Va dichiarato adottabile il minore il cui sviluppo psicofisico sia stato pregiudicato dai genitori.

Corte d’Appello di Perugia, sentenza 7 ottobre 2024, n. 8
Svolgimento del processo / Motivi della decisione
Il Tribunale per i ### dell’### con sentenza n. 13/2024 depositata il ###,
dichiarava lo stato di adottabilità del minore ### respingendo ogni contraria
richiesta proveniente dai genitori del minore.
Tale sentenza veniva impugnata dinanzi alla Corte di Appello di ### con
separati atti di impugnazione, dai due genitori, che argomentavano
essenzialmente sulla insussistenza dei presupposti per la dichiarazione di
adottabilità, osservando che la coppia genitoriale aveva manifestato
temporanee difficoltà stante la lontananza dalla famiglia di origine, che vi era
stato interessamento e volontà da parte loro di incontrare il bambino, che era
stata negata; che la signora ### è aiutata dalla sua famiglia di origine, che la
supporta sia per la cura del figlio ### di anni 8 che della piccola ### sorella
di ### nata nel 2022; che vi era stata disponibilità di ### a riprendere il
percorso al CSM e la terapia farmacologica, al fine di continuare il percorso di
supporto e sostegno per sé e per la minore; che il TM aveva ignorato la
richiesta della nonna paterna del minore ### di rendersene affidataria
supportando figlio e nuora nel percorso di recupero delle funzioni genitoriali.
Gli appellanti hanno dunque rassegnato le seguenti conclusioni:
per ### “revocare la decadenza dalla responsabilità genitoriale del sig. ###
nonché revocare nei confronti del minore ### la dichiarazione dello stato di
adottabilità, disponendo il rientro dello stesso presso la famiglia di origine, ed
altresì disponendo le misure di sostegno e di aiuto previste dall’art. 1 comma
2° ### n. 184/83; nonché disporre l’avvio degli incontri protetti padre-figlio,
giammai attivati nonostante ab origine richiesti.
– In via subordinata: disporre l’ascolto della sig.ra ### nata a ### il ### e
residente in ### alla Corte II n. 5/PT, CF: ###, madre di ### e nonna
paterna di ### nella forma dell’ascolto da remoto; ed all’esito disporre
l’affidamento etero familiare presso la famiglia della sig.ra ### resasi
disponibile ad accogliere il piccolo presso la sua abitazione di cui all’art. 2
comma 1° ### 184/83 per la durata massima ivi prevista, (se del caso anche
proseguendo quello disposto e in atto), ripristinando gli incontri con i genitori
secondo tempi e modalità ritenute opportune. – in ogni caso: disporre,
l’elaborazione di un idoneo progetto di sostegno e interventi a tutela del
minore, consistente nell’affidamento del minore ai SS e al CF territorialmente
competenti; nel ### di ### presso l’abitazione del minore; nella presa in
carico dei genitori da parte dei SS competenti; nella presa in carico della ###
da parte del ### nella presa in carico di ### da parte del ### ha così
concluso: “ 1)in accoglimento del presente appello, riformare integralmente la
sentenza n. 13/2024 ### – ### N. /2022, oggi impugnata perché
immotivata, illogica, carente, contraddittoria per tutte le causali espresse nella
narrativa del presente atto; 2)sempre in accoglimento del presente appello,
previa riforma dell’impugnata sentenza, revocare il provvedimento di
sospensione e decadenza dalla responsabilità genitoriale della sig.ra ### e del
di lei compagno, nonché revocare la dichiarazione dello stato di adottabilità
emessa nei confronti del minore ### disponendo il rientro dello stesso presso
la famiglia di origine e, altresì, disponendo le misure di sostegno e di aiuto
previste dall’art. 1 comma 2° ### n. 184/83; nonché dare inizio agli incontri
protetti padre-figlio, giammai attivati nonostante sin da subito richiesti; 3)in
via subordinata, sempre in accoglimento del presente appello, previa riforma
dell’impugnata sentenza, a)disporre l’ascolto di ### nata a ### il ### e
residente in ### alla Corte II n. 5/PT, CF: ###, madre di ### e nonna
paterna di ### nella forma dell’ascolto da remoto; b)disporre l’affidamento del
minore ### alla nonna paterna, ### al fine di favorire il rientro, l’allocazione
e la permanenza del minore ### nel nucleo familiare di appartenenza, dicasi
famiglia di origine, con l’elaborazione di un idoneo progetto di sostegno e
interventi a tutela del minore, consistente nell’affidamento del minore ai SS e
al CF territorialmente competenti, nel ### di ### presso l’abitazione del
minore, nella presa in carico dei genitori da parte dei SS competenti, nella
presa in carico della ### da parte del ### nella presa in carico di ### da
parte del ### c)disporre un percorso di supporto e un progetto di sostegno,
anche terapeutico ove necessario, a favore dei genitori del minore, mediante i
servizi territorialmente competenti, con il coinvolgimento anche della nonna
paterna, ### nella gestione della vita familiare e nell’educazione e gestione
del minore, mediante attività di sostegno e affiancamento dei genitori nello
svolgimento delle loro funzioni, in quanto la nonna paterna è disponibile anche
ad affiancare i genitori nell’affidamento del minore ### d)ove si non dovesse
accedere alla richiesta di affido avanzata dalla nonna paterna, disporre
l’immediato rientro, allocazione e permanenza dello stesso minore ### presso
l’abitazione dei nonni materni, dove la ### risiede e convive insieme ai di lei
genitori e agli altri due figli minori, ### e ### in ### e)in ogni caso
disporre, fermo restando il rientro, l’allocazione e la permanenza del minore
### nel nucleo familiare di appartenenza, dicasi famiglia di origine cioè della
madre, dei due suoi fratelli e dei nonni materni, sempre ove non si dovesse
accedere alla richiesta di affido avanzata dalla nonna paterna, l’elaborazione di
un idoneo progetto di sostegno e interventi a tutela del minore, consistente
nell’affidamento del minore ai SS e al CF territorialmente competenti, nel ###
di ### presso l’abitazione del minore, nella presa in carico dei genitori da
parte dei SS competenti, nella presa in carico della ### da parte del ###
nella presa in carico di ### da parte del ### f)disporre un percorso di
supporto e un progetto di sostegno, anche terapeutico ove necessario, a favore
dei genitori, mediante i servizi territorialmente competenti, con il
coinvolgimento anche della nonna paterna, ### nella gestione della vita
familiare e nell’educazione e gestione del minore, mediante attività di sostegno
e affiancamento dei genitori nello svolgimento delle loro funzioni, in quanto la
nonna paterna è disponibile anche ad affiancare i genitori nell’affidamento del
minore ### g)disporre e fissare immediatamente, nelle more del
reinserimento del minore ### nella famiglia dei nonni materni e della madre,
gli incontri e la frequentazione tra i genitori stessi e il minore anche in
ambiente protetto”.
Si è costituita in giudizio l’avv. ### in qualità di tutore e difensore del minore
### contestando tutte le deduzioni e richieste contenute negli atti di appello
in quanto prive di fondamento e contrarie agli interessi del minore, chiedendo il
rigetto del gravame.
Previa riunione dei due fascicoli ed integrazione del contraddittorio con gli
affidatari del minore, ai sensi dell’art.5 della legge n. 184 del 1983, demandata
ai ### incaricati con modalità di segretazione dell’identità degli affidatari,
all’udienza del 17.9.2024, alla quale il procedimento è stato rinviato per la
relativa decisione, la Corte di Appello – ### minorenni – ha trattenuto la causa
in decisione. Il P.G., nella persona della dr.ssa ### ha concluso come da
verbale d’udienza, chiedendo il rigetto del gravame.
Entrambi i gravami sono infondati e non meritano accoglimento. In punto di
diritto non pare superfluo ricordare che il principio ispiratore della disciplina
dell’adozione, secondo cui il minore ha diritto di essere educato nella famiglia
di origine, incontra i suoi limiti nel caso in cui, in via non transitoria, questa
non sia in grado di prestare le cure necessarie e assicurare l’obbligo di
mantenere, educare ed istruire la prole. Il prioritario diritto fondamentale del
figlio di vivere, nei limiti del possibile, con i suoi genitori e di essere allevato
nell’ambito della propria famiglia, sancito dall’art. 1 della l.n. 184 del 1983,
impone particolare rigore nella valutazione dello stato di adottabilità, ai fini del
perseguimento del suo superiore interesse, potendo quel diritto essere limitato
solo ove si configuri un endemico e radicale stato di abbandono – la cui
dichiarazione va reputata, alla stregua della giurisprudenza costituzionale, della
Corte europea dei diritti dell’uomo e della Corte di giustizia, come «extrema
ratio» a causa dell’irreversibile incapacità dei genitori di allevarlo e curarlo per
loro totale inadeguatezza (Cass., 30/06/2016, n. 13435; Cass., 26/05/2014, n.
11758). Sulla scorta di quanto detto e in conformità all’orientamento della
Suprema Corte, la prioritaria esigenza del figlio di vivere con i genitori biologici
impone particolare rigore nella valutazione dello stato di abbandono che non
può fondarsi né su anomalie non gravi del carattere e della personalità dei
genitori (Cass. 18563/2012), né su impedimenti di ordine transitorio (Cass.
9949/2012). Inoltre, la Corte ha costantemente ribadito che il giudice di
merito, nell’accertare lo stato di adottabilità di un minore, deve in primo luogo
esprimere una prognosi sull’effettiva ed attuale possibilità di recupero,
attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze
genitoriali, con riferimento, in primo luogo, alla elaborazione, da parte dei
genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità
genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore,
ancorché con l’aiuto di parenti o di terzi, ed avvalendosi dell’intervento dei
servizi territoriali (Cass. n. 14436/2017). Il giudice di merito, quindi, deve,
prioritariamente, tentare un intervento di sostegno diretto a rimuovere
situazioni di difficoltà o disagio familiare e, solo quando, a seguito del
fallimento del tentativo, risulti impossibile prevedere il recupero delle capacità
genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di vivere in uno
stabile contesto familiare, è legittima la dichiarazione dello stato di adottabilità
(Cass. 22589/2017; Cass. 6137/2015). Da tanto consegue che, per un verso,
compito del servizio sociale incaricato non è solo quello di rilevare le
insufficienze in atto del nucleo familiare, ma, soprattutto, di concorrere, con
interventi di sostegno, a rimuoverle, ove possibile, e che, per altro verso,
ricorre la «situazione di abbandono» sia in caso di rifiuto ostinato a collaborare
con i servizi predetti, sia qualora, a prescindere dagli intendimenti dei genitori,
la vita da loro offerta al figlio sia inadeguata al suo normale sviluppo psico-
fisico, cosicché la rescissione del legame familiare è l’unico strumento che
possa evitargli un più grave pregiudizio ed assicurargli assistenza e stabilità
affettiva (Cass. 7115/2011).
Inoltre, il giudizio sulla situazione di abbandono deve fondarsi su una
valutazione quanto più possibile legata all’attualità, considerato il versante
prognostico. Il parametro, che perviene anche dai principi elaborati dalla Corte
di ### (cfr. in particolare la sentenza del 13/10/2015 – caso S.H. contro ###,
è divenuto un principio fermo anche nella giurisprudenza di legittimità, come
può rilevarsi dalla pronuncia n. 24445 del 2015: «In tema di adozione del
minore, il giudice, nella valutazione della situazione di abbandono, quale
presupposto per la dichiarazione dello stato di adottabilità, deve fondare il suo
convincimento effettuando un riscontro attuale e concreto, basato su indagini
ed approfondimenti riferiti alla situazione presente e non passata, tenendo
conto della positiva volontà di recupero del rapporto genitoriale da parte dei
genitori». Solo un’indagine sulla persistenza e non solo sulla preesistenza della
situazione di abbandono, svolta sulla base di un giudizio attuale, in particolare
quando vi siano indizi di modificazioni significative di comportamenti e di
assunzione d’impegni e responsabilità da parte dei genitori biologici, può
condurre ad una corretta valutazione del parametro contenuto nella L. n. 184
del 1983, art.8 dovendosi tenere conto del diritto del minore a vivere nella
propria famiglia di origine, così come indicato nell’art. 1 della L. n. 184 del
1983 (Cass.22934/2017). In particolare, la norma, anche alla luce della
progressiva elaborazione compiuta dalla giurisprudenza di legittimità e dai
principi introdotti dalla Corte Europea dei diritti umani, fissa rigorosamente il
perimetro all’interno del quale deve essere verificata la sussistenza della
condizione di abbandono. Si deve trattare di una situazione non derivante
esclusivamente da condizioni di emarginazione socio economica (disponendo
l’art. 1 che siano intraprese iniziative di sostegno nel tempo della famiglia di
origine), fondata su un giudizio d’impossibilità morale o materiale
caratterizzato da stabilità ed immodificabilità, quanto meno in un tempo
compatibile con le esigenze di sviluppo psicofisico armonico ed adeguato del
minore, non dovuta a forza maggiore o a un evento originario derivante da
cause non imputabili ai genitori biologici (cfr. sentenza ### contro ### del
16/7/2015), non determinata soltanto da comportamenti patologici ma dalla
verifica del concreto pregiudizio per il minore (Cass. N. 7193/ 2016). ### è
integrato anche da una situazione di fatto obiettiva che, a prescindere dagli
intendimenti dei genitori, impedisca o ponga in pericolo il sano sviluppo
psicofisico del minore per il non transitorio difetto dell’assistenza materiale e
morale necessaria a tal fine (così fra le altre, 26 gennaio 2011, sez. 1, n.
1838).
In definitiva, vi è abbandono se la situazione familiare è tale da compromettere
in modo grave e irreversibile lo sviluppo psicofisico della personalità del
minore, dovendosi prescindere dalla soggettiva responsabilità o dalla
colpevolezza dei genitori e dei parenti, a fronte del preminente interesse del
minore (così Cass. 31 marzo 2010, sez.1, n.7961; vedi anche Cass. 18
febbraio 2005, sez.1, n.3389). Per “situazione di abbandono”, quindi, si deve
considerare non soltanto il rifiuto intenzionale e irrevocabile dell’adempimento
dei doveri genitoriali, ma anche una situazione di fatto obiettiva del minore,
che a prescindere dalla volontà dei genitori, impedisca o ponga in pericolo il
suo sano sviluppo psicofisico, per il non transitorio difetto di quell’assistenza
materiale e morale necessaria a tal fine.
Ciò premesso, nel caso in esame, facendo applicazione delle norme
disciplinanti la materia alla luce dei criteri interpretativi sopra richiamati, alla
luce delle risultanze istruttorie raccolte in prime cure può giungersi alla
conclusione che la sentenza impugnata merita piena conferma.
Dall’esame del fascicolo trasmesso dal ### dell’### nonché dalle relazioni dei
### sociali di ### e di ### (provincia di ###, luogo ove la coppia si è
trasferita, emergono carenze strutturali nelle rispettive competenze genitoriali
che hanno indotto il giudice di primo grado a formulare una prognosi negativa
circa la loro recuperabilità in tempi rapidi e compatibili con le esigenze
evolutive del minore.
Innanzitutto va rilevato che il procedimento per la dichiarazione di adottabilità,
instaurato su ricorso del Pm, fa seguito a un precedente procedimento de
potestate, attivato in quanto il minore ### veniva condotto presso una casa
famiglia segretata, con affido ai servizi sociali di ### La relazione di ingresso
in casa famiglia del minore, di cui alcuni stralci sono riportati nella sentenza
impugnata, riportava che il minore, pur avendo due anni, non era in grado di
camminare e veniva tenuto sempre nel girello, per cui era abituato a stare in
punta di piedi presentando problemi ai tendini delle gambe e dei piedi, inoltre
non si cibava se non di latte e biscotti. Nella relazione di valutazione delle
competenze genitoriali del 13.7.2022 si espone che il bambino, quanto al
linguaggio, si limitava alla lallazione.
Da subito, appena inserito in casa famiglia, ### ha cominciato a recuperare le
tappe evolutive saltate, ha imparato a deambulare, a cibarsi di pietanze solide,
ha arricchito il suo linguaggio.
Tali fatti non sono neppure contestati nel loro storico verificarsi, pur tentando
gli appellanti di darne una spiegazione con riferimento ad una situazione
momentanea di difficoltà e preoccupazioni legate a problemi di lavoro del
padre, alla mancata assunzione di psicofarmaci da parte della madre (in
quanto in stato di gravidanza) ed all’assenza di supporto dai familiari che
risiedevano lontano.
In realtà, pare indiscutibile che la coppia ### abbia tenuto condotte che
hanno posto seriamente a rischio la salute del bambino, con rischio di
pregiudicare in maniera grave funzioni essenziali della persona quali la
deambulazione e la parola e di ostacolare una sua corretta crescita (si pensi
all’adozione di un regime alimentare povero e ripetitivo, costituito solo da latte
e biscotti). Il mancato raggiungimento degli obiettivi di crescita attesi in
ragione dell’età è di per sé indice di grave negligenza e trascuratezza da parte
dei genitori del minore. Nessun dubbio, quindi, sulla sussistenza di una pre-
condizione di abbandono utile a giustificare il provvedimento di rescissione del
legame familiare.
La relazione dell’### 1 del 13.7.2022 di valutazione delle competenze
genitoriali evidenziava per entrambi i genitori “la presenza di indicatori di grave
inadeguatezza genitoriale legati ad aspetti di carenza nella critica e di giudizio;
criticità nella funzione protettiva con scarsa capacità di riflettere sulle
ripercussioni delle proprie azioni rispetto al figlio (…) tendenza a considerare
normali scelte come quella di portare il bambino in macchina senza il
seggiolino (…), mancanza di una piena coscienza delle problematiche e dei
bisogni del figlio (…)”.
Va aggiunto che la madre è affetta da disturbo ossessivo compulsivo ed il
padre da abuso di alcolici, da ritenersi nient’affatto sporadico (vedasi il
certificato del casellario, da cui risultano precedenti per guida in stato di
ebbrezza sia nel 2008/9 che nel 2019). Orbene, dagli atti risulta che i percorsi
suggeriti dal ### per il recupero delle funzioni genitoriali non hanno avuto
buon esito. Invero il sig. ### dopo che era stata accertata positività all’alcool
a novembre e dicembre 2022, non si è più presentato per i dovuti controlli né
presso il ### né presso il ### interrompendo ogni contatto con i servizi
territorialmente competenti.
Emerge dunque dagli atti, come dato concreto ed attuale che non ha trovato
adeguata smentita neppure del corso del presente procedimento (anzi, il legale
del padre ha riferito all’ultima udienza di non avere più notizie del signor ###,
che i genitori del minore ### non hanno compiuto alcuna evoluzione positiva
e risultano tuttora gravemente inadeguati a prendersi cura di prole minore,
tanto è vero che anche per ### il ### di ### ha aperto un procedimento a
tutela e li ha sospesi dalla responsabilità genitoriale; né risultano sopravvenuti
elementi tali da indurre ad una diversa valutazione rispetto a quanto accertato
dal servizio specialistico nel 2022. ### per i ### ha formulato un giudizio
negativo sulla capacità di recupero delle competenze genitoriali sulla base di
una serie di elementi comportamentali emersi da una completa istruttoria e
all’esito di un iter giudiziario nel corso del quale sono stati posti in essere tutti i
possibili interventi di sostegno, protrattisi a lungo e proseguiti anche dopo il
trasferimento della coppia in ### (come richiamati a pag. 3-4 della sentenza
impugnata alla quale si fa integrale rinvio e risultanti dalle plurime relazioni dei
### in atti).
Nel caso in esame è stata correttamente valutata dal giudice di prime cure la
circostanza che gli appellanti non hanno dato prova di adesione a percorsi di
recupero dalle dipendenze (quanto a ### che ha interrotto ogni contatto con il
### e che in ogni caso non ha dimostrato di aver superato le problematiche di
abuso di alcool); la ### ha affermato, senza offrirne adeguata prova, di
seguire una terapia farmacologica e di essere seguita dal CSM di ### ma ciò
non risulta certo sufficiente in quanto le sue carenze genitoriali non sono legate
solo alla patologia psichiatrica da cui ella è affetta (disturbo ossessivo
compulsivo) ma trovano radice in una più ampia e grave inadeguatezza, legata
anche – come evidenziato dalla valutazione delle competenze genitoriali in atti)
– alla carenza di funzioni metacognitive ed alla scarsa capacità di mettersi in
discussione, tendendo ad attribuire all’esterno le responsabilità. La relazione
dell’### 1 concludeva “### anche difficile, viste le caratteristiche di
personalità e di funzionamento della coppia, prevedere un lavoro di supporto
specialistico rivolto all’implementazione della resilienza e all’acquisizione di
capacità genitoriali che non preveda un supporto assistenzialistico nelle 24
ore”. ### della signora ### è tutt’altro che transeunte, ove si consideri che
anche il suo primo figlio, attualmente di anni dieci, è stato sempre cresciuto dai
nonni materni e che la stessa ### è in regime di affido ai nonni, i quali, stante
anche l’età avanzata, manifestano difficoltà ad occuparsi dei due minori, tanto
che il tribunale di ### sta valutando di disporre il collocamento del bambino
più grande presso il padre biologico. Dal canto suo anche il signor ### risulta
aver gravemente sottovalutato i bisogni del figlio, senza mostrare di aver
svolto alcun percorso critico e consapevole in ordine alle cause che hanno
condotto all’allontanamento del minore dalla famiglia di origine.
Altro dato che emerge dalle relazioni è che l’interesse per le sorti di ### da
parte dei genitori e dei nonni è stato pressoché assente. In particolare, dal
2023 in poi, essi non hanno chiesto più alcuna informazione sul bambino,
allontanandosi volontariamente dall’### per dare alla luce la secondogenita
### Anche in tale circostanza , dunque, essi hanno anteposto le loro necessità
rispetto alle esigenze del minore ### Venendo poi alla questione della
presenza di parenti entro il quarto grado idonei a svolgere funzioni genitoriali
vicariali, deve evidenziarsi che dopo che per ### a seguito di segnalazione del
### dell’### è stato aperto un procedimento a tutela, ne è stato disposto
l’affido al servizio sociale di ###, competente per territorio in base alla nuova
residenza della signora ### Dalle relazioni del suddetto servizio è emerso che
la minore è collocata presso i nonni materni, che però accusano una certa
difficoltà, data l’età avanzata e la necessità di occuparsi dell’altro nipotino ###
da sempre collocato presso i nonni.
Il nucleo familiare della madre pare quindi oggettivamente impossibilitato a
prendersi cura di ### e nemmeno ne ha fatto richiesta.
Quanto poi alla disponibilità asseritamente manifestata dalla madre di ### a
prendersi cura del minore ### (adducendo che in primo grado si sarebbe
verificato un vizio procedurale, in quanto la signora aveva fatto richiesta di
essere sentita e ciò non è avvenuto, senza adeguata motivazione) è vero che
non vi è stata una formale pronuncia da parte del giudice di prime cure su tale
richiesta (che viene reiterata in questa sede), ma la richiesta audizione
sarebbe meramente esplorativa, dal momento che la pur formalizzata
manifestazione di disponibilità della signora a rendersi collocataria del minore
non sarebbe sufficiente ad accoglierne la richiesta.
Invero, la signora ### mai risulta aver preso contatti con i servizi sociali o con
il tutore per avere notizie del bambino fin da quando è stato collocato in casa
famiglia, mai ha chiesto di incontrarlo, mai ha mostrato forme di
interessamento per lui, quali ad esempio l’invio di beni materiali come vestiti o
giocattoli. Dagli atti risulta che la signora ### vive in un Comune diverso
rispetto alla famiglia ### e non risultano esservi stati rapporti significativi tra
nonna paterna e minore neppure nel limitato periodo in cui ### ha vissuto in
### cioè dalla nascita fino al 2021. Nelle relazioni non si dà conto di alcun
legame affettivo della signora ### con ### e, per inciso, neppure con ###
tanto è vero che ella viene menzionata di rado nelle relazioni dei servizi di
### e mai è stata svolta un’indagine sociale sulle sue condizioni di vita.
La nonna paterna sarebbe a tutti gli effetti per ### un’illustre sconosciuta con
cui non ha sviluppato alcuna relazione di attaccamento, tanto che sarebbe
lesivo dei suoi interessi sradicarlo dal contesto in cui vive attualmente;
oltretutto dalle relazioni dei servizi la ### parrebbe convivere con il figlio ###
padre del minore che ha posto in essere le condotte pregiudizievoli per il suo
sviluppo di cui si è dato conto in precedenza, ulteriore ragione ostativa al
collocamento del minore presso la nonna.
Dai documenti acquisiti risulta che il minore, da giugno 2022 è stato inserito
presso una famiglia affidataria nella quale si è ben adattato e che e si è da
subito posta in ascolto dei suoi bisogni, adoperandosi con dedizione
ammirevole affinchè il bambino potesse apprendere tutte le abilità confacenti
alla sua età e superare i deficit che ne avevano caratterizzato la primissima
infanzia. I genitori affidatari infatti si sono lodevolmente prodigati per una sana
ed equilibrata crescita del bambino, seguendo tutti i suggerimenti degli
specialisti, garantendogli ogni tipo di supporto possibile (inserimento in un nido
privato, logopedia, terapia di psicomotricità, danza movimento terapia, attività
Giurisprudenza di merito Ondif
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sportiva) utile al suo sviluppo psicofisico e soprattutto, come emerge dalle
relazioni allegate alla comparsa di costituzione, offrendogli attenzioni costanti,
premure ed affetto.
Al momento dunque (vedasi in particolare la relazione dei servizi sociali del
7.6.2024) il minore vive una situazione di evidente benessere psico-fisico, con
un adeguato livello di protezione e affetto, pienamente inserito nel contesto
familiare anche allargato, risultando del tutto pregiudizievole per il suo
interesse – come rimarcato dai ### sociali e dal tutore qualsiasi cambiamento,
ancor più l’eventuale ripresa di una relazione con le figure genitoriali o con i
rami parentali materno e paterno, rispetto ai quale il minore non ha maturato
alcun attaccamento.
Da tanto consegue la conferma della decisione impugnata in ordine alla
dichiarazione di adottabilità del minore.
La natura della lite e degli interessi coinvolti giustifica la compensazione delle
spese di lite.
P.Q.M.
Respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide: -rigetta i
reclami e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata; -compensa le spese
di lite tra le parti.