuge, al compimento degli atti necessari per l’adozione. In tal caso se l’adozione è ammessa, essa produce i suoi effetti dal momento della morte dell’adottante.
In giurisprudenza proprio Trib. Minorenni Perugia, 5 luglio 1999 ha dichiarato ammissibile l’adozione a norma dell’art. 44 lett. b del figlio del coniuge da parte del coniuge deceduto dopo la prestazione del consenso e prima dell’emanazione del decreto di cui all’art. 47 della medesima legge, su istanza del coniuge superstite, genitore di origine dell’adottando.
La morte del genitore del minore avvenuta prima della proposizione della domanda e della pre¬stazione dell’assenso, fa venire meno una delle condizioni dell’azione e comporta il rigetto della relativa domanda (Corte cost. 20 luglio 2007, n. 315).
X Le conseguenze in tema di responsabilità genitoriale
Come si è detto l’adozione ex art. 44 della legge 184/83 conserva i rapporti dell’adottato con la sua famiglia d’origine ma non può certo prevedere che anche la responsbailità genitoriale venga esercitata sia dai genitori adottivi che da quelli biologici.
Perciò nel caso di adozione di minori in casi particolari la responsabilità genitoriale sull’adottato ed il relativo esercizio spettano all’adottante o agli adottanti (art. 48). L’adottante ha l’obbligo di mantenere l’adottato, di istruirlo ed educarlo conformemente a quanto prescritto dall’articolo 147 del codice civile.
Se l’adottato ha beni propri, l’amministrazione di essi, durante la minore età dell’adottato stesso, spetta all’adottante, il quale non ne ha l’usufrutto legale, ma può impiegare le rendite per le spese di mantenimento, istruzione ed educazione del minore con l’obbligo di investirne l’eccedenza in modo fruttifero. Si applicano le disposizioni dell’articolo 382 del codice civile.
Quindi l’adottante non ha l’usufrutto legale dei beni del minore adottato.
L’adottante è sempre tenuto a fare l’inventario dei beni dell’adottato e trasmetterlo al giudice tutelare entro trenta giorni dalla data della comunicazione della sentenza di adozione (art. 49).
Se poi dovesse cessare l’esercizio da parte, dell’adottante o degli adottanti della responsabilità ge¬nitoriale il tribunale per i minorenni su istanza dell’adottato, dei suoi parenti o affini o del pubblico ministero, o anche d’ufficio, può emettere i provvedimenti opportuni circa la cura della persona dell’adottato, la sua rappresentanza e l’amministrazione dei suoi beni, anche se ritiene convenien¬te che l’esercizio della responsabilità genitoriale sia ripreso dai genitori.
XI Il cognome del figlio adottato
Secondo quanto prevede l’art. 299 c.c. – richiamato dall’art. 55 della legge 184/83 – “l’adottato assume il cognome dell’adottante e lo antepone al proprio”.
Il che è coerente con il fatto che l’adottato conserva i rapporti con la famiglia d’origine (art. 300 c.c., anch’esso richiamato dall’art. 55 della legge sull’adozione nei minori).
Il terzo comma dell’art. 299 c.c. però prescrive che “Se l’adozione è compiuta da coniugi, l’adottato assume il cognome del marito” sempre anteponendolo al proprio.
Ha ricordato in passato Cass. civ. Sez. I, 19 agosto 1996, n. 7618 che il figlio naturale rico¬nosciuto da entrambi i genitori e successivamente adottato ex art. 44 lett. b) l. n. 184 del 1983 conserva il proprio cognome originario ed a questo antepone il cognome dell’adottante.
In ipotesi di adozione del figlio del proprio coniuge ai sensi dell’art. 44, lett. b, l. 4 maggio 1983 n. 184 (nella quale, stante il richiamo contenuto nel successivo art. 55 della stessa legge, trova applicazione l’art. 299 c.c. secondo cui il figlio naturale riconosciuto e successivamente adottato assume il cognome dell’adottante) l’adottato che sia figlio naturale riconosciuto dai propri genitori non assume il solo cognome dell’adottante ma antepone tale cognome al proprio cognome di ori¬gine, non essendo prevista per tale ipotesi, alla stregua del tenore letterale della norma, alcuna deroga alla regola del doppio cognome fissata dal comma 1 del menzionato art. 299; regola che, peraltro, costituisce conseguenza del principio, caratterizzante l’adozione del maggiorenne e quella del minorenne nei casi particolari previsti dal cit. art. 44 della legge n. 184 del 1983, secondo cui l’adottato conserva tutti i diritti e doveri verso la sua famiglia di origine.
XII La revoca dell’adozione in casi particolari
A differenza dell’adozione piena (legittimante) che non è soggetta a revoca, l’adozione in casi particolari può essere revocata.
Secondo quanto dispone l’art. 51 della legge 184/83 la revoca dell’adozione può essere pronuncia¬ta dal tribunale per i minorenni sostanzialmente per indegnità su domanda dell’adottante, “quando l’adottato maggiore di quattordici anni abbia attentato alla vita di lui o del suo coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti, ovvero si sia reso colpevole verso di loro di delitto punibile con pena re¬strittiva della libertà personale non inferiore nel minimo a tre anni. Se l’adottante muore in conse¬guenza dell’attentato, la revoca dell’adozione può essere chiesta da coloro ai quali si devolverebbe l’eredità in mancanza dell’adottato e dei suoi discendenti”.
Il tribunale per i minorenni pronuncia la sentenza di revoca dopo aver assunto informazioni e dopo aver effettuato ogni opportuno accertamento e indagine, sentiti il pubblico ministero, l’adottante e l’adottato.
Il tribunale, sentito il pubblico ministero ed il minore, può emettere altresì i provvedimenti oppor¬tuni con decreto in camera di consiglio circa la cura della persona del minore, la rappresentanza e l’amministrazione dei beni, facendo applicazione degli articoli 330 e seguenti del codice civile.
Può avvenire che i fatti previsti nell’articolo 51 siano compiuti dall’adottante contro l’adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui. In tal caso l’art. 52 della legge 184/83 prevede che la revoca può essere pronunciata su domanda dell’adottato o su istanza del pubblico ministero.
Il tribunale decide con sentenza, assunte informazioni ed effettuato ogni opportuno accertamento e indagine, sentiti il pubblico ministero, l’adottante e l’adottato che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento pronuncia sentenza.
Inoltre il tribunale, sentiti il pubblico ministero ed il minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche di età inferiore, può dare provvedimenti opportuni con decreto in camera di con¬siglio circa la cura della persona del minore, la sua rappresentanza e l’amministrazione dei beni, anche se ritiene conveniente che l’esercizio della responsabilità genitoriale sia ripreso dai genitori.
A differenza, poi, di quanto previsto per l’adozione di persone maggiorenni in cui il Pubblico mini¬stero non ha alcun potere di revoca (essendo stata abrogato, peraltro, proprio dalla legge 184/83 l’originario art. 308 del codice civile che prevedeva una generalizzata promovibilità della revoca da parte del Pubblico ministero “per ragioni di buon costume”), l’art. 55 della legge 184/83 pre¬vede che la revoca dell’adozione di minori in casi particolari “può essere promossa dal pubblico ministero in conseguenza della violazione dei doveri incombenti sugli adottanti. Si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli”. Pertanto il Pubblico ministero, evidentemente a seguito di segnalazione da parte di privati, per esempio un parente del minore, o da parte dei servizi sociali, può promuovere la revoca dell’adozione di minori “in casi particolari” per la quale non ha alcun potere, invece, di promuovere il giudizio.
L’art. 54 prescrive che gli effetti dell’adozione cessano quando passa in giudicato la sentenza di revoca. Se tuttavia la revoca è pronunziata dopo la morte dell’adottante per fatto imputabile all’a¬dottato, l’adottato e i suoi discendenti sono esclusi dalla successione dell’adottante.
L’art. 56 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sopra detto, fa rinvio per la procedura in genera¬le e quindi anche per la procedura da seguire in caso di revoca, all’art. 313 del codice civile. Trova perciò applicazione il rito camerale (in primo grado e in appello) e quindi la domanda di adozione nei casi particolari previsti dall’art. 44 della legge 184/83 va proposta con ricorso mentre la deci¬sione del tribunale per i minorenni è adottata con le forme della sentenza.
XIII Il senso e l’ampiezza del rinvio alle norme sull’adozione dei maggiorenni
L’art. 55 della legge 4 maggio 1983, n. 184 – che chiude tutta la parte concernente l’adozione di minori in casi particolari – fa rinvio alle “disposizioni degli articoli 293, 294, 295, 299, 300 e 304 del codice civile”.
Si tratta di alcune disposizioni – delle quali in parte si è già detto – che nel codice civile regola¬mentano l’adozione dei maggiorenni.
Naturalmente il rinvio è in senso stretto alle disposizioni e non certo allo spirito della legge dal mo¬mento che l’adozione dei maggiorenni resta profondamente diversa da quella dei minori. Quest’ul¬tima ha di mira solo l’interesse del minore mentre l’adozione dei maggiorenni, pur garantendo senz’altro le persone maggiori di età adottate, si prefigge di offrire tutela in via primaria al deside¬rio di un soggetto adulto di assicurarsi una discendenza.
Valgono comunque per l’adozione in casi particolari il divieto generale – previsto nell’art. 293 c.c. – di adozione del proprio figlio (nato fuori dal matrimonio), nonché il divieto che l’art. 295 c.c. fa al tutore di adottare la persona della quale ha avuto la tutela, se non dopo che sia stato approvato il conto della sua amministrazione, sia stata fatta la consegna dei beni e siano state estinte le obbli¬gazioni risultanti a suo carico o data idonea garanzia per il loro adempimento.
Trova applicazione anche l’art. 294 c.c. (Pluralità di adottati o di adottanti) che ammette l’adozione di più persone mentre prescrive che nessuno può essere adottato da più di una persona, salvo naturalmente che i due adottanti siano marito e moglie.
Si è già detto dell’applicabilità dell’art. 299 c.c. che disciplina il cognome del figlio adottato e, trat¬tando dello status del figlio minore adottato, dell’art. 300 c.c. nella parte in cui al primo comma prevede che l’adottato conserva tutti i diritti e i doveri verso la sua famiglia d’origine. Viceversa – come si è visto – il secondo comma della disposizione (L’adozione non induce alcun rapporto civile tra l’adottante e la famiglia dell’adottato, né tra l’adottato e i parenti dell’adottante, salve le eccezioni stabilite dalla legge) rimane applicabile alla sola adozione dei maggiorenni dal momenti che come si è sopra ricordato trattando dello status del figlio minore adottato in casi particolari, il nuovo art. 74 del codice civile, riformato dalla legge 10 dicembre 2012, n. 219, prevede oggi che “La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all’interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di età, di cui agli articoli 291 e seguenti” con l’’effetto che, anche per i minori adottati con l’adozione in casi particolari, trova applicazione il principio fondamentale introdotto dalla riforma della filiazione del 2012 secondo cui “tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico” (nuovo art. 315 c.c. intitolato “stato giuridico della filiazione”). Lo status giuridico del minore adottato con l’adozione in casi particolari è, quindi, il medesimo del minore adottato con l’adozione “legittimante”. Il che, come si è detto, non significa che tutti i minori adottati sono diventati figli “legittimi” ma che tutti i figli (nati dal matrimonio o fuori dal matrimonio ovvero adottati) hanno lo stesso status giuridico, non essendo più concepibili distinzioni relative, appunto, allo status. La conseguenza immediata di questa nuova impostazione è che anche per i minori adottati in casi particolari, ai sensi dell’art. 44 della legge 184/83, si realizzano gli effetti di parentela nei riguardi dei familiari degli adottanti o dell’adottante.
Troverà applicazione nell’adozione dei minori in casi particolari anche l’art. 300 del codice civile dove si stabilisce, relativamente ai diritti di successione che l’adozione (per evitare proprio io rischio che possa snaturarsi e trasformarsi in uno strumento di arricchimento) non attribuisce all’adottante alcun diritto di successione e che i diritti dell’adottato nella successione dell’adottante sono regolati dalle norme contenute nel libro II del codice civile.
Non sono indicate nel rinvio contenuto nell’art. 55 della legge 4 maggio 1983, n. 184 le altre norme del codice civile che concernono l’adozione dei maggiorenni.
Non troverà perciò applicazione l’art. 291 c.c. che consente l’adozione alle sole persone che non hanno discendenti (sia pure con le precisazioni in proposito di Corte cost. 19 maggio 1988, n. 557 che ha ritenuto ammissibile l’adozione di maggiorenni per chi ha figli nati dal matrimonio maggio¬renni consenzienti e di Corte cost. 20 luglio 2004, n. 245 che ha esteso la possibilità anche in caso di figli maggiorenni consenzienti nati fuori dal matrimonio).
Non trovano neanche applicazione l’art. 296 (consenso per l’adozione) e l’art. 297 (assenso del coniuge o die genitori) che, come si è visto, hanno per l’adozione dei minori in casi particolari una propria autonoma disciplina.
È importante notare che per lo stesso motivo non trova applicazione l’art. 298 c.c. sulla decorrenza degli effetti dell’adozione e quindi nemmeno l’ultimo comma di tale norma (Gli eredi dell’adottante possono presentare al tribunale memorie e osservazioni per opporsi all’adozione) non essendo quindi ammesso nell’adozione dei minori – per evidenti ragioni di tutela del preminente interesse del minore adottato – che gli eredi dell’adottante possano opporsi all’adozione.
Ugualmente non trova applicazione per l’adozione dei minori in casi particolari tutta la disciplina della revoca dell’adozione dei maggiorenni (articoli 305 – 309) dal momento che come si è visto, gli articoli 51- 54 della legge 4 maggio 1983, n, 184 regolamentano in modo autonomo la revoca dell’adozione di minori in casi particolari.
Altre disposizioni del codice civile (articoli 293, secondo e terzo comma, 296, secondo e terzo comma, 301, 302, 303, 308, 310) sono state direttamente abrogate dalla legge 4 maggio 1983, n. 184.
Ugualmente non sono oggetto di rinvio e non trovano, quindi, applicazione le norme processuali previste per l’adozione dei maggiorenni (articoli 311 e 312) perché, come si è già detto, il procedi¬mento per l’adozione dei minori in casi particolari è autonomamente disciplinato dalle norme della legge 4 maggio 1983, n. 184 (articoli 56 e 57).
Viceversa gli articoli 313 (provvedimento del tribunale) e 314 (pubblicità) del codice civile trovano applicazione in virtù del rinvio ad essi operato nell’art. 56 della legge 184/83. E pertanto, come si è più diffusamente sopra riferito trattando del procedimento, il tribunale provvede con sentenza, in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e la sentenza definitiva è trascritta a cura del cancelliere del tribunale per i minorenni e comunicata all’ufficiale di stato civile per l’annotazione a margine dell’atto di nascita dell’adottato.
ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI
Giurisprudenza
Cass. civ. Sez. I, 16 luglio 2018, n. 18827 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di adozione in casi particolari, il dissenso manifestato dal genitore titolare della responsabilità genitoria¬le, anche se non convivente con il figlio minore, ha efficacia preclusiva ai sensi dellaL. n. 184 del 1983, art.46, comma 2, salvo che non sia stata accertata una situazione di disgregazione del contesto familiare d’origine del minore in conseguenza del protratto venir meno del concreto esercizio di un rapporto effettivo con il minore stesso da parte del genitore esercente la responsabilità
In tema di adozione particolare, il dissenso manifestato dal genitore titolare della responsabilità genitoriale, an¬che se non convivente con il figlio minore, ha efficacia preclusiva ai sensi della L. n. 184 del 1983art.46, comma 2, salvo che non sia stata accertata una situazione di disgregazione del contesto familiare d’origine del minore in conseguenza del protratto venir meno del concreto esercizio di un rapporto effettivo con il minore stesso da parte del genitore
esercente la responsabilità
Cass. civ. Sez. I, 16 aprile 2018, n. 9373 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’adozione in casi particolari, di cui all’art. 44, 1° comma, lett. d), L. n. 184/83, c.d. “mite”, presuppone la constatata impossibilità di diritto, e non solo di fatto, di affidamento preadottivo, posto che, a differenza dell’a¬dozione c.d. legittimante, non presuppone una situazione di abbandono dell’adottando, sicché non rappresenta una extrema ratio, né comporta la recisione dei rapporti del minore con la famiglia d’origine, in quanto risponde, piuttosto, all’esigenza di assicurare il rispetto del preminente interesse del minore, e va disposta al fine di sal¬vaguardare, in concreto, la continuità affettiva ed educativa dei legami in atto dello stesso con i soggetti che se ne prendono cura (nella specie, la Suprema corte ha confermato la decisione di merito che aveva disposto tale forma di adozione nei riguardi di un minore ormai preadolescente, in favore della coppia che ne era affidataria da circa due anni, atteso, da un lato, che i genitori erano stati dichiarati decaduti dalla responsabilità con provvedi¬mento definitivo, e ne era stata comunque accertata la perdurante inidoneità, e, dall’altro, che il minore aveva instaurato un solido e positivo rapporto con gli adottanti).
Trib. Minorenni Napoli, 14 febbraio 2018 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’adozione da parte del single è ammessa nei casi particolari, di cui all’art. 44 della L. n. 184/1983, sia pure con effetti limitati rispetto all’adozione legittimante. Lo stesso principio opera in sede di adozione internazionale, am¬missibile – secondo un’interpretazione costituzionalmente corretta – negli stessi casi in cui è consentita l’adozione nazionale legittimante e quella in casi particolari.
Trib. Minorenni Bologna, 6 luglio 2017 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In virtù della clausola di salvaguardia di cui all’art. 1, comma 20 della L. n. 76 del 2016, l’ipotesi di adozione in casi particolari ex art. 44, lett. D della legge 4 maggio 1983, n. 184, può trovare applicazione anche in caso di impossibilità giuridica di affidamento preadottivo per non essere il minore dichiarato in stato di abbandono sussistendo un genitore biologico che ne ha cura; la norma può pertanto trovare applicazione anche nel caso in cui sussista un interesse concreto del minore al riconoscimento del rapporto genitoriale di fatto instauratosi con l’altra figura genitoriale sociale, seppure dello stesso sesso.
Cass. civ. Sez. I, 16 giugno 2017, n. 14987 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Nel giudizio di riconoscimento di un provvedimento giudiziale straniero di adozione di minore di età da parte di una coppia omogenitoriale, deve essere integrato il contraddittorio nel confronti dell’altro partner Indicato come genitore nel titolo giudiziale in contestazione, trattandosi di un atto che ha un contenuto inscindibile e che pro¬duce l’effetto dì costituire uno status bigenitoriale e non monogenitoriale.
Trib. Minorenni Milano, 20 ottobre 2016 (Nuova Giur. Civ., 2017, 2, 188 nota di FERRANDO)
Non può essere pronunciata l’adozione in casi particolari a favore del compagno della madre ai sensi dell’art. 44, comma 2°, lett. d), L. n. 184 del 1983, in quanto all’adozione per impossibilità di affidamento preadottivo non si può dar luogo se non con riferimento ad una situazione di abbandono, essendo invece irrilevante una situazione di impossibilità meramente giuridica.
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 44, comma 2°, lett. d), L. n. 184 del 1983. La scelta del legislatore di valorizzare il rapporto tra genitore e adottando fondato sul matrimonio e non su un rapporto fattuale di convivenza appare del tutto ragionevole essendo intesa a garantire che l’adozione si realizzi in un contesto maggiormente tutelante per il minore.
Trib. Minorenni Milano, 17 ottobre 2016 (Nuova Giur. Civ., 2017, 2, 177 nota di FERRANDO)
Non può essere pronunciata l’adozione incrociata di due bambine a favore della compagna della madre di cia¬scuna di esse, ai sensi dell’art. 44, comma 2°, lett. d), L. n. 184 del 1983, in quanto la norma si riferisce a situazioni in cui il minore è sostanzialmente privo di un contesto genitoriale idoneo alla sua crescita, ragion per cui la «constatata impossibilità di affidamento preadottivo» va intesa come impossibilità di fatto e non come impossibilità di diritto.
Cass. civ. Sez. I, 22 giugno 2016, n. 12962 (Famiglia e Diritto, 2016, 11, 1025 nota di VERONESI)
L’espressione “constatata impossibilità di affidamento preadottivo”, quale condizione alla quale è subordinata la pronuncia dell’adozione in casi particolari, ai sensi dell’art. 44, lett. d), legge ad., deve essere interpretata, non in senso restrittivo, quale “impossibilità di fatto” – che presuppone la preesistenza di una situazione di abban¬dono del minore adottando – ma, coerentemente con il sistema di tutela dei minori e dei rapporti di filiazione biologica e adottiva attualmente vigente, in senso più ampio, quale impossibilità di “diritto” di procedere all’af¬fidamento preadottivo.
App. Torino Sez. minori, 27 maggio 2016 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In presenza di una consolidata vita familiare, risponde all’interesse del minore l’adozione di quest’ultimo, ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. d), L. n. 184/1983, da parte della compagna della madre biologica.
Trib. Minorenni Roma, 20 marzo 2016 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Può essere disposta l’adozione del figlio del partner a favore del convivente omosessuale, in base all’art. 44, comma 1, lett. d), L. n. 184/1983, se con ciò si realizza il preminente interesse dei minori.
Trib. Minorenni Roma, 30 dicembre 2015 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Può essere disposta a favore di ciascuno dei componenti della coppia omogenitoriale l’adozione del figlio del rispettivo partner, in base all’art. 44, comma 1, lett. d), L. n. 184/1983, se con ciò si realizza il preminente interesse dei minori.
Corte d’appello di Roma, Sez. minori, 23 dicembre 2015 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Va confermata la sentenza con cui il Tribunale per i minorenni di Roma ha dichiarato adottabile ai sensi dell’art. 44, lett. d), L. 4 maggio 1983, n. 184, come modificato dalla L. 28 marzo 2001, n. 149, da parte della stabile convivente omosessuale della madre la figlia minorenne di quest’ultima.
Trib. Minorenni Roma, 22 ottobre 2015, (Quotidiano Giuridico, 2015 nota di SCALERA)
Se risponde al superiore interesse del minore e garantisce la copertura giuridica di un vincolo di natura genito¬riale già esistente da anni, l’adozione “in casi particolari” ex art. 44, comma 1 lett. d), L. n. 184 del 1983 può essere disposta a favore della convivente omosessuale della madre del minore.
L’adozione “in casi particolari” ex art. 44, comma 1 lett. d), L. n. 184 del 1983 può essere disposta a favore della convivente omosessuale della madre dell’adottando, quando essa risponde al superiore interesse del minore e garantisce la copertura giuridica di una situazione già esistente da anni, che nulla ha di diverso rispetto ad un vero e proprio vincolo genitoriale.
Cass. civ. Sez. I, 21 settembre 2015, n. 18575 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di adozione particolare, ha efficacia preclusiva ai sensi dell’art. 46, comma 2, della l. n. 184 del 1983, il dissenso manifestato dal genitore che non sia mero titolare della responsabilità genitoriale, ma ne abbia altresì il concreto esercizio grazie ad un rapporto effettivo con il minore, caratterizzato di regola dalla convivenza, in ragione della centralità attribuita dagli artt. 29 e 30 Cost. all’effettività del rapporto genitore-figlio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto superabile, in ragione del preminente interesse della minore, il dissenso all’adozione mani¬festato dalla madre dell’adottanda, che non esercitava in concreto, da molti anni, la responsabilità genitoriale sulla figlia, con la quale non intratteneva alcun effettivo rapporto se non quello esplicantesi, in epoca più recente, negli incontri protetti).
La mancata partecipazione del curatore speciale del minore al giudizio di primo grado costituisce una questione di nullità relativa della sentenza, come tale non rilevabile d’ufficio, ma denunciabile soltanto dalla parte interes¬sata regolarmente costituitasi nel giudizio di appello, così pienamente realizzando il contraddittorio, sia pure in secondo grado.
Trib. Minorenni Roma, 30 luglio 2014 (Famiglia e Diritto, 2015, 6, 574 nota di RUO)
È adottabile ai sensi dell’art. 44, lett. d), L. 4 maggio 1983, n. 184, come modificato dalla L. 28 marzo 2001, n. 149, da parte della stabile convivente (coniuge ai sensi dell’ordinamento spagnolo) omosessuale della madre la figlia minorenne di quest’ultima. La fattispecie prevista dalla norma è infatti applicabile ad ogni caso nel quale sia impossibile l’affidamento preadottivo – come nella fattispecie nella quale non vi è stato di abbandono – e l’a¬dozione corrisponda all’interesse della minorenne. L’orientamento sessuale della ricorrente non può avere rilievo per escludere tale adozione essendo il desiderio di avere figli adottivi protetto e tutelato quale diritto alla vita familiare ai sensi dell’art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (4 novembre 1950) e successivi protocolli modificativi e integrativi, senza tollerare discriminazioni di sorta ai sensi dell’art. 14 della medesima Convenzione.
Posto: a) che l’adozione in casi particolari, di cui alla L. n. 184/83, art. 44, 1° comma, lett. d), presuppone non una situazione di abbandono dell’adottando, ma solo l’impossibilità di affidamento preadottivo, di fatto o di dirit¬to, e b) che non costituisce ostacolo, di per sé, la condizione omosessuale dell’adottante, può farsi luogo a siffat¬ta forma di adozione nei riguardi di una minore, nella specie in tenera età, da parte della compagna stabilmente convivente della madre, che vi ha consentito, essendo inoltre stata accertata, in concreto, l’idoneità genitoriale dell’adottante e quindi la corrispondenza all’interesse della minore (nella specie, convivente dalla nascita con le due donne, che ha sempre considerato come propri genitori).
L’adozione in casi particolari di cui all’art. 44, lett. d), L. n. 184/1983 deve essere consentita non solo quando l’affidamento preadottivo è impossibile per ragioni di fatto ma anche per ragioni di diritto (nella specie, mancan¬za dello stato di abbandono) ed a prescindere dall’orientamento sessuale dell’adottante, dovendosi perseguire prioritariamente l’interesse del minore a conferire veste giuridica al legame di fatto preesistente con il c.d. “genitore sociale”.
Cass. civ. Sez. I, 27 settembre 2013, n. 22292 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di adozione in casi particolari, il presupposto per l’adozione di cui all’art. 44, primo comma, lett. d), della legge 4 maggio 1983, n. 184, va individuato nella impossibilità di affidamento preadottivo, nozione che attiene solo all’ipotesi di mancato reperimento (o rifiuto) di aspiranti all’adozione legittimante, e non a quella del contra¬sto con l’interesse del minore, essendo le fattispecie previste dalla norma tassative e di stretta interpretazione.
Cass. civ. Sez. I, 18 aprile 2012, n. 6051 (Famiglia e Diritto, 2013, 2, 160 nota di GORINI)
Il genitore è legittimato ad impugnare il provvedimento di adozione in casi particolari, ancorché decaduto dall’e¬sercizio della potestà genitoriale, permanendo la sua qualità di parte nel relativo procedimento; infatti, non sono desumibili dalla normativa vigente elementi idonei ad escluderla, sia perché l’art. 313 cod. civ., richiamato dall’art. 56 della legge 4 maggio 1983, n.184, riferendosi all’adozione di maggiorenni, ovviamente non prevede la legittimazione ad impugnare dei “genitori”, sia perché essi, in quanto titolari di un’autonomia valutativa in ordine all’individuazione delle soluzioni di maggior utilità per il minore, hanno una posizione processuale propria, che mal si concilia con limitazioni imposte al potere d’impugnazione.
Cass. civ. Sez. I, 19 ottobre 2011, n. 21651 (Nuova Giur. Civ., 2012, 4, 1, 279 nota di OLIVERO)
L’adozione del figlio del coniuge, che di norma implica armonia e convivenza comune tra genitore e adottante, non è di per sé preclusa dalla sopravvenuta crisi del loro matrimonio qualora il minore conservi interesse all’ado¬zione per avere instaurato una positiva relazione con il richiedente; tale interesse va invece escluso, e con esso l’adozione, quando si registri la sofferenza dell’adottando per il clima familiare altamente conflittuale e quando l’incapacità del coniuge di confrontarsi con il genitore per la gestione del minore lasci presagire che l’adozione sarebbe deleteria per i suoi delicati equilibri esistenziali
Cass. civ. Sez. I, 10 maggio 2011, n. 10265 (Corriere Giur. 2012, 1, 91, nota di FERRANDO)
In tema di adozione in casi particolari, ha efficacia preclusiva, ai sensi dell’art. 46 della legge 4 maggio 1983, n. 184, il dissenso manifestato dal genitore naturale non convivente all’adozione del figlio minore a norma dell’art. 44, lettera b) della legge richiamata, dovendo egli ritenersi comunque “esercente la potestà”, pur quando lo stesso non sia mai stato convivente con il minore; invero, la legge 8 febbraio 2006, n. 54 sull’esercizio della potestà in caso di crisi della coppia genitoriale e sull’affidamento condiviso, applicabile anche ai figli di genitori non coniugati, ha corrispondentemente riplasmato l’art. 317 bis cod. civ.. Il principio della bigenitorialità ha, infatti, informato di sé il contenuto precettivo della norma citata, eliminando ogni difformità di disciplina tra figli legittimi e naturali, cosicché la cessazione della convivenza tra genitori naturali non conduce più alla cessazione dell’esercizio della potestà.
Non può escludersi sempre e comunque l’adozione del figlio del coniuge, in casi particolari, ai sensi dell’art. 44, primo comma, lett. b), della legge 4 maggio 1983, n. 184, motivando sull’intervenuta separazione di fatto dei coniugi nelle more della procedura, qualora si sia instaurata una positiva relazione tra il minore ed il coniuge richiedente e sempre che non risultino aspetti critici della personalità di quest’ultimo; infatti, sebbene la dichia¬razione di adozione presupponga, tendenzialmente, convivenza, armonia e comunione di vita tra i coniugi, è necessario che il giudice accerti, caso per caso, quale sia in concreto l’interesse del minore.
L’adozione in casi particolari tende alla realizzazione dell’interesse del minore, con la conseguenza che legittima¬mente il giudice rigetta la domanda quando insorgano forti contrasti tra il richiedente l’adozione e il genitore del minore, che abbiano creato in quest’ultimo notevole sofferenza.
App. Napoli, 27 aprile 2011 (Corriere del Merito, 2011, 6, 571)
L’adozione in casi particolari ex art. 44, lett. b), legge n. 184/1983, non è misura sanzionatoria, ma uno stru-mento di tutela del preminente interesse del minore, sicché il giudice minorile può disporla anche senza il con¬senso del genitore che non esercita la potestà genitoriale, e pur se questi non sia stato destinatario di provvedi¬menti limitativi e/o ablativi della potestà genitoriale, allorché tale opposizione sia ritenuta ingiustificata rispetto all’interesse del minore stesso.
Cass. civ. Sez. I, 14 febbraio 2011, n. 3572 (Famiglia e Diritto, 2011, 7, 697 nota di ASTONE)
Allo stato attuale della normativa vigente è da escludere che una persona single possa invocare lo strumento giuridico dell’adozione legittimante di minori, mentre ad essa è unicamente riservata l’adozione speciale previ¬sta dalla legge in determinate circostanze o in casi particolari. L’art. 6 della Convenzione di Strasburgo del 24 aprile 1967 non è direttamente applicabile nell’ordinamento italiano, prevedendo per gli Stati parte la facoltà e non l’obbligo di ammettere l’adozione da parte del single. Pertanto, sulla base della normativa internazionale, il legislatore italiano ben potrebbe ampliare le ipotesi adottive riservate al single, includendovi il caso dell’adozione legittimante.
Trib. Minorenni Perugia, 16 settembre 2010 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
La previsione normativa di cui all’art. 44 comma 1°, lett. d della legge n. 184 del 1983, enuncia un’ipotesi di ado¬zione semplice, caratterizzata dall’impossibilità dell’affidamento preadottivo e in deroga alla adozione legittiman¬te, che contempla la rottura del rapporto con la famiglia di origine. L’anzidetta previsione normativa si riferisce sia ai casi in cui il minore non abbia trovato sin dall’origine una coppia disponibile e quindi non abbia mai avuto un affidamento preadottivo, sia agli altri casi in cui il disposto affidamento sia stato interrotto successivamente, sia ai casi residuali in cui, non essendo stato dichiarato lo stato di adottabilità, si siano instaurati comunque dei rapporti stabili tra il minore e l’aspirante all’adozione di cui il legislatore ha voluto favorire il consolidamento prevedendo la possibilità di un’adozione idonea ad evitare la rescissione di quel legame che per il minore costi¬tuirebbe un evento traumatico grave, assolutamente da evitare.
Trib. Minorenni Brescia, 12 marzo 2010 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Non può essere pronunciata un’adozione in casi particolari, ai sensi dell’art. 44 lett. d, della legge 4 maggio 1983, n. 184, nei confronti di un minore affidato con kafalah a due coniugi italiani di fede musulmana, a causa dei differenti effetti derivanti dai due istituti.
Cass. civ. Sez. I, 12 gennaio 2010, n. 260 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In materia di adozione del minore, non può ritenersi lesiva del diritto di difesa una dichiarazione di assenso del genitore biologico ad una forma di adozione meno severa nei suoi confronti, quale l’adozione mite ex art. 44, legge n. 184 del 1983, – nella specie giustificata dalla constatata impossibilità di affidamento preadottivo – qualora espressa nell’ambito della procedura per l’accertamento dello stato di abbandono. In tal senso, invero, l’accertamento dello stato di abbandono, quale presupposto della dichiarazione di adottabilità, determina la fine del vincolo con il genitore naturale, laddove, al contrario, l’adozione mite consente la conservazione del rapporto.
Trib. Minorenni Bari, 7 maggio 2008 (Famiglia e Diritto, 2009, 4, 393 nota di CAFFARENA)
Con il termine “semiabbandono” si fa riferimento a quelle situazioni in cui la famiglia del minore è più o meno insufficiente rispetto ai suoi bisogni ma ha un ruolo attivo e positivo che non è opportuno venga cancellato totalmente. Nello stesso tempo, non vi è alcuna ragionevole possibilità di prevedere un miglioramento delle capacità della famiglia, tale da renderla idonea a svolgere il suo compito educativo in modo sufficiente, magari con un aiuto esterno, curato dai servizi sociali. In tutti questi casi, non potendo essere pronunciata, in difetto di una situazione di abbandono morale e materiale del minore, la dichiarazione di adottabilità, si potrà far luogo all’adozione mite, ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. d, legge 4 maggio 1983, n. 184.
Corte cost. 20 luglio 2007, n. 315 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
È infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 44, comma 1, lettera b), della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), nella parte in cui non consente al coniuge sopravvissuto, in caso di morte dell’altro coniuge, genitore del minore che s’intende adottare, di chiedere l’adozione del medesimo, per violazione del principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost.. Il legislatore, in presenza di situazioni che non avrebbero potuto – per la mancanza della condizione di abbandono di cui al comma 1 dell’art. 7 (art. 44, comma 1) o per la difficoltà concreta, in considerazione di condizioni personali del minore – giustificare l’adozione legittimante, ha previsto, in talune tassative ipotesi, una forma di adozione che, caratterizzata dalla peculiarità di non avere effetto legittimante nei confronti dell’adottato, né effetto risolutivo nei confronti della famiglia di origine, è stata coerentemente definita «adozione in casi particolari», o, più propriamente, «adozione non legittimante». Fra tali ipotesi residue vi è quella di cui all’art. 44, comma 1, lettera b), per la quale il minore può essere adottato «dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell’altro coniuge». Condizione indispensabile perché essa possa avere luogo è l’esistenza attuale, al momento dell’inizio della procedura e comunque prima della prestazione dell’assenso di cui all’art. 46, del rapporto di coniugio fra chi intende procedere all’adozione ed il genitore del minore adottando, di modo che la morte del genitore del minore avvenuta – come nella specie – prima della proposizione della domanda e della prestazione dell’assenso, fa venire meno una delle condizioni dell’azione e comporta il rigetto della relativa domanda. Né è possibile sostenere che la disciplina dettata dalla norma censurata appare irragionevole se raffrontata alla disposizione di cui al successivo art. 47, nonché a quella di cui all’art. 25 della stessa legge n. 184 del 1983, posto che tali norme costituiscono applicazione, in tema di azioni costitutive di uno status, del principio secondo cui il tempo necessario per l’attribuzione del bene della vita richiesto non deve risolversi in un danno per l’interessato a tale attribuzione: applicazione eccezionalmente ammessa dal legislatore purché le condizioni richieste preesistano ad un determinato momento successivo alla proposizione dell’azione ed individuato in quello dell’affidamento preadottivo, in caso di adozione legittimante, ed in quello della prestazione dell’assenso, in caso di adozione non legittimante. Lo stesso legislatore peraltro non consente che si prescinda da tali condizioni fin dal momento
della proposizione della domanda stessa, perché l’accoglimento di tale tesi introdurrebbe una incertezza sulle condizioni dell’azione, in contrasto con i princípi propri dell’adozione.
Cass. civ. Sez. I, 18 marzo 2006, n. 6078 (Giur. It., 2007, 8-9, 1947 nota di GANDOLFI)
In materia di adozione internazionale di minori, il diritto della persona singola a proporre domanda di adozione è subordinato alla sussistenza delle condizioni previste dalla normativa interna.
Anche le adozioni internazionali possono essere pronunciate solo a favore di coppie di coniugi, salvo che per l’a¬dozione «in casi particolari» o nelle speciali circostanze di cui all’art. 25, 4° e 5° comma, legge n. 184 del 1983.
L’adozione da parte del “single” è ammessa nei casi particolari, di cui all’art. 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184, con effetti limitati rispetto all’adozione legittimante, o nelle speciali circostanze di cui all’art. 25, quarto e quinto comma, della medesima legge; al di fuori di tali ipotesi, opera il principio fondamentale, scaturente dall’art. 6 della citata legge, secondo cui l’adozione è permessa solo alla coppia di coniugi (uniti in matrimonio da almeno tre anni), e non ai singoli componenti di questa. Lo stesso principio opera in sede di adozione in¬ternazionale, ammissibile – secondo un’interpretazione costituzionalmente corretta – negli stessi casi in cui è consentita l’adozione nazionale legittimante e quella in casi particolari; pertanto, se il “single” può procedere all’adozione internazionale nei casi particolari di cui al citato art. 44, ciò non può fondare il riconoscimento di una generalizzata ammissibilità di tale adozione da parte di persona singola; fermo restando che – tanto più in presenza della disposizione, non avente peraltro carattere autoapplicativo, di cui all’art. 6 della Convenzione eu¬ropea in materia di adozione di minori, firmata a Strasburgo il 24 aprile 1967 e ratificata dall’Italia con la legge 22 maggio 1974, n. 357 – il legislatore nazionale ben potrebbe provvedere, nel concorso di particolari circostan¬ze, tipizzate dalla legge o rimesse di volta in volta al prudente apprezzamento del giudice, ad un ampliamento dell’ambito di ammissibilità dell’adozione di minore da parte di una singola persona, anche qualificandola con gli effetti dell’adozione legittimante, ove tale soluzione sia giudicata più conveniente all’interesse del minore, salva la previsione di un criterio di preferenza per l’adozione da parte della coppia di coniugi, determinata dall’esigenza di assicurare al minore stesso la presenza di entrambe le figure genitoriali, e di inserirlo in una famiglia che dia sufficienti garanzie di stabilità.
È preclusa, alla stregua dell’ordinamento nazionale, la possibilità del riconoscimento generalizzato dell’adozione internazionale da parte del single. La facoltà di estendere, in via interpretativa ed analogica, il disposto dell’art. 44della legge n. 184 del 1983 anche all’adozione internazionale non può essere rimessa al giudice. Una siffatta operazione è di esclusiva spettanza del legislatore nazionale – tra l’altro facoltizzato a ciò dall’art. 6 della Convenzione di Strasburgo in materia di minori del 1967 e ratificata dall’Italia con la legge n. 357 del 1974 – che, in presenza di particolari circostanze, tipizzate dalla legge o rimesse di volta in volta al prudente apprezzamento del giudice, sarebbe in grado di provvedere ad un ampliamento dell’ambito di ammissibilità dell’adozione di minore da parte del single, ove tale soluzione sia giudicata più conveniente nell’interesse del minore, salva, peraltro, come già precisato dalla Corte suprema con la sentenza n. 183 del 1974, la previsione di un criterio di preferenza per l’adozione da parte della coppia di coniugi, determinata dalla esigenza di assicurare al minore stesso la presenza di entrambe le figure genitoriali, e di inserirlo in una famiglia che dia sufficienti garanzie di stabilità.
App. Roma, 12 gennaio 2006 (Foro It., 2006, 2, 1, 344)
Va dichiarato efficace nell’ordinamento italiano, in considerazione del superiore interesse del minore, il provve¬dimento straniero di adozione in favore di persona singola avente la cittadinanza italiana, quando ricorrano in concreto le condizioni che avrebbero consentito di pronunciare l’adozione in casi particolari.
App. Roma, 10 novembre 2005 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Qualora un cittadino italiano dopo aver ospitato uno o più minori stranieri e provveduto alla necessaria assisten¬za, intenda procedere alla loro adozione ai sensi dell’art. 44 L. n. 184/83, non sono sufficienti a tal fine le cer¬tificazioni del loro stato di abbandono e della dichiarazione di adottabilità provenienti dalle competenti autorità dello Stato di origine. Infatti a seguito dell’entrata in vigore della L. n. 218/95 e della L. n. 476/98, è necessario anche il previo ottenimento da parte del richiedente del certificato di idoneità all’adozione internazionale, al fine di poter poi instaurare la procedura prevista dalla L. n. 184/83 come modificata dalla L. n. 476/98.
Corte cost. 29 luglio 2005, n. 347 (Foro It., 2006, 2, 1, 344)
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 29-bis, introdotto dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476, e degli artt. 31, comma 2, 35, comma 1, 36, comma 1 e 2, e 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in riferimento agli artt. 2, 3, 30 Cost., giacché deve ritenersi consentito il rilascio dell’idoneità all’adozione internazionale a persona singola nei casi particolari indicati dall’art. 44 della suddetta legge n. 184/1983, compresa l’ipotesi – di cui alla lett. d) – di «constatata impossibilità di affidamento preadottivo».
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 29 bis, 31, 2° comma, 35, 1° comma, 36, 1° e 2° comma, e 44 legge 4 maggio 1983, n. 184, nella parte in cui escludono la possibilità di ottenere la dichiarazione di idoneità all’adozione internazionale, in casi particolari, a favore di singoli e quindi di perfezionare l’adozione internazionale in Italia, in riferimento agli artt. 2, 3 e 30 Cost.
Cass. civ. Sez. I, 16 ottobre 2003, n. 15485 (Famiglia e Diritto, 2004, 7 nota di ANTONELLA LIUZZI)
Con riferimento all’adozione in casi particolari, il relativo provvedimento assume – a seguito delle modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184 apportate dalla legge 28 marzo 2001, n. 149 – la forma della sentenza, e non più del decreto (stante la modifica, ad opera dell’art. 30 della legge, n. 149 del 2001, dell’art. 313 c.c., dettato per l’adozione di maggiore di età, ma richiamato dall’art. 56 della legge, n. 184 del 1983); ne consegue che, avverso tale provvedimento, emesso in sede di gravame dalla Corte d’Appello, sezione per i minorenni, è ora ammissibile il ricorso ordinario per cassazione, per tutti i motivi di cui all’art. 360 c.p.c.
Con riferimento all’adozione in casi particolari, il provvedimento conclusivo del relativo procedimento ha natura di sentenza e, in quanto tale, è impugnabile con ricorso ordinario per cassazione per tutti i motivi di cui all’art. 360 c.p.c.
Con riferimento all’adozione in casi particolari, non potendo i minori stare in giudizio se non rappresentati dai genitori titolari della potestà ovvero dal tutore, a quest’ultimo non può essere riconosciuta una funzione mera¬mente consultiva ma deve essere riconosciuta la qualità di parte del procedimento, con conseguente legittima¬zione all’impugnazione.
Trib. Minorenni Bologna, 7 febbraio 2003 (Famiglia e Diritto, 2003, 6, 605 nota di SACCHETTI)
L’adozione ex art. 44 lett. d) L. n. 184 del 1983 di fratelli minori bielorussi soggiornanti periodicamente in Italia, richiesta dall’ospite non coniugato con cui hanno stabilito un profondo rapporto e dal quale chiedono di essere adottati, può essere pronunciata visto il consenso del Ministero bielorusso dell’Educazione, che riferisce il loro stato di abbandono e l’impossibilità di farli adottare in patria, e considerato il loro superiore interesse.
Trib. Minorenni Roma, 8 gennaio 2003 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Quando nel corso degli anni fra il minore e gli affidatari si sia sviluppato un forte legame, in presenza di un padre vivente che non eserciti la propria funzione genitoriale, è da ritenersi possibile l’adozione «in casi particolari» prevista dall’art. 44, c. 1°, lett. d, l. n. 184 del 1983.
Trib. Minorenni Sassari, 14 novembre 2002 (Famiglia e Diritto, 2003, 5, 452 nota di RAVOT)
Nel procedimento di adozione in casi particolari, il rifiuto dell’assenso da parte del padre, non ingiustificato, avendo lo stesso dichiarato di volersi riappropriare del suo ruolo genitoriale, può determinare il rigetto della richiesta di adozione da parte del coniuge dell’altro genitore ex art. 44 L. n. 184 del 1983 lett. b), anche in con¬siderazione dell’interesse preminente del minore (nella specie, i giudici minorili hanno rigettato il ricorso avente ad oggetto l’adozione non legittimante di una minore, da parte del coniuge della madre per consentire al padre biologico la possibilità di esperire un tentativo per riavvicinarsi alla figlia e permettere alla bambina di raggiun¬gere l’età per fare una scelta consapevole in ordine alle figure affettive di riferimento).
Trib. Minorenni Salerno, 19 luglio 2002 (Famiglia e Diritto, 2003, 6, 606 nota di SACCHETTI)
Può pronunciarsi l’adozione in casi particolari, ex art. 44 lett. d) L. n. 184 del 1983, di una minore bielorussa da parte di donna non coniugata che periodicamente la ospita in Italia, e cui la minore è profondamente legata, poiché la “dismissione” del tutore bielorusso, implicita nella dichiarazione di assenso a tale specifica adozione, fa emergere lo stato di abbandono della minore in Italia, cui consegue l’applicabilità della legge italiana ai sensi dell’art. 37 bis stessa legge, e poiché la detta adozione corrisponde alla radicata volontà e al superiore interesse della minore, nei cui confronti è palesemente impossibile una adoptio plena attraverso l’affidamento preadottivo ad altre persone.
Cass. civ. Sez. I, 4 luglio 2002, n. 9689 (Famiglia e Diritto, 2002, 6, 645)
In materia di adozione in casi particolari, i genitori del minore adottando sono legittimati ad impugnare il decreto di adozione solo in quanto legali rappresentanti di quest’ultimo, non quindi “iure proprio” ma unicamente per far valere l’interesse del minore, qualora, quindi, il minore si trovi nella constatata impossibilità di affidamento pre¬adottivo, è esclusa la legittimazione a detta impugnazione in capo al genitore decaduto dalla potestà genitoriale. È, perciò, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativa alla mancata previsione dei genitori dell’adottando decaduti dalla potestà sul minore fra i soggetti legittimati ad impugnare il decreto di adozione in casi particolari.
Cass. civ. Sez. I, 9 maggio 2002, n. 6633 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Nel caso di richiesta di adozione, da parte del coniuge, del figlio minore dell’altro coniuge, ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. b), l. 4 maggio 1983 n. 184, è necessario che il giudice accerti in concreto, caso per caso, se l’interesse del minore, che deve sempre costituire, in base all’art. 57 della legge stessa ed all’art. 3 della conven¬zione sui diritti del fanciullo, conclusa a New York il 20 novembre 1989 (resa esecutiva con l. 27 maggio 1991 n. 176), primario e preminente parametro di valutazione, risulti o meno maggiormente tutelato con l’inserimento, del minore medesimo, mediante l’adozione, in un contesto familiare, e, cioè, in un nucleo il cui sviluppo costitu¬isce, d’altra parte, anch’esso oggetto di favore da parte del legislatore, anche costituzionale. (Nella fattispecie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva ritenuto che l’esistenza di un forte legame affettivo del minore con il proprio padre – il quale aveva fra l’altro negato l’assenso all’adozione, ex art. 46 della citata legge n. 184 del 1983 – fosse ostativo all’adozione, dovendosi evitare, alla luce dell’interesse del minore stesso, il “sovrapporsi di due figure paterne”).
Trib. Minorenni Milano, 11 settembre 2001 (Giur. di Merito, 2002, 705 nota di ORLANDI)
Nelle procedure applicative dell’art. 44 l. n. 184 del 1983 circa le adozioni internazionali “in casi particolari”, non è contemplata la dichiarazione di idoneità dell’aspirante genitore adottivo poiché essa è prevista esclusivamente per le adozioni legittimanti da parte di coppie.
Cass. civ. Sez. I, 21 marzo 2001, n. 4026 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il decreto della corte di appello, che in sede di reclamo abbia conosciuto del provvedimento del tribunale per i minorenni di rifiuto dell’adozione ex art. 44 della legge n. 184 del 1983, ancorchè reso in forma di declaratoria di inammissibilità della reiterazione di precedente domanda di adozione formulata ai sensi del medesimo art. 44, non è soggetto a ricorso per cassazione, non essendo tale impugnazione prevista dall’art. 313 c.c., richiamato dall’art. 56 della legge citata, a differenza di quanto previsto, per l’adozione piena, da detta legge, laddove avverso il menzionato decreto non è neppure ammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 cost., sia perchè il provvedimento contro cui dovrebbe dirigersi manca del carattere della definitività, attesa la possibilità della sua revoca a seguito di rinnovo della relativa istanza ex art. 742 c.p.c., sia perchè il medesimo provvedimento manca altresì del carattere della decisorietà, non sussistendo un diritto soggettivo dell’aspirante ad essere pre¬scelto nell’ambito di più concorrenti, dovendo il giudice compiere una valutazione esclusivamente in funzione dell’interesse e della cura del minore.
Cass. civ. Sez. I, 3 marzo 2001, n. 3130 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il decreto con il quale la corte di appello abbia confermato il provvedimento del tribunale per i minorenni di riget¬to di un’istanza di adozione speciale avanzata dagli adottanti di un minore già da essi adottato con la procedura semplificata di cui all’art. 44 lett. c della legge n. 184 del 1983 (istanza motivata in ragione di una prospettata sopravvenienza di una condizione di abbandono da parte del genitore naturale dell’adottato, ma motivatamente rigettata dai due collegi di merito atteso che l’abbandono avrebbe dovuto, in tesi, preesistere alla “constata im¬possibilità di affidamento preadottivo” che giustifica l’adozione cd. “non legittimante” di cui all’art. 44 citato) non è impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 cost., atteso che la posizione dei predetti adottanti non ha alcuna consistenza di diritto soggettivo perfetto (rilevando, per converso, l’esclusivo interesse del minore, in funzione del quale soltanto il giudice deve compiere le proprie valutazioni), ed essendo il prov¬vedimento giurisdizionale conseguentemente adottato del tutto privo del (necessario) carattere di decisorietà.
Cass. civ. Sez. I, 26 luglio 2000, n. 9795 (Giust. Civ. 2001, I, 432)
Il rifiuto dell’assenso da parte del genitore esercente la potestà sul minore è assolutamente ostativo all’adozione, anche in presenza del consenso dell’adottando ultraquattordicenne.
Cass. civ. Sez. I, 16 giugno 2000, n. 8240 (Famiglia e Diritto, 2000, 6, 599 nota di VANZ)
Il decreto della Corte d’appello che, in sede di reclamo, abbia conosciuto del provvedimento del tribunale per i minorenni di rifiuto dell’adozione ex art. 44 della l. n. 184 del 1983, non è soggetto a ricorso per cassazione, non essendo tale impugnazione prevista dall’art. 313 c.c., richiamato dall’art. 56 della citata legge, a differenza di quanto previsto per l’adozione piena dell’art. 26 della stessa legge. Avverso il suddetto decreto non è neppure ammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 cost., sia perché il provvedimento contro cui dovrebbe dirigersi manca del carattere della definitività (attesa la sua possibilità di revoca a seguito di rinnovo della relativa istanza ex art. 742 c.p.c.), sia perché il predetto provvedimento manca altresì del carattere della decisorietà, non sussi¬stendo un diritto soggettivo dell’aspirante adottante ad essere prescelto nell’ambito di più concorrenti e dovendo il giudice compiere una valutazione esclusivamente in funzione della cura e dell’interesse del minore.
Il provvedimento emesso in sede di reclamo camerale che abbia disposto, ai sensi dell’art. 44 l. n. 184 del 1983, l’adozione a favore di un soggetto anzichè dell’altro, avendo contenuto decisorio e non essendo altrimenti impu¬gnabile, è ricorribile in cassazione ai sensi dell’art. 111 comma 2 cost.
Corte cost. 7 ottobre 1999, n. 383 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate, rispettivamente, in riferimento all’art. 3 Cost., nei confronti dell’art. 44 della legge 4 maggio 1983 n. 184, primo comma, lettera c), in quanto, subor¬dinando la “adozione in casi particolari” (non legittimante) ivi prevista, alla condizione – che nelle fattispecie in oggetto certamente non si verifica – della impossibilità di un affidamento preadottivo, non consentirebbe ai pa¬renti entro il quarto grado l’adozione di minori i cui genitori siano stati dichiarati decaduti dalla potestà parentale o si dimostrino consenzienti, nonché, in riferimento, oltre che all’art. 3, all’art. 30, secondo comma, Cost., nei confronti dello stesso art. 44, primo comma, lettere a) e c), in quanto, impedendo ai suddetti parenti l’adozione del minore nei casi di incapacità dei genitori, non provvederebbe a che siano assolti i loro compiti. Contraria¬mente all’assunto dei rimettenti tribunali per i minorenni, infatti, qualora vi siano parenti entro il quarto grado che – come gli zii e le zie che hanno promosso i giudizi “a quibus” – già tenuti per legge a prestare al minore l’assistenza materiale e morale che i genitori non sono più in grado di offrire, adempiono in modo adeguato a tale obbligo, la legge, in mancanza del presupposto dello stato di abbandono – come confermano anche gli artt. 8 e 11 della legge n. 184 del 1983 – non esige la dichiarazione dello stato di adottabilità, realizzandosi così una delle ipotesi in cui, esistendo un nucleo con vincoli di parentela tenuto e disposto ad accogliere stabilmente il minore per fornirgli l’ambiente adatto alla sua crescita, non è necessario di trovarne altri, e pertanto, pur se con effetti più limitati rispetto a quelli della “adozione legittimante”, ma con presupposti necessariamente meno rigorosi di quest’ultima, la “adozione in casi particolari” è possibile, conformemente al principio, ispiratore di tutta la disci¬plina in materia, dell’effettiva realizzazione dell’interesse del minore. Intesa in tal senso, la disposizione dell’art. 44 della legge n. 184 del 1983, primo comma, lettera c), sfugge quindi alla censura formulata sotto il profilo della asserita, ma in realtà insussistente, ingiustificata disparità di trattamento rispetto all’ipotesi, contemplata nella lettera a), del minore orfano di padre e di madre – per la quale “l’adozione in casi particolari” da parte dei parenti entro il sesto grado è espressamente ammessa – restando superati, di conseguenza, anche gli ulteriori motivi dedotti, sull’identico presupposto, nell’altra su accennata questione.
Trib. Minorenni Perugia, 5 luglio 1999 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
E’ ammissibile l’adozione a norma dell’art. 44 lett. b l. 4 maggio 1983, n. 184 del figlio del coniuge da parte del ricorrente, deceduto dopo la prestazione del consenso e prima dell’emanazione del decreto di cui all’art. 47 della medesima legge, su istanza del coniuge superstite, genitore di origine dell’adottando.
Cass. civ. Sez. I, 14 gennaio 1999, n. 354 (Dir. Famiglia, 1999 nota di NERI)
Nel caso di adozione di minore figlio del coniuge dell’adottante, l’inderogabilità del divario minimo di età (di¬ciotto anni) richiesto tra adottante e adottato può compromettere la realizzazione del valore costituzionale dell’unità della famiglia, cui è ispirata detta specie particolare di adozione. Tale considerazione, posta a fonda¬mento, con riguardo all’adozione di minori, della sentenza della Corte cost. n. 44 del 1990, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale, per contrasto con l’art. 30 cost., dell’art. 44, comma 5, della l. n. 184 del 1983, nella parte in cui, limitatamente al disposto della lettera b) del comma 1, non consentiva al giudice compe¬tente di ridurre, in presenza di validi motivi per la realizzazione dell’unità familiare, il prescritto divario di età di diciotto anni, ha uguale validità ove si tratti dell’adozione di due fratelli, figli del coniuge dell’adottante, uno dei quali sia divenuto da poco maggiorenne, e sempre che la differenza di età tra adottante e adottato rimanga nell’ambito della imitatio naturae. Anche in tale ipotesi va, pertanto, riconosciuta al giudice, al fine di corrispondere all’indicato preminente valore etico-sociale scolpito nella Costituzione, e previo attento esame delle circostanze del caso, il potere di accordare una ragionevole riduzione del divario minimo di età di diciotto anni tra adottante e adottato.
Trib. Minorenni Perugia, 10 novembre 1998 (Dir. Famiglia, 1999, 696)
Qualora sussistano i presupposti di cui all’art. 44 lett. b) l. n. 184 del 1983, può essere dichiarata l’adozione se il minore sia già profondamente legato ai membri della famiglia d’accoglienza, nella quale è felicemente inserito (famiglia peraltro caratterizzata anche da una notevolissima capacità affettiva ed oblativa dei suoi componenti) e se dal diniego dell’adozione abbia a derivare per il minore un danno grave e sicuro, non altrimenti evitabile, non rilevando in senso contrario il fatto che la differenza minima d’età sia, per uno degli adottanti, di poco (due mesi) inferiore a quella prevista dalla formula di cui all’art. 6 l. cit., tenuto anche conto che dai sedici ai diciotto anni può contrarsi valido matrimonio e può riconoscersi un figlio naturale.
Cass. civ. Sez. I, 30 gennaio 1998, n. 978 (Famiglia e Diritto, 1998, 3, 277)
L’obbligo di mantenimento del figlio minore, sancito, nei confronti del padre non affidatario, dalla sentenza di divorzio, cessa per effetto della successiva adozione del predetto minore da parte di un terzo, poiché la potestà sull’adottato, ed il connesso obbligo di mantenimento, giusto disposto degli art. 147 c.c., 48 e 50 l. n. 183 del 1984, spetta, ormai, in via principale, al genitore adottivo ed al di lui coniuge, pur non rivestendo la cessazione dell’obbligo di mantenimento da parte del padre biologico carattere incondizionato ed assoluto, in quanto tale dovere (perdurandone, comunque, il carattere sussidiario) è potenzialmente idoneo a riacquistare attualità nella ipotesi di cessazione dell’esercizio della potestà da parte dell’adottante, ovvero in correlazione con la eventuale insufficienza di mezzi del predetto e del suo coniuge. Ne consegue la legittimità della declaratoria, da parte del giudice del merito, della cessazione dell’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento per il figlio minore – obbligo stabilito, in sede di pronuncia di divorzio, a carico del padre non affidatario – qualora il nuovo coniuge della ex moglie (passata a seconde nozze) abbia adottato il minore stesso, e qualora manchi la prova di una situazione di carenza economica della nuova famiglia tale da comportare la reviviscenza, in capo al genitore biologico, dell’obbligo di mantenimento, “in parte qua”, del minore adottato.
L’adozione, ai sensi dell’art. 44, lett. b) l. 4 maggio 1983 n. 184, di un minore, figlio di genitori separati e poi divorziati, da parte del secondo marito della madre legittima del minore stesso, comporta per l’adottante l’as¬sunzione in via primaria, unitamente alla patria potestà, dell’obbligo di mantenimento dell’adottato e il venir meno di tale obbligo per il padre naturale e legittimo, pur potendo l’obbligo stesso, avente carattere sussidiario, essere ristabilito, nell’interesse del minore, in correlazione alla eventuale insufficienza di mezzi dell’adottante e del coniuge.
Cass. civ. Sez. I, 19 agosto 1996, n. 7618 (Giust. Civ., 1997, I, 3175 nota di CHIMENTI)
Il figlio naturale riconosciuto da entrambi i genitori e successivamente adottato ex art. 44 lett. b) l. n. 184 del 1983 conserva il proprio cognome originario ed a questo antepone il cognome dell’adottante.
In ipotesi di adozione del figlio del proprio coniuge ai sensi dell’art. 44, lett. b, l. 4 maggio 1983 n. 184 (nella quale, stante il richiamo contenuto nel successivo art. 55 della stessa legge, trova applicazione l’art. 299 c.c.) l’adottato che sia figlio naturale riconosciuto dai propri genitori non assume il solo cognome dell’adottante ma antepone tale cognome al proprio cognome di origine, non essendo prevista per tale ipotesi, alla stregua del tenore letterale della norma, alcuna deroga alla regola del doppio cognome fissata dal comma 1 del menzionato art. 299, regola che, peraltro, costituisce conseguenza del principio, caratterizzante l’adozione del maggiorenne e quella del minorenne nei casi particolari previsti dal cit. art. 44 della legge n. 184 del 1983, secondo cui l’adot¬tato conserva tutti i diritti e doveri verso la sua famiglia di origine.
Cass. civ. Sez. I, 5 agosto 1996, n. 7137 (Famiglia e Diritto, 1996, 6, 585)
Nell’adozione in casi particolari, ai sensi dell’art. 44 l. 4 maggio 1983 n. 184, di minori il cui genitore o i cui genitori non esercitino la patria potestà, la legge non distingue fra le diverse ipotesi alle quali va ricollegato il mancato esercizio della potestà stessa, sicché, non essendo consentito, di fronte ad una puntuale ed inequivoca volontà del legislatore, introdurre limitazioni in via interpretativa, deve ritenersi escluso che sussistano impe¬dimenti all’adozione del figlio naturale del coniuge, ex lett. b del cit. art. 44, pur quando l’altro genitore, non convivente e non esercitante, in mancanza di diversa disposizione del giudice, la patria potestà (art. 317 bis c.c.) abbia rifiutato il proprio assenso (sempreché tale rifiuto sia da ritenere contrario all’interesse del minore), senza che abbia rilievo la circostanza che non sia stata pronunziata sospensione o decadenza dalla potestà stessa.
Cass. civ. Sez. I, 1 agosto 1996, n. 6956 (Dir. Famiglia, 1997, 555)
In tema di adozione, l’art. 44 l. 4 maggio 1983 n. 184, lett. a, nel prevedere che il minore orfano di entrambi i genitori possa essere adottato, anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell’art. 7 della stessa legge, dalle persone a lui unite da vincolo di parentela entro il sesto grado, non opera alcuna distinzione tra parentela in linea retta e in linea collaterale, sicché deve ritenersi indifferente ai fini dell’adozione l’apparte¬nenza all’una o all’altra linea, senza che in contrario possa aver rilievo la disciplina differenziata delle due linee di parentela dettata ad altri fini, atteso l’inequivoco tenore testuale del cit. art. 44 e tenuto conto che le finalità di tale norma, la quale mira ad offrire al minore orfano di entrambe i genitori la famiglia più idonea, consenten¬do al giudice di scegliere fra il numero più ampio possibile di nuclei parentali, risulterebbero frustrate da una eventuale previsione di preferenza a favore dei parenti in linea retta, previsione che, inoltre, comporterebbe un rilievo degli interessi dei parenti preponderante su quello del minore, in contrasto con l’impostazione di tutta la disciplina dell’adozione.
L’art. 44 lett. a) della l. 4 maggio 1983 n. 184, nel prevedere che il minore orfano di entrambi i genitori possa es¬sere adottato, anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell’art. 7, da persone unite da vincolo di parentela sino al sesto grado, non opera alcuna distinzione tra parentela in linea retta o in linea collaterale.
Trib. Minorenni Genova, 14 ottobre 1995 (Famiglia e Diritto, 1996, 4, 349 nota di MOROZZO DELLA ROCCA)
Sussistono i presupposti per la dichiarazione di adozione ex art. 44 lett. c) l. 4 maggio 1983 n. 184 di un minore straniero, da svariati anni affidato a una coppia di coniugi, anche in mancanza di dichiarazione dello stato di adottabilità ed accertata l’assenza di mira captativa degli adottandi. La madre naturale del minore adottato ex art. 44 lett. c) può mantenere significativi rapporti affettivi con il figlio dichiarato in adozione.
Trib. Minorenni Perugia, 10 ottobre 1995 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Nell’ipotesi in cui il marito intenda procedere all’adozione del figlio minore della moglie, deve ritenersi irrilevante il diniego di assenso manifestato dal genitore naturale che sia dovuto a ragioni di risentimento nei confronti della madre e non sia rispondente all’interesse del minore di inserirsi in un nucleo familiare a lui più confacente.
Cass. civ. Sez. I, 21 luglio 1995, n. 7950 (Foro It., 1996, I, 627 nota di PIETRANGELI)
L’art. 6 della convenzione europea in materia di adozione dei minori ratificata con l. n. 357 del 1974 è norma diretta agli Stati firmatari, cui attribuisce la facoltà di permettere l’adozione di minori anche da parte di per¬sone singole, e non è direttamente applicabile nei rapporti tra privati; non è pertanto configurabile nel nostro ordinamento l’adozione da parte della persona singola di un minore alle stesse condizioni e con gli stessi effetti previsti per i coniugi.
Alla stregua del diritto vigente, l’adozione legittimante di un minore da parte di persona singola è consentita nei (soli) limiti in cui il legislatore del 1983 (utilizzando la facoltà all’uopo attribuitagli dall’art. 6 della convenzione di Strasburgo ratificata in Italia con l. n. 357 del 1974) l’ha in concreto disciplinata, e ciò nella ricorrenza delle situazioni e dei presupposti di cui agli art. 25 commi 4 e 5 e 44 l. n. 184 del 1983, da intendersi, per altro, come previsioni bensì particolari, ma non anche eccezionali, esprimenti cioè non una deroga, ma solo una tecnica alternativa di attuazione della finalità primaria di assicurare al minore, che ne è privo, l’effettività di una vita familiare, in un “luogo degli affetti”, ancorché non rispondente al modello (che resta comunque preferibile) della “imitatio naturae”.
Trib. Minorenni L’Aquila, 10 febbraio 1995 (Dir. Famiglia, 1995, 1501)
È illegittimo, e va perciò riformato, il decreto del tribunale per i minorenni che disponga l’adozione, ex art. 44 lett. b) legge n. 184 del 1983, di una bimba di 5 anni da parte di una donna settantenne coniugata con il padre naturale della minore, dal quale essa sia separata di fatto: anche l’adozione in casi particolari, infatti, mira a garantire l’allevamento e l’educazione del minore in seno ad una famiglia idonea, sotto ogni riguardo, a promuovere il pieno sviluppo della delicata personalità minorile, e ciò non può avvenire allorché l’adottante sia in tarda età, a nulla rilevando, in contrario, né il lungo tempo dell’adottando trascorso presso l’aspirante all’adozione, né la sussistenza di validi, forti e consolidati rapporti affettivi; in considerazione dell’età dell’aspirante all’adozione, è, in partenza e con certezza, acclarata la sua incapacità, specie «de futuro», di garantire all’adottando l’ambiente familiare necessario al suo normale sviluppo psicofisico. L’adozione in casi particolari, è, poi, impossibile qualora come nel caso «de quo», il richiedente risulti separato, ancorché di fatto, dal coniuge: l’adozione in casi particolari, è, infatti, ispirata alla finalità di consolidare l’unità familiare, oltre che a dare una famiglia idonea al minore in stato di abbandono, per cui il rapporto adottivo non può essere circoscritto ad uno solo dei coniugi.
Trib. Minorenni Firenze, 4 febbraio 1995 (Dir. Famiglia, 1995, 673)
Anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 convenzione europea di Strasburgo 24 aprile 1967, ratificata con l. 22 maggio 1974 n. 357, non è consentito al “single” eccezion fatta per le ipotesi di cui agli art. 25 e 44 legge n. 184 del 1983, chiedere l’adozione di un minore, così come, del resto, affermato da C. cost. n. 183 del 16 maggio 1994: l’art. 6 della convenzione cit. non si pone in contrasto con l’art. 6 della cit. legge n. 184 del 1983 per il fatto che la convenzione prevede la possibilità che la normativa interna di ciascun Stato aderente abbia a pre¬vedere l’adozione anche da parte di persona singola, mentre la normativa italiana vieta tale adozione fuori dei casi eccezionali di cui agli art. 25 e 44 legge n. 184 cit.; la norma di cui all’art. 6 convenzione si limita, infatti, a consentire che la legislazione interna di ciascun Stato aderente possa considerare ammissibile l’adozione da parte del “single”, rimettendosi in tal modo alla mera discrezionalità di ogni legislatore nazionale. L’ammissibilità in via di principio del “single” all’adozione legittimante, oltre ad accendere non infondati dubbi di legittimità costi¬tuzionale, vanificherebbe quanto previsto dall’attuale normativa in tema di limiti e differenze di età, snaturando profondamente l’istituto “de quo”.
App. Torino, 3 dicembre 1994 (Dir. Famiglia, 1996, 992)
L’adozione, ai sensi dell’art. 44 lett. b) l. n. 184/1983, di un minore da parte del coniuge del genitore naturale che eserciti la potestà parentale sul figlio stesso con lui convivente, non richiede l’assenso dell’altro genitore biologico non convivente e non esercitante la potestà, ed il cui rifiuto dell’assenso dell’adozione non è per ciò di ostacolo a quest’ultima allorché essa risponda all’interesse del figlio. Anche in tal caso, però, l’adozione non ha carattere sanzionatorio per il genitore che rifiuti l’assenso, per cui la compressione potenzialmente definitiva della potestà genitoriale (suscettibile di cessare solo in caso di revoca dell’adozione) si giustifica non in ragione di un comportamento, commissivo od omissivo, pregiudizievole al figlio, ma in considerazione del diritto di questi a realizzare un vero e proprio rapporto parentale con il genitore adottivo, in quanto questi viene giudicato la persona più adatta – per attitudini educative, situazione personale ed economica, ambiente familiare, posizione sociale, aspirazioni del minore, e così via – a svolgere il ruolo genitoriale, che, tuttavia, non comporta il venir meno dei legami affettivi tra il minore ed il genitore biologico non convivente, nè esclude il mantenimento di reciproci rapporti, che devono però avvenire in modo non conflittuale, sì da non porre in discussione e rendere infecondo il ruolo primario del genitore adottivo.
App. Roma, 28 novembre 1994 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
La l. 22 maggio 1974 n. 357, di ratifica ed esecuzione della convenzione di Strasburgo 24 aprile 1967 sull’a-dozione dei minori che consente l’adozione da parte di persona singola non coniugata, ha conferito all’art. 6 della convenzione predetta immediata, concreta efficacia operativa in seno al nostro ordinamento, efficacia non abrogata, né abrogabile, dalla legge n. 184 del 1983 che, in linea di principio, concede l’adozione di minori solo alle coppie coniugate, ma che non rende inammissibile l’istanza di adozione di un minore da parte di persona singola non coniugata, in aggiunta all’ipotesi di cui all’art. 44 comma 3 legge n. 184.Alla luce delle disposizioni vigenti in materia, e in particolare dell’art. 6 della convenzione europea di Strasburgo del 24 aprile 1967, resa esecutiva in Italia con legge n. 357 del 1974, anche la persona singola non coniugata è legittimata a proporre domanda di adozione.
Cass. civ. Sez. I, 8 novembre 1994, n. 9278 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Agli effetti dell’adozione “particolare” prevista dall’art. 44 della l. 4 maggio 1983 n. 184, alla delibazione di un provvedimento straniero di adozione non è di ostacolo il fatto che detta adozione sia stata pronunciata a favore di parte adottante costituita da una persona singola, giacché tale ipotesi non costituisce violazione del limite dell’ordine pubblico, dovendosi nella specie solo verificare che il giudice straniero abbia adeguatamente escluso la possibilità di un vero e proprio affidamento preadottivo ed abbia considerato l’interesse del minore.
Trib. Minorenni Roma, 24 marzo 1993 (Giust. Civ., 1993, I, 2821 nota di BEGHE’ LORETI)
Al di fuori dell’ipotesi prevista dall’art. 44, 1° comma, lett. c), l. 4 maggio 1983 n. 184 è inammissibile la do-manda di adozione di un minore presentata da persona non coniugata: questa disciplina non contrasta con l’art. 6 convenzione europea sull’adozione dei minori fatta a Strasburgo il 24 aprile 1967 e resa esecutiva con l. 22 maggio 1974 n. 357.
App. Perugia, 25 maggio 1992 (Dir. Famiglia, 1994, I, 154)
L’adozione in casi particolari ex art. 44 lett. b) costituisce un tipo di adozione pur sempre rivolto alla tutela del preminente interesse del minore, ma avente la singolarità d’essere diretto alla duplice esigenza di rafforzare, da un lato, l’unità familiare agevolando l’inserimento familiare del minore che sia figlio di uno solo dei coniugi, e di evitare, dall’altro, che l’instaurazione del nuovo rapporto determini la rottura del vincolo esistente con l’altro ge¬nitore biologico e/o con i di lui parenti, quando con costoro il minore stesso abbia instaurato e mantenga legami significativi; è in applicazione di tali principi teleologici, ispiratori dell’istituto “de quo”, che il minore non acquista lo “status” di figlio legittimo, ma lo “status” di figlio adottivo, cui spetta nei confronti dei genitori adottivi – ai quali compete la potestà, di cui è invece privato l’altro genitore biologico – il diritto al mantenimento, all’educa¬zione ed all’istruzione, conservando nei confronti della famiglia di origine (con la quale manchino o siano venuti meno legami affettivi e rapporti stabili e consolidati e duraturi) solo i doveri ed i diritti d’ordine patrimoniale, ed in particolare i diritti successori, che saranno i coniugi costituenti la famiglia adottiva ad esercitare per conto del minore. Ciò premesso e ritenuto, qualora un minore verso cui si sia proceduto all’adozione in casi particolari ex art. 44 lett. b) legge n. 184 del 1983 da parte del coniuge della madre naturale, sia rimasto privo d’ogni rapporto e d’ogni legame affettivo col padre naturale per lungo tempo (circa un decennio), così da ignorare addirittura la verità sulle proprie origini biologiche, l’equilibrio del figlio minore va tutelato preservandolo da intromissioni tardive del padre naturale che pretenda di vigilare sulla sua educazione ed istruzione e sulle sue condizioni di vita, intendendo così esercitare un diritto che non gli spetta perché non contemplato dall’art. 44 lett. b) cit.: al genitore naturale per lungo tempo dimentico può pertanto essere negata anche la più ridotta frequentazione del minore, inconciliabile con la pregressa assenza di rapporti e di legami (protrattasi per circa un decennio), ed inopportuna perché idonea a generare confusione e conflitti con i poteri-doveri connessi alla potestà parentale ad altri spettante; i coniugi componenti la coppia presso la quale il minore è inserito, sono tuttavia obbligati a comunicare al minore la verità integrale circa le sue origini biologiche prima che il minore medesimo entri nel periodo delicato, e non scevro di traumi e travagli, dell’adolescenza: e ciò, anzitutto perché ogni minore ha dirit¬to a conoscere le proprie origini biologiche, e poi allo scopo di evitare i pericoli non lievi che da una rivelazione accidentale, o peggio, non proveniente da persona idonea potrebbero derivare all’equilibrio ed alla serenità del figlio, al quale occorre garantire anche la possibilità di decidere in modo consapevole ed autonomo circa i propri rapporti con il genitore naturale per lungo tempo dimentico.
Corte cost. 2 febbraio 1990, n. 44 (Foro It., 1990, I, 353)
La differenza di età di diciotto anni richiesta come dato temporale di distanza fra adottante e adottando mino¬renne (art. 44, comma quinto, della legge n. 184 del 1983) prescinde da giustificazioni naturalistiche e dunque non è confrontabile con la soglia minima di età (sedici anni) richiesta per il riconoscimento o la legittimazione della prole generata (artt. 250 e 284 cod. civ.).
Nel caso del coniuge che adotti il minore figlio anche adottivo dell’altro coniuge, l’inderogabilità del divario mini¬mo di età (diciotto anni) fra adottante e adottando può compromettere la realizzazione del valore costituzionale dell’unità della famiglia, cui è ispirata l’anzidetta specie particolare di adozione. Pertanto, è costituzionalmente illegittimo – per contrasto con l’art. 30 Cost., commi primo e terzo, l’art. 44, comma quinto, della legge 4 maggio 1983, n. 184, nella parte in cui, limitatamente al disposto della lett. b) del primo comma, non consente al giudice competente di ridurre, quando sussistono validi motivi per la realizzazione dell’unità familiare, l’intervallo di età di diciotto anni.
è illegittimo, per violazione dell’art. 30, 1° e 3° comma, cost., l’art. 44, l. 4 maggio 1983, n. 184, nella parte in cui, limitatamente al disposto della lett. b) del 1° comma, non consente al giudice competente di ridurre, quando sussistano validi motivi per la realizzazione dell’unità familiare, l’intervallo di età di diciotto anni.
App. Bologna Sez. minori, 15 aprile 1989 (Giur. di Merito, 1991, 91 nota di MANERA)
Anche la giuridica impossibilità di affidamento preadottivo permette l’adozione non legittimante, che è ammessa anche quando non ricorrano le condizioni per la dichiarazione di adottabilità, ossia anche quando manchi lo stato di abbandono.

Sottrazione internazionale, decisioni di ritorno del bambino e misure cautelari

Corte di Giustizia, Sez. I, sentenza 19 settembre 2018, cause C-325/18 PPU e C-375/18 PPU
Hampshire County Council contro C.E., N.E.

«SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MINORI – REGOLAMENTO (CE) N. 2201/2003 – ARTICOLO 11 – DOMANDA DI RIENTRO – CONVENZIONE DELL’AJA DEL 25 OTTOBRE 1980 – ISTANZA PER LA DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ – RICORSO – CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA – ARTICOLO 47 – DIRITTO A UN RICORSO EFFETTIVO – TERMINE DI PRESENTAZIONE DEL RICORSO – ORDINANZA DI EXEQUATUR – ESECUZIONE PRIMA DELLA NOTIFICA DI DETTA ORDINANZA»

1) Le disposizioni generali del capo III del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, devono essere interpretate nel senso che, nel caso in cui si affermi che dei minori sono stati trasferiti illecitamente, la decisione di un giudice dello Stato membro in cui i minori avevano la loro residenza abituale, che disponga il rientro di tali minori, e consegua a una decisione sulla responsabilità genitoriale, può essere dichiarata esecutiva nello Stato membro ospitante conformemente a tali disposizioni generali.

2) L’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, esso osta all’esecuzione della decisione di un giudice di uno Stato membro che dispone il collocamento sotto tutela e il rientro di minori ed è dichiarata esecutiva nello Stato membro richiesto prima che si sia proceduto alla notifica della dichiarazione di esecutività di tale decisione ai genitori interessati. L’articolo 33, paragrafo 5, del regolamento n. 2201/2003 deve essere interpretato nel senso che il termine per presentare opposizione previsto in tale disposizione non può essere prorogato dal giudice adito.

3) Il regolamento n. 2201/2003 dev’essere interpretato nel senso che non osta, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, a che il giudice di uno Stato membro adotti misure cautelari nella forma di un’ingiunzione nei confronti di un organismo pubblico di un altro Stato membro, che vietino a tale organismo di intraprendere o continuare, dinanzi ai giudici di quest’altro Stato membro, un procedimento di adozione di minori che vi soggiornano.

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

19 settembre 2018 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale – Sottrazione internazionale di minori – Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Articolo 11 – Domanda di rientro – Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980 – Istanza per la dichiarazione di esecutività – Ricorso – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 47 – Diritto a un ricorso effettivo – Termine di presentazione del ricorso – Ordinanza di exequatur – Esecuzione prima della notifica di detta ordinanza»

Nelle cause riunite C?325/18 PPU e C?375/18 PPU,

aventi ad oggetto due domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Court of Appeal (Corte d’appello, Irlanda), con decisioni del 17 maggio 2018 (C?325/18 PPU) e del 7 giugno 2018 (C?375/18 PPU), pervenute in cancelleria rispettivamente il 17 maggio 2018 e il 7 giugno 2018, nei procedimenti

Hampshire County Council

contro

C.E.,

N.E.,

con l’intervento di:

Child and Family Agency,

Attorney General,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, C. G. Fernlund, J.?C. Bonichot, A. Arabadjiev (relatore) e S. Rodin, giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: L. Hewlett, amministratore principale

viste le domande del giudice del rinvio del 17 maggio 2018 (C?325/18 PPU) e del 7 giugno 2018 (C?375/18 PPU), pervenute alla Corte, rispettivamente, il 17 maggio 2018 e il 7 giugno 2018, di applicare ai rinvii pregiudiziali il procedimento d’urgenza, conformemente all’articolo 107 del regolamento di procedura della Corte,

vista la decisione della Prima Sezione dell’11 giugno 2018 di accogliere le suddette domande,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 13 luglio 2018,

considerate le osservazioni presentate:

– per l’Hampshire County Council, da D. Day, barrister, incaricato da V. Pearce, solicitor;

– per N.E. e C.E., da N. Jackson, SC, B. Shipsey, SC, B. McKeever, BL, e K. Smyth, solicitor;

– per l’Attorney General, da M. Browne, J. McCann e A. Joyce, in qualità di agenti, assistiti da A. Finn, BL, e G. Durcan, SC;

– per l’Irlanda, da J. McCann, in qualità di agente, assistita da G. Durcan, SC, e da A. Finn, BL;

– per il governo del Regno Unito, da R. Fadoju e C. Brodie, in qualità di agenti, assistite da E. Devereux, QC;

– per il governo ceco, da J. Vlá?il, in qualità di agente;

– per il governo polacco, da M. Nowak, in qualità di agente;

– per la Commissione europea, da M. Wilderspin, in qualità di agente,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 7 agosto 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), nonché dell’articolo 11 e dell’articolo 33, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU 2003, L 338, pag. 1).

2 Tali domande sono state presentate nell’ambito di una controversia tra, da un lato, l’Hampshire County Council (Consiglio della contea dell’Hampshire, Regno Unito; in prosieguo: l’«HCC») e, dall’altro, C.E. e N.E. (in prosieguo: i «genitori interessati»), vertente sul ritorno nel Regno Unito di tre minori (in prosieguo: i «tre minori») trasferiti in Irlanda dai genitori per evitare che fossero sottoposti a tutela, e sulla domanda di provvedimenti provvisori proposta da detti genitori in Irlanda per sospendere il procedimento di adozione del più giovane dei tre minori, ed eventualmente degli altri, nel Regno Unito.

Contesto normativo

Diritto internazionale

3 La Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, conclusa all’Aia il 25 ottobre 1980 (in prosieguo: la «Convenzione dell’Aia del 1980»), ha lo scopo, come si evince dal suo preambolo, segnatamente, di proteggere il minore, a livello internazionale, contro gli effetti nocivi derivanti da un suo trasferimento o mancato rientro illecito e stabilire procedure tese ad assicurare l’immediato rientro del minore nel proprio Stato di residenza abituale. Tale convenzione è entrata in vigore il 1º dicembre 1983 e tutti gli Stati membri dell’Unione europea sono parti contraenti della stessa.

4 L’articolo 1 della Convenzione dell’Aia del 1980 così dispone:

«La presente Convenzione ha come fine:

a) di assicurare l’immediato rientro dei minori illecitamente trasferiti o trattenuti in qualsiasi Stato contraente;

b) di assicurare che i diritti di affidamento e di visita previsti in uno Stato contraente siano effettivamente rispettati negli altri Stati contraenti».

5 Ai sensi dell’articolo 3 di tale Convenzione:

«Il trasferimento o il mancato rientro di un minore è ritenuto illecito:

a) quando avviene in violazione dei diritti di custodia assegnati ad una persona, istituzione o ogni altro ente, congiuntamente o individualmente, in base alla legislazione dello Stato nel quale il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato rientro e:

b) se tali diritti saranno effettivamente esercitati, individualmente o congiuntamente, al momento del trasferimento del minore o del suo mancato rientro, o avrebbero potuto esserlo se non si fossero verificate tali circostanze.

Il diritto di custodia citato al capoverso a) di cui sopra può in particolare derivare direttamente dalla legge, da una decisione giudiziaria o amministrativa, o da un accordo in vigore in base alla legislazione del predetto Stato».

6 L’articolo 12 della suddetta Convenzione prevede quanto segue:

«Qualora un minore sia stato illecitamente trasferito o trattenuto ai sensi dell’articolo 3, e sia trascorso un periodo inferiore ad un anno, a decorrere dal trasferimento o dal mancato ritorno del minore, fino alla presentazione dell’istanza presso l’autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato Contraente dove si trova il minore, l’autorità adita ordina il suo ritorno immediato.

(…)».

7 L’articolo 13 della Convenzione dell’Aia del 1980 dispone quanto segue:

«Nonostante le disposizioni del precedente articolo, l’autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto non è tenuta ad ordinare il ritorno del minore qualora la persona, istituzione od ente che si oppone al ritorno, dimostri:

(…)

b) che sussiste un fondato rischio, per il minore, di essere esposto, per il fatto del suo ritorno, a pericoli fisici e psichici, o comunque di trovarsi in una situazione intollerabile.

(…)».

Diritto dell’Unione

8 I considerando 12, 17, 21 e 33 del regolamento n. 2201/2003 così recitano:

«(12) È opportuno che le regole di competenza in materia di responsabilità genitoriale accolte nel presente regolamento si informino all’interesse superiore del minore e in particolare al criterio di vicinanza (…)

(…)

(17) In caso di trasferimento o mancato rientro illeciti del minore, si dovrebbe ottenerne immediatamente il ritorno e a tal fine dovrebbe continuare ad essere applicata la Convenzione dell’Aia [del 1980], quale integrata dalle disposizioni del presente regolamento, in particolare l’articolo 11. I giudici dello Stato membro in cui il minore è stato trasferito o trattenuto illecitamente dovrebbero avere la possibilità di opporsi al suo rientro in casi precisi, debitamente motivati. Tuttavia, una simile decisione dovrebbe poter essere sostituita da una decisione successiva emessa dai giudici dello Stato membro di residenza abituale del minore prima del suo trasferimento illecito o mancato rientro. Se la decisione implica il rientro del minore, esso dovrebbe avvenire senza che sia necessario ricorrere a procedimenti per il riconoscimento e l’esecuzione della decisione nello Stato membro in cui il minore è trattenuto.

(…)

(21) Il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni rese in uno Stato membro dovrebbero fondarsi sul principio della fiducia reciproca e i motivi di non riconoscimento dovrebbero essere limitati al minimo indispensabile.

(…)

(33) Il presente regolamento riconosce i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare dalla [Carta]. In particolare, mira a garantire il pieno rispetto dei diritti fondamentali del bambino quali riconosciuti dall’articolo 24 della [Carta]».

9 L’articolo 1 del regolamento n. 2201/2003, recante il titolo «Ambito di applicazione», stabilisce, ai paragrafi da 1 a 3, quanto segue:

«1. Il presente regolamento si applica, indipendentemente dal tipo di autorità giurisdizionale, alle materie civili relative:

(…)

b) all’attribuzione, all’esercizio, alla delega, alla revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale.

2. Le materie di cui al paragrafo 1, lettera b), riguardano in particolare:

a) il diritto di affidamento e il diritto di visita;

(…)

3. Il presente regolamento non si applica:

(…)

b) alla decisione relativa all’adozione, alle misure che la preparano, o all’annullamento o alla revoca dell’adozione;

(…)».

10 Ai sensi dell’articolo 2 del regolamento n. 2201/2003:

«Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

1) “autorità giurisdizionale”: tutte le autorità degli Stati membri competenti per le materie rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento a norma dell’articolo 1;

(…)

7) “responsabilità genitoriale”: i diritti e doveri di cui è investita una persona fisica o giuridica in virtù di una decisione giudiziaria, della legge o di un accordo in vigore riguardanti la persona o i beni di un minore. Il termine comprende, in particolare, il diritto di affidamento e il diritto di visita;

8) “titolare della responsabilità genitoriale”: qualsiasi persona che eserciti la responsabilità di genitore su un minore;

9) “diritto di affidamento”: i diritti e doveri concernenti la cura della persona di un minore, in particolare il diritto di intervenire nella decisione riguardo al suo luogo di residenza;

(…)

11) “trasferimento illecito o mancato ritorno del minore”: il trasferimento o il mancato rientro di un minore:

a) quando avviene in violazione dei diritti di affidamento derivanti da una decisione, dalla legge o da un accordo vigente in base alla legislazione dello Stato membro nel quale il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato rientro

e

b) se il diritto di affidamento era effettivamente esercitato, individualmente o congiuntamente, al momento del trasferimento del minore o del suo mancato rientro, o lo sarebbe stato se non fossero sopravvenuti tali eventi. L’affidamento si considera esercitato congiuntamente da entrambi i genitori quanto uno dei titolari della responsabilità genitoriale non può, conformemente a una decisione o al diritto nazionale, decidere il luogo di residenza del minore senza il consenso dell’altro titolare della responsabilità genitoriale».

11 L’articolo 11 del regolamento n. 2201/2003, intitolato «Ritorno del minore», così dispone:

«1. Quando una persona, istituzione o altro ente titolare del diritto di affidamento adisce le autorità competenti di uno Stato membro affinché emanino un provvedimento in base alla [Convenzione dell’Aia del 1980] per ottenere il ritorno di un minore che è stato illecitamente trasferito o trattenuto in uno Stato membro diverso dallo Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima dell’illecito trasferimento o mancato ritorno, si applicano i paragrafi da 2 a 8.

(…)

3. Un’autorità giurisdizionale alla quale è stata presentata la domanda per il ritorno del minore di cui al paragrafo 1 procede al rapido trattamento della domanda stessa, utilizzando le procedure più rapide previste nella legislazione nazionale.

Fatto salvo il primo comma l’autorità giurisdizionale, salvo nel caso in cui circostanze eccezionali non lo consentano, emana il provvedimento al più tardi sei settimane dopo aver ricevuto la domanda.

(…)

6. Se un’autorità giurisdizionale ha emanato un provvedimento contro il ritorno di un minore in base all’articolo 13 della Convenzione dell’Aia del 1980, l’autorità giurisdizionale deve immediatamente trasmettere direttamente ovvero tramite la sua autorità centrale una copia del provvedimento giudiziario contro il ritorno e dei pertinenti documenti, in particolare una trascrizione delle audizioni dinanzi al giudice, all’autorità giurisdizionale competente o all’autorità centrale dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima dell’illecito trasferimento o mancato ritorno, come stabilito dalla legislazione nazionale. L’autorità giurisdizionale riceve tutti i documenti indicati entro un mese dall’emanazione del provvedimento contro il ritorno.

7. A meno che l’autorità giurisdizionale dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima dell’illecito trasferimento o mancato ritorno non sia già stata adita da una delle parti, l’autorità giurisdizionale o l’autorità centrale che riceve le informazioni di cui al paragrafo 6 deve informarne le parti e invitarle a presentare all’autorità giurisdizionale le proprie conclusioni, conformemente alla legislazione nazionale, entro tre mesi dalla data della notifica, affinché quest’ultima esamini la questione dell’affidamento del minore.

Fatte salve le norme sulla competenza di cui al presente regolamento, in caso di mancato ricevimento delle conclusioni entro il termine stabilito, l’autorità giurisdizionale archivia il procedimento.

8. Nonostante l’emanazione di un provvedimento contro il ritorno in base all’articolo 13 della Convenzione dell’Aia del 1980, una successiva decisione che prescrive il ritorno del minore emanata da un giudice competente ai sensi del presente regolamento è esecutiva (…), allo scopo di assicurare il ritorno del minore».

12 L’articolo 19 del regolamento n. 2201/2003, relativo alla litispendenza, ai suoi paragrafi 2 e 3 così prevede:

«2. Qualora dinanzi a autorità giurisdizionali di Stati membri diversi siano state proposte domande sulla responsabilità genitoriale su uno stesso minore, aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, l’autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d’ufficio il procedimento finché non sia stata accertata la competenza dell’autorità giurisdizionale preventivamente adita.

3. Quando la competenza dell’autorità giurisdizionale preventivamente adita è stata accertata, l’autorità giurisdizionale successivamente adita dichiara la propria incompetenza a favore dell’autorità giurisdizionale preventivamente adita.

In tal caso la parte che ha proposto la domanda davanti all’autorità giurisdizionale successivamente adita può promuovere l’azione dinanzi all’autorità giurisdizionale preventivamente adita».

13 Ai sensi dell’articolo 20 del regolamento n. 2201/2003:

«1. In casi d’urgenza, le disposizioni del presente regolamento non ostano a che le autorità giurisdizionali di uno Stato membro adottino i provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge interna, relativamente alle persone presenti in quello Stato o ai beni in esso situati, anche se, a norma del presente regolamento, è competente a conoscere nel merito l’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro.

2. I provvedimenti adottati in esecuzione del paragrafo 1 cessano di essere applicabili quando l’autorità giurisdizionale dello Stato membro competente in virtù del presente regolamento a conoscere del merito abbia adottato i provvedimenti ritenuti appropriati».

14 L’articolo 23 di tale regolamento, intitolato «Motivi di non riconoscimento delle decisioni relative alla responsabilità genitoriale», elenca i casi nei quali una decisione emessa in materia di responsabilità genitoriale non è riconosciuta.

15 Conformemente all’articolo 26 di detto regolamento, una decisione in materia di responsabilità genitoriale non può in nessun caso formare oggetto di un riesame del merito.

16 Al capo III, sezione 2, del regolamento n. 2201/2003, l’articolo 28, intitolato «Decisioni esecutive», dispone quanto segue:

«1. Le decisioni relative all’esercizio della responsabilità genitoriale su un minore, emesse ed esecutive in un determinato Stato membro, sono eseguite in un altro Stato membro dopo esservi state dichiarate esecutive su istanza della parte interessata, purché siano state notificate.

(…)».

17 Ai sensi dell’articolo 31 del regolamento n. 2201/2003:

«1. L’autorità giurisdizionale adita [con l’istanza per la dichiarazione di esecutività] decide senza indugio. In questa fase del procedimento, né la parte contro la quale l’esecuzione viene chiesta né il minore possono presentare osservazioni.

2. L’istanza può essere respinta solo per uno dei motivi di cui agli articoli 22, 23 e 24.

3. In nessun caso la decisione può formare oggetto di un riesame del merito».

18 L’articolo 33 del regolamento n. 2201/2003, intitolato «Opposizione», dispone quanto segue:

«1. Ciascuna delle parti può proporre opposizione contro la decisione resa sull’istanza intesa a ottenere una dichiarazione di esecutività.

(…)

3. Il ricorso è esaminato secondo le norme sul procedimento in contraddittorio.

(…)

5. L’opposizione contro una dichiarazione di esecutività deve essere proposta nel termine di un mese dalla notificazione della stessa. Se la parte contro la quale è chiesta l’esecuzione ha la residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata rilasciata la dichiarazione di esecutività, il termine è di due mesi a decorrere dalla data della notificazione in mani proprie o nella residenza. Detto termine non è prorogabile per ragioni inerenti alla distanza».

19 L’articolo 60 del regolamento n. 2201/2003 è così formulato:

«Nei rapporti tra gli Stati che ne sono parti, il presente regolamento prevale sulle convenzioni seguenti, nella misura in cui queste riguardino materie da esso disciplinate:

(…)

e) convenzione dell’Aia, del 25 ottobre 1980, sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori».

Il diritto irlandese

20 Come risulta dalla domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa C?325/18, l’articolo 42A del regolamento di procedura degli organi giurisdizionali di grado superiore, inserito dallo Statutory Instrument n. 9 del 2016 [regolamento di procedura degli organi giurisdizionali di grado superiore (competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni del 2016)] disponeva, nella sua versione iniziale del 1989, la sospensione automatica dell’esecuzione del titolo esecutivo in attesa dell’esito dell’opposizione. Tuttavia, la norma relativa alla sospensione automatica non è stata ritenuta appropriata in casi che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento n. 2201/2003. Detto articolo 42A, regola 10, paragrafo 2, punto ii), prevede ormai che «l’esecuzione della sentenza o decisione può avere luogo prima della scadenza» del termine di opposizione in questione.

21 Conformemente all’articolo 42A, regola 10, paragrafo 2, punto iii), del regolamento di procedura degli organi giurisdizionali di grado superiore, la decisione di esecutività deve contenere l’indicazione secondo cui «l’esecuzione della sentenza o della decisione può essere sospesa a seguito di istanza all’organo giurisdizionale qualora nello Stato membro di origine sia stato proposto un mezzo d’impugnazione ordinario».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

22 I genitori interessati, coniugi cittadini del Regno Unito, che hanno convissuto in tale Stato, sono giunti in Irlanda in traghetto il 5 settembre 2017 con i tre minori, uno dei quali era nato due giorni prima. La sig.ra E. è la madre dei tre minori e il sig. E. è padre soltanto del più giovane.

23 I due figli maggiori sono stati oggetto di decisioni di affidamento temporaneo adottate nel Regno Unito nel giugno 2017. L’HCC aveva infatti già espresso preoccupazioni riguardo alla famiglia di cui trattasi, in particolare relativamente al livello di igiene domestica, alla capacità dei genitori di gestire il comportamento dei figli, alle violenze domestiche verificatesi in relazioni precedenti e a problemi di tossicomania. Risulta inoltre che uno dei minori aveva subito lesioni non accidentali e non poteva escludersi che l’aggressore fosse il sig. E.

24 L’8 settembre 2017, a causa delle preoccupazioni delle autorità pubbliche del Regno Unito riguardanti la sicurezza dei figli, la High Court of Justice (England & Wales) [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles), Regno Unito] ha emesso un’ordinanza di collocamento sotto tutela giudiziaria dei tre figli, che attribuiva i diritti di affidamento all’HCC (in prosieguo: l’«ordinanza di collocamento sotto tutela») e comprendeva un ordine di rientro dei tre figli (in prosieguo: l’«ordine di rientro»).

25 Lo stesso giorno, l’HCC aveva contattato l’ente suo omologo irlandese, la Child and Family Agency (Agenzia per l’infanzia e la famiglia, Irlanda; in prosieguo: l’«Agenzia»), manifestando la sua intenzione di chiedere alla High Court (England & Wales) [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles)], una decisione di rientro dei tre minori. L’Agenzia ha risposto che una decisione del genere dovrebbe essere eseguita in conformità del regolamento n. 2201/2003. In un momento successivo dello stesso giorno, l’HCC ha informato l’Agenzia che la decisione di rientro era stata adottata lo stesso giorno da tale giurisdizione.

26 Diverse visite sono state effettuate presso il domicilio della famiglia E., in Irlanda, ma l’Agenzia non ha sollevato alcuna preoccupazione riguardo ai minori. I genitori interessati hanno indicato all’Agenzia che era stato loro consigliato di recarsi in Irlanda per sfuggire ai servizi sociali ed evitare il collocamento sotto tutela dei tre minori.

27 L’Agenzia ha informato detti genitori che avrebbe chiesto un provvedimento di affidamento temporaneo dei tre figli in base alle informazioni trasmesse dall’HCC. Essa li ha inoltre informati che l’HCC avrebbe potuto chiedere alla High Court (Alta Corte, Irlanda) di procedere al riconoscimento dell’ordine di rientro dei tre figli e che, se questa domanda fosse stata accolta, questi ultimi avrebbero dovuto fare ritorno nel Regno Unito.

28 Il 14 settembre 2017 il District Court (Corte distrettuale, Irlanda) ha concesso l’affidamento provvisorio dei tre minori all’Agenzia, che li ha collocati presso una famiglia affidataria. I genitori interessati hanno acconsentito a tale collocamento in affidamento temporaneo, senza tuttavia riconoscerne la fondatezza. L’Agenzia ha organizzato un incontro con detti genitori avente ad oggetto un piano di assistenza. Essi sono stati espressamente informati che l’HCC intendeva chiedere l’esecuzione della decisione di rientro, da poco emanata dalla High Court of Justice (England and Wales) [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles)], con istanza inaudita altera parte dinanzi alla High Court (Alta Corte, Irlanda) affinché i minori tornassero nel Regno Unito.

29 Il 21 settembre 2017 la High Court (Alta Corte, Irlanda) ha emanato un’ordinanza ai sensi del capo III del regolamento n. 2201/2003 con cui è stata riconosciuta l’ordinanza di collocamento sotto tutela e che disponeva che tale decisione «fosse eseguita su [tale] territorio» (in prosieguo: l’«ordinanza ex parte»). Lo stesso giorno, i tre minori sono stati consegnati ad assistenti sociali dell’HCC e sono tornati nel Regno Unito.

30 I servizi sociali dell’HCC avevano esplicitamente chiesto ai loro omologhi irlandesi di non contattare i genitori interessati, ritenendo che sussistesse un rischio di fuga. Di conseguenza essi sono stati avvertiti, telefonicamente, solo successivamente, ossia il giorno stesso del ritorno dei tre minori e l’ordinanza ex parte è stata loro formalmente notificata soltanto il giorno successivo.

31 I genitori hanno quindi tentato di impugnare l’ordinanza di collocamento sotto tutela, ma l’autorizzazione ad impugnare veniva loro negata il 9 ottobre 2017 dalla Court of Appeal (England and Wales) [Corte d’appello (Inghilterra e Galles)].

32 Il 24 novembre 2017 essi hanno adito la High Court (Alta Corte, Irlanda) con ricorso in opposizione all’ordinanza ex parte. Il 18 gennaio 2018, tale ricorso, che era stato depositato due giorni dopo la scadenza del termine previsto all’articolo 33, paragrafo 5, del regolamento n. 2201/2003, è stato respinto in quanto tardivo, poiché il termine previsto in tale disposizione era di ordine pubblico e il giudice adito non era competente a prorogarlo. I genitori hanno impugnato tale decisione dinanzi al giudice del rinvio.

33 Date tali circostanze, la Court of Appeal (Corte d’appello, Irlanda), con riferimento alla causa C?325/18, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Ove si adduca che dei minori sono stati trasferiti illecitamente dal loro Stato di residenza abituale [verso] un altro Stato, dai genitori o da altri familiari, in violazione di una decisione giudiziaria ottenuta da una pubblica autorità [dello] Stato [di residenza], se quest’ultima possa chiedere l’esecuzione di una decisione giudiziaria che dispone il rientro dei minori nel suddetto Stato ai giudici di un altro Stato membro conformemente alle disposizioni del capo III del regolamento [n. 2201/2003], oppure se tale esecuzione costituisca un’illegittima elusione dell’articolo 11 del regolamento citato e della [Convenzione dell’Aia del 1980] oppure un abuso di diritti o della legge da parte della menzionata autorità.

2) Se, in una controversia riguardante le disposizioni sull’esecuzione di cui al regolamento n. 2201/2003, il giudice adito sia competente a prorogare i termini di ricorso ai fini dell’articolo 33, paragrafo 5, tenuto conto [del fatto] che i ritardi sono sostanzialmente minimi e la proroga sarebbe stata altrimenti concessa sulla base del diritto processuale nazionale.

3) Ferma restando la seconda questione, nel caso in cui una pubblica autorità straniera sottragga i minori, come avviene nella controversia di cui al procedimento principale, alla competenza di uno Stato membro in forza di un titolo esecutivo emesso su istanza inaudita altera parte conformemente all’articolo 31 del regolamento n. 2201/2003, ma prima della notifica di tale titolo ai genitori, privando così questi ultimi del diritto di chiederne la sospensione in pendenza dell’opposizione, se siffatto comportamento pregiudichi il contenuto essenziale del diritto conferito ai genitori dall’articolo 6 della [Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950] o dall’articolo 47 della Carta, cosicché debba essere comunque concessa una proroga dei termini di ricorso (ai fini dell’articolo 33, paragrafo 5, del regolamento citato)».

34 I genitori interessati hanno poi presentato domanda di provvedimenti provvisori dinanzi al giudice del rinvio al fine di sospendere un procedimento di adozione dei tre figli.

35 Condichiarazione del 29 maggio 2018 l’HCC ha comunicato la sua intenzione di procedere soltanto all’adozione del figlio più giovane, dato che gli altri due figli risiedevano nel Regno Unito con il padre di uno di essi.

36 L’HCC è stato indicato come «parte» nel procedimento principale, ma non ha partecipato a tale procedimento dinanzi al giudice del rinvio e non ha esercitato il suo diritto ad essere sentito dinanzi a quest’ultimo.

37 In tale contesto, la Court of Appeal (Corte d’appello, Irlanda), con riferimento alla causa C?375/18, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se sia compatibile con il diritto dell’Unione, e in particolare con le disposizioni del [regolamento n. 2201/2003], la concessione, da parte dei giudici di uno Stato membro, di un provvedimento provvisorio (misure cautelari) in personam nei confronti di un ente pubblico di un altro Stato membro, con cui si inibisca a tale ente di avviare un procedimento di adozione di minori dinanzi all’autorità giurisdizionale di quest’altro Stato membro, qualora il provvedimento in personam sia dettato dalla necessità di tutelare i diritti conferiti alle parti del procedimento di exequatur ai sensi del capo III di tale regolamento».

38 Con decisione del presidente della Corte dell’11 giugno 2018, le cause C?325/18 e C?375/18 sono state riunite ai fini delle fasi scritta ed orale del procedimento nonché della sentenza.

Sul procedimento pregiudiziale d’urgenza

39 Il giudice del rinvio ha chiesto di sottoporre il presente rinvio pregiudiziale al procedimento d’urgenza di cui all’articolo 107 del regolamento di procedura della Corte.

40 A sostegno della sua domanda, esso sottolinea la situazione di urgenza nella causa C?325/18 tenuto conto del procedimento di adozione dei minori avviato dall’HCC e al quale si oppone la madre dei tre minori. A tale procedimento si oppone altresì il padre del figlio più giovane.

41 Inoltre, tale giudice sostiene che la domanda di pronuncia pregiudiziale d’urgenza nella causa C?375/18, deriva da un procedimento sommario il quale, qualora la Corte non proceda con procedimento pregiudiziale d’urgenza, verrebbe privato della sua efficacia pratica.

42 A tal riguardo occorre rilevare, in primo luogo, che il presente rinvio pregiudiziale verte sull’interpretazione del regolamento n. 2201/2003, che è stato adottato sul fondamento, segnatamente, dell’articolo 61, lettera c), CE, divenuto articolo 67 TFUE, disposizione che figura nel titolo V della terza parte del Trattato FUE, relativa allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Esso è di conseguenza idoneo a essere sottoposto al procedimento pregiudiziale d’urgenza.

43 In secondo luogo, si deve rilevare che le controversie di cui ai procedimenti principali riguardano tre bambini di età inferiore ai sei anni, separati dalla madre da quasi un anno e che l’HCC si è attivato nel Regno Unito ai fini dell’adozione del figlio più giovane.

44 Alla luce di tali circostanze, in data 11 giugno 2018, la Prima Sezione della Corte ha deciso, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, di accogliere la richiesta del giudice del rinvio di trattare il presente rinvio pregiudiziale con procedimento pregiudiziale d’urgenza.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione nella causa C?435/18

45 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se le disposizioni generali del capo III del regolamento n. 2201/2003 debbano essere interpretate nel senso che, nel caso in cui si afferma che dei minori sono stati trasferiti illecitamente, la decisione di un giudice dello Stato membro in cui i minori avevano la loro residenza abituale, che dispone il ritorno di tali minori, può essere dichiarata esecutiva nello Stato membro ospitante conformemente a tali disposizioni generali.

46 Detto giudice chiede, in particolare, se l’HCC avrebbe dovuto esaurire i mezzi di ricorso disponibili ai sensi della Convenzione dell’Aia del 1980 nello Stato membro ospitante prima di tentare, come ha fatto, di far riconoscere ed eseguire l’ordinanza di collocamento sotto tutela, ai sensi del capo III del regolamento n. 2201/2003.

47 In primo luogo, si deve rilevare che, se è pur vero che detto regolamento mira, come emerge dal suo preambolo, a istituire uno spazio giudiziario basato sul principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie, stabilendo norme che disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale, mentre la Convenzione, ai sensi del suo articolo 1, lettera a), mira a garantire l’immediato ritorno dei minori illecitamente trasferiti o trattenuti in qualsiasi Stato contraente, vi è una stretta relazione tra questi due strumenti, che hanno, in sostanza, l’obiettivo comune di dissuadere le sottrazioni di minori tra Stati e, in caso di sottrazione, di ottenere il ritorno immediato del minore nel suo Stato di residenza abituale (v., in tal senso, sentenza dell’11 luglio 2008, Rinau, C?195/08 PPU, EU:C:2008:406, punti 48 e 52).

48 È opportuno rilevare che il considerando 17 del regolamento n. 2201/2003 sottolinea la natura complementare di tale regolamento, precisando che esso integra le disposizioni della Convenzione dell’Aia del 1980, che resta comunque applicabile.

49 L’articolo 34 di detta Convenzione prevede inoltre che essa «non esclude (…) che un altro strumento internazionale in vigore tra lo Stato di origine e lo Stato richiesto, o che la legislazione non convenzionale dello Stato richiesto, siano invocati per ottenere il ritorno di un minore che è stato illecitamente trasferito o trattenuto, o al fine di organizzare il diritto di visita».

50 La relazione tra i due strumenti in questione è precisata all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003, secondo il quale i giudici di uno Stato membro devono applicare i paragrafi da 2 a 8 di tale articolo al procedimento di ritorno previsto dalla Convenzione dell’Aia del 1980.

51 Si deve constatare che tali disposizioni non richiedono che una persona, un organismo o un’autorità, nel caso in cui sia dedotta una sottrazione internazionale di minori, si basi sulla Convenzione dell’Aia del 1980 per chiedere il rientro immediato di tale minore nello Stato della sua residenza abituale.

52 Tale interpretazione è corroborata dall’articolo 60 del regolamento n. 2201/2003, da cui risulta che tale regolamento prevale sulla Convenzione dell’Aja del 1980 (sentenza dell’11 luglio 2008, Rinau, C?195/08 PPU, EU:C:2008:406, punto 54).

53 Pertanto, un titolare della responsabilità genitoriale può presentare domanda di riconoscimento e di esecuzione ai sensi del capo III del regolamento n. 2201/2003, di una decisione sulla potestà genitoriale e sul rientro di minori, adottata da un organo giurisdizionale competente a norma del capo II, sezione 2, del regolamento n. 2201/2003, anche se non ha presentato alcuna domanda di rientro fondata sulla Convenzione dell’Aia del 1980.

54 In secondo luogo, si deve esaminare se l’ordine di rientro ricada nell’ambito di applicazione materiale di tale regolamento, il che è contestato da C.E.

55 Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 2201/2003, quest’ultimo si applica, indipendentemente dal tipo di autorità giurisdizionale, alle materie civili relative, in particolare, all’attribuzione, all’esercizio, alla delega e alla revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale. In tale contesto, la nozione di «materie civili» dev’essere intesa non in termini restrittivi, bensì quale nozione autonoma del diritto dell’Unione che ricomprende, in particolare, tutte le domande, i provvedimenti o le decisioni in materia di «responsabilità genitoriale» ai sensi del regolamento medesimo, conformemente all’obiettivo richiamato al considerando 5 di quest’ultimo (sentenza del 21 ottobre 2015, Gogova, C?215/15, EU:C:2015:710, punto 26).

56 L’articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a d), del regolamento n. 2201/2003 precisa che le materie relative alla responsabilità genitoriale riguardano in particolare il diritto di affidamento, la tutela, la designazione e le funzioni di qualsiasi persona o ente aventi la responsabilità della persona o dei beni del minore o che lo rappresentino o assistano, nonché il collocamento del minore in una famiglia affidataria o in un istituto.

57 La nozione di «responsabilità genitoriale» è stata oggetto, all’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento n. 2201/2003, di una definizione ampia, nel senso che essa comprende tutti i diritti e doveri di cui è investita una persona fisica o giuridica in virtù di una decisione giudiziaria, della legge o di un accordo in vigore riguardanti la persona o i beni di un minore (sentenze del 27 novembre 2007, C, C?435/06, EU:C:2007:714, punto 49, e del 26 aprile 2012, Health Service Executive, C?92/12 PPU, EU:C:2012:255, punto 59).

58 Si deve constatare che l’esercizio, da parte di un giudice, della sua competenza di collocamento sotto tutela implica l’esercizio dei diritti connessi al benessere e all’istruzione dei minori, che sarebbero normalmente esercitati dai genitori ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 2201/2003, o anche aspetti connessi alla tutela e alla curatela, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), di tale regolamento. Come osservato dal giudice del rinvio, il trasferimento del diritto di affidamento a un’autorità amministrativa rientra altresì nell’ambito di applicazione di detto regolamento.

59 A tal proposito, emerge dalla domanda di pronuncia pregiudiziale che l’ordinanza ex parte adottata dalla High Court (Alta Corte, Irlanda) conformemente al capo III del regolamento n. 2201/2003, ha riconosciuto l’ordinanza di collocamento sotto tutela e l’ha dichiarata esecutiva in Irlanda.

60 È pacifico che la domanda di ritorno dei tre minori non è stata basata sulla Convenzione dell’Aia del 1980, e che il dispositivo dell’ordinanza di collocamento sotto tutela si compone di vari elementi, tra cui il collocamento di tali minori in regime di tutela giudiziaria e l’ordine di rientro. Risulta quindi che quest’ultimo è conseguente alla decisione in materia di responsabilità genitoriale, e non può essere da questa disgiunto.

61 Ne risulta che una decisione di collocamento sotto tutela di minori e di rientro di tali minori, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, di cui è stata proposta domanda di exequatur dinanzi alla High Court (Alta Corte, Irlanda), si riferisce all’attribuzione e/o all’esercizio e/o limitazione della responsabilità genitoriale, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003 e che essa riguarda «diritt[i] di affidamento» e/o di «tutela», ai sensi del paragrafo 2 di tale articolo. Pertanto, una decisione del genere rientra nell’ambito di applicazione materiale di tale regolamento.

62 Tenuto conto delle precedenti considerazioni, occorre rispondere alla prima questione che le disposizioni generali del capo III del regolamento n. 2201/2003 devono essere interpretate nel senso che, nel caso in cui si affermi che dei minori sono stati trasferiti illecitamente, la decisione di un giudice dello Stato membro in cui tali minori avevano la loro residenza abituale, che disponga il rientro di tali minori e consegua a una decisione sulla responsabilità genitoriale, può essere dichiarata esecutiva nello Stato membro ospitante conformemente a tali disposizioni generali.

Sulla seconda e sulla terza questione nella causa C?325/18

63 Con le sue questioni seconda e terza, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, debba essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, osta all’esecuzione di una decisione di un giudice di uno Stato membro che dispone il collocamento sotto tutela e il rientro di minori e che è dichiarata esecutiva nello Stato membro richiesto prima che si sia proceduto alla notifica della dichiarazione di esecutività di tale decisione ai genitori interessati, e se il termine per presentare il ricorso in opposizione di cui al paragrafo 5 di detto articolo 33 debba essere opposto alla persona contro la quale l’esecuzione di tale decisione è stata chiesta.

64 Come risulta dalla domanda di pronuncia pregiudiziale, l’articolo 42A, regola 10, paragrafo 2, punto ii), del regolamento di procedura degli organi giurisdizionali di grado superiore, prevede che «l’esecuzione della sentenza o della decisione può avere luogo prima della scadenza» del termine di ricorso.

65 La Corte ha infatti statuito che, per evitare che l’effetto sospensivo di un ricorso proposto avverso una decisione sulla dichiarazione di esecutività possa rimettere in discussione il requisito dell’assenza di indugio previsto all’articolo 31 del regolamento n. 2201/2003, una decisione di collocamento diviene esecutiva nel momento in cui l’autorità giurisdizionale dello Stato membro richiesto abbia dichiarato, a norma di detto articolo 31, l’efficacia esecutiva di detta decisione (sentenza del 26 aprile 2012, Health Service Executive, C?92/12 PPU, EU:C:2012:255, punto 125). La Corte ha pertanto dichiarato che, al fine di non privare il regolamento n. 2201/2003 del suo effetto utile, la decisione dell’autorità giurisdizionale dello Stato membro richiesto sul ricorso per la dichiarazione di esecutività deve essere adottata in tempi particolarmente celeri e senza che il ricorso proposto contro una siffatta decisione dell’autorità giurisdizionale dello Stato membro richiesto possa avere effetto sospensivo (sentenza del 26 aprile 2012, Health Service Executive, C?92/12 PPU, EU:C:2012:255, punto 129).

66 Tale affermazione, tuttavia, non pregiudica la diversa questione se una decisione dichiarata esecutiva nella fase della procedura ex parte possa essere eseguita prima di essere notificata.

67 Al riguardo si deve constatare che la formulazione dell’articolo 33 del regolamento n. 2201/2003 non consente, da sola, di rispondere alle questioni sollevate.

68 Infatti, anche se tale disposizione prevede che il termine per proporre opposizione avverso una decisione di esecutività inizia a decorrere dalla notifica di tale decisione, essa non precisa se l’esecuzione possa avvenire prima di detta notifica.

69 Al riguardo occorre ricordare che il requisito della notifica della decisione di exequatur ha la funzione, da una parte, di tutelare i diritti della parte contro cui l’esecuzione di una decisione è chiesta e, dall’altra, di permettere, sul piano probatorio, un computo esatto del termine di opposizione rigoroso e perentorio previsto all’articolo 33 del regolamento n. 2201/2003 (v., per analogia, sentenza del 16 febbraio 2006, Verdoliva, C?3/05, EU:C:2006:113, punto 34).

70 Tale requisito di notifica, e la trasmissione congiunta d’informazioni relative al ricorso, garantisce il diritto a un ricorso effettivo della parte contro cui l’esecuzione è chiesta. Di conseguenza, per considerare che la parte interessata abbia avuto la possibilità, ai sensi dell’articolo 33 del regolamento n. 2201/2003, di proporre opposizione avverso la decisione di exequatur, essa deve aver avuto conoscenza del contenuto di tale decisione, il che presuppone che questa gli sia stata notificata o comunicata (v., per analogia, sentenza del 14 dicembre 2006, ASML, C?283/05, EU:C:2006:787, punto 40).

71 Al riguardo, risulta dalla domanda di pronuncia pregiudiziale che, conformemente all’articolo 42A, regola 10, paragrafo 2, punto iii), del regolamento di procedura degli organi giurisdizionali di grado superiore, la decisione di esecutività deve contenere l’indicazione secondo cui «l’esecuzione della sentenza o della decisione può essere sospesa su istanza all’organo giurisdizionale qualora nello Stato membro di origine sia stato proposta impugnazione con mezzo ordinario».

72 Infatti, la possibilità di chiedere, conformemente al diritto nazionale, una sospensione dell’esecuzione di una siffatta decisione costituisce una garanzia essenziale del diritto fondamentale a un ricorso effettivo e, più in generale, dei diritti della difesa, che può essere concessa, in particolare, qualora l’esecuzione di una decisione comporti il rischio di conseguenze manifestamente eccessive.

73 In tali circostanze, anche se, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 119 delle sue conclusioni, la persona contro cui è chiesta l’esecuzione deve avere la possibilità di proporre un ricorso per poter sollevare, in particolare, uno dei motivi di non riconoscimento di cui all’articolo 23 del regolamento, va osservato che l’esecuzione dell’ordine di rientro, prima ancora che l’ordinanza fosse notificata ai genitori interessati, ha loro impedito di contestare in tempo utile la «dichiarazione di esecutività», ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 5, del regolamento n. 2201/2003, e, in ogni caso, di chiedere la sospensione dell’esecuzione.

74 Inoltre, si deve rilevare che, in occasione dell’udienza dinanzi alla Corte, l’HCC ha sostenuto che l’esecuzione immediata della decisione era resa necessaria da un «rischio di fuga in generale». Si deve tuttavia osservare che i minori, dal 14 settembre 2017, erano stati collocati presso una famiglia affidataria in Irlanda. Pertanto, l’esecuzione della decisione recante l’ordine di rientro nel Regno Unito non sembra essere stata caratterizzata da una particolare urgenza.

75 In tali circostanze, si deve constatare che l’esecuzione di una decisione di un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro che dispone il collocamento sotto tutela e il rientro di minori ed è dichiarata esecutiva nello Stato membro richiesto prima della notifica della dichiarazione di esecutività di tale decisione ai genitori interessati, è contraria all’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta.

76 Il giudice del rinvio chiede inoltre se, in tali circostanze, l’articolo 33, paragrafo 5, del regolamento n. 2201/2003 debba essere interpretato nel senso che il termine di opposizione previsto in tale disposizione deve essere opposto ai genitori interessati.

77 Al riguardo, si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, i termini di prescrizione assolvono generalmente la funzione di assicurare la certezza del diritto (sentenza del 7 luglio 2016, Lebek, C?70/15, EU:C:2016:524, punto 55). Del resto, è anche compatibile con l’interesse superiore del minore che le decisioni che lo riguardano possano essere impugnate solo entro un periodo limitato.

78 Nel procedimento principale, è pacifico che la decisione di exequatur sia stata effettivamente notificata ai genitori interessati.

79 Certamente, dato che la notifica è stata effettuata dopo l’esecuzione di tale decisione, i genitori sono stati privati del loro diritto di chiedere la sospensione dell’ordine di rientro. Tuttavia, questa violazione dei loro diritti della difesa non incide sul termine di opposizione decorrente dalla notifica di detta decisione.

80 In tali circostanze, il termine di opposizione di cui all’articolo 33, paragrafo 5, del regolamento n. 2201/2003 non può costituire oggetto di proroga da parte del giudice adito.

81 Alla luce delle considerazioni di cui al punto 75 della presente sentenza, spetta al giudice del rinvio esaminare se il diritto nazionale gli consenta di revocare la decisione relativa alla domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività, adottata in precedenza.

82 Si deve pertanto rispondere alle questioni seconda e terza, che l’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, deve essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, esso osta all’esecuzione di una decisione di un giudice di uno Stato membro che dispone il collocamento sotto tutela e il rientro di minori ed è dichiarata esecutiva nello Stato membro richiesto prima che si sia proceduto alla notifica della dichiarazione di esecutività di tale decisione ai genitori interessati. L’articolo 33, paragrafo 5, del regolamento n. 2201/2003 deve essere interpretato nel senso che il termine per presentare opposizione previsto in tale disposizione non può essere prorogato dal giudice adito.

Sulla questione nella causa C?375/18

83 Con la sua quarta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il regolamento n. 2201/2003 debba essere interpretato nel senso che osta, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, a che il giudice di uno Stato membro adotti misure cautelari nella forma di un’ingiunzione nei confronti di un ente pubblico di un altro Stato membro, che gli vieti di avviare o continuare, dinanzi ai giudici di quest’altro Stato membro, un procedimento di adozione di minori che vi soggiornano.

84 Si deve ricordare che l’articolo 20 del regolamento n. 2201/2003 consente alle autorità giurisdizionali in esso indicate di adottare provvedimenti provvisori o cautelari a condizione che tali autorità non fondino la loro competenza, per quanto attiene alla responsabilità genitoriale, su uno degli articoli di cui al capo II, sezione 2, di tale regolamento (sentenza del 15 luglio 2010, Purrucker, C?256/09, EU:C:2010:437, punto 63).

85 Tali autorità giurisdizionali sono autorizzate a concedere provvedimenti provvisori o cautelari nei limiti in cui siano rispettate tre condizioni cumulative, ossia:

– i provvedimenti considerati devono essere urgenti;

– essi devono essere disposti relativamente alle persone presenti o ai beni situati nello Stato membro di tali autorità giurisdizionali, e

– devono avere natura provvisoria (sentenza del 15 luglio 2010, Purrucker, C?256/09, EU:C:2010:437, punto 77).

86 Ne consegue che non rientra necessariamente nell’ambito di applicazione dell’articolo 20 del regolamento n. 2201/2003 ogni decisione che non risulti essere stata adottata da un giudice competente o asseritamente competente nel merito, ma che una siffatta decisione ricade nella sfera di questa disposizione solamente quando soddisfa le condizioni da quest’ultima previste (sentenza del 15 luglio 2010, Purrucker, C?256/09, EU:C:2010:437, punto 78).

87 Tuttavia, si deve constatare che la domanda d’ingiunzione controversa nel procedimento principale non riguarda persone che si trovino nello Stato membro del giudice del rinvio e non soddisfa pertanto la condizione di cui al punto 85 della presente sentenza.

88 Ne consegue che una misura cautelare quale l’ingiunzione controversa nel procedimento principale, richiesta al giudice di uno Stato membro nei confronti di un organismo pubblico di un altro Stato membro, che vieta a quest’ultimo organismo di intraprendere o continuare, dinanzi ai giudici di quest’altro Stato membro, un procedimento di adozione di minori che vi risiedono, non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 20 del regolamento n. 2201/2003.

89 Inoltre, il giudice del rinvio chiede se una siffatta ingiunzione equivalga a vietare all’HCC di adire i giudici del Regno Unito competenti e corrisponda pertanto a una forma di anti-suit injunction vietata dalle sentenze del 27 aprile 2004, Turner (C?159/02, EU:C:2004:228), e del 10 febbraio 2009, Allianz e Generali Assicurazioni Generali (C?185/07, EU:C:2009:69).

90 In tali sentenze la Corte ha dichiarato che un’anti-suit injunction, vale a dire un’ingiunzione diretta a vietare ad una persona di avviare o proseguire un procedimento dinanzi ai giudici di un altro Stato membro, è incompatibile con la Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), e con il regolamento n. 44/2001, in quanto non rispetta il principio secondo cui ciascun giudice adito accerta esso stesso, in forza delle disposizioni applicabili, la propria competenza a pronunciarsi sulla controversia ad esso sottoposta. Una simile ingerenza nella competenza del giudice di un altro Stato membro è peraltro incompatibile con il principio della fiducia reciproca, sui cui si fonda l’istituzione di un sistema obbligatorio di competenza che tutti i giudici cui si applicano tali strumenti giuridici sono tenuti a rispettare (sentenze del 27 aprile 2004, Turner, C?159/02, EU:C:2004:228, punti 24 e 25; del 10 febbraio 2009, Allianz e Generali Assicurazioni Generali, C?185/07, EU:C:2009:69, punti 29 e 30, e del 13 maggio 2015, Gazprom, C?536/13, EU:C:2015:316, punti 33 e 34).

91 Nel caso di specie, si deve considerare, in conformità di tale giurisprudenza, che il regolamento n. 2201/2003, in particolare l’articolo 26 di quest’ultimo, non consente la concessione di un’ingiunzione che inibisca all’HCC di avviare un procedimento giudiziario nel Regno Unito avente ad oggetto l’adozione di minori o rimetta in discussione la competenza dei giudici del Regno Unito al riguardo.

92 Tuttavia, si deve rilevare che un’ingiunzione come quella richiesta dai genitori interessati non avrebbe, in base alle informazioni fornite dal giudice del rinvio, e come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 153 e 154 delle sue conclusioni, lo scopo né l’effetto di impedire all’HCC di adire un giudice del Regno Unito riguardo allo stesso oggetto della controversia pendente dinanzi al giudice del rinvio, dal momento che un procedimento giudiziario di adozione, avviato o proseguito nel Regno Unito, ha oggetto ed effetti distinti da quelli del procedimento fondato sul regolamento n. 2201/2003, riguardante il rientro dei minori e volto a salvaguardare il diritto di ricorso dei genitori interessati.

93 Inoltre, secondo la stessa formulazione dell’articolo 1, paragrafo 3, lettera b), del regolamento n. 2201/2003, la decisione relativa a tale adozione, e le misure che la preparano non rientrano nel campo di applicazione del regolamento.

94 Tenuto conto delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla quarta questione che il regolamento n. 2201/2003 dev’essere interpretato nel senso che non osta, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, a che il giudice di uno Stato membro adotti misure cautelari nella forma di un’ingiunzione nei confronti di un organismo pubblico di un altro Stato membro, che gli vieti di intraprendere o continuare, dinanzi ai giudici di quest’altro Stato membro, un procedimento di adozione di minori che vi soggiornano.

Sulle spese

95 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

1) Le disposizioni generali del capo III del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, devono essere interpretate nel senso che, nel caso in cui si affermi che dei minori sono stati trasferiti illecitamente, la decisione di un giudice dello Stato membro in cui i minori avevano la loro residenza abituale, che disponga il rientro di tali minori, e consegua a una decisione sulla responsabilità genitoriale, può essere dichiarata esecutiva nello Stato membro ospitante conformemente a tali disposizioni generali.

2) L’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, esso osta all’esecuzione della decisione di un giudice di uno Stato membro che dispone il collocamento sotto tutela e il rientro di minori ed è dichiarata esecutiva nello Stato membro richiesto prima che si sia proceduto alla notifica della dichiarazione di esecutività di tale decisione ai genitori interessati. L’articolo 33, paragrafo 5, del regolamento n. 2201/2003 deve essere interpretato nel senso che il termine per presentare opposizione previsto in tale disposizione non può essere prorogato dal giudice adito.

3) Il regolamento n. 2201/2003 dev’essere interpretato nel senso che non osta, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, a che il giudice di uno Stato membro adotti misure cautelari nella forma di un’ingiunzione nei confronti di un organismo pubblico di un altro Stato membro, che vietino a tale organismo di intraprendere o continuare, dinanzi ai giudici di quest’altro Stato membro, un procedimento di adozione di minori che vi soggiornano.

Incapacità del genitore di elaborare un progetto di vita credibile per i figli e dichiarazione di adottabilità

Cass. civ., sez. I, 21 giugno 2018, n. 16357.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Paolo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Svolgimento del processo
la procedura in esame nasce a tutela di due fratelli gemelli maschi, della cui dichiarazione di adottabilità si controverte. I bambini sono figli di M.A.N.W., cittadino (*), e di Z.F.G., cittadina (*). I fratelli sono nati il (*). Il (*), un’articolazione della Caritas diocesana di (*) segnalava Servizi sociali di avere ospiti i bambini e la madre. Comunicava, inoltre, che il gruppo familiare aveva in precedenza vissuto in un ricovero di fortuna ricavato nel parco dell'(*). Il padre aveva mostrato diffidenza avverso la struttura, “sostenendo di potersi prendere autonomamente cura dei figli” (sent. C. d’A., p. 2), mentre la madre manifestava comportamenti preoccupanti, tra l’altro, allontanandosi anche per l’intero giorno dalla struttura di ricovero, nutrendo i figli con cibi inadeguati e pretendendo di costringerli in un’unica carrozzina, troppo piccola per contenerli confortevolmente entrambi.
I bambini e la madre erano ricoverati in struttura vigilata dai Servizi Sociali, e si apprendeva che la coppia genitoriale aveva anche un’altra bambina, di sette anni, che vive nel Paese di origine della madre. Il padre non aveva mai riconosciuto questa figlia, ed affermava di esservi stato impedito dall’opposizione manifestata dalla madre. Il M. aveva cercato di collaborare all’assistenza dei bambini, ciononostante la madre aveva messo talora a rischio la stessa “incolumità” dei minori, lasciandoli incustoditi e non facendoli visitare da un pediatra per mesi.
Su richiesta del P.M., il Tribunale per i minorenni disponeva la verifica delle capacità genitoriali e, con decreto del 15.6.2015, sospendeva entrambi i genitori dalla responsabilità genitoriale e nominava tutore provvisorio dei minori il Sindaco di Roma. Disponeva, inoltre, il collocamento di madre e figli presso idonea struttura assistenziale, incaricata di verificare la situazione. I medici del centro evidenziavano che la madre presentava “un pensiero paranoideo… caratteristiche tipiche delle personalità schizoidi” (sent. C. d’A., p. 3). La donna non mancava di allontanarsi dalla struttura, conducendo i figli con sè. Il tutore inviava una propria nota con cui si riferiva di comportamenti materni suscettibili di arrecare danno ai minori e, acquisito il “consenso del padre per una diversa collocazione degli stessi” (sent. C. d’A., p. 3), il Tribunale per i minorenni ne disponeva il ricovero in altra idonea struttura assistenziale, senza la madre. Quest’ultima continuava a manifestare comportamenti non adeguati. Ad esempio, nel corso di un incontro protetto, dava in escandescenze e manifestava aggressività avverso gli operatori. I Servizi sociali qualificavano invece il padre, nella relazione del 7.8.2015, come adeguato nella relazione con i figli. Poco più di un mese dopo, il 14.9.2015, però, il Tribunale per i minorenni sentiva il tutore e l’assistente sociale, i quali, oltre a confermare i problemi riscontrati con la madre, affermavano che, nel corso di tre incontri protetti, era emerso che i figli non riconoscevano il padre come genitore.
Il Tribunale, con decreto del 30.9.2015, disponeva l’apertura della procedura per la dichiarazione di adottabilità. La relazione dei Servizi sociali del 27.10.2015 evidenziava ancora che la personalità paterna, ed i comportamenti dell’uomo, si risolvevano in un rischio per la genitorialità.
Il Tribunale per i minorenni sentiva all’udienza del 16.11.2015 i genitori e gli operatori dei servizi, così come della casa famiglia che aveva in ricovero i minori. Alfine il giudice di prime cure, ritenuta l’inadeguatezza di entrambi i genitori, che non mostravano di aver elaborato un progetto di vita credibile per i figli, dichiarava lo stato di adottabilità dei bambini con sentenza del 25.11.2015.
Il padre impugnava la decisione innanzi alla Corte d’Appello, articolando più motivi di ricorso. La Corte territoriale rigettava l’impugnativa reputando corretta la decisione adottata dal Tribunale. La Corte di merito ha ritenuto centrale, nell’esprimere la propria valutazione, le emergenze di una relazione redatta da un’equipe specialistica del Centro provinciale Fregosi dell’ottobre-novembre 2015, in cui si era evidenziato che, accanto ad una piena disponibilità e al serio impegno per i figli manifestato dal padre, egli non appare dotato di adeguate capacità genitoriali. Pur dovendosi dare atto degli sforzi compiuti per cercare di superare le proprie problematiche personali e genitoriali, il padre riesce solo a proporre tentativi “dall’esito incerto e che appaiono necessitare di tempi lunghi, assolutamente incompatibili con quelli di intervento in favore dei piccoli” (sent. C. d’A., p. 6), “il fatto che il M. abbia intrapreso un percorso di sostegno, seppur lodevole, avviene tardivamente a valle di reiterati comportamenti del tutto disfunzionali rispetto alle esigenze dei figli” (sent. C. d’A., p. 12).
Avverso la decisione della Corte d’Appello di Roma ha proposto impugnativa M.A.N.W., affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso il Sindaco di Roma, tutore dei minori. Il Pubblico Ministero ha fatto pervenire articolate conclusioni scritte, chiedendo rimettersi la causa alla trattazione in pubblica udienza, accogliersi il ricorso, e comunque enunciarsi principio di diritto in materia di diritto dei minori adottandi alla fratellanza.
Motivi della decisione
Devono essere preliminarmente esaminate le richieste del sostituto Procuratore Generale, che ha domandato di rinviare la trattazione del ricorso in pubblica udienza, ed in subordine ha chiesto che la Corte pronunci, ex art. 363 cod. proc. civ., il principio di diritto enunciato dallo stesso P.G., in materia di diritto dei minori adottandi alla fratellanza.
In ordine alla prima richiesta, il Collegio ritiene condivisibile, ed intende quindi assicurarvi continuità, l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui occorre tener conto del disposto testuale di cui all’art. 375 c.p.c., u.c., che si limita a parlare della “opportunità” di trattare in pubblica udienza i ricorsi che abbiano ad oggetto questioni rilevanti o prive di precedenti, e pertanto (cfr. Cass. sez. 1, ord. 4.4.2017, n. 8869), non prevede l’obbligo di rimettere all’udienza pubblica neppure cause che presentino le evidenziate caratteristiche. Nel caso di specie, poi, le questioni oggetto di trattazione nel presente giudizio non presentano il carattere della novità, o della particolare rilevanza in considerazione della materia trattata. Il ricorso può essere pertanto trattato in adunanza camerale, risultando comunque garantito il pieno contraddittorio su tutte le problematiche poste dall’oggetto della decisione impugnata, così come dal contenuto del ricorso.
Sulla seconda richiesta del Pubblico Ministero, occorre osservare che il principio in materia di diritto dei minori adottandi alla fratellanza, che si domanda di recepire, appare estraneo all’oggetto del presente giudizio e dell’introdotto ricorso; inoltre, non ricorrono i presupposti per la pronuncia del principio di diritto nell’interesse della legge ex art. 363 cod. proc. civ..
Tanto premesso:
1.1. – con il primo motivo di ricorso, l’impugnante critica la violazione o falsa applicazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “siccome richiamato” dalla L. n. 184 del 1983, art. 17 nonchè della L. n. 184 del 1983, art. 1, commi 1 e 2 e art. 8, comma 1, e, ancora, dell’art. 8 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, per avere la Corte territoriale dichiarato la adottabilità dei minori in assenza dell’essenziale presupposto dello stato di abbandono degli stessi, ed avendo omesso adeguati interventi di supporto alla genitorialità.
1.2. – Con il secondo motivo di impugnazione, il ricorrente contesta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza in considerazione del disposto di cui alla L. n. 184 del 1983, art. 17, comma 2, nonchè della stessa L. n. 184 del 1983, art. 10, comma 1 e art. 15, comma 1 e dell’art. 8 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, per non avere la Corte territoriale effettuato alcun accertamento circa la prospettata possibilità di rientro del ricorrente con i figli nel Paese di origine, verificando l’esistenza in (*) di una idonea compagine familiare.
2.1. – Con il primo motivo di impugnazione, il ricorrente lamenta l’erronea valutazione, in considerazione della legislazione vigente, della ricorrenza dell’abbandono morale e materiale dei suoi figli minori, ritenuta accertata dalla Corte di merito.
Non sussiste lo stato di abbandono materiale, secondo il ricorrente, essendosi il padre sempre dimostrato disponibile a provvedere, nei limiti delle sue possibilità, all’assistenza dei minori. Neppure risulta integrato lo stato di abbandono c.d. morale, avendo il padre sempre manifestato piena disponibilità a prendersi cura dei figli. Il fatto che i minori, pur avendo un rapporto positivo con lui, non lo riconoscano quale genitore, dipende dalla limitata frequentazione che è stata imposta anche dai provvedimenti adottati dall’Autorità giudiziaria, la quale non ha peraltro disposto adeguati interventi di sostegno della genitorialità. Deve invece trovare riconoscimento il principio generale, espresso alla L. n. 184 del 1983, art. 1 secondo cui il minore ha un diritto primario a crescere nell’ambito della sua famiglia di origine, e non certo ad essere accolto in un contesto estraneo, sebbene più favorevole.
Il motivo di ricorso si appalesa per ampia parte inammissibile, e per la parte residua infondato. Le contestazioni mosse dal ricorrente, infatti, si risolvono prevalentemente nella critica dell’apprezzamento ed accertamento di circostanze di fatto, secondo argomentazioni che peraltro non risultano dedotte in grado di appello. La doglianza, e soprattutto le considerazioni svolte a sostegno dell’accoglimento del motivo di ricorso, si sostanziano in realtà nel domandare una non consentita rivalutazione delle risultanze probatorie in senso difforme rispetto a quella svolta dal giudice di merito, senza peraltro chiarire le ragioni che possano indurre a ritenere la lettura alternativa, proposta dal ricorrente, senz’altro più corretta di quella operata dalla Corte territoriale.
Nel caso di specie, esprimendo un giudizio completo, equilibrato e privo di vizi logici, la Corte d’Appello non ha, innanzitutto, trascurato di evidenziare l’impegno mostrato dal padre nel tentare di assistere i suoi bambini. La Corte capitolina ha ricordato che “il padre si è molto impegnato per sostenere sia materialmente che su un piano organizzativo la madre dei suoi figli” (sent. C. d’A., p. 2). Non solo, avendo cominciato, sebbene tardivamente, a prendere coscienza delle problematiche sorte durante la convivenza dei bambini con la madre in struttura di accoglienza, il M. prestava il “consenso… per una diversa collocazione” (sent. C. d’A., p. 3) dei figli, da soli, in diversa struttura protetta. I Servizi sociali qualificavano, nella relazione del 7.8.2015 “il padre come adeguato nella relazione con i figli” (sent. C. d’A., p. 3). A proposito della stessa relazione dell’ottobre 2015, che pure ha individuato come elemento essenziale di valutazione, la Corte d’Appello ha ricordato doversi dare atto “dell’aiuto economico ed organizzativo dato dal M. alla compagna durante il periodo di vita in subaffitto” (sent. C. d’A., p. 7). Neppure è stata omessa la considerazione che, quando la madre si era allontanata arbitrariamente dalla struttura protetta con i figli, era stata “rintracciata dall’ex compagno che li accompagnava presso una stazione dei Carabinieri per consegnare i piccoli ad un’operatrice” (sent. C. d’A., P. 7).
La Corte territoriale non ha trascurato nessuna di queste circostanze. Ha tuttavia ritenuto necessario valutare pure altri elementi (cfr., in part., sent. C. d’A., p. 13). Innanzitutto, in una prima fase, il padre aveva mostrato diffidenza avverso la struttura di accoglienza, “sostenendo di potersi prendere autonomamente cura dei figli” (sent. C. d’A., p. 2), pur senza elaborare un progetto credibile, cominciando con il dotarsi di un’abitazione stabile in cui poterli accogliere. Inoltre, la Corte territoriale evidenziava che il 14.9.2015 il Tribunale per i minorenni sentiva il tutore e l’assistente sociale, i quali, oltre a confermare i problemi riscontrati con la madre, affermavano che, nel corso di tre incontri protetti, era emerso che i figli non riconoscevano il padre come genitore. Ancora, la relazione del Centro Provinciale Fregosi del 27.10.2015 attestava che pure “nel padre erano stati riscontrati uno stato depressivo, paranoide, tratti evidenti di passività, scarsa adesione alla realtà, tendenza a legarsi a relazioni affettive disfunzionali, a creare legami di dipendenza sia agita che subita oltre a condizioni instabili a livello lavorativo e abitativo, elementi che rendevano il quadro particolarmente deteriorato, costituendo un rischio per la genitorialità” (sent. C.d’A., p. 4). La passività del ricorrente si è manifestata chiaramente, merita di essere evidenziato, anche a proposito dell’altra figlia che afferma di avere avuto dalla madre dei gemelli, bambina che non ha però mai riconosciuto, affermando di esservi stato impedito dall’opposizione manifestata dalla madre, senza chiarire in qual modo la donna abbia potuto impedirgli di svolgere la propria funzione genitoriale, e quali idonee iniziative abbia intrapreso lui per contrastare la scelta della donna.
Gli operatori della casa famiglia presso cui i minori erano ricoverati, ancora, “riguardo alle visite paterne”, attestavano di “una relazione non strutturata con i gemelli: il padre non coinvolge i bambini in un’attività, nè li sostiene se si interessano ad un gioco in particolare, ma si limita a porgere dei giochi casualmente o la merenda… non è in grado di gestire il conflitto tra i due fratellini” (sent. C.d’A., p. 4). Ci troviamo quindi in presenza di chiare manifestazioni di incapacità genitoriale.
Il ricorrente intrattiene, tra l’altro, una relazione con una donna che vive in Messico, conosciuta via Internet e mai incontrata di persona, alla quale dichiara di inviare il 50% dei suoi guadagni. Pur dovendosi dare atto degli sforzi compiuti per cercare di superare le sue problematiche personali e genitoriali, ha osservato la Corte territoriale, il padre riesce solo a proporre tentativi “dall’esito incerto e che appaiono necessitare di tempi lunghi, assolutamente incompatibili con quelli di intervento in favore dei piccoli” (sent. C. d’A., p. 6). Il genitore manifesta “spunti paranoidei uno stato depressivo, paranoide, con tratti evidenti di passività e scarsa adesione alla realtà”, e non si rivela “in grado di impedire le interferenze materne… il fatto che il M. abbia intrapreso un percorso di sostegno, seppur lodevole, avviene tardivamente a valle di reiterati comportamenti del tutto disfunzionali rispetto alle esigenze dei figli” (sent. C. d’A., p. 12).
Merita di essere ricordato che il Tribunale per i minorenni, dopo aver sentito all’udienza del 16.11.2015 i genitori e gli operatori dei servizi, così come quelli della casa famiglia presso cui erano ricoverati i minori, ha ritenuto l’inadeguatezza dei genitori che, entrambi, non mostravano di aver elaborato un progetto di vita credibile per i figli, ed ha perciò dichiarato lo stato di adottabilità dei bambini con sentenza del 25.11.2015.
Dal complesso di questi elementi la Corte capitolina ha desunto la inidoneità genitoriale del M.. Quest’ultimo non censura adeguatamente le ricordate valutazioni, ma invita a valorizzare le sue manifestazioni di disponibilità. La Corte di merito ha valutato anche queste, per vero, ed è giunta alla condivisibile conclusione che il percorso di recupero delle capacità genitoriali da parte del padre è senz’altro lungo ma, soprattutto, appare di esito incerto, ed attenderne indefinitamente gli sviluppi si risolverebbe in un pregiudizio per l’equilibrata crescita dei bambini, ancora molto piccoli. Lo stato di adottabilità di una persona minore di età deve essere dichiarato, infatti, anche quando non risulti possibile prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di crescere in uno stabile contesto familiare (Cass. sez. 1, sent. 26 gennaio 2011, n. 1837). Questa chiara ratio decidendi, proposta dalla Corte impugnata, non risulta adeguatamente criticata dal ricorrente, che domanda piuttosto una mera rivalutazione nel merito della pronuncia, chiedendo la valorizzazione di manifestazioni di intenti, piuttosto che la valutazione di circostanze di fatto acclarate.
Sembra ancora opportuno aggiungere che, nonostante la buona volontà manifestata, i supporti ricevuti con abbondanza ed il tempo passato, il padre non è riuscito a proporre un progetto di vita credibile per i suoi figli. Dichiara di destinare la metà dei suoi redditi, che certamente sarebbe utile per contribuire ad assicurare il mantenimento dei minori, ad una donna che vive assai lontano, che considera la sua nuova fidanzata ma in realtà non ha mai conosciuto di persona, avendo avuto contatti con lei soltanto via Internet. Il M. muta continuamente il proprio programma di vita: dopo aver insistito nell’affermare l’idoneità genitoriale della madre, ha poi proposto di affidare i bambini a parenti (*) di cui non ha fornito elementi per affermare l’idoneità genitoriale. Quindi, mutato ancora proposito, come meglio si evidenzierà nell’esame del successivo motivo di ricorso, propone ora di trasferirsi con i figli in tenera età in (*), dove sarebbe assistito nel compito educativo da non meglio precisati parenti, di cui non fornisce elementi adeguati perchè possano esserne valutate le capacità.
Il giudizio di inidoneità genitoriale del M., che non è riuscito ad elaborare un progetto di vita credibile per i propri figli, espresso dalla Corte d’Appello, deve essere pertanto confermato, ed il motivo di ricorso deve essere respinto.
2.2. – Con il secondo motivo di impugnazione, il ricorrente critica la Corte territoriale per non aver compiuto idonei accertamenti al fine di valutare l’opportunità che egli rientri in (*) con i bambini, dove potrebbero essere accuditi anche da alcuni suoi familiari.
La Corte territoriale, invero, ha osservato che la “disponibilità di una coppia di parenti in (*) ad accogliere i bambini” non risulta conforme all’interesse dei minori. La pur apprezzabile manifestazione d’intenti espressa dal padre, infatti, è stata proposta “solo dopo due anni di vicende giudiziarie, da una coppia che mai ha avuto alcun rapporto con il M. e tantomeno con i piccoli” (sent. C. d’A., p. 14 s.). Occorre quindi innanzitutto osservare che la lamentela proposta in questa sede appare fondata su presupposti diversi rispetto alla domanda esaminata dalla Corte d’Appello. Quest’ultima si è espressa circa la possibilità di affidare i bambini a parenti (*), il ricorrente domanda ora di ottenere l’affidamento dei figli a sè, potendo trasferirsi in (*) insieme con loro, e giovarsi della collaborazione educativa dei parenti. Se questa istanza fosse stata già proposta il ricorrente, in ossequio al principio di specificità del ricorso per cassazione, avrebbe dovuto indicare quando aveva introdotto la domanda e con quale formula, in modo da consentire a questa Corte il doveroso controllo sulla tempestività e congruità della istanza. Non solo. L’impugnante neppure indica, nel ricorso in esame, chi siano i suoi parenti che potrebbero assisterli, tantomeno illustra la loro condizione personale e familiare, ed anche in tal senso il motivo di ricorso viola il principio di specificità. Le censure proposte, in relazione a questi profili, appaiono pertanto inammissibili. La pronuncia della Corte territoriale, peraltro, non appare suscettibile di censure. La Corte d’Appello ha ritenuto non sussistere le condizioni per ulteriori approfondimenti istruttori, risultando pacifico che i parenti (*) non hanno mai avuto rapporti significativi con i minori. Questa chiara, legittima e decisiva, ragione della decisione non è stata sottoposta a critica dal ricorrente. Il motivo di ricorso deve pertanto essere respinto.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
La natura del giudizio, e la complessità di alcune delle questioni esaminate, inducono a ritenere equo disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso proposto da M.A.N.W. e dispone la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti. Dispone, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52, comma 5, che, in caso di riproduzione per la diffusione della presente decisione, le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi.

Dichiarazione di adottabilità, ricorso per cassazione e deposito in cancelleria della copia autentica della sentenza impugnata

Cassazione civile, sez. I, 26 Giugno 2018, n. 16857. Est. Pazzi.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Svolgimento del processo
1. Con sentenza in data 23 gennaio 2014 il Tribunale per i minorenni di Lecce, all’esito del procedimento camerale svoltosi con la partecipazione del padre A. E., dichiarava lo stato di adottabilità della minorenne A. A..
2. La Corte d’Appello di Lecce, dopo aver rilevato che nulla era dato sapere della famiglia di origine della bambina e che l’appellante non aveva fornito indicazioni utili per consentire l’identificazione di altri familiari, osservava che all’esito dello scrupoloso vaglio del rapporto fra l’appellante e la minore erano stati ravvisati tanto uno scarso attaccamento del genitore alla discendente, concretizzatosi in mere e saltuarie manifestazioni di volontà inidonee al superamento della situazione di abbandono, quanto il rifiuto da parte della bambina del legame parentale, che si era rivelato per lei estremamente dannoso e doloroso.
La corte territoriale prendeva perciò atto dell’insussistenza di un significativo e stabile legame parentale idoneo a costituire riferimento affettivo ed educativo per la minore, escludeva che i problemi manifestatisi nei rapporti fra padre e figlia potessero essere risolti con l’ausilio delle strutture territoriali, in considerazione del vissuto della bambina e dell’indisponibilità al riguardo di A.A. e di conseguenza respingeva l’appello proposto da quest’ultimo.
3. Ha proposto ricorso per cassazione contro questa pronuncia A.E. val fine di far valere cinque motivi di impugnazione.
Gli intimati Centro Risorse per la famiglia della Provincia di Lecce, Dirigente dell’Ufficio Distrettuale del Servizio Sociale per i minorenni di Lecce, tutore provvisorio di A.A., curatore speciale di A.A., Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Lecce e Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Lecce non hanno svolto alcuna difesa.
Motivi della decisione
4. Occorre rilevare in via preliminare cha la copia autentica della sentenza impugnata depositata dal ricorrente certifica l’intervenuta irrevocabilità della decisione sin dal 22 dicembre 2014 a seguito della mancata proposizione di ricorso per cassazione nel termine di cui all’art. 325 c.p.c..
La L. n. 184 del 1983, art. 15, u.c. e art. 17, comma 2, postulano un regime giuridico speciale per le impugnazioni delle pronunce di adottabilità, prevedendo a tal fine un unico termine, di trenta giorni, decorrente dalla loro notificazione ex officio.
La certificazione di cancelleria sopra riportata deve perciò essere intesa come attestante, per implicito, l’avvenuta notificazione della decisione della corte territoriale ed, esplicitamente, la mancata proposizione del ricorso per cassazione negli specifici termini previsti in questa materia.
Secondo la giurisprudenza di questa sezione la notificazione d’ufficio della sentenza della Corte d’Appello in tema di opposizione alla dichiarazione di adottabilità, effettuata ai sensi della L. n. 184 del 1983, art. 17, comma 1, è idonea a far decorrere il termine breve d’impugnazione di cui al successivo comma 2 del medesimo articolo, tenuto conto che la natura di lex specialis da riconoscere alla previsione di detto termine porta ad escludere l’applicabilità della norma generale posta dall’art. 133 c.p.c., senza che abbia alcun rilievo la circostanza che la notificazione sia avvenuta per via telematica, atteso il chiaro tenore del D.L. n. 179 del 2012, art. 16, comma 4, convertito, con modificazioni, nella L. n. 221 del 2012, posto che il principio acceleratorio sotteso alla disciplina in esame trova la sua ratio nella preminente esigenza di dare la più rapida definizione all’assetto relativo allo stato del minore, senza sacrificare in modo apprezzabile il diritto di difesa delle parti ricorrenti, sottoposto, in definitiva, solo ad un modesto maggior impegno (Cass. 6/12/2017 n. 29302; Cass. 22/6/2012 n. 10486).
A fronte di una simile attestazione contenuta all’interno della sentenza prodotta ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, era onere del ricorrente dimostrare il ricorrere di circostanze che avrebbero potuto sovvertire l’inevitabile constatazione dello spirare dei termini utili per proporre impugnazione al momento della presentazione del ricorso (quale ad esempio l’avvenuta notifica in versione non integrale della sentenza della corte distrettuale).
In mancanza di allegazioni di sorta in tal senso non rimane che constatare l’intervenuta formazione di un giudicato interno, suscettibile di rilievo di ufficio, e la conseguente inammissibilità del ricorso tardivamente presentato.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.