Divieto di compensazione dei crediti alimentari
Tribunale Avellino, Sez. II, sentenza 2 maggio 2024 n. 881
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, nella persona del giudice monocratico Dott. Sossio
Pellecchia, viste le conclusioni così come precisate in atti e lette le note di trattazione scritta che
tengono luogo della discussione orale della causa, ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., pronunzia la
presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. …/2020 R.G. A.C.C., avente ad oggetto “Opposizione a precetto (art. 615, 1′
comma c.p.c.)” e vertente
TRA
Attore 1 , nata a L. 1 il D. 1 (C.F. C.F. 1 ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti…, in virtù di procura in
atti,
OPPONENTE
CONTRO
Convenuto 1 , nato ad L. 2 il D. 2 , (C.F. C.F. 2 );
OPPOSTO CONTUMACE
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con atto di citazione notificato una prima volta in data 24.02.2020 ed una seconda volta, a seguito di
ordine giudiziale di rinnovazione, in data 30.6.2020, Attore 1 ha proposto opposizione ex art. 615,
comma primo, c.p.c., avverso l’atto di precetto notificatole da Convenuto 1 per il pagamento della
somma complessiva di Euro 5.280,52 in virtù della sentenza n. …/2019 emessa dal Tribunale di
Avellino in data 22.10.2019 (dep. in pari data) con la quale Attore 1 è stata condannata al pagamento
della somma di Euro 5.058,20 nei confronti di Convenuto 1 a titolo di rimborso della metà della
somma prelevata dalla Pt 1 dal conto cointestato con … Attore 2
Attore 1 ha eccepito come unico motivo di opposizione la compensazione tra il credito del
Convenuto 1 il credito da lei vantato a titolo di mantenimento suo e della prole, disposto nella misura
di Euro 350,00 con ordinanza presidenziale del Tribunale di Avellino n. cronol. ../2017 e, in seguito,
con sentenza di separazione n. …/2019 di questo Tribunale del 10.12.2019 (dep. in data 17.12.2019).
In particolare, Attore 1 ha notificato ad Convenuto 1 at- to di precetto in data 17.07.2018 per una
somma complessiva di Euro 5.541,82, essendosi Convenuto 1 reso inadempiente rispetto all’obbligo
di mantenimento a suo carico.
L’opposto, pur se ritualmente e tempestivamente evocato in giudizio, non si è costituito.
Alla prima udienza svoltasi in data 25.11.2020, il giudice ha disposto la sospensione dell’esecuzione
e concesso i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., con rinvio all’udienza dell’11.03.2021, all’esito della
quale il giudice ha accolto le istanze istruttorie.
All’udienza del 02.03.2022, la causa, una volta istruita, è stata rinviata all’udienza del 04.04.2024,
all’esito della quale il nuovo giudice istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato
per la precisazione delle conclusioni e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all’udienza del 2.05.2024.
L’opposizione fondata e va accolta.
La compensazione è un modo di estinzione dell’obbligazione diverso dall’adempimento, di carattere
satisfattivo, atteso che va a soddisfare un interesse succedaneo del creditore, rappresentato
dall’interesse del creditore di estinguere un suo debito a fronte del credito vantato verso il medesimo
soggetto che è, al contempo, suo creditore e debitore.
L’ordinamento consente così a due soggetti obbligati, l’uno obbligato verso l’altro, di estinguere le
reciproche obbligazioni per l’ammontare corrispondente.
La compensazione può essere legale laddove ha ad oggetto crediti certi, liquidi ed esigibili,
giudiziale quando il credito opposto in compensazione non è liquido ma è di pronta e facile
liquidazione e, infine, volontaria, nel caso in cui la compensazione opera per volontà delle parti, al
di fuori dei requisiti stabiliti dalla legge.
Nel caso in esame, l’opponente eccepisce la compensazione legale, essendo i crediti vantati dalle
parti in causa giudizialmente accertati nell’an e nel quantum, rispettivamente con la sentenza n.
…/2019 del 22.10.2019 il credito dell’opposto e con la successiva sentenza n. …/2019 del 17.12.2019 il
controcredito dell’opponente, da lei opposto in compensazione.
Tuttavia, la compensazione può operare per quella parte di credito spettante all’opponente a titolo
di mantenimento della stessa riconosciuto nella misura di Euro 200,00, dovendo escludersi invece la
compensazione della restante parte di credito di Euro 150,00, riferita al mantenimento della prole.
Nello specifico, l’assegno di mantenimento al coniuge separato non è qualificabile quale credito
alimentare, anche se ha la funzione di provvedere agli alimenti in favore del coniuge che si trovi
incolpevolmente “in stato di bisogno e nell’impossibilità di svolgere attività lavorati- va”, e, pertanto,
è opponibile in compensazione (Cass., Sez. 3, Sent. n. 9686 del 26.05.2020: “Con l’opposizione ex art.
615 c.p.c. il debitore esecutato può opporre in compensazione al creditore procedente un
controcredito certo (cioè, definitivamente verificato giudizialmente o incontestato) oppure un
credito illiquido di importo certamente superiore (la cui entità possa essere accertata, senza dilazioni
nella procedura esecutiva, nel merito del giudizio di opposizione) anche nell’ipotesi di
espropriazione forzata promossa per il credito inerente al mantenimento del coniuge separato, non
trovando applicazione, in difetto di un “credito alimentare”, l’art. 447, comma 2, c.c.”).
Diverso è il caso dell’assegno corrisposto per il mantenimento dei figli in virtù del suo carattere
alimentare: Cass., Sez. 6, O.R.D. n. 23569 del 18 novembre 2016: “Il carattere sostanzialmente
alimentare dell’assegno di mantenimento a beneficio dei figli, in regime di separazione, comporta la
non operatività della compensazione del suo importo con altri crediti.
(Nella specie, la S.C., confermando l’ordinanza di merito, ha ritenuto l’inadempimento del coniuge
onerato, che aveva operato una illegittima compensazione tra quanto dovuto a titolo di assegno in
favore dei figli e il proprio credito per rate di mutuo”; Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 11689 del
14.05.2018: “Il carattere sostanzialmente alimentare dell’assegno di mantenimento a beneficio dei
figli, in regime di separazione, comporta la non operatività della compensazione del suo importo
con altri crediti” (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la
compensazione tra credito per spese di lite e credito derivante dal mancato pagamento di ratei
dell’assegno di mantenimento cumulativamente dovuto per l’ex moglie e le figlie).
Pertanto, la compensazione può operare unicamente per la somma di Euro 200,00 al mese
riconosciuta a titolo di mantenimento dell’opponente.
Tuttavia, essendo il danaro un bene fungibile ed essendo il credito per il mantenimento della Pt 1
stabilito con la sentenza n. 2370/2019 e qui opposto in compensazione fissato nella misura di Euro
200,00 al mese, può senz’altro valorizzarsi, anche per ragioni di economia processuale, la sua volontà
di opporlo in compensazione per Euro 5.541,82. Dunque, essendo stato il mantenimento riconosciuto
alla Pt 1 con decorrenza da maggio 2017, nel corso del presente giudizio può ritenersi sicuramente
accertato un controcredito dell’opponente pari ad almeno Euro 11.200,00, per 56 mensilità fino al
dicembre 2021.
Difatti, all’udienza del 15.12.2021 i testi Testimone 1 e Testimone 2 hanno concordemente dichiarato
che l’opposto non ha versato l’assegno di mantenimento all’opponente ininterrottamente dal maggio
2017 fino alla data della loro deposizione.
Essendo, quindi, il controcredito opposto in compensazione per Euro 5.541,82 maggiore del credito
per il quale l’opposto ha minacciato l’esecuzione, il precetto va annullato e va dichiarato che
l’opposto non ha diritto a procedere esecutivamente in danno dell’opponente per il credito indicato
nel precetto medesimo.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell’opposto e si liquidano e si distraggono come in
dispositivo (III scaglione di valore, decisione senza deposito di comparse conclusionali e memorie
di replica, valori tra i minimi ed i medi).
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa istanza, deduzione
ed eccezione, così provvede: 1. accoglie l’opposizione e, per l’effetto, annulla il precetto opposto e
dichiara che l’opposto non ha diritto di agire esecutivamente in danno dell’opponente per il credito
indicato nello stesso, che si è estinto per compensazione; 2. condanna l’opposto a pagare
all’opponente le spese di lite, liquidate in Euro 125,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per compensi
professionali, oltre iva, cpa, se dovute, come per legge, e rimborso delle spese forfettarie nella misura
del 15% dei compensi, con distrazione in favore degli avv.ti …
Conclusione
Così deciso in Avellino, il 2 maggio 2024.
Depositata in Cancelleria il 2 maggio 2024.