Una stabile convivenza ultratriennale dei coniugi non preclude di per sé la delibazione della sentenza ecclesiastica di annullamento per vizi genetici del matrimonio-atto.
Cass. Civ., Sez. I, Ordinanza del 28 gennaio 2025, n. 1999, Cons.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6829/2024 R.G. proposto da:
A.A., elettivamente domiciliato in R (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato
MARZO GIANCARLO (-) rappresentato e difeso dall’avvocato MARCIANO
FABRIZIO (Omissis)
-ricorrente-
Contro
B.B., elettivamente domiciliato in R (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato
INCHINGOLO GIANNI (Omissis) rappresentato e difeso dall’avvocato
AMBROSIO MARIA (Omissis)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 47/2024 depo-sitata il
09/01/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/01/2025 dal
Consigliere FILIPPO D’AQUINO.
Svolgimento del processo
1. A.A. ha proposto ricorso davanti alla Corte di Appello di Napoli, chiedendo
dichiararsi l’efficacia della sentenza rotale del 25 novembre 2020 del Tribunale
Ecclesiastico Interdiocesano Partenopeo, divenuta definitiva, con cui era stata
dichiarata la nullità del matrimonio contratto con B.B. in data 29 dicembre
1997, per difetto di discrezione di giudizio di entrambi i coniugi e per incapacità
del ricorrente ad assumere gli obblighi coniugali.
2. La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato il
ricorso del ricorrente, ritenendo la sentenza contraria all’ordine pubblico in
conformità ai principi di Cass., Sez. U., n. 16379/2014 , per il fatto che
l’instaurazione della convivenza e il per-durare della stessa per oltre un triennio
non consente il venir meno del matrimonio, inteso come rapporto, quand’anche
esistessero vizi genetici dell’atto di matrimonio.
3. Propone ricorso per cassazione il A.A., affidato a due motivi, cui resiste con
controricorso la B.B.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 , primo comma, n. 3,
cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 cod. proc.
civ., nonché degli artt. 797 , primo comma, n. 7 cod. proc. civ., anche alla luce
dei principi indicati da Cass., n. 149/2023 , in relazione alla convivenza
ultratriennale, in assenza di allegazione di fatti idonei a integrare il contrasto
della sentenza rotale con i principi di ordine pubblico.
2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 , primo comma, n.
4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 8 lett. b) del
Protocollo addizionale all’Accordo di modifica del Concordato Lateranense
stipulato in data 18.02.84 tra Stato Italiano e Santa Sede, ratificato con L. n.
121/1985 , nonché degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., nonché ancora degli
artt. 132 , secondo comma, n. 4, e 118 disp. att. cod. proc. civ.
3. Osserva il ricorrente – a sostegno dei due motivi di impugnazione – che la
convivenza non può operare in termini ostativi al riconoscimento di vizi genetici
dell’atto di matrimonio, ove il vizio genetico sia riconosciuto dall’ordinamento
interno e, in particolare, riguardi vizi del consenso analoghi a quelli previsti
dall’ordinamento italiano. Osserva, inoltre, il ricorrente che il giudice interno
non può riesaminare il merito della sentenza del Tribunale ecclesiastico.
4. Va preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, non
essendo oggetto del ricorso la rivalutazione del giudizio in fatto articolato dal
giudice del merito, né incentrandosi il ricorso su una rivalutazione della
motivazione del giudice del merito. Non meritano accoglimento neanche le
ulteriori eccezioni di inammissibi-lità per difetto di specificità, essendo il ricorso
sufficientemente an-corato ai fatti, agli atti e ai documenti di causa, né
trattandosi di censure nuove, essendo le stesse pertinenti alla originaria causa
petendi.
5. I due motivi, i quali possono essere esaminati congiunta-mente, sono
fondati. Secondo la tradizionale giurisprudenza di questa Corte (Cass., n.
27236/2008 ), l’ordine pubblico non osta al riconoscimento in Italia della
sentenza rotale che abbia dichiarato nullo il “matrimonio-atto” concordatario
nel caso previsto dal can. 1095, n. 2, ob gravem defectum discretionis iudicii
(per mancanza grave della discrezione di giudizio: Cass., n. 27236/2008 ). Con
il menzionato arresto, questa Corte ha ritenuto che “non ogni incompatibilità
con l’ordine pubblico italiano rileva a impedire l’efficacia di esse nel nostro
ordinamento, dovendo il giudice della delibazione tenere conto della specificità
dell’ordinamento canonico”, risultando ostative al riconoscimento le sole
“incompatibilità assolute con l’ordine pubblico italiano”, non anche quelle
relative “in ragione del favore particolare al loro riconoscimento che lo Stato
italiano s’è imposto con il protocollo addizionale del 18 febbraio 1984
modificativo del concordato” (Cass., n. 27236/2008 ; Cass. Sez. U., n.
19809/08 ). Solo in caso di non assimilabilità delle cause di annullamento a
quelle interne l’ordine pubblico preclude il riconoscimento delle sentenze
ecclesiastiche (Cass. Sez. U., n. 19809/08 , cit.), mentre nei casi in cui la
fattispecie di diritto canonico sia assimilabile a quelle dell’ordi-namento interno
e sia “ancorata a fatti oggettivi analoghi” (Cass., n. 27236/2008 ),
l’incompatibilità è relativa e non ne preclude il rico-noscimento
nell’ordinamento italiano.
6. Sotto questo specifico profilo, questa Corte ha ritenuto che l’ordinamento
interno, nella parte in cui prevede l’incapacità, anche di intendere e di volere,
dei nubendi (artt. 117 , 119 , 120 cod. civ.) “non differisce in linea di massima
da quella dell’ordinamento canonico” (Cass., n. 27238/2008 , cit.); ragione per
la quale, al riconoscimento in Italia della sentenza dichiarativa di nullità del
matrimonio per difetto di discrezione di giudizio non è ostativo l’ordine
pubblico, senza – peraltro – che osti la tutela dell’incapace nel caso in cui la
domanda fosse proposta dal soggetto non affetto da incapacità, come avviene
in caso di annullamento del matrimonio per errore sulle qualità essenziali
dell’altro coniuge ex art. 122 cod. civ., derivante da malattia fisica o psichica
(Cass., n. 27238/2008 ).
7. Questo principio, riaffermato successivamente (Cass., n. 19808/2009 ;
Cass., n. 9844/2012 ), è stato rimeditato dalla successiva giurisprudenza di
questa Corte che, evidenziando la rilevanza del matrimonio-rapporto, in
relazione agli obblighi solidaristici che derivano dalla convivenza (fatti propri
dalla giurisprudenza costituzionale e dal diritto dell’Unione) e alla efficacia
sanante della convivenza sui vizi del matrimonio-atto, come risultante dai casi
di decadenza della proposizione delle varie azioni di annullamento (artt. 119 –
123 cod. civ.), ha ritenuto che la convivenza come coniugi, quale elemento
essenziale del matrimonio-rapporto, ove pro-trattasi per almeno tre anni dalla
celebrazione del matrimonio concordatario, integra una situazione giuridica di
ordine pubblico italiano, tale da impedire la dichiarazione di efficacia della
sentenza di nullità pronunciata dal Tribunale ecclesiastico per qualsiasi vizio
genetico del matrimonio-atto (Cass., Sez. U., nn. 16379-16380/2014; Cass., n.
1494/2015 ; Cass., n. 1622/2015 ; Cass., n. 1788/2015 ; Cass., n. 3877/2015
). Pertanto, una volta integrata la convivenza ultratriennale, divengono
irrilevanti nell’ordinamento interno i vizi genetici del matrimonio canonico
“nonostante la sussistenza dell’e-lemento essenziale della convivenza
coniugale” (Cass., Sez. U., n. 16379/2014 , cit.).
8. La giurisprudenza più recente ha, tuttavia, dato una interpre-tazione
restrittiva di questo principio. È stata negata applicazione del principio, ad
esempio, nel caso in cui la sentenza ecclesiastica abbia dichiarato la nullità del
matrimonio per errore essenziale sulle qualità personali dell’altro coniuge
dovuto a dolo di questo, anche in caso di convivenza ultratriennale dei coniugi.
Questo caso di annul-lamento del matrimonio-atto è, difatti, previsto anche
nell’ordina-mento italiano e non è sanabile dalla protrazione della convivenza
prima della scoperta del vizio (Cass., n. 17910/2022 ).
9. Più in generale, non tutte le sentenze ecclesiastiche di annul-lamento per
vizi genetici del matrimonio-atto sono precluse dalla protrazione di una
convivenza ultratriennale stabile dei coniugi, ma solo quelle che non hanno
rilevanza per l’ordinamento interno, risul-tando viceversa delibabili le sentenze
di annullamento per vizi genetici “che rilevano come tali anche per il codice
civile italiano” (Cass., n. 17910/2022 , cit.).
10. Nel qual caso, non è la convivenza ultratriennale in sé a costituire un limite
di ordine pubblico alla delibazione in Italia di sentenze di annullamento per vizi
di capacità, integrato dalla mera deficienza caratteriale o immaturità del
coniuge, ma solo quei vizi che originino da un deficit psichico, ossia da uno
stato patologico idoneo a incidere sulla capacità di intendere e volere del
soggetto e sul cor-retto formarsi della sua volontà cosciente, la cui valutazione
è ri-messa al giudice del merito, il quale è onerato di verificare se i vizi, come
riscontrati dalla sentenza del Tribunale ecclesiastico, si inquadrino in una delle
cause di nullità del matrimonio riconosciute dall’ordinamento italiano (Cass., n.
28307/2023 ; Cass., n. 149/2023 ), come nel caso di incapacità di intendere e
di volere (art. 120 cod. civ.). È, pertanto, compito del giudice del merito
verificare se la causa di nullità del matrimonio ecclesiastico sia da qualificarsi
come incapacità di valutare ex ante la rilevanza del vincolo matrimoniale,
analogo a un deficit psichico, ovvero a uno stato patologico idoneo a incidere
sulla capacità di intendere e volere del soggetto e sul cor-retto formarsi della
sua volontà cosciente, ovvero se costituisca una mera deficienza caratteriale o
mera immaturità del coniuge, causa di nullità, quest’ultima, che incontra il
limite dell’ordine pubblico in caso di convivenza ultratriennale (Cass., n.
28307/2023 ).
11. La sentenza di appello si è limitata a statuire l’incompatibilità con l’ordine
pubblico della sentenza ecclesiastica per la mera protra-zione della convivenza
ultratriennale, senza verificare se la causa di nullità del matrimonio-atto trovi
riscontro in analoghe cause di nullità dell’ordinamento interno, come nel caso
di un deficit psichico idoneo a comportare una incapacità di intendere e di
volere, tale da com-portare l’incapacità patologica di comprendere il senso del
matrimonio, causa di nullità alla quale non osta la convivenza ultra-triennale,
ovvero se il matrimonio sia stato annullato per mera im-maturità del coniuge,
la cui pronuncia in sede ecclesiastica non può essere riconosciuta
nell’ordinamento interno in caso di protrazione della convivenza ultratriennale.
12. Il ricorso va, pertanto, accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte di
Appello di Napoli, perché valuti se la causa di nullità del matrimonio
concordatario di cui alla sentenza oggetto di delibazione si inquadri in una delle
cause di nullità riconosciute dall’ordinamento italiano secondo i principi
enunciati. Al giudice del rinvio è rimessa la regolazione delle spese del giudizio
di legittimità.
Va disposto l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi degli
interessati.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte
di Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la regolazione e la
liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Va disposto l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi degli
interessati.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2025.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2025.